Prof. Paola Minghetti Facoltà di Farmacia Università degli Studi di Milano.
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Prof. Paola Minghetti
Facoltà di Farmacia
Università degli Studi di Milano
SPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONESPERIMENTAZIONE
Studio del farmaco per PRECISE PATOLOGIEPRECISE PATOLOGIE e a DETERMINATI DOSAGGIDETERMINATI DOSAGGI
su gruppi di PAZIENTI CON MEDESIME PAZIENTI CON MEDESIME CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIOALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIOALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER LE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGILE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGI
IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER LE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGILE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGI
FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO (autorizzato per una particolare patologia)(autorizzato per una particolare patologia)
FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO (autorizzato per una particolare patologia)(autorizzato per una particolare patologia)
ALLA NORMATIVA ALLA NORMATIVA (Dlvo 219/06)(Dlvo 219/06)
ALLA NORMATIVA ALLA NORMATIVA (Dlvo 219/06)(Dlvo 219/06)
ALLE INDICAZIONI ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE E AI TERAPEUTICHE E AI
DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI STUDI CLINICISTUDI CLINICI
ALLE INDICAZIONI ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE E AI TERAPEUTICHE E AI
DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI STUDI CLINICISTUDI CLINICI
E’ DOTATO DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DELL’
ETICHETTATTURA E DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO CONFORMI
E’ DOTATO DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DELL’
ETICHETTATTURA E DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO CONFORMI
Il medicoIl medico
nel prescrivere un medicinale…si attiene alle indicazioni alle indicazioni terapeuticheterapeutiche,
alle vie e alle modalità di somministrazionealle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità (oggi AIFA)
(art. 3, c. 1, L. 8 aprile 1998, n. 94)
Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia??
Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia??
SI SI
il medico sceglie il medicinale più idoneo alla cura
del paziente
NO NO
PATOLOGIA PATOLOGIA PARTICOLAREPARTICOLARE
Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia??Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia??
NO NO
Uso compassionevole
ImportazionePreparazionigaleniche
SperimentazioneSperimentazione
Uso off-label
SE NESSUNA VIA E’ PERCORRIBILE SI APRE SE NESSUNA VIA E’ PERCORRIBILE SI APRE
Elenco Legge n.648
Preparazionigaleniche
Preparazionigaleniche
PreparazioniPreparazionigalenichegaleniche
ASSICURANO AL PAZIENTEASSICURANO AL PAZIENTE LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE UN MEDICINALE CHE NON E’MEDICINALE CHE NON E’ DISPONIBILEDISPONIBILE COME PRODOTTO DI ORIGINE
INDUSTRIALE.
ASSICURANO AL PAZIENTEASSICURANO AL PAZIENTE LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE UN MEDICINALE CHE NON E’MEDICINALE CHE NON E’ DISPONIBILEDISPONIBILE COME PRODOTTO DI ORIGINE
INDUSTRIALE.
Preparato magistralePreparato magistrale: medicinale preparato in farmacia in
base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente (art. 3, c.1, lett. a, DLvo 219/06).
Preparato officinalePreparato officinale: medicinale preparato in farmacia in
base alle indicazioni della F.U.I. e destinato ad
essere fornito direttamente ai clienti di tale farmacia
(art.3 , c.1, lett. b, DLvo 219/06).
Preparato ospedalieroPreparato ospedaliero: medicinale preparato nella farmacia
ospedaliera e destinato ad essere impiegato all’interno
dell’ospedale (art.1, c.4, lett. a, DLvo 178/91).
PreparazioniPreparazionigalenichegaleniche
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
puo’ utilizzare principi attivi
soltanto se la loro tossicita’ e’ nota alla
pubblica amministrazione
OVVERO…OVVERO…
PRESCRIVE PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI PRINCIPI ATTIVI:
contenuti in medicinali
industriali
descritti nelle farmacopee di paesi
comunitari.
con AIC revocata o non confermata per motivi con AIC revocata o non confermata per motivi non inerenti al rischio d’impiego.non inerenti al rischio d’impiego.
(art. 5, comma 1 e 2L. 94/98)
il cui commercio e’ il cui commercio e’ autorizzatoautorizzato in Italia o in un in Italia o in un
paese comunitario.paese comunitario.
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI
• PER USO ORALE A BASE DI PRINCIPI
ATTIVI CONTENUTI IN PRODOTTI NON
FARMACEUTICI PER USO ORALE IN COMMERCIO IN
PAESI COMUNITARI.
• PER USO TOPICOA BASE DI PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI IN PRODOTTI COSMETICI
REGOLARMENTE COMMERCIALIZZATI
IN PAESI COMUNITARI
(art.5, comma 1, L. 94/98)
IL MINISTERO DELLA SALUTE
PUO’, PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA, IMPORRE DIVIETI E
LIMITAZIONI ALLA PRESCRIZIONE DI
PREPARATI MAGISTRALI
(art.5, comma 1)
LEGGE 8 APRILE 1998, N.94la preparazione magistrale avente indicazioni
diverse dal medicinale industriale ma contenente i medesimi principi attivi, richiede
che…
Il medicoSpecifichi sulla ricetta le esigenze particolari
che giustificano il ricorso alla
preparazione estemporanea,
Ottenga il consenso del paziente.
(art.5, comma 3 e 5)
Il farmacistaTrasmetta mensilmente
le ricette in originale o in copia all’ASL o
all’azienda ospedaliera, che provvederà ad
inviarle al Ministero.
(art.5, comma 4 e 5)
Importazione di medicinaliImportazione di medicinali
registrati all’esteroregistrati all’estero
Importazione di medicinaliImportazione di medicinali
registrati all’esteroregistrati all’estero
Importazione di medicinali registrati all’estero Importazione di medicinali registrati all’estero (DM 11.2.1997 modificato dal DM 31.1.2006)(DM 11.2.1997 modificato dal DM 31.1.2006)
Il medico può utilizzare medicinali autorizzati e
commercializzati in Paesi esteri ma non autorizzati in Italia
Il medico può utilizzare medicinali autorizzati e
commercializzati in Paesi esteri ma non autorizzati in Italia
trattamento non superiore a 90 giorni
mancanza di valida alternativa terapeutica
sotto la propria diretta responsabilità
oggettivi caratteri di eccezionalità
Importazione di medicinali registrati all’esteroImportazione di medicinali registrati all’estero
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
Invia al Ministero della sanità – Ufficio di sanità marittima,
aerea, di confine e di dogana interna
DocumentazioneDocumentazione:Nome del medicinale; ditta produttrice;
titolare AIC; dichiarazione che il medicinale è regolarmente autorizzato; quantitativo e durata terapia;
mancanza di valida alternativa; dichiarazione di responsabilità
Importazione di medicinali registrati all’esteroImportazione di medicinali registrati all’estero
La doganaLa doganaLa doganaLa dogana Parere favorevole del Ministero della
salute
Acquisito
Consente l’importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale proveniente da Paese non
appartenente all’Unione europea
Consente l’importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale proveniente da Paese non
appartenente all’Unione europea
Occorre semplice nulla osta da parte del competente Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine o di dogana se proviene da
Paesi europei
Ogni 3 mesi comunica al Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e
la farmacovigilanzadel Ministero l’elenco
dei medicinali ed i relativi quantitativi
Uso compassionevoleUso compassionevoleUso compassionevoleUso compassionevole
Uso compassionevole - DM 8.5.2003Uso compassionevole - DM 8.5.2003
Medicinalein fase di sperimentazione
Può essere richiesto
Azienda produttrice
Per uso al di fuori
della sperimentazione
Non esiste valida alternativa terapeutica
per malattie rare o che pongano il paziente in
pericolo di vita
AIC
Sulla base di un protocollo
approvato dal C.E. notificato al Ministero della salute
Uso compassionevole - DM 8.5.2003Uso compassionevole - DM 8.5.2003
L’autorizzazione all’uso del medicinale
Viene rilasciataViene rilasciata
Il medicinale è oggetto, nella medesima
indicazione terapeutica di studi sperimentali in corso o conclusi, di
fase 3, o in casi particolari di fase 2
I dati disponibili sulla sperimentazione
sono sufficienti per formulare
un favorevole giudizio
IL MEDICINALE E’ FORNITO GRATUITAMENTE
Uso compassionevole -DLvo 219/06Uso compassionevole -DLvo 219/06
Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l’uso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2003, n.173.
Art. 158, c. 10
PRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABEL
RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
LEGGE 8 APRILE 1998, n. 94LEGGE 8 APRILE 1998, n. 94
LEGGE 8 APRILE 1998, N.94
L’IMPIEGO DEI MEDICINALI INDUSTRIALIL’IMPIEGO DEI MEDICINALI INDUSTRIALI
PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALIPRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI
SPERIMENTAZIONE CLINICA IN CAMPO SPERIMENTAZIONE CLINICA IN CAMPO ONCOLOGICOONCOLOGICO
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DEL PAZIENTE
REGOLAMENTAREGOLAMENTA
PRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABEL
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un indicazione o una via di somministrazione,
o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata…diversa da quella autorizzata…
Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un indicazione o una via di somministrazione,
o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata…diversa da quella autorizzata…
Art, 3, c. 2, L. 94/98
PRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABELPRESCRIZIONE OFF-LABEL
consenso informato
consenso informato
Il paziente non può essere trattato con medicinali autorizzati per quella
patologia
Il paziente non può essere trattato con medicinali autorizzati per quella
patologia
L’impiego deve essere noto e conforme
a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate
L’impiego deve essere noto e conforme
a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
sotto la propria diretta responsabilità
E’ responsabile del reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p.v., o nei casi più gravi del reato di cui all’art. 589 c.p.v. (omicidio colposo), il medico che prescrive la somministrazione di farmaci:
sulla base di una terapia applicata al di fuori di qualsiasi protocollo accettato dalla comunità scientifica; in assenza del consenso esplicito alla terapia
Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000, Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000, Trib. di Milano, Sezione XTrib. di Milano, Sezione X
Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000, Trib. di Milano, Sezione X
E’ stato ritenuto colpevole un medico che prescriveva la somministrazione sistematica di insulina a scopo anti-abortivo provocando alla paziente crisi ipoglicemiche, tali da comportare l’incapacità assoluta di attendere le ordinarie occupazioni.
L’insulina è stata utilizzata ad uso “off-label” (fuori dalle indicazioni previste), la terapia, di natura sperimentale, avrebbe dovuto essere adoperata in uno studio clinico controllato
NESSUNA esperienza personale, per quanto autorevole, e’ infatti in grado di sostituire l’esperimento che deve sottostare ai vincoli precisi dello studio randomizzato!
Sentenza n. 1052 del 6 dicembre 2004,Tribunale di Genova
E’ stato ritenuto colpevole, ai sensi dell’art. 589 (omicidio colposo) un ginecologo che prescriveva alla paziente (donna), per imprudenza e imperizia, una terapia ormonale antiandrogena mediante l’assunzione di Flutamide Ipsen (farmaco indicato per il trattamento delle neoplasie della prostata nei pazienti di sesso maschile), nonostante:
la lieve entità della sintomatologia della ragazza; la particolare gravità degli effetti collaterali del farmaco.
Inoltre ometteva, per negligenza, di sottoporre la paziente ad esami (durante la somministrazione del farmaco)
appartiene alla categoria degli antiandrogeni non steroidei
Il FLUTAMIDE è indicato per il trattamento del carcinoma prostatico
deve essere utilizzato nei confronti dei pazienti di sesso maschile
L’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia è data
SOLO PER QUESTE INDICAZIONI TERAPEUTICHE!
effettuato controlli sulla paziente durante la somministrazione, verificando anche il possibile
sorgere degli eventuali effetti collaterali che lo stesso foglietto illustrativo riporta sul farmaco;
utilizzato il farmaco secondo le indicazioni autorizzate;
utilizzato (perché non ve ne erano) pubblicazioni Scientifiche accreditate sull’uso di tale medicamento
per altri scopi
IL MEDICO NON HA:
Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Tribunale di PistoiaTribunale di Pistoia
E’ stata condannata una psichiatra ai sensi degli artt. 582 – 583 c.p.v.
(lesioni gravi e volontarie) per aver prescritto ad una minore per la cura dell’obesità l’assunzione del
farmaco Topamax (p.a. topiramato);
Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Tribunale di PistoiaTribunale di Pistoia
Il farmaco è un antiepilettico avente come effetto collaterale la perdita di peso
E stato usato dal medico, come cura contro l’obesità, aumentando le dosi raccomandate
e sfruttando al massimo uno dei possibili effetti collaterali
Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Sentenza n. 440 del 24 novembre 2005,Tribunale di PistoiaTribunale di Pistoia
L’uso off-label del farmaco “è stato del tutto scorretto”
- perché fatto senza adeguata informazione;
- perché, prima di ricorrere al Topamax, potevano esserci altri rimedi per far dimagrire una bambina di appena 12 anni;
- perché all’epoca non c’erano pubblicazioni scientifiche che suffragassero tale uso off-label;
- perché, in ogni caso, scorretta è stata la dose iniziale di 200mg/die, anziché quella prudenziale di 25mg/die, senza una
progressione lenta e senza adeguati controlli sugli effetti collaterali
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
Il medicoIl medicoIl medicoIl medico
….Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente
per un indicazione o una via di somministrazione, o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzatadiversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli , ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, c. 4 della legge 23 effetti dell’applicazione dell’art. 1, c. 4 della legge 23
dicembre 1996, n. 648…dicembre 1996, n. 648…
….Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente
per un indicazione o una via di somministrazione, o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzatadiversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli , ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, c. 4 della legge 23 effetti dell’applicazione dell’art. 1, c. 4 della legge 23
dicembre 1996, n. 648…dicembre 1996, n. 648…
Art, 3, c. 2, L. 94/98
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
Sono erogabili a carico del Sono erogabili a carico del Servizio Sanitario NazionaleServizio Sanitario Nazionale
Sono erogabili a carico del Sono erogabili a carico del Servizio Sanitario NazionaleServizio Sanitario Nazionale
!!! !!! SE NON ESISTE VALIDA TERAPIA SE NON ESISTE VALIDA TERAPIA TERAPEUTICA!!!TERAPEUTICA!!!
!!! SE INSERITI IN APPOSITO ELENCO!!! SE INSERITI IN APPOSITO ELENCO
PROVVEDIMENTO 20 LUGLIO 2000PROVVEDIMENTO 20 LUGLIO 2000
ISTITUZIONE DELL’ELENCOISTITUZIONE DELL’ELENCO
Monitorato dall’AIFAMonitorato dall’AIFA
I medicinali vengono inseriti dall’AIFA su proposta di associazioni di malati, società
scientifiche, ASL, università, ecc..
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
Medicinali non ancora autorizzati
ma sottoposti a sperimentazione
Medicinali innovativi autorizzati in altri stati
ma non sul territorio nazionale
Medicinali da impiegare per un indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
In data 29 maggio 2007 l’AIFA, con determinazione, ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei farmaci
erogabili a totale carico del SSN, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del L. 648/96
INTEGRANDOLOINTEGRANDOLO mediante una specifica sezione concernente i
medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
Nella determinazione sono state inserite particolari liste relative rispettivamente ai farmaci con uso con uso
consolidato sulla base dei dati della letteratura consolidato sulla base dei dati della letteratura scientificascientifica nel trattamento dei tumori solidi
nell’adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche.
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
L’utilizzo dei medicinali inseriti in questo elenco
comporta l’obbligo di trasmissione di particolari dati
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648
PROVVEDIMENTO 20/7/2000
Art. 4
DETERMINAZIONE AIFA del 29.5.2007
Art. 1, c. 2
I medicinali inseriti in elenco verranno monitorati mediante l’istituzione di appositi registri… La struttura prescrittrice, ogni tre mesi, trasmetterà alla CUF….una relazione ove siano indicati per ciascun paziente i seguenti dati:
- Età e sesso;
- Data di inizio del trattamento;
- Decorso clinico secondo i parametri individuati nel provvedimento;
- Eventi avversi;
- Data e causa dell’eventuale interruzione del trattamento;
- Data dell’eventuale conclusione del piano terapeutico
L’utilizzo dei medicinali di cui all’elenco…non
comporta l’obbligo di trasmissione dei dati individuati dall’art 4 provvedimento CUF
DETERMINAZIONE 16 ottobre 2007 Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il
provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
…Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, inserendo in due nuovi distinti allegati i farmaci con uso consolidato nel trattamento di
patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti e integrando due dei tre allegati gia'
presenti per il trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche e dei tumori pediatrici, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio; ….
LEGGE 27.12.2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007)
La disposizione di cui all’art. 3, comma 2 della legge 94/98
NON NON è applicabile al ricorso a terapie
farmacologiche a carico del SSN, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari
LEGGE 27.12.2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007)
assuma carattere diffuso e
sistematico
si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all’immissioni in commercio, , quale quale alternativa terapeutica rivolta a alternativa terapeutica rivolta a
pazienti portatori di patologie per pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati le quali risultino autorizzati
farmaci recanti specifica farmaci recanti specifica indicazione al trattamentoindicazione al trattamento
Legge 31.12.2007, n. 244
Legge finanziaria 2008
1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo
3,comma 2,… della legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora
per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
ARTICOLO 2, c. 348(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci)
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, …..della legge 23 dicembre
1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo … della legge 8 aprile 1998, n. 94, la
Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del
medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase
seconda.
ARTICOLO 2, c. 348 (Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci)