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Pescara 4 dicembre 2009 prof. avv. Paola Rossi Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo

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Pescara 4 dicembre 2009

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Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo

Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo

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22La fiscalità di vantaggio

Il parametro che determina l’attrattività fiscale di un’area è rappresentato dal residuo fiscale, da intendere quale

differenza tra il valore dei servizi pubblici erogati da un paese o da una regione ed il carico fiscale complessivamente pagato per ottenere tali servizi

Più ampia è tale differenza (elevato livello di servizi pubblici e basso carico fiscale) maggiore è la convenienza all’investimento in una certa regione

ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA

La fiscalità di vantaggio

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33La fiscalità di vantaggio

Gli strumenti che consentono di incidere positivamente su tale parametro sono

decisioni inerenti la spesa pubblica (spese per infrastrutture e/o servizi);

decisioni inerenti a scelte di politica fiscale mediante il riconoscimento di

- agevolazioni finanziarie (consistenti in erogazioni di contributi in conto capitale o interessi);

- agevolazioni tributarie (consistenti in bonus o sgravi fiscali)

ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA

La fiscalità di vantaggio

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44La fiscalità di vantaggio

L’esperienza ha dimostrato che l’incentivo fiscale rispetto a quello finanziario è molto più efficiente nel creare condizioni di sviluppo (come è accaduto in Irlanda, Grecia, Spagna, e non è accaduto nel nostro Mezzogiorno).

È del 2006 la Ris. (2005/165 – INI) del Parlamento Europeo che ritiene che la concessione di un aiuto di Stato possa essere permessa solo quando generi un valore aggiunto in altro modo non ottenibile. Pertanto gli aiuti regionali dovranno concentrarsi sugli investimenti infrastrutture e sugli aiuti orizzontali alle regioni meno sviluppate dell’UE compresa l’introduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori e comunque non superiori a 5 anni

ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UN’AREA

La fiscalità di vantaggio

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55La fiscalità di vantaggio

Visco-Sud: L. n. 388/00 che ha disposto la concessione di un credito d’imposta a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato – nel periodo 2001/2006 – investimenti nelle aree depresse

Tremonti-Sud: L. n. 178/02 che ha rinnovato la disciplina del credito d’imposta modificando l’ambito soggettivo dell’agevolazione, l’intensità dell’aiuto, la procedura di ammissione al beneficio

FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER LE AREE DEPRESSE

Aree depresse

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66La fiscalità di vantaggio

Tremonti-bis: L. n. 383/01 consisteva nella detassazione del reddito di impresa e lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedevano la media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti

Dual income tax: D. Lgs. n. 446/97 che consisteva nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 19% che si affiancava a quella ordinaria e si applicava alla parte di utili d’impresa corrispondente al rendimento medio ordinario ritraibile dall’investimento di capitale operato nella società

FISCALITÀ DI VANTAGGIO

La fiscalità di vantaggio

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77La fiscalità di vantaggio

Tremonti-ter: D.L. n. 78/09 che prevede la detassazione, in misura pari al 50%, degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007

Soggetti: titolari reddito di impresa, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione, dal settore produttivo, dal regime contabile adottato. L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

Periodi d’imposta agevolati: gli investimenti per i quali è possibile fruire dell’agevolazione sono quelli effettuati nel periodo compreso tra 1.7.2009 e il 30.6.2010. Dell’agevolazione si potrà fruire in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi d’imposta (2009/2010)

FISCALITÀ DI VANTAGGIO

Tremonti-ter

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88La fiscalità di vantaggio

Cumulabilità con altri incentivi: la riduzione spetta anche nel caso di perdite ed è cumulabile con altre agevolazioni

Revoca dell’agevolazione: nel caso in cui il beneficiario ceda a terzi o destini il bene a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto. Un divieto di cessione è previsto nel caso di cessione a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dalla spazio economico europeo.

Conseguenze della revoca: nell’esercizio in cui dovesse verificarsi la revoca il beneficiario dovrebbe effettuare una variazione in aumento pari al corrispettivo dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile

FISCALITÀ DI VANTAGGIO

Tremonti-ter

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99La fiscalità di vantaggio

Distretti produttivi: con art. 3 D.L. n. 5/09 la disciplina fiscale dei distretti produttivi torna alla sua originaria formulazione prevista dalla Finanziaria 2006 dopo che l’art. 6-bis D.L. n. 112/08 si era limitato ad introdurre semplificazioni contabili e procedurali per le imprese rientranti nel perimetro distrettuale

Le disposizioni di cui all’art. 6-bis sono state implicitamente abrogate restando ferma solo l’estensione alle reti di imprese e delle catene di fornitura della disciplina dei distretti produttivi

FISCALITÀ DI VANTAGGIO

I distretti produttivi

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1010La fiscalità di vantaggio

DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI

I distretti produttivi

Libere aggregazioni di imprese articolatesul piano territoriale e funzionale aventi finalità

di accrescere lo sviluppo delle areee dei settori di riferimento e di migliorare efficienza

nell’organizzazione e nella produzione

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1111La fiscalità di vantaggio

DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI

I distretti produttivi

possono optare

per latassazione di distretto

per latassazione concordata

artt. 117 e ss. TUIRsoggettività passiva IRES

del distretto

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1212La fiscalità di vantaggio

REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO

I distretti produttivi

Le imprese aggregate nel distretto sono equiparate ad un gruppo societario con la possibilità di optare per un triennio per il regime di tassazione su base consolidata valevole

- per un triennio;- ai soli fini dell’imposta sul reddito delle società

L’unità fiscale di riferimento è rappresentata dal distretto che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento in base alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società che abbiano optato per la tassazione unitaria

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1313La fiscalità di vantaggio

REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO

I distretti produttivi

I vantaggi della tassazione unitaria sono gli stessi che discendono dal consolidato fiscale (artt. 117 TUIR ss.)

- possibilità di compensazione infradistrettuale delle perdite;- integrale esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti tra imprese aggregate;- facoltà – all’interno del distretto – di trasferire cespiti e partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale

Questo vuol dire che il risultato reddituale si “trasforma” per effetto della rideterminazione dell’imponibile complessivo del distretto a seguito delle rettifiche da consolidamento

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1414La fiscalità di vantaggio

RESPONSABILITÀ DEL DISTRETTO

I distretti produttivi

Se esiste una capacità contributiva “collettiva” del distretto, sintesi unitaria ed indistinta delle singole manifestazioni reddituali, per ciò che attiene il rapporto giuridico d’imposta l’unico soggetto obbligato è il distretto che sarà responsabile

- per le maggiori imposte ed interessi riferibili al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata;

- mentre le singole società saranno “corresponsabili” per lamaggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo di distretto ma quale conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile (analoga responsabilità sussiste anche per le somme che risultino dovute a seguito dell’attività di controllo ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/73)

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1515La fiscalità di vantaggio

RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI

I distretti produttivi

Le sanzioni gravano invece solo sulla società che ha commesso la violazione (art. 7 D. Lgs. n. 269/03), salva la responsabilità solidale del distretto per una somma pari alla sanzione irrogata, sia in funzione di garanzia, sia in quanto soggetto che ha tratto diretto vantaggio dal comportamento illecito

Quanto alla responsabilità penale, questa non potrà che gravare sulle singole imprese appartenenti al distretto.

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1616La fiscalità di vantaggio

LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

I distretti produttivi

A seguito della scelta per tale forma di tassazione, il distretto opera come distinto soggettivo passivo d’imposta cui andrà imputato il risultato unitario degli imponibili delle imprese che vi hanno optato

Il concordato sottoscritto tra Agenzia e distretto fissa per un triennio il volume complessivo delle II.DD. ed IRAP di competenza delle imprese appartenenti al distretto da versare in cifra unica annuale per ciascun esercizio

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1717La fiscalità di vantaggio

LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

I distretti produttivi

L’entità delle imposte sui redditi da concordare sarà determinata avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese ed alla loro attitudine alla contribuzione

Una volta stabilita la misura delle imposte annualmente dovute complessivamente dal distretto, è lo stesso distretto a ripartire il carico tributario tra le imprese aggregate sulla base di criteri di trasparenza, parità di trattamento sul presupposto di principi di mutualità (di mutuo sostegno)

Qualora siano rispettati gli obblighi derivanti dal concordato, i controlli da parte dell’Agenzia avranno solo lo scopo diaggiornare i dati posti alla base dei futuri concordati

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1818La fiscalità di vantaggio

LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

I distretti produttivi

Alla tassazione concordata può accedere anche la singola impresa rappresentata dal distretto

Quanto agli adempimenti derivanti dal concordato, gli obblighi di dichiarazione e versamento gravano sul distretto, mentre le singole imprese continueranno a porre in essere tutti gli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali (in particolare ai fini IVA)

Il solo distretto sarà responsabile per il versamento degli importi concordati, ed il mancato versamento non farà venir meno l’accordo, ma giustificherà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate

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1919La fiscalità di vantaggio

LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE LOCALI

I distretti produttivi

Similmente con quanto avviene ai fini delle imposte dirette, i distretti possono concordare per un triennio anche la misura dei tributi locali e ripartire tra le imprese il carico tributario secondo criteri non proporzionali

Il distretto può concordare tutte le somme dovute a vario titolo agli enti locali, definendo così una cifra unica per tutte le somme dovute

Le legge rimette poi agli stessi enti locali la definizione dei criteri generali per la determinazione del quantum dovuto, previa consultazione degli organi di rappresentanza dei distretti