Produzione e commercializzazione olio d’oliva Il registro provvisorio
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Produzione e commercializzazione olio d’oliva
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Produzione e commercializzazione olio
d’olivaIl registro
provvisorio
Produzione e commercializzazione olio d’oliva
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Il Regolamento (UE) 299/2013
Il Reg. (UE) n. 299/2013 introduce, a partire dal prossimo 1° gennaio 2014, nuove disposizioni in materia di controlli di conformità degli oli d’oliva posti in commercio e lotta alle frodi alimentari
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① Obbligo di tenuta del registro per chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli (frantoi, confezionatori, commercianti di olio, commercianti di olive, raffinerie e sansifici, commercianti di sansa) per stabilimento e/o deposito
② I registri vanno tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
③ Le registrazioni di carico e scarico si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi
④ Gli olivicoltori che producono olio fino a 500 Kg possono effettuare le annotazioni entro il 10 del mese successivo
Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
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⑤ La tenuta del registro può essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola
⑥ Per i frantoi decade l’obbligo della dichiarazione mensile di produzione olio (previsto dal DM H393/2007)
⑦ E’ richiesta l’iscrizione al SIAN (DPR 503/1999) e l’obbligo di comunicare la cessazione dell’attività o altre variazioni
⑧ Obbligo per gli olivicoltori di aggiornare annualmente il fascicolo aziendale (prima della molitura delle olive e della commercializzazione dell’olio) con il numero delle piante e la varietà coltivata
⑨ Esenzione dall’aggiornamento del fascicolo per gli olivicoltori che producono olio destinato all’autoconsumo la cui produzione non supera i 200 Kg per campagna
Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
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I soggetti interessatiI soggetti interessati alla tenuta del registro sono :o frantoi ovvero imprese che esercitano attività di molitura
delle oliveo imprese di confezionamento di olio extravergine e
vergine, di olio di oliva e di olio di sansa di olivao Commercianti di olio sfuso di qualsiasi categoria (es.
extravergine, lampante), origine (Italia, DOP ecc.) e qualifica
o Raffinerie che producono olio di oliva raffinato o olio di sansa di oliva raffinato
o Sansifici che lavorano la sansa per ottenere olio di sansa greggio
o Contoterzisti che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi
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Il registro provvisorio e quello ordinario
L’obbligo di tenuta del registro riguarda anche:① gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP
di cui all’art. 7 comma 2 del DM del 10/11/2009 n. 8077
② gli olivicoltori di cui all’art. 7 comma 3 del DM del 10/11/2009 n. 8077 (ovverosia olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda molite, presso il frantoio o di terzi) per i quali decade l’esenzione
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Gli oli da registrareSono tenuti alla compilazione del registro tutti i soggetti che detengono/movimentano:① olio extravergine di oliva,② olio di oliva vergine,③ olio di oliva lampante,④ olio di oliva raffinato, ⑤ olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva
vergini), ⑥ olio di sansa di oliva greggio, ⑦ olio di sansa di oliva raffinato, ⑧ olio di sansa di oliva.
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I soggetti esclusiRestano esclusi dall’obbligo di tenuta del registro i soggetti che detengono esclusivamente oli:o utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle
miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del Reg. UE n. 29/2012 (ad esempio conserve sott’olio, prodotti dolciari e da forno, etc.)
o destinati ad usi non alimentari (ad esempio all’industria cosmetica; alla produzione di energia, etc.);
o destinati all’autoconsumoo preconfezionati e etichettati
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Le circolari attuative MiPAAF e AGEA
Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo n. 16059 del 23 dicembre 2013 il MiPAAF e l’AGEA hanno emanato le seguenti disposizioni attuative :
Circolare MiPAAF DG-PIUE n. 7524 del 20 dicembre 2013
Circolare Agea ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013
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Nelle more della pubblicazione del decreto 16059 del 23 dicembre 2013 sulla GU e dell’attivazione delle funzionalità telematiche definitive, i soggetti obbligati devono :
① Iscriversi al SIAN (e richiedere il PIN per l’accesso ai servizi telematici)
② compilare mensilmente (entro il 10 del mese successivo) delle annotazioni riepilogative in un apposito “registro provvisorio” (organizzate per categoria di olio)
Chi già possiede il PIN non deve richiederlo nuovamente
Le circolari attuative MiPAAF e AGEA
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Gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico possono scegliere se :① effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli oli
classificati DOP/IGP e degli oli di oliva di categoria lampante direttamente nell’attuale registro di carico e scarico (in quanto già predisposto)
② compilare mensilmente il registro provvisorio fino al completo adeguamento del registro di carico e scarico alle nuove disposizioni normative
L’opzione scelta va mantenuta per l’intero periodo transitorio fino all’attivazione delle funzionalità telematiche definitive
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Le scadenze previste01 gennaio 2014Obbligo per tutti gli operatori che commercializzano olive destinate alla molitura e oli di qualsiasi categoria, di iscriversi SIAN e tenere un registro di carico e scarico
31 gennaio 2014Disponibilità nel SIAN del servizio di iscrizione on-line e contestuale rilascio del PIN (codice personale) per l’accesso al portale dell’olio
14 febbraio 2014Disponibilità nel portale dell’olio del Registro Provvisorio per la registrazione delle annotazioni riepilogative mensili
10 marzo 2014Obbligo di registrare le annotazioni sul registro provvisorio relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014
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Servizio di iscrizione on-line al SIAN
Per iscriversi al SIAN occorre collegarsi al portale dell’olio d’oliva disponibile all’indirizzo web
https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do
e cliccare successivamente il link “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN” presente nella homepage.
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Servizio di iscrizione on-line al SIAN
Compilare quindi la scheda con le informazioni seguenti :① codice fiscale in caso olivicoltore/Ditta individuale② codice fiscale della Società e codice fiscale del legale
rappresentante della Società stessa③ Recapito telefonico ④ Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il
codice personale (PIN) per l’accesso ai servizi telematici
allegando copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità e confermando la richiesta di iscrizione
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Servizio di iscrizione on-line al SIAN
Il sistema effettua on-line il controllo se il richiedente è già conosciuto al SIAN (è intestatario di un fascicolo aziendale).
Il PIN viene rilasciato all’atto dell’iscrizione (nel caso di soggetto con fascicolo aziendale) oppure inviato successivamente alla casella di posta indicata (dopo aver verificato i dati dell’azienda nell’Anagrafe Tributaria).
Per qualsiasi informazione inviare una mail alla casella di posta elettronica
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Registro provvisorio
Sono previste due distinte funzionalità per la registrazione delle annotazioni mensili : A. Registro Provvisorio per olivicoltori, operatori DOP/IGP e
frantoi che producono olio lampanteB. Registro Provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori
di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall’olio di oliva vergine e dall’olio extra vergine di oliva
L’operatore, dopo essersi iscritto al SIAN ed avere ricevuto il PIN, come prima operazione deve necessariamente fornire informazioni sullo stabilimento (sono informazioni che riguardano la tipologia e l’ubicazione dell’attività e se viene effettuato servizio conto terzi).
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Registro provvisorio
Il registro provvisorio va tenuto per ciascun stabilimento dell’azienda
Le registrazioni devono essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono.
Vanno indicati, distintamente per categoria (es. extravergine, vergine, lampante ecc.) e tipologia di olio (sfuso o confezionato ) :① la giacenza a inizio mese② Il totale mensile dei quantitativi di olio caricato e scaricato
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Registro provvisorio – Le modalità di funzionamentoSono previste le seguenti modalità operative :
① E’ possibile inserire le annotazioni mensili relative a qualsiasi mensilità (a partire da quella di gennaio 2014) a prescindere dalla data in cui l’operazione di inserimento viene effettuata (p.e. ad aprile posso inserire l’annotazione mensile di gennaio); il sistema fornisce automaticamente la data di inserimento
② Non è necessario inserire le annotazioni mensili in ordine cronologico (ovvero posso inserire la dichiarazione di marzo senza aver necessariamente inserito quella di febbraio)
③ E’ consentita la modifica delle annotazioni entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello a cui l’annotazione si riferisce (es. posso modificare l’annotazione di marzo fino al 10 aprile compreso);
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④ L’operatore sceglie dalla tendina l’anno/mese di riferimento (in inserimento sono proposte le sole mensilità per le quali non sono presenti annotazioni)
⑤ Non viene mai richiesto all’operatore di indicare l’anno di riferimento in quanto è il sistema che determina in automatico la campagna olearia di interesse
⑥ Per i quantitativi di olio (sfuso e confezionato) indicati vengono utilizzate 3 cifre decimali
⑦ La giacenza finale viene calcolata in automatico dal sistema (e non modificabile dall’utente) come GIACENZA INIZIALE+CARICO-SCARICO
⑧ La giacenza iniziale del mese è sempre inserita dall’operatore.
Registro provvisorio – Le modalità di funzionamento
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