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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative 1 PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012: LINEE GUIDA OPERATIVE DICEMBRE 2015

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012:

LINEE GUIDA OPERATIVE

DICEMBRE 2015

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COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

CURATORI DEL DOCUMENTO

Maria Cristina Catalani (coordinatore)

Stefano Malatesta

Ornella Amedeo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Indirizzo mail : [email protected],

Sito web: www.odcec.roma.it

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INDICE

INTRODUZIONE 7

1. PREMESSA 8

2. PROCEDURA 9

2.1 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI 9

2.2 PRESUPPOSTI OGGETTIVI 9

3. PREISTRUTTORIA DEL PROFESSIONISTA COMPOSITORE 10

4. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 14

4.1 DEPOSITO DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 15

4.2 APERTURA DELLA PROCEDURA 19

4.3 RACCOLTA DELLE ADESIONI DEI SINGOLI CREDITORI 20

4.4 OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE 20

4.5 ESECUZIONE DELL’ACCORDO 22

4.6 ADEMPIMENTI FINALI 23

5. PIANO DEL CONSUMATORE 23

5.1 ADEMPIMENTI DELL’OCC 25

5.2 ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA 26

5.3 VERIFICHE FINALI 30

5.4 RELAZIONE ATTESTATIVA 32

6. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 36

6.1 APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE, FORMAZIONE DELL’INVENTARIO E

DELL’ELENCO DEI CREDITORI 37

6.2 ACCERTAMENTO DEL PASSIVO 37

6.3 FORMAZIONE DEL PASSIVO 38

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6.4 LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO 38

7. RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO 40

8. L’ESDEBITAZIONE 42

9. RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI 43

10. EFFETTI FISCALI 44

10.1 PREMESSA 44

10.2 APPLICABILITA' DELLA TRANSAZIONE FISCALE 44

10.3 EFFETTI FISCALI SUL DEBITORE 45

10.4 ESDEBITAZIONE E EFFETTI FISCALI 45

11. APPENDICI LEGISLATIVE 46

Legge 3 del 27 gennaio 2012 46

D.L. 179/2012 57

Decreto Ministero Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 58

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015 67

12. ISTANZE 86

1) Domanda di ammissione alla procedura. 86

2) Accettazione del professionista nominato gestore della crisi. 87

3) Richiesta autorizzazione accesso banche dati art. 15, comma 10 87

4) Lettera di richiesta di precisazione del credito 88

5) Lettera di circolarizzazione 88

6) Comunicazione della proposta agli enti fiscali 88

7) Istanza al Tribunale per la nomina del professionista O.C.C. Legge n. 3/2012 art.

15,comma 9 89

8) Descrizione delle attività e delle passività del debitore ed la preistruttoria del 90

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professionista gestore della crisi

13. MODULISTICA

Richiesta certificato/visura protesti 1

Equitalia richiesta di estratto debitorio e delega 2

Certificato carichi pendenti Anagrafe Tributaria 5

Richiesta di accesso alla Centrale di allarme interbancaria dati

nominativi, dati non nominativi e delega 8

Certificato iscrizioni casellario giudiziale e delega 13

Richiesta accesso archivio Centrale rischi finanziari 15

Richiesta accesso sistema informativo Consorzio per la Tutela del Credito 16

Richiesta di accesso alla Centrale Rischi della Banca d’Italia persone

fisiche e persone giuridiche giuridiche e delega per richiesta e ritiro dei

dati

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14. APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

Tribunale stralcio della proposta di Accordo - Bergamo 28

Tribunale stralcio della proposta di Accordo - Livorno 33

Tribunale decreto del Giudice di Approvazione del Piano - Catania 36

Tribunale decreto di omologa del piano - Milano 42

Tribunale decreto sul reclamo di approvazione del piano del consumatore -

Pistoia 46

Tribunale omologa piano del consumatore - Pistoia 58

Tribunale domanda di liquidazione del patrimonio - Terni 68

Tribunale inammissibilità di una procedura - Vicenza 77

Tribunale inammissibilità della domanda di accordo con i creditori - Cremona 79

Tribunale sospensione della richiesta di esecuzione - Macerata 81

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Tribunale nomina del professionista - Barcellona Pozzo di Gotto 82

Tribunale omologa piano del consumatore Equitalia - Busto Arsizio 83

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INTRODUZIONE

Con questo lavoro la nostra Commissione prosegue l’attività di pubblicazione iniziata lo scorso

anno con lo Studio per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (del 07.03.2014 e disponibile sul sito

dell’Ordine) nell’ambito della disciplina sulla composizione delle crisi da sovra indebitamento (L.

3/20012), nel tentativo di fornire ausili teorico-pratici e tecnico-operativi per tutti coloro,

professionisti, enti ed istituzioni che, a vario titolo, si occupano della nuova materia oggetto di

studio.

Il diffuso e positivo riscontro ottenuto dal precedente documento ci ha infatti incoraggiato a

proseguire in tale “pioneristica” direzione, ben consapevoli dei limiti e delle difficoltà dell’opera

ma altrettanto convinti della possibile utilità della stessa, sotto vari profili.

Il documento nasce dall’esperienza maturata in aula lo scorso anno in occasione degli eventi

formativi organizzati dalla nostra Commissione e dedicati all’analisi delle c.d. “procedure di

sovraindebitamento”, l’accordo del debitore, il piano dl consumatore e la liquidazione del

patrimonio, quale compendio di tutte quelle indicazioni pratiche ed operative fornite ai colleghi

per lo svolgimento di eventuali incarichi in tale ambito, quali professionista facente funzioni, di

nomina giudiziale, od Organismo di composizione della crisi (anzi, secondo la definizione

recentemente introdotta dal D.M. 202/2014, pubblicato il 27.01.2015 e recante il Regolamento

dei requisiti di iscrizione nel registro degli Occ, “gestore della crisi”).

Troviamo così, oltre ad una breve introduzione delle procedure e descrizione delle relative fasi

di svolgimento, strumenti ed utilità per l’espletamento delle varie attività previste (istanze,

modulistica, check list, etc.), il tutto corredato da un’appendice normativa e giurisprudenziale,

dove sono state raccolte le ancora poche ma più significative pronunce fino ad oggi rese note

sull’argomento.

Non si tratta, evidentemente, di principi né di norme di comportamento ma di semplici e prime

linee guida operative mutuate in prevalenza dalla prassi professionale maturata nell’ambito

delle procedure concorsuali “maggiori” e di quelle esecutive individuali, con le quali le

procedure di sovraindebitamento condividono alcune fasi, finalità e metodologie operative,

chiaramente da completare e migliorare e che, allo stato, vanno quindi considerate come un

“work in progress”; a tal proposito, infatti, sarà più che gradita ogni indicazione e contributo

volto a correggere ed integrare eventuali errori ed omissioni commessi nella loro stesura.

Ringraziamo, infine, i componenti della Commissione che hanno curato i suddetti eventi

formativi ed, in particolar modo, coloro che si sono occupati della presente redazione.

Gabriele Felici Andrea Giorgi

Vice Presidente Commissione Presidente Commissione

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1. PREMESSA

La legge 3 del 27/1/2012 “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di

liquidazione del patrimonio”, in vigore dal 29/2/2012 e successivamente modificata dal D.L. 179/2012

(convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto per la prima volta nel nostro

ordinamento la nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da

sovraindebitamento di debitori non fallibili, tra cui anche consumatore, imprenditore agricolo e start up

innovativa1.

La scrivente Commissione di studio, facendo seguito al documento pubblicato nel marzo 2014 (studio

per la costituzione dell’organismo di composizione della crisi), intende ora, con il presente documento

fornire uno strumento tecnico di supporto ai professionisti che operano in questo settore specialistico.

In tema di aggiornamenti normativi si segnala che il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento

che disciplina i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da

sovraindebitamento con decreto ministeriale n° 202 del 24/09/14. Il D.M. n° 202; è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il 27.01.2015 ed è entrato in vigore il 28.01.2015.

Sotto il profilo giurisprudenziale numerosi Tribunali italiani si sono recentemente pronunciati con diversi

orientamenti sulla crisi da sovra indebitamento ( Allegati Appendice Giurisprudenziale Pagg.28-88).

Si allegano al presente documento copie delle suddette sentenze.

Dal punto di vista operativo, nel corso dell’anno 2014 la Commissione ha preparato e svolto i seguenti

convegni sull’argomento :

20.03.2014 – presentazione dello studio di fattibilità dell’Organismo di composizione della crisi;

24.06.2014 - l’accordo del debitore;

05.11.2014 - Il piano del consumatore come procedura di composizione ex L. 3/2012.

Applicabilità e ruolo del professionista;

18.12.2014 - liquidazione del patrimonio ed esdebitazione nell’ambito della Legge 3/2012.

Profili di applicabilità.

Il lavoro di preparazione dei suddetti convegni ha prodotto documenti e materiale che, insieme al

presente documento, rappresentano un panorama aggiornato sul tema oggetto di trattazione.

1 Imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditore cessato, socio illimitatamente responsabile, professionisti,

artisti, società professionali, associazioni professionali, enti privati non commerciali, enti pubblici, onlus, associazioni e fondazioni non riconosciute, associazioni sportive, etc.

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2. PROCEDURA

L’art. 6 della L. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non

soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i

creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla stessa legge e che, con

le medesime finalità, il consumatore2 può anche proporre un piano fondato sulle previsioni ed avente il

medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.

2.1 Presupposti soggettivi

Il sovraindebitamento viene così definito dal secondo comma dell’art. 6:

a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio

prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di

adempiere le proprie obbligazioni,

ovvero

b) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le cause di inammissibilità all’accesso delle procedure per il debitore, anche consumatore, sono:

- la soggezione a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dallla legge;

- aver ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedura di sovraindebitamento;

- aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-

bis (revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, revoca e dichiarazione

di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore);

- aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua

situazione economica e patrimoniale.

2.2 Presupposti oggettivi

I soggetti ammessi alla procedura vengono individuati nella Legge 3/2012 tra quelli non soggetti né

assoggettabili a procedure concorsuali e, quindi, la loro identificazione deve essere fatta in termini

negativi;

possono pertanto accedere alla procedura i soggetti, persone fisiche e giuridiche che:

- non svolgono attività di impresa (professionisti, artisti e lavoratori autonomi) e le società

professionali ex L. 183/2011, ;

- sono imprenditori commerciali “sotto soglia”3 (art. 1 l. fall.) o che hanno cessato l’attività da

oltre un anno (art. 10 l. fall.);

- sono imprenditori non commerciali;

- sono enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di

volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc;

- imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);

- start up innovativa.

2 Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o

professionale eventualmente svolta. 3 Attivo patrimoniale non superiore a € 300 mila, ricavi lordi non superiori a 200 mila, debiti non superiori a € 500 mila.

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3. LA PREISTRUTTORIA DEL PROFESSIONISTA COMPOSITORE

Il professionista, nel momento in cui incontra il soggetto interessato alle procedure per affrontare crisi

da sovraindebitamento, ha necessità di fotografare tempestivamente la situazione economica e

patrimoniale del richiedente.

Il professionista può utilizzare una check list come di seguito indicata Analisi preliminare.

Dati anagrafici:

Persona fisica

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via/piazza n. civico

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

P. IVA/ Codice fiscale

ovvero (da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo):

Denominazione ente/società

Sede Legale

Legale rappresentante

Nato a

Residente in

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Via/piazza n.civico

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

P. IVA/ Codice fiscale dell’ente/società

Stato di famiglia (composizione)

Moglie

Primo figlio

Figli

Figli

Altri conviventi

Causa del sovraindebitamento

o Elenco dei debiti distinti in:

o debiti scaduti

Allegato A

Atro allegato

o debiti da scadere

Allegato B

Atro allegato

o debiti esattoriali

Allegato C

Atro allegato

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o debiti finanziari

Allegato D

Atro allegato

o debiti previdenziali

Allegato E

Atro allegato

o debiti verso coniuge, figli

Allegato F

Atro allegato

o altri debiti

Allegato G

Atro allegato

o elenco dei beni di proprietà

o elenco dei crediti

Allegato A1

Atro allegato

o scaduti

Allegato B1

Atro allegato

o da scadere

Allegato C1

Atro allegato

o liquidità

Allegato D1

Atro allegato

o depositi bancari

Allegato E1

Atro allegato

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o depositi postali

Allegato F1

Atro allegato

o elenco delle esposizioni degli ultimi 5 anni

o protesti

Allegato A2

Atro allegato

o segnalazioni centrale rischi

Allegato B2

Atro allegato

o fidi

Allegato C2

Atro allegato

o regime fiscale,

o ultime dichiarazione dei redditi,

o redazione di apposito verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal

debitore, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed

all’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.

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4. L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Regolato dall’art. 8 la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede:

- la ristrutturazione dei debiti,

- la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti

futuri. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità

dell'accordo , la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento,

anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al

consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti

creditizi e finanziari. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa possono prevedere

una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione.

Nomina dell’OCC (gestore della crisi)

L’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro (di cui all’art.15 c.2 ), la nomina del professionista

gestore della crisi è demandata all’Organismo di composizione.

Verifiche preliminari

Prendere contatto con il debitore per verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art.

6 e art 7.

Nomina giudiziale

Se l’OCC è un professionista (un Avvocato, un Commercialista (art 28 L.F.), oppure un Notaio,), la

nomina sarà giudiziale ed è opportuno accettare la carica entro il termine indicato dal G.D. nel

provvedimento di nomina – la nomina non risulta soggetta ad adempimenti pubblicitari presso il registro

imprese.

Requisiti soggettivi del debitore:

- Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 L.F. (Piccoli

imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti),-

Start up innovative art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012,

- Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135.

Requisiti oggettivi:

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- L’esistenza di una situazione di sovraindebitamento (art. 6),

- Non essere soggetto a procedure concorsuali,

- Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento

previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione),

- Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e

risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del

Piano del consumatore (art. 14 bis),

- Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione

economica e patrimoniale,

- Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di

competenza del G.D. ai sensi del art 10, c. 3).

Il procedimento si articola in 6 fasi:

fase del deposito della domanda e della proposta di accordo;

fase dell’ apertura della procedura;

fase della raccolta delle adesioni dei singoli creditori;

fase dell’ omologazione da parte del Tribunale;

fase dell’esecuzione dell’accordo;

fase degli adempimenti finali.

4.1 Deposito della domanda e della proposta di accordo

Assistenza nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9 c. 2 e 3

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi

passivi),

- elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti,

mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza),

- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,

- attestazione sulla fattibilità del piano,

- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

- indicazione della composizione del nucleo familiare,

- certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000),

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- le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi,

- dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale,

- dichiarazione di eventuali redditi percepiti,

Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del

corso degli interessi convenzionali o legali (in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo

che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855

c.c..

Redazione di apposito verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore, con

esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di

attivo e passivo anche potenziali.

-chiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri

documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti,

- attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso,

chiedere a questo le risultanze),

- chiedere documenti d’identità (verificare la validità),

- chiedere perizie o offerte ricevute sui beni,

- chiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti) (Allegati Modulistica Pag. 13),

- chiedere estratti di ruolo presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2),

- chiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti

Locali (Allegati Modulistica Pag. 5),

- effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore (pag. 69),

- effettuare visure camerali

- effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie

- effettuare visure presso il P.R.A.

- fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali (pag.69),

- esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni,

- verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore,

- verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi

cinque anni,

- verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari,

Accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:

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- anagrafe tributaria,

- SIC (sistemi di informazioni creditizie),

- Centrali rischi,

- Centrale di allarme interbancaria,

- Archivio informatizzato degli assegni,

- altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter,

c. 2, D.Lgs. 141/2010,

Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e

passività ed in particolare:

Crediti tributari: Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze

delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;

Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del

cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante

richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito

in tal senso direttamente formulato a cura dell’impresa) e successiva analisi delle risposte

pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;

Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la

documentazione bancaria e/o postale;

Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto

degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15

c.10, a:

- anagrafe tributaria (Allegati Modulistica Pag. 5);

- SIC (sistemi di informazioni creditizie) (Allegati Modulistica Pag. 8);

- Centrali rischi (Allegati Modulistica Pag. 8);

- Centrale di allarme interbancaria (Allegati Modulistica Pag. 8);

- archivio informatizzato degli assegni;

- altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter,

c. 2, D.Lgs. 141/2010;

Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente

rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito

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stesso ai diretti interessati,

Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata

accessibili on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di

ruolo presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2) del corretto adempimento delle

obbligazioni tributarie.

A questo punto si passa a :

- Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 ),

- Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita

relazione di attestazione (art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione;

Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 LF (ex art 13 c.1):

- Se è prevista la liquidazione di beni pignorati,

- Ovvero se il piano lo prevede.

Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l’esecuzione in mano al

consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all’OCC proponente vista la funzione di

vigilanza attribuita dall’art 13 c.2).

Si ricorda che il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:

- dei beni sottoposti a pignoramento,

- delle somme incassate.

Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il G.D. lo dispone ex art 15 c.8,

il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:

- gestisce la liquidazione

- custodisce il patrimonio del consumatore

- distribuisce il ricavato ai creditori

Sono 2 figure con requisiti ex art 28 LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e

riconducibile anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all’OCC

proponente ex art 15 c.5.

Quindi operativamente

Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la

sede principale (l’OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente).

Al fine del decorso dei termini di cui all’art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui

all’art 9 c. 3 ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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produzione di nuovi documenti.

Presenta la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la

ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:

- all'agente della riscossione,

- agli uffici fiscali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

4.2 Apertura della procedura

Adempimenti successivi all’apertura della procedura di accordo del debitore.

Il G.D. fissa l’udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal

deposito della documentazione (o delle integrazioni) (art. 10 c.1). Il termine è considerato ordinatorio.

Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40 gg prima dell’udienza per le votazioni

(combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1).

Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10, c. 1 e 15, c.7) a mezzo:

- posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle

imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'

Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata delle imprese e dei professionisti

(di cui all’ art 6 bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);

- telefax;

- lettera raccomandata con ricevuta ritorno;

- telegramma.

Il G.D., con il decreto di cui all’art. 10 c.1, dispone/ordina:

- una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell’OCC);

- se esercita attività d’impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese

(presumibilmente a carico dell’OCC);

- che l’OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi

anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7 c.1) di beni

immobili o mobili registrati l’OCC trascriverà il decreto nel relativo registro:

- in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria

competente allegando una copia autentica;

- in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa

(per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell’OCC) all’indirizzo PEC ACI competente allegando il

decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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trascrizione.

Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura

dell’OCC ex art 15 c.7) su disposizione del G.D. all’udienza di votazione.

4.3 Raccolta delle adesioni dei singoli creditori

Almeno 10 giorni prima dell’udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo

di comunicazione previsto dall’art 11 c.1). Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o

lo esprima in ritardo, vale il silenzio assenso.

L’ OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2):

- Verificare creditori con diritto di voto,

- Verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca,

Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi sulla proposta:

- il coniuge del debitore;

- i suoi parenti e affini fino al quarto grado;

- i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

4.4 Omologazione da parte del Tribunale

A. In caso di raggiungimento dell’accordo:

OCC trasmette con “sollecitudine” (anche se la legge non specifica i tempi per tale

adempimento) ai creditori:

- una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;

- il testo dell’accordo.

Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione, l’OCC trasmette al

Giudice:

- la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori

consenzienti;

- le eventuali contestazioni;

- attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano.

Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell’art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di

cui all’art. 10 c. 2. (Ai sensi dell’art. 12 c. 3 bis l’omologazione deve avvenire entro 6

mesi dalla presentazione della proposta art. 10 c.1);

Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell’art. 12 c. 4 e a seguito del generico

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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richiamo dell’art 15 c. 5, l’accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili

o dei crediti dell’Erario, di cui all’ art 7 c. 1 terzo periodo.

Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c.1):

Se è prevista la liquidazione di beni pignorati,

Ovvero se il piano lo prevede,

L’OCC ai sensi dell’art. 13 c. 2 e dell’art. 15 c. 5:

- Risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo

(opportuno parere G.D. con istanza),

- Vigila sull'esatto adempimento dello stesso,

- Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità,

- Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti

soggettivi,

- Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

Ai sensi dell’art. 13 c. 3 l’OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai

sensi dell’art 13 c, 3 istanza con cui richiedere al G.D.:

- Svincolo delle somme,

- Cancellazione trascrizioni del pignoramento,

- Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10 c.1,

- Cancellazione iscrizione titoli di prelazione,

- Cessazione pubblicità che il G.D. avrà disposto in sede di omologa,

- Sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine, così come serve copia

autentica del decreto.

La stessa istanza dovrà:

- Contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto),

- Contenere la verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano,

- Contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:

-Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell’art. 7 c.1)

-Dell’Erario (art. 7 c.1 terzo periodo),

- Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art. 13 c. 4 bis prima degli altri.

B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

- Sospendere la procedura preparatoria

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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- Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice

- Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti

all’OCC, quest’ultimo deve provvedere all’informativa dei creditori.

4.5 Esecuzione dell’accordo

Proporre al G.D. la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c.1):

- Se è prevista la liquidazione di beni pignorati,

- Ovvero se il piano lo prevede.

- L’OCC ai sensi dell’art. 13 c. 2 e dell’art. 15 c. 5:

- risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere G.D.

con istanza),

- vigila sull'esatto adempimento dello stesso di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano

ovvero sullo stesso (se l’esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della

liquidazione si ritiene essere affidata all’OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul

liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto,

- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità,

informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti

soggettivi,

- può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

Ai sensi dell’art. 13 c. 3 l’OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell’art. 13

c. 3 istanza con cui richiedere al G.D.:

- svincolo delle somme,

- cancellazione trascrizioni del pignoramento,

- cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10 c.1,

- cancellazione iscrizione titoli di prelazione,

- cessazione pubblicità che il G.D. avrà disposto in sede di omologa,

- sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica

del decreto.

La stessa istanza dovrà:

contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto),

contenere la verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano,

contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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- dei crediti impignorabili,

- dell’Erario.

Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri.

In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

- Sospendere la procedura preparatoria,

- Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice,

- Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli

atti all’OCC, quest’ultimo deve provvedere all’informativa dei creditori.

4.6 Adempimenti finali

Adempimenti finali (art. 15, c. 11)

- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati

personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, c.10. Si

ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione,

- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC raccomandata A.R., entro e non oltre

15 gg. dalla distruzione medesima.

5. PIANO DEL CONSUMATORE

Riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei

all'attività imprenditoriale o professionale, prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei

crediti e prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da

parte del giudice.

Il D.L 179/2012 introduce per il solo consumatore la possibilità di proporre un “piano” in alternativa

all’accordo. Esso non ha carattere negoziale e prevede:

- «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche

mediante cessione dei crediti futuri» (art. 8, c.1);

- la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti

integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione,

attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 7, c.1);

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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- la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione (art. 8, c 4).

Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, per i crediti

relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle

ritenute operate e non versate, il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. L’art. 11, co. 5,

prevede che in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi

crediti, l’accordo cessi di diritto di produrre effetti.

L’iter processuale si articola:

• nella presentazione della proposta con l’assistenza dell’OCC,

• nella pronuncia da parte del G.D. del decreto di fissazione dell’udienza che va comunicato,

almeno 30 giorni prima, ai creditori da parte dell’organismo di composizione della crisi al fine di

assicurare il contraddittorio.

Quanto al procedimento la principale differenza rispetto all’accordo di composizione della crisi è

rappresentata dal fatto che il G.D., presentata la proposta, fissa con decreto l’udienza di comparizione dei

creditori, ma non adotta i provvedimenti relativi alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed alla

pubblicità del decreto.

Omologazione

L’omologazione deve avvenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Ad essa il G.D. provvede con decreto disponendo idonee forme di pubblicità da eseguirsi da parte

dell’OCC.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la

pubblicità.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

(art. 12 ter).

Revoca o Cessazione

Il piano del consumatore può essere oggetto di revoca o cessazione di diritto, qualora il consumatore non

esegua integralmente entro 90 giorni dalla scadenza, i pagamenti dovuti, secondo il piano, alle

Amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L’accordo è inoltre revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei

creditori.

Oltre a tali ipotesi l’art. 14 bis considera ipotesi di cessazione:

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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a) l’aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave, ovvero la sottrazione o

dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo ovvero la dolosa simulazione di attività

inesistenti;

b) il mancato adempimento da parte del proponente degli obblighi derivanti dal piano, la mancata

costituzione delle garanzie promesse la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano anche

per ragioni non imputabili al debitore.

Va sottolineato che la cessazione del piano e la revoca comportano, ai sensi dell’art. 14 quater, la

conversione della procedura in quella di liquidazione di tutti i beni, salvo che la cessazione del piano nelle

ipotesi ricordate sub b) sia avvenuta per cause non imputabili al debitore.

5.1 Adempimenti dell’O.C.C.

Le funzioni che la L. n. 3/2012 affida all’O.C.C. riguardano l’intero arco temporale del procedimento.

Alcuni adempimenti preliminari sono comuni ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore

e liquidazione ex art. 14-ter.

A- Adempimenti preliminari

Nomina Giudiziale:

Se l’O.C.C. è un professionista, una STP (entrambi con i requisiti art 28 L.F.), oppure un notaio, la nomina

sarà giudiziale e si ritiene opportuno:

• accettare la carica nel termine indicato dal G.D. nel provvedimento di nomina ovvero entro un

termine congruo dalla conoscenza della nomina.

• Nel caso di STP sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal socio professionista.

Da parte dell’Organismo di composizione della crisi:

L’O.C.C. è un soggetto iscritto nell’apposito registro (art.15 co.2), tenuto presso il Ministero di giustizia,

che nomina il gestore della crisi.

B- Adempimenti per accesso alla procedura

• Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7;

- verificare i requisiti soggettivi: persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per

scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c.2 lett . b);

- verificare i requisiti oggettivi:

1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art.6, c. 2 lett. a),

2. Non essere soggetto a procedure concorsuali,

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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3. Non avere utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui e’ stato corrisposto l’ultimo

pagamento previsto) uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione),

4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti:

- impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art.14),

- revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis),

5. La documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica

e patrimoniale.

Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atto in frode ai creditori. (Verifica di

competenza del G.D. ai sensi dell’art. 12 bis c.1).

5.2 Assistenza nella predisposizione della proposta

Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di

soddisfazione dei crediti sulla base di un piano fondato sulle previsioni di cui all’art.7 co.1, ed avente il

contenuto di cui all’art.8 e gli allegati di cui all’art.9 co.2 e 3.:

- elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi

passivi, ecc..);

- elenco di tutti i beni del consumatore (conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni,

crediti, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, ecc…);

- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;

- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

- attestazione sulla fattibilità del piano;

- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

- indicazione della composizione del nucleo familiare;

- certificato dello stato di famiglia (autocertificabile);

- dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

Verbale

1. Redigere un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal

consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e delle informazioni

prodotte ed alla assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.

2. Verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore

Documentazione da acquisire:

Richiesta apertura cassetto fiscale

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Documento di identità

Eventuali perizie o offerte ricevute su beni

Richiesta carichi pendenti

Richiesta estratti di ruolo presso Equitalia (Allegati Modulistica Pag. 2);

Carichi pendenti(Allegati Modulistica Pag. 13),

• Richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, Inail, Uffici Tributi Enti

Locali

Il debitore può richiedere all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, competente in base al

domicilio fiscale, il rilascio dell'attestazione della "regolarità fiscale ".

Va precisato che la certificazione di regolarità fiscale viene rilasciata a quei contribuenti nei cui confronti

non sia stata contestata alcuna violazione degli obblighi tributari con un atto definitivo. L'atto è da

considerarsi definitivo se sono passati 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza che il

contribuente abbia opposto ricorso, ovvero, se a seguito del ricorso incardinato, la Commissione

Tributaria abbia condannato il contribuente in via definitiva.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora la pretesa dell'amministrazione finanziaria sia stata

integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata (pagamento del debito a rate).

In tali casi, dopo le verifiche dell’Ufficio, l’Agenzia delle Entrate rilascia l’attestazione della regolarità

fiscale.

• Accesso rapido all'estratto conto Inps

• le persone fisiche che utilizzano i servizi telematici dell'Inps potranno usufruire, utilizzando il

medesimo pin rilasciato dall’Istituto di Previdenza, dei servizi messi a disposizione da Equitalia

tramite l’acceso rapido all’estratto conto; ciò consente di conoscere la situazione debitoria con il

Fisco, dal 2000 a oggi, senza necessità di ulteriori registrazioni.

• L'estratto conto on line consente al cittadino di verificare rapidamente e con facilità, dal proprio

computer, eventuali cartelle esattoriali a suo carico, debiti pendenti, procedure attivate,

sospensioni e rateazioni in corso.

Per accedere all'estratto conto on line di Equitalia, i possessori delle credenziali Inps (codice fiscale e pin)

hanno una doppia scelta: o attraverso i siti del Gruppo Equitalia o tramite quello dell'Inps.

Chi è sprovvisto delle credenziali dell'Istituto previdenziale, può richiederle collegandosi al sito

www.inps.it e cliccando su "Servizi online - Richiesta pin online".

Per accedere all'estratto conto on line di Equitalia, i possessori delle credenziali Inps (codice fiscale e pin)

hanno una doppia scelta: o attraverso i siti del Gruppo Equitalia o tramite quello dell'Inps.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Chi è sprovvisto delle credenziali dell'Istituto previdenziale, può richiederle collegandosi al sito

www.inps.it e cliccando su "Servizi online - Richiesta pin online".

• Effettuare richiesta precisazione del credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal consumatore

Compito dell’OCC è verificare i crediti e i debiti del consumatore. Oltre alla documentazione consegnata

dal consumatore, l’OCC deve comprovare la veridicità dei dati. In questo caso è utile richiedere, tramite

raccomandata A.R., P.e.c. ai creditori/debitori la precisazione delle loro posizioni creditorie/debitorie

(pag. 72).

• Effettuare visure camerali

E’ opportuno effettuare le visure camerali al fine di verificare se il consumatore sia socio, legale

rappresentante, titolare di ditte. Utilizzando le piattaforme telematiche collegate con la C.C.I.A.A., muniti

del codice fiscale del consumatore, l’OCC può ottenere tutte le informazioni presenti nelle Camere di

Commercio presenti sul territorio nazionale.

• Effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie

Molto importante, ai fini della determinazione dell’attivo potenziale del consumatore, è l’effettuazione di

visure catastali ed ispezioni ipotecarie. Tramite il Servizio Entratel, ogni Dottore Commercialista abilitato,

può effettuare una visura nazionale sia sul Catasto terreni, che su quello dei fabbricati. Può accadere che

il Catasto non sia aggiornato, pertanto si consiglia di farsi consegnare le copie dei rogiti da parte del

consumatore.

Ispezione ipotecaria: L’ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli

depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliari ( Conservatoria dei RR II). L’ispezione può riguardare

ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali. Territorio, con esclusione delle sedi di

Trento e Bolzano, nelle quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.

E’ possibile anche recarsi presso la Conservatoria dei registri Immobiliari competente per territorio, o in

alternativa affidarsi ad un’Agenzia di propria fiducia. E’ possibile utilizzare il servizio online, limitatamente

alle informazioni archiviate in formato elettronico. Il servizio telematico “Consultazione personale”

permette di consultare la banca dati ipotecaria, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, relativamente

agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri

diritti reali di godimento. Per utilizzare il servizio è necessario essere registrati ai servizi telematici

“Entratel/Fisconline”. Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie

di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

a) Trascrizioni

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In relazione a queste formalità, per lo più attinenti ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni

immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio,

l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è

possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti,

sequestri, domande giudiziali).

b) Iscrizioni

L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su

immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento.

c) Annotazioni

L’annotazione è l'atto che rende pubblico il trasferimento dell'ipoteca a favore di altra persona (es. per

cessione del credito, per surrogazione, ecc.).

Per tale motivo è necessario visionare se sul bene del consumatore vi siano formalità che modifichino

precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.

• Effettuare visure presso il P.R.A.

Il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico, è gestito dall’Automobile Club d’Italia. Poiché è un Pubblico

Registro ognuno può richiedere dati ed informazioni relative ad ogni veicolo, motoveicolo e rimorchio

iscritto sulla base del numero di targa. La visura al P.R.A. è possibile effettuarla on line all’indirizzo

https://servizi.aci.it.

La visura è un documento rilasciato dalla banca dati telematica del Pubblico Registro Automobilistico

(PRA) nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i dati tecnici del veicolo (marca, modello, n.

telaio, cilindrata, cavalli, uso, ecc.), i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di

nascita, indirizzo di residenza) e la presenza di eventuali ipoteche.

Non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori (50cc), i veicoli agricoli, gli autobus e le targhe di

vecchio tipo (es. MI 862343) immatricolate prima del 1993. L’altra attività che l’OCC deve svolgere prima

di redigere lo stato passivo del debitore consumatore e prima di determinare il potenziale attivo da

distribuire è la “circolarizzazione dei crediti e debiti” ai fornitori/debitori. Molto importante è coinvolgere

gli enti istituzionali quali Erario-Banche (pag. 69).

• Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

Il Consumatore deve consegnare all’OCC i propri estratti conto degli ultimi 5 anni al fine di ricostruire i

rapporti credito/debito intervenuti. Qualora non tutti gli estratti conto siano in possesso del debitore, è

necessario che l’OCC richieda gli estratti conto mancanti agli Istituti di Credito con cui il debitore ha

intrattenuto o intrattiene rapporti. Si reputa opportuno acquisire anche gli estratti conto, carte di credito

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ed ogni elemento (distinte di versamento-copia bonifici effettuati) atto a ricostruire con puntualità i

rapporti con gli istituti di credito (pag. 69).

• Verificare esistenze di protesti di titoli a carico del consumatore

Il protesto è un atto autentico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di

una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.

Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti mediante il Registro Informatico

istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, secondo le norme contenute nel Regolamento di cui al Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316.

Tale Registro contiene i protesti non cancellati, per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11,

Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), ed è accessibile al pubblico consultando i terminali degli utenti collegati

al sistema informatico delle Camere di Commercio, oppure i terminali di tutte le sedi camerali.

Tale consultazione avviene mediante "visura" riferita al nominativo/denominazione del soggetto

protestato. Della consultazione anzidetta è possibile chiedere un "certificato" che, a differenza della

visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.

Nel caso in cui non risulti alcun protesto a carico di un soggetto, verrà estratta una visura di non esistenza

protesti che riporterà la dicitura “ in data….non risultano protesti sul soggetto ricercato “

• Verificare esistenza dei decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore

istante negli ultimi 5 anni.

Ulteriore verifica è la esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore. In

questo caso è necessario rivolgersi al Tribunale Civile cui risiede il debitore e richiedere il “ Certificato di

iscrizione a ruolo generale del contenzioso”, apponendo una marca da Euro 16,00 oltre i diritti di

segreteria.

Verificare la presenza di esecuzioni mobiliari o immobiliari.

Per la verifica di eventuali esecuzioni mobiliari o immobiliari a carico del consumatore, è necessario

consultare i terminali del Tribunale.

5.3 Verifiche finali

• Anagrafe tributaria

L'Anagrafe Tributaria, istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, è

la banca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani,

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attualmente consultabile attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Allegati Modulistica

Pag. 5).

• Centrale rischi

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le

informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. Gli

intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti

pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo (Allegati Modulistica Pag. 18).

La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema

creditizio di ciascun cliente segnalato.

E’ possibile accedere ai dati della centrale rischi attraverso il sito internet della Banca d’Italia. Il servizio

permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri

debitori. Il servizio è gratuito e possono fruirne:

- le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore,

curatore o erede;

- - le persone giuridiche, società, associazioni o enti, i cui dati possono essere richiesti dal legale

rappresentante, dal curatore fallimentare, dai soci illimitatamente responsabili.

- Per ottenere tali informazioni, gli interessati devono compilare apposito modulo di richiesta,

(scaricandolo sul sito della Banca d’Italia o richiedendolo in copia cartacea presso le filiali

dell’Istituto) allegando copia del documento di riconoscimento.

(Allegati Modulistica Pag. 18).

- Centrale di allarme interbancaria e Archivio informatizzato degli assegni (Allegati Modulistica

Pag. 8).

Tale servizio permette di verificare e controllare la regolare circolazione dei propri assegni bancari o

postali emessi e delle proprie carte di pagamento. E’ un archivio informatizzato, anche questo gestito

dalla Banca d’Italia, che serve a prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari o postali e delle

carte di pagamento.

Anche in questo caso, coloro che desiderano tali informazioni, devono compilare apposito modulo di

richiesta, ( scaricandolo sul sito della Banca d’Italia o richiedendolo in copia cartacea presso le filiali

dell’Istituto) e allegare la copia del proprio documento di riconoscimento.

Ai sensi della L. n.3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata dal D.l. 179 del 18 ottobre

2012, in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Consumatore, con l’ausilio

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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degli Organismi di Composizione della Crisi (art. 15), deposita la proposta di Piano presso il

Tribunale del luogo dove ha la residenza (art.9 comma 1).

Unitamente alla proposta devono essere depositati (art.9 comma 2):

L’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;

L’elenco di tutti i beni del debitore;

Eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

Elenco spese correnti familiari;

Relazione di Attestazione sulla fattibilità del Piano.

L’Organismo di Composizione della Crisi - OCC ( gestore della crisi), ai sensi dell’art. 15 comma 6,

verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati al piano e ne attesta la relativa

fattibilità in sede di relazione Attestativa.

5.4 Relazione Attestativa

La Relazione Attestativa si compone essenzialmente di 3 sezioni principali:

1) La Sezione introduttiva contiene:

- Informazioni relative al Professionista incaricato;

- Informazioni sul complesso della Documentazione esaminata;

- Informazioni sulla Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria di partenza del Debitore;

- Analisi e verifica della veridicità della base dati a supporto del piano;

a) Informazioni relative al Professionista incaricato

Le informazioni contengono essenzialmente la dichiarazione relativa al possesso:

dei requisiti soggettivi di professionalità ai sensi dell’art. 28 lett a) e b) L.F. e D.M.

202/2014;

requisito di indipendenza e terzietà ex art. 67, terzo comma lett. d) della L.F.

b) Informazioni sul complesso della Documentazione esaminata

L’Attestatore dovrà dettagliare analiticamente il complesso della documentazione esaminata

specificandone:

Fonte di provenienza;

Data di ottenimento;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Attendibilità del dato.

c) Informazioni sulla Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria di partenza del

Debitore

L’ Attestatore dovrà fornire adeguati dettagli sulla situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria di

partenza al momento della redazione del Piano, per poter meglio individuare:

il livello di gravità raggiunto dallo stato di crisi;

lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile;

se il debitore abbia raggiunto o meno una condizione definitiva di incapacità ad adempiere.

d) Analisi e verifica della veridicità della base dati a supporto del piano

Il professionista Attestatore dovrà valutare la veridicità dei dati contenuti nel piano, in base alla

documentazione allegata e da tutti gli elementi in esso contenuti, con particolare riguardo al perimetro di

controllo della base dei dati sui quali si fonda il piano e le sue previsioni.

Relativamente all’analisi della base dati informativa dovranno essere evidenziate:

Le tecniche di revisione eventualmente utilizzate;

L’esistenza delle componenti patrimoniali ed economiche oggetto di analisi;

Il livello di completezza delle analisi compiute;

La verifica dei diritti esistenti e delle obbligazioni assunte;

La verifica della congruità dei valori delle poste patrimoniali;

La verifica delle poste economiche e finanziarie per variabili di flusso e stock;

L’informazione sulle eventuali verifiche effettuate su base campionaria;

2) La seconda Sezione riepiloga:

- Ipotesi a fondamento del piano;

- Proiezione temporale di durata del piano;

- Strategia di Risanamento o eventualmente di Liquidazione

a) Ipotesi a fondamento del piano

L’ Attestatore, deve verificare che le ipotesi principali poste a fondamento della strategia di risanamento

della posizione del debitore, in base al suo personale convincimento:

siano evidenziate dettagliatamente;

siano fondate e ragionevoli;

supportino adeguatamente la realizzabilità del Piano;

b) Proiezione temporale di durata del piano

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L’ Attestatore dovrà verificare che, le ipotesi sottese all’evoluzione delle variabili del piano, siano

compatibili con la proiezione temporale prevista del piano.

Occorre sottolineare che, ipotesi superiori ad un arco temporale di 3-5 anni, potrebbero indebolire

l’attendibilità del dato; è necessario dunque che le stesse siano adeguatamente supportate da elementi

probatori ragionevoli ed attendibili.

c) Strategia di Risanamento o eventualmente di Liquidazione

L’ Attestatore, esaminando i tratti fondanti della strategia adottata, esprimerà il suo personale

convincimento sulla ragionevolezza che il piano potrà raggiungere o meno, la finalità per il quale è stato

redatto, ovvero:

- Risanamento della situazione debitoria iniziale;

- Liquidazione del patrimonio del debitore.

3) La terza Sezione prevede:

L’espressione del giudizio finale dell’Attestatore.

Il professionista incaricato, considerando tutto l’insieme della documentazione finale ricevuta, dovrà

esprimere il proprio personale convincimento in merito ai due aspetti principali previsti dalla normativa:

- giudizio sulla veridicità dei dati;

- giudizio sulla fattibilità del piano.

a) Giudizio sulla veridicità dei dati

Il giudizio potrà essere positivo o negativo.

L’espressione di un giudizio positivo sulla veridicità dei dati potrà contenere la formula seguente:

«Sulla base delle analisi effettuate sopra riassunte, lo scrivente, richiamate le precisazioni e le

motivazioni esposte nelle pagine che precedono, fermo restando la normale alea che caratterizza

ogni previsione di eventi futuri, ATTESTA la veridicità dei dati nel loro complesso alla data del..».

E’ da sottolineare che il giudizio potrà essere positivo anche nel caso in cui si siano riscontrate alcune

carenze o errori, purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati.

Il giudizio sarà negativo se:

non vi sia la possibilità dell’espressione di un giudizio;

si siano verificati rilevanti impedimenti nel corso delle verifiche effettuate, tali da non

permettere l’espressione di un giudizio;

manchino degli elementi probatori fondamentali.

b) Giudizio sulla fattibilità del piano

Il giudizio finale sulla fattibilità del piano potrà essere, anche in questo caso, positivo o negativo.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Il giudizio con esito negativo, potrà verificarsi:

nel caso in cui non vi sia la possibilità di espressione di un giudizio;

per mancanza di attendibilità, o fondatezza, di una delle ipotesi significative sottese al piano;

per mancanza di espressione del giudizio sulla veridicità della base dati.

A titolo esemplificativo, l’espressione di un giudizio con esito positivo potrebbe assumere la forma

seguente:

«Per i motivi esposti nei precedenti paragrafi il piano appare di per sè idoneo a consentire il

risanamento dell’esposizione debitoria del debitore e ad assicurare il riequilibrio della sua

situazione patrimoniale e finanziaria, alla luce di ciò si ATTESTA la fattibilità del piano»

A) Fasi dell’Analisi della veridicità dei dati

- Finalità della verifica sulla veridicità dei dati;

- Concetto di veridicità;

- Perimetro della verifica sulla veridicità;

- Base dati informativa;

- Valutazione del rischio nella verifica della veridicità;

- Verifica dei criteri di valutazione delle poste patrimoniali, economiche e finanziarie;

- Verifica delle attività e passività potenziali del piano.

B) Fasi del giudizio sulla fattibilità del piano

- Valutazione ipotesi strategiche;

- Strategia di risanamento;

- Valutazione del programma;

- Verifica ipotesi patrimoniali, economiche e finanziarie;

- Verifica sullo sviluppo dei dati del piano;

- Il Giudizio di fattibilità.

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6. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Consiste, analogamente a quello fallimentare, nella liquidazione di tutti i beni del debitore

compresi quelli sopravvenuti (ad eccezione dei beni aventi carattere personale); prescinde da un

accordo con i creditori ed è soggetta esclusivamente all’omologazione da parte del giudice. Non

sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere

alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua

famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo

patrimoniale (salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate

per disposizione di legge. Con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni

cautelari o esecutive.

E’ una procedura prevista per i debitori insolventi, coloro che non sono in grado di pagare tutti i propri

debiti, che comporta :

la messa a disposizione di tutti i beni e di tutti i crediti in capo al debitore - non sono compresi

nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere alimentare e di

mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti

derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo

quanto disposto dall’art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate per disposizione di

legge;

la nomina di un liquidatore che avrà il compito di trasformare i beni e i crediti in attività liquide

disponibili per distribuirle ai creditori.

La legge 3/2012 prevede, sulla liquidazione, che :

il debitore può richiedere l’apertura della procedura di liquidazione, ex articolo 14 ter;

ogni creditore puo’ richiedere l’apertura della procedura di liquidazione, ex articolo 14 quater, per

annullamento dell’accordo o per cessazione degli effetti dell’omologazione del piano.

La liquidazione è anche disposta d’ufficio quando il debitore non paghi in toto, entro 90 giorni dalle

scadenze stabilite nell’accordo, quanto dovuto all’Erario e agli Enti di previdenza.

La procedura di liquidazione è composta di quattro fasi fondamentali :

apertura della procedura, formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori;

accertamento del passivo;

formazione del passivo;

liquidazione dell’attivo.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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6.1 Apertura della liquidazione, formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori

Il debitore può presentare istanza di liquidazione di tutti i suoi beni al Tribunale competente in base alla

sua residenza allegando i seguenti documenti :

elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute agli stessi;

inventario di tutti i suoi beni con dettaglio di ogni bene mobile e immobile e dei beni sopravvenuti

nei quattro anni dopo l’apertura della procedura;

relazione dell’OCC/professionista che deve contenere :

- indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata nell’assunzione dei debiti,

- motivi dell’incapacità del debitore di adempiere i suoi debiti,

- solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni,

- eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori,

- giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata con la domanda;

certificato di stato di famiglia (reso anche con autodichiarazione ex articolo 46 dpr. 445/2000);

elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento della famiglia;

scritture contabili e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre esercizi.

La domanda di liquidazione sarà inammissibile se la documentazione presentata non permetterà di

ricostruire completamente la situazione economica patrimoniale del debitore istante.

Il giudice, in presenza dei presupposti di legge, emette un decreto di apertura della liquidazione e nomina

un liquidatore (professionista con i requisiti previsti per la nomina di curatore fallimentare).

6.2 Accertamento del passivo

Con la nomina del liquidatore inizia la fase operativa della liquidazione che durerà fino al completamento

del programma di liquidazione e in ogni caso fino al quarto anno dopo il deposito della domanda.

Il liquidatore potrà e dovrà svolgere i seguenti compiti :

Verificare elenco dei creditori e delle somme a loro dovute;

Verificare l’ attendibilità della documentazione ex art. 9 comma 2 e 3;

Formazione dell’ Inventario dei beni;

Redigere un verbale delle dichiarazioni rilasciate dal debitore sulla completezza dei dati e dei

documenti prodotti con la conferma che non ci sono altri elementi attivi e passivi anche potenziali;

Effettuare visure camerali, catastali, presso il P.r.a. e ispezioni ipotecarie;

Richiedere l’apertura del cassetto fiscale;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali);

Richiedere estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate, Equitalia, Enti previdenziali e assicurativi;

Richiedere perizie o esaminare offerte ricevute su beni;

Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;

Esaminare atti di disposizioni del debitore relativi agli ultimi 5 anni;

Verificare l’esistenza di protesti a carico del debitore;

Verificare l’esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5

anni;

Accedere, dopo aver chiesto l’autorizzazione al Giudice ex articolo 15, alla centrale rischi e alle

altre banche dati pubbliche.

6.3 Formazione del passivo

La formazione del passivo segue modalità simili a quelle previste per il fallimento e quindi il liquidatore

procederà come segue :

Invio ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali le modalità di partecipazione;

La data entro cui vanno presentate le domande;

La data entro cui sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo;

Esamina le domande, forma un elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o

in possesso del debitore;

Invia il progetto di stato passivo agli interessati i quali devono fare osservazioni entro 15 giorni;

Accoglie le osservazioni e predispone nei quindici successivi un nuovo progetto di stato passivo;

Non accoglie le osservazioni degli interessati, quindi definire lo stato del passivo e lasciare che il

Giudice decida.

Il Giudice renderà esecutivo lo stato del passivo con decreto.

6.4 Liquidazione dell’attivo

Il Liquidatore predispone un programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione

dell’inventario per garantire una ragionevole durata del procedimento e quindi :

Lo comunica al debitore e ai creditori;

Lo deposita in cancelleria;

Stabilisce i tempi della sua realizzazione;

ha l’amministrazione dei beni del patrimonio;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Se il debitore esercita un’attività di impresa può anche valutare la possibilità di continuare

l’esercizio della stessa, affittare l’azienda o un ramo dell’azienda;

Cede i crediti, anche se oggetto di contestazioni, il cui incasso non è probabile nei quattro anni

successivi alla domanda di liquidazione;

Cede i beni avvalendosi di Esperti specializzati a stimare gli stessi.

Il Giudice può proporre modifiche al programma di liquidazione ma il liquidatore può anche non

accoglierle, se invece le accoglie elabora un suppletivo programma di liquidazione.

Si ritiene comunque necessaria l’approvazione del programma di liquidazione, da parte del Tribunale, per

dichiarare la conformità degli atti dispositivi e autorizzare poi quanto previsto dall’articolo 14 novies,

comma 3, come di seguito :

Lo svincolo delle somme;

La cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni relativi al diritto di

prelazione;

La cancellazione di ogni altro vincolo compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14

quinquies, comma 1;

La cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Infatti, il Giudice, dopo aver sentito il liquidatore, dispone lo svincolo delle somme incassate per

procedere al pagamento dei creditori.

Nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, i beni e i crediti sopravvenuti

costituiscono parte integrante della procedura dedotte le spese incontrate per l’acquisto e per la

conservazione.

Il liquidatore procederà all’integrazione dell’inventario.

I creditori con causa o titolo posteriore al decreto di apertura della liquidazione non possono procedere

esecutivamente sui beni della liquidazione.

Il liquidatore può esercitare qualsiasi azione prevista dalla legge per ottenere la disponibilità dei beni e il

recupero dei crediti facenti parte del patrimonio del debitore.

Per poter concludere la procedura di liquidazione il liquidatore, dopo aver terminato la liquidazione

dell’attivo e prima del riparto delle somme disponibili, deve :

Presentare al Giudice il conto della gestione;

Deposita l’istanza al Tribunale per la liquidazione del compenso;

Procede al riparto finale;

Presenta al Tribunale una relazione sulle attività svolte durante la procedura;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Deposita l’istanza al Giudice per la chiusura della procedura.

Il Giudice, dopo aver accertato l’esecuzione della liquidazione, dispone con decreto la chiusura della

procedura non prima, in ogni caso, di quattro anni dalla data di deposito della domanda di liquidazione

presentata dal debitore.

E’ opportuno che il liquidatore, alla cessazione dell’incarico, chieda al Giudice di essere autorizzato alla

distruzione dei dati personali acquisiti durante la procedura e lo comunichi entro 15 giorni al titolare dei

dati a mezzo pec o raccomandata a.r..

Si rinvia per maggiori dettagli anche ai documenti resi disponibili in relazioni ai convegni svolti, presso la

sede dell’Ordine di Roma, il 05.11.2014 (Il piano del consumatore come procedura di composizione ex L.

3/2012. Applicabilità e ruolo del professionista) e il 18.12.2014 (Liquidazione del patrimonio ed

esdebitazione nell’ambito della legge 3/2012. Profili di applicabilità), preparati sempre dalla scrivente

Commissione di studio.

7. RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO

La risoluzione può essere richiesta da qualsiasi creditore qualora:

- il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano;

- l’esecuzione dell’accordo/piano diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;

- le garanzie promesse non vengono costituite.

Qualora il debitore abbia nel frattempo acquisito le condizioni per essere assoggettato al fallimento, la

sentenza pronunciata a suo carico risolve l'accordo/piano.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro 6 mesi dalla scoperta o entro il termine

perentorio di 1 anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo/piano.

Con la risoluzione vengono meno gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore e restano comunque

integri i diritti acquisiti da terzi in buona fede; questo procedimento si svolge con espressa previsione del

contraddittorio davanti al Giudice.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo/piano omologato non sono

soggetti all'azione revocatoria di cui all' art. 67 della L.F..

A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in

esecuzione o in funzione dell'accordo/piano omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 della L.F..

L’ipotesi di annullamento dell’accordo è disciplinata dal co. 1 dell’art. 14: il tribunale agisce in tal senso,

su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui:

- sia stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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- siano state simulate dolosamente attività inesistenti;

-sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;

Il termine per proporre ricorso è lo stesso della risoluzione, 6 mesi, dalla scoperta della causa e, in ogni

caso, non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento previsto, anche tale procedimento si svolge secondo il

rito camerale.

Una volta dichiarato l’annullamento cessano gli effetti dell’omologazione del piano, ed il conseguente

venir meno degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore.

Si evidenzia che gli elementi che determinano l’annullamento sono costituiti sia da quello soggettivo,

della coscienza e della volontà di falsificazione da parte del debitore e che da quello oggettivo,

dell’alterazione rappresentativa del passivo e/o dell’attivo del patrimonio del debitore.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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8. L’ESDEBITAZIONE

L’istituto è ammesso esclusivamente per il debitore persona fisica in particolari condizioni e nel solo caso

in cui sia stata richiesta la procedura di liquidazione del patrimonio, a costui il legislatore consente la

possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti pregressi, in presenza di precise

condizioni sostanzialmente legate a meritevolezza ed onestà di comportamenti.

L’art. 14 terdecies dispone infatti che il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione

dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e

la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata

rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato

un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura

della liquidazione;

g) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e

sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

h) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha

posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero

simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

E non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali

ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo di

composizione della crisi da sovra indebitamento e di piano del debitore, sono stati successivamente

accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’ Amministrazione

Fiscale.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di fronte

al Tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto.

Il ricorso deve essere presentato dal debitore entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione e il

provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- che è stato concesso pur ricorrendo l'ipotesi indicata nella lettera b)

- che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o

dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Si ritiene che l’esdebitazione possa rappresentare un forte incentivo al ricorso a dette procedure da

parte del debitore favorendo il cosidetto fresh start ovvero la possibilità di cancellare i propri debiti e

“ripartire da zero”.

9. RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI

La legge prevede sanzioni specifiche sia per il debitore sia per il professionista designato che incorrano in

comportamenti penalmente rilevanti.

In particolare l’art. 16, al comma 1, prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a

50.000 euro per il debitore che, al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi:

- aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero

dolosamente simula attività' inesistenti,

- produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in

parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria

documentazione contabile,

- omette l'indicazione di beni nell'inventario, nel corso della procedura di cui alla sezione prima del

presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore,

- dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della

procedura, aggrava la sua posizione debitoria.

La responsabilità dell’Attestatore in sede civile, non è stata oggetto di disposizione specifica alcuna.

Per individuare e delimitare il perimetro di riferimento normativo, ci si dovrà rifare alle regole

generali previste nella responsabilità penale.

L’art. 33 del D.l. n.83/2012, ha introdotto l’art. 236-bis alla L.F., prevedendo il reato di «falso in

attestazioni e relazioni», che circoscrive la complessa fattispecie di reato proprio del professionista

che redige la relazione attestativa.

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Le cosiddette infedeltà dell’Attestatore, per essere rilevanti ai sensi dell’art. 236-bis , devono essere

attuate o compiute con consapevolezza, stante la natura dolosa prevista dal reato.

10. EFFETTI FISCALI

10.1 - Premessa

Il tema degli aspetti fiscali della composizione della crisi da sovraindebitamento è contraddistinto

dall’assenza di una specifica disciplina poiché né la L. n. 3/2012 né altre norme di natura fiscale prevedono

un particolare trattamento delle seguenti situazioni:

- la posizione dell’Erario rispetto all’accordo che il debitore presenta ai creditori;

- la importanza impositiva della falcidia che risulti dall’accordo di ristrutturazione dei debiti nonché delle

cessioni dei beni funzionali a sostenere l’accordo;

- le conseguenze fiscali per i creditori implicati dall’accordo;

- le problematiche poste dal processo di esdebitazione;

- la tassazione, ai fini dell’imposizione indiretta, degli atti compiuti nel contesto dei sviluppi sopra

descritti.

10.2. - Applicabilità della transazione fiscale

Il Legislatore non ha ricordato l’istituto della transazione fiscale regolato dall’art. 182-ter della L.F.,

nonostante quest’ultimo raffiguri lo strumento che permette di interloquire con l’Erario in quelle

procedure concordatarie e di ristrutturazione del debito alle quali, quella regolata nella L. n. 3/2012,

risulta influenzata.

Tuttavia, è bene evidenziare che l’art. 7, co. 1 riproduce taluni contenuti dell’art.182-ter della L.F. laddove

prevede che “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse dell’Unione Europea, all’imposta sul

valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di

pagamento” .

Un’altra ipotesi che ripete l’istituto in questione si rinviene nell’art. 11, co.5, secondo cui l’accordo cessa

di generare i propri effetti qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni, i pagamenti

dovuti secondo il piano a favore delle amministrazioni pubbliche. Il che, con rapporto al pagamento

dilazionato di debiti tributari, dovrebbe significare che, per ciascuna rata, il debitore avrà al massimo

questo spazio temporale per eseguire il versamento, pena, altrimenti, la caducazione dell’accordo nel suo

complesso.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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10.3. - Effetti fiscali sul debitore

Con riferimento alla posizione fiscale del debitore, due parrebbero gli aspetti principali da analizzare, vale

a dire l’eventuale importanza reddituale:

- la decurtazione dei debiti;

- delle cessioni dei beni adeguati alla soddisfazione dei creditori.

Tali questioni vanno affrontate discernendo l’ipotesi in cui il debitore sovraindebitato sia un imprenditore

commerciale (come tale soggetto all’applicazione del regime dei redditi di impresa) dalle quella del

consumatore.

Debitore titolare del reddito d’impresa

In carenza di espressa previsione normativa all’accordo da sovraindebitamento, parrebbe dubbia

l’applicabilità delle seguenti norme del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (di seguito, solamente TUIR):

- l’art. 88, co. 4, sulla inconsistenza delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei debiti;

- l’art. 86, co. 5, sulla non imponibilità delle plusvalenze scaturente dalla cessione dei beni in sede di

concordato.

Debitore-consumatore

In proposito, un’eventuale falcidia successiva all’attuazione del metodo di composizione della crisi

sarebbe priva di importanza reddituale non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dal

TUIR con riferimento alle singole categorie reddituali.

Potrebbero, invece, conservare una rilevanza reddituale le azioni di dismissione di beni funzionali a

sorreggere il programma di assetto della crisi da sovraindebitamento: potrebbe, infatti, essere il caso

delle cessioni di immobili infraquinquennali o di partecipazioni generatrici di capital gain.

10.4 - Esdebitazione ed effetti fiscali

L’esdebitazione investe anche i debiti tributari, l’art. 14 terdecies, co. 3 lettera c) stabilisce che

l’esdebitazione non agisce “per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle

procedure di cui alla sezione prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in

ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.

Da ciò deriva che per i debiti tributari – per i quali non opera l’eccezione dell’art.14-terdecies – che

abbiano titolo o causa anteriore alla liquidazione può essere applicato l’istituto dell’esdebitazione.

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11. APPENDICE LEGISLATIVA:

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

CAPO II - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE PRIMA - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

§ 1. Disposizioni generali

Art. 6 Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio

prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di

composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un

piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice

di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di

pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei

debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,

pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura

non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come

attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse

proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può

prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma

1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la

custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di

sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15

con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le

previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

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b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e

patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di

sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della

presente sezione.

Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 9 Deposito della proposta

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo

della proposta, nonchè sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare

integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del

concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

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§ 2. Accordo di composizione della crisi

Art. 10 Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga

attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la

trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,

sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonchè la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 11 Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni

dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Art. 12 Omologazione dell'accordo

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1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei

crediti impignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

§ 3. Piano del consumatore

Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Art. 12-ter Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

§ 4. Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non é ammessa alcuna altra azione di annullamento.

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1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di

procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 14-bis

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

SEZIONE SECONDA - Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonchè una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà

notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

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b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali

fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,

sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai

fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

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Art. 14-septies Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di

cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un

comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni

dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1. 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che

lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonchè i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies

Azioni del liquidatore

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1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo

14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-

quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente

sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies

Esdebitazione

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata

rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato

rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto

in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali ed

amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni

prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

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b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

SEZIONE TERZA - Disposizioni comuni

Art. 15 Organismi di composizione della crisi

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con

regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

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11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione

dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura,

aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15,

comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

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Decreto-legge 179/2012

L'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 221/2012, ha riformato il Capo II della legge 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge A.C. 5117. Le novelle si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero a partire dal 18 gennaio 2013).

In estrema sintesi, la disposizione introduce un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'omologazione del piano da parte del giudice sarà fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.

Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, attualmente disciplinato dalla legge n. 3/2012, il decreto-legge riduce al 60% (in luogo del precedente 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori.

Inoltre, il decreto-legge detta una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento).

Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il provvedimento ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.

L’articolo 18 introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i requisiti e le modalita' di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;

c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;

d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attivita' dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3 Istituzione del registro

1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è altresì' titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

a) sezione A:

1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;

2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:

1) altri organismi;

2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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5. La gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città' metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:

a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;

b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza; c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;

e) la conformita' del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;

f) la sede dell'organismo.

4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purche' muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresi' il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilita':

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), e' dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), e' comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale e' stato svolto.

Art. 5 Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda e' sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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La sottoscrizione puo' essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo' aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Art. 6 Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo e' tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicita' consentite del numero d'ordine nonche' della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7 Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonche' le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attivita' adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.

2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8 Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro.

3. E' disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

4. L'organismo cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II

Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

Art. 9 Registro degli affari di gestione della crisi

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L'organismo e' tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10 Obblighi dell'organismo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se' o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 4. L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 11 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi e' fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità' direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e' indipendente quando non e' legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito

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in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

Art. 12 Responsabilità del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 13 Monitoraggio e certificazione di qualità'

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:

a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;

b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché ' sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;

c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche' accertati in sede di liquidazione;

d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;

e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) sull'ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualita' all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile puo' acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualita' rilasciata dal responsabile e' pubblicata sui siti internet del Ministero e dell'organismo richiedente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Sezione I

Disposizioni generali

Art. 14 Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonche' del professionista o della societa' tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita' accessorie alla stessa.

3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15 Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

Art. 16 Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

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3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo' comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000.

Art. 17 Unicita' del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

Art. 18 Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e' determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.

Capo IV

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 19 Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purche' documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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CIRCOLARE N. 19/E

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

Roma, 6 maggio 2015

OGGETTO: Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale

INDICE

PREMESSA

1 LE MODIFICHE NORMATIVE IN TEMA DI TRANSAZIONE FISCALE .......................................................................

2 LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI TRANSAZIONE FISCALE .................................................................................

2.1 Natura dell’istituto della transazione fiscale ............ ................................................................................

2.2 Non impugnabilità dell’assenso o del diniego alla proposta di transazione ……...............................................

2.3 Principio di indisponibilità della pretesa tributaria ...........................................................................................

2.4 Facoltatività della transazione fiscale ..............................................................................................................

2.5 Trattamento del credito IVA ..............................................................................................................................

3 LE FATTISPECIE PENALI..........................................................................................................................................

4 LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO18

4.1 Presupposti di accesso alla procedura ...............................................................................................................

4.2 Procedure di composizione della crisi ................................................................................................................

4.3 Adempimenti dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate.......................................................................................................................................................................

4.4 Omologazione dell’accordo ............................................................................................................................

4.5 Omologazione del piano del consumatore ....................................................................................................

4.6 Reclamabilità del decreto di omologazione ..................................................................................................

4.7 Esecuzione dell’accordo e del piano del consumatore ..................................................................................

4.8 Annullamento e risoluzione dell’accordo – Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano ...............................................................................................................................................................................

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5 LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.................................................................................................................

5.1 Conversione della procedura di composizione in liquidazione ......................................................................

5.2 Apertura della liquidazione ............................................................................................................................

5.3 Esecuzione della liquidazione .........................................................................................................................

5.4 Esdebitazione ..................................................................................................................................................

6 GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ..............................................................................................

7 GLI ASPETTI PENALI DEL SOVRAINDEBITAMENTO ............................................................................................

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PREMESSA

La circolare n. 40/E del 18 aprile 2008 ha illustrato i profili fiscali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, come regolati dalle disposizioni concernenti la transazione fiscale, prevista dall’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: L.F.).

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 20091 e con circolare n. 14/E del 10 aprile 20092.

Successivamente, l’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato alcune rilevanti modifiche all’articolo 182-ter della L.F..

Altre innovazioni alla disciplina della transazione fiscale sono intervenute per effetto dell’articolo 23, comma 43, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La disposizione normativa da ultimo citata ha previsto che, “In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”.

Si registrano, inoltre, importanti interventi giurisprudenziali in materia da parte della Corte di cassazione, che si è pronunciata, in particolare, con le sentenze n. 22931 e n. 22932, entrambe depositate il 4 novembre 2011, nonché, in seguito, della Corte costituzionale che, con sentenza 25 luglio 2014, n. 225, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, … sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione”, laddove dispongono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all’IVA, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Si evidenzia infine che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, rubricata “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali.

In particolare, il Capo II di tale legge, modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 2214, ha previsto tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della L.F., consistenti nell’accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore e nella procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

1 LE MODIFICHE NORMATIVE IN TEMA DI TRANSAZIONE FISCALE

L’articolo 29, comma 2 del DL n. 78 del 2010 ha apportato alcune modifiche all’articolo 182-ter della L.F..

In primo luogo , la predetta norma ha espressamente contemplato la possibilità di “ prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento “ – già riferita all’IVA dal previgente testo dell’articolo 182 – ter della L.F:- anche con riguardo alle “ ritenute operate e non versate “, che non possono formare oggetto di falcidia.

Si tratta , invero, di somme che attengono non all’imprenditore ( sostituto di imposta ), il quale può trattenere al solo scopo di riversarle allo Stato, ma al lavoratore dipendente ( sostituito ) , che può utilizzarle in detrazione.

L’articolo 29, comma 2 del DL n. 78 del 2010 ha modificato anche il sesto comma dell’articolo 182-ter della L.F., disponendo che la proposta di transazione fiscale formulata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui al precedente articolo 182-bis va depositata presso l’Agente della riscossione e l’Ufficio territorialmente competenti “unitamente con la documentazione di

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cui all’articolo 1615” della L.F.. Inoltre, “Alla proposta di transazione deve essere … allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio”.

Con tale dichiarazione il debitore assume personalmente la responsabilità di attestare la veridicità e la completezza dei dati aziendali risultanti dalla contabilità. A differenza che nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione manca, infatti, la figura del commissario giudiziale, che svolge attività di verifica dei crediti e debiti6 e che, a norma dell’articolo 165 della L.F., “è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale”.

Infine, dopo il sesto comma dell’articolo 182-ter è stato inserito un ulteriore comma, per il quale “La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”.

2 LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI TRANSAZIONE FISCALE

2.1 Natura dell’istituto della transazione fiscale

In via preliminare va osservato che, secondo la Corte costituzionale, la transazione fiscale “costituisce una peculiare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco, che può autonomamente integrare il piano previsto dall’art. 160 della legge fallimentare (vale a dire il piano per il concordato preventivo, n.d.r.) e deve essere parimenti sottoposta al sindacato di fattibilità giuridica del Tribunale” (citata sentenza n. 225 del 2014).

In altri termini, sebbene si tratti di una procedura autonoma rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la transazione fiscale si inserisce comunque nell’ambito di tali procedimenti8.

Peraltro, la collocazione della transazione fiscale all’interno della disciplina del concordato preventivo conferma che, in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della proposta di transazione, è comunque necessaria la preliminare verifica dei presupposti stabiliti per l’accesso alla procedura del concordato preventivo ovvero a quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti (cfr. punto 4.1 della circolare n. 40/E del 2008).

In tale ambito, come si dirà meglio a commento dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, la presentazione della domanda di transazione fiscale con la relativa documentazione ha come scopo principale quello di consentire al competente Ufficio dell’Agenzia di porre in essere le attività indicate dall’articolo 182-ter della L.F., al fine di valutare la proposta transattiva e conseguentemente di esprimere l’eventuale adesione o il diniego alla stessa.

2.2 Non impugnabilità dell’assenso o del diniego alla proposta di transazione

Tenuto conto della natura endoprocedimentale della transazione fiscale, come inquadrata dalla Corte costituzionale, si sottolinea la non impugnabilità dell’assenso e del diniego alla proposta di transazione, i quali sono espressi - ai sensi dell’articolo 182-ter, terzo comma della L.F. - mediante voto comunicato in sede di adunanza dei creditori ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma9, della L.F..

concordato preventivo, nonché delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della L.F.”.

Gli interessi del debitore così come quelli degli altri creditori possono, infatti, trovare piena tutela attraverso i rimedi giurisdizionali previsti dalla L.F..

Nella specie, nelle ipotesi di approvazione del concordato preventivo a norma del primo comma dell’articolo 17710 della L.F., il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono partecipare all’udienza, fissata per il giudizio di omologazione ai sensi dell’articolo 18011 della L.F., e già in tale sede possono proporre eventuali opposizioni all’omologa del concordato stesso, incluse eccezioni aventi ad oggetto la legittimità del voto espresso dall’Agenzia delle entrate o dall’Agente della riscossione a norma dell’articolo 182-ter.

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Di contro, nelle ipotesi in cui non si dovesse raggiungere la maggioranza richiesta per l’approvazione del concordato, l’articolo 179, primo comma della L.F. stabilisce che “il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”.

Come noto, l’articolo 162, secondo comma della L.F. prevede che il Tribunale – qualora verifichi la non sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato, di cui agli articoli 160, primo e secondo comma, e 161 della L.F. – procede a dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo “con decreto non soggetto a reclamo” e, “su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”.

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 162 della L.F., nel caso intervenga dichiarazione di fallimento, con il reclamo, proposto in base all’articolo 18 della L.F. avverso la sentenza di fallimento, possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.

In definitiva, deve ritenersi che, nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza per l’approvazione del concordato e di successiva dichiarazione di fallimento, il debitore e gli altri creditori potranno tutelare la propria posizione mediante la proposizione del reclamo di cui all’articolo 18 della L.F..

2.3 Principio di indisponibilità della pretesa tributaria

Al punto 4 della circolare n. 40/E del 2008 si è osservato che “l’istituto della transazione, tipico nel diritto civile (articolo 1965 c.c.), appare del tutto innovativo nell’ordinamento tributario, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità del credito tributario. Ne consegue che la relativa disciplina normativa, in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione”.

Tali principi hanno trovato conferma nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2014.

Secondo la Consulta, con l’istituto della transazione fiscale “− la cui applicazione all’ordinamento tributario è del tutto innovativa − l’imprenditore in crisi può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, il pagamento parziale ovvero dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito da parte dell’amministrazione finanziaria”

Va quindi confermata la speciale natura delle disposizioni in tema di transazione fiscale, che costituisce eccezionale deroga disposta dal legislatore al principio di indisponibilità della pretesa tributaria.

2.4 Facoltatività della transazione fiscale

Nelle citate sentenze n. 22931 e n. 22932 del 2011 la Corte di cassazione ha affrontato la questione dell’ammissibilità di un concordato preventivo contenente la falcidia dei crediti tributari, pur in assenza della domanda di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter della L.F..

Sullo specifico punto, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che la presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che chiede la falcidia dei crediti tributari e, dunque, in tal caso non è condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

A tal fine, nelle citate sentenze la Corte parte dall’individuazione di “quali variazioni all’ordinario procedimento concordatario comporti il ricorso al sub procedimento della transazione fiscale”, atteso che “Diversi sono gli obblighi imposti alle parti direttamente interessate e cioè al debitore e al fisco.”.

La Cassazione rileva che il debitore, qualora si attenga alla procedura dell’articolo 182-ter della L.F., “deve provvedere nei confronti dell’Amministrazione fiscale … ad una formalità alla quale non è tenuto nei confronti degli altri creditori e cioè alla comunicazione, contestualmente al deposito del ricorso per il concordato presso la cancelleria del tribunale, della copia della domanda e della relativa documentazione14. Tale adempimento è finalizzato a sollecitare l’ufficio fiscale ad un’attività anch’essa peculiare che non è invece richiesta agli altri creditori e cioè a certificare l’ammontare complessivo del debito tributario mediante

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la comunicazione di quello già accertato e di quello conseguente alla liquidazione delle dichiarazioni …, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale”.

Pertanto, diversi sono anche gli effetti dell’omologazione del concordato contenente la transazione fiscale, considerato che in tale ipotesi si verifica, a norma dell’articolo 182-ter, secondo comma della L.F., il consolidamento del debito tributario, vale a dire la rappresentazione del “quadro di insieme” di detto debito, “tale da consentire di valutare la congruità della proposta con riferimento alle risorse necessarie a far fronte al complesso dei debiti … certamente utile a fronteggiare l’incognita fiscale che normalmente grava sui concordati.” (cfr. citate Cass. n. 22931 e n. 22932 del 2011).

Detto consolidamento, precisa la Corte, costituisce un vantaggio per il debitore, determinando “una maggiore trasparenza e leggibilità della proposta con conseguente maggiore probabilità di ottenere, oltre all’assenso del fisco, anche quello degli altri creditori”.

Inoltre, a fronte della presentazione della domanda di transazione fiscale, l’articolo 182-ter della L.F. prevede – come conseguenza dell’omologazione dell’accordo – “l’estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi concordati, effetto, questo, che non si verifica per gli altri creditori”.

Secondo la Suprema Corte “La ritenuta obbligatorietà della transazione fiscale, intesa come necessario interpello dell’erario, … presuppone la dimostrazione dell’esistenza di un interesse concreto e degno di tutela dell’Amministrazione ad essere comunque sollecitata a svolgere le attività previste dall’art. 182 ter, interesse che non è dato ravvisare, posto che l’ufficio, pur in assenza dell’interpello, non viene minimamente pregiudicato nel suo diritto di evidenziare compiutamente le sue pretese (anche in sede di adunanza e ai fini del voto) e di perseguirne l’accertamento prima e il soddisfacimento poi”.

Stante l’orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la presentazione della domanda di transazione fiscale da parte del debitore non costituisce condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Sotto tale specifico aspetto, si intendono superate le indicazioni fornite con circolare n. 40/E del 2008, ove si è evidenziato che “la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter”.

2.5 Trattamento del credito IVA

L’articolo 32, comma 5, lettera a) del DL n. 185 del 2008 ha modificato il primo comma dell’articolo 182-ter della L.F., stabilendo l’estensione all’IVA della transazione fiscale limitatamente all’ipotesi della dilazione del pagamento.

Nella circolare n. 14/E del 2009 si è ribadito che:

“- la proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento dilazionato dell’IVA;

- non è ammessa la falcidia del credito tributario relativo all’IVA;

- limitatamente agli accessori all’IVA … il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato del relativo credito (cfr. punto 4.2.1 della circolare n. 40/E del 2008)”.

Riguardo all’ambito temporale di applicazione della modifica sopra richiamata, la Corte di cassazione, nelle sentenze n. 22931 e n. 22932 del 2011, ha confermato l’impossibilità di riduzione dell’IVA anche nella vigenza del precedente testo dell’articolo 182-ter della L.F., precisando che la disposizione di cui all’articolo 32, comma 5, lettera a) del DL n. 185 del 2008 “ha troncato la discussione in corso circa la ricomprensione o no dell’IVA tra "i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea" esclusi dalla possibilità di falcidia fin dall’originaria formulazione della norma e ritiene il Collegio che la stessa, in realtà, si ponga su di un piano di continuità con il primitivo dettato legislativo” (cfr., nel medesimo senso, Cass. 6 maggio 2012, n. 7767, e Cass. 30 aprile 2014, n. 9541).

La Suprema Corte ha, inoltre, esaminato la questione “se l’intangibilità dell’IVA sussista solo se viene attivato” il procedimento della transazione fiscale “oppure se sia indipendente dall’opzione del debitore e quindi si imponga anche nel caso in cui la transazione ... non venga perseguita ma la proposta tratti il fisco come ogni altro creditore” (Cass. n. 22931 e n. 22932 del 2011).

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Secondo la Cassazione, “la disposizione che sostanzialmente esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all’ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile”.

Inoltre, “ciò che convince dell’inderogabilità della disposizione qualunque sia l’opzione del creditore è la natura della stessa in quanto non si tratta di norma processuale come tale connessa allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma di norma sostanziale in quanto attiene al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi”16.

La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, il credito IVA deve sempre essere pagato per intero17.

Le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità trovano rispondenza nell’orientamento successivamente manifestato dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 225 del 2014, ha chiarito che “la previsione legislativa della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito IVA deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo”.

Né varrebbe obiettare al divieto di falcidia dell’IVA la presunta alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, quindi, anche della graduazione dei privilegi, posto che l’articolo 2778 del codice civile colloca il credito IVA al diciannovesimo grado, “nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa”.

Da un lato, nella citata sentenza n. 225 del 2014 la Corte costituzionale precisa che il credito IVA non è riconducibile a “nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari”, poiché per esso “esiste una disciplina eccezionale attributiva di un “trattamento peculiare e inderogabile” …, che consentendo esclusivamente la transazione dilatoria è tesa ad assicurare il pagamento integrale di un’imposta assistita da un privilegio postergato (qual è appunto l’IVA), in deroga al principio dell’ordine legale delle cause di prelazione.”.

Dall’altro, la Corte di cassazione specifica ulteriormente che “l’art. 182-ter, attribuendo … al credito i.v.a. ... un trattamento peculiare ed inderogabile dall’accordo delle parti, non produce per ciò solo l’effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l’ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale.” (Cass. 25 giugno 2014, n. 14447).

Pertanto, deve ribadirsi che – in considerazione della normativa e della giurisprudenza attualmente vigenti - la previsione legislativa della sola modalità dilatoria in riferimento al trattamento del credito IVA costituisce condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, a prescindere dalla presentazione o meno della domanda di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter della L.F.19.

3 LE FATTISPECIE PENALI

Il comma 4 dell’articolo 29 del DL n. 78 del 2010 ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introducendo al comma 2 una nuova fattispecie penale, riferita alla presentazione della domanda di transazione fiscale. Detta disposizione prevede che:

“2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Per quanto attiene al reato di omesso versamento dell’IVA, contemplato dall’articolo 10-ter del medesimo D.Lgs. n. 74 del 200020, la Corte di cassazione, relativamente all’ipotesi in cui la condotta omissiva sia stata posta in essere anteriormente all’apertura del concordato preventivo, ha affermato che “la presentazione di una proposta concordataria e la sua approvazione ed omologazione da parte del Tribunale” non può “far elidere la responsabilità penale dell’amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all’Erario ai fini degli obblighi IVA” (Cass., sez. III pen., 23 settembre 2013, n. 39101).

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Circa le ipotesi in cui l’ammissione al concordato preventivo è anteriore alla scadenza del termine per il versamento IVA, con la sentenza 16 aprile 2015, n. 15853, la sez. III penale della Corte di cassazione ha escluso la configurabilità del reato previsto dall’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, qualora l’inosservanza del predetto termine consegua alla previsione nel piano concordatario della dilazione del pagamento del debito.

In particolare, ad avviso dei Giudici di legittimità, in tale situazione, poiché “il concordato preventivo non è una manifestazione di autonomia negoziale, bensì un istituto prevalentemente pubblicistico …, è più che illogico considerare ciò tamquam non esset ai fini penali, dissociando settori parimenti pubblicistici dell’ordinamento, ovvero consentendo da un lato al giudice fallimentare di ammettere al concordato preventivo l’imprenditore che nel suo piano progetta di commettere un reato e poi di omologare la deliberazione con cui i creditori hanno approvato (anche) un siffatto progetto criminoso, e dall’altro al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha eseguito un accordo omologato … condannandolo per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter”.

Pertanto, nella sentenza n. 15853 del 2015 si evidenzia che “Non appare a questo punto condivisibile … l’impostazione adottata” dalla precedente sentenza “Cass. sez. III, 14 maggio 2013 n. 44283, per quanto concerne la sussistenza del fumus commissi delicti, dovendosi in conclusione ritenere che il fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 10 ter d.lgs. n. 74/2000 non è compatibile – nel caso di ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato– con l’inclusione del debito Iva nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione, senza incidenza sul quantum e in particolare senza conseguenze sul quantum della dilazione stessa, in forza della previsione del pagamento degli interessi”.

4 LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Capo II della legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla L.F..

Le disposizioni di cui si tratta riguardano tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superino le soglie oggettive di cui all’articolo 1 della L.F., nonché tutti gli imprenditori non commerciali.

In particolare, sono interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento:

- gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

i. aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

ii. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

iii. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

- gli imprenditori agricoli;

- le associazioni professionali;

- le start up innovative21, ai sensi dell’articolo 3122 del DL n. 179 del 2012.

Inoltre, la legge n. 3 del 2012 ha esteso la composizione della crisi da sovraindebitamento al “consumatore”, ossia al soggetto, persona fisica, che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

E’ stata, dunque, prevista la possibilità di ristrutturazione del debito per i soggetti persone fisiche non imprenditori, gli imprenditori agricoli e le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure concorsuali.

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Si tratta, quindi, di procedure dal vasto ambito di applicazione, che presentano alcuni aspetti riconducibili al concordato preventivo, come anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’articolo 182-bis della L.F..

Invero, anche l’innovativa disciplina della legge n. 3 del 2012 valorizza il ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi, attraverso il riconoscimento della possibilità per il soggetto interessato di depositare presso il Tribunale territorialmente competente una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, eventualmente mediante cessione dei crediti futuri.

Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria.

Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 182-ter della L.F., anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate. L’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali23.

4.1 Presupposti di accesso alla procedura

L’articolo 6, comma 1, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che “Al fine di porre rimedio alle situazioni da sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.”.

Per “sovraindebitamento” si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” [articolo 6, comma 2, lettera a), della legge n. 3 del 2012].

La normativa in commento fornisce, dunque, un’articolata definizione dello stato economico dei soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi, differenziandosi dalla definizione recata dall’articolo 5 della L.F. in ordine allo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento (“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) e dall’articolo 160 della L.F. in merito allo stato di crisi che consente il ricorso al concordato preventivo (“per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”).

Il sovraindebitamento può riferirsi a qualsiasi soggetto, sia esso imprenditore o meno, e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o dipendenti e a coloro che non svolgono attività lavorativa.

Nell’ambito della generale categoria di debitori così delineata, l’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 3 del 2012 individua il “consumatore”, inteso come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Si evidenzia che mentre il consumatore può scegliere, ai fini della composizione della crisi, se ricorrere alla proposta di “accordo con i creditori” ovvero alla proposta di “piano” – meglio descritte nel prosieguo - il debitore non consumatore può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori.

Per entrambi i soggetti è prevista l’alternativa liquidatoria, disciplinata dagli articoli 14-ter e seguenti, collocati nella sezione seconda del Capo II della legge n. 3 del 2012, rubricata “Liquidazione del patrimonio”.

Una posizione particolare attiene agli imprenditori agricoli i quali, se in stato di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 3 del 2012 oppure, se “in stato

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di crisi o di insolvenza”, a mente dell’articolo 23, comma 43, del DL n. 98 del 2011 citato in premessa, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis della L.F. e alla transazione fiscale.

In definitiva, l’imprenditore agricolo, anche se escluso dal fallimento a norma dell’articolo 1 della L.F., può alternativamente fruire della procedura di composizione della crisi in esame o degli accordi di ristrutturazione e della transazione fiscale.

Precisi limiti soggettivi sono prescritti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2012, secondo cui “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

“a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

“b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis”, concernenti, rispettivamente, annullamento e risoluzione dell’accordo del debitore e revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;

“c) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.”.

4.2 Procedure di composizione della crisi

Come anticipato, la composizione della crisi può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo o di piano.

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria. In tal caso, come precisato nella relazione illustrativa della legge n. 221 del 201226, “i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo” non sono definibili “quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma” sono “vincolati dall’accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.”.

In tema di omologazione dell’accordo, l’articolo 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012 stabilisce, infatti, che “Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.”.

Relativamente al piano del consumatore, non è invece richiesta l’adesione dei creditori, in quanto il Tribunale fonda le proprie valutazioni sulla convenienza della proposta avanzata e sulla meritevolezza del soggetto interessato.

Le modalità di avvio della procedura di accordo sono descritte dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, che consente al debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di “proporre ai creditori, con l’ausilio degli organi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 … un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 54527 del codice di procedura civile …, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.”.

I creditori possono, dunque, essere frazionati in classi, come avviene nel concordato preventivo, anche se per l’adesione alla proposta nella procedura del sovraindebitamento non è richiesta la doppia maggioranza di cui all’articolo 177 della L.F.28, consistente nel voto favorevole del maggior numero di classi e nel voto favorevole della maggioranza di tutti i creditori ammessi al voto.

Come accennato in precedenza, il medesimo accordo può essere proposto dal consumatore, che tuttavia può optare anche per la proposta di piano.

Al riguardo, va richiamato l’articolo 7, comma 1-bis, il quale dispone che “Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 …, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.”.

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L’articolo 8 della legge n. 3 del 2012 afferma che “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.”.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura, a norma dell’articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012, depositano la proposta di accordo o di piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell’azienda.

Il terzo periodo del comma 1 del predetto articolo 9 dispone che “La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.”.

A norma del successivo comma 2, insieme alla proposta il debitore deve depositare “l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione della fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.”.

Qualora svolga attività d’impresa, il debitore è tenuto, altresì, a depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate da dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

A norma dell’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, il consumatore è invece tenuto ad allegare alla proposta di piano una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi di cui all’articolo 15 della stessa legge (cfr. paragrafo 6), che deve contenere:

“a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.”.

La necessità di questa ulteriore documentazione da allegare alla proposta di piano del consumatore trova rispondenza nella circostanza che in tal caso, diversamente da quanto accade per la proposta di accordo, la legge non richiede l’approvazione dei creditori, ma esclusivamente la valutazione, da parte del Tribunale, della convenienza del piano e della meritevolezza del debitore.

4.3 Adempimenti dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate

In merito alle pendenze fiscali, la legge n. 3 del 2012 si limita a disporre che per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione del pagamento (articolo 7, comma 1, terzo periodo) e che la proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente della riscossione e agli Uffici fiscali (articolo 9, comma 1, terzo periodo).

Da tali norme si desume che nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile proporre anche il pagamento dilazionato o ridotto (ad esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’IVA e delle ritenute) dei crediti tributari.

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Non si rinvengono, tuttavia, disposizioni volte a disciplinare i conseguenti adempimenti a carico dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate.

Ad avviso della scrivente, analogamente a quanto richiesto dall’articolo 182-ter per la transazione fiscale proposta nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, l’Ufficio competente in relazione all’ultimo domicilio fiscale dell’interessato è tenuto – nel più breve tempo possibile - alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario. Come chiarito ai paragrafi 4.2.1 e 5.2 della circolare n. 40/E del 2008, nella certificazione va indicato anche il debito tributario relativo all’IVA, che comunque può essere soltanto oggetto di dilazione e non di falcidia. Le stesse precisazioni valgono per le ritenute operate e non versate.

Ai fini della certificazione dell’Ufficio, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all’Agente della riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’Agente, alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente.

L’Agente della riscossione è tenuto a trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dai predetti avvisi di accertamento, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, nonché degli interessi di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio.

Per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio competente.

4.4 Omologazione dell’accordo

L’articolo 10, comma 1, della legge n. 3 del 2012 afferma che “Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza”.

Al fine di favorire la rapidità del procedimento, lo stesso articolo 10, comma 1, stabilisce che “Tra il giorno del deposito” della proposta “e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni”.

Con il decreto di fissazione dell’udienza il Giudice dispone “la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 130, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto”. Ciò allo scopo di garantire alle parti della procedura il diritto a un pieno contraddittorio.

Inoltre, il Giudice stabilisce adeguata forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso, nonché – qualora il proponente svolga attività d’impresa - la pubblicazione di tali atti nel registro delle imprese.

Nel caso in cui la proposta preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il Giudice ordina la trascrizione del decreto, “a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti”.

Infine, il Giudice ordina che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore” (articolo 10, comma 2, della legge n. 3 del 2012).

In tal modo, attraverso la statuizione del Giudice, gli “effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo … , allo scopo di impedire che tra la data del deposito della domanda e quella dell’udienza si determini una “corsa dei creditori” a munirsi di titoli di prelazione” (relazione illustrativa della legge n. 221 del 2012).

A norma dell’articolo 10, comma 4, della legge n. 3 del 2012, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

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Il decreto di fissazione dell’udienza è equiparato all’atto di pignoramento (articolo 10, comma 5), con la conseguenza che, dopo la fissazione dell’udienza, gli eventuali atti di disposizione non conformi al piano di risanamento sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento.

Ai fini dell’omologazione, il Giudice è chiamato ad effettuare una verifica preliminare circa la fattibilità del piano e l’insussistenza di atti di frode31.

Il procedimento si svolge secondo il rito camerale, previsto dal comma 6 dell’articolo 10 in esame attraverso l’espresso richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto di fissazione dell’udienza è reclamabile innanzi al Tribunale.

Le adesioni dei creditori, espresse mediante dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, devono giungere all’organismo di composizione della crisi anche per telegramma o raccomandata a/r o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza. In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori, l’articolo 11, comma 1 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che “si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”.

In tal modo, analogamente a quanto previsto in tema di concordato preventivo dall’articolo 178, quarto comma della L.F., al silenzio del creditore si attribuisce valore di consenso.

Tutti i creditori, privilegiati o chirografari, hanno diritto di aderire all’accordo e, ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Inoltre, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento “non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione” (articolo 11, comma 2 della legge n. 3 del 2012).

Il comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2012 prevede, infine, che la produzione di effetti dell’accordo cessa di diritto qualora il debitore non esegua “integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.”. Il Giudice provvede d’ufficio alla revoca dell’accordo con decreto “reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale”.

L’articolo 12 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che, dopo il raggiungimento dell’accordo, il Giudice procede all’omologazione allorché:

1. rigetti le eventuali contestazioni dei creditori;

2. verifichi il raggiungimento della maggioranza, consistente nell’adesione dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;

3. verifichi l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei crediti tributari inerenti alle risorse proprie dell’UE, all’IVA e alle ritenute operate e non versate.

In presenza di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, il Giudice dispone l’omologazione “se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda” (articolo 12, comma 2).

Il comma 3-bis dell’articolo 12 in esame prevede che l’omologazione “deve intervenite nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta”.

Il successivo comma 4 stabilisce che l’obbligatorietà dell’accordo omologato viene meno in caso di risoluzione dell’accordo stesso o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti relativi alle risorse proprie dell’UE, all’IVA e alle ritenute operate e non versate. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo avverso il conseguente provvedimento “si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”.

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4.5 Omologazione del piano del consumatore

Il procedimento di omologazione del piano del consumatore e i relativi effetti sono disciplinati dagli articoli 12-bis e 12-ter della legge n. 3 del 2012.

In base alla prima disposizione citata, il Giudice - dopo aver verificato la fattibilità del piano, la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, “nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo,” - dispone l’omologazione “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Come sottolineato in precedenza, per il piano non è richiesto il consenso dei creditori e, dunque, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato.

In presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, il Giudice procede all’omologazione “se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” (articolo 12-bis, comma 4).

Il Giudice dispone un’idonea forma di pubblicità per il decreto di omologazione; qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi.

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Nel caso del piano è prevista, ai sensi del comma 7 dell’articolo 12-bis, l’equiparazione al pignoramento del decreto di omologazione e non – come invece stabilito per l’accordo a norma dell’articolo 10, comma 5 della legge n. 3 del 2012 – del decreto di fissazione dell'udienza.

In merito agli effetti dell’omologazione, l’articolo 12-ter prevede che, dalla data di omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa degli stessi creditori, non possono iniziarsi o proseguirsi azioni cautelari né acquistarsi diritti di prelazione sul patrimonio del soggetto che ha presentato la proposta di piano.

Per espressa disposizione del comma 4 dell’articolo 12-ter in esame, tali effetti vengono meno a fronte del “mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo”. Come previsto in tema di accordo ai sensi dell’articolo 12, comma 4, l’accertamento del mancato pagamento dei predetti crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio (articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile).

4.6 Reclamabilità del decreto di omologazione

Il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 3 del 2012 dispone che relativamente al decreto di omologazione dell’accordo “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”.

Le medesime disposizioni operano per l’omologazione del piano, dal momento che l’articolo 12-bis, comma 5, della legge n. 3 del 2012 prevede che “Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.”.

Dunque, nei procedimenti sopra richiamati il Giudice si pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, reclamabile innanzi al Tribunale.

In mancanza della previsione di un termine specifico, si ritiene applicabile l’articolo 739 del codice di procedura civile, per il quale il reclamo al Tribunale si può proporre “nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.”.

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Si tratta di meccanismo processuale analogo a quello contemplato dall’articolo 183 della L.F., in base al quale il decreto con cui il Tribunale provvede sul giudizio di omologazione del concordato preventivo è reclamabile innanzi “alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”..

Su tale ultima disciplina, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22932 del 2011, ha precisato che il decreto con il quale la Corte d’appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale che omologa la proposta di concordato preventivo, avendo natura di sentenza, è impugnabile per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, previsto dall’articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile o, in mancanza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, di cui all’articolo 327, primo comma, del medesimo codice.

In considerazione delle argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione, a parere della scrivente è possibile ritenere che anche il decreto con il quale il Tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2 e dell’articolo 12-bis, comma 3 della legge n. 3 del 2012 sia impugnabile per cassazione nei termini previsti, rispettivamente, dagli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile.

4.7 Esecuzione dell’accordo e del piano del consumatore

L’articolo 13, comma 1 della legge n. 3 del 2012 dispone che, se per la soddisfazione dei crediti sono “utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.”38.

Inoltre, il comma 4-bis dell’articolo 13 in esame contempla un diritto di prelazione per i crediti insorti in occasione o in funzione dei procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento; tali crediti sono, quindi, soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.

Infine, il successivo comma 4-ter introduce la possibilità per il debitore e per il consumatore di modificare l’accordo o il piano se l’esecuzione di questi ultimi diviene impossibile per ragioni a loro non imputabili.

4.8 Annullamento e risoluzione dell’accordo – Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano

L’articolo 14 della legge n. 3 del 2012 prevede l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi quando:

- sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;

- siano state dolosamente simulate attività inesistenti.

Tenuto conto che l’articolo 14, comma 1 della legge n. 3 del 2012 precisa che “Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento”, deve ritenersi che le ipotesi sopra indicate, in presenza delle quali i creditori possono attivare il procedimento di annullamento dell’accordo, si configurano tassative.

Il ricorso per l’annullamento può essere proposto da ciascun creditore al Tribunale nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto doloso o colposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

Ciascun creditore può chiedere, altresì, la risoluzione dell’accordo qualora:

- il debitore non adempia agli obblighi assunti;

- le garanzie promesse non vengano costituite o l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore.

La risoluzione va chiesta con ricorso al Tribunale da proporre entro sei mesi dalla scoperta delle circostanze sopra elencate e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

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Sia nel caso della risoluzione che in quello dell’annullamento dell'accordo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il reclamo “si propone al tribunale” (articolo 14, comma 5 della legge n. 3 del 2012).

Analogamente, per quanto concerne il piano del consumatore, l’articolo 14-bis contempla la possibilità, per ciascun creditore, di chiedere la cessazione degli effetti dell’omologazione quando:

1. sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;

2. siano state dolosamente simulate attività inesistenti;

3. il debitore non adempia agli obblighi assunti;

4. le garanzie promesse non vengano costituite o l’esecuzione del piano divenga impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore.

In relazione ai motivi di cui ai punti 1. e 2., il ricorso per la cessazione degli effetti dell’omologazione va proposto entro sei mesi dalla scoperta del fatto doloso o colposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dallo stesso piano.

A fronte dei motivi indicati ai punti 3. e 4., il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta delle circostanze ivi indicate e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.

L’annullamento e la risoluzione dell’accordo, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5 LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In alternativa all’accordo e al piano del consumatore, il soggetto in stato di sovraindebitamento può attivare il procedimento di liquidazione del patrimonio, che riguarda tutti i suoi beni ad eccezione di quelli elencati dall’articolo 14-ter, comma 641 della legge n. 3 del 2012.

Dal contenuto del comma 1 del medesimo articolo 14-ter emerge che non può accedere alla liquidazione il debitore che:

- è soggetto a procedure concorsuali diverse dall’accordo, dal piano e dalla liquidazione del patrimonio;

- ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure relative all’accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio.

Al fine di avviare la procedura di liquidazione, il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale, corredato dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 (vedi paragrafo 4.2.). Al ricorso vanno inoltre allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 14-ter, “L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante”.

La domanda è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica del debitore. Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti senza diritto di prelazione.

5.1 Conversione della procedura di composizione in liquidazione

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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L’articolo 14-quater della legge n. 3 del 2012 prevede che, in ipotesi di annullamento o di risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano, il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori può disporre, con apposito decreto, la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio.

Tale conversione è, inoltre, disposta dal Giudice nel caso in cui l’accordo o il piano cessano di diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 5, ossia nel caso in cui “il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

5.2 Apertura della liquidazione

Se il ricorso proposto dal debitore al Tribunale risulta ammissibile, il Giudice apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore, da individuare tra i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2845 della L.F.; dispone, inoltre, le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto stesso e ordina lo spossessamento, in favore del liquidatore, dei beni da sottoporre alla procedura.

In modo analogo a quanto previsto per il decreto di fissazione dell’udienza relativa alla proposta di accordo e per il decreto di omologazione del piano, il decreto di apertura della procedura di liquidazione è equiparato all’atto di pignoramento.

Una volta eseguita la pubblicità prevista dall’articolo 14-quinquies, comma 2, i creditori con titolo o causa posteriori non possono aggredire i beni sottoposti a liquidazione. Tuttavia, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento relativi all’accordo o al piano sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (articolo 14-duodecies della legge n. 3 del 2012).

L’articolo 14-quinquies, comma 4 della legge n. 3 del 2012 fissa la durata minima della procedura, che rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione “e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.

5.3 Esecuzione della liquidazione

Il liquidatore forma l’inventario e comunica ai creditori la data entro la quale vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo sarà comunicato al debitore e ai creditori.

Esaminate le domande presentate dai creditori49 per la partecipazione alla procedura, il liquidatore redige un progetto di stato passivo, che comprende l’elenco dei titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati e, in mancanza di osservazioni, lo approva, dandone comunicazione alle parti.

A fronte di osservazioni che ritiene fondate, il liquidatore, entro il termine di quindici giorni dall’ultima osservazione, redige un nuovo progetto e lo comunica agli interessati. Quando si tratta di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione del passivo.

La liquidazione si svolge in base al programma predisposto dal liquidatore, al quale, a norma dell’articolo 14-novies, comma 2 della legge n. 3 del 2012, è attribuita l’amministrazione dei beni oggetto della procedura.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in attuazione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime da parte di operatori esperti, assicurando la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati.

Il Giudice dispone con decreto la chiusura della procedura soltanto dopo aver accertato la completa esecuzione del piano e, in ogni caso, non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di deposito della domanda (articolo 14-novies, comma 5).

5.4 Esdebitazione

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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L’esdebitazione si concreta nella dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio.

Per espressa disposizione dell’articolo 14-terdecies, comma 1 della legge n. 3 del 2012, l’esdebitazione riguarda il “debitore persona fisica” ed è condizionata alla sussistenza di una serie di requisiti riferiti ai precedenti e al comportamento del debitore stesso.

Il successivo comma 2 esclude l’esdebitazione quando il sovraindebitamento del soggetto interessato “è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali” e quando il medesimo soggetto, “nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”.

Infine, a norma del comma 3 dell’articolo 14-terdecies, l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari, da risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale, per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che - pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure relative all’accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio - sono stati successivamente accertati a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Se i descritti presupposti e limiti dell’esdebitazione risultano osservati, il Giudice, con decreto adottato su ricorso presentato dal debitore entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, dichiara l’inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.

Avverso il predetto decreto, i creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo al Tribunale, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile.

In ogni caso, il decreto di esdebitazione può essere revocato in qualsiasi momento, su istanza dei creditori, qualora sia stato concesso nonostante il debitore, nei cinque anni antecedenti all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o atti di disposizione o simulazione di titoli di prelazione, per favorire alcuni creditori a danno di altri. Il decreto è altresì revocabile quando il debitore, con dolo o colpa grave, abbia aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo o, infine, simulato attività inesistenti.

6 GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Gli organismi di composizione della crisi, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, svolgono rilevanti funzioni di ausilio al debitore, ai creditori e al Giudice e assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione.

L’articolo 15, comma 1 della legge n. 3 del 2012 prescrive che possono costituire tali organismi:

a) gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, determinati ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015;

b) gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) il segretario sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

I soggetti di cui ai punti b), c) e d) “sono iscritti di diritto, a semplice domanda”, nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Il comma 9 del medesimo articolo 15 prevede che i compiti e le funzioni dell’organismo di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti che possieda i requisiti richiesti dall’articolo 28 della L.F. ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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7 GLI ASPETTI PENALI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

L’articolo 16 della legge n. 3 del 2012 configura specifici reati a carico del debitore e dei componenti dell’organismo di composizione della crisi ovvero del professionista di cui all’articolo 15, comma 9.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 16 dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a. al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi … aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b. al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda54 del presente capo produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c. omette l’indicazione di beni dell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3;

d. nel corso della procedura” di composizione della crisi da sovraindebitamento “effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore”.

54 Le procedure di cui alla sezione prima e seconda attengono, rispettivamente, alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione del patrimonio.

Il successivo comma 2 stabilisce che il componente dell’organismo di composizione della crisi o il professionista “di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 255, ovvero nella relazione di cui gli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 356, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.

La medesima pena si applica qualora il componente dell’organismo di composizione della crisi o il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, della legge n. 3 del 2012 arrechi danno ai creditori “omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio”.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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12. ISTANZE

1) Domanda di ammissione alla procedura ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’O.D.C.E.C DI ROMA

ISTANZA PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6 ss. L. 3/2012) Il sottoscritto sig. __________ nato a _______, residente in _______, cod. fisc. ____________, P. IVA ____________, PEC ____________,fax____________, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dal ____________, cod. fisc. ____________, P. IVA____________, PEC ____________, fax ____________, nel cui studio in____________ elegge domicilio,

premesso che - non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un imprenditore di piccole dimensioni, che svolge attività di ________; - non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n.3; - si è rivelato un permanente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile attuare alle obbligazioni secondo le scadenze in origine pattuite, - tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: (i) dilatazione dei costi di esercizio; ( ii) calo della clientela; (iii) crescente ritardo negli incassi; (iv) nell’intervenuto fallimento di un cliente determinante, che in buona parte ha contribuito all’asfissia finanziaria dell’attività; (v)congiuntura economica non favorevole a livello generale; - pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 3/2012, ha predisposto, con l’ausilio del dott. ________quale Organismo di composizione della crisi, la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata sub __; - la composizione dei debiti, alla data del _______, è indicata nell’allegato sub __, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi; - in particolare: (i) i crediti nei confronti di _______, sono rappresentati da______; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a _______; (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono a ______ e sono quelli di cui al prospetto allegato sub __;

tutto ciò premesso il sig. ______, rappresentato e difeso ut supra, chiede che il presente Organismo , ritenuti fondati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia nominare il gestore della crisi , iscritto presso il proprio elenco, così come previsto dalla normativa vigente. Con osservanza. Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di Composizione della crisi, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è il referente del presente Organismo . Luogo ______, data ______ Firma ______ * * * * * Procura speciale Il sottoscritto sig. ______, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, delega . a rappresentare e difendere la società in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in ______, via ______. Luogo______, data ______ FIRMA ______ E’ autentica ______

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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2) Accettazione del professionista nominato gestore della crisi

SPETT.LE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI ROMA

OGGETTO : accettazione del professionista nominato legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).

Il sottoscritto Dott.xxxxx con studio in xxxx – Via xxxxxxxx, codice fiscale e partita iva, nominato dal presente Organismo di

Composizione della Crisi

comunica

di accettare l’incarico e ringrazia L’ Organismo di Composizione della Crisi di Roma per la fiducia accordatagli.

Inoltre ai sensi dell’articolo 11 1 comma del D.M.202/2014 si impegna al rispetto degli obblighi di riservatezza su quanto

apprenderà in ragione dell’opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con

l’organismo di composizione della crisi istituito presso L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con

esplicita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del regolamento dell’organismo di composizione della crisi.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di Composizione della crisi, acconsente al loro trattamento da parte

dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente nomina e dichiara di essere informato di quanto previsto

dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto

legislativo, al quale espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è il referente del presente Organismo.

Con osservanza,

xxxx il _____________.

IL PROFESSIONISTA DESIGNATO

3) Richiesta autorizzazione accesso banche dati art. 15, comma 10

( A CARICO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI )

( se richiesto)

TRIBUNALE DI xxxxxx

C a n c e l l e r i a F a l l i m e n t a r e

* * * *

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’accesso ai dati ex art. 15, comma

10, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).

DEBITORE ISTANTE:xxx

Il sottoscritto Dott. xxxxxxx , referente dell’Organismo di Composizione della Crisi iscritto al numero 1 dell’elenco tenuto presso il

Ministero di Gisutizia ,

premesso

che l’organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano del consumatore e nei

documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell’art. 15 comma 6 legge 27 gennaio 2012 n. 3;

chiede

che la S.V. si compiaccia autorizzare lo scrivente all’accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle

centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all’archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati,

anchetributaria, compreso l’archivio centrale informatizzato,

di cui all’art. 15 comma 10 legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Con osservanza,

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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In xxx il

IL PROFESSIONISTA DESIGNATO

4) Bozza di lettera di richiesta di precisazione del credito

In relazione al procedimento in oggetto …….., ai fini della predisposizione della bozza dello stato passivo, Vi chiedo, cortesemente,

la produzione entro un termine non superiore a giorni 30 dal ricevimento della presente delle note di precisazione del Vostro

credito( oppure se il creditore è seguito da un Avvocato “ del credito del Suo/a assistito/a”) e l’importo delle spese sostenute

nella procedura esecutiva, nonché copia dei titoli e di quant’altro necessario all’accertamento della posizione.

L’originale dei titoli o del precetto, inoltre, qualora non fossero già stati depositati, dovranno essere prodotti presso l’ OCC, e nel

caso di corso di causa la documentazione presentata in tribunale.

5) Bozza di lettera di circolarizzazione:

Egregi Signori

In relazione al procedimento di Composizione della crisi “ Piano del Consumatore”, Vi saremmo grati se vorreste confermare

direttamente al nostro OCC:

C/o Dott.

Via ……, n°

00100 Roma

l’estratto dei conti (saldo) del Consumatore Sig…. con Voi alla data (es.del 31 dicembre 2013), con l’elenco di tutti i movimenti

registrati nel corso dell’anno _____.

A tal fine, alleghiamo busta affrancata ed indirizzata per la risposta.

Il completamento della verifica da parte del nostro OCC richiede che la risposta pervenga entro il…...

Vi informiamo che i dati assunti dall’OCC e dal Dott…., sopra indicato, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di

composizione della crisi e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di

sicurezza previste dalla legge.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire al nostro OCC di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili

forniti dal consumatore.

Si rinvia alla legge vigente per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela.

Distinti saluti.

Data e firma....................................

6) Comunicazione della proposta agli enti fiscali

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di ___

Equitalia _____

Agente per la riscossione per la

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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provincia di __

Comune di ______

Ufficio tributi

OGGETTO : comunicazione ex art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012

Con la presente il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ , nominato dall’Organismo di composizione della

Crisi di Roma , iscritto al numero 1 del Registro tenuto presso il Ministero,con provvedimento del ____ nella procedura in

questione, comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012, la proposta di accordo presentata dal Sig.

______ con ricorso depositato il ___ presso il Tribunale di ________.

Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore, la posizione fiscale del medesimo e i contenziosi pendenti

sembrerebbero essere i seguenti:

___________

___________

Con l’occasione si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza dei dati sopra indicati con i vostri archivi.

Con osservanza.

________ lì _______

Il gestore della crisi

(Dott. ______________)

7) Istanza al Tribunale per la nomina del professionista O.C.C. Legge n.3/2012 art. 15 comma 9

TRIBUNALE DI xxxxxxx

Volontaria giurisdizione

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di

Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3

OGGETTO : istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da

Sovraindebitamento).

Il sottoscritto ___________ nato a ______ il ___ residente a ______ Codice

fiscale,

premesso

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012;

- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata

legge;

- che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi;

chiede

come previsto dall’art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012, la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni

attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Con osservanza,

xxxx il _____________.

IL SOVRAINDEBITATO

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Tale istanza va presentata alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, Contributo unificato da euro 98,00, Marca da bollo da

euro 27,00.

Nota di deposito (codice n. 417999 Altre pratiche relative a procedure fallimentari).

Si presenta personalmente e non è necessaria l’assistenza del legale né di altro professionista, l’istanza per la nomina del

professionista può essere presentata personalmente. E’ però necessario farsi assistere da un professionista che dovrà assistere,

analizzare la situazione e predisporre la proposta e gli allegati da sottoporre al professionista facente funzioni OCC che verrà

nominato dal Tribunale.

8) Descrizione delle attività e delle passività del debitore

Il sottoscritto … Nato a … il … Residente in via … comune …. (xx) consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre le eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi e oneri preventivabili:

Agenzia delle entrate

Rimborsi Irpef

Crediti per imposte varie

Assicurazioni

Risarcimento da sinistri

Autoveicoli di proprietà

Banche

Conto corrente bancario

Carte credito prepagate

Debitori privati

Parenti/ conoscenti

Depositi cauzionali

Partecipazioni societarie

Clienti vari

acquisto merci

arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità,gas, riscaldamento, acqua ecc.

Immobili di proprietà

Agenzia delle entrate

Debiti d’imposta

Sanzioni tributarie

Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)

Assicurazioni

Premio assicurativo arretrato

Diritti di regresso

Avvocati

Banche

Conto corrente bancario

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Fidi, crediti, prestiti

Carta bancomat o carta di

Credito

Fideiussioni

Mutui

Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)

Figli

Ex- moglie/marito

Fideiussore

Fornitori vari

acquisto merci

arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità,gas, riscaldamento, acqua ecc.

INPS

Medici

ad es. dentista

Locatori

Affitto arretrato appartamento attuale

Affitto arretrato appartamento precedente

Spese condominiali

Ospedali

Ticket

Polizia stradale

Sanzioni-ammende

Comuni

Bollo auto

IMU/TASI

Retta per la scuola materna

Tasse per le acque di scarico

Tassa rifiuti

Servizio di riscossione

Imposte

Tasse

Diritti

Sanzioni

Società finanziarie

Prestiti

Carte di credito

Società di leasing

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Note : Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia

( solo in caso di piano del consumatore ), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia ( autocertificabile ex art.46 DPR

445/2000 ).

L’ istruttoria parte dal momento in cui la documentazione risulta completa.

Luogo e data. Firma per sottoscrizione

La preistruttoria del professionista gestore della crisi

Analisi preliminare.

Dati anagrafici:

Persona fisica

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via/piazza n. civico

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

P. IVA/ Codice fiscale

ovvero (da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo):

Denominazione ente/società

Sede Legale

Legale rappresentante

Nato a

Residente in

Via/piazza n.civico

Telefono

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Fax

Cellulare

e-mail

P. IVA/ Codice fiscale dell’ente/società

Stato di famiglia (composizione)

Moglie (regime patrimoniale dei coniugi)

Primo figlio

Figli

Figli

Altri conviventi

Causa del sovraindebitamento

o Elenco dei debiti distinti in:

o debiti scaduti

Allegato A

Atro allegato

o debiti da scadere

Allegato B

Atro allegato

o debiti esattoriali

Allegato C

Atro allegato

o debiti finanziari

Allegato D

Atro allegato

o debiti previdenziali

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

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Allegato E

Atro allegato

o debiti verso coniuge, figli

Allegato F

Atro allegato

o altri debiti

Allegato G

Atro allegato

o elenco dei beni di proprietà

o elenco dei crediti

Allegato A1

Atro allegato

o scaduti

Allegato B1

Atro allegato

o da scadere

Allegato C1

Atro allegato

o liquidità

Allegato D1

Atro allegato

o depositi bancari

Allegato E1

Atro allegato

o depositi postali

Allegato F1

Atro allegato

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Procedure di sovraindebitamento ex L.3/2012: linee guida operative

95

o elenco delle esposizioni degli ultimi 5 anni

o protesti

Allegato A2

Atro allegato

o segnalazioni centrale rischi

Allegato B2

Atro allegato

o fidi

Allegato C2

Atro allegato

o Società di leaasing

Allegato D2

Atro allegato

o Presenza di eventuale/i assuntore/i SI NO

Se SI indicare generalità e recapiti

____________________________________________________

o ultime dichiarazione dei redditi.

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