Procedure di campionamento DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2003 Gazzetta Ufficiale n. 221 del...

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Procedure di Procedure di campionamento campionamento DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2003 2003 Gazzetta Ufficiale n. 221 Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2003 del 23/09/2003 Attuazione della direttiva Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fin del controllo ufficiale dei campionamento ai fin del controllo ufficiale dei residui antiparassitari nei prodotti alimentari di residui antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale origine vegetale ed animale

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Procedure di Procedure di campionamentocampionamento

DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2003DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2003 Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2003Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2003

Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fin del controllo ufficiale dei residui antiparassitari nei campionamento ai fin del controllo ufficiale dei residui antiparassitari nei

prodotti alimentari di origine vegetale ed animaleprodotti alimentari di origine vegetale ed animale

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CAMPIONECAMPIONE

Un Un campione rappresentativocampione rappresentativo dovrebbe dovrebbe rappresentare la partita, il campione globale, ecc. rappresentare la partita, il campione globale, ecc. per quanto riguarda il suo per quanto riguarda il suo tenore di residui di tenore di residui di antiparassitariantiparassitari e non necessariamente per quanto e non necessariamente per quanto riguarda le riguarda le altre caratteristichealtre caratteristiche..

Una o più unitàUna o più unità selezionate in un insieme di unità, selezionate in un insieme di unità, oppure una oppure una porzione di merceporzione di merce selezionata selezionata all'interno di una quantità più grandeall'interno di una quantità più grande

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

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Procedure di prelievo campioni da analizzareProcedure di prelievo campioni da analizzare

PARTITA PARTITA Insieme di prodotti di uguale origine, produzione, varietà, Insieme di prodotti di uguale origine, produzione, varietà,

confezione, tipo di imballaggio, marca e spedizioneconfezione, tipo di imballaggio, marca e spedizione

UNITA’UNITA’Singoli prodotti interi, non tagliati né spezzati,Singoli prodotti interi, non tagliati né spezzati,

prelevati a caso nella prelevati a caso nella partita. partita.

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTAREUna o più Una o più unitàunità (U) prelevate in un solo punto della (U) prelevate in un solo punto della partita. L’entità minima stabilisce le U necessarie a partita. L’entità minima stabilisce le U necessarie a

costituire il campione elementare. Deve essere costituire il campione elementare. Deve essere rappresentativo del campione globale, e costituito rappresentativo del campione globale, e costituito

da prodotti interi, non tagliati né spezzati da prodotti interi, non tagliati né spezzati

CAMPIONE GLOBALECAMPIONE GLOBALERif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

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CAMPIONE DI LABORATORIOCAMPIONE DI LABORATORIOQuantità rappresentativa di materiale, prelevata dal Quantità rappresentativa di materiale, prelevata dal campione globale. campione globale. Può Può essere costituito dalla totalità o da una parte del campione globale, e deve essere costituito dalla totalità o da una parte del campione globale, e deve

essere composto da unità intere, salvo casi particolari. essere composto da unità intere, salvo casi particolari. E’ possibile preparare E’ possibile preparare duplicati duplicati del campione di laboratorio.del campione di laboratorio.

ALIQUOTEALIQUOTEIl campione di laboratorio viene suddiviso n. 4 aliquote (DPR Il campione di laboratorio viene suddiviso n. 4 aliquote (DPR 327/1980). Le aliquote devono essere costituite 327/1980). Le aliquote devono essere costituite

da una quantità rappresentativa di prodotto prelevato dal da una quantità rappresentativa di prodotto prelevato dal campione campione di laboratoriodi laboratorio..

CAMPIONE GLOBALECAMPIONE GLOBALETotale combinato e accuratamente mescolato Totale combinato e accuratamente mescolato dei dei campioni elementari. campioni elementari. Nei prodotti vegetali è Nei prodotti vegetali è

ottenuto da 1-10 campioni elementari.ottenuto da 1-10 campioni elementari.

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

PORZIONE DA ANALIZZAREPORZIONE DA ANALIZZAREQuantità di prodotto prelevata dall’Quantità di prodotto prelevata dall’aliquotaaliquota, di entità , di entità

sufficiente per la misura della concentrazione dei residuisufficiente per la misura della concentrazione dei residui

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Procedure di campionamento Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALIESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

ESEMPIO:ESEMPIO:

PESO MINIMO DI PESO MINIMO DI CIASCUNA CIASCUNA ALIQUOTA:ALIQUOTA:

ALMENO ALMENO

1 KG1 KG

OLIVEOLIVE

Prodotti freschi di piccole Prodotti freschi di piccole dimensioni, generalmentedimensioni, generalmente

Unità intera Unità intera o imballaggioo imballaggio

NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: Non precisatoNon precisato

inferiori a 25 g l’unitàinferiori a 25 g l’unità

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTARE::

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Procedure di campionamento Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALIESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

ESEMPIO:ESEMPIO:

NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:

PESO MINIMO DI PESO MINIMO DI CIASCUNA CIASCUNA ALIQUOTA:ALIQUOTA:

10 UNITA’10 UNITA’

ALMENO ALMENO

1 KG1 KG

MELEMELE

Prodotti freschi di medie dimensioni, Prodotti freschi di medie dimensioni, generalmente compresigeneralmente compresi

Unità interaUnità intera

tra 25 e 250 g l’unitàtra 25 e 250 g l’unità

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTARE::

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Procedure di campionamento Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALIESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

ESEMPIO:ESEMPIO:

NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:

PESO MINIMO DI PESO MINIMO DI CIASCUNA CIASCUNA ALIQUOTA:ALIQUOTA:

5 UNITA’5 UNITA’

ALMENO ALMENO

2 KG2 KG

UVAUVA

Prodotti freschi di grandi dimensioni, Prodotti freschi di grandi dimensioni, generalmente superiorigeneralmente superiori

Un grappoloUn grappolo

ai 250 g l’unitàai 250 g l’unità

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTARE::

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Procedure di campionamento Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALIESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

ESEMPIO:ESEMPIO:

NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:

PESO MINIMO DI PESO MINIMO DI CIASCUNA CIASCUNA ALIQUOTA:ALIQUOTA:

5 UNITA’5 UNITA’

ALMENO ALMENO

2 KG2 KG

MELANZANAMELANZANA

Prodotti freschi di grandi Prodotti freschi di grandi dimensioni, superioridimensioni, superiori

Unità interaUnità intera

ai 250 g l’unitàai 250 g l’unità

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTARE::

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Procedure di campionamento Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALIESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI

Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

ESEMPIO:ESEMPIO:

PESO MINIMO DI PESO MINIMO DI CIASCUNA CIASCUNA ALIQUOTA:ALIQUOTA:

ALMENO ALMENO

0,5 KG0,5 KG

PREZZEMOLOPREZZEMOLO

Erbe frescheErbe fresche

Unità interaUnità intera

NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA:NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: Non precisatoNon precisato

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

CAMPIONE ELEMENTARECAMPIONE ELEMENTARE::