PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE. SIAE-Procedura... · 2018. 11. 8. · Art. 2391...
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Ufficio Controllo Interno
SIAE
PROCEDURA
DI GESTIONE DEI
CONFLITTI DI INTERESSE
Roma, ottobre 2018
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INDICE
PREMESSA E OBIETTIVO DEL DOCUMENTO ................................................................................... 3
1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI.................................................................................. 4
2 DESTINATARI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE ......................................................................... 4
3 DICHIARAZIONI EX ANTE E COMUNICAZIONI AD EVENTO: GLI OBBLIGHI DI
INFORMATIVA ....................................................................................................................................... 5
4 AMMINISTRATORI ........................................................................................................................ 6
4.1 Dichiarazioni ex ante ...................................................................................................................... 6
4.2 Attività svolte al di fuori del metodo collegiale ................................................................................ 6
4.3 Attività svolte con metodo collegiale .............................................................................................. 8
5 DIRETTORE GENERALE .............................................................................................................. 9
5.1 Dichiarazioni ex ante ...................................................................................................................... 9
5.2 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa .................................................................... 9
5.3 Attività da svolgere in conformità al parere reso dalle Commissioni di Sezione o dalle
indicazioni emerse a seguito di istruttoria degli uffici competenti. ....................................................... 12
5.4 Attività da svolgere in difformità da indicazione di organi sociali e loro articolazioni interne
o istruttoria degli uffici competenti. ....................................................................................................... 12
5.5 Violazione dei doveri previsti ai punti precedenti ......................................................................... 12
6 DIRIGENTI E DIPENDENTI ......................................................................................................... 12
6.1 Comunicazioni ex ante ................................................................................................................. 12
6.2 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa .................................................................. 13
6.3 Violazione dei doveri stabiliti nei paragrafi precedenti ................................................................. 17
7 MANDATARI ................................................................................................................................ 17
7.1 Dichiarazioni ex ante .................................................................................................................... 17
7.2 Obbligo di vigilanza sul trasferimento di principi e vincoli dai Mandatari ai propri
collaboratori .......................................................................................................................................... 18
7.3 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa .................................................................. 18
7.4 Violazione dei doveri stabiliti nei paragrafi precedenti ................................................................. 19
8 ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI .................................................................................. 20
8.1 Dichiarazioni ex ante .................................................................................................................... 20
8.2 Obbligo di vigilanza sul trasferimento di principi e vincoli ai propri collaboratori ......................... 20
8.3 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa .................................................................. 20
9 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E ARCHIVIAZIONE .............................................................. 22
9.1 Modalità di comunicazione e contenuto informativo .................................................................... 22
9.2 Modalità di gestione e archiviazione da parte del Direttore Generale (o suo delegato) .............. 23
9.3 Reporting e flussi di informazione ................................................................................................ 23
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PREMESSA E OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (par. 6.6) di SIAE dedica una
significativa attenzione alla gestione dei conflitti di interesse ed indica, tra l’altro, principi e linee
guida cui la Società dovrà attenersi per presidiare il rischio che, a causa di detti conflitti, possa
risultare compromessa la oggettività ed imparzialità delle proprie decisioni.
Il presente documento è volto a definire i criteri applicativi per la valutazione e la gestione dei
conflitti di interesse, previa analisi e descrizione delle situazioni di potenziale conflitto in cui
possano venirsi a trovare i soggetti che agiscono per la Società (Amministratori, Direttore
Generale, Dirigenti e Dipendenti, Mandatari) o per essa operino sulla base di vincoli contrattuali
(fornitori di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali) qualora, per situazioni personali
o di familiari e affini o per vincoli di altra natura, come descritti nel par. 6.6 del “Piano di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza” e nel successivo par. 1, interagiscano con
soggetti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1. Associati e Mandanti;
2. Utilizzatori professionali (o loro Associazioni);
3. Amministratore o soggetto apicale di società fornitrice di beni, servizi e consulenze o altri
soggetti fornitori;
4. Esponenti apicali di Autorità di vigilanza quali Presidenza del Consiglio, MIBAC, MEF,
Corte dei Conti, Authority, ecc.;
5. Amministratori o figure apicali di enti a cui SIAE eroga servizi (Ag. Entrate, AAMS, ecc.);
6. Esponenti - con capacità decisionale - di intermediari finanziari (banche, assicurazioni,
SGR, SIM, ecc.);
7. Esponenti di organi legislativi (nazionali o sovranazionali) che abbiano la competenza su
ambiti afferenti l'attività di SIAE, o loro congiunti e affini;
8. Dipendenti o mandatari (compresi i candidati in fase di selezione);
9. Amministratore o soggetto apicale di organizzazione che riceva da SIAE forme di
erogazione liberale o sponsorizzazione;
10. Responsabili e dipendenti della Società addetta alla revisione contabile.
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1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2391 del Codice Civile - Conflitto d'interessi
«1. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione
stessa. 2. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla
società dal compimento dell'operazione.»
Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di SIAE
Nel proprio “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, in relazione alla gestione
dei conflitti di interesse, SIAE ha adottato il principio-guida per cui i propri Amministratori ed il
Direttore Generale (anche ove operanti su delega del Consiglio di Gestione), dirigenti, dipendenti,
mandatari o consulenti:
(A) si astengano dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente
esecutive che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini (ad es.:
genitori; figli (anche del coniuge); fratelli/sorelle; nonni; nipoti abiatici (di nonni);
suoceri; genero/nuora; cognati), del coniuge o di conviventi, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui vi siano cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di crediti
o debito significativi;
(B) si astengano, altresì, dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche
meramente esecutive che possano coinvolgere interessi di soggetti od
organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano soci
o azionisti, amministratori o gerenti o dirigenti;
(C) siano comunque tenuti ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza che possano risultare idonee a ledere l’imparzialità dell’agire.
Con specifico riguardo agli Amministratori (membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di
Sorveglianza) i vincoli sopra indicati si intendono riferiti ad attività svolte al di fuori del metodo
collegiale, anche ove operanti su delega del Consiglio di Gestione.
2 DESTINATARI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Le regole contenute nella presente procedura si applicano a:
a) Amministratori e personale interno: i componenti degli Organi Sociali; il Direttore
Generale; i dirigenti e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo nella Società; i dipendenti della Società;
b) Controparti contrattuali: i soggetti esterni che operano su mandato o incarico di SIAE
(mandatari, accertatori musicali esterni incaricati dalla Società) e/o contribuiscono allo
sviluppo delle varie attività di SIAE in qualità di fornitori di beni, servizi e prestazioni
professionali, consulenti, partner nelle associazioni temporanee o società con cui SIAE
dovesse operare;
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c) Altri soggetti esterni: le risorse coadiuvanti (collaboratori stabili e/o occasionali) i soggetti
di cui al punto precedente, con specifico riferimento a mandatari e accertatori musicali
esterni incaricati da SIAE, che spendono il nome di SIAE nella loro attività di supporto,
sotto la responsabilità degli stessi mandatari o incaricati.
SIAE richiede a tutti i soggetti destinatari indicati una esplicita accettazione delle regole per la
gestione dei conflitti di interesse individuate nella procedura in questione, nel “Piano di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, nel Modello ex lege 231 nonché nel Codice
Etico che raccoglie i principi etici societari.
L’accettazione si risolve mediante documentata presa visione delle norme e la sottoscrizione di
clausole contrattuali e/o modelli di autodichiarazione, come di seguito indicato.
3 DICHIARAZIONI EX ANTE E COMUNICAZIONI AD EVENTO: GLI OBBLIGHI DI
INFORMATIVA
Il sistema di gestione dei potenziali conflitti di interesse di SIAE si struttura in due tipologie di
obblighi informativi:
» Dichiarazioni ex ante, mediante le quali i soggetti indicati nella presente procedura
attestino di non versare in una delle condizioni in cui si configurino - sebbene in astratto
- fattispecie del conflitto di interessi o di versare in una di tali fattispecie, indicandone la
tipologia.
» Comunicazioni ad evento, predisposte dagli stessi destinatari delle norme procedurali
attraverso cui si segnalino, al proprio diretto superiore gerarchico o all’Organo di
appartenenza nonché all’indirizzo mail Siae-InfoConflitti DG <Siae-
[email protected]>, situazioni di conflitto ad hoc.
Inoltre, sono stati immaginati strumenti diversi per i molteplici destinatari della presente
procedura, come sinteticamente rappresentato nella figura che segue:
Di seguito una sintesi degli adempimenti e della casistica relativa ai conflitti di interesse, suddivisa
in base al profilo del soggetto coinvolto.
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4 AMMINISTRATORI
4.1 Dichiarazioni ex ante
Al profilo “Amministratori” sono riconducibili i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di
Sorveglianza. Come mostrato in figura, gli Amministratori saranno quindi tenuti a sottoscrivere
sotto la propria responsabilità:
» Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interesse (cfr. Allegato I).
Tale dichiarazione sarà predisposta alla sottoscrizione dell'incarico e sarà sottoposta ad un
aggiornamento annuale, salvo revisione/integrazione medio tempore per intervenute modifiche
nella situazione dichiarata.
Inoltre, i componenti del Consiglio di Gestione devono altresì sottoscrivere sotto la propria
responsabilità una:
» Dichiarazione relativa a eventuali cariche in altri Enti e compensi.
Tale dichiarazione, prevista dal “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (par.
6.13 "Misure trasparenza") sarà predisposta alla sottoscrizione dell'incarico, e sarà sottoposta ad
un aggiornamento annuale, salvo revisione/integrazione medio tempore per intervenute
modifiche nella situazione dichiarata.
4.2 Attività svolte al di fuori del metodo collegiale
Situazioni di possibile conflitto di interessi possono verificarsi in relazione ad attività di carattere
specifico, svolte a titolo individuale su delega degli Organi di appartenenza. La verifica delle
stesse dovrà perciò avvenire “ad evento”.
La situazione di possibile conflitto di interessi, che richiama quanto definito nel par. 1, può
sussistere qualora l’atto da compiere non abbia natura di atto generale, ovvero destinato ad
incidere su un numero indeterminato di soggetti.
Occorre inoltre che la volontà espressa nell’atto sia direttamente riferibile all’Amministratore e
non a fonti esterne, come potrebbe accadere laddove ci si limiti, ad esempio, a porre in essere
un parere delle Commissioni di Sezione o a recepire una proposta degli Uffici formulata a seguito
dell’istruttoria di competenza.
Nel caso in cui sussistano la situazione di potenziale conflitto di interessi e,
contemporaneamente, entrambe le condizioni sopra richiamate, l’Amministratore indirizzerà al
Consiglio specifica dichiarazione in tal senso, astenendosi dal compiere l’attività di competenza.
Un’elencazione, inevitabilmente indicativa e non esaustiva, degli scenari di potenziale conflitto di
interessi è stata sintetizzata nella tabella che segue1:
1 La tabella riporta i casi in cui un Amministratore potrebbe trovarsi in conflitto di interessi cioè qualora la sua figura coincidesse, personalmente o tramite un "familiare o affine" (cfr. par. 1), con uno dei soggetti indicati nella prima colonna (associato, mandante, utilizzatore, ecc.). All'incrocio delle due dimensioni della tabella una esemplificazione del potenziale conflitto, cioè attività che
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AMMINISTRATORI
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
1. Associato o mandante
I Consiglieri di Gestione e di Sorveglianza
"possono" far parte della base associativa. Per
la gestione dei conflitti si veda il par. 4 "Gestione
dei conflitti di interesse" del Piano di
prevenzione della corruzione (in particolare 4.3
"Metodo collegiale").
Metodo
collegiale
2. Utilizzatore
professionale - Metodo
collegiale
3. Amministratore o
soggetto apicale di società
fornitrice di beni, servizi e
consulenze o altri soggetti
fornitori
- Metodo
collegiale
4. Esponenti apicali di
Autorità di vigilanza quali
Presidenza del Consiglio,
MIBAC, MEF, Corte dei
Conti, Authority, ecc.
Il conflitto si può realizzare in occasione di
attività che presuppongano rapporti con dette
Autorità (rapporti istituzionali, obblighi
informativi, ecc.).
Metodo
collegiale
5. Amministratori o figure
apicali di enti a cui SIAE
eroga servizi (Ag. Entrate,
AAMS, ecc.)
Il conflitto si può realizzare in occasione di
provvedimenti riguardanti accordi per
l'esecuzione di servizi a favore di terzi, inclusi
loro rinnovi o modifiche, avendo la possibilità di
alterarne gli esiti.
Metodo
collegiale
6. Esponenti - con capacità
decisionale - di
intermediari finanziari
(banche, assicurazioni,
SGR, SIM, ecc.)
Il conflitto si può realizzare in occasione di
provvedimenti con cui si autorizzi o disponga
uno o più specifici investimenti finanziari
(finanziamenti e/o investimenti).
Metodo
collegiale
7. Esponenti di organi
legislativi (nazionali o
sovranazionali) che
abbiano la competenza su
ambiti di afferenza l'attività
di SIAE, o loro congiunti e
affini
Il conflitto si può realizzare in occasione di
attività che presuppongano rapporti con detti
organi (rapporti istituzionali, obblighi informativi,
ecc.).
Metodo
collegiale
8. Dipendenti o mandatari
(compresi i candidati)
Il conflitto si può realizzare in occasione di
provvedimenti a carattere individuale,
riguardanti una o più persone (selezione e
assunzione/assegnazione, ecc.) ovvero nel
caso di accertamenti/rilevazioni nei confronti di
soggetti legati a colui che svolge dette attività.
Metodo
collegiale
potrebbero risultare influenzate dalla sussistenza del conflitto di interessi e che, quindi, potrebbero essere omesse, svolte in modo irregolare o comunque in contrasto con l'interesse della SIAE. In relazione a ciascuna esemplificazione, si riportano i presidi di controllo da realizzare.
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AMMINISTRATORI
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
9. Amministratore o
soggetto apicale di
organizzazione che riceva
da SIAE forme di
erogazione liberale o
sponsorizzazione o altro
soggetto potenziale
beneficiario di erogazioni
liberali e simili
Il conflitto si può realizzare in occasione di
provvedimenti di erogazione/sponsorizzazione
riguardanti una o più persone fisiche o
giuridiche (delibere su promozione culturale,
erogazioni solidaristiche, atti di liberalità, ecc.).
Metodo
collegiale
10. Responsabili e
dipendenti della Società
addetta alla revisione
contabile.
Il conflitto si può realizzare in occasione di
provvedimenti riguardanti l'incarico di revisione
contabile della società.
Metodo
collegiale
4.3 Attività svolte con metodo collegiale
L’Amministratore, fermo restando l’obbligo di dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio
dei Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della Società, potrà sempre esprimere il proprio voto in sede collegiale, quand’anche
sussistesse una situazione di potenziale conflitto di interessi e la delibera venisse adottata con il
suo voto determinante: in tal caso, potrà essere applicato il disposto di cui all’art. 2391 del c.c.
Si ricorda che, come riportato nel “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza”
(cfr., par. 6.6), per attività sensibili si intendono quelle riferite alla raccolta e ripartizione dei diritti,
alle attività erariali in convenzione, al Fondo di Solidarietà e alla gestione delle risorse finanziarie.
Le Delibere riguardanti attività sensibili rientrano nella tipologia di operazioni ordinarie se adottate
in conformità a proposte formulate dagli Uffici della Società e/o dalle Commissioni di Sezione. In
tutti i casi in cui l’oggetto della delibera si riferisca ad una operazione ordinaria, sarà sufficiente,
in fase istruttoria, fornire adeguata informativa ad almeno un membro indipendente del Consiglio
di Gestione e, in fase deliberativa, definire adeguatamente le motivazioni della delibera stessa.
In caso di operazioni straordinarie, invece, occorrerà che almeno un membro indipendente del
Consiglio di Gestione sia coinvolto nella fase istruttoria e renda parere motivato ma non
vincolante, preventivo o contestuale, dovendosi infine motivare adeguatamente la delibera
evidenziando in particolare l’interesse della Società e la convenienza dell’operazione.
Per una puntuale descrizione delle prescrizioni riguardanti la gestione dei conflitti con riguardo al
metodo collegiale, si veda il par. 6.6 del “Piano di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza”.
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5 DIRETTORE GENERALE
5.1 Dichiarazioni ex ante
La figura del Direttore Generale è assimilabile a quella degli Amministratori della Società con
riguardo a quanto previsto all’art. 2396 del Codice Civile e delle disposizioni dello Statuto della
Società. Pertanto, il Direttore Generale è quindi tenuto a sottoscrivere:
» Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interesse (cfr. Allegato I).
Tale dichiarazione sarà predisposta alla sottoscrizione dell'incarico e sarà sottoposta ad un
aggiornamento annuale.
5.2 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa
In tutti i casi in cui il Direttore Generale ritenga di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto
di interessi o verifichi l’esistenza di una causa di impedimento alla realizzazione di uno specifico
provvedimento, egli/ella è tenuto a darne tempestiva comunicazione - in forma scritta - al
Consiglio di Gestione (“Comunicazione sulla presenza di conflitto di interessi o cause di
impedimento”).
Un’elencazione, inevitabilmente indicativa e non esaustiva, degli scenari di potenziale conflitto di
interessi è stata sintetizzata nella tabella che segue2:
DIRETTORE GENERALE
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
1. Associato o mandante
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti non
aventi carattere generale
riguardanti uno o più specifici
associati (aspetti normativi come
esclusioni, sanzioni disciplinari,
ecc. ovvero economici come
revoca accantonamenti,
esclusione programmi da
ripartizione, ecc.)
1) Il DG segnala il
proprio
potenziale
conflitto al
Consiglio di
Gestione, al
quale demanda
la deliberazione.
2) Tali
provvedimenti o
delibere del DG
riguardanti
operazioni/attivit
à sensibili
deliberate in
difformità
rispetto alle
proposte
formulate dagli
2 Come sopra.
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DIRETTORE GENERALE
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
Uffici della
Società e/o dalle
Commissioni di
Sezione (ove
applicabili)
rientrano nella
tipologia di
operazioni
straordinarie e ai
fini della relativa
definitiva
adozione si
applicano le
procedure sub 4)
e 5) del metodo
collegiale (cfr.
Piano
anticorruzione,
par. 4.3), cioè:
» “Acquisizione
del motivato
parere (non
vincolante)
preventivo o
contestuale di
almeno un
componente il
Consiglio di
gestione
indipendente
(punto 4);
» Definizione di
una adeguata
motivazione
della delibera
che esprima in
particolare
l'interesse
della Società e
la convenienza
dell'operazion
e (punto 5)."
2. Utilizzatore professionale
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti non
aventi carattere generale
riguardanti uno o più specifici
utilizzatori professionali (accordi
con una associazione di
utilizzatori, contratti con una
Come definito al
punto 1.
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DIRETTORE GENERALE
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
emittente o piattaforma
multimediale, ecc.)
3. Amministratore o soggetto apicale
di società fornitrice di beni, servizi e
consulenze o altri soggetti fornitori
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti
riguardanti acquisti di beni e
servizi, affidamento incarichi,
consulenze ed altre prestazioni.
Come definito al
punto 1.
4. Esponenti apicali di Autorità di
vigilanza quali Presidenza del
Consiglio, MIBAC, MEF, Corte dei
Conti, Authority, ecc.
Il conflitto si può realizzare in
occasione di attività che
presuppongano rapporti con dette
Autorità (rapporti istituzionali,
obblighi informativi, ecc.)
In occasione di tali
attività il DG
segnala la propria
situazione di
conflitto al
Consiglio di
Gestione, il quale
autorizza a
procedere o chiede
l'astensione.
5. Amministratori o figure apicali di
enti a cui SIAE eroga servizi (Ag.
Entrate, AAMS, ecc.)
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti
riguardanti accordi per l'esecuzion
e di servizi a favore di terzi, inclusi
loro rinnovi o modifiche, avendo la
possibilità di alterarne gli esiti.
In occasione di tali
attività il DG
segnala la propria
situazione di
conflitto al
Consiglio di
Gestione, il quale
autorizza a
procedere o chiede
l'astensione.
6. Esponenti - con capacità
decisionale - di intermediari
finanziari (banche, assicurazioni,
SGR, SIM, ecc.)
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti con cui
si autorizzino o dispongano uno o
più specifici investimenti finanziari
(finanziamenti e/o investimenti).
Come definito al
punto 1.
7. Esponenti di organi
legislativi (nazionali o sovranazional
i) che abbiano la competenza su
ambiti di afferenza l'attività di SIAE, o
loro congiunti e affini
Il conflitto si può realizzare in
occasione di attività che
presuppongano rapporti con detti
organi (rapporti istituzionali,
obblighi informativi, ecc.)
In occasione di tali
attività il DG
segnala la propria
situazione di
conflitto al
Consiglio di
Gestione, il quale
autorizza a
procedere o chiede
l'astensione.
8. Dipendenti o mandatari (compresi
i candidati)
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti a
carattere individuale, riguardanti
una o più persone (selezione e
assunzione/assegnazione, ecc.)
Come definito al
punto 1.
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DIRETTORE GENERALE
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI INTERESSI DESCRIZIONE
PRESIDI DI
CONTROLLO
9. Amministratore o soggetto apicale
di organizzazione che riceva da SIAE
forme di erogazione liberale o
sponsorizzazione o altro soggetto
potenziale beneficiario di erogazioni
liberali e simili
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti di
erogazione/sponsorizzazione
riguardanti una o più persone
fisiche o giuridiche (delibere su
promozione culturale, erogazioni
solidaristiche, atti di liberalità, ecc.)
Come definito al
punto 1.
10. Responsabili e dipendenti della
Società addetta alla revisione
contabile.
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti
riguardanti l'incarico di revisione
contabile della società e la sua
esecuzione e formalizzazione.
Come definito al
punto 1.
5.3 Attività da svolgere in conformità al parere reso dalle Commissioni di Sezione o
dalle indicazioni emerse a seguito di istruttoria degli Uffici competenti.
In caso di attività rimesse alla competenza del Direttore Generale, fermo restando in ogni caso
l’obbligo di comunicare al Consiglio di Gestione la sussistenza di situazioni di eventuale conflitto
di interessi, le stesse non necessiteranno di specifica autorizzazione qualora debbano essere
svolte in conformità alle indicazioni ricevute da Organi Sociali e loro articolazioni interne o previa
istruttoria e parere dei competenti Uffici interni.
5.4 Attività da svolgere in difformità da indicazione di Organi Sociali e loro
articolazioni interne o istruttoria degli Uffici competenti.
In tal caso, il Direttore Generale, previa segnalazione della sussistenza di situazioni di eventuale
conflitto di interessi, si asterrà invece dal compimento di ogni attività, devolvendo la questione
alla competenza decisionale del Consiglio di Gestione.
5.5 Violazione dei doveri previsti ai punti precedenti
Nel caso di mancato adempimento ad opera del Direttore Generale dei doveri previsti dai punti
precedenti trova applicazione il disposto di cui all’art. 2391 del c.c.
6 DIRIGENTI E DIPENDENTI
6.1 Comunicazioni ex ante
La Società comunicherà a tutti i dirigenti e dipendenti di SIAE le modalità mediante le quali
intende gestire i potenziali conflitti di interesse, diffondendo i principi e gli adempimenti contenuti
nella presente procedura, nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel “Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza”, sottolineandone il carattere prescrittivo e vincolante per tutti i
destinatari.
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6.2 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa
I Dirigenti e i Dipendenti della Società, qualora ritengano di trovarsi in una situazione - anche
potenziale - di conflitto di interessi, sono tenuti ad astenersi dal compiere l’attività loro rimessa e
ad informare immediatamente per iscritto (compilando la Dichiarazione di potenziali conflitti di
interesse. Comunicazione ad evento - all. II) il Responsabile della struttura di cui fanno parte
(Divisione, Direzione, Sede, Filiale), inviando la stessa comunicazione anche all’indirizzo mail
Il Responsabile della struttura, ove possibile nel caso specifico, dovrà assegnare il compimento
della suddetta attività ad altro Dirigente o Dipendente della propria struttura ovvero provvedervi
personalmente avocando a sé l’attività. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, ad esempio per
motivi di particolare urgenza o perché detta attività non può essere assegnata ad altra persona,
il Responsabile di struttura può autorizzare, temporaneamente e in modalità tracciabile (mediante
email inviata anche all’indirizzo <[email protected]>), il Dirigente o Dipendente in
potenziale conflitto di interessi a procedere ugualmente.
Tali comunicazioni ed i provvedimenti adottati, trattati nel rispetto della normativa sulla privacy,
saranno valutati dal Direttore Generale, che potrà adottare eventuali ulteriori provvedimenti di
competenza anche in relazione alla possibilità di ricorrenza del caso, ad esempio avocando
definitivamente a sé l’attività, indicando altro soggetto per il compimento della stessa o
concedendo una specifica deroga permanente al dirigente o al dipendente interessato, in
relazione alla specifica attività segnalatagli, qualora ravvisi particolari esigenze organizzative
della Società e/o una evidente ininfluenza del potenziale conflitto3.
Di seguito degli schemi riassuntivi delle modalità di gestione delle comunicazioni relative a
dipendenti e dirigenti:
3 Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, par. 6.6.
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In casi di particolare rilevanza e/o che riguardano i dirigenti della Società, le deroghe permanenti
ai vincoli di astensione possono essere autorizzate dal Direttore Generale previo parere
(conoscitivo e non vincolante) dell’Ufficio di Controllo Interno e previa deliberazione (vincolante)
del Consiglio di Gestione. Eventuali deroghe concesse pur a fronte di parere contrario o
condizionato dell’Ufficio di Controllo Interno saranno oggetto del report di cui al successivo
paragrafo 9.3.
Qualora la situazione di potenziale conflitto di interessi sia, per sua natura, destinata a protrarsi
nel tempo e non siano possibili diverse soluzioni organizzative, potrà - ove possibile - essere
disposta l’assegnazione del dirigente o dipendente ad altro incarico, nel rispetto di quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro. Tale decisione sarà presa in funzione della gravità del
conflitto rilevato.
Sulla base di quanto comunicato dal dirigente o dipendente, la Società potrà effettuare controlli
mirati circa la regolarità dei compiti svolti.
Un’elencazione, inevitabilmente indicativa e non esaustiva, degli scenari di potenziale conflitto di
interessi è stata sintetizzata nella tabella che segue:
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DIRIGENTI E DIPENDENTI
POTENZIALI SCENARI
DI CONFLITTO DI
INTERESSI
DIRIGENTI DIPENDENTI
1. Associato o
mandante
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipino ai processi di
associazione, rilascio licenze,
documentazione, ripartizione,
liquidazione diritti d'autore,
accertamenti e relativa
pianificazione, con la possibilità di
alterarne gli esiti.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto partecipi e
abbia la possibilità di alterare le
attività di:
1) accertamento/rilevazione delle utilizzazioni di opere tutelate (anche in relazione all’opera svolta dal dipendente come tecnico musicale);
2) attività anche esecutive nei processi di associazione, rilascio licenze, documentazione, ripartizione, liquidazione diritti d'autore.
2. Utilizzatore
professionale
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipino ai processi di
definizione accordi, rilascio
licenze, pianificazione ed
esecuzione di accertamenti
autorali o per servizi in
convenzione, con la possibilità di
alterarne gli esiti.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto partecipi e
abbia possibilità di alterare le
attività di:
1) rilascio licenze;
2) partecipazione ad attività di
pianificazione di controlli e
verifiche;
3) accertamenti/rilevazioni di
utilizzazioni per diritti d'autore
(anche in relazione all’opera
svolta dal dipendente come
tecnico musicale) e per
servizi in convenzione.
3. Amministratore o
soggetto apicale di
società fornitrice di
beni, servizi e
consulenze o altri
soggetti fornitori
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto:
1) diriga strutture che gestiscano
o partecipino al processo
acquisti;
2) partecipi a commissioni di
gara o attività di selezione dei
fornitori.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto:
1) svolga attività anche esecutive
presso strutture che gestiscano o
partecipino al processo acquisti;
2) partecipi a commissioni di gara
o attività di selezione dei fornitori.
4. Esponenti apicali di
Autorità di vigilanza
quali Presidenza del
Consiglio, MIBAC, MEF,
Corte dei Conti,
Authority, ecc.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che:
1) curano i rapporti istituzionali
della Società;
2) hanno rapporti con le AA.VV.;
3) partecipano al processo
decisionale per acquisti,
assunzioni e progressione di
carriera, affidamento
incarichi mandatari,
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività
anche esecutive in strutture
connesse con i rapporti con le
AA.VV. (es. segreteria societaria,
rapporti istituzionali,
comunicazione, ecc.).
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DIRIGENTI E DIPENDENTI
POTENZIALI SCENARI
DI CONFLITTO DI
INTERESSI
DIRIGENTI DIPENDENTI
consulenti, ecc. (in funzione
anticorruzione).
5. Amministratori o
figure apicali di enti a
cui SIAE eroga servizi
(Ag. Entrate, AAMS,
ecc.)
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipino al processo
negoziale e decisionale per
l'acquisizione di servizi in
convenzione e alla definizione
delle relative condizioni, avendo
la possibilità di alterarne gli esiti.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività
anche esecutive in strutture che
partecipino al processo
decisionale per l'acquisizione di
servizi in convenzione e alla
definizione delle relative
condizioni, avendo la possibilità di
alterarne gli esiti.
6. Esponenti - con
capacità decisionale - di
intermediari finanziari
(banche, assicurazioni,
SGR, SIM, ecc.)
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipino al processo
decisionale per l'impiego di
risorse finanziarie, avendo la
possibilità di alterarne gli esiti.
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività,
anche di mero controllo contabile,
connesse agli impieghi finanziari
(es. impiego presso Direzione
Finanza).
7. Esponenti di organi
legislativi (nazionali o
sovranazionali) che
abbiano la competenza
su ambiti di afferenza
l'attività di SIAE, o loro
congiunti e affini
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che:
1) curano rapporti istituzionali
della Società;
2) dirigono Uffici che partecipano
al processo decisionale per
acquisti, assunzioni e
progressione di carriera,
affidamento incarichi mandatari,
consulenti, ecc. (in funzione
anticorruzione).
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività
anche esecutive in strutture
connesse con organi legislativi
(es. segreteria societaria, rapporti
istituzionali, comunicazione,
ecc.).
8. Dipendenti o
mandatari (compresi i
candidati)
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipino al processo
decisionale per selezione,
assunzione, valutazione delle
prestazioni e avanzamenti di
carriera, affidamento di incarichi,
sia di dipendenti che mandatari. Il
conflitto si può realizzare anche
qualora il ruolo all'interno di tali
processi/attività sia svolto
occasionalmente (p.es.
coinvolgimento in specifiche
selezioni).
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività
presso strutture che partecipino al
processo di selezione,
assunzione, valutazione delle
prestazioni e avanzamenti di
carriera, affidamento di incarichi,
sia di dipendenti che di mandatari.
Il conflitto si può realizzare anche
qualora il ruolo all'interno di tali
processi/attività sia svolto
occasionalmente (p.es.
coinvolgimento in specifiche
selezioni).
9. Amministratore o
soggetto apicale di
organizzazione che
riceva da SIAE forme di
erogazione liberale o
sponsorizzazione o altro
soggetto potenziale
beneficiario di
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto diriga strutture
che partecipano al processo
decisionale per assegnazione
provvidenze e liberalità (sia in
fase di proposta che di
autorizzazione).
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DIRIGENTI E DIPENDENTI
POTENZIALI SCENARI
DI CONFLITTO DI
INTERESSI
DIRIGENTI DIPENDENTI
erogazioni liberali e
simili
10. Responsabili e
dipendenti della Società
addetta alla revisione
contabile.
Il conflitto si può realizzare in
occasione di provvedimenti
riguardanti l'incarico di revisione
contabile della società e la sua
esecuzione e formalizzazione.
6.3 Violazione dei doveri stabiliti nei paragrafi precedenti
Ogni violazione ai doveri stabiliti nei paragrafi precedenti, come pure ogni violazione del Codice
Etico, del “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza” o dei presidi di controllo
contenuti nel Modello predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, sarà valutata
secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare della Società, con successiva comunicazione
all’Organismo di Vigilanza in relazione a quanto sancito nel Decreto citato.
7 MANDATARI
7.1 Dichiarazioni ex ante
I Mandatari della Società - previa presa visione della presente procedura, del Codice Etico, del
“Piano di prevenzione della corruzione” e del Modello 231 - sono tenuti a sottoscrivere una:
» Dichiarazione di potenziali conflitti di interesse. Mandatari e loro collaboratori (cfr.
Allegato III).
Tale dichiarazione sarà sottoscritta all’atto dell’affidamento dell’incarico nonché in caso di
variazione della Circoscrizione territoriale loro assegnata. I contratti in corso, qualora non siano
stati precedentemente corredati da analoga documentazione, dovranno essere integrati con tale
dichiarazione.
La dichiarazione, da far pervenire al competente ufficio della Divisione Rete Territoriale e
all’indirizzo mail <[email protected]>, conterrà una specifica comunicazione circa la
assenza o presenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione a situazioni
personali o del coniuge o di parenti e affini od altre situazioni critiche, come indicate nel par. 1
del presente documento.
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7.2 Obbligo di vigilanza sul trasferimento di principi e vincoli dai Mandatari ai propri
collaboratori
I mandatari dovranno impegnarsi - mediante apposita dichiarazione - a trasferire ai propri
collaboratori (ed in particolare a coloro i quali coadiuvano l’attività di accertamento, che in nessun
caso dovranno risultare associati o mandanti di SIAE) i principi, i contenuti e gli adempimenti da
essi stessi assunti nei confronti della Società mediante la presente procedura, il Codice Etico, il
Piano di prevenzione della corruzione ed il Modello 231 e vigilare sulla loro corretta applicazione.
7.3 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa
I mandatari della Società, qualora nell’esercizio della propria attività si trovino in una situazione -
anche potenziale - di conflitto di interessi, dovranno astenersi dal compiere l’atto e far pervenire
al Direttore Generale (all’indirizzo mail <[email protected]>), per il tramite del Direttore
di Sede territorialmente competente e del Direttore della Divisione Rete Territoriale, specifica
comunicazione relativa alla suddetta situazione (“Dichiarazione di potenziali conflitti di interesse.
Comunicazione ad evento - Mandatari e loro collaboratori”, Allegato IV), in relazione a situazioni
personali o del coniuge o di parenti e affini od altre situazioni critiche, come individuate nel
Modello di dichiarazione ex ante precedentemente compilato.
In caso di urgenza, ovvero quando il compimento dell’atto non possa essere devoluto in tempo
utile ad altro soggetto, il Direttore di Sede territorialmente competente autorizzerà
provvisoriamente il mandatario a procedere nell’attività: tale circostanza dovrà essere annotata
nella comunicazione di cui sopra.
Di seguito degli schemi riassuntivi delle modalità di gestione delle comunicazioni relative ai
mandatari:
Un’elencazione, inevitabilmente indicativa e non esaustiva, degli scenari di potenziale conflitto di
interessi è stata sintetizzata nella tabella che segue:
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MANDATARI
POTENZIALI SCENARI DI
CONFLITTO DI
INTERESSI
DESCRIZIONE PRESIDI DI CONTROLLO
1. Associato o mandante
Il conflitto si può realizzare con
l'attività di
1) rilascio licenze;
2) Accertamento su utilizzatori
locali (che operano nella
Circoscrizione territoriale di
competenza). In tale ambito
si potrebbe influenzare la
compilazione del programma
e/o avere un effetto distorsivo
sulla composizione del
campione per la ripartizione.
Il Mandatario segnala il proprio
potenziale conflitto al Dirigente
della Sede preordinata, al
Direttore della Divisione Rete
Territoriale e, per il tramite di
questi, al Direttore Generale
(all’indirizzo mail DG <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa.
2. Utilizzatore
Il conflitto si può realizzare nel
corso delle attività di:
1) rilascio licenze
2) Accertamento su utilizzatori
locali (che operano nella
Circoscrizione territoriale di
competenza); avendo la
possibilità di alterarne gli esiti
(irregolarità / omissioni).
Il Mandatario segnala il proprio
potenziale conflitto al Dirigente
della Sede preordinata, al
Direttore della Divisione Rete
Territoriale e, per il tramite di
questi, al Direttore Generale
(all’indirizzo mail <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa.
3. Amministratori,
Dirigenti o
Dipendenti di
SIAE
Il conflitto si può realizzare
qualora il soggetto svolga attività
presso strutture che partecipino al
processo di selezione, gestione e
controllo sui mandatari.
Il conflitto si può realizzare anche
qualora il ruolo all'interno di tali
processi/attività sia svolto
occasionalmente (p.es.
coinvolgimento in specifiche
selezioni o nel controllo o nella
rendicontazione).
Il Mandatario segnala il proprio
potenziale conflitto al Dirigente
della Sede preordinata, al
Direttore della Divisione Rete
Territoriale e, per il tramite di
questi, al Direttore Generale
(all’indirizzo mail <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa.
Le comunicazioni verranno trattate analogamente a quanto già rappresentato al paragrafo 6.2.
Sulla base di quanto comunicato dal singolo mandatario, la Società effettuerà controlli mirati circa
la regolarità dei compiti di rilascio licenze ed accertamento svolti dallo stesso nella Circoscrizione
territoriale di competenza, anche con incrocio di dati rispetto ad analoghi compiti svolti da altri
dipendenti o mandatari sulla rete territoriale.
7.4 Violazione dei doveri stabiliti nei paragrafi precedenti
Ogni violazione dei doveri stabiliti nei paragrafi precedenti, come pure ogni violazione del Codice
Etico, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza o dei presidi di controllo
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contenuti nel Modello predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, sarà valutata
secondo quanto previsto dal vigente Contratto di Mandato e dal Codice Etico della Società, con
successiva comunicazione all’indirizzo mail <[email protected]> e all’Organismo di
Vigilanza in relazione a quanto sancito nel citato Decreto.
8 ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI
8.1 Dichiarazioni ex ante
Per lo svolgimento delle proprie attività, SIAE intrattiene relazioni con una molteplicità di soggetti
i quali forniscono beni, servizi o prestazioni a fronte di uno specifico contratto: fornitori di beni e
servizi, consulenti, professionisti, accertatori musicali esterni, ecc.
Queste altre controparti contrattuali della Società – previa presa visione della presente
procedura, del Codice Etico, del “Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza” e
del Modello 231 - sono tenute a sottoscrivere una:
» Dichiarazione di potenziali conflitti di interesse. Consulenti, fornitori, accertatori
tecnico-musicali (cfr., Allegato V).
La dichiarazione sarà sottoscritta all’atto dell’affidamento dell’incarico. I contratti in corso, qualora
non siano stati precedentemente corredati da analoga documentazione, dovranno essere
integrati con tale dichiarazione.
La dichiarazione dovrà pervenire all’indirizzo mail [email protected] nonché:
per i fornitori di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, alla Direzione
Acquisti e Logistica della Divisione AFC;
per gli accertatori tecnico-musicali, alla Direzione Tecnico Musicale della Divisione
Musica;
8.2 Obbligo di vigilanza sul trasferimento di principi e vincoli ai propri collaboratori
Le altre controparti contrattuali dovranno impegnarsi – mediante apposita dichiarazione o
sottoscrivendo un’apposita clausola aggiuntiva al contratto – a trasferire ai propri collaboratori i
principi, i contenuti e gli adempimenti da essi stessi assunti nei confronti della Società mediante
la presente procedura, il Codice Etico, il “Piano di prevenzione della corruzione” ed il Modello
231.
8.3 Comunicazioni ad evento e casistica esemplificativa
Le altre controparti contrattuali della Società, qualora nell’esercizio della propria attività si trovino
in una situazione - anche potenziale - di conflitto di interessi, dovranno astenersi dal compiere
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l’atto e far pervenire al Direttore Generale (all’indirizzo mail <[email protected]>), per
il tramite della Direzione Acquisti e Logistica della Divisione AFC (per i fornitori di beni, servizi,
consulenze e prestazioni professionali) o della Direzione Tecnico Musicale (per gli accertatori
tecnico-musicali), specifica comunicazione relativa alle suddette situazioni (“Dichiarazione di
potenziali conflitti di interesse. Comunicazione ad evento – Consulenti, fornitori, accertatori
tecnico-musicali”, Allegato VI), in relazione a situazioni personali o del coniuge o di parenti e affini
od altre situazioni critiche, come indicate nel par. 1 del presente documento.
Un’elencazione, inevitabilmente indicativa e non esaustiva, degli scenari di potenziale conflitto di
interessi è stata sintetizzata nella tabella che segue:
ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI (fornitori di beni e servizi, consulenti, professionisti, accertatori
tecnico-musicali, ecc.)
POTENZIALI SCENARI
DI CONFLITTO DI
INTERESSI
DESCRIZIONE PRESIDI DI CONTROLLO
1. Associato o
mandante
Nel caso dei tecnici/accertatori
musicali il conflitto si può
realizzare nell'attività di
accertamento/rilevazione,
potenzialmente alterabili a
vantaggio proprio o di terzi.
Il Tecnico musicale segnala il
proprio potenziale conflitto al
Dirigente della Divisione Musica
preordinato e, per il tramite di
questi al Direttore Generale
(all’indirizzo mail <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa. In via d’urgenza,
l’autorizzazione allo svolgimento
del servizio può essere concessa
dal Dirigente competente a
disporlo, con successiva
informativa al Direttore Generale
per il tramite del Direttore di
Divisione competente.
2. Utilizzatore
professionale
Nel caso dei tecnici/accertatori
musicali il conflitto si può
realizzare nell'attività di
accertamento/rilevazione,
potenzialmente alterabili a
vantaggio proprio o di terzi.
L’interessato segnala il proprio
potenziale conflitto al Dirigente
della Divisione Musica
preordinato e, per il tramite di
questi al Direttore Generale
(all’indirizzo mail <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa. In via d’urgenza,
l’autorizzazione allo svolgimento
del servizio può essere concessa
dal Dirigente competente a
disporlo, con successiva
informativa al Direttore Generale
per il tramite del proprio Direttore
di Divisione competente.
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ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI (fornitori di beni e servizi, consulenti, professionisti, accertatori
tecnico-musicali, ecc.)
POTENZIALI SCENARI
DI CONFLITTO DI
INTERESSI
DESCRIZIONE PRESIDI DI CONTROLLO
3. Amministratori,
Dirigenti o Dipendenti di
SIAE
Il conflitto si può realizzare qualora
il soggetto svolga attività presso
strutture che partecipino al
processo di selezione, gestione e
controllo sui fornitori.
Il conflitto si può realizzare anche
qualora il ruolo all'interno di tali
processi/attività sia svolto
occasionalmente (a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
coinvolgimento in specifiche
selezioni o nel controllo o nella
rendicontazione).
Il fornitore di beni, servizi o
prestazioni segnala il proprio
potenziale conflitto al proprio
referente interno o alla Direzione
Acquisti e Logistica - Divisione
AFC e, per il tramite di questi al
Direttore Generale (all’indirizzo
mail <Siae-
[email protected]>), il quale
può autorizzare a procedere o
chiedere l'astensione dal
provvedimento o dall'attività,
individuando una soluzione
alternativa.
Sulla base di quanto comunicato dalla singola controparte (ed in particolare dal
tecnico/accertatore musicale), la Società effettuerà controlli mirati circa la regolarità delle attività
assegnate loro.
9 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E ARCHIVIAZIONE
9.1 Modalità di comunicazione e contenuto informativo
Le comunicazioni ad evento da inviare, per il tramite del proprio dirigente di riferimento, al
Direttore Generale dovranno essere inviate tempestivamente dal soggetto al momento del
manifestarsi di un conflitto di interessi, anche potenziale. Tali comunicazioni dovranno essere
inviate all’indirizzo mail: [email protected], per garantire maggiore tempestività e
tracciabilità.
Il contenuto informativo della comunicazione dovrà articolarsi nei seguenti elementi minimi:
» Soggetti coinvolti nell’operazione/attività con indicazione dei ruoli in SIAE o in altre
società od organizzazioni.
» Tipologia di conflitto (ad es., v. “Piano di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza”, par. 6.6 e “Casistica delle situazioni di potenziale conflitto di interessi”);
» Breve descrizione dell’operazione/attività, che riporti, ove disponibili, almeno le seguenti
informazioni:
valore economico dell’operazione/attività;
processo o ambito di riferimento;
motivazioni dell’operazione/attività;
stato di avanzamento dell’operazione/attività;
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data di scadenza o altri eventuali vincoli temporali;
eventuali altre operazioni/attività collegate.
9.2 Modalità di gestione e archiviazione da parte del Direttore Generale (o suo delegato)
Il Direttore Generale, o i soggetti da questi delegati alla raccolta e sistematizzazione delle
segnalazioni/comunicazioni, sulla base della rilevanza per la Società della segnalazione ricevuta,
potrà richiedere ulteriori approfondimenti ai soggetti segnalanti, necessari alla corretta
identificazione della situazione segnalata, e successivamente potrà definire e comunicare ai
soggetti segnalanti modalità diverse da quelle precedentemente individuate di superamento del
potenziale conflitto di interessi, coinvolgendo - a seconda degli ambiti di afferenza e della
rilevanza dell’operazione - gli Organi Sociali, gli organismi di controllo, il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, l’Ufficio di Controllo Interno e gli Uffici di competenza.
Come previsto dal “Piano di prevenzione della corruzione”, per particolari esigenze organizzative
temporanee della Società o in caso di evidente ininfluenza del potenziale conflitto, specifiche
deroghe dai vincoli di astensione possono essere autorizzate dal Direttore Generale in favore di
dipendenti o mandatari; in casi di particolare rilevanza e/o nei casi che riguardano i dirigenti della
Società tali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore Generale previo parere
(conoscitivo e non vincolante) dell’Ufficio di Controllo Interno.
Il Direttore Generale, o i soggetti da questi delegati alla raccolta e sistematizzazione delle
segnalazioni/comunicazioni, archivieranno tutta la documentazione e le informazioni prodotte,
garantendone l’opportuna tracciabilità.
9.3 Reporting e flussi di informazione
Il Direttore Generale predispone un report semestrale relativo alla gestione dei conflitti di
interesse che porta all’attenzione del Consiglio di Gestione e, per conoscenza, al Collegio dei
Revisori, previo parere (conoscitivo e non vincolante) dell’Ufficio di Controllo Interno.
Il report conterrà la sintesi delle comunicazioni/segnalazioni ricevute, delle modalità di gestione
adottate, di eventuali situazioni continuative di conflitto e di ogni altra informazione considerata
utile per la valutazione del Consiglio.