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pagina 1 di 15 N. R.G. 3338/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Anna Maria Rossi Giudice dott.ssa Daria Sbariscia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3338/2012 promossa da: ANDREA ING. BARALDI (C.F. BRLNDR63S13F257Y), con il patrocinio dell’avv. BRASCHI SILVIA, dell’avv. FERRARI GIAN Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 Sentenza n. 2391/2015 pubbl. il 30/07/2015 RG n. 3338/2012 http://bit.ly/2fzNBCI

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N. R.G. 3338/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti

magistrati:

dott. Giovanni Salina Presidente Relatore

dott.ssa Anna Maria Rossi Giudice

dott.ssa Daria Sbariscia Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3338/2012 promossa da:

ANDREA ING. BARALDI (C.F. BRLNDR63S13F257Y), con il

patrocinio dell’avv. BRASCHI SILVIA, dell’avv. FERRARI GIAN

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CARLO e dell’avv. TAMBURINI ANNA, elettivamente domiciliato in

VIA SANTO STEFANO N. 43 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.

BRASCHI SILVIA.

ATTORE

contro

METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH

OBSERVATION SRL (C.F. 1629630383), con il patrocinio dell’avv. DI

COCCO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA DON MINZONI N.

4 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DI COCCO CLAUDIO.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L’attore ha concluso come da memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.

La società convenuta ha concluso come da foglio allegato al verbale

d’udienza di precisazione delle conclusioni del 28/1/2015.

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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’Ing. Andrea Baraldi

conveniva in giudizio la società METEOROLOGICAL AND

ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION SRL (nel prosieguo,

MEEO s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

esponendo che, a partire dall’anno 2005, tra le parti era intercorso un

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto la

fornitura del codice sorgente in linguaggio IDL del programma per

elaboratore SRBC nelle sue successive versioni, di cui l’ultima risalente al

17 settembre 2008 (versione 83).

Deduceva, inoltre, l’attore che, dopo aver sviluppato una versione evolutiva

del software SRBC, denominato Soil Mapper, egli aveva appreso che la

società convenuta aveva, a sua volta, presentato un progetto, denominato

KEI, basato sull’uso del predetto software e costituente una versione

funzionalmente equivalente a questo, con transcodifica del medesimo dal

linguaggio di programmazione IDL, assumendo, altresì, che tutti i

programmi realizzati da MEEO s.r.l. impiegavano una fase di pre-

classificazione realizzata con la versione originale da lui ideata.

Precisava, poi, l’attore che, in data 25 maggio 2009, le parti, al fine di

prevenire l’instaurazione di una controversia giudiziaria, avevano

sottoscritto una scrittura privata denominata “Accordo transattivo relativo

alla definizione dei rapporti tra MEEO s.r.l. e l’Ing. Andrea Baraldi”, nella

quale erano state anche stabilite le modalità di impiego dei programmi

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sviluppati da quest’ultimo ed i relativi criteri di determinazione, tramite

arbitratore appositamente nominato, del compenso dovuto per la

prestazione d’opera svolta in favore della società convenuta.

Lamentava, quindi, l’attore che la società convenuta, violando le pregresse

intese transattive da ritenersi, peraltro, nulle o, comunque, non vincolanti, si

era resa responsabile di contraffazione e/o plagio del software e degli altri

programmi per elaboratore da lui creati, ideati e consegnati a controparte

durante il predetto rapporto di collaborazione, e, per l’effetto, chiedeva che

l’adìto Tribunale, previo accertamento del suo diritto d’autore, in esclusiva,

su tutti i suddetti programmi, inibisse alla società MEEO s.r.l. la

commercializzazione e la promozione, anche attraverso intermediari, dei

software in denunciata contraffazione, condannando, inoltre, la convenuta

al risarcimento dei patiti danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva in giudizio la società MEEO s.r.l., la quale, contestando, in

fatto ed in diritto, le argomentazioni svolte dall’attore, concludeva

chiedendo l’integrale reiezione delle domande avversarie.

In particolare, la società convenuta deduceva che, in data 25/5/2009, le parti

avevano sottoscritto un accordo transattivo recante la regolamentazione dei

rapporti e delle vicende oggetto di causa, la cui validità ed efficacia era stata

confermata dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che, con sentenza n.

1066/2013 del 17/12/2013, aveva rigettato la domanda proposta dal Baraldi

volta al suo annullamento.

La società convenuta, inoltre, contestava la pretesa dell’attore di vedersi

riconosciuto titolare esclusivo dei diritti d’autore sul programma SRBC,

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assumendo che, in base ai predetti accordi, essa aveva maturato diritti di

contitolarità su alcune versioni di detto software, in particolare sulle

versioni da n. 79 a n. 84.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c. p. c., il

G.I., previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava

udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, all’udienza

del 28 gennaio 2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti,

rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui

all’art. 190 c. p. c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di

replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’attore ha rivendicato la

titolarità, in via esclusiva, dei diritti d’autore sul software SRBC e sulle sue

successive evoluzioni e versioni, alcune delle quali, incontestatamente,

sviluppate dalla società convenuta.

Come noto, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 633/1941, la tutela prevista per le

opere letterarie è estesa ai programmi per elaboratore informatico, espressi

in qualsiasi forma, purché dotati dei requisiti di originalità e creatività.

Da tale protezione sono, invece, esclusi i principi e le idee che costituiscono

fondamento di ogni elemento di programma.

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Secondo consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il requisito

dell’originalità presuppone l’apporto di un quid che prima non esisteva e fa

riferimento ad uno degli scopi del diritto di autore, costituito da un

“premio” offerto dalla collettività a chi produca un beneficio nuovo.

Quanto al requisito della creatività, secondo un primo indirizzo

giurisprudenziale, esso muoverebbe dal presupposto secondo il quale vanno

escluse dalla tutela del diritto di autore le forme necessitate o connotate

dalla funzione utilitaria e distintiva dell’opera, banali, standardizzate, ed il

prodotto intellettuale, ai fini di protezione, deve presentare almeno un certo

grado di compiutezza espressiva perché possa definirsi tale (1).

Secondo un’altra corrente giurisprudenziale, la creatività deve essere

declinata in senso qualificato, facendo cioè riferimento di volta in volta

all’individualità dell’elemento creativo da cui possa desumersi la

personalità dell’autore, la derivazione del processo creativo da un’attività

superiore rispetto all’iter ordinario della vita quotidiana, la qualità

dell’opera finalizzata al soddisfacimento di esigenze di natura culturale.

Ad ogni modo, per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il concetto

giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della L. n. 633 del 1941,

ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta,

riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di

un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa,

nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un opera dell'ingegno riceve

1 Cass. 1999/13937; Trib. Milano 20 marzo 2010, AIDA, 10, p. 1381; CG 22 dicembre 2010; CG

01 dicembre 2011.

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protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur

minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la

conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l'opera

consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale

di persone aventi esperienza nella materia (Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-

2011, n. 25173; Cass. civ. Sez. I, 19/10/2012, n. 18037; Cass. civ. Sez. I,

23/11/2005, n. 24594).

Con particolare riferimento al tema dei programmi per elaboratore (c.d.

software), cioè quella serie di istruzioni contenute in un dato linguaggio

che, in virtù dell’introduzione in un elaboratore, dirigono lo svolgimento di

una sequenza ordinata di specifiche attività, la legge in materia di diritto di

autore prevede una serie di disposizioni specifiche che delineano l’ambito

di protezione di tali sistemi informatici.

Ed invero, l’art. 64 bis l.d.a. tutela l’autore del software mediante la c.d.

riserva di produzione in forma permanente di programmi in natura

eseguibile e tale facoltà è estesa anche al codice sorgente in qualunque

modalità e fine esso venga realizzato.

A tal proposito, giova precisare che è applicabile anche ai programmi per

elaboratore o software il principio generale in precedenza enunciato

secondo il quale l'opera (nel caso di specie, il "programma") è considerata

frutto di una elaborazione "creativa originale", quindi dotata dei requisiti

dell’originalità" e della creatività, anche quando sia composta da idee e

nozioni semplici comprese - in quanto tali - nel patrimonio intellettuale di

persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché

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esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo

rispetto alle precedenti (2).

La disciplina sopra richiamata conferisce all’autore del programma per

elaboratore una facoltà di riproduzione sia di tipo permanente, avente ad

oggetto il programma in forma eseguibile ed il codice sorgente, che di

natura temporanea, comprendente gli atti di riproduzione temporanea privi

di rilevanza economica, transitori od accessori.

L’utilizzazione del “software” da parte di terzi è, per ciò, subordinata ad un

atto autorizzativo dell’autore; diversamente, tali operazioni

determinerebbero la violazione del diritto di esclusiva dell’autore e, quindi,

dell’interesse del titolare alla partecipazione dei benefici economici desunti

dall’impiego della sua opera.

Le facoltà riconosciute al titolare dell’opera dell’ingegno incontrano,

tuttavia, alcune limitazioni espressamente previste dalla normativa in

materia di diritto di autore (artt. 64 ter e quater l.d.a.), le quali forniscono

tutela al legittimo acquirente del software circa l’uso di questo, in relazione

alla sua destinazione economica e allo sfruttamento commerciale del

prodotto informatico.

Tra i diversi sistemi di regolamentazione dell’utilizzazione e sfruttamento

di un’opera dell’ingegno, il contratto di licenza d’uso presuppone sul punto

una contrattazione diretta e specifica tra il titolare del diritto del software e

l’utilizzatore, e nell’ipotesi in cui il programma per elaboratore sia

sviluppato e rielaborato secondo le esigenze delle parti contraenti, è

2 Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 58

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consentito al titolare di negoziare il trasferimento del solo impiego del

software.

L’art. 64 quater l.d.a., tuttavia, dispone che l’autorizzazione del titolare dei

diritti non ha rilievo qualora le attività di riproduzione del codice del

programma per elaboratore e la traduzione della sua forma siano realizzate

dal licenziatario o da colui che abbia il diritto di usare una copia del

programma.

Detto questo, nel caso di specie, giova, innanzitutto, dare atto che la

sussistenza dei requisiti di tutelabilità (originalità/creatività) delle opere

dell’ingegno oggetto di causa non è in discussione.

Sempre in via preliminare, va rilevato come la domanda formulata dal

Baraldi, diretta ad inibire alla società convenuta l’attività di

commercializzazione del programma software Multispectral Land Cover

Classification System (MLCS), costituisca, rispetto a quelle ritualmente

proposte ab initio, un’inammissibile mutatio libelli, trattandosi di domanda

nuova, basata su fatti principali che, ancorchè deducibili sin dall’atto

introduttivo, sono stati allegati, per la prima volta, soltanto in fase di

trattazione scritta della causa ex. art. 183, comma 6 c.p.c.

Nel merito, occorre, in primo luogo, rilevare che le parti, in data 29/5/2009,

avevano sottoscritto un articolato e complesso accordo transattivo, la cui

validità ed efficacia, contestate dal Baraldi in varie sedi, sono state, medio

tempore, confermate dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con

sentenza n. 1066/2013 del 17/12/2013.

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Detto accordo, per esplicita pattuizione ed allegazione delle parti, era

finalizzato a porre fine ad un contenzioso insorto tra le stesse in ordine alla

titolarità e/o contitolarità, nonché all’utilizzo, dei diritti di proprietà

intellettuale su opere, materiali, e programmi per elaboratore o copie di

programmi per elaboratore o relative versioni, sviluppate in modo

autonomo e/o congiunto dalle parti, specificamente individuate e

determinate per tipologia e caratteristiche, con contestuale reciproca

rinuncia alla proposizione di qualunque azione o eccezione in ordine a

quanto così regolamentato.

Precisate le finalità perseguite dalle parti attraverso la stipulazione del

suddetto accordo, è bene distinguere dal tema della titolarità rivendicata in

via esclusiva dall’attore su tutte le versioni del software SRBC, tanto il

profilo del loro impiego, che, come di seguito verrà esposto, risulta coperto

e regolamentato dal suddetto accordo transattivo tuttora in vigore tra le

parti, quanto quello, successivamente dedotto in causa, afferente il loro uso

asseritamente abusivo ed eccedente i limiti oggettivi e temporali

dell’accordo inter partes.

In ordine alla prima questione, concernente la titolarità dei diritti

disciplinati dalla suddetta scrittura privata, va evidenziato come neppure la

società convenuta abbia negato che su alcune versioni del programma de

quo il Baraldi avesse acquisito e mantenuto facoltà dominicali esclusive.

L’accordo transattivo sopra richiamato, infatti, consente di individuare nelle

versioni da n. 1 a n. 78 quelle in esclusivo dominio dell’attore, mentre per le

restanti (da n. 79 a n. 84), le intese raggiunte e formalizzate nella suddetta

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scrittura privata prevedono espressamente la loro contitolarità in capo alla

società MEEO s.r.l.

Con riferimento ai restanti profili di merito (uso legittimo o indebito dei

programmi in questione), deve, in particolare, osservarsi che, al § 5- ter del

menzionato accordo transattivo, era previsto che l’ing. Baraldi aveva

autorizzato la società MEEO s.r.l. a conservare ed impiegare liberamente, in

qualunque modo o forma e senza limiti di tempo, le opere analiticamente

riportate all’allegato A del medesimo, con rinuncia da parte dello stesso

attore a qualunque ulteriore richiesta o pretesa in relazione ad esse.

L’accordo in esame, per ciò, da un lato, attribuiva al Baraldi la titolarità del

diritto (morale) d’autore su determinati programmi per elaboratore, e,

dall’altro, ne disciplinava l’impiego da parte della convenuta in termini di

licenza d’uso, con esplicita rimessione ad un terzo arbitratore dell’esatta

quantificazione del compenso dovuto dalla seconda al primo.

Al successivo § 6 bis, le parti avevano pure riconosciuto alla società MEEO

s.r.l. “il pieno ed esclusivo utilizzo del marchio registrato “Soil Mapper”,

programma, questo, che incontestatamente costituisce la diretta derivazione

del software SRBC.

Ma ciò che, ai nostri fini, maggiormente rileva è la circostanza che l’attore,

come chiaramente desumibile dal testo degli allegati nn. 1 e 2 all’accordo

del 25/5/09, mediante la sottoscrizione della suddetta scrittura privata,

aveva rilasciato alla convenuta l’esplicita autorizzazione allo sfruttamento

degli stessi programmi che formano oggetto della presente controversia, tra

cui quello denominato IDL.

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Il superiore assunto trova conferma nelle disposizioni di cui alla lettera t)

delle premesse all’accordo, laddove si stabilisce che “Fermo restando in

ogni caso il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere di cui sia

titolare o contitolare la controparte, le Parti si riconoscono reciprocamente

la libertà di sviluppare ex novo, ciascuna per proprio conto, programmi o

parti di programma che svolgano le stesse funzioni o che abbiano

caratteristiche simili ai prodotti nella titolarità o contitolarità dell’altra

Parte” .

Orbene, a fronte di intese così particolareggiate ed analitiche, non può non

rilevarsi un grave ed insanabile deficit assertivo e probatorio da parte

dell’attore con riferimento al denunciato sfruttamento indebito ed abusivo

da parte della convenuta dei programmi per elaboratore nella sua titolarità e

alla loro presunta contraffazione e/o plagio.

L’attore, infatti, sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, ha allegato

la violazione delle sue privative e la loro conseguente contraffazione da

parte della società convenuta, muovendo sostanzialmente dal presupposto

della sopravvenuta caducazione, ex tunc, degli effetti dell’accordo

transattivo del maggio 2009, in conseguenza della sua originaria nullità

ovvero per sua sopravvenuta risoluzione per inadempimento.

Tale presupposto, però, si è rivelato erroneo, infondato e, comunque,

indimostrato, attesa la riconosciuta e non confutata validità delle pattuizioni

transattive in precedenza esaminate e disciplinanti i rapporti tra le parti.

Conseguentemente, sotto questo profilo, devono ritenersi insussistenti le

denunciate fattispecie di contraffazione e/o plagio con riferimento sia al

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programma software SRBC, che alle ulteriori opere derivate, atteso che il

loro utilizzo da parte della convenuta era stato previsto, regolamentato ed

autorizzato da un accordo transattivo le cui pattuizioni, diversamente da

quanto asserito dall’attore, devono ritenersi pienamente valide ed efficaci

anche alla luce della sopra richiamata sentenza del Giudice del Lavoro, le

cui argomentate motivazioni possono legittimamente fondare il

convincimento di questo Giudice tenuto pure conto dell’assoluta mancanza

di significativi elementi di valutazione contrari ed idonei a confutarle.

Nel prosieguo della causa, l’attore ha, invero, tentato di modificare e/o

integrare l’originaria impostazione difensiva, allegando (anche) una

responsabilità della convenuta per illegittimo travalicamento dell’ambito,

oggettivo e temporale, di applicazione dell’accordo inter partes, ove l’adìto

Tribunale avesse ritenuto questo ancora valido ed efficace.

Tuttavia, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la ritualità

e, quindi, ammissibilità di tale nuova prospettazione assertiva, non può non

rilevarsi, da un lato, l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle relative

argomentazioni, le quali, peraltro, in punto di asserita inosservanza dei

limiti oggettivo-temporali, sono pure rimaste sfornite di qualsiasi riscontro

probatorio.

Né il mancato assolvimento da parte dell’attore del predetto onus assertivo

e probatorio avrebbe potuto essere emendato attraverso l’ingresso in causa

di apposita consulenza tecnica, la quale, se disposta, avrebbe palesemente

rivestito carattere esplorativo e suppletivo.

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Dall’altro, va sottolineata la loro inconciliabilità testuale con la disciplina

dettata in modo estremamente specifico e dettagliato dalle pregresse intese

transattive e, al tempo stesso, autorizzative, il cui contenuto, dunque, in

difetto di elementi di valutazione di segno contrario, costituisce per i

soggetti che l’hanno sottoscritto la puntuale, esaustiva e, soprattutto,

cogente regolamentazione di tutti gli aspetti, passati, presenti e futuri, in

tema di titolarità, contitolarità ed utilizzo dei diritti e delle opere

dell’ingegno ivi analiticamente previste, incluse quelle dedotte in causa

dall’attore.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, da un lato, deve

dichiararsi il Baraldi creatore ed unico ideatore del programma software

denominato SRBC “Spectral Rule-based Classifier” sia pur limitatamente

alle versioni da n. 1 a n. 78, e, dall’altro, vanno senz’altro rigettate le

restanti domande formulate dall’attore.

Va, parimenti, rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società

convenuta a norma dell’art. 96 c.p.c. in ragione sia della sua irrituale ed

intempestiva formulazione avvenuta soltanto in sede di precisazione delle

conclusioni, sia della assoluta carenza di elementi di giudizio comprovanti

l’esistenza e l’entità del pregiudizio asseritamente patito dalla società

istante in conseguenza dell’iniziativa giudiziaria di controparte.

Infine, si ritiene che, in considerazione della reciproca soccombenza, nella

fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre l’integrale

compensazione delle spese di lite.

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P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione

disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l’attore creatore ed unico ideatore del programma software denominato

SRBC “Spectral Rule-based Classifier” limitatamente alle versioni da n. 1 a

n. 78.

RIGETTA

le restanti domande formulate da Andrea Baraldi e quella proposta, ex art.

96 c.p.c., dalla società convenuta, disponendo tra le parti l’integrale

compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile

– Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 22/07/2015.

Il Presidente est.

Dott. Giovanni Salina

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