Sentenza n. 2391/2015 pubbl. il 30/07/2015 RG n. 3338/2012 · 2016. 11. 8. · pagina 3 di 15 FATTO...
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N. R.G. 3338/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore
dott.ssa Anna Maria Rossi Giudice
dott.ssa Daria Sbariscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3338/2012 promossa da:
ANDREA ING. BARALDI (C.F. BRLNDR63S13F257Y), con il
patrocinio dell’avv. BRASCHI SILVIA, dell’avv. FERRARI GIAN
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CARLO e dell’avv. TAMBURINI ANNA, elettivamente domiciliato in
VIA SANTO STEFANO N. 43 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
BRASCHI SILVIA.
ATTORE
contro
METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH
OBSERVATION SRL (C.F. 1629630383), con il patrocinio dell’avv. DI
COCCO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA DON MINZONI N.
4 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DI COCCO CLAUDIO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L’attore ha concluso come da memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.
La società convenuta ha concluso come da foglio allegato al verbale
d’udienza di precisazione delle conclusioni del 28/1/2015.
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’Ing. Andrea Baraldi
conveniva in giudizio la società METEOROLOGICAL AND
ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION SRL (nel prosieguo,
MEEO s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
esponendo che, a partire dall’anno 2005, tra le parti era intercorso un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto la
fornitura del codice sorgente in linguaggio IDL del programma per
elaboratore SRBC nelle sue successive versioni, di cui l’ultima risalente al
17 settembre 2008 (versione 83).
Deduceva, inoltre, l’attore che, dopo aver sviluppato una versione evolutiva
del software SRBC, denominato Soil Mapper, egli aveva appreso che la
società convenuta aveva, a sua volta, presentato un progetto, denominato
KEI, basato sull’uso del predetto software e costituente una versione
funzionalmente equivalente a questo, con transcodifica del medesimo dal
linguaggio di programmazione IDL, assumendo, altresì, che tutti i
programmi realizzati da MEEO s.r.l. impiegavano una fase di pre-
classificazione realizzata con la versione originale da lui ideata.
Precisava, poi, l’attore che, in data 25 maggio 2009, le parti, al fine di
prevenire l’instaurazione di una controversia giudiziaria, avevano
sottoscritto una scrittura privata denominata “Accordo transattivo relativo
alla definizione dei rapporti tra MEEO s.r.l. e l’Ing. Andrea Baraldi”, nella
quale erano state anche stabilite le modalità di impiego dei programmi
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sviluppati da quest’ultimo ed i relativi criteri di determinazione, tramite
arbitratore appositamente nominato, del compenso dovuto per la
prestazione d’opera svolta in favore della società convenuta.
Lamentava, quindi, l’attore che la società convenuta, violando le pregresse
intese transattive da ritenersi, peraltro, nulle o, comunque, non vincolanti, si
era resa responsabile di contraffazione e/o plagio del software e degli altri
programmi per elaboratore da lui creati, ideati e consegnati a controparte
durante il predetto rapporto di collaborazione, e, per l’effetto, chiedeva che
l’adìto Tribunale, previo accertamento del suo diritto d’autore, in esclusiva,
su tutti i suddetti programmi, inibisse alla società MEEO s.r.l. la
commercializzazione e la promozione, anche attraverso intermediari, dei
software in denunciata contraffazione, condannando, inoltre, la convenuta
al risarcimento dei patiti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la società MEEO s.r.l., la quale, contestando, in
fatto ed in diritto, le argomentazioni svolte dall’attore, concludeva
chiedendo l’integrale reiezione delle domande avversarie.
In particolare, la società convenuta deduceva che, in data 25/5/2009, le parti
avevano sottoscritto un accordo transattivo recante la regolamentazione dei
rapporti e delle vicende oggetto di causa, la cui validità ed efficacia era stata
confermata dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che, con sentenza n.
1066/2013 del 17/12/2013, aveva rigettato la domanda proposta dal Baraldi
volta al suo annullamento.
La società convenuta, inoltre, contestava la pretesa dell’attore di vedersi
riconosciuto titolare esclusivo dei diritti d’autore sul programma SRBC,
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assumendo che, in base ai predetti accordi, essa aveva maturato diritti di
contitolarità su alcune versioni di detto software, in particolare sulle
versioni da n. 79 a n. 84.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c. p. c., il
G.I., previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava
udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, all’udienza
del 28 gennaio 2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui
all’art. 190 c. p. c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’attore ha rivendicato la
titolarità, in via esclusiva, dei diritti d’autore sul software SRBC e sulle sue
successive evoluzioni e versioni, alcune delle quali, incontestatamente,
sviluppate dalla società convenuta.
Come noto, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 633/1941, la tutela prevista per le
opere letterarie è estesa ai programmi per elaboratore informatico, espressi
in qualsiasi forma, purché dotati dei requisiti di originalità e creatività.
Da tale protezione sono, invece, esclusi i principi e le idee che costituiscono
fondamento di ogni elemento di programma.
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Secondo consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il requisito
dell’originalità presuppone l’apporto di un quid che prima non esisteva e fa
riferimento ad uno degli scopi del diritto di autore, costituito da un
“premio” offerto dalla collettività a chi produca un beneficio nuovo.
Quanto al requisito della creatività, secondo un primo indirizzo
giurisprudenziale, esso muoverebbe dal presupposto secondo il quale vanno
escluse dalla tutela del diritto di autore le forme necessitate o connotate
dalla funzione utilitaria e distintiva dell’opera, banali, standardizzate, ed il
prodotto intellettuale, ai fini di protezione, deve presentare almeno un certo
grado di compiutezza espressiva perché possa definirsi tale (1).
Secondo un’altra corrente giurisprudenziale, la creatività deve essere
declinata in senso qualificato, facendo cioè riferimento di volta in volta
all’individualità dell’elemento creativo da cui possa desumersi la
personalità dell’autore, la derivazione del processo creativo da un’attività
superiore rispetto all’iter ordinario della vita quotidiana, la qualità
dell’opera finalizzata al soddisfacimento di esigenze di natura culturale.
Ad ogni modo, per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il concetto
giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della L. n. 633 del 1941,
ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta,
riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di
un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa,
nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un opera dell'ingegno riceve
1 Cass. 1999/13937; Trib. Milano 20 marzo 2010, AIDA, 10, p. 1381; CG 22 dicembre 2010; CG
01 dicembre 2011.
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protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur
minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la
conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l'opera
consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale
di persone aventi esperienza nella materia (Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-
2011, n. 25173; Cass. civ. Sez. I, 19/10/2012, n. 18037; Cass. civ. Sez. I,
23/11/2005, n. 24594).
Con particolare riferimento al tema dei programmi per elaboratore (c.d.
software), cioè quella serie di istruzioni contenute in un dato linguaggio
che, in virtù dell’introduzione in un elaboratore, dirigono lo svolgimento di
una sequenza ordinata di specifiche attività, la legge in materia di diritto di
autore prevede una serie di disposizioni specifiche che delineano l’ambito
di protezione di tali sistemi informatici.
Ed invero, l’art. 64 bis l.d.a. tutela l’autore del software mediante la c.d.
riserva di produzione in forma permanente di programmi in natura
eseguibile e tale facoltà è estesa anche al codice sorgente in qualunque
modalità e fine esso venga realizzato.
A tal proposito, giova precisare che è applicabile anche ai programmi per
elaboratore o software il principio generale in precedenza enunciato
secondo il quale l'opera (nel caso di specie, il "programma") è considerata
frutto di una elaborazione "creativa originale", quindi dotata dei requisiti
dell’originalità" e della creatività, anche quando sia composta da idee e
nozioni semplici comprese - in quanto tali - nel patrimonio intellettuale di
persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché
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esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo
rispetto alle precedenti (2).
La disciplina sopra richiamata conferisce all’autore del programma per
elaboratore una facoltà di riproduzione sia di tipo permanente, avente ad
oggetto il programma in forma eseguibile ed il codice sorgente, che di
natura temporanea, comprendente gli atti di riproduzione temporanea privi
di rilevanza economica, transitori od accessori.
L’utilizzazione del “software” da parte di terzi è, per ciò, subordinata ad un
atto autorizzativo dell’autore; diversamente, tali operazioni
determinerebbero la violazione del diritto di esclusiva dell’autore e, quindi,
dell’interesse del titolare alla partecipazione dei benefici economici desunti
dall’impiego della sua opera.
Le facoltà riconosciute al titolare dell’opera dell’ingegno incontrano,
tuttavia, alcune limitazioni espressamente previste dalla normativa in
materia di diritto di autore (artt. 64 ter e quater l.d.a.), le quali forniscono
tutela al legittimo acquirente del software circa l’uso di questo, in relazione
alla sua destinazione economica e allo sfruttamento commerciale del
prodotto informatico.
Tra i diversi sistemi di regolamentazione dell’utilizzazione e sfruttamento
di un’opera dell’ingegno, il contratto di licenza d’uso presuppone sul punto
una contrattazione diretta e specifica tra il titolare del diritto del software e
l’utilizzatore, e nell’ipotesi in cui il programma per elaboratore sia
sviluppato e rielaborato secondo le esigenze delle parti contraenti, è
2 Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 58
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consentito al titolare di negoziare il trasferimento del solo impiego del
software.
L’art. 64 quater l.d.a., tuttavia, dispone che l’autorizzazione del titolare dei
diritti non ha rilievo qualora le attività di riproduzione del codice del
programma per elaboratore e la traduzione della sua forma siano realizzate
dal licenziatario o da colui che abbia il diritto di usare una copia del
programma.
Detto questo, nel caso di specie, giova, innanzitutto, dare atto che la
sussistenza dei requisiti di tutelabilità (originalità/creatività) delle opere
dell’ingegno oggetto di causa non è in discussione.
Sempre in via preliminare, va rilevato come la domanda formulata dal
Baraldi, diretta ad inibire alla società convenuta l’attività di
commercializzazione del programma software Multispectral Land Cover
Classification System (MLCS), costituisca, rispetto a quelle ritualmente
proposte ab initio, un’inammissibile mutatio libelli, trattandosi di domanda
nuova, basata su fatti principali che, ancorchè deducibili sin dall’atto
introduttivo, sono stati allegati, per la prima volta, soltanto in fase di
trattazione scritta della causa ex. art. 183, comma 6 c.p.c.
Nel merito, occorre, in primo luogo, rilevare che le parti, in data 29/5/2009,
avevano sottoscritto un articolato e complesso accordo transattivo, la cui
validità ed efficacia, contestate dal Baraldi in varie sedi, sono state, medio
tempore, confermate dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con
sentenza n. 1066/2013 del 17/12/2013.
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Detto accordo, per esplicita pattuizione ed allegazione delle parti, era
finalizzato a porre fine ad un contenzioso insorto tra le stesse in ordine alla
titolarità e/o contitolarità, nonché all’utilizzo, dei diritti di proprietà
intellettuale su opere, materiali, e programmi per elaboratore o copie di
programmi per elaboratore o relative versioni, sviluppate in modo
autonomo e/o congiunto dalle parti, specificamente individuate e
determinate per tipologia e caratteristiche, con contestuale reciproca
rinuncia alla proposizione di qualunque azione o eccezione in ordine a
quanto così regolamentato.
Precisate le finalità perseguite dalle parti attraverso la stipulazione del
suddetto accordo, è bene distinguere dal tema della titolarità rivendicata in
via esclusiva dall’attore su tutte le versioni del software SRBC, tanto il
profilo del loro impiego, che, come di seguito verrà esposto, risulta coperto
e regolamentato dal suddetto accordo transattivo tuttora in vigore tra le
parti, quanto quello, successivamente dedotto in causa, afferente il loro uso
asseritamente abusivo ed eccedente i limiti oggettivi e temporali
dell’accordo inter partes.
In ordine alla prima questione, concernente la titolarità dei diritti
disciplinati dalla suddetta scrittura privata, va evidenziato come neppure la
società convenuta abbia negato che su alcune versioni del programma de
quo il Baraldi avesse acquisito e mantenuto facoltà dominicali esclusive.
L’accordo transattivo sopra richiamato, infatti, consente di individuare nelle
versioni da n. 1 a n. 78 quelle in esclusivo dominio dell’attore, mentre per le
restanti (da n. 79 a n. 84), le intese raggiunte e formalizzate nella suddetta
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scrittura privata prevedono espressamente la loro contitolarità in capo alla
società MEEO s.r.l.
Con riferimento ai restanti profili di merito (uso legittimo o indebito dei
programmi in questione), deve, in particolare, osservarsi che, al § 5- ter del
menzionato accordo transattivo, era previsto che l’ing. Baraldi aveva
autorizzato la società MEEO s.r.l. a conservare ed impiegare liberamente, in
qualunque modo o forma e senza limiti di tempo, le opere analiticamente
riportate all’allegato A del medesimo, con rinuncia da parte dello stesso
attore a qualunque ulteriore richiesta o pretesa in relazione ad esse.
L’accordo in esame, per ciò, da un lato, attribuiva al Baraldi la titolarità del
diritto (morale) d’autore su determinati programmi per elaboratore, e,
dall’altro, ne disciplinava l’impiego da parte della convenuta in termini di
licenza d’uso, con esplicita rimessione ad un terzo arbitratore dell’esatta
quantificazione del compenso dovuto dalla seconda al primo.
Al successivo § 6 bis, le parti avevano pure riconosciuto alla società MEEO
s.r.l. “il pieno ed esclusivo utilizzo del marchio registrato “Soil Mapper”,
programma, questo, che incontestatamente costituisce la diretta derivazione
del software SRBC.
Ma ciò che, ai nostri fini, maggiormente rileva è la circostanza che l’attore,
come chiaramente desumibile dal testo degli allegati nn. 1 e 2 all’accordo
del 25/5/09, mediante la sottoscrizione della suddetta scrittura privata,
aveva rilasciato alla convenuta l’esplicita autorizzazione allo sfruttamento
degli stessi programmi che formano oggetto della presente controversia, tra
cui quello denominato IDL.
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Il superiore assunto trova conferma nelle disposizioni di cui alla lettera t)
delle premesse all’accordo, laddove si stabilisce che “Fermo restando in
ogni caso il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere di cui sia
titolare o contitolare la controparte, le Parti si riconoscono reciprocamente
la libertà di sviluppare ex novo, ciascuna per proprio conto, programmi o
parti di programma che svolgano le stesse funzioni o che abbiano
caratteristiche simili ai prodotti nella titolarità o contitolarità dell’altra
Parte” .
Orbene, a fronte di intese così particolareggiate ed analitiche, non può non
rilevarsi un grave ed insanabile deficit assertivo e probatorio da parte
dell’attore con riferimento al denunciato sfruttamento indebito ed abusivo
da parte della convenuta dei programmi per elaboratore nella sua titolarità e
alla loro presunta contraffazione e/o plagio.
L’attore, infatti, sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, ha allegato
la violazione delle sue privative e la loro conseguente contraffazione da
parte della società convenuta, muovendo sostanzialmente dal presupposto
della sopravvenuta caducazione, ex tunc, degli effetti dell’accordo
transattivo del maggio 2009, in conseguenza della sua originaria nullità
ovvero per sua sopravvenuta risoluzione per inadempimento.
Tale presupposto, però, si è rivelato erroneo, infondato e, comunque,
indimostrato, attesa la riconosciuta e non confutata validità delle pattuizioni
transattive in precedenza esaminate e disciplinanti i rapporti tra le parti.
Conseguentemente, sotto questo profilo, devono ritenersi insussistenti le
denunciate fattispecie di contraffazione e/o plagio con riferimento sia al
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programma software SRBC, che alle ulteriori opere derivate, atteso che il
loro utilizzo da parte della convenuta era stato previsto, regolamentato ed
autorizzato da un accordo transattivo le cui pattuizioni, diversamente da
quanto asserito dall’attore, devono ritenersi pienamente valide ed efficaci
anche alla luce della sopra richiamata sentenza del Giudice del Lavoro, le
cui argomentate motivazioni possono legittimamente fondare il
convincimento di questo Giudice tenuto pure conto dell’assoluta mancanza
di significativi elementi di valutazione contrari ed idonei a confutarle.
Nel prosieguo della causa, l’attore ha, invero, tentato di modificare e/o
integrare l’originaria impostazione difensiva, allegando (anche) una
responsabilità della convenuta per illegittimo travalicamento dell’ambito,
oggettivo e temporale, di applicazione dell’accordo inter partes, ove l’adìto
Tribunale avesse ritenuto questo ancora valido ed efficace.
Tuttavia, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la ritualità
e, quindi, ammissibilità di tale nuova prospettazione assertiva, non può non
rilevarsi, da un lato, l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle relative
argomentazioni, le quali, peraltro, in punto di asserita inosservanza dei
limiti oggettivo-temporali, sono pure rimaste sfornite di qualsiasi riscontro
probatorio.
Né il mancato assolvimento da parte dell’attore del predetto onus assertivo
e probatorio avrebbe potuto essere emendato attraverso l’ingresso in causa
di apposita consulenza tecnica, la quale, se disposta, avrebbe palesemente
rivestito carattere esplorativo e suppletivo.
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Dall’altro, va sottolineata la loro inconciliabilità testuale con la disciplina
dettata in modo estremamente specifico e dettagliato dalle pregresse intese
transattive e, al tempo stesso, autorizzative, il cui contenuto, dunque, in
difetto di elementi di valutazione di segno contrario, costituisce per i
soggetti che l’hanno sottoscritto la puntuale, esaustiva e, soprattutto,
cogente regolamentazione di tutti gli aspetti, passati, presenti e futuri, in
tema di titolarità, contitolarità ed utilizzo dei diritti e delle opere
dell’ingegno ivi analiticamente previste, incluse quelle dedotte in causa
dall’attore.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, da un lato, deve
dichiararsi il Baraldi creatore ed unico ideatore del programma software
denominato SRBC “Spectral Rule-based Classifier” sia pur limitatamente
alle versioni da n. 1 a n. 78, e, dall’altro, vanno senz’altro rigettate le
restanti domande formulate dall’attore.
Va, parimenti, rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società
convenuta a norma dell’art. 96 c.p.c. in ragione sia della sua irrituale ed
intempestiva formulazione avvenuta soltanto in sede di precisazione delle
conclusioni, sia della assoluta carenza di elementi di giudizio comprovanti
l’esistenza e l’entità del pregiudizio asseritamente patito dalla società
istante in conseguenza dell’iniziativa giudiziaria di controparte.
Infine, si ritiene che, in considerazione della reciproca soccombenza, nella
fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre l’integrale
compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l’attore creatore ed unico ideatore del programma software denominato
SRBC “Spectral Rule-based Classifier” limitatamente alle versioni da n. 1 a
n. 78.
RIGETTA
le restanti domande formulate da Andrea Baraldi e quella proposta, ex art.
96 c.p.c., dalla società convenuta, disponendo tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 22/07/2015.
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Salina
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