Problemi e novità in materia di lavoro autonomo – una lettura fiscale del Regolamento di Ateneo...

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Problemi e novità in materia di lavoro autonomo – una lettura fiscale del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni Università di Pisa 9 Giugno 2009 1 Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale - Unità Fiscale

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Problemi e novità in materia di lavoro autonomo – una lettura

fiscale del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni

Università di Pisa9 Giugno 2009

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Fiscale - Unità Fiscale

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Obiettivi

Dimostrare la coerenza del Regolamento con le normative fiscali

Non si parlerà del regime fiscale delle co.co.co., (se non qualche cenno strettamente necessario) perché il tempo è poco.

Mi concentrerò sul lavoro autonomo professionale ed occasionale gestito in maniera completamente autonoma dai Dipartimenti

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Un contributo anglosassone per determinare se si è in presenza di lavoro autonomo

Who, What, Where, When, How Who, What, Where, When, How (The control Test, the integration (The control Test, the integration

test, the economic reality test, test, the economic reality test, Oxford University Press, 2002, 17)Oxford University Press, 2002, 17)

• E’ il cosidetto principio dell’”ingerenza”: massima nel lavoro subordinato, minima in quello autonomo dove spesso si controlla solo il risultato dell’attività 3Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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La coerenza fiscale del Regolamento sugli incarichi esterni

• Articolo 1 comma 2 • E’ lavoro autonomo tutto ciò che rientra nel

“contratto d’opera” indipendentemente dallo status fiscale del soggetto (Partita IVA o non possessore di partita IVA, iscritto ad albo o meno, lavoratore dipendente o meno etc.) definizione valida anche ai fini fiscali

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Lavoro autonomo in senso fiscaleLavoro autonomo professionale

Reddito di lavoro autonomo art. 54 del TUIR

Lavoro autonomo occasionale Redditi “diversi” art. 67 1 comma lettera l)

TUIR

Collaborazione coordinata e continuativa

Redditi assimilati lavoro dip.te (art.50 TUIR)5Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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Qua il regolamento decide pur non essendoci un divieto fiscale

• Articolo 2 comma 2• “Nessuno può essere contemporaneamente

titolare di più contratti di lavoro autonomo con l’Università di Pisa…”

• Circolare 67/E del 6 Luglio 2001 dell’ Agenzia delle Entrate :

• 4.3 “Rapporti di collaborazione intrattenuti con più sostituti d’imposta o con il proprio

datore di lavoro dipendente”

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Principio fondamentale : onnicomprensità del reddito di lavoro dipendente……..

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.”(art. 51 TUIR)

Concetto di onnicomprensività della retribuzione commentato con la circolare Ministero delle Finanze nr. 326 del 23.12.1997

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……. da cui segue l’art. 2 comma 3 del Regolamento

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In mancanza di autorizzazione di cui all’articolo 2 comma 6 del Regolamento

Risoluzione n.101/E del 17 aggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate……

“L’ assenza di conferimento di incarico o di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività presso terzi esclude che i compensi che ne derivano possano classificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non vi è relazione alcuna con la posizione di lavoro richiesta dall’art. 50, comma 1 lettera b) del TUIR”.

Tale circostanza …comporta che detti compensi debbano qualificarsi…come redditi da rapporti di co.co.co. o di lavoro autonomo anche occasionale

Nulla osta alla suddetta imponbilità la circostanza che i compensi siano percepiti …senza il conferimento o l’autorizzazione di legge considerato..che i proventi derivanti dalle predette attività non autorizzate sono comunque imponibili se compresi nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6 comma 1 del TUIR

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Si può guardare anche ai CCNNLL per la determinazione del compenso dei co.co.co

• Articolo 4 comma 2 del regolamento “L’ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore

autonomo (non solo co.co.co. quindi… nda) deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto…in nessun caso può superare…i compensi spettanti alle professionalità equivalenti tra il personale di ruolo dell’ Ateneo”

• Articolo 1 comma 772 della l.296/2006 “..i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono

essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compenso normalmente corrisposto per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento” 10Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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TITOLO II – Procedure per il conferimento dell’incarico di co.co.co• Articolo 6 del Regolamento• Si intende coordinato e continuativo il

contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto una serie di realizzazioni dello stesso tipo, svolte personalmente e per un periodo di tempo apprezzabile, secondo le indicazioni di massima del committente , nell’ambito di progetti ed obiettivi predeterminati dalo stesso”

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Sebbene il D.Lgs. n. 276/2003, in cui è contenuta la disciplina del c.d. lavoro a progetto, “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” – rispetto al quale si applicano le limitazioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) – va sottolineato che la Funzione Pubblica, già con circ. n. 4/2004, aveva inteso evidenziare lo stretto collegamento che le collaborazioni coordinate e continuative devono comunque avere con il raggiungimento di specifici obiettivi, anche a livello “programmatorio”

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dalla normativa a progetto ma…..fa bene il Regolamento a citare progetti ed

obiettiviInterpello 39/2009 del 15/05/2009 del Ministero del Lavoro

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Attenzione però…..

• Il Regolamento contiene una definizione giuridica ma non fiscale di collaborazione coordinata e continuativa

• Il lavoro a progetto delineato dal comma 1 dell’articolo 6 può essere svolto fiscalmente infatti:Con contratto di co.co.co. Se il prestatore non ha (e

non sia necessaria) la partita IVACon contratto di lavoro autonomo professionale se il

prestatore ha partita IVA e l’incarico è congruente con la sua professionalità

MAI CON CONTRATTO OCCASIONALE

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Suggerimenti su contratto e lettere di incarico

• Art. 4 del Regolamento:• “ Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati

mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico ..”

• bollo da 14,62 i 100 righi• Registrazione con imposta proporzionale

• Le lettere di incarico devono essere firmate per accettazione su una copia del documento• NEL CONTRATTO IL LORDO PRESTATORE• NEL PROVV.TO LORDO AMM.NE (ART. 7 COMMA 2

LETTERA E) DEL REGOLAMENTO) 14Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale - Unità Fiscale

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La proroga per maternitàInterpello 39 del 15 Maggio 2009 Ministero del Lavoro

Tale considerazione porta a sostenere che, laddove venga meno il progetto o programma sotteso al rapporto di collaborazione instaurato – oggettivamente individuabile sulla base del contratto – il rapporto stesso possa ritenersi esaurito ferme restando, evidentemente, le tutele previste in capo al lavoratore dal citato D.M. 12 luglio 2007.

Se l’assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario previste dal D.M. del 2007.

Riferimento in articolo 5 del Regolamento (“Divieto di proroga con maggior oneri e sospensione del rapporto”)

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TITOLO III PRESTAZIONI OCCASIONALI

Articolo 9 del Regolamento

“Si intende occasionale il contratto di lavoro autonomo che si esaurisce nella realizzazione di una specifica opera, di breve durata e di modesto importo”

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Attenzione però…..• Il Regolamento contiene una definizione giuridica ma

non fiscale di prestazione occasionale

• L’occasionale delineata dal comma 1 dell’articolo 9 può essere svolto fiscalmente infatti:

Con contratto di lavoro autonomo non svolto abitualmente ex art. 67 comma 1 lettera l) se il prestatore non ha (e non sia necessaria) la partita IVA

Con contratto di lavoro autonomo professionale se il prestatore ha partita IVA e l’incarico è congruente con la sua professionalità

Va assunta oltre alla breve durata ed al modesto importo anche l’assenza di coordinamento

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TITOLO IV – PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI LIBERO PROFESSIONISTI

Articolo 11 del Regolamento• “Qualora un incarico di lavoro autonomo…debba

necessariamente essere svolto da soggetti libero professionisti, con conseguente liquidazione del compenso dietro presentazione di fattura, si procede con le modalità di cui agli articoli 9 e 10, indipendentemente dalla natura coordinata e continuativa o occasionale della prestazione”

Circolare 67/E del 6 Luglio 2001 dell’Agenzia delle Entrate• Definizione pertinente : opera il principio di “attrazione”

nel reddito di lavoro autonomo professionale se “per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente”) 18Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEPROFESSIONALE

AbitualitàProfessionalità

(regolarità,stabilità,sistematicità)

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Collaborazioni coordinate e continuative

La norma fiscale dell’articolo 50 1^ comma lettera c-bis) del TUIR

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…..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni…….”

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 1

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• “…nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita..”

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 2

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• “…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitato dal contribuente.”

Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 3

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LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

Con le principali novità

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Presunzione assoluta di abitualità

• L’iscrizione ad un albo professionale(“ Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un

ingegnere dipendente , svolgono attività di lavoro autonomo anche se dovessero eseguire una sola prestazione all’ anno” citazione da

Bonati-Rizzardi, “Il reddito di lavoro autonomo e dipendente” ,2008, Ed. ILSOLE24ORE”

Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA.

Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a “Il Sole 24 Ore” del

23 Maggio 198725Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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Lavoro autonomo : IVA e redditiMin Lavoro - Interpello 65 del 23.12.2008 -

In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR (in realtà 50 Nda) , senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000).

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Un caso di coesistenza del 2% a Cassa e del 4% all’ Inps – Interpello dell’ Inarcassa al Ministero del Lavoro nr. 60 del 23

Dicembre 2008

L’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà versare:

- all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa”;

- ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.

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Quando nella fattura c’è il 4% ed il 2%

Compensi……………. 1000,00Spese……………… 1000,00+4% I.N.P.S.…………… 80,00+2% Cassa su 2080,00.. 41,60Imponibile IVA……….. 2121,60IVA 20% su 2121,60….. 424,32

Totale documento……. 2545,92R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00Netto a pagare_______ 2129,92 28Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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Le follie dei rimborsi spese a professionisti……

Ia caso : conferiamo un mandato con rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al professionista/prestatore del servizio • Il committente effettua il pagamento in nome e per conto del professionista, ed

emette nei suoi confronti un documento escluso da Iva ex art. 15 con allegate le fatture del servizio fruito (che non vengono registrate)

• Il professionista registra le fatture che giustificano le spese di viaggio, vitto e alloggio potendo detrarre l'Iva esposta nelle stesse, procedendo poi a rifatturare le spese al committente (solo imponibile) e portando in diminuzione del netto da pagare l'anticipazione delle spese fatto in suo nome e per suo conto dal committente (di cui alla nota ex art. 15)

Iia caso : conferiamo un mandato senza rappresentanza • I giustificativi di spesa sono intestati al committente, con indicazione del

nominativo del fruitore del servizio (professionista) • il committente, che ha detratto l’Iva esposta in fattura, emette a sua volta fattura

al 10% nei confronti del professionista, fruitore del servizio, il quale detrae l’Iva e deduce il costo

In entrambi i casi le spese così sostenute non concorrono alla determinazione del tetto del 2% di cui all’art. 54 TUIR dei compensi deducibile dal reddito professionale a titolo di spese per vitto e alloggio 29Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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Una fattura nel caso di mandato con rappresentanza

• Spese professionali___________ ______ 10.000,00• Spese per alberghi e ristoranti anticipate dal committente

___________________________ 475,00• Imponibile contributivo_________ 10.475,00• Cassa professionale al 4%___________ 419,00• Imponibile IVA_______________ 10.894,00• IVA 20% ___________________ 2.178,80

• Totale fattura ________________ 13.072,80• Meno:• Ritenuta d’acconto (20% Imponibile contributivo)-2.095,00• Spese anticipate dal committente __ - 570,00• Netto a pagare__________________________ 10.417,80

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Per cui facciamo così o in subordine così…

Facciamo così : Evitiamo il prepagato per i professionisti e facciamo inserire in fattura i rimborsi spese applicando sul coacervo del compenso + spese l’ IVA e la ritenuta d’acconto…………..

O in subordine (perché ce lo chiede lui) così: gestiamo i rimborsi spese nell’ambito del contratto scrivendo chiaramente che “contrattualmente” l’ Amministrazione li sosterrà come spesa propria.

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Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)

• Si applica a persone fisiche esercenti impresa o arti e professioni che:

• - nell’anno solare precedente hanno percepito ricavi o compensi ragguagliati ad anno <30.000 euro senza cessioni all’esportazione

• Non hanno sostenuto spese per personale dip.te o assimilato

• Nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti o leasing di beni strumentali >15.000,00 euro

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Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)

Non addebitano l’IVA e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.

Versano l’IVA per gli acquisti intracomunitari entro il 16 del mese successivo

No IRAPSul reddito imposta sostitutiva del 20%

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Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)

• Uscita dal regime:• - entro il mese o trimestre successivo se si

supera il limite per più del 50% (compensi oltre i 45.000 euro)

• - l’anno successivo se l’ammontare di ricavi o compensi sarà superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro

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Cosa dobbiamo trovare su una fattura emessa da contribuente minimo

• “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della

legge Finanziaria per il 2008”

• La fattura deve essere in regola con l’imposta di bollo (1,81€ per importi superiori a 77,47 euro)

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Il bollo quando si paga la fattura di un minimo

• La risoluzione 365/E del 3 Ottobre 2008 – di risposta ad un interpello del Ministero della Giustizia – ha disposto che “l’imposta di bollo è dovuta…anche sulle quietanza relative ai mandati…a favore dei contribuenti minimi sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.”

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Regime agevolato giovani di cui all’articolo 13 della legge 388/2000

Compensi……………. 1000,00Spese………………… /////////+4% I.N.P.S.…………… 40,00Imponibile IVA……… 1040,00IVA 20% su 1040,00….. 208,00Totale documento……. 1248,00R.A. 20%…………... /////////////Netto a pagare_______ 1248,00Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di

quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000

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Limiti di uscita dal regime delle nuove attività di impresa e di lavoro autonomo

Compensi annui

Anno in cui sono stati

conseguiti i compensi

Anno successivo

Fino a 30.987,41

agevolazione agevolazione

Da 30,987,41 a 46.481,12

Agevolazione decadenza

Oltre 46.481,12

decadenza

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LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

Solo ciò che serve per capire le coerenze del Regolamento

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Rimane difficile stabilire quando si è in presenza di lavoro autonomo occasionale

ex- art. 2222 cod.civ.

• Non è elemento decisivo ma solo sintomo:

• Il tempo• L’importo• La sporadicità• L’orientamento verso il risultato

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Aspetti fiscali

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR che disciplina i redditi diversi:

“i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”

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Art. 44 D.L. 269/2003

A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.

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Esempio

• Compenso………………… 4500 euro• Spese documentate……….. 1000 euro• Totale_________________ 5500 euro• Inps 17% ….……………. 311,67 euro (935€)• Ritenuta alla fonte……….. 1100 euro• Netto da corrispondere…. 4088, 33 euro

• Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale e che siano già stati corrisposti 5000 euro

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I prestatori di lavoro autonomo occasionale non residenti

Per i soggetti prestatori occasionali non residenti che svolgono la loro prestazione in Italia è dovuta la contribuzione.

Con interpello 35 del 1 settembre 2008 il Ministero del lavoro ha chiarito che l’eventuale presenza, ai fini dell’aliquota, di contribuzione estera non può rilevare in Italia se non in presenza di specifiche convenzioni bilaterali.

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Il contratto di lavoro occasionale ed il bollo

Il contratto di lavoro autonomo occasionale, se redatto e firmato contestualmente, sconta l’imposta di bollo nella misura di 14,62 € ogni cento righe

Se invece il contratto è perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale laddove sia però prevista nei regolamenti di Ateneo, è possibile evitare l’imposta di bollo (altrimenti sconta il divieto di cui alla R.D. 2440 del 1934) ed applicarla solo in caso d’uso

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Risoluzione 157/E del 21 luglio 2003 dell’Agenzia delle Entrate

Con una innovativa interpretazione l’Agenzia delle Entrate ha considerato esenti da bollo i contratti(anche professionali) con cui si conferisce l’incarico di docente a contratto ed anche – più estesamente – i contratti relativi a consulenza tecnica, scientifica e fiscale nelle Università.

Molto discutibile questa interpretazione46Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale -

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