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Il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università di Pisa Principi ispiratori e linee fondamentali Pisa, 9 giugno 2009 Paolo Maddaloni

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Il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non

dipendenti dell’Università di PisaPrincipi ispiratori e linee fondamentali

Pisa, 9 giugno 2009Paolo Maddaloni

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I PRINCIPI COSTITUZIONALII principi dell’articolo 97 c.1 della Costituzione in tema di

Pubblica Amministrazione valgono anche con riferimento alla provvista di personale con contratti di lavoro autonomo

PRINCIPIO DI LEGALITA’<<I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge…>>PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO (efficacia e

efficienza)<<…in modo che siano assicurati il buon andamento…>>

PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ (pubblicità e trasparenza)<<e l’imparzialità dell’amministrazione>>

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Gli articoli 7 comma 6 e comma 6 bis del d.lgs. 165/01 declinano i principi costituzionali e in particolare

LIMITANDO IL RICORSO AL LAVORO AUTONOMO AL PREVENTIVO ACCERTAMENTO DELLA IMPOSSIBILITA’ DI

UTILIZZARE IL PERSONALE IN SERVIZIO (Attuazione del principio di efficienza dell’azione

amministrativa)

STABILENDO CHE L’INCARICO E’ CONFERIBILE SOLO AD ESPERTI DI PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA SALVO DEROGHE TASSATIVE E PER PRESTAZIONI ALTAMENTE

QUALIFICATE (Attuazione del principio dell’efficacia dell’azione

amministrativa)

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CIRCOSCRIVENDO IL RICORSO AL LAVORO AUTONOMO PER OBIETTIVI E PROGETTI SPECIFICI NELL’AMBITO DELLE

COMPETENZE ATTRIBUITE DALL’ORDINAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE CONFERENTE

(Attuazione del principio di legalità dell’azione amministrativa)

PREVEDENDO CHE LE AMMINISTRAZIONI DISCIPLININO E RENDANO PUBBLICHE, PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

(Attuazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA)

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Il regolamento traduce in termini organizzativi le numerose novità che hanno interessato la materia dei rapporti di lavoro autonomo presso la pubblica amministrazione negli ultimi anni e in particolare:

-impone per il conferimento di qualsiasi incarico di lavoro autonomo l’utilizzo di procedure pubbliche e trasparenti (demandate a fonti regolamentari interne - art. 7 comma 6 bis d.lgs. 165/01);

- stabilisce la pubblicità di tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali;

-circoscrive il ricorso a contratti di lavoro autonomo a ipotesi tassative qualificate dalla natura della prestazione (attività non ordinarie e di alta specializzazione) e dalla qualità del soggetto prestatore (altamente qualificato in possesso di laurea specialistica o di altro titolo abilitante);

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-Ricongiunge nella procedura in tema di conferimento di incarichi la responsabilità al potere decisionale e di controllo;

-Definisce in modo inequivoco l’ambito oggettivo di applicazione;

-Definisce altresì l’ambito soggettivo di applicazione disponendo una serie di incompatibilità;

-Stabilisce parametri di riferimento riguardo ai compensi;

-Chiarisce i limiti di durata dei contratti di lavoro autonomo.

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONESecondo l’articolo 1 comma 1 del regolamento lo stesso disciplina

<<le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dell’Università di Pisa …>>

e al comma 2 specifica che

<<Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d’opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta>>

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

COSA SI INTENDE PER LAVORO AUTONOMO?

<<L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo (…) e’ il vincolo di soggezione personale del lavoratore (…) al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale>> (Cass., sez. Lav., 3 marzo 2009, n. 5080)

Nel rapporto di lavoro autonomo manca la “subordinazione” tipica del rapporto di lavoro

subordinato

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONECOSA SI INTENDE PER LAVORO AUTONOMO?

Il codice civile ci da una nozione di contratto d’opera, ossia di lavoro autonomo, che ricorre quando

<<una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente>> (art. 2222 c.c.)

e una nozione di lavoro subordinato, come il contratto con cui il lavoratore

<<chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>> (art. 2094 c.c.)

Nel rapporto di lavoro autonomo l’opera o il servizio da realizzare sono predeterminati, nel lavoro subordinato il datore

di volta in volta “conforma” l’opera o il servizio da realizzare

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONECOSA SI INTENDE PER LAVORO AUTONOMO?

TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO SONO CONNOTATI DALL’ASSENZA DI SUBORDINAZIONE AL POTERE ORGANIZZATIVO,

DIRETTIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO

Indipendentemente dalla durata del rapporto (occasionale o co.co.co.)

Indipendentemente dalla qualità del soggetto prestatore (professionista o non professionista)

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONEQuali sono le sanzioni in caso di “simulazione” di un rapporto

subordinato con un rapporto di lavoro autonomo?

L’articolo 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 prevede che <<Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti>>

Il lavoratore assunto con contratto autonomo (di qualsiasi natura) ma usato di fatto come subordinato avrà diritto al risarcimento dei danni e <<le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave…>> (art. 36 comma 5 d.lgs. 165/2001

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONEIncarichi non disciplinati dal regolamento

Il comma 3 dell’art. 1 esclude gli <<appalti di servizi di cui agli allegati 2 A e 2 B del d.lgs. 163/2006>>…

NEL CASO IN CUI L’INCARICO RIENTRI TRA QUELLI PREVISTI NELLE TABELLE DEL CODICE DEI CONTRATTI ANDRANNO SEGUITE

LE PORCEDURE NEGOZIALI A CUI RINVIA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E FINANZA (AFFIDAMENTI DIRETTI, PREVENTIVI,

GARA, ETC… A SECONDA DELLE SOGLIE)

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONEIncarichi non disciplinati dal regolamento

Il comma 3 dell’art. 1 esclude gli <<appalti di servizi di cui agli allegati 2 A e 2 B del d.lgs. 163/2006>>…

N.B. La nozione di “appalto di servizi” del codice dei contratti pubblici è molto più estesa di quella civilistica (art. 1655 c.c. che prevede l’organizzazione di mezzi) e non riguarda solo soggetti imprenditori ma anche persone fisiche che offrano professionalmente e personalmente servizi sul mercato…

UN ESEMPIO

La giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Veneto, parere 7/2009) ha stabilito che non si applica la procedura dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 agli incarichi per difesa legale in giudizio, ma le procedure previste dal d.lgs. 163/2001

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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONEIncarichi non disciplinati dal regolamento

Il comma 4 dell’art. 1 esclude gli <<incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative di cui all’apposito regolamento di ateneo >>…

PER TALI INCARICHI LA LEGGE 230/2005 PREVEDE REQUISITI DI ABILITAZIONE “RINFORZATI” ED UNA PROCEDURA DI

CONFERIMENTO AD HOC

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONEL’articolo 2 del regolamento definisce in termini di incompatibilità l’ambito

soggettivo di applicazione del nuovo regolamento…

Non possono essere titolari di un incarico di lavoro autonomo:

I SOGGETTI SPROVVISTI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA E DI PREGRESSA ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL

SETTORE OGGETTO DELL’INCARICO

Sono fatte salve le deroghe previste dalla legge, ossia:

-le eccezioni tassative di cui all’articolo 7 comma 6, ossia prestazioni che debbano essere svolte da iscritti ad ordini o ad albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Modifica del 25 maggio 2009 per cui andrà aggiornato il regolamento)

- l’eccezione di cui all’articolo 51 della Legge n. 449 del 1997, ossia prestazioni d’opera espressamente previste in progetti di ricerca

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONENon possono essere titolari di un incarico di lavoro autonomo:

I SOGGETTI CHE HANNO IN CORSO UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO CON L’ATENEO

E’ fatta salva la possibilità di svolgere un’ulteriore attività di carattere occasionale

La regola tende ad evitare il cumulo di incarichi che potrebbe favorire la simulazione con rapporti di lavoro autonomo di rapporti subordinati

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONENon possono essere titolari di un incarico di lavoro autonomo:

I DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI PISA

Tutti i compensi per prestazioni rese al proprio datore di lavoro devono essere inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato e liquidati nelle forme previste dai contratti collettivi di lavoro

anche integrativi

ESISTONO ECCEZIONI A QUESTA REGOLA?

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONENon possono essere titolari di un incarico di lavoro autonomo:

GLI EX DIPENDENTI IN PENSIONE DI ANZIANITA’ PER CINQUE ANNI DALLA DATA DI CESSAZIONE

Viene qui riprodotto il divieto di cui all’articolo 25 della Legge 724 1994 secondo cui <<Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio>>

Si tratta di una norma tesa ad evitare l’esodo dal pubblico impiego e l’aggravio di spesa per gli enti previdenziali

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONENon possono essere titolari di un incarico di lavoro autonomo:

DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI E ASSEGNISTI OLTRE I LIMITI PREVISTI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI

I DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPROVVISTI DELL’AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 53 DEL D.LGS.

165/2001

N.B. Le strutture che conferiscono incarichi a dipendenti di altre PPAA devono provvedere a loro cura a:

1) Richiedere il nulla osta all’amministrazione di appartenenza;

2) Effettuare all’amministrazione di appartenenza la comunicazione di cui all’articolo 53 comma 11, entro il 30 aprile di ogni anno.

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TRASPARENZA E PUBBLICITA’Gli incarichi di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, debbono essere conferiti

previa procedura comparativa che valuti:

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

  ESPERIENZE GIÀ MATURATE NEL SETTORE DI ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO E GRADO DI CONOSCENZA DELLE NORMATIVE DI SETTORE

    QUALITÀ DELLA METODOLOGIA CHE SI INTENDE ADOTTARE NELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

   EVENTUALI RIDUZIONI SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ E SUL COMPENSO

ULTERIORI ELEMENTI LEGATI ALLA SPECIFICITÀ DELL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE

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TRASPARENZA E PUBBLICITA’Si può prescindere dalla procedura comparativa:

PER PRESTAZIONI CHE ABBIANO CARATTERE STRETTAMENTE FIDUCIARIO E CHE POSSANO ESSERE SVOLTE DA UN UNICO PRESTATORE IDONEO SUL MERCATO

PER I MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE

PER LE PRESTAZIONI SEMINARIALI DI NATURA OCCASIONALE, CHE COMPORTINO UN IMPEGNO ORARIO NON SUPERIORE ALLE 8 ORE

QUANDO SI INTENDA PROPORRE L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO AD EMINENTI STUDIOSI ITALIANI O STRANIERI, NOTI PER I RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI O PROFESSIONALI CONSEGUITI A LIVELLO NAZIONALE OD INTERNAZIONALE NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO

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FORMA DEGLI INCARICHI E COMPENSI

GLI INCARICHI SONO CONFERITI MEDIANTE CONTRATTI SOTTOSCRITTI DALLE PARTI O LETTERE DI INCARICO INVIATE DAL SOGGETTO AUTORIZZATO AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL COLLABORATORE

Ovviamente il contratto o la lettera devono essere preceduti da deliberazione a contrarre

I COMPENSI DEVONO ESSERE PROPORZIONATI ALLA QUANTITA’-QUALITA’ DEL LAVORO E IN NESSUN CASO SUPERARE QUELLI SPETTANTI ALLE MEDESIME PROFESSIONALITA’ INTERNE

Lo svolgimento dell’opera deve essere documentato e la liquidazione del compenso correlata alla conclusione di fasi dell’attività

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DURATA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Gli incarichi di lavoro autonomo sono per loro natura a tempo determinato, inscindibilmente legati alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio concordato

E’ VIETATA LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON MAGGIOR ONERI PER L’UNIVERSITA’ DI PISA

Qualora ricorrano particolari ragioni possono essere concesse dilazioni nel termine di adempimento per lo stesso compenso originariamente dedotto

IL COMPENSO E’ COMMISURATO ALLA REALIZZAZIONE

Qualora l’opera non sia realizzata o il servizio non sia prestato l’amministrazione non corrisponde alcun compenso. In caso di realizzazione parziale si potrà procedere ad una liquidazione parziale solo qualora l’opera parzialmente realizzata conservi un sua utilità

SONO AMMESSE SOSPENSIONI DEL RAPPORTO IN PRESENZA DI CAUSE IMPEDITIVE. AL CESSARE DELLA CAUSA IL RAPPORTO RIPRENDE SEMPRE SENZA ONERI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUANTO ORIGINARIAMENTE PREVISTO

Le dilazioni, sospensioni o proroghe sono disposte con provvedimento motivato