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Principi e norme liturgiche diocesane

“Ultima Cena”Ignoto pittore calabrese - seconda metà secolo XVIIIOlio su tela (LAUREANA DI BORRELLO - CHIESA DI S.PIETRO)Archivio Ufficio Diocesano BB. CC. EE.

IN COPERTINA:

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Principi e norme liturgiche diocesane

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Indice

• Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Messe “per il popolo”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Questioni relative alle celebrazioni di Sante Messe. . - Motivi che giustificano la binazione e la trinazione - Uso non giustificato di binazione o trinazione

• Messe domenicali per piccole Comunità religiose per Associazioni, Movimenti, Gruppi. . . . . . . . . . . . • Norme riguardanti particolari celebrazioni sacramentali - Battesimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Messe di Prima Comunione. . . . . . . . . . . . . . . . . - Cresima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Confessione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Peccati riservati. . . . . . . . . . .

• Padrini e Madrine di Battesimo e Cresima. . . . . . . . - Condizioni per ammettere al padrinato. . . . . . . .

• Celebrazione del matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Celebrazione del matrimonio in domenica . . . . • Processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Norme che regolano la processione. . . . . . . . . . .

• Celebrazioni e processioni patronali e di devozione - Eventuali nuove feste o processioni. . . . . . . . . . . .

• Esequie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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• Coro, canti nella Liturgia e concerti in Chiesa. . . . . . . - Il canto dell’assemblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Il cantore o maestro di coro. . . . . . . . . . . . . . . . . . - La funzione del coro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Coro parrocchiale e tariffe in denaro. . . . . . . . . . - Concerti eseguiti in Chiesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . • Suono delle campane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Scopo del suono delle campane. . . . . . . . . . . . . . . - Quando è consentito il suono delle campane. . . . - Durata e intensità del suono delle campane . . . . . . . .

• Ornamenti floreali e mostre in Chiesa. . . . . . . . . . . . . - Ornamento dell’altare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ornamento della custodia del SS. Sacramento . . - Ornamento delle immagini sacre e in occasione di particolari celebrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Mostre di arte sacra e mostre in genere. . . . . . . . . . . . • Normativa essenziale per fotografi e cineoperatori. . . - Norme di carattere generale. . . . . . . . . . . . . . . . . - Norme relative a particolari celebrazioni. . . . . . . 1. Battesimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Messe di Prima Comunione e Cresime. . . 3. Messe di Matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Messe di Ordinazione sacra. . . . . . . . . . . .

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Le disposizioni relative alle celebrazioni liturgiche, emanate o richiamate da me o dai miei predecessori, sono varie e riguardano diversi ambiti e circostanze legate alle diverse celebrazioni.Ho pensato che, come per le disposizioni relative all’uso cristiano del denaro, anche quelle relative alle celebrazioni liturgiche è opportuno siano ordinatamente disposte in unico documento di facile consultazione.Le norme relative all’uso del denaro connesso con le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni religiose restano quelle contenute nel Decreto del 7 novembre 2003 e pubblicate ora in un fascicolo a parte. Pertanto, senza pregiudicare ciò che in futuro potrà essere oggetto di particolari disposizioni normative, promulgo il presente

DECRETOche ha immediato vigore di norma canonica, contenendo in massima parte disposizioni già operative in Diocesi.

1. Messe “per il popolo” a cui sono tenuti i Parroci e gli Amministratori parrocchiali

§ 1. “Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all’obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli, ogni domenica e nelle feste che nella sua Diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, applichi personalmente.

§ 2. Il parroco che ha la cura di più parrocchie, nei giorni di cui al § 1, è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il popolo affidatogli.

§ 3. Il parroco che non abbia soddisfatto all’obbligo di cui

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ai §§ 1 e 2, applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate” (CDC, can. 534).Allo stesso obbligo sono tenuti gli Amministratori parrocchiali (cfr. can. 540, 1).

2. Questioni relative alle celebrazioni di Sante Messe

• I parroci privi di Vicario parrocchiale che, nei giorni festivi, hanno necessità di una quarta Messa, possono concedere la trinazione al sacerdote invitato, quando abbia già celebrato due Messe.L’unico serio motivo che giustifica la binazione o, nei giorni festivi, la trinazione è la vera necessità pastorale.È compito del parroco discernere, caso per caso, quando ci si trovi davanti a una vera necessità pastorale.L’insistenza dei fedeli che chiedono celebrazioni di SS. Messe per intenzioni particolari non è da ritenersi una vera necessità pastorale.

• “L’unità della Chiesa esige tra l’altro, molta attenzione per non dividere o disperdere la comunità che celebra l’Eucaristia. Si eviti, pertanto, la moltiplicazione immotivata o inopportuna della Messa, che spesso comporta l’uso non giustificato della binazione o della trinazione e finisce per convocare assemblee frazionate” (Eucaristia, comunione, comunità n. 81).

• Non è mai lecito trinare per celebrare la S. Messa nelle rettorie o nelle chiese di istituti religiosi maschili o femminili.Nei giorni di domenica e di precetto ordinariamente non si celebri la S. Messa nelle cappelle delle suore, eccetto il caso delle monache di clausura.

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• “Nella domenica e nei giorni festivi le celebrazioni eucaristiche fatte normalmente in altre chiese ed oratori siano coordinate con la celebrazione della chiesa parrocchiale, e ciò proprio per fomentare il senso della comunità ecclesiale” (Dies Domini, 35).I Rettori dei santuari o di chiese non parrocchiali, specie per quanto riguarda orari di Messe ed altre iniziative festive, s’intendano fraternamente con i Parroci.A maggior ragione, i Parroci evitino normalmente di celebrare la domenica in altre chiese, anche se ubicate in territorio parrocchiale.

• Si eviti la concomitanza di orari in chiese parrocchiali situate a breve distanza l’una dall’altra.Le parrocchie di uno stesso comune si intendano per armonizzare gli orari delle Sante Messe in vista del bene comune. L’orario delle Sante Messe dei giorni festivi e feriali deve essere indicato con chiarezza all’ingresso della Chiesa.

• Le Messe al cimitero sono proibite sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, eccetto il 2 novembre.

3. Messe domenicali per piccole Comunità religiose, per Associazioni, Movimenti, Gruppi

“Nelle Messe domenicali della parrocchia, in quanto “comunità eucaristica”, è normale poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa presenti. Questo consente loro di fare esperienza di ciò che è ad essi più profondamente comune, al di là delle specifiche vie spirituali che legittimamente li caratterizzano, in obbedienza al discernimento dell’autorità ecclesiale. È per questo che

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di domenica, giorno dell’assemblea, le Messe dei piccoli gruppi non sono da incoraggiare: non si tratta solo di evitare che le assemblee parrocchiali manchino del necessario ministero dei sacerdoti, ma anche di fare in modo che la vita e l’unità della comunità ecclesiale vengano pienamente salvaguardate e promosse. Spetta all’oculato discernimento dei Pastori delle Chiese particolari autorizzare eventuali e ben circoscritte deroghe” (Dies Domini n. 36).

4. Norme riguardanti particolari celebrazioni sacramentali

BattesimoDi regola il Battesimo dei bambini sia conferito nella chiesa parrocchiale propria dei genitori (cfr. can. 857 CDC).I genitori che chiedono il Battesimo del loro figlio in altra chiesa parrocchiale devono presentare il Nulla Osta scritto, del Parroco di provenienza. Tale Nulla Osta sia conservato nel Registro dei Battesimi allegato all’Atto di Battesimo.Salvo il caso di urgenza, non è consentito amministrare il battesimo fuori della chiesa parrocchiale.

Messe di Prima ComunioneSi ammettano alla Prima Comunione solo quei ragazzi/e che hanno frequentato più della metà degli incontri di preparazione catechistica. I genitori siano avvertiti all’inizio dell’anno catechistico e i catechisti tengano con diligenza il registro delle presenze.Si ammettano alla Prima Comunione solo quei ragazzi/e che – dopo la Prima Confessione – hanno abitualmente partecipato alla Messa domenicale o alla liturgia della Parola appositamente prevista per loro.Nella Messa della Prima Comunione, la Comunione venga distribuita sotto le due specie almeno a coloro che la ricevono per la prima volta.

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CresimaFino all’anno 2006 incluso, a tutti i Parroci e Amministratori parrocchiali della Diocesi è concessa la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione. Il sacramento potrà essere celebrato nella sola propria chiesa parrocchiale e in una sola domenica, anche se in diverse celebrazioni liturgiche, a partire dai primi Vespri.Sono escluse da tale concessione le Solennità infrasettimanali, le Domeniche dei tempi di Avvento, di Natale, di Quaresima, le Domeniche del Corpo e Sangue del Signore e di Cristo Re.Nella celebrazione annuale in parrocchia del sacramento della Confermazione, la santa Comunione sia distribuita sotto le due specie, almeno ai cresimati.

Confessione• Nelle parrocchie dei centri più popolosi è pastoralmente raccomandabile comunicare alle porte della chiesa gli orari in cui chiunque può avvicinare un sacerdote per la confessione sacramentale.

• “Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latæ sententiæ” (CDC, can. 1398). L’assoluzione da tale delitto è dunque riservata.Nella nostra Diocesi è riservata anche l’assoluzione del grave e diffuso peccato di comunicazione anonima (per lettera o altro mezzo) quando si configura come calunnia o delazione, anche se veritiera.Il CDC concede di assolvere da tali peccati:

- a tutti i presbiteri per un fedele in pericolo di morte (can. 976)

- ai Cappellani di Ospedali o Carceri per i degenti e i carcerati (can. 566, 2).

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La Penitenzieria Apostolica (Resp. 310/98) concede la medesima facoltà a tutti i Religiosi presbiteri degli Ordini mendicanti. Tali ordini nella nostra Diocesi sono presenti a Palmi (Padri Carmelitani e Frati Minori Conventuali) e a Taurianova (Frati Minori Cappuccini).Infine il Vescovo ha concesso la delega per assolvere dai suddetti peccati ai seguenti presbiteri durante munere:

- Il Vicario Generale- I Parroci della Cattedrale e della Concattedrale - I Parroci delle Parrocchie: S. Ippolito in Gioia Tauro,

Immacolata Concezione in Seminara, S. Giovanni Battista in Rosarno, Maria SS. Assunta in Delianuova, S. Eufemia V. e M. in S. Eufemia d’Aspromonte, S. Marina in Polistena.

5. Padrini e Madrine di Battesimo e Cresima

A. “Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina” (CDC, can. 873).È opportuno che i genitori, fin da quando chiedono il Battesimo o la Cresima per i loro figli, dicano anche chi intendono proporre come padrino o madrina. E ciò sia per dare al Parroco la possibilità di invitarli agli incontri di preparazione sia per valutarne in tempo l’idoneità.

B. Le condizioni necessarie da tenere abitualmente presenti per ammettere al padrinato sono che il padrino/madrina:

• “(…) abbia compiuto i sedici anni (…);• sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il

santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

• non sia irretito da alcuna pena canonica (…);• non sia il padre o la madre del battezzando” (CDC, can.

874).

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È chiaro che è impedito ad essere padrino/madrina chi vive in condizioni di semplice convivenza di tipo coniugale, chi è unito solo da matrimonio civile, chi è divorziato per sua iniziativa o consensualmente, indipendentemente se è risposato o no.Inoltre, è impedito ad essere padrino chi – essendo da anni lontano dai sacramenti e dalla partecipazione alla Messa domenicale – nemmeno nella ipotesi di diventare padrino accetta di accostarsi ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia.

C. “È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo” (CDC can. 893, 2).“Così è meglio affermato il nesso tra il Battesimo e la Confermazione, e l’ufficio e il compito del padrino ne ha più efficace rilievo. Non è però affatto esclusa la possibilità di scegliere per la Confermazione un padrino apposito” (Rito della Confermazione, n. 5, p. 25).È possibile pensare alla funzione del padrino o madrina affidata ai catechisti che hanno preparato il cresimando. Anche un diacono o presbitero (che non sia il proprio parroco) può essere chiamato a questo compito.

6. Celebrazione del Matrimonio

• Il Rito del matrimonio si può celebrare la domenica solo durante una delle messe di orario. In Avvento, in Quaresima o in altri giorni a carattere penitenziale, si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi tempi liturgici (cfr. Rituale romano del sacramento del matrimonio, Introduzione, n. 13; Rito della celebrazione del matrimonio, 2a ed. n. 32).

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• Il Rito del matrimonio venga celebrato nelle Chiese parrocchiali. Può essere celebrato anche in una chiesa destinata al culto pubblico ma solo durante la messa di orario che abitualmente si celebra in questa chiesa nei giorni di domenica e festivi. In tali giorni sono proibite, pertanto, le celebrazioni nuziali in momenti diversi da quelli delle messe di orario.

• La messa, il colore dei paramenti e le relative letture devono essere quelle della domenica o della festività liturgica, non della messa rituale del matrimonio. Solo la seconda lettura, quando non ricorra una solennità, può essere sostituita con una lettura scelta dal Lezionario per la messa rituale degli sposi.

• L’omelia deve essere rivolta, come doveroso, alla comunità dei fedeli e trattare i contenuti proposti dai testi del giorno. È consentito un pensiero omiletico per gli sposi nel contesto dell’omelia per tutti i fedeli.

• Non si ometta mai la solenne benedizione sopra la sposa e lo sposo dopo la preghiera del “Padre nostro”. La benedizione finale può essere quella prevista per gli sposi.

• Ogni parroco resta libero di non consentire matrimoni domenicali e festivi nella sua parrocchia, a condizione che la regola valga per tutti senza eccezioni e anche nelle eventuali chiese destinate al culto pubblico.

• Ovviamente nei giorni feriali resta la libertà di celebrare i matrimoni fuori delle messe di orario.

• Sono proibiti in Diocesi i matrimoni dei nubendi minorenni.

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7. Processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo Norme che regolano la processione: • La processione è unica per ogni Comune della Diocesi, anche quando in Comune vi sono due o più parrocchie: “Congregavit nos in unum Christi amor” (“ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore”).

• È opportuno perciò che la Messa che precede l’unica processione sia anche essa unica per più parrocchie e concelebrata, eventualmente alternando ogni anno una chiesa parrocchiale diversa.Le frazioni, quando sono parrocchie e distano realmente dal capoluogo, possono fare la loro processione, sempre preceduta dalla celebrazione della Messa.

• Quando, oltre al sacerdote che reca l’ostensorio, c’è uno o più presbiteri, il loro posto naturale e obbligato è accanto all’Eucaristia, a lato, in camice e stola. I diaconi possono stare come i presbiteri accanto all’Eucaristia oppure badare all’ordinato svolgimento della processione, anch’essi in camice e stola.

• Davanti al SS.mo Sacramento vi siano due turiferari con turibolo fumigante d’incenso.

• Quando c’è solo un presbitero con l’ostensorio, al lato del SS.mo Sacramento ci siano dei ministranti in tarcisiana o tunica bianca.

• Poiché la presenza eucaristica è sottolineata da persone che vi sono accanto, presbiteri o laici in abito liturgico, come segni visibili e viventi della fede eucaristica della

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chiesa, è bene che il baldacchino non lo si usi più.• Quando ci sono le suore, esse precedono il Sacramento, subito prima dei due turiferari.Quando ci sono uomini e donne delle confraternite, precedono le suore, ma sempre col distintivo o abito confraternale.

• La processione è aperta sempre dal crocifero, davanti a cui può precedere un altro turiferario. Dietro la Croce possono procedere i ragazzi/e di Prima Comunione.

• Desiderando intervenire autorità civili o militari, devono sempre seguire il Santissimo Sacramento, nonostante qualsiasi eventuale diversa consuetudine.

• Il popolo che partecipa al cammino processionale può essere ordinatamente disposto dopo la Croce che apre la processione e prima degli eventuali confratelli e suore oppure può seguire, eventualmente dopo le autorità.Spetta ai Parroci, consultato il Consiglio pastorale, decidere se il popolo precede o segue l’Eucaristia.

• Il percorso della processione deve snodarsi nelle strade più importanti e più frequentate, non deve superare mediamente il chilometro e mezzo e, dall’uscita della chiesa fino al saluto di conclusione, non deve mai superare il tempo massimo di un’ora e mezza.Il percorso, a giudizio dei Parroci, può opportunamente variare da un anno all’altro.

• Se il presbitero che regge l’ostensorio ha difficoltà fisica in tale mansione, può cederlo ad un altro presbitero o, in mancanza, a un diacono o accolito. Solo in casi del tutto particolari l’ostensorio può essere recato da un ministro straordinario della S. Comunione.

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• Se lungo il percorso la processione passa davanti ad una chiesa aperta al culto, l’ingresso della chiesa sia spalancato e la chiesa illuminata. Ma la processione non farà né qui né altrove alcuna sosta; non si fermi davanti ad eventuali altarini.È consentita una fermata solo se la processione passa davanti ad un ospedale o a una casa di riposo per anziani: si faccia una benedizione semplice nella direzione delle stanze dei degenti o degli ospiti.

• La conclusione con la Benedizione eucaristica può avvenire in una chiesa o anche in luogo aperto, secondo le opportunità.

• In caso di pioggia, si preveda al termine della Messa un’ora circa di adorazione in chiesa conclusa sempre con la Benedizione eucaristica.

• È normale che il popolo sia guidato nel percorso da laici precedentemente preparati e coordinati fra loro. A brevi momenti di silenzio si alternino canti scelti, salmi processionali, brevi brani della Scrittura, alcuni misteri del Rosario, litanie.

Ai fedeli che assistono al passaggio si chieda un contegno rispettoso e insieme grato verso il Signore Gesù che passa per le strade del vivere quotidiano.

8. Celebrazioni e processioni patronali e di devozione

A. Per affermare la centralità della Pasqua di Risurrezione, nell’ottava di Pasqua non si organizzino feste, celebrazioni o processioni della Vergine o dei Santi: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore”.

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È opportuno trasferire un’Adorazione eucaristica della Quaresima all’ottava di Pasqua per affermare la fede che presente nell’Eucaristia è il Cristo risorto.Ovviamente, le solennità dell’Ascensione, di Pentecoste, del Corpo e Sangue del Signore – dato il loro stretto legame con la Pasqua – hanno per loro natura la precedenza su qualsiasi altra festa che cadesse nel medesimo giorno. In tal caso, le altre feste devono essere trasferite in altra data.

B. Le celebrazioni eucaristiche di feste patronali o devozionali, quanto all’addobbo di vario genere in presbiterio o nell’aula, devono tenere presente – come celebrazione di confronto – quella del Corpo e Sangue del Signore.Durante tali celebrazioni non sia consentito accedere all’immagine o alla statua della Vergine o del Santo per esprimere la propria devozione privata o fare un’offerta. A tale scopo è opportuno disporre una vigilanza d’ordine presso l’immagine sacra.La vendita e la benedizione di immagini e oggetti di pietà non avvenga in chiesa, ma in altri ambienti.

C. Anche le processioni patronali o di devozione devono essere organizzate e svolte avendo come punto di paragone la processione del “Corpus Domini”. Tali processioni non devono dare l’impressione che la ricorrenza festeggiata sia superiore alla solennità e alla processione del Corpo del Signore.

D. Non è assolutamente permesso aggiungere nuove feste o nuove processioni, oltre quelle già esistenti e approvate. E ciò nemmeno in circostanze particolari, come quelle di statue, immagini o reliquie itineranti.

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Con il consenso del Vescovo, è possibile sostituire una festa o processione già in vigore da anni con una nuova per giustificati motivi.

9. Esequie

A. Il rito delle esequie sia ordinariamente preceduto dalla celebrazione eucaristica. A tale scopo è consentita la binazione. Il presbitero (o il diacono), dove c’è ancora l’usanza, accompagni la salma dalla casa del defunto alla chiesa per la via più breve. Quando il defunto proviene dalla campagna o dalla lontana periferia il corteo funebre inizia dal luogo stabilito dal Parroco.La famiglia può decidere di portare la salma direttamente in chiesa, rinunciando al corteo funebre dalla casa alla chiesa.La consuetudine, dove ancora c’è, di accompagnare la salma dalla chiesa al cimitero è abrogata.

B. Nelle Domeniche dei tempi di Avvento, Quaresima e Pasqua e nelle Solennità di precetto è proibita la Messa esequiale. In tali giorni, quando si celebra “præsente cadavere”, si deve usare il formulario della Messa del giorno.Quando la Messa esequiale non è possibile, perché si è già binato e non c’è altro celebrante, si celebri una Liturgia della Parola seguita dai Riti di Comunione e dai Riti esequiali.La Domenica di Pasqua e il Giorno di Natale non si può celebrare alcuna Messa di suffragio esequiale ma solo la Liturgia della Parola seguita dai Riti di Comunione ed esequiali.Il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Sabato Santo, esclusa ogni Messa esequiale, la Liturgia della Parola deve essere subito seguita dai Riti esequiali, perché la S. Comunione è consentita solo nelle Liturgie della Cena e della Passione e Morte del Signore.

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10. Coro, canti nella Liturgia e concerti in chiesa

A. • “Non vi può essere autentica celebrazione liturgica senza il canto dell’assemblea. Ai fedeli competono i canti del “Santo”, delle acclamazioni, dei ritornelli, della Preghiera del Signore e del Simbolo della fede o Credo.Una schola o coro, non è una parte a sé stante o tanto meno in contrapposizione con l’assemblea, ma è parte di questa ed esercita tra i fedeli un proprio ufficio liturgico.Quanto più una schola è educata al vero servizio liturgico, tanto più essa si fa maestra dei fedeli, li sostiene, dialoga con essi, li eleva” (C.E.I., Commiss. ep. per la Liturgia).

• “È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo. Anzi, in mancanza della schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta” (Istr. Gen. Messale Rom., 64).

B. In particolare:• All’Ingresso la funzione del coro non è quella di salutare il celebrante e i ministri, ma di dare inizio alla celebrazione favorendo l’unione dei fedeli riuniti ed introducendoli con il canto alla celebrazione liturgica (cfr. IGMR, 25).

• L’espressione “Signore pietà” può essere cantata sia dal coro dopo il Confesso sia dal popolo e dal coro in alternanza se si recitano le invocazioni proprie del tempo liturgico (cfr. IGMR, 30). Non è bello, specie nelle Solennità, far recitare da tutti sempre il Confesso perché il coro possa da solo cantare il Signore pietà.

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• Il Gloria deve essere cantato o da tutti simultaneamente o in alternanza col coro (cfr. IGMR, 31).

• Il Santo, quale acclamazione finale del prefazio, è bene sia cantato da tutta l’assemblea insieme al celebrante. Ugualmente si faccia al Padre nostro (cfr. IGMR, 55 e 56).

• Alla Comunione, i membri del coro evitino di andare alla Comunione tutti insieme, ma individualmente o a gruppetti ordinati, in modo che il canto possa svolgersi ugualmente.Chi si astiene spesso o abitualmente dalla comunione si astenga anche dal cantare o dal dirigere il coro.

• Non possono più essere considerati parrocchiali quei cori che, di diritto o anche solamente di fatto, praticano tariffe in denaro per le loro prestazioni liturgiche in chiesa. In tal caso sono assimilabili ad altri fornitori di servizi, come i fotografi e i fiorai, che legittimamente a pagamento, gestiscono la loro impresa privata (cfr. il Decreto Sull’uso cristiano del denaro, della Conferenza Ep. Calabra, in vigore in Diocesi dal 1° gennaio 2004).I Parroci sono invitati a chiarire, anche ai fedeli, il senso di questa norma.

C. • “Quando un concerto è proposto dagli organizzatori per essere eseguito in una chiesa, spetta all’Ordinario accordare la concessione “per modum actus”. Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa.Si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all’Ordinario del luogo, tramite l’Ufficio Liturgico, con l’indicazione della data del concerto, dell’orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.

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Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Ordinario, i parroci e i rettori delle chiese ne potranno accordare l’uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate.

• L’entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.I musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all’altare, al seggio del celebrante, all’ambone.

• Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso.L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile e i danni eventuali” (Lettera Congregaz. per il Culto Divino).

11. Suono delle campane

A. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:• indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;

• essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;

• scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);

• richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

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Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

B. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

• nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00;• nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.30.

Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

C. Gli orari indicati sopra devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore.

D. La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare il minuto di orologio, eventualmente suddiviso in due momenti, distanziati tra loro, di 30 secondi ciascuno. Nelle grandi solennità la durata può essere predisposta per 1 minuto e 30 secondi, eventualmente distanziati in tre momenti di 30 secondi ciascuno. La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare i 30 secondi e per una volta sola.

E. L’intensità del suono deve essere regolata (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo per chi ha necessità di riposo o per particolari categorie di ammalati.

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Le presenti disposizioni si applicano e con maggiori facilità anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

F. Le presenti disposizioni riguardano, per gli orari, i giorni festivi e feriali e la durata, anche la riproduzione, mediante strumenti elettronici, di canti o musiche religiose.

G. Unici responsabili, di fronte al Vescovo e alla legge civile, sono i Parroci e i Rettori di chiese o i Priori di confraternite per le chiese da loro gestite.

12. Ornamenti floreali e mostre nelle chiese

• Per antica tradizione, i fiori freschi nella chiesa manifestano la fede che si esprime con delicatezza di segni, gusto del bello dinanzi al sacro, senso di gioia.

• L’attenzione preminente dell’ornamento floreale deve essere rivolta all’altare e al tabernacolo.Nell’ornare l’altare si agisca con moderazione e comunque in modo che corporale, patena e calice restino visibili ai fedeli.Nel Tempo di Avvento l’altare sia ornato di fiori con quella misura che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore. Nel Tempo di Quaresima è proibito ornare l’altare con fiori. Fanno eccezione tuttavia la domenica Lætare (IV di Quaresima), le solennità e le feste.L’ornamento dei fiori sia sempre misurato, e piuttosto che sopra la mensa dell’altare, si disponga attorno ad esso (cfr. IGMR, 3a ed., 305).

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• La custodia del SS. Sacramento sia abitualmente sottolineata da fiori, se possibile intonati ai tempi liturgici. Si ricordi però che la lampada che arde è il segno più proprio, perché scritturistico, della fede nella Presenza eucaristica. Giovanni Battista, che indicava al popolo e ai suoi discepoli l’Agnello di Dio, fu chiamato da Gesù “lampada che arde e risplende” (Gv. 5, 35).In Quaresima non si usa ornare di fiori il tabernacolo.

• Nel Tempo di Pasqua si possono sobriamente ornare anche il crocifisso, il portacero pasquale, il leggio o l’ambone e il fonte battesimale.

• L’immagine della Madonna e dei Santi possono avere fiori, nel rispetto dei tempi liturgici e con la dovuta proporzione, in modo che altare e tabernacolo restino il centro anche visibile del nostro culto.

• Per quanto riguarda i fedeli un segno floreale è consentito solo per il matrimonio (accanto agli sposi), per la Prima Comunione (solo presso i comunicandi), per le esequie (solo presso la bara).

• In nessun caso è consentito l’addobbo della navata o dei banchi o della corsia centrale.

• La presenza dei fiori in chiesa richiede una cura quotidiana, più ancora che in casa: in chiesa i fiori appassiti sono un triste controsegno.Non si usino mai in chiesa composizioni di fiori artificiali, sempre a motivo del segno.

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• Le mostre di arte sacra e le mostre in genere, anche di lavori scolastici o di bimbi d’asilo non possono essere realizzate in chiese aperte abitualmente al culto, ma in altri ambienti o chiese non adibite normalmente al culto (cfr. Decreto C.E.I. 9 dic. 1992, n. 34).

13. Normativa essenziale per fotografi e cineoperatori

A. Norme di carattere generale

• Nelle celebrazioni liturgiche, il servizio è prestato da un solo fotografo o cineoperatore, che può essere accompagnato da un solo collaboratore.Altri, siano anche parenti, possono intervenire solo finita la celebrazione, col permesso del Parroco e mai in presbiterio.

• Il fotografo o cineoperatore individui, d’accordo col Parroco, il luogo in cui operare e comunque sempre fuori del presbiterio.Borse e contenitori vari vanno riposti in luogo appartato.

• Qualora si rendesse necessaria una particolare illuminazione, questa deve rimanere stabile per tutta la celebrazione, evitando ogni suo spostamento. La ripresa dell’intera celebrazione è consentita solo con l’uso di una telecamera fissa, situata in un luogo che non distragga i fedeli.

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B. Norme relative a particolari celebrazioni

1. Battesimi

Le riprese sono permesse:• al segno della croce sulla fronte• all’infusione dell’acqua o immersione • all’unzione sul capo• alla consegna della veste bianca e della candela accesa

2. Messe di Prima Comunione o di Cresima

Le riprese sono permesse:• all’ingresso in chiesa• alla processione per la presentazione dei doni (offertorio)• allo scambio della pace• al momento della Comunione o della Crismazione

3. Messe di Matrimonio

La celebrazione nuziale deve mantenere in ogni momento la sua connotazione di azione sacra, perché non dia l’impressione di leggerezza profana o di raduno per uno spettacolo di famiglia.

Le riprese sono permesse:• all’accoglienza o entrata in chiesa• rito del sacramento: consenso o scambio degli anelli• offertorio o presentazione dei doni, quando ne sono

protagonisti gli stessi sposi• scambio della pace• firme• uscita del corteo nuziale.

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Non sono ammesse riprese alla Liturgia della Parola e all’omelia, alla Comunione, dinanzi all’altare quando è finita la Messa.

4. Messe di Ordinazione sacra

Una esemplare moderazione è richiesta durante le celebrazioni di Ordinazione sacra.In linea generale, non sono consentite agli ordinandi quelle riprese che non sono consentite ai laici.

• Al fine di evitare spiacevoli malintesi, è necessario che il Parroco o il Rettore della chiesa, in prima persona, consegnino ai vari interessati una copia delle norme di carattere generale e di quelle relative al sacramento che si celebra. Ciò vale particolarmente per le celebrazioni nuziali.

• Specificazioni o particolarità che non sono contenute in queste norme possono essere richieste all’Ufficio Liturgico diocesano.

Dalla Sede vescovile, 24 gennaio 2004

+ Luciano Bux Vescovo

Sac. Ermenegildo Albanese Cancelliere Vescovile

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impaginazione a cura di Filippo Andreacchio - www.lamorfalab.com

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