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FRANCO ROSCINI VITALI Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (Recepimento direttiva n. 34/13) Principi contabili Oic 2016 Marzo 2017

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FRANCO ROSCINI VITALI

Decreto Legislativo n. 139 del 18

agosto 2015

(Recepimento direttiva n. 34/13)

Principi contabili Oic 2016

Marzo 2017

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INDICE

Parte prima

Aggiornamento delle norme contabili pag. 3

Parte seconda

Imprese divise sugli obblighi contabili pag. 17

Parte terza

Principali novità del D.Lgs n. 139/15 pag. 20

Parte quarta

Aggiornamento dei principi contabili pag. 28

3

FRANCO ROSCINI VITALI

PARTE PRIMA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME CONTABILI

Decreto legislativo n. 139/15 di recepimento della direttiva n. 34/13,

Il decreto legislativo n. 139/15, che ha recepito la direttiva contabile n. 34/13, non

introduce nel codice civile una rivoluzione contabile, ma costituisce per molti aspetti una

novità rilevante, trattandosi del secondo, importante, recepimento di norme comunitarie da

parte del nostro Paese e di quelli comunitari.

Il primo è avvenuto con il decreto legislativo n. 127/91, di recepimento delle direttive

quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati, abrogate dalla direttiva n.

34/13, situazione che conferma la novità e l’importanza del nuovo impianto normativo

comunitario.

L’intento della direttiva n. 34/13 si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le

imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori.

Questo emerge chiaramente dalla lettura dei “considerando” (premesse) della direttiva: il

“considerando 1” precisa che la direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio

della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata

“Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”.

Inoltre il “considerando” rammenta che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha

esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello

sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad

esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo

per le PMI.

Il legislatore nazionale, con il D.Lgs n. 139/15, tiene conto dell’intento del legislatore

comunitario e, tra l’altro, introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che

regolamenta il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la

redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto, previsto dall’articolo 16

paragrafo 3 dalla direttiva, di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli

previsti.

Per le imprese maggiori, invece, vi sono obblighi aggiuntivi che riguardano, in alcuni casi

la totalità di esse, mentre in altri soltanto alcune.

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A queste novità si aggiungono le nuove disposizioni in materia di revisione legale,

introdotte dal Decreto legislativo n. 135/16, che impongono, dai bilanci 2016, a imprese e

professionisti nuovi obblighi.

In particolare, i revisori devono ampliare il giudizio contenuto nella relazione di revisione

che, con riferimento alla relazione sulla gestione della società, riguarda anche la

conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una dichiarazione rilasciata sulla

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite

nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori

significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla

natura di tali errori.

Da parte loro le imprese devono adottare adeguate procedure che garantiscano la

presentazione di un’adeguata relazione sulla gestione, documento che correda il bilancio e

riveste per il legislatore comunitario sempre maggiore rilevanza informativa.

Le norme transitorie

Le nuove norme di redazione dei bilanci, introdotte dal Decreto legislativo n. 139/15 di

recepimento della direttiva n. 34/13, si applicano per la prima volta ai bilanci relativi

all’esercizio 2016. Il decreto contiene norme transitorie di particolare interesse, che

devono essere tenute ben presenti.

L’articolo 12, titolato “Disposizioni finali, transitorie”, innanzi tutto precisa che le nuove

disposizioni entrano in vigore dall’1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli

esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.

Il comma 2 regolamenta situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione contenuti

nell’articolo 2426 del codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.

In particolare, i nuovi criteri di valutazione più critici riguardano l’applicazione del costo

ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento:

la norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle

voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Con riferimento al costo ammortizzato applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitoria

quanto prevede il numero 1 dell’articolo 2426 del codice civile per i titoli immobilizzati.

Per crediti e debiti l’articolo 12, comma 2, sterilizza in via transitoria quanto prevede il

numero 8 dell’articolo 2426, ovvero l’applicazione del costo ammortizzato, con

disposizione che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.

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Per l’avviamento, il riferimento è al numero 6 dell’articolo 2426 del codice civile: pertanto,

in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l’ipotesi

del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme,

trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.

Infine, il comma 3 dell’articolo 12 dispone che l’Organismo italiano di contabilità aggiorni i

principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e

delle conseguenti modifiche apportate a codice civile e D.Lgs n. 127/91. A tale proposito,

la norma cita l’articolo 9-bis del D.Lgs n. 38/05 e la relazione rammenta che tale decreto

riconosce nell’Oic il soggetto istituzionalmente preposto a fornire supporto sia al

Parlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della

regolamentazione contabile, compresa l’elaborazione dei principi contabili.

La relazione precisa che i principi contabili saranno di particolare utilità con riferimento alla

prima applicazione delle nuove disposizioni. Inoltre, ai principi contabili occorrerà fare

riferimento per la declinazione pratica, compresa la descrizione delle possibili casistiche,

di alcune norme di carattere generale riferite, ad esempio, ai principi di rilevanza e della

sostanza economica: medesimo discorso per l’applicazione di aspetti specifici di carattere

tecnico riguardanti, per esempio, operazioni di copertura, costo ammortizzato e

attualizzazione.

L’Organismo italiano di contabilità ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla

redazione del bilancio: manca all’appello soltanto l’Oic 11 “Bilancio di esercizio – Finalità e

postulati”.

Tutti i documenti contengono un paragrafo relativo alle “Disposizioni di prima applicazione”

che prevede regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di

facilitare la fase di transizione allo stesso: infatti, salvo le modifiche che devono essere

applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 139/15, il

redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile

prospetticamente1.

1 Il Principio contabile Oic 29 contiene le seguenti definizioni: Applicazione retroattiva: quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

Applicazione prospettica: quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.

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LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Principi di redazione del bilancio

Le modifiche riguardano gli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile ai quali, dal punto di

vista tecnico-operativo, corrisponde il principio contabile Oic 11 che l’Organismo italiano di

contabilità nel 2014 non ha aggiornato in attesa delle novità ora introdotte.

L’articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che,

pertanto, è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e

nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto finanziario

migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società.

Il nuovo articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per

l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la

composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi

finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese

le operazioni con i soci.

La relazione, in risposta ad un’osservazione delle Commissioni Parlamentari che

chiedevano l’inserimento nell’articolo 2425-ter di maggiori dettagli operativi, precisa che le

prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei principi contabili nazionali che

l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi dell’articolo 12. In effetti, l’Oic 10

contiene già le regole per la redazione del documento in questione.

Il successivo comma 4 dell’articolo 2423 prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi

di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha

effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi

di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. Si tratta

dell’enunciazione del principio della “rilevanza” o “significatività” (o “materialità”), di fatto

già presente nel nostro ordinamento e contenuto anche nel principio contabile Oic 112.

La relazione precisa che il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal

bilancio nei limiti in cui impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da

non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece

rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze.

2 Il principio di rilevanza era già contenuto in alcuni principi contabili; per esempio: Oic 13 Rimanenze con riferimento all’adozione dei costi standard; Oic 16 Immobilizzazioni materiali per l’applicazione dell’aliquota di ammortamento ridotta al 50 per cento nel primo esercizio se la quota non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi; Oic 20 Titoli e Partecipazioni con riferimento alla ripartizione lineare, valore iniziale/valore rimborso degli zero coupon; Oic 24 Immobilizzazioni immateriali per l’ammortamento dei costi accessori a finanziamenti ripartiti in quote costanti (ipotesi che viene meno a partire dai bilanci 2016 per l’applicazione del costo ammortizzato).

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Inoltre, l’inserimento nell’articolo 2423 del codice civile del principio generale della

“rilevanza”, che riguarda tutte le disposizioni successive, potrebbe riflettersi anche su

eventuali impugnative strumentali del bilancio, disincentivandole.

Passando all’articolo 2423-bis, il nuovo numero 1-bis) prevede che la rilevazione e la

presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o

del contratto, eliminando il precedente riferimento alla funzione economica dell’elemento

(voci) dell’attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al

contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva.

Inoltre, la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella “economica” e

l’applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili, i

quali in tal caso acquisiscono importanza fondamentale.

In pratica è regolamentato un concetto già presente nel principio contabile Oic 15 in

riferimento alla cancellazione dei crediti per la quale ha rilevanza la sostanza contrattuale3.

Sul piano applicativo questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad

altre disposizioni di legge che già disciplinano specifiche fattispecie.

Pertanto, si possono ipotizzare alcune, diverse, situazioni riferite a casistiche nelle quali la

legge già dispone un trattamento contabile rispetto ad altre nelle quali sono assenti

specifiche disposizioni di legge.

La legge, per esempio, già dispone il trattamento contabile del leasing che, per il

momento, resta immutato come precisa la relazione perché si è ritenuto preferibile

mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale e

si possa riorganizzare la materia in modo complessivo4.

In altri casi, la legge già obbliga a rappresentare contabilmente l’operazione in base alla

prevalenza della sostanza economica dell’operazione: è il caso delle operazioni di retro

locazione finanziaria (articolo 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con obbligo di

retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).

In altre situazioni è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza

economica contenuta nei principi contabili. E’ il caso della deducibilità delle perdite

3 Il principio della sostanza (economica) era già contenuto in alcuni principi contabili; per esempio: Oic 13 Rimanenze e Oic 16 Immobilizzazioni materiali per l’iscrizione delle attività al trasferimento dei rischi; Oic 23 Lavori in corso su ordinazione per il raggruppamento di commesse diverse; Oic 17 Bilancio consolidato per la rappresentazione dei beni detenuti in base a contratti di leasing. 4 Nei principi contabili internazionali il trattamento del leasing cambia a partire dal 2019 con il superamento della distinzione tra leasing finanziari e operativi. Infatti, il nuovo Ifrs 16 prevede l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del diritto d’uso e nel passivo del debito: il diritto d’uso è soggetto ad ammortamento. Il locatore continua ad applicare lo Ias 17.

8

derivanti dalla cancellazione dei crediti per la quale l’articolo 101 comma 5 del Tuir

rimanda direttamente ai principi contabili, nel caso all’Oic 15 che, come già accennato, dà

rilevanza alla sostanza economica piuttosto che alla forma o titolazione del contratto.

In altre situazioni, invece, sono assenti specifiche prescrizioni: in tali casi l’operazione

dovrebbe essere rappresentata in base alla sostanza. E’ il caso, per esempio, delle

imprese che inviano all'estero, in Paesi extracomunitari, beni per essere lavorati: al

termine della lavorazione i beni rientrano in Italia. In alcuni casi, queste imprese, per

semplificare le procedure doganali, fatturano i beni a titolo di esportazione e, alla fine della

lavorazione, importano gli stessi beni lavorati, pagando al prestatore estero soltanto la

differenza, pari alla lavorazione eseguita. Per esempio: fatturano 100 e importano per 130,

perché il costo della lavorazione è 30. In queste ipotesi, è evidente che, in presenza di

notevoli movimentazioni, la contabilizzazione "formale" dell'operazione comporta che gli

importi di ricavi e acquisti nel conto economico risultano "gonfiati", mentre la sostanza

dell'operazione consiste nella rappresentazione della sola lavorazione pari a 30.

Schemi di bilancio

Le novità principali riguardano le eliminazioni, nello stato patrimoniale, dei conti d’ordine e,

nel conto economico, della parte straordinaria.

Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni devono redigere il rendiconto finanziario,

secondo lo schema dettato dai principi contabili, che, in base al nuovo articolo 2425-ter,

suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa,

finanziaria o di investimento. L’obbligo non riguarda le imprese che presentano il bilancio

in forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, perché la direttiva vieta di imporre alle

imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico sono modificati gli articoli

2424 e 2425 del codice civile: inoltre, è modificato l’articolo 2424-bis “Disposizioni relative

a singole voci dello stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale prevede

che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in

una riserva negativa), ai sensi di quanto dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima

previsione.

Il divieto di iscrivere le azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale riguarda anche

quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società.

Nessuna modifica, invece, è apportata all’articolo 2425-bis relativo all’iscrizione nel conto

economico di taluni ricavi, proventi, costi e oneri.

9

Nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, l’attuale voce “costi

di ricerca, sviluppo e pubblicità” riguarda ora i soli “costi di sviluppo”, in quanto “ricerca e

pubblicità” non sono più capitalizzabili e costituiscono costi di esercizio.

Nelle immobilizzazioni finanziarie la voce “altre imprese” è sostituita con “imprese

sottoposte al controllo delle controllanti” che impone di evidenziare le partecipazioni nei

confronti delle imprese “sorelle” (“consorelle” o “consociate”): questa voce è aggiunta

anche tra quelle relative ai crediti immobilizzati. Medesime previsioni nell’attivo circolante

con l’aggiunta di apposite voci, e nel passivo tra i debiti.

Come già illustrato, sempre nell’attivo sono eliminate, nelle immobilizzazioni finanziarie e

nell’attivo circolante, le voci che riguardano le azioni proprie, perché queste s’iscrivono con

segno negativo in una riserva di patrimonio netto: sono sostituite dalla voce “strumenti

finanziari derivati attivi”, mentre nel passivo questi strumenti sono iscritti, tra i Fondi per

rischi e oneri, in un’apposita voce.

Sempre nel patrimonio netto è inclusa la Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi, conseguenza dell’obbligo d’iscrizione in bilancio dei derivati finanziari.

Nei Ratei e Risconti attivi e passivi non s’iscrivono più aggi e disaggi sui prestiti che, come

crediti, debiti e titoli, entrano a far parte della valutazione con il metodo del costo

ammortizzato.

Nell’articolo 2424 è eliminato il terzo comma, relativo alle disposizioni sui conti d’ordine, la

cui informativa è ora fornita nella nota integrativa.

Anche il conto economico recepisce gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati con

l’aggiunta di due nuove voci, nell’area D “Rettifiche di valore di attività e passività

finanziarie”: la prima riguarda le rivalutazioni, la seconda le svalutazioni. Alla titolazione

dell’area in questione è aggiunta la parola “passività” che deve essere messa in relazione

con l’iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale dei derivati passivi.

Nell’area finanziaria del conto economico (area C), poi, sono aggiunte voci di dettaglio

relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti

(imprese “sorelle”).

La novità più importante riguarda l’eliminazione, nel conto economico, delle voci di costo e

ricavo relative alla sezione straordinaria, non più prevista: importo e natura dei singoli

elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali sono illustrati nella nota

integrativa.

10

Da notare che è la direttiva che vieta di includere nel conto economico la sezione

straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte

degli Stati membri.

L’eliminazione della parte straordinaria comporta qualche problema perché impone il

“trasloco” di alcuni accadimenti “eccezionali” nella gestione operativa.

Tuttavia, la nota integrativa deve contenere l’illustrazione dell’importo e della natura dei

singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali (concetto di

eccezionalità per certi aspetti diverso da quello di straordinarietà).

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione contenuti nel decreto si possono suddividere in due tipologie: nuovi

criteri, sino ad ora non presenti nelle norme in materia di redazione del bilancio, e criteri

che modificano quelli esistenti.

I nuovi criteri di valutazione riguardano immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e

debiti valutati applicando il criterio del costo ammortizzato: pertanto, in alcuni casi, i titoli

non sono più valutati al costo di acquisto, i crediti non più solo al valore di presumibile

realizzo e i debiti non più al valore nominale, possibilità che tuttavia rimane per le imprese

che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Con riferimento ai titoli il nuovo criterio di valutazione, per il richiamo operato dal n. 9

dell’articolo 2426, si applica anche a quelli iscritti nell’attivo circolante e, per espressa

previsione del n. 7, anche al disaggio e all’aggio su prestiti. La norma precisa che il costo

ammortizzato, per i titoli, si utilizza, “ove applicabile” e la relazione chiarisce che questo

avviene solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.

Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto anche del fattore temporale

(attualizzazione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazione degli interessi attivi e

passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello

nominale: i principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la

relativa metodologia.

Tuttavia, la norma transitoria, contenuta nell’articolo 12, al comma 2 consente di non

applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti,

riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Altro criterio di valutazione che debutta nel codice civile è il fair value per gli strumenti

finanziari derivati sia di copertura sia speculativi, obbligatorio anche per le società che

11

redigono il bilancio in forma abbreviata. La previsione normativa, contenuta nel nuovo

numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal 2016 anche alle situazioni già in

essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma transitoria: anche in questo caso le

indicazioni tecniche e operative sono dettate dai principi contabili.

I criteri di valutazione che non sono nuovi, ma modificano quelli esistenti, riguardano oneri

pluriennali e avviamento.

Le spese di pubblicità e quelle di ricerca non sono più capitalizzabili, mentre rimane la

possibilità di capitalizzare i costi d’impianto e ampliamento (max. 5 anni) e quelli di

sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore

a cinque anni.

Infatti, con riferimento agli oneri pluriennali, il numero 5 dell’articolo 2426 non elenca più le

spese di pubblicità e quelle di ricerca, ma comprende soltanto costi di impianto e

ampliamento e costi di sviluppo: come accennato, l’ammortamento dei primi deve avvenire

entro un periodo non superiore a cinque anni, mentre per quelli di sviluppo in base alla vita

utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Da notare che non è dettata una norma transitoria e, pertanto, eventuali costi di pubblicità

e di ricerca in corso di ammortamento sono trattati in base alle nuove disposizioni.

Per le spese di pubblicità, tra l’altro, non si tratta di una novità dirompente, perché il

principio contabile Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali già limita l’iscrizione

nell’attivo delle stesse.

L’ammortamento dell’avviamento è previsto in base alla vita utile e, nei casi eccezionali

nei quali questa non è determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni.

Anche per l’avviamento, la norma transitoria consente di non applicare la nuova

disposizione alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva

l’ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme,

trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.

Inoltre, con riferimento all’avviamento, il nuovo n. 3 dell’articolo 2426, recependo una

prassi contabile consolidata, precisa che il ripristino (ripresa di valore) della rettifica

(svalutazione) delle immobilizzazioni non si applica mai a tale asset.

Per l’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali e dell’avviamento permane l’obbligo di

acquisire il consenso del collegio sindacale: la relazione precisa che non è stata accolta

l’osservazione delle Commissioni Parlamentari di attribuire il consenso al revisore legale,

12

perché il collegio sindacale ha una funzione di controllo, mentre il revisore interviene in

una fase successiva fornendo il proprio giudizio sul bilancio.

Infine, nell’articolo 2426 è stato meglio riformulato il n. 8-bis), relativo alla valutazione delle

poste in valuta, senza tuttavia modificarne la sostanza, mentre il n. 12 è stato abrogato in

quanto riferito alla rilevanza, regolamentata ora in via generale dall’articolo 2423 comma 4.

Nota integrativa

Il documento più complesso del bilancio è la nota integrativa, la cui redazione mette

sovente in crisi gli addetti ai lavori: con il recepimento della direttiva si arricchisce di nuove

informazioni e, inoltre, è interessata dalle novità relative a principi generali e criteri di

valutazione.

Innanzi tutto, il nuovo articolo 2427 precisa che le informazioni relative alle voci dello stato

patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci

sono indicate nei citati schemi. Si tratta di un obbligo già anticipato dal principio contabile

Oic 12 nella versione revisionata nel 2014.

Procedendo secondo l’ordine dell’articolo 2427, la prima novità è costituita dal n. 3 che

prevede le informazioni relative alle spese pluriennali capitalizzate tra le quali non sono più

compresi i costi di ricerca e quelli di pubblicità: pertanto, l’informativa riguarderà soltanto

eventuali costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.

Il numero 9), tra l’altro interessato dalla soppressione dei conti d’ordine, prevede

numerose informazioni relative a: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e

delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della

natura delle garanzie prestate; impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili,

nonché impegni assunti nei confronti delle imprese del gruppo tra le quali sono comprese

ora anche le imprese “sorelle”. In particolare, si segnala l’obbligo d’informativa delle

passività potenziali, che riguarda le situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il

principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un Fondo per

rischi e oneri.

Il numero 13 prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di

ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data

l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico.

Il successivo n. 16 impone di evidenziare non solo l’ammontare dei compensi di

amministratori e sindaci (obbligo già vigente), ma anche eventuali anticipazioni e crediti

concessi agli stessi, precisando tasso d’interesse, principali condizioni, importi

13

eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per

loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per

ciascuna categoria.

Le ulteriori informazioni richieste dal numero 18 riguardano situazioni non ricorrenti, in

quanto relative a warrants e opzioni.

Invece, sono rilevanti per molte imprese le informazioni richieste dai successivi numeri 22-

quater), quinquies), sexies) e septies).

Il primo richiede le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In sostanza, si tratta di un

ampliamento della previsione sino ad ora contenuta nell’articolo 2428 relativo alla

relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l’informativa “trasloca” nella

nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e

revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il

principio contabile Oic 29, sono quelli “nuovi” che riguardano situazioni non in essere alla

data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti

intervenuti dopo il 31 dicembre).

I successivi numeri 22 quinquies) e sexies) riguardano le informazioni relative all’impresa

che redige il bilancio consolidato di cui l’impresa fa parte, mentre il numero 22-septies) è

relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

A questo punto sono terminate le novità che riguardano la generalità delle imprese,

mentre per quelle che detengono strumenti finanziari derivati l’articolo 2427-bis impone

ulteriori informazioni relative al fair value degli stessi e alle relative modalità di valutazione.

Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione

delle variazioni di fair value, se a conto economico o a patrimonio netto.

Infine, la nota integrativa è interessata anche dalle ulteriori novità relative, per esempio,

all’illustrazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.

Imprese minori

Il codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2015, dettava le regole

per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in forma abbreviata.

A questi bilanci, con il recepimento della direttiva, si aggiungono i bilanci delle micro

imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter. Si tratta delle società

che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano

due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle

14

vendite e delle prestazioni 350 mila euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio

5 unità.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi

previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima

previsione per i criteri di valutazione. La semplificazione più significativa è l’esonero dalla

redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le

informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale con indicazione della natura della garanzie reali prestate, impegni esistenti in

materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché relative ai compensi degli

amministratori. Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti

derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione.

Anche le micro imprese devono effettuare il deposito del bilancio perchè il Mef non ha

recepito la possibilità, contenuta nella direttiva, di esonero da tale obbligo: nel nostro

Paese soltanto le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono

esonerate.

Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono presentare il bilancio in

forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due

dei limiti indicati sopra.

Le società (non quotate) che superano i limiti citati, ma rimangono nei limiti previsti per la

redazione del bilancio in forma abbreviata, che restano immutati, seguono le disposizioni

dell’articolo 2435-bis che subiscono numerosi cambiamenti.

Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le

immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei

bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle

immobilizzazioni.

Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove

disposizioni: è eliminata la parte straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria, sono

integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.

Le novità più rilevanti riguardano la nota integrativa. Innanzi tutto, a differenza della norma

precedente che enunciava in negativo le informazioni che si possono omettere, il nuovo

articolo 2435-bis enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con diretto

riferimento all’articolo 2427.

15

Pertanto, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a, criteri di valutazione,

movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti

assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo,

impegni, garanzie e passività potenziali, elementi di ricavo e costo eccezionali, numero

medio dei dipendenti, rapporti economici con amministratori e sindaci, operazioni con parti

correlate, accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio e dati dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.

Rispetto alla situazione precedente la nota integrativa risulta semplificata, anche se i

principi contabili possono “recuperare” alcune informazioni che, seppure non

espressamente richiamate, rientrano nell’obbligo di informativa dei criteri di valutazione

(per esempio, svalutazioni).

Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo d’informativa, rispetto alla situazione precedente,

aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che

devono essere illustrati, anche a causa dell’abrogazione della parte straordinaria del conto

economico. Fino al 2015 l’articolo 2435-bis non prevedeva l’illustrazione nella nota

integrativa di proventi e oneri straordinari. Così per i fatti intervenuti dopo la chiusura

dell’esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativa: in precedenza

l’illustrazione era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio

che, generalmente, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non presentano

alle condizioni previste dall’articolo 2435-bis che restano immutate.

La nuova norma prevede, anche per queste imprese, l’applicazione di alcune norme di

carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter, nonché di alcune disposizioni

contenute negli articoli 2424 e 2426. In particolare, obbligo di fornire informazioni

complementari nel caso queste siano necessarie, facoltà di non rispettare obblighi

irrilevanti, obbligo di disapplicare norme incompatibili con la rappresentazione veritiera e

corretta e di seguire le norme in materia d’iscrizione in bilancio dell’avviamento.

Le società in questione, sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario

e dall’adozione del metodo del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma non è

previsto alcun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati.

Con riferimento a questi ultimi, la previsione legislativa è condivisibile, perché se

un’impresa che redige il bilancio in forma abbreviata decide di fare ricorso a strumenti

finanziari complessi, quali sono i derivati, deve poi essere in grado di gestirli.

Bilancio consolidato

16

Il decreto modifica numerosi articoli del D.lgs n. 127/91 relativo alla redazione del bilancio

consolidato.

Innanzi tutto sono incrementati i limiti che obbligano alla redazione del bilancio

consolidato. L’obbligo scatta quando sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei

seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 20 milioni di euro; totale delle vendite e

delle prestazioni 40 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250.

Si noti che i limiti in questione, che identificano le grandi imprese, sono quelli già previsti

dal principio contabile Oic 9 che impone a tali società di applicare il modello basato

sull’attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile ai fini

della verifica dell’eventuale perdita durevole di valore delle immobilizzazioni.

Nulla cambia circa le modalità di calcolo delle soglie che continuano ad essere computate

al lordo dei rapporti infragruppo. L’esonero non si applica agli enti d’interesse pubblico

(EIP) di cui al D.Lgs 39/10, decreto che riguarda anche la revisione degli EIP: pertanto, se

la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico sorge l’obbligo di

consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

Invece, è introdotto un altro caso di esonero che scatta quando le controllate sono tutte

escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, che detta i casi di esclusione, nel

quale è precisato che l’ipotesi di esclusione per impossibilità di ottenere tempestivamente

le necessarie informazioni si verifica “in casi eccezionali”.

Le norme in materia di bilancio consolidato recepiscono poi tutte le disposizioni del

bilancio di esercizio relative agli schemi, compresa l’introduzione del rendiconto finanziario

consolidato e al contenuto della nota integrativa.

Si applicano al bilancio consolidato anche le novità relative ai principi generali contenute

negli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. Tra l’altro, con riferimento alla possibilità di

non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e

consolidamento quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della

rappresentazione veritiera e corretta, la relazione precisa che nel bilancio consolidato

questo principio ha una portata più ampia rispetto al bilancio di esercizio, perché si applica

anche alla procedura stessa di consolidamento. In conseguenza dell’introduzione di tale

norma di carattere generale, sono soppressi tutti i riferimenti all’irrilevanza contenuti nei

vari articoli. Ovviamente, come per il bilancio di esercizio, è introdotto l’obbligo di illustrare

nella nota integrativa i criteri con i quali è stata attuata la disposizione.

Con riferimento al consolidamento delle partecipazioni, è richiamata anche la data di

acquisizione ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento.

17

Più rilevante è la modifica, apportata all’articolo 33, relativa all’ipotesi in cui la differenza

che emerge dall’eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel

consolidamento sia positiva, situazione che si verifica quando il prezzo pagato per

l’acquisto è maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della

partecipata. Tale differenza, analogamente a quanto previsto dai principi contabili

internazionali, è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di

reddito del conto economico consolidato: pertanto, non è più possibile l’iscrizione tra le

riserve.

Anche al bilancio consolidato si applicano i principi contabili che l’Organismo italiano di

contabilità aggiorna in base all’articolo 12 del decreto.

PARTE SECONDA

IMPRESE “DIVISE” SUGLI OBBLIGHI CONTABILI

Adempimenti contabili differenziati in base alle dimensioni delle società: è la novità

introdotta nel codice civile dal Decreto legislativo n. 139/15 che ha recepito la direttiva n.

34/13, con applicazione a partire dai bilanci 2016.

La prima cosa che le imprese devono fare è verificare in quale categoria dimensionale

collocarsi. Fatto questo, è importante capire quali sono le novità da considerare, perché

non tutte le nuove disposizioni riguardano la generalità delle imprese.

Per esempio, le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, se hanno

stipulato contratti finanziari derivati devono rispettare le disposizioni destinate alle imprese

maggiori, ma molte non sono interessate a tali problematiche.

Micro-imprese

Il codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2015, dettava le regole

per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in forma abbreviata.

Come già accennato, a questi bilanci, con il recepimento della direttiva 34/13, si

aggiungono i bilanci delle micro imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo

2435-ter. Si tratta delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due

esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato

patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro e

dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

18

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi

previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima

previsione per i criteri di valutazione.

La semplificazione più significativa è l’esonero dalla redazione della nota integrativa se, in

calce allo stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni previste dai numeri 9 e 16

dell’articolo 2427 c.c. relativo al contenuto della nota integrativa.

Il numero 9 dell’articolo 2427 c.c. richiede le informazioni relative a importo complessivo di

impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con

indicazione della natura della garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di

trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese

controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

(imprese “sorelle”).

Il numero 16 dell’articolo 2427 c.c. prevede le informazioni relative ai compensi degli

amministratori, comprese anticipazioni e crediti, precisando tasso d’interesse, principali

condizioni e importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli

impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando

il totale per ciascuna categoria.

Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non

redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione se le informazioni

sulle azioni proprie sono riportate in calce allo stato patrimoniale, ipotesi che raramente si

potrà verificare in queste società.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati le micro-imprese non possono applicare le

disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di cui al principio contabile

Oic 31 relativo ai Fondi per rischi e oneri, hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio un Fondo

in relazione a strumenti finanziari derivati. Quest’ultima precisazione è contenuta nel

principio contabile sui derivati che, nella sostanza, ribadisce l’applicazione del principio di

prudenza anche per le imprese in questione.

Ulteriori semplificazioni potranno derivare dall’applicazione del principio generale della

“rilevanza”, introdotto dal decreto n. 139/15 nell’articolo 2423 c.c., illustrato nel principio

contabile Oic 11 “Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati”.

Bilancio in forma abbreviata

Come già accennato, le società (non quotate) che superano i limiti citati con riferimento

alle micro-imprese, ma rimangono nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma

19

abbreviata, che restano immutati, seguono le disposizioni dell’articolo 2435-bis che

subiscono numerosi cambiamenti.

Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le

immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei

bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle

immobilizzazioni.

Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove

disposizioni: è eliminata la sezione straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria,

sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata novità rilevanti riguardano la

redazione della nota integrativa.

Imprese minori

La direttiva comunitaria n. 34/13

Il legislatore nazionale, con il D.Lgs n. 139/15, tiene conto dell’intento del legislatore

comunitario e introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che regolamenta

il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la redazione del

bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto, previsto dall’articolo 16 paragrafo 3

dalla direttiva, di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli previsti.

Per esempio l’obbligo relativo alla redazione del rendiconto finanziario, previsto

dall’articolo 2425-ter del codice civile, non riguarda le imprese che presentano il bilancio in

forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, proprio perché la direttiva vieta di imporre

alle imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.

Bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.)

Società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non

superano due dei seguenti (tre) limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale 4.400.0000 euro

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità

Queste società sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e

dall’adozione del metodo del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per crediti, debiti e

20

titoli. Sono previsti ulteriori esoneri relativi agli schemi di stato patrimoniale e conto

economico sostanzialmente in linea con quelli in vigore sino ai bilanci 2015.

Nessun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati: la previsione

normativa, contenuta nel nuovo numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal

2016, anche alle situazioni già in essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma

transitoria; le indicazioni tecniche e operative sono contenute nel principio contabile in

materia di strumenti finanziari derivati.

Micro imprese (articolo 2435-ter c.c.)

Società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non

superano due dei seguenti (tre) limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

Queste società redigono lo schema di stato patrimoniale e di conto economico come le

imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: medesima previsione per i criteri di

valutazione. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota

integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni,

garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori. Le micro imprese non

presentano la relazione sulla gestione se le informazioni sulle azioni proprie sono riportate

in calce allo stato patrimoniale.

Infine, queste società non applicano le disposizioni relative ai derivati: tuttavia, se ricorrono

le condizioni di cui al principio contabile Oic 31, hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio un

Fondo in relazione a strumenti finanziari non di copertura.

PARTE TERZA

PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.LGS 139/15

BILANCI 2016 SENZA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta alcune

conseguenze e impone di cambiare abitudini che si erano consolidate nel tempo.

21

Il legislatore, con il Decreto legislativo n. 139/15, ha preso atto di quanto dispone la

direttiva n. 34/13, che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria

senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati

membri.

Questo, impone il “trasloco” di alcuni accadimenti nella gestione operativa del conto

economico: il principio contabile Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, precisa che

proventi e oneri che in precedenza erano classificati come “straordinari”, a partire dai

bilanci 2016, siano iscritti nel conto economico in base alla loro natura.

La scelta è obbligata, perché lo schema di legge previsto dal legislatore, che a suo tempo

ha recepito la quarta direttiva, classifica proventi e oneri in base alla loro natura.

Per compensare l’eliminazione, il decreto 139/15 impone di illustrare nella nota integrativa

importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali,

concetto collegato all’irripetibilità che l’Oic esemplifica.

L’obbligo di informativa riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata, che in precedenza ne erano esentate, ma non le micro imprese.

Ma l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta conseguenze

e ricadute con riferimento a molti altri principi contabili, aggiornati anche per eliminare

qualsiasi riferimento ai componenti straordinari e trovare soluzione ai conseguenti

problemi.

Gli altri principi contabili

Il principio contabile Oic 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di

stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta che cambiamenti

di principi contabili e correzioni di errori rilevanti siano imputati direttamente nel patrimonio

netto: questa scelta evita di “inquinare” il conto economico con l’iscrizione di componenti

estranei alla normale gestione dell’impresa perché derivanti o dal cambiamento di scelte

contabili o dalla correzione di errori verificatesi in esercizi precedenti.

L’Oic 29 ribadisce che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se

richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti

obbligatori), oppure se adottati “autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della

propria responsabilità e discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di

fatti o operazioni (cambiamenti volontari).

22

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche

disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza di

specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati, come previsto dall’Oic 29, con

imputazione nel patrimonio netto.

A tale proposito, il principio contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati

a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui

avviene il cambiamento di principio.

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’Oic precisa che la Commissione

Europea nell’ambito degli workshop organizzati nel 2013 e 2014 in relazione al

recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione,

contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva: Francia, Gran

Bretagna e Spagna sono già allineate in tal senso.

Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, a meno

che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso: per

esempio, se il cambiamento avviene nell’esercizio 2016, deve essere evidenziato l’effetto

anche nel confronto con il bilancio 2015.

Anche l’Oic 20 “Titoli di debito”, prende atto dell’eliminazione della sezione straordinaria

del conto economico e prevede che utili e perdite da negoziazione di titoli siano rilevanti

sempre nell’area finanziaria del conto economico: medesima previsione è contenuta

nell’Oic 21 con riferimento alla cessione di partecipazioni.

Ancora, il principio contabile Oic 25 “Imposte sul reddito” tiene conto dell’eliminazione

della sezione straordinaria del conto economico: questo comporta la rilevazione, nella

voce 20 dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza

rispetto a quelle dell’esercizio.

Eliminazione della sezione straordinaria con effetto anche sulle norme transitorie

L’eliminazione della parte straordinaria del conto economico si riflette anche nella fase di

transizione alle nuove disposizioni perché i conseguenti effetti contabili sono rilevati nel

patrimonio netto.

Per esempio, il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e,

pertanto, di ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso

di ammortamento: tuttavia, il decreto ammette la capitalizzazione dei costi di impianto e

ampliamento entro un periodo non superiore a cinque anni.

23

Pertanto, il principio contabile Oic 24 consente che i costi di pubblicità, se soddisfano i

requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono

essere riclassificati nella voce relativa agli stessi: in caso contrario, devono essere

eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a nuovo o in altra voce del patrimonio

netto come prevede il principio contabile Oic 29.

Medesima situazione riguarda i costi di ricerca in corso di ammortamento all’1 gennaio

2016 che, se non riclassificabili tra quelli di sviluppo, devono essere eliminati dal bilancio

con imputazione nel patrimonio netto.

L’imputazione nel patrimonio netto delle differenze derivanti dall’applicazione delle nuove

disposizioni si applica anche nei casi in cui il decreto 139/15 non impone di adottare le

nuove regole contabili alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno

ancora esaurito i loro effetti in bilancio, ma l’impresa decide di non usufruire di tale facoltà.

Principio contabile Oic 12

Eliminazione di proventi e oneri straordinari con riclassificazione retroattiva

• La principale modifica apportata all’Oic 12 è l’eliminazione dallo schema di conto

economico della sezione straordinaria. Questo ha comportato la ricollocazione di

oneri e proventi straordinari indicati nell’Oic 12 (versione 2014) nelle voci di conto

economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare una voce di

destinazione in base alla tipologia della transazioni. Per oneri e proventi straordinari

indicati nell’Oic 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare una

classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della

tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, a individuare la corretta

classificazione.

• Gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente

versione dell’Oic 12, relative alla classificazione di oneri e proventi straordinari,

sono applicati retroattivamente ai sensi dell’Oic 29 ai soli fini riclassificatori: le

imprese dovrebbero prepararsi per tempo e iniziare a riclassificare il conto

economico relativo all’esercizio 2015 anche per familiarizzare con le nuove

disposizioni contenute nell’Oic 12.

24

NUOVE REGOLE CONTABILI CON IMPATTO VARIABILE SUL PATRIMONIO NETTO

Impatto con effetti variabili sul patrimonio netto delle società in base alle specifiche

situazioni: è la conseguenza dell’applicazione delle disposizioni in materia di bilanci

dettate dal decreto legislativo n. 139/15.

Infatti, non sono poche le operazioni che possono produrre effetti, positivi e negativi,

sull’entità del patrimonio netto e, di conseguenza, sulla rappresentazione dello stato

patrimoniale con riflessi su alcuni indici finanziari, in particolare sull’indebitamento.

Azioni proprie

Le azioni proprie, a partire dai bilanci 2016, non sono più iscritte nell’attivo dello stato

patrimoniale: il divieto di iscrizione nell’attivo riguarda anche quelle non destinate a

permanere durevolmente nel patrimonio della società.

L’articolo 2357-ter c.c., dopo la modifica apportata dal decreto n. 139/15, prevede

l’iscrizione nello stato patrimoniale delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio

netto, in una riserva negativa.

Inoltre, il decreto ha modificato l’articolo 2424-bis “Disposizioni relative a singole voci dello

stato patrimoniale” con l’aggiunta del comma sette il quale prevede che le azioni proprie

sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in una riserva negativa), ai

sensi di quanto dispone l’articolo 2357-ter che detta medesima previsione.

Il principio contabile Oic 28 “Patrimonio netto” precisa che eventuali differenze tra valore

della riserva e valore delle azioni annullate o vendute sono imputate a

incremento/decremento del patrimonio netto.

Ne consegue che tutte le movimentazioni relative alle azioni proprie possono diminuire o

incrementare il patrimonio netto.

L’iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto comporta alcune

criticità. Infatti, si deve considerare che, nello stato patrimoniale delle imprese che

redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, le attività sono generalmente

iscritte a valori storici: in alcuni casi, fanno eccezione le immobilizzazioni che possono

essere state rivalutate in base alle specifiche leggi succedutesi nel tempo. Tuttavia, si

trattava, quasi sempre, di legge emanate per motivi tributari, ovvero per incassare nel

breve termine entrate a seguito del pagamento delle imposte sostitutive, che sono state a

volte malamente utilizzate per “incrementare”, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione,

il patrimonio netto eroso dalle perdite.

25

Altra eccezione alla valutazione al costo riguarda, dai bilanci 2016, l’iscrizione degli

strumenti finanziari derivati: ma si tratta di ipotesi limitate.

Dal lato del passivo, il patrimonio netto riflette i valori storici, con le eccezioni si cui sopra,

relative a eventuali rivalutazioni di immobilizzazioni e derivati.

Ne consegue che, per molte imprese, la maggior parte delle attività è iscritta nello stato

patrimoniale a valori storici.

Tuttavia, quando si negoziano azioni o quote di una società, l’acquirente paga anche i

valori latenti, non espressi nei bilanci, e l’avviamento: pertanto, il costo dell’azione o quota

incorpora anche tali maggiori valori.

Questo accade anche all’impresa che acquista azioni proprie, la quale dovrà iscrivere, a

rettifica del patrimonio netto, una riserva negativa che riflette i reali valori dell’impresa.

Pertanto, il patrimonio netto “misurato” a valori storici, sarà eroso dall’iscrizione della

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio “misurata” a valori reali.

Questo, potrebbe comportare una rilevante diminuzione del patrimonio netto e, di

conseguenza, il peggioramento di alcuni indici patrimoniali e finanziari dell’impresa.

Ne consegue che gli amministratori di una società, prima di proporre l’acquisto di azioni

proprie, devono essere consci dell’effetto sullo stato patrimoniale e sulla conseguente

“presentazione” del bilancio anche nei rapporti con gli istituti di credito.

Riserva per operazioni di copertura

Altra novità è l’inclusione, nel patrimonio netto, della “Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi” collegata all’utilizzo di strumenti finanziari derivati, la cui

disciplina è contenuta nello specifico principio contabile.

La sola eccezione “soggettiva” riguarda le micro-imprese che non possono applicare le

disposizioni relative agli strumenti finanziari derivati: per queste imprese lo schema di stato

patrimoniale non contiene l’indicazione di tale riserva.

La copertura di flussi finanziari riguarda, per esempio, l’interesse variabile pagato

periodicamente in relazione a un debito finanziario a tasso variabile, l’impegno all’acquisto

o alla vendita di beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale

emergerà un acquisto o una vendita di beni.

Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato

patrimoniale al fair value con contropartita la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi” iscritta nel patrimonio netto al netto degli effetti fiscali differiti: questa

26

modalità di contabilizzazione è dovuta al fatto che la copertura si riferisce ad accadimenti

non ancora in bilancio, che si manifesteranno in futuro.

Pertanto, le variazioni del derivato saranno correlate negli esercizi futuri, per esempio, alle

variazioni degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza.

La riserva può accogliere soltanto la componente efficace della copertura, mentre la parte

inefficace, costituita dalle variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde la

variazione di segno contrario dei flussi attesi sull’elemento coperto, è imputata nel conto

economico.

La prima applicazione del principio contabile deve avvenire in modo retrospettivo, pertanto

con informazione comparativa riferita all’esercizio precedente.

Inoltre, per le operazioni in essere, in sede di prima applicazione delle nuove norme, è

indispensabile effettuare la verifica dell’efficacia della copertura: per le coperture di flussi

finanziari, la parte inefficace è imputata agli utili/perdite di esercizi precedenti, mentre la

parte efficace nella “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Le riserve in questione non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le

finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile e, se positive,

non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Infine, anche lo scorporo di derivati incorporati in contratti primari può comportare un

impatto sul patrimonio netto: è il caso, per esempio, di un’obbligazione convertibile, che

comporta l’iscrizione dell’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale in una

riserva di patrimonio netto.

Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori nel patrimonio netto

La voce “Utili (perdite) portati a nuovo” del patrimonio netto accoglie le rettifiche derivanti

dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da

cambiamenti di principi contabili, qualora l’imputazione ad altra voce del patrimonio netto

non sia più appropriata.

L’Oic 29 ribadisce che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se

richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti

obbligatori), oppure se adottati “autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della

propria responsabilità e discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di

fatti o operazioni (cambiamenti volontari).

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche

disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di

27

specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati in base all’Oic 29 che prevede la

rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in altra

componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.

Ma, anche la correzione di errori rilevanti impatta direttamente sull’entità del patrimonio

netto. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le

decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio: la rilevanza, poi,

dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle

circostanze.

La correzione degli errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel

saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato l’errore, con

rilevazione negli utili portati a nuovo o in altra voce se più appropriato.

Invece, gli errori non rilevanti sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di

“rilevanza” è trattato nel principio contabile Oic 11 “Bilancio d’esercizio – Finalità e

postulati”.

Gli altri impatti sul patrimonio netto

Oic 15 Crediti/Oic 19 Debiti.

Costo ammortizzato e attualizzazione si applicano a crediti e debiti iscritti in bilancio dal

2016. Se la società decide di non avvalersi di tale facoltà, costo ammortizzato e

attualizzazione sono applicati a tutti i crediti (debiti) già iscritti in bilancio, rilevando gli

effetti della nuova valutazione all’1 gennaio 2016 negli utili (perdite) portati a nuovo del

patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale.

Oic 24 Immobilizzazioni immateriali

I costi di pubblicità in corso di ammortamento, se soddisfano i requisiti stabiliti per la

capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previste dalla nuova versione dell’Oic

24, possono essere riclassificati nella voce relativa agli stessi.

In caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a

nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.

Il decreto 139/15 ha eliminato, nelle immobilizzazioni immateriali, il riferimento ai costi di

ricerca che non sono più capitalizzabili, anche con riferimento a quelli in corso di

ammortamento.

28

Il nuovo Oic 24 aggiorna le definizioni, precisando che la ricerca di base, non

capitalizzabile, è quella sostenuta in un periodo antecedente a quello in cui è chiaramente

definito e identificato il prodotto o processo che s’intende sviluppare.

Invece, lo sviluppo, i cui costi sono capitalizzabili, è l’applicazione dei risultati della ricerca

di base: in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di

ammortamento, se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di

sviluppo; in caso contrario sono eliminati, come la ricerca di base, con applicazione

retroattiva degli effetti e imputazione nel patrimonio netto come prevede l’Oic 29.

PARTE QUARTA

AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali si iscrivono sempre nella

voce B.10 c) del conto economico, mentre l’eventuale ripristino di valore, se vengono

meno i motivi della svalutazione, è rilevato nella voce A.5.

Il principio contabile Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni materiali e immateriali” tiene conto dell’eliminazione della sezione

straordinaria del conto economico e, pertanto, le svalutazioni impattano sempre tra i costi

della produzione.

Il ripristino del valore, che avviene se vengono meno i motivi che avevano originato la

svalutazione, si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di

valore non avesse mai avuto luogo. Questo significa che se, per esempio, la svalutazione

è stata di 100 e il ripristino avviene dopo due esercizi, si deve tenere conto degli

ammortamenti non calcolati sulla parte di costo oggetto della svalutazione.

Tuttavia, il principio ribadisce che non è possibile ripristinare la svalutazione

dell’avviamento come prevede l’articolo 2426, n. 3 del codice civile: in precedenza il

divieto era presente nel documento seppure non supportato da un riferimento normativo.

29

Si tratta di uno dei casi in cui è il codice civile che ha recepito quanto prevedono i principi

contabili e non viceversa come avviene normalmente. Questa situazione si è già verificata

in passato: per esempio, il comma 4 dell’articolo 2425-bis, ha previsto la ripartizione della

plusvalenza da retrolocazione finanziaria in funzione della durata del contratto di locazione

come richiedevano già i principi contabili.

Inoltre, non è ammesso l’eventuale ripristino delle svalutazioni relative agli oneri

pluriennali, di cui al n. 5 dell’articolo 2426 del codice civile.

Il documento, poi, rivede la definizione di “fair value”, allineandola ai principi contabili

internazionali come prevede l’articolo 2426 n. 2 del codice civile: si tratta del prezzo che si

percepirebbe per la vendita di un’attività, ovvero si pagherebbe per il trasferimento di una

passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Il principio contabile chiarisce il concetto di valore economico significativo, costituito dal

valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte temporale di

previsione esplicita, significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.

Infatti, nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di

ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo,

tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l’immobilizzazione

possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla

determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla capacità di

ammortamento si somma l’eventuale valore economico che residua al termine del periodo

di previsione (generalmente non superiore a cinque anni).

Le perdite durevoli

L’articolo 2426, numero 3, c.c. precisa che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura

dell’esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base alle

normali regole di valutazione, deve essere iscritta a tale minor valore: l’articolo 2427 n. 3-

bis) prevede la conseguente informativa nella nota integrativa.

Pertanto, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto

contabile l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è

imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.

Il valore recuperabile di un’attività (o di un gruppo di attività) è il maggiore tra il suo valore

d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita: il primo è il valore attuale dei flussi di

cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di

un’attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

30

In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore valore d’uso e, pertanto, il

confronto per determinare il valore recuperabile è operato tra questo e il valore residuo in

bilancio: se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.

Nell’Oic 9 la determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in

base alle dimensioni dell’impresa, semplificando l’onere per quelle di piccole e medie

dimensioni.

Le società di minori dimensioni possono evitare il sostenimento di oneri sproporzionati,

che deriverebbero dalla determinazione dei flussi di cassa attualizzati, e hanno la facoltà

di utilizzare l’approccio semplificato. Sono le imprese che, per due esercizi consecutivi,

non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti

durante l’esercizio 250, attivo 20 milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro.

Tuttavia, l’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore

basato sulla capacità di ammortamento, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle

società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

Questo è dovuto al fatto che il legislatore nazionale non ha recepito, nel nostro

ordinamento le “medie imprese”, categoria prevista nell’articolo 3, paragrafo 3, della

direttiva n. 34/13: infatti, nelle disposizioni nazionali, le medie imprese sono state incluse

nella categoria delle grandi imprese.

L’applicazione ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017 consente alle medie

imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di

determinazione della perdita durevole di valore, che consiste nella determinazione dei

flussi di cassa attualizzati.

L’approccio semplificato non è applicabile alla redazione del bilancio consolidato.

La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore

d’uso che, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi

dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di

ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione

per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata

sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle

immobilizzazioni: pertanto, non si effettua alcuna attualizzazione.

Semplificazioni per le società minori

Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni il confronto avviene tra il

valore netto contabile iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi.

31

Sono stimati i flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e

non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, se l’impresa ha una struttura

produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi, il

principio raccomanda di fare riferimento ai singoli rami: in tale situazione è necessario

individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (es. oneri finanziari).

Nel caso in cui, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di

ammortamento, per alcune immobilizzazioni residua un valore economico significativo,

tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene

l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione

esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento: in sostanza, alla

capacità di ammortamento si somma l’eventuale valore economico - quale differenza con il

valore netto contabile - che residua al termine del periodo di previsione (si veda

l’esempio).

La nuova versione del principio chiarisce il concetto di valore economico significativo,

costituito dal valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte

di previsione esplicita che è significativamente superiore al valore netto contabile a tale

data.

L’orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni: è necessario

predisporre piani aziendali (budget) ufficialmente approvati dall’organo amministrativo

competente.

L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e

successivamente, alle altre immobilizzazioni, in proporzione al valore netto contabile: se è

possibile effettuare l’imputazione diretta, la perdita è attribuita alle singole

immobilizzazioni.

32

Approccio semplificato: l’esempio

La verifica della capacità di ammortamento può essere effettuata utilizzando lo schema

riportato negli esempi contenuti nel principio contabile oppure lo schema di conto

economico civilistico di cui all’articolo 2425 del codice civile (Risultato del conto economico

+ ammortamenti = capacità di ammortamento, da confrontare con gli ammortamenti).

Anno 1 capacità di ammortamento – 500 ammortamenti - 300 = risultato netto – 800

Anno 2 capacità di ammortamento 250 ammortamenti - 300 = risultato netto – 50

Anno 3 capacità di ammortamento - 1.500 ammortamenti - 300 = risultato netto - 1.800

Anno 4 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200

Anno 5 capacità di ammortamento 1.500 ammortamenti – 300 = risultato netto 1.200

Totali 1.250 - 1.500 - 250

Da una prima analisi l’immobilizzazione dovrebbe essere svalutata. Tuttavia, si può tenere

conto del valore terminale dell’immobilizzazione, determinato mediante perizia o

attualizzazione dei flussi di cassa attesi che evidenziano la capacità dell’immobilizzazione

di generare ulteriore utilità. La differenza, se stimabile e significativa, tra il valore terminale

e il valore netto contabile dell’immobilizzazione è aggiunta al risultato finale netto,

nell’esempio negativo di 250. Se tale differenza, per esempio, fosse 450 porterebbe ad un

risultato finale positivo di 200, consentendo di non effettuare la svalutazione.

La possibilità di tenere conto del valore terminale pone rimedio al fatto che l’orizzonte

temporale di riferimento previsto nel principio contabile è di cinque anni, mentre

l’investimento potrebbe generare utilità per un periodo maggiore.

OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario obbligatorio dai bilanci 2016, ma con applicazione retroattiva: è la

novità più rilevante contenuta nel principio contabile Oic 10 “Rendiconto finanziario”.

Il D.Lgs n. 139/15, di recepimento della direttiva n. 34/13, ha previsto l’obbligo del

rendiconto finanziario per le imprese che redigono il bilancio in forma completa: invece, gli

articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter prevedono l’esonero per le società che redigono il

bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

33

L’articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che,

pertanto, è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e

nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto migliora in modo

significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società.

L’Oic, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, ribadisce che, in precedenza,

l’Oic 10 si limitava a raccomandare la redazione del rendiconto finanziario nell’ambito della

nota integrativa, mentre a partire dai bilanci 2016 il rendiconto si aggiunge ai documenti

che compongono il bilancio e non è più incluso nella nota integrativa, essendo un

documento a sé stante.

Il nuovo articolo 2425-ter del codice civile prescrive che dal rendiconto finanziario devono

risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la

composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi

finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese

le operazioni con i soci.

La relazione al decreto legislativo, in risposta ad un’osservazione delle Commissioni

Parlamentari che chiedevano l’inserimento nell’articolo 2425-ter di maggiori dettagli

operativi, precisa che le prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei

principi contabili nazionali che l’Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi

dell’articolo 12. In effetti, già in precedenza l’Oic 10 conteneva le regole per la redazione

del documento in questione che, nella sostanza, restano immutate, come conferma l’Oic.

Altra importante precisazione del principio contabile riguarda l’applicazione retroattiva

dell’obbligo di redazione del rendiconto che, pertanto, si estende al bilancio 2015, perché

l’articolo 2425-ter prevede il confronto con l’esercizio precedente e l’articolo 12 del D.Lgs

139/15 non contiene una norma transitoria che consenta di evitare l’applicazione

retrospettiva: di conseguenza, in sede di prima applicazione del principio contabile,

occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.

La sola modifica di rilievo contenuta nell’Oic 10, rispetto alla precedente versione, riguarda

l’indicazione, nell’ambito dello schema, dell’ammontare e della composizione delle

disponibilità liquide in linea con quanto espressamente richiesto dall’articolo 2425-ter.

Pertanto, è necessario indicare ammontare e composizione delle disponibilità liquide, che

comprendono anche valori espressi in valuta estera, evidenziando depositi bancari e

postali, assegni, denaro e valori in cassa.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto derivano dall’attività operativa (che comprende

le gestioni accessorie), dall’attività di investimento e dell’attività di finanziamento.

34

Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato con il metodo indiretto,

rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico, oppure con il

metodo diretto, evidenziando i flussi finanziari.

Nel rendiconto finanziario, poi, debuttano i flussi finanziari relativi a strumenti finanziari

derivati, che sono presentati nell’attività di investimento.

Se uno strumento finanziario derivato (es. future, contratto a termine, opzione, swap) è

designato come strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella

medesima categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto (per esempio, finanziamento

a medio-lungo termine). In applicazione del divieto di compensazione, i flussi finanziari del

derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai

flussi finanziari dell’elemento coperto.

Infatti, in via generale, tutti flussi devono essere presentati senza compensazione tra flussi

di segno opposto: per esempio, i pagamenti effettuati per acquisire immobilizzazioni sono

evidenziati separatamente dagli incassi derivanti da cessioni di altre immobilizzazioni.

Nel principio contabile sono state stralciate le parti specifiche del bilancio consolidato, ora

trattate nel principio contabile Oic 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”.

Invece, sono stati aggiunti alcuni paragrafi relativi ad acquisto/cessione di rami d’azienda,

prevedendo la distinta presentazione nell’attività di investimento del corrispettivo

pagato/incassato per acquisizione e cessione di un ramo d’azienda: la presentazione

avviene al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte

dell’operazione.

Inoltre, in calce al rendiconto finanziario sono indicate le seguenti informazioni: corrispettivi

totali pagati o ricevuti; parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; ammontare

delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione/cessione del

ramo d’azienda; valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Infine, il flusso finanziario relativo all’acquisizione di un ramo d’azienda non può essere

compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d’azienda.

Nell’appendice A sono presentati gli schemi di rendiconto e successivamente sono

riportati esempi che non costituiscono parte integrante del principio.

35

Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario: prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o

negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.

Flussi finanziari: aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I

flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa,

dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento.

Disponibilità liquide: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.

Attività operativa: operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di

beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre

operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento.

Attività di investimento: operazioni di acquisto e di vendita di immobilizzazioni materiali,

immateriali e finanziarie e attività finanziarie non immobilizzate.

Attività di finanziamento: operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità

liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Proventi e oneri straordinari riclassificati, a partire dai bilanci 2016, nel conto economico in

base alla loro natura: è la principale novità contenuta nel principio contabile Oic 12

“Composizione e schemi del bilancio di esercizio”.

Il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico:

importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali

sono illustrati nella nota integrativa.

Pertanto, dai bilanci che iniziano dall’1 gennaio 2016, è necessario trovare una

collocazione, nel conto economico, per proventi, ricavi, costi e oneri che nei bilanci

precedenti erano iscritti nella parte straordinaria dello stesso.

Per esempio, la voce Ricavi sarà iscritta al netto di tutte le rettifiche di competenza

dell’esercizio anche se riferite a ricavi di precedenti esercizi, ma non di quelle derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, imputate direttamente nel patrimonio

netto come prevede il principio contabile Oic 29; medesimo discorso per i costi.

36

Nella voce A.5, relativa agli altri ricavi, confluiscono le eccedenze di imposte indirette se

l’ammontare accantonato o pagato risulta superiore rispetto all’ammontare dovuto, mentre

nella voce B.14 si iscrivono i maggiori importi dovuti.

Invece, le imposte dirette relative a esercizi precedenti sono incluse nella voce 20

“Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”.

Nel paragrafo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” è contenuto un prospetto che

illustra le casistiche più ricorrenti: in alcuni casi non è stato possibile identificare, in modo

univoco, la voce di destinazione e, pertanto, sarà il redattore del bilancio che la

individuerà, in base alla tipologia dell’evento che ha generato il costo o ricavo.

Per esempio, tutte le plusvalenze e minusvalenze si iscrivono rispettivamente nelle voci

A.5 e B.14, ma per gli oneri derivanti da ristrutturazioni è il redattore del bilancio che deve

trovare la corretta collocazione in base alla “natura” degli stessi: esemplificando, costi del

personale iscritti nella voce B.9, per servizi nella voce B.7.

Altra novità riguarda i costi derivanti dall’attività accessoria, costituita da operazioni che

generano componenti negativi che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria, i

quali si iscrivono nel conto economico in base alla natura degli stessi e non

necessariamente nella voce B.14 come prevedeva la precedente versione del principio

contabile. Nessun cambiamento, invece, con riferimento ai proventi di tale attività che

confluiscono nella voce A.5 relativa, tra l’altro, agli altri ricavi.

Con riferimento alle voci C.16 e C.17 sono stati introdotti alcuni paragrafi per disciplinare

proventi e oneri finanziari nel caso in cui non sia applicato il costo ammortizzato.

Con riferimento alle informazioni da includere nella nota integrativa, l’articolo 2427 numero

13 del codice civile, richiede l’indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di

ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

In precedenza (fino ai bilanci 2015) la sezione straordinaria del conto economico includeva

proventi e oneri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società. Diversamente, il

concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, prescinde dall’appartenenza del

fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria: i singoli elementi di

ricavo o di costo possono appartenere a qualsiasi area del conto economico.

In sostanza, gli elementi di ricavo o di costo, e quindi i fatti da cui essi scaturiscono, non

coincidono con quelli che, in precedenza, dovevano essere riportati nella sezione

straordinaria del conto economico, perché i fatti dai quali tali ricavi o costi derivano

possono riguardare tutti gli accadimenti aziendali, purché abbiano incidenza significativa

sul conto economico.

37

L’intento del legislatore è di dare evidenza separata nella nota integrativa di tali fatti

quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale: questa impostazione è

coerente con l’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, ma non la

sostituisce.

L’obiettivo dell’informativa è di consentire all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il

risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro

incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

In questo modo l’utilizzatore del bilancio può depurare il conto economico dagli elementi

che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa

e, pertanto, difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche

dell’informazione richiesta sono i seguenti:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti.

- cessioni di attività immobilizzate;

- ristrutturazioni aziendali;

- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).

Nel testo del principio contabile sono state ricollocate alcune informazioni in precedenza

contenute in diverse Appendici, relative a bilancio in forma abbreviata, strumenti finanziari

partecipativi, attività di direzione/coordinamento di società e operazioni con parti correlate

e accordi fuori bilancio.

Invece, restano le Appendici relative alle operazioni di locazione e retrolocazione

finanziaria (lease back) e alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Con riferimento alla locazione finanziaria l’Appendice è stata mantenuta in attesa

dell’omologazione del nuovo Ifrs 16 che sostituirà lo Ias 17: infatti, la relazione al decreto

139/15, precisa che si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in

attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia in modo

complessivo.

Alcuni paragrafi del principio contabile sono dedicati al bilancio in forma abbreviata nel

quale, tra l’altro, le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte nello stato

patrimoniale al valore netto contabile e non più al valore lordo con esplicita deduzione

degli ammortamenti: pertanto, la nota integrativa contiene l’illustrazione dei valori lordi e

netti.

38

Il principio contabile contiene numerose conferme relative a disposizioni a volte poco

conosciute/applicate. In particolare, nella redazione degli schemi di stato patrimoniale e

conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (arabi e

romani), previsti dal legislatore solo per facilitare i richiami all’interno del testo legislativo.

Inoltre, le voci possono non essere indicate negli schemi se hanno un importo pari a zero

sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5

dell’articolo 2423-ter del codice civile).

Con riferimento al bilancio delle micro-imprese, redatto in base agli schemi del bilancio in

forma abbreviata, è rammentato che lo schema di stato patrimoniale non include la voce

A.VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” perché a tali imprese

non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti finanziari derivati.

Oic 12: la norma transitoria

Il principio definisce i criteri di presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico

e della nota integrativa con particolare riguardo alla struttura e al contenuto.

Effetti derivanti dall’eliminazione di oneri/proventi straordinari applicati retroattivamente ai

soli fini riclassificatori.

OIC 13 RIMANENZE

I beni che rientrano nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui

avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.

Questo avviene, di solito, quando è trasferito il titolo di proprietà ma, se in virtù di

specifiche clausole contrattuali non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il

trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui è trasferito il titolo di proprietà,

prevale la prima.

Pertanto, il principio contabile Oic 13, sul punto, è allineato con il principio Oic 16 relativo

alle immobilizzazioni materiali: infatti, il decreto n. 139/15 ha sostituito, nell’articolo 2423-

bis del codice civile, il principio della “funzione economica” con quello della “sostanza

39

economica” e la relazione di accompagnamento precisa che la declinazione pratica di tale

principio è effettuata dalla legge e dai principi contabili, che peraltro già la contenevano.

La revisione dell’Oic 13 è stata l’occasione per razionalizzare e aggiornare alcune

disposizioni relative, in particolare, alla determinazione del valore di realizzazione

desumibile dall’andamento del mercato con il quale, in base al n. 9 dell’articolo 2426 c.c.,

confrontare il costo ai fini della valutazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie:

tuttavia, la modifica, nella sostanza, non cambia le precedenti regole contabili, come si

può evincere dal seguente esempio (non contenuto nel principio contabile).

Costo di acquisto delle materie prime da impiegare nella produzione 1.000

Prezzo di mercato alla data di riferimento del bilancio 900

Le materie prime non sono svalutate perché l’impresa prevede di vendere il prodotto finito

che utilizza le materie prime a 2.000, sostenendo costi di produzione, incluso il costo della

materia prima, pari a 1.850

L’impresa non svaluta le materie prime perché:

1) le materie prime sono utilizzate per la produzione di un prodotto finito e incorporate

nello stesso, e

2) si prevede di vendere il prodotto finito ad un prezzo che consente di recuperare il costo

di produzione inclusivo delle materie prime.

Le condizioni 1) e 2) devono sussistere congiuntamente: la mancanza anche soltanto di

una, impone la svalutazione delle rimanenze.

La differenza, rispetto all’impostazione precedente, riguarda il “rovesciamento” dei due

termini di paragone rispetto al costo: con la nuova impostazione si fa sempre riferimento al

valore di realizzazione e, solo in seconda battuta, al costo di sostituzione che riguarda

essenzialmente solo i beni-merce.

Infine, alcune precisazioni riguardano, per esempio, sottoprodotti o scarti di lavorazione di

importo irrilevante che possono essere valutati direttamente al valore di realizzazione

desumibile dall’andamento del mercato, purché tale valore sia dedotto dal costo del

prodotto principale (per evitare che sia calcolato due volte).

I beni fungibili, che possono essere valutati con metodi alternativi al costo specifico,

ovvero media ponderata, Lifo e Fifo, sono quelli che presentano le stesse caratteristiche e

sono fra loro interscambiabili: per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze

iniziali e i beni acquistati o prodotti nell’esercizio.

Inoltre, il principio contabile contiene alcune precisazioni relative ai “metodi alternativi”

che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle rimanenze in applicazione

40

del comma 4 dell’articolo 2423 c.c. in tema di rilevanza: si tratta dei metodi del prezzo al

dettaglio, dei costi standard e del valore costante.

Il documento precisa che le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il

metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere

impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze: questo

non implica, al fine del giudizio di rilevanza, un calcolo parallelo dei beni fungibili

utilizzando i metodi di valutazione Lifo, Fifo e costo medio ponderato come invece si

poteva ricavare in base al testo precedente del principio.

In particolare, i costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando

considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente

sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento:

l’irrilevanza è riferita al costo effettivo di produzione, come precisato anche nell’Appendice

B, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali Lifo,

Fifo e costo medio ponderato.

Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si

valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di

importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri metodi di

calcolo del costo: il costo delle rimanenze è determinato detraendo dal valore di vendita

delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. In questo caso, l’irrilevanza

deriva direttamente dal ricorrere di circostanze ben individuate (grandi quantità di beni,

rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi

tradizionali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma questa sarebbe anche inutile

perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle

rimanenze (questo metodo è previsto anche fiscalmente dall’articolo 92, comma 8 del

Tuir).

Inoltre, sempre con riferimento ai costi standard, è stato riscritto l’esempio contenuto

nell’Appendice B, eliminando la comparazione riportata in precedenza con i valori ottenuti

con i metodi Fifo, Lifo e costo medio ponderato.

Infine, il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo

qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto

all’attivo di bilancio: tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non

si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali rimanenze. In questo

caso, l’irrilevanza rispetto ai metodi generali è in re ipsa perché tale metodo è consentito

quando il costo d’acquisto è costante.

41

In definitiva, l’utilizzo dei criteri alternativi non deve comportare differenze rilevanti e,

pertanto, comporta effetti irrilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradizionali.

Nel principio contabile, poi, con riferimento alla valutazione delle rimanenze (articolo 2426

n. 9 c.c.), sono state eliminate le considerazioni relative all’andamento del mercato nel

periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del bilancio al fine

di determinare il valore presumibile di realizzo in quanto il tema è trattato in via generale

nell’Oic 29, nei paragrafi relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Oic 13: la norma transitoria

Il principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle

rimanenze di magazzino e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Disposizioni relative alla determinazione del valore di realizzo di materie prime e

sussidiarie applicate a tutte le rimanenze esistenti all’1 gennaio 2016.

OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Crediti verso la società che gestisce la tesoreria accentrata e rapporti tra le società

appartenenti a un gruppo con classificazione più chiara: è la principale novità contenuta

nel principio contabile Oic 14 “Disponibilità liquide”.

Le disponibilità liquide sono costituite da, depositi bancari e postali, assegni, denaro e

valori in cassa. La nuova versione del principio contabile precisa che i depositi bancari e

postali, sono disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale che

possono essere incassati a pronti: è eliminata la possibilità di ricomprendere in tale ambito

i depositi incassabili “a breve termine”.

Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo

immobilizzato in base alle caratteristiche del vincolo.

In alcuni gruppi, una società amministra la tesoreria per ottimizzare l’utilizzo delle risorse

finanziarie del gruppo stesso: è il caso, per esempio, dei contratti di cash pooling.

Si tratta di accordi che possono assumere diverse forme contrattuali: il problema, da

sempre, è la classificazione dei rapporti di credito tra le parti caratterizzati da diversi gradi

di liquidità.

Nel bilancio delle singole società che partecipano alla gestione della tesoreria accentrata, i

crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in un’apposita

42

voce: utilizzando l’articolo 2423-ter comma 3 del codice civile, la società aggiunge, nelle

“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, la voce “Attività finanziarie per

la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (controllante,

controllata).

Se le condizioni di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti sono rilevati

nella Immobilizzazioni finanziarie.

Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della

sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente “svalutazione dei crediti per

la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni dei crediti per la gestione accentrata

della tesoreria” con indicazione della controparte (controllante, controllata).

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i

debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.

Nella nota integrativa sono contenute le relative informazioni.

Nei bilanci redatti in forma abbreviata, nei quali lo schema di stato patrimoniale comprende

soltanto le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, i crediti in oggetto

sono inclusi nella voce C.III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”

con illustrazione nella nota integrativa: se le condizioni già illustrate non sono soddisfatte, i

crediti sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

OIC 14 Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali: disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione

postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.

Assegni: titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista,

nazionali ed esteri.

Denaro e i valori in cassa: moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte

bollate, ecc.).

Possono comprendere moneta, assegni, depositi bancari e postali espressi in valuta.

In mancanza di indicazioni specifiche le disponibilità liquide si presumono essere

immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo.

43

OIC 15 CREDITI E OIC 19 DEBITI

Il nuovo criterio di valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato previsto dal codice

civile trova le regole applicative nei principi contabili Oic 15 “Crediti” e Oic 19 “Debiti”.

Per la valutazione di crediti e debiti, l’articolo 2426 n. 8 del codice civile prevede la

rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

In base alla relazione, tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile

all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di

reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione

degli interessi (attivi e passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione,

e non sulla base di quello nominale. Inoltre, la norma impone che la valutazione di crediti e

debiti sia effettuata tenendo conto del fattore temporale: questo implica la necessità di

“attualizzare” crediti e debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi

di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di

mercato.

L’Oic declina quanto prevede la norma di legge e detta regole speculari che, pertanto,

valgono per crediti e per debiti.

I due principi separano, in differenti paragrafi, le regole relative al costo ammortizzato in

assenza e in presenza di attualizzazione: tuttavia, si deve tenere conto che il concetto di

attualizzazione è parte integrante del costo ammortizzato e, pertanto generalmente,

quando questo non si applica non si applica neppure l’attualizzazione.

Costo ammortizzato

Per la definizione di costo ammortizzato l’articolo 2426 comma 2 del codice civile rimanda

ai principi contabili adottati dall’Unione europea, in sostanza al paragrafo 9 dello Ias 39.

Il “costo ammortizzato” di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la

passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei

rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il

criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a

scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un

accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

44

Il “criterio dell’interesse effettivo” è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di

un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione

degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Con la valutazione al costo ammortizzato, per esempio, i costi accessori ad un

finanziamento, che sino ai bilanci 2015 erano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e

ammortizzati in base alla durata del prestito, dal 2016 entrano a comporre la valutazione

del debito essendo inclusi nello stesso e sono ammortizzati lungo la sua durata in modo

da integrare e rettificare gli interessi calcolati al tasso nominale (il debito, dopo la

rilevazione iniziale, è iscritto al netto degli oneri accessori che sono ammortizzati/spalmati

lungo la durata dello stesso e, pertanto, lo incrementano progressivamente sino a

riallinearlo al valore nominale ovvero di rimborso).

Per esempio, un finanziamento di 1.000, per un tempo x, ad un tasso del 3 per cento con

oneri accessori di 25 comporta il calcolo e la contabilizzazione di un interesse effettivo

superiore pari (per esempio) al 3,25 per cento: in genere per il calcolo si utilizza un foglio

di Excel.

Così un up-front su un finanziamento incassato dal creditore è portato in diminuzione del

credito, mentre un costo sostenuto e non riaddebitato al debitore incrementa il credito:

pertanto, i costi e le commissioni relative alla transazione e, in via generale, tutte le

differenze tra valore iniziale e valore nominale alla scadenza sono incluse nel calcolo del

costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, e ripartite lungo la durata

del crediti/debito.

Tuttavia, i due principi contabili prevedono che tale criterio può non essere applicato se i

costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

In sostanza, generalmente, il criterio del costo ammortizzato e della connessa

attualizzazione può non essere applicato a crediti e debiti con scadenza inferiore a dodici

mesi e, nel caso di crediti con scadenza superiore a dodici mesi, quando costi di

transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a

scadenza sono di scarso rilievo.

Pertanto, l’Oic valorizza il principio generale della rilevanza che il decreto ha inserito

nell’articolo 2423, comma 4 c.c. eliminando i richiami allo stesso “frammentati” in altri

articoli.

Attualizzazione

45

L’attualizzazione consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il

valore attuale (=ad oggi) di flussi finanziari che saranno pagati/incassati in una o più date

future.

Pertanto, l’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base al

tasso di mercato dell’operazione e non a quello nominale: l’attualizzazione è prevista

dall’articolo 2426 n. 8 laddove richiede che la valutazione tenga conto anche del “fattore

temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il “tasso di interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali” risulta significativamente diverso da quello di

mercato.

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali5 è confrontato con quello di

mercato, che è il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero

negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a

quello in oggetto.

Tuttavia i due principi contabili precisano che se le commissioni contrattuali tra le parti e

ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso

desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso

di interesse di nominale.

L’effetto derivante dall’attualizzazione si rileva nel conto economico come provento/onere

finanziario lungo la durata del credito/debito; possono fare eccezione i crediti/debiti

finanziari se la sostanza dell’operazione o del contratto attribuiscono a tale componente

natura diversa: per esempio, finanziamenti infragruppo infruttiferi e finanziamenti a

dipendenti concessi a condizioni particolari che possono integrare il costo del personale

(la nota integrativa illustra queste particolari situazioni, a supporto delle quali dovrà essere

formalizzata apposita documentazione).

I due principi contengono numerosi esempi, che non costituiscono parte integrante degli

stessi.

L’effetto dei cambiamenti

Vediamo cosa cambia, dai bilanci 2016, rispetto alla situazione precedente.

I principi contabili Oic 15 e l’Oic 19 in vigore sino ai bilanci 2015 si occupavano dello

scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel ricavo/costo di vendita/acquisto di

5 Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza), ma non comprende i costi di transazione costituiti da onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari, notai), contributi pagati a organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti.

46

beni o prestazione di servizi: per ambedue i principi la sostanza era la medesima e

speculare.

Il principio contabile Oic 15 disciplinava lo scorporo degli interessi attivi effettuato in

relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della

rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.

L’ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi era rappresentato dal

corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve

termine del bene/servizio. Se non era possibile determinare il prezzo di mercato del bene

a breve termine (ipotesi non ricorrente), il ricavo era determinato attualizzando il credito ad

un appropriato tasso di interesse. L’ammontare degli interessi impliciti, costituto dalla

differenza tra il valore nominale del credito e il corrispettivo a pronti, era rilevato

inizialmente tra i risconti passivi.

Gli interessi attivi erano considerati di competenza dell’esercizio o degli esercizi

successivi, sino alla scadenza del credito e riconosciuti contabilmente in base alla durata

del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura

il credito era quello maturato in tale periodo: la differenza (valore nominale del credito-

corrispettivo a pronti) era ripartita in modo tale da riconoscere l’interesse ad un tasso

costante sul credito residuo finché non interamente incassato.

Lo scorporo non riguardava i crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a

debitori senza corresponsione d’interessi o con interessi bassi, perché non derivanti da

operazioni di scambio di beni o servizi e, pertanto, non vi era un ricavo da rettificare.

Le nuove versioni dei principi contabili Oic 15 e Oic 19 contengono novità che riguardano,

in particolare, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad

attualizzazione.

Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione, in via

generale, non comportano cambiamenti rispetto al passato, anche considerando il, già

citato, principio generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che consente di

evitare, in molti casi, l’applicazione a importi con scadenza entro l’arco temporale (inferiore

a dodici mesi) già previsto dai principi Oic 15 e Oic 19.

Invece, la situazione cambia per crediti e debiti finanziari che, in precedenza, in base ai

principi Oic 15 e Oic 19, non comportavano alcuna attualizzazione.

In ogni caso, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

possono non applicare costo ammortizzato e attualizzazione, continuando a valutare

crediti e debiti al valore nominale.

47

Cosa cambia rispetto al passato

Oic 15 e Oic 19 in vigore fino al 2015

I principi contabili si occupavano dello scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel

ricavo/costo di vendita/acquisto di beni o prestazione di servizi: per ambedue la sostanza

era la medesima e speculare.

L’Oic 15 disciplinava lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti

commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza

corresponsione di interessi o con interessi bassi.

Lo scorporo non riguardava crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori

senza corresponsione d’interessi o con interessi bassi, perché non derivando da

operazioni di scambio di beni o servizi non vi era un ricavo da rettificare.

Nuovi Oic 15 e Oic 19: decreto legislativo 139/15

Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione

potrebbero non comportare cambiamenti rispetto al passato considerando il principio

generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che potrebbe rendere non

necessaria, in molti casi, l’applicazione a importi con scadenza entro l’arco temporale in

precedenza già previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (inferiore a dodici mesi).

La situazione può cambiare per crediti e debiti finanziari di medio e lungo termine con costi

di transazione d’importo rilevante oppure senza corresponsione d’interessi, o con interessi

significativamente diversi dai tassi di mercato, che in precedenza non erano attualizzati.

Prima applicazione

Le nuove disposizioni si applicano a crediti e debiti iscritti in bilancio dal 2016: se la

società decide di non avvalersi di tale facoltà, costo ammortizzato e attualizzazione sono

applicati a tutti i crediti (debiti) già iscritti in bilancio, rilevando gli effetti della nuova

valutazione all’1 gennaio 2016 agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto al

netto dell’effetto fiscale.

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L’applicazione della sostanza economica trova alcune precisazioni nel principio contabile

Oic 16 relativo alle immobilizzazioni materiali.

48

Infatti, il documento precisa che se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia

coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui

é trasferito il diritto di proprietà, prevale la prima: nell’effettuare tale analisi occorre

analizzare tutte le clausole contrattuali.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo principio contabile esplicita meglio l’ambito di

applicazione della sostanza economica, non limitato alle clausole di riserva della proprietà

di cui all’articolo 1523 del codice civile.

Infatti, il D.Lgs n. 139/15 ha sostituito, nell’articolo 2423-bis del codice civile, il principio

della “funzione economica” con quello della “sostanza economica” e la relazione di

accompagnamento precisa che la declinazione pratica di tale principio è effettuata dalla

legge e dai principi contabili.

In pratica, si tratta di un’applicazione del postulato della sostanza che ricalca quanto già

previsto nel principio contabile Oic 15 con riferimento alla cancellazione dei crediti dal

bilancio, che deve avvenire in base alla sostanza economica del contratto, ovvero quando

sono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti gli stessi.

Con riferimento alla classificazione delle voci in bilancio, nella voce Terreni e fabbricati è

stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali” ed il termine

“fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali” per identificare quelli che rappresentano

un investimento, in quanto più esaustiva ed immediata.

E’ precisato che i fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi

finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto

contabile: se sono ammortizzati, il piano di ammortamento risponde alle medesime

caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.

Rispetto alla formulazione precedente, è previsto quale regola generale l’ammortamento

sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al valore contabile: è stata

eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali perché rappresentava

un’eccezione alle regole generali che non ammettono deroghe.

Se il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni

similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito

determinato ai sensi del principio contabile Oic 19 “Debiti” (applicazione del costo

ammortizzato).

49

Se, in via facoltativa, il costo ammortizzato è applicato ai debiti in essere all’1 gennaio

2016, lo stesso è applicato retroattivamente: in caso contrario, è applicato

prospetticamente.

Infatti, la norma di legge prevede l’obbligo, se ne ricorrono i presupposti, di applicare il

costo ammortizzato ai debiti sorti dai bilanci 2016 e la facoltà di applicarlo ai debiti in

essere all’1 gennaio 2016.

Nel principio contabile è precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti

dall’alienazione delle immobilizzazioni materiali sono iscritte rispettivamente nelle voci A.5

e B.14 del conto economico, non essendo più prevista la parte straordinaria dello stesso:

nel calcolo si deve tenere conto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione

dell’esercizio in cui avviene la cessione.

L’ammortamento è interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile

valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Con riferimento alle rivalutazioni, possibili solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo

consenta, e alle svalutazioni il principio contabile conferma il contenuto della versione

revisionata nel 2014 che ha risolto il problema relativo all’eventuale successiva

svalutazione del bene in precedenza rivalutato: la svalutazione, se non disposto

diversamente dalla legge, deve essere imputata nel conto economico con le modalità

previste dall’Oic 9.

E’ precisato, confermando nella sostanza quanto già previsto, che le immobilizzazioni

destinate alla vendita e quelle non più utilizzabili, non più ammortizzate, sono classificate

in un’apposita voce preceduta da un numero romano da iscrivere nell’attivo circolante, se

sussistono i seguenti requisiti:

- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche

tali da differirne l’alienazione;

- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo

previsto e delle condizioni di mercato;

- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

Tali immobilizzazioni sono valutate, in base all’articolo 2426 n. 9 del codice civile, al

minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento

del mercato.

Inoltre, se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori,

aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti

si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o

50

significativo. Se, per esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita

utile di durata inferiore a quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto

dell’ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il

componente sarà sostituito.

Nella nota integrativa sono indicati, metodo e coefficienti utilizzati per le diverse

componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato.

Con riferimento all’articolo 2423 comma 4 c.c. e all’informativa da fornire nella nota

integrativa, è precisato che esempi di applicazione del principio generale della rilevanza

sono rappresentati dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature

industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di

scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili

nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l’utilizzo ai fini

dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la

quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota

calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Le definizioni

Ammortamento: ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua

stimata vita utile.

Valore da ammortizzare: differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile,

il valore residuo.

Valore residuo di un bene: presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo

di vita utile.

Svalutazione: riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al

valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore.

Valore recuperabile di un’immobilizzazione: pari al maggiore tra il valore d’uso e il suo

valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

Manutenzione ordinaria: costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente

(per esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso)

che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per

assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.

51

Manutenzione straordinaria: ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri

miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di

capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile.

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il principio contabile Oic 17, con riferimento alla sezione relativa al bilancio consolidato,

contiene le seguenti novità:

- inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti che costituiscono il bilancio

consolidato;

- introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza;

- innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo

di redazione del bilancio consolidato ai gruppi di ridotte dimensioni6;

- esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese

controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi

dell’articolo 28 del D.Lgs. 127/1991;

- nel caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato dovuto all’esistenza

di un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata e le sue

controllate sono inserite, possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio

consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione

europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua

comunemente adottata negli ambienti della finanza internazionale;

- precisazione normativa che l’ipotesi dell’esclusione dall’area di consolidamento delle

imprese controllate a causa dell’impossibilità di ottenere le informazioni necessarie

tempestivamente o senza costi sproporzionati può verificarsi solo “in casi eccezionali”;

- introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal precedente Oic 17)

della “data di acquisizione” come opzione per effettuare l’eliminazione delle partecipazioni

6 Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente

alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

52

contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e

determinare la differenza di annullamento (si veda anche successivamente);

- eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali “differenza da

consolidamento”, sostituita dalla voce “avviamento”, a cui attribuire l’eventuale avviamento

che scaturisce dall’allocazione della differenza da annullamento positiva;

- eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento

positiva, non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e

sull’avviamento della controllata, a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi,

conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;

- adeguamenti terminologici inseriti nel D.Lgs. 127/1991 (per esempio, introduzione del

riferimento agli “enti di interesse pubblico”, come definiti dal D.Lgs. 39/2010, in luogo del

riferimento “alle società con titoli quotati in borsa”, e agli “enti sottoposti a regime

intermedio” come definiti dal medesimo decreto);

- eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;

- novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.

Una precisazione rilevante riguarda l’articolo 28 del D.Lgs n. 127/91, relativo alle

esclusioni facoltative dall’area di consolidamento: la lettera d) prevede la possibilità di

escludere le imprese controllate quando le loro azioni o quote sono possedute

esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Il principio contabile prevede che l’esclusione può avvenire quando la partecipazione è

stata acquisita con l’esclusivo fine della vendita entro dodici mesi dalla data di

acquisizione del controllo: in questo caso è classificata nella voce dell’attivo circolante

dello stato patrimoniale consolidato III - Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte è ulteriormente precisato che questa

previsione è coerente con il contenuto della relazione al D.Lgs. 127/1991, la quale precisa

che “occorre che la successiva alienazione sia uno scopo immediato del possesso della

partecipazione”. Trattandosi di un’esclusione facoltativa dal consolidamento,

potenzialmente in grado, in alcune circostanze, di limitare la trasparenza dei risultati del

bilancio consolidato, la partecipazione deve essere consolidata in assenza di evidenze

documentali che attestino che l’acquisto è avvenuto con l’esclusivo fine della vendita, o

quando non vi è certezza che la vendita avvenga nell’arco dei dodici mesi dall’acquisto.

53

L’articolo 33 del D.Lgs 127/91, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs 139/15, prevede

l’eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori contabili riferiti alla “data di

acquisizione” o alla “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”:

la prima, tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie, era già

raccomandata in via interpretativa dal previgente Oic 17.

Pertanto, l’Oic 17 precisa che la società indica nella nota integrativa del bilancio

consolidato la data di consolidamento utilizzata per il calcolo della differenza di

annullamento derivante dall’eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto

delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell’area di

consolidamento.

Medesime prescrizioni riguardano, nella sezione relativa al metodo del patrimonio

netto, la data da utilizzare per il calcolo della differenza iniziale tra costo della

partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata.

Con riferimento alla rappresentazione del leasing finanziario nel bilancio consolidato è

precisato che, se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile (da metodo

patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un

cambiamento di principio contabile ai sensi dell’Oic 29.

Medesima previsione, nella sezione relativa alla valutazione delle partecipazioni con il

metodo del patrimonio netto, riguarda l’eventuale cambiamento del criterio di

valutazione delle partecipazioni (da costo a metodo del patrimonio netto e viceversa): è

precisato che nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di

controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di

valutazione a favore di altro, si applicano le disposizioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti

di principi contabili.

OIC 18 RATEI E RISCONTI

Il principio contabile Oic 18 “Ratei e Risconti” è stato coordinato con altri principi contabili e

ora anche la lettura risulta più scorrevole.

Inoltre, il documento contiene un nuovo paragrafo dedicato alle società che redigono il

bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

54

Per questi soggetti l’articolo 2435-bis del codice civile prevede la possibilità di includere

Ratei e Risconti attivi nella voce C.II “Crediti” e Ratei e Risconti passivi nella voce D

“Debiti”.

Il principio, poi, conferma le novità introdotte nella precedente versione aggiornata nel

2014.

Innanzi tutto, nella nota integrativa è indicata, ove rilevante, la ripartizione dei Ratei e

Risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo, nonché di quelli con durata oltre i

cinque anni: quest’ultimo caso riguarda, per esempio, il maxicanone della locazione

finanziaria.

Per “composizione” si intende la distinzione qualitativa (Ratei o Risconti) e quantitativa

(importi) all’interno delle voci.

Nell’illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni, la nota integrativa fornisce evidenzia

dell’utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei Ratei e Risconti e la

motivazione della scelta effettuata (si veda l’esempio non contenuto nel principio).

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, in ogni caso, devono illustrare i

criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.

Le micro-imprese (articolo 2435-ter c.c.), invece, sono esonerate dalla redazione della

nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste nei

numeri 9 e 16 dell’articolo 2427 relative, rispettivamente, a impegni, garanzie, passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura della garanzie

reali prestate, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili (n. 9), e

quelle relative ai compensi degli amministratori (n. 16).

Sono confermati, poi, i requisiti per la rilevazione di ratei e risconti e la casistica delle

operazioni che non originano tali poste, in quanto la competenza dei relativi proventi e

oneri matura per intero nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio o in quelli successivi,

per esempio: fatture da emettere e ricevere; interessi attivi maturati ma non ancora

accreditati su conti correnti; anticipi ricevuti/pagati nel corso dell’esercizio a fronte di

canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo.

Nei paragrafi relativi a valutazione e rilevazioni successive sono confermate alcune regole

con riferimento alla recuperabilità del valore.

L’eventuale parte non recuperabile dei Ratei attivi di natura non finanziaria (es. contratti di

affitto) è contabilizzata nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della

55

riduzione del Rateo attivo, in quanto assimilabili a crediti; le svalutazioni dei Ratei di natura

finanziaria (per esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.

Per i Ratei passivi, in quanto assimilabili a debiti, la parte maturata è esposta in bilancio al

valore nominale.

La valutazione dei Risconti attivi, invece, riguarda il futuro beneficio economico correlato ai

costi differiti: se inferiore, in tutto o in parte, alla quota riscontata si deve procedere alle

opportune rettifiche di valore, con rilevazione dell’eventuale perdita nella voce B.10.d (se

finanziari, nelle voci delle classi C o D) del conto economico in contropartita alla riduzione

del risconto attivo.

I Risconti passivi, generalmente, non presentano problemi di valutazione.

Infine, è stato eliminato il paragrafo relativo alla modalità di contabilizzazione del maxi-

canone del leasing nel caso di riscatto anticipato del bene, perché già incluso

nell’appendice A dell’Oic 12 dedicata alla locazione finanziaria.

L’Appendice in questione ribadisce che, nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato,

l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite

e si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene.

Ratei e Risconti: requisiti per la rilevazione

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti

condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;

- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;

- l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

La valutazione con il metodo del tempo economico: l’esempio

La ripartizione “per competenza” avviene computando i giorni decorrenti dall’inizio degli

effetti economici fino alla data di chiusura dell’esercizio, e da questa data fino al termine

dei predetti effetti: il criterio base è, perciò, quello del “tempo fisico”.

Questo criterio può non essere adeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali, rese o

ricevute, non hanno contenuto economico costante nel tempo; in questi casi, per meglio

rappresentare la correlazione fra costi e ricavi può essere adottata la ripartizione in base al

56

criterio del “tempo economico”.

Il criterio, pertanto, si utilizza nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile

all'esercizio non è esattamente proporzionale al tempo fisico.

Esempio.

Un’assicurazione relativa ad un impianto per la pratica dello sci invernale ha durata 1

luglio anno X - 30 giugno anno X + 1. Se il costo, pari a 1000, viene ripartito in base al

tempo fisico:

- 500 sono a carico dell’esercizio X;

- 500 sono a carico dell’esercizio X + 1.

Tuttavia i ricavi che derivano dall’attività sono conseguiti per un mese (dicembre)

nell’esercizio X e per quattro mesi (gennaio/aprile) nell’esercizio X + 1. La ripartizione del

costo in base al tempo fisico non soddisfa il principio della competenza, ovvero la

correlazione che i costi devono avere con i ricavi.

In questo caso la correlazione costi/ricavi può essere operata in funzione delle modalità di

svolgimento dell’attività economica, ripartendo il costo dell’assicurazione sulla base dei

ricavi conseguiti.

In pratica, 200 sono il costo a carico dell’esercizio X e 800 sono il costo a carico

dell’esercizio X + 1: in questo modo si rispetta la correlazione costi/ricavi.

OIC 20 TITOLI DI DEBITO

I titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o

determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla

gestione della società che li ha emessi.

La classificazione in bilancio, nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante, dipende dalla

volontà della direzione aziendale e dall’effettiva capacità di detenere i titoli per un periodo

prolungato di tempo: soltanto in questo caso l’iscrizione avviene tra le immobilizzazioni.

L’articolo 2426 n. 1 del codice civile prevede che le immobilizzazioni rappresentate da titoli

sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Il costo

ammortizzato tiene conto dell’interesse effettivo: quando una società emette

un’obbligazione, il valore d’iscrizione iniziale del debito non è quello nominale ma è il

57

“valore economico” che tiene conto del tasso effettivo che considera tutti i costi e le

condizioni di emissione del prestito.

Pertanto, costi di transazione, eventuali commissioni attive e passive, e ogni differenza tra

valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo

ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, in base al quale tutti i costi

accessori sono ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra

o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, seguendone la medesima

classificazione nel conto economico, in modo tale che il tasso d’interesse effettivo rimane

un tasso costante lungo la durata del titolo, fatta salva la rilevazione delle (eventuali)

variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento7.

Tuttavia, il principio contabile precisa che il criterio del costo ammortizzato può non essere

applicato se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile,

rispetto al valore determinato in base alle normali regole del costo (valore nominale),

applicabili ai bilanci redatti in forma abbreviata. Generalmente gli effetti sono irrilevanti in

due casi: per i titoli destinati ad essere detenuti durevolmente, se costi di transazione,

premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell’attivo circolante, se

detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore a dodici mesi.

Ne consegue che la nuova versione del principio contabile può produrre effetti per i titoli

detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o

negoziazione di importo rilevante.

Invece, il decreto n. 139/15 non ha esteso ai titoli l’obbligo di tenere conto del fattore

temporale (attualizzazione) nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito,

emessi da società private, o rappresentati da titoli di debito pubblico, siano in linea con i

tassi di mercato: pertanto, l’attualizzazione è stata prevista, in particolari ipotesi, soltanto

per debiti e crediti.

Utili e perdite da negoziazione di titoli sono rilevanti nell’area finanziaria del conto

economico in conseguenza dell’eliminazione della sezione straordinaria dello stesso.

7 Esempio. BTP acquistato a un costo minore (93) di quello di rimborso (100) con costi di transazione (2): la differenza (100-95) è un provento che integra gli interessi attivi ed è imputata per competenza con criteri finanziari lungo la durata del titolo. Scritture: Titoli a Banca 95 (93+2); Banca a Interessi attivi 2; alla fine dell’esercizio: Titoli a Interessi attivi 1 (imputazione per competenza della differenza che integra gli interessi attivi). E così negli esercizi successivi. La determinazione dei valori e della differenza, imputata in bilancio con criteri finanziari, emerge come conseguenza dell’applicazione del costo ammortizzato, generalmente effettuata con un foglio di excell. La situazione inversa, con costo di acquisto superiore al valore di rimborso, rettifica (= riduce) gli interessi attivi.

58

Infine, utile indicazione riguarda i titoli non immobilizzati che, ai fini valutativi, sono definiti

fungibili quando incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno lo stesso

codice ISIN (codice identificativo univoco dei titoli con rilevanza anche fiscale).

Oic 20 Titoli di debito

Titoli di debito: attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o

determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla

gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati

sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società,

nonché i titoli a questi assimilabili.

OIC 21 PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese: il principio

contabile non contiene più la sezione relativa alle azioni proprie che, dai bilanci 2016 per

effetto del decreto legislativo n. 139/15, non sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale

ma sono contabilizzate in una riserva negativa del patrimonio netto, illustrata nel principio

contabile Oic 28 “Patrimonio netto”.

L’Oic 21 contiene alcuni richiami alle partecipazioni in società “sottoposte al controllo di

controllanti” (società “sorelle”) che, per effetto del Decreto 139/15, sono iscritte in una

specifica voce dell’attivo immobilizzato o circolante.

Inoltre, utili e perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte

nell’attivo circolante sono contabilizzate nel conto economico rispettivamente nelle voci

C.15 (utili) e C. 17 (perdite) con separata indicazione di quelli relativi a società

appartenenti al gruppo (nella voce C.17 la separata indicazione dovrebbe riguardare

anche le società sottoposte a comune controllo seppure – a differenza della voce C.15,

non espressamente previsto dalla norma).

Pertanto, il risultato della cessione (utile/perdita) confluisce sempre nell’area finanziaria del

conto economico, in quanto è stata eliminata la sezione straordinaria dello stesso.

E’ stato aggiunto un paragrafo per rammentare quanto segue. Le partecipazioni detenute

nella società controllante sono classificate nell'attivo immobilizzato, alla voce BIII 1) c)

59

“partecipazioni in imprese controllanti”, oppure nell’attivo circolante alla voce CIII 3)

“partecipazioni in imprese controllanti”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Al

momento dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le

modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis c.c., in contropartita è costituita

una riserva di pari ammontare denominata “Riserva per azioni dell'impresa controllante in

portafoglio”, da indicare distintamente alla voce AVI “Altre Riserve” del Patrimonio Netto.

Con riferimento al cambiamento di destinazione, da attività finanziarie non immobilizzate a

immobilizzazioni finanziarie e viceversa, è precisato che, alla fine dell’esercizio in cui

avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione della partecipazione

con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il

valore di trasferimento al nuovo comparto. Inoltre, i differenti criteri di valutazione e

classificazione adottati per effetto del cambiamento di destinazione sono indicati nella nota

integrativa.

L’Oic 21 contiene poi alcune precisazioni relative alle situazioni che possono segnalare

eventuali perdite durevoli di valore delle partecipazioni immobilizzate.

Tra le citate situazioni, la distribuzione di dividendi che ha comportato una diminuzione

della quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata divenuta inferiore al valore

d’iscrizione della stessa nell’attivo e il mancato esercizio del diritto di opzione che ha

comportato la diminuzione del valore economico della partecipata sotto il valore di

iscrizione della stessa nell’attivo.

E’ stata eliminata la possibilità di rilevare i dividendi da società controllate già nell’esercizio

di maturazione degli utili se il bilancio della controllata è stato approvato dall’organo

amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte

dell’organo amministrativo della controllante8: pertanto la controllante iscrive il credito per

dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata (l’esercizio

della delibera assembleare di distribuzione).

Questa modifica, eliminando un’eccezione, allinea la rilevazione del credito con quanto

prevede l’Oic 15 in materia di rilevazione dei crediti che, se originati da ragioni differenti

dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste il titolo agli stessi,

ovvero se rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

8 Medesima eliminazione riguarda la rilevazione anticipata del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approva il progetto di bilancio quando quest’ultima ha il pieno dominio sull’assemblea della controllata.

60

Le società che in passato hanno rilevato i dividendi in base alla precedente versione

dell’Oic 21 possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente.

Il principio contabile contiene poi alcuni paragrafi relativi al bilancio in forma abbreviata,

nel quale le partecipazioni sono incluse nelle voci contrassegnate con lettere maiuscole e

numeri romani dello stato patrimoniale, così come nel conto economico svalutazioni e

rivalutazioni (riprese di valore) sono raggruppate, con semplificazioni estese alle micro-

imprese.

Inoltre, eventuali effetti che derivano dall’inclusione delle nuove voci relative alle società

“sorelle” e dall’eliminazione della parte straordinaria del conto economico sono rilevati

retroattivamente ai soli fini della riclassificazione del bilancio 2015 nel confronto con quello

del 2016.

Infine, è stata inserita l’Appendice A “Determinazione del fair value ai fini dell’informativa ai

sensi dell’articolo 2427-bis del codice civile”. L’Appendice, parte integrante del principio, è

particolarmente utile perché fornisce anche una guida ai criteri valutativi.

Oic 21 Partecipazioni

Partecipazioni: investimenti nel capitale di altre imprese iscritte nello stato patrimoniale

nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante.

Iscrizione al costo di acquisto o di costituzione, costituito dal prezzo pagato, al quale sono

aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di

costituzione.

Costi accessori: costi direttamente imputabili all’operazione, quali, per esempio, costi

d’intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese e imposte. Possono

comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di

contratti e studi di convenienza all’acquisto.

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

L’Oic 23 “Lavori in corso su ordinazione” contiene le regole contabili che devono essere

seguite dal redattore del bilancio, rinviando alle Motivazioni alla base delle decisioni

assunte ulteriori spiegazioni e considerazioni.

61

Il principio conferma che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono valutati

con il criterio della percentuale di completamento, che rileva il risultato della commessa in

base all’avanzamento dei lavori, al fine di soddisfare il principio di competenza economica.

Infatti, tenuto conto che, fin dall’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è stato

commissionato all’appaltatore e il corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il codice

civile ammette la possibilità di riconoscere il risultato della commessa negli esercizi in cui i

lavori sono eseguiti, utilizzando il “metodo della percentuale di completamento”: è quanto

prevede il n. 11 dell’articolo 2426.

L’altro criterio di valutazione è quello della commessa completata che, seppure previsto

dal codice civile, genera andamenti irregolari dei risultati di esercizio perché ricavi e

margine di commessa sono rilevati solo quando il contratto è completato, ossia alla data in

cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato

(applicazione al principio della prevalenza della sostanza economica di cui all’articolo

2423-bis c.c.).

Pertanto, vi è una gerarchia tra i due criteri: si applica il criterio della percentuale di

completamento se sono soddisfatte le condizioni previste nel principio, mentre il criterio

della commessa completata si applica quando tali condizioni non sono soddisfatte.

Il criterio della percentuale di completamento si applica ai contratti di durata ultrannuale,

pertanto superiore a dodici mesi, quando:

- esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca chiaramente le obbligazioni e, in

particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;

- il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i

lavori sono eseguiti;

- non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni

di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie

obbligazioni (per esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori);

- il risultato della commessa può essere misurato attendibilmente.

Il corrispettivo si considera maturato, per esempio, quando il contratto garantisce alla

società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei

costi sostenuti e un congruo margine.

Nel conto economico i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo (quando vi è certezza del

riconoscimento del ricavo) sono rilevati tra i ricavi (voce A.1), mentre il valore della

produzione eseguita nell’esercizio, al netto di quella iscritta a ricavi, è rilevato nella voce

relativa alla variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3).

62

In alcuni casi le fatturazioni effettuate dall’appaltatore nei confronti del committente non

riflettono lo stato avanzamento dei lavori. Questo accade quando le fatturazioni sono

predeterminate contrattualmente a scadenze prestabilite, talvolta non connesse a stati di

avanzamento (SAL) predisposti insieme al committente.

A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di

una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata

al costo (eliminando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita

probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso

su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l’eccedenza è

rilevata in un apposito fondo rischi e oneri.

L’applicazione pratica del criterio della percentuale di completamento può avvenire

adottando i diversi metodi illustrati nel principio contabile, che consentono di misurare, in

particolare alla data di redazione del bilancio, lo stato di avanzamento (=percentuale di

completamento) utilizzando percentuali o misurazioni fisiche.

Una precisazione riguarda i costi pre-operativi, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto

ma prima che abbia inizio l’attività di costruzione o il processo produttivo, che sono rilevati

a conto economico per competenza in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato

con le modalità previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.

Nel caso di applicazione del metodo del costo sostenuto (cost to cost), lo stato

avanzamento dei lavori è determinato ponendo a confronto i costi di commessa sostenuti

fino a una certa data (esclusi i costi pre-operativi) con i costi di commessa totali stimati

(esclusi i costi pre-operativi).

Per i lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all’anno è confermata la possibilità di

utilizzare entrambi i criteri di valutazione citati: criterio della percentuale di completamento

e criterio della commessa completata. In via generale, il criterio della commessa

completata non genera andamenti irregolari sui risultati di esercizio.

Aspetti fiscali

Il criterio della percentuale di completamento è il solo contemplato dall’articolo 93 del Tuir

che prevede la valutazione dei lavori ultrannuali sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero

dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte da stati di

avanzamento dei lavori.

63

In via generale, la corretta applicazione delle regole di valutazione contenute nell’Oic 23

ha valore ai fini tributari perché il fisco non detta specifiche regole e, pertanto, vale per il

principio di derivazione, il comportamento tenuto nel bilancio.

Invece, il criterio della commessa completata, che si utilizza per la valutazione delle

commesse di durata infrannuale che sono “a cavallo” di due esercizi, è previsto ai fini

fiscali dall’articolo 92, comma 6, del Tuir.

Oic 23: le definizioni

Lavoro in corso su ordinazione (o commessa): contratto, di durata normalmente

ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura

di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano

strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione,

tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su

ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste, in base a

contratti di appalto o altri aventi contenuto simile.

Lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale: contratto di esecuzione che

investe un periodo superiore a dodici mesi. Per durata s’intende il tempo che intercorre tra

la data d’inizio di realizzazione dei beni e/o prestazione di servizi e la data di ultimazione e

consegna dei beni e/o prestazione di servizi entrambe determinate dal contratto.

OIC 24 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I costi di pubblicità in corso di ammortamento, a determinate condizioni, possono restare

iscritti nel bilancio e riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento: è una delle

precisazioni contenute nel principio contabile Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali”.

Il decreto legislativo 139/15 ha eliminato la possibilità di capitalizzare e, pertanto, di

ammortizzare in più esercizi, le spese di pubblicità, comprese quelle in corso di

ammortamento.

Tuttavia, l’Oic 24 nella versione revisionata nel 2014, prevedeva la possibilità di

capitalizzare tali costi se relativi ad operazioni non ricorrenti, relative ad azioni dalle quali

la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti

da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali: per esempio,

64

lancio di una nuova attività produttiva o avvio di un nuovo processo produttivo diverso da

quelli avviati attualmente.

Inoltre, il decreto legislativo 139/15 vieta la capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma

consente la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento entro un periodo non

superiore a cinque anni.

Pertanto, in conseguenza di quanto illustrato, i costi di pubblicità in precedenza

capitalizzati in base a quanto prevedeva l’Oic 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per

la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati nella

voce relativa agli stessi.

In caso contrario, devono essere eliminati con imputazione negli utili (perdite) portati a

nuovo o in altra voce del patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29.

Nel primo caso (riclassifica) gli effetti sono rilevati retroattivamente ai soli fini della

riclassificazione nel bilancio precedente, mentre nel secondo caso (eliminazione) gli effetti

sono rilevati retroattivamente con riflesso sul patrimonio netto.

Alle medesime condizioni sono capitalizzabili i costi di pubblicità, sostenuti dal 2016, da

società di nuova costituzione o da società preesistenti prima dell’inizio di una nuova

attività, per esempio, un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale, un nuovo

processo produttivo (sono costi compresi in quelli di “start-up”).

Costi di ricerca

Il decreto 139/15 ha eliminato, nelle immobilizzazioni immateriali, il riferimento ai costi di

ricerca che, pertanto, non sono più capitalizzabili, anche con riferimento a quelli in corso di

ammortamento.

L’Oic 24, già nella versione revisionata nel 2014, non consentiva la capitalizzazione dei

costi relativi alla ricerca “di base”, limitandola ai soli costi di ricerca “applicata” e di

sviluppo.

Pertanto, la nuova versione del principio contabile aggiorna le definizioni, precisando che

la ricerca di base, non capitalizzabile, è quella sostenuta in un periodo antecedente a

quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che s’intende

sviluppare.

Invece, lo sviluppo, i cui costi sono capitalizzabili, è l’applicazione dei risultati della ricerca

di base: in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di

ammortamento, se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi di

65

sviluppo (in caso contrario sono eliminati, come la ricerca di base, con applicazione

retroattiva degli effetti).

I costi capitalizzabili devono essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito

ed essere identificabili e misurabili: la società deve dimostrare tale inerenza.

Se è dubbia la riferibilità al progetto specifico oppure alla gestione quotidiana e ricorrente,

il costo deve essere imputato nel conto economico.

I costi di sviluppo sono ammortizzati in base alla vita utile e, nei casi eccezionali in cui

questa non è stimabile in modo attendibile, in un periodo non superiore a cinque anni.

Alienazioni

La determinazione della plusvalenza/minusvalenza in sede di cessione delle

immobilizzazioni immateriali deve tenere conto degli ammortamenti accumulati fino alla

data di alienazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione

dell’ultimo esercizio in cui sono state utilizzate.

La contabilizzazione avviene nelle voci A.5 (plusvalenza) e B.14 (minusvalenza) del conto

economico, in conseguenza dell’eliminazione della parte straordinaria dello stesso.

Altre immobilizzazioni immateriali

Tra le “altre immobilizzazioni immateriali” non sono più presenti i costi accessori relativi a

finanziamenti che, dal 2016 se ricorrono le condizioni per l’applicazione del costo

ammortizzato sono inclusi nello stesso.

Invece, se i finanziamenti sono valutati al valore nominale, tali costi sono iscritti tra i

risconti attivi.

Il costo ammortizzato si applica ai debiti sorti dal 2016 e, pertanto, eventuali costi in corso

di ammortamento, relativi a finanziamenti precedenti, continuano ad essere iscritti nella

voce “Altre” delle immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla precedente

versione del principio contabile.

Se, invece, il costo ammortizzato, per scelta dell’impresa, è esteso anche ai finanziamenti

in corso all’1 gennaio 2016 si deve effettuare l’applicazione retroattiva.

Avviamento

Il decreto 139/15, modificando l’articolo 2426 n. 6, ha previsto l’ammortamento

dell’avviamento in base alla sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è

attendibilmente determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni.

66

La norma si applica agli avviamenti iscritti dai bilanci 2016, mentre quelli iscritti in

precedenti esercizi continuano ad essere ammortizzati in base alle regole precedenti:

entro cinque anni o in un periodo maggiore, che per l’Oic 24 aggiornato nel 2015, non

deve superare i venti anni.

L’Oic, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, osserva che il legislatore non ha

introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile: la novità, è soltanto l’inversione

nel processo di stima della stessa. Infatti, la norma precedente richiedeva di stimare la vita

utile nel caso in cui il limite di cinque anni non ne fosse rappresentativo, mentre la nuova

disposizione prevede di determinare preventivamente la vita utile e, se questa non è

stimabile, si procede all’ammortamento in un periodo non superiore a dieci anni.

L’Oic 24, pertanto, dopo avere esaminato diversi approcci per determinare la vita utile, ha

fornito alcuni punti di riferimento che considerano: il periodo entro il quale la società si

attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive della società

oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; il periodo

entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali,

l’investimento sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della

società; la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione

di aggregazione aziendale, incluse le immobilizzazioni immateriali.

Quando l’applicazione di tali metodologie determina una stima della vita utile superiore a

dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la

vita utile non può superare i vent’anni (limite che riguarda anche i marchi).

Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile,

l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

La società deve fornire nella nota integrativa le informazioni relative ai criteri utilizzati per

la stima della vita utile, comprese le ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuarla.

Infine, probabilmente la novità più rilevante riguarda la vita utile, che è stimata in sede di

rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi.

67

L’avviamento

Definizione

E’ l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur

concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in

modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il

complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in

virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

Iscrizione in bilancio

E’ iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso;

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;

- è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano

quindi benefici economici futuri;

- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.

L’avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le

immobilizzazioni immateriali.

Valutazione

L’Oic, dopo avere esaminato diversi approcci per determinare la vita utile, ha fornito alcuni

punti di riferimento che considerano: il periodo entro il quale la società si attende di godere

dei benefici economici addizionali legati alle prospettive della società oggetto di

aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; il periodo entro il

quale l’impresa si attende di recuperare l’investimento sulla base di quanto previsto

formalmente dall’organo decisionale della società; la media ponderata delle vite utili delle

principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale, incluse le

immobilizzazioni immateriali.

68

L’OIC 24

L’Oic 24 è un principio contabile complesso perché riguarda da un lato i beni immateriali

(diritti di brevetto, concessioni, marchi ecc.) e dall’altro gli oneri pluriennali (in particolare,

costi di impianto/ampliamento e di sviluppo) che hanno caratteristiche più difficilmente

determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi.

Il tutto deriva dal codice civile che, nell’articolo 2424 relativo al contenuto dello stato

patrimoniale, comprende le due diverse tipologie di costi sotto la voce Immobilizzazioni

immateriali (comportamento consentito dalle direttive contabili comunitarie).

L’Oic 24 si occupa anche dell’avviamento iscritto tra le immobilizzazioni immateriali dello

stato patrimoniale.

Il principio contabile definisce gli oneri pluriennali costi che non esauriscono la loro utilità

nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento.

Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con

riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi

comprendono costi d’impianto e di ampliamento, costi di sviluppo, e altri costi simili che

soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

L’articolo 2426 n. 5 del codice civile prevede che i costi di impianto e di ampliamento e i

costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso,

ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati

entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati

secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne

attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque

anni. Fino a che l'ammortamento dei costi citati non è completato possono essere

distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare

dei costi non ammortizzati.

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

Il principio contabile Oic 25 “Imposte sul reddito” tiene conto dell’eliminazione della

sezione straordinaria del conto economico: questo comporta la rilevazione, nella voce 20

dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza rispetto a

quelle dell’esercizio.

69

Pertanto, nella voce 20 del conto economico le imposte sul reddito dell’esercizio sono

suddivise in quattro voci distinte:

a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio; la

voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad

eventi dell’esercizio (esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).

b) imposte relative a esercizi precedenti. Le imposte relative ad esercizi precedenti,

comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) possono derivare, per

esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di

accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione

Finanziaria. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi “per

imposte, anche differite” o dalla voce D12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche

della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o

negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un

accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

c) imposte differite e anticipate, che accoglie:

i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle

attività per imposte anticipate; e

ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite (in caso

di eccedenza dello stesso); esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20,

l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.

La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da

esercizi precedenti: più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e

delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20.

- proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto alla consolidata,

nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali

generate dalla consolidata stessa.

Con riferimento alla fiscalità corrente, crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio

secondo quanto previsto dall’Oic 15 e dall’Oic 19: per quelli inferiori a dodici mesi non si

applica il costo ammortizzato (e, di conseguenza, l’attualizzazione); peraltro, quelli con

scadenza oltre i dodici mesi sono generalmente fruttiferi d’interessi.

E’ confermato che anche le attività per imposte anticipate e le passività per imposte

differite non sono attualizzate.

70

Una precisazione rilevante riguarda le regole per l’iscrizione delle imposte anticipate

relative a perdite fiscali: l’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore

significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro,

soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti (avvertenza contenuta anche nello

Ias 12).

Nel principio contabile, inoltre, è stato disciplinato in modo più chiaro il trattamento

contabile della fiscalità differita nel caso di cambiamento di aliquote fiscali in esercizi

successivi. Infatti, è precisato che la società apporta adeguate rettifiche in caso di

variazione dell’aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che

varia l’aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio. In tal caso le

rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono

rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a

operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul conto economico.

OIC 26 OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA

L’Oic 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”, nelle Motivazioni alla base delle

decisioni assunte precisa che il legislatore, con il D.Lgs 139/15, ha riscritto l’articolo 2426

n. 8 del codice civile con una formulazione che riflette l’interpretazione già contenuta nella

versione precedente del principio contabile emanata nel 2014.

Per le definizioni di “attività monetaria” e “passività monetaria” l’articolo 2426, comma 2,

del codice civile rimanda ai principi contabili internazionali costituiti, nello specifico caso,

dallo Ias 21.

Gli elementi monetari sono attività e passività che comportano il diritto a incassare o

l’obbligo di pagare importi in denaro in valuta estera: si tratta di crediti, debiti, disponibilità

liquide, ratei attivi e passivi e titoli di debito. Tali poste sono convertite al cambio corrente

alla chiusura dell’esercizio.

Invece, gli elementi non monetari sono attività e passività che non comportano il diritto ad

incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro, anche se iscritte nell’attivo circolante e

pertanto non immobilizzate. Tali poste sono iscritte in bilancio al cambio storico: si tratta di,

rimanenze, partecipazioni, immobilizzazioni, anticipi, risconti attivi e passivi.

71

Tuttavia i titoli, sia immobilizzati sia iscritti nell’attivo circolante, si iscrivono in bilancio al

cambio corrente alla chiusura dell’esercizio, perché hanno natura monetaria.

Pertanto, mentre le attività e passività monetarie sono adeguate al cambio di fine

esercizio, le attività e passività aventi natura non monetaria, anche se iscritte nel circolante

(e, pertanto, non immobilizzate) sono iscritte al cambio storico come le immobilizzazioni

non monetarie; è il caso, come accennato, delle rimanenze di magazzino e dalle

partecipazioni.

Infine, il principio contiene un paragrafo relativo alla copertura del rischio di cambio di

operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti

finanziari non derivati. Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in

valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio,

nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (per esempio, 20 o 60 per

cento del valore nominale del credito), se sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel

principio contabile; in sintesi:

- oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni

irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura come definiti

dal principio contabile Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”;

- all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale

della relazione di copertura;

- la relazione di copertura si considera efficace verificando che importo nominale, scadenza,

variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano

strettamente allineati.

A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio spot ad ogni

data di chiusura di bilancio e la variazione dell’esercizio è imputata alla voce AVII “Riserva

per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Al termine della copertura il saldo della Riserva è imputato in contropartita alla voce di

conto economico interessata dall’elemento coperto.

Il principio poi contiene le indicazioni relative alle situazione che comportano l’eventuale

cessazione della copertura.

Con riferimento alle operazioni di copertura attraverso crediti, debiti e disponibilità in valuta

una società deve applicare il principio retrospetticamente, ai sensi dell’Oic 29.

72

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

Il principio contabile Oic 28 “Patrimonio netto” è stato oggetto di profonda revisione, ed ha

ora una funzione esclusivamente “contabile” a seguito dell’eliminazione delle parti non

strettamente pertinenti con la redazione del bilancio.

Questo perché il D.L. 91/14 (Legge 116/14) attribuisce all’Organismo italiano di contabilità

le funzioni di natura contabile trasfuse nell’articolo 9-bis del Decreto Legislativo n. 38/05.

Il principio contabile disciplina i criteri di classificazione delle voci di patrimonio netto e la

loro rilevazione e movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci, nonché le

informazioni da presentare nella nota integrativa.

La principale novità contenuta nel documento è costituita dall’iscrizione, nel patrimonio

netto, della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, non più iscritte nell’attivo:

eventuali differenze tra valore della riserva e valore delle azioni annullate o vendute sono

imputate a incremento/decremento del patrimonio netto.

Altra novità è l’inclusione (al netto degli eventuali effetti fiscali differiti), nel patrimonio

netto, della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” collegata

all’utilizzo di strumenti finanziari derivati la cui disciplina è contenuta nello specifico

principio contabile.

Inoltre, per quanto prevede l’Oic 29, la voce “Utili (perdite) portati a nuovo” accoglie le

rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche

derivanti da cambiamenti di principi contabili, qualora l’imputazione ad altra voce del

patrimonio netto non sia più appropriata.

I versamenti dei soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono trattati nel

principio contabile, mentre quelli ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione

sono trattati nell’Oic 19 Debiti.

Con riferimento alla nota integrativa sono rammentate le disposizioni, contenute negli

articoli 2427 e 2427-bis) che richiedono, alle imprese che redigono il bilancio in forma

completa, numerose informazioni.

Invece, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.)

devono fornire minori informazioni, mentre le micro-imprese (articolo 2435-ter c.c.)

possono non predisporre la nota integrativa se forniscono in calce allo stato patrimoniale

le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell’articolo 2427.

Una precisazione riguarda la rinuncia del credito da parte del socio. La rinuncia - se dalle

evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento

73

patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di

patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia

del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una

posta di patrimonio netto. La precisazione è nell’inciso “se dalle evidenze disponibili è

desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società”.

Le disposizioni di prima applicazione precisano che i nuovi effetti derivanti dall’acquisto,

alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati retroattivamente ai sensi del

principio contabile Oic 29. Invece, eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre

modifiche apportate alla precedente versione dell’Oic 28 possono essere rilevanti in

bilancio prospetticamente e, pertanto, le componenti delle voci riferite ad operazioni che

non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere

contabilizzate in conformità al precedente principio.

Oic 28: la norma transitoria

Il principio disciplina i criteri di classificazione delle voci di patrimonio netto e la loro

rilevazione e movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci, nonché le

informazioni da presentare nella nota integrativa.

Nuovi effetti derivanti dall’acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie rilevati

retroattivamente ai sensi dell’Oic 29.

OIC 29 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME

CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori imputati nel patrimonio netto: è una

della novità contenute nel principio contabile Oic 29 che si occupa di cambiamenti di

principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo

la chiusura dell’esercizio.

Cambiamenti di principi contabili

I cambiamenti di principi contabili sono ammessi soltanto se richiesti da nuove disposizioni

legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori), oppure se adottati

74

“autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e

discrezionalità” per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni

(cambiamenti volontari).

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche

disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili: in assenza di

specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati come previsto dall’Oic 29.

A tale proposito, il principio contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati

a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui

avviene il cambiamento di principio.

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’Oic precisa che la Commissione

Europea nell’ambito degli workshop organizzati nel 2013 e 2014 in relazione al

recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione,

contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva: Francia, Gran

Bretagna e Spagna sono già allineate in tal senso.

Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, a meno

che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso.

Cambiamenti di stime contabili

Le stime riguardano le caratteristiche di elementi presenti alla data del bilancio (es.

incidenza di spese che formano il costo di acquisto di un bene), oppure l’evolversi di eventi

futuri che potrebbero influenzare il valore di una voce di bilancio (es. futuro realizzo di un

credito).

Il processo di stima è intrinseco alla formazione del bilancio ed è, per sua natura,

soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché, in tal caso, violerebbe la

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

I cambiamenti di stima sono la conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere

del tempo consente di acquisire in relazione a presupposti o fatti sui quali era fondata la

stima originaria.

I cambiamenti in questione rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio

e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili: gli effetti del

cambiamento sono classificati nella voce di conto economico relativa all’elemento

patrimoniale oggetto di stima con effetto sull’esercizio in corso (es. esigibilità di un credito)

o (anche) sugli esercizi successivi (es. vita utile di un cespite).

75

Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di

stima, il cambiamento è trattato come cambiamento di stima.

Correzione di errori

Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al

momento in cui è commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta

applicazione sono disponibili.

Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima e neppure con i

cambiamenti di principi contabili.

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le

decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio: la rilevanza, poi,

dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle

circostanze.

La correzione degli errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti, è contabilizzata nel

saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato l’errore, con

rilevazione negli utili portati a nuovo o in altra voce se più appropriato.

Invece, gli errori non rilevanti sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di

“rilevanza” è trattato nel principio contabile Oic 11.

E’ richiesta l’informazione comparativa, se fattibile.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile esemplifica alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che

devono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola

informativa nella nota integrativa (codice civile, articolo 2427 n. 22-quater ).

Tra i primi, per esempio, è la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio

per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, mentre è oggetto di sola

informativa, per esempio, la distruzione o il danneggiamento di beni a causa di calamità

avvenute nell’esercizio successivo.

Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura, rientrano quelli che possono

incidere sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare

attenzione nelle valutazioni di bilancio.

Per quanto riguarda le informazioni nella nota integrativa, previste dall’articolo 2427 n. 22-

quater) del codice civile, si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno

variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono

76

di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la

possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere

decisioni appropriate.

Nell’illustrazione del fatto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione

patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

OIC 29: le definizioni in sintesi

Principi contabili: regole e procedure che disciplinano, criteri di individuazione delle

operazioni, modalità delle loro rilevazioni, criteri e metodi di valutazione e quelli di

classificazione ed esposizione dei valori di bilancio.

Criteri di valutazione: regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio.

Metodi di valutazione: modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e con cui

viene determinato. Esempio: il criterio di valutazione delle rimanenze è la valutazione al

minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile

dall’andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo sono il LIFO, il FIFO o il

costo medio ponderato.

Applicazione retroattiva: quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi

ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento,

come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

Applicazione prospettica: quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e

operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio

contabile.

Stime: procedimenti e metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore

ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.

Errore: rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o

di un’informazione fornita in nota integrativa.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: fatti, positivi e/o negativi, che

avvengono tra la data di chiusura e quella di formazione del bilancio d’esercizio.

77

L’informazione comparativa dei cambiamenti di principi e della correzione di errori

I cambiamenti di principi contabili richiedono l’informazione comparativa. Questo comporta

la rideterminazione degli effetti che si sarebbero determinati nel bilancio comparativo

come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile: pertanto, è

necessario rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente e i

relativi dati comparativi.

Tuttavia, quando, dopo avere fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare

l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o questo sia eccessivamente oneroso, la

società non deve presentare i dati comparativi rettificati e applica il nuovo principio

contabile alle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, effettuando la rettifica al

saldo di apertura del patrimonio netto.

Alle medesime condizioni, quando non è fattibile calcolare l’effetto cumulativo pregresso,

la società deve applicare il nuovo trattamento contabile prospetticamente.

Per esempio, se una società, con riferimento agli interessi passivi, passa dalla

contabilizzazione nel conto economico alla capitalizzazione ad una immobilizzazione

materiale e non è in grado di calcolare l’effetto cumulativo pregresso per tutti gli esercizi

precedenti, ma soltanto per gli ultimi due, rettifica i dati comparativi solo alle

immobilizzazioni materiali relative a tali esercizi.

Regole analoghe riguardano l’informazione comparativa relativa alla correzione di errori:

esula dal contenuto del principio contabile, in quanto di natura giuridica, la trattazione delle

circostanze che possono originare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nella nuova versione del principio contabile Oic 31, come in altri, alcune parti specifiche

sono contenute in esempi, in questo caso relativi all’illustrazione di alcune casistiche di

fondi per rischi e oneri che non sono parte integrante del documento.

Nella bozza diffusa in precedenza, l’Organismo italiano di contabilità poneva un quesito ai

partecipanti alla consultazione per conoscere il loro punto di vista riguardo al processo di

stima dei fondi che può ricomprendere il concetto di attualizzazione: in sostanza, l’Oic

chiedeva se fosse necessario dettare un’espressa regola al riguardo.

Nella versione finale è stata eliminata la disposizione che precludeva l’attualizzazione dei

fondi rischi e oneri: la necessità del divieto è superflua perché il legislatore ha previsto il

78

modello dell’attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia,

l’Oic ha ritenuto opportuno chiarire che l’orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si

può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di

un esborso nel lungo periodo e che derivato da un’obbligazione legale certa derivante da

vincolo contrattuale o dalla legge. Questo nei limiti in cui la stima dell’ammontare e della

data dell’esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro

connesso all’orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante

della stima: in sostanza, la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere

significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al

momento dell’esborso. La previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come

facoltativa perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo

orizzonte temporale è un elemento rilevante: tra gli esempi (che non sono parte integrante

del principio contabile) è riportato quello dei Fondi recupero ambientale.

Le definizioni sono rilevanti per comprendere anche la differenza tra Fondi per rischi e

oneri e debiti.

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili,

con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i

cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti

alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal

verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa,

stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte

alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per potenzialità s’intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla

data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o

più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un

utile (attività potenziale).

L’accantonamento al Fondo è la contropartita economica correlata alla rilevazione

patrimoniale, di competenza dell’esercizio, nei fondi per rischi e oneri.

Il principio contabile ribadisce che per l’imputazione nel conto economico degli

accantonamenti prevale il criterio della classificazione “per natura” dei costi, sia se riferiti

79

ad operazioni relative alla gestione caratteristica e accessoria (Area B), sia se relativi alla

gestione finanziaria (Area C).

Preliminarmente si deve stabilire l’area interessata all’imputazione e, successivamente, se

l’area è quella relativa all’attività caratteristica e accessoria (Area B), l’imputazione avviene

nelle voci più pertinenti, diverse dalle voci B12 e B13 che sono utilizzate soltanto in via

residuale.

Per esempio, l’accantonamento per oneri di ristrutturazione legati ai dipendenti è rilevato

nel conto economico tra i costi del personale.

L’utilizzo di un Fondo è effettuato in modo diretto e soltanto per le spese e passività per le

quali il Fondo era stato originariamente costituito: per esempio, un Fondo iscritto per un

contenzioso legale può essere utilizzato soltanto con riferimento a quel contenzioso

legale.

Se, al verificarsi dell’evento, il Fondo non è sufficiente per coprire l’ammontare degli oneri

sostenuti, la differenza negativa è rilevata nelle voci del conto economico in coerenza con

l’accantonamento originario.

Invece, se la situazione che aveva originato l’accantonamento si evolve in senso positivo,

il Fondo in tutto o in parte eccedente deve essere ridotto o eliminato.

In tale ipotesi, la rilevazione contabile dell’eccedenza dipende dalla natura del rischio o

della passività originaria: se l’accantonamento riguardava l’attività caratteristica o

accessoria dell’impresa, ed era stato contabilizzato fra i costi della produzione,

l’eccedenza è rilevata tra i componenti del valore della produzione, nella voce A5; in altre

ipotesi la rilevazione contabile avviene nell’area finanziaria.

Il principio contabile rammenta che la voce B.3 dello stato patrimoniale, relativa agli

“strumenti finanziari derivati passivi”, accoglie gli strumenti finanziari con fair value

negativo alla data di valutazione.

Tra i fondi per oneri sono citati quelli relativi a contratti onerosi, in precedenza disciplinati

in altri principi: tuttavia, nulla cambia rispetto al passato in quanto si tratta di fondi iscritti

nelle situazioni in cui la società è impegnata a soddisfare un’obbligazione i cui costi sono

superiori ai benefici che si presume saranno conseguiti (anche in tale ipotesi

l’accantonamento è iscritto nella voce di conto economico in base alla “natura” del costo:

se la correlazione non è possibile, l’iscrizione avviene nella voce B.13).

I fondi per rischi e oneri devono tenere conto anche degli eventi che si manifestano dopo

la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni che già esistevano alla data del

bilancio.

80

Oic 31. Il principio contabile

La struttura del principio contabile è più snella rispetto alla precedente e risulta di facile

lettura perché riporta le disposizioni di carattere generale, mentre a parte sono illustrate

alcune fattispecie di fondi rischi e oneri.

Accantonamenti a Fondi per rischi e oneri: requisiti per la rilevazione

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti

che, alla chiusura dell’esercizio, hanno le seguenti caratteristiche:

- natura determinata,

- esistenza certa o probabile,

- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati,

- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Quando non è possibile rilevare un Fondo per rischi e oneri

Un fondo non può essere iscritto per:

- rettificare i valori dell’attivo;

- coprire rischi generici non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio

hanno originato una passività;

- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;

- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere

determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita,

ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neppure di un importo

minimo o di un intervallo di valori;

- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

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OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il nuovo principio contabile Oic 32 riguarda la contabilizzazione degli strumenti finanziari

derivati. Per alcune imprese si tratta di novità con impatto negativo mentre per altre, che

hanno operato correttamente anche in passato, i cambiamenti sono all’insegna della

maggior chiarezza dei dati contabili.

Le imprese che hanno sottoscritto strumenti finanziari complessi, all’inizio trattati

contabilmente quali “coperture” ma poi rivelatisi minusvalenti e senza alcuna contropartita

in altre poste di bilancio, devono iscrivere nei bilanci 2016 le relative perdite.

Per la verità le perdite in questione dovevano già essere iscritte nei bilanci precedenti ma,

in alcuni casi, questo non è stato fatto: pertanto, le nuove disposizioni, che non prevedono

norme transitorie e si applicano anche alle operazioni in corso all’1 gennaio 2016,

impongono di contabilizzare le perdite pregresse.

Il principio contabile contiene quattro appendici e numerosi esempi illustrativi, questi ultimi

non sono parte integrante del documento per consentirne l’aggiornamento nel caso fosse

necessario per recepire le novità di una materia in costante evoluzione.

Inoltre, sono illustrate le motivazioni alla base delle scelte contabili adottate nella stesura

del principio, tra le quali è di particolare interesse la spiegazione delle semplificazioni

adottate rispetto alla prassi internazionale.

Alla base del documento è l’articolo 2426 numero 11 bis del codice civile, introdotto dal

D.Lgs n. 139/15 con applicazione dai bilanci 2016, che prevede la rilevazione in bilancio

degli strumenti finanziari derivati e la loro valutazione al fair value a partire dall’1 gennaio

2016.

Precisamente, la norma di legge prevede che i derivati, anche se incorporati in altri

strumenti finanziari, sono iscritti al fair value con imputazione delle variazioni nel conto

economico, oppure direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto in

caso di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento

finanziario o di un’operazione programmata: la riserva è successivamente imputata nel

conto economico in base alle modalità dell’operazione in modo tale che utili e perdite

maturati sullo strumento derivato sterilizzino le oscillazioni di valore dell’elemento oggetto

di copertura.

La norma di legge prevede la sussistenza della copertura in presenza di stretta e

documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e

quelle dello strumento di copertura: in sintesi, la copertura è efficace se il valore dello

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strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella

direzione opposta di quello dell’elemento coperto.

Come accennato, la norma prevede un generale obbligo di valutazione degli strumenti

derivati al fair value, anche se lo strumento derivato è inglobato in un altro strumento

finanziario, e detta un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair

value di elementi presenti nel bilancio (variazioni contabilizzate nel conto economico),

oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione (variazioni contabilizzate

nel patrimonio netto).

Il principio contabile illustra i derivati utilizzati per le coperture, costituiti da strumenti

designati alla copertura di uno o più rischi di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di

credito.

Possono essere oggetto di copertura attività e passività iscritte in bilancio, impegni

irrevocabili e operazioni programmate altamente probabili.

Le relazioni di copertura sono di due tipi, con differenti modalità contabili di rilevazione:

coperture delle variazioni di fair value e coperture di flussi finanziari.

In alcuni casi, la verifica dell’efficacia della copertura può essere piuttosto complessa,

mentre nel caso delle “coperture semplici” la verifica può basarsi su un’analisi qualitativa

che non necessita dell’elaborazione di test quantitativi.

Il principio contabile declina sul piano tecnico questa previsione e precisa che, all’inizio

della relazione di copertura, deve esistere una designazione e documentazione formale

della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della

strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione

dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di

come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della

stessa.

La verifica dell’efficacia della copertura, da effettuarsi a ogni data di chiusura del bilancio,

avviene in via “qualitativa” quando gli elementi dello strumento di copertura e dell’elemento

coperto corrispondono o sono strettamente allineati: si tratta di, importo nominale, data di

regolamento dei flussi finanziari, scadenza e sottostante.

Invece, la verifica “quantitativa” dell’efficacia della copertura è più complessa e richiede

l’utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell’attività di risk

management.

L’articolo 2426 n. 11-bis, inoltre, prevede la valutazione al fair value anche per i derivati

incorporati in altri strumenti finanziari.

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Copertura di fair value

La copertura può essere attivata se il fair value dell’elemento coperto, con riferimento al

rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente.

La copertura è attivata quando l’elemento coperto è un’attività o una passività iscritta nello

stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile: è il caso, per esempio, del magazzino

di materie prime che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla

produzione interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi al fine di evitare il deprezzamento

del valore delle stesse.

In questo caso, per esempio, nel conto economico sono rilevati l’onere finanziario relativo

al fair value negativo del derivato e il provento finanziario in contropartita all’incremento del

valore delle rimanenze: pertanto, si realizza la valutazione “simmetrica” prevista dalla

norma di legge (l’adeguamento del valore contabile delle rimanenze avviene nei limiti del

valore recuperabile: articolo 2426 n. 9 c.c.).

Ovviamente, la valutazione “simmetrica” si effettua solo in relazione al rischio coperto e

durante il periodo in cui sussiste la copertura: eventuali variazioni ante e post copertura

non hanno alcuna rilevanza.

Contabilmente le variazioni di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento

coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D.18.d. o D.19.d del conto

economico: l’eventuale eccedenza tra variazione dell’elemento coperto e dello strumento

di copertura è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto,

ovvero la voce B.11 relativa alla variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci.

Copertura di flussi finanziari

La copertura di flussi finanziari riguarda, per esempio, l’interesse variabile pagato

periodicamente in relazione a un debito finanziario, l’impegno all’acquisto o alla vendita di

beni, oppure un’operazione programmata altamente probabile dalla quale emergerà un

acquisto o una vendita di beni.

Per esempio, nel caso di copertura del rischio di tasso d’interesse su un debito finanziario

a tasso variabile, stipulando un contratto interest rate swap (Irs) ad ogni scadenza di

pagamento degli interessi si incassano dalla controparte del derivato gli interessi calcolati

al tasso variabile e si pagano quelli calcolati ad un tasso fisso. Se la copertura è impostata

correttamente, si annulla il rischio connesso alla futura variazione dei tassi perché

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l’aumento degli stessi e, pertanto degli interessi da pagare sul finanziamento, è

compensato dallo stesso ammontare di interessi incassati dalla controparte del derivato:

nella sostanza, la società paga, ad ogni scadenza, interessi calcolati in base al tasso fisso.

Contabilmente, a ogni chiusura del bilancio, lo strumento di copertura è rilevato nello stato

patrimoniale al fair value con contropartita la “riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi” iscritta nel patrimonio netto al netto degli effetti fiscali differiti: questa

modalità di contabilizzazione è dovuta al fatto che la copertura si riferisce ad accadimenti

non ancora in bilancio, che si manifesteranno in futuro.

Pertanto, le variazioni del derivato saranno correlate, negli esercizi futuri, alle variazioni

degli interessi rilevati nel bilancio in base al principio di competenza.

La riserva può accogliere soltanto la componente efficace della copertura, mentre la parte

inefficace, costituita dalle variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde la

variazione di segno contrario dei flussi attesi dell’elemento coperto, è imputata nella

sezione D del conto economico.

Il rilascio della riserva nel conto economico avviene in base alle modalità dell’operazione:

per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o passivi o quando si

verifica la vendita programmata. La voce di conto economico utilizzata è la stessa

impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato dell’esercizio (per

esempio, voce C.17 nel caso di copertura di flussi finanziari derivanti da interessi su

finanziamenti).

Derivati incorporati

La norma di legge prevede la valutazione al fair value anche dei derivati incorporati in

contratti primari. Per esempio, un’obbligazione convertibile, che comporta l’iscrizione

dell’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale in una riserva di patrimonio

netto: la riserva non è soggetta a valutazioni successive.

Si tratta di contratti ibridi, composti da uno strumento finanziario derivato (derivato

incorporato) e da un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali

condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo

se non fosse presente la componente derivativa.

Il derivato incorporato, se ne ricorrono le condizioni illustrate nel documento, é separato

dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato: un

esempio sono le citate obbligazioni convertibili nelle quali il titolo di debito incorpora

l’opzione, ovvero il diritto di conversione, sulle azioni dell’emittente.

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Il principio contabile, precisa che, sebbene la norma di legge faccia riferimento

esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza

dell’operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura

finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i

derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Nel paragrafo relativo all’Ambito di

applicazione del principio, sono escluse le opzioni di riscatto nei contratti di leasing,

perché le opzioni di riscatto non determinano rischi aggiuntivi per il locatario e pertanto i

costi collegati a tale valutazione supererebbero i benefici connessi alla valutazione al fair

value dei derivati: quest’ultima precisazione è contenuta nelle motivazioni alla base delle

decisioni assunte.

Il derivato scorporato è valutato al fair value alla data dello scorporo e ad ogni data di

chiusura di bilancio successiva. Alla data dello scorporo l’eventuale differenza tra il valore

del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario:

quest’ultimo è successivamente valutato in base ai criteri di valutazione del principio

contabile di riferimento per quella tipologia di contratto.

Anche con riferimento ai derivati incorporati l’Oic ha previsto semplificazioni illustrate nelle

motivazioni alla base delle scelte contabili adottate.

Coperture semplici

Il modello contabile “semplice”, applicato soltanto a coperture specifiche e non per masse,

riguarda strumenti finanziari derivati con caratteristiche del tutto simili a quelle

dell’elemento coperto: si tratta delle “relazioni di copertura semplici”.

In questo caso, le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti

finanziari derivati che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto

quali, scadenza, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e sottostante.

Pertanto, la relazione di copertura si considera efficace verificando semplicemente, in via

qualitativa, che gli elementi portanti quali, importo nominale, data di regolamento dei flussi

finanziari, scadenza e sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto,

corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia

tale da incidere significativamente sia sul fair value dello strumento di copertura sia

dell’elemento coperto.

In tali situazioni le imprese sono esonerate dall’effettuare calcoli complessi (anche di

natura matematico-statistica) per determinare la componente di inefficacia della copertura.

La semplificazione è importante, in particolare, per le coperture di flussi finanziari perché

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può evitare il calcolo della parte inefficace (mentre per le coperture di fair value le

oscillazioni sono comunque rilevate nel conto economico).

Invece, la verifica “quantitativa” dell’efficacia della copertura (=relazione economica) è più

complessa e richiede l’utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente

utilizzate nell’attività di risk management.

Tuttavia, le imprese, in particolare le PMI, devono dotarsi di strumenti e procedure in

grado di monitorare i rischi finanziari in modo tale da utilizzare al meglio le nuove norme.

La prima applicazione del principio contabile

Le disposizioni del codice civile e del principio contabile riguardano anche le imprese che

redigono il bilancio in forma abbreviata, ma non si estendono alle micro imprese le quali

non possono applicare le disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di

cui al principio contabile Oic 31, iscrivono in bilancio un Fondo rischi. Queste imprese,

nella valutazione del Fondo, possono fare riferimento alle linee guida per la valutazione di

un contratto derivato contenute nel principio contabile in questione.

La prima applicazione del principio contabile deve avvenire in modo retrospettivo, pertanto

con informazione comparativa con riferimento all’esercizio precedente (principio Oic 29: le

voci di bilancio sono espresse come se le nuove regole fossero state applicate da

sempre).

Il principio contabile precisa che le regole di prima applicazione sono di carattere

retrospettivo: infatti, trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in

assenza di una previsione legislativa esplicita, non è stato possibile prevedere un

approccio differente.

Tuttavia, per le coperture preesistenti all’applicazione del principio è possibile, una volta

verificata la relazione di copertura, per quelle di fair value, imputare agli utili/perdite di

esercizi precedenti la valutazione al fair value dell’elemento coperto e dello strumento di

copertura fatta alla data di prima applicazione del principio (in sostanza, senza effettuare

la valutazione alla data di inizio della copertura) .

Per le coperture di flussi finanziari, l’eventuale parte inefficace è imputata agli utili/perdite

di esercizi precedenti, mentre la parte efficace nella “Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi” con la scrittura contabile “Riserva (A.VII) a Fondo per strumenti

finanziari derivati passivi (B.3)”; le riserve non sono considerate nel computo del

patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice

civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

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La verifica delle coperture in essere può avvenire in via “qualitativa”, applicando il modello

semplificato.

Infine, sono state previste alcune semplificazioni relative anche ai derivati incorporati

facendo coincidere la data dello scorporo, e pertanto della valutazione al fair value, con la

data di prima applicazione del principio contabile.

Oic 32. Le definizioni contenute nel principio contabile

Derivato. Strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre

caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di

interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo

o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso

di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti

contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che

sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una

risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

Fair value. Prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di

mercato alla data di valutazione.

Strumento di copertura. Derivato designato alla copertura di uno dei seguenti rischi:

a) rischio di tasso d’interesse, ad esempio di uno strumento di debito rilevato al costo

ammortizzato;

b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente

probabile in valuta estera;

c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario

detenuto dalla società;

d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

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Motivazioni alla base delle decisioni assunte dall’Oic

Per comprendere le scelte operate dall’Organismo italiano di contabilità è fondamentale la

lettura delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, tra le quali è di particolare

interesse la spiegazione delle semplificazioni adottate rispetto alla prassi internazionale.

L’Oic premette che, nella definizione dei contenuti regolamentari del principio, si è tenuto

conto di quanto disciplinato dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs perché

esplicitamente richiamati dal codice civile.

Le regole internazionali, poi, sono conosciute anche da molte società che redigono i

bilanci d’esercizio in base ai principi contabili nazionali, ma redigono il bilancio consolidato

in base agli Ias/Ifrs: inoltre, per quanto riguarda l’informativa, già il principio contabile Oic 3

contiene numerosi riferimenti alla prassi internazionale.

Tutto questo consente di minimizzare le differenze tra soggetti italiani che applicano i

principi contabili internazionali e quelli che applicano i principi nazionali.

Tuttavia, questo approccio non si deve intendere quale incorporazione, nel principio

contabile, degli Ias/Ifrs: infatti, come accennato, anche se le regole di base contenute nel

documento sono analoghe a quelle internazionali, il principio nazionale ha proprie

peculiarità perché le regole dei derivati riguardano la generalità delle imprese italiane con

la sola esclusione delle micro-imprese.

Questa situazione ha reso necessario rendere maggiormente comprensibili istituti contabili

particolarmente complessi, al fine di privilegiare, ove possibile, soluzioni semplificatrici.

Inoltre, sono state previste soluzioni contabili snelle per le operazioni di copertura semplici.

Il modello contabile semplificato, applicato generalmente a coperture specifiche e non per

masse, riguarda strumenti finanziari derivati con caratteristiche del tutto simili a quelle

dell’elemento coperto.

In tali casi, la relazione di copertura si considera efficace verificando, in via qualitativa, che

gli elementi portanti quali, importo nominale, scadenza e sottostante dello strumento di

copertura e dell’elemento coperto, corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio

di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sia sul fair value

dello strumento di copertura sia dell’elemento coperto: questo evita di effettuare la verifica

“quantitativa” dell’efficacia della copertura, più complessa e che richiede l’utilizzo di varie

metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell’attività di risk management.

Inoltre, non sono stati proposti alcuni modelli contabili previsti dagli Ias/Ifrs, oggetto di

critica da parte dell’Oic nelle sedi internazionali.

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L’Oic, a parte i vincoli relativi alle definizioni che devono essere basate sugli Ias/Ifrs

omologati, ha scelto di fare riferimento all’Ifrs 9 Financial Instruments, anche se il principio,

dopo il parere positivo dell’Efrag, non è ancora stato omologato in Europa. Questa scelta,

che evita il successivo aggiornamento del principio contabile nazionale nel 2018, data di

applicazione dell’Ifrs 9, è dovuta al fatto che quest’ultimo è nettamente migliorativo rispetto

allo Ias 39.

In definitiva, l’Oic ha introdotto notevoli semplificazioni, oltre che per la contabilizzazione

delle coperture semplici, anche con riferimento alla separazione dei contratti derivati e per

le disposizioni di prima applicazione del principio contabile.

Franco Roscini Vitali

Marzo 2017