Principali modifiche alla Convenzione sul Brevetto Europeo
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04/01/2010
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EPC 2000: principali modifiche
Massimo Barbieri (*)
Le principali modifiche apportate alla Convenzione sul Brevetto Europeo entrata in
vigore il 13 dicembre 2007 (EPC 2000), sono le seguenti [1, 2]:
è possibile effettuare il deposito della domanda di brevetto Europeo in qualsiasi
lingua1: il richiedente ha tempo due mesi per fornire una traduzione in una delle
tre lingue ufficiali dell’EPO (se non provvede nei termini prestabiliti la domanda
è considerata ritirata, senza possibilità di richiedere il cosiddetto further processing;
non è più necessario presentare le rivendicazioni ma solo la descrizione
dell’invenzione o addirittura un semplice riferimento ad una precedente
domanda (procedura nota come “filing by reference”2 - entro due mesi il
richiedente dovrà fornire una copia autentica della domanda precedente e una
traduzione della stessa);
è possibile integrare la domanda di brevetto con parti mancanti della
descrizione e dei disegni3 (entro due mesi dal deposito della stessa o da un
invito da parte dell’EPO), ma non delle rivendicazioni;
una domanda depositata in qualsiasi Stato membro del WTO4 (l’Organizzazione
Mondiale del Commercio) può essere citata come domanda di priorità e il
titolare avrà tempo fino a 16 mesi a partire dalla data di primo deposito per
rivendicare o correggere la dichiarazione di priorità5;
* Politecnico di Milano ([email protected])
1 Con la precedente Convenzione era obbligatorio depositare la domanda di brevetto in una delle tre
lingue ufficiale dell’EPO: inglese, francese e tedesco o nella lingua nazionale. 2 Il riferimento alla domanda precedente deve contenere:
- la data e il numero di deposito;
- l’ufficio presso cui è stata depositata;
- un’indicazione in merito alle parti incluse nel deposito per riferimento (descrizione, disegni e
rivendicazioni). 3 Le parti mancanti devono essere contenute nella domanda di priorità. 4 E non solo in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi. 5 La richiesta di ripristino deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza naturale del periodo
di dodici mesi.
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il titolare può limitare o addirittura revocare un brevetto Europeo concesso6 (si
tratta di una procedura ex parte, che deve essere sospesa solo se viene presentata un’opposizione alla concessione del brevetto);
il titolare può richiedere la “petition for review”7 alla Commissione ampliata di
Ricorso, ovvero una seconda istanza di appello;
estensione del “further processing” (copre quasi tutti i casi di mancato rispetto
di un termine) anche per il pagamento delle tasse;
è stato modificato l’art 51(1): sono brevettabili le invenzioni in tutti i settori
della tecnologia (come prevede l’accordo TRIPS e la Convenzione di
Strasburgo), anche se si è mantenuto il divieto di brevettare i programmi per
elaboratore;
sono stati altresì modificati l’art. 52(4) ora 53(c) [i metodi terapeutici,
chirurgici e diagnostici sono esclusi dalla brevettabilità per motivi etici e non
più per mancanza di industrialità], l’art. 54(4) [che è stato cancellato – ora
qualsiasi domanda di brevetto Europeo depositata anteriormente ma pubblicata
anche successivamente costituisce prior art, a prescindere dagli Stati designati in comune], l’art. 54(5) [riguarda il secondo uso medico – anziché la
rivendicazione “Swiss-style” viene consentita la protezione sul prodotto], l’art. 69 [prevede che l’ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni8] e il
relativo Protocollo [è stato aggiunto un nuovo paragrafo9, dove si fa menzione
per la prima volta degli equivalenti];
non è più necessario designare almeno uno Stato contraente (tutti sono
automaticamente designati all’atto del deposito della domanda di brevetto);
i casi in cui è necessario presentare una traduzione della domanda di priorità
sono limitati: a) durante un procedimento di opposizione, b) se è stato 6 Per avviare la procedura non c’è nessun termine temporale prestabilito; l’effetto della revoca è ab initio in tutti gli Stati designati; nel caso della limitazione la Divisione d’Esame procede ad avviare un
esame di merito per verificare che le modifiche apportate costituiscano un’effettiva limitazione e non
un ampliamento dell’ambito di tutela. Se la limitazione è accettata il brevetto viene pubblicato come B3.
Se il brevetto è stato convalidato in Italia, il nuovo testo modificato dovrà essere tradotto per avere
effetto anche in Italia. 7 Solo per violazioni procedurali (per es. la Commissione di Ricorso non ha convocato un’udienza orale
richiesta dall’appellante) e non per un riesame sostanziale della brevettabilità. 8 La descrizione e i disegni servono a consentire una migliore interpretazione del brevetto ma non
possono essere utilizzati per integrarle e quindi ampliare l’oggetto dell’esclusiva. [3] 9 “Per determinare l’ambito di protezione conferito da un brevetto Europeo, si dovrà tenere
debitamente conto di qualsiasi elemento equivalente ad uno degli elementi specificati nelle
rivendicazioni.”
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effettuato un filing by reference o c) se sono state rilevate parti mancanti
nella descrizione e/o nei disegni e queste sono contenute nel documento di
priorità.
Alcune di queste modifiche sono particolarmente rilevanti per chi si occupa di
ricerche brevettuali: ora si possono posticipare elementi importanti (per es.
rivendicazioni, dichiarazione che sussiste un documento di priorità) o attuare
strategie (per es. limitazione di un brevetto concesso, …) che avranno certamente un
influsso anche sulla fase di esame della domanda di brevetto e sulla pubblicazione
della stessa [4, 5].
Bibliografia
[1] D. Pallini – EPC2000: UNA BREVE GUIDA AI CAMBIAMENTI, “Notiziario dell’Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale”, Giugno 2007, 13 – 17
[2] L. Bosotti, M. Mauro, M. Modiano – EPC2000 ALCUNI INTERESSANTI COMMENTI,
“Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale”, Maggio 2008, 14 – 21
[3] L. Liuzzo – L’INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO DOPO EPC 2000, “Notiziario dell’Ordine
dei Consulenti in Proprietà Industriale”, Dicembre 2007, 6 – 7
[4] Anonimo – EPC 2000 AND ITS IMPACT FOR PATENT SEARCHERS, “Patent Information
News”, 1 (2007), 1 – 2
[5] F. Fiusello – EPC 2000: L’IMPATTO SULLA DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE, relazione al
Convegno AIDB 2007, Torino ottobre 2007