ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE -...

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ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE Seduta del giorno 22.01.2013 Deliberazione n. GC-2013-22 Prot. Gen. n. PG-2013-5812 Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-27 Sono intervenuti i Signori: Tiziano Tagliani Sindaco Aldo Modonesi Assessore Chiara Sapigni Assessore Luciano Masieri Assessore Luigi Marattin Assessore Rossella Zadro Assessore Massimo Maisto Vice Sindaco Deanna Marescotti Assessore Hanno giustificato l’assenza i Signori: Roberta Fusari Assessore Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta Oggetto Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n. 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95, n. 662/96, n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica degli schemi di convenzione a seguito di modifiche della normativa nazionale. La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

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ATTI DELLA GIUNTA COMUNALESeduta del giorno 22.01.2013

Deliberazione n. GC-2013-22 Prot. Gen. n. PG-2013-5812

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-27

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani SindacoAldo Modonesi AssessoreChiara Sapigni AssessoreLuciano Masieri AssessoreLuigi Marattin AssessoreRossella Zadro AssessoreMassimo Maisto Vice SindacoDeanna Marescotti Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Roberta Fusari Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n. 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95, n. 662/96, n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica degli schemi di convenzione a seguito di modifiche della normativa nazionale.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95 - n. 662/96 - n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica degli schemi di convenzione a seguito di modifiche della normativa nazionale.

LA GIUNTA

PREMESSO:

-che il Comune, in anni passati, ha promosso l’attuazione di interventi di edilizia economica popolare (PEEP) attraverso appositi piani, ai sensi delle Leggi n. 167/1962 ovvero n. 865/1971, con cessione delle aree ai soggetti attuatori in diritto di superficie e in diritto di proprietà, sottoscrivendo apposite convenzioni con gli stessi;

- che, a norma dei commi 45, 46, 47, 48, e 49 dell’art. 31 della Legge n. 448/1998, i Comuni hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie sulle aree in diritto di proprietà nonché di sopprimere i limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà precedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992 (c.d. Ferrarini Botta) stipulando apposite convenzioni sostitutive ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/1977 (ora art. 18 T.U. Edilizia D.P.R. n. 380/2001) per una durata massima pari a quella prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10/1977 (30 anni) decorrente dalla data di stipula della convenzione originaria;

- che, con delibera di G.C. del 19 febbraio 2002 P.G. n. 2631 è stata approvata una convenzione con A.C.E.R. Ferrara per la gestione dell’attività attinente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge n. 865/71 nelle aree PEEP, ai sensi delle Leggi n. 549/95 - n. 662/96 - n. 448/98;

- che con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di convenzione per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge del 18/4/62 n. 167, ovvero n. 865/1971 già concesse in diritto di superficie e di quelle cedute in proprietà sin dall’origine con i vincoli successivamente abrogati dalla L. n. 179/92;

- che con il provvedimento soprarichiamato è stato stabilito di determinare il corrispettivo della cessione e del riconvenzionamento, nella misura meglio specificata per ogni singolo lotto, nella relazione in data 13/02/2002, a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio, acclarata al P.G. n. 6610/2002 del 16/02/2002, significando che il prezzo finale di cessione è stato determinato applicando una riduzione del 40% ai sensi

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dell’art. 31 comma 48 della L. n. 448/1998 e portando in detrazione gli oneri di concessione del diritto di superficie o dell’area rivalutati per legge;

- che, con provvedimento di G.C. del 12 luglio 2005 P.G. n. 57096 (in sede di proroga dei termini di scadenza della convenzione sino al 30/6/2006) è stato riconosciuto a carico del Comune, per ciascuna pratica che si conclude con la stipula, oltre al rimborso spese di istruttoria in capo all’acquirente (480 euro IVA compresa) , un compenso di euro 240,00 (IVA compresa) a favore di A.C.E.R. con una garanzia minima di introito di euro 10.000,00;

- che con delibera di G.C. del 20/07/2006 P.G. n. 61761 è stato, tra l’altro, approvato il nuovo schema di atto, da utilizzare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n. 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95 - n. 662/96 – n. 448/98, nei casi in cui sia già scaduto il termine trentennale della convenzione sostitutiva prevista dalla soprarichiamata normativa;

- che con provvedimento di G.C. del 27 Dicembre 2007 P.G. n. 95284 è stato prorogato al 31 dicembre 2008 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2006, di validità della convenzione con A.C.E.R. nonché dei corrispettivi delle convenzioni;

- che con provvedimento di G.C. del 31 marzo 2009 P.G. n. 23552 è stata: a) prorogata per l’anno 2009 la convenzione con A.C.E.R. per la gestione dell’attività attinente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed il riscatto dei vincoli ex art. 35 della L. n. 865/71 nelle aree PEEP, ai sensi delle L. n. 549/95 – n. 662/96 – n. 448/98;b) aggiornata la valutazione delle aree peep in oggetto prendendo a riferimento la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo Marzo 2002 - 31 dicembre 2008;c) aggiornata la valutazione delle aree peep anche per gli interventi convenzionati dopo il 1998 (inizialmente non previsti nel programma di riscatto);d) prevista la possibilità, per i proprietari di alloggi PEEP, realizzati nel Comune, di liberarsi dai vincoli, sia contestualmente all’applicazione della disciplina di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni e che, in tale ipotesi, il valore di mercato dell’area, preso a base del calcolo per la determinazione del corrispettivo, ai sensi del comma 48 della legge n. 448/98, è stato rivalutato con l’applicazione dell’indice ISTAT, proponendo ai predetti proprietari le seguenti opzioni:

1) TRASFORMAZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA: sostituzione delle originarie convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 legge n. 865/71, previo pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48

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dell’art. 31 della legge n. 448/98 e stipula di una nuova convenzione ai sensi dell’art. 8 della L. n. 10/1977 come sostituito dall’art. 18 T.U. sull’edilizia D.P.R. n. 380/2001, della durata di 30 anni meno il tempo già trascorso dalla sottoscrizione della convenzione originaria;

2) ELIMINAZIONE COMPLETA DEI VINCOLI PEEP (possibilità riservata anche a coloro che hanno già stipulato la convenzione di cui al n. 1): cancellazione di tutti i vincoli gravanti l’immobile, previo il pagamento di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello complessivamente proposto per l’opzione precedente;

- che, con la medesima delibera sono stati approvati gli schemi di convenzione tipo per lo svincolo totale, da utilizzare per i nuovi riscatti e lo schema di atto di quietanza, da utilizzare per i proprietari che già hanno effettuato il riscatto in forma ritenuta “parziale”, come proposti dall’A.C.E.R. Ferrara;

- che con provvedimento di G.C. del 29 giugno 2010 P.G. n. 57442 è stato ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2010, il termine di validità della convenzione con A.C.E.R., nonché dei corrispettivi delle convenzioni, da stipularsi come deliberati con precedenti atti di G.C. sopracitati;

- che con provvedimento di G.C. del 22 febbraio 2011 P.G. n. 12801 è stato ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2011, il termine di validità della convenzione con A.C.E.R., nonché dei corrispettivi delle convenzioni;

- che la suddetta delibera ha previsto di porre a carico dei richiedenti le competenze a favore dell’Azienda Casa Emilia Romagna (600,00, oltre IVA, per lo svincolo parziale ed euro 160,00, oltre IVA, per lo svincolo totale successivo), per l’attività da questa svolta, senza alcun costo per il Comune di Ferrara;

- che, con provvedimento di G.C. del 07/02/2012 P.G. n. 7732 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 (data di scadenza altresì della convenzione gestionale con ACER Ferrara per il patrimonio di e.r.p.), il termine di validità della convenzione con A.C.E.R;

- che, dalla data di decorrenza della convenzione di affidamento ad A.C.E.R. della gestione delle predette attività e fino ad oggi , sono state stipulate 812 convenzioni (di cui 104 di riscatto totale), per un introito complessivo di euro 4.203.637,34 (di cui euro 778.904,46 per riscatto totale) così ripartito:

ANNO STIPULE CORRISPETTIVI2003 129 € 877.027,392004 155 € 405.371,272005 52 € 217.377,66

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2006 23 € 106.127,482007 81 € 414.344,102008 73 € 388.262,602009 40 € 196.424,312010 116 € 693.614,312011 56 € 371.411,012012 87 € 533.677,21

TOTALI 812 € 4.203.637,34

CONSIDERATO :- che il corrispettivo dovuto per la cessione in proprietà di aree PEEP, si è calcolato, in virtù di espresso rinvio disposto dall’art. 31, comma 48 della Legge n. 448/1998, ricorrendo all’abbattimento percentuale del 40% del valore stabilito dall’art. 5 bis (semisomma valore venale) del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, per la determinazione della indennità di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità;

- che l’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007;

- che la delibera del 31/03/2009 P.G. n. 23552 ha previsto, tra l’altro, che il richiamo operato dall’art. 31 comma 48 della Legge n. 448/1998, è da considerarsi di tipo recettizio alle disposizioni di cui all’art. 5 bis del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, nel senso che la norma svolge un richiamo specifico e puntuale all’art 5 bis e non già alla fonte regolatrice dell’indennizzo espropriativo, ciò sulla base di apposito parere, reso ad ACER, dall’avv. Fabio Dani, in data 1° agosto 2008;

- che tuttavia, successivamente, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, a seguito di richieste di vari Comuni che si erano rivolti alle Sezioni Regionali della Corte, con deliberazione n. 22 del 14 aprile 2011, ha stabilito quanto segue: il corrispettivo deve essere in primo luogo calcolato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati. Deve, inoltre, continuare a farsi riferimento ad un metodo di calcolo che preveda la riduzione del 60% rispetto al valore determinabile ai fini dell’indennità di espropriazione. Il parametro di riferimento, non potendo essere più costituito dall’importo determinato ai sensi dell’art. 5 bis, non può che ravvisarsi nella vigente disciplina, nell’art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 come modificati dalla Legge n. 244/2007”;

- che si ritiene di imputare al 60% il valore venale come previsto dall’art. 31 comma 48 della legge n. 448 del 1998 (pertanto con uno sconto del 40% dello stesso) ;

- che il comma primo dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 dispone che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella

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misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%;

Preso atto:

- che la normativa di che trattasi è stata inoltre integrata con il comma 49 – bis, introdotto dall’art. 5, comma 3 – bis, della Legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011 secondo il quale: “i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281”;

- che, dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al sopracitato comma 49 bis è stabilita dal Comune, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 – undecies dell’art. 29, D.L. 29/12/2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24/02/2012 n. 14;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che il Comune di Ferrara aveva dato indicazioni ad ACER di comunicare alla cittadinanza interessata l’esigenza di aggiornare i corrispettivi per il riscatto delle aree PEEP a partire dal 1/1/2013;

- che ACER ha effettuato detta comunicazione con nota del 16/08/2012 Prot. n. 9686;

- che il corrispettivo inerente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per lo svincolo delle convenzioni stipulate in diritto di proprietà sia da determinare secondo il criterio di cui all’art. 37 commi 1° e 2° del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dalla Legge n. 224 del 2007, sulla base del valore venale indicato, ridotto della percentuale del 40% e decurtato degli oneri concessori rivalutati;

- che al valore venale dei terreni sia applicata una riduzione del 25% come previsto dalla citata Legge, in quanto gli interventi di edilizia

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economica popolare, hanno la caratteristica di essere interventi di riforma economico-sociale ;

- che i corrispettivi calcolati ai sensi del precedente punto, comprensivi anche del calcolo di cui al comma 48, abbiano validità annuale e che il periodo di tempo entro il quale devono essere stipulati i relativi contratti debba essere contenuto nel termine massimo di 12 mesi dall’ intervenuta accettazione; decorso il detto termine i corrispettivi potranno essere ricalcolati;

- che, tuttavia, si ritiene di confermare i corrispettivi già comunicati e per i quali sono intervenute accettazioni fino alla data del 31/12/2012 con l’espressa previsione che le domande che perverranno successivamente dovranno essere sottoposte alle condizioni economiche aggiornate da definire con successivo atto deliberativo;

ATTESO:

- che le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) prevedono la possibilità:- per i proprietari superficiari che acquistano la proprietà di alloggi, realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona, approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concessi in diritto di superficie secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di acquisire la proprietà dell’area e di sostituire, la convenzione stipulata all’atto della concessione in diritto di superficie dell’area, mediante la stipulazione di una nuova convenzione, redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 20 (venti) diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

- che in conformità a quanto stabilito dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge 135 del 07 agosto 2012, la durata di tali nuovi atti è pertanto da intendersi in anni 20 (venti);

ATTESO altresì:

- che la delibera di G.C. del 31/3/2009 P.G. 23552, soprarichiamata, ha previsto, tra l’altro, per i proprietari di alloggi realizzati nei PEEP del Comune di Ferrara, di usufruire delle facoltà previste dall’art. 31, commi 45 e seguenti, della L. n. 448/98, nonché della facoltà ulteriore di liberarsi completamente dai vincoli PEEP, sia contestualmente in sede di applicazione dell’art. 31 della legge suddetta, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni, previo pagamento del corrispettivo dovuto;

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- che detta possibilità è stata confermata dal comma 49 bis dell’art. 31 della L. n. 448/98, introdotto dall’art. 5 del D.L. del 13/05/2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo) poi convertito dalla Legge del 12/7/2011 n. 106, modificato dal Decreto Milleproroghe (D.L. del 29/12/2011 n. 216, art. 29 comma 16 undicies, aggiunto dalla legge di conversione del 24/02/2012 n. 14) che ha previsto possibilità di soppressione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse, dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento, con ciò significando che viene meno, in questo caso, la necessità di ricorrere alla convenzione sostitutiva ex art. 8 della Legge 28/1/1977 n. 10 (ora sostituito dall’art. 18 del Testo Unico dell’Edilizia) prevista dal comma 46 dell’art. 31 della Legge 448/1998;

- che il calcolo del corrispettivo, per il riscatto parziale delle aree concesse in diritto di superficie e in piena proprietà con vincoli, rimane invariato, anche nei casi in cui divengano convenzioni sostitutive con ventennio già scaduto per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 135/2012;

- che ciò vale anche per quelle posizioni, stipulate post entrata in vigore della legge n. 135/2012 (n. 13 posizioni, secondo gli elenchi forniti da ACER) che sono rettificate “ope legis”, unicamente con riferimento alla scadenza delle medesime (non più 30 ma 20 anni dall’originaria convenzione) come convenuto con il Consiglio Notarile, nella riunione del 19/12/2012;

- che il calcolo del corrispettivo, per il riscatto totale delle aree concesse in diritto di superficie, rimane invariato per le posizioni che hanno già accettato il riscatto e la cui istruttoria è in corso di definizione;

- che, a favore di coloro che hanno sottoscritto una convenzione di riscatto totale, ma avrebbero avuto l’opzione al riscatto parziale in quanto, essendo la stipula avvenuta o fissata dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (15/08/12), il decorso del ventennio sarebbe già scaduto, l’Amministrazione Comunale provvederà alla restituzione delle somme versate in eccedenza, pari alla differenza tra l’importo del riscatto totale e quello del riscatto parziale;

- che, da una verifica di ACER Ferrara, ciò ricorre per n. 3 proprietari a favore dei quali il Comune di Ferrara dovrà restituire gli importi incassati, ma non dovuti, per un importo complessivo di € 19.105,00, versati dai predetti per accettazione del riscatto totale dei vincoli previsti (in quanto avrebbero potuto, post 15/8/2012, optare per il riscatto parziale con liberazione di tutti i vincoli, essendo trascorsi già i 20 anni dalla convenzione originaria) per gli alloggi edificati in aree PEEP ed individuati catastalmente come segue:

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Foglio 159 – Mapp. 146 – sub 20 (da restituire € 6.825,00)Foglio 162 – Mapp. 1315 – sub 20 (da restituire € 4.501,00)Foglio 192 – Mapp. 574 – sub 60 (da restituire € 7.779,00)

RITENUTO:- che si debbano modificare tempestivamente (onde consentire la stipula delle istanze di riscatto già presentate n. 158 posizioni) gli schemi di convenzione, approvati con i provvedimenti di G.C. del 19/02/2002, del 20/07/2006 e del 31/03/2009, soprarichiamati, nel senso che la durata di tali atti, originariamente prevista in anni 30 (trenta), debba essere di anni 20 (venti), come indicato negli Allegati A, B, C, D, E, F, G , costituenti parte integrante della presente delibera;

- che dall’1/1/2013 il corrispettivo per la trasformazione dei diritti di superficie in diritti di piena proprietà e per lo svincolo dei limiti di godimento delle aree cedute in proprietà fin dall’origine, andrà determinato, con successivo atto deliberativo tenendo conto del valore venale del bene, ridotto del 25%, trattandosi di interventi di riforma economico – sociale;

- che dall’1/1/2013 sia opportuno fissare in euro 1.000,00 il corrispettivo minimo dovuto in ogni caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o di soppressione dei limiti di godimento sulle aree cedute in proprietà fin dall’origine qualora i corrispettivi, determinati sulla base dei criteri predetti, siano negativi ovvero inferiori a detta cifra;

- che ACER, al fine di non sospendere l’istruttoria delle accettazioni già pervenute, dia una corretta e tempestiva informazione ai cittadini interessati in attesa che il Comune ridefinisca e aggiorni i corrispettivi in applicazione della nuova normativa e delle indicazioni della Corte dei Conti;

- che questa informazione continui a perseguire l’obiettivo di aumentare il riscatto delle aree PEEP onde consentire la completa libertà di circolazione degli immobili sulle stesse edificati;

- di dare mandato al Servizio Patrimonio di formulare una proposta di revisione dei valori venali, da sottoporre in tempi brevi alla Giunta Comunale, per applicare i nuovi criteri normativi e la sentenza della Corte dei Conti soprarichiamata;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dalla Dirigente del Servizio Patrimonio, Ufficio Assegnazioni alloggi ed emergenze abitative ed Ufficio Gestione permanenza alloggiativa, proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

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DELIBERA

- di recepire le modifiche normative richiamate in premessa;

- di approvare, per i motivi in premessa esposti, gli specifici schemi di convenzione, così come formulati nel preciso testo, riportato negli allegati A, B, C, D, E, F, G, costituenti parti integranti della presente delibera, da adottare per le ipotesi di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per lo svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n 865/71 nelle aree peep , ai sensi delle leggi n. 549/95 - n. 662/96 - n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;

- di determinare il valore venale, inerente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e lo svincolo delle aree cedute in proprietà “ab origine” con i vincoli di cui all’art. 35 della Legge n. 865/1971, con successivo atto deliberativo, cui applicare il criterio di cui all’art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dalla Legge n. 224 del 2007 (ridotto del 25%);

- di dare mandato al Servizio Patrimonio di formulare apposita proposta di aggiornamento dei valori venali sulla base della normativa sopraindicata e del meccanismo di calcolo indicato dalla Corte dei Conti a Sezioni Unite con deliberazione n. 22 del 14 aprile 2011;

- di determinare che al valore venale dei terreni verrà applicata una riduzione del 25% come previsto dalla citata Legge, in quanto gli interventi di edilizia economica popolare hanno la caratteristica di essere interventi di riforma economico-sociale;

- di confermare i corrispettivi, sia per il riscatto parziale sia per quello totale, già comunicati e per i quali sono intervenute accettazioni fino alla data del 31/12/2012 con l’espressa previsione che le domande che perverranno successivamente dovranno essere sottoposte alle condizioni economiche aggiornate da definire con successivo atto deliberativo;

- di determinare che le domande che perverranno dall’1/1/2013 saranno interessate dai nuovi corrispettivi (come d’altronde si era già prospettato alla cittadinanza interessata fin da agosto 2012);

- di determinare che, a favore di coloro che hanno sottoscritto una convenzione di riscatto totale, ma avrebbero avuto l’opzione al riscatto parziale in quanto, essendo la stipula avvenuta o fissata, dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (15/08/12), il decorso del ventennio sarebbe già scaduto, l’Amministrazione Comunale provvederà alla restituzione delle somme versate in eccedenza, pari alla differenza tra l’importo del riscatto totale e quello del riscatto parziale;

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- di disporre, come precisato nelle premesse, che il Comune di Ferrara dovrà restituire gli importi incassati, ma non dovuti, per un importo complessivo di € 19.105,00, versati dai proprietari per accettazione del riscatto totale dei vincoli previsti (in quanto avrebbero potuto, post 15/8/2012, optare per il riscatto parziale con liberazione di tutti i vincoli, essendo trascorsi già i 20 anni dalla convenzione originaria) per gli alloggi edificati in aree PEEP ed individuati catastalmente come segue:

Foglio 159 – Mapp. 146 – sub 20 (da restituire € 6.825,00)Foglio 162 – Mapp.1315 – sub 20 (da restituire € 4.501,00Foglio 192 – Mapp. 574 – sub 60 (da restituire € 7.779,00)

che il rimborso, delle somme sopraindicate, sarà effettuato tramite adozione di un successivo atto dirigenziale;

- di determinare che le convenzioni di riscatto parziale (n. 13 posizioni secondo gli elenchi forniti da ACER) stipulate dopo il 15/08/2012, data di entrata in vigore della Legge n. 135 del 07/08/2012, sono rettificate “ope legis”, unicamente con riferimento alla scadenza delle medesime che è di 20 anni anziché di 30, confermandone il corrispettivo così come versato e quietanzato all’atto della stipula; - di stabilire che i valori venali, che verranno aggiornati con successivo atto deliberativo, abbiano validità annuale e che il periodo di tempo entro il quale devono essere stipulati i relativi contratti debba essere contenuto nel termine massimo di 12 mesi dall’ intervenuta accettazione; decorso il detto termine i corrispettivi potranno essere ricalcolati;

- di stabilire altresì che ciò vale anche per i corrispettivi riferiti alle accettazioni già pervenute ad Acer in corso di istruttoria e non ancora stipulate per le quali si conferma il termine massimo di 12 mesi, dall’intervenuta accettazione, per addivenire alla stipula notarile; decorso detto termine i corrispettivi saranno ricalcolati con le modalità previste dalla Corte dei Conti, come precisato in un successivo atto deliberativo;

- di fissare, a partire dal 1/1/2013, in euro 1.000,00 il corrispettivo minimo dovuto in ogni caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o di soppressione dei limiti di godimento sulle aree cedute in proprietà fin dall’origine qualora i corrispettivi, determinati sulla base dei criteri predetti, siano negativi ovvero inferiori a detta cifra; - di incaricare Acer Ferrara di dare tempestive informazioni ai cittadini interessati dalle modifiche introdotte dalle nuove normative, in particolare a coloro che, a partire dal 15/08/2012, hanno sottoscritto lo svincolo totale, per i quali, come convenuto con il Consiglio Notarile, nella riunione del 19/12/2012, le convenzioni sostitutive si sono modificate ”ope legis” nella durata da trentennale a ventennale;

10

- di autorizzare la Dirigente del Servizio Patrimonio - Ufficio Assegnazioni alloggi ed emergenze abitative e Ufficio Gestione permanenza alloggiativa, a sottoscrivere le convenzioni sopramenzionate, affidandole mandato per quanto concerne la definizione delle clausole tecniche e di precisazione della disciplina del rapporto definito dagli atti del procedimento anche in esecuzione di eventuali modifiche normative che dovessero intervenire;

- di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Genesini – Dirigente del Servizio Patrimonio - Ufficio Assegnazioni alloggi ed emergenze abitative e Ufficio Gestione permanenza alloggiativa;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con il voto favorevole di tutti i presenti.

Il Sindaco Il Segretario GeneraleTiziano Tagliani Roberto Finardi

11

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TERZIARIA GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno __________ il giorno __________ del mese di __________

In Ferrara , nel mio studio sito in ___________________________

Innanzi a me Dott. ______________________________________Notaio in Ferrara iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città

SONO PRESENTI:

__________ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato a rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;

___________________________________________________________

• ***comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che con atto del notaio **** del *** rep.*** registrato a Ferrara il *** al n.*** ed ivi trascritto al part.*** il *** in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale Prot. Gen. n.**** del ****, il Comune di Ferrara ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di superficie per novantanove anni alla *** un’area censita al Catasto terreni del Comune di Ferrara, Sez._____, foglio ***,mapp.*** per una superficie catastale di mq.***, facente parte del P.E.E.P. di ***, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/1971, per la realizzazione di n.***alloggi con relative pertinenze; - che tale fabbricato è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia in data *** di prot. n.*** e relative varianti______;

12

- che i comparenti Sigg.ri *** sono proprietari superficiari di unità immobiliari poste nel fabbricato predetto che vengono in seguito identificate, e comproprietari per le rispettive quote delle parti condominiali sotto indicate;

- che le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) prevedono la possibilità per i proprietari di alloggi realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 concesse in diritto di superficie secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di sostituire la convenzione stipulata all’atto della concessione in diritto di superficie dell’area mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 20 diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

- che la modifica della convenzione è subordinata al pagamento di un corrispettivo determinato in conformità al comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con deliberazioni della G. C. P.G. n. 4/2631 del 19/2/2002 e G.C. n. 7/77667 del 16/10/2007 sono stati approvati gli schemi di convenzione, da utilizzare in sostituzione della convenzione stipulata con l’atto sopraccitato;

- che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 23 ter, comma 1-bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 con deliberazione della Giunta Comunale in data ________ sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione sostitutiva, prevedendo la durata di validità delle nuove convenzioni in 20 anni;

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

- le disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 10/77 sostituito dall’art. 18 T.U. sull’edilizia;

Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

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art. 1 - Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

art. 2 - Il Comune di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, c. 45, della Legge 448/1998, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1-bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012: cede ai Signori *** che acquistano per la quota di ***/1000: l’area di terreno ubicata nel PEEP di *** contraddistinta al Catasto del Comune di Ferrara al Foglio *** con il mapp.*** .In conseguenza della presente cessione i suindicati acquirenti, già titolari della proprietà superficiaria novantanovennale della rispettiva unità residenziale ed accessori, come sopra indicato, ne diventano pieni ed esclusivi proprietari.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e sue modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera _______ il certificato di destinazione urbanistica riguardante l’area in oggetto, rilasciato in data ____________ dallo stesso Comune di Ferrara, dichiarando il suo legale rappresentante che successivamente non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza, con garanzia del Comune cedente per la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'area stessa e per la sua libertà da ipoteche, privilegi ed altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, rimanendo dispensato da consegna di documentazione.

art. 3 - Corrispettivo della cessione

Il corrispettivo della cessione della proprietà sull'area di cui all’ art. 2 viene determinato, ai sensi di legge, in complessivi Euro *** che il Comune di Ferrara dichiara di aver ricevuto, in un’unica soluzione, dalla parte acquirente, come da reversale n. ..... del ...., rilasciando pertanto per tale somma quietanza a saldo;

art. 4 - Criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli immobili

In conseguenza della presente cessione gli alloggi ed accessori facenti parte del fabbricato insistente sull’area ceduta potranno essere alienati, a qualsiasi titolo e concessi in locazione o affitto, a chiunque non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo o reddituale per acquirenti e conduttori.

Resta peraltro soggetto ai limiti di negoziabilità di cui alla convenzione a rogito del notaio *** Rep. N. *** del *** sia il prezzo di vendita, sia il canone di locazione precisando che tale alloggio, ipotizzato in uno stato

14

di normale conservazione, potrà essere ceduto, durante il periodo di validità della convenzione, per un prezzo massimo definito da:

1. parziale aggiornamento, con frequenza non inferiore al biennio, del prezzo iniziale di cessione dell’alloggio definito nell’originaria convenzione ottenuto applicando l’indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione intervenuto dalla data di stipula della originaria convenzione (L. 10/77 art. 8 c. 4);

2. riduzione del prezzo rivalutato come al punto 1) di una quota pari all’1% all’anno, a partire dal 6° anno dopo la fine dei lavori fino al 15° anno e dello 0,50% per gli ulteriori anni e comunque non oltre il 20°

3. aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di cui alle lettere b, c, d, dell’art. 31 della L. 457/78, aggiornato con i criteri di cui al precedente punto 1);

4. aggiunta del costo del corrispettivo ex art. 31 della Legge n. 448/1998 oggi versato.

art. 5 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione e per la revisione periodica

Il canone annuo di locazione non potrà essere determinato, rispetto al prezzo di cessione, in misura superiore al 4,5%.

La revisione del canone di locazione potrà avvenire solo a scadenze biennali e solo come adeguamento del canone stesso alle variazioni del valore dell'immobile ricalcolate con i criteri di cui all'art. 4, fermo restando il limite massimo di cui al 1° comma.

art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione, stipulata come indicato dalla L. 448/98 ai sensi dell'art. 8 della L. 28.1.77 n. 10 scadrà il ***, raggiungendosi in tale data il termine di anni 20 dalla data di stipulazione della convenzione relativa alla cessione del diritto di superficie dell'area su cui insiste l'immobile oggetto della presente convenzione.

art. 7 - Sanzioni

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione dell'immobile è nulla per la parte eccedente ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 10/77

art. 8 - Disposizioni finali

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I predetti patti e condizioni, da considerarsi parti integranti di ogni successivo atto di compravendita e/o contratto di locazione, sono vincolanti tra le parti e i loro aventi causa per tutta la durata di validità della presente convenzione.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

16

ALLEGATO B

SCHEMA DELL’ATTO SOSTITUTIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA AD ALLOGGI REALIZZATI SU AREA P.E.E.P. CEDUTA IN PROPRIETA’

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ________ il giorno _________ del mese di ________

In Ferrara , nel mio studio sito in ____________________

Innanzi a me Dott. _____________________________________

Notaio in Ferrara iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città .

SONO PRESENTI

__________ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato a rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;_____________________________________________________-

comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire sono certo.

PREMESSO

- che con atto del notaio ________________ del _________ rep. _______ registrato a Ferrara e trascritto a Ferrara il _________ in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _______ del _________, il Comune di Ferrara ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di proprietà alla Società (Cooperativa) _____________ l’area censita al Catasto terreni del Comune di Ferrara, Sez. _____, foglio _______, mapp.________ di mq. ______, facente parte del P.E.E.P. di Ferrara, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 35

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della Legge n. 865/1971 per la realizzazione di alloggi con relative pertinenze;

- che il fabbricato sito in _____________ Via __________ c.n. __, insistente sul mappale ____ del foglio ____, è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia in data _______ n. ______ e relative varianti ______;

- che i comparenti Signori ___________, ___________, .... sono proprietari di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, individuata catastalmente al fg. *** mapp. *** sub. *** e comproprietari, conseguentemente, per la proporzionale quota di comproprietà indivisa della parti comuni dell’edificio a norma dell’art.1117 e seguenti del Codice Civile;

- che nella convenzione ex art. 35 della L. 865/1971, precedentemente richiamata, stipulata tra il Comune ed il soggetto attuatore e recepita come parte integrante dei singoli atti di cessione in proprietà dei singoli alloggi, sono previsti a carico dei cessionari in proprietà una serie di vincoli alla disponibilità economica ed effettiva di tali alloggi, enumerati e precisati ai commi dal quindicesimo al diciannovesimo del predetto art. 35;

- che in particolare detti vincoli riguardano:- l'inalienabilità dell'alloggio per un periodo di dieci anni dal rilascio

della licenza di abitabilità, ovvero l'incostituibilità di un diritto reale di godimento per eguale periodo;- la possibilità, trascorso detto periodo, di alienare e/o costituire diritti reali di godimento solo a favore di soggetti aventi particolari requisiti e ad un prezzo fissato dall'U.T.E. secondo criteri prestabiliti;

- in caso di alienazione e/o costituzione di diritti reali di godimento dopo un ventennio dal rilascio dell'abitabilità, l'obbligo di corrispondere al Comune o Consorzio di Comuni che a suo tempo hanno ceduto l'area, una somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area stessa al momento dell'atto di disposizione e il prezzo a suo tempo corrisposto, rivalutato secondo criteri prestabiliti;

- il divieto sino al pagamento della somma di cui al precedente paragrafo, di concedere in locazione l'alloggio, se non a soggetti aventi particolari requisiti e ad un canone prefissato dall'U.T.E. secondo criteri predeterminati;

- la nullità assoluta ed insanabile degli atti di disposizione compiuti in violazione dei precedenti paragrafi;

- che la legge 17.2.1992, n. 179, (art. 23 - comma 2) - ha abrogato i commi dal quindicesimo al diciannovesimo dell'art. 35 L. 22.10.71 n. 865;

18

- che la L. 29.12.1998 n. 448 (art. 31 comma 46) ha disposto che le convenzioni ai sensi dell'art. 35 L. 865/71, stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 17.2.92 n. 179, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8, commi 1, 4 e 5 della L. 28.1.1977 n. 10, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48;

- che, nonostante il generico richiamo alla "soppressione dei limiti di godimento decennali o ventennali", si deve interpretare il dettato normativo come esteso a tutti i vincoli, limiti ed obblighi previsti negli abrogati commi (dal 15° al 19°) dell'art. 35 L. 865/71;

- che le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall’art. 23 ter, comma. 1 bis della Legge 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) prevedono la possibilità per i proprietari degli alloggi realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 cedute in proprietà secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di sostituire la convenzione stipulata all’atto dell’acquisto dell’area mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 20 diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

- che la modifica della convenzione è subordinata al pagamento di un corrispettivo determinato in conformità al comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con deliberazioni della G. C. P.G. n. 4/2631 del 19/2/2002 e G.C.P.G. n. 7/77667 del 16/10/2007 sono stati approvati gli schemi diconvenzione, da utilizzare in sostituzione delle convenzione stipulate con l’atto sopraccitato;

- che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 23 ter, comma 1-bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 con deliberazione della Giunta Comunale in data ________ sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione sostitutiva, prevedendo la durata di validità delle nuove convenzioni in 20 anni;

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto

19

2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

- le disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 10/77 sostituito dall’art. 18 T.U. sull’edilizia;

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;

ART. 2La convenzione stipulata con il Comune di Ferrara di cui alle premesse è sostituita dalla presente, ciò comportando la soppressione dei vincoli, limitazioni ed obblighi previsti dall’art. 35, commi dal quindicesimo al diciannovesimo della L. n. 865/71;

ART. 3 – Corrispettivo della cessioneIl corrispettivo per la soppressione dei limiti, vincoli, obblighi di cui al precedente art. 2, valutato come in premessa, ai sensi della L. n. 448/98, è determinato in Euro __________,

Il Comune di Ferrara dà atto che il sig. _____________ ha versato per intero il corrispettivo di Euro ____________ come da reversale n.________ del _______e pertanto per tale somma rilascia quietanza a saldo;

ART. 4 - Criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli immobili

In conseguenza della presente convenzione gli alloggi ed accessori facenti parte del fabbricato insistente sull’area in premessa indicata potranno essere alienati, a qualsiasi titolo e concessi in locazione o affitto, a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo o reddituale per acquirenti e conduttori;

Resta peraltro soggetto ai limiti di negoziabilità di cui alla convenzione a rogito________Rep. n._____, sia il prezzo di vendita, sia il canone di locazione, precisando che tali alloggi, ipotizzati in uno stato di normale conservazione, potranno essere ceduti, durante il periodo di validità della convenzione, per un prezzo massimo definito da:

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1. parziale aggiornamento, con frequenza non inferiore al biennio, del prezzo iniziale di cessione dell’alloggio definito nell’originaria convenzione ottenuto applicando l’indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione intervenuto dalla data di stipula della originaria convenzione (L. 10/77 art. 8 c. 4);

2. riduzione del prezzo rivalutato come al punto 1) di una quota pari all’1% all’anno, a partire dal 6° anno dopo la fine dei lavori fino al 15° anno, e dello 0,50% per gli ulteriori anni e comunque non oltre il 20° anno (L. n. 392/78 art. 20 c. 1);

3. aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di cui alle lettere b, c, d, dell’art. 31 della L. 457/78, aggiornato con i criteri di cui al precedente punto 1);

4. aggiunta del costo del corrispettivo ex art. 31 della Legge n. 448/1998 oggi versato.

ART. 5 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione e per la revisione periodicaIl canone annuo di locazione non potrà essere determinato, rispetto al prezzo di cessione, in misura superiore al 4,5%;

La revisione del canone di locazione potrà avvenire solo a scadenze biennali e solo come adeguamento del canone stesso alle variazioni del valore dell'immobile ricalcolate con i criteri di cui all'art. 4, fermo restando il limite massimo di cui al 1° comma;

ART. 6 – Durata della ConvenzioneLa presente convenzione, ed i contenuti espressi negli articoli che essa prevede, hanno una validità di anni 20 (venti) dalla data della stipulazione dell’atto di cessione dell’area citato in premessa e quindi fino al __________;

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione;

Conseguentemente ogni pattuizione stipulata prima della predetta scadenza in violazione dei criteri di determinazione di prezzi e canoni come sopra indicati sarà nulla per la parte di prezzo o canone eccedente.

21

ART. 7 – Disposizioni finaliLe spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

22

ALLEGATO C

COMUNE DI FERRARA

Rep. N. __________________ Raccolta n. ______________

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ EX ART. 35 DELLA L. 865/71 NELLE AREE PEEP, AI SENSI DELLE LEGGI 549/95-662/96-448/98, NEI CASI IN CUI SIA GIA’SCADUT0 IL TERMINE VENTENNALE DELLA CONVENZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALLA SOPRARICHIAMATA NORMATIVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno __________ il giorno __________ del mese di __________

In Ferrara , nel mio studio sito in ___________________________

Innanzi a me Dott. ______________________________________Notaio in Ferrara iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città

SONO PRESENTI:

__________ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato a rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;

___________________________________________________________

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.

PREMESSO:

In forza dei seguenti titoli:

- atto rogato del Notaio ___________ in data __________

23

Rep. n. _________ registrato a ___________ il ________al n. _______ ivi trascritto il ______________ al n. ______

Il Comune di Ferrara ha concesso a titolo oneroso, in diritto di superficie per novantanove anni alla Cooperativa/Impresa ____________________________________________con sede in ____________________________________________un’area di terreno nel Comune di Ferrara compresa nella zona PEEP di ___________________________________________identificata catastalmente __________________________________________Come meglio specificato nell’atto rogato del Notaio ___________ in data __________Rep. n. _________ registrato a ___________ il ________al n. _______ ivi trascritto il ______________ al n. ______Su detta area la Cooperativa/Impresa assegnante ha edificato un fabbricato ad uso civile abitazione in conformità alle concessioni edilizie n.____________________________rilasciate in data ________________________________________________________

- che i sigg.ri ________________________________________sono proprietari superficiari di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, individuata nel N.C.E.U. del Comune di Ferrara al Foglio _______________Mapp. _____ sub._____ Via _________________piano _______ scala ______z.c. _______ Cat. ______ Cl. ___vani _______r.c. euro __________

- che le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall’art. 23 ter, comma. 1 bis della Legge 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) prevedono la possibilità:- per i proprietari superficiari che acquistano la proprietà di alloggi realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona, approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concessi in diritto di superficie secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di acquisire la proprietà dell’area e di sostituire la convenzione stipulata all’atto della concessione in diritto di superficie dell’area mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 20 (venti) diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

24

- che poiché la convenzione originaria è stata stipulata in data __________ non occorre procedere alla stipula di una nuova convenzione essendo già trascorsi i vent’anni dalla stipula della convenzione originaria;

- che con deliberazioni della Giunta Comunale in data 19 febbraio 2002 e in data 20 luglio 2006 sono stati approvati gli schema di atti, da utilizzare nei casi previsti in sostituzione della convenzione originaria prevedendo la durata di validità della convenzione sostitutiva in 30 anni, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, lett. d) della legge 28/01/1977 n. 10, e art. 31 c. 46 , lett. a) della L. n. 448/1998;

- che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 23 ter, comma 1- bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 con deliberazioni della Giunta Comunale in data _____ sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione sostitutiva, prevedendo la durata di validità della nuova convenzione in 20 anni;

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

- viste le disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 10/77, sostituito dall’art. 18 del T.U. n. 380/2001 sull’edilizia;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Il Comune di Ferrara come rappresentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 45, della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1-bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012:

- cede ai sigg.ri ____________________________________________ che accettano ed acquistano la proporzionale quota di comproprietà dell’area di sedime e cortiliva del fabbricato descritto nella premessa, distinta N.C.E.U. del Comune di Ferrara al Foglio _____ Mapp._____.In conseguenza della presente cessione i suindicati acquirenti, già titolari della proprietà superficiaria novantanovennale della rispettiva porzione di fabbricato, come in premessa indicata, ne divengono pieni ed esclusivi proprietari.

Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica il Dirigente_______ nella qualità suddetta, mi consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato da ________________________________________________________

25

che in estratto rilevato dal Notaio _____ in data ______si allega al presente atto sotto la lettera”A” omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Il Dirigente __________, nella qualità suddetta, dichiara che successivamente al rilascio del suddetto certificato non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell’attuale stato di diritto e di fatto dell’area ceduta con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti e obblighi derivanti dai titoli di provenienza, con garanzia del Comune cedente per la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell’area stessa e per la sua libertà da ipoteche, privilegi ed altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, rimanendo dispensato da consegna di documentazione.

Art. 3 – Corrispettivo della cessione

Il corrispettivo della cessione della proprietà sull’area di cui all’art. 2 del presente contratto viene determinato, ai sensi di legge in complessivi euro __________ che il Comune di Ferrara, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto, in un’unica soluzione, dalla parte acquirente, a mezzo di _________________________________Rilasciando pertanto per tale somma ampia e liberatoria quietanza a saldo.

Art. 4 Disposizioni finali Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

26

ALLEGATO D

COMUNE DI FERRARA

Rep. N. __________________ Raccolta n. ______________

RISCATTO DEI VINCOLI EX ART. 35 DELLA L. 865/71 NELLE AREE PEEP, AI SENSI DELLE LEGGI 549/95-662/96-448/98, NEI CASI IN CUI SIA GIA’ SCADUT0 IL TERMINE VENTENNALE DELLA CONVENZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALLA SOPRARICHIAMATA NORMATIVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ________ il giorno _________ del mese di ________

In Ferrara , nel mio studio sito in ____________________

Innanzi a me Dott. _____________________________________

Notaio in Ferrara iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città .

SONO PRESENTI

__________ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;_____________________________________________________-

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,PREMESSO

In forza dei seguenti titoli:

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- atto rogato del Notaio ___________ in data __________Rep. n. _________ registrato a ___________ il ________al n. _______ ivi trascritto il ______________ al n. ______

Il Comune di Ferrara ha concesso a titolo oneroso, in diritto di proprietà alla Cooperativa/Impresa ____________________________________con sede in ____________________________________________un’area di terreno nel Comune di Ferrara compresa nella zona PEEP di __________________________________________identificata catastalmente __________________________________________Come meglio specificato nell’atto rogato del Notaio ___________ in data __________Rep. n. _________ registrato a ___________ il ________al n. _______ ivi trascritto il ______________ al n. ______Su detta area la Cooperativa/Impresa assegnante ha edificato un fabbricato ad uso civile abitazione in conformità alle concessioni edilizie n.____________________________rilasciate in data ________________________________________________________

- che i sigg.ri ________________________________________sono pieni proprietari di un fabbricato/ porzione ad uso civile abitazione, individuata nel N.C.E.U. del Comune di Ferrara al Foglio _______________Mapp. _____ sub._____ Via _________________piano _______ scala ______z.c. _______ Cat. ______ Cl. ___vani _______r.c. euro __________

- che le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come modificato dall’art. 23 ter, comma. 1 bis della Legge 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) prevedono la possibilità per i proprietari di alloggi realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 concessi in proprietà secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di riscattare i vincoli per coloro che sono già proprietari dell’area mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 20 (venti) diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;- che poiché la convenzione originaria è stata stipulata in data ____________________non occorre procedere alla stipula di una nuova convenzione essendo già trascorsi i vent’anni dalla stipula della convenzione originaria;

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- che con deliberazioni della Giunta Comunale in data 19 febbraio 2002 e in data 20 luglio 2006 sono stati approvati gli schemi di atto, da utilizzare nei casi previsti in sostituzione della convenzione originaria;

- che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 23 ter, comma 1-bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 con deliberazioni della Giunta Comunale in data________ sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione sostitutiva, prevedendo la durata di validità delle nuove convenzione in 20 anni;

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

- le disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 10/77, sostituito dall’art. 18 T.U. sull’edilizia;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Il Comune di Ferrara come rappresentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 45, della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 23 ter, comma 1- bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012, libera l’area già ceduta in proprietà dai vincoli indicati nella convenzione originaria.

Art. 3 – Corrispettivo Il corrispettivo del riscatto dei vincoli di cui all’art. 2 del presente contratto viene determinato, ai sensi di legge in complessivi euro_____________________________________che il Comune di Ferrara, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto, in un’unica soluzione, dalla parte acquirente, a mezzo di _________________________________Rilasciando pertanto per tale somma ampia e liberatoria quietanza a saldo.

Art. 4 - Disposizioni finali Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.

29

Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

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ALLEGATO E

Repertorio n. _______ Raccolta n. _____

ATTO SOSTITUTIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA AD ALLOGGI REALIZZATI SU AREA P.E.E.P. CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI L'ALLOGGIO.

REPUBBLICA ITALIANAL'anno _____, il giorno _________ del mese di __________.

Avanti a me dr. _________ Notaio con residenza in Ferrara, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, sono personalmente presenti i signori:

___________, domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato a rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;

- ___________, nato a _________ il ______________ e qui residente in via delle _____________, cod. fisc. _________.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà.

PREMESSO:

- che con atto del notaio __________ in data __________ di rep. __________ registrato a Ferrara il _____________ al n. _______ e trascritto a Ferrara il ____________ ai partt. ______________ in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale di Prot. Gener. __________ del __________ il Comune di Ferrara ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di superficie alla Società Cooperativa edificatrice “__________“ l’area censita al Catasto terreni del Comune di Ferrara, foglio _________, mapp. _________ di mq. __________, facente parte del P.E.E.P. di __________, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/1971 per la realizzazione di un fabbricato composto di n. ___alloggi con relative pertinenze;

31

- che il fabbricato è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia in data ________ n. ________ e ___________ e successiva variante in corso d’opera comunicata al Comune di Ferrara con denuncia di inizio attività in data ____________di prot. _____________;- che il comparente Signor __________ è proprietario superficiario di una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, individuata catastalmente nel N.C.E.U. di Ferrara al Foglio _________ con i mappali:_________ sub. ________ - appartamento di cat.;_________sub. ___ - autorimessa di cat. e comproprietario, conseguentemente, per la proporzionale quota di comproprietà indivisa della parti comuni dell’edificio a norma dell’art. 1117 e seguenti del Codice Civile;

- che le disposizioni della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 prevedono la possibilità per i proprietari di alloggi realizzati nelle aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 concesse in diritto di superficie secondo quanto disposto dall’art. 35 della medesima legge n. 865/71, di sostituire la convenzione stipulata all’atto della concessione in diritto di superficie dell’area mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 10/77, avente una durata pari ad anni 30 diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

- che la modifica della convenzione è subordinata al pagamento di un corrispettivo determinato in conformità al comma 48 dell’art.31 della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in conformità ed in applicazione delle disposizioni, più volte citate, il Comune di Ferrara con delibera di Giunta Comunale n. 6/23552 del 31/3/2009 ha disposto in via generale, per tutte le ipotesi disciplinate dalla legge n. 448/98, che tutti i proprietari di alloggi realizzati nel PEEP del Comune di Ferrara, possano usufruire delle facoltà previste dall’art. 31 commi 45 e seguenti della legge n. 448/98, nonché della facoltà ulteriore di liberarsi completamente dai vincoli PEEP, sia contestualmente, in sede di applicazione dell’art. 31 legge n. 448/98, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni, a fronte di un corrispettivo ulteriore determinato secondo i criteri che indicati nel dispositivo della succitata delibera;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6/23552 del 31/3/2009 il Comune ha approvato lo schema di convenzione per la completa soppressione dei vincoli;

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- che il signor ___________ ha chiesto di poter cancellare completamente i vincoli PEEP, previo pagamento del corrispettivo dovuto;

- che il corrispettivo per la cancellazione completa dei vincoli è stato determinato dal Comune di Ferrara, per l’alloggio di cui sopra, in euro _____________.

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 5 comma 3 bis della Legge n. 106/2011 e dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

art. 2 - Il Comune di Ferrara, in applicazione del comma 45 e ss. dell’art. 31 della L. n. 448/98 come modificato dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 cede in proprietà al sig. ______________ che accetta l’area già assegnata in diritto di superficie come infra detto ricompresa nel PEEP loc. _____________, censita al Catasto di Ferrara foglio ________ mapp. _________ per la sua quota proporzionale.In conseguenza della presente cessione l’alloggio e le sue pertinenze saranno di piena proprietà del sig. ____________ essendo cessato ogni diritto del Comune sul terreno concesso in diritto di superficie.La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza, con garanzia del Comune cedente per la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'area stessa e per la sua libertà da ipoteche, privilegi ed altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, rimanendo dispensato da consegna di documentazione.

Art. 3 – Corrispettivo Il sig.______ con il presente atto accetta di versare il corrispettivo determinato dal Comune in base alla normativa vigente.

Per effetto della cessione di cui all’art. 1 e della conseguente riunione del diritto di superficie alla proprietà del terreno, nonché del pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3, al sig. ___________ è riconosciuta piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari suddette con relative pertinenze ed accessori, nonché della quota millesimale dell’area pertinenziale su descritta senza più vincolo alcuno.Le parti, consapevoli che chi rilascia dichiarazioni mendaci per l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiarano che il corrispettivo di Euro ___________ è

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stato corrisposto in unica soluzione mediante versamento presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, Servizio di Tesoreria in data ___________ reversale n. __________ e dichiarano inoltre di non essersi avvalsi di un mediatore per la conclusione del presente contratto.

art. 4 - Soppressione dei limiti di negoziabilitàLa convenzione stipulata con il Comune di Ferrara di cui alle premesse è sostituita dalla presente, ciò comportando la soppressione di tutti i vincoli, limitazioni ed obblighi previsti dall’art. 35 della legge n. 865/1971Pertanto, con riferimento all’alloggio citato, relative pertinenze ed accessori, cessano tutti i vincoli PEEP ed in particolare, tutti i vincoli, limiti, obblighi e divieti di cui alla convenzione citata in premessa, che deve quindi intendersi priva di qualsiasi effetto con la conseguente libera ed assoluta disponibilità dell’alloggio stesso e relative pertinenze. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e sue modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "A" il certificato di destinazione urbanistica riguardante l’area in oggetto, rilasciato in data 1.10.2009 dallo stesso Comune di Ferrara, dichiarando il suo legale rappresentante che successivamente al rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 5 - Disposizioni finali Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

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ALLEGATO F

SCHEMA DELL’ATTO SOSTITUTIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA AD ALLOGGI REALIZZATI SU AREA P.E.E.P. CEDUTA IN PROPRIETÀ E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI L’ALLOGGIO.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ del mese __________ dell’anno _____, in Comune di Ferrara Via _______________________ innanzi a me __________________ Notaio in __________________ sono presenti i Signori:

___________ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato a rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;

comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che con atto del Notaio_____ del______rep. n. ______, registrato a Ferrara il ________ al n. _____ ed ivi trascritto il ________ ai partt. ______, in esecuzione della delibera di________, il Comune di Ferrara ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di proprietà ai Sigg.ri________che hanno accettato ed acquistato, la proprietà dell’area censita al Catasto terreni del Comune di Ferrara, Sez. _____, foglio ______, mapp._____ di mq. ____, facente parte del P.E.E.P. di ______ , stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/1971 per la realizzazione di un fabbricato composto di n. _________alloggi con relative pertinenze ;

- che il fabbricato sito in Ferrara – Via ______ c.n. ____, insistente sul mappale ___, del foglio ______ è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ferrara in data ______ prot. n. ______e relative varianti;

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- che i comparenti Signori _________, sono proprietari di una porzione del fabbricato ad uso civile abitazione, individuato catastalmente al fg. _____ mapp. ____ sub. _____ e comproprietari, conseguentemente, per la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti comuni dell’edificio a norma dell’art. 1117 e seguenti del Codice Civile;

- che nella convenzione ex art. 35 della L. 865/1971, precedentemente richiamata, stipulata tra il Comune ed i privati (Sigg.ri ___________in qualità di soggetti attuatori, sono previsti a carico dei cessionari in proprietà una serie di vincoli alla disponibilità economica ed effettiva di tali alloggi, enumerati e precisati ai commi dal quindicesimo al diciannovesimo del predetto art. 35;

- che in particolare detti vincoli riguardano:- l'inalienabilità dell'alloggio per un periodo di dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità, ovvero l'incostituibilità di un diritto reale di godimento per eguale periodo;- la possibilità, trascorso detto periodo, di alienare e/o costituire diritti reali di godimento solo a favore di soggetti aventi particolari requisiti e ad un prezzo fissato dall'U.T.E. secondo criteri prestabiliti;

- in caso di alienazione e/o costituzione di diritti reali di godimento dopo un ventennio dal rilascio dell'abitabilità, l'obbligo di corrispondere al Comune o Consorzio di Comuni che a suo tempo hanno ceduto l'area, una somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'area stessa al momento dell'atto di disposizione e il prezzo a suo tempo corrisposto, rivalutato secondo criteri prestabiliti;

- il divieto sino al pagamento della somma di cui al precedente paragrafo, di concedere in locazione l'alloggio, se non a soggetti aventi particolari requisiti e ad un canone prefissato dall'U.T.E. secondo criteri predeterminati;

- la nullità assoluta ed insanabile degli atti di disposizione compiuti in violazione dei precedenti paragrafi;

- che la legge del 17.2.1992, n. 179, (art. 23 - comma 2) - ha abrogato i commi dal quindicesimo al diciannovesimo dell'art. 35 L. 22.10.71 n. 865;

- che la L. 29.12.1998 n. 448 (art. 31 comma 46) ha disposto che le convenzioni ai sensi dell'art. 35 L. 865/71, stipulate prima dell'entrata in vigore della legge del 17.2.92 n. 179, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8, commi 1, 4 e 5 della L. 28.1.1977 n. 10, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48;

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- che, nonostante il generico richiamo alla "soppressione dei limiti di godimento decennali o ventennali", si deve interpretare il dettato normativo come esteso a tutti i vincoli, limiti ed obblighi previsti negli abrogati commi (dal 15° al 19°) dell'art. 35 L. 865/71;

- che il Comune di Ferrara, con delibera di Giunta n. 6/23552 del 31/03/2009, ha disposto in via generale, per tutte le ipotesi disciplinate dalla legge n. 448/98, che tutti i proprietari di alloggi realizzati nel PEEP del Comune di Ferrara, possano usufruire delle facoltà previste dall’art. 31 commi 45 e seguenti della legge n. 448/98, nonché inoltre che fosse accordata la facoltà per i proprietari degli alloggi PEEP del Comune di Ferrara di liberarsi dai vincoli PEEP, sia contestualmente, in sede di applicazione dell’art. 31 legge n. 448/98, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni, a fronte di un corrispettivo ulteriore determinato secondo i criteri indicati nel dispositivo della succitata delibera;

- che con deliberazione di Giunta __________ il Comune ha approvato lo schema di convenzione per la sostituzione dell’originaria convenzione e per la completa soppressione dei vincoli;

- che i Signori ____________________________ hanno chiesto di poter cancellare i vincoli PEEP, previo pagamento del corrispettivo dovuto;

- che il corrispettivo per la cancellazione dei vincoli è stato determinato dal Comune di Ferrara, per l’alloggio di cui sopra, in euro ________

VISTE

- le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, così come modificato dall’art. 5 comma 3 bis della Legge n. 106/2011 e dall’art. 23 ter, comma 1 bis della Legge n. 135 del 07 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95);

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La convenzione stipulata con il Comune di Ferrara di cui alle premesse è sostituita dalla presente.

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ART. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo del riscatto dei vincoli di cui all’art. 2 del presente contratto viene determinato, ai sensi di legge in complessivi euro_____________________________________che il Comune di Ferrara, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto, in un’unica soluzione, dalla parte acquirente, a mezzo di _________________________________Rilasciando pertanto per tale somma ampia e liberatoria quietanza a saldo.

ART. 4 – Soppressione dei limiti di negoziabilità

La convenzione stipulata con il Comune di Ferrara di cui alle premesse è sostituita dalla presente, ciò comportando la soppressione di tutti i vincoli, limitazioni ed obblighi previsti dall’art. 35, commi dal quindicesimo al diciannovesimo della L. n. 865/71.

Pertanto, con riferimento all’alloggio citato, relative pertinenze ed accessori, cessano tutti i vincoli PEEP ed in particolare, tutti i vincoli, limiti, obblighi e divieti di cui alla convenzione citata in premessa, che deve quindi intendersi priva di qualsiasi effetto con la conseguente libera ed assoluta disponibilità dell’alloggio stesso e relative pertinenze.

Art. 5 - Disposizioni finali Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, assumendone i relativi oneri.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono da oggi.Il Comune di Ferrara rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale esonerando il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Provinciale di Ferrara da ogni responsabilità al riguardo.

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ALLEGATO G

(Da rilasciare con scrittura privata autenticata)

CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI PEEP ALLOGGIO SITO IN VIA ____________ N. ________REALIZZATO SU AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ.

CONSIDERATO :

- che l’art. 31 della legge n. 448/1998 ha previsto la possibilità, per i proprietari di alloggi realizzati nelle aree comprese nei PEEP di sostituire, previo pagamento di un corrispettivo, le originarie convenzioni stipulate ex art. 35 della L. n. 865/1971(aree in diritto di superficie o in piena proprietà ) con una nuova convenzione redatta ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 8 L. n. 10/1977) aventi una durata pari ad anni 30 diminuita del periodo trascorso fra la data della stipulazione della prima convenzione e quella della stipulazione della nuova convenzione;

- che, con delibera di G.C. del 19 febbraio 2002 P.G. n. 2631 sono stati approvati gli schemi di convenzione per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge del 18/4/62 n. 167, già concesse in diritto di superficie e di quelle cedute in proprietà sin dall’origine con i vincoli successivamente abrogati dalla L. n. 179/92;

- che con provvedimento di G.C. del 31 marzo 2009 P.G. n. 23552 è stata riconosciuta la possibilità, per i proprietari di alloggi PEEP, realizzati nel Comune, di liberarsi dai vincoli, sia contestualmente all’applicazione della disciplina di cui all’art. 31 della legge n. 448/98, sia successivamente, anche prima del decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni pagando un corrispettivo ulteriore a quello previsto dalla legge n. 448/98;

- che, con la medesima delibera sono stati approvati gli schemi di convenzione tipo per lo svincolo totale, da utilizzare per i nuovi riscatti e lo schema di atto di quietanza, da utilizzare per i proprietari che già hanno effettuato il riscatto in forma ritenuta “parziale”, come proposti dall’A.C.E.R. Ferrara;

- che aderendo alla proposta del Comune il sig._________con atto a rogito Notaio_______in data____ rep. n.____ registrato a Ferrara il ________ al n. ____ed ivi trascritto in data________al n.____ha stipulato l’apposita convenzione sostitutiva il cui termine ventennale scadrebbe il ______ - che il signor ___________ ha chiesto di potersi liberare anticipatamente rispetto a detta scadenza, dei vincoli ancora presenti sull’immobile (prezzo massimo di cessione e misura massima del canone di locazione)

39

- che il corrispettivo per lo svincolo anticipato è stato quantificato in euro______

PRESO ATTO :

- che il sig. _______ ha versato in data _____il corrispettivo per il riscatto ex lege n. 448/1998;- che il sig. _______ ha versato la somma ulteriore di euro______ per lo svincolo anticipato;

DA QUIETANZA

del pagamento della somma di euro ___________

Tutto ciò premesso , il Comune di Ferrara, nella persona ____ domiciliato per la carica in Ferrara il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ferrara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, delegato rappresentare il Comune di Ferrara in forza del vigente statuto comunale ed autorizzato al presente atto con delibera di Giunta Comunale n. _______________;

CONSENTE

a. la liberazione da tutti i vincoli derivanti dalla convenzione a rogito Notaio______del _______rep. n. _____ registrato a Ferrara relativamente all’alloggio sito in Via ______ n.____catastalmente censito al NCEU del Comune di Ferrara Foglio_____ Mappale _____Sub________ di proprietà del sig.___________e di conseguenza la libera alienabilità dell’immobile

b. la cancellazione dei suddetti vincoli presso la Conservatoria RR. II.

40

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 22/01/2013 n. GC-2013-22 – Prot. Generale n. PG-2013-5812 e avente oggetto Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo dei limiti di godimento delle aree concesse in diritto di proprietà ex art. 35 della L. n. 865/71 nelle aree peep, ai sensi delle leggi n. 549/95, n. 662/96, n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica degli schemi di convenzione a seguito di modifiche della normativa nazionale.

esecutivo il 22/01/2013

E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 23-GEN-13 al 06-FEB-13

Ferrara, 23/01/2013

L’addetto alla pubblicazione Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993