BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE...

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Ufficio Marchi e Brevetti GUIDA AL DEPOSITO delle domande di registrazione nazionale di BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (MODULO A) Il deposito di domande di registrazione di marchio d’impresa ed eventuali istanze di modificazione alla domanda originaria possono essere effettuate presso la Camera di Commercio di Biella. DOVE RIVOLGERSI: Ufficio Brevetti e Marchi Via Aldo Moro, 15 – 3° piano Tel. 015.3599328 Fax 015.2522215 Centralino 015.3599311 e-mail: [email protected] Sito WEB www.bi.camcom.gov.it APERTURA AL PUBBLICO: Per il deposito: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno feriale, sabato escluso Per informazioni: dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.30 La realizzazione della presente guida è a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Biella e completamente consultabile sul sito www.bi.camcom.gov.it

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Ufficio Marchi e Brevetti

GUIDA AL DEPOSITO delle domande di registrazione nazionale di

BREVETTO PER INVENZIONE

INDUSTRIALE (MODULO A ) Il deposito di domande di registrazione di marchio d’impresa ed eventuali istanze di modificazione alla domanda originaria possono essere effettuate presso la Camera di Commercio di Biella. DOVE RIVOLGERSI: Ufficio Brevetti e Marchi Via Aldo Moro, 15 – 3° piano Tel. 015.3599328 Fax 015.2522215 Centralino 015.3599311 e-mail: [email protected] Sito WEB www.bi.camcom.gov.it APERTURA AL PUBBLICO: Per il deposito: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno feriale, sabato escluso Per informazioni: dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.30 La realizzazione della presente guida è a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi della

Camera di Commercio di Biella e completamente consultabile sul sito

www.bi.camcom.gov.it

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INDICE

Normativa di riferimento pag. 3

Requisiti per la brevettabilità di un’invenzione pag. 3

Durata pag. 3

Effetti del brevetto e visione pubblica delle domande pag. 4

Titolarità del brevetto e invenzioni del dipendente pag. 4

Brevettazione alternativa pag. 5

Priorità di precedenti depositi pag. 5

Istruzioni per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale pag. 5

Deposito telematico pag. 6

Deposito cartaceo pag. 6

Allegati alla domanda pag. 7

Costi per il deposito pag. 8

Modulistica da pag. 11

Istruzioni per la compilazione pag. 15

L’esame della domanda pag. 22

Nullità e decadenza del brevetto pag. 22

Diritto – dovere di attuare l’invenzione pag. 22

Trasferimento dei diritti pag.23

Fac-simile dell’autorizzazione alla firma pag.24

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INFORMAZIONI GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o importarlo. L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ DI UN'INVENZIONE INDUSTRIALE � novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della

tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

� attività inventiva o originalità: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;

� applicazione industriale: si considera atta ad avere un'applicazione industriale l'invenzione il cui oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

� liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume. Non sono considerate invenzioni: � le scoperte scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o

di diagnosi del corpo umano o animale; � i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i

programmi per elaboratori; � le presentazioni di informazioni; � le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a

meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi; � le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

DURATA Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato.

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EFFETTI DEL BREVETTO E VISIONE PUBBLICA DELLE DOMANDE Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Le domande di brevetto per invenzione, con la descrizione e gli eventuali disegni, sono poste a disposizione del pubblico dopo 18 mesi dalla data di deposito o di priorità. Detta documentazione può essere resa accessibile al pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito, qualora il richiedente lo abbia dichiarato nella domanda.

TITOLARITA’ DEL BREVETTO E INVENZIONI DEL DIPENDENTE Il diritto di brevetto spetta al richiedente. Per quanto riguarda le invenzioni del dipendente, cioè quelle invenzioni che nascono nel contesto, esecuzione o adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, dobbiamo prendere in esame i seguenti casi: - se la realizzazione dell’invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, il titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del trovato è riservato il solo diritto di esserne riconosciuto inventore; - se pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, i diritti di brevetto spetteranno ancora al datore di lavoro, ma all’inventore spetta la corresponsione di un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza economica dell’invenzione; - se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione. Invenzioni dei dipendenti di università o pubbliche amministrazioni: L’art. 7 della legge n. 383 del 18.10.2001 “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, introduce nel regio decreto n. 1127/1939 un articolo 24-bis, recante una diversa disciplina per le invenzioni industriali effettuate dai prestatori di lavoro subordinato il cui rapporto intercorra con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca. La nozione di università comprende tanto le università statali quanto le università private atte a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Nella nozione di pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca rientrano tanto gli uffici dell’amministrazione dello Stato aventi in compito istituzionale di svolgere attività di ricerca quanto gli enti pubblici di ricerca (es.: CNR, ENEA). Secondo la nuova disciplina, in deroga all’articolo 23 del regio decreto n. 1127/1939 e all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. Di conseguenza spetta al ricercatore il diritto al rilascio del brevetto.

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BREVETTAZIONE ALTERNATIVA A chi chiede il brevetto di invenzione industriale è consentito di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Tali domande devono essere depositate contestualmente e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra (annotazioni speciali del modulo). In tal caso il richiedente dovrà depositare la domanda di brevetto per invenzione industriale (Modulo A – prospetto A), corredata della documentazione (riassunto, descrizione, rivendicazioni, rivendicazioni in lingua inglese, disegni) nelle forme previste per detta domanda; mentre per la contemporanea domanda di modello industriale di utilità dovrà essere depositato unicamente il modulo U e il prospetto U. I diritti di segreteria dovranno essere versati per entrambe le domande. E' prevista la possibilità che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel corso dell'esame della domanda di invenzione, possa modificare l'ambito di protezione da invenzione a modello di utilità. In tal caso invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale ha effetto dalla domanda di presentazione originaria. In ogni caso è sempre consigliabile il deposito del trovato quale invenzione industriale, lasciando al ministero la decisione eventuale di declassare il trovato a modello di utilità. Si deve infatti tenere conto del fatto che il modello di utilità è una “creazione” tutta italiana e se l’interessato intendesse estendere il trovato all’estero non troverebbe sbocchi (potrebbe estendere una invenzione, ma non un modello di utilità).

PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI Chi deposita in Italia un brevetto per invenzione industriale che sia stato registrato in precedenza in uno Stato estero, facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia, che riconosce il diritto di priorità, può rivendicare che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data di deposito della domanda estera. Il termine di priorità previsto dalla Convenzione Unione di Parigi, per le invenzioni industriali, è di dodici mesi. Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro stato agli effetti delle Convenzioni Internazionali vigenti, si devono indicare nella domanda gli estremi relativi, ed inoltre si deve allegare copia della domanda prioritaria, con relativa traduzione in italiano, da cui si rilevino il nome del richiedente e la data in cui il deposito è avvenuto.

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE I depositi delle domande di brevetto per invenzione industriale possono essere effettuati presso una qualunque delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, situate sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede o residenza del depositante, dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato (ai sensi del D.M. 25/09/1972) oppure inviata con raccomandata a.r. all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, 19 – 00187 Roma (RM).

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All'atto del deposito della domanda verrà rilasciato il relativo numero di protocollo, che determinerà la posizione con la quale la domanda verrà annotata nei relativi registri tenuti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Gli interessati, nella loro corrispondenza diretta con detto Ufficio, dovranno sempre fare riferimento a tale numero. La domanda può essere presentata dal richiedente o persona delegata munita di delega in carta semplice o tramite un suo Rappresentante munito di lettera d’incarico o Procura. L’incarico può essere conferito soltanto a un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato. Per ottenere un brevetto per invenzione industriale, è necessario presentare domanda presso la Camera di Commercio che provvederà al successivo inoltro all’UIBM. Modalità di presentazione della domanda di brevetto per invenzione DEPOSITO TELEMATICO Dal 1° giugno 2006 è possibile effettuare il deposito delle domande di brevetto e di marchio in modalità telematica ai sensi del DM del 10 aprile 2006. Per effettuare il deposito telematico è necessario essere utenti Telemaco. TELEMACO è un servizio che consente, oltre all’accesso alle banche dati marchi e brevetti nazionali, con estrazione delle relative visure, anche di trasmettere via internet le domande di marchio e brevetto all’UIBM, tramite la Camera di Commercio, utilizzando la Firma Digitale personale del richiedente o del mandatario, nel caso in cui ne sia stato nominato uno. Per accedere al servizio Telemaco, occorre sottoscrivere il contratto Telemaco Pay, il cui originale dovrà essere trasmesso alla Camera di Commercio di Biella. L'avvenuta attivazione verrà comunicata attraverso l'invio di un messaggio e-mail con l'indicazione della user-id e password di accesso al sito internet http://telemaco.infocamere.it Al primo accesso, dopo l’attivazione, l'utente dovrà provvedere a versare tramite carta di credito, un fondo "prepagato" totalmente utilizzabile per richiedere i servizi Telemaco. I diritti di segreteria verranno trattenuti direttamente da tale credito. DEPOSITO CARTACEO - documentazione da presentare: � Domanda “Modulo A” – esente da bollo, in cinque copie, compilato secondo le

istruzioni ministeriali annesse. Il modulo A, in formato cartaceo, può essere ritirato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Biella oppure scaricato dal sito internet www.bi.camcom.gov.it

� Foglio aggiuntivo modulo A (se necessario), in 5copie firmato in calce dal richiedente; � “Prospetto Modulo A” (1 esemplare)– in cui sono indicati, oltre al richiedente, il titolo,

il riassunto e il disegno principale; il titolo – esprime brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo dell’invenzione; Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio); il riassunto - che in forma sintetica e chiara qualifichi il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale.

� Firma : in caso di assenza di Mandatario, il modulo A e il prospetto A dovranno essere firmati dal richiedente titolare o, per le società, dal legale rappresentante o amministratore. I moduli possono essere presentati anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà in qualità di depositante.

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Non sono accettati moduli compilati a mano, pertanto la compilazione del modulo in formato cartaceo dovrà essere eseguita necessariamente a macchina. In alternativa il modulo potrà essere scaricato dal sito internet della Camera di Commercio, compilato direttamente al computer e successivamente stampato.

ALLEGATI ALLA DOMANDA a) Riassunto del trovato – mediante il quale si indicano sinteticamente i punti chiave dell’invenzione, che tipo di problemi può risolvere o l’uso che se ne può fare. I fogli devono essere riuniti in fascicoli in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente; b) Descrizione dell'invenzione – redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione. In essa non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi e misure debbono essere date valendosi del sistema metrico decimale e le temperature debbono essere espresse in gradi centigradi. La descrizione deve essere scritta a macchina con l'uso di nastri di colore nero (sono ammesse però anche le riproduzioni a mezzo attrezzature informatiche o fotocopiatrice), su una sola facciata per foglio di carta forte bianca, del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno 3 cm. Sul lato sinistro del foglio e un adeguato margine sugli altri lati, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura. Tutti i fogli dovranno inoltre essere siglati dal richiedente; sull’ultimo foglio di descrizione (quello relativo alle rivendicazioni) deve essere apposta la firma per esteso. Sigle e firme devono risultare in originale. Eventuali cancellature o correzioni apportate alla descrizione dovranno essere approvate dal richiedente, con annotazione a margine del foglio stesso. Nel testo della descrizione, dopo una breve esposizione dello stato della tecnica, occorre sviluppare una descrizione vera e propria dell'invenzione, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere. L'esposizione deve essere tale da porre in grado un esperto di realizzare concretamente l'invenzione, eventualmente avvalendosi anche dei disegni allegati alla domanda. La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario; i singoli fogli siglati dal medesimo firmatario. Le eventuali cancellature e correzioni apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione a margine del foglio. c) Rivendicazioni - da redigersi su foglio/i a parte, - consistono in un'elencazione, per punti separati e numerati, delle parti essenziali e nuove dell'invenzione. Ogni punto (o rivendicazione) deve riferirsi ad una sola di tali parti.

d) Traduzione in inglese delle rivendicazioni - il nuovo D.M., in vigore dal 1.7.2008 prevede, oltre alla documentazione usuale, il deposito della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. E' un allegato le cui pagine devono essere numerate progressivamente e che può

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anche seguire al deposito (non oltre 60 gg.). Tale traduzione può essere sostituita da un versamento aggiuntivo delle tasse di 200 euro (vedi costi).

e) Disegni - debbono essere eseguiti su fogli di carta bianca resistente e non brillante del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 2. Essi devono essere eseguiti in maniera il più possibile professionale e tracciati con inchiostro nero, indelebile, oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio processi cianografici, eliografici, fotografici e simili. Sono ammesse invece le riproduzioni a mezzo fotocopiatrice. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, vanno richiamati nel testo della descrizione, nella quale inoltre deve essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse rappresentano. Nelle tavole dei disegni è vietato indicare la scala ed usare legende esplicative. I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario. f) Lettera d'incarico o Procura o Riferimento a Procura Generale, sono necessari quando sia nominato un mandatario. g) Atto di designazione dell'inventore, in bollo, necessario nel caso in cui il richiedente non conosca, al momento del deposito della domanda, il nome dell’inventore o degli inventori da designare. Nel caso in cui invece si conosca il nome dell’inventore, al momento del deposito della domanda, sarà sufficiente indicarlo nel modulo A - paragrafo D – inventori designati, e non sarà necessario depositare l’atto di designazione dell’inventore.

COSTI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE I diritti per il deposito e per il mantenimento in vita oltre il quarto anno di un brevetto per invenzione vanno versati sul c.c.p. n. 00668004 intestato all’Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara – Brevetti nazionali, utilizzando un modulo di versamento in bianco a 3 facciate (con attestazione e ricevuta) reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale. ALL’ATTO DEL DEPOSITO (a partire dal 21 aprile 2007 ) L’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di deposito. La tassa varia a seconda del totale delle pagine allegate relative a descrizione + riassunto + disegni:

� se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine: € 120,00 � se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagine ma non le 20 pagine:

€ 160,00

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� se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non le 50 pagine: € 400,00

� se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine: € 600,00

Per ogni rivendicazione oltre la decima: € 45,00

Per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni ) € 200,00

DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO ol tre il quarto anno Ricevuta ed attestazione dei versamenti vanno presentate all’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio. Se il brevetto viene rilasciato entro il quarto anno: il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso detto periodo il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Se il brevetto viene rilasciato successivamente al quarto anno: il pagamento è anche ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento. Possono comunque pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

� quinto anno: € 60,00 � sesto anno: € 90,00 � settimo anno: € 120,00 � ottavo anno: € 170,00 � nono anno: € 200,00 � decimo anno: €230,00 � undicesimo anno: € 310,00 � dodicesimo anno: € 410,00 � tredicesimo anno: € 530,00 � quattordicesimo anno: € 600,00 � quindicesimo anno e successivi � fino al ventesimo: € 650,00

• Soprattassa per il ritardo nel pagamento delle tasse annuali € 100,00 (entro il semestre successivo alla data di scadenza) Per tutte le annualità scadute a decorrere dal 1 gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprieta' industriale e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006. TRASCRIZIONI: L’attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di trascrizione. • per ogni invenzione trascritta € 50,00 DIRITTI DI SEGRETERIA

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I diritti di segreteria vanno pagati in contanti all’ufficio oppure versati sul c/c postale n. 12511135 intestato a Camera di Commercio di Biella, utilizzando un modello a tre sezioni: 1. Euro 40,00 per il deposito di ogni istanza; 2. Euro 3,00 per la copia autentica della domanda (se richiesta). MARCHE DA BOLLO 1 marca da bollo da € 14,62 sulla copia autentica del verbale di deposito (eventuale), da applicare a cura dell’ufficio ricevente

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE MODULO A l. Istruzioni di carattere generale La domanda <modulo A>, gli eventuali <fogli aggiuntivi modulo A> ed il <prospetto modulo A> devono essere compilati a macchina, senza errori e cancellature, con chiarezza e precisione, evitando ogni possibile incertezza. l dati devono essere scritti negli appositi spazi, evitando assolutamente di sovrapporli alle parti prestampate. Qualora il numero dei richiedenti, gli inventori designati ovvero il numero delle priorità, non possa essere contenuto nel modulo principale <modulo A>, si dovranno utilizzare i <fogli aggiuntivi modulo A> da compilare con le medesime regole generali. Occorre inoltre fare n. 4 fotocopie del <modulo A> e dei <fogli aggiuntivi modulo A> già compilati, firmarli ed allegarli all’originale per eseguire il deposito della domanda di registrazione. Il <prospetto modulo A> deve essere presentato in duplice esemplare. E’ possibile riprodurre con propri mezzi, mediante attrezzature informatiche o fotocopiatrice, i suddetti moduli, avendo cura di rispettarne l’aspetto formale e la dimensione del foglio. Ciascun foglio del modulo deve essere numerato nel seguente modo: (numero progressivo del foglio / numero totale di fogli). Ciascun campo contraddistinto da un codice, composto da una lettera ed un numero, può essere ripetuto più volte per completare la trascrizione dei dati necessari. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PARAGRAFI Paragrafo A. RICHIEDENTE In questo paragrafo obbligatorio occorre indicare le informazioni che si riferiscono al/ai richiedente/i della titolarità del brevetto per invenzione industriale. Cognome e Nome o Denominazione [A1] : -se persona fisica indicare prima il cognome e poi il nome per esteso, senza titoli o abbreviazioni; -se ditta o persona giuridica indicare la denominazione per esteso, come risulta dai documenti ufficiali, senza apportare alcuna alterazione. Natura Giuridica [A2] : -se persona fisica indicare [PF], -se ditta o persona giuridica [PG]. Codice fiscale Partita IVA [A3]: -se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale oppure, in mancanza di questo, indicare la partita IVA. -se il richiedente è estero lasciare il campo in bianco Indirizzo completo [A4] : -se il richiedente è italiano indicare via, numero civico, cap, località, comune (questi dati possono essere omessi se c’è un mandatario), provincia di residenza o sede legale ; -se il richiedente è estero aggiungere ai dati sopraindicati anche lo Stato di residenza o sede legale. Paragrafo B. RECAPITO

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Attenzione: se non viene indicato un mandatario nel successivo paragrafo I., il recapito deve obbligatoriamente essere compilato e deve corrispondere ad una località italiana. Nel campo contraddistinto con il codice [B0] occorre riportare una delle due seguenti lettere: -[D] se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal/i richiedente/i; -[R] se viene nominato un rappresentante del/dei richiedente/i presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ,che non sia un mandatario abilitato presso l’U.I.B.M. iscritto all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale ,ovvero un Avvocato iscritto all’Albo di categoria ai sensi dell’art. 201 del Dlgs 30/2005 . Cognome e Nome o Denominazione [B1] - se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi è un solo richiedente, non occorre compilare questo campo; - se nel campo [B0] è stata scritta la lettera [D] e vi sono più richiedenti, occorre compilare questo campo con il cognome e poi il nome della persona fisica o denominazione della ditta a cui verranno indirizzate le eventuali comunicazioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Indirizzo [B2] indicare l’indirizzo ( Via, piazza, … e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi CAP/ Località / Provincia [B3] indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,…) e la Provincia relativi all’indirizzo. Paragrafo C. TITOLO Deve indicare brevemente, ma con precisione, l'invenzione attraverso caratteri alfabetici e numerici trascrivendo in lettere eventuali simboli speciali o caratteri provenienti da altri alfabeti (es. lettere greche). Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio). Paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I ATTENZIONE: indicare prima il cognome e poi il nome dell’inventore/i designato/i anche se coincide con il richiedente. Vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZI ONE. Si possono verificare due casi al momento del deposito della domanda: - se il richiedente già conosce il cognome e nome degli inventori da designare, deve indicarli nell'apposito spazio del modulo, mentre nel successivo paragrafo M. documentazione allegata – designazione d’inventore- N. Es. Ris. -dovrà lasciare il campo in bianco. - se il richiedente non conosce gli inventori da designare, deve lasciare in bianco questo paragrafo e nel successivo paragrafo M. documentazione allegata – designazione d’inventore- N. Es. Ris. dovrà indicare il numero di esemplari di designazione d’inventore di cui fa riserva di presentazione. Tali documenti dovranno essere depositati,preferibilmente presso l’Ufficio dove è stato eseguito il deposito della presente domanda, entro due mesi dalla data di deposito. L’indicazione della nazionalità dell’inventore non è obbligatoria.

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Paragrafo E. CLASSI Per la compilazione di questo paragrafo occorre con sultare la seguente pubblicazione: < CLASSIFICA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI DI INVENZION E (ACCORDO DI STRASBURGO )> edita dall’Organizzazione Mondiale della Propriet à Intellettuale di Ginevra ed in vigore per la data d i deposito della presente domanda ( tale classificazione è consultabile press o l’U.I.B.M., le Camere di Commercio, i centri PAT-LIB di divulgazione dell’in formazione sui brevetti ed il sito INTERNET www.wipo.int ) . La classe proposta (facoltativa): individua il settore industriale all'interno del quale il trovato potrebbe essere allocato. Indicare nell'ordine e negli appositi campi la sezione, la classe, la sottoclasse; nel caso si voglia specificare con maggiore dettaglio la classificazione, è possibile aggiungere negli appositi campi il gruppo ed il sottogruppo. E’ facoltà dell’esaminatore dell’UIBM accettare o modificare la classe proposta. Paragrafo F. PRIORITA’ Attenzione: questo paragrafo è stato predisposto pe r poter rivendicare il/i precedente/i deposito/i di un’analoga domanda di br evetto eseguita all’estero; vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZI ONE. Stato o Organizzazione [F1]: indicare lo Stato o l’Organizzazione dove è avvenuto il deposito originario. Tipo [F2]: indicare uno dei seguenti codici: -[D. INV.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI BREVETTO D’INVENZIONE -[D. CER. A.] se la priorità deriva da una DOMANDA CERTIFICATO D’AUTORE -[D. MOD. U.] se la priorità deriva da una DOMANDA MODELLO DI UTILITA’ -[D. MOD. ID.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI MODELLO INDUSTRIALE Numero Domanda [F3]: indicare il numero di domanda di deposito originario con cui si rivendica la priorità. Data Deposito [F4]: indicare la data di deposito della domanda originaria con cui si rivendica la priorità. Paragrafo G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORG ANISMI Nel caso di invenzioni riguardanti procedimenti microbiologici, il deposito della coltura del microrganismo deve essere obbligatoriamente effettuato presso un centro di raccolta abilitato qualora il microrganismo stesso non sia accessibile al pubblico e non sia riproducibile soltanto in base alla descrizione del sistema per il suo ottenimento. Occorre indicare in questo campo la denominazione del centro di raccolta colture abilitato presso il quale la coltura del microrganismo è stata depositata; a titolo esemplificativo, si riporta di seguito un elenco dei centri abilitati. Elenco dei Centri abilitati per la raccolta di colt ure di microrganismi The National Bank For Industrial Microorganisms And Cell Cultures (Nbimcc) Bulgaria) National Collection Of Type Cultures (Nctc) (Gran Bretagna) Agricultural Research Culture Collection (Nrrl) (Usa) Dsm Deutsche Sammlung Von Mikroorganismen (Dsm)(Germania) American Type Culture Collection (Atcc) (Usa) Collection Nationale De Cultures De Microorganismes (Cncm) (Francia) In Vitro International Inc (Ivi) (Usa)

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Australian Government Analytical Laboratories (Agal) (Australia) National Collection Of Agricultural And Industrial Microorganisms (Ncaim) (Ungheria) Commonwealth Agricultural Bureau International Mycological Institute (Cab) (Gran Bretagna) Fermentation Research Institute (Fri) (Giappone) Centraalbureau Voor Schimmelcultures (Cbs) (Paesi Bassi) Institut De Biochimite Et De Physiologie Des Micro-Organismes De L'academie Des Sciences De L'Urss (Ussr) Research Institute For Antibiotics Of The Ussr Ministry Of The Medical And Microbiological Industry (Urss) Institut De Recherche De L'urss Pour La Genetique Et La Selection Des Microorganismes Industriels Du Ministere De L'industrie Medicale Et Microbiologique De L'Urss (Urss) Culture Collection Of Algae And Protozoa (Ccap) (Gran Bretagna) European Collection Of Animal Cell Cultures (Ecacc) (Gran Bretagna) National Collection Of Yeast Cultures (Ncyc)(Gran Bretagna) National Collections Of Industrial And Marine Bacteria (Ncimb) (Gran Bretagna) Imet Nationale Sammlung Von Mikroorganismen Imet Hinterlegungsstelle (Germania) Centro Di Biotecnologie Avanzate (Cba) (Italia) Paragrafo I. MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L’UIBM Attenzione: qualora il richiedente dia mandato ad u no dei mandatari abilitati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rapp resentarlo, occorre compilare il presente paragrafo e lasciare in bianco il paragraf o B. RECAPITO. Vedere anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIO NE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE. Il mandato di rappresentanza, deve essere documenta to allegando la lettera di incarico. in bollo, (di cui è ammessa riserva di su ccessivo deposito). Numero Iscrizione Albo Cognome e Nome [I1]: indicare il numero d’iscrizione del mandatario presso il relativo Albo dei Consulenti in proprietà industriale, seguito dal cognome e poi dal nome dello stesso, senza apporre alcun segno di interpunzione o separazione; nel caso in cui sia stato conferito il mandato a più mandatari, occorre indicarli tutti usando la modalità sopra descritta. Quando il mandato è conferito a più mandatari, occorre indicarli tutti secondo le modalità prescritte nelle istruzioni, ma il modulo può essere firmato anche da uno solo di essi; è possibile, altresì, indicarne uno solo con l’aggiunta delle parole “ed altri”: in questo caso la firma del richiedente nel paragrafo M. deve essere accompagnata dall’indicazione del nome del mandatario che firma. In mancanza di indicazione dei nominativi si intendono incaricati tutti i rappresentanti domiciliati presso lo studio, anche con poteri di firma separata. Nel campo riservato all’indirizzo è possibile aggiungere i recapiti del mandatario telefonici, fax, e-mail. Le informazioni di ciascun mandatario (numero d’iscrizione all’albo cognome nome) dovranno essere separate da quelle del successivo mediante il segno di interpunzione “punto e virgola”. Denominazione studio [I2] Indicare la denominazione dello studio presso cui svolge la propria attività il mandatario

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Indirizzo [I3] Indicare l’indirizzo ( Via, piazza, … e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi CAP/ Località / Provincia [I4] Indicare il Codice di Avviamento Postale, la località (Frazione, Comune,…) e la Provincia relativi all’indirizzo. Paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI In questo paragrafo è possibile inserire una o più annotazioni speciali, quali ad esempio: - riserva diretta di incarico - i titolari partecipano ai diritti sul brevetto nelle seguenti misure: nome ######## percentuale % ##, nome ######## percentuale % ##, ecc... - si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. ####### depositata presso #########, ai sensi dell'art.84 del Dlgs. n. 30/2005 - il brevetto è richiesto per la parte scissa dalla domanda d’invenzione n. ###### del ##/##/## depositata presso######## ai sensi dell'art 161 del Dlgs. n. 30/2005. - il brevetto è richiesto come conversione della domanda di modello di utilità n. ######## del ##/##/## depositata presso ########, ai sensi dell’art. 84 Dlgs. n. 30/2005 - il brevetto è richiesto come conversione del brevetto nullo di modello utilità n. ###### del ####### ai sensi dell'art. 76 Dlgs. n. 30/2005 in base a sentenza passata in giudicato da ###### n. sentenza ###### del ####### con decorrenza dalla data di deposito del brevetto dichiarato nullo. - l'inventore offre al pubblico licenza per l’uso non esclusivo ai sensi dell'art. 80 Dlgs. n. 30/2005 Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE Attenzione- per le diverse tipologie di documentazione allegata, o con riserva di presentazione, sono predisposte fino a tre caselle contraddistinte dalle seguenti diciture: - N. Es. All . (Numero di Esemplari Allegati) Indicare il numero di documenti allegati alla domanda di brevetto della tipologia specificata; - N. Es. Ris. (Numero di Esemplari di cui si Riserva la presentazione)I Indicare il numero di documenti di cui si riserva la presentazione in data successiva al deposito della domanda; N. Pag. per Esemplare (Numero Pagine per Esemplare) Indicare il numero di pagine di cui è composto l’esemplare. Prospetto A, Descrizione, Rivendicazioni E’ obbligatorio allegare n. 1 esemplare, come condizione di ricevibilità, della documentazione indicata di seguito; Se la documentazione non è realizzata nella forma definitiva, occorre indicare nella casella N.Es.Ris . il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda. -Prospetto modulo A In cui sono indicati il/i richiedente/i e la/le rispettiva/e residenza/e, il titolo, la classificazione,il riassunto ed il disegno principale; su tale documento occorre apporre la/le firma/e del/dei richiedente/i o del mandatario o del rappresentante.

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-Descrizione Di norma è costituita dall’esposizione dello stato della tecnica, delle problematiche riscontrate e delle soluzioni proposte; segue quindi la descrizione vera e propria dell’invenzione che deve essere svolta in modo tale da permettere alle persone esperte in materia di attuarla senz’altro. La descrizione non deve contenere disegni -Rivendicazioni Si intendono i punti essenziali e nuovi dell’invenzione che il richiedente intende proteggere. Ciascuna rivendicazione deve riguardare uno solo di tali punti. Disegni Attenzione , è obbligatorio allegare n .1 esemplare, come condizione di ricevibilità, dei disegni se sono stati citati nella descrizione. I disegni, redatti su fogli in formato A4 ed eseguiti in maniera più possibile professionale, non devono contenere alcuna spiegazione o legenda, ad eccezione delle indicazioni necessarie alla comprensione. Occorre indicare nella casella N.Es.All. il numero di esemplari allegati alla domanda (definitivi o provvisori) e nella casella N.Es.Ris. il numero di documenti definitivi di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda. Designazione d’inventore Nel caso in cui non sia stato compilato il paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I, è obbligatorio allegare alla presente domanda la documentazione di designazione d’inventore, in bollo, oppure, nel caso in cui tale documento non sia disponibile, occorre indicare nella casella N.Es.Ris. il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda. Documenti di Priorità con traduzione in italiano Attenzione, i documenti di priorità in lingua franc ese non necessitano di traduzione in italiano; occorre presentare un docum ento di priorità per ciascuna priorità rivendicata. Se viene rivendicata la priorità occorre indicare nella prima casella il numero di documenti di priorità con traduzione in italiano presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella occorre indicare il numero di documenti di priorità di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi sei mesi. Autorizzazione o Atto di Cessione Attenzione, è obbligatoria se il richiedente che ri vendica la priorità è diverso dal richiedente originario; indicare nella prima casella il numero di documenti presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella indicare il numero di documenti di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi due mesi. Lettera d’Incarico Attenzione, non è possibile depositare la domanda d i brevetto con riserva di presentazione della lettera d’incarico. Scrivere nell’apposita casella [Si] se è allegata la lettera d’incarico oppure [No] se non è allegata. Procura Generale o riferimento a Procura Generale Attenzione, non è possibile depositare la domanda d i brevetto con riserva di presentazione della procura generale o riferimento a procura generale scrivere nell’apposita casella [Si] se è allegato il documento di procura generale o riferimento a procura generale, oppure [No] se non è allegato tale documento. Peraltro, gli estremi del riferimento a procura generale possono essere indicati nel paragrafo L.

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ANNOTAZIONI SPECIALI. Attestato di versamento : importo espresso in lettere Codici identificativi del pagamento : codice ufficio postale,N° progressivo documento, N° operazione banco posta/ufficio postale Esempio: 85/101 06 codice ufficio postale 0248 n° progressivo documento VCY 0968 n°operazione banco posta/ufficio postale Foglio Aggiuntivo per i seguenti Paragrafi Barrare con una [X] la casella immediatamente a destra della lettera del paragrafo per indicare che questo continua sui fogli aggiuntivi. Del presente atto si chiede copia autentica? (Si/No): scrivere nella casella [Si] se si chiede una copia autentica, altrimenti scrivere [No]. Si concede anticipata accessibilità al pubblico? (Si/No): scrivere nella casella [Si] se si intende anticipare l’accessibilità al pubblico alla descrizione ed eventuali disegni dopo novanta giorni dal deposito della domanda di brevetto, ai sensi dell’art. 53 Dlgs. n. 30/2005, altrimenti scrivere [No]. In mancanza d’indicazione non verrà concessa l’anti cipata accessibilità al pubblico. Data di compilazione Indicare la data di compilazione del presente modulo Firma del/dei Richiedente/i: apporre la firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante su ciascun foglio. FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO A Il <foglio aggiuntivo modulo A> deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel <modulo A> per i richiedenti,gli inventori designati e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il <modulo A>. A destra della dicitura: Foglio Aggiuntivo N. indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando con il numero 1. A destra della dicitura: Di Totali: indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati. Attenzione: ciascun foglio aggiuntivo deve essere f irmato dal/dai richiedente/i o dal mandatario abilitato o dal rappresentante. PROSPETTO MODULO A Il <prospetto modulo A> deve riportare nell’ordine: -Cognome e Nome o Denominazione, Residenza o Stato di ciascun Richiedente -Il Titolo del trovato -La classificazione proposta -Il riassunto -Il disegno principale, se citato nella descrizione -La firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante.

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ATTENZIONE, se viene omessa la presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è ir ricevibile.

L’ESAME DELLA DOMANDA L’Ufficio brevetti della Camera di commercio controlla che la domanda e gli allegati siano conformi alle disposizioni ministeriali e inoltra la stessa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. Qui la documentazione viene sottoposta ad un esame che accerta: - la sola regolarità formale; - la conformità del titolo all’oggetto dell’invenzione; - la conformità dell’invenzione alle fattispecie previste come brevettabili; - la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. Il suddetto esame non accerta i requisiti di novità ed attività inventiva nei confronti dello stato della tecnica. All’esame può seguire: - il rilascio del brevetto; - la richiesta di eventuali correzioni; - la conversione della domanda di invenzione in domanda di modello di utilità, - il rifiuto (contro di esso è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi).

NULLITA’ E DECADENZA DEL BREVETTO Il base all’art. 59, R.D. 29.6.1939, N. 1127, il brevetto è nullo se: - è privo dei requisiti richiesti; - rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità; - la descrizione non è sufficientemente chiara o completa da consentire a persona esperta di attuarla; - l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; - il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo. Il brevetto decade se: - non vengono corrisposte le tasse entro i termini (art. 55, R.D. 29.6.1939, n.1127); - il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria (art. 54-ter, R.D. 29.6.1939, n. 1127). DIRITTO-DOVERE DI ATTUARE L’INVENZIONE L’istituto del brevetto è il patto con cui la società obbliga il titolare a far partecipi gli altri delle cognizioni e delle esperienze attraverso cui egli è pervenuto all’invenzione e gli offre in cambio la possibilità di disporre di essa in regime di monopolio per venti anni, dietro il pagamento di una tassa annuale. Il titolare non può esimersi dall’attuare il suo trovato, e non può attuarlo in misura sproporzionata ai bisogni del paese. In base all’art.54, R.D. 29.6.1939, n. 1127, il termine entro il quale l’attuazione deve avvenire è stabilito in tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente.

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La mancata attuazione del brevetto fa sì che esso sia suscettibile di licenza obbligatoria: un qualsiasi terzo interessato può rivolgersi al titolare del brevetto non attuato o attuato in misura insufficiente, per ottenere una licenza. Qualora egli non riesca ad ottenere una licenza per manifesta indisponibilità del titolare a concederla, può far ricorso all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che impone al titolare la concessione di una licenza non esclusiva, la quale è appunto detta “obbligatoria”. Per quanto riguarda le modalità di attuazione, l’invenzione è considerata attuata anche se il prodotto è fabbricato in uno stato membro dell’Unione Europea e/o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e poi importato in Italia. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne quello di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Per alienabilità e trasmissibilità dei diritti si intende la possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure di concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive. Il titolare di un’invenzione può non avere interesse ad attuarla direttamente. In tal caso ha la possibilità di cedere a terzi lo sfruttamento dei diritti inerenti il brevetto. La cessione è da considerare come un vero e proprio atto di vendita definitivo ed irrevocabile. Sul nuovo titolare, graveranno tutti gli obblighi di legge quali: il pagamento delle tasse per mantenere in vigore l’invenzione e l’onere di darne attuazione. Diverso è il caso della licenza dove non c’è cambiamento di titolarità in quanto il licenziatario dispone contrattualmente del diritto di utilizzare il brevetto sia in maniera esclusiva che in concorso con altri.

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AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL VERBALE DI DEPOSITO

Al Settore

Brevetti e Marchi

La/il sottoscritta/o_______________________________________________

nata/o a_____________________________________ il________________

in qualità di ___________________________________________________

(legale rappresentante, amministratore unico, titolare ecc.) della

società________________________________________________________

con sede in____________________________________________________

DELEGA

la Sig.ra/il Sig__________________________________________________

nata/o a_____________________________________il_________________

residente in____________________________________________________

a firmare il verbale di deposito per suo conto sino a revoca

dell’autorizzazione.

Data___/___/20___

Firma______________________________

N.B.: la delega non prevede alcun versamento aggiun tivo ed autorizza il

depositante a firmare solo ed unicamente il verbale di deposito.