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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI PER AUTOLAVAGGISTI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Verona, 11 ottobre 2016 Dott.ssa Veronica Trovanelli La corretta gestione dei rifiuti

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI

PER AUTOLAVAGGISTI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Verona, 11 ottobre 2016 Dott.ssa Veronica Trovanelli

La corretta gestione dei rifiuti

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Premessa

La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è la parte IV (“Norme in materia di

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”) del D. Lgs. 152/06 “Norme in

materia ambientale” con i suoi allegati

“Gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,

compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di

smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o

intermediario (art. 183 comma 1 lettera n)

Parte IV del D. Lgs. 152/06 (artt. 177-266): Titolo I - Gestione dei rifiuti:

Capo I. Disposizioni generali,

Capo II. Competenze,

Capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,

Capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni

Capo V. Procedure semplificate

Titolo II - Gestione degli imballaggi

Titolo. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Titolo V - Bonifica dei siti contaminati

Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:

Capo I Sanzioni,

Capo II Disposizioni transitorie e finali

◦ Allegati

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Premessa

Parte IV del D. Lgs. 152/06 (artt. 177-266) e Allegati:

ALLEGATO A: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento

ALLEGATO C: Operazioni di recupero

ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, modificato dalla Decisione 955/2014/Ue

ALLEGATO E:

1) Obiettivi di recupero e riciclaggio;

2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Dir. CE 2004/12

ALLEGATO F: Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti (Reg. 1357/2014)

ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti

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Norme europee del 18/12/2014

e applicabili dal 01/06/2015

Decisione 955/2014/Ce, nuovo elenco UE dei rifiuti:

la decisione introduce alcuni nuovi codici CER e cambia numerose definizioni; la decisione sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce;

prevale sull’allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006

Regolamento (UE) 1357/2014:

il regolamento, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/Ce, e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 coindica le modalità per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti n le nuove da HP1 a HP15; prevale sull’allegato I alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006;

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ALLEGATO D:

dal 1 giugno 2015 non è più in linea con norme UE

Nuovo elenco CER dei rifiuti: modifiche al Catalogo Europeo dei Rifiuti

secondo la Decisione della Commissione 955/2014/UE

Modifiche che riguardano principalmente l’introduzione di:

3 NUOVI CODICI

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

16 03 07* mercurio metallico

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

DICITURE VARIATE

• 010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 (prima era 010307)

• 190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 (prima era “rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati”)

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ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti:

dal 1 giugno 2015 non è più in linea con norme UE

H1 "Esplosivo“

H2 "Comburente“

H3-A "Facilmente infiammabile"

H3-B "Infiammabile"

H4 "Irritante "

H5 "Nocivo"

H6 "Tossico"

H7 "Cancerogeno"

H8 "Corrosivo"

H9 "Infettivo"

H10 "Tossico per la riproduzione"

H11 "Mutageno"

H12 " Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico "

H13 "Sensibilizzanti"

H14 "Ecotossico"

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

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Regolamento (UE) 1357/2014: prevale sull’allegato I

Nuove indicazioni di pericolo Reg. 1357/2014

HP1- Esplosivo

HP2 – Comburente

HP3 - Infiammabile

HP4 - Irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 – Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

HP6 – Tossicità acuta

HP7 – Cancerogeno

HP8 - Corrosivo

HP9 - Infettivo

HP10 - Tossico per la riproduzione

HP11- Mutageno

HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 - Sensibilizzante

HP14 – Ecotossico

HP15 – rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

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D. Lgs 152/2006 art. 177 c. 4

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la

flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base

alla normativa vigente.

Le imprese devono gestire i rifiuti nel pieno rispetto della normativa ambientale.

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Distributori di carburanti e autolavaggi sono

attività che producono rifiuti.

Definizione di «produttore di rifiuti»

(art. 183, c.1, lettera f del D. Lgs 152/2006 e smi):

Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente

riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la

natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Olio esausto

Imballaggi contaminati da sostanze pericolose

Materiali assorbenti, stracci, …

Fanghi di depurazione delle acque reflue

Batterie al piombo esauste

…..

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

2) Rispetto delle regole per il deposito temporaneo dei rifiuti

3) Gestione documentale (tenuta del registro di c/s, compilazione del FIR, verifica delle autorizzazioni dei propri fornitori ovvero trasportatore e destinatario, verifica dell’avvenuto smaltimento, ecc.).

4) Denuncia annuale MUD

5) Adesione al SISTRI: nel caso in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi e l’attività comprenda più di 10 dipendenti.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER IL PRODUTTORE DI RIFIUTI

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

La codifica e la classificazione di un rifiuto SONO obbligo

(e responsabilità) del produttore dello stesso……

Chi decide il codice CER dei RIFIUTI?

La classificazione di un rifiuto e l’attribuzione del CER devono SEMPRE essere effettuate dal PRODUTTORE/DETENTORE del rifiuto

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

Ogni rifiuto è identificato da un codice a 6 cifre (tre coppie di cifre):

la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell’indice del Catalogo (categoria di attività che produce il rifiuto);

la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso raggruppamento (processo produttivo);

le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti ”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali

imballaggi, olii, solventi, ecc.).

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Individuazione del codice CER

— Identificare la fonte (processo/attività) che genera il rifiuto consultando i

capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al

rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che

terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o

stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi....

— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la

classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e

15 per identificare il codice corretto.

— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto

utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici

del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati

altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività

identificata nella prima fase.

1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

Definire CORRETTAMENTE il codice CER di un rifiuto e le sue (eventuali)

caratteristiche di pericolo è fondamentale per:

Corretto deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)

Corretta gestione “materiale” degli stessi (movimentazione, manipolazione, uso, ecc. ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul

lavoro)

Corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi

Corretta definizione degli impianti di destino

Corretta individuazione del trasportatore

Corretta applicazione della norma ADR/RID

Corretta gestione documentale (formulario – registro – MUD / SISTRI)

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PROD DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

I raggruppamenti principali rappresentano la “prima coppia” del codice CER di un rifiuto

Raggruppamenti principali dei codici CER

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1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti

Raggruppamenti principali dei codici CER 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

17. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE

19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

20. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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Olio esausto

13 02scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

130204*oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

130205*oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati – HP4, HP14

130206*oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

130207*olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

130208*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Batterie al piombo esauste

16 06 01* HP5, HP8, HP14

Imballaggi contaminati da sostanze pericolose

15 01 10*

Materiali assorbenti, stracci, …

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose.

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.

Fanghi di depurazione delle acque reflue

07 06 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 06 11 o 07 06 12

16 10 01

Principali tipologie di rifiuti prodotti

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Art. 183, c. 1, lettera bb:

Il Deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto di:

Limiti temporali e/o quantitativi:

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (METODO TEMPORALE);

2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (METODO QUANTITATIVO).

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

Caratteristiche dei rifiuti e norme tecniche:

il DT deve essere fatto per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i RP, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.

2) Rispetto delle regole per il deposito temporaneo dei rifiuti

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Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

movimento di carico, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);

• la data e il numero progressivo della registrazione;

• i CER corrispondenti;

• la loro descrizione;

• il loro peso.

movimento di scarico, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali (a soggetti terzi autorizzati) o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento.

• la data;

• il numero progressivo della registrazione;

• la descrizione del rifiuto;

• il relativo CER;

• la quantità;

• Il riferimento alle operazioni di carico;

• la destinazione (smaltimento o recupero);

• la data e il numero di riferimento del formulario di trasporto.

3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico

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Le annotazioni devono essere effettuate, per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del R e dallo scarico del medesimo.

L’annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998,n. 2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico

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I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;

Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

I registri di carico e scarico dei rifiuti sono “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”.

La Camera di Commercio competente alla vidimazione è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro.

3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico

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Documento vidimato che accompagna il trasporto dei rifiuti.

Modello vigente: Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145.

I 4 fogli di cui è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati:

• data di emissione;

• generalità del produttore;

• origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER;

• generalità del trasportatore;

• generalità del destinatario;

• riferimenti delle autorizzazioni al trasporto e alla destinazione;

• quantità presunte;

• verifica a destinazione;

• destinazione (smaltimento o recupero);

• eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.

3. Gestione documentale: Il Formulario di identificazione del rifiuto

Per le note sulla compilazione vedi l’allegato C del D.M. 145/98 e la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’Ambiente e Ministero del Commercio e dell’Artigianato: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 148” (pubblicazione su GU n. 212 del 01.09.1998).

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Il produttore del rifiuto, al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione.

Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti.

Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario, una al trasportatore e la quarta copia viene trasmessa al produttore, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero (la quarta copia certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto).

Il formulario, che fa parte integrante del registro, deve essere conservato per 5 anni.

Il produttore può usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma resta responsabile della loro compilazione.

Tra formulario e registro si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione

dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.

3. Gestione documentale: Il Formulario di identificazione del rifiuto

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Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; il MUD deve essere trasmesso alle Camere di Commercio competenti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014.

4. Denuncia annuale MUD

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Errata attribuzione dei codici CER e delle HP;

Errata (o incompleta) compilazione del registro di carico e scarico;

Non corretta archiviazione e controllo della quarta copia del formulario;

Mancata verifica delle autorizzazioni dei trasportatori o degli impianti di destino;

Gestione non corretta del deposito temporaneo (es. mancanza di bacino di contenimento per gli olii, assenza dell’indicazione dei codici CER, ecc.);

Mancato rispetto delle tempistiche di smaltimento dei rifiuti prodotti.

ERRORI RICORRENTI

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Identificare il CER corretto e le classi di pericolosità (HP)

Rispettare le regole per il deposito temporaneo dei rifiuti

Registrare il carico dei rifiuti entro 10gg lavorativi dalla sua produzione

Registrare lo scarico dei rifiuti entro 10gg lavorativi dalla movimentazione

Scaricare il rifiuto al max entro 12 mesi dalla produzione

Compilare correttamente il formulario

Conservare la I e la IV copia del formulario (insieme)

Verificare le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di destino

Integrare il registro con le opportune annotazioni (peso accertato a destino, carico respinto, ecc.)

Compilare e trasmettere il MUD.

Consigli

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… e per qualsiasi dubbio ….

contattateci!

….Consigli

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Grazie per l’attenzione!

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratterisitche H.

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.

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Classificazione dei rifiuti: cosa fare… La classificazione dei rifiuti è indispensabile e fondamentale in quanto si ripercuote su tutte le fasi successive di gestione rifiuti che vanno dall’archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa sopra indicate è quindi utile:

rivalutare attentamente le classificazioni dei rifiuti prodotti ed in generale, di quelli in giacenza;

stabilire le nuove caratteristiche di pericolo “HP”;

integrare, conseguentemente, le scritture sui registri di carico e scarico dei rifiuti;

in caso di modifiche sulla pericolosità (alcuni rifiuti pericolosi potrebbero, secondo la nuova normativa, essere classificati come non pericolosi e viceversa), valutare l’idoneità tecnica delle imprese incaricate per il trasporto e lo smaltimento.

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Le sanzioni… Un’errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare un

conseguente errore di classificazione. Non sempre la ricerca del codice appropriato è un’operazione agevole.

La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è direttamente sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegua anche un’errata classificazione.

L’errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni, anche penali.

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Le sanzioni… SE CONSIDERIAMO:

La fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),

l’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €

Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (codice penale art. 483 «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni».).

il D.Lgs 231/2001 con:

Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la si calcola nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende).

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Le sanzioni… Se è stata sbagliata la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe aver affidato il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi…

Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione illecita di rifiuti.

L’art 256, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

• Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni e sanzione amministrativa fino a 26.000 €.

Il D.Lgs 231 con:

• Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (cioè da € 38.700 a € 387.250,00).

Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi potrebbero essere veramente incalcolabili.

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Classificazione dei rifiuti: cosa fare… rivalutare attentamente le classificazioni dei rifiuti prodotti ed in

generale, di quelli in giacenza;

stabilire le nuove caratteristiche di pericolo “HP”;

integrare, conseguentemente, le scritture sui registri di carico e scarico dei rifiuti;

in caso di modifiche sulla pericolosità (alcuni rifiuti pericolosi potrebbero, secondo la nuova normativa, essere classificati come non pericolosi e viceversa), valutare l’idoneità tecnica delle imprese incaricate per il trasporto e lo smaltimento.