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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Primo rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori del G.d.L. dell’ISPESL “Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli e forestali in relazione agli adempimenti previsti al punto 1.3 allegato XV D.Lgs. n. 359/1999” Dicembre 2001 D.T.S. Dipartimento Tecnologie di Sicurezza via Alessandria 220/E ROMA

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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Primo rapporto sullo stato di

avanzamento dei lavori del G.d.L.

dell’ISPESL

“Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli e forestali in

relazione agli adempimenti previsti al punto 1.3 allegato XV D.Lgs. n. 359/1999”

Dicembre 2001

D.T.S. Dipartimento Tecnologie di Sicurezza via Alessandria 220/E ROMA

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Sommario

1. Principale normativa di riferimento............................................................................. 2

2. Dati statistici su n° di trattori, infortuni verificatesi e numero di lavoratori ............. 6

3. Tipologia di intervento e fattibilità ............................................................................. 11

4. Aspetti procedurali relativi alla sostituzione del sedile .............................................. 14

5. Problemi applicativi e costi......................................................................................... 17

6. Considerazioni finali .................................................................................................. 20

Allegati Allegato n° 1 - Decreto del Direttore dell’ISPESL dott. Antonio Moccaldi n° 4031 del 26

marzo 2001 Allegato n° 2 – D. Lgs. 4 agosto 1999 n° 359 Allegato n° 3 – Direttiva del consiglio del 4 marzo 1974 (74/150/CEE) Allegato n° 4 – Legge 8 agosto 1977 n° 572 Allegato n° 5 – Direttiva 97/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Allegato n° 6 – Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/764/CEE) Allegato n° 7 – Direttiva 1999/57/CE della Commissione del 7 giugno 1999 Allegato n° 8 – Direttiva del consiglio del 17 dicembre 1982 (82/890/CEE) Allegato n° 9 – Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 (83/190/CEE) Allegato n° 10 – Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 (87/354/CEE) Allegato n° 11 – Direttiva della Commissione del 30 giugno 1988 (88/465/CEE) Allegato n° 12 – Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 (76/763/CEE) Allegato n° 13 – Direttiva 1999/86 del Consiglio dell’11 novembre 1999 Allegato n° 14 – Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 (77/536/CEE) Allegato n° 15 – Direttiva 1999/55/CEE della Commissione del 1° giugno 1999 Allegato n° 16 – Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1979 (79/622/CEE) Allegato n° 17 – Direttiva 1999/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 Allegato n° 18 – Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 (86/298/CEE) Allegato n° 19 – Direttiva 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000 Allegato n° 20 - Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 (87/402/CEE) Allegato n° 21 – Direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 Allegato n° 22 – D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459 Allegato n° 23 – art. 106 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Allegato n° 24 – art. 272 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 Allegato n° 25 – D.P.R. 10 febbraio 1981 n° 212 Allegato n° 26 – art. 291 D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 Allegato n° 27 – art. 236 D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 Allegato n° 28 – Legge 5 febbraio 1992 n° 122 Allegato n° 29 – ISO 3776/1989 Tractors for agriculture – Seat belt anchorages Allegato n° 30 – Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 2 maggio 2001 n° 277 Allegato n° 31 – art. 172 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Allegato n° 32 – ASAE S 383.1 DEC 99

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Introduzione Il GdL istituito con Decreto del Direttore dell’ISPESL dott. Antonio Moccaldi n° 4031 (allegato n° 1) del 26 marzo 2001 è costituito da: Componenti Ing. Roberto Cianotti Presidente - ISPESL DTS Ing. Mario Alvino Coordinatore - Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Dott. Vincenzo Laurendi Segretario - ISPESL DTS Dott. Elio Santonocito ISPESL DTS Prof. Paolo Biondi Università degli Studi della Tuscia Ing. Giuseppe Aurilio Ministero Industria, Commercio e Artigianato Ing. Ivan Turchetta Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dott. Carlo Belvedere ASCOMAC Dott. Donato Rotundo CONFAGRICOLTURA Dott.ssa Claudia Merlino CIA Ing. Fabio Ricci UNACOMA Dott. Massimo Fogliato COLDIRETTI Collaboratori Dott. Danilo Pirola UNIMA P.i. Giancarlo Bigatel CGT Il gruppo di lavoro è stato istituito con l’obiettivo di fornire utili informazioni tecniche in relazione all’applicabilità dei sistemi di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati sui trattori agricoli e forestali così come previsto al punto 1.3 dell’allegato XV del D.Lgs. 359/99. La prima riunione del G.d.L. si è tenuta il 23 aprile 2001 durante la quale c’è stato l’insediamento ufficiale. A questa sono seguite ulteriori sette riunioni: 24 maggio 2001; 21 giugno 2001; 19 luglio 2001; 21 settembre 2001; 23 ottobre 2001, 19 novembre 2001, 30 novembre 2001. Nel corso delle riunioni sono stati presi in esame i seguenti aspetti:

• Principale normativa di riferimento; • dati statistici su n° di trattori, aziende, lavoratori e infortuni verificatesi; • Tipologia di intervento e fattibilità; • Aspetti procedurali relativi alla sostituzione del sedile; • Problemi applicativi e costi.

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1. Principale normativa di riferimento La principale normativa di riferimento per i trattori agricoli e forestali, e che risulta di interesse in rapporto all’adozione di sistemi di ritenuta del lavoratore e/o dispositivi atti a limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro, è la seguente:

1. Il D.Lgs. n. 359/1999 (allegato n° 2) di attuazione della direttiva 95/63/CEE

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori all’art. 3, di modifica dell’art. 36 del D.Lgs. n. 626/1994, stabilisce che “il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’Allegato XV, entro il 30.6.2001 le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente”. Il punto 1.3 allegato XV D.Lgs. n. 359/1999 prevede che “ Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro .…omissis….Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati”. Tra le attrezzature di cui all’Allegato XV, rientrano le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi;

2. La direttiva 74/150/CEE (allegato n° 3) riguardante l’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, al terzo considerando così stabilisce: ”considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici …..; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli;….” Tale direttiva, recepita nel nostro ordinamento dalla Legge n. 572/1977 (allegato n° 4), applicata dal Ministero dei Trasporti nella omologazione stradale dei trattori, pur prevedendo dispositivi di protezione per il rischio di ribaltamento (ROPS), nulla dispone in ordine a sistemi di ritenzione per il conducente;

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3. Il 6° considerando della direttiva 97/54/CE (allegato n° 5) afferma “che è necessario migliorare e armonizzare tutti gli aspetti della sicurezza, tra cui l’installazione di cinture di sicurezza”;

4. La norma che disciplina l'omologazione dei sedili del conducente per i trattori agricoli e forestali è la direttiva 78/764/CEE (allegato n° 6), modificata da ultimo dalla 1999/57/CE (allegato n° 7) (quest'ultima recepita in Italia con D.M. 18/04/2000): in nessun punto della direttiva, attraverso le sue numerose revisioni (82/890/CEE (allegato n° 8), 83/190/CEE (allegato n° 9), 87/354/CEE(allegato n° 10), 88/465/CEE (allegato n° 11), 97/54/CEE (allegato n° 5), 1999/57/CE (allegato n° 7)) è introdotto il concetto di "sistema di ritenuta per il conducente";

5. La norma che disciplina l'omologazione dei sedili per accompagnatori per i trattori agricoli e forestali è la direttiva 76/763/CEE (allegato n° 12), modificata da ultimo dalla 1999/86/CE (allegato n° 13) (quest'ultima recepita in Italia con D.M. 05/02/2001): in nessun punto della direttiva, attraverso le sue numerose revisioni (82/890/CEE (allegato n° 8), 97/54/CE (allegato n° 5), 1999/86/CE(allegato n° 13)) è introdotto il concetto di "sistema di ritenuta per il passeggero accompagnatore";

6. Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti i dispositivi di protezione contro il capovolgimento dei trattori agricoli e forestali, a seconda del tipo di dispositivo di protezione e di trattore, i riferimenti normativi sono la 77/536/CEE (allegato n° 14), modificata da ultimo dalla 1999/55/CE (allegato n° 15) (recepita in Italia con DM 18/04/2000), per le prove dinamiche, la 79/622/CEE (allegato n° 16) modificata da ultimo dalla 1999/40/CE (allegato n° 17) (recepita in Italia con DM 18/04/2000), per le prove statiche, più due direttive specifiche per i trattori a carreggiata stretta (86/298/CEE (allegato n° 18), modificata da ultimo con la direttiva 2000/19/CE (allegato n° 19) e 87/402/CEE (allegato n° 20) e modificata da ultimo dalla 2000/22/CE (allegato n° 21));

7. L’art. 1 del DPR 459/96 (allegato n° 22), che ha recepito la direttiva 89/392/CEE, esclude dal campo di applicazione i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell’articolo 1 della direttiva 74/150/CEE (allegato n° 3), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

8. L’art. 106 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (allegato n° 23) che riguarda le norme costruttive e i dispositivi di equipaggiamento delle

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macchine agricole stabilisce che le stesse devono rispondere anche alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro;

9. L’art. 272 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) (allegato n° 24) stabilisce che il sedile per il conducente dei trattori agricoli a ruote deve corrispondere alla prescrizioni dell’allegato 11 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 (allegato n° 25) e successivi aggiornamenti;

10. L’art. 291 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) (allegato n° 26) prevede che le verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole concernono anche il controllo del sedile del conducente e dell’accompagnatore;

11. L’art. 236 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) (allegato n° 27) norma le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

12. La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (allegato n° 28) concernente disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale dell’attività di autoriparazione, normativa diretta a raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione;

13. la Legge Finanziaria del 1998 ha incentivato la rottamazione delle macchine agricole per il biennio 1998-2000. La legge che è stata rifinanziata con la Legge Finanziaria 2001. L’incentivo alla rottamazione ha riguardato nel corso dell’intero biennio anche i trattori agricoli, che hanno beneficiato del contributo (n. trattori 5759 per un contributo statale di circa L. 43,5 miliardi su un totale di L. 100 Miliardi) in ossequio all’obiettivo della legge che tra gli altri è quello di fare sicurezza: “il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994”;

14. in tema di incentivi alle imprese per l’adeguamento al disposto del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, con proprio Decreto del 15 settembre 2000, il Ministero del Lavoro ha stabilito le modalità e le entità delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza del lavoro, stabilendo all’art. 7 l’ammissione al finanziamento dei programmi presentati dalle Imprese e finalizzati, tra gli altri, alla “eliminazione di macchine prive di marcatura CE e

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loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.P.R. n. 459/1996, art. 1, comma 5, lettera n) e cioè i trattori agricoli e forestali”.

Alla luce della normativa suesposta occorre rilevare che di fatto si verifica, per quanto riguarda i sistemi di ritenzione, una sostanziale difformità tra la normativa diretta al fabbricante del trattore agricolo o forestale a ruote (direttiva 74/150/CEE) e quella rivolta all’utilizzatore finale (direttiva 95/63/CE di modifica della direttiva 89/655/CEE). Nonostante i trattori agricoli e forestali siano da una parte esclusi dal campo di applicazione della direttiva macchine (89/392/CEE) e dall’altra le direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo (74/150/CEE) non prevedano alcun obbligo per i costruttori in merito ai sistemi di ritenzione, il D.Lgs. 359/99 richiede all’utilizzatore di adeguare le attrezzature di lavoro nel caso sussista il rischio di ribaltamento. Stante quanto sopra, assunta la validità dell’adozione dei dispositivi di ritenuta e dei dispositivi di protezione (telaio) nel rischio di ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili, è da evidenziare che tale impostazione comporta le seguenti incongruenze: - i trattori agricoli e forestali non sono soggetti dal punto di vista costruttivo ad alcuna

norma che obbliga il produttore di macchine agricole a montare sistemi di ritenzione per il conducente sia in riferimento alla circolazione su strada che all’utilizzo nell’ambiente di lavoro. Tuttavia i trattori agricoli e forestali messi a disposizione dei lavoratori prima del 5 dicembre 1998 devono essere adeguati dal datore di lavoro ai requisiti di cui al punto 1.3 dell’allegato XV del D.Lgs. 359/99. Quelli fabbricati dopo tale data, pur non essendo provvisti di dispositivi di ritenzione, non sono soggetti ad alcun obbligo di adeguamento;

- il rischio di ribaltamento è esaminato differentemente nell’ambiente di lavoro aziendale e su strada pubblica dove il rischio esiste ugualmente. A fronte di un medesimo rischio per il conducente, le indicazioni delle norme sono diverse: nel caso di ribaltamento su strada pubblica è sufficiente disporre del telaio di protezione; in caso di ribaltamento in azienda occorre disporre anche di un sistema di ritenzione;

- l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva macchine e l’obbligo posto in capo solo ai datori di lavoro soggetti al D.Lgs. 626/94, fa si che le norme si applichino esclusivamente alle aziende che assumono manodopera, escludendo, pertanto, circa 650.000 (dati INPS) potenziali utilizzatori di macchine semoventi;

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- gli unici riferimenti per la modifica dei trattori in relazione al sistema telaio-sedile sono esclusivamente le officine specializzate di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (allegato n° 28) ed i CPA che verificano la rispondenza alle norme vigenti (art. 236 DPR 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (allegato n° 27)); d’altra parte dal punto di vista tecnico il codice della strada non riporta alcuna indicazione in merito a sistemi di ritenzione per il conducente sia per gli aspetti costruttivi che per quelli di verifica e prova.

Dal punto di vista tecnico esistono una serie di norme applicabili al trattore agricolo e forestale riguardanti i sistemi di protezione e ritenuta contro in ribaltamento. In particolare la ISO 3776/1989 Tractors for agricolture: seat belt anchorages (allegato n° 29) definisce le caratteristiche tecniche che devono essere possedute dagli ancoraggi e i metodi di prova. L’applicazione del quadro normativo sopra esposto ai trattori a cingoli deve tenere presente anche i seguenti aspetti: ! nella direttiva 74/150 non si hanno riferimenti costruttivi di alcun genere per i

trattori a cingoli; ! l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva macchine dei trattori agricoli

e forestali, così come definiti al paragrafo 1 art. 1 della direttiva 74/150, si deve ritenere che si estenda anche a quelli a cingoli.

2. Dati statistici su n° di trattori, infortuni verificatesi e numero di lavoratori La meccanizzazione in agricoltura ha avuto un notevole incremento dagli anni 50 ad oggi. La consistenza, in termini numerici del parco trattoristico, è aumentata nell'arco di 40 anni di circa 6,5 volte passando dalle 240.000 unità della fine degli anni 50 a circa 1.650.000 unità del 2000. Un aumento significativo, ancorché in misura minore rispetto al numero, è riscontrabile anche dall'analisi della potenza media del parco che è passata dai 30 CV della fine degli anni 50 agli attuali 58 CV. In tabella 1 è riportata la consistenza del parco trattoristico italiano dal 1960 al 2000. Tali dati nella realtà non tengono conto delle dismissioni e pertanto il numero di trattori considerato dovrebbe essere inferiore in ragione del 15 - 20%.

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Numero

Anno Nazionali Estere Ruote Cingoli Totale

1960 169.225 79.760 194.118 54.867 248.985 1965 315.908 104.035 321.075 98.868 419.943 1970 495.546 135.131 482.341 148.336 630.677 1971 519.287 137.982 502.394 154.875 657.269 1972 551.784 146.494 534.648 163.630 698.278 1973 587.765 155.001 569.872 172.894 742.766 1974 619.953 160.649 598.835 181.767 780.602 1975 652.128 167.206 628.601 190.733 819.334 1976 690.627 175.088 666.347 199.368 865.715 1977 727.765 181.815 702.694 206.886 909.580 1978 763.632 189.565 739.241 213.956 953.197 1979 808.350 197.730 781.696 224.384 1.006.080 1980 862.226 209.942 835.879 236.289 1.072.168 1981 890.217 215.376 865.061 240.532 1.105.593 1982 918.653 220.397 892.072 246.978 1.139.050 1983 944.474 225.039 918.022 251.491 1.169.513 1984 969.775 228.223 942.261 255.737 1.197.998 1985 996.496 230.638 968.397 258.737 1.227.134 1986 1.033.283 235.864 1.001.507 267.640 1.269.147 1987 1.074.071 241.356 1.040.380 275.047 1.315.427 1988 1.113.423 249.509 1.079.432 283.500 1.362.932 1989 1.146.027 253.348 1.109.648 289.727 1.399.375 1990 1.173.066 256.690 1.136.254 293.502 1.429.756 1991 1.195.583 260.228 1.159.478 296.333 1.455.811 1992 1.180.221 251.035 1.140.998 290.258 1.431.256 1993 1.208.000 256.322 1.171.621 292.701 1.464.322 1994 1.231.574 259.193 1.195.436 295.331 1.490.767 1995 1.260.302 262.161 1.218.394 304.069 1.522.463 1996 1.276.701 264.526 1.236.039 305.188 1.541.227 1997 1.298.535 262.828 1.250.610 310.753 1.561.363 1998 1.328.163 272.862 1.290.933 310.092 1.601.025 1999* 1.340.277 279.980 1.297.987 322.270 1.620.257 2000* 1.361.701 284.454 1.318.734 327.421 1.646.155

Tab. 1 - Parco trattori dal 1960 al 2000 (dati UNACOMA) 1

* Valori stimati

1 I dati delle tabelle 1 e 2 sono stati aggiornati a cura dell'UNACOMA successivamente alla

produzione del documento

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Numero di Immatricolazioni anni 2000 e 2001

Anno Ruote 2RM Ruote 4RM Cingoli Totale

2000 1223 28276 3326 32825 2001 828 24786 3101 28715

Tab. 2 – Numero di trattori immatricolati negli anni 2000 e 2001 (dati UNACOMA) 1

Per gli anni 2000 e 2001, non essendo disponibili i dati relativi alle dismissioni, si riportano in tabella 2 i dati delle sole immatricolazioni. In tabella 3 si riportano i dati di una stima dell'anzianità del parco realizzata dall'UNACOMA sui trattori in essere alla data del 31 dicembre 1994.

Omologazione rilasciata Numero di trattori immatricolati % sul totale Antecedente al 1963 223.909 15

Dal 1964 al 1972 460.604 31 Dal 1973 al 1977 315.264 21 Dal 1978 al 1982 194.357 13 Dal 1983 al 1987 224.549 15 Dal 1988 al 1992 57.742 4 Dal 1992 al 1993 14.342 1

Totale trattori al 31/12/1994 1.490.767 Tab. 3 - Stima dell’anzianità del parco trattori (stima UNACOMA)

Dall’analisi dei risultati della stima è ragionevole presumere che la percentuale del parco con almeno 10 anni di anzianità sul totale dei trattori al 31 dicembre 1994 è l'84% circa. I dati infortunistici di settore (INAIL) evidenziano che, mediamente, il trattore è da solo responsabile del 10 % degli infortuni verificatesi e del 35 % degli incidenti mortali (1/2 per trauma cranico). In riferimento all’agente materiale di infortunio la voce “macchine”, rappresenta il 17 % degli infortuni sul totale del settore; fra le macchine, quelle motrici determinano il 60 % circa degli eventi infortunistici; il trattore, tra le motrici, è la macchina maggiormente coinvolta con il 99% dei casi. Inoltre, sempre in riferimento all’agente materiale il “trattore”, nella lista delle frequenze INAIL per il settore agricoltura, si pone come seconda causa di infortuni, immediatamente dopo la voce “terreno”.

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Per quanto riguarda la modalità di accadimento, pur non esistendo statistiche significative in merito, è possibile affermare che i rischi più gravi a cui è esposto l'operatore alla guida del trattore sono sicuramente rappresentati dai ribaltamenti trasversali e/o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad es. attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno e così via. In ogni caso per avere una visione generale del fenomeno infortunistico nel settore agricolo si riportano, graficizzati, i dati INAIL relativi agli infortuni globali nel settore agricolo (graf. 1) e i dati INAIL relativi alla voce “trattore” quale agente materiale di infortuni (tab. 4). Inoltre, dall’analisi degli eventi infortunistici avvenuti con “macchine” quale agente materiale di infortuni, suddivisi per lavoratori autonomi, dipendenti e contoterzisti emerge che gran parte dei casi di infortuni avvenuti con macchine motrici sono da attribuirsi ai lavoratori autonomi (tab. 5). In tab. 6 sono illustrati i dati relativi alla consistenza numerica dei lavoratori occupati in agricoltura.

Gra f . 1 - Anda me nto deg l i i n f o r tuni i n a g r i c o l tur a Fo nte : I NA IL E l a bo r a z i o ne: ISPE SL

Dal 1° giugno '93, sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria i lavoratori autonomi per i quali l'attività agricola non sia prevalente (in base alla legge n. 243 del 19 luglio 1993)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

N° d

i inf

ortu

ni

denu

ncia

ti x

1000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

anni

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Trattore quale agente materiale di infortuni in agricoltura

Anno N° infortuni totali Mortali Postumi

permanenti Inabilità

temporanea 1999 7.007 (9,6 %) 43 (35,5 %) 577 (10,8 %) 6387 (9,5 %) 1998 7.643 (10 %) 38 (36,5 %) 592 (11 %) 7.013 (9,9 %) 1997 8.606 (10,3 %) 41 (31,3 %) 663 (12,1 %) 7.902 (10,1 %) 1996 9.579 (10,5 %) 49 (35,5 %) 671 (11,7 %) 8.859 (10,4 %) 1995 10.510 (10,8 %) 50 (36,5) 694 (11,6 %) 9766 (10, 7 %) 1994 11.366 (10,5 %) 52 (39,4 %) 751 (11,5 %) 10.563 (10,4 %) 1993 15.506 (10,3 %) 72 (31,3 %) 990 (10,4 %) 14.444 (10,3 %) 1992 19.007 (9,3 %) 123 (36,2 %) 1.307 (9,3 %) 17.577 (9,2 %)

Tab. 4 – Trattore quale agente materiale di infortuni nel settore agricolo (non sono inclusi i contoterzisti),

casi avvenuti nell’anno e definiti a tutto il 31 dicembre dell’anno successivo. In parentesi è riportato il valore percentuale sul corrispondente numero totale di infortuni avvenuti in agricoltura

Infortuni indennizzati: agente materiale MACCHINE MOTRICI Lavoratori autonomi

N° infortuni totali Mortali Inabilità permanente Inabilità temporanea 1996 8.840 (12,55 %) 50 (41 %) 615 (13,5 %) 8.175 (12,4 %) 1997 7.842 (12,1 %) 52 (44,1 %) 592 (13,4 %) 7.198 (12 %) 1998 7.025 (12,25 %) 40 (47,1 %) 539 (12,9 %) 6.446 (12,1%) 1999 6.354 (11 %) 35 (42,2 %) 521 (12,7 %) 5.798 (11,9 %)

Lavoratori dipendenti N° infortuni totali Mortali Inabilità permanente Inabilità temporanea

1996 994 (4,6 %) 18 (29 %) 109 (7,2 %) 867 (4,4 %) 1997 946 (4,7 %) 9 (15,8 %) 99 (7,2 %) 838 (4,5 %) 1998 788 (3,9 %) 13 (22,8 %) 79 (5,3 %) 696 (3,7 %) 1999 779 (3,9 %) 14 (20,9 %) 65 (4,9 %) 700 (3,7 %)

Lavoratori contoterzisti N° infortuni totali Mortali Inabilità permanente Inabilità temporanea

1996 192 (5,1 %) 1 (5,9 %) 18 (6,8%) 173 (5 %) 1997 182 (5,1 %) 2 (20 %) 14 (6,3 %) 166 (5 %) 1998 192 (5,3 %) 3 (20 %) 15 (6,2 %9 174 (5,2 %) 1999 162 (4,7 %) 4 (28,6 %) 21 (9,4 %) 137 (4,3 %)

Tab. 5 - Infortuni verificatesi nell’anno e indennizzati a tutto il 31 dicembre dell’anno successivo. In

parentesi è riportato il valore percentuale sul corrispondente numero totale di infortuni avvenuti in agricoltura per la categoria considerata

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Lavoratori Subordinati Operai a tempo

indeterminato 93.000 circa

Con meno di 51 giornate

Con più di 51 giornate

Operai a tempo determinato

817.000 circa

105.882 711.154

Totale 910.000 circa

Lavoratori autonomi

Coltivatori diretti 668.862

Coloni e mezzadri 4.561

Imprenditori agricoli a titolo preferenziale

6829

Maschi Femmine Totale 680.252 392.979 287.273

Tab. 6 - dati statistici sui lavoratori occupati in agricoltura 1998 (dati INPS)

3. Tipologia di intervento e fattibilità Da uno studio effettuato nell’ambito del GdL, finalizzato alla classificazione delle tipologie di sedili impiegati nei trattori agricoli usati dagli anni 60 ad oggi, emerge che lo stato di fatto dei trattori in relazione alla possibilità di montare sistemi di ritenzione del conducente è così sintetizzabile:

a. trattori dotati di sedili ammortizzati classificabili in: 1. trattori nei quali non è possibile installare sedili omologati e predisposti con

attacchi per sistemi di ritenzione per il conducente in quanto mancano i necessari punti di attacco alla struttura portante del trattore stesso e/o l’architettura del trattore non garantisce un adeguato posizionamento del posto di guida;

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2. trattori nei quali è possibile installare sedili omologati e predisposti con attacchi sistemi di ritenzione del conducente;

3. trattori dotati di sedili omologati e predisposti con attacchi per sistemi di

ritenzione del conducente.

b. trattori dotati di sedili non ammortizzati (prevalentemente trattori a cingoli) classificabili in: 1. trattori nei quali non è possibile installare sistemi di ritenzione del conducente

in quanto mancano i necessari punti di attacco alla struttura portante del trattore stesso ovvero al sedile stesso e/o l’architettura del trattore non garantisce un adeguato posizionamento del posto di guida;

2. trattori nei quali è possibile installare sistemi di ritenzione del conducente

direttamente sulla struttura portante ovvero sul sedile. I dati relativi alla consistenza del parco trattoristico, quantificabile nelle categorie sopra riportate, sono desumibili attraverso i relativi codici di omologazione. Considerata la difficoltà di ottenere in tempi brevi tali dati, è stata elaborata la tabella 7 tenendo conto che:

• i trattori immessi sul mercato prima del 1974 presentano dal punto di vista costruttivo caratteristiche tali da impedire in molti casi l’installazione di adeguati sistemi di ritenzione del conducente;

• una parte dei trattori immessi sul mercato dopo il 1998 sono dotati di sedili

predisposti con attacchi per sistemi di ritenzione del conducente;

• Per quanto riguarda i trattori a cingoli è stato preso come riferimento l’anno 1991 in quanto nel 1988 è stato raggiunto un accordo fra i costruttori italiani aderenti all’UNACOMA affinché su tutti i nuovi esemplari di trattore a cingoli fossero installati dispositivi ROPS a due montanti.

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Trattori a ruote Periodo in cui i trattori a ruote sono stati messi in

commercio

N° %

Situazione Sistemi di ritenzione per il

conducente Situazione telai di protezione

A tutto il 1973 569.872 42,3 %

Sulla maggior parte dei modelli di trattori non è possibile installare sedili omologati e predisposti con attacchi per sistemi di ritenzione per il conducente

Sprovvisti di telai di protezione; obbligo di adeguamento a carico del datore di lavoro

1974-1997 685.950 50,9 %

Sulla maggior parte dei modelli di trattori è possibile installare sedili omologati e predisposti con attacchi per sistemi di ritenzione per il conducente tramite interventi sul sistema telaio-sedile

La maggior parte provvisti di telai. (per i trattori a carreggiata stretta l’obbligo è previsto dalle direttiva 86/298/CEE (allegato n° 18) attuata con Decreto 18/5/1989 e dalla direttiva 87/402/CEE (allegato n° 20) attuata con Decreto 5/8/1991)

Dal 1.1.98 circa 91.787 6,8 %

Una parte dei modelli di trattori è dotata di sedili predisposti con attacco per sistemi di ritenzione per il conducente

Provvisti di telai

Totale 1.347.609 Trattori a cingoli

Periodo in cui i trattori a cingoli sono stati messi in

commercio

N° %

Situazione Sistemi di ritenzione per il

conducente

Situazione telai di protezione

A tutto il 1991 296.333 90,3%

La maggior parte di modelli è sprovvista di telai di protezione.

1992-1997 15.272 4,6%

Nessun modello di trattore presenta sedili predisposti con attacchi per sistemi di ritenzione del conducente. Su alcuni modelli (sedili non ammortizzati) è possibile installare sistemi di ritenzione direttamente sulla struttura del trattore. Su alcuni modelli (sedili ammortizzati) è possibile sostituire il sedile con uno dotato di sistemi di attacco per il conducente.

La maggior parte dei modelli è provvista di telai di protezione

Dall’1.1.98 16.342 5,1%

La maggior parte dei modelli sono dotati di sedili predisposti con attacco per le cinture di sicurezza

La maggior parte dei modelli è provvista di telai di protezione

Totale 327.947 Tabella 7 – consistenza numerica del parco trattoristico suddivisa in relazione agli obblighi di adeguamento

per quanto riguarda i sistemi di ritenuta del conducente e il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)

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Rispetto ai dati sopra riportati va tenuto presente che il numero di trattori va diminuito del 15-20% in relazione alle dismissioni che incidono in modo rilevante nelle categorie prima del 1974. Ciò considerato si può affermare che, allo stato attuale, almeno l’80 % dei trattori non è dotato di sedili predisposti con attacchi per sistemi di ritenzione del conducente, in quanto solo a partire dalla seconda metà degli anni ottanta compaiono sul mercato italiano trattori dotati di tali sistemi. Per quanto riguarda la restante parte si può ragionevolmente affermare che circa il 6% è dotato di sedili predisposti con ancoraggi per sistemi di ritenzione del conducente. La tabella 7 riporta anche la situazione della produzione in relazione alla presenza sugli esemplari di dispostivi di protezione in caso di capovolgimento (ROPS). Ciò è rilevante in quanto i sistemi di ritenzione del conducente su macchine semoventi possono considerasi validi ai fini della sicurezza del conducente solo se abbinati a dispostivi di protezione in caso di capovolgimento (ROPS). Va peraltro rilevato che normative che affrontano il rischio di ribaltamento (vedi direttiva macchine e direttiva 95/63/CEE) indicano che, qualora la macchina sia munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento, il sedile deve portare una cintura di sicurezza o un dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile. Stanti le considerazioni su esposte, su tutta una serie di trattori, particolarmente quelli a ruote immessi sul mercato prima del 1974 e a cingoli immessi sul mercato prima del 1992, è necessario intervenire oltre che con l’installazione di sistemi di ritenzione del conducente, anche con l’installazione di strutture di protezione in caso di ribaltamento. 4. Aspetti procedurali relativi alla sostituzione del sedile Il D.P.R. 10 febbraio 1981 n. 212 “Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche” (allegato n° 25) dà attuazione, fra le altre, alla direttiva 78/764/CEE (allegato n° 6) (emendata dalle direttive 88/465/CEE (allegato n° 11) e 1999/57/CE (allegato n° 7)) concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli e forestali a ruote. Al capo II dell’allegato 11 di tale decreto sono riportate le prescrizioni di costruzione e di prova e le condizioni di

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omologazione CEE e marcatura di ogni tipo di sedile. In particolare sono fornite prescrizioni generali e prescrizioni speciali in merito soprattutto a:

1. Dimensioni del piano del sedile 2. Posizione ed inclinazione dello schienale 3. Inclinazione del piano del sedile 4. Regolazione del sedile 5. Prova del sedile

− Prova del sedile per la determinazione delle caratteristiche del sistema di sospensione e calcolo del campo di regolazione del sedile in funzione della massa del conducente

− Prova per la determinazione della stabilità laterale − Prova per la determinazione delle vibrazioni del sedile − Tipi di prova delle vibrazioni applicate ai sedili a seconda della loro

destinazione − Metodo utilizzato per determinare le vibrazioni dei sedili destinati ai trattori di

categoria A. − Metodo utilizzato per determinare le vibrazioni dei sedili destinati ai trattori di

categoria B. 6. Determinazione del punto di riferimento del sedile (strutture di protezione a 2 e 4

montanti) Sono inoltre date indicazioni relative alle condizioni di omologazione CEE e marcatura. A tale riguardo è da evidenziare che il sedile del conducente, in sede di omologazione di un trattore agricolo o forestale a ruote, è sottoposto a verifiche e prove per accertarne la rispondenza alle norme comunitarie sopra citate ma non costituisce un elemento essenziale ai fini dell’omologazione. Una sua eventuale sostituzione non determina un cambiamento del codice di omologazione del trattore omologato: infatti il Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 n. 277 all’allegato I/b, (allegato n° 30) nello stabilire quali siano gli elementi essenziali per macchine agricole e operatrici, la cui variazione comporta una nuova omologazione o un’estensione di omologazione, non cita tra i suddetti elementi il sedile del conducente. Ne consegue, pertanto, che la sostituzione del sedile di un trattore agricolo può essere ammessa alle seguenti condizioni:

a) nel caso di sedile omologato quale entità tecnica indipendente se il sedile è stato riconosciuto idoneo per il tipo di trattore su cui viene installato;

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b) nel caso di sedile approvato in sede di omologazione del trattore agricolo se risulta rispondente alle norme prescritte per il sedile del conducente, per l’omologazione del trattore agricolo stesso.

Si fa presente che, per i trattori di categoria A, ove sia adottato un nuovo sedile riconosciuto compatibile con la classe cui appartiene il tipo di trattore al quale il sedile è destinato, la sostituzione del sedile non comporta l’effettuazione di alcuna prova, ma solo una verifica documentale. L’effettuazione delle verifiche e delle prove è invece necessaria nel caso di adozione di un nuovo sedile non riconosciuto compatibile con la classe cui appartiene il tipo di trattore di categoria A e comunque sempre nel caso di trattore di categoria B. Premesso che allo stato attuale della normativa non esiste alcun sedile destinato ad un trattore agricolo che sia dotato di sistemi di ritenzione per il conducente omologato per i trattori agricoli, l’adozione di sistemi di ritenzione per il conducente per un tale sedile comporta la verifica che l’introduzione di tali sistemi mantenga inalterata la rispondenza del sedile alle norme vigenti (direttiva 78/764/CEE (allegato n° 6) e successive integrazioni e modificazioni), fermo restando comunque il fatto che detti sistemi non possono essere omologati e riconosciuti idonei per i trattori agricoli, dal momento che manca la specifica norma di riferimento. Ne consegue quindi che la eventuale presenza di sistemi di ritenzione per il conducente sul sedile del conducente di un trattore agricolo, sia nel caso a) che in quello b) sopra indicati, non dà luogo, in sede di omologazione, ad alcun riconoscimento di rispondenza, ma determina eventualmente solo una presa d’atto e pertanto i sistemi di ritenzione per il conducente sono considerati come un elemento facoltativo. È da evidenziare che quanto stabilito nell’articolo 172 del codice della strada (allegato n° 31) in ordine all’impiego di cinture di sicurezza, non si applica ai trattori agricoli o forestali. Ciò premesso, la sostituzione del sedile di un trattore agricolo con un sedile dotato di sistemi di ritenzione per il conducente con i relativi punti di attacco, può essere ammessa purché siano rispettate tutte le prescrizioni costruttive, di installazione e di prova, nonché le norme di omologazione vigenti relative al sedile medesimo, ivi comprese le procedure previste, al riguardo, dal codice della strada.

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5. Problemi applicativi e costi Per quanto riguarda alcuni dei problemi applicativi e i costi connessi con l’adeguamento previsto, è stata svolta una ricerca finalizzata nell’ambito del GdL. I risultati di tale ricerca sono schematicamente riassunti in tabella 8 nella quale sono evidenziate varie ipotesi di attività con costi e adempimenti necessari.

Ipotesi di attivita’

Costo ricambio

(senza iva)

Competenze montaggio

Costo montaggio

Adempimenti ai fini della

circ. stradale

Costi per la circolazione

stradale Altri aspetti

1

Installazione di cinture di

sicurezza sui sedili

predisposti

100/120 €

Aziendali / officina

autorizzata (legge

122/1992)

Non rilevanti

2

Sostituzione sedile con uno omologato e previsto dal costruttore

Da valutare caso per caso

Nessuno

Nessuno

3

Sostituzione sedile con uno omologato ma non previsto

dal costruttore

500/1.500 €

Limitata disponibilità di

fornitura

4

Non e’ disponibile un

sedile omologato per

il trattore predisposto al

montaggio delle cinture di

sicurezza

Officina autorizzata

(legge 122/1992)

Da valutare

Procedure previste dal codice della

strada.

Tariffe della mctc + costo parcella del

professionista per la relazione

tecnica

Omologazione della struttura di protezione

contro il rischio di

ribaltamento OCSE

Tabella 8 - Analisi dei costi necessari ai fini degli adempimenti previsti

Prendendo come riferimento i costi indicati nella tabella 8, riferiti all’installazione di cinture di sicurezza conformi alla norma ASAE S383.1 Dec99 paragrafo 5 (allegato n° 32), si evidenzia la seguente situazione: - sedile circa 500-1500 €; - cinture per i trattori a ruote circa 100-120 €; nel caso di trattori a cingoli occorre

valutare un costo aggiuntivo minimo di 50 € per gli attacchi al telaio.

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Inoltre, nei casi in cui occorre procedere al montaggio del telaio occorre valutare un costo di 750 € - 1500 €. In relazione al montaggio delle cinture di sicurezza sui trattori a ruote si evidenzia il seguente quadro (vedi tab. 9): - circa 569.872 trattori sono di difficile adeguamento; - per 685.950 l’adeguamento risulta attuabile per mezzo della sostituzione del sedile e

montando le cinture di sicurezza; - su 91.787 trattori occorre procedere all’acquisto delle sole cinture di sicurezza in

quanto già dotati dei necessari punti di attacco. Inoltre occorre considerare, come evidenziato in tabella 7 che, sulla maggior parte dei trattori a ruote immessi in commercio prima del 1974, occorre montare anche i telai di protezione. Per cui su tali tipologie di macchine, oltre alle difficoltà ed ai costi connessi alla sostituzione del sedile, occorre considerare anche quelli dovuti all’installazione dei telai.

Trattori a ruote

Cinture Sedile Telai Totale Periodo di immissione in commercio

N° trattori a ruote Min. Max min. Max min. Max min. max

A tutto il 1973

Nota: interventi difficili da effettuare e comunque non consigliati a causa della vetustà del parco macchine (valore di mercato della macchina uguale o inferiore al costo di adeguamento)

569.872

57

68 285 855 2141 4271 556 1.350

1974-1997 685.950 68 82 343 1.029 411 1.111

Dal 1.1.98 91.7872 9 11 9 11

Totale 1.347.6092 134 161 628 1.884 214 427 976 2.472

1) Il costo per i trattori a ruote immessi in commercio prima del 1974 per quanto riguarda il montaggio dei telai è stato calcolato sul 50% del parco macchine in riferimento al fatto che la maggior parte di tali macchine si deve ritenere non ancora adeguata poiché in dotazione a lavoratori autonomi ai quali non si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2) Per il periodo 2000-sett. 2001 non essendo ancora disponibile la consistenza del parco macchine sono state considerate solo le macchine immatricolate.

Tab. 9 – tabella riassuntiva dei costi stimati per l’adeguamento dei trattori a ruote

Costi (milioni di Euro)

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Il costo complessivo dell’adeguamento dei trattori a ruote può essere stimato in non meno di 976 milioni di Euro. I costi riconducibili all’installazione delle cinture, non considerando il parco macchine antecedente al 1974, sono da valutarsi in non meno di 420 milioni di Euro. Per quanto riguarda i trattori a cingoli (vedi tab. 10): - su 303.969 esemplari (tale dato comprende 296.333 trattori immessi sul mercato a tutto

il 1991 più il 50% dei trattori immessi sul mercato nel periodo 1992-1997 pari a 7.636) devono essere installati sistemi di ritenzione applicati direttamente sul telaio nonché montati i telai di protezione;

- su 24.068 esemplari (tale dato comprende il 50% dei trattori immessi sul mercato nel periodo 1992-1997 pari a 7.636 più 16.342 trattori immessi nel periodo successivo) occorre procedere all’acquisto delle sole cinture di sicurezza in quanto già dotati dei necessari punti di attacco.

Trattori a cingoli

Cinture Telai Totale Periodo di immissione

in commercio

N° trattori a

cingoli min. max Min. max min. max Note

A tutto il 1991 296.333 44 50 222 444 266 494

1992-1997 15.272 1,91 2,21 5,71 11,41 7,6 13,6

I costi della voce cinture si riferiscono solo all’installazione della cintura senza sostituzione del sedile

Dall’1.1.98 16.3422 1,63 1,93 1,6 1,9

Totale 327.9472 47,5 54,1 227,7 455,4 275,2 509,5

1) In mancanza di dati puntuali ed in relazione al fatto che nel periodo 92-97 sono stati immessi sul mercato sia trattori a cingoli dotati di sedili predisposti con attacchi per le cinture di sicurezza e provvisti di telaio che trattori a cingoli sprovvisti di ambedue i sistemi, il costo di acquisto delle cinture di sicurezza è calcolato su tutte le macchine, quello per gli attacchi delle cinture sul 50% del parco macchine; il costo di installazione dei telai è calcolato sul 50% del parco macchine.

2) Per il periodo 2000-sett. 2001, non essendo ancora disponibile la consistenza del parco macchine, sono state considerate solo le macchine immatricolate.

3) E’ stato preso in considerazione solo il costo di acquisto delle cinture di sicurezza. Tab. 10 – tabella riassuntiva dei costi stimati per l’adeguamento dei trattori a cingoli

Costi (milioni di Euro)

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Il costo complessivo dell’adeguamento delle trattori a cingoli può essere stimato in non meno di 275 milioni di Euro. Il costo dell’installazione delle cinture, non considerando il montaggio dei telai, è stimato in non meno di 47,5 milioni di Euro. 6. Considerazioni finali Dopo un attento esame degli argomenti discussi e delle ricerche effettuate in seno al Gruppo di lavoro è possibile trarre le seguenti considerazioni finali:

1. esiste allo stato attuale un problema normativo connesso alla diversità degli obblighi imposti al datore di lavoro per l’adeguamento del parco macchine già messo a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e le disposizioni comunitarie di carattere costruttivo per i trattori agricoli e forestali. Di fatto è richiesto al datore di lavoro di adeguare, per i rischi conseguenti al ribaltamento, le attrezzature di lavoro mobili (trattori agricoli e forestali) ai requisiti di cui all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 626/1994; viceversa l’attuale regolamentazione in materia di omologazione di trattori agricoli e forestali non richiede obbligatoriamente il soddisfacimento dei suddetti requisiti (sistemi di ritenzione). Attualmente, sono disponibili sul mercato: • trattori nuovi di fabbrica privi dei sistemi di ritenzione suddetti • trattori nuovi di fabbrica dotati solamente di punti di attacco per sistemi di

ritenzione per il conducente • trattori nuovi di fabbrica dotati punti di attacco per sistemi di ritenzione per il

conducente e relative cinture di sicurezza peraltro non omologate in quanto non disponibile al momento alcuna norma comunitaria di riferimento.

2. Si ravvisa che il rischio di ribaltamento è insito nell’utilizzo delle macchine

agricole e forestali e quindi è opportuno esaminare le conseguenze del suddetto rischio in sede costruttiva e non solo in sede di utilizzo tutelando in tal modo sin dalla progettazione l’utilizzatore finale del prodotto. In tale direzione, occorre al più presto superare le contraddizioni normative esistenti tra la direttiva macchine e la direttiva 74/150 visto che, a fronte di uno stesso rischio, stabiliscono requisiti di sicurezza diversi. La direttiva macchine prevede che, qualora la macchina sia munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento, il sedile deve portare

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una cintura di sicurezza o un dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile senza opporsi ai movimenti necessari alla guida né agli eventuali movimenti della sospensione. Si osserva inoltre che la direttiva 74/150/CEE (allegato n° 3) prevede unicamente, in caso di ribaltamento, la presenza del solo telaio di protezione; mentre la direttiva 97/54/CE (allegato n° 5) riporta nei considerando che è “necessario migliorare e armonizzare tutti gli aspetti della sicurezza, tra cui l’installazione di cinture di sicurezza”. Infine si fa presente che il Codice della Strada all’art. 106 comma 6 (allegato n° 23) prevede che le macchine agricole “devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro….” Restano in ogni caso da definire le modalità operative, i criteri e i soggetti coinvolti nelle procedure di adeguamento del sistema telaio-sedile-dispositivo di ritenuta, stante anche quanto indicato al paragrafo 4. In relazione alle difficoltà operative sopra indicate ed al numero elevato di trattori da adeguare, sarebbe opportuno quindi prevedere procedure puntuali e semplificate anche per l’installazione di sistemi di protezione contro il ribaltamento ove non finora cogenti.

3. Stanti le considerazioni riportate al paragrafo 3. “Tipologia di intervento e

fattibilità” è possibile affermare che: a. su circa 569.900 trattori risulta abbastanza difficile intervenire; b. su circa 989.900 l’adeguamento risulta attuabile per mezzo della

sostituzione del sedile o attraverso il montaggio di sistemi di ritenzione direttamente sul telaio;

c. su circa 99.400 trattori non è necessario intervenire in quanto già dotati dei necessari punti di attacco per sistemi di ritenzione per il conducente ed occorre acquistare esclusivamente le cinture.

Il costo complessivo dell’adeguamento dei trattori, in relazione alle stime riportate nel paragrafo 5, è superiore a 1250 milioni di Euro. I costi riconducibili alla sola installazione delle cinture, non considerando i trattori agricoli a ruote antecedenti al 1974, sono superiori a 467,5 milioni di Euro. Tali cifre potrebbero essere sovrastimate in relazione al fatto che gli obblighi di cui al D.Lgs. 359/99 non si applicano ai lavoratori autonomi (come evidenziato in tabella 6 il 43 % degli occupati in agricoltura sono lavoratori autonomi), anche se

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il maggior numero di infortuni connessi con l’uso delle macchine motrici è sicuramente da ascriversi a tale tipologia di lavoratori. D’altra parte l’esclusione dalla stima dei trattori a ruote fabbricati prima del 1974 rende il dato sufficientemente attendibile visto che la maggior parte di tali trattori è in dotazione alle aziende meno specializzate e che in questa fascia vi è la maggiore presenza di trattori non più in funzione. In relazione all’entità delle cifre sopra riportate, potrebbe quindi essere presa in considerazione l’applicazione di strumenti finanziari, del resto posti in essere già dal 1998, finalizzati non solo alla sostituzione ma anche all’adeguamento dei trattori agricoli e forestali non rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lgs. 359/99 in relazione ai rischi per il ribaltamento.

Si allegano alla presente relazione i principali documenti tecnici e normativi che sono stati utile riferimento per i lavori del Gruppo.

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Allegati

Allegato 1 Omissis Allegato 2 Omissis Allegato 3 Omissis Allegato 4 Omissis Allegato 5 Omissis Allegato 6 Omissis Allegato 7 Omissis Allegato 8 Omissis Allegato 9 Omissis Allegato 10 Omissis Allegato 11 Omissis Allegato 12 Omissis Allegato 13 Omissis Allegato 14 Omissis Allegato 15 Omissis Allegato 16 Omissis Allegato 17 Omissis Allegato 18 Omissis Allegato 19 Omissis Allegato 20 Omissis Allegato 21 Omissis Allegato 22 Omissis Allegato 23 Omissis Allegato 24 Omissis Allegato 25 Omissis Allegato 26 Omissis Allegato 27 Omissis Allegato 28 Omissis Allegato 29 Omissis Allegato 30 Omissis Allegato 31 Omissis Allegato 32 Omissis