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PRIME NOTE Note per la lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)

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PRIME NOTE Note per la lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)

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Decreto enti locali pagina 2 di 16

INTRODUZIONE

È stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del

decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”.

Tale provvedimento non si riferisce soltanto agli enti locali ma disciplina una pluralità di argomenti eterogeni, che talvolta non presentano connessioni con la materia delle autonomie locali e, pertanto, non verranno richiamati in questa sede.

Le prime note si focalizzano invece sulle principali disposizioni che si riflettono sugli enti locali, anche e soprattutto con riferimento alla materia della contabilità pubblica (la parte iniziale è infatti dedicata al Patto di stabilità interno).

Per ciascuna disposizione verrà indicato il tema, l’articolo di riferimento e alcune prime indicazioni di sintesi.

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PATTO DI STABILITÀ INTERNO art. 1

on specifico riferimento al Patto

di stabilità interno per gli enti della regione Valle d’Aosta, si veda anche il successivo art. 8-bis.

Il comma 1 ridetermina, mediante rinvio alla tabella allegata al decreto (nella quale non vengono menzionati gli enti valdostani), gli obiettivi del Patto di stabilità interno per il triennio 2015-2018 con riferimento agli enti locali del territorio nazionale.

Il comma 2 attribuisce agli enti locali del territorio nazionale taluni “spazi finanziari”, circoscrivendone il campo.

Il comma 3 fissa le scadenze entro le quali gli enti locali del territorio nazionale devono comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano.

Il comma 4 si riferisce esclusivamente alla comunicazione delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il comma 5 riguarda le spese correnti sostenute dagli enti capofila, fissando il relativo termine per effettuare le necessarie comunicazioni.

Il comma 6 interviene sull’art. 31 della legge 183/11, introducendo il comma 5-ter, che fissa un termine per la comunicazione dell’ANCI.

Il comma 7 concerne le ipotesi di sforamento dei vincoli del Patto e le relative sanzioni per gli enti locali del territorio nazionale.

Il comma 8 individua una serie di spese in relazione alle quali gli enti possono richiedere nuovi spazi finanziari per l’anno 2015.

Il comma 9 esclude l’applicazione delle sanzioni nella particolare ipotesi che la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione sia stata accertata a far tempo dall’anno 2014.

Il comma 10 rinvia alla tabella 2, allegata al decreto, per la determinazione dell’ammontare della riduzione della spesa corrente da conseguire.

Il comma 10-bis, introdotto in sede di conversione, riduce l’obiettivo del Patto per i comuni interessati dalla tromba d’aria dell’8 luglio 2015 (Dolo, Pianiga e Mira).

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Decreto enti locali pagina 4 di 16

SALDO DI COMPETENZA art. 1-bis

Con riferimento alle regioni virtuose è previsto che non rilevino gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale nel saldo di competenza.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

art. 2

Il comma 1 estende il termine per effettuare il riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7 del d.lgs. 118/11 fino al 15 giugno 2015; fino a quel momento, tuttavia, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione, risultanti dal rendiconto 2014, non potranno essere applicate al bilancio di previsione.

Il comma 2 inserisce una nuova facoltà di riaccertametno straordinario per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione.

Il comma 3 prevede, con riferimento agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per taluni scopi determinati entro i limiti ivi indicati.

Il comma 4 aggiunge la lettera c-bis) all’art. 200, co. 1-bis del T.U.E.L., avente ad oggetto la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi.

Il comma 5 consente agli enti sperimentatori che abbiano presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.

Il comma 5-bis autorizza gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario a presentare il relativo piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione del 2015.

Il comma 6 prevede che gli enti

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Decreto enti locali pagina 5 di 16

destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili utilizzino una quota specifica accantonata nel risultato di amministrazione.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

art. 3

Il comma 1 prevede un pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna da parte del Ministero dell’interno.

Il comma 2 prevede talune modalità di reintegro del Fondo di solidarietà comunale, anche con riferimento ai rapporti tra il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate.

Il comma 3 interviene sulla legge finanziaria per l’anno 2013, modificando l’art. 1, co. 380-quater relativamente alla capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il comma 4 introduce una disposizione speciale per i comuni delle regioni a statuto ordinario e per quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.

Il comma 4-bis disciplina la riassegnazione ai comuni delle risorse residue di cui all’accantonamento previsto dall’art. 7, co. 1 del d.P.C.M. 01/12/14.

PERSONALE art. 4

Il comma 1 prevede un’esenzione per i comuni trasgressori dall’applicazione delle sanzioni previste in talune ipotesi al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province.

Il comma 2 prevede il trasferimento – previo consenso dell’interessato – del personale distaccato dalla provincia presso l’amministrazione ove presta temporaneamente il proprio servizio.

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Il comma 2-bis facoltizza gli enti ad indire le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, nei casi e secondo le modalità contemplate dalla disposizione in commento.

Il comma 3 consente l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle “quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente” in relazione a quanto disposto dall’art. 3, co. 5 del d.l. 90/14.

Il comma 4 specifica le modalità di calcolo dei “tempi medi di pagamento”, richiamati dall’art. 41, co. 2 del d.l. 66/14.

Il comma 4-bis introduce la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale anche tra comune e provincia e tra province. Con specifico riferimento alla tematica dello svolgimento in forma associata del servizio di segreteria, si evidenzia che l’ordinamento valdostano ha recentemente disciplinato la materia con legge regionale 10/15.

Il comma 4-ter ha ad oggetto l’esercizio ottimale in forma associata di funzioni tra enti locali; tale materia, per quel che riguarda il sistema valdostano, trova speciale e dettagliata regolamentazione nella legge regionale 6/14.

ENTI LOCALI COMMISSARIATI

art. 6

Il comma 1 attribuisce un’anticipazione di liquidità per gli enti locali commissariati e per quelli il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi.

Il comma 2 subordina la concessione dell’anticipazione suddetta alla proposizione di un’istanza secondo tempistiche e modalità predeterminate.

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Il comma 3 disciplina la restituzione dell’anticipazione, che dovrà essere effettuata con piano di ammortamento a rate costanti.

Il comma 4 autorizza l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui ai fini dell’attribuzione della suddetta anticipazione.

Il comma 5 stabilisce che la restituzione dovrà avvenire a far tempo dall’anno 2019.

Il comma 6 prevede come far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

Il comma 7 facoltizza gli enti locali commissariati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale connesse al processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità.

DISPOSIZIONI VARIE art. 7

Il comma 1 prevede la possibilità per gli enti locali di rinegoziare i mutui di cui all’art. 1, co. 430 e 537 della legge 190/14 a determinate condizioni.

Il comma 2 autorizza gli enti territoriali ad utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse derivanti dalle rinegoziazioni dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari.

Il comma 2-bis interviene sull’art. 259 del T.U.E.L., relativo all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevedendo un termine di quattro anni per il raggiungimento dell’equilibrio per gli enti locali.

Il comma 3 disciplina la riduzione di risorse relative ai comuni e alle province indicate dall’art. 16, co. 6 e 7 del d.l. 95/12;

Il comma 4 prevede la facoltà per i

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comuni di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES ai soggetti cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, così come già previsto per la TARI, prevedendo anche ulteriori modifiche sul punto.

Il comma 5 stabilisce che la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali debba essere destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui.

Il comma 6 muta il termine per modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 7 posticipa il termine previsto per il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni.

Il comma 8 precisa che gli enti locali possano procedere allo scioglimento di consorzi, sulla base di quanto già previsto per le società partecipate.

Il comma 8-bis contiene un’interpretazione autentica dell’art. 1, co. 569 della legge di stabilità per l’anno 2014.

Il comma 9 precisa le modalità di calcolo delle componenti di costo di investimento e di esercizio del servizio in materia di rifiuti.

Il comma 9-ter disciplina le modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP ecotossico.

Il comma 9-quinquies si rivolge alle regione che non abbiano ancora adempiuto agli oneri derivanti loro dalla legge 56/14.

Il comma 9-sexies posticipa il termine relativo al monitoraggio in ordine al finanziamento degli incentivi in materia di lavoro ai sensi dell’art. 1, co. 122 della

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legge 190/14.

AMMINISTRATORI LOCALI art. 7-bis

Viene prevista la possibilità per gli enti locali di assicurare gli amministratori contro i rischi connessi all’espletamento del mandato. È altresì ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi nei limiti indicati.

Ecco di seguito il testo integrale dell’articolo inserito:

“All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

assenza di dolo o colpa grave»”.

PAGAMENTO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED

ESIGIBILI E DISPOSIZIONI VARIE

art. 8

Il comma 1 dispone un incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”.

Il comma 2 stabilisce la modalità di concessione delle somme stanziate nel

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suddetto fondo.

Il comma 3 condiziona l’erogazione delle anticipazioni di liquidità all’adempimento di taluni oneri.

Il comma 4-bis disciplina un’ipotesi speciale di accesso ad anticipazione di liquidità, nei limiti e nei modi indicati.

Il comma 4-ter disciplina gli adempimenti da osservare ai fini dell’erogazione dell’anticipazione di liquidità.

Il comma 4-quater concerne l’ipotesi di mancato rimborso dell’anticipazione maggiorata degli interessi.

Il comma 5 sancisce l’irrilevanza dei pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e dei trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al Patto ai fini dei saldi di cassa di cui all’art. 1, co. 463 della l. 190/14.

Il comma 6 prevede l’utilizzo, nei limiti indicati, dei una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/14, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Il comma 7 rinvia ad un decreto ministeriale la regolamentazione dei tempi e delle modalità per la concessione e la restituzione delle suddette somme agli enti locali.

Il comma 8 impone la previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell’avvenuto pagamento di almeno il 75% dei debiti con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente ai fini dell’erogazione delle suddette somme.

Il comma 9 contempla l’ipotesi di variazioni al bilancio in conto residui tra le

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Sezioni del Fondo in commento.

Il comma 10 attribuisce ai comuni un contributo per l’anno 2015 da ripartire secondo le modalità che verranno specificate con successivo decreto ministeriale.

Il comma 11 autorizza, ai fini del precedente comma, l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui.

Il comma 12 stabilisce le modalità attraverso le quali provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti.

Il comma 13 anticipa il termine entro cui il Ministero dell’Economia deve verificare il gettito in materia di IMU ai fini stabiliti dall’art. 1 del d.l. 4/15.

Il comma 13-bis fissa il giorno 30 ottobre 2015 come termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria sui terreni agricoli.

Il comma 13-ter prevede un contribuito speciale per la città metropolitana di Milano e le province.

Il comma 13-quater attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Il comma 13-quinquies precisa come provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti: trattasi di norma che si rivolge all’amministrazione statale.

Il comma 13-sexies prevede un’ipotesi speciale in cui non opera la causa di ineleggibilità prevista al n. 12 dell’art. 60, co. 3 T.U.E.L..

VALLE D’AOSTA

art. 8-bis l punto si evidenzia che il Patto di

L’art. 8-bis, introdotto in sede di conversione, è senza dubbio la disposizione di maggiore interesse per gli enti locali

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stabilità interno è disciplinato dall’art. 1, co. 454 e 457 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), ai sensi del quale le Regioni a Statuto Speciale devono concordare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ciascun anno, l’obiettivo in termini di competenza euro compatibile, definendo altresì – nell’ambito di tale accordo – le modalità attuative del Patto di stabilità interno.

ipotesi di mancato accordo tra la Regione a Statuto Speciale e il Governo, l’ordinamento prevede che debbano essere applicate le modalità attuative predisposte per gli enti locali del restante territorio nazionale.

on specifico riferimento alla realtà valdostana, si segnala che – per l’anno in corso – la Giunta Regionale della Valle d’Aosta ha adottato la deliberazione n. 253 in data 20 febbraio 2015, avente ad oggetto “Approvazione della disciplina del Patto di stabilità degli enti locali della Regione per l’anno 2015”, mentre il relativo accordo con il MEF è stato stipulato il 21 luglio 2015.

valdostani, in quanto determina l’obiettivo del Patto di stabilità interno della regione Valle d’Aosta (comma 1).

Il comma 2 stabilisce il subentro della regione valdostana nei rapporti attivi e passivi dello Stato connessi all’erogazione di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell’ambito regionale.

I commi 3 e 4 recano le necessarie prescrizioni attuative.

Ecco di seguito riportato il testo integrale:

“1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo

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2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalità di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui”.

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

I commi 1 e 2 riguardano direttamente l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). È previsto, in

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art. 10 particolare, che l’ANPR assicuri ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco, mettendo altresì a disposizione un sistema di controllo, gestione e interscambio.

Il comma 3 concerne l’emissione della carta d’identità elettronica, riservandola al Ministero dell’interno.

Il comma 4 abroga due disposizioni che rinviavano a successivi decreti ministeriali in ordine alle modalità tecniche di emissione ed alle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica.

Il comma 5 reca la disciplina transitoria nelle more dell’attuazione delle disposizioni precedenti.

Il comma 6 autorizza la spesa per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in commento.

LAVORI PUBBLICI E ANTIMAFIA

art. 11-bis

L’articolo prevede che le norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa si continuano ad applicare fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

TERMINE DI CANTIERABILITÀ art. 13-quater

Viene prorogato al 31 ottobre 2015 il termine di cantierabilità per talune opere individuate, tra cui compaiono le infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie).

ISTITUTI E LUOGHI DELLA

CULTURA art. 16

Il comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip S.p.a. per le procedure di gara per l’affidamento in concessione dei

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servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che anche la regione partecipi all’assunzione di determinazioni relative alla tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

Il comma 1-quater prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali adotti, con apposito decreto, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province.

Il comma 1-quinquies prevede, con riferimento alle province, un’apposita procedura di mobilità per le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell’arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato.

UNESCO art. 16-bis

La disposizione reca delle misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità (Unesco).

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

artt. 17 e 18

Gli ultimi due articoli contengono alcune clausole di chiusura, in ordine alle quali non occorre dilungarsi.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della legge di conversione, si segnala che l’art. 1 prevede che “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

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Decreto enti locali pagina 16 di 16

A cura del raggruppamento aggiudicatario della procedura per l’affidamento di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica