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Prima pagina IL NUOVO PROCESSO DEL LAVORO DOPO LE INNOVAZIONI DELLA RIFORMA FORNERO di Nicolò Schittone - Lablaw Studio Legale Uno degli aspetti certamen- te più innovativi introdotti dalla Riforma del Mercato del lavoro (legge n. 92 del 28 giugno 2012 - in Supp. Ord. n. 136 alla G.U.n. 153 del 3 luglio 2012) riguarda la pre- visione di un rito speciale abbreviato applicabile alle controversie instaurate dopo il 18 luglio 2012, ed aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento ed eventuali problematiche di qualificazione del rappor- to di lavoro ad esso collegate. In particolare, l'obiettivo del Legislatore è stato quello di creare una fase sommaria preliminare (che si svolge comunque davanti al Tribunale in composizione mo- nocratica secondo le ordinarie norme in tema di com- petenza dettate dal Codice di rito) fisiologicamente destinata ad esaurirsi in un'unica udienza e che si con- clude con un'ordinanza che accoglie o rigetta la do- manda. È evidente, dunque, che rispetto al sistema attuale vie- ne impressa una notevole accelerazione alla definizio- ne dei contenziosi in materia di licenziamento, la cui decisione finale adottata dal Giudice, ove non impu- gnata, è idonea a passare in giudicato, al pari di una sentenza. Si segnalano, infine, correttivi anche ai procedimenti «ordinari» (primo e secondo grado soprattutto) allo scopo di coordinare il nuovo processo del lavoro e di adeguarlo ai nuovi canoni di immediatezza e celerità. Una tutela più rapida per i licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche: «il nuovo processo del lavoro» (rectius urgente) diventa ir- rinunciabile e quindiun atto dovuto. Campo di applicazione Come anticipato, il campo di applicazione del cd. «pro- cesso breve» è limitato alle sole controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, anche ove sia- no collegate questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (si pensi ad esempio ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che in realtà dissimulano un vero e proprio rapporto di lavoro su- bordinato). IL RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO Si tratta di una novità di assoluto rilevo, poiché mentre fino ad oggi la scelta di impugnare il licenziamento at- traverso i rimedi ordinari (art. 414 c.p.c.) ovvero d'ur- genza (art. 700 c.p.c.) era frutto esclusivo della strate- gia processuale del lavoratore licenziato, con l'intro- duzione dellalegge n. 92/2012 la scelta del rito speciale Aspetto formale Sotto l'aspetto formale, sebbene la legge preveda che il ricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. («... l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio per- sonalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale» ) non appare seriamente opinabile che il medesimo dovrà essere corredato anche degli elemen- ti di cui all'art. 414 c.p.c. (in particolare «... l'indicazio- ne specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente inten- de avvalersi e in particolare dei documenti che si offro- no in comunicazione»). In questo senso, sarebbe contraria alle prescritte fina- lità di celerità del rito speciale, l'interpretazione se- condo la quale «i mezzi di prova», in difetto di un'e- splicita previsione legale, potrebbero essere indicati in un momento successivo rispetto al deposito della do- manda. Tempi processuali Per ciò che attiene i tempi processuali del nuovo rito Consulenza n. 27/2012

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Prima pagina

IL NUOVO PROCESSO DEL LAVORODOPO LE INNOVAZIONIDELLA RIFORMA FORNERO

di Nicolò Schittone - Lablaw Studio Legale

Uno degli aspetti certamen-te più innovativi introdottidalla Riforma del Mercatodel lavoro (legge n. 92 del 28giugno 2012 - in Supp. Ord.n. 136 alla G.U.n. 153 del 3luglio 2012) riguarda la pre-visione di un rito specialeabbreviato applicabile allecontroversie instaurate dopo il 18 luglio 2012, edaventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento edeventuali problematiche di qualificazione del rappor-to di lavoro ad esso collegate.In particolare, l'obiettivo del Legislatore è stato quellodi creare una fase sommaria preliminare (che si svolgecomunque davanti al Tribunale in composizione mo-nocratica secondo le ordinarie norme in tema di com-petenza dettate dal Codice di rito) fisiologicamentedestinata ad esaurirsi in un'unica udienza e che si con-clude con un'ordinanza che accoglie o rigetta la do-manda.È evidente, dunque, che rispetto al sistema attuale vie-ne impressa una notevole accelerazione alla definizio-ne dei contenziosi in materia di licenziamento, la cuidecisione finale adottata dal Giudice, ove non impu-gnata, è idonea a passare in giudicato, al pari di unasentenza.

Si segnalano, infine, correttivi anche ai procedimenti«ordinari» (primo e secondo grado soprattutto) alloscopo di coordinare il nuovo processo del lavoro e diadeguarlo ai nuovi canoni di immediatezza e celerità.

Una tutela più rapidaper i licenziamenti nelle ipotesiregolate dall'art. 18 della L. 20

maggio 1970, n. 300 e successivemodifiche: «il nuovo processo

del lavoro»

(rectius urgente) diventa ir-rinunciabile e quindiun attodovuto.

Campo di applicazioneCome anticipato, il campodi applicazione del cd. «pro-cesso breve» è limitato allesole controversie aventi ad

oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesidi cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, anche ove sia-no collegate questioni relative alla qualificazione delrapporto di lavoro (si pensi ad esempio ai rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa che in realtàdissimulano un vero e proprio rapporto di lavoro su-bordinato).

IL RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIEDI LAVOROSi tratta di una novità di assoluto rilevo, poiché mentrefino ad oggi la scelta di impugnare il licenziamento at-traverso i rimedi ordinari (art. 414 c.p.c.) ovvero d'ur-genza (art. 700 c.p.c.) era frutto esclusivo della strate-gia processuale del lavoratore licenziato, con l'intro-duzione dellalegge n. 92/2012 la scelta del rito speciale

Aspetto formaleSotto l'aspetto formale, sebbene la legge preveda che ilricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.(«... l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragionidella domanda e le conclusioni o la istanza, e, tantonell'originale quanto nelle copie da notificare, debbonoessere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio per-sonalmente, oppure dal difensore che indica il propriocodice fiscale» ) non appare seriamente opinabile che ilmedesimo dovrà essere corredato anche degli elemen-ti di cui all'art. 414 c.p.c. (in particolare «... l'indicazio-ne specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente inten-de avvalersi e in particolare dei documenti che si offro-no in comunicazione»).In questo senso, sarebbe contraria alle prescritte fina-lità di celerità del rito speciale, l'interpretazione se-condo la quale «i mezzi di prova», in difetto di un'e-splicita previsione legale, potrebbero essere indicati inun momento successivo rispetto al deposito della do-manda.

Tempi processualiPer ciò che attiene i tempi processuali del nuovo rito

Consulenza n. 27/2012

Prima pagina

speciale, il Giudice fissa l'udienza di comparizione en-tro 40 giorni dal deposito del ricorso ed assegna al ri-corrente un termine per la notifica del ricorso e del pe-dissequo decreto di fissazione udienza alla parte con-venuta, non inferiore a 25 giorni rispetto alla data fis-sata per l'udienza; a sua volta, la parte convenuta avràl'onere di costituirsi entro il termine di cinque giorniprima rispetto l'udienza (si segnala che, nel caso diproduzione documentale, la stessa dovrà essere pro-dotta dalla parte in duplice copia, al fine, verosimil-mente, di velocizzare i tempi di acquisizione degli attiprodotti dalla controparte).All'udienza di comparizione il Giudice, «sentite lepar-ti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddi-torio, procede nel modo che ritiene più opportuno agliatti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o di-sposti d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.», provvede,con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accogli-mento od al rigetto della domanda.Ovviamente non è da escludersi la possibilità che ilGiudice decida di fissare una nuova udienza al fine disentire sommari informatori, ovvero di acquisire imezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini del deci-dere.

Particolarmente importante, poi, è l'ordinanza con laquale viene definito il giudizio della fase dell'urgenza.Essa, oltre ad essere espressamente qualificata comeimmediatamente esecutiva (e quindi suscettibile difondare un'azione esecutiva nei confronti della partesoccombente), può essere sospesa o revocata solo dallasentenza con la quale viene definito il giudizio di op-posizione.Si tratta, evidentemente, di una previsione volta a con-ferire una «ragionevole certezza» al provvedimentoemesso nella fase d'urgenza, almeno fino alla conclu-sione del procedimento di impugnazione.Altra peculiarità dell'ordinanza è che la stessa è idoneaa passare in giudicato ove non tempestivamente im-pugnata (ovvero entro 30 giorni dalla notificazione odalla comunicazione, se questa avviene anteriormen-te).

LE FASI SUCCESSIVEL'impugnazione dell'ordinanza resa all'esito del ritospeciale avviene mediante la proposizione di un ricor-so in opposizione (avanti allo stesso Tribunale che haemesso il provvedimento opposto), il quale non potrà

avere ad oggetto domande nuove rispetto a quelle ori-ginarie, a meno che le stesse non siano fondate sugli«stessi identici fatti costitutivi» ovvero siano rivolte asoggetti «rispetto ai quali la causa è comune o dai qualisi intende essere garantiti».Una volta depositato il ricorso in opposizione, il Giu-dice fissa l'udienza di comparizione entro 60 giorni edassegna all'opposto un termine non inferiore a 10giorni per la costituzione in giudizio.Un elemento dinovità è rappresentato dal fatto che, ri-spetto alla disciplina attuale, il termine di 30 giorni,entro il quale deve essere notificato il ricorso in oppo-sizione e il decreto di fissazione, non è parametratoall'udienza di comparizione (disciplina attuale), bensìalla «data fissata per la costituzione» dell'opposto.Non è dato comprendere se si tratti o meno di una«svista» del Legislatore, ma senza dubbio l'assegnazio-ne di un ulteriore termine di 10 giorni per la parte op-posta (cioè la parte risultata vittoriosa nel precedentegiudizio della fase di urgenza) rappresenta un evidentebeneficio in termini di maggior tempo per elaborare lastrategia processuale difensiva.La sentenza emessa a definizione del giudizio di oppo-sizione dal Tribunale (che deve essere depositata incancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussio-ne) è impugnabile con reclamo da proporsiinnanzi al-la Corte d'Appello territorialmente competente, entro30 giorni dalla notifica o dall'avvenuta comunicazio-ne.

La Corte, alla prima udienza, può disporre la sospen-sione della sentenza gravata ove ricorrano gravi moti-vi, disponendo per il prosieguo «nel modo che ritienepiù opportuno».La sentenza resa dal Giudice d'Appello (che anche inquesto caso dovrà essere depositata in cancelleria entro10 giorni dall'udienza di discussione) è ricorribile perCassazione, entro 60 giorni dall'avvenuto deposito ov-vero dalla comunicazione se anteriore, la quale fissal'udienza di discussione entro 6 mesi dalla proposizio-ne del ricorso (si evidenzia che nelle more del giudiziodi Cassazione l'eventuale richiesta di sospensione dellasentenza andrà richiesta alla Corte d'Appello).A1 rientro dalle ferie è, quindi, verosimile pensare chegli operatori troveranno già predisposto il calendariodelle udienze che dovranno essere dedicate alle solecontroversie in materia di licenziamenti di cui all'art.18, legge n. 300/1970. •

Consulenza n. 27/2012