PREVENZIONE INCENDI AGGIORNAMENTO EX LEGGE 818 · G.1.7 Geometria 2. Piano di riferimento del...
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PREVENZIONE INCENDI AGGIORNAMENTO EX
LEGGE 818 Titolo della relazione: “Allarme Incendio ed Evacuazione - Stato
dell'arte della segnalazione acustica e luminosa di sicurezza ”
Docente: Andrea Usai
1
SOMMARIO
Cenni Generali al Nuovo codice Protezione Incendi
Ambito di responsabilità del professionista 818 per l’impianto di allarme incendio
Decreto 81 e D.M. 10/03/98 – Obblighi Responsabilità e
copertura legislativa
L’allarme incendio e sistemi di evacuazione – quadro
normativo di prodotto e di sistema
Parametri per la progettazione degli impianti allarme incendio/evacuazione
Verifica finale
DI COSA REALMENTE PARLEREMO OGGI…?
…di EVACUAZIONE intesa in ambito globale, e non solo
legata all’incendio;
…di Obblighi e Responsabilità;
…di Casi ed Applicazioni Reali;
Codice di prevenzione incendi
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.1.3 Prevenzione incendi
8. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di
prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del
rischio di incendio (es. resistenza al fuoco, reazione al fuoco,
esodo, ...).
Codice di prevenzione incendi
G.1.7 Geometria
2. Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo
sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente
l'esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non . presente piano con tali
caratteristiche, si considera il piano di accesso dei
soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività
antincendio (Capitolo S.9). Per ogni compartimento, determinato un unico piano di riferimento, che
generalmente corrisponde con la strada pubblica o
privata di accesso. La determinazione del piano di
riferimento del compartimento riportata nel progetto.
Codice di prevenzione incendi G.1.9 Esodo
1. Sistema d'esodo: insieme delle misure antincendio di
salvaguardia della vita che consentono agli occupanti
di raggiungere un luogo sicuro in caso d'incendio.
17. Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo
spostamento contemporaneo degli occupanti fino a
luogo sicuro.
Nota: L'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure
differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio.
Codice di prevenzione incendi G.1.9 Esodo
18. Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura
organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione
degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione
dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si
attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva,
passiva e gestionali.
19. Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che
prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento
di primo innesco in un compartimento adiacente capace di
contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva
evacuazione verso luogo sicuro.
Codice di prevenzione incendi G.1.14 Protezione attiva
1. Impianto o sistema di protezione attiva contro l'incendio: impianti di
rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, impianti di
estinzione o controllo dell'incendio di tipo automatico o manuale ed
impianti di controllo del fumo e del calore.
2. Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI):
Impianto in grado di rivelare un incendio quanto prima possibile e di
lanciare l’allarme al fine di attivare le misure antincendio tecniche
(impianti automatici di controllo o estinzione dell'incendio,
compartimentazione, evacuazione dei fumi e del calore, ...) e
procedurali (piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e
programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale
principio di incendio si . sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata.
Tale impianto può comprendere sistemi di diffusione vocale degli allarmi
in emergenza.
Codice di prevenzione incendi G.1.14 Protezione attiva
7. Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC): impianto
destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la
salvaguardia della vita durante un'emergenza.
Codice di prevenzione incendi
Capitolo S.4 – ESODO
I PASSAGGI Più IMPORTANTI LEGATI AI SISTEMI DI ALLARME ED EVACUAZIONE
Parte 1 – Le Novità
Fondamentalmente oggi siamo qui perché il…
Decreto del Ministero dell’Interno 07 Agosto 2012 ““Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151”…
…abroga e sostituisce il Decreto 04 maggio 1998, recante
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al
contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi
servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco!!
Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012
La “Domanda di parere di conformità” sui progetti viene sostituita dall‘Istanza di valutazione dei progetti.
I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.
LE NOVITA'
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 07/08/2012, cioè
a partire dal 27/11/2012, la documentazione a corredo delle istanze sarà quella indicata dal Decreto medesimo
e non più quella di cui al D.M. 04/05/1998, così come
previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 151/2011.
L’Allegato III del Decreto, riprendendo quanto indicato dall’allegato I del DPR 151, suddivide le attività in tre
categorie A, B e C.
Categoria A
Attività a Rischio
Basso o
Standardizzate
Categoria B
Attività a Rischio
Medio
Categoria C
Attività a Rischio
Elevato
LE NOVITA’
Per le attività di Categoria B e C deve essere presentata
ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO che deve soddisfare
numerose richieste specificate negli allegati del decreto
All’ ISTANZA sono allegati:
• documentazione tecnica, a firma di
tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto;
• attestazione di versamento degli oneri.
LE NOVITA’
La documentazione tecnica di prevenzione incendi si
attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
nell'Allegato I del DPR 01 agosto 2011, n.151 e deve
consentire di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione
incendi.
LE NOVITA’ Allegato1: Documentazione da allegare all’istanza di
valutazione.
Per le attività regolate da specifiche disposizioni antincendio, la Relazione Tecnica
può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio è necessario allegare:
Relazione tecnica contenente:
•Individuazione dei pericoli di incendio;
•Descrizione delle condizioni ambientali;
•Valutazione qualitativa del rischio incendio;
•Compensazione del rischio incendio;
•Gestione dell’emergenza. Elaborati grafici:
•Planimetria generale;
•Piante;
•Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici.
Tratto dal Decreto….
ALLEGATO 1- Paragrafo A.1.5 Gestione dell'emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale,
gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza
che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente
organizzazione e gestione aziendale.
E’ FONDAMENTALMENTE DA QUI CHE SI COMINCIA A RAGIONARE
IN RELAZIONE AL PIANO DI EVACUAZIONE, ED AI MODI IN CUI ESSO
DEVE ESSERE MESSO IN PRATICA.
LE NOVITA’
In caso di modifiche che comportano un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la
documentazione tecnica deve essere conforme a quanto
specificato nell'Allegato I, lettera C, al Decreto:
“In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare
l'intero complesso, mentre la restante documentazione
progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere
limitata alla sola parte oggetto degli interventi di
modifica “. E nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio, la documentazione è integrata da una
dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito
all’attuazione del SGSA
Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012
Nel caso di utilizzo dell‘approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio (Decreto 09 Maggio 2007) la
documentazione tecnica deve essere integrata con le
direttive per l’attuazione all’approccio ingegneristico alla prevenzione incendi secondo quanto stabilito nell’allegato al
Decreto:
• Definizione del progetto;
• Individuazione dei livelli di prestazione;
• Individuazione degli scenari di incendio di progetto;
• Scelta dei modelli;
• Risultati delle elaborazioni;
• Individuazione del progetto finale;
• Documentazione di progetto;
• Documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Per le tre categorie deve essere presentata la SCIA che
deve contenere:
generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente
o società, del suo legale rappresentante;
specificazione della attività soggetta principale e delle
eventuali attività soggette secondarie, oggetto della
segnalazione;
dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi
connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
Alla segnalazione è allegata l’asseverazione, a firma di tecnico
abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.
Con l’asseverazione devono essere inoltre presentati:
- certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli
elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi
e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati
realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio (Allegato 2);
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed
elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto
specificato nella documentazione da presentare per l’istanza di valutazione dei progetti (Allegato I)
LE NOVITA’ - Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012)
L’allegato 2 si occupa di chiarire quali certificazioni e documenti
siano atte a comprovare la regola dell’arte dei seguenti elementi:
1) Prodotti ed Elementi Costruttivi portanti e/o separanti classificati ai
fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli
elementi di chiusura)
2) Prodotti e Materiali Classificati ai fini della reazione e della
resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte
3 ) IMPIANTI E COMPONENTI D’IMPIANTO
Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti
Il Decreto ricorda che sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio i seguenti impianti:
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica;
protezione contro le scariche atmosferiche;
deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei
locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei
locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
controllo del fumo e del calore;
rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme”.
Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la “documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato Decreto”. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte invece del fascicolo già menzionato.
Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti
Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza
antincendi ma non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22
gennaio 2008, n.37 e successive modificazioni, la documentazione “è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta
installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione
è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali
norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da
disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei
materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione
dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita
da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di
rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto.
Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato
(comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei
componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle
prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni
riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto”.
Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012
Tentando di riassumere in breve ciò che abbiamo potuto sin qui
analizzare, possiamo affermare che la differenza rispetto al
Decreto 04 Maggio 1998 risulta essere la necessità di presentare
asseverazione a firma di tecnico abilitato. L’asseverazione deve
attestare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione
incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati
certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato
nell'Allegato II al Decreto, atte a comprovare che gli elementi
costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli
impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati
realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in
conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio (analogamente a quanto previsto dal decreto 04
Maggio 1998).
RIFLESSIONI Alla luce di quanto analizzato in relazione al Decreto 7 agosto
2012, tentando di mettere in relazione quest’analisi con le
tematiche della Sicurezza legata alla Segnalazione di Allarme
Incendio ed Evacuazione, quali sono i punti emersi??
Aumenta l’attenzione, in generale, che il Progettista deve
dedicare alla corretta scelta dei prodotti ed alla raccolta di
tutta la documentazione ad essi connessa.
Viene dato ampio risalto alla “Gestione dell’Emergenza”, sia
nella progettazione di nuove soluzione, che nell’adeguamento
di situazioni già in essere.
Viene evidenziato il punto di connessione tra la
documentazione della Gestione dell’emergenza, e la
documentazione che accompagna l’impianto dedicato a
questa fase!
RIFLESSIONI
E’ PROBABILMENTE PROPRIO QUEST’ULTIMA
CONSIDERAZIONE LA PIU’ IMPORTANTE IN TERMINI DI
ULTERIORE EFFICACIA SULL’ANALISI PREVENTIVA DELLO
SVILUPPO ED UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA, PER LA GESTIONE DELL’EVACUAZIONE E DEL
CONSEGUENTE ESODO.
Parte 2 - Obblighi Responsabilità e copertura legislativa
Ciò che ad oggi, e forse ancora tutt'oggi, ha permesso di
poter introdurre IMPIANTI per la segnalazione dell’emergenza, al posto di sistemi manuali o surrogati
simili, senza il supporto di una richiesta chiara di
documentazione in tal senso, risiede nei seguenti decreti:
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 D.M. 10 Marzo
D.M. 10 Marzo 1998
Andiamo a vedere come e perché!!
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
Fino a qualche anno fa erano presenti una miriade di
articoli e norme, molto frammentati e poco standardizzati. Il
15 Maggio 2008 entra in vigore il Testo Unico della Sicurezza,
che ha automaticamente abrogato le altre normative
vigenti, in quanto le include tutte al suo interno. L’obiettivo del Testo Unico è quello di riassettare le norme precedenti,
fungendo da unico riferimento normativo in termini di
sicurezza.
Il Testo Unico è strutturato da 13 titoli, 306 articoli e 68 allegati.
Dove per la prima volta si è andati ad imporre INVESTIMENTI
in tema di segnalazione per la sicurezza???
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
La SEZIONE I – Articolo 15, indica quali sono le misure generali di tutela della salute da adottare; la Gestione
dell’Emergenza si evidenzia ai punti: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
e di pericolo grave ed immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza,
in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Art. 15, 1. Misure Generali di Tutela
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
Art. 17 – Obblighi del Datore di Lavoro NON DELEGABILI
Art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
Art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
ALLEGATI XXIX E XXX
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
1. Proprietà intrinseche 1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d’impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità
eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente. 1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato. 1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all’ALLEGATO XXIV, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest’ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all’ALLEGATO XXV.
ALLEGATO XXIX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI LUMINOSI
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
2. Regole particolari d’impiego 2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare,
rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta. La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che
con un segnale luminoso continuo. 2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico. 2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso
utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.
ALLEGATO XXIX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI LUMINOSI
T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008
1.1. Un segnale acustico deve: a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO XXX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI ACUSTICI
D.M. 10 Marzo 1998
Dieci anni prima dell’entrata in vigore del T.U. 9 Aprile
2008, in Italia con i “Criteri generali di sicurezza
antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” pubblicati nel Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998,
si era cominciato a parlare di segnalazione di allarme e
procedure di evacuazione con maggior precisione
rispetto al passato.
D.M. 10 Marzo 1998
4.1 – OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è
di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano
avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la
loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per
l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle
procedure d'intervento.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN
CASO D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.2 - MISURE PER I PICCOLI I LUOGHI DI LAVORO Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme
può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro, Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature
non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme
manuale non deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e
vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante 1'esodo.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI
O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve
essere di tipo elettrico.
II segnale di allarme deve essere chiaramente udibile in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni
dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in
aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non
possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.4 – PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.
Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato
un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in
due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni
accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.4 – PROCEDURE DI ALLARME
A) EVACUAZIONE IN DUE FASI Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà
un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area
interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre
aree dell'edificio sano interessate da un segnale di allerta
intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di
evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere
cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale
circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.4 – PROCEDURE DI ALLARME
B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un
segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in
quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un
apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati
evacuati, se necessario, i1 segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani,
normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i
piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per
piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva
non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione,
sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di
controllo.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
D.M. 10 Marzo 1998
4.4 – PROCEDURE DI ALLARME
C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI
PUBBLICO Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende
spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in
modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le
procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali
circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per
l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari
situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può
essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che
viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite
altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio
sonoro o musicale.
ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO
D’INCENDIO
CONSIDERAZIONI
IMPORTANTISSIMO
LE PROCEDURE DESCRITTE NEL D.M. 10 MARZO 1998, CHE SONO
FONDAMENTALI PER CAPIRE LA LOGICA DI UN PIANO DI EVACUAZIONE
ORGANIZZATO, CON SEGNALI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI GESTITI
DA UN’IMPIANTO DEDICATO, DESCRIVONO SUONI CON PROPRIETA’
DIVERSE DA QUELLI POI RIPRESI NELL’ALLEGATO DEL T.U. 09 APRILE 2008.
E’ FONDAMENTALE QUINDI CONSIDERARE ENTRAMBE I TESTI, SEGUENDO
LA LOGICA TEMPORALE, PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI
EVACUAZIONE BEN STRUTTURATO.
CONSIDERAZIONI
UN PRIMO PUNTO FERMO Non esiste un suono d’allarme UNICO.
Sia il Testo Unico che il D.M. 10 Marzo 1998, espongono chiaramente
che SERVONO più suoni, per gestire FASI diverse nel controllo di
Gestione Dell’Emergenza!!
Allarme con suono continuo o frequenza variabile
(Evacuazione nell’area interessata dall’emergenza)
Allarme con suono intermittente
(Allertamento o preallarme nelle altre aree)
IL PREALLARME POTRA’ TRASFORMARSI in EVACUAZIONE se l’emergenza
coinvolgerà tutte le aree!!
APPLICAZIONE
EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
610 Hz
490-610 Hz
610 Hz
Preallarme
D.M. 10 marzo 1998
Evacuazione 1
Testo Unico
9 Aprile 2008
Evacuazione 2
Testo Unico
9 Aprile 2008
CAFFE’
Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI QUADRO NORMATIVO DI PRODOTTO E DI SISTEMA
Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI
Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI RIASSUMENDO
I sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di
allarme d’incendio rientrano nella più larga categoria degli “IMPIANTI
DI PROTEZIONE ANTINCENDIO”, così come specificato dal Decreto.
Come abbiamo potuto osservare In quanto tali sono soggetti alle
attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e
manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi
specifiche di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole,
autorimesse, locali di pubblico spettacolo, metropolitane e grandi
magazzini), o di Leggi di applicazione a più ampio respiro.
I criteri per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti
fissi automatici di rivelazione di segnalazione manuale e di allarme
d’incendio sono prescritti nella norma UNI 9795 che costituisce, di fatto,
la “norma raccomandata” da seguire affinché tali sistemi siano
progettati e realizzati secondo la “regola dell’arte”,
Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI La UNI 9795, al capitolo 2 – Riferimenti normativi - richiama le norme
UNI EN54, che sono quelle specifiche degli apparati per i sistemi di
rivelazione d’incendio.
Nel 2005 compare per la prima volta all’interno della UNI 9795 il
richiamo alla UNI EN 54-3, Norma di Prodotto per i DISPOSITIVI
SONORI DI ALLARME INCENDIO.
Laddove determinate e precise restrizioni date da indicazioni a
carattere Ministeriale non sono applicabili(ad esempio in relazione a
Scuole, Teatri, Musei, etc..), la UNI EN 54-3 è la norma di RIFERIMENTO
per la gestione delle fasi di Allarme in presenza di INCENDIO.
Non solo…è ad oggi la norma che supporta quanto descritto nei decreti
ministeriali per la Tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, e
nella gestione dei Criteri generali di sicurezza antincendio per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
UNI 9795– Norma di riferimento per il
PROGETTISTA
UNI 9795 – ED. 2013
UNI 9795 – ED. 2013 5.5.3.3
I dispositivi di allarme di cui al punto 5.5.3.1 b) e c) devono essere
costruiti con componenti aventi caratteristiche adeguate
all’ambiente in cui si trovano a operare. Se alimentati tramite
alimentazione specifica non prelevata dalla centrale di controllo e
segnalazione, l’apparecchiatura di alimentazione deve rispondere
a quanto specificato in 5.6.1. I dispositivi acustici devono inoltre
essere conformi alla UNI EN 54-3 e alla UNI
EN 54-23 se anche di natura ottica.
Qualora per la tipologia degli ambienti protetti sia necessario
integrare il dispositivo acustico previsto nella centrale di controllo e
segnalazione (UNI EN 54-2), almeno un dispositivo acustico
conforme alla UNI EN 54-3 e alla UNI EN 54-23 se anche di natura
ottica deve essere collegato alla uscita di tipo "C" della centrale
conforme alla UNI EN 54-2.
Tale uscita deve avere tutte le caratteristiche di controllo e
gestione previste nel punto 8.2.5 della UNI EN 54-2.
UNI 9795 – ED. 2013 5.5.3.5 È consentito l’utilizzo di componenti di sistemi vocali di allarme ed evacuazione per dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali componenti possono essere utilizzati sia ad integrazione dei dispositivi di tipo sonoro sia in loro vece, ponendo attenzione che il sistema di allarme sonoro non interferisca con l’intellegibilità del messaggio vocale.
È altresì consentito l’utilizzo di specifici sistemi vocali per scopi di emergenza interconnessi e asserviti al sistema di allarme incendio al fine di trasmettere informazioni vocali per la protezione della vita in una o più aree specificate a fronte di un'emergenza di natura Fire e al fine di dare luogo a una rapida e ordinata evacuazione degli occupanti, includendo dispositivi con altoparlanti
per trasmettere annunci sonori e dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali sistemi vocali devono utilizzare componenti che possiedono le certificazioni UNI EN 54-4, UNI EN 54-16 e UNI EN 54-24. Per quanto concerne i criteri per la progettazione, installazione, messa in
servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza antincendio si applica e si rimanda alla UNI ISO 7240-19.
EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore
Si tratta di una norma Europea norma europea specifica i requisiti, i
metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme
incendio in un’installazione fissa destinati ad emettere un avvertimento
acustico di incendio tra un sistema di rivelazione e di allarme di
incendio e gli occupanti di un edificio. Essa è applicabile solo ai
dispositivi la cui capacità di funzionamento deriva da mezzi di
collegamento elettrico fisico a una sorgente esterna come un
sistema di allarme di incendio.
La presente norma specifica dispositivi sonori di allarme incendio per
due tipi di ambiente di applicazione, tipo A per uso interno e tipo B per
uso esterno. La presente norma non è applicabile:
a) ai dispositivi di diffusione sonora destinati principalmente ad
emettere messaggi
vocali di emergenza;
b) ai dispositivi sonori di controllo, per esempio all’interno della centrale
di controllo e di segnalazione.
EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore
EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore
REQUISITI
- SCOPO: avvertire le persone di una situazione di emergenza
- NATURA del REQUISITO SONORO: gamma di frequenza,
modello temporale, livello di uscita
- LIVELLO SONORO compreso tra 65 dB (A) e 120 dB(A)
- GRADO DI PROTEZIONE IP (IP 21 C interno, IP 33 C esterno)
EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore
Conformità EN 54-3 (solo dispositivi sonori)
Si distinguono in:
a) Dispositivi acustici e luminosi a bordo centrale percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa (sempre presenti)
b) Dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi distribuiti
all’interno e/o all’esterno dell’area sorvegliata (sempre presenti)
c) Dispositivi di allarme ausiliari posti in stazioni di ricevimento
(facoltativi)
- Chiaro riconoscimento delle segnalazioni d’allarme incendio
- No confusione con altre – No rischi indebiti di panico
I collegamenti dei dispositivi di segnalazione esterni alla centrale (se non protetti) devono essere realizzati con cavi resistenti all’incendio in conformità alla CEI 20-36 o alla CEI 20-45
EN 54-3 – Esempio Applicativo
D.M. 10 MARZO 1998 – ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE
E L’ALLARME IN CASO D’INCENDIO
4.4 – PROCEDURE DI ALLARME C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO
• Allarme iniziale riservato agli addetti (mediante prodotto costruito e
certificato secondo EN 54-3)
• Successivo avvio delle fasi di evacuazione necessarie (in ottemperanza
al Piano di Evacuazione previsto)
• Utilizzo di allarmi sonori di preallarme e evacuazione con la priorità su
tutti gli altri segnali sonori (mediante prodotto costruito e certificato
secondo EN 54-3)
• impiego di altoparlanti per messaggi pre-registrati (mediante prodotti
certificati con norme di prodotto citate all’interno della norma di linea o
sistema ISO 7240-19)
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con presenza
di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
D.M. 11 Gennaio 1988 – Norme di Prevenzione incedi nelle Metropolitane
Par. 6.2.3. – Impianti di allarme
D.M. 20 Maggio1992 n° 569 – Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a Musei, Gallerie, Esposizioni e
Mostre.
Par. 9.7. – Mezzi antincendio
D.M. 20 Agosto 1992 n° 569 – Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia Scolastica. Par. 8. – Sistemi di Allarme - “Tipi” di Scuole Tipo 0 = scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone Tipo 1 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 101 a 300 persone Tipo 2 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 301 a 500 persone Tipo 3 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 501 a 800 persone Tipo 4 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 801 a 1200 persone Tipo 5 = scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
D.M. 20 Agosto 1992 n° 569 – Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia Scolastica.
Il paragrafo 8 dedicato ai tipi di allarme dichiara che:
Par 8.1 – Tipo d’impianto:
“Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-
1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per
la scuola, purchè venga convenuto un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un
impianto di altoparlanti”.
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
D.M. 9 Aprile 1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
12.1. Generalità. Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista
l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.
D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi.
Art.8. Mezzi Antincendio
4. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in
condizioni di emergenza per dare le istruzioni necessarie ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. personale stesso.
EVAC
Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni
elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione
almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come
minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono
essere poste "in luogo sicuro" noto al personale e
facilmente raggiungibile dal personale stesso.
D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418
Art.8. Mezzi Antincendio
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo
TITOLO XIV - Sistema di allarme
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante
altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle
condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di
allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
TITOLO XVI - Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con
carico d'incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
Art.17 IMPIANTI TECNICI
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. Negli impianti al chiuso, con
numero di spettatori superiore a 1.000, e negli ambienti interni degli impianti
all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista
l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che
possa verificarsi nell'ambito dell'attività. La segnalazione di allarme proveniente
da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
EVAC Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
Decreto 18 settembre 2002 Ministero dell'Interno - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
delle strutture sanitarie pubbliche e private.
8.3 - Sistemi di allarme.
1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di
avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio
alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione.
A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente
ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o
delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad
altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere
opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 - Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici
e/o locali destinati ad uffici
12. SISTEMA DI ALLARME 1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le
persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di
dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di
evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,
opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli
allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di
diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate
nel piano di emergenza
EVAC
Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con
presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?
D.M. 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con
superficie superiore a 400 mq.
8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
8.3 - Sistemi di diffusione sonora Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione
sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio
alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente
regolamentate nel piano di emergenza.
ED I SEGNALI LUMINOSI???
COSA REGOLA E NORMA I PRODOTTI DEDICATI ALLA SEGNALIONE
OTTICA, che come abbiamo potuto appurare compare in modo
massiccio su numerosi decreti, non solo di recente applicazione??
La norma dedicata alla classificazione dei segnali luminosi (Visual
Alarm) per gli impianti soggetti a Rilevazione Incendio è la EN 54-23.
Esattamente come abbiamo visto per la EN 54-3, la UNI 9795
(Revisione 2013) al capitolo 2 – Riferimenti normativi – vengono
richiamate le norme UNI EN54, specifiche degli apparati per i sistemi di
rivelazione d’incendio.
Nella revisione 2013 compare per la prima volta all’interno della UNI
9795 il richiamo alla UNI EN 54-23, Norma di Prodotto per i DISPOSITIVI
VISUALI DI ALLARME INCENDIO.
ED I SEGNALI LUMINOSI???
La norma UNI EN 54-23 specifica i requisiti e i
metodi di prova per la costruzione dei
dispositivi visuali di allarme incendio e i criteri di
prestazione - anche in caso di interferenza
climatica, meccanica ed elettrica.
UNI 9795– FACCIAMO MENTE
LOCALE
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
Fire detection and fire alarm systems Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di
prestazione dei dispositivi visuali di allarme incendio in installazioni
fisse destinati a segnalare un avvertimento visuale di incendio tra
un sistema di rivelazione di incendio e gli occupanti di
un edificio.
È applicabile solo ai dispositivi la cui capacità di funzionamento
deriva da connessioni elettriche fisiche a una sorgente di
alimentazione esterna come un sistema di allarme incendio.
La norma specifica la valutazione di conformità e la marcatura dei dispositivi visuali di allarme incendio.
Le norme UNI EN 54 dal titolo generale “Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d’incendio” si sono quindi recentemente aggiornate con la nuova norma:
EN 54 -23 “Dispositivi visuali di allarme incendio”.
VISUAL ALARM DEVICE
(Dispositivo di allarme ottico)
A – INTERNO (IP21C) B – ESTERNO (IP 33C)
La norma è entrata in vigore il 01/03/2013, ma ha ricevuto una deroga di
applicazione fino al 01/01/2014: entro questa data tutti i segnali visuali di
allarme installati in sistemi di “Gestione Emergenza” progettati secondo la UNI
9795, dovranno essere certificati EN 54-23.
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
4.3 Performance parameters under fire conditions 4.3.1 Coverage volume
4.3.1.1 VADs shall meet the requirement for coverage volume of at least
one of the following three categories:
a) 'C', ceiling mounted devices;
b) 'W', wall mounted devices;
c) 'O', open class devices.
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
4.3.1.2 Category C devices shall be further specified as C-x-y (see 4.3.6.2, d),
1)), where: -x is either 3, 6 or 9, representing the maximum height, in metres (m), at which the device
may be mounted;
-y is the diameter, in metres (m), of the coverage cylindrical volume when the device is
mounted at the ceiling height.
EXAMPLE C-3-12 corresponds to a ceiling mounted device giving a coverage cylindrical
volume of 12 m diameter at 3 m height.
4.3.1.3 Category W devices shall be further specified as W-x-y (see 4.3.6.2, d),
2)), where: -x is the maximum height of the devices on the wall, in metres (m), with a minimum value
of 2,4 m; and
-y is the width of a square room, in metres (m), covered by the device.
EXAMPLE W-2,4-6 corresponds to a wall mounted device giving a coverage cuboid
volume of 2,4 m Å~ 6 m Å~ 6 m when mounted at a height of 2,4 m.
4.3.1.4 For category O devices the coverage volume in which the required
illumination is achieved shall be specified (see 4.3.6.2, d), 3)).
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
4.3.2 Variation of light output
When tested in accordance with 5.3.2, the variation in effective luminous
intensity of the VAD, over 30 min,
shall be less than 25 %.
4.3.3 Minimum and maximum effective luminous intensity
When tested in accordance with 5.3.3, the VAD shall produce an effective
luminous intensity of at least 1 cd
for 70 % of all measurement points and shall not exceed 500 cd for any
measurement points.
4.3.4 Light colour
The VAD shall emit a white or red flashing light.
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
4.5 Light pattern and frequency of flashing
The flash rate of the v.a.d. shall be between 0,5 Hz and 2 Hz measured between the
10 % of peak values of consecutive leading edges of the pulses (P10L).
NOTE The frequency of flashing may vary in different countries. Reference needs to
be made to local regulations. Some countries have adopted the ISO 8201 temporal
pattern.
The maximum on-time, measured between the 10 % of peak values of the leading
edge (P10L) and trailing edge (P10T) of the pulse shall not exceed 0,2 s. If the light emitted consists of groups of several pulses and if the time between the
P10T of one pulse and the P10L of the next pulse is less than 0,04 s then the pulses shall be considered as a single event.
Any set of multiple pulses shall not exceed 0,2 s between the P10L of the first peak to
the P10T of the last peak. A set of pulses where the minimum value does not drop below 10 % of the peak
value is considered as a single pulse and shall not exceed 0,2 s between P10L and
P10T.
Tra i requisiti definiti nella norma: -l’attendibilità operazionale (durata dell’operazione, infiammabilità dei materiali, chiusura di protezione, regolazione del fabbricante,
documentazione e progettazione del software)
-i parametri di prestazione in condizioni di incendio
-la durata (resistenza alla temperatura, all’umidità, alla corrosione, alle vibrazioni).
EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore
Prima di proseguire verso la parte dedicata alla progettazione,
ritengo doveroso evidenziare alcune riflessioni:
Man mano che affrontiamo il percorso normativo, appare chiaro
come la Progettazione – SEMPRE OBBLIGATORIA - degli Impianti di
Rivelazione Incendio rivesta ora più che mai un ruolo centrale per il
raggiungimento dello scopo finale dei Sistemi di Protezione
Antincendio: salvare cioè la VITA delle persone presenti nell’edificio (prima di tutto) attraverso una precoce, tempestiva ed efficace
rivelazione dell’incendio e la conseguente adeguata segnalazione
di allarme.
RIFLESSIONI
E’ inoltre evidente, nonché conseguente da quanto richiesto dal
D.M. 37/08 e dalla Appendice Normativa “A” della Norma UNI
9795:2013, che la Progettazione degli Impianti di Rivelazione
Incendio, e dei conseguenti IMPIANTI DI SEGNALAZIONE (GESTIONE
DELL’EMERGENZA) è “una cosa seria” ed ha dei chiari obiettivi da
raggiungere attraverso modalità e scelte tecniche precise e
documentate.
L’ obiettivo di questi Impianti - non dimentichiamolo mai - è la rivelazione e la segnalazione precoce, NON il MINIMO COSTO!
E’ proprio in relazione alla corretta funzionalità che il Progettista
potrà essere chiamato eventualmente a rispondere.
RIFLESSIONI
E’ peraltro evidente, sempre in relazione al D.M. 37/08 ed alla Appendice Normativa “A” della nuova Norma Uni 9795:2013, come
anche l’Installatore concorra in misura importante al raggiungimento dello scopo finale dell’Impianto: con la
Dichiarazione di Conformità finale è chiamato a certificare la
corretta funzionalità.
Attenzione quindi a pensare di poter scaricare su “terzi” le responsabilità proprie, sia perché ciascuno ha ambiti propri di
competenza, sia perché le Responsabilità Penali si sommano e non
si dividono tra i soggetti.
RIFLESSIONI
Il D.M. 37/08 ha nella sua introduzione un chiaro messaggio riferito
alla sua applicazione:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
E’ superfluo fare l’elenco…E’ BUONA NORMA APPLICARLO A TUTTO
ciò che può essere identificato come IMPIANTO, senza eccezioni di sorta.
RIFLESSIONI
IL D.M. 37/08 (come la Norma Uni 9795) sottolineano infine come
rimanga in fondo il Titolare dell’Attività, alias Datore di Lavoro, o a
qualunque titolo conduttore dell’Impianto, il soggetto su cui rimane
sempre e comunque una RESPONSABILITA’ RESIDUA OGGETTIVA di eventuali disfunzioni, difformità e danni conseguenti che derivino da
una “cattiva funzionalità” o da un “cattivo utilizzo” del Sistema di Protezione Antincendio. E’ altresì chiaro però che nella misura in cui tale soggetto (Datore di Lavoro, Proprietario, Conduttore, ecc.) potrà dimostrare una
oculata e responsabile scelta delle altre figure professionali
coinvolte (Progettista ed Installatore in primis) la sua posizione verrà
di molto alleggerita dal carico di Responsabilità.
E’ infatti peraltro “logico” che se a qualcuno possa essere in
qualche modo concesso di “non ben conoscere” o “non essere
esperto” di questi temi, costui non potrà certo essere né il
Progettista , né l’Installatore!
RIFLESSIONI
Criteri di progettazione
per una corretta applicazione delle Leggi e
NORME vigenti.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Rilevazioni delle condizioni ambientali
(rumorosità, area da ricoprire, ostacoli, ecc.)
tramite fonometro (con analizzatore di frequenza)
e mappatura dell’area
FONOMETRO:
Misura i livelli sonori e le frequenze della rumorosità ambientale.
Le misure andranno confrontate con i dati tecnici del segnalatore acustico che si intende installare.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Partendo dalle rilevazioni fonometriche dell’ambiente la
scelta della sorgente viene effettuata sulla base del tipo di ambiente come richiesto dal D.M. 10 Marzo 1998
Vediamo esempi di criteri di scelta di sorgenti per diversi ambienti:
• Ambienti Civili
• Ambienti Industriali
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Criteri di scelta della
sorgente sonora
in base agli ambienti
Parte 4 - Parametri per la progettazione
AMBIENTI CIVILI
uffici, sale riunioni, locali aperti al pubblico, scuole,
palestre, ospedali, alberghi, ecc….
Questi ambienti sono normalmente silenziosi, e per quanto si presentino nella maggior parte dei casi su medie o grandi
dimensioni, non è corretto prevedere l’installazione di dispositivi
con livello di potenza acustica elevata poiché potrebbero
causare reazioni pericolose… ….CREARE PANICO!!
Parte 4 - Parametri per la progettazione
AMBIENTI CIVILI In questi ambienti sono da privilegiare sorgenti che si integrano anche esteticamente nell’ambiente e permettono, grazie al
suono progressivo e regolabile nel livello massimo, di garantire
la sicurezza senza creare panico.
Negli ambienti con grande afflusso di pubblico e di grandi dimensioni (lo abbiamo visto in precedenza) può essere
necessario ed obbligatorio installare un sistema di GESTIONE
DELL’EMERGENZA, con diffusione di messaggi vocali.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
INDICATIVAMENTE In ambiente di 200 - 300 m2 ad uso OPEN SPACE è
sufficiente installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita
compreso tra 90 e 100 dB (rilevata ad un metro di distanza)
Occorre sempre garantire una corretta distribuzione del suono in modo che
il segnale acustico sia udibile senza essere eccessivo o doloroso come
indicato dalle norme di legge (T.U. n°81 09 Aprile 2008).
Per un impianto ottimale è opportuna l’installazione di dispositivi luminosi
(TESTO UNICO) in abbinamento alle sirene e/o l’installazione di una o più
luci stroboscopiche autoalimentate.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
ESEMPIO
AMBIENTI INDUSTRIALI Tutti gli ambienti (sono troppi da elencare) in cui la produzione
e le relative lavorazioni producono un rumore di fondo elevato
(superiore ai 75 dB)
Questi ambienti sono normalmente RUMOROSI; si presentano
sotto numerose forme (dalle piccole alle grandi dimensioni…si
incontra di tutto) e soprattutto sono spesso soggetti a variazioni
legati al tipo di produzione.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
AMBIENTI INDUSTRIALI Si tratta, in numerosi casi, di ambienti con numeroso afflusso di gente,
ma date le caratteristiche del rumore in esso presente, e date le
caratteristiche del tipo di “pubblico” che lo frequenta, è DOVEROSO
ricorrere a sistemi di GESTIONE DELL’EMERGENZA in grado di produrre
SUONI e non messaggi vocali.
I motivi principali risiedono nella scarsa intellegibilità che i messaggi
VOCALI possono avere all’interno di ambienti rumorosi (con eventuale
presenza di DPI acustici), e soprattutto nella possibilità di poter
FORMARE adeguatamente il lavoratore (il “Pubblico” appunto)
all’interpretazione di suoni di ALLARME INCENDIO o PRE ALLARME, e di
EVACUAZIONE
Parte 4 - Parametri per la progettazione
AMBIENTE INDUSTRIALE
Caso A) - Area di circa 1000 m2con una rumorosità di fondo di 80/85 dB:
Si potrà installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita
compreso tra 100/115 dB (A).
Caso B) - Area di 2000/2500 m2,con una rumorosità di fondo di 90/95 dB:
Si potrà installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita pari a
120 dB (A) (Livello massimo consentito dalla EN 54-3)
Parte 4 - Parametri per la progettazione
ESEMPIO
AMBIENTI INDUSTRIALI
In genere con una rumorosità superiore agli 80-85 dB,
dovuta alla presenza di macchinari e/o altre fonti di
rumore, è necessario prevedere l’impiego di almeno 3 o 4
dispositivi con livello di uscita pari a 120 dB.
E soprattutto sarà necessario ed OBBLIGATORIO abbinare
una corretta segnalazione luminosa in affiancamento a
quella acustica.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Brevi Cenni di
ELETTROACUSTICA
Parte 4 - Parametri per la progettazione
L'orecchio umano -1 Per molte persone il suono, o l’acustica per usare una parola più generale, è legato
solamente alla parola e alla musica. E questo era generalmente vero fino a cento
anni fa.
Una interpretazione moderna ci fa considerare l’acustica una scienza che studia i
moti meccanici periodici in tutte quelle forme che possono avere influenza con i
molti aspetti della vita moderna. Questa natura interdisciplinare fa si che l’acustica
sia legata alle scienze biologiche e fisiche ma anche all’ingegneria e all’arte. Il
controllo del rumore poi ha anche aspetti legali. Rimanendo legati agli aspetti fisici
dell’acustica si può dire che quando si ha una sensazione sonora vi è sempre
qualcosa che vibra. Un qualsiasi oggetto infatti, ad esempio la corda di un violino,
quando viene fatto vibrare genera nell'aria una variazione della pressione
atmosferica che giunge al nostro orecchio e causa la nostra sensazione uditiva. Il
numero delle variazioni di pressione al secondo viene chiamato frequenza del suono,
e viene misurato in cicli al secondo ossia in Hertz (Hz). Quindi quando diciamo che un
suono è alla frequenza di 100 Hz vuol dire che la causa che sta producendo quel
suono vibra 100 volte in un secondo. Il campo uditivo dell'uomo si estende da circa
20 Hz fino a 20.000 Hz.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Cenni di ELETTROACUSTICA
L'orecchio umano - 2 Noi sentiamo solamente perché nell'aria si è venuta a creare una variazione della
pressione atmosferica. Il suono più debole che l'orecchio umano è in grado di sentire
è pari a 20 milionesimi di Pascal (ossia 20 Pa, leggi 20 micropascal).
Sorprendentemente l'orecchio umano oltre a riuscire a sentire variazioni di pressione
così piccole riesce anche a tollerare pressioni sonore un milione di volte più elevate,
la soglia del dolore infatti è intorno a 200 Pa. La scala di variazione è di milioni di
numeri. Per evitare ciò si è ritenuto di studiare un'unità di misura che permettesse di
rendere più facilmente comprensibile il fenomeno. Si è pertanto definito il decibel
(dB). Questa scala tiene anche conto della soglia dell'udibile di 20 Pa (ossia 0.00002
Pa) come punto di partenza o pressione di riferimento. Perciò 0 dB equivale al
minimo suono udibile. L'orecchio umano, oltre a non percepire tutte le variazioni di
pressione e di frequenza, non è sensibile a tutte le frequenze nello stesso modo, ma è
più sensibile nel campo compreso tra 2000 e 5000 Hz, mentre lo è meno alle
frequenze basse ed elevate. Questo fenomeno ha fatto si che si sia definita la curva
di normale udibilità che fornisce la sensazione che il nostro orecchio ha ad ogni
singola frequenza. Quindi, il nostro orecchio non sente tutto quanto esiste in natura.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Cenni di ELETTROACUSTICA
Parametri fondamentali
per la scelta del
DISPOSITIVO ACUSTICO
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Livello di pressione acustica: Decibel (dB)
Campo di frequenza del suono: Hertz (Hz)
Tipologia di suono
Distanza tra dispositivo e destinatario
Presenza di altre fonti di rumore
PUNTI FONDAMENTALI
Parte 4 - Parametri per la progettazione
Il segnale acustico per essere chiaramente udibile deve avere un
livello in dB maggiore del livello della rumorosità di fondo.
La nuova UNI 9795 Edizione 2013 stabilisce che la rumorosità di fondo
deve essere “superata” di almeno 5 decibel dal segnale di allarme.
E’ necessaria quindi la presenza, in fase di sopralluogo preventivo, di
un fonometro per stabilire se i prodotti che si è deciso di utilizzare
possano soddisfare questo requisito.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 1 – Livello di Pressione Acustica
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 1 – Livello di Pressione Acustica
E’ opportuno ricordare come il segnale acustico:
non deve essere doloroso
non deve provocare reazioni di panico
non deve essere superiore ai 120 dB (*) non inferiore ai 65 dB (*).
Nota: (*) Norma UNI EN 54-3:2002
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 2 – Campo di frequenza (Hz)
Il campo di frequenza (espresso in Hertz o Hz), rappresenta il
“timbro” con il quale si percepisce il suono, e permette quindi a
quest’ultimo di essere riconoscibile e discriminabile dal tipo di
rumorosità esistente nell’ambiente.
E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE:
Come tutti i fenomeni acustici, il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio
che si propaga con una data frequenza in un mezzo elastico. Il numero di
oscillazioni (variazioni di pressione) al secondo viene chiamato frequenza del suono
e viene misurato in cicli al secondo ossia in Hertz (Hz). Il campo uditivo dell'uomo si
estende da circa 20 Hz fino a 20.000 Hz (ossia 20 kHz). La lunghezza d'onda
rappresenta lo spazio percorso dall'onda sonora in un periodo completo di
oscillazione
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 3 – Tipologia del suono
Caratteristiche dei suoni in “alta” frequenza (oltre 2000 Hz)
• sono più fastidiosi e meno tollerabili dall’uomo
• sono meno identificabili
• restano circoscritti in ambienti limitati nello spazio, non
superano barriere ed ostacoli interposti.
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 3 – Tipologia del suono
Caratteristiche dei suoni in bassa frequenza (inferiore a 200 Hz)
• sono meglio accettabili dall’uomo,
• sono più udibili e identificabili;
• si diffondono a maggiore distanza, superando eventuali
barriere acustico ambientali frapposte fra il punto di
emissione e l’area di ricezione
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 4 – Distanza tra sorgente e destinatario
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 5 – Presenza di altre fonti di rumore
Parte 4 - Parametri per la progettazione
PUNTO 5 – Presenza di altre fonti di rumore
Parte 4 - Parametri per la progettazione
TIPOLOGIE DI PRODOTTO
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DI ALLARME:
•Sirene elettromeccaniche
•Avvisatori acustici elettromagnetici a membrana vibrante
e a pistone battente
• Sirene elettroniche magnetodinamiche e con tromba
esponenziale
Parte 4 - Parametri per la progettazione
IN SINTESI
TAPPE FONDAMENTALI - Rilevazioni delle condizioni ambientali
(rumorosità, area da ricoprire, ostacoli, ecc.) tramite fonometro (con
analizzatore di frequenza) e mappatura dell’area;
Studio delle caratteristiche fisiche di un segnale acustico:
Campo di Frequenza (Hz), meglio le basse frequenze!
Livello di pressione acustica - Intensità (dB), almeno 15 dB
superiore al rumore di fondo
Scelta della tipologia di suoni da utilizzare:
Allertamento: suono INTERMITTENTE
Evacuazione 1: suono BITONALE - Evacuazione 2: suono LINEARE
Valutazione di abbinamento segnali visuali d’allarme
Parte 4 - Parametri per la progettazione
IN SINTESI
- Determinazione del numero e dell’ubicazione dei Dispositivi
Parte 4 - Parametri per la progettazione
IN SINTESI
- Autonomia di funzionamento: MINIMO 30 MINUTI in assenza di
alimentazione di rete primaria
- Controllo e manutenzione: CADENZA: SEMESTRALE E’ consigliabile installare delle apparecchiature che facilitino il controllo, anche a
distanza, attraverso rilevatori presenti nelle stesse
- Verifica ciclica delle condizioni dell’impianto, ed eventuale ricondizionamento
AUTOCASO
RITENGO POSSA ESSERE D’INTERESSE PER TUTTI, INDIVIDUARE
TRA DI VOI UN “CASO” TRATTO DLLA REALT’ LAVORATIVA
QUOTIDIANA, DA ANLIZZARE SULLA BASE DI QUANTO ABBIAMO POTUTO VEDERE SINO AD ORA.
APPLICHIAMO INSIEME LA TEORIA…..
THE END….
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE E SOPRATTUTTO PER LA
VOSTRA PAZIENZA.
ANDREA USAI