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22 Norme e tributi Il Sole 24 OreLunedì 15 Maggio 2017 N. 127
LAVORO www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Prestazioni di breve durata. Da considerare i vincoli all’utilizzo e il nodo dei costi
Tre strade per i lavoratoristagionali senza voucher
Alessandro Rota Porta
pLa recente abrogazione del lavoro accessorio disposta dal decreto legge 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) impone alle aziende di rivedere alcune prassi in vista del periodo estivo, quando, soprattutto in determinati settori, si registra un maggior fabbisogno di personale.
Vediamo, quindi, quali sonole soluzioni occupazionali che possono essere percorse per gestire le esigenze di lavori stagionali, considerando che le prestazioni richieste sono spessocaratterizzate da orari difficili da predeterminare e richiedonoampi margini di flessibilità.
Il lavoro a chiamataRestando nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato, la tipologia contrattuale alla quale ricorrere, se l’entità della prestazione non è predeterminabile e quindi è richiesto un impegnonon programmabile, di carattere saltuario e/o discontinuo, è quella del contratto intermittente o a chiamata, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 81/2015: l’assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato, sia a termine.
Per una corretta instaurazione del rapporto, è necessario – inprimo luogo – verificare se l’attività o il soggetto interessato rientrano nel campo di applica
zione del contratto a chiamata: vi sono, infatti, specifiche ipotesi soggettive e oggettive che ne definiscono il perimetro di utilizzo.
I contratti di lavoro a chiamata, senza limitazioni sull’attivitàdi impiego, possono essere stipulati con due categorie di soggetti:egiovani di età inferiore a 24anni, purché la prestazione si esaurisca entro il venticinquesimo anno di età (quindi, stipulando di fatto solo rapporti di lavoro a termine);rsoggetti di età superiore a cinquantacinque anni, anche pensionati.
Passando alle ipotesi oggettive, il lavoro intermittente può essere utilizzato, a prescindere dall’età, per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero comprese tra le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923. Nel dettaglio, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale, bisogna ricordare che anche le intese di secondo livello possono validamente regolamentare il lavoro achiamata.
Il lavoro parttimeSe, invece, nonostante non sussistano i presupposti per attivare un contratto di lavoro a tempo pieno, è possibile predefinirel’articolazione dell’orario di lavoro, lo strumento al quale sipuò ricorrere è quello del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In questa ipotesi, secondo leprevisioni dell’articolo 5, del Dlgs 81/2015, va indicata puntualmente la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con ri
ferimento al giorno, allasettimana, al mese e all’anno.
Inoltre, facendo riferimento aquanto previsto dai contratticollettivi, il datore di lavoro ha lafacoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro (articolo 3 del Dlgs 66/2003) lo svolgimento di prestazioni supplementari, ossia quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
È bene precisare che le partipossono, altresì, pattuire per iscritto e nel rispetto di quantoprevisto dai contratti collettivi clausole elastiche relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In assenza di disciplina di accordo collettivo, la norma detta un inter particolare per arrivare alla stipula delle clausole elastiche.
Il lavoro a termineInfine, si può ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato, correlati, ad esempio, alla necessità di inquadrare lavoratori in sostituzione di altri chegodono delle ferie o per soddisfare punte di attività che richiedono maggiore forza lavoro, soprattutto in quei comparti legatialla stagionalità.
Peraltro, i rapporti a termineinstaurati per ragioni sostitutive, così come quelli stipulati perlo svolgimento delle attività stagionali previste dall’articolo 21,comma 2, del decreto legislativo81/2015, sono esentati dai limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo determinato.
Il rovescio della medaglia ènei costi, poiché i rapporti a termine, in linea generale e fatte salve queste casistiche, comportano il versamento di una contribuzione addizionale dovuta all’Inps nella misura dell’1,40 per cento.
Inoltre, non bisogna dimenticare che le esigenze temporanee possono essere coperte dal contratto di somministrazione, nel rispetto degli eventuali limiti del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
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Possibile sceglierefra contrattointermittentepart-time, a tempo
ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le norme e le circolari citatewww.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Gli adempimenti. Rischio sanzione fino a 2.400 euro
La comunicazioneè essenziale primadella «chiamata»pIl datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015) e di non superare le quattrocento giornate di utilizzo nel triennio.
Priorità al canale telematico I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013.
Le comunicazioni devonoessere effettuate utilizzando il modello «UniIntermittente», da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine dellachiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30giorni.
Infatti, se il datore di lavoro èin grado di conoscere la programmazione dell’attività lavorativa, può effettuare la comunicazione con riferimento a un ciclo integrato di attività non superiore a trenta giorni: la circolare del Lavoro 20/2012aveva chiarito che questi siconsiderano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e che, pertanto, possono essere effettuate comunicazioni che prendono in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazionenon superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.
I sistemi previsti per inoltrare il modello UniIntermittente sono due: tramite email,presso l’indirizzo intermitten[email protected] (valida
anche se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.
Rimane poi la possibilità diutilizzare una app dedicata o diinviare un sms al numero 3399942256: quest’ultima modalità può essere utilizzata solo per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene questa possa proseguire anchedopo le 12 ore dalla stessa. Può usare questo canale solo chi si è registrato e abilitato all’utilizzo del portale Cliclavoro.
In merito alle tempistiche, lacomunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell’inizio della stessa e può essere annullata con l’invio di una successiva comunicazione ad hoc (solo tramite mail o web) da effettuare sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero nel caso in cui il lavoratore non si presenti entrole 48 ore successive al giorno incui la prestazione doveva essere resa.
Da ultimo, resta la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (all’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in questa ipotesi, costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamentealla ricevuta di trasmissionedel fax.
La mancata effettuazionedella comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.
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I punti chiave della prestazione intermittente
Più flessibilitàper il turismo p C’è un limite massimo di utilizzo del lavoro intermittente: 400 giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari», per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro. Il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni. Il vincolo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In tutti gli altri ambiti, lo sforamento della soglia comporterà la “trasformazione” del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
FOCUS
QUANDO SI PUÒ USARE
8 Il contratto di lavoro a chiamata si può stipulare conpersone che abbiano più di 55anni di età o meno di 24 anni di età (le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età)
8 Si può utilizzare per le esigenze individuate dai contratti collettivi anche con riferimento a periodi predeterminati nell’arco dellasettimana del mese o dell’anno
8 Può essere usato poi in determinati settori, in base a
quanto disposto dal Dm 23 ottobre 2004 (attività elencatenella tabella approvata con il Rd 2657/1923)
8 Il lavoro a chiamata non si può usare presso unità produttive nelle quali ci sianostati nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi o sospensioni/riduzione dell’attività con integrazionisalariali (per lavoratori adibiti alle stesse mansioni)
8 L’azienda deve essere in regolacon la valutazione dei rischi inmateria di sicurezza
I REQUISITI DEL CONTRATTO
8 Il lavoro a chiamata è un rapporto di lavoro subordinato(a termine o a tempo indeterminato) , per prestazioni di carattere “discontinuo o intermittente”
8 La prestazione può essere considerata discontinua anche se è resa per periodi lunghi, purché intervallati dauna o più interruzioni, in modo tale che non ci sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione
8 Il contratto può essere stipulato con o senza
previsione del diritto all’indennità di disponibilità,a seconda che il lavoratore assuma o meno l’obbligo di risposta alla chiamata del datore (con preavviso di almeno un giorno lavorativo); se c’è obbligo dirisposta, il datore deve versare l’indennità di disponibilità disciplinata daiCcnl o fissata dal Dm del 10 marzo 2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo incui il lavoratore attende la chiamata
LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Per usare il lavoro a chiamataè necessaria la comunicazione preventiva al ministerodel Lavoro. Questa può avvenire con diverse modalità:8 utilizzando il modulo
informatico UniIntermittente:tramite email (non necessariamente Pec) all'indirizzo [email protected]
8 online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it o l’apposita App
8 tramite sms, per le prestazionida rendere non oltre le 12 ore dalla comunicazione, indicando il codice fiscale del lavoratore e previa registrazione al sito Cliclavoro
8 in caso di malfunzionamento del sistema telematico, si puòinviare un fax all’ispettorato territoriale del lavoro competente, conservando la ricevuta dell’invio con la comunicazione di malfunzionamento del sistema
APPROFONDIMENTO ONLINE
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LE PROPOSTE DEL SOLE Manovra. Bocciati i comitati di consultazione dei lavoratori
Produttività, vantaggi extracon coinvolgimento effettivoGiampiero Falasca
pIl coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro diventa una prassi di gestione aziendale particolarmente convenienteper le imprese e i lavoratori, dopo gli ultimi interventi contenuti nella manovra economica varata dal Governo (articolo 55del Dl 50/2017).
Il recente intervento legislativo riconosce, infatti, una forte riduzione dei costi contributivi (riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota applicabile sul datore di lavoro, e azzeramento della quota a carico del lavoratore, su una somma massima di 800 euro) per i premi di risultato pagati dalle aziende che realizzano forme di coinvolgimento pariteticodei lavoratori.
Questo incentivo si cumulacon le norme fiscali già esistenti che, in presenza dello stesso presupposto, garantiscono l’applicazione di una tassazione agevolata (con imposta sostitutiva del 10%) sui premi di risultato (fino a un valore massimo di 4 mila euro).
L’applicazione di questi incentivi non è, tuttavia, scontata, perché l’amministrazione finanziaria e il ministero del Lavoro hanno chiarito, in piùoccasioni, che il coinvolgimento dei lavoratori deve essere reale ed effettivo. Non basta, quindi, istituire una commissione o un osservatorio privi di poteri per fruire delle riduzioni del costo del lavoro.
Le caratteristiche che devono avere questi organismi ai fini dell’applicazione degli incentivi sono state ricostruite inmaniera diffusa dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e dalla circolare 28/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 15 giugno 2016. Entrambi questi atti danno un’indicazione precisa, che resta valida anche dopo l’approvazione delle norme sugli incentivi contributivi:la partecipazione dei lavorato
ri è valida, per la riduzione dei costi fiscali e contributivi, solo se si concretizza in forme reali ed efficaci.
Il concetto è affermato conchiarezza dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, in base al quale non costituisconovalide forme di partecipazionei gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Quali poteri devono avere,quindi, questi gruppi, per l’applicazione degli incentivi? La risposta arriva dallo stesso decreto interministeriale: richiede che sia elaborato un piano che stabilisca, ad esempio, la creazione di gruppi di lavoro all’interno dei quali operanoresponsabili aziendali e lavoratori.
Questi gruppi devono esserefinalizzati al miglioramento oall’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e devono contemplare un moni
toraggio costante (da attuarsi, ad esempio, tramite la redazione di rapporti periodici che diano conto delle attività svolte edei risultati raggiunti).
La circolare 28/E fornisce indicazioni che vanno nella stessa direzione. Precisa infatti chegli incentivi fiscali (ma tale ragionamento si può applicare anche a quelli contributivi di recente introduzione) perseguono la finalità di promuovere degli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in questo modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Per tale motivo, non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Per beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello,importanza e dignità rispetto aquelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano.
Infine, va ricordato che la redazione dei piani di coinvolgimento dei lavoratori non può essere frutto di una scelta unilaterale del datore di lavoro.
Queste forme di partecipazione, infatti, devono essere costituite sulla base di accordi collettivi stipulati, a livello territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e depositati nei successivi 30 giornipresso il competente ispettorato territoriale del lavoro.
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La bussola
Valgono per gli incentiviGruppi di lavoro che:n coinvolgono responsabili aziendali e lavoratori; n nei quali i lavoratori devono poter esprimere opinioni dotate di “pari valore” rispetto a quelle dell’azienda;n sono finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;n contemplano un monitoraggio costante
Non valgono per gli incentivin Organi privi di potere (gruppi di lavoro e comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione, organismi privi di qualsiasi potere decisionale)n Organismi unilaterali (costituiti senza accordo sindacale)