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Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale L ‘ATTIVITA’ DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE IN EUROPA aicap Il nuovo quadro normativo sulla progettazione antincendio delle strutture di calcestruzzo armato ROMA, 8 febbraio 2008 Aula Magna Rettorato Università di Roma Tre

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Servizio Tecnico Centrale

L ‘ATTIVITA’ DEL

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

IN EUROPA

L ‘ATTIVITA’ DEL

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

IN EUROPA

aicapIl nuovo quadro normativo sulla progettazione antincendio delle strutture

di calcestruzzo armatoROMA, 8 febbraio 2008

Aula Magna Rettorato Università di Roma Tre

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UN PO’ DI STORIA

La Legge 1460 del 1942 istituisce il Servizio Tecnico Centrale quale Organismo che, sotto l’indirizzo e il coordinamento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonché alla disciplina e al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli Uffici esecutivi”.

A seguito dell’emanazione delle leggi fondamentali che disciplinano il settore delle costruzioni il Servizio Tecnico Centrale ha acquisito, sia in campo nazionale che europeo, complesse e delicate funzioni nelle materie dell’ingegneria civile finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private.

Il DPR 204/2006, concernente il “Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, ha confermato il ruolo operativo del Servizio Tecnico Centrale alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

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LE PRINCIPALI ATTIVITA’ (DPR 204/2006)• SVOLGE molteplici funzioni nel settore della normazione tecnica per la

SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI, quali l’elaborazione di NORME, CIRCOLARI E LINEE GUIDA

• SVOLGE l’esercizio della vigilanza sugli Organismi di normalizzazione

• ABILITA i laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ

• ABILITA gli Organismi di certificazione, ispezione e prova

• IN EUROPA E’ ORGANISMO RICONOSCIUTO di certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti e sistemi destinati alle OPERE DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

• QUALIFICAZIONE DI prodotti disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni e relativa attività di VIGILANZA

• ASSICURA L’ASSOLVIMENTO dei compiti di rappresentanza presso gli ORGANISMI TECNICI dell’Unione Europea preposti all’attuazione della direttiva 89/106/CEE, riguardanti la QUALIFICAZIONE e la SICUREZZA dei materiali e dei prodotti per l’ingegneria civile

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LA DIRETTIVA 89/106/CEEDirettiva europea 89/106/CEE, del 21.12.1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione

Finalità: eliminazione degli ostacoli agli scambi - completamento del “Mercato interno”

In Italia la Direttiva è stata recepita con il DPR 12.4.1993 n.246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”

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LA DIRETTIVA 89/106/CEE

(1° considerando):

“...spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza …..”

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LA DIRETTIVA 89/106/CEE

Responsabilità degli Stati Membri

• Disposizioni amministrative sulle opere• Regole tecniche per la progettazione e la

realizzazione delle costruzioni• Scelta dei Requisiti essenziali applicabili

alle opere• Stabilire classi di prestazione per il

soddisfacimento dei Requisiti essenziali

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Direttiva e DPR 246/93 (art. 2). “I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. Sono IDONEI i prodotti dotati di caratteristiche tali da RENDERE LE OPERE sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI (…omissis…). I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.

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Servizio Tecnico CentraleLA DIRETTIVA 89/106/CEE E IL DPR

246/93

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• RE 1 – Resistenza meccanica e stabilità

• RE 2 – Sicurezza in caso di incendio

• RE 3 – Igiene, salute ed ambiente

• RE 4 – Sicurezza di utilizzazione

• RE 5 – Protezione contro il rumore

• RE 6 – Risparmio energetico e isolamento termico

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Servizio Tecnico CentraleI REQUISITI ESSENZIALI (RE) AI QUALI

DEBBONO RISPONDERE LE OPERE

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Per soddisfare questa esigenza L’OPERA deve essere

CONCEPITA E COSTRUITA in modo da SOPPORTARE i

carichi prevedibili senza dar luogo a CROLLO TOTALE O

PARZIALE, DEFORMAZIONI INAMMISSIBILI,

DETERIORAMENTI di sue parti o degli impianti fissi,

DANNEGGIAMENTI anche conseguenti ad eventi

accidentali ma comunque prevedibili.

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IL RE 1 – RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’

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COS’E’ UN MATERIALE O UN PRODOTTO STRUTTURALE?

La definizione si desume dalla Direttiva 89/106,documento interpretativo n.1:Un prodotto strutturale è quello che consente all’opera ove questo è incorporato di soddisfare il requisitoessenziale “Resistenza meccanica e stabilità”

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Servizio Tecnico CentraleIL SERVIZIO TECNICO CENTRALE E LA

MARCATURA CE

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L’applicazione in Italia della Direttiva 89/106/CEE

DPR 246/1993

Competenza per quanto riguarda il RE 1 (Resistenza meccanica e stabilità)

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Servizio Tecnico Centrale

Il Servizio Tecnico Centrale, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del RE 1:

Organismo di Certificazione ed Ispezione ai fini Marcatura CE

Organismo di abilitazione degli Organismi di certificazione, di ispezione e di prova

Organismo competente al rilascio del Benestare Tecnico Europeo

Partecipa ai lavori dell’Associazione europea di Benestare tecnico europeo (EOTA)

Vigilanza

DPR 246/1993DPR 246/1993

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Servizio Tecnico CentraleIL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

I COMPITI IN EUROPA

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Direttore del STC

Div.Tecnica I Div.Tecnica II Div.Tecnica III Div.Tecnica VDiv.Tecnica IV

Abilitazione Organismi certificazione, ispezione e prova

BTERecepimento ENhAttività EOTA

Marcatura CE per i seguenti prodotti: acciai per c.a., c.a.p. e

per strutture metalliche, disp.

antisismici, giunti, appoggi

Vigilanza sul mercato

Marcatura CE per i seguenti

prodotti: prefabbricati in c.a.p. prodotti di legno massiccio,

lamellare e pannelli a base

di legno

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I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto

Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali (…)

I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all'impiego previsto

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LA MARCATURA CE

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Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

1. Conformità a norme armonizzate - ENh

2. Conformità al benestare tecnico europeo -ETA

3. Conformità a specifiche tecniche nazionali riconosciute

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La Direttiva 89/106/CEE e il DPR 246/93 (art. 3)

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Dir.89/106: SCHEMA DI

FUNZIONAMENTO

Specifiche Tecniche ai sensi della Direttiva

Dichiarazione di conformità del

produttore

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PremessaIntroduzione

1 Scopo e campo di applicazione2 Riferimenti normativi3 Termini, definizioni, simboli,

abbreviazioni4 Requisiti5 Metodi di prova6 Classificazione e designazione7 Valutazione di conformità 8 Marcatura, etichettatura, imballo

Appendici (tra cui la ZA)

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Servizio Tecnico CentraleNorma armonizzata di prodotto ENh - Contenuto

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L’Appendice ZA - Che cosa è?

• è un’appendice informativa (benché di fatto cogente) che caratterizza una norma armonizzata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE

• si basa sul mandato che la Commissione Europea ha conferito al CEN – Comitato Europeo di Normazione

• indica quali elementi della norma sono fondamentali per la marcatura CE dei prodotti

• è parte integrante della norma

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Servizio Tecnico Centrale Il sistema di specifiche tecniche armonizzate

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L’Appendice ZA - Che cosa fa?

Stabilisce le condizioni per la marcatura CE dei prodotti trattati nella norma mediante:

1) nel punto ZA.1, l’identificazione dei punti della norma necessari per soddisfare le prescrizioni della Direttiva

2) nel punto ZA.2, la descrizione dei sistemi di attestazione di conformità3) nel punto ZA.3, l’informazione che deve accompagnare la marcatura CE

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Servizio Tecnico CentraleIl sistema di specifiche tecniche armonizzate

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L’Attestato di conformitàpresuppone:

• che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione che serve a stabilire che la stessa corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

• che un Organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

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Servizio Tecnico CentraleL’Attestato di conformità

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Servizio Tecnico CentraleI Sistemi di Attestazione della Conformità - SAC

SAC 1+ 1 2+ 2 3 4 Compiti del fabbricante FPC – controllo di produzione in fabbrica

Ulteriori prove secondo uno specifico programma di controllo

ITT – prove iniziali di tipo sul prodotto

x x

x x

x x x

x x

x

x x

Compiti dell’organismo notificato ITT – prove iniziali di tipo sul prodotto

Certificazione del FPC Sorveglianza periodica del FPC Prove su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere

x x x x

x x x

x x

x

x

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Il periodo di coesistenza per le norme armonizzate

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Il periodo di coesistenza è il periodo di tempo indicato nella GUUE con la pubblicazione del riferimento alle specifiche tecniche armonizzate, durante il quale “coesiste” il sistema nazionale di qualificazione del prodotto e la marcatura CE.

Per le norme armonizzate, cosa accade:– quando ha inizio periodo di coesistenza– durante il periodo di coesistenza – termine del periodo di coesistenza

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Le norme armonizzate e il periodo di coesistenza

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Inizio del periodo di coesistenza (Data di applicabilità)•Il periodo di coesistenza ha inizio alla data di applicabilità come indicata nel riferimento alla norma armonizzata pubblicato sulla GUUE e da quel momento i produttori possono applicare la marcatura CE.

Durante il periodo di coesistenza•Gli Stati Membri devono accettare l'immissione sul Mercato e l'utilizzo di prodotti marcati CE insieme a quelli conformi alle preesistenti normative nazionali. I produttori sono liberi di scegliere se applicare il sistema nazionale e/o europeo.

Termine del periodo di coesistenza•Data di revoca degli standard nazionali in conflitto. Termine della validità delle preesistenti disposizioni nazionali. I prodotti immessi sul Mercato SEE devono rispettare tutte le disposizioni contenute nella CPD. Tutti i prodotti fabbricati secondo le norme preesistenti nel sistema nazionale non possono più entrare nel Mercato SEE (Spazio economico europeo: 27 Paesi UE + Liechtenstein, Norvegia e Islanda)

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Esempio del periodo di coesistenza di una norma armonizzata

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L’attività del Servizio Tecnico Centrale nella certificazione

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Riguardo alla MARCATURA CE, di conformità alle norme Riguardo alla MARCATURA CE, di conformità alle norme armonizzate, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n. 3 armonizzate, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n. 3 Certificati più 1 in fase di rilascio per i seguenti prodotti: Certificati più 1 in fase di rilascio per i seguenti prodotti:

Appoggi strutturali EN 1337

Acciaio laminato EN 10025

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Marcatura CE = Carta d’identità del prodotto

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AAABBBCCC S.p.A

Via DDD EEE FFF – Città Stato

Via AAA BBB CCC – Città Stato

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Il Benestare Tecnico Europeo è una VALUTAZIONE TECNICA POSITIVA dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sulla CORRISPONDENZA AI REQUISITI ESSENZIALI per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato (art. 5 DPR 246/93).

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Cos’e’ il benestare tecnico europeo?

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MARCATURA CE E RILASCIO DI BENESTARE TECNICO EUROPEO

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è Organismo di benestare tecnico europeo e Organismo di Certificazione ed Ispezione ai fini della marcatura CE, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (articoli 5 e 8 del DPR 246/93)

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Il benestare tecnico europeo - ETA

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1) per prodotti per i quali NON ESISTE una norma armonizzata, né una un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali LA COMMISSIONE RITIENE IMPOSSIBILE O PREMATURA l’elaborazione di una norma armonizzata2) per prodotti che, PER CARATTERISTICHE INTRINSECHE O PER L’USO PREVISTO, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute3) per prodotti che, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d’altra parte ANCHE ORIENTAMENTI per il benestare tecnico europeo

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In quali casi può essere rilasciato l’ETA?

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• Descrizione del prodotto e dell’uso previsto• Caratteristiche essenziali (“regulatory”) del prodotto

espresse in termini armonizzati a livello europeo (ad es. isolamento termico)

• Disposizioni riguardanti:• uso ed installazione del prodotto, per quanto applicabile• valutazione ed attestazione della conformità

• Compiti del produttore• Compiti degli Organismi notificati da coinvolgere per la prova,

l’ispezione e la certificazione del prodotto, ove rilevante

• marcatura CE ed informazioni di accompagnamento sulle caratteristiche e sulle prestazioni del prodotto

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Contenuto di un benestare tecnico europeo ETA

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L’attività del Servizio Tecnico Centrale nel rilascio di benestare tecnici europei

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Il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato i seguenti Il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato i seguenti BTE: BTE:

n. 3 benestare tecnici relativi ad

ancoranti strutturali ETAG 001

n. 2 benestare tecnici con attività in via di conclusione relativi a

dispositivi per la post tensione per c.a.p. ETAG 013

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Abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prova ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione

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Agli organismi di certificazione, ispezione e/o prova ai fini della marcatura CE sui prodotti da costruzione, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità). (art.9 comma 3 del DPR 246/93)

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Requisiti degli Organismi (DM 9 maggio 2003, n. 156)

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Possono ottenere l’abilitazione, le società di persone o capitali….che possiedono i seguenti requisiti:

1) operano da almeno due anni nell’ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da

costruzione

2) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità dell’organismo nonché competenza e affidabilità nel rilascio dell’attestato di conformità, secondo quanto stabilito nell’allegato IV della direttiva 89/106/CE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI – EN 45000

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Istruttoria sull’istanza (DM 9 maggio 2003, n. 156)

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Servizio Tecnico Centrale

L’istruttoria si conclude entro 120 giorni dalla data di ricezione e si effettua mediante:

1) esame e valutazione della documentazione prodotta

2) ispezioni presso le strutture dell’organismo richiedente l’abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stessoIl Servizio Tecnico Centrale chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di 120 giorni è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.L’abilitazione è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla conclusione dell’istruttoria ed è valida per sette anni.

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Attività del Servizio Tecnico Centrale riguardo al rilascio delle abilitazioni agli Organismi di certificazione, ispezione e prova

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Servizio Tecnico Centrale

Ad oggi, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n. 40 decreti di abilitazione riguardanti n. 21 Organismi di certificazione, ispezione e prova, distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale

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Vigilanza sugli Organismi di certificazione, ispezione e prova (art. 9 DPR 246/93)

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Servizio Tecnico Centrale

Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero dell’interno ed il Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture – Servizio Tecnico Centrale), vigilano sull’attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno del soddisfacimento dei criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro delle infrastrutture) e del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici,….(omissis)….

promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.

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Vigilanza sugli Organismi di certificazione, ispezione e prova (art. 8 DM 156/2003)

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Servizio Tecnico Centrale

Il Servizio Tecnico Centrale provvede inoltre alla revoca dell’abilitazione qualora accerti:

a) l’inosservanza alle disposizioni del DM 156/2003, in particolare a quelle riguardanti l’imparzialità e l’indipendenza dell’organismo, la gestione dell’attività oggetto dell’abilitazione, l’operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;

b) per gli organismi di prova, la mancanza o l’inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell’esecuzione di prove

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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti dall’art. 6 del DPR 246/93

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Servizio Tecnico Centrale

L’art. 6 del DPR 246/93, al comma 3, prevede che “i prodotti da costruzione siano “individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministro dell’interno e del Ministro dei lavori pubblici” e che, inoltre, al comma 4, “Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell’interno e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità”.

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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti dall’art. 6 del DPR 246/93

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I decreti redatti ai sensi dell’art.6, comma 4, del DPR 246/93

definiscono, pertanto, i sistemi di attestazione della conformità dei prodotti e rendono vincolante la dichiarazione di quelle caratteristiche ritenute necessarie ai fini del rispetto del requisito essenziale n. 1 (Resistenza meccanica e stabilità).

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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti dall’art. 6 del DPR 246/93

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Ad oggi sono stati pubblicati n. 3 decreti interministeriali relativi ai seguenti prodotti: appoggi strutturali, geotessili ed aggregati.

Sono stati predisposti ulteriori n. 3 schemi di decreti di recepimento relativi alle seguenti famiglie di prodotti: elementi prefabbricati in calcestruzzo, appoggi strutturali ed aggregati.

Si completerà così il recepimento delle norme armonizzate appartenenti alle famiglie degli appoggi, degli aggregati e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

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DM 11.04.2007AggregatiAllegato 1 Prodotti e riferimenti alle relative norme armonizzate

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DM 11.04.2007 AggregatiAllegato 2Sistemi di attestazione della conformità

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AggregatiAll. 3 DM 11.04.2007Dichiarazione del fabbricante delle caratteristiche in funzione dell’uso previsto

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Vigilanza sul mercato (art. 11 DPR 246/93)

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1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del DPR 246/93, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero dell’interno ed il Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture), ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, … , mediante i propri uffici centrali o periferici,…….

2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;

b) l’acquisizione di tutte le informazione necessarie all’accertamento;

c) il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e prove.

3. I prodotti, che risultino non muniti del marchio di conformità CE, o dell’attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici.

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Il Servizio Tecnico Centrale e il Comitato Permanente

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Per verificare l’applicazione della Direttiva 89/106/CE è stato istituito un “Comitato Permanente per la costruzione” – SCC (Standing Committee on Construction)con la rappresentanza di tutti gli Stati Membri.

Il Comitato permanente per la costruzione può, a richiesta del proprio Presidente o di uno Stato membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della Direttiva.

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Il Servizio Tecnico Centrale e il Comitato Permanente

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Servizio Tecnico Centrale

Fino ad oggi si sono tenute 66 riunioni alle quali ha costantemente partecipato il Servizio Tecnico Centrale, quale rappresentante del Comitato Permanente per l’Italia, nominato dal Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro delle infrastrutture).

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Il Servizio Tecnico Centrale e l’ENC – Gruppo di lavoro per l’implementazione degli Eurocodici

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Fino ad oggi si sono tenute 15 riunioni dell’ENC alle

quali ha costantemente partecipato il Servizio Tecnico

Centrale, quale rappresentante dell’Italia in seno al

Gruppo di Corrispondenti Nazionali per gli Eurocodici

(ENC - Eurocodes National Correspondents)

“The Commission will consider any ENCs’ meeting as a forum related to the implementation of the Eurocodes system. The main objective of these forums will be to develop and facilitate the exchange of opinions, documents and experiences between all the parties concerned”

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Il Servizio Tecnico Centrale e l’ENC – Gruppo di lavoro per l’implementazione degli Eurocodici

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Servizio Tecnico Centrale

Recentemente si è intensificata l’azione del Servizio Tecnico

Centrale in seno all’ENC. Ciò ha riguardato sostanzialmente

l’attività connessa con le nuove Norme tecniche per le

costruzioni, norme finalmente COERENTI con gli

Eurocodici, vicine per formato agli Eurocodici, ove per

formato si intende l’impostazione scientifica ma anche

le modalità di trattazione degli argomenti in modo che

gli Eurocodici possono essere un utile documento di

riferimento per le Norme tecniche per le costruzioni.

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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA

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L’EOTA – European Organisation for Technical Approvals

è la struttura che riunisce gli organismi europei per il

rilascio del Benestare Tecnico Europeo (BTE).

L’EOTA ha sede a Bruxelles.

Il Servizio Tecnico Centrale è, ai sensi del DPR 246/93,

organismo portavoce dello Stato Italiano presso l’EOTA.

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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA

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Servizio Tecnico Centrale

Il Servizio Tecnico Centrale partecipa costantemente ai lavori dell’EOTA, che si esplicano sostanzialmente attraverso l’Executive Commission (simile al Consiglio di Amministrazione) e il Technical Board (sorta di Comitato plenario per le discussioni di merito).Fino ad oggi si sono tenute 62 riunioni dell’Executive Commission e 60 riunioni del Technical Board.

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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA

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Servizio Tecnico Centrale

Il Servizio Tecnico Centrale presiede il Project Team 10

(PT10), che è un gruppo di lavoro “orizzontale” dell’EOTA.

Obiettivo del PT 10 è quello di elaborare Linee Guida per i

Gruppi di lavoro EOTA su come caratterizzare i prodotti da

costruzione in modo tale che le prestazioni dei prodotti stessi

siano compatibili con le regolamentazioni nazionali e regionali

per le costruzioni in zone sismiche.

Ad esempio indicando le caratteristiche prestazionali dei

prodotti ed i relativi metodi di valutazione e prova tali da

consentire l’uso in zone sismiche.

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La Carta dei Servizi

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Servizio Tecnico Centrale

La Carta dei servizi erogati dal Servizio tecnico centrale

è uno strumento di informazione e comunicazione con gli

Utenti e vuole rispondere all’esigenza e alla volontà di una

costante ricerca di migliorare la qualità dei servizi resi,

attraverso l’incremento dell’efficienza e la

razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure

interne.

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I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

• I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:• identificati univocamente a cura del produttore, secondo le

procedure applicabili;• qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le

procedure applicabili;• accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica

della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

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I materiali e prodotti strutturali e le Norme tecniche

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In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

• (A) marcatura CE materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;

• (B) Qualificazione Nazionale materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

• (C) marcatura CE con BTE o Certificato di Idoneità Tecnica materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.;

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Servizio Tecnico CentraleI materiali e prodotti strutturali e le Norme tecniche

(EQUIVALENZA) Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal STC sentito lo stesso Consiglio Superiore.

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Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni

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Con DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Suppl. Ordinario n. 30, sono state approvate le nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Il Capitolo 3.6 delle Norme è dedicato alla trattazione

dell’azione Incendio e nel Capitolo 4 delle Norme è trattata la

resistenza al fuoco per le costruzioni civili e industriali.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

THANKS FOR YOUR ATTENTION!

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aicap – Roma, 8 febbraio 2008 Ing. Pietro Ciaravola – Servizio Tecnico Centrale

Ing. Bruno Santoro – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici