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Territorialità

Acquisti effettuati «nel territorio dello Stato», id est l’Italia deve essere:

- il luogo di destinazione fisica del bene (criterio di collegamento fisico)

ovvero

- il luogo di identificazione Iva dell’acquirente (criterio di collegamento fisico), salvo che l’operatore italiano non dimostri che il bene sia già stato assoggettato ad IVA nel territorio di destinazione (diverso dall’Italia)

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Art. 40 e 41 della Direttiva n. 2006/112 Art. 40: il luogo di un acquisto intracomunitario di

beni è quello in cui essi si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (criterio del collegamento fisico)

Art. 41: “Fatto salvo l’art. 40” il luogo di un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto “a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’art. 40” della Direttiva n. 2006/112/CE (criterio del collegamento giuridico).

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Art. 40 e 41 della Direttiva n. 2006/112

La regola per stabilire lo Stato in cui è imponibile l’acquisto intracomunitario è quella del luogo di destinazione dei beni

Il criterio del collegamento giuridico (secondo cui rileva il luogo di identificazione ai fini IVA del soggetto acquirente) è, invece, applicabile sino a che non sia provato che l’operazione è stata tassata nello Stato membro di destinazione fisica del bene.

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Art. 40, co. 1 e 2, d.l. n. 331/93 L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato se ha per oggetto beni originari di altro Stato membro (comunitari) o ivi immessi in libera pratica (comunitarizzati), spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato (condizione oggettiva), e se l’acquirente è soggetto passivo d’imposta in Italia (condizione soggettiva), “salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene”. Es. un soggetto passivo italiano effettua un acquisto intracomunitario di beni da un imprenditore francese, chiedendo che i beni siano spediti e consegnati in Germania, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio tedesco e l’operatore italiano deve identificarsi in Germania per assolvere agli obblighi derivanti dalla tassazione nel luogo di destinazione fisica del bene.

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Art. 40, co. 2, d.l. n. 331/93 Triangolazione comunitaria interna «É comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa”. l’operazione è caratterizzata dall’intervento di tre soggetti

registrati ai fini Iva in tre diversi Stati membri si considera effettuata e, dunque, tassata nel luogo di arrivo della

spedizione a condizione che il secondo (ed ultimo) cessionario sia designato

come debitore dell’imposta relativa all’acquisto. Il soggetto obbligato alla tassazione sarebbe il primo cessionario, ma essendo identificato in uno Stato membro diverso da quello di destinazione del bene, trasla tale obbligo all’ultimo cessionario che assume la qualifica di designato d’imposta, assolvendo in sua vece l’obbligo di tassazione dell’operazione.

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IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania alla Francia i beni ceduti a FR, destinatario finale. IT: 1) riceve fattura da DE per acquisto intracomunitario la integra senza imposta richiamando l’articolo 40, comma 2 del D.L. 331/1993 e la annota nel registro degli acquisti e delle vendite; 2) emette nei confronti di FR fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, designando espressamente nello stesso documento FR responsabile, in sua sostituzione del pagamento dell’imposta quando i beni arrivano in Francia; 3) compila il listing di acquisto e redige il listing di vendita

DE

FR

IT

IT deve provare che l’ Iva sull’acquisto intracomunitario è stata assolta in Francia da FR; in mancanza di prova deve assolvere l’Iva in Italia e perde il diritto alla detrazione di detta imposta (CGE. 22.04.2010, C-536/08)

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Art. 38, co. 7, DL 331/93

triangolazioni comunitarie in acquisto

L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

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FR, promotore della triangolazione, acquista i beni in Germania, da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania all’Italia all’acquirente italiano IT, destinatario finale. In questa situazione l’acquisto intracomunitario dell’operatore francese viene effettuato in Italia; per evitare che lo stesso debba nominare in Italia un proprio rappresentante fiscale che rilevi l’acquisto e la cessione, è previsto che l’operatore francese può designare l’acquirente italiano al pagamento dell’imposta in Italia in sua sostituzione. IT: 1) effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia; 2) riceve fattura senza IVA emessa da FR con l’indicazione che lo stesso è “designato” quale debitore d’imposta in Italia al posto del suo fornitore FR 3) integra la fattura con IVA e l’annota nel registro delle vendite e degli acquisti; 4) compila il listing degli acquisti

DE

IT

FR

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L’operazione di triangolazione interna va tenuta distinta da quella comunitaria, la quale presuppone l’intervento di tre soggetti appartenenti a tre diversi Stati membri ed un unico trasferimento della merce dal primo cedente UE al secondo cessionario UE.

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Art. 141 della Direttiva 2006/112/CE Ciascuno Stato membro non assoggetta all’Iva gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio ex art. 40 della Direttiva (id est gli acquisti di beni spediti o trasportati a destinazione nel proprio territorio), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: “a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro; b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a); c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva; d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione; e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta”.

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esempio n. 1

IT, italiano primo cedente, vende a DE, tedesco promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall’Italia i beni a FR, destinatario finale, in Francia. IT: 1) Emette fattura a DE senza IVA con l’indicazione “non imponibile articolo 41, D.L. n. 331/1993 − operazione triangolare” e la annota nel registro delle vendite. 2) Compila il modello Intrastat

IT

FR

DE

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CASO n. 1

IT1, primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente in Francia i beni a FR

IT1

FR

IT2

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CASO n. 2

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.

FR

IT2

IT1

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CASO n. 3

IT1, primo cedente, vende a FR, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente a IT2 i beni, che non escono dall’Italia.

IT1

IT2

FR

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CASO n. 4

ES1, primo cedente, vende a ES2, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente in Italia i beni a IT.

ES1

IT

ES2