Presentazione standard di PowerPoint...GIACOMO LEOPARDI - ETTORE MAJORANA Pordenone 12 dicembre 2017...
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Formazione Tutor ASL Primo incontro
Istituzione Statale di Istruzione Superiore
GIACOMO LEOPARDI - ETTORE MAJORANA
Pordenone 12 dicembre 2017
Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
TUTOR SCOLASTICO
E
TUTOR AZIENDALE
La legge 53/2004 all’art.4 comma 2. Afferma:
I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel
quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Oliviero Barbieri Udine 29-5-2015
3
• Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra
coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e
certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che
seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor
esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
• I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente. I compiti svolti
dal tutor interno sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso,
in sede di contrattazione collettiva.
• Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella
scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione
in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor
interno ed al tutor esterno.
Tutor interno
Dall’ Art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77
L107/2015 comma 7
Le istituzioni scolastiche, …, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che
intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti
e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
…..
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
Barbieri - Trieste 12-04-2016
(Comma 80. Chiamata per competenza) Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.
• La nota MIUR n°2609 del 22-07-2016 avente ad oggetto «Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche» nella appendice A) riporta fra i criteri: esperienze di tutor di Alternanza Scuola Lavoro; formazione in ambito didattico metodologico, didattiche innovative e trasversali.
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L107/2015 comma 129.
3. Il comitato (di valutazione) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché' del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
• In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione
tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al
raccordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio.
• Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di
apprendimento dello studente. Il tutor si connota come “facilitatore
dell’apprendimento”; accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle
proprie conoscenze; lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere
l’insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale
complessità. Lo aiuta, dunque, a ri-visitare il suo sapere e ad avere chiara
valutazione delle tappe del proprio processo di apprendimento.
Funzione tutoriale
Partecipa alla progettazione del percorso di alternanza;
Contribuisce alla ricerca delle strutture sedi di stage;
Si relaziona con i referenti delle strutture per l’avvio del progetto e delle fasi preliminari; illustra loro le
finalità del progetto e le competenze che si desiderano misurare al termine dello stage;
Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà approvato dal Consiglio di Classe e
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, impresa, studenti).
Coinvolge gli allievi facilitando la comprensione del progetto anche da parte dei genitori;
Assicura il raccordo tra scuola, studente,famiglia, azienda;
Assiste e sostiene gli studenti, verificando, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto
svolgimento del percorso in alternanza;
Aggiorna il consiglio di classe sul procedere dell’attività e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti
nel progetto educativo con la collaborazione del tutor esterno;
Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione comunicandoli al Consiglio di classe.
Tutor interno
Tutor interno
Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere
dalle stesse;
Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di
alternanza, da parte dello studente coinvolto;
Informa gli organi scolastici preposti (dirigente scolastico, dipartimenti,
collegio dei docenti, comitato tecnico scientifico/comitato scientifico) ed
aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
Assiste il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione
sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà
incontrate nella collaborazione.
• È designato dalla struttura che ospita lo studente;
• Collabora con la scuola nella progettazione del percorso formativo;
• Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro;
• Mantiene i contatti con il tutor scolastico. Assicura il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza;
• Controlla e verifica le attività, controlla la compilazione della scheda presenze indicando con precisione l’orario ed eventuali assenze;
• Compila la scheda di valutazione dello studente e del percorso;
• Fornisce all’istituzione scolastica o formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.
Tutor esterno o tutor aziendale
Tutor interno ed esterno
Affinché il percorso di alternanza progettato abbia
successo è necessaria una stretta collaborazione e
interazione costante tra tutor interno ed esterno,
anche perché diverse funzioni dell’uno e dell’altro
vanno svolte insieme, come ad esempio la
progettazione, organizzazione e valutazione dei
percorsi.
Tutor interno ed esterno devono
collaborare al fine di:
• definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli
all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in
itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente
su eventuali criticità;
• verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle
competenze acquisite dallo studente;
• raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle
esperienze e la loro capitalizzazione.
Tutor interno ed esterno
Le due figure tutoriali devono possedere esperienze,
competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo
Alla luce di quanto detto sopra, risulta evidente che le due
figure risultano di importanza fondamentale per l’efficacia del
percorso, in quanto dalle loro competenze e dalla loro
interazione dipende il conseguimento degli obiettivi prefissati
e la crescita umana e professionale degli allievi impegnati
nelle citate esperienze.
Definizioni
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Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie.
In comune, le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento.
Alternanza Scuola - Lavoro
Stage e Tirocinio
sono dei sinonimi?
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Tirocini formativi e di orientamento
Hanno il fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a
favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico.
Art. 18 della LEGGE 24 giugno 1997, n. 196
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In alcuni documenti si trova la seguente
distinzione:
•Lo stage è volontario, o comunque facoltativo.
• Il tirocinio è invece indispensabile come step di
un determinato percorso formativo o
professionale.
Stage e tirocinio
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• Lo stage, attivato sulla base di una convenzione tra
istituzione scolastica ed impresa, consiste nel
trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di
una realtà lavorativa allo scopo di verificare,
integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o
laboratorio
Stage
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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• Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si
distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento - è
utilizzato generalmente come opportunità di inserimento
temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato
all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza
pratica che favoriscono la crescita professionale e personale
del tirocinante.
Tirocinio
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica
innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri
percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di
apprendimento in contesti lavorativi.
• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano
modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo.
Alternanza Scuola - Lavoro
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari
svolti nel contesto scolastico.
• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze
specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali
dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Alternanza Scuola - Lavoro
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Altra definizione
L'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo
studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti
come un tirocinio curriculare. Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non
possa essere identificato con l'alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il
tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un
percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la
struttura ospitante.
E' infine opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano
sostanzialmente la stessa cosa. Si può quindi indifferentemente parlare di stage curriculare
o di tirocinio curriculare. A livello normativo ha sempre prevalso l'uso del termine italiano
"tirocinio", anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il
termine stage.
Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la
scuola – MIUR 8 ottobre 2015
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Ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 i tirocini formativi e di orientamento sono regolati
dalle leggi regionali.
L’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 ha definito le linee guida in materia di tirocini, individuando
diverse tipologie di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone
svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
d) tirocini estivi;
Le tipologie sopra riportate vengono definiti “Tirocini non curricolari” o “Tirocini extra curricolari”
Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:
1. i tirocini curriculari;
2. i periodi di pratica professionale;
3. i tirocini transnazionali;
4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
Tirocini curricolari e extracurricolari
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• Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a
creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una
persona in cerca di lavoro o uno studente al fine di
favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e
competenze professionali e facilitare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro
Tirocinio non curricolare o extracurricolare
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Tipologie di tirocini extracurricolari• a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nel
periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;
• b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità;
• c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili, alle persone svantaggiate, ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego.
• d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, attivabile nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.
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Il Tirocinio estivo extracurricolare
E’ rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di
Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, e può svolgersi
nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.
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Deve svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento regionale utilizzando i modelli di
convenzione e di progetto formativo predefiniti.
E’ necessario seguire le seguenti procedure:
• configurare il profilo per l’accesso al portale;
• controllare la corretta compilazione del registro di presenza del tirocinante predisposto su
format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell’inizio del tirocinio;
• trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico;
• comunicare alla Regione dell’avvio e della conclusione del tirocinio, nonché eventuali
sospensioni;
Il Tirocinio estivo extracurricolare
• il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per
progetti formativi di diverso contenuto;
• il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età;
• al termine del percorso di tirocinio l’ente proponente deve rilasciare l’attestato su modello predisposto dalla
Regiore in raccordo con il tutor aziendale; i risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze
e loro elementi (conoscenze e abilità) acquisiti, e sono riferiti, ove possibile, ai repertori dei profili formativi
degli standard regionali;
• ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente;
• l’ente ospitante deve comunicare l’avvio del tirocinio al Centro per l’impiego, ai sensi della normativa in
materia di comunicazioni obbligatorie;
• è obbligatorio rispettare i limiti previsti sul numero tirocini attivabili in una stessa azienda;
• la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre
mesi;
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Il Tirocinio estivo extracurricolare
• ad ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul
lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i
terzi. - Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte
all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.
Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri
connessi alle coperture assicurative.
• Il tirocinante ha diritto ad un’indennità non inferiore
• a 300 euro lordi mensili per un impegno massimo di 20 ore settimanali.
• a 500 euro lordi mensili fino ad un massimo di 40 ore settimanali,
• in via convenzionale, per i tirocini estivi l’indennità di partecipazione è corrisposta a
settimana ed è almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a
crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti
scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come
curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di
formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti
formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:
1) Promozione di un tirocinio da parte di (…) una istituzione scolastica che
rilasci titoli di studio aventi valore legale (…);
2) Destinatari della iniziativa siano (…), studenti di scuola secondaria
superiore, (…) iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il
tirocinio è promosso;
3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di
studi o del corso di formazione.
Tirocini curricolari
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Legge 24 giugno 1997, n. 196
Norme in materia di promozione dell'occupazione
Si tratta di una legge per molti aspetti superata ma ha rappresentato un punto di riferimento
per i tirocini formativi e di orientamento fornendo, attraverso il DM, modelli e indicazioni
che sono state alla base dei successivi sviluppi
L’articolo 18 è dedicato ai “tirocini formativi e di orientamento”
tale articolo definisce i criteri e i principi per la stesura di uno specifico
regolamento.
Tale regolamento è contenuto nel d.m. 25 marzo 1998, n. 142. –
“regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento”
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L’Articolo 4 è dedicato all’Alternanza scuola-lavoro.
Ribadisce la validità di quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Delega il governo ad emanare un apposito Decreto
legislativo e stabilisce i principi e criteri direttivi.
Il conseguente Decreto Legislativo è il Dlgs. 15 aprile
2005 n. 77
Legge 28 marzo 2003, n. 53
(Riforma Moratti)
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Legge 53/2003, art. 4
Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro
ART. 1 (Ambito di applicazione)
ART. 2 (Finalità dell'alternanza)
ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)
ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)
ART. 5 (Funzione tutoriale)
ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
ART. 7 (Percorsi integrati)
…..
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Decreto legislativo 77/2005, Art.1
Definizione di Alternanza Scuola - Lavoro = modalità di realizzazione dei
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale.
I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro sono progettati, attuati,
verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni.
Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di
progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
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Convenzioni, a titolo gratuito con:
• imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
• con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
• con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
• ordini professionali*
• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale*
… disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
* Inseriti con la legge 107/2015
Decreto legislativo 77/2005, art.1
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Decreto legislativo 77/2005, art.2
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro
e) correlare l'offerta formativa al territorio.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Decreto legislativo 77/2005, art.4
• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano
in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro
• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono
essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal
calendario delle lezioni.
• I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del
piano dell'offerta formativa
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Decreto legislativo 77/2005, art.5
Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica possiede titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo, all’organizzazione e monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale
I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.
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Decreto legislativo 77/2005, art. 6
I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa
le competenze acquisite costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
D.P.R. 15 marzo 2010, n.89
Regolamento sul riordino dei licei
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D.D. 761/2014
Innovazione nei percorsi di alternanza
I progetti di alternanza devono essere in grado di:
▪ cogliere il contesto territoriale
▪ prevenire fenomeni di disagio e dispersione
▪ strutturare un’identità sociale matura negli studenti
▪ integrare scuola e impresa
▪ costituire un valore aggiunto per il sistema imprenditoriale
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Caratteristiche dei progetti innovativi (D.D. n.761/2014 e D.D. n. 936/2015)
• il territorio: la presenza di un’analisi del territorio che permetta di comprendere i fabbisogni professionali qualifica
l’offerta formativa scolastica.
• la struttura organizzativa: la presenza di un gruppo di progetto supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento
delle attività connesse alla progettazione, gestione, monitoraggio e diffusione del progetto. Importante il ruolo del
CTS
• la progettazione: elementi come la cultura del lavoro, l’economia del territorio, l’organizzazione aziendale, la
comunicazione in contesti informali e non formali arricchiscono ed integrano il curricolo. La tipologia di percorso
varia per i diversi ordini di studio, assumendo, a seconda dei casi, un carattere più orientativo o più
professionalizzante;
• la realizzazione: le fasi significative di un percorso in alternanza sono l’attività d’aula e il periodo di stage/tirocinio
di cui occorre specificare il “peso” sul totale delle ore del percorso. Fondamentali sono le modalità di esercizio delle
funzioni del tutor interno e del tutor esterno;
• la valutazione: rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti;
• la certificazione: la presenza e la qualità di un certificato che attesti ed espliciti le competenze acquisite, spendibili in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, è l’atto conclusivo del percorso.
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• (comma 28) L’alternanza scuola - lavoro è una esperienza formativa da inserire
nel ‘curriculum dello studente’.
• (comma 30) Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la
commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente
• (comma 31) Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle
attività di cui al comma 28
L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
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(comma 33) Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offertaformativa.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(Comma 34) All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo
settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,
ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e
musicali, nonché' con enti che svolgono attività afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI».
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(Comma 35) L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle
attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite
nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-
lavoro si può realizzare anche all'estero.
(Comma 36) All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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• (comma 37) … sarà definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola-lavoro, …, con particolare riguardo alla possibilità per lo
studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei
percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio
• (Comma 38) Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,
mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
• (Comma 39) Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché' per
l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi
previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi
del comma 11.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
• (Comma 40). Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al
comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione
dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni
anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello
studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e
luoghi della cultura e delle arti performative, nonché' con gli uffici centrali e
periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
• Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda
di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate
convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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(Comma 41) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
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Esame di Stato
In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso
triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze
acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi
dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti
professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei.
All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli
esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.
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Esami di Stato OM257/2017
• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse …
• Art. 8 Comma 6. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
• Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.
• Art 14 comma 4 - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:
a) titolo dell'argomento;
b) esperienza di ricerca o di progetto;
c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
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Esami di Stato OM257/2017
• Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.
• Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
• Art 27 Comma 6. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 12 Oggetto e finalità
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
……
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Art. 13 Ammissione dei candidati interni
….
2. …. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
….
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 14 Ammissione dei candidati esterni
…
L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione
presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere
nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 17 Prove di esame
…
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel
percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto
l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL].
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
…
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate ….
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Capo IV Disposizioni finali
…
Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1°settembre 2018.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Sono previsti Decreti Ministeriali per la definizione di:
a) criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) requisiti che le aziende devono possedere;
c) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle
competenze e per il riconoscimento dei crediti.
( Decreto legislativo 77/2005, art.3)
d) Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;
(DL 104/2013 come modificato dalla L107/2015)
e) criteri per la certificazione di attività assimilabili all'alternanza scuola-
lavoro per i candidati esterni all’Esame di Stato e agli esami di Idoneità
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DLgs 81/2015 Art 41
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
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• D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
• D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione;
• Direttiva n.57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici;
• Direttiva n.65 del 28 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Professionali;
• Direttiva n.4 del 16 Gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi
degli Istituti Tecnici;
• Direttiva n.5 del 16 gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli
Istituti Professionali.
• Decreto interministeriale del 7 Ottobre 2010 n. 211 "Regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei“
• Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 n.13 “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze”
• L. 92/2012 - commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro
in una prospettiva di crescita”.
• D.L.12 settembre 2013, n. 104 - legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 «Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca.».
• Decreto Interministeriale 28 del 5 giugno 2014 - Programma sperimentale di formazione in azienda apprendistato II
grado
Altre norme
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❖Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;
❖ Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle linee guida in
materia di tirocini;
❖ Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che apporta delle integrazioni al
precedente accordo
❖ Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini per l’inclusione
❖ Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 Art. 63 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
❖ Regolamento per l’attivazione di tirocini emanato con DPReg 18 ottobre
2016, n. 198
❖ Line guida tecnico/operative del regolamento di attuazione tirocini 2017.
Norme regionali FVG
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❖ Competenze chiave per un mondo in trasformazione, Brussels, 2009;
❖ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02);
❖ Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità
dei giovani per l'apprendimento (2011/C 199/01);
❖ Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di
“Istruzione e formazione 2010”;
❖ Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra
apprendimento e lavoro”.
Documenti che fanno riferimento all’Unione Europea
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Figure coinvolte
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Soggetti che intervengono nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro
Dirigente scolastico
Comitato Tecnico scientifico
Consiglio d'Istituto
Collegio docenti
DipartimentiConsigli di Classe
Famiglie/alunni
Tutor scolasticoTutor aziendale
Gruppo progettuale
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Con funzione: propositiva ed organizzativa
• Propone gli obiettivi al Collegio dei docenti, tenendo conto:
• dell’analisi sugli esiti occupazionali dei diplomati;
• delle figure professionali richieste dal territorio e delle competenze richieste;
• dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio di Istituto;
• delle indicazioni sulle competenze curricolari da sviluppare in Alternanza Scuola - Lavoro evidenziate dai Dipartimenti;
• Individua le sedi del tirocinio, scelte per profilo e per adeguatezza delle risorse umane ;
• Aggiorna la banca dati delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi in A.S.L.;
• Organizza eventuali visite guidate e gli interventi di esperti, da proporre al Consiglio di Classe per la formazione in aula;
• Coordina i docenti tutor;
• Redige le convenzioni e collabora con il CdC e i tutor interni per la stesura del progetto formativo;
• Prepara ed aggiorna la modulistica;
• Esegue il monitoraggio dell’attività svolta.
Gruppo di progetto
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Può essere costituito da:
❖ dirigente scolastico;
❖ docente funzione strumentale per l'alternanza o per i rapporti con il territorio che svolge anche la funzione di punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni;
❖ docenti delle discipline coinvolte (o delegati dei Dipartimenti);
❖ tutor formativi;
❖ (tutor aziendale);
❖ esperti delle aziende o degli enti del territorio.
Gruppo di progetto
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I Dipartimenti costituiscono un nuovo modello organizzativo proposto dai regolamenti sul riordino.
Come articolazione funzionale del Collegio dei docenti, promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo.
Spetta pertanto ai Dipartimenti fornire le indicazioni delle competenze da poter sviluppare nei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.
Nella definizione del curricolo dell’istituzione scolastica i dipartimenti individuano le competenze che posso essere sviluppate in Alternanza Scuola - Lavoro
Dipartimenti
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Funzioni: coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:
individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;
definire le competenze professionali di tali figure
definire i percorsi didattici;
raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per
l’alternanza;
fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;
monitorare la qualità delle attività professionalizzanti;
promuovere un dialogo sistematico con il territorio.
IL CTS/CS
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❖ Fissa gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola
- Lavoro
❖ Definisce la ripartizione dei finanziamenti disponibili e
conseguentemente le risorse necessarie per la realizzazione dei
progetti di alternanza previsti nel POF
❖ Approva accordi rete per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola –
Lavoro e accordi quadro con le organizzazioni di rappresentanza
imprenditoriali con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e con gli ordini professionali.
Consiglio di Istituto
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❖ Delibera l'insieme delle attività che costituiscono il PTOF, tenuto conto delle linee generali emanate dal Dirigente Scolastico.
❖ Individua, sulla base delle proposte avanzate dai singoli Consigli di classe, quantità e tipologia dei percorsi da avviare;
❖ Definisce le competenze del:
▪ tutor formativo;
▪ dei componenti interni del gruppo di progetto.
❖ Valuta la coerenza e i risultati dei percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro rispetto agli esiti previsti in fase di progettazione.
Collegio dei docenti
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❖ Acquisisce le richieste degli alunni e delle famiglie;
❖ Elabora ipotesi di percorsi personalizzati individuano le competenze da sviluppare in alternanza
tenuto conto delle indicazioni del CTS e dei Dipartimenti;
❖ Articola il percorso formativo in moduli;
❖ Predispone e approva il patto formativo e il progetto formativo;
❖ Programma le attività didattiche da realizzare a scuola e in azienda;
❖ Concorda con il tutor scolastico e aziendale le azioni da intraprendere e le modalità di
valutazione;
❖ Controlla i processi, valuta i risultati e certifica le competenze acquisite.
Il Consiglio di Classe
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è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo;
• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
• rispettare i regolamenti aziendali e gli orari stabiliti dall'azienda;
• avvisare tempestivamente sia il tutor aziendale che quello scolastico se impossibilitato a recarsi
nel luogo di lavoro;
• tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto in
Azienda;
• completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza in azienda;
• raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà il tirocinio;
• adottare le norme sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;
• utilizzare gli eventuali DPI ricevuti, conformemente alle istruzioni ricevute, agli obblighi
normativi.
Lo Studente
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Il DSGA predispone una scheda finanziaria dei progetti di alternanza
in cui vengono indicati: l'estensione temporale del progetto, il periodo
di attuazione, le fonti di finanziamento, i costi previsti e le quote di
spesa complessiva, attribuita a ciascun anno finanziario in attuazione
del Piano dell'offerta formativa. Tali schede, unitamente ad una
dettagliata relazione sull'andamento delle attività svolte, concorrono
alla stesura del conto consuntivo inerente l'esercizio finanziario di
riferimento.
Il Direttore dei servizi generali amministrativi
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Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza
l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali. (Art. 25 comma 2 del D.Lgs 165/2001)
Pertanto il Dirigente Scolastico avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato all'alternanza
e della funzione strumentale per i rapporti con il territorio promuove le necessarie azioni
e relazioni per la realizzazione di tutto il percorso, coordina le azioni dei vari organi
collegiali e le figure coinvolte al fini di garantire una gestione unitaria dei percorsi.
Il Dirigente Scolastico
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Il Dirigente Scolastico
Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico,
redige una scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la
specificità del loro potenziale formativo e le eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione. (L107/2015 Art
1 comma 40)
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Modulistica
Elementi fondamentali di un percorso di ASL
• Inserimento nel PTOF dei percorsi di ASL
• Programmazione dell’ASL da parte dei Consigli di Classe
• Formazione sulla sicurezza
• Convenzione
• Progetto formativo
• La presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore
• L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi
• Registro delle presenze dell’allievo in tirocinio
• Valutazione degli apprendimenti acquisiti
• Certificazione delle competenze
• Valutazione del percorso da parte dello studente, del tutor interno e del tutor esterno
• Scheda di valutazione delle aziende
Convenzione
• I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.
• Pertanto l’istituzione scolastica deve verificare che il soggetto ospitante abbia le capacità strutturali, organizzative e tecnologiche utili agli scopi del percorso formativo ed una gestione della sicurezza adeguata ad ospitare tirocinanti.
• Le Istituzioni scolastiche, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti.
• Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, dichiara la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.
• Nel caso in cui, anche indirettamente, l’istituzione scolastica venisse a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di percorsi AS-L presso il determinato soggetto ospitante, deve procedere con la non sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.
CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE
DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(Tirocini curricolari)
• Premesse ….. Riferimenti di legge – presupposti didattici
• Art.1 – Oggetto
• Art.2 – Obblighi dell’Istituto (soggetto promotore)
• Art.3 - Obblighi del Soggetto ospitante
• Art.4 – Attività di tutoraggio
• Art.5 - Obblighi dell’allievo
• Art.6 – Progetto formativo personalizzato
• Art.7 - Valutazione
• Art.8 - Trattamento dei dati personali
• Art.9 - Durata
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO
di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Tirocinio Curricolare
(Riferimento Convenzione N. )
A.S.• Anagrafica studente
• Anagrafica azienda
• Tutor scolastico e aziendale
• Date, orari, periodi sede di svolgimento dell’ASL
• Valutazione dei rischi
• Mansioni
• Competenze
• Modalità di valutazione
• Patto formativo
• Firme: Dirigente scolastico, titolare Soggetto ospitante, Allievo e genitore se minorenne, tutor scolastico e tutor aziendale
Valutazione dell’allievo
• Scheda di valutazione del tutor aziendale
• (Scheda di valutazione del tutor scolastico)
• Autovalutazione dello studente
• Relazione in classe sull’attività svolta
ATTESTATO delle COMPETENZE(rilasciato al termine di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ai
sensi della L. 53/03, D.lgs. 77/05, L. 107/2015)
• Anagrafica studente
• Descrizione attività:
• soggetto ospitante,
• periodo,
• durata
• descrizione mansioni
• RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
• AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
• AREA DELLE COMPETENZE ORIENTATIVE
• AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI
• AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E OPERATIVE
• AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Tre livelli di competenza:
• Base
• Intermedia
• Avanzata
Valutazione del percorso
• Da parte dello studente
• Da parte del tutor aziendale
• Da parte del tutor scolastico
• Scheda di valutazione sulle strutture del Dirigente Scolastico
Adempimenti non dovuti
• Non dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale. Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che “si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.
• Non dovuto l’invio della comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL. L’invio della comunicazione all’INAIL non è dovuto, come si può inferire dalla descrizione delle modalità di attuazione - nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato" –contenuta nella Nota INAIL del 10.02.2016.
• Non dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione. Per i percorsi di alternanza non è prevista un’indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell’esperienza. Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).
• Non dovuta la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali inizialmente prevista dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142
❖ Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe
❖ Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS
❖ Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa
❖ Raccolta disponibilità e dati dell’azienda
❖ Patto formativo con gli allievi e le famiglie (adesione formale studenti e genitori)
❖ Scheda di presentazione dello studente
❖ Convenzione tra scuola e azienda
❖ Progetto Formativo Personalizzato
❖ Sezione del DVR dedicata ai tirocinanti
❖ Registro delle presenze allievo in azienda
❖ Diario di bordo con la registrazione attività
❖ Schede di valutazione del tutor aziendale
❖ Scheda di autovalutazione studente
❖ Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale
❖ Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico
❖ Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 comma 40)
❖ Certificazione delle competenze,
❖ Guida alla stesura della relazione finale per lo studente.
❖ Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 comma 40)
Documentazione schede modelli
Scuola e Lavoro: due mondi diversi?
L’alternanza scuola – lavoro contribuisce all’avvicinamento di due contesti sociali che spesso in passato si sono ignorati.
Scuola - Per la scuola è fondamentale conoscere il territorio, le sue aziende, il contesto produttivo.
L’impresa - L’impresa può contribuire a realizzare una maggiore correlazione fra l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro assumendo un ruolo attivo, efficace e centrale nella formazione dei giovani e nella società
Società - Una maggiore diffusione della cultura del lavoro vista come realizzazione di sé.
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ASL favorisce l’instaurazione di rapporti di
collaborazione con le imprese/enti del territorio per …
• Permettere di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle professioni.
• Rafforzare i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali;
• Permettere di approfondire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;
• Permettere la condivisione di risorse e strumenti;
• ……
….. per incidere sui processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze dello studente.
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Creare un’alleanza formativa stabile, ampia e
radicata a livello locale in una prospettiva di
sistematicità e continuità
• Integrazione con le imprese e gli enti per sviluppare il potenziale di apprendimento di ogni luogo di lavoro.
• Approfondire la conoscenza dei processi di lavoro, delle figure professionali impiegate, dei fabbisogni di competenze e in generale di comprendere i cambiamenti in atto nel sistema delle imprese e del lavoro.
• Attivare scambi di esperienze tra docenti e responsabili di azienda/enti per confrontarsi sulle modalità e gli interventi che possono favorire lo sviluppo di percorsi formativi significativi, utili anche ad approfondire la conoscenza delle professioni e mansioni svolte in azienda per rafforzare le future scelte sia in ottica di proseguimento degli studi che di sostegno alla transizione e l’ingresso dei giovani al lavoro.
• Contribuire a rafforzare la conoscenza reciproca e l’integrazione tra la scuola e il lavoro per aiutare i giovani ad orientarsi in un mondo che cambia.
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La cultura del lavoro
I luoghi di lavoro sono contesti cognitivi, sede di relazioni socialifondamentali per fornire agli allievi conoscenze aggiornatesull’organizzazione del lavoro, sulla cultura d’impresa, sui mercati diriferimento, sulle norme che regolano i contratti e il lavoro, sullosviluppo sostenibile.
L’alternanza scuola lavoro costituisce un valore aggiunto sia per laprogettazione formativa, che diventa così integrata, sia per ilpatrimonio culturale sia per quello professionale del giovane.
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Con quali strumenti la scuola individua le
aziende/enti per i percorsi di ASL? • Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (previsto dalla legge 107/2015 all’art. 1. comma 41)
• Il Comitato Scientifico (previsto dai DDPPRR 87-88-89/2010)
• Le organizzazioni datoriali (Iniziativa dell’USP di Udine e della CCIIA di Udine del 11/1/2016)
• La rete di relazioni preesistenti (scuola, docenti, allievi e loro famiglie)
•
• Autocandidatura delle imprese/enti
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Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
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Coinvolgimento del Consiglio di Classe
• L’alternanza non è un’incombenza riservata ai docenti formati o specialisti,
ma deve coinvolge l’intero Consiglio di classe.
• Ogni docente può essere impegnato nel prendere contatto con le
imprese, nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente
l’esperienza.
• Gli incontri con le realtà esterne sono fonte di stimoli per il miglioramento
dell’attività scolastica.
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I CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.
Fra le funzioni dei CS c’è anche il coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:
• individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;
• definire i percorsi didattici;
• raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per l’alternanza;
• fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;
• promuovere un dialogo sistematico con il territorio.
IL COMITATO SCIENTIFICOComitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca
scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilità. (DPR89/2010)
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Funzioni: coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:
• individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;
• definire le competenze professionali di tali figure;
• definire i percorsi didattici;
• raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per l’alternanza;
• fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;
• monitorare la qualità delle attività professionalizzanti;
• promuovere un dialogo sistematico con il territorio.
IL CTS
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Le difficoltà di dialogo con le imprese
La mediazione tra due contesti e culture
organizzative diverse
• obiettivi diversi e differenti punti di vista
• linguaggi diversi
• diverse modalità per decidere, organizzarsi, fare, controllare
• diversi criteri di valutazione
• complessità organizzativa della scuola
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Le difficoltà di dialogo con le imprese
La mediazione tra due contesti e culture
organizzative diverse
Scuola Impresa
La scuola è caratterizzata da evoluzioni lente Le imprese per affermarsi devono essere dinamiche
Resistenza al cambiamento Ricerca continua dell’innovazione
Procedure formali e burocratiche Procedure snelle e adattabili alle esigenze
Scarsa propensione al lavoro di gruppo Esigenza di lavorare in gruppo per ottenere risultati
in contesti complessi
Decisioni mediate da più soggetti (oo.cc.) Decisioni rapide e univoche
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Scuola Impresa
Competenze didattiche e pedagogiche Non sempre esistono competenze adatte
alla trasmissione di saperi
Conoscenza dei bisogni e delle
caratteristiche dei singoli allievi
Mancanza di tempo per approfondire i
bisogni e le specificità dei singoli
allievi
La scuola ha l’obbligo di attivare l’ASL Le imprese hanno l’opportunità di
accogliere studenti in ASL
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Dall’alternanza alla “formazione congiunta”
• co-progettazione dei percorsi da parte di imprese e scuola in coerenza con lo sviluppo delle filiere produttive
• Progetti di formazione congiunta con tutti gli attori rilevanti del territorio
Poli Tecnico-Professionali insieme di:
o Istituti tecnici e professionali,
o Centri di formazione professionale
o Imprese
o Istituti Tecnici Superiori (ITS)
intorno a
filiere produttive e territoriali
Laboratori territoriali per l’occupabilità
• al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale,
• laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione.
• con la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.
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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)
• La competizione non è più solo tra singole aziende, ma anche tra sistemi territoriali
• E’ un’occasione contribuire alla creazione del capitale umano utile per il loro futuro, avviare l’individuazione dei migliori talenti, accrescere il valore sociale d’impresa
• Il capitale umano avanzato è uno dei principali fattori di competitività e l’alternanza riduce il mismatch tra domanda di lavoro e offerta formativa creando relazioni stabili tra scuola e impresa;
• Il lavoro è un luogo educativo, una sorgente culturale, perché il pensiero si forma nel rapporto con la realtà
• Favorire l’orientamento dei giovani in modo che possano contribuire alla vita sociale ed economica del paese
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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)
L’alternanza permette all’impresa di avere una maggiore riconoscibilità all’interno
del territorio promuovendo il proprio ruolo sociale e la propria funzione formativa;
Aprire le porte agli studenti significa farsi conoscere da loro, dai loro insegnanti,
dalle loro famiglie. Si crea così un rapporto più solido tra l’azienda e l’area
territoriale in cui opera e si supera la visione dell’impresa come mero spazio fisico
del lavoro riconoscendola, invece, come comunità privilegiata dove sviluppare
conoscenze e apprendimenti.
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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)
• Le aziende potranno trovare più facilmente le figure professionali di cui hanno bisogno;
• Ridurre il divario esistente tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro, incrementando il tempo dedicato alle esperienze pratiche nel sistema educativo;
• Uno studente che ha già fatto un percorso di alternanza in futuro saprà inserirsi in azienda in modo più rapido ed efficiente avendo già sviluppato quelle competenze, specie trasversali, che facilitano un più rapido adattamento all’ambiente lavorativo.
• Aprendo all’alternanza scuola-lavoro inoltre, l’azienda si rende protagonista di un processo di innovazione della concezione stessa di apprendimento, mostrando ai propri stakeholder apertura al cambiamento e al futuro.
• Nel medio-lungo periodo l’alternanza permette di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti.
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Sgravi contributivi per le aziende
• Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla Buona scuola, entro i sei mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola
secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale,
certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma
Its, laurea, master, dottorato), è previsto lo sgravio totale dei contributi per tre
anni, nel limite massimo di 3.250 euro annui.
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Programmazione
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Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va
opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo.
Vanno coprogettate in collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti
della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie.
E’ un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: va programmato
in una prospettiva pluriennale, non deve essere collocato in un momento
qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in
più periodi, all’interno del percorso di formazione.
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L’integrazione con il curriculum scolastico
• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.
• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa.
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DPR 89/2010 Art. 2 Comma 7
I licei stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori,
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per
l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato
anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di
iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
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I percorsi di alternanza nei licei
Si possono prevedere percorsi pluriennali, a partire dalla terza classe, in cui il
primo anno abbia valore propedeutico ed orientativo con lezioni in aula, anche e
soprattutto con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro o dalle associazioni
di categoria, che abbiano come obiettivi l'acquisizione di elementi normativi
(normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), organizzativi
(organizzazione aziendale, qualità), comportamentali (educazione alla cittadinanza
attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in gruppo su obbiettivi specifici,
ecc.) o orientativi. É auspicabile che queste lezioni in aula siano integrate con visite
aziendali.
La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate
all’alternanza, estendendone l’accesso agli ordini professionali, a musei, a settori
culturali, artistici e musicali, a enti sportivi.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Indicazioni nazionali riguardanti
gli obiettivi specifici di apprendimento
• La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti dellacomunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nelPiano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologieadeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. (DPR 89/2010
Allegato A Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)
• Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire lasperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delleautonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questodelicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplicanon solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà piùproficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella sceltadelle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazionedi qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo.
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Definizione dei curricoli
• Indicazioni nazionali e non più programmi prescrittivi
• Ruolo rilevante dei dipartimenti e dei CT per la definizione dei
curricoli
• Creazione di curricoli caratterizzati da percorsi significativi di
alternanza
• L’importanza di eseguire una analisi delle caratteristiche
organizzative dell’azienda ospitante al fine di progettare un
percorso di alternanza scuola lavoro efficace.
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• Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna.
• La buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l’informazione, la comunicazione e la documentazione; per garantire il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie è necessario promuovere opportune attività per la diffusione delle informazioni sulla valenza dell’ASL, sulle modalità di realizzazione e di valutazione.
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Programmazione percorso triennale di ASL IT e IP
3° anno 4° anno 5° anno
120 ore 200 ore 80 ore
Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)
Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 20 ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro, simulazione di
colloqui di lavoro, esempi di stesura del
curriculum vitae (circa 15 ore)
Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 20
ore)
Attività laboratoriale con esperti
aziendali per approfondimento
competenze di indirizzo (circa 20 ore)
Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 15 ore)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare)
Stage in azienda (circa 80 ore in orario
curricolare)
Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore nel periodo estivo)
Stage in azienda (circa 80 ore nel
periodo estivo)
Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)
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Programmazione percorso triennale di ASL Licei
3° anno 4° anno 5° anno
70 ore 100 ore 30 ore
Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)
Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 10 ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università,
simulazione di colloqui di lavoro,
esempi di stesura del curriculum vitae
(circa 10 ore)
Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 10
ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università
(circa 10 ore)
Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare o estivo)
Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)
Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)
Stage in azienda (circa 40 ore nel
periodo estivo)
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Attività 3^ 4^ 5^
Sicurezza
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Preparazione in
aula
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Convegni,
conferenze, visite
aziendali.
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività
presso le aziende
in orario
curricolare
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività
presso le aziende
durante la
sospensione delle
attività didattiche
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Rielaborazione in
classe
dell'esperienza
presso le aziende
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Totale ore Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Programmazione triennale per competenzeProgrammazione percorso di ASL
Competenze3° anno 4° anno 5° anno
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
che
concorrono
alla
prestazione
Contesto
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
Contesto
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
Contesto
(con riferimento al
PECUP, alle Linee
Guida, alle
competenze chiave
di cittadinanza)
Descritte in termini
di performance
Aula Lab ASL Aula Lab ASL
Aul
a Lab
AS
L
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Preparazione all’ASL
Prima di iniziare il tirocinio in azienda è indispensabile far acquisire allo
studente una certa familiarità con una serie di termini che costituiscono
l’ossatura del linguaggio aziendale e apprenderne il corretto significato
facendone propri i contenuti, per non rischiare brutte figure, incomprensioni con
il personale, difficoltà di approccio.
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