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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Formazione Tutor ASL Primo incontro Istituzione Statale di Istruzione Superiore GIACOMO LEOPARDI - ETTORE MAJORANA Pordenone 12 dicembre 2017 Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO

Formazione Tutor ASL Primo incontro

Istituzione Statale di Istruzione Superiore

GIACOMO LEOPARDI - ETTORE MAJORANA

Pordenone 12 dicembre 2017

Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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TUTOR SCOLASTICO

E

TUTOR AZIENDALE

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La legge 53/2004 all’art.4 comma 2. Afferma:

I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le

imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono

dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel

quadro della valorizzazione della professionalità del

personale docente.

Oliviero Barbieri Udine 29-5-2015

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• Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra

coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e

certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che

seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor

esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

• I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della

valorizzazione della professionalità del personale docente. I compiti svolti

dal tutor interno sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso,

in sede di contrattazione collettiva.

• Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella

scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione

in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor

interno ed al tutor esterno.

Tutor interno

Dall’ Art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77

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L107/2015 comma 7

Le istituzioni scolastiche, …, individuano il fabbisogno di posti

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che

intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti

e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di

flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di potenziamento

dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento

degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

…..

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di

istruzione;

Barbieri - Trieste 12-04-2016

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(Comma 80. Chiamata per competenza) Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.

• La nota MIUR n°2609 del 22-07-2016 avente ad oggetto «Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche» nella appendice A) riporta fra i criteri: esperienze di tutor di Alternanza Scuola Lavoro; formazione in ambito didattico metodologico, didattiche innovative e trasversali.

Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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L107/2015 comma 129.

3. Il comitato (di valutazione) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché' del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

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• In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione

tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al

raccordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio.

• Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di

apprendimento dello studente. Il tutor si connota come “facilitatore

dell’apprendimento”; accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle

proprie conoscenze; lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere

l’insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale

complessità. Lo aiuta, dunque, a ri-visitare il suo sapere e ad avere chiara

valutazione delle tappe del proprio processo di apprendimento.

Funzione tutoriale

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Partecipa alla progettazione del percorso di alternanza;

Contribuisce alla ricerca delle strutture sedi di stage;

Si relaziona con i referenti delle strutture per l’avvio del progetto e delle fasi preliminari; illustra loro le

finalità del progetto e le competenze che si desiderano misurare al termine dello stage;

Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà approvato dal Consiglio di Classe e

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, impresa, studenti).

Coinvolge gli allievi facilitando la comprensione del progetto anche da parte dei genitori;

Assicura il raccordo tra scuola, studente,famiglia, azienda;

Assiste e sostiene gli studenti, verificando, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto

svolgimento del percorso in alternanza;

Aggiorna il consiglio di classe sul procedere dell’attività e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti

nel progetto educativo con la collaborazione del tutor esterno;

Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione comunicandoli al Consiglio di classe.

Tutor interno

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Tutor interno

Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere

dalle stesse;

Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze

progressivamente sviluppate dallo studente;

Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di

alternanza, da parte dello studente coinvolto;

Informa gli organi scolastici preposti (dirigente scolastico, dipartimenti,

collegio dei docenti, comitato tecnico scientifico/comitato scientifico) ed

aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini

dell’eventuale riallineamento della classe;

Assiste il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione

sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà

incontrate nella collaborazione.

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• È designato dalla struttura che ospita lo studente;

• Collabora con la scuola nella progettazione del percorso formativo;

• Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro;

• Mantiene i contatti con il tutor scolastico. Assicura il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza;

• Controlla e verifica le attività, controlla la compilazione della scheda presenze indicando con precisione l’orario ed eventuali assenze;

• Compila la scheda di valutazione dello studente e del percorso;

• Fornisce all’istituzione scolastica o formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.

Tutor esterno o tutor aziendale

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Tutor interno ed esterno

Affinché il percorso di alternanza progettato abbia

successo è necessaria una stretta collaborazione e

interazione costante tra tutor interno ed esterno,

anche perché diverse funzioni dell’uno e dell’altro

vanno svolte insieme, come ad esempio la

progettazione, organizzazione e valutazione dei

percorsi.

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Tutor interno ed esterno devono

collaborare al fine di:

• definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli

all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;

• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in

itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente

su eventuali criticità;

• verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle

competenze acquisite dallo studente;

• raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle

esperienze e la loro capitalizzazione.

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Tutor interno ed esterno

Le due figure tutoriali devono possedere esperienze,

competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il

raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo

Alla luce di quanto detto sopra, risulta evidente che le due

figure risultano di importanza fondamentale per l’efficacia del

percorso, in quanto dalle loro competenze e dalla loro

interazione dipende il conseguimento degli obiettivi prefissati

e la crescita umana e professionale degli allievi impegnati

nelle citate esperienze.

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Definizioni

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Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie.

In comune, le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento.

Alternanza Scuola - Lavoro

Stage e Tirocinio

sono dei sinonimi?

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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Tirocini formativi e di orientamento

Hanno il fine di realizzare momenti di alternanza tra

studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,

attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a

favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo

scolastico.

Art. 18 della LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

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In alcuni documenti si trova la seguente

distinzione:

•Lo stage è volontario, o comunque facoltativo.

• Il tirocinio è invece indispensabile come step di

un determinato percorso formativo o

professionale.

Stage e tirocinio

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• Lo stage, attivato sulla base di una convenzione tra

istituzione scolastica ed impresa, consiste nel

trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di

una realtà lavorativa allo scopo di verificare,

integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o

laboratorio

Stage

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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• Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si

distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento - è

utilizzato generalmente come opportunità di inserimento

temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato

all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza

pratica che favoriscono la crescita professionale e personale

del tirocinante.

Tirocinio

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica

innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che

hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri

percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di

apprendimento in contesti lavorativi.

• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano

modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo

culturale ed educativo.

Alternanza Scuola - Lavoro

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo

equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari

svolti nel contesto scolastico.

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono

l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze

specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali

dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano

dell’Offerta Formativa.

Alternanza Scuola - Lavoro

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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Altra definizione

L'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di

apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo

studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti

come un tirocinio curriculare. Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non

possa essere identificato con l'alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il

tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un

percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la

struttura ospitante.

E' infine opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano

sostanzialmente la stessa cosa. Si può quindi indifferentemente parlare di stage curriculare

o di tirocinio curriculare. A livello normativo ha sempre prevalso l'uso del termine italiano

"tirocinio", anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il

termine stage.

Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la

scuola – MIUR 8 ottobre 2015

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Ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 i tirocini formativi e di orientamento sono regolati

dalle leggi regionali.

L’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 ha definito le linee guida in materia di tirocini, individuando

diverse tipologie di tirocinio:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone

svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

d) tirocini estivi;

Le tipologie sopra riportate vengono definiti “Tirocini non curricolari” o “Tirocini extra curricolari”

Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:

1. i tirocini curriculari;

2. i periodi di pratica professionale;

3. i tirocini transnazionali;

4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

Tirocini curricolari e extracurricolari

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• Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a

creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una

persona in cerca di lavoro o uno studente al fine di

favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e

competenze professionali e facilitare l’inserimento o il

reinserimento nel mondo del lavoro

Tirocinio non curricolare o extracurricolare

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Tipologie di tirocini extracurricolari• a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nel

periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;

• b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità;

• c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili, alle persone svantaggiate, ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego.

• d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, attivabile nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

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Il Tirocinio estivo extracurricolare

E’ rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di

Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, e può svolgersi

nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

Deve svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento regionale utilizzando i modelli di

convenzione e di progetto formativo predefiniti.

E’ necessario seguire le seguenti procedure:

• configurare il profilo per l’accesso al portale;

• controllare la corretta compilazione del registro di presenza del tirocinante predisposto su

format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell’inizio del tirocinio;

• trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico;

• comunicare alla Regione dell’avvio e della conclusione del tirocinio, nonché eventuali

sospensioni;

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Il Tirocinio estivo extracurricolare

• il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per

progetti formativi di diverso contenuto;

• il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età;

• al termine del percorso di tirocinio l’ente proponente deve rilasciare l’attestato su modello predisposto dalla

Regiore in raccordo con il tutor aziendale; i risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze

e loro elementi (conoscenze e abilità) acquisiti, e sono riferiti, ove possibile, ai repertori dei profili formativi

degli standard regionali;

• ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente;

• l’ente ospitante deve comunicare l’avvio del tirocinio al Centro per l’impiego, ai sensi della normativa in

materia di comunicazioni obbligatorie;

• è obbligatorio rispettare i limiti previsti sul numero tirocini attivabili in una stessa azienda;

• la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre

mesi;

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Il Tirocinio estivo extracurricolare

• ad ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul

lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i

terzi. - Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte

all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.

Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri

connessi alle coperture assicurative.

• Il tirocinante ha diritto ad un’indennità non inferiore

• a 300 euro lordi mensili per un impegno massimo di 20 ore settimanali.

• a 500 euro lordi mensili fino ad un massimo di 40 ore settimanali,

• in via convenzionale, per i tirocini estivi l’indennità di partecipazione è corrisposta a

settimana ed è almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a

crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti

scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come

curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di

formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti

formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

1) Promozione di un tirocinio da parte di (…) una istituzione scolastica che

rilasci titoli di studio aventi valore legale (…);

2) Destinatari della iniziativa siano (…), studenti di scuola secondaria

superiore, (…) iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il

tirocinio è promosso;

3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di

studi o del corso di formazione.

Tirocini curricolari

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Norme per l’Alternanza

Scuola - Lavoro

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Legge 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione

Si tratta di una legge per molti aspetti superata ma ha rappresentato un punto di riferimento

per i tirocini formativi e di orientamento fornendo, attraverso il DM, modelli e indicazioni

che sono state alla base dei successivi sviluppi

L’articolo 18 è dedicato ai “tirocini formativi e di orientamento”

tale articolo definisce i criteri e i principi per la stesura di uno specifico

regolamento.

Tale regolamento è contenuto nel d.m. 25 marzo 1998, n. 142. –

“regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di

orientamento”

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L’Articolo 4 è dedicato all’Alternanza scuola-lavoro.

Ribadisce la validità di quanto previsto dall'articolo 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Delega il governo ad emanare un apposito Decreto

legislativo e stabilisce i principi e criteri direttivi.

Il conseguente Decreto Legislativo è il Dlgs. 15 aprile

2005 n. 77

Legge 28 marzo 2003, n. 53

(Riforma Moratti)

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Legge 53/2003, art. 4

Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo

anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo

in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del

percorso formativo progettata, attuata e valutata

dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le

imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che

assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di

competenze spendibili nel mercato del lavoro.

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Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77Definizione delle norme generali relative all'alternanza

scuola-lavoro

ART. 1 (Ambito di applicazione)

ART. 2 (Finalità dell'alternanza)

ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 5 (Funzione tutoriale)

ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)

ART. 7 (Percorsi integrati)

…..

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Decreto legislativo 77/2005, Art.1

Definizione di Alternanza Scuola - Lavoro = modalità di realizzazione dei

corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema

dell'istruzione e della formazione professionale.

I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro sono progettati, attuati,

verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o

formativa, sulla base di apposite convenzioni.

Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di

progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

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Convenzioni, a titolo gratuito con:

• imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,

• con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

• con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,

• ordini professionali*

• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale*

… disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

* Inseriti con la legge 107/2015

Decreto legislativo 77/2005, art.1

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Decreto legislativo 77/2005, art.2

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b) acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e

formative con il mondo del lavoro

e) correlare l'offerta formativa al territorio.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Decreto legislativo 77/2005, art.4

• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano

in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento

mediante esperienze di lavoro

• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno

parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono

essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal

calendario delle lezioni.

• I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del

piano dell'offerta formativa

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Decreto legislativo 77/2005, art.5

Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica possiede titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo, all’organizzazione e monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale

I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

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Decreto legislativo 77/2005, art. 6

I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa

le competenze acquisite costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

D.P.R. 15 marzo 2010, n.89

Regolamento sul riordino dei licei

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D.D. 761/2014

Innovazione nei percorsi di alternanza

I progetti di alternanza devono essere in grado di:

▪ cogliere il contesto territoriale

▪ prevenire fenomeni di disagio e dispersione

▪ strutturare un’identità sociale matura negli studenti

▪ integrare scuola e impresa

▪ costituire un valore aggiunto per il sistema imprenditoriale

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Caratteristiche dei progetti innovativi (D.D. n.761/2014 e D.D. n. 936/2015)

• il territorio: la presenza di un’analisi del territorio che permetta di comprendere i fabbisogni professionali qualifica

l’offerta formativa scolastica.

• la struttura organizzativa: la presenza di un gruppo di progetto supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento

delle attività connesse alla progettazione, gestione, monitoraggio e diffusione del progetto. Importante il ruolo del

CTS

• la progettazione: elementi come la cultura del lavoro, l’economia del territorio, l’organizzazione aziendale, la

comunicazione in contesti informali e non formali arricchiscono ed integrano il curricolo. La tipologia di percorso

varia per i diversi ordini di studio, assumendo, a seconda dei casi, un carattere più orientativo o più

professionalizzante;

• la realizzazione: le fasi significative di un percorso in alternanza sono l’attività d’aula e il periodo di stage/tirocinio

di cui occorre specificare il “peso” sul totale delle ore del percorso. Fondamentali sono le modalità di esercizio delle

funzioni del tutor interno e del tutor esterno;

• la valutazione: rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti;

• la certificazione: la presenza e la qualità di un certificato che attesti ed espliciti le competenze acquisite, spendibili in

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, è l’atto conclusivo del percorso.

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• (comma 28) L’alternanza scuola - lavoro è una esperienza formativa da inserire

nel ‘curriculum dello studente’.

• (comma 30) Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la

commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente

• (comma 31) Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle

attività di cui al comma 28

L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

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(comma 33) Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offertaformativa.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Comma 34) All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo

settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,

ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei

settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e

musicali, nonché' con enti che svolgono attività afferenti al

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva

riconosciuti dal CONI».

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(Comma 35) L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle

attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite

nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-

lavoro si può realizzare anche all'estero.

(Comma 36) All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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• (comma 37) … sarà definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in

alternanza scuola-lavoro, …, con particolare riguardo alla possibilità per lo

studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei

percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio

• (Comma 38) Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,

mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di

alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (Comma 39) Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché' per

l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi

previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere

dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi

del comma 11.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (Comma 40). Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al

comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione

dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni

anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello

studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e

luoghi della cultura e delle arti performative, nonché' con gli uffici centrali e

periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

• Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda

di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate

convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e

le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

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(Comma 41) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

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Esame di Stato

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso

triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze

acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi

dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti

professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei.

All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli

esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.

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Esami di Stato OM257/2017

• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse …

• Art. 8 Comma 6. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

• Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

• Art 14 comma 4 - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:

a) titolo dell'argomento;

b) esperienza di ricerca o di progetto;

c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

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Esami di Stato OM257/2017

• Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

• Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.

• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

• Art 27 Comma 6. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 12 Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

……

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Art. 13 Ammissione dei candidati interni

….

2. …. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

….

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

….

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Art. 14 Ammissione dei candidati esterni

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione

presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere

nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto

del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Art. 17 Prove di esame

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un

elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel

percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto

l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL].

….

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate ….

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Capo IV Disposizioni finali

Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1°settembre 2018.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Sono previsti Decreti Ministeriali per la definizione di:

a) criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

b) requisiti che le aziende devono possedere;

c) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle

competenze e per il riconoscimento dei crediti.

( Decreto legislativo 77/2005, art.3)

d) Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;

(DL 104/2013 come modificato dalla L107/2015)

e) criteri per la certificazione di attività assimilabili all'alternanza scuola-

lavoro per i candidati esterni all’Esame di Stato e agli esami di Idoneità

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DLgs 81/2015 Art 41

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

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• D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

• D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del

sistema educativo di istruzione e formazione;

• Direttiva n.57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici;

• Direttiva n.65 del 28 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Professionali;

• Direttiva n.4 del 16 Gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi

degli Istituti Tecnici;

• Direttiva n.5 del 16 gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli

Istituti Professionali.

• Decreto interministeriale del 7 Ottobre 2010 n. 211 "Regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei“

• Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 n.13 “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per

l’individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema

nazionale di certificazione delle competenze”

• L. 92/2012 - commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro

in una prospettiva di crescita”.

• D.L.12 settembre 2013, n. 104 - legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 «Misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca.».

• Decreto Interministeriale 28 del 5 giugno 2014 - Programma sperimentale di formazione in azienda apprendistato II

grado

Altre norme

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❖Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;

❖ Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle linee guida in

materia di tirocini;

❖ Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che apporta delle integrazioni al

precedente accordo

❖ Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini per l’inclusione

❖ Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 Art. 63 (Norme regionali per

l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

❖ Regolamento per l’attivazione di tirocini emanato con DPReg 18 ottobre

2016, n. 198

❖ Line guida tecnico/operative del regolamento di attuazione tirocini 2017.

Norme regionali FVG

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❖ Competenze chiave per un mondo in trasformazione, Brussels, 2009;

❖ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione

europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02);

❖ Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità

dei giovani per l'apprendimento (2011/C 199/01);

❖ Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di

“Istruzione e formazione 2010”;

❖ Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra

apprendimento e lavoro”.

Documenti che fanno riferimento all’Unione Europea

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Figure coinvolte

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Soggetti che intervengono nei percorsi di

alternanza scuola-lavoro

Dirigente scolastico

Comitato Tecnico scientifico

Consiglio d'Istituto

Collegio docenti

DipartimentiConsigli di Classe

Famiglie/alunni

Tutor scolasticoTutor aziendale

Gruppo progettuale

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Con funzione: propositiva ed organizzativa

• Propone gli obiettivi al Collegio dei docenti, tenendo conto:

• dell’analisi sugli esiti occupazionali dei diplomati;

• delle figure professionali richieste dal territorio e delle competenze richieste;

• dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio di Istituto;

• delle indicazioni sulle competenze curricolari da sviluppare in Alternanza Scuola - Lavoro evidenziate dai Dipartimenti;

• Individua le sedi del tirocinio, scelte per profilo e per adeguatezza delle risorse umane ;

• Aggiorna la banca dati delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi in A.S.L.;

• Organizza eventuali visite guidate e gli interventi di esperti, da proporre al Consiglio di Classe per la formazione in aula;

• Coordina i docenti tutor;

• Redige le convenzioni e collabora con il CdC e i tutor interni per la stesura del progetto formativo;

• Prepara ed aggiorna la modulistica;

• Esegue il monitoraggio dell’attività svolta.

Gruppo di progetto

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Può essere costituito da:

❖ dirigente scolastico;

❖ docente funzione strumentale per l'alternanza o per i rapporti con il territorio che svolge anche la funzione di punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni;

❖ docenti delle discipline coinvolte (o delegati dei Dipartimenti);

❖ tutor formativi;

❖ (tutor aziendale);

❖ esperti delle aziende o degli enti del territorio.

Gruppo di progetto

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I Dipartimenti costituiscono un nuovo modello organizzativo proposto dai regolamenti sul riordino.

Come articolazione funzionale del Collegio dei docenti, promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo.

Spetta pertanto ai Dipartimenti fornire le indicazioni delle competenze da poter sviluppare nei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.

Nella definizione del curricolo dell’istituzione scolastica i dipartimenti individuano le competenze che posso essere sviluppate in Alternanza Scuola - Lavoro

Dipartimenti

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Funzioni: coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:

individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;

definire le competenze professionali di tali figure

definire i percorsi didattici;

raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per

l’alternanza;

fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;

monitorare la qualità delle attività professionalizzanti;

promuovere un dialogo sistematico con il territorio.

IL CTS/CS

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❖ Fissa gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola

- Lavoro

❖ Definisce la ripartizione dei finanziamenti disponibili e

conseguentemente le risorse necessarie per la realizzazione dei

progetti di alternanza previsti nel POF

❖ Approva accordi rete per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola –

Lavoro e accordi quadro con le organizzazioni di rappresentanza

imprenditoriali con le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e con gli ordini professionali.

Consiglio di Istituto

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❖ Delibera l'insieme delle attività che costituiscono il PTOF, tenuto conto delle linee generali emanate dal Dirigente Scolastico.

❖ Individua, sulla base delle proposte avanzate dai singoli Consigli di classe, quantità e tipologia dei percorsi da avviare;

❖ Definisce le competenze del:

▪ tutor formativo;

▪ dei componenti interni del gruppo di progetto.

❖ Valuta la coerenza e i risultati dei percorsi di Alternanza Scuola –Lavoro rispetto agli esiti previsti in fase di progettazione.

Collegio dei docenti

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❖ Acquisisce le richieste degli alunni e delle famiglie;

❖ Elabora ipotesi di percorsi personalizzati individuano le competenze da sviluppare in alternanza

tenuto conto delle indicazioni del CTS e dei Dipartimenti;

❖ Articola il percorso formativo in moduli;

❖ Predispone e approva il patto formativo e il progetto formativo;

❖ Programma le attività didattiche da realizzare a scuola e in azienda;

❖ Concorda con il tutor scolastico e aziendale le azioni da intraprendere e le modalità di

valutazione;

❖ Controlla i processi, valuta i risultati e certifica le competenze acquisite.

Il Consiglio di Classe

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è tenuto a:

• svolgere le attività previste dal progetto formativo;

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo

organizzativo o altre evenienze;

• rispettare i regolamenti aziendali e gli orari stabiliti dall'azienda;

• avvisare tempestivamente sia il tutor aziendale che quello scolastico se impossibilitato a recarsi

nel luogo di lavoro;

• tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto in

Azienda;

• completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza in azienda;

• raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà il tirocinio;

• adottare le norme sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;

• utilizzare gli eventuali DPI ricevuti, conformemente alle istruzioni ricevute, agli obblighi

normativi.

Lo Studente

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Il DSGA predispone una scheda finanziaria dei progetti di alternanza

in cui vengono indicati: l'estensione temporale del progetto, il periodo

di attuazione, le fonti di finanziamento, i costi previsti e le quote di

spesa complessiva, attribuita a ciascun anno finanziario in attuazione

del Piano dell'offerta formativa. Tali schede, unitamente ad una

dettagliata relazione sull'andamento delle attività svolte, concorrono

alla stesura del conto consuntivo inerente l'esercizio finanziario di

riferimento.

Il Direttore dei servizi generali amministrativi

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Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale

rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e

dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,

spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di

valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza

l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare

delle relazioni sindacali. (Art. 25 comma 2 del D.Lgs 165/2001)

Pertanto il Dirigente Scolastico avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato all'alternanza

e della funzione strumentale per i rapporti con il territorio promuove le necessarie azioni

e relazioni per la realizzazione di tutto il percorso, coordina le azioni dei vari organi

collegiali e le figure coinvolte al fini di garantire una gestione unitaria dei percorsi.

Il Dirigente Scolastico

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Il Dirigente Scolastico

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico,

redige una scheda di valutazione sulle strutture con le

quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la

specificità del loro potenziale formativo e le eventuali

difficoltà incontrate nella collaborazione. (L107/2015 Art

1 comma 40)

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Modulistica

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Elementi fondamentali di un percorso di ASL

• Inserimento nel PTOF dei percorsi di ASL

• Programmazione dell’ASL da parte dei Consigli di Classe

• Formazione sulla sicurezza

• Convenzione

• Progetto formativo

• La presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore

• L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi

• Registro delle presenze dell’allievo in tirocinio

• Valutazione degli apprendimenti acquisiti

• Certificazione delle competenze

• Valutazione del percorso da parte dello studente, del tutor interno e del tutor esterno

• Scheda di valutazione delle aziende

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Convenzione

• I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.

• Pertanto l’istituzione scolastica deve verificare che il soggetto ospitante abbia le capacità strutturali, organizzative e tecnologiche utili agli scopi del percorso formativo ed una gestione della sicurezza adeguata ad ospitare tirocinanti.

• Le Istituzioni scolastiche, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti.

• Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, dichiara la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.

• Nel caso in cui, anche indirettamente, l’istituzione scolastica venisse a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di percorsi AS-L presso il determinato soggetto ospitante, deve procedere con la non sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.

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CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE

DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(Tirocini curricolari)

• Premesse ….. Riferimenti di legge – presupposti didattici

• Art.1 – Oggetto

• Art.2 – Obblighi dell’Istituto (soggetto promotore)

• Art.3 - Obblighi del Soggetto ospitante

• Art.4 – Attività di tutoraggio

• Art.5 - Obblighi dell’allievo

• Art.6 – Progetto formativo personalizzato

• Art.7 - Valutazione

• Art.8 - Trattamento dei dati personali

• Art.9 - Durata

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PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Tirocinio Curricolare

(Riferimento Convenzione N. )

A.S.• Anagrafica studente

• Anagrafica azienda

• Tutor scolastico e aziendale

• Date, orari, periodi sede di svolgimento dell’ASL

• Valutazione dei rischi

• Mansioni

• Competenze

• Modalità di valutazione

• Patto formativo

• Firme: Dirigente scolastico, titolare Soggetto ospitante, Allievo e genitore se minorenne, tutor scolastico e tutor aziendale

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Valutazione dell’allievo

• Scheda di valutazione del tutor aziendale

• (Scheda di valutazione del tutor scolastico)

• Autovalutazione dello studente

• Relazione in classe sull’attività svolta

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ATTESTATO delle COMPETENZE(rilasciato al termine di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ai

sensi della L. 53/03, D.lgs. 77/05, L. 107/2015)

• Anagrafica studente

• Descrizione attività:

• soggetto ospitante,

• periodo,

• durata

• descrizione mansioni

• RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

• AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

• AREA DELLE COMPETENZE ORIENTATIVE

• AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI

• AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E OPERATIVE

• AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Tre livelli di competenza:

• Base

• Intermedia

• Avanzata

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Valutazione del percorso

• Da parte dello studente

• Da parte del tutor aziendale

• Da parte del tutor scolastico

• Scheda di valutazione sulle strutture del Dirigente Scolastico

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Adempimenti non dovuti

• Non dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale. Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che “si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.

• Non dovuto l’invio della comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL. L’invio della comunicazione all’INAIL non è dovuto, come si può inferire dalla descrizione delle modalità di attuazione - nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato" –contenuta nella Nota INAIL del 10.02.2016.

• Non dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione. Per i percorsi di alternanza non è prevista un’indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell’esperienza. Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).

• Non dovuta la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali inizialmente prevista dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142

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❖ Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe

❖ Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS

❖ Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa

❖ Raccolta disponibilità e dati dell’azienda

❖ Patto formativo con gli allievi e le famiglie (adesione formale studenti e genitori)

❖ Scheda di presentazione dello studente

❖ Convenzione tra scuola e azienda

❖ Progetto Formativo Personalizzato

❖ Sezione del DVR dedicata ai tirocinanti

❖ Registro delle presenze allievo in azienda

❖ Diario di bordo con la registrazione attività

❖ Schede di valutazione del tutor aziendale

❖ Scheda di autovalutazione studente

❖ Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale

❖ Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico

❖ Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 comma 40)

❖ Certificazione delle competenze,

❖ Guida alla stesura della relazione finale per lo studente.

❖ Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 comma 40)

Documentazione schede modelli

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La collaborazione tra

scuole e imprese

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Scuola e Lavoro: due mondi diversi?

L’alternanza scuola – lavoro contribuisce all’avvicinamento di due contesti sociali che spesso in passato si sono ignorati.

Scuola - Per la scuola è fondamentale conoscere il territorio, le sue aziende, il contesto produttivo.

L’impresa - L’impresa può contribuire a realizzare una maggiore correlazione fra l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro assumendo un ruolo attivo, efficace e centrale nella formazione dei giovani e nella società

Società - Una maggiore diffusione della cultura del lavoro vista come realizzazione di sé.

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ASL favorisce l’instaurazione di rapporti di

collaborazione con le imprese/enti del territorio per …

• Permettere di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle professioni.

• Rafforzare i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali;

• Permettere di approfondire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;

• Permettere la condivisione di risorse e strumenti;

• ……

….. per incidere sui processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze dello studente.

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Creare un’alleanza formativa stabile, ampia e

radicata a livello locale in una prospettiva di

sistematicità e continuità

• Integrazione con le imprese e gli enti per sviluppare il potenziale di apprendimento di ogni luogo di lavoro.

• Approfondire la conoscenza dei processi di lavoro, delle figure professionali impiegate, dei fabbisogni di competenze e in generale di comprendere i cambiamenti in atto nel sistema delle imprese e del lavoro.

• Attivare scambi di esperienze tra docenti e responsabili di azienda/enti per confrontarsi sulle modalità e gli interventi che possono favorire lo sviluppo di percorsi formativi significativi, utili anche ad approfondire la conoscenza delle professioni e mansioni svolte in azienda per rafforzare le future scelte sia in ottica di proseguimento degli studi che di sostegno alla transizione e l’ingresso dei giovani al lavoro.

• Contribuire a rafforzare la conoscenza reciproca e l’integrazione tra la scuola e il lavoro per aiutare i giovani ad orientarsi in un mondo che cambia.

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La cultura del lavoro

I luoghi di lavoro sono contesti cognitivi, sede di relazioni socialifondamentali per fornire agli allievi conoscenze aggiornatesull’organizzazione del lavoro, sulla cultura d’impresa, sui mercati diriferimento, sulle norme che regolano i contratti e il lavoro, sullosviluppo sostenibile.

L’alternanza scuola lavoro costituisce un valore aggiunto sia per laprogettazione formativa, che diventa così integrata, sia per ilpatrimonio culturale sia per quello professionale del giovane.

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Con quali strumenti la scuola individua le

aziende/enti per i percorsi di ASL? • Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (previsto dalla legge 107/2015 all’art. 1. comma 41)

• Il Comitato Scientifico (previsto dai DDPPRR 87-88-89/2010)

• Le organizzazioni datoriali (Iniziativa dell’USP di Udine e della CCIIA di Udine del 11/1/2016)

• La rete di relazioni preesistenti (scuola, docenti, allievi e loro famiglie)

• Autocandidatura delle imprese/enti

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Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

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Coinvolgimento del Consiglio di Classe

• L’alternanza non è un’incombenza riservata ai docenti formati o specialisti,

ma deve coinvolge l’intero Consiglio di classe.

• Ogni docente può essere impegnato nel prendere contatto con le

imprese, nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente

l’esperienza.

• Gli incontri con le realtà esterne sono fonte di stimoli per il miglioramento

dell’attività scolastica.

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I CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

Fra le funzioni dei CS c’è anche il coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:

• individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;

• definire i percorsi didattici;

• raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per l’alternanza;

• fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;

• promuovere un dialogo sistematico con il territorio.

IL COMITATO SCIENTIFICOComitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca

scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di

autonomia e flessibilità. (DPR89/2010)

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Funzioni: coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:

• individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;

• definire le competenze professionali di tali figure;

• definire i percorsi didattici;

• raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per l’alternanza;

• fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;

• monitorare la qualità delle attività professionalizzanti;

• promuovere un dialogo sistematico con il territorio.

IL CTS

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Le difficoltà di dialogo con le imprese

La mediazione tra due contesti e culture

organizzative diverse

• obiettivi diversi e differenti punti di vista

• linguaggi diversi

• diverse modalità per decidere, organizzarsi, fare, controllare

• diversi criteri di valutazione

• complessità organizzativa della scuola

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Le difficoltà di dialogo con le imprese

La mediazione tra due contesti e culture

organizzative diverse

Scuola Impresa

La scuola è caratterizzata da evoluzioni lente Le imprese per affermarsi devono essere dinamiche

Resistenza al cambiamento Ricerca continua dell’innovazione

Procedure formali e burocratiche Procedure snelle e adattabili alle esigenze

Scarsa propensione al lavoro di gruppo Esigenza di lavorare in gruppo per ottenere risultati

in contesti complessi

Decisioni mediate da più soggetti (oo.cc.) Decisioni rapide e univoche

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Scuola Impresa

Competenze didattiche e pedagogiche Non sempre esistono competenze adatte

alla trasmissione di saperi

Conoscenza dei bisogni e delle

caratteristiche dei singoli allievi

Mancanza di tempo per approfondire i

bisogni e le specificità dei singoli

allievi

La scuola ha l’obbligo di attivare l’ASL Le imprese hanno l’opportunità di

accogliere studenti in ASL

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Dall’alternanza alla “formazione congiunta”

• co-progettazione dei percorsi da parte di imprese e scuola in coerenza con lo sviluppo delle filiere produttive

• Progetti di formazione congiunta con tutti gli attori rilevanti del territorio

Poli Tecnico-Professionali insieme di:

o Istituti tecnici e professionali,

o Centri di formazione professionale

o Imprese

o Istituti Tecnici Superiori (ITS)

intorno a

filiere produttive e territoriali

Laboratori territoriali per l’occupabilità

• al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale,

• laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione.

• con la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.

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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)

• La competizione non è più solo tra singole aziende, ma anche tra sistemi territoriali

• E’ un’occasione contribuire alla creazione del capitale umano utile per il loro futuro, avviare l’individuazione dei migliori talenti, accrescere il valore sociale d’impresa

• Il capitale umano avanzato è uno dei principali fattori di competitività e l’alternanza riduce il mismatch tra domanda di lavoro e offerta formativa creando relazioni stabili tra scuola e impresa;

• Il lavoro è un luogo educativo, una sorgente culturale, perché il pensiero si forma nel rapporto con la realtà

• Favorire l’orientamento dei giovani in modo che possano contribuire alla vita sociale ed economica del paese

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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)

L’alternanza permette all’impresa di avere una maggiore riconoscibilità all’interno

del territorio promuovendo il proprio ruolo sociale e la propria funzione formativa;

Aprire le porte agli studenti significa farsi conoscere da loro, dai loro insegnanti,

dalle loro famiglie. Si crea così un rapporto più solido tra l’azienda e l’area

territoriale in cui opera e si supera la visione dell’impresa come mero spazio fisico

del lavoro riconoscendola, invece, come comunità privilegiata dove sviluppare

conoscenze e apprendimenti.

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I vantaggi per le imprese(da guida ASL di Confindustria 2016)

• Le aziende potranno trovare più facilmente le figure professionali di cui hanno bisogno;

• Ridurre il divario esistente tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro, incrementando il tempo dedicato alle esperienze pratiche nel sistema educativo;

• Uno studente che ha già fatto un percorso di alternanza in futuro saprà inserirsi in azienda in modo più rapido ed efficiente avendo già sviluppato quelle competenze, specie trasversali, che facilitano un più rapido adattamento all’ambiente lavorativo.

• Aprendo all’alternanza scuola-lavoro inoltre, l’azienda si rende protagonista di un processo di innovazione della concezione stessa di apprendimento, mostrando ai propri stakeholder apertura al cambiamento e al futuro.

• Nel medio-lungo periodo l’alternanza permette di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti.

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Sgravi contributivi per le aziende

• Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 per le assunzioni a tempo

indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla Buona scuola, entro i sei mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola

secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale,

certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma

Its, laurea, master, dottorato), è previsto lo sgravio totale dei contributi per tre

anni, nel limite massimo di 3.250 euro annui.

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Programmazione

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Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va

opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo.

Vanno coprogettate in collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.

La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti

della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie.

E’ un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: va programmato

in una prospettiva pluriennale, non deve essere collocato in un momento

qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in

più periodi, all’interno del percorso di formazione.

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L’integrazione con il curriculum scolastico

• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa.

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DPR 89/2010 Art. 2 Comma 7

I licei stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa

rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica,

musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e

formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori,

specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e

delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per

l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato

anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di

iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

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I percorsi di alternanza nei licei

Si possono prevedere percorsi pluriennali, a partire dalla terza classe, in cui il

primo anno abbia valore propedeutico ed orientativo con lezioni in aula, anche e

soprattutto con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro o dalle associazioni

di categoria, che abbiano come obiettivi l'acquisizione di elementi normativi

(normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), organizzativi

(organizzazione aziendale, qualità), comportamentali (educazione alla cittadinanza

attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in gruppo su obbiettivi specifici,

ecc.) o orientativi. É auspicabile che queste lezioni in aula siano integrate con visite

aziendali.

La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate

all’alternanza, estendendone l’accesso agli ordini professionali, a musei, a settori

culturali, artistici e musicali, a enti sportivi.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Indicazioni nazionali riguardanti

gli obiettivi specifici di apprendimento

• La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti dellacomunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nelPiano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologieadeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. (DPR 89/2010

Allegato A Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)

• Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire lasperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delleautonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questodelicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplicanon solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà piùproficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella sceltadelle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazionedi qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo.

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Definizione dei curricoli

• Indicazioni nazionali e non più programmi prescrittivi

• Ruolo rilevante dei dipartimenti e dei CT per la definizione dei

curricoli

• Creazione di curricoli caratterizzati da percorsi significativi di

alternanza

• L’importanza di eseguire una analisi delle caratteristiche

organizzative dell’azienda ospitante al fine di progettare un

percorso di alternanza scuola lavoro efficace.

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• Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna.

• La buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l’informazione, la comunicazione e la documentazione; per garantire il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie è necessario promuovere opportune attività per la diffusione delle informazioni sulla valenza dell’ASL, sulle modalità di realizzazione e di valutazione.

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Programmazione percorso triennale di ASL IT e IP

3° anno 4° anno 5° anno

120 ore 200 ore 80 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)

parte specifica (8 ore)

Lezioni di introduzione all’ASL,

conoscere la struttura aziendale o

dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di

comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a

fiere di settore, incontri con esperti del

settore (circa 20 ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro, simulazione di

colloqui di lavoro, esempi di stesura del

curriculum vitae (circa 15 ore)

Incontri con aziende che raccontano

cos’è l’azienda, quali sono gli scenari

economici e visite aziendali. (circa 20

ore)

Attività laboratoriale con esperti

aziendali per approfondimento

competenze di indirizzo (circa 20 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su

auto-imprenditorialità. (circa 15 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore in orario curricolare)

Stage in azienda (circa 80 ore in orario

curricolare)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario

curricolare)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore nel periodo estivo)

Stage in azienda (circa 80 ore nel

periodo estivo)

Rielaborazione delle esperienze

maturate in ASL e preparazione di una

relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

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Programmazione percorso triennale di ASL Licei

3° anno 4° anno 5° anno

70 ore 100 ore 30 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)

parte specifica (8 ore)

Lezioni di introduzione all’ASL,

conoscere la struttura aziendale o

dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di

comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a

fiere di settore, incontri con esperti del

settore (circa 10 ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro e dell’università,

simulazione di colloqui di lavoro,

esempi di stesura del curriculum vitae

(circa 10 ore)

Incontri con aziende che raccontano

cos’è l’azienda, quali sono gli scenari

economici e visite aziendali. (circa 10

ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro e dell’università

(circa 10 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su

auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore in orario curricolare o estivo)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario

curricolare)

Rielaborazione delle esperienze

maturate in ASL e preparazione di una

relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

Stage in azienda (circa 40 ore nel

periodo estivo)

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Attività 3^ 4^ 5^

Sicurezza

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Preparazione in

aula

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Convegni,

conferenze, visite

aziendali.

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Tirocinio - attività

presso le aziende

in orario

curricolare

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Tirocinio - attività

presso le aziende

durante la

sospensione delle

attività didattiche

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Rielaborazione in

classe

dell'esperienza

presso le aziende

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Totale ore Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Programmazione triennale per competenzeProgrammazione percorso di ASL

Competenze3° anno 4° anno 5° anno

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

che

concorrono

alla

prestazione

Contesto

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

Contesto

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

Contesto

(con riferimento al

PECUP, alle Linee

Guida, alle

competenze chiave

di cittadinanza)

Descritte in termini

di performance

Aula Lab ASL Aula Lab ASL

Aul

a Lab

AS

L

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Preparazione all’ASL

Prima di iniziare il tirocinio in azienda è indispensabile far acquisire allo

studente una certa familiarità con una serie di termini che costituiscono

l’ossatura del linguaggio aziendale e apprenderne il corretto significato

facendone propri i contenuti, per non rischiare brutte figure, incomprensioni con

il personale, difficoltà di approccio.

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