Presentazione standard di PowerPoint Bausola_Test... · 2018-05-03 · Art. 69-bis del Dlgs....

29
Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le imprese? Le partite Iva genuine, l’Associazione in Partecipazione, il Progetto. Profili formativi dell’Apprendistato PIERCARLO BAUSOLA Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

Transcript of Presentazione standard di PowerPoint Bausola_Test... · 2018-05-03 · Art. 69-bis del Dlgs....

Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le

imprese?

Le partite Iva genuine, l’Associazione in Partecipazione,

il Progetto.

Profili formativi dell’Apprendistato

PIERCARLO BAUSOLA

Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Torino

FINALITA’

• REALIZZAZIONE DI UN MERCATO DEL LAVORO INCLUSIVO E DINAMICO;

• INSTAURAZIONE DI RAPPORTI PIU’ STABILI: VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO QUALE “CONTRATTO

DOMINANTE”

• CONTRASTO ALL’UTILIZZO IMPROPRIO E STRUMENTALE DI CONTRATTI DILAVORO FLESSIBILI COME CO.CO.CO./CO.CO.PRO. NONCHE’

PRESTAZIONI A “PARTITA IVA”

PER ELUDERE CONTRATTI LAVORO SUBORDINATO

RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO)

L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26

RIFORMA MERCATO DEL LAVORO (FORNERO) L.92 del 28/06/2012 – Art. 1 – co. 26

Aggiunto al Dlgs 276/2003

l’Art. 69-Bis

«Altre prestazioni rese in regime di LAVORO AUTONOMO»

a chiusura del Capo I del Titolo VII – “Lavoro a progetto e lavoro occasionale”

le novità della L. 92/2012 non incidono sui principi generali concernenti i criteri di

qualificazione dei rapporti di lavoro

Principio giurisprudenziale:

al di là del nomen iuris attribuito al contratto, per l’ascrivibilità del rapporto valgono le

effettive modalità di SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

sulla base di un apprezzamento delle evidenze fattuali emerse

in sede ispettiva e/o giudiziale.

Ai fini della corretta qualificazione il nomen iuris ha valore meramente

indiziario, soprattutto in situazioni di “labilità” di confine tra

SUBORDINAZIONE e AUTONOMIA

Art. 69-bis del Dlgs. 276/2003 Modificato dall’art. 46-bis del DL 83/2012 (in sede di conversione in L.134/2012)

ampliamento dal singolo anno al biennio dell’arco temporale di riferimento per la verifica

della ricorrenza dei presupposti (durata della collaborazione e volume del fatturato) che consentono di presumere l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

DM 20.12.2012 - Ministero del Lavoro

dopo aver sentito le parti sociali, si è provveduto ad attuare la disposizione del co. 3 dell’art.

69-bis del DLgs. 276/2003): sottratte all’ambito di operatività della presunzione legale le prestazioni svolte nell’esercizio di attività

professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati,

Prassi:

circ. 27.12.2012 n. 32 del Ministero del Lavoro forniti i primi chiarimenti sulla nuova disciplina, in particolare sulle condizioni per

l’applicazione pratica della nuova norma

QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

Operatività della norma:

Il nuovo ART. 69-BIS, D.lgs 276/2003 prevede al co.4

1) Per i rapporti in corso al 18.7.2012 (entrata in vigore della L. 92/2012): applicazione dopo il decorso di 12 mesi (ossia a partire dal 18.7.2013), in modo da

consentire alle parti di procedere agli opportuni adeguamenti.

2) Per i rapporti instaurati successivamente al 18.7.2012: operatività immediata.

il Ministero del Lavoro ha interpretato le nuove disposizioni

prevedendo di differire (per lo meno fino al mese di luglio 2014) i primi controlli e,

dunque, la concreta operatività del meccanismo presuntivo

(benché ordinariamente vigente)

anche con riferimento ai rapporti sorti dopo il 18.7.2012

il Ministero del Lavoro individua i titolari di PARTITA IVA destinatari delle nuove

disposizioni quali soggetti che

ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72

“…intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione…”

e che, ai sensi dell’art. 2222 C.C.,

si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente”

RIENTREREBBERO QUINDI

1) gli esercenti attività di lavoro autonomo in forma professionale, privi di

un’organizzazione imprenditoriale

2) i soggetti organizzati in forma di piccola impresa individuale

SOGGETTI INTERESSATI

IL LAVORO AUTONOMO

Lavoro Autonomo PURO

Art. 2222 e ss. Del C.C.

1) contratto d’opera (artt. 2222 ss. c.c.),

2) contratto d’opera intellettuale (artt. 2230 c.c.)

1) Autonomia decisionale su tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione;

2) NO rapporto gerarchico nei confronti del committente, né soggetto a potere

direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo;

3) NO coordinamento con l’attività del committente, né inserimento funzionale

nell’organizzazione aziendale.

Rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata o continuativa

(o “parasubordinati”)

rapporti di lavoro autonomo

in senso generale

1) NO vincolo di subordinazione e dall’autonomia nello svolgimento dell’attività

lavorativa ;

2) personalità della prestazione;

3) continuità del rapporto con il committente;

4) coordinamento (inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione del

committente) quale elemento su cui si basa la distinzione rispetto ai rapporti di lavoro

autonomo “puro”

ESCLUSIONI

Restano esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione

stante il riferimento alla “persona” di cui al co. 1 dell’art. 69-bis,

LE SOCIETA’

Considerato che

l’art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 sancisce la non applicabilità di tale norma

all’ambito del pubblico impiego

le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro in materia di

prestazioni rese da lavoratori titolari di partita IVA

NON trovano applicazione nei confronti delle P.A.

A queste ultime è applicabile la disciplina

di cui all’art. 7 co. 6 del DLgs.30.3.2001 n. 165

che pone restrizioni al ricorso alle collaborazioni autonome da parte dei soggetti

pubblici

Le prestazioni lavorative rese da soggetto con partita IVA vengono considerate

AUTOMATICAMENTE rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa

qualora ricorrano

almeno due dei seguenti presupposti:

1) criterio temporale: continuità della prestazione

la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva

superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

2) criterio del fatturato: sostanziale dipendenza economica

il corrispettivo derivante dalla collaborazione, costituisca più dell’80% dei

corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore per due anni

solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro

d’imputazione di interessi);

3) criterio organizzativo: inserimento nell’organizzazione

il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi

del committente.

PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITA’ DELLA PRESUNZIONE RELATIVA

1) criterio temporale: continuità della prestazione

La circolare 32/2012 del Ministero ha chiarito che:

- il riferimento temporale all’anno (a seguito delle modifiche apportate dal

DL 83/2012) deve intendersi come riferimento NON come anno

“solare”(criterio mobile), bensì come anno civile (dal 1° gennaio al 31

dicembre).

Ai fini dell’accertamento del verificarsi della condizione occorre

considerare due anni civili consecutivi (due periodi “completi” dal 1°

gennaio al 31 dicembre), precedenti a quello in cui si svolga la

verifica;

- convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni quindi è

necessario che, nell’ambito di ciascuno dei due periodi annuali il rapporto

abbia avuto una durata almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi;

la verifica può essere effettuata:

1. su base documentale: qualsiasi documento in grado

di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata

dell’attività svolta (mandati, lettere di incarico o fatture);

2. su base testimoniale: in sede di accesso ispettivo da

parte altri lavoratori o da terzi.

…segue…

1) criterio temporale: continuità della prestazione

il Ministero del Lavoro ha precisato che l’accertamento di tale condizione

è possibile soltanto “a posteriori”

occorre considerare:

i corrispettivi “fatturati” indipendentemente dall’effettivo incasso delle

somme pattuite per le prestazione autonome,

Sono escluse le eventuali somme derivanti da - prestazioni di lavoro subordinato

- lavoro accessorio

-redditi di altra natura;

Vanno considerate le somme fatturate (anche se non incassate)

dal lavoratore nei confronti di un medesimo Committente:

-FORMALMENTE: unico soggetto giuridico;

-SOSTANZIALMENTE: compensi dovuti da più soggetti giuridici

formalmente diversi, ma riconducibili ad un unico centro d’imputazione di

interessi.

2) criterio del fatturato

ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Due anni solari consecutivi: due periodi consecutivi di

365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile.

ECCEZIONE

ai fini dell’applicabilità della presunzione di “fittizietà” della

partita IVA,

se si intenda far valere il presupposto della

preponderanza del corrispettivo unitamente a quello

concernente la durata della prestazione lavorativa,

la circ. 27.12.2012 n. 32 specifica che il criterio dell’anno

civile attrae anche il criterio del fatturato.

…Segue… 2) criterio del fatturato

Disponibilità del lavoratore a partita IVA di una

postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del

committente

- Non necessariamente di uso esclusivo;

- Indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque

attrezzatura necessaria allo svolgimento

dell’attività.

3) criterio organizzativo

Questo requisito “da solo non potrà mai far scattare

alcuna presunzione di legge”

Circ. ministeriale 27.12.2012 n. 32:

L’accertamento deve essere effettuato con riferimento agli “archi

temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni”

Decorrenza della operatività della presunzione

durata

collaborazione

+

disponibilità della

postazione fissa

durata

collaborazione

+

corrispettivo

corrispettivo

+

disponibilità della

postazione fissa

2 anni civili

consecutivi

(durata

collaborazione)

2 anni solari

(365 gg.)

consecutivi

(corrispettivo)

2 anni civili

consecutivi

(durata

collaborazione)

Dal 1.1.2015 per

rapporti instaurati

dopo il 18.7.12

Dal 1.1.2016 per

rapporti in essere al

18.7.2012

Dal 1.1.2015 per

rapporti instaurati

dopo il 18.7.12

Dal 1.1.2016 per

rapporti in essere al

18.7.2012

Dal 18.7.2014 per

rapporti instaurati

dopo il 18.7.12

Dal 18.7.2015 per

rapporti in essere al

18.7.2012

ART. 69-Bis – Dlgs 276/2003

Presunzione RELATIVA NON EFFETTIVITA’ PARTITA IVA

DISCONOSCIMENTO rapporto lavoro autonomo conversione in CO.CO.CO.

Art. 69 BIS TITOLO VII – Capo I – Dlgs 276/03

INCLUSO NELL’AMBITO DEL LAVORO A PROGETTO

Comma 4: integrale applicazione

Se mancano ANCHE i presupposti del lavoro a progetto

(no progetto, no finalità, lavoro meramente esecutivo e ripetitivo)

Si applica l’Art. 69: il rapporto di lavoro si considera di lavoro subordinato

fin dall’origine del rapporto

PRESUNZIONE RELATIVA

Ex Art.1 – co. 24 – L.92/2012

Che il rapporto abbia carattere “parasubordinato”

ONERE DELLA PROVA:

E’ a carico del committente;

E’ ammessa la produzione di una prova contraria da parte del committente.

Tale prova deve concentrarsi sulla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di

lavoro autonomo “puro” e sulla dimostrazione dell’inesistenza degli elementi della

continuità e del coordinamento.

La circ. Min. Lavoro 27.12.2012 n. 32 NON ha chiarito se la prova contraria possa

essere fornita anche dal titolare di partita IVA.

Non pare quindi riconosciuto alcun ruolo al lavoratore ed alla sua eventuale

manifestazione di volontà.

ESIMENTI La norma individua 2 esimenti alla PRESUNZIONE DI

NON EFFETTIVITA’ DELLA P.IVA NON

soggetta ad Art. 69-Bis quando la PRESTAZIONE LAVORATIVA:

PROFILO QUALITATIVO

la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi

Ovvero

da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate

nell’esercizio concreto di attività.

PROFILO QUANTITATIVO

la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da

lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini

del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli

artigiani, ex art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233

(per il 2012 il reddito minimo era di euro 14.930 che moltiplicato per 1,25 da un

risultato di18.662,50 euro

ESCLUSIONI

Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate

DM 20.12.2012

definisce il criterio cui fare riferimento per stabilire, se l’appartenenza ad un

determinato registro, albo, ruolo o elenco esoneri, o meno, il lavoratore con partita IVA

dall’applicazione della presunzione.

Art. 2, co. 1 del DM 20.12.2012

“gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi

professionali qualificati di cui all’articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una

amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali

l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla

necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti

lo svolgimento della attività”

Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti

a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva,

ai fini dell’operatività della deroga in questione:

- l’iscrizione nei seguenti ordini professionali riconosciuti:

- Consiglio Nazionale del Notariato;

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

- Consiglio Nazionale dei Chimici;

- Ordine Nazionale Forense;

- Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

- Ordine Nazionale degli Attuari;

- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;

- Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani;

- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

- Ordine Nazionale dei Giornalisti;

- Consiglio Nazionale dei Geologi;

- Ordine Nazionale dei Biologi;

- Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

- Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro;

- Ordine Nazionale degli Psicologi;

- Ordine degli Assistenti Sociali;

- Ordine dei Tecnologi Alimentari;

- Ordine dei Consulenti in proprietà industriale;

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Elenco esemplificativo degli ordini professionali e collegi riconosciuti

a mero titolo esemplificativo – dall’allegato 1 del DM 20.12.2012, rileva,

ai fini dell’operatività della deroga in questione:

· l’iscrizione nei seguenti collegi riconosciuti:

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

- Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati;

- Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;

- Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia;

- Collegio provinciale dei Tecnici di radiologia e relativa Federazione Nazionale;

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;

- Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine;

-Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

· l’appartenenza ai seguenti organismi che, pur gestendo un albo, non sono

costituiti in forma di ordine professionale:

- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;

- Albo unico dei Promotori Finanziari.

Il DM all’art. 3, precisa che

“l’iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa

individuale al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre

1993, n. 580 non costituisce elemento di esclusione dalla

applicazione della presunzione”.

Non soddisfano i criteri indicati dal decreto tutti quei registri, albi,

ruoli o elenchi in cui l’iscrizione venga effettuata sulla base della sola

richiesta dell’interessato, senza che sia previsto alcun controllo

circa la sussistenza di requisiti

e condizioni, e che abbiano una semplice funzione di “pubblicità

dichiarativa”

DIFFICOLTA’ PRATICHE

a)Incertezza sul reddito annuo

Determinabile solo “a posteriori”

(dovendo poi gestire situazioni in ritardo)

b)il committente non ha diritto di accertamento se il lavoratore non le fornisce;

c)Fattori imprevisti che fanno verificare le condizioni

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Disciplina civilistica: titolo VII del cod. civ. agli artt. 2549 - 2554.

art.2549 c.c.:

l'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante

(l’imprenditore)

attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno

o più affari,

verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei

contratti di collaborazione in quanto prevede il conseguimento di un

risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.

Tipologie di apporto:

qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l'esercizio

dell'impresa o dell'affare

- somma di denaro

- qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica

-godimento di un bene

-prestazione di lavoro (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2496).

N.B.:

durante il periodo di validità del contratto occorre il consenso

dell'associato per far partecipare altre persone all’Impresa.

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Diritti dell’associato

1) l'associato ha diritto a ricevere il rendiconto dell'affare compiuto, o quello

annuale della gestione.

L'art. 1, co. 30 della L. n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro)

prevede che:

i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

instaurati o attuati senza consegna del rendiconto previsto dall'art.

2552 c.c.,

si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a

tempo indeterminato.

2) l'associato ha il diritto di partecipare agli utili e salvo patto contrario, partecipa

alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili;

Anche in questo caso l'art. 1, co. 30, della L. n. 92/2012 prevede che i rapporti di

associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati

senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa

o dell'affare si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato

a tempo indeterminato.

Differenze rispetto al rapporto societario

- la mancanza di un autonomo patrimonio comune

l'assenza di una gestione in comune dell'impresa che è esercitata dal solo

associante

Differenze rispetto al lavoro subordinato

secondo la giurisprudenza occorre effettuare un'indagine di

merito volta a cogliere la prevalenza degli elementi che caratterizzano i due

contratti, tenendo conto in particolare, che:

- nel contratto di associazione sussiste l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante

e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa.

- nel rapporto di lavoro subordinato vi è un vincolo di subordinazione più ampio del

generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con

assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che

gestisce l'organizzazione dell'azienda.

(Cass. 24 febbraio 2012, n. 2884; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524)

Limiti applicativi

l'art. 2549 c.c. è stato integrato dall'art. 1, co. 28, della L. n.92/2012

qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro,

il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può

essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti.

A tale limite fanno tuttavia eccezione le ipotesi in cui gli associati siano legati

all'associante da rapporto:

• coniugale;

• di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

Conseguenze in caso di violazione

art. 2549, co. 2, c.c.:

In caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste

anche in una prestazione di lavoro

si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

…Segue… Limiti applicativi Inoltre, l'associazione in partecipazione si presume un rapporto di lavoro

subordinato qualora

l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69 bis, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n.

276/2003

OSSIA

l'associato sia privo di "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso

significativi percorsi formativi, ovvero (…) capacità tecnico-pratiche acquisite

attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività".

Deroghe per i rapporti già in essere Ai sensi dell'art. 1, co. 29, della L. n. 92/2012 i limiti applicativi sopra indicati non trovano

applicazione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa L. n.

92/2012 (18 luglio 2012)

e fino alla loro cessazione a condizione che siano stati certificati ai sensi degli

articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.