Presentazione legislativa DGR1118

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La legislazione nazionale e DGR

1118 regione Lombardia

UN APPROFONDIMENTO SUGLI IMPIANTI A BIOMASSA

DOMESTICA CHE HA L’OBBIETTIVO DI FORNIRE

INDICAZIONI UTILI AGLI OPERATORI

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La Legislazione principale

• CPR 305/2011- Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del

Consiglio.

• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152- Norme in materia ambientale.

• DM 37/08 - Decreto 22 gennaio 2008, Riordino delle disposizioni in materia di attivita' di

installazione degli impianti all'interno degli edifici.

• Legge 90/2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla

prestazione energetica nell'edilizia ....

• DPR 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e

la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi

di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

• Dlgs 192/05- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell'edilizia.

• DPR 16 Aprile 2013 n° 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

• DL 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili

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CPR 303/5

• Regolamento europeo che definisce la certificazione di prodotto e i

requisiti essenziali per l’immissione sul mercato.

• In particolare la CPR viene richiamato dalle norme prestazionali

specifiche che identificano alcune caratteriste di sicurezza, come la

resistenza al fuoco.

• La legislazione Europea quindi prevede l’immissione sul mercato di

prodotti MARCATURA CE.

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• Il Dlgs n. 152 identifica le caratteristiche minime dei camini collegati

ad apparecchi con potenza termica > 35kW.

• Un provvedimento che determina le caratteristiche degli impianti di

evacuazione dei prodotti della combustione.

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Dlgs 3 Aprile 2006. n152

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DM 37/08

• Il Decreto Ministeriale 37/08 stabilisce identifica gli impianti ed i requisiti

degli operatori abilitati all’installazione degli stessi alla regola dell’arte.

• Anche gli impianti a biomassa domestica che ricadono nell’ambito

applicativo del DM art. 1 comma 2 lettera c) «Impianti di riscaldamento, di

climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,

e di ventilazione ed aerazione dei locali.»

• Sono soggetti all’applicazione della regola dell’arte e norme UNI in

attuazione.

• Ogni singolo Impianto di riscaldamento a biomassa oltre ad essere

obbligatoriamente collegato a camini/canna fumaria deve essere realizzato

a regola dell’arte e a conclusioni dei lavori deve essere rilasciata una

dichiarazione di conformità sia dell’impianto interno sia sulla canna

fumaria ad esso collegato.

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Legge 90/2013

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Introduce una nuova definizione di impianto termico che, in particolare, fa

riferimento agli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa di portata

superiore ai 5 kW se fissi.

Introduce, inoltre, il vincolo dello scarico a tetto per tutti gli impianti

termici nuovi che saranno installata dopo il 31 Agosto 2013.

Per impianti termici a biomassa no sono previste deroghe allo scarico a

tetto.

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DPR 412/93,Dlgs 192/05 e Dpr 74/2013

• Questi testi di legge identificano e individuano le specifiche

prestazionale degli impianti termici.

• Strategici in termini di performance di impianto e di applicazione

dell’efficientamento sistema impianto.

• Questi provvedimenti identificano il camino e la canna fumaria

come elemento specifico ai fini applicativi in termini energetici e di

sicurezza.

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DL 3 marzo 2011, n. 28

• Recepisce una direttiva Europea con riferimento alla promozione

dell’utilizzo di impianti a fonte rinnovabile. Inoltre definisce i

requisiti degli operatori che installano impianti rinnovabili.

• Questo provvedimento integra e completa quanto già in essere ai

fini della sicurezza con specifico riferimento al DM 37/08.

• Inoltre il DL individua gli strumenti tecnici per la promozione sul

mercato degli impianti di riscaldamento a fonte rinnovabile come

apparecchi quali caminetti, stufe e caldaie a biomassa legnosa.

• Dalla DL 3 Marzo 2011 nascono i decreti applicativi come il CONTO

TERMICO, provvedimento che prevede specifici incentivi ugli

apparecchi domestici a biomassa.

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Dgr 1118 Regione Lombardia

• Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica ladefinizione del D. Lgs. 192/2005 (con modifica della definizione diimpianto termico, includendo impianti con potenza maggiore a 5kW, anche alimentati con biomassa legnosa);

• Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termicomediante targatura;

• Include l’obbligo di manutenzione dei camini/canne fumariecollegati ad apparecchi a biomassa legnosa.

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Dgr 1118 Regione Lombardia

Dalla disciplina regionale degli impianti termici sono esclusi:

• Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche,caminetti aperti.

• Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituitida macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calorecon potenza inferiore a 12 kW;

• Impianti coinvolti nei processi produttivi.

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Dgr 1118 Regione Lombardia

Gli impianti termici saranno tutti “TARGATI” con un

codice univoco che consentirà l’identificazione

dell’impianto.

La targatura avverrà, a partire dall’1 agosto 2014:

� al momento dell’installazione

� alla prima manutenzione utile

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Dgr 1118 Regione Lombardia

Dall’ 1 agosto 2014 i nuovi impianti a biomassa installati dovranno

rispettare i seguenti rendimenti minimi:

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Tipologia Alimentazione Valore rendimento

%

Caminetto

chiuso

e Stufa

Legna

Pellet

75

85

Caldaia/Termo

stufa/Termo

camino

Legna

Pellet

80

90

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Dgr 1118 Regione Lombardia

• I nuovi impianti a biomassa ed i camini/canne fumarie ad essi

collegati devono essere installati secondo quanto previsto dal DM

37/08.

• Gli impianti a biomassa devono essere dotati di “Libretto di

impianto”.

• La manutenzione per tutti gli impianti a biomassa e relativi

camini/canne fumarie deve avvenire, dall’1 agosto 2014, con la

seguente cadenza:

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Via Matteo Bandello, 5

20123 Milano

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