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PR\909697IT.doc PE494.523v01-00 IT Unita nella diversità IT PARLAMENTO EUROPEO 2009 – 2014 Commissione per la cultura e l'istruzione 2011/0370(COD) 17.9.2012 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)) Commissione per la cultura e l'istruzione Relatore: Silvia Costa

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PR\909697IT.doc PE494.523v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 – 2014

Commissione per la cultura e l'istruzione

2011/0370(COD)

17.9.2012

***IPROGETTO DI RELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Silvia Costa

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IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

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INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................79

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0785),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0435/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 20122,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intendamodificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1Proposta di regolamentoTitolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma

1 GU C 181 del 21.6.2012, pag. 35.2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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Europa creativa quadro Europa creativa

Or. en

Emendamento 2Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, soprattutto attraverso la formazione professionale.

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. A questo proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica nonché a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa, sia materiale che immateriale. Essa dovrebbe altresì sostenere la cultura in quanto espressione di libertà, inclusione, coesione sociale, dialogo interculturale e rispetto delle minoranze.

Or. en

Emendamento 3Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il trattato impone all'Unione e agli Stati membri di provvedere affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tale proposito l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, con particolare riferimento al settore audiovisivo, e ad agevolare l'adeguamento alle trasformazioni in atto, ad esempio la

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digitalizzazione, segnatamente attraverso la formazione professionale.

Or. en

Emendamento 4Proposta di regolamentoConsiderando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione europea a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(3) L'"agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione", approvata dal Parlamento europeo con la sua risoluzione del 10 aprile 20081 e dal Consiglio con una risoluzione del 16 novembre 2007, stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. Essa persegue la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

__________________1 GU L 247 del 15.10.2009, pag. 32.

Or. en

Emendamento 5Proposta di regolamentoConsiderando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare"1, il Parlamento europeo ha sottolineato che le industrie culturali e creative contribuiscono a stimolare la riconversione delle economie locali favorendo l'emergere di nuove attività economiche, creando posti di lavoro nuovi e

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durevoli nonché accrescendo l'attrattività delle regioni e delle città europee in un'ottica di coesione sociale e territoriale; ha altresì posto l'accento sull'importanza del ruolo svolto dalla cultura in termini di sviluppo sostenibile delle aree transfrontaliere ritenendo che gli incentivi alla cultura e alla creatività siano parte integrante della cooperazione territoriale e vadano pertanto potenziati.__________________1 Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare il ruolo delle industrie creative e culturali in termini di garanzia di sviluppo sostenibile, coesione territoriale e cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 6Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi.

(5) La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali, in quanto portatori d'identità, valori e significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, e di conseguenza non devono essere trattati come se avessero esclusivamente un valore commerciale. La convenzione mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi e le persone. A tale proposito la convenzione afferma altresì che occorre prestare la necessaria attenzione alle situazioni e alle esigenze specifiche dei vari gruppi sociali, anche per quanto concerne le persone appartenenti a minoranze.

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Or. en

Emendamento 7Proposta di regolamentoConsiderando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Uno degli obiettivi generali del programma quadro istituito dal presente regolamento è salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa in quanto oggetto di un diritto riconosciuto, tra l'altro, come parte integrante del diritto a partecipare alla vita culturale sancito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, entrata in vigore il 1° giugno 2011. La convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

Or. en

Motivazione

Per comprendere l'importanza dell'integrazione della tutela del patrimonio culturale negli obiettivi generali del programma in esame occorre fare riferimento a uno dei documenti più recenti del Consiglio d'Europa in materia, ovvero la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

Emendamento 8Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 1º gennaio 1995 ed ha quindi l'obbligo generale di rispettare gli impegni assunti a norma degli accordi OMC.

soppresso

Or. en

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IT

Motivazione

Il considerando non ha alcuna rilevanza giuridica per il regolamento proposto ed è quindi opportuno sopprimerlo.

Emendamento 9Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e rispondono alle esigenze dei settori culturali e creativi, anche se emerge che gli obiettivi di qualsiasi nuovo programma dovrebbero essere adeguati alle finalità della strategia Europa 2020. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato molto frammentato, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione.

(9) Dalle attività di monitoraggio, valutazione e consultazione pubblica risulta che i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea. Da tali valutazioni e consultazioni come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero un contesto di mercato molto frammentato, l'impatto del passaggio al digitale e della globalizzazione, le difficoltà di accesso ai finanziamenti e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 10Proposta di regolamentoConsiderando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Alla base del sistema di finanziamento del cinema sono le pratiche di distribuzione attuali. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione. È pertanto

(12) Alla base del sistema di finanziamento del cinema sono le pratiche di distribuzione attuali. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione. È pertanto

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essenziale promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

essenziale promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business migliorando nel contempo l'intera catena del valore dei settori culturali e creativi.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere nuovi modelli di distribuzione e di business è importante tenere conto della dimensione economica dei vari segmenti di attività della catena del valore dei settori culturali e creativi, ad esempio produzione, distribuzione, circolazione.

Emendamento 11Proposta di regolamentoConsiderando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'attuale processo di convergenza tecnologica sta trasformando le modalità di produzione, distribuzione e fruizione delle opere culturali e creative. È pertanto necessario cercare un nuovo equilibrio tra maggiore accessibilità delle opere creative e culturali, equa remunerazione dei titolari dei diritti e creazione di nuovi modelli di business.

Or. en

Emendamento 12Proposta di regolamentoConsiderando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'eccellenza e la competitività dell'Europa nei settori culturali e creativi sono il risultato degli sforzi di artisti, creatori e professionisti, ovvero soggetti dotati di talenti tradizionali e innovativi nonché di competenze formali e informali che è bene preservare, promuovere e valorizzare attraverso opportunità di formazione, scambio e mobilità, soprattutto per quanto

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concerne le competenze digitali e imprenditoriali, in abbinamento, se del caso, a programmi di istruzione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Or. en

Motivazione

Creatori e artisti svolgono un ruolo essenziale nell'ambito delle industrie culturali e creative. Occorre garantire che le loro capacità e competenze siano sistematicamente potenziate e che gli interessati abbiano accesso ad adeguate formazioni nonché a opportunità di scambio e mobilità.

Emendamento 13Proposta di regolamentoConsiderando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Lo sviluppo del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, comporta un impegno specifico da parte degli Stati membri e dell'Unione a sostegno, nell'ambito dei programmi scolastici e di programmi ad hoc, della valorizzazione dell'istruzione in ambito artistico, culturale e creativo nonché dell'alfabetizzazione cinematografica e mediatica.

Or. en

Motivazione

Occorre investire nell'istruzione in ambito artistico, culturale e creativo al fine di avvicinare i giovani all'arte.

Emendamento 14Proposta di regolamentoConsiderando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Occorre un sostegno specifico per affrontare il problema della sottorappresentazione delle donne in ambito creativo e artistico nei settori della cultura e della creatività nonché quello della minor circolazione delle opere realizzate da donne,

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sia all'interno che all'esterno dell'Unione, a causa degli ostacoli e degli impedimenti che caratterizzano la loro carriera e dell'esiguo numero di donne nelle posizioni dirigenziali alla guida delle istituzioni culturali.

Or. en

Motivazione

Da alcuni studi emerge che le opere culturali e creative realizzate da donne hanno meno probabilità di circolare negli Stati membri e nel mondo a causa della sottorappresentazione delle donne all'interno delle istituzioni del settore. È opportuno che il programma quadro affronti il problema descritto.

Emendamento 15Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alla difficoltà di accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, crescere, restare competitivi o internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività,alla non preparazione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente preparazione a investire delle istituzioni finanziarie.

(13) Per i settori culturali e creativi, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, una delle maggiori sfide è legata alle difficoltà che incontrano nell'accesso alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare o internazionalizzare le loro attività, crescere, restare competitivi. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività ealla scarsa predisposizione all'investimento degli operatori dei settori interessati nonché all'insufficiente disponibilità a investire da parte delle istituzioni finanziarie.

Or. en

Emendamento 16Proposta di regolamentoConsiderando 15

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Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario riunire all'interno di un unico programma quadro globale i singoli programmi attuali dell'Unione per i settori culturali e creativi in modo da sostenere più efficacemente gli operatori culturali e creativi consentendo loro di sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e aiutandoli ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma deve – mediante approcci su misura all'interno di sezioniindipendenti – tenere conto delle specificità dei sottosettori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze.

(15) Una riunificazione all'interno di un unico programma quadro globale degli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus, senza tuttavia ridimensionare la reciproca indipendenza degli stessi,consentirebbe di sostenere più efficacemente i settori culturali e creativi per aiutarli asfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato, in particolare attraverso un approccio interculturale. È tuttavia fondamentale garantire che il quadro – mediante approcci su misura all'interno di due programmi indipendenti –tenga conto delle specificità dei settori culturali e creativi, con particolare riferimento al settore audiovisivo, nonché delle loro speciali esigenze. Il programma quadro istituito dal presente regolamento dovrebbe altresì introdurre, per i diversi settori creativi e culturali, una struttura di sostegno coerente, nella fattispecie un sistema di sovvenzioni integrato da uno strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del programma quadro Europa creativa occorre mantenere l'indipendenza dei programmi Cultura e MEDIA garantendo nel contempo un efficiente funzionamento delle azioni transsettoriali volte ad affrontare le sfide comuni che interessano tutti i settori culturali e creativi.

Emendamento 17Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'iniziativa Capitale europea della cultura e il marchio del patrimonio europeo contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune e alla valorizzazione del

(16) È opportuno fornire finanziamenti anche a favore delle azioni legate all'iniziativa Capitale europea della cultura e al marchio del patrimonio europeo in quanto contribuiscono al rafforzamento del

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patrimonio culturale. È opportuno fornire finanziamenti a favore di queste due azioni dell'Unione europea.

senso di appartenenza a uno spazio culturale comune e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Or. en

Motivazione

Occorre riformulare il considerando per specificare che la proposta si riferisce unicamente al finanziamento delle azioni legate all'iniziativa Capitale europea della cultura e al marchio del patrimonio europeo per il periodo 2014-2020.

Emendamento 18Proposta di regolamentoConsiderando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il programma deve inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con altri paesi non membri dell'UE sulla base di stanziamenti supplementari da definire.

(18) Il programma quadro deve inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con altri paesi non membri dell'UE sulla base di stanziamenti supplementari e disposizioni specifiche da concordare con le parti interessate.

Or. en

Emendamento 19Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del programma, la complementarità con le attività degli Stati membri e il rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne.

(20) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambitodel programma quadro, la complementarità delle stesse con le attività degli Stati membri e le altre iniziative dell'Unione nonché il rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nei campidell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo, delle relazioni esterne e dell'agenda digitale.

Or. en

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Emendamento 20Proposta di regolamentoConsiderando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I risultati del programma quadro dovrebbero avere la più ampia diffusione possibile. Occorre incoraggiare l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi caratterizzate da una forte dimensione europea e particolarmente rilevanti per gli obiettivi del programma quadro, sfruttando le esperienze di precedenti iniziative come ad esempio quella riguardante gli ambasciatori culturali europei.

Or. en

Emendamento 21Proposta di regolamentoConsiderando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Quanto all'attuazione del programma, occorre tener conto della natura specifica dei settori culturali e creativi, preoccupandosi in particolare di semplificare le procedure amministrative e finanziarie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Alla luce del testo proposto, nonché delle questioni e dei problemi che potrebbero emergere a seguito della fusione dei programmi Cultura e MEDIA, è fondamentale garantire le prerogative di entrambi i legislatori in riferimento all'attuazione del nuovo programma quadro in esame mediante l'introduzione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE.

Emendamento 22Proposta di regolamentoConsiderando 25

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IT

Testo della Commissione Emendamento

(25) Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. Questo tipo di semplificazione deve proseguire.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli accordi citati non sono più pertinenti in quanto nel frattempo sia i programmi che le procedure hanno subito modifiche. Visto il testo proposto è di fondamentale importanza garantire il diritto di controllo dei legislatori.

Emendamento 23Proposta di regolamentoConsiderando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente programma, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento relativo al considerando 26 bis)

Motivazione

Poiché il relatore propone la delega di potere alla Commissione in relazione agli elementi non essenziali del regolamento proposto, ivi inclusi i programmi annuali, il considerando in

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esame relativo agli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE non è più pertinente e va quindi soppresso.

Emendamento 24Proposta di regolamentoConsiderando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di modificare e integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro annuali e all'adeguamento degli indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione del programma quadro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 25Proposta di regolamentoConsiderando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito.

(27) Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma quadro prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito,

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PR\909697IT.doc 19/2 PE494.523v01-00

IT

nonché di indicatori qualitativi.

Or. en

Emendamento 26Proposta di regolamentoConsiderando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Dato il carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri da soli. A motivo della portata e degli effetti attesi di tali azioni, i risultati transnazionali possono essere conseguiti meglio con un'azione a livello dell'Unione. L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi che consistono nella protezione e nella promozione della diversità culturale e linguistica europea e nel rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

(30) Dato il carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte, gli obiettivi del presente regolamento, ovvero la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri da soli A motivo della portata e degli effetti attesi di tali azioni, i risultati transnazionali possono essere conseguiti meglio con un'azione a livello dell'Unione. L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento dei citati obiettivi,

Or. en

Emendamento 27Proposta di regolamentoArticolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Istituzione e durata del programma quadro

Or. en

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PE494.523v01-00 20/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 28Proposta di regolamentoArticolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno deisettori culturali e creativi europei (di seguito denominato "il programma") per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento istituisce il programma quadro Europa creativa per sostenere i settori culturali e creativi europei ("il programma quadro").

Or. en

Emendamento 29Proposta di regolamentoArticolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma quadro è istituito per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 30Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la

1. "settori culturali e creativi": tutti i settorile cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Queste attività comprendono la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la

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PR\909697IT.doc 21/2 PE494.523v01-00

IT

gestione o la regolamentazione. I settori culturali e creativi comprendono in particolare l'architettura, gli archivi e le biblioteche, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e il multimedia), il patrimonio culturale, il design, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

gestione o la regolamentazione.

I settori culturali e creativi comprendono in particolare:– l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, il patrimonio culturale, la moda, il design, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

– il settore degli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali);

Or. en

Emendamento 31Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "operatore": un professionista, un'organizzazione, un'impresa o un'istituzione attivi nei settori culturali e creativi;

2. "operatore culturale e creativo": un professionista, un'organizzazione (anche senza scopo di lucro), un'istituzione oun'impresa, anche di dimensioni medio-piccole, attivi nei settori culturali e creativi;

Or. en

Emendamento 32Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "PMI": microimprese, piccole e medie imprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,

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PE494.523v01-00 22/2 PR\909697IT.doc

IT

piccole e medie imprese1, attive nei settori culturali e creativi.___________________1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Il testo originario della Commissione fa riferimento alle piccole e medie imprese senza tuttavia definire il termine. Al fine di evitare fraintendimenti occorre chiarire il concetto.

Emendamento 33Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma sostiene unicamente le azioni e le attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.

1. Alla luce del valore intrinseco ed economico della cultura, il programma quadro sostiene unicamente le azioni e le attività che presentano un valore aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 34Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. A garantire il valore aggiunto europeo sono in particolare:

2. Il valore aggiunto europeo è garantito da almeno uno dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 35Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il carattere transnazionale e l'impatto delle attività del programma che integrano

a) il carattere transnazionale delle azioni e attività che integrano programmi e

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PR\909697IT.doc 23/2 PE494.523v01-00

IT

programmi nazionali, internazionali e altri programmi dell'Unione;

politiche nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione nonchéil relativo impatto, con particolare riferimento ai settori culturali e creativi;

Or. en

Emendamento 36Proposta di regolamentoArticolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la cooperazione transnazionale che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e produce effetti di sistema a lungo termine sui settori interessati;

c) la cooperazione transnazionale e transregionale tra operatori culturali e creativi che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e produce effetti a lungo termine sui settori in questione, uno sviluppo innovativo e inclusivo, anche a livello regionale e locale, nonché un dialogo interculturale e una cooperazione con i paesi terzi;

Or. en

Motivazione

In caso di approvazione il testo sarà inserito come lettera a bis) (nuova).

Emendamento 37Proposta di regolamentoArticolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi generali del programma Obiettivi generali del programma quadro

Or. en

Emendamento 38Proposta di regolamentoArticolo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi generali del programma sono i Gli obiettivi generali del programma

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PE494.523v01-00 24/2 PR\909697IT.doc

IT

seguenti: quadro sono:

Or. en

Emendamento 39Proposta di regolamentoArticolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea;

a) proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa;

Or. en

Emendamento 40Proposta di regolamentoArticolo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, con particolare riferimento al settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 41Proposta di regolamentoArticolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi specifici del programma Obiettivi specifici del programma quadro

Or. en

Emendamento 42Proposta di regolamentoArticolo 5 – alinea

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PR\909697IT.doc 25/2 PE494.523v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Gli obiettivi specifici del programma quadro sono:

Or. en

Emendamento 43Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale;

a) rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e di affrontare nuove sfide, ad esempio quella della digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 44Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatoriculturali e creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo;

b) promuovere e incrementare la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative europee nonché la mobilità degli operatori dei medesimi settori, segnatamente artisti e professionisti della creatività (soprattutto se donne), raggiungendo altresì nuovi pubblici e migliorando l'accesso alle opere culturali e creative all'interno dell'Unione e nel mondo, con particolare riferimento ai bambini, ai giovani, alle persone con disabilità e ai gruppi sottorappresentati;

Or. en

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PE494.523v01-00 26/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 45Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostenere l'espressione artistica e creativa;

Or. en

Emendamento 46Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) migliorare l'accesso alla cultura per i cittadini, con particolare riferimento alle persone appartenenti a minoranze e gruppi svantaggiati;

Or. en

Emendamento 47Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e organizzazioni;

c) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi e degli operatori dei medesimi settori, in particolare delle PMI;

Or. en

Emendamento 48Proposta di regolamentoArticolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire losviluppo di politiche, l'innovazione, lacostruzione del pubblico e nuovi modelli di business.

d) sostenere la cooperazione transnazionale nei settori culturali e creativi in materia disviluppo di politiche, innovazione, sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business.

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PR\909697IT.doc 27/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Emendamento 49Proposta di regolamentoArticolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Struttura del programma Struttura del programma quadro

Or. en

Emendamento 50Proposta di regolamentoArticolo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il programma comprende le seguenti sezioni:

Il programma quadro consta di:

Or. en

Emendamento 51Proposta di regolamentoArticolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una sezione transettoriale che riguarda tutti i settori culturali e creativi;

a) una sezione transettoriale che riguarda i settori culturali e creativi;

Or. en

Emendamento 52Proposta di regolamentoArticolo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una sezione Cultura che riguarda i settori culturali e creativi;

b) un programma Cultura che riguarda i settori culturali e creativi. Le attività audiovisive rientrano nel programma in

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PE494.523v01-00 28/2 PR\909697IT.doc

IT

oggetto se sono accessorie agli obiettivi generali e specifici che esso persegue, conformemente al capo III.

Or. en

Motivazione

Nel contesto attuale di convergenza e digitalizzazione, il programma Cultura non dovrebbe escludere gli operatori del settore audiovisivo. Tuttavia, non rientrando negli obiettivi principali del programma, la loro partecipazione dovrebbe essere limitata.

Emendamento 53Proposta di regolamentoArticolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una sezione MEDIA che riguarda il settore audiovisivo.

c) un programma MEDIA che riguarda il settore audiovisivo.

Or. en

Emendamento 54Proposta di regolamentoArticolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bisLogotipi dei programmi

1. La Commissione garantisce la visibilità del programma quadro mediante il ricorso a logotipi specifici per ciascun programma di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 6.2. I beneficiari del programma Cultura si avvalgono del logotipo del programma Cultura di cui all'allegato I bis, punto 1. La Commissione definisce gli ulteriori dettagli per l'uso del logotipo del programma Cultura e ne informa i beneficiari.3. I beneficiari del programma MEDIA si avvalgono del logotipo del programma MEDIA di cui all'allegato I bis, punto 2. La Commissione definisce gli ulteriori dettagli per l'uso del logotipo del programma

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PR\909697IT.doc 29/2 PE494.523v01-00

IT

MEDIA e ne informa i beneficiari.4. La Commissione e i desk Europa creativa di cui al capo II sono anch'essi autorizzati ad avvalersi dei logotipi dei suddetti programmi.5. La Commissione garantisce la visibilità del programma quadro Europa creativa, definendone un'identità visiva, tra cui un emblema.

Or. en

Emendamento 55Proposta di regolamentoArticolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -7Finalità della sezione transettoriale

La sezione transettoriale è intesa a istituire uno strumento di garanzia che assicuri un miglior accesso al credito alle PMI e ad altre organizzazioni attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno Stato membro, nonché a sostenere una cooperazione politica transnazionale e l'istituzione di una rete di desk Europa creativa di cui al capo II.

Or. en

Emendamento 56Proposta di regolamentoArticolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Strumento per i settori culturali e creativi Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

Or. en

Emendamento 57Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1 – alinea

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PE494.523v01-00 30/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le piccole e medie imprese. Lo strumento ha le seguenti priorità:

1. La Commissione istituisce, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi. Lo strumento, a disposizione di PMI e organizzazioni culturali e creative stabilite uno Stato membro, è inteso a:

Or. en

Emendamento 58Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) facilitare l'accesso al credito da parte dellepiccole e medie imprese e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;

a) facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;

Or. en

Emendamento 59Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare a tal fine la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini diassistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.

b) migliorare la capacità e incoraggiare la disponibilità degli intermediari finanziaria valutare i progetti culturali e creativi, anche mediante l'assistenza tecnica e misure per la creazione di reti.

Or. en

Emendamento 60Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la Commissione attua gli strumenti finanziari con modalità di

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PR\909697IT.doc 31/2 PE494.523v01-00

IT

gestione indiretta, affidando i compiti al Fondo europeo per gli investimenti ("FEI") di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 61Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le priorità sono attuate secondo quanto definito nell'allegato I.

soppresso

Or. en

Emendamento 62Proposta di regolamentoArticolo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e modelli di business nei settori culturali e creativi, la Commissione attua le seguenti misure di sostegno della cooperazione politica transnazionale:

1. Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale fornisce un sostegno a quanto segue:

Or. en

Emendamento 63Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi;

a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business e/o di governance, progetti interdisciplinari e multimediali, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra gli operatori culturali e creativi e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e

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PE494.523v01-00 32/2 PR\909697IT.doc

IT

creativi, in particolare promuovendo la creazione di reti digitali;

Or. en

Emendamento 64Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dati di mercato, studi, strumenti di anticipazione delle competenze e dei fabbisogni professionali, valutazioni, analisi politiche e sostegno a indagini statistiche;

b) raccolta di dati di mercato, redazione distudi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, analisi politiche e indagini statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici a ciascun settore;

Or. en

Emendamento 65Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la quota di partecipazione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nei settori culturali e creativi;

c) la quota di partecipazione dell'Unioneall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;

Or. en

Motivazione

Al momento il mandato dell'Osservatorio è limitato al settore audiovisivo. Si veda l'emendamento all'articolo 8, lettera c bis).

Emendamento 66Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) uno studio di fattibilità, da effettuarsi entro il 30 giugno 2015, che valuti la

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PR\909697IT.doc 33/2 PE494.523v01-00

IT

possibilità di raccogliere e analizzare i dati dei settori culturali e creativi, diversi da quelli del settore audiovisivo, i cui risultati sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 67Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;

d) la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione e alla monetizzazione delle creazioni, tra cui modalità innovative di impiego delle tecnologie digitali;

Or. en

Emendamento 68Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica;

e) l'organizzazione di conferenze, formazioni, seminari e dialogo sociale sull'alfabetizzazione culturale, mediatica e digitale, nonché educazione al cinema, anche in collaborazione con università e altre istituzioni culturali;

Or. en

Motivazione

Occorre migliorare il rapporto e il dialogo tra i settori culturali e creativi e il mondo universitario in materia di alfabetizzazione culturale, mediatica e digitale e di educazione al cinema.

Emendamento 69Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera e bis (nuova)

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PE494.523v01-00 34/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

e bis) formazione per professionisti dei settori culturali e creativi, intesa a migliorarne le competenze negli ambiti culturale, mediatico e digitale;

Or. en

Emendamento 70Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I paesi partecipanti al programma quadro allestiscono desk Europa creativa conformemente ai loro rispettivi requisiti e disposizioni interni, garantendo nel contempo il rispetto delle competenze esistenti e dei tratti specifici di ciascun settore.

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento, insieme agli emendamenti 71-77, confluirà in un nuovo articolo, vale a dire l'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". La proposta di fusione dei punti di contatto Cultura e dei desk MEDIA nell'ambito del presente programma potrebbe generare confusione e creare inutili problemi negli Stati membri, con conseguente perdita di competenza e know-how specializzato nei settori culturali e audiovisivi. Ecco perché gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se procedere o meno alla fusione dei loro punti di contatto Cultura e dei desk MEDIA se. È opportuno preservare la competenza e la specializzazione di ciascun settore.

Emendamento 71Proposta non trova se di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti al programma quadro, sostiene a una rete di desk Europa creativa.

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PR\909697IT.doc 35/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 72Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno ai membri nazionali della rete dei desk Europa creativa per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1 ter. I desk Europa creativa svolgono iseguenti compiti:

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 73Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

promozione del programma Europa creativa a livello nazionale;

a) promozione del programma quadro nei loro rispettivi ambiti nei paesi partecipanti;

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 74Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

assistenza ai settori culturali e creativi per b) assistenza ai settori culturali e creativi per

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PE494.523v01-00 36/2 PR\909697IT.doc

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quanto riguarda il programma Europa creativa e messa a disposizione di informazioni sulle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

quanto riguarda il programma quadro e messa a disposizione di informazionifondamentali sulle altre opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 75Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

stimolo alla cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

c) stimolo alla cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti dei settori culturali e creativi;

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 76Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

sostegno alla Commissione offrendo ad essa assistenza nel campo dei settori culturali e creativi negli Stati membri, ad esempio mediante la fornitura di dati su tali settori;

d) sostegno alla Commissione offrendo ad essa assistenza nel campo dei settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma quadro, ad esempio mediante la fornitura dei dati disponibili su tali settori;

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

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PR\909697IT.doc 37/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 77Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera f – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

sostegno alla Commissione per garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma.

e) sostegno alla Commissione per garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma quadro.

Or. en

Motivazione

Se approvato, il presente emendamento confluirà nell'articolo 8 bis (nuovo), recante il titolo "Rete dei desk Europa creativa". Si veda l'emendamento all'articolo 8, comma 1 bis.

Emendamento 78Proposta di regolamentoCapo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sezione Cultura Programma Cultura:

Or. en

Emendamento 79Proposta di regolamentoArticolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità della sezione Cultura Priorità del programma Cultura

Or. en

Emendamento 80Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1 – alinea

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PE494.523v01-00 38/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore le priorità sono:

1. Le priorità del programma Cultura sonole seguenti:

Or. en

Emendamento 81Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla costruzione del pubblico e ai modelli di business;

a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le competenze e il know-how checontribuiscono a rafforzare i settori culturali e creativi, anche incoraggiando l'adeguamento alle tecnologie digitali, la sperimentazione di nuovi approcci allo sviluppo del pubblico, promuovendo la partecipazione attiva e partenariati creativi, nonché sviluppando e sperimentando nuovimodelli di business;

Or. en

Emendamento 82Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere le azioni che consentono agli operatori di internazionalizzare la loro carriera in Europa e nel mondo;

b) sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione enel mondo;

Or. en

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PR\909697IT.doc 39/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 83Proposta di regolamentoArticolo 9 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturaliinternazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

c) sostenere il rafforzamento degli operatoriculturali e creativi europei, in particolare delle organizzazioni e delle reti internazionali,al fine o di facilitare l'accesso a opportunità professionali, o di rafforzarne il contributo alla definizione delle politiche e alla promozione culturale a livello europeo.

Or. en

Emendamento 84Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere le tournées, le manifestazioni ele mostre internazionali;

a) sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;

Or. en

Emendamento 85Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la circolazione della letteratura europea;

b) sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia accessibilità possibile;

Or. en

Emendamento 86Proposta di regolamentoArticolo 9 – punto 2 – lettera c

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PE494.523v01-00 40/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

c) sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europeo e migliorarne l'accesso;

Or. en

Emendamento 87Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sostenere le piattaforme digitali allo scopo di rafforzare gli scambi culturali e incrementare la circolazione di opere culturali e ricreative.

Or. en

Emendamento 88Proposta di regolamentoArticolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno della sezione Cultura Misure di sostegno del programma Cultura

Or. en

Emendamento 89Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La sezione Cultura fornisce un sostegnoalle seguenti misure:

1. Per attuare le priorità di cui all'articolo 9, il programma Cultura fornisce un sostegno a quanto segue:

Or. en

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PR\909697IT.doc 41/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 90Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure di cooperazione che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

a) le misure e i progetti di cooperazionetransnazionale che riuniscono operatoriculturali e creativi di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

Or. en

Emendamento 91Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le attività di organismi europei comprendenti reti di operatori di vari paesi;

b) le attività di organismi europei comprendenti reti di operatori culturali e creativi di vari paesi;

Or. en

Emendamento 92Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaformapromozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la circolazionedegli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala;

c) le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma europea per lo sviluppo di nuovi talenti e che promuovono lamobilità e la formazione di artisti e professionisti dei settori culturali e creativi, come pure la circolazione delle loro opere;

Or. en

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PE494.523v01-00 42/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 93Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il sostegno alla traduzione letteraria; d) le traduzioni letterarie e il loro ulterioresostegno promozionale;

Or. en

Emendamento 94Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la traduzione, la sottotitolatura e la descrizione audio, mediante il ricorso alle tecnologie digitali, delle opere culturali e creative, quali ad esempio concerti dal vivo ed esposizioni, onde assicurarne una più ampia accessibilità e distribuzione;

Or. en

Emendamento 95Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

Or. en

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PR\909697IT.doc 43/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 96Proposta di regolamentoArticolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure di sostegno di cui al comma 1 sono dirette in particolare a sostenere progetti senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 97Proposta di regolamentoCapo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sezione MEDIA Programma MEDIA

Or. en

Emendamento 98Proposta di regolamentoArticolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Priorità della sezione MEDIA Priorità del programma MEDIA

Or. en

Emendamento 99Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore le priorità sono:

1. Le priorità del programma MEDIAsono:

Or. en

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PE494.523v01-00 44/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 100Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agevolare l'acquisizione di competenze e lo sviluppo di reti e in particolareincoraggiare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato;

a) agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, in particolare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business;

Or. en

Emendamento 101Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

b) aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

Or. en

Emendamento 102Proposta di regolamentoArticolo 11 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati europei e internazionali.

c) incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e promovendo glistrumenti d'impresa che consentano loro di dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.

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PR\909697IT.doc 45/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Emendamento 103Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di progetti audiovisivi;

a) sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;

Or. en

Emendamento 104Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere il marketing e la distribuzione transnazionali su piattaforme on-line;

b) promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su piattaforme on-line;

Or. en

Emendamento 105Proposta di regolamentoArticolo 11 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

c) sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per rafforzare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive e migliorarne l'accesso, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

Or. en

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PE494.523v01-00 46/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 106Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere la flessibilità di nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

d) promuovere forme nuove e flessibili di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

Or. en

Emendamento 107Proposta di regolamentoArticolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure di sostegno della sezione MEDIA Misure di sostegno del programma MEDIA

Or. en

Emendamento 108Proposta di regolamentoArticolo 12 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La sezione MEDIA fornisce un sostegnoalle seguenti misure:

Per attuare le priorità di cui all'articolo 11, il programma MEDIA fornisce un sostegno a quanto segue:

Or. en

Emendamento 109Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostegno allo sviluppo di un'offertaglobale di iniziative per l'acquisizione di nuove competenze, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti;

a) messa a disposizione di una gamma globaledi misure tese a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti,

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PR\909697IT.doc 47/2 PE494.523v01-00

IT

compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

Or. en

Emendamento 110Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sottotitolatura, doppiaggio e descrizione audio delle opere audiovisive;

Or. en

Emendamento 111Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostegno agli operatori del settore audiovisivo per lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

b) sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 112Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostegno ad attività volte a facilitare le coproduzioni europee e internazionali, anche televisive;

c) misure volte a facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive;

Or. en

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PE494.523v01-00 48/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 113Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) accesso più agevole alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Europa;

d) misure volte ad agevolare l'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Unione;

Or. en

Emendamento 114Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali su tutte le piattaforme e alle attività di vendita internazionale;

e) misure volte a istituire sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altrepiattaforme, nonché alle attività di vendita internazionale;

Or. en

Emendamento 115Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) circolazione più agevole dei film europei nel mondo e dei film internazionali in Europa su tutte le piattaforme;

f) misure volte ad agevolare la circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali nell'Unione su tutte le piattaforme;

Or. en

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PR\909697IT.doc 49/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 116Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostegno a una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

g) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali, soprattutto il supporto satellitare;

Or. en

Motivazione

La combinazione delle tecnologie digitali e dei collegamenti satellitari ha infuso nuova vita alle sale teatrali e cinematografiche, non solo facilitando e rendendo più economica la distribuzione dei film ma anche agevolando la trasmissione in diretta di manifestazioni e spettacoli.

Emendamento 117Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sostegno a iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee;

h) iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee;

Or. en

Emendamento 118Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostegno alle attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico;

i) attività finalizzate ad accrescere le conoscenze, l'interesse e la partecipazione attiva del pubblico alle opere audiovisive europee, nonché a promuovere partenariati creativi;

Or. en

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PE494.523v01-00 50/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 119Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) attività intese a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e mediatica, soprattutto in collaborazione con istituti culturali e università;

Or. en

Emendamento 120Proposta di regolamentoArticolo 12 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) sostegno ad azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

j) azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

Or. en

Emendamento 121Proposta di regolamentoArticolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bisPartecipazione all'Osservatorio europeo

dell'audiovisivo1. La partecipazione dell'Unione europea all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo fa parte integrante del presente programma MEDIA e contribuisce al conseguimento dei suoi obiettivi:a) incoraggiando la trasparenza e l'instaurazione di condizioni di parità per

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PR\909697IT.doc 51/2 PE494.523v01-00

IT

quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni giuridiche e finanziarie/di mercato e contribuendo alla comparabilità dei dati giuridici e statistici;b) fornendo dati e analisi di mercato utili all'elaborazione delle linee d'azione del programma MEDIA e alla valutazione della loro incidenza di mercato.2. La Commissione rappresenta l'Unione nelle relazioni con l'Osservatorio.

Or. en

Emendamento 122Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive con:

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma quadro e delle sue sinergie con:

Or. en

Emendamento 123Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le pertinenti politiche dell'UE, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

a) le pertinenti politiche dell'Unione, qualiquelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della coesione sociale e territoriale, della salute, del mercato interno,della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;

Or. en

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PE494.523v01-00 52/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 124Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'UE nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente.

b) le altre fonti di finanziamento previste dall'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione;

Or. en

Emendamento 125Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione;

Or. en

Emendamento 126Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) altri programmi dell'Unione;

Or. en

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PR\909697IT.doc 53/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 127Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) le strategie nazionali, regionali e locali.

Or. en

Emendamento 128Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento è applicato e attuato nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.

2. Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 129Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma Europa creativasulla base dei seguenti indicatori di performance. Va tenuto conto del fatto che il conseguimento dei risultati di performance dipende dall'effetto complementare di altre attività a livello nazionale ed europeo che incidono sui settori culturali e creativi.

1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma quadro sulla base dei seguenti indicatori qualitativi e quantitativi di performance.

Or. en

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PE494.523v01-00 54/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 130Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 131Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– quota di occupazione e quota del PIL dei settori interessati;

– quota di occupazione e quota del prodotto interno lordo dei settori culturale e creativo;

Or. en

Emendamento 132Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– percentuale di persone che riferisce di avere accesso a opere culturali europee.

– dati statistici relativi all'accesso negli Stati membri a opere culturali e creativeeuropee non nazionali, in particolare opere audiovisive;

Or. en

Emendamento 133Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– dati statistici relativi all'accesso a opere culturali e creative europee, in particolare opere audiovisive, negli altri paesi

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PR\909697IT.doc 55/2 PE494.523v01-00

IT

partecipanti e nel mondo.

Or. en

Emendamento 134Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera a), concernente il sostegno alla capacità dei settori culturali e creativi europei:

i) In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera a):

Or. en

Emendamento 135Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– internazionalizzazione degli operatori culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

– l'entità delle attività internazionali degli operatori culturali e creativi e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

Or. en

Emendamento 136Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– numero di esperienze di apprendimento ideate per gli operatori artistici/culturali con aumento delle loro competenze e della loro occupabilità.

– il numero di attività sostenute dal programma quadro che hanno migliorato le capacità e le competenze degli operatori culturali e creativi con conseguente aumento della loro occupabilità.

Or. en

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PE494.523v01-00 56/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 137Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera b), concernente la promozione della circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi e il raggiungimento di nuovi pubblici in Europa e nel mondo:

ii) In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera b):

Or. en

Emendamento 138Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sezione Cultura: Programma Cultura:

Or. en

Emendamento 139Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – parte 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;

– il numero di persone raggiunte dai progetti sostenuti dal programma quadro;

Or. en

Emendamento 140Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – parte 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sezione MEDIA: Programma MEDIA:

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PR\909697IT.doc 57/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Emendamento 141Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – parte 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei in Europa e nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei);

– il numero di biglietti d'ingresso venduti nelle sale cinematografiche di tutta l'Unione per film europei non nazionali e per film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei);

Or. en

Emendamento 142Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – parte 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali.

– la quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali.

Or. en

Emendamento 143Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera c), concernente il rafforzamento della capacità finanziaria dei settori culturali e creativi:

iii) In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera c):

Or. en

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PE494.523v01-00 58/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 144Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– volume dei prestiti concessi attraverso ilmeccanismo finanziario;

– il volume dei prestiti concessi attraverso lo strumento di garanzia, classificati per origine nazionale, dimensioni e sottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni;

Or. en

Emendamento 145Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il volume dei prestiti concessi da intermediari finanziari, classificati in base all'origine nazionale;

Or. en

Emendamento 146Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– numero e distribuzione geografica delle istituzioni finanziarie che forniscono accesso al credito nei settori culturali e creativi;

– il numero e la distribuzione geografica degli intermediari finanziari;

Or. en

Emendamento 147Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3

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PR\909697IT.doc 59/2 PE494.523v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

– numero, origine nazionale e sottosettori di appartenenza dei beneficiari finali dello strumento finanziario.

– il numero, l'origine nazionale e isottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni che beneficiano dello strumento di garanzia;

Or. en

Emendamento 148Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il tasso medio di insolvenza dei prestiti, classificati per origine nazionale, dimensioni e sottosettori di appartenenza delle PMI e delle organizzazioni.

Or. en

Emendamento 149Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera d), concernente il sostegno alla cooperazione politica transnazionale:

iv) In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera d):

Or. en

Emendamento 150Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali e numero delle nuove iniziative.

– il numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali e il numero delle nuove

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PE494.523v01-00 60/2 PR\909697IT.doc

IT

iniziative.

Or. en

Emendamento 151Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di garantire un monitoraggio e una valutazione ottimali del programma quadro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 ter, adeguando gli indicatori qualitativi e quantitativi di performance di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 152Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 153Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione ha la portata corretta ed è svolta con sufficiente tempismo in modo che se ne possa tener conto nel processo decisionale.

soppresso

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PR\909697IT.doc 61/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Emendamento 154Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta una relazione di valutazione esterna entro la fine del 2017 per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo in vista di una decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gliobiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 ter. La Commissione garantisce che il programma quadro sia sottoposto a unavalutazione regolare, esterna e indipendente. Al fine di valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e l'efficienza del programma quadro, la valutazione riguarda le possibilità di semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna e il sussistere della rilevanza dei suoi obiettivi. Oltre a tenere conto degli indicatori di cui al paragrafo 1, la valutazione riguarda anche altri fattori rilevanti, tra cui la differenza fra il tasso medio di interesse dei prestiti concessi tramite lo strumento di garanzia e il tasso medio di interesse dei prestiti generalmente concessi alle PMI alle normali condizioni di mercato. Sono altresì tenuti in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017.

Or. en

Emendamento 155Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) La Commissione valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti delle misure nella prospettiva di tenerne conto ai fini di una decisione sul rinnovo,

1 quater. La Commissione valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma quadro in funzionedella prossima generazione di programmi

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PE494.523v01-00 62/2 PR\909697IT.doc

IT

sulla modifica o sulla sospensione possibili di un programma successivo.

finanziari pluriennali.

Or. en

Emendamento 156Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione garantisce che le informazioni pertinenti siano trasmesse ai desk Europa creativa di cui al capo II.

Or. en

Emendamento 157Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete dei desk Europa creativa di cui all'articolo 8, lettera f), provvede a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti accordati dall'Unione e sui risultati conseguiti nel loro paese.

2. La rete dei desk Europa creativa provvede a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti accordati dall'Unione e sui risultati conseguiti nei rispettivi paesi partecipanti.

Or. en

Emendamento 158Proposta di regolamentoCapo VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso al programma Accesso al programma quadro

Or. en

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PR\909697IT.doc 63/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 159Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

1. Il programma quadro promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

Or. en

Emendamento 160Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione alle sezioni delprogramma è aperta ai seguenti paesi, purché siano soddisfatte le condizioni previste, comprese – per la sezioneMEDIA – quelle contenute nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi e previo il versamento di stanziamenti supplementari:

2. La partecipazione al programma quadro, a eccezione delle misure elencate all'articolo 7, è aperta:

– agli Stati membri, e– ai seguenti paesi, purché siano soddisfatte, o vi siano i presupposti affinché lo siano in futuro, le condizioni previste, comprese – per il programmaMEDIA – quelle stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e previo il versamento di stanziamenti supplementari:

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PE494.523v01-00 64/2 PR\909697IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 161Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

b) i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE), a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

Or. en

Emendamento 162Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.

d) i paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 163Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a determinati paesi o regioni sulla base di stanziamenti supplementari.

3. Il programma quadro è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a determinati paesi o regioni sulla base di stanziamenti supplementari.

Or. en

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PR\909697IT.doc 65/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 164Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

4. Il programma quadro consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non vi partecipano e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma quadro.

Or. en

Emendamento 165Proposta di regolamentoArticolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppressoAttuazione del programma

Per l'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i piani di lavoro annuali comprendono le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Or. en

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PE494.523v01-00 66/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 166Proposta di regolamentoArticolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bisProgramma di lavoro annuale

1) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 ter riguardo alla stesura di programmi di lavoro annuali.2) I programmi di lavoro annuali definiscono, in particolare, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento.3) Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna sezione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni, essi comprendono le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 167Proposta di regolamentoArticolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione EmendamentoArticolo 17 ter

Esercizio della delega1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a

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PR\909697IT.doc 67/2 PE494.523v01-00

IT

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la durata del programma quadro.3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, e all'articolo 17 bis, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 168Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma Europa creativa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

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PE494.523v01-00 68/2 PR\909697IT.doc

IT

Emendamento 169Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 170Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari a 1 801 000 000 EUR.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 171Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La dotazione di bilancio sarà ripartita come segue fra i programmi MEDIA e Cultura e la sezione transettoriale di cui all'articolo 6:– almeno il 55% per il programma MEDIA;– almeno il 30% per il programma Cultura;– un importo massimo del 15% per la sezione transettoriale, con una dotazione minima del 4% destinata alle misure di cooperazione

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PR\909697IT.doc 69/2 PE494.523v01-00

IT

transnazionale di cui all'articolo 8 e alla rete dei desk Europa creativa di cui al capo II.

Or. en

Emendamento 172Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il sostegno finanziario fornito non può superare il 50% della dotazione complessiva destinata alle azioni finanziate, salvo esplicita indicazione nel programma annuale di lavoro o nel pertinente bando di gara. Il sostegno finanziario fornito non può, in ogni caso, superare il 75% della dotazione complessiva destinata alle azioni finanziate.

Or. en

Emendamento 173Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I fondi che restano non assegnati, nell'ambito della sezione transettoriale, alle misure previste all'articolo 7 vengono distribuiti ai programmi Cultura e MEDIA.

Or. en

Emendamento 174Proposta di regolamentoAllegato I

Testo della Commissione Emendamento

MODALITÀ ATTUATIVE DELLO STRUMENTO PER I SETTORI

CULTURALI E CREATIVI

STRUMENTO DI GARANZIA PER I SETTORI CULTURALI E CREATIVI

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PE494.523v01-00 70/2 PR\909697IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 175Proposta di regolamentoAllegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

soppresso

Or. en

Emendamento 176Proposta di regolamentoAllegato I – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per i settori culturali e creativi svolge i seguenti compiti:

Lo strumento di garanzia fornisce:

Or. en

Emendamento 177Proposta di regolamentoAllegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornisce garanzie ai competenti intermediari finanziari dei paesi che partecipano al programma Europa creativa;

a) garanzie ai competenti intermediari finanziari dell'Unione;

Or. en

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PR\909697IT.doc 71/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 178Proposta di regolamentoAllegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dota gli intermediari finanziari diulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

b) ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati alle PMI e alle organizzazioni e ai relativi progetti culturali e creativi, agli intermediari finanziari.

Or. en

Emendamento 179Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Scelta degli intermediari 2. Scelta degli intermediari finanziari

Or. en

Emendamento 180Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli intermediari sono scelti secondo le migliori pratiche di mercato tenendo conto degli effetti:

Gli intermediari finanziari sono scelti dal Fondo europeo per gli investimenti secondo le migliori pratiche di mercato e in base agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7.I criteri seguiti per la selezione comprendono, in particolare:

Or. en

Emendamento 181Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 1

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PE494.523v01-00 72/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

– sul volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione dell'operatore culturale e creativo e/o

– il volume dei finanziamenti con capitale di debito finora messi a disposizione delle PMI e delle organizzazioni nei settoriculturale e creativo;

Or. en

Emendamento 182Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il volume dei finanziamenti con capitale di debito accantonati per essere resi disponibili alle PMI e alle organizzazioni nei settori culturale e creativo;

Or. en

Emendamento 183Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sull'accesso dell'operatore culturale e creativo al credito e/o

soppresso

Or. en

Emendamento 184Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sull'assunzione di rischio nel finanziamento degli operatori culturali e creativi da parte dell'intermediario interessato.

soppresso

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PR\909697IT.doc 73/2 PE494.523v01-00

IT

Or. en

Emendamento 185Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la politica di gestione dei rischi associati alle operazioni di prestito, con particolare riferimento ai progetti culturali e creativi;

Or. en

Emendamento 186Proposta di regolamentoAllegato I – punto 2 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di commercializzazione e promozione alle PMI di tutte le regioni e di tutti i sottosettori.

Or. en

Emendamento 187Proposta di regolamentoAllegato I – punto 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3. Durata dello strumento per i settori culturali e creativi

3. Durata dello strumento di garanzia

Or. en

Emendamento 188Proposta di regolamentoAllegato I – punto 3 – comma 2

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PE494.523v01-00 74/2 PR\909697IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], le entrate e i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i rimborsi derivanti da operazioni avviate nel periodo precedente sono destinati allo strumento finanziario nel periodo corrente.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera h, del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento di garanzia per un periodo non superiore al periodo di impegno più 10 anni. Per il Fondo MEDIA di garanzia della produzione, i rimborsi derivanti dalle sue operazioni effettuate nel periodo precedente a quello coperto dal programma quadro sono destinati allo strumento di garanzia nel periodo corrente.

Or. en

Emendamento 189Proposta di regolamentoAllegato I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento per i settori culturali e creativi consiste fondamentalmente nella prestazione di servizi di esperti agli intermedianti finanziari che concludano un contratto di finanziamento a norma dello strumento per i settori culturali e creativi: l'obiettivo è fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi associati al finanziamento dei settori culturali e creativi.Gli operatori dei settori culturali e creativi potrebbero anch'essi beneficiare di questo rafforzamento delle capacità: lo sviluppo di competenze adeguate che consentano loro di elaborare piani aziendali e di predisporre informazioni precise sui progetti contribuirebbe a una valutazione efficiente dei progetti culturali e creativi da parte dell'intermediario finanziario.

Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento di garanzia consiste nella prestazione di consulenza agli intermediari finanziari al fine di migliorare la loro conoscenza dei settori culturali e creativi –per quanto concerne la natura immateriale delle attività utilizzate come garanzia, le dimensioni del mercato che non raggiunge la massa critica e il carattere di prototipo di prodotti e servizi –e di fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze nella creazione di portafogli e nella valutazione dei rischi associati ai progetti culturali e creativi.

Or. en

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PR\909697IT.doc 75/2 PE494.523v01-00

IT

Emendamento 190Proposta di regolamentoAllegato I – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità sono selezionati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto dello strumento di garanzia e sotto la vigilanza della Commissione, mediante una procedura di gara pubblica e aperta, sulla base delle competenze appropriate.

Or. en

Emendamento 191Proposta di regolamentoAllegato I – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni digestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento di garanzia, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

Or. en

Emendamento 192Proposta di regolamentoAllegato I – punto 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il sostegno fornito dall'Unione ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dal programma.

Per quanto riguarda il sostegno fornito a titolo dello strumento di garanzia, ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dallo strumento di

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garanzia.

Or. en

Emendamento 193Proposta di regolamentoAllegato I – punto 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fra i tipi di prestiti coperti dallo strumento di garanzia rientrano, in particolare:– gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali;– i trasferimenti di imprese;– il capitale di esercizio (come finanziamenti provvisori, finanziamentiper coprire deficit, incentivi fiscali, ecc.).

Or. en

Emendamento 194Proposta di regolamentoAllegato I – punto 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Occorre garantire che i beneficiari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.

soppresso

Or. en

Emendamento 195Proposta di regolamentoAllegato I bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis

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PR\909697IT.doc 77/2 PE494.523v01-00

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Logotipi dei programmi

Or. en

Emendamento 196Proposta di regolamentoAllegato I bis (nuovo) – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento1. Il logotipo del programma Cultura è il seguente:

Or. en

Emendamento 197Proposta di regolamentoAllegato I bis (nuovo) – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il logotipo del programma MEDIA è il seguente:

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Or. en

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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il relatore ritiene che la tutela e la promozione della creatività e della cultura siano necessarie per rafforzare le radici e il futuro dell'unità nella diversità europea attraverso il pluralismo, la democrazia e la convivenza pacifica e per potenziare il modello sociale, l'innovazione, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile, il dialogo interculturale e l'apertura nei confronti dei paesi terzi.

In tale prospettiva, l'UE tutela e promuove il patrimonio materiale e immateriale e garantisce che tutte le politiche tengano conto della dimensione culturale.

Il relatore riconosce gli sforzi della Commissione intesi a sprigionare appieno il potenziale dei settori creativi e culturali in termini di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro e in termini di tutela e promozione della diversità culturale e linguistica europea.

Oggi, i settori della cultura e della creatività contribuiscono nella misura del 2,6% al PIL europeo, con una tendenza in ascesa, il che è ragguardevole nel contesto dell'attuale crisi economica, con più di 5 milioni di posti di lavoro.

Si è inoltre prestata particolare attenzione sulla coerenza e la complementarietà del programma proposto con altre politiche e azioni dell'Unione (in particolare nel campo dell'istruzione, della coesione, della ricerca e delle imprese).

1. Struttura del programma (articoli da 1 a 6)

Il relatore accoglie positivamente il tentativo della Commissione di instaurare nessi tra i settori della cultura e dell'audiovisivo, attraverso l'istituzione di una sezione transettoriale che li aiuterà ad affrontare le attuali sfide globali: la frammentazione del mercato europeo riconducibile alla diversità linguistica e culturale, la necessità di adattarsi alla globalizzazione e al passaggio al digitale, la mancanza di dati confrontabili e le difficoltà di accesso al credito per le PMI attive nei settori culturali e creativi, tutti aspetti che richiedono un'azione a livello di Unione.

Il relatore rileva tuttavia la necessità di tenere conto della natura particolare di ciascun settore, delle loro specificità e delle loro esigenze particolari. Il proposto programma Europa creativa deve essere pertanto istituito come un programma quadro (em. 27, em. 28), composto da due programmi indipendenti, ovvero un programma Cultura e un programma MEDIA, nonché una sezione transettoriale, dal momento che ciascun programma possiede priorità, obiettivi e criteri di valutazione specifici.

2. Definizioni e obiettivi (articoli da 2 a 5)

Il relatore propone di chiarire le definizioni concernenti i settori della cultura e della creatività (em. 30), gli operatori culturali e creativi (em. 31) e le PMI (em. 32).

Con riferimento agli obiettivi generali (articolo 4) e a quelli specifici (articolo 5), il relatore propone di aggiungere la salvaguardia e il rafforzamento del patrimonio culturale europeo (em. 7 e 39), quale obiettivo generale, e il sostegno all'espressione artistica e creativa

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attraverso la mobilità, la circolazione e la collaborazione, la promozione degli operatori culturali e creativi, con particolare riferimento alle donne (em. 44), nonché un accesso migliore alla cultura per i cittadini (em. 46), quali obiettivi specifici.

3. Sezione transettoriale (capo II)

a. Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (articolo 7 e allegato I)

Il relatore propone di precisare il funzionamento dello strumento di garanzia di cui all'articolo 7 (emm. da 56 a 61) e all'allegato I (emm. da 175 a 195). Il relatore propone in particolare che possano beneficiare dello strumento (em. 57) soltanto le PMI e le organizzazioni con sede negli Stati membri.

In considerazione della mancanza di disposizioni specifiche e chiare sul funzionamento dello strumento di garanzia, il relatore propone inoltre di chiarire le norme concernenti i criteri di selezione e i meccanismi di controllo (emm. da 180 a 187).

Il relatore chiede inoltre che la selezione dei progetti nei portafogli sia equilibrata (emm. da 144 a 158 ed em. 187) e suggerisce di riassegnare ai programmi Cultura e MEDIA i fondi non attribuiti relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 7 (em. 174).

b. Cooperazione politica transnazionale (articolo 8)

Il relatore propone di rafforzare alcuni punti specifici concernenti le misure sulla cooperazione transnazionale, quali la promozione di piattaforme digitali, un allacciamento in rete più strutturato, una maggiore cooperazione tra gli operatori, le università e le istituzioni culturali nell'ambito dell'alfabetizzazione culturale, mediatica e digitale (em. 68). Egli propone altresì di istituire un sostegno specifico per la formazione dei professionisti dei settori culturali e creativi finalizzato a potenziare le loro competenze digitali (em. 69).

Il relatore suggerisce di ovviare alla mancanza di dati comparabili nei settori culturali e creativi e propone uno studio di fattibilità che valuti la possibilità di raccogliere e analizzare i dati in oggetto, diversi da quelli del settore audiovisivo (em. 66).

Il relatore ritiene che l'Osservatorio audiovisivo europeo debba continuare a raccogliere dati unicamente nel settore audiovisivo e suggerisce altresì di chiarire la partecipazione dell'Unione all'Osservatorio, proponendo un nuovo articolo 12 bis (em. 121).

c. Rete dei desk Europa creativa

Il relatore propone di affrontare tale questione in un articolo a parte e suggerisce, in considerazione del principio di sussidiarietà, che gli Stati membri siano liberi di decidere su come organizzare il loro desk (dall'em. 70 all'em. 77), rafforzando nel frattempo il ruolo e la capacità di questi ultimi. La rete dei desk Europa creativa è sostenuta anche dalla Commissione (em. 71).

4. Programma Cultura (capo III)

Viene dato un risalto maggiore ai molteplici effetti positivi di una migliore circolazione delle opere culturali e creative, così come agli operatori affinché beneficino di un pubblico più vasto, con particolare riferimento ai bambini, ai giovani, ai disabili e ai gruppi sottorappresentati (em. 44).

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Il relatore ritiene che il programma Cultura debba essere aperto alle opere audiovisive soltanto se queste sono complementari ai suoi obiettivi (em. 53) e sottolinea che tale programma deve sostenere in particolare i progetti senza scopo di lucro (em. 96).

Il relatore affronta inoltre altre questioni, quali i partenariati creativi e la partecipazione attiva (em. 81), i festival (em. 84), le piattaforme digitali per gli scambi culturali e la circolazione delle opere culturali e creative (em. 87), la promozione della mobilità e della formazione degli artisti (em. 92) nonché il sostegno alla traduzione, in particolare della documentazione, dei sottotitoli e della descrizione audio delle opere culturali e creative durante gli spettacoli dal vivo e le esibizioni (em. 94).

5. Programma MEDIA (capo IV)

Oggi, il 38% dei 30 000 schermi europei dipende ancora dalla celluloide (fonte: Mediasalles) e le coproduzioni hanno una probabilità tre volte superiore di essere distribuite all'estero rispetto alle produzioni nazionali (fonte: Eurimages).

Sono accolte positivamente l'acquisizione e il miglioramento delle tecnologie digitali per il cinema, le misure per istituire sistemi di sostegno per la distribuzione di film europei non nazionali, attraverso la distribuzione cinematografica e su altre piattaforme, in particolare via satellite, come pure misure per le attività di vendita internazionali, comprese le coproduzioni cinematografiche e televisive (em. 101).

Sono inoltre incoraggiate le attività di sottotitolatura, doppiaggio e descrizione audio per le opere audiovisive (em. 110). Occorre sostenere l'istituzione di piattaforme digitali europee (em. 114).

Sono inoltre affrontate l'acquisizione di competenze (em. 109) e lo sviluppo del pubblico (em. 100), la partecipazione attiva e i partenariati creativi (em. 118), l'alfabetizzazione cinematografica e nel campo dei media, nonché la cooperazione tra operatori e università o istituzioni culturali (em. 119).

7. Risultati di performance e divulgazione (capo V)

Ai fini del monitoraggio del programma quadro, il relatore propone di utilizzare gli indicatori quantitativi e qualitativi specifici di ogni programma (em. 129), indicatori che a suo avviso vanno precisati (emm. da 30 a 152).

8. Accesso al programma quadro (articolo 16)

Il relatore suggerisce che il programma MEDIA debba essere accessibile allo stesso numero di paesi del programma Cultura, rendendo meno rigide le condizioni di partecipazione (em. 160).

9. Logotipi e visibilità (articolo 6 bis nuovo)

Il relatore rileva con preoccupazione che la fusione dei programmi Cultura e MEDIA potrebbe nuocere alla loro visibilità, in particolare a quella del programma MEDIA che ora è ampiamente riconosciuto.

Il relatore propone pertanto di non modificare i logotipi esistenti dei programmi MEDIA e Cultura (em. 54, emm. da 197 a 198). Inoltre, al fine di dare visibilità al programma quadro

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Europa creativa, il relatore propone di istituire una sua identità visiva, tra cui la creazione di un emblema specifico.

10. Programma di lavoro annuale e atti delegati (articolo 17 bis nuovo)

Data la formulazione aperta e piuttosto generale della proposta, il relatore ritiene che le proposte disposizioni di esecuzione non garantiscano che il legislatore sia in grado di effettuare un adeguato controllo e monitoraggio del processo di attuazione.

La proposta della Commissione di applicare la procedura consultiva per l'attuazione del programma, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, non è indicata. Infatti, secondo tale procedura, il Parlamento non sarà in grado di esercitare un controllo sulle modalità di attuazione del programma da parte della Commissione, riscontrando quanto segue: nessuna informazione né il diritto di esaminare il programma di lavoro annuale che stabilisce nel dettaglio gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione, l'importo complessivo del piano di finanziamento, la descrizione delle azioni da finanziarie, un'indicazione dell'importo attribuito ad ogni azione a titolo di sovvenzione, le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

Tali elementi, in virtù dell'articolo 290 del TFUE, integrano gli elementi non essenziali dell'atto di base e in tal caso devono essere inclusi nell'atto di base o adottati mediante atti delegati.

Il relatore suggerisce pertanto di introdurre gli atti delegati (em. 24, em. 166, em. 167) epropone quindi di eliminare tutte le disposizioni relative agli atti di esecuzione (em. 23, em. 165, em. 168, em.169, em. 170).

11. Bilancio (articolo 18)

Il relatore accoglie favorevolmente la dotazione proposta di 1,801 miliardi di EUR, che rappresenta un aumento effettivo del 37% rispetto ai bilanci congiunti degli attuali programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura 2007.

Tuttavia, con l'inserimento dei settori culturali e creativi, l'aumento del numero dei beneficiari, dei paesi partecipanti e delle azioni da realizzare, l'ambito di applicazione del programma quadro è più ampio rispetto al passato.

Il relatore propone di suddividere la dotazione per i due programmi e la sezione transettoriale (em. 172) e fornisce indicazioni sul tasso massimo di cofinanziamento (em. 173).