Presentazione di PowerPoint - Metapingweb.metaping.it/incontri/42885/42885_951.pdf · 2010 2012 I...
Transcript of Presentazione di PowerPoint - Metapingweb.metaping.it/incontri/42885/42885_951.pdf · 2010 2012 I...
-
1
RETI D’IMPRESE: inquadramento giuridico dei contratti di rete
Avv. Eva Bredariol
Seminario «Reti d’imprese»
Ascoli Piceno, 24 ottobre 2014
DI ASCOLI PICENO
-
2
D.L.5 /2009
conv. con L.
n.33/2009
Legge
n. 99/2009
D.L.n.
78/2010
conv. con L.
n. 122/2010
D.L.
n.83/2012
conv. con
modifiche
con L.
n.134/2012
D.L.n.179/2012
conv. con
modifiche con
L. n.221/2012
2009
2010
2012
I riferimenti normativi
Avv. Eva Bredariol
-
3
IL CONTRATTO DI RETE
contratto plurilaterale di collaborazione-
cooperazione inter-imprenditoriale;
disciplina costruita attorno ed in funzione di un
programma comune che mira al perseguimento
di obiettivi strategici;
la norma consegnata dal legislatore delimita un
perimetro, al cui interno la determinazione del
contenuto è rimessa all’autonomia contrattuale.
-
4
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:
Avv. Eva Bredariol
NECESSARI
• Presenza di più IMPRENDITORI
• Indicazione degli OBIETTIVI STRATEGICI + modalità di
misurazione
• Definizione del PROGRAMMA DI RETE: - modalità di realizzazione dello scopo comune - enunciazione DIRITTI ED OBBLIGHI • DURATA del contratto
• Modalità di ADESIONE di altri imprenditori
• Regole per ASSUNZIONE delle DECISIONI.
C_ programma.pptxC_ attività dir obbl.pptx
-
5
La presenza di PIÙ IMPRENDITORI
Avv. Eva Bredariol
• I soggetti del contratto di rete:
il contratto di rete è un contratto tra imprenditori:
contratto a struttura bilaterale o plurilaterale;
può presentare struttura aperta o chiusa.
Il requisito soggettivo per stipulare un c. di rete:
- essere imprenditori (requisito cd. sostanziale), senza
alcuna preclusione quanto a dimensione, forma,
struttura;
- esser iscritti al Registro Imprese (requisito cd.
formale).
-
6
Definizione del PROGRAMMA COMUNE
Avv. Eva Bredariol
Tripartizione di schemi/modelli (secondo i quali le parti si
obbligano):
1. lo scambio di informazioni o prestazioni;
2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’oggetto delle proprie imprese;
3. l’esercizio in comune di una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa.
Per perseguire lo scopo comune si rende necessario fissare un
programma di rete: selezione di attività che dovranno essere svolte in rete.(Numerose e svariate possono essere le attività
oggetto del programma della rete: f.mutualistica e lucrativa).
-
7
Determinazione DIRITTI ed OBBLIGHI
• Ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale
• Molteplici e svariati possono essere i DIRITTI che le parti contraenti si riconoscono e gli OBBLIGHI cui decidono di
ottemperare.(Diritti ed obblighi sono le due facce della
stessa medaglia)
A titolo esemplificativo:
• Patti di non concorrenza;
• Patti di riservatezza;
• Patti di ultrattività.
Avv.
Eva
Bre
da
rio
l
-
8
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:
Avv. Eva Bredariol
EVENTUALI
• Istituzione di un FONDO PATRIMONIALE COMUNE
• Istituzione di ORGANO COMUNE
• Previsione di CAUSE FACOLTATIVE DI RECESSO
ANTICIPATO e condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
-
9
IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE
Avv. Eva Bredariol
La costituzione del fondo è EVENTUALE
Può essere costituito con apporti iniziali (e successivi se previsto):
- denaro,
- b. mobili/ immobili;
- patrimoni destinati allo specifico affare (art. 2447 bis 1 co lett. a) c.c.).
L’ammontare del fondo e dei contributi è rimesso alla
determinazione negoziale
va prevista
- la gestione del fondo
- la sorte dei contributi dei retisti e del fondo
comune della rete
-
10
L’ORGANO COMUNE
Avv. Eva Bredariol
La nomina di un Organo Comune, quale soggetto deputato a dare esecuzione al contratto, è EVENTUALE
Se istituito:
- va determinata configurazione e composizione;
- va stabilito se conferire rappresentanza, o meno ( vd. conseguenze operative);
Il rapporto che si instaura con i retisti è (in rete-contratto) un rapporto di MANDATO;
sta alle parti contraenti stabilire la ripartizione di poteri e competenze tra organo comune ed imprese.
-
11
La rete, in quanto mero contratto NON emette fatture,
ma la gestione contabile-amministrativa può
articolarsi in due modi.
Terzi Terzi
O.c. senza rappresentanza O.c. con rappresentanza
-
12
Organo comune e gestione fiscale-contabile
Mandato CON rappresentanza – profili tributari
Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si riflettono direttamente
in capo al mandante: il rapporto economico istaurato con terzi si
manifesta direttamente nella sfera giuridica e fiscale del mandante. (IVA: art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972);
Nel caso di pluralità di mandanti, il terzo dovrebbe emettere tante
fatture, pro-quota, intestate ai mandanti
Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile
Pluralità di fatture
Imprese proprietarie pro-quota
Ammortamento con aliquote proprie
-
13
Mandato SENZA rappresentanza – Profili tributari
Gli effetti degli atti compiuti si producono in capo all’organo comune
che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera
giuridica delle imprese aderenti alla rete per conto dei quali abbia
agito. Prima di detto trasferimento, l’organo comune resta responsabile
verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei
mandanti
IVA: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e mandanti
Imposte sui redditi - Acquisto beni mobili non registrati
Ris. AE n. 377/2002
Si verifica l’acquisto immediato della proprietà in capo al mandante, per cui la successiva consegna dei beni dal mandatario al mandante non è oggetto di un contratto di trasferimento a se stante, ma è conseguenza della semplice esecuzione di una obbligazione
connaturata al mandato. Il ruolo del mandatario si limita alla mera intermediazione nell’attività del mandante.
Imputare a CE solo il corrispettivo dell’attività di intermediazione svolta dal mandatario
Nel mandato all’acquisto: non rilevare il costo dell’ACQ. dal fornitore e l’addebito al mandante
Nel mandato alla vendita: non rilevare il ricavo della vendita la cliente e l’accredito al mandante
-
14
La geometria variabile del contratto di rete
-
15
Rete: un contratto / un soggetto
Contratto di collaborazione
tra imprese
che permangono autonome e
indipendenti
Contratto dotato di fondo patrimoniale
comune, che attraverso l’iscrizione al R.I. in apposita posizione,
acquista soggettività giuridica
e crea un nuovo soggetto
Ret
e-
con
trat
to
Rete
-soggetto
-
16
Esser soggetto giuridico
Avv. Eva Bredariol
Significa:
Esser un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche
soggettive
Esser pertanto un soggetto altro ed ulteriore rispetto alle imprese
partecipanti
Esser un soggetto tributario (Circ. AdE n. 20/E del 18.6.13)
Esser assoggettabile alla procedura fallimentare
Esser un ente cui può far capo la responsabilità penale degli enti ex
d.lgs. 231/2001
Veder negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale (
per come è stata ammessa da CE nel 2011)
Ma ATTENZIONE perché si registra la mancanza di indicazioni circa
la disciplina di riferimento da applicare in via suppletiva
-
17
Rete contratto/ Rete soggetto: le differenze
Rete-contratto
Oggetto tripartito
Le imprese sono centri di imputazione giuridico /tributario
La disciplina applicabile è quella dei contratti
Rete-soggetto
Un unico oggetto declinabile
La rete è centro di imputazione giuridico/tributario
Qual è la disciplina applicabile?
Il contratto non fallisce Il soggetto fallisce
Il contratto non risponde penalmente
Il soggetto è suscettibile di rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Si Agevolazione fiscale
NO Agevolazione fiscale
-
18
Cosa comporta avere soggettività tributaria ?
la rete soggetto dovrà richiedere un autonomo numero di partiva IVA
la rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei
redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali
ad es. quella sulle società di comodo, ecc.)
la rete dovrà tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari,
scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili,
bilancio)
l’apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l’impresa
contraente diventerà “socia” della rete
la partecipazione alla rete avrà un “valore fiscale” in grado di rilevare in
ipotesi di scioglimento del vincolo
-
19
Il contratto di rete è anche catalizzatore di
benefici, agevolazioni ed opportunità
• Regime Fiscale
• :
• Interventi agevolativi a livello locale
• Convenzioni con Istituti bancari
• Possibilità di partecipare a gare per appalti
• Possibilità di concorrere nei bandi Horizon 2020
• Le semplificazioni giuslavoristiche per HR nelle reti
Avv. Eva Bredariol
Do
tt.s
ssa
Eva
Bre
da
rio
l
-
20
Recentissime previsioni di misure
per le reti
In data 8 aprile 2014, dal CdM con il Documento di Economia e Finanza, nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono state previste alcune significative misure a favore delle reti di impresa:
• il rifinanziamento della sospensione di imposta sugli utili delle imprese investiti nella realizzazione del programma di rete, con uno stanziamento di 200 milioni di euro (a fronte dei 48 dello scorso triennio) e l’innalzamento della quota di utile accantonabile;
• la semplificazione dell’adempimento relativo alla presentazione del bilancio di rete;
• un beneficio fiscale triennale per le reti di impresa nel settore turistico
Avv. Eva Bredariol
Do
tt.s
ssa
Eva
Bre
da
rio
l
-
21
…con la Rete:
si partecipa alle procedure di gara
per l’aggiudicazione di contratti pubblici
21
• Con il D.L. n. 179/2012 sono stati novellati alcuni articoli del C.C.P. ( d.lgs. 163/2006):
• art. 34, co. 1,’’e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37’’;
• art. 37,co.15;’’15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).’’
• Determina AVCP n.3/2013 del 23.4.2013
•
Avv. Eva Bredariol
-
22
Le reti in programmazione Horizon 2020
PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN
CONTRATTI DI RETE, AI BANDI HORIZON
È AMMESSA
Regolamento (Ue) n.1290/2013 norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 art. 131, par. 2
Regolamento n. 1268/2012 art. 198
-
23
Le reti in programmazione Horizon 2020
PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN CONTRATTI
DI RETE, AI BANDI HORIZON
È AMMESSA
alle seguenti condizioni:
Nel contratto di rete si autorizza l’organo comune ad agire e
assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa rete, intesa
quale gruppo di imprese partecipanti al contratto di rete stesso e
non in nome delle singole imprese.
Il contratto di rete prevede lo stanziamento del fondo patrimoniale
comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall’organo
comune
Inoltre, si ritiene che la durata del contratto sia già un elemento
sufficiente ad assicurare la protezione dell’interesse economico
dell’Unione Europea, ma tale periodo deve essere almeno
equivalente alla durata del progetto.
-
24
Profili giuslavoristici nelle reti
La gestione delle risorse umane, nelle reti, è
articolabile secondo diverse modalità:
Rapporto di consulenza
Somministrazione
Distacco
Codatorialità
-
25
con la rete…e per la rete
Con la L. 99/2013 è stato novellato il D.Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi"):
Art. 30
DISTACCO
[…]
4-ter . Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia
validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in
forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di
mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice
civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità
dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il
contratto di rete stesso.
-
26
Novità giuslavoristiche nei contratti di rete
(reti-contratto)
Distacco «agevolato»: l’interesse sorge
automaticamente per il fatto che d.te e
d.aria partecipino ad una rete
Codatorialità: novità assoluta!
-
27
Distacco
Requisiti del distacco (Circ. Min. Lav.3/2004 e
Interpello 1/2011):
interesse del d.te (che per la rete è in re ipsa)
temporaneità del distacco
Svolgimento di una determinata attività lavorativa
-
28
Codatorialità
NOVITÀ ASSOLUTA:
- un lavoratore
- un unico rapporto di lavoro
- più datori di lavoro.
- Rispetto al tradizionale criterio binario 1-1
-
29
Forma e pubblicità del contratto di rete
Avv. Eva Bredariol
FORMA : atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D.
N.B. la modalità ex art. 24 C.A.D. (sottoscrizione per mera
firma digitale) è di imminente attuazione
PUBBLICITA’: iscrizione nella sezione del Registro delle
Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e
l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
(nell’eventualità le parti optino per l’acquisizione di
soggettività giuridica, l’iscrizione del contratto richiede l’apertura di una apposita posizione presso Reg.Imprese)
-
30
Vi ringrazio per l’attenzione
Avv. Eva Bredariol [email protected]
340/7903148
mailto:[email protected]