Presentazione di PowerPoint - Metapingweb.metaping.it/incontri/42885/42885_951.pdf · 2010 2012 I...

30
1 RETI D’IMPRESE: inquadramento giuridico dei contratti di rete Avv. Eva Bredariol Seminario «Reti d’imprese» Ascoli Piceno, 24 ottobre 2014 DI ASCOLI PICENO

Transcript of Presentazione di PowerPoint - Metapingweb.metaping.it/incontri/42885/42885_951.pdf · 2010 2012 I...

  • 1

    RETI D’IMPRESE: inquadramento giuridico dei contratti di rete

    Avv. Eva Bredariol

    Seminario «Reti d’imprese»

    Ascoli Piceno, 24 ottobre 2014

    DI ASCOLI PICENO

  • 2

    D.L.5 /2009

    conv. con L.

    n.33/2009

    Legge

    n. 99/2009

    D.L.n.

    78/2010

    conv. con L.

    n. 122/2010

    D.L.

    n.83/2012

    conv. con

    modifiche

    con L.

    n.134/2012

    D.L.n.179/2012

    conv. con

    modifiche con

    L. n.221/2012

    2009

    2010

    2012

    I riferimenti normativi

    Avv. Eva Bredariol

  • 3

    IL CONTRATTO DI RETE

    contratto plurilaterale di collaborazione-

    cooperazione inter-imprenditoriale;

    disciplina costruita attorno ed in funzione di un

    programma comune che mira al perseguimento

    di obiettivi strategici;

    la norma consegnata dal legislatore delimita un

    perimetro, al cui interno la determinazione del

    contenuto è rimessa all’autonomia contrattuale.

  • 4

    ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:

    Avv. Eva Bredariol

    NECESSARI

    • Presenza di più IMPRENDITORI

    • Indicazione degli OBIETTIVI STRATEGICI + modalità di

    misurazione

    • Definizione del PROGRAMMA DI RETE: - modalità di realizzazione dello scopo comune - enunciazione DIRITTI ED OBBLIGHI • DURATA del contratto

    • Modalità di ADESIONE di altri imprenditori

    • Regole per ASSUNZIONE delle DECISIONI.

    C_ programma.pptxC_ attività dir obbl.pptx

  • 5

    La presenza di PIÙ IMPRENDITORI

    Avv. Eva Bredariol

    • I soggetti del contratto di rete:

    il contratto di rete è un contratto tra imprenditori:

    contratto a struttura bilaterale o plurilaterale;

    può presentare struttura aperta o chiusa.

    Il requisito soggettivo per stipulare un c. di rete:

    - essere imprenditori (requisito cd. sostanziale), senza

    alcuna preclusione quanto a dimensione, forma,

    struttura;

    - esser iscritti al Registro Imprese (requisito cd.

    formale).

  • 6

    Definizione del PROGRAMMA COMUNE

    Avv. Eva Bredariol

    Tripartizione di schemi/modelli (secondo i quali le parti si

    obbligano):

    1. lo scambio di informazioni o prestazioni;

    2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’oggetto delle proprie imprese;

    3. l’esercizio in comune di una o più attività rientranti

    nell’oggetto della propria impresa.

    Per perseguire lo scopo comune si rende necessario fissare un

    programma di rete: selezione di attività che dovranno essere svolte in rete.(Numerose e svariate possono essere le attività

    oggetto del programma della rete: f.mutualistica e lucrativa).

  • 7

    Determinazione DIRITTI ed OBBLIGHI

    • Ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale

    • Molteplici e svariati possono essere i DIRITTI che le parti contraenti si riconoscono e gli OBBLIGHI cui decidono di

    ottemperare.(Diritti ed obblighi sono le due facce della

    stessa medaglia)

    A titolo esemplificativo:

    • Patti di non concorrenza;

    • Patti di riservatezza;

    • Patti di ultrattività.

    Avv.

    Eva

    Bre

    da

    rio

    l

  • 8

    ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:

    Avv. Eva Bredariol

    EVENTUALI

    • Istituzione di un FONDO PATRIMONIALE COMUNE

    • Istituzione di ORGANO COMUNE

    • Previsione di CAUSE FACOLTATIVE DI RECESSO

    ANTICIPATO e condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

  • 9

    IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE

    Avv. Eva Bredariol

    La costituzione del fondo è EVENTUALE

    Può essere costituito con apporti iniziali (e successivi se previsto):

    - denaro,

    - b. mobili/ immobili;

    - patrimoni destinati allo specifico affare (art. 2447 bis 1 co lett. a) c.c.).

    L’ammontare del fondo e dei contributi è rimesso alla

    determinazione negoziale

    va prevista

    - la gestione del fondo

    - la sorte dei contributi dei retisti e del fondo

    comune della rete

  • 10

    L’ORGANO COMUNE

    Avv. Eva Bredariol

    La nomina di un Organo Comune, quale soggetto deputato a dare esecuzione al contratto, è EVENTUALE

    Se istituito:

    - va determinata configurazione e composizione;

    - va stabilito se conferire rappresentanza, o meno ( vd. conseguenze operative);

    Il rapporto che si instaura con i retisti è (in rete-contratto) un rapporto di MANDATO;

    sta alle parti contraenti stabilire la ripartizione di poteri e competenze tra organo comune ed imprese.

  • 11

    La rete, in quanto mero contratto NON emette fatture,

    ma la gestione contabile-amministrativa può

    articolarsi in due modi.

    Terzi Terzi

    O.c. senza rappresentanza O.c. con rappresentanza

  • 12

    Organo comune e gestione fiscale-contabile

    Mandato CON rappresentanza – profili tributari

    Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si riflettono direttamente

    in capo al mandante: il rapporto economico istaurato con terzi si

    manifesta direttamente nella sfera giuridica e fiscale del mandante. (IVA: art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972);

    Nel caso di pluralità di mandanti, il terzo dovrebbe emettere tante

    fatture, pro-quota, intestate ai mandanti

    Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile

    Pluralità di fatture

    Imprese proprietarie pro-quota

    Ammortamento con aliquote proprie

  • 13

    Mandato SENZA rappresentanza – Profili tributari

    Gli effetti degli atti compiuti si producono in capo all’organo comune

    che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera

    giuridica delle imprese aderenti alla rete per conto dei quali abbia

    agito. Prima di detto trasferimento, l’organo comune resta responsabile

    verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti dei

    mandanti

    IVA: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e mandanti

    Imposte sui redditi - Acquisto beni mobili non registrati

    Ris. AE n. 377/2002

    Si verifica l’acquisto immediato della proprietà in capo al mandante, per cui la successiva consegna dei beni dal mandatario al mandante non è oggetto di un contratto di trasferimento a se stante, ma è conseguenza della semplice esecuzione di una obbligazione

    connaturata al mandato. Il ruolo del mandatario si limita alla mera intermediazione nell’attività del mandante.

    Imputare a CE solo il corrispettivo dell’attività di intermediazione svolta dal mandatario

    Nel mandato all’acquisto: non rilevare il costo dell’ACQ. dal fornitore e l’addebito al mandante

    Nel mandato alla vendita: non rilevare il ricavo della vendita la cliente e l’accredito al mandante

  • 14

    La geometria variabile del contratto di rete

  • 15

    Rete: un contratto / un soggetto

    Contratto di collaborazione

    tra imprese

    che permangono autonome e

    indipendenti

    Contratto dotato di fondo patrimoniale

    comune, che attraverso l’iscrizione al R.I. in apposita posizione,

    acquista soggettività giuridica

    e crea un nuovo soggetto

    Ret

    e-

    con

    trat

    to

    Rete

    -soggetto

  • 16

    Esser soggetto giuridico

    Avv. Eva Bredariol

    Significa:

    Esser un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche

    soggettive

    Esser pertanto un soggetto altro ed ulteriore rispetto alle imprese

    partecipanti

    Esser un soggetto tributario (Circ. AdE n. 20/E del 18.6.13)

    Esser assoggettabile alla procedura fallimentare

    Esser un ente cui può far capo la responsabilità penale degli enti ex

    d.lgs. 231/2001

    Veder negata la possibilità di conseguire l’agevolazione fiscale (

    per come è stata ammessa da CE nel 2011)

    Ma ATTENZIONE perché si registra la mancanza di indicazioni circa

    la disciplina di riferimento da applicare in via suppletiva

  • 17

    Rete contratto/ Rete soggetto: le differenze

    Rete-contratto

    Oggetto tripartito

    Le imprese sono centri di imputazione giuridico /tributario

    La disciplina applicabile è quella dei contratti

    Rete-soggetto

    Un unico oggetto declinabile

    La rete è centro di imputazione giuridico/tributario

    Qual è la disciplina applicabile?

    Il contratto non fallisce Il soggetto fallisce

    Il contratto non risponde penalmente

    Il soggetto è suscettibile di rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001

    Si Agevolazione fiscale

    NO Agevolazione fiscale

  • 18

    Cosa comporta avere soggettività tributaria ?

    la rete soggetto dovrà richiedere un autonomo numero di partiva IVA

    la rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei

    redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali

    ad es. quella sulle società di comodo, ecc.)

    la rete dovrà tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari,

    scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili,

    bilancio)

    l’apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l’impresa

    contraente diventerà “socia” della rete

    la partecipazione alla rete avrà un “valore fiscale” in grado di rilevare in

    ipotesi di scioglimento del vincolo

  • 19

    Il contratto di rete è anche catalizzatore di

    benefici, agevolazioni ed opportunità

    • Regime Fiscale

    • :

    • Interventi agevolativi a livello locale

    • Convenzioni con Istituti bancari

    • Possibilità di partecipare a gare per appalti

    • Possibilità di concorrere nei bandi Horizon 2020

    • Le semplificazioni giuslavoristiche per HR nelle reti

    Avv. Eva Bredariol

    Do

    tt.s

    ssa

    Eva

    Bre

    da

    rio

    l

  • 20

    Recentissime previsioni di misure

    per le reti

    In data 8 aprile 2014, dal CdM con il Documento di Economia e Finanza, nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono state previste alcune significative misure a favore delle reti di impresa:

    • il rifinanziamento della sospensione di imposta sugli utili delle imprese investiti nella realizzazione del programma di rete, con uno stanziamento di 200 milioni di euro (a fronte dei 48 dello scorso triennio) e l’innalzamento della quota di utile accantonabile;

    • la semplificazione dell’adempimento relativo alla presentazione del bilancio di rete;

    • un beneficio fiscale triennale per le reti di impresa nel settore turistico

    Avv. Eva Bredariol

    Do

    tt.s

    ssa

    Eva

    Bre

    da

    rio

    l

  • 21

    …con la Rete:

    si partecipa alle procedure di gara

    per l’aggiudicazione di contratti pubblici

    21

    • Con il D.L. n. 179/2012 sono stati novellati alcuni articoli del C.C.P. ( d.lgs. 163/2006):

    • art. 34, co. 1,’’e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37’’;

    • art. 37,co.15;’’15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).’’

    • Determina AVCP n.3/2013 del 23.4.2013

    Avv. Eva Bredariol

  • 22

    Le reti in programmazione Horizon 2020

    PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN

    CONTRATTI DI RETE, AI BANDI HORIZON

    È AMMESSA

    Regolamento (Ue) n.1290/2013 norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di

    ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020

    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 art. 131, par. 2

    Regolamento n. 1268/2012 art. 198

  • 23

    Le reti in programmazione Horizon 2020

    PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, AGGREGATE IN CONTRATTI

    DI RETE, AI BANDI HORIZON

    È AMMESSA

    alle seguenti condizioni:

    Nel contratto di rete si autorizza l’organo comune ad agire e

    assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa rete, intesa

    quale gruppo di imprese partecipanti al contratto di rete stesso e

    non in nome delle singole imprese.

    Il contratto di rete prevede lo stanziamento del fondo patrimoniale

    comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall’organo

    comune

    Inoltre, si ritiene che la durata del contratto sia già un elemento

    sufficiente ad assicurare la protezione dell’interesse economico

    dell’Unione Europea, ma tale periodo deve essere almeno

    equivalente alla durata del progetto.

  • 24

    Profili giuslavoristici nelle reti

    La gestione delle risorse umane, nelle reti, è

    articolabile secondo diverse modalità:

    Rapporto di consulenza

    Somministrazione

    Distacco

    Codatorialità

  • 25

    con la rete…e per la rete

    Con la L. 99/2013 è stato novellato il D.Lgs.276/2003 (cd. "Riforma Biagi"):

    Art. 30

    DISTACCO

    […]

    4-ter . Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che

    abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia

    validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,

    l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in

    forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di

    mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice

    civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità

    dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il

    contratto di rete stesso.

  • 26

    Novità giuslavoristiche nei contratti di rete

    (reti-contratto)

    Distacco «agevolato»: l’interesse sorge

    automaticamente per il fatto che d.te e

    d.aria partecipino ad una rete

    Codatorialità: novità assoluta!

  • 27

    Distacco

    Requisiti del distacco (Circ. Min. Lav.3/2004 e

    Interpello 1/2011):

    interesse del d.te (che per la rete è in re ipsa)

    temporaneità del distacco

    Svolgimento di una determinata attività lavorativa

  • 28

    Codatorialità

    NOVITÀ ASSOLUTA:

    - un lavoratore

    - un unico rapporto di lavoro

    - più datori di lavoro.

    - Rispetto al tradizionale criterio binario 1-1

  • 29

    Forma e pubblicità del contratto di rete

    Avv. Eva Bredariol

    FORMA : atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D.

    N.B. la modalità ex art. 24 C.A.D. (sottoscrizione per mera

    firma digitale) è di imminente attuazione

    PUBBLICITA’: iscrizione nella sezione del Registro delle

    Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e

    l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti

    coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

    (nell’eventualità le parti optino per l’acquisizione di

    soggettività giuridica, l’iscrizione del contratto richiede l’apertura di una apposita posizione presso Reg.Imprese)

  • 30

    Vi ringrazio per l’attenzione

    Avv. Eva Bredariol [email protected]

    340/7903148

    mailto:[email protected]