L’ammissione al passivo crediti di lavoro subordinato...

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I CREDITI DA RAPPORTO DI LAVORO AVV. Paolo Bonetti – INPS Pisa L’ammissione al passivo dei crediti di lavoro subordinato e previdenziali Avv. Paolo Bonetti Avv. Fabio Scaini

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I CREDITI DA RAPPORTO DI LAVORO ‐ AVV. Paolo Bonetti – INPS Pisa

L’ammissione al passivo dei crediti di lavoro subordinato e 

previdenziali

Avv. Paolo Bonetti      Avv. Fabio Scaini

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TERMINI FERIALI• Art. 1 Legge 7.10.1969, n. 742: il decorso deitermini processuali è sospeso dal 1 agosto al 31agosto di ogni anno (da quest’anno, D.L.132/2014 conv. L. n. 162/2014);

• Art. 92 R.D. 30.1.1941, n. 12: deroghe allasospensione (cause relative alla dichiarazione ealla revoca dei fallimenti);

• No deroga per la generalità dei creditori;• Ma deroga per i crediti di lavoro, ossiacontroversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. (già 429 e459 c.p.c.).

• Cass. 24.11.09, n. 24665 e 18.12.10, n. 23395.

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ONERE DELLA PROVA• Spetta al lavoratore provare il proprio credito, lafondatezza dello stesso e la causa di prelazione;

• Sono ammesse le prove di c.d. non lunga indagine,anche se il G.D., ex art. 95 L.F., “può procedere ad atti diistruzione, su richiesta delle parti, compatibilmente conle esigenze di speditezza del procedimento”;

• Situazioni particolari ove servono prove costituende:differenze retributive; mansioni superiori; illegittimitàlicenziamento; richiesta natura subordinata rapp.lav.;

• Ex art. 2725 c.c. per i contratti da provarsi per iscritto noprova testimoniale, salvo dimostrazione di aver perso ildocumento per colpa a sé non imputabile: contratto atermine; part time, apprendistato.

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DOCUMENTI IN POSSESSO DELLE PARTI

• Lavoratore: contratto di lavoro; buste paga;CUD; UNILAV (CCNL se mancano cedolini eLUL).

• Datore di lavoro (Curatore): libro paga ematricola (dal luglio 2008 c’è il libro unico).

• No principio di non contestazione ex art. 115c.p.c. in ambito fallimentare (Trib. VE10.2.2011). Tuttavia a fronte di rivendicazionisu mansioni, differenze retributive, illegittimitàlicenziamento, il Curatore deve verificare con iltitolare dell’impresa in bonis e il consulentedel lavoro, e prender posizioni su tali richieste.

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DOCUMENTI IN POSSESSO DEL CREDITORE O REPERIBILI DAL CURATORE

• Contratto individuale di lavoro;• Lettera di assunzione;• CUD lavoratore;• Lettera dimissioni (licenziamento);• Modello DM/10 – EMENS ‐ UNIEMENS;• Scritture contabili da cui risultano pagamenti per retribuzioni;

• Comunicazioni al centro per l’impiego.

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PRIVILEGIO MOBILIARE

• Detto privilegio assiste il credito dei lavoratori sulricavato della liquidazione dell’attivo mobiliare,immediatamente dopo i crediti per spese di giustizia(art. 2755 c.c.) e quelli garantiti da pegno (art. 2784c.c.).

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PRIVILEGIO IMMOBILIARE

• Sono tutti crediti che oltre al privilegiomobiliare sopra descritto trovano collocazionesussidiaria sul ricavato immobiliare (art. 2776c.c.) dopo i creditori con privilegio immobiliareed i creditori ipotecari, con al primo posto ilTFR e l’indennità di mancato preavviso e poitutti gli altri crediti del n. 1, anteposti ai creditiprevidenziali.

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Art. 2751 bis n. 1

Hanno detto privilegio:• i crediti di lavoro subordinato per

retribuzione, indennità dovute percessazione del rapporto di lavoro;

• i crediti per risarcimento a seguito dilicenziamento nullo, annullabile, inefficace;

• i crediti per danni da omissione contributiva.

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Art. 2751 bis n. 1

• Trattamento di fine rapporto

• Risarcimento danni

• Indennità• Retribuzione

Retribuzione Indennità

T.F.R.Risarcimento danni

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RETRIBUZIONE

Indici strutturali, in assenza di un concetto legale di retribuzione:

• Determinatezza (artt. 2099 e 1346 c.c.); 

• Obbligatorietà; 

• Corrispettività (causale); 

• Continuità.

Art. 2751 bis n. 1

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Art. 2751 bis n. 1

RETRIBUZIONE

Indiretta

VariabileFissa

Diretta

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RETRIBUZIONE:• il minimo tabellare (la c.d. paga base);• l’indennità di contingenza (talora fusa col minimo tabellare nella c.d. paga base conglobata); 

• gli scatti di anzianità (biennali o triennali); • l’E.D.R. (elemento distinto della retribuzione); • lo straordinario diurno, notturno, festivo (attenzione alla c.d. banca delle ore);

• le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo;• l’indennità di vacanza contrattuale (30 – 50 % tasso di inflazione dopo 3 ‐ 6 mesi senza contratto);

• le mensilità aggiuntive (13a e 14a ‐ frazionabilità);• superminimi, collettivi ed individuali (fidelizzazione dipendenti). 

Art. 2751 bis n. 1

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Art. 2751 bis n. 1INDENNITA’:

• sostitutiva delle ferie o dei permessi (ROL riduzione orario lavoro, PIR permessiindividuali retribuiti, PAR permessi annui retribuiti) non goduti (con distinguo);

• di maneggio denaro (o di cassa);• di rappresentanza;• di trasferimento;• di trasferta;• estero;• di residenza (per spostamento coattivo);• mensa;• indennità sostitutiva del preavviso;• indennità di malattia (se a carico del dat. lav.);• Indennità ex art. 32, c. 5, L 183/2010: da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima

retribuzione nei casi di conversione del contratto a tempo determinato per ilpregiudizio subito dal lavoratore nel periodo tra la scadenza del termine e la

pronuncia con cui Il Giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto.

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Art. 2751 bis n. 1

INDENNITA’:• di maternità, di CIGO, di CIGS e gli importi a

titolo di ANF sono prestazioni previdenziali acarico dell’INPS.

• Il lavoratore, a fronte del fallimento, devechiederle all’Istituto.

• Poi sarà l’INPS a insinuarsi in caso di eventualeindebita compensazione tra i contributiobbligatori dovuti e le indennità poi nonerogate.

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Art. 2751 bis n. 1

CREDITO SINDACATI PER QUOTE ASSOCIATIVE

• Non rientra nel privilegio;• Per Cass., S.U., 21 dicembre 2005, n. 28269

trattasi di cessione di credito (e nondelegazione di pagamento), senza che occorra ilconsenso del datore di lavoro al trasferimentodelle quote retributive dal lavoratore alsindacato, anche se non firmatario del CCNLapplicabile nell’impresa.

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Art. 2751 bis n. 1

Non rientrano in codesto privilegio:

• il credito dei sindacati per le quote associative;• i rimborsi spese (manca la corrispettività);• gli ANF, le indennità di c.i.g.o., c.i.g.s., maternità

(dovute dall’INPS);• i rimborsi a piè di lista;• le indennità di inabilità temporanea da INAIL (art. 68

DPR 1124/1965);• le cessioni del quinto dello stipendio e del TFR (credito

al consumo): comunicazione alle finanziarie ex art. 92L.F., difetto legittimazione attiva del lavoratore,privilegio in capo alla finanziaria, diritto della finanziariaa richiedere il TFR al FdG INPS (Cass., 25257 e21143/2010).

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Art. 2751 bis n. 1

RISARCIMENTO DANNI DA OMISSIONECONTRIBUTIVA:Il privilegio spetta:

• sia nei casi in cui si chiededirettamente al datore di lavoro (equindi al Curatore) la liquidazionediretta del danno;

• sia nei casi in cui vengono chieste lesomme necessarie per la costituzionedella rendita vitalizia ai sensi dell’art.13 della legge n. 1338/62.

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Art. 2751 bis n. 1

RISARCIMENTO DANNI DA LICENZIAMENTO:• nullo (art. 4 legge n. 604/66 per ragioni politiche,

religiose, di sesso, o per appartenenza ad organizzazionisindacali, per partecipazioni ad attività sindacali, perrappresaglia, incluso quello intimato a seguito dimatrimonio, o nei confronti della lavoratrice madre odiscriminatorio, nonché quello orale);

• inefficace (privo dei requisiti formali di cui all’art. 2,comma 3, della legge n. 604/66);

• annullabile (intimato senza una giusta causa o ungiustificato motivo, oggettivo – per ragioni inerentil’attività produttiva o al regolare funzionamento di essa –o soggettivo – derivante da un notevole inadempimentodegli obblighi contrattuali).

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Art. 2751 bis n. 1LICENZIAMENTO POST LEGGE FORNERO ‐ CONSEGUENZE:

• nullo o discriminatorio (no limiti numerici) – tutela reale c.d. forte:reintegrazione + risarc. danni dal licenziamento alla reintegra con min. 5mensilità, salvo opzione 15 mensilità.

Solo per imprese con oltre 15 dipendenti:• disciplinare (intimato senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

– se insussistenza del fatto contestato o fatto che rientra tra le condottepunibili dai CCNL o codici di disciplina applicabili con una sanzioneconservativa tutela reale c.d. attenuata: reintegrazione + indennità max12 mensilità ultima retribuzione;– altre ipotesi tutela risarcitoria c.d. forte: indennità risarcitoria tra 12 e

24 mensilità;• per ragioni economiche (intimato senza giustificato motivo oggettivo) –

tutela risarcitoria forte, a meno che non si accerti la manifestainfondatezza dei motivi in cui si applica la tutela reale debole;

• inefficace (privo di motivazione di cui all’art. 2, c. 2, L n. 604/66) – tutelarisarcitoria debole: indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità.

Solo per imprese con meno di 15 dipedenti:• Tutela c.d. obbligatoria: risarc. danni da 2,5 a 6 mensilità, salvo

licenziamento nullo o discriminatorio

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Art. 2751 bis n. 1LICENZIAMENTO POST CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI ‐CONSEGUENZE:

• nullo o discriminatorio (no limiti numerici) – tutela reale c.d. forte:reintegrazione + risarc. danni dal licenziamento alla reintegra con min. 5mensilità, salvo opzione 15 mensilità – dedotto aliunde perceptum, si ctr.

Solo per imprese con oltre 15 dipendenti:• Per tutti gli altri licenziamenti illegittimi economici (g.m.o.) il Giudice

dichiara estinto il rapp.lav. dal licenziamento e condanna il dat.lav. aduna indennità crescente in proporzione all’anzianità di servizio (2mensilità x anno, con min 4 e max 24) con esenzione contributiva;

• Solo in caso di g.m.s. o g.c. il lavoratore potrà esser reintegrato sedimostra l’insussistenza del fatto materiale contestato (inesistenza sulpiano oggettivo e materiale degli addebiti contestati al prestatore): ilGiudice annulla il licenziamento e condanna il dat.lav. alla reintegra +indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra, dedotto l’aliundeperceptum non superiore a 12 mesi, + ctr dal licenziamento allareintegra, ma senza sanzioni aggiuntive;

• In caso di vizio di motivazione o violazione iter art. 7 lex 300/70, ilGiudice dichiara estinto il rapp.lav. e condanna il dat.lav. ad un’indennitàtra 2 e 12 mensilità, senza ctr;

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Art. 2751 bis n. 1LICENZIAMENTO POST CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI ‐CONSEGUENZE:

• Il dat.lav. può revocare il licenziamento entro 15 gg daquando è a conoscenza dell’impugnazione del prestatore,con diritto di questi alla retribuzione per il periodoprecedente alla revoca;

• Per evitare il giudizio il dat.lav. può offrire al lavoratore inuna delle sedi di cui all’art. 2113, c. 4, c.c. o art. 76 lex Biagiun importo esente fiscalmente e contributivamente di unmese x anno di lavoro con max 18 mensilità;

• Nei licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 lex 223/91 semanca la forma scritta reintegra più tutte le mensilità; seviolazione procedure o dei criteri di scelta indennità 2 mesi xanno (min 4 – max 24).

• Per recessi in PMI (infra 15) risarcimento da 2 a 6 mensilità

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Art. 2751 bis n. 1

LICENZIAMENTO – CONSEGUENZE PER I DIRIGENTI

• Rientra in tale grado di privilegio la c.d. indennitàsupplementare prevista in alcuni CCNL;

• Con il nuovo art. 18 Stat. Lav. in caso dilicenziamento discriminatorio si applica la tutelareale c.d. forte anche ai dirigenti: reintegrazione +risarc. danni dal licenziamento alla reintegra conmin. 5 mensilità, salvo opzione 15 mensilità.

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Art. 2751 bis n. 1

RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITA’DATORE DI LAVORO:

• Danno da infortunio sul lavoro (Corte Cost. 17novembre 1983, n. 326);

• Danno da malattia professionale (Corte Cost. 29maggio 2002, n. 220);

• Danno da demansionamento per illegittimocomportamento del datore di lavoro (CorteCost. 6 aprile 2004, n. 113).

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Art. 2751 bis n. 1ACCESSORI

• Interessi al tasso legale fino alla data del deposito deiprogetto di riparto in cui il credito è soddisfatto anche solo inparte;

• rivalutazione monetaria spettante fino alla data del decretodi esecutività dello stato passivo. Quindi la rivalutazionemonetaria spetterà anche dopo la sentenza dichiarativa difallimento e comunque fino a quando lo stato passivodiventa definitivo (Cass., 1 giugno 2005, n. 8590).

• Int. leg. e riv. mon. su crediti da lavoro maturati dopol’apertura della procedura per obbligazioni compiute dallaCuratela maturano fino all’effettivo pagamento della sommacapitale (Cass., 15 luglio 1992, n. 8590).

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Art. 2751 bis n. 1

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO• Art. 2120 cod. civ.: in ogni caso di cessazione del rapporto

di lavoro subordinato (a tempo indeterminato edeterminato, pieno e part time) il dipendente ha dirittoad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommandoper ciascun anno di servizio una quota pari e comunquenon superiore all’importo della retribuzione dovuta perl’anno stesso divisa per 13,5, quota che viene ridotta inproporzione per le frazioni di anno, calcolando qualemese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15giorni.

• La retribuzione annua comprende tutte le somme,compreso l’equivalente delle prestazioni in natura,corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolonon occasionale e con esclusione di ciò che viene erogatoa titolo di rimborso spese.

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Art. 2751 bis n. 1

Rientrano nel TFR:• Tutte le indennità;• Provvigioni date in base ai risultati (Cass. n. 2144/93 e

2327/90);• Indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n. 7160/93);• Straordinari diurno, notturno, festivo, ove continuativi;• Differenza retributiva per mansioni superiori;• Controvalore dei fringe benefits;• I premi per brevetti / invenzioni;• I premi di rendimento e di produzione (Cass. n. 6986/87).In caso di sospensione del rapp.lav. per CIGO/CIGS il TFRcontinua a maturare (conglobando la retribuzione intera cuiil lavoratore avrebbe avuto diritto).

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Art. 2751 bis n. 1

Criterio della onnicomprensività della base dicalcolo del TFR

• Cass., sez. lav., 21 marzo 1990, n. 2328: “vannoricompresi tutti gli emolumenti che trovano la lorocausa tipica e normale nel rapporto di lavoro cuisono istituzionalmente connessi anche se nonstrettamente correlati alla prestazione lavorativa,mentre vanno escluse le somme per cui il rapp.lav. costituisce una mera occasionecontingente...”; idem Cass., 6.10.08 n. 24657

• Concetto di non occasionalità.

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Art. 2751 bis n. 1

Non rientrano nel TFR:• Somme date a titolo diverso dal rapporto di

lavoro (compravendita, locazione, mutuo);• Somme occasionali (per nascita, titolo di studio,

borse di studio);• Agevolazioni (sconti su beni o servizi aziendali);• Prestiti.

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Art. 2751 bis n. 1

TFR IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO EX ART. 104 L.F.

• a) prededucibile;• b) privilegiato.

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Art. 2753 c.c.

CREDITI PREVIDENZIALI

• a) invalidità, vecchiaia, superstiti.

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Art. 2754 c.c.

CREDITI PREVIDENZIALI

• b) contribuzione minore (tbc, CIGO, CIGS, mal, mat, mob, aspi, cuaf, tfr);

• c) 50 % sanzioni civili.

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FONDO DI GARANZIA

Rapporto trilaterale:

lavoratore vs fallimento;

lavoratore vs. INPS;

INPS vs. fallimento.Fondi complementari – Fondo di Tesoreria 

Avv. Paolo Bonetti – Avv. Fabio Scaini

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FONDO DI GARANZIA: PROBLEMATICHEDirettive Europee 1980/987, 2002/74, 2008/94; Serve la cessazione rapporto di lavoro;Datore insolvente / inadempiente (art. 1 L.F.); TFR / ultime tre mensilità (rientranti nei 12 mesiante istanza di fallimento);

2112 c.c. (continuità rapporto, mantenimentoCCNL, solidarietà datorale) in caso ditrasferimento di azienda il Fondo interviene sefallisce il cessionario, non il cedente;

Se si acquista da ditte fallite art. 47, c. 5, Legge428/90 prevede l’esenzione dell’art. 2112 c.c.

Fondi complementari – Fondo di Tesoreria Avv. Paolo Bonetti – Avv. Fabio Scaini

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FONDO DI GARANZIA Il lavoratore prima si insinua al passivo per il proprio credito

(al lordo), e dopo l’ammissione chiede l’intervento del FdGche paga e si surroga nella procedura;

Il lavoratore deve rispettare la tempistica fallimentare (art. 93/ 101 L.F.), altrimenti perde l’opportunità di chiederel’intervento del Fondo di Garanzia;

Non si può chiedere l’ausilio dell’INPS anche quando il Trib.non procede all’accertamento del passivo perché illiquido(realizzo insufficiente, art. 102 L.F.) o perché l’impresa difettadei requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 1 L.F. (Circ. INPS n.32/2010, volta alla tutela dei lavoratori).

Fondi complementari – Fondo di Tesoreria Avv. Paolo Bonetti – Avv. Fabio Scaini

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FONDO DI GARANZIA Per Cass., n. 7585 del 1 aprile 2011, il FdG rimane sempre tenuto

al pagamento del TFR anche in assenza di fallimento del dat. lav.“L’espressione non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267/1942va … interpretata nel senso che l’azione della citata legge n. 297del 1982, ex art. 2, c. 5, trova ingresso quante volte il datore dilavoro non sia assoggettato al fallimento, vuoi per le suecondizioni soggettive, vuoi per ragioni ostative di carattereoggettivo”, come ove l’istanza di fallimento sia rigettata peresiguità del credito, in quanto il fine del FdG è “sostituirsi aldatore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nelpagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120del codice civile, spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto»;

Ok FdG anche per aziende non più fallibili per decorso 1 annodalla cancellazione del registro delle imprese (Cass., 1178/2009).

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FONDO DI GARANZIADal 1.6.2012 domande in via telematica; Sede competente è quella di residenza dellavoratore;

Documenti: copia autentica stato passivo definitivo;decreto di ammissione se insinuazione tardiva;sentenza x eventuali opposizioni; attestazioneCuratore per importo e periodo; dichiarazionecancelleria di mancate opposizioni (sostituibile daattestazione Curatore);

Il FdG compie un accollo ex lege e l’INPS diventacondebitore solidale del dat. lav.

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FONDO DI GARANZIA Pagato il lavoratore l’INPS si surroga nei suoi dirittinei confronti del dat. lav. inadempiente oinsolvente, insinuandosi in quest’ultimo caso nelpassivo col medesimo grado di privilegio;

Sempre con tardiva o supertardiva;Diritto ad int. leg. (fino alla data del depositoprogetto di riparto in cui il credito è soddisfatto) eriv. mon. (fino alla data del decreto di esecutivitàdello stato passivo);

Auspicabile che nelle more il Curatore avvisi l’INPSdella predisposizione di un eventuale piano diriparto.

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FONDI COMPLEMENTARI: TIPOLOGIE

Fondi pensione chiusi (contrattuali, negoziali): solo per appartenenti ad un certo comparto, categoria, azienda

Fondi complementari aperti (istituiti da SIM, SGR, banche, imprese di 

assicurazione)

F.I.P. o P.I.P. (contratti fatti con imprese di assicurazione autorizzate IVASS)

Percentuale di adesione: ca. 25 %

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FONDI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO

T.F.R.

Contributo lavoratore

Contributo datoriale (non x FIP)

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SCELTA DEL LAVORATORE

Entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 odall’assunzione, se successiva;

Opzione per: A) mantenimento TFR presso datore di lavoro; B) conferimento al fondo complementare

(scelta irrevocabile, anche se muta il dat. lav.).

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OMESSA CONTRIBUZIONE DELL’IMPRESA FALLITA AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Domanda del lavoratore allo specifico Fondodi Garanzia c/o INPS (art. 5 Dec. Lgs. n.80/1992) che integra:

Il contributo che il dat. lav. avrebbe dovutoversare al fondo di previdenza complementare;

La quota parte del contributo del lavoratoreche l’impresa gli ha trattenuto ma non haversato al fondo di previdenza complementare;

Quota di TFR che l’impresa ha trattenuto allavoratore ma non ha versato al fondo diprevidenza complementare.

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• Prestazione chiesta all’INPS dal lavoratore;

• Pagata dal Fondo al lavoratore. 

Fondo di Garanzia per T.F.R. ex art. 2120 cod. 

civ.:

• Prestazione chiesta all’INPS dal lavoratore;

• Pagato dal Fondo di Garanzia direttamente al fondo previdenziale.

Fondo di Garanzia per quota TFR (ed eventuale 

contribuzione) conferite alla previdenza 

complementare:

DOPPIO BINARIO

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FONDI COMPLEMENTARI: LEGITTIMAZIONE AD INSINUARSI AL PASSIVO E NATURA DEL CREDITO 

OGGETTO DELLA DOMANDA TESI 1 IL TFR ha natura di contributo sin dal conferimento alla

forma di previdenza complementare; Un tanto in virtù della definizione normativa: art. 8 Dec. Lgs.

252/05 e art. 5 Dec. Lgs. 80/92; Inoltre vi è ampia diversità tra quanto stabilito dal 2120 c.c. e

le norme in materia di previdenza complementare, in puntoincremento del valore, disciplina delle anticipazioni,trattamento fiscale;

Per tale tesi il creditore del contributo è il Fondo di previdenzacomplementare, in quanto destinatario della contribuzione evisto il contratto stipulato coi lavoratori. Servirebbe comunicazione ex art. 92 L.F. al Fondo, ed il grado

di privilegio sarebbe quello del 2754 c.c.Fondi complementari – Fondo di Tesoreria 

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FONDI COMPLEMENTARI: LEGITTIMAZIONE AD INSINUARSI AL PASSIVO E NATURA DEL CREDITO 

OGGETTO DELLA DOMANDA TESI 2

Art. 5 Dec. Lgs. n. 80/1992: “il lavoratore, ove il suocredito sia rimasto in tutto od in parte insoddisfatto[…] può richiedere al Fondo di Garanzia di integrarepresso la gestione di previdenza complementareinteressata i contributi risultanti omessi”… nonché“Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore perl’equivalente dei contributi omessi”, emergerebbe latitolarità del credito in capo al lavoratore e non alfondo complementare;

Per tale tesi il creditore è il lavoratore.

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FONDI COMPLEMENTARI: LEGITTIMAZIONE AD INSINUARSI AL PASSIVO E NATURA DEL CREDITO 

OGGETTO DELLA DOMANDA: SOLUZIONE Legittimato a chiedere il TFR conferito al Fondo è il dipendente, che

prima si insinua al passivo anche per tale voce e poi chiede laliquidazione al Fondo di Garanzia;

Il privilegio è quello di cui all’art. 2751 bis, n. 1), cod. civ.; Per evitare dubbi (visto che il lavoratore è creditore verso il datore

decotto solo per emolumenti retributivi e non contributivi) si puòsostenere che il termine “contributo” è utilizzato nell’ottica delfinanziamento della previdenza complementare, ma la destinazioneimpressa dal lavoratore con la propria scelta non attribuirebbe aborigine tale natura al TFR ed alle quote aggiuntive, checonserverebbero il loro carattere retributivo.

Quindi il TFR deve considerarsi a monte come credito (retributivo) neiconfronti del datore di lavoro ed a valle come emolumento che assumecarattere contributivo solo in quanto finanzi il fondo complementare,atteso il carattere volontario e non obbligatorio della scelta.

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IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA EX ART. 5 DEC. LGS. 80/1992

Il lavoratore deve: Aver optato per un fondo di previdenza complementare; Aver cessato il rapporto di lavoro subordinato; Insinuarsi, tempestivamente o tardivamente, al passivo.Il Curatore deve: ammettere gli importi così come richiesti (salvo

inammissibilità di tutti o di una parte); specificare nelle note a margine del progetto di stato

passivo non solo il TFR “ordinario”, ma anche la quota diTFR destinata alla previdenza complementare, che andràindicata in modo specifico e distinto.

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FONDO DI TESORERIA

Dal 1 gennaio 2007;

Erogazione del TFR ex art. 2120 cod. civ.;

Solo per aziende con più di 50 dipendenti erelativamente ai prestatori che non hanno optato perla previdenza complementare;

Onnicomprensività della retribuzione (Cass.,22264/2004).

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FONDO DI TESORERIA

Obbligati a versare il contributo TFR al Fondo: Tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti nel 2006 o

alla data di inizio attività, se successiva; Ex municipalizzate; Enti pubbici privatizzati (Poste, Ferrovie, Anas, Coni); Enti pubblici economici.

Esclusi: PP.AA.; Datori di lavoro domestici.

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FONDO DI TESORERIA

Nel computo vanno inclusi: Lavoratori subordinati (full o part time, a tempo

indeterminato o a termine); apprendisti; Lavoratori stagionali; Soci di cooperative; Con contratto di inserimento o reinserimento.Esclusi: I somministrati non sono computati; I distaccati restano a carico del distaccante; Lavoratori a termine infratrimestrali; Lavoratori a domicilio; Lavoratori i cui CCNL prevedono la corresponsione

periodica del TFR (marittimi) o l’accantonamento pressosoggetti terzi (Cassa Edile);

Co.co.pro.

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FONDO DI TESORERIA

Il versamento fa capo alle imprese che nelcorso del 2006 o dell’anno di inizio attivitàhanno almeno 15600 giornate lavorative:

50 lavoratori; x 26 giornate mensili; x 12 mesi all’anno.

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FONDO DI TESORERIA E FALLIMENTO

Se il datore di lavoro poi decotto non ha versato (in tutto o in parte) quotedi TFR al Fondo di Tesoreria, che succede: il lavoratore, atteso il carattereretributivo ex art. 2120 cod. civ., deve insinuarsi al passivo ?

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FONDO DI TESORERIA E FALLIMENTO

In realtà: Art. 1, c. 756, L. 296/06 e art. 1 D.M. 30.1.2007

definiscono l’emolumento destinato al Fondo diTesoreria «contributo»;

l’art. 1, c. 2, del D.M. prevede che “la retribuzione daprendere a riferimento ai fini del calcolo delcontributo è determinata per ciascun lavoratoresecondo le disposizioni di cui all’art. 2120 cod. civ.;

A tale contributo si applicano le norme in tema diaccertamento e riscossione dei ctr obbligatori.

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Il TFR destinato al Fondo di Tesoreria ha naturacontributiva;

Il relativo creditore è il lavoratore che agirà per iltramite del dat. lav. (Curatore) direttamente neiconfronti dell’INPS e non del fallimento;

Il fallimento è legittimato passivo e debitore versol’Istituto di tale emolumento a titolo di contributi,al pari di ogni altro contributo previdenziale;

Qui non opera alcuna surroga come per il Fondo diGaranzia;

Per il principio di automaticità delle prestazionil’intervento del Fondo vi è sempre.Fondi complemevvi è tari – Fondo di 

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FONDO DI TESORERIA E FALLIMENTO

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FONDO DI TESORERIA E FALLIMENTO

Una volta corrisposto il dovuto da parte delFondo di Tesoreria e soddisfatto ilprestatore, sarà onere dell’INPS recuperare ilrelativo credito nei confronti del datore dilavoro e, in caso di fallimento, nei confrontidella procedura concorsuale (utilizzando imodelli UNIEMENS o, se mancanti, i verbaliispettivi).

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FONDO DI TESORERIA

Doppio rapporto bilaterale:

lavoratore vs INPS (per prestazione);

INPS vs. fallimento (per contribuzione omessa).

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FONDO DI TESORERIA NELL’ESERCIZIO PROVVISORIO

Vi è il subentro in uno o più rapp. lav.;

Versamento mensile da Curatore a Fondo di Tesoreria (entro il 16 mese succ.);

Il Fondo di Tesoreria eroga le prestazioni (il TFR ed eventuali anticipazioni) secondo le modalità previste dall’art. 2120 cod. civ.;

La rivalutazione resta a carico del Fondo.

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Se rapp. lav. si risolve il lavoratore chiede il TFR aldatore di lavoro (Curatore);

Il Curatore eroga il TFR maturato e versato al Fondo elo conguaglia con i contributi dovuti nel mese (primacon i ctr del Fondo e poi con i ctr obbligatori);

Il conguaglio avverrà nel modello Uniemens relativo almese di erogazione del TFR al lavoratore che ne hamaturato il diritto;

Sede competente è quella di residenza del prestatore(msg INPS 15687/2009).

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Se l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondodi Tesoreria che la procedura fallimentare deve erogare in unmese supera il totale dei ctr dovuti al Fondo e agli altri Entiprevidenziali con la denuncia del mese di erogazione, ilFondo di Tesoreria deve pagare l’intera quota a suo caricodelle prestazioni richieste (c.d. pagamento diretto);

In codesto caso è onere del Curatore sospendere l’erogazionee dare tempestiva comunicazione al Fondo, denunciandol’incapienza;

Il Fondo di Tesoreria, entro i successivi 30 gg, provvede aderogare la quota di TFR versata e da corrispondere al/ailavoratore/i interessato/i;

Idem per anticipazione.

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