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Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0043/2019 29.1.2019 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) Commissione per lo sviluppo regionale Relatore: Andrey Novakov, Constanze Krehl RR\1175395IT.docx PE626.671v02-00 IT Unita nella diversità IT

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Parlamento europeo2014-2019

Documento di seduta

A8-0043/2019

29.1.2019

***IRELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Andrey Novakov, Constanze Krehl

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IT Unita nella diversità IT

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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

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INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE.....................................................................................................................161

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI..........................................................165

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI...............................................................................................193

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....209

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI. .225

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE................................................................................................274

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO.........................286

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.................................................................................................................................................327

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI.................................................................................................................346

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE..........................................397

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO....................418

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.........................................................................................419

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0375),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0230/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2,

– visto il parere della Corte dei conti del 25 ottobre 20183,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, i pareri ella commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0043/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.3 GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

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Emendamento 1

Proposta di regolamentoTitolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli

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322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione e il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna

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integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994, allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino

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con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'importanza della lotta ai (9) Data l'importanza della lotta ai

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cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non

(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la

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discriminazione. preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari.

__________________ __________________12 GU L […], […], pag. […]. 12 GU L […], […], pag. […].

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/201413 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali e di altre autorità pubbliche, nonché della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di modificare e adeguare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13.

__________________ __________________13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 12

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Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle

(13) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione, laddove coerenti con gli obiettivi del programma. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese

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raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

nonché del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

__________________ __________________14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 15

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Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.

(16) Ciascuno Stato membro potrebbe disporre di flessibilità nel contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoConsiderando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un

(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione

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obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoConsiderando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoConsiderando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in

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integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di

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dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoConsiderando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoConsiderando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto

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delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato.

Emendamento 22

Proposta di regolamentoConsiderando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i "piccoli comuni intelligenti". Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

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Emendamento 23

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

Emendamento 24

Proposta di regolamentoConsiderando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che

(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di

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colleghi i pagamenti a risultati sul terreno. una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoConsiderando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoConsiderando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.

(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere.

_________________ _________________16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13. 16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Emendamento 27

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Proposta di regolamentoConsiderando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche su dati quantitativi efficaci e tempestivi.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoConsiderando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoConsiderando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione

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semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoConsiderando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoConsiderando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

(38) Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoConsiderando 40

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Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoConsiderando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).

Emendamento 34

Proposta di regolamentoConsiderando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Nel pieno rispetto delle norme (44) Nel pieno rispetto delle norme

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applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.

applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoConsiderando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoConsiderando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

(46) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare, ove possibile, il mantenimento, tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

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Emendamento 37

Proposta di regolamentoConsiderando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoConsiderando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoConsiderando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità,

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi

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inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione.

__________________ __________________18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del

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Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

19Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

20Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 2).».

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

21Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 40

Proposta di regolamentoConsiderando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato dal regolamento (UE)

(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato da ultimo dal regolamento (UE)

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n. 868/2014 della Commissione24. n. 2016/2066 della Commissione24.

__________________ __________________23Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).

24 Regolamento (UE) n. 2066/2016 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, p. 1).

Emendamento 41

Proposta di regolamentoConsiderando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle

(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+, il FEASR, il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle

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modifiche apportate contestualmente ai programmi.

modifiche apportate contestualmente ai programmi.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoConsiderando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.

(63) I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 4 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.

__________________ __________________25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).

25 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).

Emendamento 43

Proposta di regolamentoConsiderando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

(64) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoConsiderando 65 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione1 bis (regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le "regioni in transizione" dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27.

___________________1bis Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).

Emendamento 45

Proposta di regolamentoConsiderando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(66 bis) Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli

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Stati membri più colpiti.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoConsiderando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.

(67) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.

Emendamento 47

Proposta di regolamentoConsiderando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.

(69) Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.

Emendamento 48

Proposta di regolamentoConsiderando 70

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Testo della Commissione Emendamento

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 49

Proposta di regolamentoConsiderando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a

(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a

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quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.

(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP.

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le seguenti disposizioni del presente regolamento non si applicano al FEASR:

(a) articolo 14 del titolo II;

(b) capi I e III del titolo III;

(c) articoli 37 e 38 del titolo IV;

(d) capo II, sezione I e capo III del titolo V;

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(e) titoli VI, VII e VIII.

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Regolamento (UE) [...] (il "regolamento sui piani strategici della PAC") e regolamento (UE) [...] (il "regolamento orizzontale della PAC");

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "condizione abilitante": una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato

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obiettivo del programma;

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "programma": nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) [...] (il "regolamento sui piani strategici della PAC");

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

(c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa, a seconda dei casi, che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/20131  bis, (UE) n. 1408/20131  ter e (UE) n. 717/20141  quater;

__________________1  bis GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.1  ter GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.1  quater GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti

(9) "fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti,

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di volume finanziario modesto; tra cui quelli "people-to-people" di volume finanziario modesto;

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;

(21) "fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali;

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) "principio dell'efficienza energetica in primis": privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia;

Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, nonché a garantire il rispetto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione;

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Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

(a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese;

Emendamento 64

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

(b) una transizione più verde, a basse emissioni di carbonio verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

Emendamento 65

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 66

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(d) un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 67

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le regioni, le zone e le iniziative locali.

Emendamento 68

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti

3. Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima.

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nell'allegato I. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 69

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

4. In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 71

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 1. Gli Stati membri e la Commissione,

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eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").

in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").

Emendamento 72

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU37 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

_________________ _________________37 [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

37[Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

Emendamento 73

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.

3. La Commissione può, con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.

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Emendamento 74

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

1. Ciascuno Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma ed in linea con il proprio quadro giuridico e istituzionale, un partenariato pienamente sviluppato ed efficace. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

Emendamento 75

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

(a) le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;

Emendamento 76

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli istituti di ricerca e le università,

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se del caso.

Emendamento 78

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Emendamento 79

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38.

3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione38. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento.

_________________ _________________38 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

38Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

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Emendamento 80

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Emendamento 81

Proposta di regolamentoArticolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Principi orizzontali

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto

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della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio "chi inquina paga", conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio "l'efficienza energetica al primo posto", una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili.

Emendamento 82

Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

1. Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE)

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n. 240/2014 della Commissione.

Emendamento 83

Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.

2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Emendamento 84

Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.

3. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima.

Emendamento 85

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti ed elencando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché le sfide a livello regionale;

Emendamento 86

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i

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Testo della Commissione Emendamento

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi;

Emendamento 87

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda i "piani strategici" della PAC di cui al regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC");

Emendamento 88

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

iii) le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa;

Emendamento 89

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il

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clima;

Emendamento 90

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;

(c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;

Emendamento 91

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;

(d) la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;

Emendamento 92

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una sintesi delle azioni che lo Stato (g) una sintesi delle azioni che lo Stato

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membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.

membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo.

Emendamento 94

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree;

Emendamento 95

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) una strategia di comunicazione e visibilità.

Emendamento 96

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Emendamento 97

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

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(Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

(Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato.

Emendamento 98

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate.

Emendamento 99

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

2. La Commissione può esprimere osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

Emendamento 100

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione.

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Emendamento 101

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

Emendamento 102

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.

1. Dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri, con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nella richiesta di modifica di un programma, fino all'1 % dell'importo del FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP da versare come contributo a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. Fino al 2,5 % della dotazione totale di ciascun fondo può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio. Tali contributi sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse inerenti agli anni civili futuri.

Emendamento 103

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Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione.

Emendamento 105

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

Se entro il 31 dicembre 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

Emendamento 106

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di

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modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

Emendamento 107

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.

5. Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al programma o ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati.

Emendamento 108

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.

7. Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.

Emendamento 109

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti"). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Emendamento 110

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.

2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti.

Emendamento 111

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

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Emendamento 112

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi al massimo.

Emendamento 113

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.

Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico o, per il FEASR, collegate all'intervento interessato, possono essere inserite in domande di pagamento prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa.

Emendamento 114

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato o, per il FEASR, collegate all'intervento interessato, non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data

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in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.

Emendamento 115

Proposta di regolamentoArticolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Lo Stato membro, de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Emendamento 116

Proposta di regolamentoArticolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+.

Emendamento 117

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

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Emendamento 118

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

(a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso;

Emendamento 119

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali;

Emendamento 120

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni.

Emendamento 121

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, o dichiara che non è necessaria alcuna modifica. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma.

Emendamento 122

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

(a) le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

Emendamento 123

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso;

Emendamento 124

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

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Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 125

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata, sulla base di una valutazione in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

Emendamento 126

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

soppresso

Emendamento 127

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 –comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

Tenuto conto delle circostanze economiche e sociali dello Stato membro interessato e dell'impatto della sospensione prevista sull'economia, la Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere gradualmente,

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totalmente o parzialmente gli impegni relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

Emendamento 128

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro tre mesi della presentazione della proposta della Commissione.

Emendamento 130

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

soppresso

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Emendamento 131

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica, sociale o strutturale rappresenta un fattore specifico da considerare prima della decisione di sospensione degli impegni ed è comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 132

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 10 –comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 20 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,20 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento 133

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni è soggetta a un

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percentuali massimali indicate al primo comma.

massimale pari al doppio delle percentuali massimali indicate al primo comma.

Emendamento 134

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 11 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

soppresso

Emendamento 135

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. La procedura di cui ai paragrafi da 7 a 11 si applica esclusivamente laddove:

(a) siano già stati applicati strumenti di governance economica,

(b) tali strumenti si siano dimostrati insufficienti a migliorare la stabilità macroeconomica e fiscale, e

(c) uno dei casi di cui al paragrafo 7, lettere da a) a e), stia mettendo a rischio la spesa destinata alla politica di coesione in tale Stato membro.

Emendamento 136

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la

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Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette le motivazioni della sua proposta e informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni, nonché sull'impatto previsto di tale sospensione sull'economia dello Stato membro, ai fini del dialogo strutturato per garantire un dibattito significativo e favorire un processo di esecuzione trasparente. La Commissione informa il Parlamento europeo prima di formulare una proposta di sospensione di impegni.

Emendamento 137

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Immediatamente dopo la relativa adozione, la Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando le motivazioni della proposta.

Emendamento 139

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 13

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Testo della Commissione Emendamento

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 140

Proposta di regolamentoArticolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

1. Gli Stati membri, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Emendamento 141

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Emendamento 142

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

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Emendamento 143

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;

ii) i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;

Emendamento 144

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 145

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;

iv) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;

Emendamento 146

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;

Emendamento 147

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

vi bis) le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 148

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;

vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate;

Emendamento 149

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

i) le tipologie di azioni correlate, tra cui un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

Emendamento 150

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;

Emendamento 151

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Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

v) le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

Emendamento 152

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) la sostenibilità degli investimenti;

Emendamento 153

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti;

Emendamento 154

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

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Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

(j) l'autorità di gestione, l'autorità di audit, l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

Emendamento 156

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 157

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento 158

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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6. Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.

6. Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a 2027.

Emendamento 159

Proposta di regolamentoArticolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Le presenti disposizioni generali si applicano all'azione di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'iniziativa LEADER di cui all'articolo 71 del progetto di regolamento XX sui piani strategici (numero del nuovo regolamento sui "piani strategici" della PAC), in quanto tale iniziativa contribuisce allo sviluppo economico e sociale armonioso dei territori rurali. L'attuazione di tale azione avviene esclusivamente nell'ambito delle disposizioni di cui al capo II del regolamento (sviluppo territoriale). L'intervento in questione rispetta gli obiettivi di sviluppo sostenibile (New York, 2015) e gli impegni derivanti dall'accordo sul clima (COP21) e dal pilastro europeo dei diritti sociali e contribuisce alla loro attuazione.

Emendamento 160

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare

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delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate.

Emendamento 161

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

2. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 162

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.

Emendamento 163

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 164

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 2

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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Emendamento 165

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione.

Emendamento 166

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 167

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 7 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito

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solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Emendamento 168

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale, tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

Emendamento 169

Proposta di regolamentoArticolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Emendamento 170

Proposta di regolamentoArticolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo

1. Al fine di garantire la flessibilità, gli Stati membri possono chiedere, previo consenso del comitato di sorveglianza del programma, di trasferire un importo che va

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in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione o al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Emendamento 171

Proposta di regolamentoArticolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.

2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite.

Emendamento 172

Proposta di regolamentoArticolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.

Emendamento 173

Proposta di regolamentoTitolo 3 – capo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO I bis - Grandi progetti

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Emendamento 174

Proposta di regolamentoArticolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR ("grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Emendamento 175

Proposta di regolamentoArticolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 ter

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

(a) dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

(b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

(c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;

(d) gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;

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(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

(f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;

(g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

(h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

(i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

Emendamento 176

Proposta di regolamentoArticolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 quater

Decisione relativa a un grande progetto

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia

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giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

2. L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.

3. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

4. I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.

5. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare all'allegato V.)

Emendamento 177

Proposta di regolamentoArticolo 22 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un altro strumento territoriale che (c) un altro strumento territoriale che

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fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 178

Proposta di regolamentoArticolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo.

Emendamento 179

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'area geografica interessata dalla strategia;

(a) l'area geografica interessata dalla strategia, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;

Emendamento 180

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.

(d) la descrizione del coinvolgimento dei partner a norma dell'articolo 6 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.

Emendamento 181

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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2. Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.

2. Le strategie territoriali sono elaborate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità a livello regionale e locale e di altre autorità pubbliche. I documenti strategici preesistenti che riguardano le zone interessate possono essere aggiornati e utilizzati per le strategie territoriali.

Emendamento 182

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello regionale, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Emendamento 183

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Emendamento 184

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano

4. Se un'autorità a livello regionale o locale, un'altra autorità pubblica o un altro organismo adempie compiti che

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nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.

rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.

Emendamento 185

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma.

Emendamento 186

Proposta di regolamentoArticolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

1. Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR.

Emendamento 187

Proposta di regolamentoArticolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni.

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Emendamento 188

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

1. Il FESR, il FSE+, il FEAMP e il FEASR forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. Nel contesto del FEASR, tale sviluppo è designato come sviluppo locale LEADER.

Emendamento 189

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse, ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale;

Emendamento 190

Proposta di regolamentoArticolo 25 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

Emendamento 191

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente

4. Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente

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da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

Emendamento 192

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

(d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale;

Emendamento 193

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.

(f) un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo, ivi compresi, ove opportuno, il FEASR e ciascun programma interessato.

Emendamento 194

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo.

Emendamento 195

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Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 196

Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

(a) sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

Emendamento 197

Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale.

Emendamento 198

Proposta di regolamentoArticolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

1. Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei

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fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

Emendamento 199

Proposta di regolamentoArticolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;

(a) sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;

Emendamento 200

Proposta di regolamentoArticolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;

Emendamento 201

Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

(a) assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

(b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

(c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

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(d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

(e) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

(f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

(g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

(h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

(i) azioni relative all'audit;

(j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;

(k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

Emendamento 202

Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo)

PE626.671v02-00 82/401 RR\1175395IT.docx

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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 203

Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.

2. Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e futuri.

Emendamento 204

Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

RR\1175395IT.docx 83/401 PE626.671v02-00

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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa.

Emendamento 205

Proposta di regolamentoArticolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Emendamento 206

Proposta di regolamentoArticolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.

3. All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi.

Emendamento 207

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

PE626.671v02-00 84/401 RR\1175395IT.docx

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Testo della Commissione Emendamento

2. Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

2. In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica possono raggiungere i valori seguenti:

Emendamento 208

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 3 %;

Emendamento 209

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

(b) per il sostegno del FSE+: 5 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), punto xi), del regolamento FSE+: 6 %;

Emendamento 210

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 7 %.

Emendamento 211

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

RR\1175395IT.docx 85/401 PE626.671v02-00

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Testo della Commissione Emendamento

Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate.

Emendamento 212

Proposta di regolamentoArticolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Emendamento 213

Proposta di regolamentoArticolo 32 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti.

Emendamento 214

Proposta di regolamentoArticolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma

PE626.671v02-00 86/401 RR\1175395IT.docx

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("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

("comitato di sorveglianza"), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Emendamento 215

Proposta di regolamentoArticolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza.

Emendamento 216

Proposta di regolamentoArticolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Emendamento 217

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente.

Emendamento 218

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 2

RR\1175395IT.docx 87/401 PE626.671v02-00

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Testo della Commissione Emendamento

2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno.

Emendamento 219

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Emendamento 220

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari;

Emendamento 221

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso;

Emendamento 222

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera i

PE626.671v02-00 88/401 RR\1175395IT.docx

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Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

Emendamento 223

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza approva: 2. Il comitato di sorveglianza approva o, per i programmi sostenuti dal FEASR, formula il suo parere in merito a:

Emendamento 224

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

(b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

Emendamento 225

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d);

Emendamento 226

Proposta di regolamento

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Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento.

Emendamento 227

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo.

Emendamento 228

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

6. Per i programmi sostenuti dal FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Emendamento 229

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.

La prima trasmissione è dovuta entro il 28 febbraio 2022 e l'ultima entro il 28 febbraio 2030.

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Emendamento 230

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Emendamento 231

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

(a) nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

Emendamento 232

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

(b) soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

Emendamento 233

Proposta di regolamentoArticolo 39 – paragrafo 1

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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento 234

Proposta di regolamentoArticolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 235

Proposta di regolamentoArticolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altri partner e organismi pertinenti. (b) altri partner e organismi pertinenti, comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti

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economiche e sociali.

Emendamento 236

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

Emendamento 237

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;

(a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente;

Emendamento 238

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il costo totale dell'operazione; (h) il costo totale dell'operazione, o, per le operazioni del FEASR, gli importi dei pagamenti corrispondenti a ciascun tipo di intervento;

Emendamento 239

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le operazioni nell'ambito del FEASR,

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i dati di cui alla lettera b) del primo comma non sono pubblicati se gli importi dei pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'esercizio finanziario interessato sono pari o inferiori a 1 250 EUR. Il beneficiario è identificato da un codice, nella forma stabilita dallo Stato membro.

Emendamento 240

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

Emendamento 241

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

(c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

Emendamento 242

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

i) operazioni sostenute dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR il cui costo totale supera 500 000 EUR;

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Emendamento 243

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

Emendamento 244

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII;

Emendamento 245

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.

Emendamento 246

Proposta di regolamentoArticolo 47

Testo della Commissione Emendamento

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Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità.

Emendamento 247

Proposta di regolamentoArticolo 49 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

(c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c).

Emendamento 248

Proposta di regolamentoArticolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

(a) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

Emendamento 249

Proposta di regolamentoArticolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

(b) dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla

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normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

Emendamento 250

Proposta di regolamentoArticolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 251

Proposta di regolamentoArticolo 52 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;

(a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto, insieme alle pertinenti valutazioni;

Emendamento 252

Proposta di regolamentoArticolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate

5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate

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dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.

dall'organismo che attua lo strumento finanziario. Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano le regole applicabili agli strumenti finanziari.

Emendamento 253

Proposta di regolamentoArticolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto.

Emendamento 254

Proposta di regolamentoArticolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:

(a) alla BEI;

(b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

(c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale.

Emendamento 255

Proposta di regolamentoArticolo 53 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del

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paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

Emendamento 256

Proposta di regolamentoArticolo 53 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari.

Emendamento 257

Proposta di regolamentoArticolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità.

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Emendamento 258

Proposta di regolamentoArticolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

Emendamento 259

Proposta di regolamentoArticolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o la valutazione ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento.

Emendamento 260

Proposta di regolamentoArticolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili

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al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.

al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

Emendamento 261

Proposta di regolamentoArticolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi.

Emendamento 262

Proposta di regolamentoArticolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2030.

Emendamento 263

Proposta di regolamentoArticolo 57 – paragrafo 4

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Testo della Commissione Emendamento

4. Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

4. Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il "regolamento CTE") e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 264

Proposta di regolamentoArticolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+.

Emendamento 265

Proposta di regolamentoArticolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di

(a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di

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commissioni di garanzia; commissioni di garanzia o a un contributo a strumenti finanziari che risulta da un interesse negativo;

Emendamento 266

Proposta di regolamentoArticolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.

soppresso

Emendamento 267

Proposta di regolamentoArticolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ("IVA") è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali.

Emendamento 268

Proposta di regolamentoArticolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Emendamento 269

Proposta di regolamentoArticolo 59 – paragrafo 3

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Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Emendamento 270

Proposta di regolamentoArticolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Emendamento 271

Proposta di regolamentoArticolo 62 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al

Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura

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diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione, le commissioni sono basate sulle prestazioni.

Emendamento 272

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF.

Emendamento 273

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

Emendamento 274

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri, conformemente all'articolo 64,

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paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Emendamento 275

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Emendamento 276

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2022.

Emendamento 277

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 278

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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(11) La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

(11) La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento 279

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

Emendamento 280

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

2. Gli audit della Commissione si effettuano fino a due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

Emendamento 281

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma

(a) La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma

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un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

Emendamento 282

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

(c) La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento 283

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.

(d) La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi.

Emendamento 284

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).

La Commissione, in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri due mesi i termini di cui alle lettere c) e d).

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Emendamento 285

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate.

Emendamento 286

Proposta di regolamentoArticolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.

2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti.

Emendamento 287

Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

(e) registrare e conservare in sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Emendamento 288

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti,

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti,

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garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 289

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

(a) garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

Emendamento 290

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

(c) garantisce che le operazioni selezionate presentino un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

Emendamento 291

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate

(e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle

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dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;

soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio49;

_________________ _________________48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

48 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

49 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

Emendamento 292

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

(f) garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

Emendamento 293

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

(j) garantisce, prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni, come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.

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Emendamento 294

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro.

Emendamento 295

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

6. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione, compresa un'analisi costi/benefici.

Emendamento 296

Proposta di regolamentoArticolo 68 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;

(b) garantisce, per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;

Emendamento 297

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Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86, tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima;

Emendamento 298

Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;

(b) redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;

Emendamento 299

Proposta di regolamentoArticolo 71 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario.

Emendamento 300

Proposta di regolamentoArticolo 71 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una

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sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit.

Emendamento 301

Proposta di regolamentoArticolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

1. L'autorità di audit predispone, previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile. L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti.

Emendamento 302

Proposta di regolamentoArticolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento.

Emendamento 303

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Proposta di regolamentoArticolo 74 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

Emendamento 304

Proposta di regolamentoArticolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto.

Emendamento 305

Proposta di regolamentoArticolo 75 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però

(Non concerne la versione italiana)

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all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

Emendamento 306

Proposta di regolamentoArticolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

3. L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit.

Emendamento 307

Proposta di regolamentoArticolo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

(a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

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(b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito.

Emendamento 308

Proposta di regolamentoArticolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

Emendamento 309

Proposta di regolamentoArticolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione.

Emendamento 310

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 –comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, come indicato nel seguito:

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Emendamento 311

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Emendamento 312

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Emendamento 313

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 314

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2– comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Emendamento 315

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 (f) 2026: 2 %

Emendamento 316

Proposta di regolamentoArticolo 85 – paragrafo 3 – lettera b

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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;

(b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31;

Emendamento 317

Proposta di regolamentoArticolo 85 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni.

Emendamento 318

Proposta di regolamentoArticolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

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Emendamento 319

Proposta di regolamentoArticolo 86 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

Emendamento 320

Proposta di regolamentoArticolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.

1. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.

Emendamento 321

Proposta di regolamentoArticolo 90 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

(a) vi sono elementi di prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

Emendamento 322

Proposta di regolamentoArticolo 91 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

soppresso

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Emendamento 323

Proposta di regolamentoArticolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

Emendamento 324

Proposta di regolamentoArticolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.

soppresso

Emendamento 325

Proposta di regolamentoArticolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

3. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

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Emendamento 326

Proposta di regolamentoArticolo 100 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027.

Emendamento 327

Proposta di regolamentoArticolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

Emendamento 328

Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione.

Emendamento 329

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 1 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 378 097 000 000 EUR ai prezzi del 2018.

L'emendamento è volto a ripristinare un importo equivalente a quello disponibile per il periodo 2014-2020, con gli incrementi necessari, in linea con la posizione del PE sulla proposta relativa al QFP per il periodo 2021-2027. Richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)

Emendamento 330

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020.

Emendamento 331

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione

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transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti.

(L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare ai calcoli di cui all'allegato XXII.)

Emendamento 332

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97 % delle risorse globali, ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000 EUR (a prezzi del 2018 ) è assegnata nel seguente modo:

Emendamento 333

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 222 453 894 000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento 334

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 14,3 % (ossia, in totale, (b) il 14,3 % (ossia, in totale,

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45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

51 446 129 000 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

Emendamento 335

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 39 023 410 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento 336

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 46 309 907 000 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 337

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

(e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 620 660 000 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

Emendamento 338

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.

Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8 % delle risorse a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (ossia a 105 686 000 000 EUR a prezzi del 2018). Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità.

Emendamento 339

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ corrisponde allo 0,4 % delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424 296 054 EUR a prezzi del 2018).

Emendamento 340

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 4 000 000 000 EUR a prezzi del 2018. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

Emendamento 341

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Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

soppresso

Emendamento 342

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

Emendamento 343

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

5. 560 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

Emendamento 344

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 6

RR\1175395IT.docx 127/401 PE626.671v02-00

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Testo della Commissione Emendamento

6. 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6. 196 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

Emendamento 345

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 11 343 000 000 EUR a prezzi del 2018).

Emendamento 346

Proposta di regolamentoArticolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

(a) non più del 5 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

Emendamento 347

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70 % per le regioni meno sviluppate;

(a) 85 % per le regioni meno sviluppate;

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Emendamento 348

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55 % per le regioni in transizione; (b) 65 % per le regioni in transizione;

Emendamento 349

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40 % per le regioni più sviluppate. (c) 50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 350

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 351

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 85 %.

Emendamento 352

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire, in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [13] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi)] del relativo regolamento, nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter].

Emendamento 353

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.

Emendamento 354

Proposta di regolamentoArticolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

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Emendamento 355

Proposta di regolamentoArticolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 356

Proposta di regolamentoArticolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 357

Proposta di regolamentoArticolo 108 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo

6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo

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4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 358

Proposta di regolamentoArticolo 110

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal FEASR e dal FEAMP in tale periodo.

Emendamento 359

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 001 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

001 Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 360

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 002 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri

002 Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri

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di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 361

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 004 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

004 Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 362

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 1 – riga 005 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

005 Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività

Emendamento 363

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 035 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

035 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

Emendamento 364

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 2 – riga 043

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Testo della Commissione

043 Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0% 100%

Emendamento

soppresso

Emendamento 365

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 056 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

056 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T

056 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T

Emendamento 366

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 057 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

057 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T

057 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T

Emendamento 367

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 060 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

060 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T

060 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete centrale TEN-T

Emendamento 368

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 3 – riga 061 – colonna 1

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Testo della Commissione Emendamento

061 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T

061 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete globale TEN-T

Emendamento 369

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 128 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati

128 Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici

Emendamento 370

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 1 – Obiettivo strategico 5 – riga 130 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo

130 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

Emendamento 371

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 12 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 372

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 16 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 373

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Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 22 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 374

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 26 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 375

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 32 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 376

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 36 – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 377

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 4 – riga 17

Testo della Commissione Emendamento

17 Servizi di alloggio e di ristorazione 17 Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

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Emendamento 378

Proposta di regolamentoAllegato III – Tabella 1 – Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo, applicabili a tutti gli obiettivi strategici;

2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti.

2 bis. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute.

Emendamento 379

Proposta di regolamentoAllegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.

Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la

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concorrenza sleale nel mercato interno.

Emendamento 380

Proposta di regolamentoAllegato III – Tabella Condizioni abilitanti orizzontali – riga 6 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione efficace del principio di partenariato

È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:

1. modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;

2. modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;

3. sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità.

Emendamento 381

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 2 – colonna 4

Testo della Commissione Emendamento

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima che comprende:

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima, conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, che comprende:

1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

2. una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a

2. una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse

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basse emissioni. emissioni.

Emendamento 382

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 4 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

FESR e Fondo di coesione: FESR e Fondo di coesione:

2.4 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

2.4 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Emendamento 383

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 2 – riga 7 – colonna 4

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

1. tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri;

1. tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri comprese le misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

2. l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

Emendamento 384

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

3.2 Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente

(Non concerne la versione italiana)

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Emendamento 385

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali;

Emendamento 386

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – punto 3.2 – colonna 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario;

1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;

Emendamento 387

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione;

2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare delle strategie nazionali per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti;

Emendamento 388

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 3

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Testo della Commissione Emendamento

3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;

3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;

Emendamento 389

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

Emendamento 390

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 3 – riga 2 – colonna 4 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN.

Emendamento 391

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 1 – colonna 2 – punto FSE

Testo della Commissione Emendamento

FSE: FSE:

4.1.1 Migliorare l'accesso all'occupazione 4.1.1 Migliorare l'accesso all'occupazione

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di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi i giovani e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

di tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.2 Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità

4.1.2 Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità

Emendamento 392

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 2 – punto FSE

Testo della Commissione Emendamento

FSE FSE

4.1.3 Promuovere un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute

4.1.3 Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute

Emendamento 393

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 2 – colonna 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;

2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione, sicurezza sociale, tassazione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima

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infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;

Emendamento 394

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 3 – colonna 2 – punto FSE

Testo della Commissione Emendamento

FSE: FSE:

4.2.1 Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione

4.2.1 migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro;

4.2.2 Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.2 Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, nonché l'apprendimento informale e non formale, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.3 Promuovere la parità di accesso, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario

4.2.3 Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti

Emendamento 395

Proposta di regolamentoAllegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 1

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Testo della Commissione Emendamento

1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi compresi gli approcci orientati sul discente;

Emendamento 396

Proposta di regolamentoAllegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

Emendamento 397

Proposta di regolamentoAllegato IV – riga 4.2 – colonna 4: Criteri di adempimento per la condizione abilitante – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria, gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

Emendamento 398

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3

PE626.671v02-00 144/401 RR\1175395IT.docx

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Testo della Commissione Emendamento

FESR: FESR:

4.3 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali

4.3 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali

Emendamento 399

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1

Testo della Commissione Emendamento

FSE: FSE:

4.3.1 Promuovere l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità

4.3.1 Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità

Emendamento 400

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 2 – punto 4.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.3.1 bis. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

Emendamento 401

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 4 – colonna 4

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

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1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;

2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;

3. misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

3. misure per la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione;

4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

Emendamento 402

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 5 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

FSE: FSE:

4.3.2 Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom

4.3.2 Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom

Emendamento 403

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 2

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Testo della Commissione Emendamento

FSE: FSE:

4.3.4 Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine

4.3.4 Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine

Emendamento 404

Proposta di regolamentoAllegato IV – Obiettivo strategico 4 – riga 6 – colonna 4 – punti 2, 3 e 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2. misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine;

2. misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere;

3. misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio.

3. misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio.

3 bis. misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale.

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Emendamento 405

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – Tabella 1T – Struttura del programma

Testo della Commissione

ID Titolo [300 caratteri] AT Base di calcolo Fondo Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1 Priorità 1 n. FESR Più sviluppate OS 1

In transizione

Meno sviluppate OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

2 Priorità 2 n. FSE+ Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n. FC N/P

3 Priorità assistenza tecnica Sì NP

.. Priorità dedicata Occupazione giovanile

n. FSE+

.. Priorità dedicata RSP n. FSE+

.. Priorità dedicata Azioni innovative

n. FSE+ OS 8

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n. FSE+ OS 9

Emendamento

ID Titolo [300 caratteri] AT Base di calcolo Fondo Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1 Priorità 1 n. FESR Più sviluppate OS 1

In transizione

Meno sviluppate OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

2 Priorità 2 n. FSE+ Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n. FC N/P

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3 Priorità assistenza tecnica Sì NP

.. Priorità dedicata Occupazione giovanile

n. FSE+

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n. FSE+

.. Priorità dedicata RSP n. FSE+

.. Priorità dedicata Azioni innovative

n. FSE+ OS 8

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n. FSE+ OS 9

Emendamento 406

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2.1 – tabella

Testo della Commissione

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento 407

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1. Obiettivo specifico11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

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__________________ __________________11Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 408

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1.2 Indicatore [55 caratteri] 2.1.1.2 Indicatore

_________________55 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

Emendamento 409

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto 2.1.1.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento56 (non pertinente per il FEAMP)

2.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non pertinente per il FEAMP)

_________________56 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

Emendamento 410

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – paragrafo 3 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Criteri per la selezione delle operazioni57 Criteri per la selezione delle operazioni57

__________________ __________________57 Solo per programmi limitati all'obiettivo 57 Solo per programmi limitati all'obiettivo

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specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 411

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 3 – tabella 16

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Emendamento 412

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 3 – punto 3.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3.2 dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale59

3.2 dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

_________________59 Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.

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MOTIVAZIONE

Il 29 maggio 2018 la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento recante le disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027. Il regolamento recante le disposizioni comuni proposto contiene norme comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e il Fondo per la Sicurezza interna (ISF). La Commissione ha deciso di non inserire nella proposta norme relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contrariamente a quanto avvenuto per il periodo 2014-2020.

A. Esame della proposta in sede di Parlamento

La presente proposta è di fondamentale importanza politica e pratica, dal momento che stabilisce le norme principali in materia di politica di coesione dell'Unione per i prossimi sette anni.

In considerazione dell'importanza della proposta, il Parlamento ha autorizzato la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) a nominare due correlatori, Andrey Novakov (PPE) e Constanze Krehl (S&D).

Una prima presentazione da parte della Commissione con scambio di opinioni ha avuto luogo il 20 giugno in seno alla commissione REGI. In seguito all'intenso lavoro estivo, i correlatori hanno presentato il progetto di relazione nel settembre 2018.

Al fine di evitare qualsiasi possibile ritardo nell'attuazione della nuova politica di coesione e di consentire lo svolgimento dei negoziati interistituzionali prima delle elezioni europee e del rinnovo del Parlamento nel 2019, i correlatori hanno deciso di occuparsi della presente proposta il più velocemente possibile. Il termine per la presentazione degli emendamenti in seno alla commissione è stato fissato al 22 ottobre 2018. Le nove commissioni che formulano un parere hanno approvato le rispettive posizioni prima della fine del 2018, consentendo l'approvazione della relazione il 22 gennaio 2019. I negoziati interistituzionali potrebbero quindi svolgersi fino a metà marzo 2019, in modo che il Parlamento europeo pervenga a una posizione in prima lettura entro aprile 2019.

B. Emendamenti chiave proposti dai correlatori

Il progetto di relazione si basa sulla proposta della Commissione, contiene svariati emendamenti elencati e illustrati di seguito e i relatori auspicano che vengano presi in considerazione nella stesura del regolamento finale.

1. Reintegrazione del FEASR

Giustamente la Commissione osserva che la presenza di una regolamentazione comune per i vari fondi a gestione concorrente contribuisce alla semplificazione e alla coerenza

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amministrative e consente la creazione di sinergie fra i diversi fondi. I correlatori sono dunque sorpresi che il FEASR non sia contemplato dal regolamento recante le disposizioni comuni, situazione che potrebbe comportare lacune strategiche e problemi di coordinamento per gli investimenti locali. Alcuni emendamenti di cui sopra mirano pertanto a reintegrare il FEASR nel regolamento recante disposizioni comuni.

2. Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

La proposta della Commissione prevede un bilancio più ridotto (330,6 miliardi di EUR) per la politica di coesione rispetto ai precedenti sette anni. Il Parlamento ha deciso, nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, che gli stanziamenti a favore della politica di coesione dovrebbero rimanere, in termini reali, allo stesso livello del periodo 2014-2020. I correlatori hanno pertanto presentato un emendamento finalizzato ad aumentare l'importo complessivo di circa 47,5 miliardi di EUR giungendo a un totale di 378,1 miliardi di EUR (a prezzi del 2018) al fine di portarlo allo stesso livello del periodo 2014-2020. Tale aumento è quindi realizzato nelle cifre relative al FESR, al FC e al FSE+. Viene tuttavia fatto salvo il criterio di assegnazione fra gli Stati membri di cui all'allegato XXII. Sarà semplicemente necessario ricalcolare le assegnazioni sulla base del nuovo totale.

I correlatori propongono che 222,4 miliardi di EUR siano destinati al sostegno delle regioni meno sviluppate attraverso l'obiettivo concernente gli Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, assegnando 46,3 miliardi di EUR agli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione.

3. Riassetto dell'equilibrio fra gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

La proposta della Commissione prevede che il 97,5 % della dotazione complessiva sia speso per l'obiettivo relativo all'occupazione e alla crescita, mentre solo il 2,5 % per l'obiettivo Interreg. In considerazione dell'importanza del programma Interreg per la cooperazione transfrontaliera e del suo riconosciuto valore aggiunto UE, i correlatori propongono di modificare tali percentuali giungendo al 97 % e al 3 %, il che si traduce rispettivamente in 366,7 miliardi di EUR e 11,3 miliardi di EUR. Ciò richiede conseguenti modifiche alle dotazioni a favore delle varie categorie di regioni, senza modificare le rispettive proporzioni.

4. Iniziativa urbana europea e cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative

In considerazione dell'adeguamento delle cifre complessive al fine di ripristinare il livello di finanziamenti disponibile nel periodo precedente, i correlatori propongono di aumentare della stessa percentuale gli importi fissati per la dotazione dell'Iniziativa urbana europea e della cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative: ovvero rispettivamente 560 milioni di EUR e 196 milioni di EUR.

5. Trasferimenti dalla politica di coesione al programma InvestEU e al meccanismo per collegare l'Europa

La proposta della Commissione consente agli Stati membri di trasferire fino al 5 % delle loro dotazioni al di fuori della politica di coesione al fine di aumentare le proprie assegnazioni

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nell'ambito del programma InvestEU. Pur sostenendo gli obiettivi del programma InvestEU, i correlatori ritengono che anche la politica di coesione sia molto importante per lo sviluppo dell'Europa. I correlatori intendono pertanto limitare il trasferimento all'1 % del FESR, del FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMP prima del riesame intermedio, e fino al 2,5 % nell'ambito del riesame intermedio per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria di regioni interessate dai fondi di origine.

La proposta della Commissione prevede inoltre che 10 miliardi di EUR siano tolti al Fondo di coesione e destinati al meccanismo per collegare l'Europa. I correlatori propongono di limitare il trasferimento a 4 miliardi di EUR. Pur essendo il meccanismo per collegare l'Europa un'iniziativa di valore, non è opportuno ridurre ulteriormente la dotazione del Fondo di coesione. Oltre al limite, i correlatori propongono che, fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti rispetti le assegnazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

6. Trasferimenti fra fondi e fra categorie di regioni

La proposta della Commissione consente agli Stati membri di trasferire fino al 5 % delle loro dotazioni nell'ambito di uno specifico fondo a un altro fondo. Pur comprendendo che in alcuni casi tale flessibilità sia necessaria, i correlatori ritengono che permettere trasferimenti fra un fondo e l'altro potrebbe mettere in pericolo l'adempimento degli obiettivi fondamentali della politica di coesione. Pertanto propongono di permettere tali trasferimenti fino al 5 % da qualsiasi fondo, ma solo verso il FESR, il FC e il FSE+, evitando così di minare la politica di coesione.

La proposta della Commissione permette inoltre che fino al 15 % della dotazione per le regioni meno sviluppate, che dovranno beneficiare della maggior parte del finanziamento per la politica di coesione, sia trasferito ad altre categorie di regioni. Anche in questo caso i correlatori concordano che sia necessaria una certa flessibilità. Tuttavia, la motivazione per cui le regioni meno sviluppate ricevono la maggior parte del finanziamento per la politica di coesione è perché ne hanno più bisogno. Il presente progetto di relazione propone di limitare tali trasferimenti al 5 % al massimo.

7. Tassi di cofinanziamento

La proposta della Commissione prevede tassi di cofinanziamento massimi che variano a seconda del fondo e della categoria di regione (70 % per le regioni meno sviluppate, 55 % per quelle in transizione e 40 % per le regioni più sviluppate). I correlatori ritengono che sia necessaria una maggiore discrezionalità per fornire maggiori tassi di cofinanziamento, se del caso. Pertanto propongono tassi di cofinanziamento dell'85 % per le regioni meno sviluppate, del 65 % per le regioni in transizione e del 50 % per le regioni più sviluppate. Nel caso di finanziamenti versati a titolo del Fondo di coesione a favore delle regioni ultraperiferiche, o nell'ambito dei programmi Interreg, propongono che il tasso di cofinanziamento massimo sia dell'85 %, come nel periodo 2014-2020.

8. Tassi di prefinanziamento

Nella proposta della Commissione, il prefinanziamento deve essere versato su base annuale al tasso forfettario dello 0,5 %. I correlatori ritengono che sia opportuno aumentare gradualmente il tasso di prefinanziamento nel corso del quadro pluriennale, al fine di tenere

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conto del livello di attuazione in aumento nell'arco di tale periodo. Pertanto suggeriscono di aumentare gradualmente il tasso di prefinanziamento ogni anno, in modo da raggiungere il 2 % negli ultimi 2 anni del periodo di programmazione.

9. Collegamenti al semestre europeo

La Commissione propone un collegamento rafforzato fra la politica di coesione e il semestre europeo. Tale idea è stata oggetto di una profonda discussione per qualche tempo. I correlatori ritengono che non sia opportuno punire le comunità locali per l'insuccesso percepito delle politiche economiche nazionali. Pertanto propongono che una grave mancanza di conformità alle raccomandazioni legate al semestre europeo conduca solamente alla sospensione degli stanziamenti di impegno e non di pagamento. Anche in casi gravi, tali sospensioni non dovrebbero superare una determinata proporzione dei fondi da impiegare in uno Stato membro.

10. Riesame intermedio e programmazione

La proposta della Commissione prevede un riesame intermedio da parte degli Stati membri dei programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. I correlatori ritengono che ciò rappresenti un punto molto importante nel quadro della politica di coesione, dal momento che le condizioni necessariamente cambiano nel corso di un programma settennale. Tuttavia, sulla base delle esperienze vissute dall'Europa nel corso degli ultimi anni, i correlatori ritengono opportuno indicare che le crisi economiche rappresentano una delle motivazioni principali che potrebbero giustificare un riorientamento dei programmi della politica di coesione. Tuttavia, l'esito del riesame intermedio non dovrebbe comportare la modifica obbligatoria di ciascun programma. I correlatori propongono pertanto che gli Stati membri possano stabilire che non occorre alcuna modifica.

Nella sua proposta la Commissione chiede agli Stati membri di includere nel contenuto dei loro programmi il rispettivo importo solo per gli anni 2021-2025. I correlatori propongono una programmazione finanziaria indicativa per l'intero periodo 2021-2027, che è più favorevole alle autorità di gestione, ai beneficiari e ai progetti.

11. Regole di disimpegno

La Commissione europea propone che la quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 sia disimpegnata. I correlatori hanno deciso di prorogare la regola del disimpegno al 31 dicembre 2030 (n+3) al fine di concedere più tempo per l'attuazione della politica di coesione e dei suoi programmi.

12. Grandi progetti

Per il periodo 2014-2020, il regolamento recante le disposizioni comuni contiene norme volte a mettere in atto controlli speciali per i grandi progetti. Tali disposizioni non sono state incluse nella nuova proposta della Commissione. I correlatori ritengono che sia necessario prestare particolare attenzione ai grandi progetti. Pertanto propongono di reintrodurre una versione semplificata delle attuali norme relative ai grandi progetti, anche se con una soglia maggiore.

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11.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Siegfried Mureşan

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoTitolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole

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migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

(Questo emendamento si applica a tutto il testo; la sua approvazione comporterà adeguamenti in tutto il testo)

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, il Parlamento europeo ha evidenziato l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP 2021-2027 e tutte le relative politiche dell'UE. Il Parlamento ha ribadito, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e ha deplorato l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte del QFP. Il Parlamento ha chiesto pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. L'istituzione ha sottolineato inoltre che l'eliminazione della discriminazione è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva e ha chiesto pertanto un impegno a favore dell'integrazione della dimensione e la parità di genere in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP. Nella risoluzione il Parlamento ha sottolineato che, in risposta all'accordo di Parigi, le spese orizzontali per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente

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incrementate, rispetto all'attuale QFP, e raggiungere quanto prima, e comunque al più tardi entro il 2027, una quota del 30 %.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) la politica di coesione costituisce la principale politica d'investimento dell'Unione per affrontare le complesse sfide socioeconomiche, destinando al contempo la maggior parte delle risorse alle regioni più vulnerabili, comprese le regioni periferiche e insulari. È importante che la politica di coesione continui a concentrarsi sulle disparità fra i livelli di sviluppo e sul rafforzamento della convergenza, come sancito dal trattato.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle

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Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la dimensione e l'uguaglianza di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Mantenere il finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione post 2020 per l'EU a 27 almeno al livello del bilancio 2014-2020, a prezzi costanti, è una condizione essenziale per consentire a questa politica di svolgere la sua missione e conseguire i suoi obiettivi con successo. È inoltre essenziale raddoppiare la dotazione dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nonché assicurare un finanziamento supplementare destinato a una Garanzia

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per i minori. Eventuali riduzioni si ripercuoterebbero negativamente sulla natura e sugli obiettivi stessi di tale politica.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

(23) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") ("LEADER" nell'ambito del FEASR) o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo

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regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR"), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

Per quanto riguarda il FEASR, si applicano le seguenti disposizioni:

- titolo I;

- al titolo II, capo I, articoli 11 e 12 del capo II e del capo III;

- al titolo III, capo II;

- al titolo IV, articoli da 33 a 36 del capo I, capo II e capo III;

- al titolo V, capo I e sezione 2 del capo I; e

- titolo IX.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Regolamento (UE) […] (regolamento "sui piani strategici della PAC");

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) Regolamento (UE) […] (regolamento "orizzontale della PAC");

Emendamento 10

Proposta di regolamento

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Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità terrestre e marittima e della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali, costiere e insulari e delle iniziative locali;

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa;

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) h) una descrizione dell'approccio territoriale che lo Stato membro deve applicare, comprese le sfide territoriali e le relative strategie nazionali o regionali, l'approccio territoriale in relazione alle 5 OP, i collegamenti con gli investimenti del FEASR nelle zone rurali e gli

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strumenti territoriali.

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante o se il conseguimento del soddisfacimento è molto avanzato nel processo e i motivi dell'inosservanza non incidono sull'idoneità dei progetti.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, fatta salva comunque la corretta applicazione degli obiettivi strategici di ciascun fondo.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità

soppresso

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all'articolo 91.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

soppresso

(a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

(b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio40, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

(c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;

(d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio41 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

(e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE)

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n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio42 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

_________________40 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).41 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).42 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

Emendamento 18

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Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

soppresso

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

soppresso

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Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

soppresso

(a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);

(b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;

(c) in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);

(d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:

soppresso

(a) se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio43 o il Consiglio ha deciso, a

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norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

(b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

(c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

(d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) […] (regolamento QFP)].

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono

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soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

_________________43 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese indirizzate allo Stato membro;

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

iv) i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui i sistemi per affrontare le sfide principali delle regioni periferiche e insulari e l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che, se del caso, la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella

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Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle sfide individuate nelle strategie di sviluppo nazionali e regionali e, se del caso, dei risultati e delle raccomandazioni delle valutazioni ex-ante.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

1. Uno Stato membro può volontariamente chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da strumenti del FESR, del Fondo di coesione o del FSE + a qualsiasi strumento di questi stessi fondi.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

5. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica a favore di aree geografiche che presentano svantaggi naturali o demografici permanenti di cui all'articolo 174 del TFUE.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

1. Il FESR, il FSE+, il FEASR, di cui al regolamento XX/XX, e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo

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locale di tipo partecipativo.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FEASR sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo. In tal caso, ad esso si farà riferimento come "LEADER".

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 53 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

7. L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipo di intervento per il FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e certificare che le spese contabilizzate sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al

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programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) tenere conto, nella preparazione e presentazione delle domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 70 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 71 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), sono raggruppate in una relazione unica.

Motivazione

La mia opinione è che il raggruppamento di programmi e delle relazioni renda i processi molto più semplici.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

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Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 91 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 99 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. qualsiasi importo disimpegnato in modo inequivocabile, secondo la procedura di cui all'articolo 101, sarà nuovamente disponibile nel bilancio dell'UE mediante il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione), conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. XXXX/20XX del Consiglio del [data] che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Esso sarà successivamente mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 100 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) in casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione ha concluso che non è stato possibile presentare una domanda di pagamento a causa di ritardi procedurali legati all'adozione e all'attuazione tardiva dei documenti di programmazione e della relativa legislazione a livello di UE.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 378 097 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (426 534 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, la modifica di compromesso rispecchia l'ultima ripartizione del QFP per programma, come proposto per l'approvazione dai relatori sul QFP in vista della votazione sul progetto di relazione intermedia sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97 % delle risorse globali e sono assegnate nel seguente modo:

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Motivazione

In linea con l'aumento fino al 3% per la cooperazione territoriale europea nell'articolo 104 paragrafo 7.

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a) il 61,6 % è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(b) il 14,3 % è destinato alle regioni in transizione;

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c) il 10,8 % è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d) il 12,8 % è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

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Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

(e) lo 0,4% è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 105 686 000 000 EUR, ai prezzi del 2018 (119 222 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, la modifica di compromesso rispecchia l'ultima ripartizione del QFP per programma, come proposto per l'approvazione dai relatori del QFP in vista della votazione sul progetto di relazione intermedia sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 424 296 054 EUR, a prezzi del 2018.

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Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento

soppresso

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MCE].

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

5. 560 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6. 196 000 000 EUR, a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027.

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Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70 % per le regioni meno sviluppate;

(a) 85 % per le regioni meno sviluppate;

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55 % per le regioni in transizione; (b) 60 % per le regioni in transizione;

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40 % per le regioni più sviluppate. (c) 50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 85 %.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da       Annuncio in Aula

BUDG11.6.2018

Relatore per parere       Nomina

Siegfried Mureşan28.6.2018

Esame in commissione 24.9.2018

Approvazione 10.12.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

2332

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23 +

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3 -

EFDD Marco Valli

ENF André Elissen, Marco Zanni

2 0

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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11.10.2018

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Per la commissione per il controllo dei bilanci: Iris Hoffmann (relatore)

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Nella fase di selezione dei progetti occorre garantire un approccio improntato ai risultati; a tal fine, gli Stati membri dovrebbero procedere a un raffronto delle domande di finanziamento e valutare i risultati basandosi sui relativi indicatori inclusi nel progetto. La selezione dei progetti dovrebbe essere basata su un raffronto diretto delle domande, evitando di ricorrere all'assegnazione tramite il concetto di "primo arrivato, primo servito".

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Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza in maniera trasparente. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati

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dallo Stato membro.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(35) Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo, pur tenendo debitamente conto dell'inflazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di combattere le frodi transnazionali nell'ambito dei programmi, è opportuno istituire un sistema di scambio d'informazioni rapido ed efficace grazie a una mutua assistenza amministrativa tra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 52

Testo della Commissione Emendamento

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(52) Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(52) Pur conservando la possibilità di effettuare controlli a campione e a sorpresa, una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività irregolari lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e

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alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

_________________ _________________18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

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Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate e trasparenti consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "indicatore di output": indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

(12) "indicatore di output": indicatore qualitativo o quantitativo per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

Emendamento 10

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "indicatore di risultato": indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;

(13) "indicatore di risultato": indicatore qualitativo o quantitativo per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;

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Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono e rispettano tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 31 luglio 2020. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dal regolamento delegato (UE) n. 240/2017 non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 98.

Emendamento 14

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Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

(e) ove giustificato, gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nel rispetto dei principi di partenariato e di governance multilivello.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro

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sull'applicabilità di una condizione abilitante all'obiettivo specifico o alle priorità di un programma ovvero sul soddisfacimento della condizione, alla Commissione incombe l'onere di dimostrare l'applicabilità o il mancato soddisfacimento attraverso un parere motivato.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative al soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizione abilitante in questione non sia più applicabile.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la pertinenza degli indicatori già applicati;

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro omette di soppresso

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adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non

Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non

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decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro tre mesi della presentazione della proposta della Commissione.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al doppio delle percentuali massimali indicate al primo comma.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 11 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. La procedura di cui ai paragrafi da 7 a 11 si applica solo se:

(a) sono già stati applicati strumenti di governance economica,

(b) tali strumenti si sono dimostrati insufficienti a migliorare la stabilità macroeconomica e di bilancio, e

(c) uno dei casi di cui al paragrafo 7, lettere da a) a e), sta mettendo a rischio la spesa destinata alla politica di coesione di tale Stato membro.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del

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presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette le motivazioni della sua proposta e informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni, nonché sull'impatto previsto di tale sospensione sull'economia dello Stato membro, affinché il dialogo strutturato garantisca un dibattito significativo e favorisca un processo di esecuzione trasparente. La Commissione informa il Parlamento europeo prima di formulare una proposta di sospensione di impegni.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Immediatamente dopo la relativa adozione, la Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando le motivazioni della proposta.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 13

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Testo della Commissione Emendamento

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;

iii) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi)] del regolamento FSE+.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita e dell'inclusione sociale".

Emendamento 36

Proposta di regolamento

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Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano assistenza tecnica adeguata al fine di migliorare tale capacità amministrativa.

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

(a) nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

(b) soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

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Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

22.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Ivana Maletić

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni uniforma sette fondi europei attuati in regime di gestione concorrente. L'obiettivo è stabilire un insieme comune di regole semplificate e consolidate, riducendo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari dei programmi.

Il relatore concorda sulla necessità di adottare un approccio semplificato, di aumentare la flessibilità e ridurre gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità.

Il relatore si compiace che uno degli obiettivi principali del regolamento sulle disposizioni comuni consista nell'allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e aumentarne l'efficacia, rafforzando in particolare il collegamento con il processo del semestre europeo. Il relatore ritiene che la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle

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raccomandazioni specifiche per paese pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione e la possibilità per la Commissione di chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, andrebbero prese in considerazione solo se tutti i fondi a disposizione dello Stato membro nell'ambito del programma di sostegno alle riforme (RSP) sono stati assorbiti, poiché lo strumento per la realizzazione delle riforme nel quadro dell'RSP contempla le riforme volte ad affrontare le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, comprese quelle individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese, e, nella prima fase, i fondi saranno assegnati agli Stati membri in funzione della popolazione di ciascuno Stato mentre, nella seconda fase, attraverso inviti a presentare proposte basati sulla simultaneità.

Per quanto riguarda le misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica, la Commissione e il Consiglio possono prendere decisioni senza una posizione chiara del Parlamento europeo, informando soltanto quest'ultimo dell'attuazione delle misure. Il relatore ritiene necessario rafforzare il ruolo del Parlamento in tal senso e suggerisce che una proposta di sospensione degli impegni o una proposta di revoca della sospensione venga considerata adottata dal Consiglio in esito a un dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

Il relatore appoggia l'introduzione di una "clausola di salvaguardia", che consente alla Commissione di raccomandare al Consiglio di revocare la sospensione in caso di circostanze economiche eccezionali o dietro richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli su scala locale, regionale e nazionale e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe continuare ad applicarsi.

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13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente, massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal programma di sostegno alle riforme, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, e contribuire all'attuazione delle priorità individuate nel processo del semestre europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero (13) Gli Stati membri dovrebbero tenere

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determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

conto delle raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e delle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche e delle specificità segnalate dalle amministrazioni locali e regionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

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Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(20) Devono essere rafforzati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. I pagamenti dovrebbero essere automaticamente sospesi in caso di grave inadempienza. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa. Le sospensioni non devono essere annullate per motivi politici.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La Commissione dovrebbe essere tenuta a informare il Parlamento europeo in merito a una proposta di sospensione degli impegni o una proposta di revoca della sospensione e, prima della decisione definitiva di sospensione, è opportuno prendere in considerazione il

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parere del Parlamento europeo sulle proposte, in esito a un dialogo strutturato.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro unitamente alle informazioni fornite dagli enti locali e regionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

un'Europa più competitiva e resiliente sotto il profilo economico;

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati

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membri interessati includono i rispettivi partner di tutti gli Stati membri partecipanti.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 6, in dialogo con la Commissione e sulla base di procedure trasparenti per il pubblico.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver utilizzato il programma di sostegno alle riforme e per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di

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riforma, ove appropriato, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso del programma di sostegno alle riforme e di InvestEU;

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.

1. Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21. Fermo restando il pieno rispetto del principio di territorialità nella redistribuzione delle risorse, tali contributi sono inoltre gestiti in maniera concorrente con le competenti autorità nazionali e regionali.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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(a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

(a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori, compresi quelli forniti da enti regionali e locali;

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, se tutti i fondi a disposizione dello Stato membro nell'ambito del programma di sostegno alle riforme sono stati assorbiti.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente gli impegni relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

Tenuto conto delle circostanze economiche e sociali dello Stato membro interessato e dell'impatto della sospensione prevista sull'economia, la Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25% del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 50 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,5 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni nonché sull'impatto della sospensione prevista sull'economia.

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo, affinché formuli un parere, e al Consiglio, affinché adotti una decisione.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, nonché la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

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Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma").

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma"). Il responsabile della comunicazione tiene conto di tutte le lingue ufficiali e co-ufficiali dello Stato membro o delle lingue ufficiali dell'ente o degli enti regionali e/o locali in cui deve essere attuato il programma.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

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Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70% per le regioni meno sviluppate;

(a) 85% per le regioni meno sviluppate;

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55% per le regioni in transizione; (b) 65% per le regioni in transizione;

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40% per le regioni più sviluppate. (c) 50% per le regioni più sviluppate.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è

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superiore al 70 %. superiore all'85 %.

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da Annuncio in Aula

ECON11.6.2018

Relatore per parere Nomina

Ivana Maletić20.6.2018

Esame in commissione 1.10.2018 12.11.2018

Approvazione 20.11.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

28240

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28 +ALDE Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF Barbara Kappel

PPE Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

24 -EFDD David Coburn, Marco Valli

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Viegas

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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27.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Agnes Jongerius

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione stabilisce disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente1.

Pur abbracciando l'obiettivo politico di "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali", la relatrice ritiene troppo restrittiva la politica di "occupazione e crescita" e non è convinta che possa contribuire in misura sufficiente a raggiungere la tripla A di rating per la politica sociale che il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha promesso ai cittadini europei. È chiaro che i fondi perseguono più che occupazione e crescita, motivo per cui è stato aggiunto un obiettivo di "inclusione sociale".

Di conseguenza, i programmi sostenuti dai Fondi dovrebbero tenere conto delle sfide individuate nel quadro di valutazione della situazione sociale che accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali e nella relazione comune sull'occupazione e, se necessario, essere modificati a tal fine. Nei casi in cui è in esame un'azione "correttiva", si dovrebbe tenere conto anche di queste due relazioni.

La relatrice ritiene che, per promuovere realmente una maggiore convergenza est-ovest e nord-sud e per prevedere meglio, tra l'altro, i cambiamenti tecnologici, sia di vitale importanza aumentare il bilancio complessivo della coesione. La relatrice ha modificato di conseguenza il regolamento. Reputa inoltre che all'interno di tale bilancio sia necessaria una quota maggiore per il FSE+ e che tale assegnazione di stanziamenti a fini sociali dovrebbe essere garantita anche a livello di Stati membri. 1 FC, FEAMP, ESR, FSE+, AMIF, BMVI e ISF.

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Per sostenere meglio le regioni meno sviluppate e in transizione e per non ostacolare l'elaborazione o l'esecuzione dei programmi a livello di Stati membri, la relatrice ha aumentato i tassi sia di prefinanziamento che di cofinanziamento.

La relatrice ritiene che una migliore accessibilità dei fondi sia importante per garantire un migliore assorbimento e, a tale riguardo, accoglie con favore la riduzione degli oneri amministrativi e l'aumento della flessibilità proposti dalla Commissione. Una riduzione degli oneri amministrativi non dovrebbe tuttavia ostacolare l'inclusione delle parti sociali e della società civile nell'elaborazione e nell'esecuzione dei programmi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come le regioni con problemi di spopolamento e dispersione demografica. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica

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particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per il FESR, il Fondo di coesione e le parti in gestione concorrente del FSE+ e del FEAMP.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In conformità dell'articolo 174 TFUE gli Stati membri e la Commissione

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dovrebbero provvedere a che il FESR, il FSE e il Fondo di coesione prestino particolare attenzione a tali regioni attraverso investimenti strategici volti a migliorarne la struttura territoriale, il tessuto industriale, l'erogazione dei servizi pubblici e la competitività, contribuendo in questo modo al mantenimento demografico.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze, a combattere la povertà e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione, esclusione sociale o isolamento territoriale. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno,

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migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. L'accessibilità delle persone con disabilità dovrebbe essere garantita in tutti i nuovi progetti di infrastrutture finanziati dai fondi.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti in linea con gli obiettivi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dalle istituzioni europee.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 9

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Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici al fine di contribuire al finanziamento delle azioni necessarie per soddisfare gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che almeno il 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. Sulla base delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, i meccanismi di integrazione della dimensione climatica e di immunizzazione dagli effetti del clima dovrebbero far parte della programmazione e dell'attuazione, in particolare della selezione dei progetti, e concretizzarsi ex ante.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità locali, regionali e cittadine competenti e altre autorità pubbliche, degli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi le organizzazioni non governative, i partner ambientali e gli organismi responsabili di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere, la non discriminazione e le parti economiche e sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13

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dovrebbe continuare ad applicarsi.

__________________ __________________13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU. In generale, gli Stati membri e, se del caso, la Commissione europea dovrebbero incoraggiare le sinergie e assicurare il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra tali priorità specifiche e il pilastro europeo dei diritti sociali.

Motivazione

Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato il 17 novembre 2017 è stato un passo

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decisivo verso un'Europa più sociale. Costituisce una base importante di principi che possono migliorare il benessere e la vita quotidiana dei cittadini europei. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali integrano inoltre in modo ottimale gli obiettivi, economici e sociali, del semestre europeo.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'efficace attuazione dei fondi dovrebbe basarsi sul programma di sostegno alla riforma, che sostiene, in tutti gli Stati membri dell'UE, le riforme prioritarie in grado di consentire un uso efficiente e mirato dei fondi stessi.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

(14) Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi stabiliti nei loro progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a zero emissioni di carbonio.

__________________ __________________14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e

14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e

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che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del contenuto delle loro strategie nazionali di integrazione dei rom nell'elaborazione dei loro programmi.

Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per

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l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Dovrebbe essere valutato l'utilizzo di indicatori regionali al fine di prendere meglio in considerazione le disparità subregionali.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoConsiderando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche su dati quantitativi efficaci e tempestive.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoConsiderando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore

(34) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore

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alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.

alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Gli Stati membri dovrebbero consultare il comitato di sorveglianza per quanto riguarda la preparazione delle opzioni semplificate in materia di costi.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoConsiderando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto".

Emendamento 19

Proposta di regolamentoConsiderando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Il principio di proporzionalità dovrebbe

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prevalere nella gestione e nel controllo dei fondi, a seconda del livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoConsiderando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(60) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" dovrebbe sostenere tutte le regioni e contribuire a garantire che siano forniti servizi pubblici adeguati, migliorando le prospettive personali e professionali nella zona. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto".

Emendamento 21

Proposta di regolamentoConsiderando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(60 bis) Il pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce obblighi per gli Stati membri in materia di protezione sociale, inclusione sociale, condizioni di lavoro dignitose, pari opportunità e

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accesso al mercato del lavoro, è stato proclamato dalle istituzioni europee. Gli obiettivi di investimento per l'occupazione, la crescita e l'inclusione sociale stabiliti nel presente regolamento dovrebbero contribuire ai diritti e ai principi del pilastro.

Emendamento 22

Proposta di regolamentoConsiderando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione24.

(61) Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio23, modificato dai regolamenti (UE) n. 868/201424 e (UE) n. 2016/200624  bis della Commissione.

__________________ __________________23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

23 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).

24 Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1).24  bis Regolamento (UE) n. 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di

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una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamentoConsiderando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.

(62) Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo degli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoConsiderando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la

(73) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la

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coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale, e la conformità degli investimenti nelle infrastrutture con il principio "l'efficienza energetica al primo posto";

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) "immunizzazione dagli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità": processo strutturato volto a garantire l'efficace applicazione di strumenti per evitare che la spesa dell'UE produca conseguenze negative e per massimizzare i benefici della stessa sullo stato dell'ambiente e della biodiversità dell'UE, sulla base del documento della Commissione dal titolo "Common Framework for Biodiversity Proofing of the EU Budget" (Quadro comune per l'immunizzazione dagli effetti del bilancio dell'UE sulla biodiversità) e in conformità delle norme e degli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono la convergenza verso l'alto, la solidarietà e la coesione nell'UE, in linea con la strategia Europa 2020, il pilastro europeo dei diritti sociali e l'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, mediante gli obiettivi strategici seguenti:

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità sostenibile e della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 29

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Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(d) un'Europa delle pari opportunità più giusta, più inclusiva e più qualificata, che attui i diritti e i principi stabiliti e previsti dal pilastro europeo dei diritti sociali, dalla Carta sociale europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo III (Uguaglianza) e il titolo IV (Solidarietà);

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere, dei partenariati urbano-rurali e delle iniziative locali.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) sostegno agli Stati membri per migliorare l'accesso a un'occupazione di qualità per tutte le persone in cerca di occupazione, in particolare i giovani, i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità e i migranti.

Motivazione

Nuova lettera f).

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

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Testo della Commissione Emendamento

(a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

(a) "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto", compresi gli investimenti strategici in infrastrutture negli Stati membri e nelle regioni più colpiti, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU37 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

2. La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

__________________37 [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

1. Per ciascun accordo di partenariato, ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Nel caso di programmi transfrontalieri gli

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Stati membri partecipanti coinvolgono tali partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti. In entrambi i casi il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

(a) le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

(a) le autorità locali, regionali, cittadine e altre autorità pubbliche;

(b) i partner economici e le parti sociali;

(b) i partner economici e le parti sociali;

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione e quelli designati come beneficiari.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti

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attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi;

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti, fondi e programmi dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

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Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, paragrafo 1, punto xi),] del regolamento FSE+.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

(a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, comprese le sfide per lo Stato membro individuate nel quadro di valutazione sociale e nella relazione comune sull'occupazione, tenendo come punto di riferimento il pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) qualsiasi andamento finanziario o economico negativo rilevante, che richieda un adeguamento dei programmi.

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 15

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

vi) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari se applicabile;

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro quattro mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da

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Stato membro. parte dello Stato membro.

Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto".

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo di coesione.

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(b) sia guidato da gruppi di azione locale o regionale, composti dai rappresentanti della società civile, dalle parti sociali e da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

Emendamento 52

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Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

(b) per il FSE +: 5 %;

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) in caso di esaurimento prematuro delle risorse (finanziarie), il modo in cui gli obiettivi del programma possono ancora essere realizzati nel periodo 2021-2027;

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) le misure collegate alle opzioni semplificate in materia di costi.

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Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) l'impatto specifico del programma sulle persone a più alto rischio di povertà o esclusione sociale, nonché sulle persone con disabilità, sui disoccupati di lunga durata e sui giovani non occupati.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le misure atte a garantire un'opzione semplificata in materia di costi per i beneficiari.

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) garantisce l'immunizzazione dagli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità di tutti gli investimenti;

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

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(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1 %;

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2 %;

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

(f) 2026: 0,5 % % (f) 2026: 2,5 %

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 91 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 102 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita,

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dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto"

Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dai regolamenti (CE) n. 868/2014 e (UE) 2016/2066 della Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

Emendamento 65

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 378 097 000 000 EUR

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ai prezzi del 2018. a prezzi costanti 2018.

Emendamento 66

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.

Emendamento 67

Proposta di regolamentoArticolo 104 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

Emendamento 68

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" ammontano al 97,5 % delle risorse globali, ossia, in totale, 366 754 090 000 EUR a prezzi costanti 2018, e sono assegnate nel seguente modo:

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Emendamento 69

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a) il 61,6 % è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento 70

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(b) il 14,3 % è destinato alle regioni in transizione;

Emendamento 71

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c) il 10,8 % è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento 72

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d) il 12,8 % è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 73

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera e

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Testo della Commissione Emendamento

(e) 0.lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

(e) lo 0,4 % è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

Emendamento 74

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Emendamento 75

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.

L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" è 105 686 000 000 EUR a prezzi costanti 2018. Gli Stati membri garantiscono che, del totale delle risorse combinate della politica di coesione che ricevono, almeno il 27,5 % sia utilizzato per progetti nell'ambito del FSE+.

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Emendamento 76

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 424 296 054 EUR ai prezzi del 2018.

Emendamento 77

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

5. 560 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

Emendamento 78

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6. 196 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

Emendamento 79

Proposta di regolamentoArticolo 105 – paragrafo 2

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Testo della Commissione Emendamento

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

Emendamento 80

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

Emendamento 81

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70 % per le regioni meno sviluppate;

(a) 85 % per le regioni meno sviluppate;

Emendamento 82

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55 % per le regioni in transizione; (b) 60 % per le regioni in transizione;

Emendamento 83

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

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Testo della Commissione Emendamento

(c) 40 % per le regioni più sviluppate. (c) 50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 84

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e a quelle regioni che presentano problemi di spopolamento (meno di 12,5 abitanti per chilometro quadrato a livello NUTS 3) e/o di dispersione della popolazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 85 %.

Emendamento 86

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità o i programmi in materia di deprivazione materiale in conformità dell'articolo [9], a sostegno dell'occupazione giovanile in conformità dell'articolo [10], di una garanzia europea per l'infanzia in conformità dell'articolo [10 bis] e di azioni innovative in conformità all'articolo [13] del relativo regolamento.

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Emendamento 87

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.

Emendamento 88

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 12 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 89

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 16 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 90

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 22 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 91

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 26 – Investimento territoriale integrato (ITI)

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

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Emendamento 92

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 32 – colonna – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Città grandi e medie, cinture urbane Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate

Emendamento 93

Proposta di regolamentoAllegato I – Tabella 3 – riga 36 – colonna – Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Testo della Commissione Emendamento

Zone scarsamente popolate Zone rurali e scarsamente popolate

Emendamento 94

Proposta di regolamentoAllegato III – Tabella – riga 6 – colonna 2 – Criteri di adempimento

Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti.

Emendamento 95

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.2.1 – colonna 2 – Obiettivo specifico

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Testo della Commissione Emendamento

4.2.1 Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione

4.2.1 Migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, per agevolare la transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro;

Emendamento 96

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.2.2 – colonna 2 – Obiettivo specifico

Testo della Commissione Emendamento

4.2.2 Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.2 Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'apprendimento non formale e informale, opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale;

Emendamento 97

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età, ivi compresi gli approcci orientati sul discente;

Emendamento 98

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 2

RR\1175395IT.docx 249/401 PE626.671v02-00

IT

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Testo della Commissione Emendamento

2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

2. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

Emendamento 99

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.2 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

3. un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria, l'offerta di formazione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

Emendamento 100

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

3. misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione;

Emendamento 101

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – parte introduttiva

PE626.671v02-00 250/401 RR\1175395IT.docx

IT

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Testo della Commissione Emendamento

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

Sono in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che comprendono:

Emendamento 102

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;

2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito e la protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;

Emendamento 103

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.3 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

3. misure per la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e di prossimità;

Emendamento 104

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.3.2 – colonna 2 – Obiettivo specifico

Testo della Commissione Emendamento

4.3.2 Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom

4.3.2 Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom

RR\1175395IT.docx 251/401 PE626.671v02-00

IT

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Emendamento 105

Proposta di regolamentoALLEGATO IV – riga 4.4 – colonna 4 – Criteri di adempimento per la condizione abilitante – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale.

Emendamento 106

Proposta di regolamentoAllegato V – sottotitolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP - articolo 16, paragrafo 3

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto), del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP - articolo 16, paragrafo 3

Emendamento 107

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 1 – colonna 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto:

Emendamento 108

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2 – Tabella 1T – Struttura del programma

Testo della Commissione

ID

Titolo [300 caratteri] AT

Base di calcolo

Fon

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

PE626.671v02-00 252/401 RR\1175395IT.docx

IT

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do

1 Priorità 1 n.

FESR

Più sviluppate OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

2 Priorità 2 n.

FSE+

Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n.

FC

N/P

3 Priorità assistenza tecnica

NP

.. Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

FSE+

.. Priorità dedicata RSP n.

FSE+

.. Priorità dedicata Azioni innovative

n.

FSE+

OS 8

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

FSE+

OS 9

Emendamento

ID

Titolo [300 caratteri] AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1 Priorità 1 n.

FESR

Più sviluppate OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate OS 3

RR\1175395IT.docx 253/401 PE626.671v02-00

IT

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2 Priorità 2 n.

FSE+

Più sviluppate OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3 Priorità 3 n.

FC

N/P

3 Priorità assistenza tecnica

NP

.. Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

FSE+

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n.

FSE+

.. Priorità dedicata RSP n.

FSE+

.. Priorità dedicata Azioni innovative

n.

FSE+

OS 8

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

FSE+

OS 9

Emendamento 109

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2.1 – tabella

Testo della Commissione

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

PE626.671v02-00 254/401 RR\1175395IT.docx

IT

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Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

Emendamento 110

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 2.1.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.1.1. Obiettivo specifico54 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1. Obiettivo specifico54 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

__________________ __________________54 Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

54 Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

Emendamento 111

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 3 – tabella 15

Testo della Commissione

Categoria di regioni

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FSE+ Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

RR\1175395IT.docx 255/401 PE626.671v02-00

IT

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FC

FEAMP

Totale

Emendamento

Categoria di regioni

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FC

FEAMP

Totale

Emendamento 112

Proposta di regolamentoAllegato V – punto 3.2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto:

Emendamento 113

Proposta di regolamentoAllegato XXII – sottotitolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita,

PE626.671v02-00 256/401 RR\1175395IT.docx

IT

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102, paragrafo 2, lettera a) dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto - articolo 102, paragrafo 2, lettera a)

Emendamento 114

Proposta di regolamentoAllegato XXII – sottotitolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera b)

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto - articolo 102, paragrafo 2, lettera a)

Emendamento 115

Proposta di regolamentoAllegato XXII – sottotitolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera c)

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita, dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto - articolo 102, paragrafo 2, lettera c)

Emendamento 116

Proposta di regolamentoAllegato XXII – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

14. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione, della crescita,

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IT

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corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale indicativa media nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

dell'inclusione sociale e della convergenza verso l'alto corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale indicativa media nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

PE626.671v02-00 258/401 RR\1175395IT.docx

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da       Annuncio in Aula

EMPL11.6.2018

Relatore per parere       Nomina

Agnes Jongerius28.6.2018

Esame in commissione 24.9.2018

Approvazione 27.11.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

22181

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

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IT

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22 +GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere

Maria Arena, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

18 -ALDE

ECR

ENF

NI

PPE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Amjad Bashir

Joëlle Mélin, Dominique Martin

Lampros Fountoulis

David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Sofia Ribeiro, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

1 0ECR Czesław Hoc

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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IT

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12.10.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e al fine di contribuire al finanziamento delle azioni necessarie a livello dell'Unione, nazionale e locale per rispettare gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che almeno

RR\1175395IT.docx 261/401 PE626.671v02-00

IT

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il 30 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali ed evitare qualsiasi contraddizione con le priorità dell'Unione, compresi i suoi impegni di attuazione dell'accordo di Parigi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente, eliminare gradualmente le sovvenzioni aventi ripercussioni negative per l'ambiente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del

(14) Gli Stati membri dovrebbero dimostrare come il contenuto dei piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del

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regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia14, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, è tenuto in considerazione nei programmi, in particolare per quanto riguarda le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Durante il periodo di programmazione 2021-2027, gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi in relazione ai loro piani nazionali integrati in materia di energia e di clima. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per affrontare eventuali carenze di attuazione e aumentare il contributo dei fondi a favore dell'attuazione delle politiche e misure contenute nei loro piani nazionali integrati in materia di energia e di clima.

__________________ __________________14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

14 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 19

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Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024, inclusa la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia dello stesso anno. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura. L'Unione dovrebbe garantire la coerenza del sostegno concesso nel quadro del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti finanziari dell'Unione assicurando al

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contempo che siano attuate misure di semplificazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Il successo dei progetti strategici integrati dipende dalla stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, e gli attori non statali interessati. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di divulgazione delle decisioni relative all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

(37) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale, e la conformità degli investimenti nelle infrastrutture con il principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE;

Emendamento 8

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) "verifica degli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità": processo strutturato volto a garantire

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l'efficace applicazione di strumenti per evitare che la spesa dell'UE produca conseguenze negative e per massimizzare i benefici della stessa sullo stato dell'ambiente e della biodiversità dell'Unione, sulla base del documento della Commissione dal titolo "Common Framework for Biodiversity Proofing of the EU Budget" (Quadro comune per la verifica degli effetti del bilancio dell'UE sulla biodiversità) e in conformità delle norme e degli orientamenti nazionali, se disponibili, o di norme riconosciute a livello internazionale;

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità a emissioni zero e della connettività regionale alle TIC;

Emendamento 10

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le regioni dipendenti dal carbonio che sono interessate dalla transizione dei posti di lavoro a causa del necessario passaggio strutturale a un'economia a basse emissioni di carbonio hanno accesso al sostegno supplementare per gli obiettivi OS 2 al fine di agevolare una transizione equa. L'obiettivo è sostenere tali regioni, in particolare quelle che non sono ancora ammissibili al sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione di cui alla direttiva 2003/87/CE, promuovendo la riassegnazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative di ricerca di un impiego e la

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creazione di nuovi posti di lavoro, per esempio attraverso le start-up, in stretto dialogo e coordinamento con le parti sociali. Per finanziare quanto sopra, il 25 % della dotazione di bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali sarà trasferito ai Fondi strutturali.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

3. Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima, sull'ambiente e sulla biodiversità delle loro operazioni in tutti i processi di pianificazione e attuazione. Essi forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 8 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una spiegazione di come i fondi sono allineati e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, delle politiche e delle misure contenuti nei piani nazionali integrati in materia di energia e di clima a norma del

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regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

(a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027, in particolare tenendo conto dell'aggiornamento dei piani nazionali integrati in materia di energia e di clima di cui all'articolo 14 del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione verifica in particolare se le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sono correttamente rispettate.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutte le decisioni e i documenti giustificativi del comitato di sorveglianza sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

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Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis

Sportello unico per i cittadini

1. Ciascuno Stato membro istituisce uno sportello unico per rispondere a qualsiasi domanda o richiesta da parte dei cittadini dell'Unione, inclusi i beneficiari, in merito all'attuazione del programma entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del pertinente programma allo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono istituire un solo sportello unico per seguire più di un programma.

2. Lo sportello unico fornisce una completa consulenza ai cittadini dell'Unione per quanto concerne l'attuazione di ciascun programma, compresi gli inviti a presentare progetti, e gestisce le denunce relative alla sua attuazione, in particolare in merito alla coerenza con le altre politiche e prescrizioni dell'Unione, tra cui le politiche in materia di ambiente e clima.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

(j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima, sull'ambiente e sulla biodiversità degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da       Annuncio in Aula

ENVI11.6.2018

Relatore per parere       Nomina

Adina-Ioana Vălean21.6.2018

Approvazione 10.10.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

5318

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kati Piri

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

53 +ALDE Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset,

Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD Piernicola Pedicini

GUE/NGL Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1 -EFDD Julia Reid

8 0ECR Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G.

Piecha

ENF Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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19.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Kosma Złotowski

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La politica di coesione ha inciso finora in maniera decisamente positiva sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e sullo sviluppo socioeconomico dei paesi dell'Unione europea. I fondi europei influiscono in maniera consistente sulla crescita economica, sull'attività di investimento, sui mercati del lavoro, nonché sullo sviluppo di uno spazio unico europeo dei trasporti e sulla sostenibilità interna ed esterna delle economie degli Stati membri. L'attuazione della politica di coesione contribuisce non solo a colmare i divari tra i singoli Stati membri, ma anche a ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni.

Le ricerche dimostrano chiaramente che sono stati proprio i fondi strutturali e di investimento ad aver accelerato la crescita del PIL e a favorire la convergenza delle economie degli Stati membri. I fondi europei generano altresì un notevole aumento dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate e un calo della disoccupazione a livello nazionale.

La politica di coesione fornisce un sostegno efficace alla creazione di nuovi posti di lavoro e interviene a favore di programmi volti a migliorare le qualifiche dei lavoratori, facilitandone così l'adeguamento alle mutevoli condizioni di impiego del mercato del lavoro. La politica di coesione e i suoi strumenti continuano a essere i principali volani di sviluppo in molti Stati membri dell'UE e il Fondo di coesione contribuisce, in misura di gran lunga maggiore rispetto ad altri strumenti finanziari, al conseguimento degli obiettivi di convergenza mediale la

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realizzazione di progetti strategici nel settore della protezione dell'ambiente e nella rete TEN-T.

In data 29 maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione (AMIF), al Fondo per la Sicurezza interna (BMVI) e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (ISF), in appresso denominato "regolamento quadro". L'obiettivo principale di detto atto è semplificare e armonizzare le norme per l'utilizzo dei fondi a gestione concorrente nel periodo 2021-2027.

La proposta di regolamento prevede un bilancio di 330,6 miliardi di euro per la coesione economica, sociale e territoriale. Tale dotazione comprende 41,394 miliardi di EUR a favore del Fondo di coesione, di cui 10 miliardi di EUR destinati al meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Posizione del relatore

Vista la natura altamente tecnica e dettagliata della nuova proposta, il relatore si è principalmente concentrato sugli aspetti che incidono direttamente sugli investimenti nel settore dei trasporti.

Il relatore concorda con l'obiettivo fondamentale che ha motivato la stesura della proposta di regolamento quadro, ossia la necessita di ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi superflui garantendo al contempo un elevato livello di legalità e regolarità delle spese. Il relatore è dell'avviso che sia essenziale rendere più flessibili le procedure per far sì che le regole di utilizzo dei programmi esistenti si adattino all'evoluzione delle esigenze e delle condizioni dell'economia; ritiene altresì che sia importante allineare meglio i programmi alle priorità dell'UE.

Il relatore è del parare che vi siano ancora margini di semplificazione e razionalizzazione per l'applicazione, non ancora sfruttati dalla Commissione. Ad esempio, alcune delle soluzioni individuate con l'ultima modifica del regolamento 1303/2013 ("omnibus") non sono state incluse nella proposta della Commissione. Inoltre, non tutte le soluzioni proposte dalla Commissione assolveranno ai fini summenzionati.

Per quanto riguarda le risorse trasferite dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa, il 30 % è immediatamente messo a disposizione di tutti gli Stati di coesione su base concorrenziale e il 70 % è destinato alle dotazioni nazionali, mentre nel periodo 2014-2020 la totalità delle risorse del Fondo di coesione era destinata alle dotazioni nazionali con un vincolo di utilizzo di tre anni e solo successivamente venivano rese disponibile su base concorrenziale.

Il relatore è sfavorevole alla proposta di mettere immediatamente a disposizione degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione il 30 % delle risorse trasferite dalla dotazione del Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa. Il relatore ritiene che l'importo complessivo trasferito dall'FC all'MCE, pari a 10 miliardi di EUR, debba essere ripartito tra le dotazioni nazionali (con un periodo di utilizzo determinato) in maniera proporzionale rispetto al contributo di ciascuno Stato membro. Tale soluzione è adeguata alle

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attuali prospettive finanziarie e non vi sono motivazioni né oggettive né pratiche che giustifichino una riduzione della dotazione nazionale al 70 %.

La Commissione propone analogamente di ridurre il tasso di cofinanziamento al 70 % (dall'attuale 85 %) per le regioni meno sviluppate, il che comporterà la necessità di incrementare notevolmente l'intervento delle risorse nazionali nell'attuazione dei programmi realizzati mediante i fondi trasferiti dal Fondo di coesione.

Ciò implica che i grandi investimenti nelle infrastrutture di trasporto realizzati nell'ambito dei fondi trasferiti dal Fondo di coesione necessiteranno di un contributo più elevato a carico del bilancio dello Stato. Tale soluzione renderebbe al contempo impossibile la realizzazione di numerosi investimenti e inciderebbe negativamente soprattutto sugli investimenti nel settore dei trasporti, che sono ad alta intensità di capitale e, nella maggior parte dei casi, non sarebbero realizzati in assenza del cofinanziamento applicato attualmente. La riduzione proposta del livello di finanziamento a titolo del Fondo di coesione e l'incremento dell'intervento dello Stato non solo non aumenta il senso di responsabilità degli Stati membri, ma blocca anche l'attuazione di una serie di progetti infrastrutturali.

La Commissione propone di sostituire l'attuale regola "n+3" con quella "n+2". La regola "n+3" è particolarmente vantaggiosa nel caso di progetti di investimento complessi e di ampia portata, che generano spese elevate, e fornisce le tempistiche necessarie per tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti. Tali progetti comprendono anche i progetti nel settore dei trasporti. La regola "n+2" non garantisce l'accelerazione del processo di investimento, ma inasprisce soltanto le sanzioni degli Stati membri che non certificano i fondi in maniera sufficientemente veloce. Di conseguenza, potrebbe rivelarsi impossibile mantenere il ritmo di realizzazione dei programmi fissato dalla regola "n+2" e i paesi potrebbero perdere una quota consistente delle dotazioni.

Il relatore esprime altresì preoccupazione per la prevista riduzione delle risorse a titolo del Fondo di coesione e l'abbandono del principio che fissa l'intervento di detto fondo a un terzo della dotazione complessiva. La dotazione proposta del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 è pari a 41,4 miliardi di EUR rispetto ai 75,8 miliardi di EUR dell'attuale periodo di programmazione, ossia una riduzione pari di fatto al 45 %. Al contempo, il reddito nazionale lordo pro capite nei paesi di coesione non è aumentato nella stessa misura. Una tale riduzione del Fondo di coesione limiterà la possibilità di soddisfare le maggiori necessità di investimento nelle infrastrutture di trasporto di base nei paesi di coesione.

Il relatore esprime inoltre riserve sull'elenco delle condizioni di base proposto in allegato al regolamento, per quanto riguarda segnatamente il settore dei trasporti. È discutibile la necessità di inserire nel documento riguardante la pianificazione d'insieme dei trasporti le informazioni relative alle risorse di bilancio necessarie per coprire le spese di funzionamento e manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle in cantiere.

Il relatore esprime altresì dubbi sul legame tra la spesa delle risorse dell'UE e lo Stato di diritto. Solo criteri obiettivi, non discriminatori e non politicizzati possono condurre al conseguimento dei risultati attesi a tale riguardo. Il relatore osserva al contempo che il progetto di regolamento presentato dalla Commissione relativo alla tutela del bilancio dell'Unione in casi di carenze generalizzate nello Stato di diritti nei paesi membri non soddisfa i summenzionati criteri.

EMENDAMENTI

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La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il finanziamento della politica di coesione per il periodo 2021-2027 dovrebbe registrare l'aumento previsto nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo o dovrebbe quanto meno essere mantenuto al livello dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(6) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano le misure che collegano l'efficacia dei fondi alla corretta gestione economica e alla protezione del bilancio dell'Unione, in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto della corretta gestione economica e dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana

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ed efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

(9) Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare la transizione verso un'energia equa e le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi in materia di cambiamenti climatici nel periodo del QFP 2021-2027, raggiungendo il 30 % il prima possibile, al più tardi entro il 2027, tra l'altro mediante la riconversione delle regione carbonifere e ricorrendo al Fondo per una transizione energetica equa

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno mantenere il finanziamento della politica di coesione per il periodo 2021-2027 ad un livello almeno pari a quello del bilancio del periodo 2014-2020, consentendo in questo modo di conseguire gli obiettivi strategici fondamentali, realizzare grandi progetti d'investimento e colmare le lacune a livello di sviluppo tra le regioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

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Testo della Commissione Emendamento

(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

(a) un'Europa competitiva, più intelligente e sostenibile attraverso il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, la riduzione delle asimmetrie socioeconomiche a livello nazionale e regionale e la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

Emendamento 6

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

(b) Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e strutturali e della gestione e prevenzione dei rischi;

Emendamento 7

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa connessa maggiormente e in modo migliore attraverso il rafforzamento dei trasporti sostenibili, della mobilità sicura e intelligente, dell'intermodalità, dell'interoperabilità, segnatamente nel settore dei trasporti, nonché della connettività regionale alle TIC, riducendo inoltre l'isolamento delle regioni ultraperiferiche attraverso investimenti nella loro accessibilità e puntando sulla mobilità verde.

Emendamento 8

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Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un'Europa più coesa attraverso il sostegno all'integrazione delle persone con disabilità;

Emendamento 9

Proposta di regolamentoArticolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.

3. La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta, previo accordo tra le parti.

Motivazione

Chiarimento del testo conformemente all'articolo 60 della proposta di regolamento UE, COM(2018) 374 relativo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg).

Emendamento 10

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

PE626.671v02-00 278/401 RR\1175395IT.docx

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2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.

2. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

(a) gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti, fra l'altro, le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 e, se del caso, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di

2. La Commissione può esprimere osservazioni entro due mesi dalla data di

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presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Entro un mese, lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni ricevute dalla Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati, nel quadro del comparto InvestEU appropriato, per i progetti attuati dal rispettivo Stato membro.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

PE626.671v02-00 280/401 RR\1175395IT.docx

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9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura strutturale, economica o sociale, come nel caso delle regioni ultraperiferiche, rappresenta un fattore specifico da considerare.

Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. Il collegamento fra la politica di coesione e il semestre europeo non può dar luogo a una sospensione degli impegni o dei pagamenti nelle regioni in cui si verifica un'inadempienza degli obblighi da parte dello Stato e non delle regioni stesse.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

i) le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi, nonché un calendario;

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 e, se del caso, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

2. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni ricevute dalla Commissione.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro quattro mesi dalla data della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

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Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Entro un mese, lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni ricevute dalla Commissione.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire alle regioni ultraperiferiche un

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importo che va fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma.

Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. È pertanto necessario conferire maggiore flessibilità alle regioni ultraperiferiche per il trasferimento dei fondi da una priorità all'altra nell'ambito dello stesso programma al fine di far fronte alle limitazioni strutturali e agli imprevisti, in particolare alle calamità causate dai cambiamenti climatici.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

(a) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %; per le regioni ultraperiferiche, 4 %;

Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. Detti costi si ripercuotono anche sulla gestione, sul controllo e sul monitoraggio dei programmi.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

(b) per il sostegno del FSE+: 4 % e per le regioni ultraperiferiche 5 %, per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

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Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. Detti costi si ripercuotono anche sulla gestione, sul controllo e sul monitoraggio dei programmi.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per il sostegno del FEAMP: 6 %; (c) per il sostegno del FEAMP: 6 %; e per le regioni ultraperiferiche 7 %;

Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. Detti costi si ripercuotono anche sulla gestione, sul controllo e sul monitoraggio dei programmi.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.

L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.

Motivazione

La gestione dei programmi è molto complessa e, pertanto, l'eliminazione di alcune date semplificherebbe l'attuazione dei programmi.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 maggio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.

Motivazione

La gestione dei programmi è molto complessa e, pertanto, l'eliminazione di alcune date semplificherebbe l'attuazione dei programmi.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, il calendario relativo all'invito a presentare proposte, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica agli aiuti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. XXX (sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) relativo alla compensazione dei costi aggiuntivi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche e alle

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operazioni relative alla dotazione supplementare specifica per le regioni ultraperiferiche di cui al regolamento (UE) XXXX (FESR e Fondo di coesione).

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il paragrafo non si applica al FEAMP a norma dell'articolo 21 della proposta della Commissione, e al FESR e al Fondo di coesione, per quanto riguarda nello specifico la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche.

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 57 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese di paesi terzi possono partecipare alle gare relative a progetti finanziati dall'UE solo se anche alle imprese dell'UE è consentito partecipare a gare d'appalto pubbliche nei paesi d'origine di tali imprese. 

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 bis

Aiuti di Stato

Le operazioni finanziate nel quadro dei programmi di cui al presente regolamento si considerano conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Motivazione

Tale compatibilità automatica contribuirà a rendere più efficace la gestione dei programmi.

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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(11) La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

(11) La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le procedure di tutte le fasi sono attuate attraverso servizi elettronici e totalmente trasparenti.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,0 %;

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 2 %;

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Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2,5 %;

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2,5 %;

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) 2027-2029: 3%

Motivazione

L'articolo 349 TFUE riconosce alle regioni ultraperiferiche uno status specifico in ragione della loro situazione socioeconomica strutturale, che genera vincoli aggiuntivi e costi maggiori per il loro sviluppo. Il mantenimento degli attuali tassi di prefinanziamento, come previsto dall'articolo 134 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è fondamentale per l'attuazione dei programmi.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 103 – paragrafo 1 – comma 1

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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.

Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 372 197 000 000 EUR ai prezzi del 2018.

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali e sono assegnate nel seguente modo:

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a) il 61,6 % è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento 49

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(b) il 14,3 % è destinato alle regioni in transizione;

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

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Testo della Commissione Emendamento

(c) il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c) il 10,8 % è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d) il 12,8 % è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), a carico del FSE+ ammonta a 376 928 934 EUR.

Motivazione

Chiarimento in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento (UE) sul Fondo sociale europeo+.

Emendamento 53

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri in merito all'importo e ai criteri almeno due anni prima della pubblicazione di un invito a presentare proposte per il MCE.

Emendamento 54

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Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Relation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Relation]. Fino al 31 dicembre 2022, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

Dal 1° gennaio 2023 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

Emendamento 57

PE626.671v02-00 292/401 RR\1175395IT.docx

IT

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Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

7. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 10 116 000 000 EUR).

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

soppresso

Motivazione

La ridistribuzione delle risorse dalle regioni meno sviluppate alle regioni più sviluppate non è in linea con lo spirito della politica di coesione.

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 70 % per le regioni meno sviluppate;

(a) 85 % per le regioni meno sviluppate;

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 55 % per le regioni in transizione; (b) 60 % per le regioni in transizione;

RR\1175395IT.docx 293/401 PE626.671v02-00

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Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 40 % per le regioni più sviluppate. (c) 50 % per le regioni più sviluppate.

Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all'85 %.

Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 106 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'85 %.

Emendamento 64

Proposta di regolamentoAllegato I – tabella 1: Codici relativi alla dimensione "Campo di intervento" – Obiettivo strategico 2

Testo della Commissione

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

024 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 100 % 40 %

025 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno 100 % 40 %

026 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, 100 % 40 %

PE626.671v02-00 294/401 RR\1175395IT.docx

IT

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progetti dimostrativi e misure di sostegno

027Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici

100 % 40 %

028 Energia rinnovabile: eolica 100 % 40 %

029 Energia rinnovabile: solare 100 % 40 %

030 Energia rinnovabile: biomassa 100 % 40 %

031 Energia rinnovabile: marina 100 % 40 %

032 altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica) 100 % 40 %

033 Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio 100 % 40 %

034 Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento 100 % 40 %

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 % 100 %

039Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 % 100 %

040Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 % 100 %

041 Raccolta e trattamento delle acque reflue 0 % 100 %

042 Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio 0 % 100

%

043 Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico 0 % 100

%

RR\1175395IT.docx 295/401 PE626.671v02-00

IT

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044 Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi 0 % 100 %

045 Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime 0 % 100 %

046 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 0 % 100 %

047 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI 40 % 40 %

048 Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore 40 % 100 %

049 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 40 % 100 %

050 Protezione della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi 40 % 100 %

Emendamento

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

024 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 100 % 40 %

025 Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno 100 % 40 %

026 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno 100 % 40 %

027Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici

100 % 40 %

027 bis

Sostegno alle imprese interessate da cambiamenti strutturali per promuovere un'economia e una produzione di energia a basse emissioni di carbonio

100% 40%

028 Energia rinnovabile: eolica 100 % 40 %

029 Energia rinnovabile: solare 100 % 40 %

030 Energia rinnovabile: biomassa 100 % 40 %

031 Energia rinnovabile: marina 100 % 40 %

032 altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica) 100 % 40 %

033 Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio 100 % 40 %

034 Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e 100 % 40 %

PE626.671v02-00 296/401 RR\1175395IT.docx

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teleraffreddamento

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 % 100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 % 100 %

039Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 % 100 %

040Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 % 100 %

041 Raccolta e trattamento delle acque reflue 0 % 100 %

042 Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio 0 % 100

%

043 Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico 0 % 100

%

044 Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi 0 % 100 %

045 Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime 0 % 100 %

046 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 0 % 100 %

046 bis Recupero delle regioni carbonifere 0 % 100

%

047 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI 40 % 40 %

048 Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore 40 % 100 %

049 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 40 % 100

RR\1175395IT.docx 297/401 PE626.671v02-00

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%

050 Protezione della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi 40 % 100 %

Emendamento 65

Proposta di regolamentoAllegato I – tabella 1: Codici relativi alla dimensione "Campo di intervento" – Obiettivo strategico 3

Testo della Commissione

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

051 TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul) 0 % 0 %

052TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 % 0 %

053TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 % 0 %

054TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 % 0 %

055TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

0 % 0 %

056 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T 0 % 0 %

057 Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T 0 % 0 %

058 Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione 0 % 0 %

059 Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione 0 % 0 %

060 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T 0 % 0 %

061 Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T 0 % 0 %

062 Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali) 0 % 0 %

063 Digitalizzazione dei trasporti: strade 40 % 0 %

064 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete centrale TEN-T 100 % 40 %

065 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete globale TEN-T 100 % 40 %

066 Altre linee ferroviarie di nuova costruzione 100 % 40 %

067 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T 0 % 40 %

PE626.671v02-00 298/401 RR\1175395IT.docx

IT

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068 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T 0 % 40 %

069 Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate 0 % 40 %

070 Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie 40 % 0 %

071 Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 0 % 40 %

072 Infrastrutture ferroviarie mobili 40 % 40 %

073 Infrastrutture di trasporto urbano pulito 100 % 40 %

074 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito 100 % 40 %

075 Infrastrutture ciclistiche 100 % 100 %

076 Digitalizzazione dei trasporti urbani 40 % 0 %

077 Infrastrutture per combustibili alternativi 100 % 40 %

078 Trasporto multimodale (TEN-T) 40 % 40 %

079 Trasporto multimodale (non urbano) 40 % 40 %

080 Porti marittimi (TEN-T) 40 % 0 %

081 Altri porti marittimi 40 % 0 %

082 Vie navigabili interne e porti (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) 40 % 0 %

084 Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto 40 % 0 %

Emendamento

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

051 TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul) 100 % 0 %

052TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

100 % 0 %

053TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

100 % 0 %

054TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

100 % 0 %

055TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

100 % 0 %

RR\1175395IT.docx 299/401 PE626.671v02-00

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056 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T 50 % 0 %

057 Autostrade, ponti e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T 50 % 0 %

058 Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione 50 % 0 %

059 Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione 0 % 0 %

059 bis

Controllo e ammodernamento di ponti e tunnel stradali a fini di sicurezza 0 % 0 %

060 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete centrale TEN-T 0 % 0 %

061 Autostrade, ponti e strade ricostruiti o migliorati - rete globale TEN-T 0 % 0 %

062 Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali) 0 % 0 %

063 Digitalizzazione dei trasporti: strade 100 % 0 %

064 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete centrale TEN-T 100 % 40 %

065 Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete globale TEN-T 100 % 40 %

066 Altre linee ferroviarie di nuova costruzione 100 % 40 %

067 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T 100 % 40 %

068 Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T 100 % 40 %

068 bis

Ripristino di collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali abbandonati o smantellati (collegamenti mancanti) 0 % 0 %

069 Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate 100 % 40 %

069 bis Aeroporti ricostruiti o migliorati

069 ter

Controllo e ammodernamento di ponti e tunnel ferroviari a fini di sicurezza 0 % 0 %

070 Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie 100 % 0 %

071 Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 100 % 40 %

071 bis Sistema di informazione fluviale (RIS)

072 Infrastrutture ferroviarie mobili 40 % 40 %

073 Infrastrutture di trasporto urbano pulito 100 % 40 %

074 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito 100 % 40 %

075 Infrastrutture ciclabili e pedonali; 100 % 100 %

076 Digitalizzazione dei trasporti urbani 100 %

100 %

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077 Infrastrutture per combustibili alternativi 100 % 100 %

078 Trasporto multimodale (TEN-T) 100 %

100 %

079 Trasporto multimodale (non urbano) 100 %

100 %

079 bis

Sistemi di mobilità condivisa interconnessi con i trasporti pubblici nelle zone rurali (SMARTA) 0 % 0 %

080 Porti marittimi (TEN-T) 40 % 0 %

081 Altri porti marittimi 40 % 0 %

081 bis

Trasporti marittimi transfrontalieri nel quadro delle autostrade del mare 0 % 0 %

082 Vie navigabili interne e porti (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) 40 % 0 %

084 Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto 100 %

100 %

Emendamento 66

Proposta di regolamentoAllegato IV – Tabella – punto 2 – rigo 4

Testo della Commissione

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

FESR e Fondo di coesione: 2.4. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e che comprende:

1. una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6,

RR\1175395IT.docx 301/401 PE626.671v02-00

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Page 302: PR_COD_1amCom€¦ · Web view, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali

lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE, che rifletta le minacce attuali e a lungo termine (25-35 anni). La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2. una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità1, dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3. informazioni sulle risorse di bilancio e di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

__________________1 Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma

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Page 303: PR_COD_1amCom€¦ · Web view, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali

dell'articolo 6, lettera c), della decisione 1313/2013.

Emendamento

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

FESR e Fondo di coesione: 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e strutturali, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e che comprende:

1. una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE, che rifletta le minacce attuali e a lungo termine (25-35 anni). La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2. una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è

RR\1175395IT.docx 303/401 PE626.671v02-00

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Page 304: PR_COD_1amCom€¦ · Web view, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali

stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità1, dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3. informazioni sulle risorse di bilancio e di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

__________________1 Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, lettera c), della decisione 1313/2013.

Emendamento 67

Proposta di regolamentoAllegato IV – Tabella – punto 3 – rigo 2

Testo della Commissione

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

FESR e Fondo di coesione:

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030 che:

3.2 Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente

1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico

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che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario;

2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione;

3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;

4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

5. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che copre almeno il piano europeo di implementazione;

6. promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di

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IT

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trasbordo merci o passeggeri e modi attivi;

7. comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8. comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investimenti;

9. fornisce informazioni sulle risorse di bilancio e finanziarie corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.

Emendamento

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle

FESR e Fondo di coesione:

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030 che:

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IT

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TIC

3.2 Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente

-1 bis. chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali;

1. comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;

2. rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto delle strategie nazionali per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti;

3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T, nonché le sezioni individuate sulla rete globale;

4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

5. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che copre almeno il piano europeo di implementazione;

6. promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri e modi attivi;

7. comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8. comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale,

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IT

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unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investimenti;

9 bis. promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che generino situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e i residenti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete di trasporto ferroviario TRAN.

Emendamento 68

Proposta di regolamentoAllegato XXII – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

6. Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 000 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Motivazione

L'integrazione, insieme alla migrazione, è essenziale per uno sviluppo regionale positivo.

Emendamento 69

Proposta di regolamentoAllegato XXII – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Agli importi per il livello NUTS 2, comprendente anche le regioni carbonifere, ottenuti in conformità del punto 5, si aggiunge un importo di 500 EUR per posto di lavoro ristrutturato o andato perso a seguito del cambiamento strutturale inteso a conseguire un approvvigionamento energetico privo di

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emissioni di CO2.

Motivazione

Il declino dell'estrazione del carbone e il passaggio a fonti energetiche alternative, anche in virtù della politica climatica europea, pone grandi sfide per talune regioni finora dedite all'estrazione del carbone. Proprio per le regioni carbonifere, infatti, l'abbandono di tale fonte di energia comporta oneri economici e rischi in termini di posti di lavoro. Tale cambiamento strutturale deve essere attenuato, sostenuto e reso accettabile in termini di occupazione.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da       Annuncio in Aula

TRAN5.7.2018

Relatore per parere       Nomina

Kosma Złotowski26.6.2018

Approvazione 15.11.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

3490

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34 +ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Luis de Grandes Pascual

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

9 -ECR

EFDD

ENF

S&D

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Daniela Aiuto, Jill Seymour

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0 0

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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5.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Maria Gabriela Zoană

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore apprezza l'impegno profuso dalla Commissione nell'elaborare la proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, soprattutto perché risponde all'esigenza di continuità nell'erogazione dei fondi, di flessibilità e di semplificazione per quanto riguarda la sua attuazione.

Il regolamento è la base della sinergia tra i Fondi strutturali, il cui obiettivo principale è quello di fornire sostegno alle regioni meno sviluppate per rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è uno strumento di investimento sostenibile ed efficiente per la crescita e lo sviluppo delle zone rurali, delle imprese e delle risorse nel settore agricolo e forestale, nonché nell'economia rurale. Può sostenere un'ampia gamma di obiettivi di sviluppo, a beneficio di un ampio segmento di beneficiari, con la possibilità di riutilizzare i fondi per altri investimenti.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi strutturali fa parte del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e stabilisce disposizioni comuni per la

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gestione concorrente, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per sette fondi, con l'eclatante esclusione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Secondo il relatore, è necessario mantenere il FEASR nel regolamento sulle disposizioni comuni del futuro quadro legislativo. Il presente parere modifica principalmente questo aspetto della proposta della Commissione.

Gli emendamenti proposti mirano a ristabilire il legame tra i fondi, senza creare ulteriori oneri amministrativi e una duplicazione delle norme e garantendo, nel contempo, un livello coerente dei Fondi strutturali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoTitolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le riforme strutturali possono accelerare il processo di crescente convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri. Gli effetti di tale convergenza e del rafforzamento della resilienza potrebbero portare a una maggiore prosperità.

Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'avvio del nuovo programma di sostegno alle riforme, per il quale è proposta una dotazione complessiva di 25 miliardi di EUR, è previsto non prima di gennaio 2021. Nel frattempo, è importante indicare la via da seguire mediante uno strumento simile volto a sostenere le riforme strutturali.

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"),

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base

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specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Tenendo conto del nuovo modello per l'attuazione della politica agricola comune e al fine di assicurare la convergenza delle norme e un'effettiva semplificazione per i beneficiari finali dei fondi agricoli europei che sono costituiti al 90 % da agricoltori, la maggior parte delle norme comuni incluse nel presente regolamento si applicheranno al Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale. Tuttavia, alcune norme del presente regolamento che dovrebbero applicarsi allo sviluppo territoriale, alle norme in materia di visibilità e comunicazione e agli strumenti finanziari continuano ad applicarsi agli aiuti finanziati a titolo del FEASR, come indicato nelle normative specifiche settoriali.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del

(4) Le regioni ultraperiferiche, particolarmente svantaggiate per via della loro posizione geografica e della frequenza elevata di calamità naturali cui sono soggette, e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero

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trattato di adesione del 1994. beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

(15) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

Emendamento 8

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme

soppresso

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delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD (denominate "LEADER" nell'ambito del FEASR). Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capitale umano e capacità nelle comunità della conoscenza e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. I gruppi di azione locali hanno raggiunto finora risultati notevoli e dovrebbero pertanto ricevere un maggiore sostegno finanziario globale. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi, compresi quelli non coperti dal presente regolamento, alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

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Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(29) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore regolarità delle relazioni elettroniche su dati quantitativi.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione ex post dei fondi, concentrata sul loro impatto.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

(36) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché la complementarietà con altri fondi e strumenti dell'Unione europea.

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Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Il successo dei progetti strategici integrati dipende dalla stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, e gli attori non statali interessati. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di divulgazione delle decisioni relative all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti.

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(40) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi, compresi i fondi agricoli, e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 66

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Testo della Commissione Emendamento

(66) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(66) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Inoltre, data la sua ubicazione geografica unica, dovrebbero essere adottate disposizioni aggiuntive per assegnare le risorse destinate alla connettività e alle questioni correlate che potrebbero sorgere in seguito alla Brexit.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.

(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP, nonché, per quanto riguarda il FEASR, soltanto le disposizioni di cui al punto 5 bis del presente articolo.

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il capo II del titolo III e gli articoli 41 e 43 si applicano alle misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mentre l'articolo 2, paragrafi da 15 a 17 e da 22 a 25, come pure gli articoli da 52 a 56 si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] ("regolamento sui piani strategici della PAC") e che beneficiano del sostegno del FEASR.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le regioni NUTS 2 di recente istituzione fra il 2016 e il 2018;

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali operative in quel momento. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) autorità regionali e locali o relative associazioni,

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Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Tale termine può essere prorogato previa presentazione di una motivazione appropriata da parte dello Stato membro alla Commissione.

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e della regione interessata;

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le regioni NUTS 2 istituite fra il 2016 e il 2018;

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

Le operazioni selezionate che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici per i quali è ottenuto il finanziamento sono coerenti con la strategia territoriale.

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Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

1. Il FEASR sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo. In tal caso, ad esso si farà riferimento come "LEADER". Il FESR, il FSE+ e il FEAMP, in sinergia con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, forniscono sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo e ciascuno di essi stanzia, attingendo dai propri fondi, un importo assegnato a tal fine.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

(a) sia concentrato su aree subregionali;

(a) sia concentrato su aree subregionali e aree rurali;

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse né le autorità pubbliche ai sensi delle normative nazionali controllino il processo decisionale;

(c) sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;

(c) sia attuato mediante strategie integrate e multisettoriali di sviluppo locale per l'area specifica, in conformità all'articolo 26;

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

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Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia, purché al suo interno sia rispettata la separazione delle funzioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande;

Motivazione

Questi emendamenti intendono garantire che la nuova normativa sia in linea con la precedente, dal momento che le attività in questione beneficiano attualmente di un sostegno in conformità dell'articolo 35 del precedente regolamento recante disposizioni comuni. Cfr. anche gli emendamenti all'articolo 25.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità

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amministrativa.

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.

2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione o ad un altro organismo.

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano e adottano un regolamento per fornire tale sostegno in conformità del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Motivazione

Occorre apportare maggiore chiarezza all'articolo 67, paragrafo 5.

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1,5 %;

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,5 %;

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Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 1,5 %;

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 84 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 1,5 %

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità

1. Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità

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territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.

territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2", comprese quelle di recente istituzione fra il 2016 e il 2018), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 102 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016 e 2016-2018, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 104 – paragrafo 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

Dal 1° gennaio 2026 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 110

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o

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qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal FEASR e dal FEAMP in tale periodo.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da Annuncio in Aula

AGRI5.7.2018

Relatore per parere Nomina

Maria Gabriela Zoană25.6.2018

Approvazione 3.12.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

2534

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PAREREFINAL VOTE BY ROLL

CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

25 +ALDE Ulrike Müller

ECR Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD Marco Zullo

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

3 -ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

4 0PPE Albert Deß

VERTS/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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23.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Relatore per parere: Tomáš Zdechovský

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione di stabilire norme comuni per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI, in quanto ciò semplificherà la programmazione a livello nazionale, creerà maggiori sinergie tra i diversi strumenti di finanziamento e migliorerà la trasparenza dei finanziamenti.

In linea con le competenze della commissione LIBE, gli emendamenti del relatore si concentrano principalmente sulle disposizioni relative all'AMIF, all'ISF e al BMVI (i "fondi GAI"). Poiché la formulazione della proposta della Commissione non è sempre chiara per quanto riguarda il suo campo di applicazione, il relatore ha presentato emendamenti volti a chiarire quali parti del testo si applicano e quali non si applicano ai fondi GAI. Il relatore tiene a precisare, inoltre, che le disposizioni contenute nei regolamenti specifici dei fondi non possono essere mere integrazioni delle disposizioni della proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, ma hanno la precedenza in caso di conflitto ("lex specialis derogat lex generalis").

Vengono inoltre introdotte le seguenti modifiche al testo:

la parola "integrazione" è stata reintrodotta nel titolo del Fondo Asilo e migrazione (titolo del regolamento, articolo 1) e l'acronimo è stato modificato da "AMF" ad "AMIF" in tutto il testo;

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nei visti è stato aggiunto un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, che deve essere rispettata da tutti gli organi e le istituzioni dell'UE nonché dalle autorità nazionali in sede di attuazione del diritto dell'UE;

nei considerando è stato introdotto un chiarimento secondo cui l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione può essere utilizzata per comunicare i risultati e il valore aggiunto delle azioni finanziate dai fondi dell'Unione;

le valutazioni nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen sono incluse nella definizione di "raccomandazioni specifiche per paese" all'articolo 2;

vi è un'aggiunta riguardante le autorità regionali e l'obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della consultazione sull'attuazione del programma all'articolo 6;

l'obbligo di giustificare l'assistenza emergenziale e le azioni specifiche del programma è stato soppresso dall'articolo 17, in quanto questi tipi di finanziamento sono erogati in base a una modalità ad hoc e non possono quindi essere previsti;

i termini per la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione delle modifiche del programma (articolo 19) sono stati ridotti per allinearli alla prassi attuale;

il tasso forfettario dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 31 è fissato per ciascuno Stato membro mediante un accordo con la Commissione, con una percentuale massima del 7 %;

per quanto riguarda i fondi GAI, all'articolo 34 è stato aggiunto l'obbligo di coinvolgere le agenzie decentrate dell'UE competenti nei lavori dei comitati di sorveglianza;

è stato introdotto l'obbligo di tenere, durante il periodo di programmazione, almeno tre riunioni per esaminare l'esecuzione dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF (articolo 36);

per sensibilizzare l'opinione pubblica sui progetti faro finanziati dai fondi UE, gli Stati membri sono tenuti a includere informazioni su tali progetti nel loro portale web unico (articolo 41);

lo scambio di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per il programma dovrebbe essere effettuato per via elettronica a partire dal 2022 anziché dal 2023 (articolo 63).

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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoTitolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Emendamento 2

Proposta di regolamentoVisto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea,

Emendamento 3

Proposta di regolamentoVisto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

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libertà fondamentali,

Emendamento 4

Proposta di regolamentoVisto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli svantaggi demografici dovrebbero essere affrontati in maniera coordinata attraverso l'azione di tutte le autorità unionali, nazionali, regionali e locali, applicando strategie di adeguamento che tengano conto delle realtà locali e regionali e realizzando un'effettiva "governance multilivello", non solo nell'elaborazione di queste politiche specifiche destinate a determinate regioni, ma anche nella loro attuazione. Un approccio più globale agli svantaggi demografici e ai relativi cambiamenti dovrebbe essere garantito attraverso un maggiore coordinamento degli strumenti dell'Unione, in particolare la politica agricola comune (PAC), i fondi SIE, compresi il Fondo di coesione, la cooperazione territoriale europea, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 2

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Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

(2) Per coordinare, armonizzare e semplificare ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento.

(3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento. In caso di conflitto fra le disposizioni, i regolamenti specifici che disciplinano ciascun fondo dovrebbero prevalere sul presente regolamento.

Emendamento 8

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Proposta di regolamentoConsiderando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(4) Le regioni periferiche e ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994, al fine di aumentare la coesione sociale.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma

(5) È opportuno che i principi orizzontali e i valori esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Le operazioni finanziate dai fondi dovrebbero contribuire a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità di genere e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad

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di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o di esclusione sociale. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Al fine di conseguire un futuro migliore e più sostenibile per tutti, è necessario indirizzare il sostegno dei fondi verso i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a rispettare. I fondi dovrebbero inoltre contribuire all'eliminazione della povertà nell'Unione. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri dovrebbero garantire la sistematicità, la coerenza e le sinergie con i principi e gli obiettivi summenzionati, tenendo conto delle sfide a livello locale e regionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La promozione dei diritti dei minori quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) è un obiettivo esplicito delle politiche dell'Unione

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(articolo 3 TUE). L'Unione e gli Stati membri dovrebbero utilizzare in modo adeguato i fondi per sostenere azioni che promuovano interventi efficaci per contribuire alla realizzazione dei diritti dei minori.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In conformità del regolamento xxx/xxx, l'Unione dovrebbe adottare misure per la tutela del proprio bilancio in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro.

Emendamento 12

Proposta di regolamentoConsiderando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

(10) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la verità del bilancio, la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

_________________ _________________12 GU L [...] del [...], pag. [...]. 12 GU L [...] del [...], pag. [...].

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Emendamento 13

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali e locali competenti, degli organismi competenti che rappresentano la società civile, come pure delle organizzazioni non governative e delle parti economiche e sociali, ove opportuno. Per le finalità dell'AMIF e del BMVI, gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che il partenariato coinvolga le organizzazioni internazionali competenti. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe continuare ad applicarsi.

__________________ __________________13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamentoConsiderando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie

(12) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie

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dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU. Tali strategie dovrebbero anche essere in linea con altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, come il quadro post-2020 dell'Unione per le strategie nazionali di integrazione dei rom.

Emendamento 15

Proposta di regolamentoConsiderando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il

(17) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego non discriminatorio, inclusivo, efficace, efficiente e trasparente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, che possa anche contribuire a ripristinare la fiducia dei cittadini dell'Unione nei confronti dell'Unione e del suo funzionamento, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È

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soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamentoConsiderando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(21) Per facilitare la preparazione dei programmi a livello nazionale e migliorare la trasparenza e la responsabilità, è necessario armonizzare il più possibile le componenti dei programmi. Per tale motivo, il presente regolamento dovrebbe stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo e fornire modelli, in particolare per i programmi sostenuti dal FESR (obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"), dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, come pure per i programmi sostenuti dall'AMIF, dal BMVI e dall'ISF. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

__________________ __________________15 Regolamento (UE) […] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L […] del […],

15 Regolamento (UE) […] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L […] del […],

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pag. […]). pag. […]).

Emendamento 17

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione e la ricerca. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

Emendamento 18

Proposta di regolamentoConsiderando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti dalle pertinenti parti sociali, dalla società civile, dagli organismi per le pari opportunità e dalle organizzazioni indipendenti per i diritti umani. La trasparenza e la rappresentanza equilibrata sono fondamentali, pertanto occorre

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salvaguardare l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi. I comitati di sorveglianza dovrebbero essere approvati dalla Commissione. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoConsiderando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli Stati membri dovrebbero effettuare valutazioni dei loro programmi al fine di migliorare la qualità della concezione e dell'attuazione dei programmi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano di valutazione, che dovrebbe includere una valutazione intermedia per l'AMIF, il BMVI e l'ISF. Inoltre gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione dell'impatto di ciascun programma entro il 30 giugno 2029.

Emendamento 20

Proposta di regolamentoConsiderando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi,

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe valutare l'impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni

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concentrata sul loro impatto. dovrebbero essere pubblicati per garantire la trasparenza e accrescere la fiducia dei cittadini nell'Unione e nelle sue istituzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamentoConsiderando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

(32) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

__________________ __________________17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamentoConsiderando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione

(38) Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, non discriminatorio, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere inclusivo, non discriminatorio, durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le

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a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità. La trasparenza di tutto il processo è fondamentale.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoConsiderando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

(38) Affinché i fondi producano un impatto efficace, efficiente, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

Emendamento 24

Proposta di regolamentoConsiderando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Ai fini di una lotta efficace contro l'antiziganismo e al fine di salvaguardare il fatto che i rom possano realizzare il loro vero potenziale in quanto cittadini dell'Unione, sono necessari un approccio integrato nonché la programmazione e l'attuazione di programmi plurifondo; pertanto, la compatibilità e la complementarità del FSE e del FESR-FC sono fondamentali, analogamente a quelle di altri fondi

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pertinenti, tra cui il FEASR, il programma Erasmus, il programma Europa creativa e il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori.

Emendamento 25

Proposta di regolamentoConsiderando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.

(44) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie e ottenere un massimo di effetti positivi.

Emendamento 26

Proposta di regolamentoConsiderando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di aumentare la responsabilità e la trasparenza, la Commissione dovrebbe prevedere un sistema di gestione dei reclami accessibile a tutti i cittadini e alle parti interessate in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamentoConsiderando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità,

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità,

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inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201318 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/193921, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire dettagliatamente alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF e, se del caso, sui motivi per cui non è stato dato seguito alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sulla EPPO dovrebbero riferire dettagliatamente alla Commissione in merito al perseguimento dei casi accertati di frode e, se del caso, in merito alla cooperazione con Eurojust per le materie che rientrano nella sfera di competenza dell'EPPO.

_________________ _________________18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

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del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 28

Proposta di regolamentoConsiderando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In

(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare

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particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in

(1) "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, le raccomandazioni formulate nel quadro

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conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio1bis e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;

__________________1bis Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Motivazione

Rilevante per il Fondo per la Sicurezza interna (ISF).

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "integrazione della dimensione di genere": un duplice approccio, sia attraverso l'integrazione sistematica degli aspetti di genere in tutte le fasi della programmazione e del processo di attuazione, sia attraverso azioni specifiche supplementari. Le metodologie del bilancio di genere possono essere utilizzate per integrare il principio della parità di genere nella preparazione e nell'attuazione dei programmi;

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa, sostenibile e intelligente;

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso un ambiente sostenibile, la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(d) un'Europa più sociale, inclusiva e coesa attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la lotta, in particolare, contro le disuguaglianze, la povertà, l'esclusione sociale e la disoccupazione;

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile, integrato ed equilibrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

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Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

(a) "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita sostenibile e inclusiva" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

3. Gli Stati membri forniscono in tempo utile informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la

4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la

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realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico, il quadro post-2020 dell'Unione per le strategie nazionali di integrazione dei rom, ecc. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Uguaglianza tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione

1. Tutti i fondi nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. La questione del genere dovrebbe essere tenuta in considerazione in tutti gli aspetti e in tutte le fasi del programma.

2. Il programma promuove altresì le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili

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della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

dell'eliminazione della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione, come ad esempio gli organismi per le pari opportunità e le organizzazioni indipendenti per i diritti umani.

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per le finalità dell'AMIF e del BMVI, gli Stati membri assicurano inoltre che il partenariato coinvolga anche le organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner in condizioni di parità nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni

4. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni

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che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Motivazione

Motivazione dell'esclusione delle organizzazioni internazionali: il relatore riconosce l'importanza delle organizzazioni internazionali nell'attuazione dell'AMIF, ma il partenariato si rivolge esplicitamente alle "autorità regionali e locali" (cfr. primo paragrafo). Appare più importante coinvolgere le organizzazioni internazionali nella preparazione dei programmi specifici anziché nel partenariato, che copre tutti i fondi nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Rispetto dei diritti fondamentali

In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione puntano a eliminare le disuguaglianze e provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione della dimensione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei

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programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla stesura di relazioni e alla valutazione. Il fondo non sostiene alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per ciascuno degli obiettivi strategici stabiliti per ciascuno dei fondi, una sintesi delle azioni e delle misure volte a salvaguardare l'uguaglianza, l'inclusione e la non discriminazione (sia sul piano sociale che sul piano geografico);

Emendamento 47

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6;

Emendamento 48

Proposta di regolamentoArticolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato nel caso in cui la Commissione abbia espresso osservazioni e tiene conto di tali osservazioni.

Motivazione

A meno che la Commissione non abbia espresso osservazioni, non occorre rivedere l'accordo.

Emendamento 49

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Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione inclusiva, non discriminatoria, efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").

Emendamento 50

Proposta di regolamentoArticolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro del risultato.

Emendamento 51

Proposta di regolamentoArticolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;

(a) indicatori di output e di risultato verificabili e sottoponibili ad audit, collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;

Motivazione

Le terze parti indipendenti dovrebbero essere in grado di verificare e sottoporre ad audit gli indicatori di performance.

Emendamento 52

Proposta di regolamentoArticolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali

2. Su richiesta, lo Stato membro presenta alla Commissione tali

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metodologie. metodologie. La Commissione può proporre modifiche di tali metodologie, di cui lo Stato membro tiene conto.

Emendamento 53

Proposta di regolamentoTitolo II – Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure collegate a una sana gestione economica

Misure collegate a una sana gestione economica e al rispetto dello Stato di diritto

Emendamento 54

Proposta di regolamentoArticolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure per collegare l'efficacia dei fondi al rispetto dello Stato di diritto

1. In caso di carenze generalizzate in relazione allo Stato di diritto in uno Stato membro, l'Unione adotta misure per tutelare il proprio bilancio.

2. Tali misure sono adottate in conformità del regolamento xxx/xxx sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Emendamento 55

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.

1. Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici del rispettivo fondo e alla comunicazione dei

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risultati.

Emendamento 56

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

I programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione sono costituiti da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Emendamento 57

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

(a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti, se del caso:

Emendamento 58

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;

vii) in deroga ai punti da i) a vi) dell'articolo 17, paragrafo 3, per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione e le carenze individuate;

Emendamento 59

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni che salvaguardino l'uguaglianza, l'inclusione e la non discriminazione (sia sul piano sociale che sul piano geografico);

Emendamento 60

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

(g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma, e se e in che modo le osservazioni presentate da tali partner siano state prese in considerazione nella preparazione del programma;

Emendamento 61

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) le azioni adottate per l'integrazione della dimensione di genere;

Emendamento 62

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

(d) eventualmente, giustificazione del sostegno operativo e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

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Emendamento 63

Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il programma nel caso in cui la Commissione abbia espresso osservazioni e tiene conto di tali osservazioni.

Emendamento 64

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

Emendamento 65

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il programma modificato nel caso in cui la Commissione abbia espresso osservazioni e tiene conto di tali osservazioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello

4. La Commissione approva la modifica di un programma prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla sua

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Stato membro. presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 67

Proposta di regolamentoArticolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione, su debita giustificazione, un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Emendamento 68

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) abiliti le comunità locali a sviluppare strategie e soluzioni a lungo termine per le principali sfide che esse si trovano ad affrontare;

Emendamento 69

Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

(a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

Emendamento 70

Proposta di regolamentoArticolo 30 – paragrafo 1

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Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6.

Emendamento 71

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

2. Sulla base di un accordo fra la Commissione e lo Stato membro, la percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica può essere stabilita fino a un massimo di:

Emendamento 72

Proposta di regolamentoArticolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 7 %.

Emendamento 73

Proposta di regolamentoArticolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità di trasparenza.

Emendamento 74

Proposta di regolamentoArticolo 33 – paragrafo 3

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Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 75

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Lo Stato membro elabora una proposta relativa alla composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, tenendo conto delle necessità in termini di equilibrio di genere e di diversità, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6. In seno al comitato di sorveglianza devono essere garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi. I comitati di sorveglianza sono approvati dalla Commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di irregolarità nella composizione o nei lavori del comitato di sorveglianza, la Commissione sospende il comitato di sorveglianza.

Emendamento 77

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Emendamento 78

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

(i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

Emendamento 79

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione i settori di intervento che sono stati presentati dai membri del comitato di sorveglianza.

Emendamento 80

Proposta di regolamentoArticolo 35 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Tutte le decisioni e i documenti giustificativi del comitato di sorveglianza sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 81

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 2

RR\1175395IT.docx 365/401 PE626.671v02-00

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Testo della Commissione Emendamento

2. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 83

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il riesame annuale dei risultati è messo a disposizione del Consiglio e del Parlamento europeo.

Emendamento 84

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

(b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni, disaggregati per genere, ove possibile.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

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Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1. Nel caso in cui ometta di farlo, la Commissione può divulgare i dati a persone od organizzazioni ove richiesto.

Emendamento 86

Proposta di regolamentoArticolo 38 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione finale in materia di performance è attenta alla dimensione di genere e comprende un capitolo specifico sulla parità di genere.

Emendamento 87

Proposta di regolamentoArticolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, compresa la parità di genere, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento 88

Proposta di regolamentoArticolo 39 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono effettuare valutazioni ex ante per migliorare la

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IT

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qualità della concezione di ciascun programma.

Emendamento 89

Proposta di regolamentoArticolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'inclusività, il carattere non discriminatorio, l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

Emendamento 90

Proposta di regolamentoArticolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il rispetto dell'acquis dell'UE e il valore aggiunto dell'UE, compresa la parità di genere, di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

Emendamento 91

Proposta di regolamentoArticolo 41 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico

(b) alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi, segnatamente

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portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato, come pure ai progetti faro finanziati da tali programmi.

Emendamento 92

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

1. L'autorità di gestione provvede affinché, entro tre mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma, nonché le decisioni e i documenti giustificativi del comitato di sorveglianza.

Emendamento 93

Proposta di regolamentoArticolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) per le persone giuridiche, il nome del contraente;

Emendamento 94

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono, nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro, il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:

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Emendamento 95

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

(a) fornendo, sul sito web professionale del beneficiario e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, e indicando chiaramente il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

Emendamento 96

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

(b) apponendo una dichiarazione nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

Emendamento 97

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

(c) esponendo al pubblico, in modo visibile, targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

Emendamento 98

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

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Testo della Commissione Emendamento

(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

(d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico, in modo visibile, almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

Emendamento 99

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

(e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione destinato ad un grande pubblico e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Emendamento 100

Proposta di regolamentoArticolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

3. I beneficiari e gli organismi che attuano strumenti finanziari forniscono alla Commissione elementi di prova attestanti il rispetto dei loro obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Quando i beneficiari e gli organismi che attuano strumenti finanziari non rispettano i loro obblighi, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

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Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio di sana gestione finanziaria.

Emendamento 102

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con OLAF e, se del caso, con Eurojust ed EPPO conformemente al regolamento xxx/xxx (nuovo regolamento Eurojust) e al regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento 103

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori. Essi garantiscono che i dati siano raccolti, se del caso, disaggregati per genere.

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Emendamento 104

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2022.

Emendamento 105

Proposta di regolamentoArticolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione predispone un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione. Nell'istituire il sistema di gestione dei reclami, la Commissione ne garantisce l'efficace funzionamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

(a) visibilità, in modo tale che le informazioni possano essere facilmente reperite,

(b) tempestività, in modo tale che i reclami vengano risolti tempestivamente,

(c) accessibilità, che comprende la promozione del sistema di gestione dei reclami, in particolare a livello locale e regionale e tra le organizzazioni della società civile;

(d) reattività, in modo tale che i ricorrenti siano informati circa l'ammissibilità del loro reclamo,

(e) obiettività, in particolare indipendenza operativa da altri servizi,

(f) ricorso, informazioni sui risultati del reclamo;

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(g) possibilità di riesame anche per i casi di cui all'articolo 63, paragrafo 6, ove il ricorrente o la Commissione non siano soddisfatti del risultato.

Emendamento 106

Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire che il suo sistema di controlli e verifiche amministrative sia concepito per facilitare l'impegno delle comunità locali e l'efficace attuazione di strategie di tipo partecipativo;

Emendamento 107

Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire l'integrazione della dimensione di genere nel programma;

Emendamento 108

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere, rispetta l'acquis dell'Unione e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 109

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Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) valuta l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come indicato al punto 4 della comunicazione della Commissione (2016/C 269/01) sugli orientamenti per garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in sede di attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei;

Emendamento 110

Proposta di regolamentoArticolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni, compresi gli audit di performance per verificare la portata dei programmi, e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Emendamento 111

Proposta di regolamentoArticolo 73 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli audit delle operazioni esaminano anche la performance delle operazioni in termini di inclusività e non discriminazione nei confronti dei membri dei gruppi sociali svantaggiati.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

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Articolo 90 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.

(b) la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità o a una frode.

Emendamento 113

Proposta di regolamentoArticolo 91 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;

(c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità o a una frode che non è stata rettificata;

Emendamento 114

Proposta di regolamentoArticolo 91 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) in caso di carenze generalizzate dello Stato di diritto, a norma del regolamento xxx/xxx sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Emendamento 115

Proposta di regolamentoArticolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis

Sospensione della gestione concorrente

1. La Commissione sospende le disposizioni di uno Stato membro relative ai compiti di esecuzione delegati agli Stati membri per l'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente di

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cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera b)] del [nuovo regolamento finanziario], qualora siano state accertate carenze generalizzate in relazione allo Stato di diritto in tale Stato membro a norma [dell'articolo 5 del regolamento xxx/xxx sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri]. I compiti di esecuzione di cui trattasi sono gestiti direttamente dalla Commissione come indicato all'articolo [62, paragrafo 1, lettera a)] del [nuovo regolamento finanziario].

2. La Commissione interrompe la sospensione della gestione concorrente una volta che le carenze generalizzate in relazione allo Stato di diritto cessino completamente di esistere.

3. La Commissione comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio ogni azione intrapresa a norma del paragrafo 1.

Emendamento 116

Proposta di regolamentoAllegato VIII – paragrafo 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. La frase "Finanziato dall'UNIONE EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA" è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.2. La frase "Finanziato dall'UNIONE EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA" è sempre scritta per esteso e nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro e posta accanto all'emblema.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commissione competente per il merito Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Parere espresso da Annuncio in Aula

LIBE11.6.2018

Relatore per parere Nomina

Tomáš Zdechovský10.9.2018

Esame in commissione 18.10.2018 20.11.2018

Approvazione 20.11.2018

Esito della votazione finale +:–:0:

3129

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31 +ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

PPE Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2 -ECR Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

9 0ECR Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE József Nagy, Csaba Sógor

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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19.10.2018

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI

GENERE

destinata alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Per la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: Julie Girling (relatore)

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamentoConsiderando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione

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industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, è necessario garantire una maggiore emancipazione delle donne in tali zone, in termini sia economici che sociali, e promuovere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Un modo efficace per ridurre tali disparità tra le varie regioni implica necessariamente l'emancipazione economica, sociale e politica delle donne e la promozione dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La raccolta di dati disaggregati per genere consente di individuare e analizzare le vulnerabilità e le capacità specifiche di donne e uomini, evidenziando lacune e disuguaglianze e contribuendo in tal modo alla costruzione di una società più equa e inclusiva e che miri a rompere lo schema della povertà e della privazione tra le generazioni. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

Emendamento 2

Proposta di regolamentoConsiderando 5

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Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

(5) È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere, come stabilito all'articolo 8 TFUE, e a integrare la prospettiva di genere in tutte le loro attività, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o di esclusione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

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Emendamento 3

Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/201413 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e all'insegna della parità di genere e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/201413 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

__________________ __________________13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamentoConsiderando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Gli indicatori dovrebbero, ove possibile, essere sviluppati in modo da tenere conto della dimensione di genere.

Emendamento 5

Proposta di regolamentoConsiderando 19

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Testo della Commissione Emendamento

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(19) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe comprendere un capitolo sugli aspetti di genere e valutare l'impatto del programma sui diritti fondamentali. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Emendamento 6

Proposta di regolamentoConsiderando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare

(20) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica e sociale dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica e sociale o nell'ambito

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l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

dei diritti umani. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

Emendamento 7

Proposta di regolamentoConsiderando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

(24) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, in particolare per quanto riguarda la parità di genere e l'emancipazione delle donne, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità in modo equilibrato dal punto di vista del genere, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

Emendamento 8

Proposta di regolamento

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Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti, ivi compresi dati disaggregati per genere, sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

Emendamento 9

Proposta di regolamentoConsiderando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201616 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.

(28) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero, ove possibile, essere sviluppati in modo da tenere conto della dimensione di genere.

__________________ __________________16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 16 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamentoConsiderando 30

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Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.

(30) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. Tali valutazioni dovrebbero analizzare l'impatto di tali fondi sui diritti fondamentali, prestando particolare attenzione ai principi della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamentoConsiderando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

(74) Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente i principi generali della parità di genere,

Emendamento 12

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "valutazione dell'impatto di genere": esame degli interventi proposti per stabilire se incideranno in modo diverso sulle donne e sugli uomini, con l'obiettivo di adeguare tali proposte per neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere la parità di genere;

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Emendamento 13

Proposta di regolamentoArticolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) "integrazione della dimensione di genere": la (ri)organizzazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valutazione degli interventi previsti, in modo tale da integrare sistematicamente una prospettiva di parità di genere in tutte le azioni a tutti i livelli e in tutte le fasi;

Emendamento 14

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC, con un'attenzione particolare all'eliminazione del divario digitale di genere;

Emendamento 15

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(d) un'Europa più sociale, equa e accessibile attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, prestando particolare attenzione a una serie di principi fondamentali, vale a dire il principio 2 sulla parità di genere, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 9 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, il principio 11 sull'assistenza all'infanzia e il sostegno ai minori, il principio 16 sull'assistenza sanitaria e il principio 18 sull'assistenza a lungo termine; la promozione della parità tra donne e

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uomini e il soddisfacimento dei bisogni delle persone con esigenze particolari come le persone con disabilità;

Emendamento 16

Proposta di regolamentoArticolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la prevenzione e il contrasto delle disuguaglianze e delle discriminazioni fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale e il sostegno delle politiche ad ampio raggio per promuovere la parità di genere e la lotta contro la discriminazione;

Emendamento 17

Proposta di regolamentoArticolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione puntano a eliminare le disuguaglianze e provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione. I fondi non sostengono alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

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Testo della Commissione Emendamento

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, i diritti delle persone LGBTI+, della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) una valutazione dell'impatto di genere per le scelte politiche in ciascuno dei fondi;

Emendamento 20

Proposta di regolamentoArticolo 8 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6;

Emendamento 21

Proposta di regolamentoArticolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(b) la situazione socioeconomica e il livello di parità di genere dello Stato membro interessato o della regione interessata;

Emendamento 22

Proposta di regolamentoArticolo 15 – paragrafo 9

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Testo della Commissione Emendamento

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

9. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare. La sospensione degli impegni o dei pagamenti non ha alcun impatto negativo specifico sullo sviluppo economico e sociale delle donne.

Emendamento 23

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale e, ove del caso, le disuguaglianze di genere, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

Emendamento 24

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) una valutazione dell'impatto di genere delle tipologie di azioni correlate e delle operazioni previste di importanza strategica;

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Emendamento 25

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali disaggregati, se del caso, per genere;

Emendamento 26

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

i) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione, sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere, in base a una comunicazione non sessista e una prospettiva di genere;

Emendamento 27

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra donne e uomini e, se del caso, le misure per garantire l'integrazione della prospettiva di genere.

Emendamento 28

Proposta di regolamentoArticolo 17 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)

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Testo della Commissione Emendamento

(f ter) se del caso, le misure adottate per garantire l'accessibilità per le persone con esigenze particolari quali le persone con disabilità;

Emendamento 29

Proposta di regolamentoArticolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", prestando particolare attenzione ai programmi destinati a inserire nel mercato del lavoro un maggior numero di donne e persone con esigenze particolari;

Emendamento 30

Proposta di regolamentoArticolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

(b) l'analisi delle esigenze di sviluppo, della parità di genere e delle potenzialità dell'area;

Emendamento 31

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, ivi comprese organizzazioni responsabili della promozione della parità di genere, nei quali nessun singolo gruppo

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di interesse, incluso il settore pubblico, controlli il processo decisionale;

Emendamento 32

Proposta di regolamentoArticolo 25 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

(d) fornisca sostegno alle attività in rete, alla parità di genere, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

Emendamento 33

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;

(a) l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia; occorre prestare particolare attenzione alle donne e alle persone con esigenze particolari quali le persone con disabilità;

Emendamento 34

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una valutazione dell'impatto di genere di tale strategia;

Emendamento 35

Proposta di regolamentoArticolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo

2. Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato equilibrato

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svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

sotto il profilo di genere per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

Emendamento 36

Proposta di regolamentoArticolo 27 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

(b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori, equilibrati sotto il profilo di genere e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

Emendamento 37

Proposta di regolamentoArticolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura l'equilibrio di genere e la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Emendamento 38

Proposta di regolamentoArticolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Tale relazione è attenta alla dimensione di genere e comprende un capitolo specifico sulla parità di genere.

Emendamento 39

Proposta di regolamentoArticolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

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Testo della Commissione Emendamento

Ove del caso, i dati sono disaggregati per genere.

Emendamento 40

Proposta di regolamentoArticolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

1. L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, nonché il relativo impatto sui diritti fondamentali, ivi comprese la parità di genere e la non discriminazione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento 41

Proposta di regolamentoArticolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La relazione finale in materia di performance è attenta alla dimensione di genere e comprende un capitolo specifico sulla parità di genere.

Emendamento 42

Proposta di regolamentoArticolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, l'impatto sui diritti fondamentali, ivi compresa la parità di genere, e il valore aggiunto dell'UE di

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informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

Emendamento 43

Proposta di regolamentoArticolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, i quali dovrebbero, ove possibile, essere sviluppati in modo da tenere conto della dimensione di genere e da garantire così che i dati, se del caso, vengano raccolti in maniera disaggregata in base al genere.

Emendamento 44

Proposta di regolamentoArticolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire l'integrazione della dimensione di genere nel programma;

Emendamento 45

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) garantire le pari opportunità tra donne e uomini e la non discriminazione;

Emendamento 46

Proposta di regolamentoArticolo 67 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

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Testo della Commissione Emendamento

(j ter) assicurare, se del caso, l'accessibilità per le persone con esigenze particolari quali le persone con disabilità;

Emendamento 47

Proposta di regolamentoAllegato I – tabella 1 – punto 016 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

016 bis Sviluppo delle competenze per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel settore delle STEM

0% 0%

Emendamento 48

Proposta di regolamentoAllegato III – Condizioni abilitanti orizzontali – riga 5

Testo della Commissione

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui:

1. modalità per garantire la verifica della conformità delle operazioni finanziate dal Fondo alla Carta dei diritti fondamentali;

2. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità alla Carta delle operazioni sostenute dai Fondi;

Emendamento

Effettiva applicazione e attuazione della promozione della parità di genere e della lotta contro la discriminazione basata sul genere

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire il rispetto della promozione della parità di genere e della lotta contro la discriminazione basata sul genere, tra cui:

1. dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati

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membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere;

2. dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.

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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti

Riferimenti COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Presentazione della proposta al PE 30.5.2018

Commissione competente per il merito       Annuncio in Aula

REGI11.6.2018

Commissioni competenti per parere       Annuncio in Aula

BUDG11.6.2018

CONT11.6.2018

ECON11.6.2018

EMPL11.6.2018

ENVI11.6.2018

TRAN5.7.2018

AGRI5.7.2018

PECH11.6.2018

LIBE11.6.2018

FEMM4.10.2018

Pareri non espressi       Decisione

PECH20.6.2018

Relatori       Nomina

Andrey Novakov5.7.2018

Constanze Krehl5.7.2018

Esame in commissione 20.6.2018 8.10.2018 21.11.2018

Approvazione 22.1.2019

Esito della votazione finale +:–:0:

2519

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

John Howarth, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Maria Gabriela Zoană

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vladimir Urutchev

Deposito 29.1.2019

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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

25 +ECR John Flack, Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană

1 -S&D Andrea Cozzolino

9 0ALDE Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD Rosa D'Amato

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE Terry Reintke, Monika Vana

Significato dei simboli utilizzati:+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti

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