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LA TRASCRIZIONE ED IL CATASTOPROF. ANTONIO PUGLIESE

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““LLAA TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE EEDD IILL CCAATTAASSTTOO””

PPRROOFF.. AANNTTOONNIIOO PPUUGGLLIIEESSEE

Università Telematica Pegaso La trascrizione ed il catasto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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Indice

1 ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE ----------------------------------------------------------------------------------- 3

2 LA NATURA DELLA TRASCRIZIONE --------------------------------------------------------------------------------- 4

3 GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE -------------------------------------------------------------------------------- 5

4 LA PUBBLICITÀ SANANTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7

5 TRASCRIZIONE E TRASFERIMENTO IMMOBILIARE ---------------------------------------------------------- 8

6 TRASCRIZIONE, PROPOSTA CONTRATTUALE ED OPZIONE ------------------------------------------------ 9

7 TRASCRIZIONE E ALIENAZIONE CONDIZIONATA ------------------------------------------------------------ 10

8 TRASCRIZIONE E VENDITA OBBLIGATORIA -------------------------------------------------------------------- 11

9 TRASCRIZIONE, VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ E ALTRE FATTISPECIE

PARTICOLARI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

10 IL CATASTO. CENNI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

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1 Atti soggetti a trascrizione

Di fondamentale importanza per la circolazione giuridica degli immobili è il sistema della

trascrizione.

Norma principale è l'articolo 2643 del codice civile di cui ci occuperemo dei primi cinque

numeri: “Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono

la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono e modificano il diritto

di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie e i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i

contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti

che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra i beni immobili, il diritto di

abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti”.

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2 La natura della trascrizione

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina la normativa relativa alla trascrizione è di

ordine pubblico e come tale inderogabile nel senso che non può essere modificata per volontà dei

soggetti privati. Varie sono le opinioni in merito alla natura della trascrizione: secondo un

orientamento si tratterebbe di un vero e proprio ed autonomo negozio giuridico. Secondo altri di una

dichiarazione di scienza, secondo altri ancora di un elemento ulteriore dello stesso negozio giuridico

che concorre al completamento della sua forma. Ma l'opinione prevalente è quella che inquadra la

trascrizione nell'ambito dei fatti giuridici. Altro punto dibattuto è l'oggetto della trascrizione stessa,

cioè quello che la trascrizione tende, in ultima analisi, a pubblicizzare. Secondo un orientamento la

trascrizione, quale appunto fatto giuridico, tenderebbe a pubblicizzare un ulteriore fatto giuridico.

Secondo altri invece, l'oggetto della trascrizione è il documento, vale a dire il titolo, per lo più il

negozio giuridico che ha causato un effetto da assoggettare a pubblicità immobiliare. Secondo un

altro orientamento ancora, invece, la trascrizione serve a dare pubblicità alle dichiarazioni delle

parti contenute nell'ambito del documento. Secondo altri ancora, la trascrizione avrebbe come

oggetto la pubblicizzazione degli effetti giuridici prodotti dal negozio medesimo e quindi in

particolar modo, per quello che ci riguarda, il trasferimento immobiliare.

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3 Gli effetti della trascrizione

Sotto il profilo degli effetti la pubblicità poi viene divisa in tre principali categorie: la prima

è la cosiddetta pubblicità notizia, cioè quella pubblicità dalla quale non discende alcuno specifico

effetto e quindi essa è definita anche pubblicità non necessaria. La mancata attuazione della

medesima da parte dei soggetti che per legge ne sono tenuti determinerebbe soltanto un

assoggettamento al risarcimento del danno. Un esempio sarebbe rappresentato dall'articolo 2651 del

codice civile: “Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato

per usucapione ovvero in altro modo non soggetto trascrizione uno dei diritti indicati nei numeri 1,

2 e 4 dell'articolo 2643”.

Altra ipotesi sarebbe rappresentata dall'articolo 2647 in merito alla costituzione del fondo

patrimoniale e delle convenzioni matrimoniali che escludono i beni immobili dalla comunione tra

coniugi.

Altra ipotesi di trascrizione, sotto il profilo effettuale, è quello della cosiddetta pubblicità

dichiarativa. L'attuazione di questa pubblicità determina la produzione di specifici effetti giuridici

ed è quella che ci riguarda più da vicino.

Gli effetti di tale pubblicità dichiarativa sono indicati dall'articolo 2644:

“Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che, a

qualunque titolo, hanno acquistato i diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto

anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna

trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a

data anteriore”.

Altra ipotesi di pubblicità dichiarativa è quella dell'articolo 2648, già vista in materia di

accettazione di eredità e acquisto di legato:

“Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati

nei numeri 1,2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dei medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo

stesso oggetto”.

In particolar modo si è già visto che tale forma di pubblicità serve ad assicurare il principio

della continuità delle trascrizioni con gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2650.

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Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione le

successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non è stato

trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Terza ipotesi, sempre sotto il profilo effettuale della pubblicità, è quella della pubblicità

costitutiva. Tuttavia, secondo l'orientamento tradizionale, le ipotesi di pubblicità costitutiva

attengono non alla trascrizione bensì all'iscrizione nei registri immobiliari ed in particolar modo al

diritto reale di garanzia rappresentato dall'ipoteca. Tuttavia, secondo altri orientamenti, anche

alcune ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari si sostanziano in pubblicità costitutive.

Si tratta in particolar modo di quelle trascrizioni dalle quali deriverebbero vincoli di

indisponibilità, come per esempio il pignoramento o il sequestro.

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4 La pubblicità sanante

Sempre sotto il profilo effettuale, alcuni parlano anche di pubblicità sanante. Il riferimento,

in particolar modo è ai numeri 6 e 7 dell'articolo 2652, anche se la dottrina nettamente dominante

avverte che, in questi casi, attraverso la pubblicità in oggetto non si sana il vizio di un negozio ma si

completa, attraverso la trascrizione stessa una fattispecie in modo tale che essa possa comunque

produrre effetti. Si tratta delle domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare

l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della

trascrizione. Queste domande come recita il n. 6 del predetto articolo, devono essere trascritte, e poi

si aggiunge: “Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto

impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi

di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa

dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di

buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,

anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione

dell'atto impugnato purché, in questo caso, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”.

E così segue il numero 7 in virtù del quale anche le domande con le quali si contesta il

fondamento di un acquisto a causa di morte vanno trascritte e si aggiunge: “Salvo quanto disposto

dal secondo e terzo comma dell'articolo 534 se la trascrizione della domanda è eseguita dopo

cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non

pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla

trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o

legatario”.

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5 Trascrizione e trasferimento immobiliare

Ma ritorniamo al numero 1 dell'articolo 2643, quindi i contratti che trasferiscono la proprietà

di beni immobili.

La legge non fa distinzione quindi ci si riferisce a tutti i contratti sia quelli a titolo oneroso,

sia quelli a titolo gratuito che determinano quell'effetto giuridico. Uno dei problemi più dibattuti in

merito è quello che riguarda le così dette pertinenze; ci si chiede in particolare se sia assoggettato a

trascrizione anche il trasferimento della pertinenza rispetto al bene principale.

Si faccia il seguente esempio: Primo trasferisce a Secondo con un atto di compravendita un

determinato appartamento di cui è pertinenza la cantina e il posto auto.

Ebbene, se tali elementi pertinenziali non vengono esclusi nell'ambito del titolo di

trasferimento, secondo le disposizioni del codice civile essi, seguendo la sorte del bene principale,

risulteranno trasferiti a Secondo unitamente all'appartamento. Secondo un orientamento, anche

questo trasferimento degli elementi pertinenziali deve essere assoggettato a specifica trascrizione ai

fini dell'articolo 2644. Secondo un altro orientamento, invece, non vi sarebbe bisogno di questa

ulteriore e specifica formalità pubblicitaria. Tuttavia, dal punto di vista pratico, va osservato che,

soprattutto ove questi elementi pertinenziali abbiano una loro configurazione catastale autonoma,

sarà quanto mai opportuno assoggettare a trascrizione tanto il trasferimento del bene principale

quanto il trasferimento delle pertinenze.

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6 Trascrizione, proposta contrattuale ed opzione

La dottrina nettamente prevalente poi esclude dall'ambito della trascrivibilità la proposta

irrevocabile di alienazione e il patto di opzione così come si esclude dalla trascrivibilità il patto di

prelazione, cioè quell'accordo intervenuto fra due parti in virtù del quale si stabilisce che ove il

primo voglia alienare un determinato immobile dovrà preferire Secondo rispetto a qualunque terzo a

parità di condizione. Anche il contratto preliminare di compravendita non era assoggettabile a

trascrizione finché, recente legislazione, non ha consentito anche la trascrivibilità del preliminare di

opzione con un complesso di effetti conseguenti.

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7 Trascrizione e alienazione condizionata

Ma sul preliminare si ritornerà in sede propria. Può essere invece trascritta la vendita o

comunque l'alienazione in generale sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva. La risposta

positiva si ricava fra l'altro dall'ultimo comma dell'articolo 2659:

“Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a

condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se

al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione

risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto”.

La trascrivibilità degli atti di alienazione soggetti a condizione è legata anche al meccanismo

di retroattività della condizione stessa che quindi fa retroagire gli effetti del negozio al momento in

cui il negozio stesso si è perfezionato e, pertanto, ove non fosse possibile la trascrizione immediata

del negozio in oggetto potrebbero essere di fronte ai terzi compromessi anche gli effetti che si

producono in esito alla retroattività della condizione in questione.

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8 Trascrizione e vendita obbligatoria

Più controversa è la soluzione sulla compravendita ad efficacia obbligatoria. Sul punto sia

la dottrina che la giurisprudenza hanno dato nel tempo risposte contraddittorie. Dal punto di vista

sistematico si dovrebbe arrivare alla conclusione che, se la trascrizione ha ad oggetto gli effetti del

negozio e ovviamente in questo caso di effetti traslativi, essa non potrebbe essere realizzata se

questi non si producono e quindi la vendita a effetti meramente obbligatori non potrebbe di per sé

essere trascritta. Per converso, se si ritiene che la trascrizione abbia ad oggetto l'atto ovvero il

negozio giuridico dal quale possono scaturire effetti traslativi, allora non vi sarebbe dubbio che

anche la vendita obbligatoria, come tale, potrebbe essere trascritta. Il problema in parte si ripropone

per la vendita di cosa futura che, secondo il codice civile, produce effetti sono nel momento in cui la

cosa risulta realizzata. La fattispecie in campo immobiliare è particolarmente importante e di grande

attualità; si pensi a tutte le ipotesi di vendita cosiddetta sulla carta nell'ambito della quale cioè la

società costruttrice vende l'immobile quando ancora esso non è stato realizzato in tutto o in parte,

ma si pensi anche alla permuta di cosa presente con cosa futura. Ricorrente l'ipotesi del privato che

cede in proprietà il suo terreno edificabile a una società costruttrice e a sua volta una società

costruttrice cede in proprietà al privato una o più unità immobiliari facenti parte del complesso che

la società stessa si obbliga di realizzare sul terreno in questione. Ebbene, secondo alcuni, tale tipo

di atto potrebbe essere trascritto soltanto nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, ma secondo

un altro orientamento, invece l'alienazione di bene futuro potrebbe essere trascritta immediatamente

soprattutto se il venire ad esistenza della corsa sia configurabile come condicio iuris degli effetti del

negozio. Quindi si tratterebbe di un negozio sottoposto a condizione sospensiva e, come tale,

trascrivibile come già visto.

Altra figura incerta sotto il profilo che ci occupa è la vendita di cosa altrui. Secondo

un'opinione, anch'essa, non producendo effetti reali immediati, non sarebbe come tale trascrivibile.

Secondo invece un altro orientamento essa sarebbe trascrivibile. Peraltro la trascrizione in

questo caso produrrebbe tutti gli effetti propri della pubblicità dichiarativa nel senso che essa

servirebbe a risolvere i conflitti tra più eventuali aventi causa dal non proprietario che ha alienato la

cosa non sua.

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9 Trascrizione, vendita con riserva di proprietà e altre fattispecie particolari

Altro punto controverso è la vendita con riserva di proprietà. Se la si ricostruisce in termini

di vendita obbligatoria la sua trascrivibilità produrrà le stesse perplessità sopra citate a proposito

della vendita obbligatoria in generale.

Se la si ricostruisce in termini di vendita sottoposta a condizione, rappresentata la

condizione dall'integrale pagamento del prezzo, essa sarà sicuramente trascrivibile da subito.

Se la si ricostruisce in termini di vendita con effetti reali immediati, di talché in capo

all'acquirente comunque passerebbe da subito la proprietà e in capo al venditore rimarrebbe un

diritto reale di garanzia, anch'essa sarebbe immediatamente trascrivibile. Più facile è la soluzione

della vendita con patto di riscatto. Indubbiamente essa è trascrivibile come tale perché determina il

trasferimento della proprietà a favore dell'acquirente immediatamente. La questione riguarda la

trascrivibilità del patto di riscatto contenuto in questa vendita. Comunque sia, l'opinione nettamente

prevalente è per la trascrivibilità, in quanto secondo la teoria più diffusa, questo patto si sostanzia in

una condizione risolutiva potestativa e del resto la trascrizione, sotto il profilo effettuale e

dell’opponibilità erga omnes, è l'unico strumento che consente al venditore di esercitare la sua

facoltà, il suo potere di riscatto e di rientrare nella proprietà dell'immobile in questione senza alcuna

interferenza da parte di terzi.

Per converso non sono sicuramente trascrivibili i cosiddetti pactum de retro vendendo e il

pactum de retrovendendo, cioè le promesse di vendita o di ricompera. Esse infatti, non sono idonee

a produrre nemmeno in via mediata o differita alcun effetto reale. Siamo nel campo puramente

obbligatorio.

Naturalmente andrà trascritta anche la permuta e ove entrambi gli oggetti permutati siano

beni immobili occorreranno due trascrizioni. Si è detto all'inizio che la trascrizione è praticabile

indipendentemente dal fatto che il negozio sia a titolo oneroso o gratuito e difatti sono trascrivibili

anche le donazioni quando hanno ad oggetto beni immobili. La dottrina tuttavia sottolinea come la

trascrivibilità della donazione sia collegata al perfezionamento della donazione stessa e quindi non

potrà essere trascritta la sola proposta di donazione o la sola accettazione della donazione stessa.

L'unico caso in cui si ritiene trascrivibile un negozio unilaterale donativo è quello della donazione

in riguardo di matrimonio che, secondo l'opinione prevalente, rappresenta appunto un negozio

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giuridico unilaterale. Anche la dazione in pagamento, la datio in solutum, va trascritta se ha ad

oggetto beni immobili.

L'esempio potrebbe essere il seguente: Primo ottiene a mutuo da Secondo la somma di

200.000 €. Maturatosi il termine della restituzione di tale somma Primo e Secondo convengono che

in luogo della restituzione di 200.000 € Primo trasferisca a Secondo il suo bene immobile, anche

questo negozio giuridico va quindi trascritto.

Problema ulteriore è quello della trascrivibilità del mandato ad alienare beni immobili. Si

faccia il seguente esempio: Primo conferisce mandato a Secondo, che accetta, di vendere il suo bene

immobile. L'opinione nettamente prevalente esclude che questo negozio giuridico di mandato possa

essere di per sé trascritto in quanto inidoneo a produrre effetti traslativi.

Tuttavia la questione è complessa, soprattutto ove il mandato sia rilasciato senza

rappresentanza. In tal caso, infatti, secondo un'opinione il mandato conferirebbe al mandatario un

potere, disgiunto dalla proprietà, di disporre in nome proprio di un bene altrui e quindi, in questo

caso, non sarebbe possibile nemmeno dal punto di vista concettuale, una trascrivibilità del mandato

in questione. Secondo altri, invece, questo mandato, una volta che il mandatario lo abbia eseguito

attraverso l'alienazione del bene immobile a terzi, avrebbe prodotto automaticamente anche un

trasferimento dal mandante al mandatario. Quindi, ricostruendo la fattispecie, nell'ipotesi in cui il

mandatario abbia eseguito il mandato, il bene immobile risulterebbe trasferito una prima volta dal

mandante al mandatario e una seconda volta dal mandatario al terzo acquirente.

Da tale punto di vista, allora, tale negozio sarebbe trascrivibile una volta che sia stata data

esecuzione anzi, sarebbe trascrivibile due volte in relazione agli effetti traslativi prodotti una volta

in capo al mandatario e una volta al terzo acquirente.

Secondo un'alta opinione ancora, invece, questo mandato non è idoneo di per sé a produrre

alcun effetto traslativo in capo al mandatario. Quindi, affinché il mandatario possa in concreto

eseguire l'incarico occorrerà che il mandante con atto separato trasferisca in capo al mandatario il

bene immobile e questo atto separato potrebbe essere trascritto. Sul contratto per persona da

nominare e sul contratto a favore dei terzi ci si soffermerà in sede propria.

Dal punto di vista dell'idoneità del titolo alla trascrizione va ricordato il disposto dell'articolo

2657:

“La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di

scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

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Sotto il profilo degli obblighi soggettivi, infine, si ricorda l'articolo 2671:

“Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a

trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è

tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo salvo l’applicazione delle pene pecuniarie

previste dalle leggi speciali se lascia trascorrere 30 giorni dalla data dell'atto ricevuto o

autenticato”.

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10 Il catasto. Cenni

Per quanto riguarda il catasto, il nome derivante dal greco evoca un procedimento di

inserimento e registrazione in pubblici registri delle unità immobiliari e, più in generale, un

inventario dei beni e, in senso più articolato, una rassegna di beni e dei relativi proprietari. Lo scopo

del catasto sin dall'origine è quello di una definizione della proprietà ai fini della determinazione

dell'imposta fondiaria. Dunque, la finalità precipua del catasto ancora oggi è quella fiscale. Ad essa

tuttavia si aggiunge anche una finalità giuridica e cioè del riconoscimento della proprietà ma

soltanto ai fini indiziari e non di prova definitiva.

La prima forma moderna di catasto risale al 1427, il comune di Firenze stabilì di riformare il

sistema di raccolta tributi istituendo un modello unico di catasto; ogni capofamiglia avrebbe dovuto

presentare una dichiarazione in cui elencava proprietà immobiliari, debiti, crediti e componenti del

nucleo familiare. Queste informazioni venivano utilizzate per calcolare un reddito presunto su cui

venivano poi applicate le tasse dovute. Sempre nel 1400 viene istituita la cosiddetta gabella

possessionum, cioè un'imposta fondiaria gravante sui fondi e sulle case e basata su un catasto

periodicamente aggiornato.

Forma ancora più moderna di catasto fu introdotta nel 1728 nel regno del Piemonte di

Vittorio Amedeo II: si sta parlando del primo catasto geometrico particellare. La tradizione

continuò in altri Stati italiani dove furono organizzati altri catasti basati sempre su fogli catastali, su

particelle, su tariffe d'estimo, su qualità e classi. Finché Napoleone con il suo editto del 1807 stabilì

che venisse istituito un catasto per l'intero territorio del Regno d'Italia. Si giunge poi al 1886 con la

legge 3682, detta messadaglia, in virtù della quale tutti i comuni italiani si dovevano uniformare alla

regola del nuovo catasto geometrico particellare che prevedeva la registrazione delle proprietà dei

terreni distinta da quella dei fabbricati ed istituiva ufficialmente il catasto terreni e il catasto edilizio

urbano. Da quell'epoca il catasto si è via via ammodernato, soprattutto per quanto riguarda le

metodologie di rilevamento ed in particolar modo è stato introdotto il metodo aerofotogrammetrico

per il telerilevamento topografico del terreno. Si tratta di un procedimento attraverso il quale si

riproduce il modello ottico della superficie del terreno e la proiezione su un piano dell'immagine

dell'oggetto da rilevare in tre dimensioni. L'elemento fondamentale della rilevazione catastale è la

particella, cioè l'unità elementare di possesso individuata geometricamente mediante la

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rappresentazione cartografica ed alla quale è associata la valutazione della redditività degli

immobili.

Le particelle poi compongono il foglio di mappa, cioè la rappresentazione cartografica

catastale di una porzione limitata di territorio di un comune. L’ insieme dei fogli di mappa di un

intero comune è rappresentato nel cosiddetto quadro d'unione.

Di grande importanza è altresì la categoria catastale cioè la distinzione delle unità

immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che

determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare nell'ambito di ciascuna

zona censuaria. Vi è poi la classe, cioè il grado di produttività classificante un determinato

immobile nell'ambito della stessa qualità o categoria catastale di un dato comune. Ai terreni migliori

viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le classi intermedie. Per gli

immobili urbani la classificazione individua gradi di maggiore apprezzamento passando dalla classe

prima a quella più alta. Per i terreni poi vi è il reddito agrario, cioè il compenso al capitale di terreno

e al lavoro intellettuale gravante sul conduttore dell'attività agricola, e il reddito dominicale, cioè

quota parte del prodotto padronale al netto di ogni onere, esclusi quelli fiscali gravanti sulla

proprietà. Per gli immobili urbani la rendita catastale cioè la rendita media ordinaria ritraibile al

netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto dell'imposta fabbricati delle relative

sovraimposte e dei contributi di ogni specie. Vi è infine la partita cioè il complesso di informazioni

attinenti l'individuazione dei soggetti e delle titolarità su un insieme di immobili urbani rurali

nell'ambito di uno stesso comune. Per quanto riguarda gli immobili urbani, sinteticamente, essi si

dividono in immobili a destinazione ordinaria di cui fa parte il gruppo (A). Trattasi prevalentemente

di abitazioni ad eccezione del raggruppamento a 10 che riguarda uffici e studi privati; il gruppo (B)

come i collegi, scuole, magazzini sotterranei per depositi derrate, eccetera; il gruppo (C) negozi,

laboratori, stalle, eccetera; gli immobili a destinazione speciale abbiamo il gruppo (D) opificio e

perdite, case di cura e istituti di credito, eccetera; ed infine un quarto gruppo di immobili a

destinazione particolare contrassegnato con la lettera (E) stazioni per servizi di trasporto, conti

comunali, costruzioni per speciali esigenze pubbliche.

Si riportano, a titolo esemplificativo, una nota di trascrizione e una nota d’iscrizione:

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