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DPCE online 2015-1 www.dpce.it 1 PORTOGALLO – Il Tribunale costituzionale annulla l’espulsione comminata dal Partito Socialista nei confronti di una propria iscritta di Francesco Campodonico Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103-C, c. 8, e 103-D della Lei Orgânica n. 28/1982 (legge organica sull’organizzazione, funzionamento e processo del Tribunale costituzionale) è prevista la possibilità, per un qualunque appartenente ad un partito politico, di impugnare davanti al Tribunale costituzionale (TC) i provvedimenti sanzionatori emessi dagli organi competenti secondo lo statuto dei vari partiti. I presupposti giuridici per promuovere l’impugnativa davanti al TC sono oggettivi, in quanto deve essere dedotta l’illegittimità o la violazione delle regole statutarie, e soggettivi, in quanto il provvedimento disciplinare deve ledere direttamente e personalmente i diritti di partecipazione del militante all’attività del partito. Con l’Acordão n. 684/2014, il TC si è pronunciato sul ricorso proposto da una militante del Partito Socialista contro la decisione di espulsione presa, nei suoi confronti, l’11 luglio 2014 dal Conselho Nacional de Justiça (CNJ), l’organo interno competente ad irrogare le sanzioni disciplinari. La militante, nel suo ricorso, lamentava che l’organo avesse preso la sua decisione in assenza delle garanzie poste dall’art. 22, c. 2, della legge organica sui partiti politici (Lei Orgânica n. 2/2008). Tale ISSN 2037-6677

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PORTOGALLO – Il Tribunale costituzionale annulla l’espulsione comminata dal Partito Socialista nei confronti di una propria iscritta

di Francesco Campodonico

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103-C, c. 8, e 103-D della Lei

Orgânica n. 28/1982 (legge organica sull’organizzazione, funzionamento e processo

del Tribunale costituzionale) è prevista la possibilità, per un qualunque appartenente

ad un partito politico, di impugnare davanti al Tribunale costituzionale (TC) i

provvedimenti sanzionatori emessi dagli organi competenti secondo lo statuto dei

vari partiti. I presupposti giuridici per promuovere l’impugnativa davanti al TC sono

oggettivi, in quanto deve essere dedotta l’illegittimità o la violazione delle regole

statutarie, e soggettivi, in quanto il provvedimento disciplinare deve ledere

direttamente e personalmente i diritti di partecipazione del militante all’attività del

partito.

Con l’Acordão n. 684/2014, il TC si è pronunciato sul ricorso proposto da una

militante del Partito Socialista contro la decisione di espulsione presa, nei suoi

confronti, l’11 luglio 2014 dal Conselho Nacional de Justiça (CNJ), l’organo interno

competente ad irrogare le sanzioni disciplinari. La militante, nel suo ricorso,

lamentava che l’organo avesse preso la sua decisione in assenza delle garanzie poste

dall’art. 22, c. 2, della legge organica sui partiti politici (Lei Orgânica n. 2/2008). Tale

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comma prevede, infatti, che ad ogni membro di un partito sottoposto ad un

procedimento disciplinare debbano essere assicurati i diritti di difesa e di ascolto nel

processo nonché il diritto ad un ricorso effettivo. Peraltro, la ricorrente denunciava

il fatto che l’istruttoria del processo disciplinare fosse stata compiuta da un organo

interno non legittimato a farlo, ovvero la Commisão Federativa de Jurisdição (CFJ).

Il Partito Socialista, costituitosi in giudizio, ribatteva, da un lato, che il CNJ è

l’organo di ultima istanza e che solo nei casi di “revisione”, espressamente previsti

dallo Statuto del partito, può ammettersi un riesame della decisione presa e,

dall’altro, che l’istruttoria del processo disciplinare avviene in modo sommario per

cui il militante può avere conoscenza dell’accusa solo quando questa viene formulata

(ovvero al termine dell’istruttoria).

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ha ritenuto che la

decisione assunta dall’organo del partito fosse «invalida per violazione del principio

di certezza del diritto», in quanto il processo è stato istruito da un organo non

competente (il CFJ appunto), e che, dunque, fossero state violate le garanzie

procedurali previste tanto dall’art. 22, c. 2 della legge organica sui partiti politici,

come denunciato dalla ricorrente, quanto dalla Costituzione, il cui art. 32, c. 10,

prevede che in qualsiasi processo sanzionatorio debbano essere assicurati i diritti di

ascolto e difesa.