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Corso di formazione per la Polizia Municipale POTENZA POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA A cura dell’Avv. Emilio Grimaldi Comandante della PM di Capaccio Paestum

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Corso di formazione per la Polizia Municipale

POTENZA

POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA

A cura dell’Avv. Emilio Grimaldi Comandante della PM di Capaccio Paestum

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LEZIONI DI POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA

INTRODUZIONE

La Costituzione italiana riconosce e tutela la proprietà privata (art. 42). Rientra nelle facoltà del proprietario anche il diritto di edificare (ius aedificandi),

cioè il diritto di realizzare sul suolo opere e strutture destinate ad usi vari (abitativo, produttivo, ecc.).

L’esercizio di tale diritto interferisce però con altri diritti o altri beni – sia pubblici che privati - che meritano protezione e tutela adeguata (l’ambiente, il paesaggio, l’assetto del territorio, la salute, l’igiene, i diritti dei terzi, ecc.).

Inoltre l’art. 41 della Cost. prevede che la legge determina i programmi e i controlli affinché l’attività economica sia pubblica che privata possa essere indirizzata a fini sociali.

Sorge quindi la necessità di porre delle limitazioni all’attività edilizia in modo da conciliare i vari interessi coinvolti.

Come vedremo, tali limitazioni sono poste attraverso strumenti di vario tipo: - le leggi ed i regolamenti; - i piani urbanistici; - le “autorizzazioni” edilizie in senso lato.

IL QUADRO NORMATIVO

Prima della seconda guerra mondiale, la materia urbanistico - edilizia non aveva ancora trovato una regolamentazione a carattere generale. Benché si avvertisse l'esigenza di un controllo sull'edificazione, discipline specifiche erano state emanate in alcune grandi città attraverso regolamenti e piani regolatori.

A) LA SITUAZIONE PRECEDENTE AL TESTO UNICO

Con la legge n°1150 del 17 agosto 1942, cosiddetta "Legge urbanistica", l'attività di costruzione veniva regolamentata in maniera organica a livello legislativo con efficacia su tutto il territorio italiano.

Questa legge introduceva l'obbligo della licenza edilizia per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale; prevedeva inoltre i programmi di fabbricazione, lo sviluppo urbanistico programmato del territorio, la vigilanza sulle costruzioni e le sanzioni relative, l'obbligo per i Comuni di dotarsi del regolamento edilizio, ecc..

La legge 1150/42 è stata, nel tempo, modificata ed integrata da altre leggi. Legge 6/8/1967 n° 765 (c.d. legge ponte) Prevedeva, tra l’altro, l'obbligo della licenza edilizia per costruire in tutto il territorio comunale, e non solo in centri abitati e introduceva l'obbligo della lottizzazione convenzionata. Legge 28/1/1977 n°10 (legge Bucalossi) Norme per l'edificabilità dei suoli Introduceva l'istituto della concessione edilizia onerosa, l'attuazione programmata della previsione del P.R.G., nonché nuove misure contro l'abusivismo, ecc. Legge 5/8/1978 n° 457 (piano per l'edilizia residenziale) Oltre a norme specifiche sull’edilizia residenziale, ha individuato, fra l'altro, la tipologia dei lavori rientranti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nella ristrutturazione edilizia ed urbanistica, ecc. precisando il titolo abilitativo richiesto per l'esecuzione dei lavori rientranti nelle varie tipologie individuate. Legge 25/3/1982 n°94 (legge Nicolazzi)

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ha introdotto l'autorizzazione gratuita per determinate opere edili, non in contrasto con gli strumenti urbanistici e la qualificazione del silenzio del Sindaco (Dirigente) come assenso, nel rilascio dell’ autorizzazione edilizia. Legge 28/2/1985 ° 47 (condono edilizio) Dettava norme in materia di controllo dell'attività urbanistica - edilizia, prevedendo nuove misure contro l'abusivismo, ed il condono per le opere abusive realizzate prima del 1/10/1983, ecc. È stata la legge di riferimento, specie per il regime sanzionatorio, fino all’entrata in vigore del TU. Legge 23/12/1994 n°724 art. 39 (legge finanziaria 95). Legge 23/12/1996 n° 622 Art. 2 commi 60/61 modificata dalla L. 135/97 e 127/97 Questi provvedimenti hanno reintrodotto il condono edilizio per le opere realizzate prima del 31/12/1993, hanno previsto la semplificazione delle procedure per l'esecuzione delle opere minori, nuove sanzioni e modificazioni ed integrazioni alla L. 47/85.

B) L’APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO

Con il DPR n° 380 del 6 giugno 2001, veniva approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia1 .

Il Testo unico, oltre a coordinare le norme preesistenti ed a farle confluire in un solo testo, si prefigge anche di delegificare le norme primarie (di fonte legislativa) concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali riguardanti la materia edilizia2. Le norme primarie concernenti il regime sostanziale restano invece di rango invariato, così come di rango invariato restano le norme già di livello regolamentare.

Il Testo unico contiene dunque norme primarie (quelle a contenuto sostanziale), norme primarie delegificate in secondarie (quelle procedimentali e organizzative) e norme secondarie già in origine tali.

A tal fine, sono stati elaborati tre testi distinti (A, B, C): - il testo A, che contiene l’insieme di tutte le disposizioni legislative e

regolamentari e consente di apprezzare l’impianto normativo nel suo insieme (DPR 380/01);

- il testo B, recante le sole norme di rango legislativo, emanato con decreto legislativo (D.Lgs 378/01);

- il testo C, recante le disposizioni non legislative, emanato invece con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione (DPR 379/01).

Il nuovo articolato, dopo vari rinvii, è entrato in vigore il 1°luglio 20033, dopo le modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 301 emanando il 27 dicembre 2002, emanato a seguito dalla legge 443/014 (cd “legge obiettivo”).

1 Il TU trova il suo fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della

legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Questa norma

prevedeva l’emanazione di Testi unici intesi a riordinare una serie di materie, tra cui la disciplina del procedimento

per il rilascio delle concessioni edilizie e il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità.

2 Secondo i criteri fissati dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997 3 Secondo la previsione originaria, l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2002, sennonché, con la legge

463/013, il termine veniva “prorogato” al 30 giugno 2002. In realtà, la legge 463 veniva pubblicata solo dopo che la data di entrata in vigore originariamente prevista; per cui, più che di “proroga” sarebbe stato opportuno parlare

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Il Testo unico si compone di tre parti. La prima parte – La PRIMA PARTE è quella più importante in questa

sede. Contiene la definizione degli interventi edilizi, riunisce e coordina le norme sui titoli di abilitazione in materia edilizia, le norme in tema di abitabilità e agibilità degli immobili, la disciplina della vigilanza e le sanzioni.

La seconda parte del Testo unico contiene la normativa tecnica dell’attività

edilizia. Rilevanti in questa sede sono le norme in materia di: opere in cemento armato e costruzioni nelle zone sismiche

Nella terza parte sono indicate le norme espressamente abrogate e quelle

espressamente non inserite nel TU, ma comunque vigenti ancorché contenute in fonte diversa dal Testo unico.

Nell’ipotesi in cui una norma non risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa dovrà intendersi in ogni caso abrogata5.

Il definitiva, il TU riunisce pressoché tutte le norme di rilievo a fini di polizia edilizia, le norme espressamente richiamate - che restano in vigore – non hanno grande interesse per gli scopi che qui ci riguardano6.

Sono invece di particolare importanza per l’attività di vigilanza edilizia le

norme contenute nel: Decreto Legislativo 22/02/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che ha sostituito e abrogato il recente TU approvato con D.Lgs 490/99 Leggi Regionali

Il DPR 380, ricalcando norme preesistenti ed in ossequi alle disposizioni costituzionali7, ha confermato la competenza legislativa delle regioni su vari aspetti della disciplina urbanistica edilizia. Le regioni – con legge - possono:

- stabilire quali mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili – connessi o meno con trasformazioni fisiche - sono subordinate a “permesso” o a DIA (art.10, comma 2, del TU, cfr anche l’art. 254 della legge 47/85);

- individuare ulteriori interventi da sottoporre a previo “permesso”, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico (art.10, comma 3 del TU);

- ampliare o ridurre gli interventi edilizi soggetti a DIA o superDIA (art. 22,

di “differimento”. Tale “pasticcio” ha creato non pochi problemi applicativi ed interpretativi. Sono poi seguite altre proroghe dei termini fino alla data del 1°luglio 2003, stabilito con la legge di conversione 1° agosto 2002, n. 185 del Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122.

4 Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

5 Vedi art. 7, comma 3, della legge n. 50/99. 6 La legge 17 agosto 1942, n. 1150 resta in vigore per le parti riguardanti l’adozione degli strumenti urbanistici, i

comparti edificatori, le lottizzazioni e poche altre norme (vedi art. 136, comma 2, lettera b) del TU). Restano inoltre in vigore, tra le altre: - l. 5 agosto 1978, n. 457 – norme per l’edilizia residenziale -e successive modificazioni; - l. 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente alla parte disciplinante il condono ed alcune competenze regionali

(vedi art. 136, comma 2, lettera f) del TU); - l. 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli);

7 Il nuovo art. 117 della Costituzione non elenca espressamente né l’urbanistica né l’edilizia; queste però, secondo

l’interpretazione corrente rientrano nel del “governo del territorio” materia compresa tra quelle a legislazione concorrente. La “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” rientra invece nella competenza esclusiva dello Stato.

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comma 4, TU); - stabilire quali sono le “varianti essenziali” al progetto approvato (art. 32,

comma 1, TU); - dettare le norme di dettaglio, applicative e procedurali relative all’intera

materia disciplinata dal TU, secondo i consueti criteri di riparto di competenze in materia di legislazione concorrente (art. 2 TU).

LEGGI REGIONALI della BASILICATA rilevanti:

N. 10 del 08-02-1977 - Norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure delega di funzioni

N. 23 del 27-07-1979 - Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione

N. 28 del 14-12-1991 (modificata dalla LR 2/94) Norme in materia di controllo dell' attività edilizia e di Recupero delle opere abusive

N. 37 del 07-08-1996 - Procedure per l' approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici

N. 5 del 26/1/1998 (Modificata dalla LR 10/2000) - Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati esistenti

N. 23 del 11-08-1999 - Tutela, governo ed uso del territorio N. 18 del 10-11-2004 - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui

all'art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269

GLI STRUMENTI URBANISTICI

Oltre alla disciplina dettata dalle leggi e dai regolamenti, l’attività urbanistico-edilizia trova una importante fonte di regolamentazione e di attuazione negli strumenti urbanistici, consistenti in piani di vario livello che hanno lo scopo di programmare e coordinare gli insediamenti.

Sono previsti due livelli di pianificazione:

1) LIVELLO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

L’art. 5 l della legge 1150/42 prevede i Piani Territoriali di Coordinamento che hanno la funzione di indirizzare armonicamente gli insediamenti nell’intero territorio regionale, individuando le aree destinate a nuovi insediamenti, le principali linee di comunicazione, ecc. Originariamente approvati dal Ministero dei LL.PP., sono oggi di competenza dalle regioni.

È previsto anche un piano territoriale di coordinamento ad estensione provinciale (art. 15, l. 142/90). Le previsioni di tali piani sono vincolanti per la pianificazione di livello comunale;

I Piani Territoriali Paesistici sono preordinati specificamente alla tutela ambientale attraverso la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque. Anche l’adozione di tali piani spetta alle regioni (per delega, art. 82 DPR 616/77). Questi piani vincolano, oltre alla pianificazione comunale, anche l’attività dei privati.

Esistono poi i Piani di Bacino (art. 17 legga 183/89, i Piani di Tutela delle Acque (art. 44 D.Lgs. 152/99), i Piani di Parco (art. 12 legge 394/91).

2) LIVELLO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE (o intercomunale)

Si distingue tra programmazione generale e programmazione attuativa. a) programmazione generale: - Piano Regolatore Generale (PRG). È lo strumento fondamentale di

pianificazione dello sviluppo urbanistico edilizio all’interno del comune. Esso traduce le direttive generali in precise prescrizioni che vincolano l’attività

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l’attività urbanistico-edilizia dei privati. in alternativa

- Programma di Fabbricazione (PDF). b) programmazione attuativa: - Piani Particolareggiati di Esecuzione. - Piani di Lottizzazione.

Sempre a livello di pianificazione comunale di attuazione, sono previsti strumenti che disciplinano particolari settori:

- piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) - piani per gli insediamenti produttivi (PIP) - piani di recupero (art. 28 l. 457/78).

Importante strumento di disciplina dell’attività urbanistico-edilizia è inoltre il Regolamento Edilizio, anch’esso di livello comunale. Tralasciando, in questa sede la programmazione territoriale, accenniamo brevemente agli strumenti urbanistici di livello comunale.

Piano Regolatore Generale

Il P.R.G. è uno strumento che disciplina la destinazione d'uso dell'intero territorio comunale, nel rispetto dei piani territoriali.

Esso deve contenere essenzialmente (art. 7 legge urb.): - la zonizzazione del territorio: destinazione urbanistica delle varie zone del

comune, (residenziali, commerciali, artigianali, industriali ecc.); - le localizzazioni: individuazione e destinazione delle aree sede di opere o

impianti di interesse collettivo o sociale e le via di comunicazione; - l’individuazione delle aree da destinare a spazi di uso pubblico o da

sottoporre a speciali servitù; - i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico - le norme per l’attuazione del piano. Nel sistema disegnato dalla L.U., la funzione propria del PRG è quella di stabilire

le linee generali e le direttive di sviluppo destinate ad essere attuate da altri strumenti urbanistici, quali piani particolareggiati e piani di lottizzazioni 8.

I comuni obbligati a darsi un PRG sono individuati attraverso appositi elenchi approvati con decreto del Presidente delle Giunta regionale. Gli altri comuni ne hanno comunque facoltà.

Il procedimento di approvazione

Il progetto di PRG, una volta adottato dal consiglio comunale, viene depositato nella segreteria comunale per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi 30 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni che saranno valutate dal Consiglio.

Il progetto è quindi trasmesso alla regione o all’organo da questa delegato per l’approvazione. Il PRG viene approvato con decreto del presidente della regione (previo parere di conformità regionale), ovvero viene rinviato al comune per le modifiche ritenute necessarie.

Nelle more dell’approvazione entrano in vigore le norme di salvaguardia, per cui non possono essere realizzati interventi urbanistico-edilizi in contrasto con piano adottato dal consiglio comunale ma non ancora approvato dalla provincia. Le norme di salvaguardia hanno la durata massima di cinque anni dall’adozione del progetto di piano.

Come vedremo, le infrazioni alle norme previste dal P.R.G. costituiscono reato 8 In realtà si è affermata la prassi di inserire direttamente nel PRG prescrizioni sempre più dettagliate, di livello

attuativo, con l’abbandono pratico del piano particolareggiato.

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(art. 44 co.1 lett. a) del TU, già art. 20/a legge n° 47/85).

Programma di fabbricazione

In alternativa al PRG, i comuni di minore importanza, non inseriti negli appositi elenchi regionali, si dotano di Programma di Fabbricazione (PDF) detto anche piano di fabbricazione.

Il PDF, il quale va incluso nel regolamento edilizio9, era nato come strumento semplificato rispetto al PRG. Nella prassi è invece diventato strumento analogo al PRG, con pressoché lo stesso contenuto e lo stesso ruolo di strumento urbanistico generale.

Piani particolareggiati

I piani particolareggiati sono strumenti di attuazione del PRG (o del PDF), essi precisano in modo dettagliato la sistemazione delle singole zone in ordine ai limiti ed ai vincoli cui devono attenersi i privati, ed anche gli enti pubblici, per le costruzioni e trasformazioni edilizie.

Il procedimento di approvazione è analogo a quello che riguarda il PRG. Anche le infrazioni alle prescrizioni dai piani particolareggiati costituiscono reato,

(art. 44 co.1 lett. a) del TU, già art. 20/a L. 47/85). I piani di lottizzazione sono anch’essi strumenti di attuazione, alternativi ai

piani particolareggiati. Si tratta di strumenti predisposti, anziché dal comune, dagli stessi proprietari delle aree interessate.

Devono essere approvati dal comune, previo nulla osta del provveditore alle opere pubbliche della regione. L’autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione che precisi gli oneri per i proprietari; tale convenzione deve essere approvata con delibera del consiglio comunale.

Regolamento edilizio

Anche il Regolamento edilizio è uno strumento di attuazione delle scelte urbanistiche ed edilizie del Comune.

Essenzialmente il Regolamento detta norme circa le modalità costruttive degli edifici10, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche; igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Si tratta di prescrizioni dettagliate dettate in armonia con le disposizioni contenute nelle normative vigenti e con gli strumenti urbanistici generali.

Si tratta di uno strumento integrativo essenziale del PRG (o del PdF): mentre il piano stabilisce dove costruire, il regolamento stabilisce come.

Il Regolamento, inoltre, disciplina la formazione ed il funzionamento della commissione edilizia, se prevista, e reca disposizioni procedimentali di dettaglio circa le modalità per la presentazione della D.I.A. e per il rilascio dei Permesso.

Il regolamento è predisposto dalla giunta, adottato con delibera del consiglio e approvato dalla regione (sempre salvo delega ad altri enti od organi).

Le infrazioni al Regolamento Edilizio, che non integrano violazione degli strumenti urbanistici, costituiscono violazione amministrativa.

9 Art. 34 Legge 1150/42. 10 Art 4 del D.P.R. 380/2001.

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I TITOLI LEGITTIMANTI L’ATTIVITÀ EDILIZIA

I titoli abilitativi precedenti al TU

Come accennato, la disciplina fondamentale, contenuta nella richiamata legge 17 agosto 1942 n. 1150 (e in particolare dall’articolo 31), prevedeva l’istituto della “licenza”. I vari interventi normativi successivi, introducevano titoli autorizzativi diversi, realizzando un panorama abbastanza vario.

Dal sistema introdotto dalla legge 10/77, che contemplava la sola concessione edilizia, si era passati, progressivamente, a un sistema articolato e frammentario.

Già a partire dal 1978 alcune ipotesi di interventi edilizi sono state subordinate ad autorizzazione, cioè a un titolo più “leggero”, gratuito, privo di sostegno penale e a formazione anche implicita11 (silenzio assenso).

Nella medesima linea di tendenza si è inserita la legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, tra l’altro, ha previsto la semplice autorizzazione per i mutamenti di destinazione d’uso meramente funzionali.

Facendo passi ulteriori nella direzione della liberalizzazione, il legislatore ha previsto che una serie sempre più ampia di opere edilizie minori potesse essere realizzata senza il previo rilascio di un provvedimento: con l’articolo 26 della legge n. 47 del 1985 ha sottoposto a semplice asseverazione di conformità la realizzazione di opere definite “interne” agli edifici, perché non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento del numero di unità immobiliari12.

Nel quadro della tendenza ad attenuare i controlli pubblici per le opere di mero rilievo edilizio è anche la previsione dell’art. 15 della stessa legge n. 47 (“varianti in corso d’opera”13), la cui norma sostanzialmente “liberalizza” da

11 Vedi art. 48 della legge n. 457 del 1978, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria; art. 7 della

legge 23 marzo 1982, n. 94, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, relativamente agli interventi di risanamento conservativo e di restauro

12 Legge 47/85 - Art. 26. (Opere interne):

“Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni. Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.”

13 Legge 47/85 - Art. 15. (Varianti in corso d'opera):

“Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art. 31 della legge 5

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controlli preventivi e da sanzioni per eventuali abusi quelle varianti in corso d’opera equivalenti nella funzione alle opere interne.

Infine, dopo una serie di decreti legge non convertiti, fu adottata la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 60), con la quale parte rilevante degli interventi edilizi è stata assoggettata alla disciplina della c.d. denuncia di inizio dei lavori (DIA).

Si propone qui di seguito un quadro sinottico dei titoli con le modifiche legislative statali intervenute nel tempo:

DECORRENZA (*) a) 30/01/77

b) 20/08/78

c) 25/01/82

d) 6/10/93

TITOLO ABILITATIVO Manutenzione ordinaria Libera libera Libera Libera

Manutenzione straordinaria

Conc. Ed. Autorizz. Autorizz. Aut./DIA

Opere interne Conc. Ed. Autorizz. Autorizz.(**) Aut./DIA

Restauro e Ris. Conserv. Conc. Ed. Conc. Ed. Autorizz. Aut./DIA

Ristrutturazione edilizia Conc. Ed. Conc. Ed. Conc. Ed. Conc. Ed.

Ristrutturazione urb. Conc. Ed. Conc. Ed. Conc. Ed. Conc. Ed.

(*) I provvedimenti di riferimento sono: a) Legge 28 gennaio 1977, n.10; b) Legge 5 agosto 1978, n. 457; c) D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n.

94; d) D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.

493; (**) Dal 18 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 47/85, si

applica la semplificazione prevista dall'art. 26 nei termini sopra accennati. Come si vede, ci si trovava di fronte a una situazione di estremo “disordine

normativo” che richiedeva, per esigenze conoscitive come di armonizzazione espositiva, il superamento della complessità e la sistemazione organica in un testo unico.

La semplificazione del TU

Uno degli obiettivi del TU era quello di ridurre i titoli abilitativi a due soltanto, in correlazione con la summa divisio tra gli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali è necessario un controllo preventivo da parte dell’amministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori, per i quali un tale controllo preventivo non risulta necessario.

Si prevedono dunque due soli titoli legittimanti 14, in relazione al tipo di intervento edilizio da realizzare:

agosto 1978, n. 457. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge”

14 Salvo quello che si dirà appresso in relazione alla superDIA.

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- il permesso di costruire (che sostituisce la concessione edilizia); - la denuncia di inizio attività Si traccia una linea distintiva tra interventi che comportano una

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, da sottoporre perciò al previo rilascio del permesso di costruire (art 10), ed interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, da sottoporre invece a semplice denuncia di inizio attività (art. 22). Il passaggio dall’una all’altra categoria giuridica di titolo dipende (almeno nella impostazione originaria del TU) dal passaggio dall’una all’altra categoria fattuale di intervento.

Sono inoltre espressamente previsti gli interventi edilizi liberi (art. 6), di impatto nullo sull’assetto edilizio – urbanistico del territorio, e, dunque non soggetti ad alcuna forma di assenso.

GLI INTERVENTI EDILIZI

Tutto il sistema si basa quindi sulla definizione degli interventi edilizi, sia riguardanti il patrimonio edilizio esistente sia le nuove costruzioni.

Come abbiamo già visto, nella normativa previdente già esisteva una elencazione di tipologie di intervento alle quali il Legislatore faceva riferimento per stabilire le diverse tipologie di abilitazione15.

Il TU, all’art. 3, riprende e completa le tipologie preesistenti, introducendo la seguente

definizione degli interventi edilizi

a) interventi di manutenzione ordinaria

Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

b) interventi di manutenzione straordinaria

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

c) interventi di restauro e risanamento conservativo"

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

15 Vedi art. 31 della Legge 457/78.

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d) interventi di ristrutturazione edilizia c.d. leggera

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

interventi di ristrutturazione edilizia c.d pesante

(art. 10, co.1, lett c)

Interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso

e) interventi di nuova costruzione

SI TRATTA ANCORA DELLA CATEGORIA RESIDUALE

Tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali (elencazione non esaustiva): e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di

strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

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f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica

quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

La tripartizione della disciplina e delle sanzioni

Su tale catalogazione degli interventi il legislatore innesta una tripartizione della disciplina autorizzatoria in senso ampio:

OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO RIENTRA IN UN PRECISO REGIME

AUTORIZZATORIO

Le sanzioni conseguenti agli eventuali abusi seguono coerentemente la stessa tripartizione:

- per gli abusi edilizi relativi ad interventi assoggettati a “permesso di costruire” sono previste sia sanzioni amministrative che penali;

- per gli abusi edilizi relativi ad interventi assoggettati a “D.i.a.” scattano solo sanzioni amministrative;

- nessuna sanzione è, naturalmente, prevista per gli interventi liberi. Schematicamente, si realizza un quadro di questo genere:

Interventi che comportavano una rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

PERMESSO DI COSTRUIRE

presidiati da sanzioni amministrative e penali

Interventi minori che tale trasformazione non comportano

DIA senza presidio penale, solo sanzioni amministrative

Interventi sostanzialmente indifferenti dal punto di vista della trasformazione edilizia

LIBERI non sono previste sanzioni

Restano in ogni caso salve le sanzioni previste dalle discipline di settore per

gli immobili e le aree vincolate, in particolare quanto previsto dal D.Lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito il D. Lgs 490/99.

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Riepilogando, salvo gli approfondimenti successivi, il panorama – alla luce del TU – è il seguente:

interventi LIBERI (art. 6)

interventi soggetti a PERMESSO DI COSTRUIRE

(art. 10)

interventi soggetti a D.I.A.

(art. 22)

- Manutenzione ordinaria oltre i seguenti interventi particolari: - interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

- Ristrutturazione edilizia c.d. pesante che comporti aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d'uso.

- Nuova costruzione - Ristrutturazione

urbanistica

tutti gli interventi RESIDUALI non riconducibili ai casi precedenti

tra cui - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento

conservativo - Ristrutturazione edilizia c.d.

leggera che non comporti le modifiche descritte nella ristrutturazione c.d. pesante

- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e le volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

L’introduzione della SuperDIA

Con la legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (c.d. legge obiettivo) si introduce la possibilità di realizzare tutta una serie di interventi edilizi, anche di grande impatto sull’assetto edilizio urbanistico del territorio, in base a semplice denuncia di inizio attività, da presentarsi - a scelta dell'interessato - in alternativa alla richiesta di “concessioni” (rectius: permesso di costruire, secondo la nuova terminologia del TU) 16.

Prende vita una nuova tipologia di titolo abilitativo: la cosiddetta superDIA o DIA alternativa17. 16 Il rischio è di interrompere la correlazione voluta dal TU tra interventi che comportavano una rilevante

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio - da sottoporre a preventivo permesso di costruire - ed interventi edilizi minori - che una tale trasformazione non comportano, da sottoporre invece a semplice denuncia di inizio attività.

17 Si riporta il comma 6, art. Unico, della legge 443/01: “6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che

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Tale previsione viene poi introdotta del nuovo TU ad opera del D.Lgs. n. 301 del 2002 che sostituisce l’originario art. 22.

Dopo aver individuato le attività libere, ci occuperemo quindi degli interventi sottoposti a permesso di costruire (o a superDIA) e di quelle soggette a DIA.

Le attività edilizie libere (art. 6 TU).

L’art. 6 del TU, innovando rispetto alla precedente normativa, definisce positivamente gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Questi sono:

a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non

comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli strumenti urbanistici o da norme regionali (quali, ad esempio, obblighi di comunicazione di inizio lavori).

La legge regionale potrebbe anche sottoporre a DIA taluni interventi liberi (cfr. art. 22, co. 4, TU).

Casistica: Richiamata la nozione di manutenzione ordinaria (vedi l’art. 3 del TU), a

titolo di esempio – ma anche per la loro frequente rilevanza pratica - si elencano alcuni interventi che rientrano in tale tipologia:

⇒ Riparazione balconi e terrazzi

⇒ Riparazione pavimentazioni esterne, senza modifica dei materiali

⇒ Sostituzione servizi igienici e rifacimento bagni

⇒ Sostituzione cancelli e recinzioni

⇒ Rifacimento o tinteggiatura intonaci esterni, senza modificare tipologia e colori

⇒ Sostituzione infissi e serramenti esterni, senza modifica delle tipologie

Procedure e adempimenti Per le opere libere Il TU non prevede alcun adempimento procedurale Gli strumenti urbanistici o le norme regionali possono stabilire norme più

restrittive (ad es.: obblighi di comunicazione di inizio lavori).

contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.”

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È anche possibile che la legge regionale sottoponga a DIA taluni interventi liberi (cfr. art. 22, co. 4, TU)

Zone territoriali omogenee

Decreto Interministeriale 2/4/68 n. 1444 Art. 2 - Zone territoriali omogenee.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (convenzionalmente centro storico);

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq (convenzionalmente zona di completamento);

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B) (convenzionalmente zona residenziale di espansione);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (convenzionalmente zona industriale di espansione);

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C) (convenzionalmente zona agricola);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Per gli interventi che riguardino aree o immobili vincolati è comunque

sempre necessario il nulla osta, comunque denominato, dell’autorità che presiede al rispetto del vincolo, nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha abrogato e sostituito il D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490.

Gli unici interventi esclusi dall’obbligo di “autorizzazione” sono quelli di cui all’art. 149, comma 1 lett. a) del citato D.Lgs n° 42/04 (già art. 152 dell’abrogato D.Lgs 490/99) e cioè: “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.

Il permesso di costruire (già concessione edilizia) (art. 10 TU)

L’articolo 10, comma 1, del DPR 380/01 definisce in positivo le categorie di intervento che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

In base a tale caratteristica, sono soggetti a preventivo permesso di costruire (salvo quanto si dirà in materia di superDIA) i seguenti interventi:

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a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. pesante; che portino cioè ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso

La violazione della disciplina urbanistico – edilizia (oltre alle sanzioni amministrative) comporta l’applicazione di sanzioni penali (art. 44 TU; art. 20 legge 47/85) solo relativamente a interventi edilizi riconducibili a tali categorie. Salve, naturalmente, le sanzioni previste dalle normative di settore relative ad immobili o aree vincolate.

La regione ha anche il potere di sottoporre a preventivo permesso ulteriori categorie di interventi “in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico”. La regione Campania non ha finora legiferato in tal senso. In considerazione però dei limiti costituzionali posti alla potestà legislativa regionale è comunque espressamente escluso che le eventuali nuove fattispecie abusive possano essere sanzionate penalmente18.

Procedure e adempimenti PROCEDIMENTO DI RILASCIO

• presentazione della domanda • l’Ufficio comunica all’interessato il nominativo del responsabile del

procedimento • entro 60 gg dalla domanda, il resp.cura l’istruttoria

– entro 15 gg dalla domanda, eventuali integrazioni documentali: termine interrotto (una sola volta) decorre nuovamente dalla presentazione della documentazione integrativa

– entro i 60 gg: parere CEC; decorso il termine il resp. procede • entro 10 gg dalla scadenza dei 60 gg, il resp. formula una motivata proposta

all’organo competente al rilascio • il permesso è rilasciato entro il termine perentorio di 15 gg dalla scadenza

dei 60 gg • per i beni vincolati (D. Lgs 42/04), il permesso è preceduto dal rilascio dello

svincolo. Sino al rilascio resta sospeso il termine di 60 gg L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione

• Il decorso del termine fissato comporta il silenzio rifiuto • Possibilità di impugnare il silenzio rifiuto formatosi • Possibilità di chiedere una pronuncia esplicita entro 15 gg dalla notifica della

richiesta • Decorso anche questo termine si può richiedere l’intervento sostitutivo al

competente organo regionale (provincia o comunità montana)

18 Vedi art. 10, comma 3, del T U: “3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in

relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.”

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VALIDITÀ • Il permesso indica il termine di inizio e ultimazione dei lavori • INIZIO: non superiore a un anno • TERMINE: non superiore a tre anni • Possibilità di proroga, prima della scadenza, se ricorrono motivi apprezzabili.

La violazione della disciplina urbanistico edilizia, relativamente a interventi

edilizi SOGGETTI A PERMESSO, comporta sia SANZIONI AMMINISTRATIVE (ripristinatorie) sia SANZIONI PENALI (art. 44 TU)

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle normative di settore relative ad

immobili o aree vincolate.

La DIA e la c.d. superDIA - (art. 22, comma 3, TU; TU).

Come già accennato, con l’entrata in vigore del nuovo TU (ma già dal 10/4/02, in base alla legge 443/01) pressoché tutti gli interventi edili sono realizzabili con denuncia di inizio attività, anche se, in certi casi, debbono ricorrete talune precise condizioni.

È chiaro quindi che elencare i casi in cui, in generale, è possibile procedere agli interventi urbanistico-edilizi in base alla DIA è del tutto privo di contenuto euristico e di valore sistematico: avremo elencato tutti gli interventi possibili.

Di qui l’importanza di individuare quali siano gli interventi edilizi realizzabili originariamente (cioè in base al testo originario del TU) mediante denuncia di inizio di attività (DIA tout court), a fronte degli interventi che, comportando una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono soggetti - in prima battuta - a permesso di costruire, e solo per snellezza procedurale possono essere – in alternativa – assentiti attraverso lo strumento della DIA (DIA alternativa o superDIA).

Tracciare esattamente il confine tra le due categorie è essenziale al fine di individuare quale sia il regime sanzionatorio cui i relativi abusi sono assoggettati.

In apparenza, nell’impianto originario del TU gli interventi assoggettati a semplice DIA sembrano individuati in via residuale

Vengono infatti elencati, da un lato, gli interventi liberi (art. 6 TU) e dall’altro gli “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire” (art. 10 TU).

L’art. 22 stabilisce quindi che “Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”

Nell’intenzione del legislatore (come risulta anche dalla relazione di accompagnamento al TU) l’esplicitazione degli interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – sottoposti, nell’impostazione originaria, a permesso di costruire (e a sanzioni penali oltre che amministrative) - rendeva inutile elencare espressamente gli interventi edilizi minori, assoggettati al regime di DIA - sempre se non rientranti tra gli interventi liberi (cfr. art. 22 TU).

In realtà, una lettura più attenta fa capire che la vera categoria residuale è quella degli interventi di “nuova costruzione” (art. 3, co. 1 lett e)), rientranti nella disciplina del “permesso”.

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Con l’entrata in vigore del TU, l’interprete ed il pratico dovranno quindi

verificare - caso per caso - se la singola tipologia di intervento rientri tra quelle assoggettate a permesso di costruire (art 10 TU), ovvero se si tratti di intervento libero (art. 6 TU), in caso di riscontro negativo l’intervento rientra nel regime tipico della DIA La DIA semplice.

Riprendendo quanto schematizzato nella tabella 1, sono quindi assoggettati al regime tipico della DIA gli interventi rientranti nelle seguenti tipologie: - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Ristrutturazione edilizia c.d. leggera

che non comporti aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comporti mutamenti della destinazione d'uso (in caso contrario si tratterebbe di ristrutturazione c.d. pesante, assoggettata a “permesso”)19

- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e le volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

In tale ambito confluiscono senz’altro le opere interne previste dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando non siano qualificabili come interventi liberi.

Non altrettanto può dirsi in relazione agli interventi edilizi che l’art. 4 del DL 398/93 già sottoponeva a DIA. Ad esempio, la “realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria” (DL 398/93 art. 4 lett. d)) possono essere soggette a “permesso” se l’intervento comporti (come è facile ipotizzare) la trasformazione in via permanente di suolo inedificato: si tratterebbe in tal caso di opere rientranti nella categoria delle “nuove costruzioni” (cfr. art 3, co. 1, lett e), punto e3)).

Per cui sarà necessaria una attenta verifica, sul singolo intervento che in concreto si presenta.

Lo stesso discorso vale per quegli interventi che il sistema previgente ancora sottoponeva ad autorizzazione (opere pertinenziali, occupazioni di suolo mediante deposito di materiale, demolizioni, scavi e reinterri non riguardanti la coltivazione di cave e torbiere).

La “occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto”, ben può comportare – anche in questo caso – la trasformazione in via permanente di suolo inedificato e costituire quindi intervento di “nuova costruzione” per il quale è necessario – in linea di principio - il “permesso di costruire” (cfr. art 3, co. 1, lett e), punto e7))

Quanto alle pertinenze, il TU ha attributo alla discrezionalità degli enti competenti alla pianificazione del territorio - in relazione alle destinazioni di zona e al pregio ambientale dell’area - l’individuazione dei casi in cui, la realizzazione di un intervento pertinenziale vada qualificato come nuova costruzione - quindi sottoposto a permesso di costruire - e dei casi in cui, al contrario, un tale intervento possa essere realizzato mediante denuncia di inizio attività.

19 La ristrutturazione c.d. pesante è soggetta a “permesso” in base all’art. 10, co 1, lett. c) del TU.

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Per quanto riguarda le demolizioni, si è espressamente prevista la sottoposizione al regime di DIA delle demolizioni e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma (cfr. art 3, co. 1, lett. d) e art. 10 TU). Sono soggette a semplice DIA anche le demolizioni senza ricostruzione – ove non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici e, in genere, dalla normativa urbanistico-edilizia. Resta necessario il permesso di costruire per le ricostruzioni non fedeli, cioè con variazione di volumetria e/o sagoma.

Anche scavi e reinterri, se non finalizzati ad attività edificatorie, sono da considerarsi interventi del tutto privi di contenuto edilizio, per cui – ove non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici e, in genere, dalla normativa urbanistico-edilizia – possono essere ricondotti nell’ambito degli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

Va comunque sottolineato che l’elemento caratterizzante, ai fini della distinzione che qui interessa (tra interventi realizzabili con DIA o con “Permesso”), è il collocarsi al di sotto o al di sopra della soglia di “trasformazione urbanistica ed edilizia”. La DIA Alternativa

Una volta delimitato, almeno dal punto di vista concettuale, l’ambito applicativo della DIA tout court, vediamo quali sono i casi in cui interventi di regola assoggettati a preventivo “permesso di costruire” possono essere realizzati - in alternativa al permesso - mediante denuncia di inizio attività.

Tale possibilità, come già detto, è stata introdotta dalla legge 443/01 ed è già vigente dal 10/4/02. Con il D. Lgs 301/02 tale disciplina è stata inserita nell’ambito del nuovo TU, attraverso la riformulazione del testo dell’art. 22; ed è a tale norma che faremo riferimento.

Il terzo comma di tale articolo prevede che, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) ristrutturazione c.d. pesante come sopra descritti, già assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del TU. Per tale tipologia di intervento la possibilità di procedere con DIA è liberamente praticabile, non essendo soggetta ad alcuna condizione particolare;

b) nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, a condizione che: - gli interventi siano disciplinati da piani attuativi, comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; - la sussistenza di dette disposizioni dettagliate sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Per i piani attuativi approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) nuova costruzione siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Tutte queste tipologie di intervento – anche se realizzate con DIA alternativa – sotto l’aspetto repressivo, rimangono assoggettabili a sanzioni

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penali (oltre che amministrative). Stabilisce infatti l’art. 44, comma 2-bis, (aggiunto dal d.lgs. n. 301/02) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.

In base al comma 4 dell’art. 22 (nel nuovo testo introdotto dal d. lgs 301/02), le regioni a statuto ordinario possono, con legge, ampliare o ridurre l'ambito delle opere realizzabili tramite DIA. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. Sebbene la formulazione sia poco felice, la norma va intesa nel senso che, anche laddove la regione modifichi il regime autorizzatorio, il regime sanzionatorio resta immutato: se un dato intervento – sulla base della disciplina contenuta nel TU - era presidiato da sanzioni (anche) penali, tali sanzioni continuano ad essere comminate anche nel caso che la regione subordini l’intervento edilizio alla DIA (alternativa) anziché al permesso. Se, viceversa, la regione decida di assoggettare a “permesso” interventi che il TU considera eseguibili con DIA, sono comunque escluse le sanzioni penali (vedi anche art. 10, comma 3, TU)

PROCEDIMENTO (art 23 TU) Dal punto di vista procedurale non vi sono differenze tra la DIA semplice

e la DIA alternativa: • presentazione DIA accompagnata da una dettagliata relazione a firma del

progettista e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

• decorsi trenta giorni senza che l’UTC o il SUE abbia ordinato di non procedere al previsto intervento, è possibile eseguire le opere

• la DIA deve indicare l'impresa cui si intende affidare i lavori • termine massimo di efficacia: tre anni

È sempre possibile richiedere il Permesso in luogo della DIA. Resta fermo il regime degli oneri e delle sanzioni. Il termine per il rilascio è, in tal caso, ridotto a 60 gg dalla presentazione

della domanda.

I VINCOLI

La realizzazione di tutti gli interventi soggetti a DIA che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è comunque subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’obbligo di autorizzazione è fissato dall’art. 146 D.Lgs 42/04

D.Lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio Articolo 146 - Autorizzazione

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1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree “tutelati” [omissis] non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al

comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3-7 omissis 8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente

entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

8-14 omissis

Questa autorizzazione è necessaria per tutti gli interventi, a prescindere

dalla disciplina dettata dal T.U. sull’edilizia. Costituisce atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o degli altri

titoli legittimanti l'intervento edilizio (art. 146, comma 8, D.Lgs 42). In mancanza si incorre in sanzioni amministrative e sanzioni penali (art

181 DLgs 42)

D.Lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio Art. 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,

esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino

dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.

Gli unici interventi esclusi dall’obbligo di “autorizzazione” sono quelli

di: “manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”

(art. 149, comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 42/04

CONTROLLO E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI

In termini tecnico-giuridici costituisce abuso urbanistico-edilizio ogni non transitoria modificazione del territorio comunale contrastante con disposizioni statali

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o regionali disciplinanti la materia o con i regolamenti edilizi comunali, i vigenti strumenti urbanistici o le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Come già detto, le sanzioni conseguenti alle violazioni commesse possono essere amministrative e penali.

Le diverse tipologie di sanzioni, ove previste entrambe, si applicano sempre autonomamente ed in concorso tra loro.

I SOGGETTI RESPONSABILI

I destinatari delle sanzioni (penali e amministrative) sono individuati dall’art. 29 del TU:

- il titolare del permesso di costruire

- il committente

- il costruttore

sono responsabili della conformità delle opere - alla normativa urbanistica - alle previsioni di piano - alle previsioni del permesso - alle modalità esecutive stabilite dal

permesso

- il direttore dei lavori è responsabile della conformità delle opere - alle previsioni del permesso - alle modalità esecutive stabilite dal

permesso

Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

È discusso se, per le sanzioni pecuniarie la responsabilità sia solidale o in concorso.

Inoltre il progettista risponde della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di DIA (art. 29 TU, co. 3). In tale ruolo egli assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, con tutte le conseguenze, anche penali (artt. 359 e 481 del c.p.).

L'amministrazione ne dà anche comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Occorrerà quindi individuare e identificare esattamente tali soggetti, sia

per i fini penali che amministrativi. Non è esclusa la responsabilità di altri soggetti a titolo di concorso: - proprietario - subappaltatore - fornitori - prestatori di lavoro - conduttore

IL PROPRIETARIO

Il proprietario non è elencato – dall’art. 29 TU - tra i soggetti responsabili diretti degli abusi edilizi.

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Egli assume – di consueto – la veste di titolare del permesso (o presentatore della superDIA) o di committente, e risponderà a tale titolo.

Non è escluso che possa assumere il ruolo di costruttore, quando esegua in proprio i lavori, anche avvalendosi di operai giornalieri o a cottimo.

In ogni caso è necessario identificare sempre il proprietario dell’immobile, non solo perché – direttamente o in concorso – può essere tra i responsabili dell’abuso, ma anche perché – anche senza assumere la responsabilità dell’abuso –subirà comunque la demolizione delle opere realizzate, ove prevista.

Tale sanzione è diretta infatti a sottrarre al responsabile i vantaggi economici scaturenti dall’illecito e si applica anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile non sia responsabile; in tal caso non si applicherà invece l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, che rimarrà al proprietario.

Si redigerà apposito il verbale di identificazione ed elezione di domicilio (vedi atti di PG).

Come accennato è anche possibile che il proprietario sia responsabile in concorso, ad esempio, quale istigatore.

Si propongono alcune sentenze che possono chiarirne il ruolo. GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

In materia di reati edilizi la responsabilità del proprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti quali l'abitare sul luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione, l'assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la compartecipazione di entrambi i coniugi, comproprietari, alla realizzazione dell'opera abusiva). Cass. pen., Sez.III, 11/02/2003, n.12017. Conforme: Cass. pen., Sez.III, 22/01/2003, n.10632

E' configurabile la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva, ad opera del terzo, sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, che denotano una sua compartecipazione almeno morale all'esecuzione dell'opera abusiva, come la disponibilità giuridica e di fatto del suolo, il rapporto di coniugio, la circostanza di risiedere stabilmente nel luogo dove si è edificato, il comune interesse all'edificazione per soddisfare esigenze familiari. Cass. pen., Sez.III, 03/10/2002, n.38193

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La contravvenzione prevista dall'articolo 20, lett. b), della legge 47/85 ha natura di «reato proprio» in quanto la norma elenca con carattere di tassatività i soggetti che possono essere chiamati a risponderne, individuandoli nel titolare della concessione edilizia, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori ('art. 6 legge 47/85). In conseguenza, in materia di reati edilizi, non può essere attribuito a un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario o comproprietario dell'area o dell'immobile oggetto dei lavori, alcun dovere di controllo, dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto medesimo, che possa essere assunto a elemento integrativo della colpa. Ne deriva che il detto proprietario o comproprietario risponde penalmente non in quanto tale, ma solo se, avendo la disponibilità dell'area o dell'immobile, abbia commissionato i lavori edilizi abusivi o li abbia personalmente eseguiti, mentre se l'incarico sia stato dato da altro comproprietario o detentore dell'area o dell'immobile, egli non può essere dichiarato colpevole dell'abuso, anche se di esso abbia tratto vantaggio, non avendo alcun dovere giuridico di impedirlo. Cass. pen., Sez.III, 09/10/2002, n.40699

E' legittima la notificazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive effettuata nei riguardi del responsabile dell'abuso e non anche del proprietario dell'immobile, in quanto l'art. 7 co.3, l.47/85. si riferisce esclusivamente all'uno e non all'altro - per l'evidente ragione d'ancorare l'attività riparatoria del responsabile, quale autore dell'illecito, al rapido ripristino dello stato dei luoghi -, fermo restando che, se l'opera abusiva sia realizzata dal detentore dell'immobile all'insaputa del proprietario o nella di lui materiale impossibilità ad opporvisi, s'applica la sola sanzione demolitoria e non anche l'acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio comunale. Cons. Stato, Sez.V, 01/10/1999, n.1228

L'acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale, quale misura sanzionatoria dell'abuso edilizio commesso, può operare esclusivamente nei confronti del responsabile dell'abuso, e non di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva. T.A.R. Toscana, Sez.I, 29/01/2003, n.117

Consigli operativi Occorre prestare la massima attenzione alla precisa qualificazione dei

soggetti responsabili, evitando di indicare quali indagati soggetti diversi (magari parenti o affini) sulla base delle sole dichiarazioni del proprietario o di altri soggetti presenti al momento del controllo. Tali persone potrebbero, in sede dibattimentale, dimostrare facilmente la loro estraneità, vanificando il lavoro dalla PG e dei PM.

Il vero committente - e gli altri soggetti responsabili - potrà essere individuato attraverso le informazioni raccolte dai vicini, dagli operai, dai fornitori, ecc.

Le dichiarazioni rese dovranno essere raccolte in modo formale, attraverso il verbale di sommarie informazioni (S.I. - vedi atti di PG).

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LE SANZIONI PENALI

Le sanzioni penali previste per l’attività edilizia in senso stretto sono previste dall’art. 44 del TU che ha sostituito l’art. 20 della legge 47/85.

Art. 44 (L) - Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

Dalla natura di reati contravvenzionali derivano alcune conseguenze che

vanno ricordate: - sono perseguibili sia a titolo di dolo che di colpa (esclusa la lottizzazione

abusiva in cui è necessario il dolo); - prescrizione: a seguito della legge 5 /12/05 n° 251 (c.d. ex Cirielli)

quattro anni per tutte le ipotesi di reato, elevabili ordinariamente a cinque a seguito di sospensione o interruzione del termine. Per i recidivi il termine può essere elevato a sei o a sette anni (se recidiva reiterata). Precedentemente il termine era di tre anni, se era previsto l’arresto, o due anni nel caso di sola ammenda, elevabili rispettivamente a 4,5 e 3 anni

- Il reato è considerato permanente, per cui il termine decorre dall’ultimazione dei lavori, dalla totale sospensione (anche imposta), dalla sanatoria, dalla condanna di 1° grado;

- il tentativo non è punibile. Realizzati gli elementi minimi per qualificare l’intervento edilizio abusivo, il

reato è consumato (salvo la permanenza). La demolizione spontanea non fa venir meno il reato, una volta che sia

stato consumato.

LA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA

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- L'azione penale rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36 del T.U

- Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti

È importante acquisire idonei elementi per stabilire l’epoca dei lavori e la

loro ultimazione, saranno utili: - sommarie informazioni dai vicini; - aerofotogrammetrie; - accertamenti tecnici. LE SINGOLE IPOTESI DI REATO

AVVERTENZA Si ricordi che tutti i reati previsti dal TU si riferiscono solo agli interventi

edilizi realizzabili con permesso di costruire (art. 10 TU), anche se realizzati, in concreto con la c.d. superDIA, in alternativa al permesso.

Gli interventi realizzabili con DIA semplice (art. 22, co. 1 e 2) non sono mai puniti con sanzioni penali, salve le sanzioni previste dalle discipline di settore per gli immobili e le aree vincolate, in particolare quanto previsto dal D.Lgs n° 42/04.

Art. 44 lettera a) La norma punisce con l’ammenda fino a € 10.329, la violazione delle norme,

prescrizioni e modalità esecutive previste: - dal titolo IV del TU, in quanto applicabili, - dai regolamenti edilizi - dagli strumenti urbanistici - dal permesso di costruire

Si tratta di una ipotesi residuale che punisce le condotte che non rientrano nelle ipotesi più gravi delle lett. b) e c).

Rientrano nella portata della norma in esame: - le difformità parziali. Si tratta di variazioni minime sia

quantitativamente che qualitativamente. Le difformità totali rientrano nella successiva lett. b). Non sono sanzionate le variazioni in corso d’opera di cui all’art. 222 del TU, realizzabili con DIA;

- le varianti essenziali20 realizzate in zone o su immobili non vincolati; - la mancata esposizione del cartello di cantiere. Questa omissione

costituisce reato solo se l’obbligo è previsto dal regolamento edilizio o dal permesso21. Sarà anche applicata la sanzione amministrativa prevista dal regolamento.

20 Queste (vedi oltre) sono equiparate alla totale difformità per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni

amministrative. Per le sanzioni penali, invece, l’art. 44 del TU non le menziona espressamente (salvo il caso degli immobili vincolati) per cui confluiscono nella più ampia categoria delle difformità parziali.

21 Cass. pen., Sez.III, 28/04/1994: “La violazione dell'obbligo di esposizione, sul luogo di una costruzione, del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia integra il reato di cui all'art. 20 lett. a) l. 28 febbraio 1985, n. 47, qualora il regolamento edilizio o la concessione la prevedano espressamente”. Cass. pen., Sez.un., 29/05/1992: “L'omessa esposizione del cartello con l'indicazione dei dati della concessione edilizia integra gli estremi del reato di cui all'art. 20, lett. a), l. 28 febbraio 1985 n. 47, che punisce non solo

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- la mancata esibizione in cantiere del permesso o degli allegati. Anche questa violazione presuppone un obbligo in tal senso contenuto nel regolamento o nel permesso.

In entrambi i casi, tali violazioni non saranno perseguibili penalmente per i lavori realizzabili con semplice DIA, essendo esclusa l’applicazione di sanzioni penali per tali interventi. Troveranno applicazione le sole sanzioni amministrative.

Art. 44 lettera b) È punita con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro l’

esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso. La medesima pena si applica in caso di prosecuzione dei lavori

nonostante l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal dirigente o responsabile dell’UTC22.

ASSENZA DI PERMESSO Per essere valido, il permesso di costruire deve essere stato effettivamente

rilasciato, ad esito della procedura prevista dalla legge: NON POSSONO SOSTITUIRE IL PERMESSO - il parere favorevole della CEC - le assicurazioni verbali da parte di soggetti competenti - la comunicazione degli oneri dovuti o avvenuto pagamento - il rilascio di altre autorizzazioni (svincoli, nulla osta, ecc.) - la pronuncia del TAR circa l’illegittimità del silenzio-rifiuto Sono equiparate all’assenza di permesso le seguenti ipotesi: - permesso annullato - lavori eseguiti dopo la scadenza del termine di validità È discussa l’ipotesi del permesso illegittimo (rilasciato contro le disposizioni

della legge o degli strumenti urbanistici). Le opinioni, anche in giurisprudenza sono diverse….

È sicuramente configurabile il reato nel caso in cui il titolo illegittimo sia stato conseguito fraudolentemente dal privato o con collusione con l’ufficio ovvero violando il trincio di buona fede o del neminem laedere 23. Si è anche ritenuta sussistenza del reato in presenza di una illegittimità macroscopica 24

LA DIFFORMITÀ TOTALE

l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge stessa e dalla l. 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modifiche, ma anche l'inosservanza delle prescrizioni previste dai regolamenti edilizi e dalla concessione”.

22 Non costituisce invece reato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione o ripristino. 23 Il reato di costruzione abusiva è configurabile anche nell'ipotesi di opere eseguite sulla base di concessione

edilizia (illegittima) rilasciata a seguito di attività fraudolenta del privato che, sebbene non integrante reato, sia tale da violare i principi del "neminem laedere" e della buona fede. Cass. pen., Sez.III, 04/04/1995, n.350.

24 In caso di concessione edilizia illegittima il giudice penale non può disapplicare la concessione ed equiparare i lavori a quelli eseguiti in assenza di concessione ed integranti, pertanto, il reato di cui all'art. 20 lett. b) l. 28 febbraio 1985 n. 47. Tuttavia le opere eseguite in base a concessione edilizia illegittima, per l'obbligo di conformità alle norme urbanistiche introdotto con l'art. 6 l. n. 47, possono integrare il reato di cui alla lett. a) stesa legge. In tale caso, per la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e per la esigenza di certezza dei rapporti giuridici che da essi derivano, deve escludersi l'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 20 lettera a) quando la violazione della norma urbanistica, derivante da legge, da regolamento o da strumento urbanistico, non sia grossolana o macroscopica. Cass. pen., Sez.III, 28/11/1997, n.2906

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Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano (art. 31, co. 1, TU):

1) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso per caratteristiche

- tipologiche: deve variare un carattere architettonico o edilizio significativo

- planovolumetriche : è cambiata la forma, la collocazione o la distribuzione dei volumi o delle superfici (es.: volumi frazioni anziché corpo unico)

- di utilizzazione : ossia per destinazione d’uso connessa con i caratteri fisici dell’opera.

2) l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti di progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile : se l’eccedenza di volume non ha autonomia esterna o interna, si verserà nell’ipotesi di difformità parziale.

LE VARIAZIONI ESSENZIALI (art. 32 TU) Accanto alla definizione di totale difformità è opportuno considerare anche

quella di variazione essenziale. La determinazione di queste variazioni è rimessa alle regioni (art. 32, co. 1,

TU) che dovranno comunque attenersi ad alcuni parametri stabiliti dal TU: - l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle

seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli

standards previsti dal DM 2 aprile 1968 (GU n. 97 del 16 aprile 1968); b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare

in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto

approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme in materia di edilizia antisismica, quando non

attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che

incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

La regione Basilicata ha emanato in materia la LR 28/91 che all’art. 3 detta le condizioni che debbono ricorrere perché l’intervento possa dirsi in variante essenziale LR 28/91 - ARTICOLO 3 Definizione delle variazioni essenziali 1 […] costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato tutte le modifiche che comportino il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) Mutamento di destinazione d' uso, mediante l' esecuzione di opere, che necessitano di concessione edilizia […] b) modifica essenziali della localizzazione dell' edificio nell' ambito dell' area asservita alla costruzione. A tal fine è da ritenersi non essenziale la modifica di ubicazione di un edificio contenuta entro un massimo di ml 5,00 oltre il perimetro di ingombro previsto in sede di pianificazione esecutiva,nel rispetto, comunque, dei limiti di distanza fissata dallo strumento di pianificazione generale. Nell' ipotesi di opere realizzate in attuazione diretta al Piano generale, o in assenza di specifiche previsioni planimetriche definite in sede di Piano esecutivo, non è da ritenersi, comunque, variazione essenziale la diversa localizzazione

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dell'opera nell' area di pertinenza, sempre che la nuova ubicazione non contrasti con le norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica. c) Aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc 1000, al 10%, per edifici da mc 1001a mc 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc. d) Aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15%per edifici fino a mc 500, del 10% per edifici da501 a 1000 mc, del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc, del 2,50% per edifici eccedenti mc 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15%per edifici fino a 150 mq, di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq, di oltre il 6% per edifici da301 a 1500 mq, di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq. Al fine dell' applicazione della presente norma, la superficie di solaio è intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni e seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabili. Sono escluse dal compito delle superfici di solaio le balconate. e) Aumento della superficie destinata a balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il 50%. f) Aumento dell' altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml 10.50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml 10.50. g) Mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell' art. 31 della legge 5- 9- 1978 n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione. h) Modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto. i) Violazioni in materia di edilizia sismica,non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico, circostanza a verificare mediante calcolo statico diverifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti,a depositare ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 29- 11- 1982.

2. Le variazioni di cui ai commi precedenti sono da ritenersi comunque essenziali quando comportino il superamento dei limiti di altezza nonché degli indici di edificabilità , definiti dallo strumento urbanistico generale.

3. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applica il disposto dei commi secondo e terzo dell' articolo 8 della legge 28- 2- 1985 n. 47. Ai fini dell' applicazione della presente norma, per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi,alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetria realizzate all' interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche.

Le variazioni essenziali realizzate su immobili sottoposti a vincolo

storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso.

Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono sempre considerati variazioni essenziali.

GIURISPRUDENZA

Nell'ipotesi in cui venga mutata la destinazione d'uso di un immobile attraverso opere interne non previste (nella specie, da negozio ad istituto bancario) è configurabile il reato previsto e punito dall'art. 20, lett. a), l. n. 47 del 1985, poiché comporta una modifica del carico urbanistico, qualificabile, in base all'art. 8, lett. a), stessa legge, come variazione essenziale del progetto approvato.

Cass. pen., Sez.III, 03/11/1992

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In materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, la l. 28 febbraio 1985 n. 47 pone una distinzione, rilevante anche sotto il profilo penale, tra opera eseguita in totale e parziale difformità della concessione; la <parziale difformità> è una categoria residuale nella quale non rientrano da un lato i lavori effettuati senza concessione, in totale difformità o in variazione essenziale e dall'altro quelli qualificati <varianti in corso d'opera> ovvero <opere interne> (depenalizzate per gli immobili non vincolati); le opere realizzate, in zone vincolate, in parziale difformità dalla concessione sono punite in base alla lett. a), e non dalla lettera b dell'art. 20 l. n. 47/1985, poiché comportano una violazione delle prescrizioni e modalità esecutive della concessione (nella specie trattavasi di veranda).

Cass. pen., 19/05/1986

Il mutamento di destinazione, con o senza realizzazione di opere effettuate senza autorizzazione, che comporta variazioni del carico urbanistico, cioè variazioni implicanti il mutamento degli standards a norma dell'art. 8, l. 28 febbraio 1985, n. 47, se è considerato dalla legge regionale variazione essenziale, è soggetto, oltre che alle sanzioni amministrative di cui agli art. 7, 9, 10, 12, anche alla pena stabilita all'art. 20, lett. a), predetta legge; con le medesime sanzioni, amministrative e penali, è colpito il mutamento di destinazione effettuato unitamente alla realizzazione di opere edilizie per le quali sia necessaria la concessione o l'autorizzazione, se esso non comporta aggravi del carico urbanistico; inoltre il mutamento di destinazione, effettuato senza realizzazione di opere, mancante dell'autorizzazione comunale, nel caso in cui questa per le leggi regionali e le nature degli strumenti urbanistici sia necessaria, comporta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47 l'applicazione delle sole sanzioni amministrative dell'art. 10, oltre al conguaglio del contributo di concessione se il mutamento determina il passaggio ad una categoria immobile con aliquota di contributo più elevata.

Cass. pen., 17/07/1987 Art. 44 lettera c) È punita con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro - la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal

primo comma dell'articolo 30; - gli interventi edilizi in variazione essenziale, in totale difformità o in

assenza del permesso realizzati nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA (art. 30 TU) Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando: - vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od

edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione – LOTTIZZAZIONE FISICA;

- quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio – LOTTIZZAZIONE GIURIDICA.

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ELEMENTI SINTOMATICI - dimensione minima dei lotti - insuscettibilità di utilizzazione agricola - vicinanza di lotti abitati - realizzazione o previsione di strade di accesso - numero notevole degli acquirenti - non qualità di agricoltori degli acquirenti - ……

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Possono essere pecuniarie - pagamento di una somma di denaro e non pecuniarie: - demolizione o rimozione - acquisizione gratuita al patrimonio del comune25 (o di altri soggetti26) - ripristino dello stato dei luoghi. È prevista inoltre la sospensione dei lavori quale misura temporanea, in

attesa dei provvedimenti definitivi che devono essere adottati entro 45 giorni. La prosecuzione dei lavori dopo la notifica dell’ordine di sospensione è reato (art 44, co. 1 lett.b) del TU).

Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 272, 30, 31, 33, 34, 35, 37

e 38 del TU. La competenza ad irrogare le sanzioni è del dirigente preposto (art.27 TU; art

107 co.3 lett.g) del TUEELL). TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART tipo di abuso sanzione amministrativa

note

opere senza permesso su aree con vincolo di inedificabilità assoluta

opere senza permesso su aree destinate a opere e spazi pubblici

opere senza permesso su aree destinate a edilizia residenziale pubblica (L. 167/62)

Art 27 co. 2

opere senza permesso su aree soggette ad usi civici (L. 1766/27)

demolizione e ripristino a cura del dirigente preposto

Previo avviso alle autorità preposte alla tutela

25 Art. 31, comma 4, TU 26 Amministrazione cui compete la tutela del vincolo, per le aree e gli immobili vincolati (art. 31, comma 6, TU);

organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali (art. 2, legge 426/98).

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opere senza permesso su aree con vincolo idrogeologico (L. 3267/23)

Previo avviso alle autorità preposte alla tutela

opere senza permesso su aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04

Previo avviso alle autorità preposte alla tutela

Art. 30

lottizzazione abusiva acquisizione al patrimonio del comune e demolizione opere

decorso 90 gg dall'ordinanza di sospensione

Art. 31

interventi edilizi (*) soggetti a permesso eseguiti: - senza permesso - in totale difformità - con variazioni essenziali

rimozione o demolizione

previa acquisizione gratuita in caso di inottemperanza

Art. 33 co.1e2

ristrutturazioni "pesanti" eseguite: - senza permesso - in totale difformità

rimozione o demolizione oppure, se impossibile: sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile

demolizione in danno in caso di inottemperanza Su motivato accertamento dell'UTC

Art. 33 co. 3

ristrutturazioni "pesanti" eseguite su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04: - senza permesso - in totale difformità

ripristino più sanzione pecuniaria da € 516 a € 5,164

la sanzione è comminata dall'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo

Art. 33 co. 4

ristrutturazioni "pesanti" eseguite nei centri storici (zone omogenee "A"): - senza permesso - in totale difformità su immobili anche non vincolati

ripristino oppure sanzione pecuniaria da € 516 a € 5,164

la scelta avviene previo parere vincolante dell'amm. competente alla tutela dei beni culturali e ambientali

Art. 34

interventi e opere soggetti a permesso realizzati - in parziale difformità

rimozione o demolizione oppure, se impossibile senza pregiudizio per la parte conforme: sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di prod.ne o del valore venale delle opere difformi

demolizione in danno in caso di inottemperanza

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Art. 35

interventi edilizi eseguiti su aree demaniali o di proprietà di enti pubblici: - senza permesso - in totale difformità - con variazioni essenziali

demolizione e ripristino

la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile

Art. 37 co. 1

interventi edilizi soggetti a DIA eseguiti: - senza DIA - in difformità dalla DIA

sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, minimo € 516

Art. 37 co. 4

DIA in sanatoria presentata dopo l'accertamento dell'illecito

sanzione pecuniaria da € 516 a € 5,164

la sanzione è stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio

Art. 37 co. 5

DIA presentata spontaneamente dopo l'inizio dei lavori

sanzione pecuniaria pari a € 516

Art. 37 co. 2

restauro e risanamento conservativo senza DIA su immobili vincolati

ripristino più sanzione pecuniaria da € 516 a € 10.329

il ripristino può essere ordinato dall'autorità preposta al vincolo a cura e spese del responsabile

Art. 37 co. 3

restauro e risanamento conservativo senza DIA nei centri storici su immobili anche non vincolati

ripristino oppure sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, minimo € 516

la scelta avviene previo parere vincolante del ministero beni culturali e ambientali. Se il parere non è reso entro 60 gg, il dirigente provvede autonomamente

Art. 38

interventi eseguiti con permesso poi annullato

ripristino o demolizione oppure, se impossibile: sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere eseguite

le sanzioni si applicano solo se non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative che hanno comportato l'annullamento

Art. 23 co. 7

mancata presentazione certificato collaudo e conformità al progetto, con ricevuta variazione catastale, a seguito di lavori realizzati con DIA

sanzione pecuniaria pari a € 516

Sanzione introdotta con la modifica all'art. 23, co.7, introdotta con

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l'art.1, co.558, legge n. 311/04

Art. 24 co. 3

mancata presentazione della richiesta del certificato di abitabilità

sanzione pecuniaria da € 77 a € 464

Art. 48

erogazione di servizi ad immobile abusivo

sanzione pecuniaria da € 2.582 a € 7.746

Le opere realizzate con superDIA restano soggette alla stessa disciplina di quelle realizzate con permesso (vedi: art. 31, co. 9 bis; art. 33, co. 6 bis; art. 34, co. 2 bis; art. 35, co. 3 bis)

NOTE (*) Per le ristrutturazioni vedi art. 33

IN PARTICOLARE: LE SANZIONI PECUNIARIE Le sanzioni pecuniarie si distinguono in: - sanzioni proporzionali, sono rapportate in qualche modo al valore

dell’abuso ed hanno carattere di confisca del profitto dell’abuso, oltre che di afflizione (art. 33, co. 2; art. 37, co 1, 3 e 4; art. 38 TU);

- sanzioni contravvenzionali, sono determinate tra un minimo ed un massimo, come previsto per le tipiche sanzioni pecuniarie disciplinate nell’ambito di altre materie; hanno contenuto meramente afflittivo (vedi art 24 co. 3; art. 33, co. 3 e 4, art. 37, co. 2 e 5 del TU).

La distinzione è rilevante per stabilire la normativa applicabile e la procedura da seguire.

Le sanzioni proporzionali, essendo di natura sostitutiva rispetto alle sanzioni non pecuniarie, seguono la disciplina di queste27 e sono escluse dall’ambito di applicazione della legge 689/81.

Per le sanzioni del secondo tipo si è ritenuto invece (ma le opinioni sono discordanti) che possa trovare applicazione la disciplina della legge 689:

- concorso di persone - responsabilità solidale del proprietario - non trasmissibilità agli eredi ma in particolare - l’obbligo di contestazione (art. 14) e la possibilità di oblazione - la prescrizione quinquennale - giurisdizione del Tribunale ordinario Per quanto attiene alla prescrizione – al di là delle diverse opinioni - va

comunque tenuto presente che gli illeciti sono considerati di natura permanente e che la permanenza cessa solo ponendo rimedio alla situazione antigiuridica, fino a tale momento la violazione va considerata “in corso”, per cui il termine prescrizionale non decorre.

Nessun problema sussiste per le sanzioni che non attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto (es.: violazioni al Regolamento edilizio; mancata presentazione della richiesta del certificato di abitabilità). 27 Mancanza di termini di prescrizione o decadenza, natura permanente dell’illecito, non necessità di previa notifica

dei verbale di accertamento, giurisdizione esclusiva del TAR, ecc.

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Consigli operativi Potrà essere quindi opportuno, per tutte le sanzioni meramente afflittive,

provvedere alla notifica del verbale di contestazione ai sensi dell’art. 14 della legge 689/81. la sanzione sarà poi irrogata dal responsabile del competente ufficio comunale.

Quando però si è in presenza di reati, sarà opportuno consultarsi preventivamente con il PM.

LA VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi (Art. 27, comma 1, TU).

Tutti gli interventi edilizi e urbanistici – senza distinzione di importanza - sono soggetti a controllo da parte degli organi preposti.

Lo scopo dei controlli è quello di verificare che quanto realizzato sia legittimo, ovvero se siano stati commessi degli abusi.

L’attività di controllo può svolgersi d’iniziativa dell’Ufficio o su segnalazione o

denuncia dei cittadini. IL PROBLEMA DELL’ACCESSO AGLI ATTI - anche alla luce dell’art. 391 quater del cpp (richiesta di documentazione alla PA per indagini difensive).

Oltre alla competenza del dirigente o responsabile dell’UTC (che la esercita

attraverso i suoi dipendenti), l’accertamento degli illeciti edilizi rientra tra le competenze prioritarie della Polizia Municipale, sia perché ha funzioni di polizia giudiziaria, sia in quanto organo di polizia amministrativa dell’Ente preposto alla tutela in materia.

Ovviamente l’accertamento compete anche a tutti gli altri organi di polizia giudiziaria.

LA TECNICA DI CONTROLLO

L’accesso al cantiere Il cartello La documentazione da tenere in cantiere Le verifiche e i controlli da effettuare I rilievi fotografici

L’esito dei controlli Il controllo può sfociare in tre diverse ipotesi:

- I lavori sono regolari

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- Vi sono abusi puniti solo con sanzioni amministrative - Vi sono abusi di rilievo amministrativo e penale

Nel primo caso: lavori regolari Si redigerà solo il verbale di operazioni compiute o di sopralluogo da tenere

agli atti dell’ufficio. Nel secondo caso: abusi puniti solo con sanzioni amministrative Si invierà il verbale di sopralluogo, con tutte le notizie occorrenti, al

DIRIGENTE UTC per l’applicazione delle sanzioni previste. Nel terzo caso: abusi di rilievo amministrativo e penale L’operatore di PG dovrà (art. 27, co. 4 TU):

- Trasmettere la Notizia di Reato alla Procura della Repubblica - Inviare comunicazione dell’abuso al dirigente UTC (per l’applicazione

delle sanzioni amministrative) - Inviare comunicazione al competente organo regionale

Può capitare che non sia stato possibile verificare se abuso vi sia o meno. Dispone al riguardo l’art. 274: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono

realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”