Polizia di Stato: tutto sulle pensioni - Patronato Inas Cisl2 La Polizia di Stato è...

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Polizia di Stato: tutto sulle pensioni

gennaio 2018

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La Polizia di Stato è un’amministra-zione civile a ordinamento speciale pertanto, ai fini pensionistici, i dipen-denti della pubblica sicurezza sono, al tempo stesso, destinatari di norme che riguardano la generalità degli im-piegati civili dello Stato e di normati-ve speciali. I diversi ruoli del personale, suddivisi in funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica e attività professionale at-tinente i servizi di polizia, con relative

qualifiche, sono fondamentali per in-dividuare i requisiti richiesti per acce-dere al trattamento di quiescenza. Nell’intento di equiparare le varie funzioni interne, le qualifiche del per-sonale che espleta funzioni di polizia sono state equiparate a quelle del personale che espleta attività tecni-co – scientifiche e a quelle relative al personale che, invece, fa parte dei ruoli sanitari. Vediamo come, nella tabella seguente.

POLIZIA DI STATO: TUTTO SULLE PENSIONI

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POLIZIA DI STATO: TUTTO SULLE PENSIONI

Qualifiche del personale con funzioni di polizia

Qualifiche del personale con attività tecnico-scientifiche

Agente Operatore tecnico

Agente scelto Operatore tecnico scelto

Assistente Collaboratore tecnico

Assistente capo Collaboratore tecnico capo

Vice sovrintendente Vice revisore tecnico

Sovrintendente Revisore tecnico

Sovrintendente capo Revisore tecnico capo

Vice ispettore Vice perito tecnico

Ispettore Perito tecnico

Ispettore capo Perito tecnico capo

Ispettore superiore sostituto ufficiale P.S.

Perito tecnico superiore

Vice commissario (solo per il ruolo direttivo speciale)

-

Commissario Direttore tecnico

Commissario capo Direttore tecnico principale

Vice questore aggiunto Direttore tecnico capo

Primo dirigente Primo dirigente tecnico

Dirigente superiore Dirigente superiore tecnico

Dirigente generale -

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Pensione di vecchiaia

Il personale della Polizia di Stato vie-ne collocato a riposo d’ufficio in cor-

rispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, con il requisi-to minimo dei 20 anni di contribuzio-ne, secondo la seguente tabella:

Il requisito anagrafico è legato agli adeguamenti alla speranza di vita.Se il dipendente, alla data di matura-zione del limite di età, ha già i requisiti previsti per la pensione di anzianità e sono esauriti gli effetti della finestra

mobile, può cessare dal servizio alla maturazione dei limiti di età indicati, senza attendere la finestra mobile di 12 mesi; in caso contrario, i limiti di età per accedere al trattamento pensioni-stico di vecchiaia sono i seguenti:

Qualifiche del personale con funzioni di polizia

Qualifiche dei ruoli sanitari della polizia di stato

Dirigente generale Direttore generale medico

Dirigente superiore Dirigente superiore medico

Primo dirigente Primo dirigente medico

Vice questore aggiunto Medico capo

Commissario capo Medico principale

Commissario Medico

Vice commissario (solo per il ruolo direttivo speciale)

-

Dirigente generale 65 anni

Dirigente superiore 63 anni

Qualifiche inferiori 60 anni

Anno Requisiti Finestra mobile

2018 60/63/65 anni + 7 mesi 12 mesi

2019 61/64/66 anni 12 mesi

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Il personale della Polizia di Stato, come del resto tutto il persona-le militare, può inoltre accedere al trattamento di quiescenza se raggiunge la massima anzianità

contributiva, unita ad un’età ana-grafica pari ad almeno 53 anni. La massima anzianità contributiva è pari all’80% della retribuzione pensionabile.

Anno Requisiti Finestra mobile

201840 anni di anzianità

contributiva + 7 mesi15 mesi

201941 anni di anzianità

contributiva15 mesi

Anno Requisiti Finestra mobile

201857 anni + 7 mesi e 35

anni di anzianità contributiva

12 mesi

201958 anni e 35 anni di

anzianità contributiva12 mesi

Anno Requisiti Finestra mobile

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53 anni + 7 mesi e mas-sima anzianità contri-butiva al 31 dicembre

2011

12 mesi

201954 anni e massima an-zianità contributiva al

31 dicembre 2011

12 mesi

Dal momento che la quota di pen-sione maturata dal 1° gennaio 2012 viene calcolata con il sistema contri-butivo, l’aliquota di rendimento del-la pensione, in funzione del servizio svolto, non può essere ulteriormente

incrementata oltre quella maturata al 31 dicembre 2011, quindi il requisito della massima anzianità deve essere maturato alla stessa data, mentre l’e-tà anagrafica dei 53 anni può essere maturata anche dopo il 2011.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità, per il per-sonale militare in genere, non è stata interessata dall’innalzamento

dei requisiti previsto dalla riforma Monti-Fornero, pertanto i requisiti contributivi sono quelli indicati nel-la seguente tabella:

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Durante il periodo di “finestra mobile” i dipendenti possono permanere rego-larmente in servizio, poiché non può esserci soluzione di continuità tra sti-pendio e pensione, al fine di garantire una corretta tutela previdenziale.

Maggiorazioni del servizio d’Istituto

Le maggiorazioni del servizio effettivo, previste per i dipendenti pubblici e per il personale militare, sono aumenti del servizio effettivamente prestato, previ-sti per particolari attività lavorative; dal 1° gennaio 1998 non possono superare complessivamente i 5 anni, salvo quelli maturati fino al 31 dicembre 1997 che, invece, sono riconosciuti ai fini pensio-nistici anche se eccedenti i 5 anni.Il valore delle maggiorazioni e il loro ef-fetto sulla misura della pensione varia a seconda del sistema di calcolo in cui si trova il dipendente. Con il retributivo, dunque con una an-zianità di servizio di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, le maggiorazioni sono utili ai fini del diritto, mentre ai fini della misura sono utili solo fino al 31 dicembre 2011, dal momento che dal 1° gennaio 2012 la pensione è liquidata con il sistema contributivo.Se il dipendente si trova in un sistema di calcolo misto, quindi con una anzia-nità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, le maggiorazioni di servizio sono utili ai fini del diritto mentre ai fini del-la misura incidono solo sulle anzianità contributive maturate entro tale data.Infine, nel caso di dipendenti che non hanno alcuna contribuzione prece-dente al 1° gennaio 1996 e che, quindi, sono destinatari di un sistema di cal-colo esclusivamente contributivo, le

maggiorazioni sono valide, sempre nel limite massimo dei 5 anni, solo ai fini del diritto e non della misura.

Aumenti periodici della base pensionabile

A tutto il personale sono attribuiti 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio. Essi in-cidono in maniera diversa sul tratta-mento pensionistico e sulla modalità del versamento del relativo contribu-to, a seconda del sistema di calcolo applicabile. Per coloro che rientrano nel retribu-tivo i 6 scatti, pari al 2,5% ciascuno, vengono calcolati sull’ultimo stipen-dio. L’importo si aggiunge alle quote di pensione A e B, determinate senza tenere conto del beneficio stesso. Per coloro che sono destinatari del si-stema di calcolo misto o interamente contributivo, per le anzianità matura-te a decorrere dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012, i 6 scatti vengo-no trasformati in un incremento pari al 15% dello stipendio che aumenta l’imponibile retributivo, incidendo sul montante complessivo rivalutato.

Il pagamento del Tfr/Tfs

Per tutti i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e i trattamenti di fine rappor-to vengono corrisposti in:• un unico importo se l’ammontare

complessivo lordo è pari a 50.000 €;

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• due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 € ma inferiore a 100.000 €. In questo caso la prima som-ma da liquidare è pari a 50.000 € e la seconda è pari all’impor-to residuo; inoltre, quest’ultima verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza della prima somma;

• tre importi se l’ammontare com-plessivo lordo è superiore a 100.000 €. In questo caso la pri-ma somma da liquidare è pari a 50.000 €, così come la seconda, mentre la terza è pari all’impor-to residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettiva-mente dopo 12 e 24 mesi dalla de-correnza del diritto al pagamento.

Motivo cessazione Termini di pagamento

Decesso 105 giorni

Inabilità 105 giorni

Limiti di età 12 mesi

Limiti di servizio

105 giorni dalla cessazione se:1) 53 anni di età + massima anzianità contribu-

tiva maturata entro il 12 agosto 20112) 40 anni di anzianità contributiva utile matu-

rata entro il 12 agosto 2011In 6 mesi dalla cessazione se:

1) 57 anni e 3 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2013

2) 40* anni di anzianità contributiva utile ma-turati dal 13 agosto 2011 al 31 dicembre 2013

3) 53 anni e 3 mesi di età (fino al 31 dicembre 2013) + massima anzianità contributiva ma-turata entro il 31 dicembre 2011

Dimissioni/destituzioni 24 mesi

* da adeguare all’incremento della speranza di vita dal 1° gennaio 2013

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a chi ces-sa dal servizio per “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorati-va” relativa a una infermità non dipen-dente da causa di servizio.

I requisiti necessari per accedere alla prestazione sono i seguenti:• essere in possesso di almeno 5 anni

di anzianità contributiva, di cui alme-no 3 nell’ultimo quinquennio;

• essere cessati dal servizio per in-fermità non dipendente da causa di servizio;

• essere in possesso dello stato di as-soluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata con verbale della Commis-sione medico-ospedaliera.

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