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1 PICCOLA GUIDA FISCALE DELL’ODONTOIATRA 2012A PICCOLA GUIDA FISCALE DELL’ODONTOIATRA 2012 A cura del Dott. Mario Ortello EDIZIONI

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PICCOLA GUIDA FISCALE DELL’ODONTOIATRA 2012A

PICCOLA GUIDA FISCALEDELL’ODONTOIATRA 2012

A cura del Dott. Mario Ortello

Edizioni

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PICCOLA GUIDA FISCALE DELL’ODONTOIATRA 2012A

Mario ortello ha frequentato la Scuola Militare nunziatella di napoli e, successivamente, l’Accademia della Guardia di Finanza. E’ laureato in Scienze Politiche (con lode) presso l’Università di Trieste, in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno e in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria presso l’Università Tor Vergata di Roma. Ha conseguito un Master in diritto Tributario dell’impresa presso l’Università Bocconi di Milano. Ha conseguito un master iPSoA sul fallimento e procedure concorsuali. da vincitore di concorso, è stato ammesso alla frequenza del 26° Corso Superiore di Polizia Tributaria. Ha frequentato inoltre corsi specialistici in Tecnica Bancaria, normativa valutaria e antiriciclaggio. Ha svolto servizio nella Guardia di Finanza fino al grado di Colonnello, prestando servizio presso i nuclei di Polizia Tributaria di Milano e Roma e il nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Al comando del nucleo provinciale di Polizia Tributaria di Milano, del Comando Provinciale di Brescia e del nucleo Regionale di Polizia Tributaria delle Marche si è occupato prevalentemente della

direzione di indagini finanziarie particolarmente complesse.Ha ricoperto l’incarico di Aiutante di Campo per il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Tommaso Padoa- Schioppa e Vincenzo Visco. iscritto all’Albo dei Giornalisti pubblicisti, è autore di numerosi articoli in materia tributaria. Ha tenuto diversi corsi e docenze in materia tributaria, finanziaria, valutaria, antiriciclaggio e di responsabilità penale degli enti e delle società di capitale.E’ iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.dal 2009 svolge l’attività di libero professionista, quale esperto in materia tributaria, finanziaria, bancaria, antiriciclaggio e di responsabilità penale degli enti e delle società di capitali. Ha ricevuto diversi incarichi dalla magistratura penale sia di consulenza che di custodia giudiziaria di beni e aziende.A giugno 2010 ha fondato lo Studio legale e fiscale Stufano ortello Gigantino e Associati il quale annovera, tra i propri clienti, prestigiosi gruppi bancari e industriali.

indiCE

pag. 3 Premessa

pag. 4 Quando si inizia

pag. 5 La tassazione dei redditi professionali e gli altri tributi

pag. 11 i regimi contabili e l’influenza sulla determinazione del reddito

pag. 15 L’uso del contante

pag. 16 Come comportarsi in caso di visite ispettive della Guardia di Finanza (o dell’Agenzia delle Entrate)

pag. 19 E se dal controllo emergono rilievi…

pag. 19 Un breve cenno agli Studi di Settore

A cura del Dott. Mario OrtelloRevisore contabile in Milano e socio dello Studio legale e fiscale Stufano ortello Gigantino e Associati.

BeC Editore - Viterbo - T. 0761.3931 - www.bec.it

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PREMESSA

il presente opuscolo costituisce un promemoria di rapida consultazione per il professionista che non vuole sostituire l’imprescindibile supporto del proprio consulente fiscale per i dovuti approfondimenti dei casi specifici. Esso evidenza le più significative problematiche fiscali dell’esercizio della professione in forma autonoma o associata, tralasciando gli altri casi (quali ad es. l’odontoiatra alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata). L’odontoiatra nell’esercizio della professione deve tener conto innanzitutto di un complesso di norme sia legislative che deontologiche tra le quali, a titolo esemplificativo:

norme sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs.n.81/2008), che mirano a ridurre rischi per la sicurezza e la salute, attuando norme di prevenzione ed informazione, individuando gli idonei mezzi nei casi di infortunio, incidente o altra emergenza;

norme sulla Privacy (d.lgs. n.196/2003 con i successivi aggiornamenti tra cui gli ultimi contenuti nel d.Lgs. n. 69/2012) con il fine di tutelare i dati sensibili del professionista, dei propri dipendenti ma, in particolare, dei pazienti, le cui informazioni personali dovranno essere trattate e gestite con opportune cautele proprio per evitare che sin dall’anamnesi possano essere conosciute da persone non autorizzate;

norme relative allo smaltimento dei rifiuti sanitari e tossico-nocivi (d.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare riferite al trattamento dei rifiuti speciali (es. i sanitari) e pericolosi connessi a materiali di consumo di alcuni macchinari o residui di lavorazioni (metalli pesanti, sostanze chimiche, ecc.);

norme in tema di radio protezione (d.lgs. n.230/1995 e nn.187 e 241del 2000 e successive modificazioni) in particolare riferite alla tutela del paziente, del medico e degli operatori esposti alle radiazioni nell’esecuzione degli usuali tipi di accertamento diagnostico;

Prassi sul cosiddetto “consenso informato” quale applicazione pratica dei diritti costituzionali della tutela della salute e dell’inviolabilità della libertà individuale e norme deontologiche che mirano a far si che il paziente sia informato sulla diagnosi, sulla possibile cura e possa rappresentare, in relazione a ciò, le proprie scelte.

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QUAndo Si iniziA

Pare superfluo ricordare che per l’esercizio della professione odontoiatrica, in tutto il territorio nazionale occorre aver conseguito il relativo diploma di laurea, l’abilitazione all’esercizio della professione, l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri tenuto dall’ordine dei Medici e degli odontoiatri della provincia di residenza. Per chi è in possesso di titoli e/o abilitazioni estere è necessario attuare la procedura di riconoscimento di detti titoli (più agevole per i titoli conseguiti in Paesi Ue nonché norvegia, Liechtenstein, islanda e Svizzera) indirizzandola al Ministero della Salute utilizzando l’apposita modulistica rinvenibile sul sito. Tale adempimento ha riflessi anche in campo fiscale relativamente all’applicabilità dell’iVA alle prestazioni. L’attività può essere svolta in forma individuale o in associazione con altri professionisti (che non significa condividere uno studio per poi ripartirsi le spese della struttura).

L’inizio dell’attività, in forma abituale, non coincide con l’iscrizione all’albo, ma con l’effettuazione della prima operazione (attiva o passiva) rilevante ai fini iVA ovvero con la costituzione dell’associazione professionale. dal quel momento si hanno 30 giorni per richiedere il rilascio della partita iva denunciando l’inizio attività ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (e non solo quello di competenza in relazione al domicilio fiscale). Si utilizza il modello AA9/11 (che serve anche per comunicare variazioni di dati o cessazione dell’attività sempre entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento) nel quale si indicano, tra le varie voci, i dati del contribuente, il domicilio fiscale, dove avviene l’esercizio prevalente dell’attività, altri sedi secondarie, il luogo di conservazione delle scritture contabili ed eventuali opzioni per regimi contabili diversi da quello naturale (che per l’odontoiatra è il regime semplificato). La comunicazione è consegnata personalmente all’ufficio, o a mezzo persona delegata, o a mezzo raccomandata o inviata telematicamente. di contro, con l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri, avviene l’iscrizione all’ENPAM (Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli odontoiatri) che viene attivata previa apposita comunicazione dell’ordine. La contribuzione è obbligatoria e suddivisa in quota A (dovuta dall’iscrizione all’albo a prescindere dall’esercizio della professione ed oscillante – a seconda dell’età- per il 2012 ad una quota annua tra i 193,92 ed i 1.304,56 Euro oltre ad Euro 51,56 per contributo di maternità/adozione) e quota B (dovuta con l’esercizio della libera professione e la cui contribuzione è proporzionale all’età ed al reddito professionale).

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LA TASSAzionE dEi REddiTi PRoFESSionALi E GLi ALTRi TRiBUTi

Le imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986- T.U.I.R.)

L’attività professionale dell’odontoiatra, esercitata in maniera abituale e non occasionale, permette di conseguire redditi classificati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. Le regole per la determinazione del reddito imponibile, a cui applicare le aliquote della tassazione diretta (iRPEF) sono individuate in larga parte dagli articoli 53 e 54 del TUiR (d.P.R. 917/1986). Le associazioni di professionisti, ai fini delle imposte sui redditi (art. 5 comma 3 lett. c), sono equiparate alle società semplici. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci (salvo diversa determinazione contenuta nell’atto pubblico o scrittura privata autenticata in fase di costituzione) o, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, si presumono uguali. L’atto o la scrittura sopra citati possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione. Gli utili derivanti dall’esercizio di arti e professioni rappresentano il compenso del singolo associato (che è determinato quando termina il periodo d’imposta). Quindi l’anticipazione di una quota di utile non ha rilevanza fiscale, ma solo finanziaria nei rapporti tra associazione e associato. in tal senso i prelievi effettuati nel corso dell’anno dagli associati non costituiscono “acconti di utili” né componente negativa di reddito per l’associazione, ma solo anticipazioni finanziarie.dal 2012, con l’introduzione delle disposizioni di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011, è ammesso l’esercizio della professione in forma di società commerciali rispettando talune limitazioni ed indicazioni. L’Amministrazione Finanziaria, in tale caso, inquadra i redditi derivanti da tale attività tra i redditi d’impresa con regole differenti, che non verranno trattate per esigenze di sintesi, nella determinazione dell’imponibile. Il reddito imponibile, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

I compensi si intendono percepiti nel periodo d’imposta quando avviene l’incasso (principio di cassa) sia a titolo di acconto che di saldo della prestazione. non si valuta il periodo d’imposta cui sono riferite le prestazioni (principio di competenza usuale nel reddito d’impresa). Esemplificando se il professionista esegue una prestazione odontoiatrica tra ottobre 2011

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e febbraio 2012 pagata dal cliente interamente al termine della stessa (febbraio 2012) il compenso avrà rilevanza fiscale solo nel 2012, mentre per il 2011 avranno rilevanza fiscale solo gli acconti eventualmente corrisposti dai pazienti. L’incasso di somme derivanti dal riaddebito a colleghi di spese comuni non costituiscono compensi. Si tratta, di solito, della suddivisione dei costi per l’uso della medesima struttura (affitto, utenze, segreteria comune, ecc) ma i cui contratti sono intestati ad uno solo.

Le spese sostenute possono essere deducibili dal reddito interamente o parzialmente. La regola generale impone che esse siano inerenti con l’attività esercitata e siano adeguatamente documentate. Quindi non è possibile dedurre spese estranee all’attività o “camuffate” e documentate come spese inerenti l’esercizio della professione. Un comportamento del genere può assumere, oltre che rilievo amministrativo, anche penale. Ad esempio dedurre il costo di una fattura per ripristino, manutenzione o rifacimento degli impianti sanitari dello studio quando il lavoro è stato, in realtà, eseguito presso l’abitazione privata dell’odontoiatra configura l’ipotesi di reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Sono interamente deducibili, nell’esercizio in cui sono state sostenute, le spese: per prestazioni di lavoro subordinato o assimilato (compresi i contributi

previdenziali ed assistenziali) ma escluse le retribuzioni o compensi al coniuge o ai figli;

per l’aggiornamento professionale (abbonamento a riviste, libri o sussidi anche informatici);

acquisto di software applicativo (di solito è bene strumentale); per cancelleria; per forniture ed utenze; per prestazioni ricevute da altri professionisti (es. commercialista o

avvocato); per canoni relativi alla locazione degli immobili esclusivamente destinati

alla professione; ecc.Sono parzialmente deducibili, secondo particolari percentuali e regole, le spese: per acquisto di oggetti d’arte, antiquariato o collezione (in ragione dell’1%

dei compensi percepiti nel periodo) o altre spese di “rappresentanza”; per alberghi o ristoranti (75% dell’importo fino a un tetto del 2% dei

compensi percepiti nel periodo). Trattasi di spese di trasferta, vitto e alloggio fuori dal territorio comunale di dipendenti, o sostenute per conto del professionista (in tale ultimo caso adempiendo ad alcune prescrizioni sono deducibili interamente);

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per congressi, convegni e corsi di aggiornamento – comprese le spese di viaggio e soggiorno – cui partecipa l’odontoiatra sono deducibili – in ragione di una percentuale pari al 50%. Ricordando che le spese per vitto e alloggio, come sopra detto, sono deducibili al 75% l’effettiva deduzione per tali spese sostenute in tali occasioni risulta del 37,5%.

Per le spese relative a beni strumentali all’attività, sia di proprietà che in leasing, esistono regole particolari dettate da esigenze di evitare “abusi” e tenendo conto di alcuni usi “promiscui” (personale e professionale). Si citano ad esempio: veicoli: esiste la possibilità di dedurre costi riferiti ad un solo veicolo

per professionista (in caso di esercizio in forma associata un veicolo per “socio”) sia esso ciclomotore, moto o auto ed una limitazione quantitativa pari ad una percentuale dell’ammortamento o del canone di leasing (40%) entro certi tetti massimi (costo del veicolo o canone di leasing);

acquisto di beni necessari alla professione quali macchinari, strumentazione, ecc: si procede con l’ammortamento – se bene di proprietà - secondo le percentuali annue fissate dal decreto ministeriale o con la deduzione dei canoni di leasing se si è scelta tale opzione. non si applica l’ammortamento cosiddetto “anticipato” o “accelerato”e la deduzione delle quote inizia anche se il bene non è stato utilizzato;

l’ammortamento (o i canoni di locazione finanziaria o noleggio) delle spese afferenti la telefonia e le comunicazioni, quali cellulari, telefax, apparecchiature per connessione internet (modem e reuter) nonché relative manutenzioni sono deducibili all’80%. il computer anche se in grado di comunicare con i vari sistemi attualmente disponibili è deducibile al 100% se utilizzato in studio;

beni immobili utilizzati solo ai fini della professione: dall’ 1/1/2010 non è possibile dedurre la quota di ammortamento per quelli di proprietà, né gli eventuali canoni di leasing. Sono deducibili le spese condominiali e gli interessi passivi (mutuo o finanziamento che sia) mentre hanno limitazioni quelle per manutenzioni ordinarie o straordinarie o ristrutturazione (5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l’eccedenza nei 5 anni successivi. il limite si applica anche alla deduzione di tali spese in caso di utilizzo dei locali in virtù di un contratto di locazione).Per i beni immobili ad uso promiscuo (sempre dall’ 1/1/2010) la deduzione si riduce alla metà ed è ammessa a condizione che nello stesso Comune il professionista non disponga di altro immobile destinato esclusivamente ad attività professionale.

Concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche le plusvalenze

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e le minusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali (ovvero della loro destinazione ad uso personale, familiare o ad altri usi estranei all’attività).

L’Imposta sul Valore aggiunto (IVA- D.P.R. 633/1972) e gli obblighi conseguenti

di norma l’odontoiatra effettua prestazioni esenti da iVA cioè non va aggiunta tale imposta al valore della prestazione resa. La norma di riferimento è l’art. 10, comma 1 n.18 del dPR n. 633/72 ed opera al sussistere del requisito oggettivo (ovvero prestazione per diagnosi, cura, riabilitazione resa alla persona con il fine di ristabilire o mantenere la salute ovvero tutelarla attraverso la prevenzione) e soggettivo (cioè resa da persone abilitate all’esercizio della professione o riconosciute dalla normativa come tali). Conseguentemente se l’odontoiatra effettua una consulenza legale (es. in ambito assicurativo) o riceve dei compensi quale relatore di un convegno medico, tali prestazioni saranno assoggettate ad iVA secondo l’aliquota vigente (ora il 21%). in ogni caso non sussistono esoneri riguardanti gli obblighi di certificazione degli introiti. L’odontoiatra deve emettere un documento fiscale (parcella, notula o fattura) in duplice esemplare (uno per il cliente uno da lui trattenuto) entro il giorno stesso del pagamento (anche per acconti sulla prestazione), nel quale vanno indicati alcuni elementi essenziali:dati identificativi del professionista e del cliente, numerazione e data, descrizione delle prestazioni eseguite, titolo di esenzione (la norma sopra citata) o iVA applicabile in caso contrario. il documento va spedito o consegnato al cliente.Spesso capita di emettere parcella per prestazioni rese a minori. Sicuramente nella descrizione occorre precisare che la stessa è resa al minore ma a chi intestare il documento? E’ corretto intestarlo a chi paga fungendo così il professionista da “certificatore” di chi sopporta l’onere della spesa per il minore. infatti la nota detrazione dalle imposte sul reddito (pari 19%) spetta a colui che ha effettivamente pagato. Si deve evitare di cedere a richieste di intestazioni di “comodo” quando l’effettivo pagamento è fatto, ad esempio, dall’altro genitore. È corretto farlo se il pagamento avviene con assegno non trasferibile avente quale beneficiario l’odontoiatra ed emesso ad esempio dal padre del minore mentre lo consegna la madre del minorestesso. in tale caso la stessa svolge una solo funzione di consegna e la parcella va intestata a colui che emette l’assegno. E’ anche corretto intestare la fattura al minore, indipendentemente da chi paga, dato che in tale evenienza la detrazione fiscale sarà ripartita pro-quota tra i genitori. La non assoggettabilità all’iVA determina l’applicazione dell’imposta di bollo (Euro

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1,81) per corrispettivi superiori a euro 77,47. La vecchia marca da bollo ora è sostituita dal contrassegno telematico. L’obbligo ricade sul professionista, che può addebitare l’importo al cliente indicandolo in fattura. in caso di mancato pagamento sono solidalmente responsabili nei confronti dell’Erario sia l’odontoiatra che il paziente. Sull’acquisto di beni o servizi l’odontoiatra paga l’iVA (secondo le aliquote vigenti) ma essa rimane interamente un costo a suo carico non potendo, normalmente, essere detratta. La motivazione risiede nel fatto che le proprie prestazioni sono esenti, non incassando iVA da versare all’Erario a cui contrapporre l’iVA pagata. Tuttavia se l’odontoiatra effettua una percentuale di operazioni imponibili (magari perché svolge consulenze legali per conto di un giudice) la fattura emessa dall’odontoiatra va assoggettata ad iVA con aliquota del 21% e da ciò sorge il diritto per l’odontoiatra di portare in detrazione una parte dell’iVA sugli acquisti, secondo il meccanismo del cosiddetto pro-rata di detraibilità. il pro-rata è dato dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni assoggettate ad iVA ed il totale delle operazioni effettuate dall’odontoiatra. Facciamo un esempio pratico: un odontoiatra nell’anno 2011 ha conseguito un volume d’affari di di € 200.000, di cui € 170.000 per prestazioni sanitarie (pertanto esenti da iVA) ed € 30.000 per consulenze legali in ambito assicurativo (pertanto assoggettate ad iVA). il pro-rata è dato dal rapporto tra 30.000 e 200.000 e nel nostro caso sarà pari al 15%. in questo caso l’ odontoiatra potrà detrarre il 15% dell’iVA pagata sugli acquisti inerenti l’attività professionale. Se ha solo occasionalmente svolto un’operazione imponibile (purché ciò non si ripeta con sistematicità) il meccanismo non opera. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP – D.LGS. 446/1997).

Questa imposta è al centro di numerose dispute tra Amministrazione Finanziaria e professionisti. Essa può definirsi un’imposta locale dato che si applica alle attività produttive esercitate nel territorio. Presupposto di tale imposta è il valore prodotto da un’attività organizzata autonomamente. il suo campo d’applicazione include anche le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo (non occasionale), quindi il professionista. Conseguentemente il professionista che non ha una struttura produttiva autonomamente organizzata è esente da iRAP. Ma quando l’assunto può effettivamente dirsi realizzato in concreto?Volendo sintetizzare i principi fondamentali enunciati da autorevole dottrina e giurisprudenza si possono trarre le seguenti conclusioni, tenuto conto che il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista:

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sicuramente si applica se l’attività odontoiatrica è esercitata in forma di società commerciale (l’elemento organizzativo è connaturato a tale forma);

l’Amministrazione Finanziaria (recependo le ultime sentenze della Cassazione) presume esistente l’autonoma organizzazione in presenza di società semplice esercente arti o professioni (quindi l’esercizio della professione in forma associata). Pur tuttavia all’odontoiatra rimane la possibilità di dimostrare che il reddito dell’associazione deriva dal solo lavoro dei singoli associati, evitando la tassazione iRAP (Cass. n.22386 del 03.11.2010);

l’esercizio della professione, in forma non associata, è soggetto a iRAP quando esiste una struttura autonomamente organizzata desumibile, sempre verificando il singolo caso, ad esempio anche da uno dei fattori elencati:

utilizzo di lavoro altrui in maniera non occasionale ivi compreso l’affidamento a terzi in maniera non saltuaria di prestazioni tipiche dell’odontoiatra. di contro non rilevano quelle attività estranee (consulenza ed assistenza tributaria o legale);

utilizzo di beni strumentali eccedenti quelli strettamente necessari quale la strumentazione tecnica e di supporto (di solito si valuta il valore o la quantità delle stesse).

ne consegue che il professionista che ritiene di essere nelle condizioni di “esenzione” dall’iRAP, proprio perché la sua attività professionale è fondata solo sul suo personale apporto e minimamente ausiliata da altri elementi, dovrà essere in grado di dimostrarlo con idonea documentazione. E’ un suo onere. Sicuramente l’Amministrazione Finanziaria attingerà le informazioni necessarie al corretto inquadramento, dalla dichiarazione dei redditi, dall’allegato modello degli studi di settore, dalle scritture contabili.Sulla procedura pratica da adottare in caso si decida, sulla base della situazione riscontrata, di non essere soggetto iRAP è bene consultarsi con il proprio consulente fiscale che potrà optare tra varie strade possibili, quali, a solo titolo di esempio: presentare la dichiarazione iRAP, pagare l’imposta e chiederne il rimborso (allegando la documentazione probante); presentare la dichiarazione iRAP ma evidenziando una base imponibile pari a zero; ecc..La base imponibile dell’iRAP è ottenuta sempre dalla differenza tra compensi e spese ma tra queste non potranno includersi (ai fini della deduzione) interessi passivi e spese per prestazioni di lavoro (salvo alcune particolarità). Anche le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla base imponibile iRAP. L’aliquota applicabile è del 3,9% ma le Regioni hanno la possibilità di variarla entro un range dello 0,92.

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i REGiMi ConTABiLi E L’inFLUEnzA SULLA dETERMinAzionE dEL REddiTo

La determinazione del reddito dei professionisti avviene in base alle scritture contabili, nelle quali vanno annotati proventi e spese. Tali scritture potranno tenersi in forma cartacea, meccanografica o con strumenti informatici detenuti: direttamente dal contribuente nel luogo di esercizio dell’attività; presso terzi (es. commercialista) purché questo rilasci apposita

attestazione nella quale si indica tale tenuta (va esibita in caso di controllo da parte di personale appartenente all’Amministrazione Finanziaria altrimenti scatta una sanzione).

Contabilità Semplificata

La Contabilità semplificata è il regime naturale del professionista”. Essa prevede la tenuta delle seguenti scritture contabili obbligatorie: Registro degli incassi e pagamenti in cui si annotano entro 60 giorni e

cronologicamente incassi e spese sostenuti (esistono dati minimali da indicare, tra cui gli estremi del documento e le operazioni non soggette a registrazione ai fini iva quali le quote di ammortamento);

Registro IVA acquisti e Vendite. E’ alternativo al precedente. in esso andranno annotate anche le spese di cui si è appena fatto cenno (es. quote di ammortamento);

Libro Unico del lavoro quale scrittura per il personale dipendente.dal 1° gennaio 2012, i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti solo con mezzi interamente tracciabili possono, sostituire le scritture contabili, con la conservazione degli estratti conto bancari (art. 14 comma 10 L. n. 183/2011). E’ comunque opportuno che, in tal caso, il professionista tenga appositi prospetti atti a dimostrare le spese che non hanno determinato uscite nel periodo d’imposta (es. ammortamenti) proprio per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Contabilità Ordinaria

E’ un regime opzionale (e revocabile) che il professionista sceglie sia comunicandolo all’Agenzia delle Entrate attraverso apposita comunicazione sia in sede di dichiarazione ma tenendo già in concreto la contabilità secondo tale regime (cosiddetto comportamento concludente). Chiaramente la

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contabilità è soggetta a qualche maggiore formalità e prevede l’istituzione di: Registro cronologico in cui vanno annotati entro 60 giorni e

cronologicamente tutte le componenti di reddito oltre i relativi movimenti finanziari. Viene anche tenuto in partita doppia;

Libro Unico del lavoro quale scrittura per il personale dipendente. Registro IVA acquisti e Vendite; Registro dei beni ammortizzabili.Questi ultimi due registri potrebbero essere non tenuti se le scritturazioni vengono eseguite nel registro cronologico seguendo le disposizioni iva; ma questa scelta, nella pratica, difficilmente viene adottata dal professionista.

“Nuove iniziative”

E’ un regime opzionale e particolare cui il professionista può aderire al sussistere delle seguenti condizioni: requisito dell’inizio attività (cioè non aver esercitato nel triennio

antecedente attività professionale, anche in forma associata) e novità (cioè l’attività non deve risultare una prosecuzione di altra già in precedenza svolta);

l’ammontare dei compensi da lavoro autonomo non deve superare Euro 30,987,41;

si deve adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi.Gli adempimenti contabili sono ridotti: si devono emettere le relative parcelle, conservare la documentazione afferente le spese e tenere il solo libro unico del lavoro (in presenza di dipendenti o collaboratori). Il reddito è soggetto ad un’imposta sostitutiva del 10% (sostituisce iRPEF e relative addizionali) ed il reddito di lavoro autonomo non si cumula nel reddito complessivo. i contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente.

“Contribuenti minimi”

E’ un regime opzionale cui il professionista può aderire, per l’anno d’inizio dell’attività e per i quattro successivi, al sussistere delle seguenti condizioni: requisito dell’inizio attività e novità (uguale al precedente ma si può

optare per questo se l’odontoiatra ritiene di essere in possesso degli altri requisiti);

l’ammontare dei compensi da lavoro autonomo non deve superare Euro 30,000;

acquisto dei beni strumentali per un valore non superiore ad Euro 15.000;

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assenza di lavoratori dipendenti.i contribuenti in tale regime sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili mentre debbono conservare i documenti emessi e ricevuti. il reddito si determina sempre come differenza tra compensi e spese ma tra queste ultime si segnala che: non valgono le limitazioni riferite a quelle “alberghiere” o di “ristorazione”; non si è soggetti a studi di settore o parametri. Sul reddito così ottenuto (che non confluisce nel reddito complessivo del soggetto) si applica un’imposta sostitutiva del 5% (sostituisce iRPEF e relative addizionali). in questo caso si è esenti da IRAP.

“Contribuenti minimi residuali”

E’ un regime opzionale cui il professionista che ha gli stessi requisiti del regime dei minimi, ma non quello della novità, può aderire.Anche in questo caso vengono riconosciuti i ridotti adempimenti contabili e l’esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili mentre bisogna conservare i documenti emessi e ricevuti. il reddito si determina sempre come differenza tra compensi e spese, ma ad esso non si applica alcuna imposta sostitutiva, andando a confluire tra il reddito complessivo del soggetto per essere sottoposto alle aliquote ordinarie. Anche in questo caso si è esenti da IRAP. non ci si può più avvalere di tale regime se non si posseggono più i requisiti previsti per legge.

“Regime premiale per favorire la trasparenza”

E’ un regime particolare che andrà in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2013 cui il professionista, pur continuando ad essere nel regime semplificato (il suo “naturale”) potrà aderire beneficiando di una serie di agevolazioni e semplificazioni rispettando le seguenti condizioni: provvedere all’invio telematico all’Amministrazione Finanziaria delle

fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e cessioni non soggetti a fattura;

istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività professionale.

Si noti che tale ultima condizione è un “ritorno” alla disposizione del c.d. decreto Bersani del luglio 2006 che imponeva l’istituzione di un conto corrente per la professione, obbligo poi soppresso da successive disposizioni e che dal prossimo 1° gennaio sarà obbligatorio se si vorrà optare per tale regime.

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di contro si potrà beneficiare: di semplificazione negli adempimenti amministrativi; assistenza da parte dell’Amministrazione Finanziaria negli adempimenti

(L’Agenzia delle Entrate predisporrà la dichiarazione iRPEF e iRAP sulla base dei dati comunicati);

accelerazione di rimborsi o compensazioni iva (agevolazione non utile agli odontoiatri);

riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (salvo presenza reati tributari) ed esclusione dall’applicazione di presunzioni semplici in caso di accertamento per contribuenti non soggetti a studi di settore.

Si sarà esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, ma resterà l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. i dettagli, ancora da definire, contribuiranno a delineare i reali vantaggi permettendo la valutazione sulla convenienza di tale regime anche da parte dei professionisti del campo medico.

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L’USo dEL ConTAnTE

La limitazione dell’uso del contante, nata dall’esigenza di contrastare il fenomeno del riciclaggio ha assunto sempre più finalità di natura fiscale. Anche la “stretta normativa” sui limiti ai saldi dei libretti al portatore, sulle clausole di trasferibilità degli assegni, sul trasferimento di denaro all’estero, vanno viste nella medesima ottica. Allo stato attuale, dal 6 dicembre 2011, sono vietati i pagamenti effettuati con denaro contante (anche tramite trasferimento di libretti al portatore) per importi pari o superiori a 1000 Euro (o più precisamente i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi a qualsiasi titolo). Tali trasferimenti sono vietati anche quando si ricorre al frazionamento dei pagamenti per eludere la norma, cioè quando si effettuano nell’arco di un breve tempo pagamenti di importo unitario inferiori ai 1.000 Euro, ma che sommati tra di loro superano tale soglia. Quindi, l’odontoiatra, non dovrà accettare o eseguire pagamenti in contanti quando l’importo è pari o superiore alla soglia anche se documentato da fattura o parcella. Si dovrà ricorrere ad assegni (con clausola di non trasferibilità con indicazione del beneficiario), bonifici, PoS, società di moneta elettronica, intermediari abilitati che provvederanno ad effettuare il trasferimento di fondi in piena regolarità. La violazione della norma determina specifiche sanzioni amministrative. Ma anche la notizia di eventuali infrazioni (acquisita da intermediari finanziari, da professionisti - quali ad esempio il commercialista - o dagli altri operatori individuati dalla Legge) fa scattare l’obbligo della comunicazione alla Guardia di Finanza dell’operazione ritenuta irregolare che sarà oggetto di approfondimento e se ne verrà ravvisata l’utilizzabilità ai fini dell’accertamento di maggior reddito, sarà comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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CoME CoMPoRTARSi in CASo di ViSiTE iSPETTiVE dELLA GUARdiA di FinAnzA (o dELL’AGEnziA dELLE EnTRATE).

Com’è noto l’Amministrazione Finanziaria attraverso l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettua specifiche attività ispettive finalizzate a verificare la veridicità e la congruità dei redditi dichiarati, delle imposte dovute e pagate, nonché la correttezza della tenuta delle scritture contabili obbligatorie e all’acquisizione di altre informazioni necessarie ai fini dell’accertamento sul reddito e/o delle altre imposte e tasse.Già da tempo la Legge 212/2000, nota come Statuto dei diritti dei Contribuenti, disciplina i rapporti tra Fisco e Contribuente garantendo a quest’ultima categoria una serie di diritti, ma prevedendo allo stesso tempo anche una serie di obblighi. in particolare viene istituita la figura del Garante cui il contribuente può rivolgersi in caso ritenesse di essere stato leso nei propri diritti per un comportamento non conforme dei funzionari civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria. di norma l’attività ispettiva compiuta dagli appartenenti all’Amministrazione Finanziaria si distingue tra quella svolta in ufficio e quella presso la sede del contribuente (o suo consulente).

Istruttoria presso gli uffici

L’Amministrazione Finanziaria, esercitando specifici poteri, può richiedere al contribuente dati e notizie che si sostanziano, in estrema sintesi: in inviti a comparire di persona; compilare questionari; esibire o trasmettere atti o documenti.Sono previste sanzioni amministrative per chi non aderisce e, recentemente, anche sanzioni penali, nei casi più gravi. Ma le informazioni possono essere richieste anche a terzi in relazione agli accertamenti nei confronti del professionista. Ad esempio: richiedere informazioni e compilazione di questionari a pazienti o fornitori

dell’odontoiatra; acquisire da notai, Conservatori dei registri immobiliari o altri pubblici

ufficiali atti, documenti o informazioni; attivare lo scambio di informazioni con Stati esteri. acquisire da istituti creditizi, finanziari, Poste italiane, società di

assicurazione, dati e notizie relativi al contribuente ispezionato (ciò avviene telematicamente ed il contribuente è avvisato);

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Quest’ultimo potere, noto come indagini finanziarie, pone non pochi problemi al contribuente professionista il quale viene chiamato a giustificare le movimentazioni presenti in detti rapporti fornendo atti e documenti. in particolare gli accrediti debbono trovare giustificazione nelle scritture contabili ovvero bisogna dimostrare che se n’è tenuto conto in sede di determinazione del reddito. in alternativa si dovrà dare prova che sono introiti da redditi esenti o somme che non rilevano nella determinazione del reddito imponibile. Se non si è in grado di dare questa dimostrazione il reddito verrà rettificato in aumento per la presenza di detti compensi presunti. È onere, quindi, del contribuente dare la giustificazione delle somme e non degli appartenenti all’Amministrazione Finanziaria. Anche per i prelevamenti bisogna fornire idonea prova documentale dell’uscita di dette somme evidenziando che risultino dalle scritture contabili ed indicando le generalità del beneficiario ovvero indicandone il beneficiario se l’uscita è estranea all’attività professionale. in assenza di tale prova questi prelevamenti saranno considerati come compensi presunti scaturenti da costi “occulti” non giustificati. E’ importante, quindi, per il professionista attenersi a queste disposizioni e soprattutto accendere e tenere un conto dedicato all’attività professionale dato che spesso le indagini finanziarie si riferiscono ad annualità trascorse in cui risulta difficile avere memoria delle operazioni compiute. Chiaramente le spese personali potranno essere inquadrate come tali in sede di contraddittorio.

Istruttoria presso la sede del contribuente

Gli appartenenti all’Amministrazione Finanziaria hanno il potere di accedere presso il luogo di esercizio della professione, al fine di compiere l’attività ispettiva (ispezioni, ricerche documentali e verifiche). Si ricorre all’accesso per giustificate ragioni legate ad esigenze di indagine e controllo sul luogo. i verificatori (funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della Guardia di Finanza) dovranno: esibire le loro tessere personali di riconoscimento (anche i militari

operano generalmente non in divisa salvo casi del tutto eccezionali); mostrare la lettera d’incarico o foglio di servizio che legittima l’accesso; enunciare le motivazioni dell’accesso e dell’ispezione, i diritti (tra cui

quello di farsi assistere da un professionista abilitato) e gli obblighi (non intralciare le operazioni ispettive, collaborare, esibire la documentazione richiesta e fornire adeguati chiarimenti, ecc);

Gli stessi hanno facoltà di effettuare ricerche ed acquisire la documentazione utile all’attività ispettiva.

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non può essere opposto rifiuto all’esibizione di documentazione sanitaria dei pazienti per motivi di tutela della Privacy poiché questo diritto ha la stessa tutela costituzionale del diritto all’accertamento della capacità contributiva di ciascun soggetto che produca reddito sul territorio nazionale. i verificatori avranno cura di trattare i dati solo per finalità fiscali garantendo l’adeguata riservatezza dei dati sensibili.L’accesso presso gli studi professionali richiede la presenza del titolare dello stesso. Per cui, in caso di assenza, l’odontoiatra sarà invitato a conferire, anche via fax ma contestualmente, apposita delega. durante le ricerche il professionista o il suo delegato deve assistere i verificatori. Sarà lui a dare l’autorizzazione ad aprire borse o casseforti o plichi chiusi ovvero, in caso di rifiuto, gli stessi verificatori potranno chiedere l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica competente, autorizzazione necessaria anche in caso di perquisizioni personali.L’accesso nei locali destinati ad abitazione del professionista è sempre effettuato previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, che provvede in presenza di gravi indizi di violazione alle norme tributarie.Tale attività “invasiva”, viene svolta a sorpresa, ma deve essere compiuta arrecando minor turbativa possibile e normalmente negli orari di apertura dello studio. La documentazione acquisita può essere cautelata in luoghi ritenuti idonei suggellando gli stessi. La permanenza presso la sede del contribuente (o presso il suo commercialista se il contribuente preferisce che in tal luogo venga condotta l’attività e vi è disponibilità da parte del fiscalista) non può durare più di 15 giorni (periodo ridotto dall’art. 7 comma 2 lett.c) del d.L. n. 70/2011 conv. con mod. il L. n. 106/2011) prorogabili di altri 15 giorni per casi complessi in un arco di un trimestre. i giorni sono conteggiati come giorni lavorativi di effettiva presenza presso la sede del contribuente.L’accesso, le operazioni avvenute e quelle giornalmente compiute sono documentate da un atto noto come Processo Verbale di Verifica mentre l’esito complessivo dell’ispezione viene riepilogata nel Processo Verbale di Constatazione ove si indicano anche i rilievi. in entrambi gli atti il contribuente può formulare osservazioni o fare dichiarazioni.

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E SE dAL ConTRoLLo EMERGono RiLiEVi…

nel caso in cui le attività ispettive dovessero concludersi con la constatazione di uno o più violazioni il consulente fiscale suggerirà le fasi da percorrere che sono, a titolo meramente esemplificativo: adesione al processo verbale di constatazione (P.V.C.) o agli inviti al

contraddittorio; formulazioni di osservazioni e produzione di documenti (entro 60 giorni

dalla notifica del P.V.C.); richiesta di accertamento con adesione; acquiescenza o definizione agevolata di sole sanzioni; ricorso in Commissione tributaria, ecc.ogni strada deve essere intrapresa valutando il singolo caso e contemperando vantaggi e rischi nonché costi della procedura.

Un BREVE CEnno AGLi STUdi di SETToRE

Rappresentano uno strumento inquadrabile tra la tipologia degli accertamenti analitico-induttivi. in sostanza l’Amministrazione Finanziaria ha chiesto alle varie categorie di comunicare una serie di dati riguardanti la propria attività (numero di dipendenti, valore beni strumentali, locali utilizzati, ecc). Essi vengono comunicati attraverso apposito modello allegato alla dichiarazione dei redditi. La veridicità degli stessi può essere anche oggetto di riscontro sul posto da parte dei funzionari del Fisco. nel tempo l’Amministrazione Finanziaria li ha elaborati e validati al fine di individuare un reddito probabile per le varie categorie di imprenditori e professionisti, anche con specifici aggiornamenti. il professionista inserendo i suoi dati nel software gratuito GE.Ri.Co. verifica se il suo reddito è in linea o meno con le risultanze del reddito teorico. in particolare si parlerà di “congruità” con i compensi teorici e di “coerenza” con i principali indicatori economici. Al sussistere di tali risultati nessun adempimento ulteriore è richiesto al contribuente dall’Amministrazione Finanziaria, mentre in caso di divergenza il professionista è chiamato a delle scelte che, in sintesi possono così riassumersi: adeguarsi ai parametri teorici dichiarando maggiori compensi; non adeguarsi ai parametri teorici ed esponendosi, di fatto, al possibile

controllo dell’Amministrazione Finanziaria che potrà utilizzare i dati degli Studi di settore come una presunzione fiscale di occultamento di base imponibile.

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