Piccola guida alla compravendita immobiliare

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PICCOLA GUIDA ALLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE GIURIDICHE, PRASSI E PROCEDURE La compravendita immobiliare è un negozio giuridico, la cui prassi contrattuale si sostanzia nelle fasi essenziali del contratto preliminare e di quello definitivo. Essa ha conosciuto rilevanti modifiche a causa dell’evoluzione di una nuova figura commerciale, che agisce in qualità di intermediario fra venditore e compratore, vale a dire il mediatore immobiliare di Avv. Gianfranco Di Rago

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La compravendita immobiliare è un negozio giuridico, lacui prassi contrattuale si sostanzia nelle fasi essenzialidel contratto preliminare e di quello definitivo. Essa haconosciuto rilevanti modifiche a causa dell’evoluzione diuna nuova figura commerciale, che agisce in qualità diintermediario fra venditore e compratore, vale a dire ilmediatore immobiliare

diAvv. Gianfranco Di Rago

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1. Definizione e prassi2. Il contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso)3. Conseguenze in caso di mancata conclusione del contratto definitivo4. Il rogito5. Obblighi del venditore e oneri del compratore6. Adempimenti fiscali

SOMMARIO

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1. Definizione e prassi

La compravendita è un negozio giuridico con il quale una parte (detta venditore) trasferisce aun’altra (detta compratore) la proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo diuna somma di denaro (art. 1470 del Codice Civile). La natura giuridica del corrispettivo èdeterminante ai fini della qualifica del contratto, poiché, diversamente, se venisse data incorrispettivo un’altra cosa, si avrebbe un negozio giuridico di natura diversa, ossia il contrattodi permuta.La compravendita è un contratto consensuale. Pertanto la proprietà si trasferisce dal venditoreal compratore nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo, anche se la cosa non è stataancora consegnata e il prezzo non è stato ancora pagato. Il contratto, di conseguenza, siperfeziona quando la volontà manifestata dalla parte che prende l’iniziativa coincide con quelladella controparte.La compravendita può avere a oggetto il diritto di proprietà di un bene, ma anche di un altrodiritto, sia reale (si pensi, ad esempio, alla cessione dell’usufrutto), sia di credito (per esempiola cessione di un credito), sia di un bene immateriale (come la cessione del diritto allosfruttamento economico di un’opera di ingegno).La prassi contrattuale della compravendita immobiliare, che si sostanzia nelle fasi essenziali delcontratto preliminare e di quello definitivo, ha conosciuto rilevanti modifiche a causadell’evoluzione di una nuova figura commerciale che agisce in qualità di intermediario fravenditore e compratore, vale a dire il mediatore immobiliare (la cui attività è regolata dallalegge 3 febbraio 1989, n. 39). Queste, in sintesi, le principali fasi attraverso le quali si sviluppail procedimento di vendita per il tramite di un agente immobiliare:incarico di vendita: l’aspirante venditore sottoscrive un modulo prestampato che consegnaall’agente immobiliare. Conseguentemente il bene immobile oggetto dell’incarico vieneimpegnato per un determinato periodo ai fini di una eventuale vendita futura;proposta di acquisto: in caso di proposta irrevocabile d'acquisto, il compratore invia alvenditore una comunicazione contenente l’impegno ad acquistare l’immobile alle condizioni e alprezzo concordati in precedenza. Questa proposta impegna solo l'acquirente. Gli elementiindispensabili di una proposta irrevocabile d’acquisto sono i dati di venditore e acquirente,l’indirizzo, la descrizione e il prezzo dell’immobile, il termine entro il quale il venditore deveaccettare la proposta, i tempi dei pagamenti, la data e il luogo del futuro rogito. E’ opportunosottolineare che la proposta irrevocabile si differenzia dal contratto preliminare poiché la primaè una proposta di contratto e non un contratto vero e proprio, avente natura giuridica dinegozio unilaterale recettizio, al qual la controparte può aderire o meno;accettazione della proposta di acquisto: il venditore è libero di rifiutare la proposta diacquisto proveniente dall’aspirante compratore ma, se accetta, l'acquirente è obbligato atenere fede alla propria offerta. Se il venditore non risponde entro il termine fissatodall'acquirente, quest'ultimo non ha invece alcun obbligo. In genere viene richiesto diaccompagnare la proposta irrevocabile con un acconto sul prezzo di vendita.Quindi, a seconda di quello che le parti abbiano deciso di fare, segue la stipulazione delcontratto preliminare o direttamente del contratto definitivo di compravendita.

2. Il contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso).

È un atto che precede il rogito vero e proprio e consiste in una vera e propria promessa divendita. Il compromesso è quindi un contratto con effetti obbligatori avente a oggetto laconclusione di un futuro contratto che si qualifica rispetto al primo come definitivo. Esso è natonell’ambito della prassi commerciale, con l’intento di assicurare alle parti la conclusione di unbuon affare anche senza ricorrere alla conclusione di un contratto definitivo. Con questocontratto non nasce pertanto un'obbligazione di un facere generico, bensì circostanziato, cioèdi concludere quel futuro contratto di cui il preliminare è strumentale.Il preliminare si differenzia a sua volta dalle trattative, dalla minuta e dalla lettera di intentiperché costituisce un vero e proprio contratto. Le altre fattispecie attengono invece a rapportidi negoziazione finalizzati al raggiungimento di un’intesa e alla fissazione di alcuni punti fermi

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del futuro contratto, che tuttavia le parti non hanno l'obbligo di concludere, proprio perché tradi esse non sono ancora sorti obblighi giuridici, salvo quello di comportarsi secondo buona fedenella fase delle trattative.Concretamente, si tratta di un documento di carattere privato fra le parti (non deve, infatti,essere redatto da un notaio obbligatoriamente), nel quale però vengono già individuati tutti gliaspetti che saranno inseriti nell'atto finale di compravendita vero e proprio, c.d. rogito. Puòessere redatto in carta semplice, ma si consiglia l’utilizzo della carta bollata, per poterprocedere con più facilità alla sua registrazione.Al fine di tutelare il compratore dall’eventualità che il venditore abbia promesso l'immobile apiù di un acquirente, dal 1997 è stato introdotto l'obbligo della trascrizione dei contrattipreliminari aventi a oggetto la compravendita di beni immobili, quando questi risultino dacontratto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente(art. 2645-bis, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito inlegge 28 febbraio 1997, n. 30). Il contratto preliminare di compravendita deve quindi esseretrascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio. I relativicosti sono peraltro a carico dell’acquirente. Gli effetti della trascrizione, tuttavia, cessano e siconsiderano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per laconclusione del contratto definitivo, o entro 3 anni dalla stessa trascrizione, non sia eseguita latrascrizione del contratto definitivo o di un atto che comunque costituisca esecuzione delpreliminare. In caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto i crediti del promissarioacquirente che ne conseguono sono assistiti da privilegio speciale sul bene immobile oggettodel preliminare.Con il compromesso l'acquirente acquisisce il diritto che la vendita venga portata a termine allecondizioni stabilite. Alla stipula del preliminare viene inoltre versato dall’acquirente un accontodell’importo pattuito, che verrà eventualmente restituito dal venditore nel caso in cui lacompravendita non si realizzi. Peraltro questa somma di denaro può essere data a titolo dicaparra confirmatoria (ex art. 1385 c.c.). In questo caso, se la parte che versa la caparra nonadempie al contratto, il venditore può recedere da quest’ultimo e trattenere la sommaricevuta. Se inadempiente risulta essere invece il venditore, l’acquirente ha diritto ad avereindietro il doppio della caparra versata. Oppure la parte danneggiata potrà chiedere larisoluzione del contratto e la liquidazione del maggior danno. Un’ulteriore ipotesi che puòverificarsi è quella in cui il denaro venga versato a titolo di caparra penitenziale (ex art. 1386c.c.), per cui le parti concordano che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzodeterminato. In questo caso la parte adempiente non può pretendere né il maggior danno nél'esecuzione del contratto.Il contenuto del preliminare deve comprendere i punti essenziali del contratto definitivo e,quindi, avere un minimo di determinatezza. In caso contrario, essendo comunque un contratto,sarebbe invalido per indeterminatezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.). Nel compromesso vannoquindi indicati per iscritto: i dati anagrafici dei contraenti; il prezzo di vendita; la descrizionedell'immobile con i dati catastali; le modalità di pagamento; la somma ricevuta a titolo dicaparra confirmatoria o penitenziale; la conformità dell'immobile alle disposizioni di legge e airegolamenti urbanistici ed edilizi; la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito e ilnominativo del notaio incaricato di redigerlo.L'acquirente deve inoltre ottenere dal venditore la garanzia che l'immobile è libero da vincoli oche lo sarà comunque prima del rogito notarile. Deve poi assicurarsi che gli venga consegnatauna copia della seguente documentazione: atto di proprietà; scheda identificativa catastale;regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto;eventuale contratto di locazione; eventuale contratto di mutuo gravante sull'immobile.È possibile inserire nel contratto, per maggior cautela, una formula ampia con la quale siprevede la possibilità di acquisto anche per persona da nominare: così infatti, se per motivi disalute o altro, l'acquirente non fosse più nella condizione di concludere il contratto, potràintervenire una diversa persona senza che il venditore possa frapporre ostacoli.E’ importante, già al momento della stipula del contratto preliminare, accertarsi che l’immobilenon sia stato in tutto o in parte costruito abusivamente ovvero che sia stata o meno concessal’autorizzazione in sanatoria. La legge, infatti, sanziona a pena di nullità i trasferimenti

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immobiliari che non contengono la previa dichiarazione relativa alla regolarità dell’edificiocompravenduto rispetto alla disciplina urbanistica (art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e leggen. 724/94).

3. Conseguenze in caso di mancata conclusione del contratto definitivo

Successivamente alla firma del contratto preliminare, nel caso in cui sia il venditore che ilcompratore non siano d'accordo sulla stipula del contratto definitivo, non sorgono problemi disorta, in quanto le parti manifestano reciprocamente la stessa intenzione di sciogliere ilcontratto (art. 1372 c.c.). Si ha il cosiddetto scioglimento per mutuo consenso. Le parti devonosolo riportare la loro volontà di annullare il compromesso in un atto scritto, nel quale deveappunto risultare che venditore e compratore concordemente sciolgono il preliminare da lorostipulato, rinunciando a future contestazioni.Diverse conseguenze se sia una sola delle parti a non voler concludere il contratto, poiché, inquesto caso, l'altra parte risulta danneggiata nei propri interessi e la legge prevede dei rimedia suo favore: l'adempimento del contratto o la risoluzione del medesimo.Nel primo caso si ottiene - previa instaurazione di un giudizio - l'emanazione da partedell’Autorità Giudiziaria di una sentenza costitutiva, che produce cioè gli stessi effetti delcontratto non concluso, in quanto sostituisce il consenso della parte che non ha rispettatol'impegno.Nel secondo caso, invece, il Giudice dichiarerà lo scioglimento del preliminare perinadempimento della parte che non ha voluto stipulare il contratto definitivo e che saràcondannata anche al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del dannocausato all'altro contraente.

4. Il rogito.

Il rogito è l’atto di vendita definitivo. Esso deve essere, a pena di nullità, redatto per iscritto(art. 1350 c.c.), con l'intervento di un notaio, finalizzato a sancire il passaggio di proprietàdell'immobile in cambio del pagamento della cifra pattuita.Il rogito viene quindi generalmente preparato da un notaio, pagato e scelto dalla parteacquirente, che, per la sua qualità di pubblico ufficiale, è autorizzato e incaricato ad attribuirepubblica fede a tutti quegli atti per i quali la legge italiana prescrive la trascrizione nei pubbliciregistri. E’ tuttavia possibile stipulare il rogito senza l’ausilio di un notaio, limitandosi a farautenticare da quest’ultimo le firme apposte sul contratto.Nel rogito vengono, in sostanza, ripetuti gli accordi già trascritti nel compromesso, con qualcheaggiunta che si sia resa necessaria nel frattempo. In presenza del notaio le parti firmano l'atto,l'acquirente salda la parte venditrice e da questa riceve le chiavi. A questo punto il notaio firmaanch'egli apponendo il suo sigillo e l'atto è valido. Il notaio si occupa anche di riscuotere leimposte di trasferimento, di trascrivere l'atto nei pubblici registri immobiliari consultabili dachiunque, di preparare la denuncia di cessione fabbricato alla Pubblica Sicurezza e di rilasciarealle parti copia dell'atto.E’ sempre il notaio a recarsi presso i registri immobiliari e a consultare la storia ventennaledella proprietà per essere certo che il bene compravenduto sia suscettibile di essere vendutolibero da pesi o da vincoli. Il notaio è infatti responsabile per l'atto che compie e per questomotivo è tenuto ogni volta a effettuare le verifiche del caso. L’usucapione matura infatti dopoventi anni e, quindi, se si procede alla verifica della storia del bene per questo periodo ditempo, non esiste possibilità che vi siano pesi ancora gravanti sulla proprietà immobiliare,tranne il raro caso della presenza di una servitù trascritta oltre 20 anni prima.Il notaio verifica altresì in catasto che il bene sia registrato regolarmente nelle mappe catastalie possibilmente gli sia stata attribuita una rendita, in modo che l’acquirente non abbiaproblemi a effettuare il pagamento delle tasse relative alla proprietà immobiliare. Nel corsodegli accertamenti è possibile che si renda necessaria la produzione di ulteriori documenti. Ciòaccade particolarmente quando precedenti debiti (per esempio mutui) risultino pagati ma nonsiano state cancellate le relative ipoteche, con conseguenti spese e necessità di ulteriori

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controlli. Anche se il notaio ha l’obbligo di procedere a tali controlli, è opportuno verificarepersonalmente se l’immobile non sia gravato da ipoteca, recandosi presso la Conservatoria deiRegistri Immobiliari provvisti dei dati anagrafici del proprietario. Se, inoltre, si è effettuata unavisura ipotecaria al momento del compromesso e sia trascorso un lasso di tempo consistente, èopportuno effettuare una nuova visura nell’imminenza della stipulazione del contrattodefinitivo. Frequentemente, infatti, il bene oggetto della compravendita è gravato daun'ipoteca accesa a garanzia di un mutuo. Tale mutuo, qualora fosse necessario, potrebbeeventualmente essere accollato dall’acquirente, previa valutazione finanziaria in merito allaconvenienza dell’operazione. In caso contrario, è necessario che il venditore procedaall’estinzione del medesimo, previo pagamento del capitale residuo, al fine di consentire lacancellazione dell’ipoteca.Il rogito contiene l’identificazione delle parti e le verifiche notarili sulla loro identità e sulla lorocapacità di agire. I contraenti si scambiano ritualmente il consenso che fa passare la proprietàdal venditore all’acquirente e identificano, con i corretti dati catastali, l’immobile oggetto dellavendita. A partire dall’1 gennaio 1998, al rogito va allegata la c.d. dichiarazione di conformitàdell'immobile alle norme sulla sicurezza (legge n. 46/90), relativamente agli impianti elettrici,rilasciata da tecnici abilitati. Se la casa risulta già in regola, il venditore potrà inserire nel rogitouna dichiarazione sulla regolarità dell'immobile, con valore di atto notorio. È compito delvenditore fornire tutta la documentazione che il notaio richiede.Fino al momento della stipula davanti al notaio, la proprietà e i rischi connessi alla proprietàsono a carico della parte venditrice. Solo con la firma del contratto notarile la proprietà e irelativi rischi e costi (si pensi alle tasse, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.)vengono trasferiti in capo all’acquirente. Peraltro, se l’immobile è già abitato dall’acquirente, lespese di manutenzione ordinaria sono già a suo carico.Successivamente alla stipulazione del rogito, il venditore deve comunicare alla Questura, entroil termine tassativo di 48 ore, il trasferimento dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchéle generalità dell'acquirente, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge antiterrorismo(legge 18 maggio 1978, n. 191). Nei Comuni privi di Questura, la denuncia deve essereconsegnata o inviata al Sindaco oppure, come avviene di solito, al comando dei Vigili Urbani.L'acquirente deve invece provvedere alle necessarie volture dei contratti di luce, gas, acqua etelefono, nonché alle variazioni anagrafiche circa l'indirizzo, eventualmente la residenza, latassa comunale di smaltimento rifiuti e l’Ici. L'acquirente deve anche ricordarsi di comunicareall'amministratore del condominio il subentro nell'appartamento, se non vuole rischiare ditrovarsi di fronte a deliberazioni dell'assemblea dei condomini alle quali non è stato convocato.Dopo la registrazione dell'atto, la trascrizione, la voltura e tutte le eventuali comunicazioni onotifiche agli enti pubblici, vale a dire trascorsi circa due o tre mesi dal rogito, si potrà ritirarepresso il notaio la copia autentica dell'atto di compravendita. Questa servirà prima di tuttocome prova della proprietà e inoltre come punto di riferimento per le dichiarazioni o glieventuali atti in cui sono richieste le coordinate dell'immobile (proprietà, metri quadrati, daticatastali, ecc.).

5. Obblighi del venditore e oneri del compratore.

Vediamo quindi di compendiare obblighi e oneri del venditore e del compratore, secondoquanto previsto dagli articoli 1476 e seguenti del Codice Civile:Consegna dell’immobile e della relativa documentazione: occorre al riguardo che ilvenditore, unitamente alla consegna delle chiavi e alla concessione della disponibilitàdell’immobile, fornisca la documentazione necessaria in relazione al titolo di proprietà delmedesimo, alla licenza o alla concessione edilizia, al certificato di abitabilità, al regolamentocondominiale (qualora esista), al certificato catastale e a eventuali domande di condonoedilizio;Garanzia per vizi: il venditore è responsabile dei vizi dell’immobile, dei quali è tenuto arispondere ove gli stessi siano stati taciuti all'acquirente.Garanzia per evizione: per evizione si intende la perdita totale o parziale della cosaacquistata, conseguente alle pretese di un terzo proprietario o comproprietario.

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Di conseguenza, è necessario che l’immobile sia di proprietà esclusiva, nonché libero davincoli, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie. Ma occorre anche garantire l’acquirente circa il fattoche gli eventuali comproprietari siano tutti d’accordo. Infatti, solo se tutti i comproprietarihanno firmato il contratto di vendita sarà possibile trasferire la proprietà dell’immobile. Diconseguenza, anche nel caso di comunione legale dei beni, è indispensabile che l'atto divendita sia firmato da entrambi i coniugi.Parallelamente l'acquirente, oltre a dover controllare la documentazione fornitagli dal venditoree a versare il prezzo pattuito, dovrà adempiere ai seguenti oneri:Verifica delle spese condominiali: il compratore deve controllare che le spese condominialisiano state regolarmente pagate, perché le spese insolute del vecchio proprietario gravanoanche solidalmente sul nuovo. L'acquirente deve anche ricordarsi di comunicareall'amministratore del condominio il subentro nell'appartamento, per evitare di trovarsi difronte a deliberazioni dell'assemblea dei condomini alle quali non sia stato convocato;Verifica dell’adempimento degli oneri fiscali: se l'immobile proviene da una successione lacui imposta non è stata ancora pagata, lo Stato ha il privilegio sull'immobile stesso, sia per leimposte dirette che per quelle indirette e anche se il bene è stato trasferito o venduto ad altri.Inoltre il Fisco può soddisfare i propri crediti Irpef e Irpeg direttamente sugli immobili fino airedditi relativi all'anno antecedente a quello della compravendita. Per l'imposta di registro talelimite sale a cinque anni dalla data di registrazione. L'acquirente dovrà quindi verificare pressoi vari uffici finanziari e comunali le informazioni relative alla situazione fiscale del venditore, siaper verificare l'avvenuto pagamento delle imposte, sia per controllare la congruità dei valoridichiarati;Tutela in caso di fallimento del venditore: se si acquista da soggetti che possono fallire, èsempre conveniente effettuare la trascrizione del compromesso, rendendolo in tal modopubblico (di questi aspetti si parlerà più avanti). In tal modo i crediti del promissarioacquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto delcontratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momentodella risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento delladomanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero almomento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzionepromossa da terzi;Tutela in caso di domanda di condono: in casi del genere è opportuno prevedereesplicitamente diritti e doveri delle parti nel caso in cui la domanda di sanatoria venga respintadall'autorità competente. Non tutti gli abusi, infatti, possono essere sanati e quindi il rischio èdi dover successivamente eliminare l'abuso commesso dal precedente proprietario o di vedersidemolire parte del bene acquistato. Il rigetto alla domanda di sanatoria relativa a unacostruzione abusiva in fase di contratto preliminare di compravendita può quindi provocare larisoluzione del contratto o, se lo si desidera, la riduzione del prezzo di vendita.

6. Adempimenti fiscali.

Sull’acquirente gravano diverse imposte. In caso di acquisto di un immobile si applicanol'imposta di registro o, alternativamente, l'Iva (a seconda che il venditore sia una personafisica o giuridica), nonché le imposte ipotecaria e catastale. La base imponibile perl'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è data dal valore dell'immobile dichiaratonell'atto. Quando il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore dell'edilizia (ad esempio,un'impresa di costruzioni), sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisogneràcorrispondere l’Iva (nella misura del 4% del valore pattuito, se si acquista a titolo di primacasa, o del 10% se non si acquista a tale titolo), l’imposta di registro in misura fissa, l’impostaipotecaria in misura fissa, l’imposta catastale in misura fissa.Negli altri casi (ad esempio, nell'acquisto da un privato) le imposte da corrispondere sonol’imposta di registro (nella misura del 3% del valore pattuito, se si acquista a titolo di primacasa, o del 7%, se non si acquista a tale titolo), l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% delvalore pattuito (in misura fissa, se si acquista a titolo di prima casa), l’ imposta catastale, nellamisura dell’ 1% del valore pattuito (in misura fissa, se si acquista a titolo di prima casa).

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Con l’entrata in vigore dall’1 Febbraio 2005 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, è partita la prima fase dell’aumento delleimposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, delle tasse di concessione governativa e deitributi speciali previsti dalla Legge Finanziaria 2005. Pertanto, attualmente, gli importi fissidovuti dall’acquirente in caso di acquisto di una casa sono aumentati nel modo seguente:Compravendita di prima casa soggetta a Iva: imposta fissa ipotecaria: € 168,00 rispettoai precedenti € 129,11; imposta fissa catastale: € 168,00 rispetto ai precedenti € 129,11;imposta fissa di registro: € 168,00 rispetto ai precedenti € 129,11;Compravendita di prima casa soggetta a imposta di registro: imposta fissa ipotecaria: €168,00 rispetto ai precedenti € 129,11; imposta fissa catastale: € 168,00 rispetto ai precedenti€ 129,11;Registrazione dei contratti preliminari: imposta di registro dovuta in misura fissa: €168,00 rispetto ai precedenti € 129,11;Imposta di bollo per la registrazione telematica dei rogiti: imposta di bollo in misurafissa: € 230,00 rispetto ai precedenti € 176,00.E’ importante ricordare che l'acquisto della prima casa gode di particolari agevolazioni, dalmomento che, da un lato, sia l'imposta di registro che, in alternativa, l'Iva si pagano conaliquote ridotte, dall’altro, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Leagevolazioni sono previste per quegli atti che comportano l'acquisto di proprietà, nudaproprietà, diritto di abitazione, uso o usufrutto.I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti:- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Dm 2.8.69 (G.U. n. 218 del27 agosto 1969);- l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cuiintende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel comune in cui svolge la propria attività; sel'acquirente è stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro l'immobile deve essere situato nelcomune dove ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero(iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sitrova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;

- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorionazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altracasa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni perl'acquisto della prima casa;

- di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situatol'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/

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