Il contratto di compravendita internazionale2

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    21-Oct-2014
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Relazione sulla compravendita internazionale e la convenzione di Vienna

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Page 1: Il contratto di compravendita internazionale2
Page 2: Il contratto di compravendita internazionale2

Sistemi giuridici e loro caratteristiche;

Definizione e finalità del contratto internazionale;

Caratteristiche del contratto internazionale di

vendita;

Normativa di riferimento – Convenzione di Vienna ‘80

Joint venture e modelli di business;

Domande.

Sistemi giuridici e loro caratteristiche;

Definizione e finalità del contratto internazionale;

Caratteristiche del contratto internazionale di

vendita;

Normativa di riferimento – Convenzione di Vienna ‘80

Joint venture e modelli di business;

Domande.

Page 3: Il contratto di compravendita internazionale2

Quali e quanti sono i maggiori

sistemi Giuridici oggi?

Quali e quanti sono i maggiori

sistemi Giuridici oggi?

Memo:

Per sistema giuridico si intende

quell’insieme di “regole” scritte e non

che ogni società organizzata adotta per il

vivere comune e la regolamentazione

dell’azione dei singoli consociati.

Memo:

Per sistema giuridico si intende

quell’insieme di “regole” scritte e non

che ogni società organizzata adotta per il

vivere comune e la regolamentazione

dell’azione dei singoli consociati.

Page 4: Il contratto di compravendita internazionale2

Sistemi di Civil law Sistemi di Common

Law

Sistemi di Customary law Sistemi di Fiqh

Sistemi di Civil law Sistemi di Common

Law

Sistemi di Customary law Sistemi di Fiqh

Sistemi dell’Europa continentale basato su un sistema di codici che adottano le categorie giuridiche originate dal diritto romano/giustinianeo.

E’ un modello di matrice anglosassone basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici  e sui decreti governativi. La norma non è scritta.

Diritto basato sugli usi e costumi, consuetudine. Fonte non scritta derivante dall’uso di comportamenti ripetuti nel tempo (opinion juris ac necessitatis ).

E’ un modello di matrice Musulmana che trova le propria fondamenta nella legge di Dio. Viene tradotto con giurisprudenza coranica. Conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), mandūb(raccomandate), makrūḥ (disapprovate) o mubāḥ(indifferenti)".

Page 5: Il contratto di compravendita internazionale2

Civil law,

Common Law

Bigiuridico sistema íbrido (civil and common law)

Customary law 

Fiqh 

 

Page 6: Il contratto di compravendita internazionale2

NON ESISTE !!!

Ogni cultura ha la propria definizione di

contratto.

Tuttavia ...

NON ESISTE !!!

Ogni cultura ha la propria definizione di

contratto.

Tuttavia ...

ESISTE UNA DEFINIZIONE

GLOBALE DI “CONTRATTO

INTERNAZIONALE”?

ESISTE UNA DEFINIZIONE

GLOBALE DI “CONTRATTO

INTERNAZIONALE”?

Page 7: Il contratto di compravendita internazionale2

Il Contratto internazionale è l’accordo

con il quale due o più parti che:

1. appartenenti a sistemi giuridici

diversi;

2. hanno la loro sede d’affari in due

paesi differenti;

disciplina una qualche relazione di

natura giuridica e/o economica

Il Contratto internazionale è l’accordo

con il quale due o più parti che:

1. appartenenti a sistemi giuridici

diversi;

2. hanno la loro sede d’affari in due

paesi differenti;

disciplina una qualche relazione di

natura giuridica e/o economica

Page 8: Il contratto di compravendita internazionale2

atto avente forza di legge tra le parti;

autosufficiente;

E’ UNO STRUMENTO GIURIDICO IDONEO AD IMPORRE

LA VOLONTA’ NEGOZIALE, CAPACE DI

FRONTEGGIARE QUALSIASI IMPREVISTO IN FASE DI

INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELLE VOLONTA’

IN ESSO CONTENUTE.

atto avente forza di legge tra le parti;

autosufficiente;

E’ UNO STRUMENTO GIURIDICO IDONEO AD IMPORRE

LA VOLONTA’ NEGOZIALE, CAPACE DI

FRONTEGGIARE QUALSIASI IMPREVISTO IN FASE DI

INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELLE VOLONTA’

IN ESSO CONTENUTE.

Page 9: Il contratto di compravendita internazionale2

Convenzione di Vienna 1980

Ratificata in Italia nel 1985 con la legge 765.

Convenzione di Vienna 1980

Ratificata in Italia nel 1985 con la legge 765.

Adottata da 45 paesi

Argentina, Australia, Austria,

Bielorussia, Bosnia

Erzigovina, Bulgaria, Canada,

Cile, Cina, Cuba, Danimarca,

Ecuador, Egitto, Estonia,

Finlandia, Francia, Georgia,

Germania, Guinea, Irak, Italia,

Iugoslavia Lesotho, Lituania,

Messico, Moldavia, Norvegia,

Nuova Zelanda, Paesi Bassi,

Polonia, Repibblica Ceca,

Repubblica Slovacca,

Romania, Federazione Russa,

Singapore, Siria, Slovenia,

Spagna, Svezia, Svizzera,

Ucraina, Uganda, Ungheria,

Usa, Zambia

Adottata da 45 paesi

Argentina, Australia, Austria,

Bielorussia, Bosnia

Erzigovina, Bulgaria, Canada,

Cile, Cina, Cuba, Danimarca,

Ecuador, Egitto, Estonia,

Finlandia, Francia, Georgia,

Germania, Guinea, Irak, Italia,

Iugoslavia Lesotho, Lituania,

Messico, Moldavia, Norvegia,

Nuova Zelanda, Paesi Bassi,

Polonia, Repibblica Ceca,

Repubblica Slovacca,

Romania, Federazione Russa,

Singapore, Siria, Slovenia,

Spagna, Svezia, Svizzera,

Ucraina, Uganda, Ungheria,

Usa, Zambia

Elaborata dall’Uncitral (Commissione delle

Nazioni Unite per il diritto Commerciale

Internazionale) ;

Elaborata dall’Uncitral (Commissione delle

Nazioni Unite per il diritto Commerciale

Internazionale) ;

Page 10: Il contratto di compravendita internazionale2

Creare una disciplina uniforme dei

contratti di vendita internazionale,

che potesse essere utilizzata dagli

operatori commerciali di stati

diversi in luogo delle rispettive

normative nazionali, le quali si

differenziano notevolmente

Creare una disciplina uniforme dei

contratti di vendita internazionale,

che potesse essere utilizzata dagli

operatori commerciali di stati

diversi in luogo delle rispettive

normative nazionali, le quali si

differenziano notevolmente

Page 11: Il contratto di compravendita internazionale2

La convenzione si applica ESCLUSIVAMENTE:

AI CONTRATTI DI VENTITA DI BENI MOBILI FRA

DUE PARTI LE CUI SEDI DI AFFARI (DA INTENDERSI VERE

E PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI DELL’IMPRESA SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO

DAL DIRITTO FISCALE) SI TROVANO IN STATI

DIFFERENTI

La convenzione si applica ESCLUSIVAMENTE:

AI CONTRATTI DI VENTITA DI BENI MOBILI FRA

DUE PARTI LE CUI SEDI DI AFFARI (DA INTENDERSI VERE

E PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI DELL’IMPRESA SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO

DAL DIRITTO FISCALE) SI TROVANO IN STATI

DIFFERENTI

Page 12: Il contratto di compravendita internazionale2

CONVENZIONE RATIFICATA DAGLI STATI

Oppure

CONVENZIONE RATIFICATA DAGLI STATI

Oppure

che al contratto si applichi la legge di uno

stato che abbia aderito alla convenzione;

Oppure

che al contratto si applichi la legge di uno

stato che abbia aderito alla convenzione;

Oppure

APPLICAZIONE ESPRESSA

DALLE PARTI DELLA

CONVENZIONE DI VIENNA

APPLICAZIONE ESPRESSA

DALLE PARTI DELLA

CONVENZIONE DI VIENNA

Page 13: Il contratto di compravendita internazionale2

“Il presente contratto sarà negoziato, interpretato e

disciplinato dalla Convenzione Internazionale di

Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili”.

Traduzione in inglese

“This agreement shall be constructed, interpreted and

governed by the international Sales of Goods

Convention of Vienna – 1980

“Il presente contratto sarà negoziato, interpretato e

disciplinato dalla Convenzione Internazionale di

Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili”.

Traduzione in inglese

“This agreement shall be constructed, interpreted and

governed by the international Sales of Goods

Convention of Vienna – 1980

Page 14: Il contratto di compravendita internazionale2

ART. 2 DELLA CONVENZIONE

ESPRESSAMENTE PREVEDE LA NON APPLICABILITA’

DELLA CONVENZIONE ALLE VENDITE AVENTI A OGGETTO:

ART. 2 DELLA CONVENZIONE

ESPRESSAMENTE PREVEDE LA NON APPLICABILITA’

DELLA CONVENZIONE ALLE VENDITE AVENTI A OGGETTO:

beni mobili acquistati per:

- Uso personale; familiare o domestico;

- alle vendite all’asta. Vendite derivanti

da proc. Giudiziali;

- Vendite di titoli di credito o valuta.

beni mobili acquistati per:

- Uso personale; familiare o domestico;

- alle vendite all’asta. Vendite derivanti

da proc. Giudiziali;

- Vendite di titoli di credito o valuta.

COMPRAVENDITE:

- Navi;

- Battelli;

- Aeromobili;

- Energia Elettrica.

COMPRAVENDITE:

- Navi;

- Battelli;

- Aeromobili;

- Energia Elettrica.

Page 15: Il contratto di compravendita internazionale2

ART. 11 DELLA CONVENZIONE

Non è prevista la dorma scritta ab sustantiam

ART. 11 DELLA CONVENZIONE

Non è prevista la dorma scritta ab sustantiam

Il contratto di vendita non deve essere concluso né

constatato

per iscritto nè sottoposto ad alcuna condizione

formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi

compresi i testimoni

Il contratto di vendita non deve essere concluso né

constatato

per iscritto nè sottoposto ad alcuna condizione

formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi

compresi i testimoni

Page 16: Il contratto di compravendita internazionale2

INVIO/RICHIESTA DELLA PROPOSTA COMMERCIALE

Dopo il primo incontro iniziano le trattative ...

INVIO/RICHIESTA DELLA PROPOSTA COMMERCIALE

Dopo il primo incontro iniziano le trattative ...

CAMPIONICAMPIONI

PREVENTIVIPREVENTIVI

PROGETTIPROGETTI

Page 17: Il contratto di compravendita internazionale2

1. LA CONSEGNA DELLA MERCE CONFORME AL

CONTRATTO;

2. IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’;

3. IL RILASCIO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

FATTURA COMMERCIALE;

DOCUMENTO DI TRASPORTO;

DOCUMENTI DOGANALI,

1. LA CONSEGNA DELLA MERCE CONFORME AL

CONTRATTO;

2. IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’;

3. IL RILASCIO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

FATTURA COMMERCIALE;

DOCUMENTO DI TRASPORTO;

DOCUMENTI DOGANALI,

Page 18: Il contratto di compravendita internazionale2

1. il pagamento del prezzo;

2.La presa in consegna della merce,

con rispetto delle modalità (termini di

resa) ovvero icoterms

1. il pagamento del prezzo;

2.La presa in consegna della merce,

con rispetto delle modalità (termini di

resa) ovvero icoterms

Page 19: Il contratto di compravendita internazionale2
Page 20: Il contratto di compravendita internazionale2

L’ART. 18 DELLA CONVENZIONE

Consenso positivo all’offerta

L’ART. 18 DELLA CONVENZIONE

Consenso positivo all’offerta

Il contratto di vendita si conclude quando

la parte che ha fatto una proposta

(acquirente o venditore) riceve dall’altra

l’accettazione.

Il contratto di vendita si conclude quando

la parte che ha fatto una proposta

(acquirente o venditore) riceve dall’altra

l’accettazione.

Page 21: Il contratto di compravendita internazionale2

1. la proposta sia sufficientemente precisa e indichi la volontà di chi

propone di obbligarsi in caso di accettazione dell’altra parte;

2.La revoca della proposta non sia giunta al destinatario prima che

questi abbia inviato la sua accettazione;

3.L’accettazione non modifichi sostanzialmente la proposta (art. 19) –

esempio: l’accettazione potrebbe contenere clausole aggiuntive o

difformi che però non alterano sostanzialmente la proposta:

ATTENZIONE variazioni del prezzo; condizioni di pagamento; la

quantità; la qualità; il luogo di consegna; i limiti della responsabilità

contrattuale, la modalità di risoluzione delle controversie sono

considerate variazioni sostanziali

1. la proposta sia sufficientemente precisa e indichi la volontà di chi

propone di obbligarsi in caso di accettazione dell’altra parte;

2.La revoca della proposta non sia giunta al destinatario prima che

questi abbia inviato la sua accettazione;

3.L’accettazione non modifichi sostanzialmente la proposta (art. 19) –

esempio: l’accettazione potrebbe contenere clausole aggiuntive o

difformi che però non alterano sostanzialmente la proposta:

ATTENZIONE variazioni del prezzo; condizioni di pagamento; la

quantità; la qualità; il luogo di consegna; i limiti della responsabilità

contrattuale, la modalità di risoluzione delle controversie sono

considerate variazioni sostanziali

Page 22: Il contratto di compravendita internazionale2

CONCLUSIONE PER FATTO CONCLUDENTE

Anche a seguito della modifica della proposta:

la merce viene spedita;

Il pagamento viene accettato;

CONCLUSIONE PER FATTO CONCLUDENTE

Anche a seguito della modifica della proposta:

la merce viene spedita;

Il pagamento viene accettato;

Page 23: Il contratto di compravendita internazionale2

Cosa sono?

Sono rappresentate da un testo che ha lo scopo di fissare alcune regole che,

una volta sottoscritte dalle parti, si applicano a tutte le singole vendite (o

acquisti) che verranno concluse in futuro.

Quando è conveniente farle?

Ogni qual volta vi è la necessità di stabilizzare un rapporto, duraturo

nel tempo, dotandosi di uno strumento che consenta di evitare di

discutere ogni volta su alcune clausole (garanzie, termini di resa, foro

competente)

Cosa sono?

Sono rappresentate da un testo che ha lo scopo di fissare alcune regole che,

una volta sottoscritte dalle parti, si applicano a tutte le singole vendite (o

acquisti) che verranno concluse in futuro.

Quando è conveniente farle?

Ogni qual volta vi è la necessità di stabilizzare un rapporto, duraturo

nel tempo, dotandosi di uno strumento che consenta di evitare di

discutere ogni volta su alcune clausole (garanzie, termini di resa, foro

competente)

Page 24: Il contratto di compravendita internazionale2

Si applicato a tutte le

vendite successive;

Definizione chiara dei

prodotti rinvio a

schede tecniche,

dépliant ecc.;

Una regola per i ritardi

nei pagamenti;

Una regola per il

passaggio dei rischi

della merce;

Tempi, luogo e

modalità di consegna

Si applicato a tutte le

vendite successive;

Definizione chiara dei

prodotti rinvio a

schede tecniche,

dépliant ecc.;

Una regola per i ritardi

nei pagamenti;

Una regola per il

passaggio dei rischi

della merce;

Tempi, luogo e

modalità di consegna

Una garanzia del

pagamento;

Una garanzia per i

difetti;

Una clausola per la

forza maggiore;

Una clausola di

hardship o revisione

del prezzo;

Una regola per

l’accettazione del

prodotto modalità del

collaudo e controllo

qualità;

Una garanzia del

pagamento;

Una garanzia per i

difetti;

Una clausola per la

forza maggiore;

Una clausola di

hardship o revisione

del prezzo;

Una regola per

l’accettazione del

prodotto modalità del

collaudo e controllo

qualità;

La scelta della

legge applicabile;

La scelta del

giudice o

dell’arbitro per la

risoluzione delle

controversie;

Le modalità di

intervento di un

terzo esperto o di

un “mediatore”

per evitare la lite;

La scelta della

legge applicabile;

La scelta del

giudice o

dell’arbitro per la

risoluzione delle

controversie;

Le modalità di

intervento di un

terzo esperto o di

un “mediatore”

per evitare la lite;

Page 25: Il contratto di compravendita internazionale2

Clausola di Applicable law: anche in considerazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile è sempre opportuno individuare quale è la legge che regolamenterà il contratto.

Clausola di Applicable law: anche in considerazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile è sempre opportuno individuare quale è la legge che regolamenterà il contratto.

TESTO: .La validità, l’interpretazione e la esecuzione di questo contratto sarà governata in accordo da quanto previsto dalla legge italiana.

TESTO: .La validità, l’interpretazione e la esecuzione di questo contratto sarà governata in accordo da quanto previsto dalla legge italiana.

TEXT: The validity, interpretation and execution of this agreement shall be governed in accordance with the laws of Italy.

TEXT: The validity, interpretation and execution of this agreement shall be governed in accordance with the laws of Italy.

Page 26: Il contratto di compravendita internazionale2

Clausola di accettazione: clausola a favore del venditore che delimita le circostanze in cui il compratore può legittimamente rifiutare i beni che il venditore intende consegnarli, nonché i rimedi a disposizione del compratore in caso di non conformità.

Clausola di accettazione: clausola a favore del venditore che delimita le circostanze in cui il compratore può legittimamente rifiutare i beni che il venditore intende consegnarli, nonché i rimedi a disposizione del compratore in caso di non conformità.

TESTO: Dovesse l’acquirente riscontrare qualsiasi discrepanza tra la quantità dei prodotti effettivamente spediti e la quantità indicata nell’ordine, lo stesso notificherà entro ... gg lavorativi dalla data di ricezione la differenza. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà indicare quali prodotti mancano, o sono in eccesso in considerazione all’ordine inoltrato.

TESTO: Dovesse l’acquirente riscontrare qualsiasi discrepanza tra la quantità dei prodotti effettivamente spediti e la quantità indicata nell’ordine, lo stesso notificherà entro ... gg lavorativi dalla data di ricezione la differenza. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà indicare quali prodotti mancano, o sono in eccesso in considerazione all’ordine inoltrato.

TEXT: Should the Buyer discover any discripancy between the quantity of Product actually delivered and the quantity set forth in the order, the Buyer shall notify within ... working days from the date od delivery the differences. The notice shall be in written form and shall indicate whether the Products are wrong, excessive in relation to the products which has been delivered.

TEXT: Should the Buyer discover any discripancy between the quantity of Product actually delivered and the quantity set forth in the order, the Buyer shall notify within ... working days from the date od delivery the differences. The notice shall be in written form and shall indicate whether the Products are wrong, excessive in relation to the products which has been delivered.

Page 27: Il contratto di compravendita internazionale2

Clausola di Hardiship: è la clausola con la quale le parti possono richiedere la ristrutturazione del contratto nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento dei dati iniziali che modifica l'equilibrio del contratto stesso, al punto da far subire, ad una di esse, un ingiusto rigore.

Clausola di Hardiship: è la clausola con la quale le parti possono richiedere la ristrutturazione del contratto nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento dei dati iniziali che modifica l'equilibrio del contratto stesso, al punto da far subire, ad una di esse, un ingiusto rigore.

TESTO: la parte avanzerà una richiesta di revisione entro un tempo ragionevole dal momento in cui avrà il timore che un aumento del 10% del costo del gasolio inciderà sulla performance del presente contratto.

TESTO: la parte avanzerà una richiesta di revisione entro un tempo ragionevole dal momento in cui avrà il timore che un aumento del 10% del costo del gasolio inciderà sulla performance del presente contratto.

TEXT: The Party shall make a request for a revision within a resonable time since he is aware of the 10% rising up of the gasoline cost will have impact on the performance of this agreement.

TEXT: The Party shall make a request for a revision within a resonable time since he is aware of the 10% rising up of the gasoline cost will have impact on the performance of this agreement.

Page 28: Il contratto di compravendita internazionale2

Clausola di Forza Maggiore: clausola che consente la sospensione dell’obbligazione in quanto la prestazione non è più eseguibile: Guerre, Cataclismi, Terremoti, e altri eventi imprevisti tali da non poter eseguire la propria obbligazione.

Clausola di Forza Maggiore: clausola che consente la sospensione dell’obbligazione in quanto la prestazione non è più eseguibile: Guerre, Cataclismi, Terremoti, e altri eventi imprevisti tali da non poter eseguire la propria obbligazione.TESTO: Nessuna delle parti sarà considerato inadempiente, o diversamente responsabile per altre ragioni di ritardi nella esecuzione del presente contratto, e di ogni sua obbligazione qui di seguito se è dovuto a cause di forza maggiore che è stata notificata alla controparte.

TESTO: Nessuna delle parti sarà considerato inadempiente, o diversamente responsabile per altre ragioni di ritardi nella esecuzione del presente contratto, e di ogni sua obbligazione qui di seguito se è dovuto a cause di forza maggiore che è stata notificata alla controparte.

TEXT: Neither party shall be deemed to be in breach of this agreement, nor otherwise be liable to the other by reason of any delay in performance, or non perfonarmance, of any of its obligations hereunder to the extent that such a delay or non-performance is due tu any Fource Majeure of which it has notified the other Party.

TEXT: Neither party shall be deemed to be in breach of this agreement, nor otherwise be liable to the other by reason of any delay in performance, or non perfonarmance, of any of its obligations hereunder to the extent that such a delay or non-performance is due tu any Fource Majeure of which it has notified the other Party.

Page 29: Il contratto di compravendita internazionale2

È UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA DUE

SOCIETA’ CHE SI PRESTA A DIVERSI SCOPI

È UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA DUE

SOCIETA’ CHE SI PRESTA A DIVERSI SCOPI

PRODUZIONE DI BENIPRODUZIONE DI BENI VENDITA DI BENIVENDITA DI BENI

RICERCARICERCA

Page 30: Il contratto di compravendita internazionale2

PER JOINT VENTURE NON SI INTENDE UN

DETERMINATO TIPO DI CONTRATTO

PER JOINT VENTURE NON SI INTENDE UN

DETERMINATO TIPO DI CONTRATTO

MA UN CONCETTO DI

BUSINESS

MA UN CONCETTO DI

BUSINESS

Page 31: Il contratto di compravendita internazionale2

DUE TIPOLOGIE DI STRATEGIEDUE TIPOLOGIE DI STRATEGIE

Joint venture

societaria:

costituzione di una

società alla quale si

affida un

determinato

obiettivo

Joint venture

societaria:

costituzione di una

società alla quale si

affida un

determinato

obiettivo

JOINT VENUTURE

CONTRATTUALE:

collaborazione fra le parti

retta esclusivamente da uno o

più contratti, generalmente

collegati fra loro, che

permettono di identificare i

ruoli delle parti

JOINT VENUTURE

CONTRATTUALE:

collaborazione fra le parti

retta esclusivamente da uno o

più contratti, generalmente

collegati fra loro, che

permettono di identificare i

ruoli delle parti

Page 32: Il contratto di compravendita internazionale2

1. CONTRATTO DI LICENZA O DI TRASFERIMENTO DI

KNOW HOW;

2. CONTRATTO DI AGENZIA;

3. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE;

4. CONTRATTO DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;

5. CONTRATTO DI SUBFORNITURA;

6. CONTRATTO DI LICENZA BREVETTI

1. CONTRATTO DI LICENZA O DI TRASFERIMENTO DI

KNOW HOW;

2. CONTRATTO DI AGENZIA;

3. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE;

4. CONTRATTO DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;

5. CONTRATTO DI SUBFORNITURA;

6. CONTRATTO DI LICENZA BREVETTI

Page 33: Il contratto di compravendita internazionale2

… A LONG JOURNEY STARTS WITH A SINGLE STEP.

ConclusioniConclusioni

Page 34: Il contratto di compravendita internazionale2