Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli...

68
Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI me contrattualizzarli garantirli e recupera Giovedì 1 Aprile 2010 ANCONA Loggia dei Mercanti - Via della Loggia In collaborazione con

Transcript of Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli...

Page 1: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it

SEMINARIO

I PAGAMENTI INTERNAZIONALIcome contrattualizzarli garantirli e recuperarli

Giovedì 1 Aprile 2010

ANCONA

Loggia dei Mercanti - Via della Loggia

In collaborazione con

Page 2: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

I PAGAMENTI INTERNAZIONALICome contrattualizzarli, garantirli e recuperarli

→ Crescente criticità della contrattualistica internazionale.→ Crescente necessità della predisposizione appropriata del

contratto internazionale.→ Plurime ripercussioni del contratto internazionale nei seguenti

ambiti:a) ambito legale;b) ambito commerciale;c) ambito creditizio/valutario/finanziario;d) ambito logistico;e) possibilità di utilizzare procedure rapide ed efficaci per recuperare i crediti insoluti.

→ Le condizioni generali di vendita

Page 3: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

La scelta del tipo di contratto, la sua struttura, i suoi contenuti, la valutazione del rischio di credito e/o di cambio,

le precauzioni e le soluzioni strategiche:

VARIANO

In riferimento ai Paesi in cui si svolge il rapporto commerciale; In riferimento al settore merceologico di appartenenza; In riferimento alla forza contrattuale.

Page 4: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Dal contratto di vendita o agenzia o distribuzione,

ai contratti di licenza o di trasferimento di diritti di proprietà industriale

e di know-how,

ai contratti di fornitura di opere chiavi in mano,

ai contratti di joint venture:

mai lasciare alla controparte l’iniziativa di redigere il contratto!!!

Page 5: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Se non è possibile, sottrarsi alle implicazioni delle proposte contrattuali della controparte;

Risolvere, comunque, in maniera strategica una serie di contenuti quali:

a) la legge applicabile al contratto;

b) l’autorità delegata a risolvere le eventuali controversie;

c) l’oggetto del contratto, con indicazione delle specifiche tecniche del bene oggetto di compravendita, delle eventuali tolleranze e del tipo di imballaggio;

d) il trasporto ed i termini di resa; la documentazione che deve accompagnare la merce;

e) e, in particolare, la determinazione del prezzo e le modalità del pagamento.

Page 6: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

__.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi riportati nel listino prezzi del VENDITORE in vigore al momento dell’ordine.

__.2 Tutti i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro / in ________ e per consegne secondo il termine di resa ____ – Incoterms 2000 – ICC – __________.

__.3 I prezzi, in conformità all’Incoterm adottato, includono: …montaggio, avviamento, collaudo …

__.4 I prezzi non includono: IVA se dovuta, imballaggio, _______________.

Page 7: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Clausola base__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di modificare il listino prezzi in qualsiasi momento, a propria discrezione, con il solo obbligo di comunicare la variazione all’ACQUIRENTE con un preavviso minimo di __ (_______) giorni. I nuovi prezzi entreranno in vigore decorso il suddetto termine di __ (_________) giorni.

Page 8: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Clausola di revisione del prezzo per variazione del cambio della valuta

__.1 I prezzi dei Prodotti riportati nel listino prezzi del VENDITORE, denominati in Dollari USA, sono stati concordati e fissati alla data di stipulazione del presente Contratto applicando il rapporto di cambio convenzionale Euro / Dollaro USA = 1,35 (1 Euro = 1,35 Dollaro USA) di seguito definito “Cambio Convenzionale Iniziale”. __.2 Nel caso in cui, nel giorno fissato per l’esecuzione del pagamento, il rapporto di cambio Euro / Dollaro USA, così come risultante dal sito internet www._____________, abbia subito una variazione, in aumento o in diminuzione, di una percentuale maggiore o uguale al ___% (__________ percento) rispetto al Cambio Convenzionale Iniziale, i prezzi dei Prodotti verranno conseguentemente variati, in aumento o in diminuzione, , secondo le modalità di calcolo di seguito riportate: ______________________________

Page 9: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Clausola di revisione del prezzo per variazione dei costi di produzione

__.1 Il VENDITORE avrà il diritto di aumentare i prezzi dei Prodotti in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi di fabbricazione dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) aumento del costo della materia prima in misura pari o superiore a ______________;b) incrementi del costo della manodopera in misura pari o superiore a ______________;c) aumento dei costi energetici in misura pari o superiore a _______.

Page 10: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Clausola di revisione del prezzo per variazione del costo delle materie prime

__.1 Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione dell’ordine da parte dell’ACQUIRENTE, ma prima della data di consegna dei Prodotti, il prezzo del (alluminio) subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, di una percentuale non inferiore al __% (_______ percento), il VENDITORE avrà il diritto di variare, in aumento o in diminuzione, il prezzo dei Prodotti di una percentuale pari a ______________________________________.

Al fine di determinare il valore della percentuale di variazione del prezzo del (alluminio) si prenderà come valore di riferimento iniziale il prezzo di chiusura alla data dell’ordine e come valore di riferimento finale il prezzo di chiusura alla data di consegna dei Prodotti, così come risultanti dal listino della Borsa Merci di Londra nelle due date di riferimento.

Page 11: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Adjusted component sale price

= Component price list

+ (Component price list X Variation % raw material cost)

Variation % raw material cost =

Reference cost – Basic cost _____________________________________________X 100

Basic cost

ESEMPIO DI FORMULA PER LA REVISIONE DEI PREZZI

Component price list

Component code Component price as per price list - in euros

001 10.00

Raw material description Basic cost

Aluminium 1.00 USD/ton

Basic cost of raw material means the prise of such raw material quoted by the London stock

exchange on the date of the order.

Reference cost of raw material means the price of that particular raw material as listed by the London stock exchange on the date in which the price has to be adjusted.

Page 12: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Variation % raw material cost =

1.20 – 1.00

X 100 = 20%1.00

Adjusted component sale price = 10.00 + (10.00 X 20%) = € 12.00

Component code Basic price of components – in euros

001 10.00

Component code Raw material description Basic cost – in euros

001 Aluminium 1.00

Component sale price increase calculation

Component price list

Basic cost of raw material

Reference cost of raw material = 1.20 euros

Page 13: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

ESECUZIONE DEL PAGAMENTO

Clausola base

__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere effettuato mediante:

• bonifico bancario alla data/entro ______ __________• Lettera di credito ………… con pagamento a…………. emessa da … ……… secondo il form allegato ……………• ………………………………………………………………………..

Page 14: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Rinvio alle condizioni generali di vendita del VENDITORE

__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di vendita del VENDITORE allegate al presente contratto come Allegato - X -.

Page 15: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Pagamento dilazionato

__.1 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE dovrà essere effettuato come segue:a) __% (_______ percento) a mezzo ______________ entro __ giorni dalla data di conferma dell’ordine;b) __% (_______ percento) a mezzo ______________ alla data/entro _________________;c) __% (_________ percento) a mezzo ____________ alla data/entro ____________.

Page 16: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Pagamento dilazionato e correlata garanzia di adempimento

__.1 Il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE con il presente Contratto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro i seguenti termini:a) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento della fattura pro-forma emessa dal VENDITORE a conferma dell'ordine;b) __% (_______ percento), pari a Euro ______ (_________), al ricevimento della fattura commerciale e della conferma scritta da parte del VENDITORE che i Prodotti sono disponibili per la consegna;c) __% (_________ percento), pari a Euro ______ (_________), a 90 giorni data consegna.__.2 Al fine di assicurare il pagamento dei Prodotti, l’ACQUIRENTE fornirà al VENDITORE una garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata, escutibile ed incassabile a prima richiesta, emessa da primaria Banca ________________ che risulti di gradimento del VENDITORE, secondo il form allegato, a garanzia della rata di pagamento del prezzo di Euro ______ (_________) di cui al precedente articolo __.1 paragrafo c).

Page 17: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATO IL PAGAMENTO

__.1 Tutti i pagamenti del prezzo dei Prodotti dovuti al VENDITORE dall’ACQUIRENTE si considereranno effettuati soltanto nel momento in cui il prezzo dei Prodotti sarà stato accreditato sul conto corrente del VENDITORE.

Page 18: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

MORA NEL PAGAMENTO E CONSEGUENZE SULLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Interessi

__.1 Eventuali ritardi da parte dell’ACQUIRENTE nell’esecuzione dei pagamenti delle rate di prezzo convenute __________________ comporteranno l’addebito degli interessi di mora • nella misura del x % • ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. italiano 9 ottobre 2002 n. 231 e della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE senza necessità di specifica richiesta o di costituzione in mora.

Page 19: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

PENALI

Rischio di nullità delle clausole penali pure; Necessità di articolare la clausola penale (penalty) sotto forma di prequantificazione del danno (liquidated damages).

_. 1 In caso di ritardo rispetto alla scadenze di pagamento contrattualmente convenute, Compratore sarà tenuto a pagare a Venditore una penale pari allo 0,x sull’importo del pagamento ritardato per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia protratto e ciò sino ad un ammontare massimo pari al 20% del pagamento ritardato._. 1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Venditore si impegna a pagare al Compratore una penale pari allo 0,296 del valore delle forniture effettuate in ritardo per ciascuna settimana in cui detto ritardo si sia verificato, e ciò sino ad un ammontare massimo pari al 5% del controvalore dei Prodotti oggetto di fornitura.

Page 20: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Divieto di eccezione

__.1 L’ACQUIRENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti del VENDITORE se non sarà in regola con l’esecuzione dei pagamenti.

Page 21: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per singola vendita con consegna unica

__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori

__.2 Il VENDITORE avrà diritto di sospendere la fornitura e rifutare la consegna dei Prodotti qualora l’ACQUIRENTE ometta l’adempimento di uno o più dei seguenti obblighi:

a) obbligo di pagare il __% (________ percento) del prezzo alla data/entro _________________;

b) obbligo di aprire la lettera di credito per il __% (________ percento) del prezzo alla data/entro _________________.

Page 22: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Sospensione della fornitura e decadenza dal beneficio del termine per singola vendita con pagamento dilazionato e con consegne ripartite

__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori

__.2 Nel caso in cui l’ACQUIRENTE non rispetti anche uno solo dei termini di pagamento rateale convenuti all’articolo ___, il VENDITORE, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, avrà il diritto di:

a) sospendere l’esecuzione delle successive consegne; b) Cancellare tutti gli ordini in corso; c) richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo della vendita;d) vendere o disporre diversamente dei prodotto pronti per la consegna;e) __.3 Il diritto di sospendere l’esecuzione delle consegne potrà altresì essere

esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà finanziaria dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali, nonché in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e della ammissione alla relativa copertura.

Page 23: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Sospensione delle forniture e decadenza dal beneficio del termine per forniture continuative

__.1 I termini di pagamento convenuti dovranno intendersi essenziali e perentori__.2 In qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, il VENDITORE avrà il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture, anche relativamente ad ordini già confermati e di richiedere l’immediato pagamento di tutte le somme dovute dall’ACQUIRENTE, anche qualora fosse stato concordato un pagamento rateale o differito, ove si verifichi una delle seguenti circostanze riferibili all’ACQUIRENTE: a) mancato pagamento, anche parziale, di una o più forniture precedenti; b) reiterata inosservanza dei termini di pagamento convenuti in relazione a forniture precedenti. __.3 Il diritto di sospendere o annullare l’esecuzione delle forniture potrà altresì essere esercitato dal VENDITORE in caso di palese stato di difficoltà finanziaria dell’ACQUIRENTE, risultante dall’avvio di procedure concorsuali, nonché in caso di perdita totale o parziale della affidabilità assicurativa e della ammissione alla relativa copertura.

Page 24: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Pagamento a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata

__.1 I termini di pagamento convenuti devono intendersi come essenziali e perentori.__.2 Fatto salvo quanto diversamente concordato, per iscritto e di volta in volta, tra le Parti, il pagamento dei Prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE in esecuzione di quanto qui previsto verrà effettuato per mezzo di credito documentario e attraverso l’emissione di lettere di credito irrevocabili, emesse da primaria Banca sita nel Territorio, in favore del VENDITORE e confermate da una Banca di gradimento del VENDITORE, per un importo pari al prezzo da pagarsi per i Prodotti ordinati e da consegnare all’ACQUIRENTE. I termini delle lettere di credito fatte predisporre dall’ACQUIRENTE dovranno essere conformi al form unito al presente contratto come allegato x e risultare accettabili per il VENDITORE al fine di ottenere la conferma da parte della propria banca.__.3 Qualsiasi lettera di credito di cui al precedente articolo __.1 dovrà essere emessa e comunicata contemporaneamente all'emissione da parte dell’ACQUIRENTE dell'ordine per i Prodotti cui si riferisce, fermo restando che il VENDITORE non sarà tenuto a dare esecuzione ad alcun ordine che non sia accompagnato dalla comunicazione della prescritta lettera di credito.

Page 25: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETÀ

Clausola per vendita singola __.1 Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che il Prodotto descritto all’articolo __ del Contratto è gravato da diritto di riserva della proprietà in favore del VENDITORE.__.2 In virtù del presente accordo, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà sul Prodotto fino a che il prezzo dello stesso, corrispondente ad € __________, non sarà stato totalmente pagato dall’ACQUIRENTE. __.3 L’ACQUIRENTE non rivenderà e non costituirà alcuna garanzia sul Prodotto fino a che non avrà effettuato il pagamento totale del prezzo, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del VENDITORE. __.4 Nel caso in cui ACQUIRENTE dovesse omettere il pagamento del prezzo dovuto, anche qualora dovesse omettere il pagamento di una sola rata del prezzo, così come dovuto in base alle modalità ed ai tempi di pagamento convenuti nel contratto di vendita, il VENDITORE potrà richiedere ed ottenere l’immediata restituzione del Prodotto oltreché il rimborso di tutti i costi e delle spese conseguenti.

Page 26: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Clausola per condizioni generali di vendita o per un accordo di fornitura o per un contratto di distribuzione (da sola non è efficace in quanto il patto di riserva di proprietà deve essere prevalentemente stipulato di volta in volta con riferimento a beni determinati)

__.1 Tutti i Prodotti che il VENDITORE venderà all’ACQUIRENTE saranno gravati da diritto di riserva della proprietà a favore del VENDITORE. Pertanto, il VENDITORE manterrà il diritto di proprietà su tutti i Prodotti venduti all’ACQUIRENTE fino a che il prezzo degli stessi non sarà stato integralmente pagato da quest’ultimo mentre l’ACQUIRENTE sarà semplice depositario dei Prodotti stessi, con il conseguente obbligo di mantenerli in perfetto stato di conservazione.__.2 L’ACQUIRENTE non venderà né consegnerà a terzi i Prodotti ricevuti dal VENDITORE e non costituirà alcuna garanzia sugli stessi fino a che non avrà eseguito il pagamento integrale del prezzo. __.3 In caso di mancato pagamento del prezzo entro i termini concordati fra le Parti, VENDITORE avrà il diritto di:• accedere al locali in cui si trovano i Prodotti, rientrarne in possesso e trattenere le rate eventualmente già versate dall’ACQUIRENTE;• ottenere dall’ACQUIRENTE il rimborso di tutti i costi e delle spese sostenuti per rientrare in possesso dei Prodotti;• ottenere dall’ACQUIRENTE il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

Page 27: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LA RISERVA DI PROPRIETÀ IN GENERALE

Necessità di prevedere esplicitamente la clausola di riserva di proprietà:

nel contratto di vendita; o contestualmente/contemporaneamente al perfezionamento del contratto di vendita.

E’ richiesta la stipulazione per atto scritto contestuale/contemporanea alla conclusione del contratto di vendita in Austria, Germania, Spagna e gran parte dei Paesi europei.

E’ richiesta la stipulazione per atto scritto prima della consegna dei beni in Grecia e in Francia.

Page 28: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

L’OPPONIBILITA’ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA’

Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente.

Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti di terzi:

a) i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla riserva di proprietà;b) i terzi creditori dell’acquirente.

Page 29: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE

Si applica la legge che regola il contratto di vendita e, in generale, è richiesto:

• forma scritta della clausola di riserva di proprietà;• data certa del documento scritto che contiene la clausola di riserva di proprietà (quando non è contenuta nello stesso contratto di compravendita).

Page 30: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

OPPONIBILITÀ DELLA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI

Si applica la legge nazionale del luogo in cui si trovano i beni o la legge nazionale dell’acquirente estero e occorre rispettare norme e procedure idonee a predisporre una pubblicità per consentire ai terzi di venire a conoscenza della clausola di riserva di proprietà, fra cui:• registrazione del contratto che contiene la clausola in appositi registri pubblici;• apposizione di targhette identificative sui beni oggetti di riserva della proprietà;• richiamo in fattura della clausola;• mantenimento del bene in un determinato ambito/territorio.

Page 31: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Esistono Paesi in cui non è possibile far valere la clausola di riserva di proprietà nei confronti di terzi

a)per mancanza di norme e procedure di pubblicità;

b) per mancata istituzione di registri pubblici, nei quali registrare la clausola di riserva di proprietà.

Page 32: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITO ALTERNATIVI ALLA RISERVA DI PROPRIETÀ

Pegno non possessorio: in Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica Ceca.

Il pegno non possessorio da’ diritto al venditore di richiedere ed ottenere dal giudice competente l’emissione di un provvedimento di restituzione del bene.

In caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il venditore potrà soddisfare il proprio credito con un grado di prelazione rispetto ai creditori dell’acquirente.

Anche il patto costitutivo di pegno non possessorio deve essere normalmente registrato in apposito registro.

Page 33: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTEROProcedere in Italia o procedere all’estero?

La parte che ha intenzione di agire in giudizio deve anzitutto accertare: quale Stato o quali Stati attribuiscano ai propri giudici il potere di decidere in ordine a quella controversia; se la sentenza emessa in uno Stato può essere eseguita nello Stato in cui il debitore dispone di beni che possono venire assoggettati all’esecuzione.

Page 34: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTEROProcedere in Italia o procedere all’estero?

Le ragioni giuridiche e le ragioni pratiche che presiedono alla individuazione della giurisdizione.

a) Le ragioni giuridiche: la riconoscibilità e la eseguibilità dei provvedimenti giudiziali in ambito comunitario e al di fuori dell’ambito comunitario.

b) Le ragioni di convenienza: In particolare, la migliore efficacia pratica della scelta della giurisdizione in ambito comunitario e al di fuori dell’ambito comunitario.

Page 35: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

- 35 -

Da: ahwuang [mailto:[email protected]]Inviato: mercoledi 11 novembre 2009 16.22A: Bacciardi & PartnersCc: 'Enzo Bacciardi'; 'Marco Bertini‘Oggetto:

Dear Enzo,Thanks for message. Please find below my detailed answers with respect to your request concerning the debt collection procedure in China.My concepts are based on intensive understanding of the legal, political and social environment of China.Few Chinese people would let you know Chinese courts are corrupted, lazy and greedy.The vice president of China Supreme Court was arrested for his taking 400 Million RMBfrom an enforcement of judgement.This is only a tiny part of the iceberg.From them you know how corrupted downstream. Almost every judge takes black money.Given that the gravity of evidence is low, I do not expect we could count on Wu Xi Court to grab the evidence for us.I do not expect they would send personnel to Italy to conduct the test. They will say there is no such practice. It only happens the investigations are undertaken domestically. Judicial investigation rarely happens overseas._Jn our usual practice even if you have overwhelming evidence there is a high likelihood of failure. Let alongside the evidence is insufficient.If I were a_novis_I_would naively dream a chance. But I have to provide my true concerns based on practice rather than imagination.

AidanAidan Hwuang JtlP-V & T Law FirmShen Zhen, Beijing & Shang Hai

Page 36: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LA CINA VS LA CONVENZIONE DI NEW YORK

Per la prima volta dalla sua adesione alla Convenzione di New York nel 1987, la Cina ha negato il riconoscimento e l’esecuzione diuna sentenza arbitrale straniera in quanto ritenuta contrastante con le politiche pubbliche del Paese. Il rifiuto della sentenza, emessa da un tribunale di Parigi in esecuzione delle norme prescritte dall’ICC e riguardante una controversia tra tre società straniere – due serbe ed una del Liechtenstein - contro una società cinese, palesa, in realtà, uno dei nodi cruciali e più critici che caratterizzano idelicati rapporti tra Stato e Comunità Internazionale. L’accettazione della suddetta sentenza avrebbe, infatti, secondo quanto dichiarato dalla Corte Suprema Popolare cinese, finito per intaccare il principio della cosiddetta domestic jurisdiction ovvero lasovranità interna dello Stato. Il fatto, in sé marginale, apre senza dubbio una crepa, di non poco conto, nei rapporti tra Cina e ICC creando un importante precedente nel riconoscimento ed esecuzione delle prossime sentenze internazionali emesse nel rispetto delle norme della Convenzione di New York.

This page was exported from - Mondo ADR - Conflict Management e Risoluzione delle Controversie

Page 37: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

a) In base alla normativa applicabile in ambito comunitario.

Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale

Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale

Page 38: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Articolo 5 del Regolamento CEE n. 44/2001.

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Page 39: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

b) In base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito comunitario.

1. Deve essere anzitutto verificata l’esistenza di convenzioni internazionali bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;

2. Soltanto se e nel caso in cui non vi siano convenzioni internazionali, si applicano le disposizioni della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218).

Page 40: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

c) In base alla clausola di scelta della giurisdizione

La clausola di scelta della giurisdizione deve tuttavia rispondere a due requisiti.

a) la conformità giuridica della scelta, vale a dire che tale scelta sia consentita e validamente formulata sulla base del diritto (processuale e sostanziale) applicabile in materia;

b) l’opportunità di tale scelta, vale a dire che tale scelta sia non solo possibile ma anche conveniente per ragioni di tempistica e facilità ad ottenere il titolo giudiziale e ad eseguire tale titolo giudiziale.

Page 41: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

L’ESEGUIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI

a) in ambito comunitario

Procedura di exequatur in base al regolamento (CE) n. 44/2001 e alla Convenzione di Lugano del 16 aprile 1988.

Titolo esecutivo europeo: regolamento (CE) n. 805/2004 regolamento (CE) n. 1896/2005.

b. al di fuori dell’ ambito comunitario

Procedura di exequatur in base alle convenzioni bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria.

Page 42: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI IN AMBITO COMUNITARIO

In generale:

Tutte le procedure nazionali italiane i cui provvedimenti giurisdizionali godono di riconoscibilità ed eseguibilità in base alla normativa applicabile in ambito comunitario.

Page 43: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

In particolare:

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(small claims procedure).

Page 44: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006

Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca.

Ambito oggettivo di applicazione: Si applica alla materia civile e commerciale, fatta eccezione per alcune materie espressamente escluse.

Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti gli Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento di ingiunzione, modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione.

Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al Regolamento.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Page 45: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA’ (SMALL CLAIMS PROCEDURE)

Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007,

Ambito soggettivo di applicazione: Si applica per le controversie in ambito comunitario, ad eccezione della Danimarca.

Ambito oggettivo di applicazione: Si applica nelle controversie in materia civile e commerciale il cui valore esclusi interessi e spese non ecceda Euro 2.000.

Procedura applicabile: Norme di procedura comuni applicabili in tutti gli Stati membri relativamente a: domanda e provvedimento, modalità di deposito e di notifica, atto di opposizione.

Tutti questi atti sono redatti secondo i moduli standard che sono allegati al Regolamento.

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro senza che sia necessaria la dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Page 46: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LE PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI AL DI FUORIDELL’AMBITO COMUNITARIO

Tutte le procedure nazionali

i cui provvedimenti giurisdizionali godono di riconoscibilita’ ed eseguibilita’ in base alla normativa applicabile al di fuori dell’ambito comunitario ovvero, prevalentemente, in base alle convenzioni internazionali bi o plurilaterali di assistenza e cooperazione giudiziaria.

Page 47: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ANTICIPATORI

a) Provvedimenti cautelari ed anticipatori in ambito comunitarioArt. 31 Regolamento CE N.44/2001: “i provvedimenti cautelari o anticipatori del recupero previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del citato regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.”

Art. 47 Regolamento CE N.44/2001: “qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del regolamento, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o anticipatori del recupero in conformità alla legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 41.

b) Provvedimenti cautelari ed anticipatori al di fuori dell’ambito comunitario

c) L’attivazione delle garanzie collaterali e della riserva di proprietà

Page 48: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

1) La notifica nel territorio comunitario degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale

Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007

Modalità di notifica: diretta (di regola)

2) La notifica al di fuori del territorio comunitario degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.

Normativa di riferimento: Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 e Convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954;

Altre convenzioni bi o plurilaterali

Modalità di notifica: • Diretta• Autorità centrale• Autorità consolare

Page 49: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO - www.bacciardistudiolegale.it

Vi ringraziamo per essere intervenuti

al SEMINARIO

I PAGAMENTI INTERNAZIONALIcome contrattualizzarli garantirli e recuperarli

…e soprattutto…….

In collaborazione con

Page 50: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ IN BASE ALLA LEGGE ITALIANA1. Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente.In base alla legge italiana, per rendere opponibile all’acquirente la clausola di riserva di proprietà su un bene mobile, occorre che la stessa sia esplicitamente concordata tra il venditore e l’acquirente alla stipula del relativo contratto di vendita o al perfezionamento della vendita tramite lo scambio di ordine e conferma d’ordine. La necessaria contestualità della clausola di riserva di proprietà, rispetto al contratto di vendita cui accede, comporta che non è sufficiente la presenza della clausola nella sola fattura di vendita al fine di rendere opponibile la riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente. Infatti, la fattura è un mero documento contabile che viene generalmente emesso dal venditore dopo la conclusione del contratto di vendita.L’inserzione della clausola di riserva di proprietà nella fattura, pur non essendo di per sé condizione sufficiente per la validità e l’opponibilità della stessa nei confronti dell’acquirente, è invece una delle condizioni necessarie per l’opponibilità della clausola nei confronti dei creditori dell’acquirente, come illustrato nel seguente paragrafo 1.2.

Page 51: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

2. Opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dei terzi.

La clausola di riserva di proprietà deve essere opponibile, oltre che all’acquirente, anche ai terzi.A tale scopo, occorre distinguere tra:• i terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla riserva di proprietà;b) i terzi creditori dell’acquirente.

a) Con riferimento ai terzi che acquistano dall’acquirente il bene gravato dalla riserva di proprietà, l’articolo 1524, 2° comma, del codice civile dispone che la clausola di riserva di proprietà è loro opponibile solo qualora:

la vendita con riserva di proprietà abbia ad oggetto macchine industriali; il contratto che contiene la clausola di riserva della proprietà, normalmente il contratto di vendita, sia stato trascritto in un

apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale avente competenza sul territorio in cui è collocata la macchina; e, infine,

la macchina sia mantenuta all’interno di tale territorio.Pertanto, nel caso in cui il bene venduto con riserva di proprietà sia un bene diverso da un macchinario industriale, il venditore

non potrà opporre la clausola di riserva di proprietà al terzo che abbia acquistato il bene dal proprio acquirente. Ciò ad eccezione del caso in cui il venditore possa dimostrare che il terzo ha acquistato il bene in mala fede in quanto conosceva

l’esistenza della clausola di riserva di proprietà.

b) Con riferimento ai terzi creditori, la clausola di riserva di proprietà è opponibile ai terzi creditori qualunque sia il bene gravato dalla riserva di proprietà e pertanto anche qualora si tratti di un bene diverso da macchinari industriali.

Con riferimento ai terzi creditori, affinché la clausola di riserva di proprietà sia opponibile al creditore pignoratizio dell’acquirente, è necessario:

che la clausola di riserva di proprietà risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ai sensi dell’articolo 1524, 1° comma, del codice civile;

La data del documento scritto che contiene la clausola di riserva di proprietà è considerata “certa” se è certificata da un notaio o da altro pubblico ufficiale ovvero se sul documento risulta apposto un timbro datario dell’ufficio postale.

che la clausola di riserva di proprietà sia altresì annotata nelle singole fatture relative alla vendita del bene in questione e che tali fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs n. 231/02 che ha attuato in Italia la Direttiva Comunitaria 2000/35/CE.

Page 52: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

LA DISCIPLINA DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ ALL’ESTERO

1. In riferimento alla riserva di proprietà con acquirenti esteri, occorre tener presente quanto segue: In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente estero, si fa riferimento alla legge che regola il contratto di vendita. Pertanto, se la clausola di riserva di proprietà è inserita in un contratto di vendita regolato dalla legge italiana, le condizioni per rendere valida e opponibile tale clausola nei confronti dell’acquirente estero sono le condizioni stabilite dalla legge italiana.

In riferimento alla opponibilità della clausola di riserva di proprietà nei confronti dei terzi situati all’estero, l’opponibilità della clausola di riserva di proprietà è regolata in base alla legge nazionale del luogo in cui si trovano i beni e quindi in base alla legge nazionale dell’acquirente estero. A tale proposito, è necessario tenere presente che la riserva di proprietà è disciplinata in maniera diversa in ogni Paese.Indichiamo di seguito alcuni riferimenti alle normative straniere.

Page 53: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

2.Condizioni per rendere opponibile la riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente.

La legislazione di alcuni Paesi, così come la legislazione italiana, prevede che per rendere valida e opponibile nei confronti dell’acquirente la clausola di riserva di proprietà, tale clausola debba essere necessariamente stipulata al momento in cui viene conclusa la vendita (si vedano, ad esempio, le legislazioni di Austria, Germania, Spagna e di gran parte dei Paesi europei).La legislazione di altri Paesi, invece, attribuisce validità e efficacia alla clausola nei confronti dell’acquirente purché essa sia stata convenuta dalle parti prima della consegna dei beni (si vedano, ad esempio, le legislazioni di Grecia e Francia).Sempre ai fini dell’opponibilità all’acquirente, la normativa e la giurisprudenza di vari Paesi richiedono che la clausola di riserva della proprietà sia redatta nella lingua utilizzata per il contratto di vendita e/o, come ad esempio la normativa francese, che la clausola sia redatta con caratteri più evidenti rispetto ai caratteri utilizzati per il resto del contratto o del documento che la contiene (ad esempio, redigendo la clausola in carattere maiuscolo o grassetto o richiudendola in un apposito riquadro). Inoltre, a differenza di quanto esposto al paragrafo 1.2 con riferimento alla giurisprudenza italiana, la normativa e la giurisprudenza di vari Paesi considerano valida ed efficace nei confronti dell’acquirente la clausola di riserva della proprietà contenuta nelle sole condizioni generali di vendita del venditore.

Page 54: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

3.Condizioni per rendere opponibile la riserva di proprietà nei confronti dei terzi.

Al fine di rendere opponibile la clausola di riserva di proprietà nei confronti dei terzi, la maggior parte delle legislazioni straniere impone il rispetto di norme e procedure idonee a predisporre una pubblicità che consenta ai terzi di venire a conoscenza dell’esistenza della clausola, come, ad esempio:a) la registrazione del contratto che contiene la clausola in appositi registri pubblici;b) l’apposizione di targhette identificative sui beni oggetto di riserva della proprietà;c) l’inserimento in fattura della clausola.Esistono anche Paesi in cui non è possibile far valere la clausola di riserva della proprietà nei confronti dei terzi, principalmente perché in tali Paesi non sono previste norme e procedure di pubblicità, oppure perché, pur esistendo tali norme, non sono mai stati istituiti i registri pubblici nei quali registrare il contratto contenente la clausola di riserva di proprietà.

Page 55: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

4.Strumenti di tutela giuridica alternativi alla riserva di proprietà

Quando non è possibile vincolare i beni oggetto della vendita tramite la clausola di riserva di proprietà, è opportuno valutare se la normativa locale preveda strumenti di tutela giuridica ad essa assimilabili che consentano al venditore di acquisire sufficiente tutela contro il rischio di mancato pagamento del prezzo del bene da parte dell’acquirente.Diverse normative dei Paesi dell’est (fra cui Russia, Polonia, Ungheria, Albania, Repubblica Ceca) prevedono la possibilità di vincolare i beni oggetto della vendita attraverso la costituzione del cosiddetto “pegno non possessorio”. Il pegno non possessorio, una volta costituito osservando le formalità previste dalla legge applicabile, conferisce al venditore significativi vantaggi: nel caso in cui il compratore non abbia pagato, in tutto o in parte, il prezzo della vendita, il venditore potrà richiedere al giudice competente l’emissione di un provvedimento simile ad un decreto ingiuntivo. Ottenuto tale provvedimento, il venditore potrà materialmente recarsi nel luogo in cui si trova il bene gravato dal pegno non possessorio e potrà recuperarlo, dando luogo ad una sorta di esecuzione forzata eseguita da un privato. Inoltre, in caso di fallimento o di soggezione del bene ad esecuzione forzata, il venditore potrà soddisfare il proprio credito con precedenza rispetto agli organi fallimentari o ai creditori dell’acquirente.

Il pegno non possessorio deve essere costituito mediante un apposito patto tra il venditore e il compratore. Ai fini dell’efficacia del pegno non possessorio, sia fra le parti che nei confronti dei terzi, è poi necessario che il patto che lo costituisce sia iscritto in apposito registro.

Page 56: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

5. Consigli operativi

5.1 Per il caso di vendite in Italia, che saranno regolate dalla legge italiana, occorrerà:a) concordare per iscritto la clausola di riserva di proprietà al momento della stipula del relativo contratto di

vendita o al perfezionamento della vendita tramite lo scambio d’ordine e conferma d’ordine;b) munire di data certa il documento nel quale è contenuta la clausola di riserva di proprietà seguendo una

delle procedure indicate al paragrafo 1.2 lettera b). A tale scopo, potrete registrare il contratto ovvero, più semplicemente, fare apporre sullo stesso il timbro postale. È più difficile rispettare il requisito della data certa qualora la vendita sia realizzata attraverso lo scambio di ordine e conferma d’ordine. Pertanto, le vendite in relazione alle quali vorrete garantire il pagamento tramite la riserva di proprietà dovranno essere preferibilmente eseguite attraverso la stipula di un vero e proprio contratto di compravendita;

c) riportare la clausola di riserva di proprietà anche nelle singole fatture relative alla vendita del bene gravato dalla riserva;

d) trascrivere il contratto di vendita nell’apposito registro, come indicato al paragrafo 1.2, nel caso in cui il bene gravato dalla riserva di proprietà sia un macchinario industriale.

5.2 Per il caso di vendite all’estero, che saranno regolate dalla legge estera, occorrerà:a) concordare per iscritto la clausola di riserva di proprietà al momento della stipula del relativo contratto di

vendita o al perfezionamento della vendita;b) verificare le norme e le procedure richieste dalla legge del Paese nel quale intendete vendere il bene, al

fine di rendere opponibile la clausola di riserva di proprietà;c) seguire le norme e le procedure previste dalla legge del Paese nel quale verrà venduto il bene al fine di

rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi, come indicato al paragrafo 2.2;d) riportare la clausola di riserva di proprietà anche nelle singole fatture relative alla fornitura del bene gravato

dalla riserva.

Page 57: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

MODALITA’ OPERATIVE E PROCEDURALI PER ESEGUIRE IL RECUPERO DI CREDITI ALL’ESTERO

1.La procedura standard normalmente adottata prevede i seguenti steps:

1.1 invio di formale diffida al debitore, da parte del nostro Studio legale;1.2 reiterazione di formale diffida al debitore da parte del nostro Studio coaffiliato Eurojuris con sede nel territorio del debitore, con eventuale convocazione del debitore per tentare una transazione;1.3 verifica della solvibilità del debitore;1.4 azione giudiziale, in Italia o all’estero, per ottenere il provvedimento di condanna del debitore.1.5 azione esecutiva all’estero del provvedimento di condanna.

Il nostro Studio legale esegue ogni singolo step soltanto a seguito di espressa autorizzazione da parte del Cliente.

Page 58: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

2. Invio di formale diffida al debitore.

Su consenso del cliente, il nostro Studio provvede ad inviare una formale lettera di diffida ad adempiere al debitore con sede all’estero, intimandogli di provvedere al pagamento entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della diffida.

Nel contempo, nel testo della diffida facciamo presente che, nel caso di mancato pagamento, trasmetteremo la pratica al nostro Studio coaffiliato Eurojuris locale, dimostrando la ferma intenzione di procedere giudizialmente al recupero coattivo del credito così da indurre il debitore ad eseguire il pagamento.

Page 59: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

3. Reiterazione di formale diffida al debitore da parte del nostro studio co-affiliato

Richiediamo, al nostro Studio coaffiliato del luogo in cui il debitore ha sede, un preventivo di spesa per l’invio di una ulteriore lettera di diffida e, qualora risulti opportuno, per la convocazione del debitore presso la sede del nostro Studio coaffiliato al fine di raggiungere una soluzione transattiva. Previa approvazione del preventivo da parte del Cliente, il nostro Studio coaffiliato procede in conformità alle nostre istruzioni.

Page 60: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

4. Verifica di solvibilità del debitore

In caso di perdurante morosità nel pagamento, al fine di tendere ad una proficua azione di recupero del credito, è opportuno verificare se il debitore risulta ancora attivo e quale è il suo grado di solvibilità.

A tale scopo, sempre su consenso del cliente, provvediamo a richiedere al nostro Studio coaffiliato Eurojuris locale un preventivo di spesa per verificare il grado di solvibilità del debitore e, se il preventivo è di gradimento del cliente, diamo incarico allo Studio coaffiliato di procedere alla verifica di solvibilità.

Nel caso in cui la verifica di solvibilità evidenzi che:- il debitore è ancora in attività;- lo stesso non è gravato da procedure esecutive e/o concorsuali ;- il patrimonio del debitore appare sufficiente a soddisfare il credito vantato,sarà necessario individuare, in base al contratto o al titolo del credito, e alla luce delle Convenzioni Internazionali, sia la legge applicabile al rapporto intercorso tra il Cliente ed il debitore all’estero (legge italiana o legge straniera) sia il giudice (italiano o straniero) presso cui avviare l’azione giudiziale.

Page 61: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

5. Azione giudiziale, in italia o all’estero, per ottenere la condanna del debitore

A questo punto, è possibile avviare, nei confronti del debitore, un’azione legale volta all’ottenimento di una sentenza di condanna in base alla quale procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore. In base all’analisi legale di cui al precedente paragrafo 3., indichiamo al Cliente se tale azione può essere avviata in Italia oppure deve essere avviata all’estero.

Page 62: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

6. Azione esecutiva all’estero

Ottenuto un provvedimento di condanna, in Italia o all’estero, nel caso in cui il debitore non adempia l’ordine di pagamento contenuto nel provvedimento di condanna, è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Salvo i rarissimi casi in cui il debitore abbia beni in Italia, l’azione esecutiva deve avere luogo all’estero.

Page 63: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

7. Spese e competenze professionali

Mentre per gli steps 1., 2. e 3. sono normalmente preventivabili, e vengono da noi preventivati, i costi per l’avvio e lo sviluppo di una azione giudiziale, con riferimento all’avvio e allo sviluppo dell’azione giudiziale e dell’azione esecutiva nei confronti del debitore come descritti agli steps 4. e 5. non è normalmente possibile compiere un preventivo di spesa per i seguenti motivi:

a) la durata di un’azione legale dipende dalle attività di resistenza che il debitore svolgerà nel corso del giudizio; conseguentemente, il costo dell’azione non può essere stimato o previsto a priori. Infatti, in termini di tempo, un’azione giudiziale di recupero del credito può risolversi celermente (6 – 12 mesi) oppure, al contrario, può richiedere tempi lunghissimi (2 – 5 anni per il primo grado e 2 – 3 anni per il secondo grado), con conseguente aumento dei costi giudiziali e legali;

b) il nostro studio, come tutti gli studi legali stranieri, computa il costo di assistenza e consulenza su base oraria. Il costo complessivo della assistenza e consulenza varierà, di conseguenza, in base al tempo / applicazione che si renderà necessario e che non è preventivabile;

c) per le ragioni sopra esposte, risulta generalmente antieconomico dare corso a procedure di recupero all’estero, descritte agli steps 4 e 5, per importi creditori inferiori a € 10/15.000,00; negli Stati Uniti d’America per importi addirittura inferiori a € 20/30.000,00.

Page 64: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI1.La perdita del credito risultante da elementi certi e precisi (art. 101 comma 5 del TUIR)

Al di fuori del caso in cui il debitore sia sottoposto al fallimento oppure ad una delle altre procedure concorsuali (e salvo quanto si dirà in seguito relativamente ai crediti di modesto importo), le perdite su crediti sono deducibili soltanto se risultano da elementi certi e precisi. Il creditore, pertanto, ai fini della deducibilità della perdita, deve comprovare che la stessa è caratterizzata dalla certezza e dalla oggettiva determinabilità, avvalendosi della documentazione che, a seconda dei casi, si presenta maggiormente idonea. Non esiste alcuna normativa che indichi quali sono i documenti idonei a giustificare la deducibilità della perdita. Le elencazioni di documenti riportate nel presente paragrafo 2, pertanto, sono state predisposte sulla base della giurisprudenza esistente e dei rilievi che normalmente vengono fatti dai soggetti preposti all’accertamento di eventuali infrazioni. Al sussistere dei presupposti per la deducibilità della perdita, la deduzione potrà essere operata nell’anno in cui si acquisisce la certezza che il credito non può più essere soddisfatto.[1]

[1] Cass. n. 16330 del 28.4.2005 e seguenti.

Page 65: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

2. Irrecuperabilità risultante da documenti rilasciati da terzi

In base alla giurisprudenza e alla prassi dei soggetti accertatori, alcuni documenti, rilasciati da terzi in favore del creditore, sono generalmente idonei a provare la certezza e la definitività della perdita e, conseguentemente, a consentire che la stessa venga portata in deduzione fiscale. Tali documenti sono: - attestazione di irreperibilità del debitore, rilasciata dal Comune, relativamente alle persone fisiche, o - documentazione attestante la cancellazione dal Registro delle Imprese, relativamente alle persone giuridiche; - attestato di morte, o dichiarazione di morte presunta, del debitore senza eredi; - risultato definitivo dell’istruttoria della SACE relativamente ai crediti esteri assicurati (in questo caso la deduzione è possibile per la parte di credito non rimborsata dalla SACE).

Vengono tuttavia utilizzati anche i seguenti documenti a supportare la deducibilità della perdita: - Lettere di professionisti corredate da informazioni e/o documentazione originale relativa al debitore; - Assegni falsi accompagnati da querela nei confronti di chi li ha rilasciati.

Page 66: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

3.Irrecuperabilità risultante da cessione del credito

È possibile procedere alla deduzione della perdita sul credito, nel caso in cui il credito venga ceduto, in tutto o in parte, mediante una cessione pro soluto.La cessione è pro soluto, quando il cedente (creditore) deve garantire al cessionario (società che acquista il credito dal cedente) solo l’esistenza del credito oggetto della cessione, ma non anche la solvibilità del debitore ceduto. Pertanto, con la cessione pro soluto del credito, il cedente si libera da qualsiasi rischio di insolvenza del debitore ceduto e la perdita, al contempo, diventa certa e determinabile oltreché definitiva. La cessione è pro solvendo, invece, quando il cedente deve garantire sia l’esistenza del credito oggetto della cessione, sia la solvibilità del debitore ceduto. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, il cedente non è liberato dall’obbligo di pagare al cessionario, in tutto o in parte, l’importo del credito.In base a quanto sopra esposto, è evidente che solo nella cessione pro soluto l’eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibile.La giurisprudenza[1] ha tuttavia precisato che, al fine di giustificare la deducibilità della perdita nei casi di cessione pro soluto, è necessario:a)che la cessione del credito non sia avvenuta dietro pagamento di un prezzo simbolico;b)che il creditore corredi la decisione di cedere il credito con alcuni documenti dai quali emergono dubbi sulla solvibilità del debitore (es. insoluti, lettere di solleciti rimaste disattese, lettere di avvocati, visure, ecc.).

Infatti, in base alla giurisprudenza, è necessario dimostrare che il creditore non ha attuato un comportamento liberale o remissivo nei confronti del debitore.

[1] Cass. n. 13181 del 4.10.2000; n. 15563 del 11.12.2000; n. 7555 del 23.5.2002, n. 5337 del 10.3.2006.

Page 67: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

4. Irrecuperabilità derivante dalla prescrizione del credito.

La prescrizione del credito comporta che lo stesso non è più esigibile. Pertanto, decorso il termine di prescrizione, la perdita risulta senz’altro da elementi certi e precisi.Tuttavia, il comportamento del creditore che lasci prescrivere il proprio diritto di credito potrebbe essere interpretato come un atto di liberalità in favore del debitore e, in tal caso, la perdita non sarebbe deducibile.

Page 68: Piazza Matteotti, 16 - 61121 PESARO -  SEMINARIO I PAGAMENTI INTERNAZIONALI come contrattualizzarli garantirli e recuperarli.

5.Crediti di modesto importo

La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/124 del 6/8/1976 stabilisce che, ai fini della deducibilità fiscale delle perdite relative a crediti di modesto importo, non sono richieste rigorose prove formali della effettiva e definitiva irrecuperabilità, in considerazione del fatto che la loro lieve entità può consigliare le imprese a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero ulteriori oneri e spese da sostenere.La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/517 del 6/9/1980 riconosce la possibilità di portare direttamente a perdita il credito quando “sia evidente che le spese legali e di causa possano superare l’importo stesso del credito”.Pertanto, il credito di modesto importo può essere portato direttamente a perdita, senza necessità di esperire tutti i rimedi giuridicamente attivabili al fine di recuperarlo, quando il suo valore eguaglia le spese legali cui si andrebbe incontro qualora si perseguisse giudizialmente il debitore.

Sulla base di quanto sopra, in assenza di indicazioni certe e precise della giurisprudenza, è possibile individuare i seguenti valori di massima per determinare se un credito può essere considerato di modesto importo: crediti verso clienti con sede in Italia fino a Euro 3.500/5.000; crediti verso clienti con sede nella UE fino a Euro 7.000/10.000; crediti verso clienti con sede extra UE fino a Euro 10.000/15.000;

Generalmente, per quanto riguarda la documentazione necessaria a giustificare la deducibilità fiscale delle perdite relative a crediti di modesto importo, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione di insolvibilità del debitore rilasciata da uno studio legale o da una società di recupero crediti che dichiara l’esito negativo del tentativo stragiudiziale di recupero del credito. Tuttavia, relativamente a crediti esistenti verso debitori esteri, potrebbe essere altresì necessaria una relazione di supporto redatta da uno studio con sede nel luogo di residenza del debitore. Con tale relazione, lo studio straniero dovrebbe suggerire, sulla base delle normativa locale, la convenienza o meno ad avviare una procedura giudiziaria in loco, giustificando il proprio parere anche con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica del debitore.Al fine di evitare ogni contestazione, potrà essere allegata, ai documenti di cui sopra, una dichiarazione di remissione del debito, formulata dal creditore ai sensi dell’art. 1236 cod. civ. ed inviata al debitore con lettera raccomandata A/R. Attraverso tale dichiarazione, il creditore rinuncia, in tutto o in parte, al proprio credito nei confronti del debitore, liberando quest’ultimo dal debito assunto. E’ utile precisare che anche gli accordi transattivi raggiunti in sede stragiudiziale tra il creditore e il debitore, quando incidono sull’ammontare del credito, possono essere idonei a giustificare la deducibilità fiscale della perdita su crediti. In pratica, l’accordo transattivo costituisce una dichiarazione di remissione del debito relativamente alla parte del credito oggetto di rinuncia. E’ consigliabile, peraltro, inserire una clausola specifica portante la remissione.