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GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - 1 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. ing. Renato Morlando Il presente Piano (rev.01) è stato adottato a seguito di approvazione nel C.d.A. del 12 febbraio 2016 Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”. P.T.P.C. 2015 - 2017

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GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) -

1

Piano Triennale

per la Prevenzione della Corruzione

Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott. ing. Renato Morlando

Il presente Piano (rev.01) è stato adottato a seguito di approvazione nel C.d.A. del 12 febbraio 2016

Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.

P.T.P.C.

2015 - 2017

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INDICE:

1 Premessa ............................................................................................................................................................ 4

2 Articolazione del Piano........................................................................................................................................ 6

3 Obiettivi e contenuti del PTPC ............................................................................................................................. 7

4 Assetto strutturale della Volturno Multiutility S.p.A............................................................................................. 9

5 Assetto funzionale della società - “Aree a rischio” .............................................................................................10

5.1 Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) .........................................................................................................10

5.2 Area amministrazione e affari legali (con ausilio di consulenze esterne) .....................................................10

5.3 Area fiscale e bilancio (con ausilio di consulenze esterne) ..........................................................................11

5.4 Area tecnica - Settore Ambiente (con ausilio di consulenze esterne) ..........................................................11

6 Descrizione dei procedimenti funzionali per aree di rischio. ...............................................................................12

6.1 A) Consiglio di Amministrazione – Presidente e Legale Rappresentante : Ing. Angelo Morlando. .................12

6.2 B) Area amministrativa ed affari legali – Responsabile: Sig. Antonio Taglione. ............................................13

6.3 C) Area bilancio finanze e contabilità – Responsabile: Dott. Benedetto Simonelli. .......................................14

6.4 D) Area tecnica–Responsabile: Ing.Renato Morlando (Responsabile Settore Ambiente: Ing. F. Iovinelli). .....15

7 Procedure per la selezione e formazione del personale. .....................................................................................17

8 Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). ............................................................19

9 Competenze dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori. ................................................................21

10 Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ed il Responsabile della

Trasparenza (RT). .......................................................................................................................................................22

11 Misure di contrasto nelle aree a rischio corruzione. .......................................................................................25

11.1 Misure di contrasto generali. .....................................................................................................................25

11.2 Rotazione dei Responsabili di Area. ............................................................................................................25

11.3 Rotazione dei dipendenti. ..........................................................................................................................26

11.3.1 Informativa sindacale. .......................................................................................................................26

11.4 Informazioni all’utente. .............................................................................................................................26

12 Codice di comportamento. ............................................................................................................................27

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SEZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.L. 231): ............................................................28

13 Il modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001. ............................................................................................29

14 Tipologie di reati previsti dal Decreto 231/2001 .............................................................................................32

14.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ...................................................................32

14.2 Delitti in materia di criminalità organizzata ................................................................................................33

14.3 Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) ......................................................................................................34

14.4 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies del Decreto) ..............................................................................36

14.5 Reati ambientali ........................................................................................................................................37

14.5.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01) .......37

14.5.2 Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01) .....37

14.6 Altri reati ambientali ..................................................................................................................................38

15 Sulle funzioni del Collegio di revisione ............................................................................................................39

16 Allegato 1 - Misure di prevenzione, controllo e trasparenza ...........................................................................40

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1 Premessa

La Società Volturno Multiutility è una società per azioni a prevalente capitale pubblico, avente ad oggetto la

gestione del servizio idrico integrato (fino alla piena operatività del servizio idrico integrato da parte del

gestore dell'ambito ottimale di cui all'art.74, comma 1 - lettera r) secondo i dettami del D.Lgs 152/2006 e

ss. mm. e ii., nonché secondo la recente Legge Regionale della Regione Campania n. 15 del 2 dicembre 2015

(pubblicata sul B.U.R.C. n. 73 del 03.12.2015), che riguarda la gestione e la manutenzione di impianti a rete

di acqua per uso potabile, di impianti e collettori fognari, di impianti di depurazione delle acque reflue, con

la connessa attività di progettazione, costruzione e realizzazione di strutture strumentali all'ottimizzazione

dei servizi di gestione e manutenzione medesimi e l'approvvigionamento e la distribuzione con relativa

impiantistica dell'acqua potabile.

La società svolge le attività innanzi descritte uniformandosi agli indirizzi politico-amministrativi del socio

unico costituito dal Comune di Castel Volturno, ricadente nella provincia di Caserta, per il perseguimento

degli stessi secondo criteri di massima economicità, efficienza ed efficacia.

Sotto il profilo funzionale, la società può effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale identificato

nel territorio del Comune e/o Provincia ed in particolare può curare l'esercizio di ogni attività diretta alla

tutela ed al risanamento delle acque superficiali e sotterranee, attraverso il raggiungimento dei cosiddetti

obiettivi minimi di qualità ambientale dei corpi idrici, come individuati dal D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

assicurando al contempo l'adozione di misure atte ad impedire ulteriore degrado; la realizzazione,

manutenzione e gestione di infrastrutture a rete e ricettive; l'organizzazione di servizi di ingegneria per la

progettazione di infrastrutture alla cui costruzione, gestione e manutenzione rivolta l'attività della società;

l'organizzazione ed esecuzione di servizi tecnici di monitoraggio delle reti idriche e fognarie, di ricerca di

perdite idriche, di telemisura e telecontrollo degli impianti e delle condotte; il servizio di fatturazione dei

consumi degli utenti dei servizi somministrati a contatore e dei canoni e/o corrispettivi relativi alle attività

svolte, nonché la riscossione delle tariffe dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto dagli utenti per

la prestazione di servizi erogati dalla società, comprese le azioni per il recupero dei crediti; l'assunzione in

affidamento, anche in forma unitaria, della gestione del servizio idrico integrato degli impianti

acquedottistici, fognari, depurativi ed opere connesse esistenti sul territorio della Regione Campania,

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secondo gli ambiti territoriali ottimali (ATO) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e la

L.R. della Campania n. 15/2015; la formazione del personale con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le

professionalità necessarie allo svolgimento delle attività.

Nell’ambito del conseguimento dell’oggetto sociale, la Volturno Multiutility può partecipare a trattative e/o

ad altri mezzi di aggiudicazione ed a quanto altro necessario per l'acquisizione di commesse e può altresì

utilizzare contributi liberamente erogati da enti pubblici e privati finalizzati a programmi di sviluppo di

settori di intervento coincidenti con le attività sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

società, senza eccezione di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze

attribuite all'amministratore delegato e/o che la legge o lo statuto riservino all'assemblea, che ritenga

opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccezion fatta per gli atti riservati dalla legge alla

competenza dell'assemblea.

La rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite al presidente o, in caso di

impedimento o assenza, al vice-presidente; nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione i

poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite,

altresì, all'amministratore delegato.

In ragione del descritto profilo funzionale e dell’assetto organizzativo, la Volturno Multiutility S.p.a. può

configurarsi, ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. c), D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come un ente di diritto privato in

controllo pubblico.

In virtù della attuale configurazione giuridica della Volturno Multiutility S.p.A. si è provveduto, in

conformità alle «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche

amministrazioni e degli enti pubblici economici» adottate dall’A.N.A.C., a predisporre il presente Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) contenente due distinte sezioni, una dedicata alle misure

di prevenzione della corruzione, l’altra dedicata al modello gestionale di cui al d.lgs. 231/2001, così come

prevede il punto 2.1.1. delle citate Linee Guida.

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2 Articolazione del Piano.

Il presente Piano deve integrarsi con le previsioni del documento da redigere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e

ss.mm.ii: va precisato tuttavia che, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate

alla prevenzione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, il concetto di corruzione ai

sensi della legge n. 190 del 2012, è molto più ampio e persegue la finalità di prevenire condotte volte a

procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’ente e del pubblico interesse.

In ragione della diversa finalità delle discipline normative appena richiamate, occorre distinguere,

all’interno del piano, la sezione dedicata alla descrizione delle misure adottate dalla società per la

prevenzione della corruzione nel più ampio significato ricavabile dalla L. 190/2012, dalla sezione, invece,

dedicata a descrivere le misure rivolte a prevenire i reati individuati dal D.Lgs. 231/2001.

Ne consegue una articolazione del piano divisa in due sezione e segnatamente:

Sez. I – misure di prevenzione della corruzione,

Sez. II – misure di gestione dei rischi secondo il “modello 231”,

Al Piano è allegato il documento sulle misure di prevenzione controllo e trasparenza (All. 1).

Al fine di rendere più chiara la riferita suddivisione, si è scelto di farla precedere dai seguenti paragrafi:

Paragrafo 4 – assetto strutturale della società

Paragrafo 5 – assetto funzionale della società

In particolare, il paragrafo 4) descrive l’attuale configurazione organizzativa della società, attraverso la

individuazione dei singoli organi ed uffici societari.

Il paragrafo 5) invece, individua i processi funzionali con particolare riferimento ai singoli settori aziendali

potenzialmente esposti al rischio di corruzione.

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3 Obiettivi e contenuti del PTPC

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, che va integrato con il modello di gestione aziendale

previsto ai sensi del D.L. 231, costituisce un documento programmatico triennale nel quale confluiscono le

decisioni, le strategie e le metodologie aziendali per il contrasto, la prevenzione ed il monitoraggio del

rischio corruttivo: in esso, un ruolo primario è affidato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

(RPC), chiamato ad elaborare ed a monitorare il rispetto dei modelli e dei protocolli di organizzazione e

gestione; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è affiancato dall’Organismo di Vigilanza (OdV)

costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 – rappresentato dal Collegio dei revisori della Società – che svolge

funzioni di vigilanza e controllo e che, nell’ambito del piano di contrasto alla corruzione, coordina il

programma di organizzazione e gestione del PTPC.

Il PTPC, avente durata triennale, costituisce parte integrante del Modello 231 ed è trasmesso, una volta

adottato, a tutti i soci e pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Società/Amministrazione Trasparente”.

Il PTPC è finalizzato a:

ridurre il rischio di commissione di reati corruttivi;

mappare i processi societari e le aree a rischio;

valutare i rischi per ciascun processo sensibile;

aumentare le capacità di gestione del rischio mediante costruzione di processi decisionali partecipati;

individuare misure di prevenzione, controllo e contrasto del rischio;

prevedere sistemi di formazione e selezione del personale, in particolare quello ricadente nelle aree

a rischio di corruzione;

verificare il rispetto del piano.

In ottemperanza agli adempimenti previsti e richiesti dalla L. n. 190/2012, la Volturno Multiutility S.p.A.

dovrà provvedere:

a predisporre il proprio Modello aziendale secondo i dettami del D.L. 231/2001 e smi, alla luce della

richiamate disposizioni per la prevenzione della corruzione nella P.A.;

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ad adeguare le sue strutture per garantire l’adempimento alle disposizioni vigenti in materia di

anticorruzione;

a predisporre e mettere in atto le procedure interne di controllo per dare concreta attuazione alle

misure di contrasto alla corruzione.

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4 Assetto strutturale della Volturno Multiutility S.p.A.

Nel diagramma sottostante è sintetizzata l’attuale struttura organizzativa aziendale, di cui, ai paragrafi

successivi, viene riportata la descrizione.

C.d.A. Presidente e

Legale Rappr.te

Collegio Revisori -

Organismo di

Vigilanza ex D.L.

231 (O.d.V.)

R.P.C. del

Piano PTPC

Area Finanze Bilancio

e Contabilità

Area

Amministrativa –

Area Legale

Area Tecnica –

Settore Ambiente

Resp. Trasp.

(RT) del Piano

PTPC

Respons. Sist. Prev.

e Prot. (RSPP) per

la sicur. Lavorat.

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5 Assetto funzionale della società - “Aree a rischio”

Nell’ambito dell’attuazione della L. n. 190/2012, l’adozione delle opportune misure di prevenzione è stata

fondata sull’analisi dell’attuale contesto in cui opera l’azienda e quindi sulla valutazione dei rischi specifici a

cui sono esposti le diverse aree di cui si compone la medesima, i procedimenti tecnici, amministrativi e

legali di competenza dei rispettivi settori.

La fase iniziale del processo di gestione del rischio è dedicata alla mappatura dei processi e delle aree a

rischio di corruzione.

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di risk management è l’individuazione (in

genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi.

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e monitorare il

funzionamento della società Volturno Multiutility S.P.A., con l’intento di prevenire possibili situazioni che

ne compromettano l’integrità.

Nell’ambito della struttura aziendale, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

5.1 Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Reclutamento del personale

Promozioni/progressioni di carriera;

Stipula contratti di appalto;

Affidamento incarichi professionali esterni;

Approvazione Bilancio;

Vigilanza e controllo contenzioso legale;

5.2 Area amministrazione e affari legali (con ausilio di consulenze esterne)

Sportello pubblico;

URP;

Archiviazione;

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Gestione fatturazione servizio idrico;

Gestione del contenzioso;

Supporto interno alla consulenza legale.

5.3 Area fiscale e bilancio (con ausilio di consulenze esterne)

Paghe del personale dipendente;

Tasse, tributi locali, contributi;

Gestione fatturazione;

Redazione bilancio societario (consulenza studio commerciale esterno);

Liquidazione contabilità lavori ditte esterne;

Pagamenti per acquisti e forniture.

5.4 Area tecnica - Settore Ambiente (con ausilio di consulenze esterne)

Gestione e manutenzione reti di distribuzione idrica e Centrale idrica Pinetamare;

Gestione e manutenzione rete fognatura e stazioni sollevamento SX Volturno;

Gestione e manutenzione Depuratore, rete fognatura e stazioni sollevamento DX Volturno;

Progettazione e Direzione dei lavori;

Contabilità lavori ditte esterne ai fini della liquidazione competenze;

Supporto interno al consulente RSPP per la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs 81/2008;

Supporto interno alla consulenza legale (contenzioso in materia tecnica, bandi per selezione ditte,

etc);

Pareri tecnici di supporto all’Amministrazione Comunale per rilascio di autorizzazioni allo scarico;

Analisi biochimiche su acque ad uso potabile e su acque reflue del depuratore;

Smaltimento rifiuti ciclo integrato delle acque.

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6 Descrizione dei procedimenti funzionali per aree di rischio.

6.1 A) Consiglio di Amministrazione – Presidente e Legale Rappresentante : Ing. Angelo Morlando.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale cui sono affidati i poteri per la gestione della Volturno

Multiutility Spa, i cui membri vengono eletti dall'assemblea dei soci.

Il C.d.A. rappresenta l’organismo di indirizzo e controllo della Società e può delegare le proprie attribuzioni

ai suoi componenti, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ai sensi

dello statuto della Società e dei poteri attribuiti dal medesimo C.d.A.

Sulla base delle informazioni ricevute dai propri delegati, il C.d.A. valuta l'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile della società, approvando il bilancio presentato dal Presidente

per la successiva trasmissione all’assemblea dei soci; esamina inoltre i piani strategici, industriali e finanziari

della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

I suoi compiti principali consistono in :

Reclutamento del personale;

Promozioni/progressioni di carriera;

Stipula contratti di appalto;

Affidamento incarichi per consulenze esterne;

Approvazione del Bilancio;

Vigilanza e controllo contenzioso legale;

Elaborazione di piani aziendali a breve e medio termine,

Stipula contratti di compravendita, nolo e permuta di beni, anche utilizzando il sistema del leasing,

Stipula con istituti di credito e uffici postali, contratti di apertura di credito, aperture di conto

corrente, contratti di finanziamento;

Emissione di assegni bancari,

Riscossione e cessione crediti,

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Rappresentare la società dinanzi le autorità e le organizzazioni sindacali e davanti la magistratura

nella qualità di datore di lavoro.

6.2 B) Area amministrativa ed affari legali – Responsabile: Sig. Antonio Taglione.

L’area amministrativa e legale costituisce il nucleo centrale della complessa attività della Volturno

Multiutility s.p.a. in quanto sovrintende alle attività tipiche e funzionali rappresentanti il core business della

compagine societaria, interfacciando le proprie attività sia con il settore tecnico sia con l’area contabile, nei

procedimenti amministrativi che necessitano del supporto delle altre aree aziendali. Quest’area quindi –

oltre a fungere da sportello pubblico - gestisce e coordina i procedimenti societari garantendo unità e

attuazione agli indirizzi predisposti dal C.d.A.

In particolare, essa svolge le seguenti funzioni :

Sportello pubblico per la ricezione di istanze da utenti e/o privati cittadini e dall’amministrazione

comunale;

Supporto all’attività di contabilizzazione delle paghe (svolta da consulenti esterni) mediante gestione

del flusso presenze dei dipendenti ed invio al consulente delle informazioni strumentali

all’elaborazione dei cedolini;

Gestione e organizzazione delle letture dei consumi idrici e reflui delle utenze, in collaborazione con

l’Area Tecnica aziendale;

Predisposizione fatture per i consumi del servizio idrico integrato da inviare a Poste Italiane s.p.a. per

la spedizione e notifica agli utenti;

Registrazione dei pagamenti effettuati dagli utenti da iscrivere in bilancio da parte dell’area

finanziaria;

Coordinamento dell’attività dello sportello pubblico presso il quale gli utenti possono pagare le

fatture con mezzi elettronici, stipulare contratti, presentare istanze e domande, richiedere

informazioni;

Organizzazione dell’archivio;

Collaborazione con i professionisti incaricati per consulenza e contenzioso legale.

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6.3 C) Area bilancio finanze e contabilità – Responsabile: Dott. Benedetto Simonelli.

L’area bilancio, contabilità e finanze gestisce il flusso di cassa in entrata rappresentato dall’incasso delle

fatture per il servizio idrico integrato svolto dalla Volturno Multiutility; in uscita l’area assicura il pagamento

di forniture, compensi, lavori di manutenzione, stipendi, tasse, contributi.

L’attività complessiva non si esaurisce nel procedimento di contabilizzazione, ossia con l’iscrizione nel libro

contabile di cassa e nel materiale pagamento, bensì sovrintende ai rapporti con fornitori, istituiti di credito,

utenti e dipendenti. La predisposizione di cedolini è affidata ad un consulente esterno, così come la

redazione del bilancio per l’approvazione del C.d.A.

Le principali attività della presente area sono:

registrazione della fattura per il pagamento delle prestazioni; ad ogni rapporto corrisponde un codice

interno di identificazione;

pagamenti ai fornitori, professionisti o consulenti ed alle ditte incaricate, che avviene solo mediante

strumenti elettronici (all’emissione della fattura o di pro-forma entro la data di scadenza pattuita nel

contratto; i pagamenti sono effettuati secondo un ordine progressivo basato sulla data di scadenza

dei documenti contabili, previa approvazione del Presidente);

pagamento dei rimborsi/prestazioni agli utenti;

pagamento stipendi previo visto di regolarità contabile sull’elaborato del consulente esterno;

acquisizione istanze del personale dipendente, ai fini dell’inoltro al C.d.A. o al consigliere delegato;

gestione incassi fatture;

liquidazione lavori per gli interventi di manutenzione; tali interventi vengono quantificati dall’Area

Tecnica che redige un rapporto trimestrale sulle attività svolte e determina gli importi da liquidare

alle ditte incaricate; sulla scorta dei rapporti approvati dal Presidente, l’Area Contabile provvede alla

liquidazione dei rispettivi importi di competenza delle singole ditte affidatarie;

pagamento lavori e le forniture di somma urgenza; tali pagamenti, previa autorizzazione scritta o

orale del Presidente, seguono un iter snello e possono prevedere l’esborso di somme contanti dalla

cassa senza assunzione di preventivi di spesa né di emissione di documento giustificativo ex ante;

rendicontazione delle voci ed invio dati al consulente esterno per la redazione del bilancio societario.

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6.4 D) Area tecnica–Responsabile: Ing.Renato Morlando (Responsabile Settore Ambiente: Ing. F. Iovinelli).

L’Area Tecnica accorpa la gestione degli interventi di manutenzione (ordinaria, programmata e

straordinaria) sulle reti e sugli impianti del servizio idrico in affidamento incluso il depuratore per le acque

reflue, la progettazione e direzione lavori, la contabilità dei lavori, lo smaltimento dei fanghi del ciclo

depurativo e dei rifiuti del servizio svolto.

L’area tecnica controlla lo stato degli impianti a rete e delle numerose stazioni di sollevamento che

afferiscono alla rete fognatura ed alla Centrale idrica di Pinetamare, sovrintende all’esecuzione dei lavori

relativi al servizio, esamina i lavori eseguiti dalle ditte affidatarie, quantifica i medesimi e redige

trimestralmente i rendiconti sugli interventi di manutenzione straordinaria e sugli allacci eseguiti, che

vengono trasmessi al Presidente per la liquidazione dei relativi importi alle ditte: la scelta del fornitore/ditta

contraente avviene mediante una short list aziendale indicata dal C.d.A.. L’area si occupa della conduzione

degli impianti e delle reti afferenti il servizio idrico, fognario e depurativo in affidamento; in particolare, le

problematiche aventi una ricaduta in materia ambientale (efficienza ciclo depurativo, funzionalità

apparecchiature e impianti, analisi acque potabili e acque reflue, smaltimento rifiuti, etc.) sono affidate ad

una specifica sezione - Settore Ambiente - che svolge attività di controllo e prevenzione e provvede

all’emissione dei pareri tecnici di competenza necessari per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in

fognatura da parte dell’Amministrazione Comunale.

Le attività dell’Area Tecnica sono strettamente correlate a quelle del settore contabile ed a quelle

amministrative, ivi incluse le attività di competenza del CdA, ed alle attività del settore legale; il settore

tecnico infine collabora con il consulente esterno che svolge le mansioni di Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione (RSPP) sulle problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori.

Le attività di competenza dell’Area Tecnica e del Settore Ambiente sono:

Scelta del contraente (ditta/fornitore) in base alla short-list predisposta; all’esito della valutazione dei

preventivi di spesa, mediante ordine di servizio del Presidente, si attiva il processo di esecuzione dei

lavori;

Gestione e coordinamento delle squadre di addetti tecnici, per i lavori svolti sia da personale interno

che da ditta esterna;

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Contabilità dei lavori: in via sperimentale la società, onde prevenire l’insorgere di controversie in

materia di affidamento lavori servizi e forniture, adotta un metodo di compliance consistente nel

contradditorio tra tecnico interno e referente della ditta contraente per la verifica di dati,

misurazioni, costi e opere effettuate. All’esito di tale procedimento è stilato un verbale comune

utilizzato per la stesura di un rapporto trimestrale finalizzato all’emissione della fattura, che viene

inviato all’ufficio contabile – previa approvazione del Presidente - che alla scadenza eroga le somme

pattuite ad ogni stato di avanzamento;

Gestione e organizzazione delle letture dei consumi idrici e reflui delle utenze, in collaborazione con

l’Area Amministrativa;

Collaborazione con il RSPP riguardo alla sicurezza dei lavoratori; il consulente individua i fattori di

rischio per la salute dei lavoratori, comunica le carenze rilevate presso gli impianti oggetto di

affidamento dando indicazioni sulle misure da adottare, segnala i comportamenti degli addetti che

non rispettano le procedure di sicurezza stabilite dandone comunicazione al datore di lavoro ed

all’area tecnica, collabora per la riduzione dei rischi per i lavoratori, fornisce il necessario

aggiornamento formativo al Rappresentante dei Lavoratori aziendale (RL);

Collaborazione con l’Area Legale per la consulenza tecnica del contenzioso legale;

Manutenzione impianto depurazione e fognature Dx e Sx Volturno;

Emissione dei pareri tecnici dell’Area propedeutici al rilascio di autorizzazione allo scarico nella

pubblica fognatura di utenza privata, di competenza del Comune.

Gestione, registrazione e controllo smaltimento rifiuti mediante metodo MUD e Sistri per la

tracciabilità del flusso dal produttore al sito di lavorazione mediante identificazione codice;

Controllo sulla qualità delle acque, sia mediante laboratorio interno che attraverso laboratori esterni.

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7 Procedure per la selezione e formazione del personale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente i protocolli previsti nel Modello

aziendale ai fini della 231/01, definisce un apposito programma di informazione e formazione sulle materie

di cui al presente piano, in generale, sui temi dell’etica, della trasparenza amministrativa e della legalità.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dalla società secondo i

criteri e la tempistica indicata nell’allegato programma (All. 1). Ai fini dell’attuazione del programma in

C.d.A. stanzia annualmente un budget in sede di previsione di spesa.

Il Piano, all’interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l’obiettivo di:

individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione,

individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione,

indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione,

quantificare gli importi da dedicare alla formazione ed al miglioramento delle procedure in tema di

anticorruzione.

Il programma di formazione coinvolgerà:

il Responsabile della prevenzione della corruzione,

il Responsabile della Trasparenza,

l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del DL 231,

tutto il personale destinato ad operare nelle Aree a rischio individuate sulla base delle informazioni

fornite dai rispettivi Responsabili.

Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il programma fissato, i

Responsabili delle diverse Aree saranno invitati a formulare specifiche proposte formative contenenti:

le materie oggetto di formazione,

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione,

le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire,

le attività prioritarie,

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Il bilancio annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni

interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente documento ed all’allegato 1) ed i

costi per l’eventuale necessità per l’assistenza legale da parte di giuristi o altri esperti in materia di

anticorruzione, ambiente e diritto del lavoro.

La partecipazione al piano di formazione, da parte del personale selezionato, costituisce attività

obbligatoria.

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8 Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

Il Responsabile (RPC) della prevenzione della corruzione:

elabora la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione, con l’ausilio dell’Organismo

di Vigilanza, che viene sottoposta al C.d.A. per l’adozione;

definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in

settori esposti alla corruzione;

verifica l’attuazione del Piano e propone le necessarie modifiche in presenza di anomalie o carenze

nelle procedure esistenti o nel piano stesso; analogamente il RPC procederà a modifiche e

integrazioni al Piano in caso di accertate violazioni o quando intervengono mutamenti

nell’organizzazione o nell’attività dell’azienda; in tali circostanze ne darà tempestiva segnalazione

all’Organismo di Vigilanza, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;

verifica d’intesa con il responsabile dell’Area competente, l’eventuale rotazione degli incarichi negli

uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione,

coordina il piano per la prevenzione della corruzione con i protocolli di organizzazione e gestione e le

disposizioni in materia di trasparenza, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza (RT),

individua il personale da inserire nei programmi di formazione sulla base del budget economico

annuo stanziato,

fa pubblicare sul sito web della società a cura del RT, una relazione periodica recante i risultati

dell’attività svolta,

collabora con il Cd.A. e riferisce sull’attività svolta nei casi in cui il medesimo lo richieda,

procede con proprio atto alle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità individuate nel

presente piano: ciò in applicazione del Regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili, l’O.d.V.

con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione;

sottopone il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell’anno precedente al

controllo dell’O.d.V. per la valutazione delle attività svolte dal RCP e dai responsabili delle aree;

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riceve le segnalazioni di presunti comportamenti inadeguati dei dipendenti/collaboratori, e prende in

carico la gestione della procedura per l’accertamento delle eventuali responsabilità, dandone

comunicazione all’Organismo di Vigilanza,

segnala all’Organismo di Vigilanza le eventuali inadempienze dei dipendenti e/o collaboratori esterni

in tema anticorruzione, ai fini dell’adozione delle opportune misure sanzionatorie da parte del

medesimo organismo o del CdA.

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9 Competenze dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori.

I dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i

responsabili di Area, con riguardo alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti,

tutti i collaboratori esterni e gli amministratori di nomina politica attestano di essere a conoscenza del

piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua concreta attuazione;

essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. , in caso di conflitto di interessi,

segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche soltanto potenziale.

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano periodicamente al responsabile

dell'Area di appartenenza il rispetto dei tempi di ogni procedimento, il costo di lavori, servizi, forniture,

manutenzione. Ciascun responsabile relaziona quindi al RPC, con frequenza almeno annuale.

Tutti i dipendenti, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al

capo V della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili,

in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti

amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico

ufficio competente in ogni singola fase.

I responsabili dei diversi settori - attraverso il RT ed il legale rappresentante della Società - rendono pubblici

le performance conseguite, gli obiettivi raggiunti, i costi sostenuti per gli incarichi di collaborazione e

consulenza esterna affidati.

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10 Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ed il Responsabile della Trasparenza (RT).

In un’ottica di collaborazione, tutti i Responsabili dei Servizi (a norma del’art. 16 del D.Lgs. N. 165/2001, art.

20 del D.P.R. n. 3/1957, art.1 della L. n. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa

nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche su segnalazione dei propri

dipendenti.

L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165

del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto

whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a

consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OECD/OCSE), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di

segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

Il nuovo art. 54 bis del D. Lgs. N. 165/2001 prevede che: “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia

o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia

all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per

motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”; onde evitare che il dipendente ometta di

effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, è stata resa operativa

nell’anno 2014 la seguente casella mail: [email protected], che a partire dal

31 gennaio 2016, sarà sostituita dalla casella [email protected] riportata sul sito web aziendale

www.volturnosi.it, a cui potranno scrivere dipendenti, collaboratori, utenti e semplici cittadini, segnalando

casi illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, a norma del comma 51,art. 1 della L. 190/2012:

“Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e

ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

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segnalazione, l’identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa dell’incolpato. L’adozione di

misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di

competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all’accesso

previsto dagli artt. 22 e ss. Della L. 241/1990 e ss. mm.” e che alla casella suddetta ha accesso

esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo n.

165/2001” e dovrà riguardare esclusivamente argomenti oggetto del presente Piano a pena di decadenza

della segnalazione.

La gestione della segnalazione è a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, che la prende

in carico dandone comunicazione all’Organismo di Vigilanza e procede con i necessari approfondimenti,

chiedendo ove lo ritenga necessario, l’assistenza legale da parte di giuristi o/e altri specialisti della materia.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l’eventuale

responsabilità penale e civile dell’agente.

I Responsabili di Area comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, i nominativi dei

dipendenti assegnati al proprio settore cui siano demandate attività istruttorie nell’ambito di quelle ad alto

rischio di corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell’individuazione del personale da

inserire nei programmi di formazione.

Definite le procedure di standardizzazione dei processi interni per le attività a rischio di corruzione, i

Responsabili di Area informano i dipendenti assegnati a tali attività, nell’ambito della struttura di

competenza, ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il monitoraggio ed il

feedback costante sulle attività.

In particolare, il singolo dipendente dello specifico settore di competenza, assegnato ad un’attività a rischio

di corruzione:

dovrà riferire al Responsabile cui afferisce, l’andamento dei procedimenti assegnati ed il rispetto dei

tempi degli stessi;

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dovrà informare tempestivamente il Responsabile di Area, dell’impossibilità di rispettare i tempi del

procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni che giustificano il

ritardo. Il Responsabile di riferimento dovrà intervenire tempestivamente per l’eliminazione delle

eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza

normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della

corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

I responsabili delle aree aziendali, al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di

predisporre entro il 20 dicembre di ogni anno la relazione da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, così

come previsto dalla L. 190/2012, sono tenuti a fornire al Responsabile - in qualsiasi momento lo richieda e

comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel

quale saranno evidenziati:

l’adozione dei procedimenti standardizzati,

i procedimenti attuati,

il rispetto dei tempi procedurali,

le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell’iter dei procedimenti,

le azioni correttive intraprese e/o proposte,

le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi.

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11 Misure di contrasto nelle aree a rischio corruzione.

Le misure di contrasto e prevenzione della corruzione possono le seguenti:

11.1 Misure di contrasto generali.

Al fine di armonizzare le diverse procedure attuative, entro il 30 settembre 2016 sarà effettuato il

coordinamento tra Codice di Comportamento previsto dall’art. 44 e dall’art. 45 della L. 190/2012 ed il

sistema disciplinare ai sensi stabilito ai sensi del DL 231/2001, per sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate nel Piano anticorruzione.

Inoltre, entro il 1° gennaio di ogni anno successivo al 2016, sarà svolta una verifica del coordinamento tra

questi due documenti.

Un’altra misura di contrasto consisterà nell’attuazione tempestiva e costante dei procedimenti di controllo

di gestione, monitorando le attività individuate dal presente Piano, quali quelle a più alto rischio di

corruzione che saranno indicate in appositi report.

Infine si valuterà la possibilità di effettuare la rotazione delle funzioni, nei settori a più elevato rischio di

corruzione.

11.2 Rotazione dei Responsabili di Area.

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura

importante, fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Per tutti i Settori individuati come aree a rischio corruzione, ove la pianta organica societaria lo consenta,

potrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia Responsabile

dell’ufficio per un periodo superiore ad un determinato arco temporale, onde evitare che possano

consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla

circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente, per lungo tempo, dello stesso tipo di

procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

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Nel caso in cui non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato

apposito verbale a firma del Legale Rappresentante della Società e del Responsabile RPC, in cui si attesta

l’impossibilità di effettuare rotazioni dei responsabili aziendali.

11.3 Rotazione dei dipendenti.

La rotazione sarà attuata solo ove possibile.

11.3.1 Informativa sindacale.

Le organizzazioni sindacali saranno opportunamente informate delle determinazioni in ordine alla

eventuale rotazione del personale.

11.4 Informazioni all’utente.

Comunicazione al cittadino/utente che chiede il rilascio di un provvedimento autorizzativo o altro atto del

responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo,

l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il sito internet aziendale.

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12 Codice di comportamento.

Ai sensi della delibera n°75 del 24/10/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dei commi n°44 e n°45

dell’art.1 della L.190, entro sei mesi dall’approvazione del presente PTPC sarà predisposto e attuato un

codice di comportamento aziendale.

Detto codice dovrà riportare i principi, le norme comportamentali dei soggetti destinatari, che dovranno

essere individuati in maniera esplicita e che saranno tenuti a rilasciare le necessarie dichiarazioni di rispetto

del codice e degli obblighi ivi riportati.

Il Codice di comportamento dovrà inoltre indicare le misure opportune e necessarie per assicurare

un’adeguata azione sanzionatoria volta a dare piena attuazione al presente Piano di lotta alla corruzione.

La redazione del Codice di comportamento sarà curata dal RPC che si avvarrà del supporto dell’Organismo

di Vigilanza aziendale (OdV), sulla scorta delle indicazioni che potranno essere fornite dai responsabili delle

Aree a rischio e dal legale rappresentante della Società.

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SEZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.L. 231):

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13 Il modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300,

ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e

associazioni anche prive di personalità giuridica, per determinati tipi di reato commessi – nell’interesse o a

vantaggio dell’ente – da persone che si trovano con l’ente stesso in particolari relazioni di direzione o

collaborazione. La responsabilità degli enti viene espressamente definita “amministrativa” dal Decreto,

sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla

responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito. Questo tipo di

responsabilità in capo agli enti rappresenta una rilevante novità. La sua previsione, infatti, fa cadere uno dei

principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano (“societas delinquere non potest”), in

base al quale si escludeva che le persone giuridiche possano essere soggetti attivi di un illecito penale. I

soggetti che possono operare per perseguire i reati previsti dal Decreto sono:

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di

una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (persone in

posizione “apicale”)

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”;

specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur

non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo

di soggetti apicale (persone terze che operano, anche al di fuori della organizzazione aziendale, per

ordine e conto dell’ente).

Altra condizione – oggettiva – perché l’ente sia considerato responsabile è che i reati presi in

considerazione dal Decreto siano stati commessi nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio; l’aver agito

“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” esclude la responsabilità della Società. Lo spettro dei reati

previsti dal decreto è andato via via ampliandosi ben oltre gli originari reati nei confronti della Pubblica

Amministrazione. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle

categorie indicate di seguito:

delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)

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reati informatici (art. 24-bis)

delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento (art. 25-bis)

delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)

reati societari (art. 25-ter)

delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1)

delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

abusi di mercato (art. 25-sexies);

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies)

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-

octies)

delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.

25-novies)

reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146) e reati ambientali.

Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio dell’ente o la sua libertà di azione: si tratta di sanzioni

pecuniarie, da un lato, e interdittive (es. sospensione dell’attività, esclusione da agevolazioni, etc.),

dall’altro. Il Decreto prevede anche le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della

sentenza. Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di vicende modificative,

ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il principio fondamentale

stabilisce che è solamente l’ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune,

dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque,

indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente

responsabili con il loro patrimonio. Alle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente sono applicati, come criterio

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generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti

dell’ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia

confluito) il ramo d’attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. In caso di trasformazione

dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione

ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti

commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, l’ente risultante dalla fusione, anche per

incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all’operazione.

Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il

giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente

risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato

commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è

solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore

dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il

cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è

rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato

commesso. Il Decreto esonera l’ente da responsabilità – ferma la confisca dei profitti illecitamente

conseguiti – se l’ente stesso prova che:

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi

il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è

stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di

gestione

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l’ente può invece essere chiamato a

rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli

obblighi di direzione o vigilanza.

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14 Tipologie di reati previsti dal Decreto 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti, in base al Decreto e successive integrazioni, al fine di configurare la

responsabilità amministrativa dell’ente, possono essere comprese nelle categorie di seguito enunciate.

14.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riferisce alle seguenti tipologie di reato commesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e

disciplinate dagli artt. 24 e 25 del Decreto n. 231:

indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente

pubblico o delle Comunità europee (art. 316-terc.p.);

truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n.

1 c.p.);

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

concussione (art. 317 c.p.);

induzione a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

La responsabilità amministrativa degli enti è prevista anche quando i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell’art.

25 del Decreto 231 sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. (persona incaricata di

pubblico servizio) e 322-bis c.p. (membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità

europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). La legge n. 190 del 2012, nel prevedere

sostanziali modifiche ai reati contro la pubblica amministrazione, ha altresì introdotto nel codice penale il

reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la

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responsabilità amministrativa delle Società ai sensi del Decreto 231, si ritiene comunque che esso assuma -

nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali

sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in

quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o contiguità rispetto a

quelle corruttive, rilevanti in ottica “231” e, come tali, le stesse debbano, in via prudenziale, essere

opportunamente considerate a livello aziendale.

14.2 Delitti in materia di criminalità organizzata

La Legge del 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha inserito nel

Decreto 231 l’art. 24 ter riguardante i delitti in materia di criminalità organizzata, con riferimento a:

associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù

o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni

delle disposizioni

sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 286/1998 (art. 416 c.p., sesto comma)

associazioni di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-

bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416-bis

c.p.)

scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74. DPR 9 ottobre

1990, n. 309)

illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n.5) c.p.p.)

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14.3 Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

Di seguito i reati più attinenti all'attività della società:

False comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non

rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della

società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in

errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La pena è diversa e più

grave se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622 c.c. e

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,

esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo

informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo

ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla

società, ai soci o ai creditori

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, l’articolo 2624 c.c.

è stato abrogato dall’art. 37 comma 34 del D. Lgs. 39/2010. Lo stesso decreto però introduce all’art.

27 la fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della

revisione legale

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Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche

simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta

degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati

per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono

per legge essere distribuite

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628 c.c. e

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle

riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla

legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una

lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori

Formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il

capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione

Illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti

simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri

un ingiusto profitto

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall’art. 2638 c.c. e

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro

confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di

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ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti

alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che

avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal

fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o

enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei

loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

14.4 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies del Decreto)

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte

di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali reati violando

le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Per “lesione” si intende

l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali

conseguenti al verificarsi di una condotta violenta. La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la

vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha

comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un

organo, ad esempio l’apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia

probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un

senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo

ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla

lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente

pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un

atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Le norme

individuano nel datore di lavoro il garante “dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di

lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega

sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri

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autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati ed includa la piena

autonomia finanziaria al fine di garantire l’indipendenza del delegato e delle sue decisioni.

14.5 Reati ambientali

14.5.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento

significativi e misurabili:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area

naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso di responsabilità amministrativa

della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote. E’ prevista

espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda,

per un periodo non superiore ad un anno.

14.5.2 Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona

un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo.

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La sanzione pecuniaria per l’azienda va da 400 a 800 quote. E’ prevista espressamente l’applicazione delle

sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda.

14.6 Altri reati ambientali

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune

fattispecie, afferenti all’attività svolta dalla Volturno Multiutility S.p.a., quali il reato di impedimento del

controllo (art. 452-septies c.p.) che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che

punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli

o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e

controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”. E’ prevista inoltre

l’aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) che comporta la procedibilità d’ufficio e ricorre “quando un

fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal nuovo

Titolo VI-bis del codice penale, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge

posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più

norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente”.

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.) la confisca (art. 452-

undecies c.p.) il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l’omessa bonifica da

parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica (art. 452-

terdeciesc.p.). Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina

sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, cui si rinvia, che si

applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non

hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o

paesaggistiche protette” (art. 318-bis).

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15 Sulle funzioni del Collegio di revisione

Le funzioni dell'Organismo Interno di Vigilanza (OdV) sono attribuite al già esistente Collegio dei revisori.

Nell’ottica del coordinamento tra il programma adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ed il PTPC, detto

Organismo dovrà collaborare con il responsabile per la prevenzione del rischio corruzione (RPC).

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16 Allegato 1 - Misure di prevenzione, controllo e trasparenza

L’allegato riporta – sotto forma tabellare facilmente leggibile - le misure di prevenzione, controllo e

trasparenza utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio,

con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica

dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012

e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

La società si impegna, dall’adozione di tale piano triennale, a dare esecuzione alle misure di prevenzione,

controllo e trasparenza adeguandole, previo monitoraggio, alle esigenze contingenti.