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Giurisprudenza
Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni di Roberto Moro Visconti
*
In caso di crisi d’impresa, vi sono molteplici ipotesi di soluzioni pre-concorsuali, ciascuna con i suoi pro e
contro. Districarsi tra le alternative, alla ricerca della soluzione più idonea, è operazione spesso difficile,
soprattutto in un contesto di crisi. La versatilità delle soluzioni anti-fallimento (e talora, purtroppo … ante
fallimento) consente anche di passare da procedure più “soft” e rapide, come i piani ex art.67 L.F., a
ristrutturazioni dei debiti, anche fiscali e previdenziali, ex artt.182-bis e 182-ter L.F., ovvero al concordato
preventivo, utilizzando fonti documentali in parte comuni. Il D.L. n.83/12, art.33, ha introdotto numerose
novità in materia.
Le novità del Decreto Crescita
Le novità introdotte dal D.L. n.83/12 (allo stato attuale, in attesa di conversione in legge) in materia
fallimentare sono numerose.
È stata integralmente sostituita la lett. d) dell’art.67, co.3, che ora prevede la possibilità di depositare i piani
di risanamento e riequilibrio al Registro delle Imprese.
Con riferimento invece agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il nuovo 1° comma dell’art.182-bis prevede
ora l’integrale pagamento dei creditori (scaduti) estranei entro 120 giorni dall’omologazione dell’accordo.
Viene poi prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato
preventivo, di depositare il ricorso contenente la sola domanda concorsuale; la proposta, il piano di
concordato e la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente, entro un termine
compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni (complessivamente, da 2
a 6 mesi).
Un’altra importante novità riguarda la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione
del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta,
può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliere i suddetti contratti.
L’art.182-quinquies consente poi al debitore, sempre previa autorizzazione del Tribunale, di contrarre
finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Il nuovo art.186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”, la cui disamina esula
dai contenuti del presente scritto.
Per quanto concerne l’attestazione, il D.L. n.83/12 ha introdotto la verifica della veridicità dei dati aziendali
anche per i piani di risanamento e riequilibrio e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, precedentemente
prevista per il solo concordato preventivo.
Lascia o raddoppia? Il dilemma del banchiere
Il dilemma del banchiere si verifica in tutti i casi, resi più frequenti dalla crisi economico-finanziaria, in cui la
banca ha un credito anche talora rilevante verso un’impresa affidata, che non è in grado di ripagare con
puntualità interessi e/o capitale ma ha al tempo stesso necessità di reperire nuova finanza. Il rischio per la
* Dottore commercialista, revisore contabile; professore di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano
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banca è quello di cristallizzare perdite, in caso di mancata concessione di nuovi finanziamenti che
potrebbero spingere l’impresa verso l’insolvenza, ovvero quello di aumentare l’esposizione, nel caso in cui
gli affidamenti aggiuntivi non dovessero avere i risultati auspicati.
La fattispecie trova un suo corollario anche normativo e giurisprudenziale, potendo la condotta “omissiva” o
“commissiva” del banchiere (che rispettivamente blocca i fidi, chiedendo il rientro, ovvero ne eroga di nuovi)
avere risvolti da cui discendono profili di responsabilità, talora anche di natura penale.
Vi può infatti essere una concessione abusiva di credito1 a società già decotta, con l’artificioso
mantenimento in vita di società non più in bonis e conseguente depauperamento dell’attivo e incremento
del passivo, ovvero il rischio di far mancare nuova finanza, con interruzione abusiva del credito, con ciò
concorrendo indirettamente al venir meno della continuità aziendale; i rientri richiesti dagli affidamenti e il
dissesto provocato (o aggravato) potrebbero inoltre comportare, se ingiustificati, oltre che un
inadempimento contrattuale, un rischio di preferenzialità, anche in virtù dei privilegi informativi di cui la
banca spesso può godere.
La ratio antirevocatoria dei pianti di risanamento
L’art.67, co.3, lett. d), L.F., è così cambiato con il D.L. Sviluppo:
Normativa precedente Nuova normativa
(…) III. Non sono soggetti all’azione
revocatoria: (…)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore
purché posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un
professionista iscritto nei revisori
contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art.28, lettere a) e b) ai
sensi dell’art.2501-bis, co.4 del
codice civile. (…)
(…) III. Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in
possesso dei requisiti previsti dall'art.28, lett. a) e b) deve attestare la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è
indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni
caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'art.2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali
è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque
anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore
ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano
può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore;
Gli obiettivi del piano, desumibili dalla sopra citata norma, sono dunque i seguenti:
���� il “risanamento dell’esposizione debitoria”, che riguarda il soddisfacimento di tutte le obbligazioni,
attraverso qualsiasi modalità;
���� il “riequilibrio della situazione finanziaria”, che sottende il ritorno ad una situazione “normale” di
continuazione dell’attività sociale.
La legge non fornisce chiarimenti in merito alla forma e al contenuto del piano di risanamento e riequilibrio, né in
merito alle modalità pratiche di esecuzione dello stesso; secondo le “Linee Guida sul finanziamento alle imprese in
crisi” del 2010, elaborate dall’Università di Firenze, dal Cndcec e dall’Assonime2, il piano in commento:
���� deve avere data certa ed essere redatto in forma scritta (non sono previste forme obbligatorie di
pubblicità);
1 Si veda B. Inzitari, “L’abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito”, in
http://www.ilcaso.it/opinioni/inzitari-19-03-07.pdf; V. Papagni, “Abusiva concessione del credito e un "quid novum" sulla legittimazione del
curatore fallimentare nei confronti della banca”, Diritto e Giustizia, 2010, pag.293. 2 In www.unifi.it/nuovodirittofallimentare.
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���� deve indicare le cause della crisi, le ipotesi di base e le misure che s’intendono intraprendere per
ottenere il risanamento dell’impresa, nonché la durata prevista.
Il professionista, ai sensi del richiamato art.28, lett. a), L.F., dovrà dunque essere scelto tra gli avvocati, i
dottori commercialisti, i ragionieri ed i ragionieri commercialisti.
A differenza della previsione normativa precedente, nell’ambito dei piani di risanamento e riequilibrio ex
art.67, co.3, lett. d)., L.F., anche l’attestazione richiesta al professionista dalla legge deve riguardare la
veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
I vantaggi dei piani di risanamento e riequilibrio riguardano soprattutto la semplicità della procedura, la
riservatezza, la possibilità di trattare i creditori in maniera diversa e la totale assenza di qualsiasi intervento
da parte del Tribunale.
Fra gli svantaggi dei piani di risanamento e riequilibrio rileva in particolare il fatto che essi, a differenza del
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non prevedono il divieto per i creditori di
iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive3; ai piani di risanamento non si applica altresì l’art.182-
quater L.F., che prevede la pre-deducibilità dei nuovi finanziamenti ricevuti4 (anche dai soci) e dei compensi
corrisposti al professionista attestatore.
Così come per le altre procedure in commento, ex art.217 L.F., anche ai pagamenti e alle operazioni
compiute in esecuzione di un piano di risanamento e riequilibrio non si applicano le norme che puniscono i
reati di bancarotta semplice e preferenziale.
Inoltre, secondo la circolare Assonime n.33 del 26 ottobre 2010, sempre nell’ambito delle procedure di
risanamento, sono da escludersi le responsabilità dei finanziatori per concessione abusiva di credito.
In ambito fiscale, a differenza di quanto previsto in tema di concordato preventivo e accordi di
ristrutturazione dei debiti, per i creditori non sono considerate automaticamente deducibili le insussistenze
di crediti, conseguenti ad accordi con il debitore derivanti da piani di risanamento e riequilibrio.
La ristrutturazione dei debiti
L’art.182-bis, co.1, L.F.5 è così cambiato con il D.L. Sviluppo:
Normativa precedente Nuova normativa
I. L’imprenditore in stato di crisi può domandare,
depositando la documentazione di cui all'art.161,
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art 67, co.3, lett. d)
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei.
II. L'accordo è pubblicato nel Registro delle
Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione.
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta
giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale
data non possono iniziare o proseguire azioni
I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando
la documentazione di cui all'art.161, l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d)
sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo
stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei
rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di
crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti
non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali con i creditori, al fine di
cristallizzare le singole situazioni creditorie. In dottrina, si veda E. Capobianco, “Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa.
Profili funzionali e strutturali e conseguenze dell’inadempimento del debitore”, in Banca borsa titoli di credito, 3, 2010, pag.295. 4 In realtà, tale fattispecie potrebbe essere sostituita attraverso la concessione di finanziamenti privilegiati e garantiti, ammessi dall’art.67, co.3,
lett. d), L.F. 5 Per approfondimenti, si veda: A. Danovi, M. Masetti, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il caso Snia”, in Rivista dei dottori commercialisti,
1, 2012, pag.89; I. Maffezzoni, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, in Rivista dei dottori commercialisti, 3, 2009, pag.587.
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Normativa precedente Nuova normativa
cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l'art.168, co.2.
(…) VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso
delle trattative e prima della formalizzazione
dell'accordo di cui al presente articolo,
depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art.9 la documentazione di cui
all'art.161, primo e secondo comma, e una
proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta
sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i requisiti
di cui all'art.67, co.3, lett. d), circa la idoneità
della proposta, se accettata, ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza
di sospensione di cui al presente comma è
pubblicata nel Registro delle Imprese e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle
azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di
acquisire titoli di prelazione, se non concordati,
dalla pubblicazione.
VII. Il Tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal
deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della
documentazione stessa. Nel corso dell'udienza,
riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le maggioranze di cui al primo comma
e delle condizioni per il regolare pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria
disponibilità a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di
prelazione se non concordati assegnando il
termine di non oltre sessanta giorni per il
deposito dell'accordo di ristrutturazione e della
relazione redatta dal professionista a norma del
primo comma. (…)
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono
iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul
patrimonio del debitore nè acquisire titoli di prelazione se
non concordati. Si applica l'art.168 co.2.
(…) VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o
esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della
formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo,
depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo
9 la documentazione di cui all'art.161, primo e secondo comma,
lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da
una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei
crediti e da una dichiarazione del professionista avente i
requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d), circa la idoneità della
proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di
sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel Registro
delle Imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del
divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
VII. Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione
stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei
presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle
condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di
acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il
termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo
di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a
norma del primo comma.
VIII. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione
dei debiti nei termini assegnati dal Tribunale trovano
applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una
domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti
di cui ai commi sesto e settimo.
Il citato art.161 L.F. prevede, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, la seguente
documentazione (da allegare alla domanda di ammissione):
���� un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
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���� uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
���� l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
���� il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in merito alla
“veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”6 entro 120 giorni dall’omologazione dell’accordo.
L'accordo deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono
proporre opposizione “entro trenta giorni dalla pubblicazione”. Dalla data della pubblicazione e per sessanta
giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
Per evitare che, nel corso delle trattative per il perfezionamento dell’accordo, i creditori possano iniziare o
proseguire azioni esecutive o cautelari, il sesto comma dell’art.182-bis L.F. prevede inoltre che il debitore
possa depositare, unitamente alla citata documentazione di cui all’art.161 L.F.:
“una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano
almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista (…) circa l’idoneità della proposta, se
accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”.
L'istanza di sospensione, pubblicata nel Registro delle Imprese, produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione; dal deposito dell’istanza predetta alla presentazione dell’accordo definitivo,
possono intercorrere al massimo 90 giorni.
La legge non disciplina il contenuto dell’accordo, né le modalità relative alla sua esecuzione; secondo le
citate “Linee Guida sul finanziamento alle imprese in crisi” del 2010, l’accordo, da redigersi in forma scritta,
deve contenere un piano di risanamento (che non ecceda la durata di 3-5 anni) e può prevedere dilazioni di
pagamento, stralci dei crediti, cessione dei crediti, rinunce, cessioni di rami d’azienda (…).
I vantaggi degli accordi di ristrutturazione dei debiti riguardano – in particolare – la rapidità e flessibilità del
procedimento (il vaglio del Tribunale è di tipo formale) e la sospensione (per un periodo limitato) delle azioni
individuali dei creditori; gli accordi ex art.182-bis L.F. possono inoltre favorire l’accesso a nuove risorse
finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e
soci (questi ultimi nella misura dell’80%), così come sancito dall’art.182-quater L.F.
Fra gli svantaggi, si segnalano la necessità di soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo (entro
120 giorni) e di raggiungere la maggioranza di almeno il 60% dei creditori.
Per quanto concerne gli eventuali profili di bancarotta e concessione abusiva del credito, per gli accordi di
ristrutturazione dei debiti valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza, in tema di piani di
risanamento e riequilibrio.
In caso di successivo fallimento del debitore, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse posti in essere in
esecuzione dell’accordo omologato non soggiacciono ad azione revocatoria (art.67, co.3, lett. e), L.F.
Il concordato preventivo
Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt.160-186 L.F. è una procedura concorsuale, sempre più
diffusa, a cui può ricorrere un debitore che si trovi in stato di crisi, per tentare il risanamento ovvero per
6 Si veda E. Bertacchini, “Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis) e piani di risanamento (art.67, co.3, lett. d): brevi considerazioni sul
ruolo dei professionisti”, in Impresa c.i., 10, 2007, pag. 1384.
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liquidare il proprio patrimonio, evitando il fallimento. Pur se non previsto dall’attuale normativa, la
giurisprudenza ha ultimamente ammesso la possibilità di presentare un piano di concordato di gruppo7.
L’art.160 L.F. stabilisce che “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un
concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere”:
� la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; � l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel
corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato; � la suddivisione dei creditori in classi, secondo la loro posizione giuridica (pre-deducibili, privilegiati
8,
chirografari e postergati) e interessi economici omogenei (dipendenti, fornitori, fisco, banche …); � trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (secondo Trib. Monza, 5 luglio 2011,
le classi devono essere dispari). La proposta di concordato può altresì prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione. La legge prevede tuttavia solo alcuni possibili proposte di piano di concordato, il cui contenuto è piuttosto
libero e flessibile; la proposta di concordato deve indicare specificatamente le percentuale offerta ai
creditori di ciascuna classe9 e definire con certezza i tempi dei pagamenti
10.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (art.161 L.F.). Il ricorso deve
essere ora, a cura del cancelliere, pubblicato presso il Registro delle Imprese. I seguenti articoli sono cambiati col citato D.L. Sviluppo:
Normativa precedente Nuova normativa
Art.161 L.F.
I. La domanda per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo è
proposta con ricorso, sottoscritto dal
debitore, al Tribunale del luogo in cui
l’impresa ha la propria sede principale (…).
II. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l’elenco nominativo dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o
Art.161 L.F.
I. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (…).
II. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà
o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei
7 Trib. Roma, 7 marzo 2011; App. Genova, 23 dicembre 2011. 8 Si vedano gli artt. 2745-ss. c.c. 9 Trib. Piacenza, 23 giugno 2009 10 Trib. Vicenza, 6 luglio 2009
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personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente
responsabili.
III. Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art.67, co.3, lett. d), che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo.
IV. Per la società la domanda deve essere
approvata e sottoscritta a norma
dell’art.152.
V. La domanda di concordato è comunicata
al Pubblico Ministero.
tempi di adempimento della proposta.
III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal
debitore in possesso dei requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d), che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche
sostanziali della proposta o del piano.
IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell’art.152.
V. La domanda di concordato è comunicata al Pubblico Ministero ed
è pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese
entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
VI. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda
di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine
fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può
depositare domanda ai sensi dell'art.182-bis, primo comma. In
mancanza, si applica l'art.162, commi secondo e terzo. Dopo il
deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art.163 il debitore può
compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa
autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie
informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine
il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art.111.
Art.168 L.F.
I. Dalla data della presentazione del ricorso e
fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo
diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire
azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state
interrotte dagli atti predetti rimangono
sospese, e le decadenze non si verificano.
(…)
Art.168 L.F.
I. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle
Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del
concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità,
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti
rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. (…)
III. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono
la data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Una novità di rilievo è rappresentata dal nuovo sesto comma dell’art.161 L.F., che prevede la possibilità,
come per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di presentare con il ricorso la sola domanda di concordato,
riservandosi di presentare la proposta successivamente.
Il debitore deve presentare con il ricorso la stessa documentazione richiesta nell’ambito degli accordi di
ristrutturazione dei debiti, oltre al piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta (così come previsto dal D.L. Sviluppo).
Giurisprudenza
La relazione del professionista, prevista dall’art.161, co.3, L.F., deve riguardare l’attestazione della veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato11
, che va ora predisposta anche in caso di modifiche al
piano.
Ai sensi dell’art.152 L.F., la proposta di concordato per la società è sottoscritta da coloro che ne hanno la
rappresentanza sociale; la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta
nel Registro delle Imprese a norma dell’art.2436 c.c. Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti (art.162 L.F.).
Ai sensi dell’art.163 L.F., il Tribunale, dopo una verifica formale (Cass., sent. n.21860 del 25 ottobre 2010),
se ritiene ammissibile la proposta, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e: ���� delega un giudice alla procedura di concordato; ���� ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento; ���� nomina il commissario giudiziale; ���� stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria
del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. Ai sensi dell’art.167 L.F., durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi
beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma
cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di
pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai
creditori anteriori al concordato; il Tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è
dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.
Dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non
possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art.168 L.F.).
Ai sensi dell’art.177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi (il voto dei creditori sarà altresì basato sulla
relazione del commissario giudiziale, ex art.171, co.1, L.F.). Successivamente all’approvazione da parte dei
creditori, il Tribunale procede con l’omologazione del concordato; Il concordato omologato è obbligatorio
per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura (art.184 L.F.).
Ottenuta l’omologazione, il debitore deve dare piena esecuzione del piano, secondo le modalità e le regole
in esso previste; qualora siano previste cessioni di beni, il Tribunale può nominare uno o più liquidatori
(art.182, L.F.).
È stato poi introdotto ex novo l’art.169-bis, L.F., secondo cui:
“I. Il debitore nel ricorso di cui all'art.161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il
giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione
del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di
sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente
al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti
di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80, primo comma”.
11 Si veda P. Riva, “L’attestazione dei piani delle aziende in crisi”, Giuffrè, Milano 2009.
Giurisprudenza
Il concordato preventivo consente dunque un’ampia flessibilità, sia avendo a riguardo delle percentuali di
soddisfazione dei creditori, sia in merito alle modalità di esecuzione del piano e vincola tutti i creditori; per
contro, la procedura presenta tempistiche e costi maggiori e un controllo più penetrante del Tribunale.
Il concordato preventivo, rispetto sia al piano di risanamento attestato, sia all’accordo di ristrutturazione dei
debiti, assicura inoltre la protezione dalle azioni esecutive individuali ben oltre il ridotto limite temporale
previsto dall’art. 182-bis L.F.; facilita poi la formazione del consenso dei creditori, attraverso lo strumento
della deliberazione a maggioranza, che estende a tutti i creditori la volontà espressa dalla maggioranza di
questi. Ciò lo rende idoneo anche in casi in cui il debito complessivo dell’impresa in crisi sia frammentato
verso una moltitudine di creditori (circostanza nella quale sia il piano di risanamento attestato, sia l’accordo
di ristrutturazione dei debiti, sono meno praticabili, in quanto presuppongono il raggiungimento di intese
con ciascuno dei creditori a cui sono rivolti).
Anche per il concordato preventivo, la legge prevede la non assoggettabilità, in caso di successivo fallimento,
degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse posti in essere in esecuzione del piano di concordato (art.67,
co.3, lett. e), L.F.), nonché la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci
(questi ultimi nella misura dell’80%), così come sancito dall’art.182-quater L.F., nel corso della procedura.
Il passaggio da una procedura all’altra: profili di coordinamento procedurale e temporale
Nell’ambito delle soluzioni pre-concorsuali, le esigenze primarie di un’azienda in crisi riguardano la necessità
di evitare azioni cautelari ed esecutive dei creditori e di tutelare le eventuali nuove risorse finanziarie,
necessarie al superamento della crisi stessa.
Come già rilevato, i piani di risanamento non prevedono forme di sospensione automatica delle azioni
individuali dei creditori; tale mancanza potrebbe, durante l’esecuzione del piano, obbligare il debitore (che
non ha raggiunto accordi stragiudiziali con i singoli creditori) a “convertire” il piano medesimo in un accordo
di ristrutturazione o in concordato preventivo, che appaiono procedure più idonee alla “cristallizzazione”
delle singole posizioni creditorie.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sospendono (per un periodo limitato di tempo) le azioni individuali
dei creditori, ma non la possibilità per i terzi di presentare istanze di fallimento12
.
In pendenza dell’istruttoria per la dichiarazione di fallimento, il resistente può depositare un accordo di
ristrutturazione dei debiti; in tal caso, il Tribunale deve verificare se esistono i presupposti per
l’omologazione dell’accordo: se non esistono, l’istruttoria pre-fallimentare prosegue, mentre al contrario,
l’eventuale omologa dell’accordo rimuove lo stato di crisi/insolvenza, escludendo il presupposto oggettivo
della dichiarazione di fallimento13
.
In caso di passaggio da un accordo di ristrutturazione dei debiti al concordato preventivo, il debitore potrà
utilmente riutilizzare la documentazione ex art.161 L.F:, richiesta per entrambe le procedure, ma l’accordo
non potrà essere convertito in un piano di concordato in tempi rapidi.
Appare invece più semplice l’eventuale adattamento del piano di risanamento ex art.67 L.F. a un piano di
concordato, anche se andrà predisposta l’ulteriore documentazione di cui all’art.161 L.F.
Il concordato è la procedura più complessa e invasiva tra quelle qui esaminate, al punto che è difficile
derubricarla, spostandosi verso piani di risanamento o accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto se è
già intervenuta l’omologa. Se l’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunge la maggioranza ma non il
quorum previsto dalla norma del 60%, si può prevedere il passaggio ad un concordato preventivo, che
oltretutto vincolerebbe anche i creditori dissenzienti, anche se emergerebbero problemi nuovi, legati alla
maggiore invasività della procedura e all’eventuale ripartizione dei creditori in classi.
Il concordato può sfociare in fallimento (per inammissibilità della proposta, per mancata approvazione dei
creditori, su richiesta del P.M., per inadempimento del debitore, per annullamento, revoca …) e tale rischio è
presente anche nelle altre procedure pre-concorsuali.
12 Trib. Milano, 10 novembre 2009. 13 App. Milano, 21 giugno 2011.
Giurisprudenza
Con riferimento ai profili di confidenzialità delle procedure in commento, si rileva che, mentre i piani di
risanamento non prevedono alcuna formalità obbligatoria pubblicistica, garantendo – dunque – un certo
grado di riservatezza, con gli accordi di ristrutturazione dei debiti (da pubblicare nel Registro delle Imprese) e
ancora di più con il concordato preventivo (che deve essere anch’esso pubblicato nel Registro delle Imprese
e approvato dai creditori nel corso di un’apposita adunanza), la riservatezza viene evidentemente meno.
Delicate sono anche le fattispecie che riguardano i gruppi d’impresa, soprattutto in presenza di rapporti
finanziari e/o commerciali intercompany, che possono richiedere una trattazione congiunta, fino al punto di
prevedere procedure di “gruppo”, non regolamentate espressamente dal Legislatore.
Nella tabella di seguito riportata si illustrano in sintesi i principali vantaggi e svantaggi delle singole
procedure in commento.
Vantaggi e svantaggi delle procedure
Procedura Vantaggi Svantaggi
Piani di risanamento e riequilibrio � Art.67, co.3, lett. d), L.F.
• sono possibili trattamenti differenziati per ciascun creditore;
• non sono previsti vagli, autorizzazioni o controlli del Tribunale;
• semplicità della procedura;
• non sono previste forme di pubblicità obbligatorie;
• può prevedere tempistiche anche lunghe di esecuzione;
• in caso di fallimento, atti e pagamenti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria e da bancarotta semplice e preferenziale.
• non sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori;
• non ammettono in pre-deduzione nuovi finanziamenti di banche e soci;
• non è possibile concordare transazioni per debiti fiscali e contributivi;
• il Tribunale non vigila sull’esecuzione del piano.
Accordi di ristrutturazione dei debiti � Art. 182-bis L.F.
• possono favorire l’accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell’80%);
• sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori (per un periodo limitato), anche a trattative in corso;
• il controllo del Tribunale è formale;
• è possibile concordare transazioni con tutti i creditori.
• richiedono l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo (entro 120 giorni);
• in presenza di numerosi creditori, le tempistiche per il raggiungimento dell’accordo si allungano;
• prevede l’accordo del 60% dei creditori;
• il Tribunale non vigila sull’esecuzione dell’accordo.
Concordato preventivo � Artt.160-186 L.F.
• vincola tutti i creditori;
• è deliberato a maggioranza;
• sospende le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori per un periodo più esteso;
• consente la suddivisione dei creditori in classi;
• può favorire l’accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell’80%);
• complessità della procedura e tempistiche più lunghe;
• il controllo del Tribunale non è solo formale, ma di merito; la procedura è coadiuvata dal giudice delegato e dal commissario giudiziale;
• può sfociare nel fallimento (in caso di non ammissione alla procedura, di mancata deliberazione dei creditori o di inadempimento);
• entro 15 giorni dal decreto del Tribunale di ammissione alla
Giurisprudenza
Vantaggi e svantaggi delle procedure
Procedura Vantaggi Svantaggi
• il Tribunale vigila sull’esecuzione del piano.
procedura, il debitore deve depositare tra il 20% e il 50% delle spese stimate per la procedura.