Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di...

11
Giurisprudenza Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni di Roberto Moro Visconti * In caso di crisi d’impresa, vi sono molteplici ipotesi di soluzioni pre-concorsuali, ciascuna con i suoi pro e contro. Districarsi tra le alternative, alla ricerca della soluzione più idonea, è operazione spesso difficile, soprattutto in un contesto di crisi. La versatilità delle soluzioni anti-fallimento (e talora, purtroppo … ante fallimento) consente anche di passare da procedure più “soft” e rapide, come i piani ex art.67 L.F., a ristrutturazioni dei debiti, anche fiscali e previdenziali, ex artt.182-bis e 182-ter L.F., ovvero al concordato preventivo, utilizzando fonti documentali in parte comuni. Il D.L. n.83/12, art.33, ha introdotto numerose novità in materia. Le novità del Decreto Crescita Le novità introdotte dal D.L. n.83/12 (allo stato attuale, in attesa di conversione in legge) in materia fallimentare sono numerose. È stata integralmente sostituita la lett. d) dell’art.67, co.3, che ora prevede la possibilità di depositare i piani di risanamento e riequilibrio al Registro delle Imprese. Con riferimento invece agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il nuovo 1° comma dell’art.182-bis prevede ora l’integrale pagamento dei creditori (scaduti) estranei entro 120 giorni dall’omologazione dell’accordo. Viene poi prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, di depositare il ricorso contenente la sola domanda concorsuale; la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni (complessivamente, da 2 a 6 mesi). Un’altra importante novità riguarda la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta, può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliere i suddetti contratti. L’art.182-quinquies consente poi al debitore, sempre previa autorizzazione del Tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Il nuovo art.186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”, la cui disamina esula dai contenuti del presente scritto. Per quanto concerne l’attestazione, il D.L. n.83/12 ha introdotto la verifica della veridicità dei dati aziendali anche per i piani di risanamento e riequilibrio e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, precedentemente prevista per il solo concordato preventivo. Lascia o raddoppia? Il dilemma del banchiere Il dilemma del banchiere si verifica in tutti i casi, resi più frequenti dalla crisi economico-finanziaria, in cui la banca ha un credito anche talora rilevante verso un’impresa affidata, che non è in grado di ripagare con puntualità interessi e/o capitale ma ha al tempo stesso necessità di reperire nuova finanza. Il rischio per la * Dottore commercialista, revisore contabile; professore di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano

Transcript of Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di...

Page 1: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: analogie, differenze e possibili integrazioni di Roberto Moro Visconti

*

In caso di crisi d’impresa, vi sono molteplici ipotesi di soluzioni pre-concorsuali, ciascuna con i suoi pro e

contro. Districarsi tra le alternative, alla ricerca della soluzione più idonea, è operazione spesso difficile,

soprattutto in un contesto di crisi. La versatilità delle soluzioni anti-fallimento (e talora, purtroppo … ante

fallimento) consente anche di passare da procedure più “soft” e rapide, come i piani ex art.67 L.F., a

ristrutturazioni dei debiti, anche fiscali e previdenziali, ex artt.182-bis e 182-ter L.F., ovvero al concordato

preventivo, utilizzando fonti documentali in parte comuni. Il D.L. n.83/12, art.33, ha introdotto numerose

novità in materia.

Le novità del Decreto Crescita

Le novità introdotte dal D.L. n.83/12 (allo stato attuale, in attesa di conversione in legge) in materia

fallimentare sono numerose.

È stata integralmente sostituita la lett. d) dell’art.67, co.3, che ora prevede la possibilità di depositare i piani

di risanamento e riequilibrio al Registro delle Imprese.

Con riferimento invece agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il nuovo 1° comma dell’art.182-bis prevede

ora l’integrale pagamento dei creditori (scaduti) estranei entro 120 giorni dall’omologazione dell’accordo.

Viene poi prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato

preventivo, di depositare il ricorso contenente la sola domanda concorsuale; la proposta, il piano di

concordato e la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente, entro un termine

compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni (complessivamente, da 2

a 6 mesi).

Un’altra importante novità riguarda la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione

del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta,

può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliere i suddetti contratti.

L’art.182-quinquies consente poi al debitore, sempre previa autorizzazione del Tribunale, di contrarre

finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il nuovo art.186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”, la cui disamina esula

dai contenuti del presente scritto.

Per quanto concerne l’attestazione, il D.L. n.83/12 ha introdotto la verifica della veridicità dei dati aziendali

anche per i piani di risanamento e riequilibrio e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, precedentemente

prevista per il solo concordato preventivo.

Lascia o raddoppia? Il dilemma del banchiere

Il dilemma del banchiere si verifica in tutti i casi, resi più frequenti dalla crisi economico-finanziaria, in cui la

banca ha un credito anche talora rilevante verso un’impresa affidata, che non è in grado di ripagare con

puntualità interessi e/o capitale ma ha al tempo stesso necessità di reperire nuova finanza. Il rischio per la

* Dottore commercialista, revisore contabile; professore di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano

Page 2: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

banca è quello di cristallizzare perdite, in caso di mancata concessione di nuovi finanziamenti che

potrebbero spingere l’impresa verso l’insolvenza, ovvero quello di aumentare l’esposizione, nel caso in cui

gli affidamenti aggiuntivi non dovessero avere i risultati auspicati.

La fattispecie trova un suo corollario anche normativo e giurisprudenziale, potendo la condotta “omissiva” o

“commissiva” del banchiere (che rispettivamente blocca i fidi, chiedendo il rientro, ovvero ne eroga di nuovi)

avere risvolti da cui discendono profili di responsabilità, talora anche di natura penale.

Vi può infatti essere una concessione abusiva di credito1 a società già decotta, con l’artificioso

mantenimento in vita di società non più in bonis e conseguente depauperamento dell’attivo e incremento

del passivo, ovvero il rischio di far mancare nuova finanza, con interruzione abusiva del credito, con ciò

concorrendo indirettamente al venir meno della continuità aziendale; i rientri richiesti dagli affidamenti e il

dissesto provocato (o aggravato) potrebbero inoltre comportare, se ingiustificati, oltre che un

inadempimento contrattuale, un rischio di preferenzialità, anche in virtù dei privilegi informativi di cui la

banca spesso può godere.

La ratio antirevocatoria dei pianti di risanamento

L’art.67, co.3, lett. d), L.F., è così cambiato con il D.L. Sviluppo:

Normativa precedente Nuova normativa

(…) III. Non sono soggetti all’azione

revocatoria: (…)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie

concesse su beni del debitore

purché posti in essere in esecuzione

di un piano che appaia idoneo a

consentire il risanamento della

esposizione debitoria dell’impresa e

ad assicurare il riequilibrio della sua

situazione finanziaria e la cui

ragionevolezza sia attestata da un

professionista iscritto nei revisori

contabili e che abbia i requisiti

previsti dall'art.28, lettere a) e b) ai

sensi dell’art.2501-bis, co.4 del

codice civile. (…)

(…) III. Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché

posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il

riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente

designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in

possesso dei requisiti previsti dall'art.28, lett. a) e b) deve attestare la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è

indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno

interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o

professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni

caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti

dall'art.2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali

è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque

anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore

ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano

può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore;

Gli obiettivi del piano, desumibili dalla sopra citata norma, sono dunque i seguenti:

���� il “risanamento dell’esposizione debitoria”, che riguarda il soddisfacimento di tutte le obbligazioni,

attraverso qualsiasi modalità;

���� il “riequilibrio della situazione finanziaria”, che sottende il ritorno ad una situazione “normale” di

continuazione dell’attività sociale.

La legge non fornisce chiarimenti in merito alla forma e al contenuto del piano di risanamento e riequilibrio, né in

merito alle modalità pratiche di esecuzione dello stesso; secondo le “Linee Guida sul finanziamento alle imprese in

crisi” del 2010, elaborate dall’Università di Firenze, dal Cndcec e dall’Assonime2, il piano in commento:

���� deve avere data certa ed essere redatto in forma scritta (non sono previste forme obbligatorie di

pubblicità);

1 Si veda B. Inzitari, “L’abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito”, in

http://www.ilcaso.it/opinioni/inzitari-19-03-07.pdf; V. Papagni, “Abusiva concessione del credito e un "quid novum" sulla legittimazione del

curatore fallimentare nei confronti della banca”, Diritto e Giustizia, 2010, pag.293. 2 In www.unifi.it/nuovodirittofallimentare.

Page 3: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

���� deve indicare le cause della crisi, le ipotesi di base e le misure che s’intendono intraprendere per

ottenere il risanamento dell’impresa, nonché la durata prevista.

Il professionista, ai sensi del richiamato art.28, lett. a), L.F., dovrà dunque essere scelto tra gli avvocati, i

dottori commercialisti, i ragionieri ed i ragionieri commercialisti.

A differenza della previsione normativa precedente, nell’ambito dei piani di risanamento e riequilibrio ex

art.67, co.3, lett. d)., L.F., anche l’attestazione richiesta al professionista dalla legge deve riguardare la

veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

I vantaggi dei piani di risanamento e riequilibrio riguardano soprattutto la semplicità della procedura, la

riservatezza, la possibilità di trattare i creditori in maniera diversa e la totale assenza di qualsiasi intervento

da parte del Tribunale.

Fra gli svantaggi dei piani di risanamento e riequilibrio rileva in particolare il fatto che essi, a differenza del

concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non prevedono il divieto per i creditori di

iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive3; ai piani di risanamento non si applica altresì l’art.182-

quater L.F., che prevede la pre-deducibilità dei nuovi finanziamenti ricevuti4 (anche dai soci) e dei compensi

corrisposti al professionista attestatore.

Così come per le altre procedure in commento, ex art.217 L.F., anche ai pagamenti e alle operazioni

compiute in esecuzione di un piano di risanamento e riequilibrio non si applicano le norme che puniscono i

reati di bancarotta semplice e preferenziale.

Inoltre, secondo la circolare Assonime n.33 del 26 ottobre 2010, sempre nell’ambito delle procedure di

risanamento, sono da escludersi le responsabilità dei finanziatori per concessione abusiva di credito.

In ambito fiscale, a differenza di quanto previsto in tema di concordato preventivo e accordi di

ristrutturazione dei debiti, per i creditori non sono considerate automaticamente deducibili le insussistenze

di crediti, conseguenti ad accordi con il debitore derivanti da piani di risanamento e riequilibrio.

La ristrutturazione dei debiti

L’art.182-bis, co.1, L.F.5 è così cambiato con il D.L. Sviluppo:

Normativa precedente Nuova normativa

I. L’imprenditore in stato di crisi può domandare,

depositando la documentazione di cui all'art.161,

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione

dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti

almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una

relazione redatta da un professionista in possesso

dei requisiti di cui all'art 67, co.3, lett. d)

sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare

riferimento alla sua idoneità ad assicurare il

regolare pagamento dei creditori estranei.

II. L'accordo è pubblicato nel Registro delle

Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua

pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta

giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale

data non possono iniziare o proseguire azioni

I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando

la documentazione di cui all'art.161, l'omologazione di un

accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori

rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una

relazione redatta da un professionista, designato dal

debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d)

sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo

stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad

assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei

rispetto dei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di

crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti

non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista

efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali con i creditori, al fine di

cristallizzare le singole situazioni creditorie. In dottrina, si veda E. Capobianco, “Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa.

Profili funzionali e strutturali e conseguenze dell’inadempimento del debitore”, in Banca borsa titoli di credito, 3, 2010, pag.295. 4 In realtà, tale fattispecie potrebbe essere sostituita attraverso la concessione di finanziamenti privilegiati e garantiti, ammessi dall’art.67, co.3,

lett. d), L.F. 5 Per approfondimenti, si veda: A. Danovi, M. Masetti, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il caso Snia”, in Rivista dei dottori commercialisti,

1, 2012, pag.89; I. Maffezzoni, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, in Rivista dei dottori commercialisti, 3, 2009, pag.587.

Page 4: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Normativa precedente Nuova normativa

cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Si applica l'art.168, co.2.

(…) VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni

cautelari o esecutive di cui al terzo comma può

essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso

delle trattative e prima della formalizzazione

dell'accordo di cui al presente articolo,

depositando presso il tribunale competente ai

sensi dell'art.9 la documentazione di cui

all'art.161, primo e secondo comma, e una

proposta di accordo corredata da una

dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di

autocertificazione, attestante che sulla proposta

sono in corso trattative con i creditori che

rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una

dichiarazione del professionista avente i requisiti

di cui all'art.67, co.3, lett. d), circa la idoneità

della proposta, se accettata, ad assicurare il

regolare pagamento dei creditori con i quali non

sono in corso trattative o che hanno comunque

negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza

di sospensione di cui al presente comma è

pubblicata nel Registro delle Imprese e produce

l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle

azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di

acquisire titoli di prelazione, se non concordati,

dalla pubblicazione.

VII. Il Tribunale, verificata la completezza della

documentazione depositata, fissa con decreto

l'udienza entro il termine di trenta giorni dal

deposito dell'istanza di cui al sesto comma,

disponendo la comunicazione ai creditori della

documentazione stessa. Nel corso dell'udienza,

riscontrata la sussistenza dei presupposti per

pervenire a un accordo di ristrutturazione dei

debiti con le maggioranze di cui al primo comma

e delle condizioni per il regolare pagamento dei

creditori con i quali non sono in corso trattative o

che hanno comunque negato la propria

disponibilità a trattare, dispone con decreto

motivato il divieto di iniziare o proseguire le

azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di

prelazione se non concordati assegnando il

termine di non oltre sessanta giorni per il

deposito dell'accordo di ristrutturazione e della

relazione redatta dal professionista a norma del

primo comma. (…)

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i

creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono

iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul

patrimonio del debitore nè acquisire titoli di prelazione se

non concordati. Si applica l'art.168 co.2.

(…) VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o

esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto

dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della

formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo,

depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo

9 la documentazione di cui all'art.161, primo e secondo comma,

lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da

una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di

autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso

trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei

crediti e da una dichiarazione del professionista avente i

requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d), circa la idoneità della

proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei

creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno

comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di

sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel Registro

delle Imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o

prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del

divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla

pubblicazione.

VII. Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione

depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta

giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,

disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione

stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei

presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei

debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle

condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali

non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la

propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il

divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di

acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il

termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo

di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a

norma del primo comma.

VIII. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione

dei debiti nei termini assegnati dal Tribunale trovano

applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e

quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una

domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti

di cui ai commi sesto e settimo.

Il citato art.161 L.F. prevede, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, la seguente

documentazione (da allegare alla domanda di ammissione):

���� un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

Page 5: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

���� uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei

rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

���� l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

���� il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in merito alla

“veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad

assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”6 entro 120 giorni dall’omologazione dell’accordo.

L'accordo deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono

proporre opposizione “entro trenta giorni dalla pubblicazione”. Dalla data della pubblicazione e per sessanta

giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o

esecutive sul patrimonio del debitore.

Per evitare che, nel corso delle trattative per il perfezionamento dell’accordo, i creditori possano iniziare o

proseguire azioni esecutive o cautelari, il sesto comma dell’art.182-bis L.F. prevede inoltre che il debitore

possa depositare, unitamente alla citata documentazione di cui all’art.161 L.F.:

“una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di

autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano

almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista (…) circa l’idoneità della proposta, se

accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che

hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”.

L'istanza di sospensione, pubblicata nel Registro delle Imprese, produce l'effetto del divieto di inizio o

prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non

concordati, dalla pubblicazione; dal deposito dell’istanza predetta alla presentazione dell’accordo definitivo,

possono intercorrere al massimo 90 giorni.

La legge non disciplina il contenuto dell’accordo, né le modalità relative alla sua esecuzione; secondo le

citate “Linee Guida sul finanziamento alle imprese in crisi” del 2010, l’accordo, da redigersi in forma scritta,

deve contenere un piano di risanamento (che non ecceda la durata di 3-5 anni) e può prevedere dilazioni di

pagamento, stralci dei crediti, cessione dei crediti, rinunce, cessioni di rami d’azienda (…).

I vantaggi degli accordi di ristrutturazione dei debiti riguardano – in particolare – la rapidità e flessibilità del

procedimento (il vaglio del Tribunale è di tipo formale) e la sospensione (per un periodo limitato) delle azioni

individuali dei creditori; gli accordi ex art.182-bis L.F. possono inoltre favorire l’accesso a nuove risorse

finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e

soci (questi ultimi nella misura dell’80%), così come sancito dall’art.182-quater L.F.

Fra gli svantaggi, si segnalano la necessità di soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo (entro

120 giorni) e di raggiungere la maggioranza di almeno il 60% dei creditori.

Per quanto concerne gli eventuali profili di bancarotta e concessione abusiva del credito, per gli accordi di

ristrutturazione dei debiti valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza, in tema di piani di

risanamento e riequilibrio.

In caso di successivo fallimento del debitore, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse posti in essere in

esecuzione dell’accordo omologato non soggiacciono ad azione revocatoria (art.67, co.3, lett. e), L.F.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt.160-186 L.F. è una procedura concorsuale, sempre più

diffusa, a cui può ricorrere un debitore che si trovi in stato di crisi, per tentare il risanamento ovvero per

6 Si veda E. Bertacchini, “Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis) e piani di risanamento (art.67, co.3, lett. d): brevi considerazioni sul

ruolo dei professionisti”, in Impresa c.i., 10, 2007, pag. 1384.

Page 6: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

liquidare il proprio patrimonio, evitando il fallimento. Pur se non previsto dall’attuale normativa, la

giurisprudenza ha ultimamente ammesso la possibilità di presentare un piano di concordato di gruppo7.

L’art.160 L.F. stabilisce che “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un

concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere”:

� la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante

cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,

nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in

azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; � l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel

corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto

del concordato; � la suddivisione dei creditori in classi, secondo la loro posizione giuridica (pre-deducibili, privilegiati

8,

chirografari e postergati) e interessi economici omogenei (dipendenti, fornitori, fisco, banche …); � trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (secondo Trib. Monza, 5 luglio 2011,

le classi devono essere dispari). La proposta di concordato può altresì prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o

ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non

inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di

liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione. La legge prevede tuttavia solo alcuni possibili proposte di piano di concordato, il cui contenuto è piuttosto

libero e flessibile; la proposta di concordato deve indicare specificatamente le percentuale offerta ai

creditori di ciascuna classe9 e definire con certezza i tempi dei pagamenti

10.

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto

dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (art.161 L.F.). Il ricorso deve

essere ora, a cura del cancelliere, pubblicato presso il Registro delle Imprese. I seguenti articoli sono cambiati col citato D.L. Sviluppo:

Normativa precedente Nuova normativa

Art.161 L.F.

I. La domanda per l’ammissione alla

procedura di concordato preventivo è

proposta con ricorso, sottoscritto dal

debitore, al Tribunale del luogo in cui

l’impresa ha la propria sede principale (…).

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria

dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle

attività e l’elenco nominativo dei creditori,

con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle

cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o

Art.161 L.F.

I. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato

preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al

Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (…).

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica

e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco

nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e

delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà

o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci

illimitatamente responsabili.

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei

7 Trib. Roma, 7 marzo 2011; App. Genova, 23 dicembre 2011. 8 Si vedano gli artt. 2745-ss. c.c. 9 Trib. Piacenza, 23 giugno 2009 10 Trib. Vicenza, 6 luglio 2009

Page 7: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Normativa precedente Nuova normativa

personali su beni di proprietà o in possesso

del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari

degli eventuali soci illimitatamente

responsabili.

III. Il piano e la documentazione di cui ai

commi precedenti devono essere

accompagnati dalla relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di

cui all'art.67, co.3, lett. d), che attesti la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità

del piano medesimo.

IV. Per la società la domanda deve essere

approvata e sottoscritta a norma

dell’art.152.

V. La domanda di concordato è comunicata

al Pubblico Ministero.

tempi di adempimento della proposta.

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono

essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal

debitore in possesso dei requisiti di cui all'art.67, co.3, lett. d), che

attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche

sostanziali della proposta o del piano.

IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a

norma dell’art.152.

V. La domanda di concordato è comunicata al Pubblico Ministero ed

è pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese

entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

VI. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda

di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la

documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine

fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta

giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino

all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può

depositare domanda ai sensi dell'art.182-bis, primo comma. In

mancanza, si applica l'art.162, commi secondo e terzo. Dopo il

deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art.163 il debitore può

compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa

autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie

informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine

il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente

compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art.111.

Art.168 L.F.

I. Dalla data della presentazione del ricorso e

fino al momento in cui il decreto di

omologazione del concordato preventivo

diventa definitivo, i creditori per titolo o

causa anteriore al decreto non possono,

sotto pena di nullità, iniziare o proseguire

azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

II. Le prescrizioni che sarebbero state

interrotte dagli atti predetti rimangono

sospese, e le decadenze non si verificano.

(…)

Art.168 L.F.

I. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle

Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del

concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o

causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità,

iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del

debitore.

II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti

rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. (…)

III. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono

la data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese

sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Una novità di rilievo è rappresentata dal nuovo sesto comma dell’art.161 L.F., che prevede la possibilità,

come per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, di presentare con il ricorso la sola domanda di concordato,

riservandosi di presentare la proposta successivamente.

Il debitore deve presentare con il ricorso la stessa documentazione richiesta nell’ambito degli accordi di

ristrutturazione dei debiti, oltre al piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

adempimento della proposta (così come previsto dal D.L. Sviluppo).

Page 8: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

La relazione del professionista, prevista dall’art.161, co.3, L.F., deve riguardare l’attestazione della veridicità dei

dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato11

, che va ora predisposta anche in caso di modifiche al

piano.

Ai sensi dell’art.152 L.F., la proposta di concordato per la società è sottoscritta da coloro che ne hanno la

rappresentanza sociale; la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta

nel Registro delle Imprese a norma dell’art.2436 c.c. Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni

al piano e produrre nuovi documenti (art.162 L.F.).

Ai sensi dell’art.163 L.F., il Tribunale, dopo una verifica formale (Cass., sent. n.21860 del 25 ottobre 2010),

se ritiene ammissibile la proposta, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e: ���� delega un giudice alla procedura di concordato; ���� ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento; ���� nomina il commissario giudiziale; ���� stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria

del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. Ai sensi dell’art.167 L.F., durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi

beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma

cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di

pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le

restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai

creditori anteriori al concordato; il Tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è

dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.

Dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e fino al momento in cui il decreto di

omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non

possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art.168 L.F.).

Ai sensi dell’art.177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei

crediti ammessi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale

maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi (il voto dei creditori sarà altresì basato sulla

relazione del commissario giudiziale, ex art.171, co.1, L.F.). Successivamente all’approvazione da parte dei

creditori, il Tribunale procede con l’omologazione del concordato; Il concordato omologato è obbligatorio

per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura (art.184 L.F.).

Ottenuta l’omologazione, il debitore deve dare piena esecuzione del piano, secondo le modalità e le regole

in esso previste; qualora siano previste cessioni di beni, il Tribunale può nominare uno o più liquidatori

(art.182, L.F.).

È stato poi introdotto ex novo l’art.169-bis, L.F., secondo cui:

“I. Il debitore nel ricorso di cui all'art.161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il

giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione

del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di

sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente

al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti

di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80, primo comma”.

11 Si veda P. Riva, “L’attestazione dei piani delle aziende in crisi”, Giuffrè, Milano 2009.

Page 9: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Il concordato preventivo consente dunque un’ampia flessibilità, sia avendo a riguardo delle percentuali di

soddisfazione dei creditori, sia in merito alle modalità di esecuzione del piano e vincola tutti i creditori; per

contro, la procedura presenta tempistiche e costi maggiori e un controllo più penetrante del Tribunale.

Il concordato preventivo, rispetto sia al piano di risanamento attestato, sia all’accordo di ristrutturazione dei

debiti, assicura inoltre la protezione dalle azioni esecutive individuali ben oltre il ridotto limite temporale

previsto dall’art. 182-bis L.F.; facilita poi la formazione del consenso dei creditori, attraverso lo strumento

della deliberazione a maggioranza, che estende a tutti i creditori la volontà espressa dalla maggioranza di

questi. Ciò lo rende idoneo anche in casi in cui il debito complessivo dell’impresa in crisi sia frammentato

verso una moltitudine di creditori (circostanza nella quale sia il piano di risanamento attestato, sia l’accordo

di ristrutturazione dei debiti, sono meno praticabili, in quanto presuppongono il raggiungimento di intese

con ciascuno dei creditori a cui sono rivolti).

Anche per il concordato preventivo, la legge prevede la non assoggettabilità, in caso di successivo fallimento,

degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse posti in essere in esecuzione del piano di concordato (art.67,

co.3, lett. e), L.F.), nonché la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci

(questi ultimi nella misura dell’80%), così come sancito dall’art.182-quater L.F., nel corso della procedura.

Il passaggio da una procedura all’altra: profili di coordinamento procedurale e temporale

Nell’ambito delle soluzioni pre-concorsuali, le esigenze primarie di un’azienda in crisi riguardano la necessità

di evitare azioni cautelari ed esecutive dei creditori e di tutelare le eventuali nuove risorse finanziarie,

necessarie al superamento della crisi stessa.

Come già rilevato, i piani di risanamento non prevedono forme di sospensione automatica delle azioni

individuali dei creditori; tale mancanza potrebbe, durante l’esecuzione del piano, obbligare il debitore (che

non ha raggiunto accordi stragiudiziali con i singoli creditori) a “convertire” il piano medesimo in un accordo

di ristrutturazione o in concordato preventivo, che appaiono procedure più idonee alla “cristallizzazione”

delle singole posizioni creditorie.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sospendono (per un periodo limitato di tempo) le azioni individuali

dei creditori, ma non la possibilità per i terzi di presentare istanze di fallimento12

.

In pendenza dell’istruttoria per la dichiarazione di fallimento, il resistente può depositare un accordo di

ristrutturazione dei debiti; in tal caso, il Tribunale deve verificare se esistono i presupposti per

l’omologazione dell’accordo: se non esistono, l’istruttoria pre-fallimentare prosegue, mentre al contrario,

l’eventuale omologa dell’accordo rimuove lo stato di crisi/insolvenza, escludendo il presupposto oggettivo

della dichiarazione di fallimento13

.

In caso di passaggio da un accordo di ristrutturazione dei debiti al concordato preventivo, il debitore potrà

utilmente riutilizzare la documentazione ex art.161 L.F:, richiesta per entrambe le procedure, ma l’accordo

non potrà essere convertito in un piano di concordato in tempi rapidi.

Appare invece più semplice l’eventuale adattamento del piano di risanamento ex art.67 L.F. a un piano di

concordato, anche se andrà predisposta l’ulteriore documentazione di cui all’art.161 L.F.

Il concordato è la procedura più complessa e invasiva tra quelle qui esaminate, al punto che è difficile

derubricarla, spostandosi verso piani di risanamento o accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto se è

già intervenuta l’omologa. Se l’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunge la maggioranza ma non il

quorum previsto dalla norma del 60%, si può prevedere il passaggio ad un concordato preventivo, che

oltretutto vincolerebbe anche i creditori dissenzienti, anche se emergerebbero problemi nuovi, legati alla

maggiore invasività della procedura e all’eventuale ripartizione dei creditori in classi.

Il concordato può sfociare in fallimento (per inammissibilità della proposta, per mancata approvazione dei

creditori, su richiesta del P.M., per inadempimento del debitore, per annullamento, revoca …) e tale rischio è

presente anche nelle altre procedure pre-concorsuali.

12 Trib. Milano, 10 novembre 2009. 13 App. Milano, 21 giugno 2011.

Page 10: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Con riferimento ai profili di confidenzialità delle procedure in commento, si rileva che, mentre i piani di

risanamento non prevedono alcuna formalità obbligatoria pubblicistica, garantendo – dunque – un certo

grado di riservatezza, con gli accordi di ristrutturazione dei debiti (da pubblicare nel Registro delle Imprese) e

ancora di più con il concordato preventivo (che deve essere anch’esso pubblicato nel Registro delle Imprese

e approvato dai creditori nel corso di un’apposita adunanza), la riservatezza viene evidentemente meno.

Delicate sono anche le fattispecie che riguardano i gruppi d’impresa, soprattutto in presenza di rapporti

finanziari e/o commerciali intercompany, che possono richiedere una trattazione congiunta, fino al punto di

prevedere procedure di “gruppo”, non regolamentate espressamente dal Legislatore.

Nella tabella di seguito riportata si illustrano in sintesi i principali vantaggi e svantaggi delle singole

procedure in commento.

Vantaggi e svantaggi delle procedure

Procedura Vantaggi Svantaggi

Piani di risanamento e riequilibrio � Art.67, co.3, lett. d), L.F.

• sono possibili trattamenti differenziati per ciascun creditore;

• non sono previsti vagli, autorizzazioni o controlli del Tribunale;

• semplicità della procedura;

• non sono previste forme di pubblicità obbligatorie;

• può prevedere tempistiche anche lunghe di esecuzione;

• in caso di fallimento, atti e pagamenti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria e da bancarotta semplice e preferenziale.

• non sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori;

• non ammettono in pre-deduzione nuovi finanziamenti di banche e soci;

• non è possibile concordare transazioni per debiti fiscali e contributivi;

• il Tribunale non vigila sull’esecuzione del piano.

Accordi di ristrutturazione dei debiti � Art. 182-bis L.F.

• possono favorire l’accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell’80%);

• sospendono le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori (per un periodo limitato), anche a trattative in corso;

• il controllo del Tribunale è formale;

• è possibile concordare transazioni con tutti i creditori.

• richiedono l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo (entro 120 giorni);

• in presenza di numerosi creditori, le tempistiche per il raggiungimento dell’accordo si allungano;

• prevede l’accordo del 60% dei creditori;

• il Tribunale non vigila sull’esecuzione dell’accordo.

Concordato preventivo � Artt.160-186 L.F.

• vincola tutti i creditori;

• è deliberato a maggioranza;

• sospende le azioni cautelari ed esecutive individuali dei creditori per un periodo più esteso;

• consente la suddivisione dei creditori in classi;

• può favorire l’accesso a nuove risorse finanziarie, attraverso la possibilità di ammettere in pre-deduzione i finanziamenti effettuati da banche e soci (questi ultimi nella misura dell’80%);

• complessità della procedura e tempistiche più lunghe;

• il controllo del Tribunale non è solo formale, ma di merito; la procedura è coadiuvata dal giudice delegato e dal commissario giudiziale;

• può sfociare nel fallimento (in caso di non ammissione alla procedura, di mancata deliberazione dei creditori o di inadempimento);

• entro 15 giorni dal decreto del Tribunale di ammissione alla

Page 11: Piani di risanamento, ristrutturazione debiti e concordato ... · PDF file3 Il piano di risanamento e riequilibrio potrebbe però utilmente essere accompagnato da accordi stragiudiziali

Giurisprudenza

Vantaggi e svantaggi delle procedure

Procedura Vantaggi Svantaggi

• il Tribunale vigila sull’esecuzione del piano.

procedura, il debitore deve depositare tra il 20% e il 50% delle spese stimate per la procedura.