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Agricoltura e sviluppo rurale Istruzione e cultura Sviluppo regionale Trasporti e turismo DIREZIONE GENERALE POLITICHE INTERNE UNITÀ TEMATICA POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE B Pesca

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Agricoltura e sviluppo rurale

Istruzione e cultura

Pesca

Sviluppo regionale

Trasporti e turismo

Direzione generale Politiche interne

Unità tematica Politiche strUttUrali e di coesione

RuoloLe unità tematiche sono unità di ricerca che forniscono consulenza specializzata alle commissioni, alle delegazioni interparlamentari e ad altri organi parlamentari.

Aree tematicheAgricoltura e sviluppo ruraleIstruzione e culturaPescaSviluppo regionaleTrasporti e turismo

DocumentiVisitare il sito Internet del Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/studies

B Unità tematica Politiche strUttUrali e di coesione

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B Direzione generale Politiche interne

Trasporti e turismo

Sviluppo regionale

Pesca

Istruzione e cultura

Agricoltura e sviluppo rurale

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

UNITÀ TEMATICA B: POLITICA STRUTTURALE E DI COESIONE

PESCA

I PIANI DI RICOSTITUZIONE E DI

GESTIONE DELLA PESCA DAL 2002

STUDIO

Il presente documento è stato richiesto dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo. AUTORI D.J. Agnew (MRAG Ltd.) R.E. Mitchell (MRAG Ltd.) S.P. Savage (MRAG Ltd.) C.S. White (MRAG Ltd.) AMMINISTRATORE RESPONSABILE Jesús Iborra Martín Unità tematica Politica strutturale e di coesione Parlamento europeo B-1047 Bruxelles E-mail: [email protected] ASSISTENZA EDITORIALE Virginija KELMELYTE VERSIONI LINGUISTICHE OriginalE: EN Traduzioni: DE, ES, FR, IT. Sintesi: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PL, PT. INFORMAZIONI SULL'EDITORE Per contattare l'unità tematica o abbonarsi alla newsletter mensile pubblicata dalla stessa si prega di scrivere a: [email protected] Manoscritto completato nell’ottobre 2009. Bruxelles, © Parlamento europeo, 2009. Il documento è disponibile su Internet al sito: http://www.europarl.europa.eu/studies CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, a condizione che la fonte sia riconosciuta e all’editore sia data notifica preventiva e inviata una copia.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

UNITÀ TEMATICA B: POLITICA STRUTTURALE E DI COESIONE

PESCA

I PIANI DI RICOSTITUZIONE E DI

GESTIONE DELLA PESCA DAL 2002

STUDIO

Sintesi Secondo quanto previsto dalla PCP, gli stock ittici dell’Unione europea devono essere oggetto di piani pluriennali di ricostituzione o di gestione. Il presente studio analizza dodici piani, quattro dei quali hanno consentito di ottenere il ripopolamento degli stock interessati, mentre altri quattro non sono assolutamente riusciti in questo intento. il mancato conseguimento dell’obiettivo è imputabile soprattutto alle disposizioni inadeguate volte a limitare lo sforzo di pesca e a mantenere le catture entro i limiti concordati, in particolare nel caso delle catture accessorie nell’ambito di altre attività di pesca.

IP/B/PECH/NT/2008_111 Novembre 2009 PE 431.582 IT

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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INDICE

ELENCO DEGLI ACRONIMI 5 

GLOSSARIO 7 

ELENCO DELLE FIGURE 11

ELENCO DELLE CARTINE 12 

ELENCO DEI RIQUADRI 12 

ELENCO DELLE TABELLE 13 

SINTESI 15 

INTRODUZIONE 23 

1.  CLASSIFICAZIONE DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE E DI GESTIONE 25 1.1  Descrizione dei piani adottati dal 2002 25 

1.2  Classificazione dei piani – elementi chiave 39 

1.3  Altri dettagli di piani di ricostituzione e gestione 54 

1.4  Sintesi 58 

2.  SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE 59 

2.1  Introduzione 59 

2.2  Metodologia 62 

2.3  Principali modifiche apportate alle proposte 62 

2.4  Studio di caso: merluzzo bianco (Mare del Nord, Kattegat, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda) 79 

2.5  Studio di caso – Nasello e scampo (Mare cantabrico e penisola iberica) 84 

2.6  Studio di caso: tonno rosso (Atlantico orientale e Mediterraneo) 87 

2.7  Studio di caso – Anguille europee 93 

2.8  Conclusioni 99 

3.  VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PIANI DI GESTIONE E DI RICOSTITUZIONE 103 3.1  Il successo dei piani 103 

3.2  Analisi dell’efficacia delle misure 125 

3.3  Impatti sugli ecosistemi 128 

CONCLUSIONI 129 

RIFERIMENTI 131 

ALLEGATI 133 ALLEGATO 1: DETTAGLI DEL PIANO MERLUZZO BIANCO 2004 E DEL

PIANO MERLUZZO BIANCO 2008 133 

ALLEGATO 2: IL PIANO DEL TONNO ROSSO IN DETTAGLIO 149 

ALLEGATO 3: DETTAGLI DEL PIANO DI RICOSTITUZIONE DELL'ANGUILLA EUROPEA 153 

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I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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ELENCO DEGLI ACRONIMI

B Biomassa, la massa in tonnellate del pesce in uno stock

Bhcr Valore di riferimento della biomassa usato nella norma per il controllo

delle catture

Blim Valore di riferimento per la biomassa limite

Bmsy Biomassa corrispondente all’MSY

Bpa Valore di riferimento per la biomassa precauzionale

CCPA Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura

CCR Consiglio consultivo regionale

CES Comitato economico e sociale

CFCA Agenzia comunitaria di controllo della pesca

CIEM Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare

CITES Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora

minacciate di estinzione

CoR Comitato delle Regioni

COREPER Comitato dei rappresentanti permanenti

CPC Parte contraente, parte, entità o entità di pesca non contraente

cooperante

CSTEP Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

F Tasso di mortalità per pesca

FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura

FEP Fondo europeo per la pesca

Fhcr Valore di riferimento per il tasso di mortalità per pesca usato nella

norma per il controllo delle catture

Flim Valore di riferimento limite per il tasso di mortalità per pesca

Fmax Tasso di mortalità per pesca che risulta nel livello massimo di

rendimento per recluta

Fmsy Tasso di mortalità per pesca corrispondente all’MSY

Fpa Valore di riferimento del tasso di mortalità per pesca precauzionale

FRC Piena capacità riproduttiva

HCR Norma per il controllo delle catture

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HS Prelievo sostenibile

HU Prelievo non sostenibile

IBSFC Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico

ICCAT Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi

dell’Atlantico

INN Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

kWh Chilowattora

MCS Controllo, monitoraggio e sorveglianza

MSY Rendimento massimo sostenibile

NAFO Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

NEAFC Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale

NFFO National Federation of Fishermen’s Organisations

ORG Organizzazione regionale della pesca

ORGP Organizzazione regionale di gestione della pesca

OSBL Al di fuori di limiti biologici di sicurezza

PCP Politica comune della pesca

PE Parlamento europeo

RRC Capacità riproduttiva ridotta

SCRS Comitato permanente per la ricerca e la statistica (dell’ICCAT)

SM Stato membro

SSB Biomassa dello stock riproduttivo

TAC Totale ammissibile di cattura

UE Unione europea

VMS Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

WFD Direttiva quadro sull’acqua

WSBL Entro limiti biologici di sicurezza

WSSD Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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GLOSSARIO

Attrezzo Uno strumento usato per catturare il pesce, quali ami e palangari, rete da traino, rete da imbrocco, trappola, fiocina, eccetera.

Biomassa dello stock

riproduttivo

La biomassa dello stock riproduttivo (SSB) è il peso totale di tutti i pesci sessualmente adulti in una popolazione o in uno stock.

Blim Cfr. valori di riferimento limite

Bmsy La biomassa di stock riproduttivo (SSB) necessaria a sostenere la pesca che produrrebbe il rendimento massimo sostenibile (MSY)

Bpa Cfr. valori di riferimento limite

Capacità riproduttiva

ridotta

Quando l’SSB è a un livello in cui la riproduzione dello stock è ridotta come si evince da osservazioni storiche.

Cattura (C) La quantità totale di pesce trattenuta dagli attrezzi di pesca e portata sul ponte o nella postazione di pesca, ossia gli sbarchi più i rigetti.

Cattura accessoria

La cattura di specie non bersaglio e di pesci sotto taglia di specie bersaglio. Le catture accessorie di specie commerciali possono essere mantenute o scaricate insieme alle catture accessorie non commerciali.

Cattura accidentale

Termine usato talvolta in alternativa a cattura accessoria e rigetti, ma anche per distinguere le catture individuali di specie (carismatiche) che non costituiscono parte normale della cattura. Pertanto, una cattura accidentale potrebbe essere una specie commerciale quale lo smeriglio o lo squalo elefante, o uccelli, tartarughe o mammiferi marini.

Demersale Specie di pesci che vivono nei pressi o sul fondale, quali sogliola, passera di mare, ippoglosso, nasello e merluzzo bianco. Il termine si usa anche per descrivere le attrezzature da pesca impiegate per la cattura dei pesci sul fondale.

Flim Cfr. valori di riferimento limite

Fmsy Il livello di mortalità per pesca (F) corrispondente al valore di picco su una curva a duomo del rendimento per recluta e al vlore che produce il rendimento massimo sostenibile (MSY) di uno stock ittico.

Fpa Cfr. valori di riferimento limite

Fuoriuscita (migrazione)

Il numero o la percentuale di pesce che sopravvive (fuoriuscendo) a una certa attività di pesca al termine della stagione e che raggiunge le zone di riproduzione. Il termine è in genere utilizzato nel caso della gestione delle specie anadrome, quale il salmone, ma anche per la pesca dei calamari.

Giornale di Il resoconto dettagliato, di norma ufficiale, dell’attività di pesca di un peschereccio registrata sistematicamente a bordo della nave,

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bordo che comprende di solito informazioni su catture e composizione delle specie, lo sforzo di pesca corrispondente e l’ubicazione. La compilazione di un giornale di bordo può essere un requisito obbligatorio ai fini di una licenza di pesca.

Limitazione dello sforzo

Un tipo di controllo usato come strumento di gestione, laddove il volume dello sforzo di pesca dedicato dai pescatori in una particolare attività della pesca è limitato per legge o in virtù di accordi volontari tra pescatori che sfruttano in comune la risorsa alieutica. In pratica, lo sforzo di pesca è un indice composito formato da vari elementi (per esempio imbarcazioni da pesca, attrezzi e apparecchi accessori, tempo di pesca, eccetera).

Limite biologico di sicurezza

Un valore di riferimento limite, in genere la biomassa dello stock, al di sotto del quale il reclutamento diminuisce in misura sostanziale.

Livelli di riferimento

Un particolare livello di un indicatore (per esempio dello sforzo di pesca, della mortalità per pesca o della dimensione dello stock) usato come parametro di riferimento per la valutazione e la gestione del rendimento.

Margine di tolleranza

Tolleranza tra i quantitativi di catture a bordo dichiarate dalle navi e quelli verificati allo sbarco o nelle ispezioni.

Mortalità per pesca

Il naturale logaritmo del cambiamento di quantità a causa della pesca per unità di tempo, ma più semplicemente, la proporzione di popolazione uccisa annualmente dalla pesca.

Norma per il controllo delle

catture

Indica il prelievo che la gestione deve controllare in relazione a quanto evidenziato da indicatori dello status dello stock. Per esempio, può descrivere i vari valori di mortalità per pesca cui mirare per diversi valori dell’abbondanza di stock. Concretizza e sintetizza una strategia di gestione.

Palangaro Un attrezzo da pesca in cui dei braccioli che portano gli ami sono attaccati a distanze regolari a una lenza principale più lunga. i palangari sono adagiati sul fondo o sospesi orizzontalmente a una profondità predefinita con l’ausilio di galleggianti. Le lenze principali possono essere lunghe anche 150 km e avere diverse migliaia di ami (per esempio nella pesca del tonno).

Pelagico Pesce che trascorre la maggior parte della vita nuotando nella colonna d’acqua con minimo contatto o dipendenza dal fondo. In genere si riferisce alla fase adulta di una specie.

Porto designato Un porto di pesca di uno Stato membro designato e notificato in conformità della procedura stabilita nel pertinente regolamento, in cui i pescherecci registrati degli Stati membri devono sbarcare le proprie catture, a meno che non effettuino gli sbarchi in un altro in un altro Stato dell’Unione. Lo status di porto designato contempla specifici siti per il “klondike”, la pratica di “sbarcare” le catture, in genere specie pelagiche, sulle navi fabbrica ancorate al largo.

Reclutamento Il numero di individui aggiunti ogni anno, nella zona di pesca, allo stock sfruttabile, attraverso un processo di crescita (cioè il pesce raggiunge una taglia per cui può essere oggetto di cattura) o di migrazione (cioè il pesce circola nella zona di pesca).

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Rendimento La curva di rendimento è la relazione tra il rendimento atteso e il livello di mortalità per pesca o (talvolta) lo sforzo di pesca.

Rendimento massimo

sostenibile

Il rendimento massimo sostenibile (MSY) è la cattura media massima che è possibile ottenere in via continuativa da uno stock alle condizioni ambientali esistenti.

Rete da circuizione

Un tipo comune di senna, o rete da pesca, chiamata così perché sul fondo ha una serie di anelli. Una fune passa attraverso tutti gli anelli, e se tirata, avvicina gli anelli tra loro, impedendo al pesce di nuotare per fuoriuscire dalla rete. È il metodo preferito per catturare specie ittiche che si muovono in branchi, o aggregati, in prossimità della superficie.

Reti da imbrocco Con questo tipo di attrezzo, i pesci rimangono avviluppati, impigliati o intrappolati nella rete che può essere singola (rete da imbrocco) o tripla (tremagli). In un attrezzo si possono combinare vari tipi di reti (per esempio, un tremaglio combinato con un imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila ("serie" di reti). A seconda della struttura, dello zavorramento e del galleggiamento, queste reti possono essere usate per pescare in superficie, a media profondità o sul fondo.

Reti da traino Una rete a forma di cono o imbuto trascinata da una o più navi. Esistono vari tipi di reti da traino, tra cui sfogliare, reti da traino a divergenti e reti a strascico a coppia.

Reti fisse Usata essenzialmente nelle acque costiere, la rete viene montata su pali fissati sul fondo. La raccolta del pesce avviene con la bassa marea.

Rigetti Qualsiasi pesce, o altra creatura viva catturata durante la pesca, non trattenuto ma ributtato in mare, vivo o morto.

Rigetto selettivo Il rigetto di una parte della cattura legale di un peschereccio che avrebbe potuto essere destinata alla vendita, affinché sia possibile catturare successivamente un volume maggiore di pesce che comporta prezzi più elevati. È un fenomeno che può riguardare qualsiasi pesca, ma l’incentivo a ricorrervi è particolarmente allettante nel caso di contingenti individuali (limitazione delle catture).

Selettività degli attrezzi

La capacità di un attrezzo di mirare e catturare una specie ittica, consentendo al novellame e alle specie non bersaglio di fuoriuscire.

Sforzo La quantità totale di attrezzi da pesca in uso per uno specifico periodo di tempo. Lo sforzo si può esprimere in molti modi diversi; il metodo di base prevede il numero totale di navi impiegate in un’attività di pesca e/o il loro numero di giorni di pesca.

Specie anadroma

Pesce che trascorre la vita adulta in mare ma risale la corrente per raggiungere le zone di riproduzione in acqua dolce.

Specie catadroma

Specie ittiche che si portano nelle acque salate per la riproduzione ma vivono abitualmente in acque dolci, per esempio l’anguilla.

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Stato dello stock Una valutazione della situazione di uno stock, in genere espressa con: protetto, non sfruttato a sufficienza, sfruttato intensamente, sfruttato appieno, sfruttato in eccesso, ridotto, estinto o commercialmente estinto.

Stivaggio separato

Stivaggio separato di catture di specie diverse a bordo di pescherecci.

Stock ittico Dal punto di vista scientifico, una popolazione di una specie di pesci isolata da altri stock della stessa specie con cui non si riproduce, per cui può essere gestita indipendentemente da altri stock. Tuttavia, nella normativa comunitaria il termine stock è utilizzato per indicare una specie ittica che vive in una determinata zona marina. Le due espressioni non sono sempre sinonimi.

Taglia minima di sbarco

La taglia inferiore individuale consentita negli sbarchi. Definita nel quadro della gestione della pesca e applicata tramite controlli sui siti di sbarco o nei mercati, questa disposizione è volta a ridurre al minimo la cattura di pesci piccoli (di taglia non sufficiente) o di novellame offrendo loro una possibilità di crescere prima di essere oggetto di pesca. Basata su considerazioni e modelli correlati al rendimento per recluta, la disposizione mira a evitare o a corregge la crescita della pesca eccessiva.

Totale ammissibile di

cattura

Il totale ammissibile di cattura (TAC) è la quantità di pesce che si può prelevare annualmente da ogni stock, secondo quanto deciso dal Consiglio “Pesca” ogni dicembre per l’anno successivo. Agli Stati membri dell'UE è assegnata una proporzione fissa del TAC come contingente nazionale.

Trasbordo Trasferimento delle catture da un peschereccio a un altro peschereccio o a una nave usata esclusivamente per trasportare i carichi.

Valori di riferimento

limite

Sono indicatori biologici o di gestione della pesca che indicano in punto in cui occorre adottare un’azione precauzionale al fine di salvaguardare uno stock ittico. Affinché gli stock e la pesca che li sfrutta risultino entro limiti biologici di sicurezza, occorre che con elevata probabilità: 1 – la biomassa di stock riproduttivo (SSb = B) sia al di sopra della soglia che indica la riduzione del reclutamento; 2 - la mortalità per pesca (F) sia inferiore a quella che porterebbe lo stock riproduttivo a livello della soglia di biomassa, una condizione da evitare. Pertanto: Blim = biomassa minima accettabile Flim = tasso di mortalità per pesca massimo accettabile (lim sta per "limite"). La certezza con cui si possono individuare questi valori varia a seconda della qualità dei dati di valutazione disponibili. Il CIEM ha quindi identificato i valori di riferimento precauzionali che indicano soglie di biomassa superiori a Blim e soglie di mortalità per pesca inferiori a Flim: Bpa = biomassa minima precauzionale Fpa = tasso di mortalità per pesca massimo precauzionale (pa sta per “approccio precauzionale”).

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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ELENCO DELLE FIGURE Figura 1 Classificazione schematica dei piani di gestione e di ricostituzione. 17

Figura 2 Diagramma che illustra la classificazione dei piani di ricostituzione 41

Figura 3 Diagramma schematico dell'elaborazione di un regolamento 61

Figura 4 Stato dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord. 108

Figura 5 Stato dello stock di merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia. Legenda come in Figura 4. 109

Figura 6 Stato dello stock di merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda. Legenda come in Figura 4. 110

Figura 7 Stato dello stock di nasello settentrionale. Legenda come in Figura 4. 113

Figura 8 TAC (linea continua) e catture (linea tratteggiata) del nasello prima (ombreggiatura chiara) e dopo (ombreggiatura scura) l’attuazione del relativo piano pluriennale. 114

Figura 9 Situazione dello stock di nasello. Legenda come in Figura 4. 115

Figura 10 Situazione dello stock della sogliola nel golfo di Biscaglia. Legenda come in Figura 4. 116

Figura 11 Stato dello stock di passera di mare nel Mare del Nord. Legenda come in Figura 4. 119

Figura 12 Stato dello stock di sogliola nel Mare del Nord. Legenda come in Figura 4. 120

Figura 13 Stato dello stock di merluzzo bianco nel Baltico occidentale. Legenda come in Figura 4. 122

Figura 14 Stato dello stock di merluzzo bianco nel Baltico orientale. Legenda come in Figura 4. 123

Figura 15 Stato dello stock di aringa nelle acque a ovest della Scozia. Legenda come in Figura 4 124

Figura 16 Riproduzione della Figura 2 con codifica della riuscita indicata per colore. 126 

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ELENCO DELLE CARTINE

Cartina 1  Divisioni e sottodivisioni CIEM. Fonte: www.ices.dk 36 

Cartina 2  Area della convenzione NAFO. Fonte: www.nafo.int 37 

Cartina 3  Sottodivisioni CIEM del Mar Baltico. Fonte: www.ices.dk 38 

ELENCO DEI RIQUADRI Riquadro 1  Piani di ricostituzione e di gestione del periodo 2002-2008 29 

Riquadro 2 Concetti delle norme per il controllo delle catture 40 

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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ELENCO DELLE TABELLE Tabella 1 Principali aree di modifiche ai regolamenti. L’ombreggiatura indica le

modifiche sostanziali tra il testo della proposta e il testo del regolamento adottato. I piani sono riportati secondo l'ordine della Figura 1. 19

Tabella 2 Piani di ricostituzione e/o gestione adottati dal Consiglio dal 2002. 26

Tabella 3 Norme per il controllo delle catture usate per definire i TAC e meccanismi per limitare lo sforzo di ogni stock oggetto di piani di ricostituzione. I piani sono riportati per ordine cronologico. Per la definizione di Bpa, Blim, Fpa, Fhcr e Fmsy cfr. il glossario 44

Tabella 4 Numero di paragrafi nel regolamento relativi a ogni tipo di misura. 51

Tabella 5 Classificazione di piani di ricostituzione e pluriennali in base a misure di controllo, monitoraggio e sorveglianza 53

Tabella 6 Dettaglio del tipo di piano e relativi calendari, organizzato conformemente alla Figura 2 55

Tabella 7 Numero di articoli aggiunti o soppressi nelle proposte di piani di ricostituzione e di gestione. I piani sono indicati secondo la figura 2. 63

Tabella 8 Principali settori in cui sono state apportate modifiche al regolamento; l'ombreggiature indica le modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento adottato. I piani sono indicati secondo la figura 2. 64

Tabella 9 La coerenza dei piani di ricostituzione e di gestione in base ai pareri scientifici, alle modifiche principali apportate alle proposte di piani di ricostituzione e pluriennali, e il probabile impatto di tali modifiche sui piani. 65

Tabella 10 Sintesi della procedura di consultazione per il piano di ricostituzione del merluzzo del 2004 79

Tabella 11 Sintesi della procedura di consultazione del piano di ricostituzione per il merluzzo del 2008. 81

Tabella 12 Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile 83

Tabella 13 Sintesi della procedura di consultazione del piano di ricostituzione per il nasello e lo scampo. 84

Tabella 14 Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile 86

Tabella 15 Sintesi della procedura di consultazione e modifica del piano di ricostituzione per il tonno rosso. 89

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 16 Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile 91

Tabella 17 Sintesi del processo decisionale relativo al piano di ricostituzione dell’anguilla europea. 94

Tabella 18 Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile 98

Tabella 19 Situazione degli stock contemplati nei piani di ricostituzione e gestione all’epoca dell’adozione del regolamento, e situazione nel 2008 o 2009 in seguito all’ultima valutazione scientifica disponibile. 104

Tabella 20 Piano del 2004 per la ricostituzione del merluzzo bianco. Sintesi delle opinioni degli Stati membri. (Chiave: Kion – Consiglio, E – Spagna, D – Germania, DK – Danimarca, F – Francia, NL – Paesi Bassi, IRL – Irlanda, P – Polonia, S – Svezia, UK – Regno Unito). 133

Tabella 21 Piano del 2008 per la ricostituzione del merluzzo bianco. Sintesi delle opinioni degli Stati membri. (Chiave: Kion – Consiglio, E – Spagna, D – Germania, DK – Danimarca, F – Francia, NL – Paesi Bassi, IRL – Irlanda, P – Polonia, S – Svezia, UK – Regno Unito). 136

Tabella 22 Procedura di consultazione del PE del 2008 sul piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Il corsivo e il grassetto evidenziano le aggiunte del PE. 138

Tabella 23 Procedura di consultazione del PE del 2008 sul piano di ricostituzione del merluzzo bianco 144

Tabella 24 Procedura di consultazione per la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 41/2007 149

Tabella 25 Dettaglio degli emendamenti del PE alla proposta 150

Tabella 26 Dettaglio delle discussioni del Consiglio del settembre 2007 sulla proposta relativa al tonno rosso 151

Tabella 27 Uno Stato membro ha presentato proprie osservazioni sulla proposta e gli emendamenti del Consiglio, come indicato di seguito 152

Tabella 28 Osservazioni del PE sul piano di ricostituzione dell’anguilla europea. Il corsivo e il grassetto evidenziano le aggiunte del PE. 153

Tabella 29 Sintesi del processo del piano di ricostituzione dell'anguilla europea 163 

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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SINTESI Contesto

1. In occasione dell’ultimo riesame della politica comune della pesca (PCP) del 2002, il consiglio dell’Unione europea ha adottato un nuovo metodo di gestione degli stock ittici. Anziché optare per una strategia individuale intesa a definire contingenti annui, sulla base di pareri scientifici annuali, il Consiglio ha deciso di elaborare piani di gestione a lungo termine che contemplerebbero norme per il controllo delle catture (HCR) associate a disposizioni volte alla gestione e al controllo delle operazioni di pesca.

2. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca definisce due tipi di piani: piani di gestione e piani di ricostituzione. Per gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza (per esempio la biomassa di stock riproduttivo e/o tassi di mortalità per pesca) l’adozione di piani di ricostituzione pluriennali è una priorità assoluta prevista all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento in questione. L’articolo 6, paragrafo 1, prevede l’elaborazione di piani di gestione pluriennali per tutti gli stock ittici che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi. 3. L’esperienza acquisita con questi piani è stata eterogenea. Il loro sviluppo è stato relativamente lento, alcuni hanno sortito risultati positivi o cominciano a mostrare segni in questo senso, mentre altri non hanno assolutamente conseguito l’obiettivo di ricostituire gli stock a livelli sostenibili. Obiettivo

4. Il presente studio è stato commissionato dal Parlamento europeo (PE) nell’ottica di analizzare i piani di ricostituzione e di gestione adottati dal 2002 dal Consiglio conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e al fine di verificare se a oggi si possono trarre lezioni da questo processo che consentano una più efficace elaborazione in futuro di piani di successo. 5. Lo studio fornisce

una descrizione e una classificazione dei piani in base alle loro principali caratteristiche (compito 1);

un’analisi del processo decisionale coinvolto nello sviluppo dei piani (compito 2), in particolare il ruolo del PE, del Consiglio e di organi consultivi quali il CSTEP e il CCPA; e

un’analisi dell’impatto dei piani sugli stock ittici e i motivi di successo o fallimento (compito 3).

Risultati

Compito 1 – Classificazione dei piani

6. Dal 2002 il Consiglio ha adottato sette piani di ricostituzione, un piano di gestione e quattro piani combinati di ricostituzione e gestione, che riguardano (sono indicati in base all’ordine di adozione):

merluzzo bianco (2004) nasello settentrionale (2004) ippoglosso nero (2005)

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nasello e scampo (2005) sogliola nel golfo di Biscaglia (2006) sogliola nella Manica occidentale (2007) passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (2007) merluzzo bianco del Baltico (2007) anguilla europea (2007) tonno rosso (2007) aringa nelle acque ad ovest della Scozia (2008) merluzzo bianco (2008)

7. La classificazione di questi piani è problematica, in quanto ognuno di essi contempla un’ampia gamma di elementi (valori di riferimento, termini, HCR, limiti delle catture, limitazioni dello sforzo, misure tecniche, misure di controllo e meccanismi di uscita), ciascuno dei quali può variare a seconda del piano. 8. Nondimeno, i piani possono essere raggruppati in base alla composizione dei tre principali elementi, e più precisamente: gli strumenti per la definizione dei totali ammissibili di cattura (TAC), anche denominati HCR, le misure volte a limitare lo sforzo di pesca e gli elementi di controllo, chiamati anche controllo, monitoraggio e sorveglianza (MCS).

9. La distinzione più precisa tra i gruppi è quella tra i piani sviluppati nel quadro dell'UE/CIEM e quelli elaborati per stock contemplati da schemi di gestione diversi. Nove su dodici piani sono stati formulati nell‘ambito dell’UE/CIEM. I piani relativi all’ippoglosso nero e al tonno rosso sono stati sviluppati, rispettivamente, nel contesto di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Anche il piano relativo all’anguilla europea si differenzia in misura sostanziale da tutti gli altri a causa dei requisiti territoriali e alla necessità di affrontare gli impatti terrestri sugli stock. 10. È possibile elaborare una classificazione generale dei piani UE/CIEM sulla base dei meccanismi utilizzati per definire i TAC e per controllare lo sforzo. La figura di seguito illustra tale classificazione, ma occorre tener presente che i piani UE/CIEM presentano notevoli diversità a seconda del periodo di adozione, che rispecchia l’elaborazione più raffinata dei piani stessi a mano a mano che le lacune dei piani precedenti sono state individuate, nonché della complessità degli elementi di controllo (Figura 1). La classificazione si basa sul tipo di quadro gestionale, sull’eventuale utilizzo della biomassa o della mortalità per pesca nell‘ambito dell’HCR e sulla regolamentazione dello sforzo. La figura indica anche il livello di riuscita dei piani: rosso per mancanza di progresso e per un peggioramento della situazione, giallo per piani che migliorano la situazione degli stock o di alcuni degli stock cui si riferiscono, e verde per i piani che sono riusciti a ricostituire il loro stock e/o a mantenere la mortalità per pesca al livello obiettivo.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Figura 1: Classificazione schematica dei piani di gestione e di ricostituzione.

Compito 2 – Il processo decisionale

11. Di norma, è la Commissione europea che prende l’iniziativa di promuovere proposte di piani di gestione e di ricostituzione, che possono essere oggetto di varie fasi di consultazione e verifica (consultazione con Stati membri, gruppi consultivi quali i consigli consultivi regionali (CCR) e organi scientifici come il CIEM e il CSTEP) prima di assumere la loro forma definitiva. La proposta vera e propria viene quindi riesaminata dal PE, che formula delle proposte di emendamenti, che vengono quindi discusse dal Consiglio, compreso il COREPER. La Presidenza perviene infine a un compromesso sul regolamento finale a seguito dell’inserimento di osservazioni da parte degli Stati membri e della consultazione della Commissione. 12. La Tabella 1 sintetizza le principali aree in cui le proposte di piani di gestione e di ricostituzione presentate dalla Commissioni sono state modificate. La maggior parte dei cambiamenti apportati è il risultato di discussioni condotte in seno al Consiglio dai gruppi di lavoro degli Stati membri, che in molti casi hanno comportato l’intervento della Presidenza. In fase di elaborazione dei primi piani di ricostituzione, alcune delle misure proposte sono state attenuate durante la procedura di consultazione. Oggi sembra che ci sia un’inversione di tale tendenza e che in alcuni casi i piani di ricostituzione siano stati rafforzati attraverso la procedura di consultazione. I piani definitivi sono ampiamente coerenti con i risultati scientifici, sebbene spesso si allineino con le conclusioni scientifiche meno precauzionali, soprattutto rispetto alla variazione interannuale consentita per i TAC e agli obiettivi di mortalità per pesca.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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13. Nei regolamenti riesaminati di recente sono stati accolti in gran parte gli emendamenti suggeriti dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo. Per esempio, non è stato adottato neppure uno dei suggerimenti formulati dal PE per gli emendamenti al piano del merluzzo bianco (2004), ma alcuni sono stati inseriti (almeno in parte) nel successivo piano del 2008, in merito al quale è stato accolto in toto o in parte l’80% degli emendamenti presentati dal Parlamento. per i piani del 2007 e del 2009 relativi al tonno rosso la situazione è stata analoga. Non abbiamo rilevato alcuna osservazione di organi consultivi quali il CCPA e il Comitato delle regioni (CoR) a commento dei piani di gestione e di ricostituzione, sebbene riteniamo che molte parti interessate abbiano espresso i propri pareri attraverso il PE o tramite le consultazioni degli Stati membri in seno al Consiglio. 14. La revisione del 2008 del piano di ricostituzione per il merluzzo bianco è stata la procedura oggetto del maggior numero di modifiche tra la fase di proposta e quella di adozione. Il piano relativo all’aringa nelle acque ad ovest della Scozia ha comportato il minor numero di emendamenti. La maggior parte dei cambiamenti ha interessato le misure sul controllo dello sforzo. In sette piani su dodici esaminati sono state soppresse importanti parti del capitolo dedicato alla limitazione dello sforzo. I piani in questione riguardano: 1) il merluzzo bianco, 2) il nasello settentrionale, 3) il nasello e lo scampo, 4) la sogliola nel golfo di Biscaglia, 5) la sogliola nella Manica occidentale, 6) la passera di mare e la sogliola nel Mare del Nord e 7) il merluzzo bianco del Baltico. I piani contemplavano in origine un capitolo con una serie di disposizioni (8 articoli) concernenti l’uso dei chilowatt-giorni (kW-giorni) intese a regolamentare lo sforzo di pesca e a definire una banca dati e un elenco di navi in merito. Il capitolo è stato completamente eliminato, prima dal piano del 2004 relativo al merluzzo bianco e poi da qualsiasi altro piano lo riportasse, in quanto si è ritenuto che la misura avrebbe avuto impatti discriminatori su Stati membri con grandi flotte dedite alla pesca del merluzzo bianco rispetto a quelle che pescano tale specie solo come cattura accessoria. In ogni piano, in sostituzione del capitolo eliminato, è stata inserita una serie di diverse disposizioni sulla limitazione dello sforzo, che hanno comportato l’elaborazione di una strategia variabile e complessa a tale proposito. Il sistema adottato nel 2004 per il merluzzo bianco (giorni in mare per attrezzo) non è riuscito inizialmente a ridurre lo sforzo di pesca ed è stato sostituito nel regolamento del 2008 da un regime che limita il totale di kW-giorni per flotta tenendo espressamente conto dell’impatto di ciascuna flotta sulla mortalità del merluzzo bianco. 15. Anche il piano relativo a nasello e scampo è stato oggetto di numerose modifiche, tra cui quelle relative agli strumenti per limitare lo sforzo e concernenti il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza, molte delle quali suggerite dal PE. A seguito delle osservazioni formulate dal PE e dalla Presidenza il piano relativo al tonno rosso ha subito importanti cambiamenti che lo hanno rafforzato, per esempio l’aggiunta di una disposizione che prevede l’elaborazione di piani di pesca da parte degli Stati membri. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato nel piano del 2007 altri suggerimenti volti a rafforzare il testo, per esempio l’eliminazione della deroga ai requisiti sulla taglia minima di sbarco previsti a fini di trasformazione e che devono rispettare le tonniere con lenza a canna. 16. Una delle principali modifiche che hanno distinto il testo della proposta di regolamento sull’anguilla europea e quello adottato è stata l'eliminazione dei periodi di divieto della pesca e l’attenzione rivolta ai piani di gestione dell’anguilla che potrebbero contemplare il ricorso ai periodi di fermo quali strumento di gestione da scegliere tra i vari disponibili. La commissione per la pesca del Parlamento si è opposta ai periodi di divieto e ha proposto di dimezzare lo sforzo di pesca, una riduzione adottata solo in quanto assente un piano di gestione dell’anguilla approvato.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Tabella 1: Principali aree di modifiche ai regolamenti. L’ombreggiatura indica le modifiche sostanziali tra il testo della proposta e il testo del regolamento adottato. I piani sono riportati secondo l'ordine della Figura 1.

Articoli relativi a:

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Merluzzo bianco 2004

Merluzzo bianco 2008

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

Nasello e scampo

Merluzzo bianco del Baltico

Sogliola nella Manica occidentale

Sogliola nel golfo di Biscaglia

Nasello settentrionale

Aringa nelle acque ad ovest della Scozia

Tonno rosso

Ippoglosso nero

Anguilla europea

Compito 3 – Impatto dei piani

17. I piani di ricostituzione si sono in generale rivelati di scarsa efficacia. Finora solo due hanno sortito risultati positivi e hanno conseguito l’obiettivo di ricostituire i loro stock, e in particolare il nasello settentrionale e la sogliola nel golfo di Biscaglia.

18. Alcuni stock per i quali sono stati adottati dei piani mostrano qualche segno di miglioramento, e più precisamente il merluzzo bianco nel Mare del Nord (piani 2044/2008), il merluzzo bianco nel Baltico orientale (piano sul merluzzo bianco del Baltico) e la passera di mare nel mare del Nord. Grazie ai piani concernenti rispettivamente questi stock è stato possibile ridurre la mortalità per pesca.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

20

19. Molti stock versano oggi in una situazione peggiore rispetto a prima dell’attuazione dei piani di ricostituzione. I piani in questione sono quelli relativi al merluzzo bianco del Mare d’Irlanda, al nasello meridionale e ai due stock di scampi associati a tale piano, la sogliola della Manica occidentale, l'ippoglosso nero e il tonno rosso.

20. Le principali ragioni cui imputare la mancata riuscita dei piani sono da ricercare nei meccanismi inefficaci della riduzione dello sforzo associati a un controllo inadeguato. I risultati peggiori non stati ottenuti nel caso dei seguenti stock:

il merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda, nel Kattegat e nelle acque ad ovest della Scozia, per il quale le catture non riportate e i rigetti, soprattutto nella pesca multispecifica in cui il merluzzo bianco è una cattura accessoria, sono ancora troppo elevati;

il nasello meridionale, nel cui caso lo sforzo non è stato limitato a sufficienza e il controllo delle catture è stato scarso e probabilmente aggravato da una dimensione sempre maggiore dello stock e dalla natura multispecifica delle attività di pesca;

gli stock di scampo, nel cui caso lo sforzo non è stato ridotto a sufficienza;

la sogliola nella Manica occidentale, nel cui caso il piano non ha limitato con efficacia lo sforzo, in parte a causa delle lacune strutturali delle regole in materia di mortalità per pesca e riduzione dello sforzo di pesca, ma anche a causa dell’assenza di misure di controllo adeguate intese a bloccare il rigetto e l’errata assegnazione delle catture;

l’ippoglosso nero e il tonno rosso, nel cui caso il controllo delle catture è stato scarso e i piani non hanno previsto un meccanismo volto espressamente a ridurre lo sforzo per rispondere alle possibilità di pesca.

21. In alcuni casi le stesse norme di cattura (HCR) hanno impedito la riuscita dei primi piani. Per esempio, la prima HCR per il merluzzo bianco stabiliva i TAC in base ai presumenti aumenti della biomassa, un meccanismo che non ha permesso di conseguire l’obiettivo fissato in quanto ai fini delle valutazioni scientifiche doveva basarsi su dati accurati, che invece non erano disponibili. La norma che prevedeva una riduzione annua del 10% del tasso di mortalità per pesca fino al raggiungimento di un livello obiettivo e avrebbe dovuto normalmente ridurre effettivamente lo sforzo, non è riuscita nel suo intento nel caso del nasello, perché la cattura superiore al contingente ha fatto sì che il tasso di mortalità per pesca aumentasse a un ritmo più sostenuto di quanto la norma di riduzione della mortalità riuscisse a ottenere.

22. La limitazione al 15% della variabilità interannuale dei TAC è stata ampiamente criticata in quanto non consente di ridurre le catture a un ritmo sufficientemente sostenuto da incoraggiare una prima ricostituzione dello stock. Dagli attuali piani di ricostituzione/gestione emergono elementi che corroborano tale tesi. La metà degli stock per cui a un certo punto è stata prevista la limitazione del 15% dei TAC nell’ambito del piano di ricostituzione pluriennale non ha finora realizzato l’obiettivo di ricostituzione, mentre solo il 20% di quegli stock per i quali non è ancora stata applicata tale limitazione non è riuscito a ricostituirsi.

23. La maggior parte dei piani prevede che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in merito a un TAC qualora la biomassa scenda al di sotto del valore di riferimento limite. Nei primi anni, questo ha comportato riduzioni piuttosto contenute dei TAC del merluzzo bianco

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

21

e, in linea generale, il Consiglio dovrebbe essere dissuaso dall’intervenire nella fissazione del TAC se definito da un piano di ricostituzione o gestione concordato in precedenza. Tuttavia, prendendo l’esempio del nasello (nel cui caso, l’anno scorso il Consiglio si è basato sulla lettera del piano ai fini dell’attuazione del suo spirito attraverso una riduzione annua del tasso di mortalità per pesca superiore del 10% rispetto al livello del 2006), è importante che il Consiglio abbia la facoltà di intervenire quando un piano chiaramente non funziona. Conclusioni

24. I piani di ricostituzione o di gestione, per riuscire nel loro obiettivo, devono disporre di solide norme di cattura, ma, aspetto di massima importanza, devono garantire uno sforzo e una capacità di pesca strettamente corrispondenti alle possibilità di pesca. Questo significa che il piano non deve ridurre solo i TAC ma anche lo sforzo di pesca e,al di là di quest’ultimo, anche la capacità effettiva. Il fatto che diversi piani non sortiscano il risultato auspicato può essere attribuito all’incapacità di limitare lo sforzo e la capacità; tentando, per esempio, di limitare il numero di giornate di una nave in una particolare classe di attrezzi è possibile pescare senza diminuire il numero e la dimensione delle navi che possono partecipare alla pesca. 25. Per quanto riguarda la norma per il controllo delle catture, l’esperienza ha dimostrato che i meccanismo di maggiore successo usano come obiettivo la mortalità per pesca, e impongono rapide e regolari riduzioni del tasso in questione al fine di raggiungere il livello stabilito. È chiaro che i limiti posti alla variabilità interannuale dei TAC potrebbero essere superiori al 15% e che occorrono disposizioni per situazioni in cui non è possibile procedere a una valutazione dello stock (scarsità di dati). Solo a volte le norme di catture esplicitano cosa accadrebbe qualora la biomassa fosse al di sotto del suo valore di riferimento limite, e questo dovrebbe evidenziare tassi di mortalità per pesca estremamente bassi. 26. Per quanto riguarda la questione dei negoziati, è incoraggiante che dall’esperienza degli ultimi sette anni si sia imparato a strutturare i piani di gestione e di ricostituzione. Constatiamo che da alcuni anni emerge una maggiore condivisione di opinioni tra le proposte della Commissione, il parere del Parlamento e il parere del Consiglio e/o degli Stati membri.

27. Il riesame ha evidenziato i seguenti aspetti che assumono importanza ai fini della formulazione di un piano di ricostituzione/gestione:

I tre elementi essenziali da inserire nel piano sono: - obiettivi e norma per il controllo delle cattura coerenti e verificati sulla base

del parere scientifico; - norme volte a ridurre lo sforzo e/o la capacità della stessa proporzione della

mortalità per pesca; - forti fattori di controllo che ricompensano i pescatori che rispettano le norma

ed eliminano la possibilità di non attenersi a quanto prescritto.

Occorre verificare la solidità della norma di base per il controllo delle catture, soprattutto per quanto riguarda la norma sulla variazione interannuale del TAC, onde evitare incertezze nella valutazione dello stock ed eventuali errori.

Sulla base dell’esperienza acquisita con gli attuali piani, gli obiettivi dovrebbero essere fissati in termini di mortalità per pesca e non di dimensione dello stock, sebbene quest’ultima possa essere indicata all’interno del piano tra gli obiettivi da conseguire, e dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile (MSY).

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

22

L’HCR dovrebbe calcolare le riduzione del TAC sulla base di riduzioni in mortalità per pesca anticipata, escludendo le dichiarazioni esatte o i rigetti.

Il piano deve tener conto di tutte le fonti di mortalità, soprattutto nel caso della pesca multispecifica, nonché controllare attentamente e riesaminare la portata di tali fonti e il relativo contributo alla mortalità per pesca (cioè evitare il problema sorto con il piano del 2004 per il merluzzo bianco, in cui il fattore di mortalità per pesca di alcuni settori della flotta ha registrato un aumento significativo).

Le catture e le catture accessorie dovrebbero essere oggetto di regolare controllo da parte di osservatori indipendenti, onde evitare il problema della crescente mortalità (rigettata) non rilevata.

L’HCR dovrebbe mirare a una considerevole riduzione del tasso di mortalità per pesca, tendendo allo zero se possibile nel caso della pesca di un’unica specie, qualora la biomassa si avvicini al punto limite, e dovrebbe quindi intervenire in questo senso rapidamente. La variazione interannuale dei TAC dovrebbe essere almeno pari al 20%.

Nelle situazioni in cui il controllo non è ineccepibile, il piano deve contemplare dei limiti dello sforzo di pesca, al fine di ridurre lo sforzo e la capacità di pesca della stessa percentuale, se non superiore, di quella della mortalità per pesca. I piani dovrebbero inoltre tener conto del comportamento naturale e dell’incentivo economico della flotta, che consiste nel rispettare meno i contingenti assegnati in caso di riduzione dei TAC.

Le limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere intese a controllare la capacità di tutti i settori della flotta che prelevano quantitativi notevoli della specie bersaglio, e non riguardare semplicemente l'accesso operativo di alcuni settori alle attività di pesca.

Il piano deve contemplare misure di controllo.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Introduzione In occasione dell’ultimo riesame della politica comune della pesca (PCP) del 2002, il consiglio dell’Unione europea ha adottato un nuovo metodo di gestione degli stock ittici. Anziché optare per una strategia individuale intesa a definire contingenti annui, sulla base di pareri scientifici annuali, il Consiglio ha deciso di elaborare piani di gestione a lungo termine che contemplerebbero norme per il controllo delle catture (HCR) associate a disposizioni volte alla gestione e al controllo delle operazioni di pesca. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca definisce due tipi di piani: piani di gestione e piani di ricostituzione. Per gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza (per esempio la biomassa di stock riproduttivo e/o tassi di mortalità per pesca) l’adozione di piani di ricostituzione pluriennali è una priorità assoluta prevista all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento in questione. L’articolo 6, paragrafo 1, prevede l’elaborazione di piani di gestione pluriennali per tutti gli stock ittici che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi. L’esperienza acquisita con questi piani è stata eterogenea. Il loro sviluppo è stato relativamente lento, alcuni hanno sortito risultati positivi o cominciano a mostrare segni in questo senso, mentre altri non hanno assolutamente conseguito l’obiettivo di ricostituire gli stock a livelli sostenibili. Il presente studio è stato commissionato dal Parlamento europeo (PE) nell’ottica di analizzare i piani di ricostituzione e di gestione adottati dal 2002 dal Consiglio conformemente al regolamento n. 2371/2002 del Consiglio e al fine di verificare se a oggi si possono trarre lezioni da questo processo che consentano una più efficace elaborazione in futuro di piani di successo. Lo studio fornisce

una descrizione e una classificazione dei piani in base alle loro principali caratteristiche (compito 1);

un’analisi del processo decisionale coinvolto nello sviluppo dei piani (compito 2), in particolare il ruolo del PE, del Consiglio e di organi consultivi quali il CSTEP e il CCPA; e

un’analisi dell’impatto dei piani sugli stock ittici e i motivi di successo o fallimento (compito 3).

Per quanto attiene alla seconda voce di cui sopra, il processo decisionale ha comportato numerosi emendamenti e notevoli discussioni per la maggior parte dei piani, Lo studio non poteva approfondire tutti questi aspetti allo stesso modo, e pertanto ha optato per una disamina generale dei piani e per l’analisi di studi di casi di cinque piani. La relazione è strutturata in quattro parti, ossia le tre sezioni descritte in precedenza e una quarta dedicata alle conclusioni dello studio.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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1. CLASSIFICAZIONE DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE E DI GESTIONE

CONCLUSIONI CHIAVE

Dal 2002 il Consiglio ha adottato undici piani di ricostituzione e un piano di gestione.

Nove dei dodici piani sono stati elaborati nel quadro dell’UE/CIEM.

I piani relativi all’ippoglosso nero e al tonno rosso si distinguono dagli altri, in quanto sono stati elaborati nel quadro di un ORGP, anche il piano concernente l'anguilla europea si differenza in misura sostanziale da tutti gli altri per i requisiti territoriali previsti e per la necessità di affrontare gli impatti terrestri sugli stock.

È possibile tracciare una classifica generale dei piani UE/CIEM sulla base dei meccanismi utilizzati in ognuno per definire i TAC e per controllare lo sforzo: i piani relativi al merluzzo bianco (2004,2008) sono nettamente diverse da altri, come lo sono i tre piani sulla sogliola, i piani su nasello e merluzzo bianco del Baltico e infine quelli su nasello settentrionale e aringa nelle acque ad ovest della Scozia.

Nonostante questa classifica, è chiaro che la struttura e l’elaborazione dei piani sono cambiate con il trascorrere del tempo e presentano diversità a seconda del periodo di adozione perfino nei dettagli dei piani che mostrano raggruppamenti molto simili o sono stati sviluppati insieme.

1.1 Descrizione dei piani adottati dal 2002 Dal 2002 il Consiglio ha adottato dodici piani di ricostituzione e gestione (Tabella 2), di cui soltanto uno è esclusivamente un piano di gestione, quello relativo alla sogliola nel golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio), mentre tutti gli altri sono di ricostituzione o una combinazione tra un piano di ricostituzione e uno di gestione. Sono in vigore tre piani che riguardano gli stock di merluzzo bianco, uno per gli stock nella regione del Baltico (1098/2007), e due si occupano degli stessi stock nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (423/2004 e 1342/2008), di cui il più recente è una modifica del primo. Due piani riguardano gli stock di nasello, uno è dedicato agli stock settentrionali (811/2004) e uno agli stock meridionali (2166/2005, che copre anche lo scampo). Tre piani coprono gli stock di sogliola, tra cui quelli presenti nel golfo di Biscaglia (388/2006), nella Manica occidentale (509/2007) e nel Mare del Nord (676/2007, che contempla anche gli stock di passera di mare). Due piani elaborati sulla base di risoluzioni/requisiti di un ORGP comprendono il regolamento n. 2115/2005 relativo all’ippoglosso nero e il regolamento n. 1559/2007 concernente il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nel 2007 è stato adottato un piano quadro per l’anguilla (1100/2007). Il piano di più recente adozione è quello relativo all’aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia (1300/2008). Molte altre specie sono oggetto di piani di gestione non specificati in conformità del regolamento n. 2371/2002, e più precisamente i piani di accordo UE-Norvegia per sugarello, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro e aringa, che non verranno affrontati nell'ambito del presente documento.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 2: Piani di ricostituzione e/o gestione adottati dal Consiglio dal 2002.

Regolamento (CE) del

Consiglio n.

Data di adozione

Piano Regione Tipo di piano pluriennale

423/2004 26 febbr. 2004 Merluzzo bianco 2004 Kattegat, Mare del Nord, Skagerrak e Manica occidentale, acque a ovest della Scozia, Mare d’Irlanda; 4 stock

Ricostituzione

811/2004 21 aprile 2004 Nasello settentrionale Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica, acque a ovest della Scozia e intorno all’Irlanda e al golfo di Biscaglia; 1 stock

Ricostituzione

2115/2005 20 dic. 2005 Ippoglosso nero Atlantico nordoccidentale; 1 stock Ricostituzione

2166/2005 20 dic. 2005 Nasello e scampo Mare cantabrico e ad ovest della penisola iberica; 3 stock, 2 specie

Ricostituzione

388/2006 23 febbr.2006 Sogliola nel golfo di Biscaglia Golfo di Biscaglia; 1 stock Gestione

509/2007 7 maggio 2007 Sogliola nella Manica occidentale Manica occidentale; 1 stock Ricostituzione e gestione

676/2007 11 giugno 2007 Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

Mare del Nord; 2 stock, 2 specie Ricostituzione e gestione

1098/2007 18 sett. 2007 Merluzzo bianco del Baltico Mar Baltico; 2 stock. Ricostituzione

1100/2007 18 sett. 2007 Anguilla europea Estuari e fiumi degli Stati membri che sfociano nei mari delle zone CIEM III-IX o nel Mar Mediterraneo; 1 stock, catture multiple

Ricostituzione

1559/2007 17 dic. 2007 Tonno rosso Atlantico orientale e Mediterraneo; 1 stock Ricostituzione

1300/2008 18 dic. 2008 Aringa nelle acque ad ovest della Scozia

Acque ad ovest della Scozia; 1 stock Ricostituzione e gestione

1342/2008 18 dic. 2008 Merluzzo bianco 2008 Kattegat, Mare del Nord, Skagerrak e Manica orientale, acque ad ovest della Scozia, Mare d’Irlanda; 4 stock

Ricostituzione e gestione

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Per classificare i piani, sono stati messi a confronto i relativi elementi principali. I piani di ricostituzione e di gestione devono individuare: Valori di riferimento limite L’obiettivo del piano, che può essere espresso in termini di

dimensione dello stock, rendimenti, mortalità per pesca o catture.

Calendari In conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, i piani devono indicare un calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Norme per il controllo delle catture Le azioni di gestione intraprese per conseguire l’obiettivo. Le

norme possono differire in base allo stato della risorsa, per esempio se è al di sotto o al di sopra del valore di riferimento limite.

Limiti di cattura Di norma, i metodi per definire i TAC. La maggior parte dei piani comunitari di ricostituzione e gestione contempla un ulteriore limite relativo alle variazioni annue del TAC consentite.

Limitazione dello sforzo Strumenti per controllare lo sforzo di pesca in aggiunta al limite di cattura, per esempio limiti delle possibilità di pesca (numero di giorni o kW).

Misure tecniche Misure intese a ridurre gli impatti sulla popolazione riproduttiva, pesce immaturo o indesiderato (specie non commerciali) e a diminuire la cattura accidentale di mammiferi, uccelli, eccetera, che contemplano zone e periodi vietati, taglie minime di sbarco, dimensione delle maglie e selettività.

Misure di controllo Controllo, monitoraggio e sorveglianza, per esempio su sbarchi, registrazione, trasporto e commercializzazione del pesce.

Meccanismi di uscita Azioni da intraprendere quando la ricostituzione dello stock ha raggiunto il livello obiettivo.

Nonostante questo lungo elenco, i piani di ricostituzione/gestione sono essenzialmente un insieme di norme e di meccanismi intesi a controllare la mortalità per pesca e le catture, affinché lo stock mantenga il livello obiettivo specificato. Il solo elemento che il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede per i piani di ricostituzione e non per quelli di gestione è la limitazione dello sforzo di pesca. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 4 “[i] piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo”, un’istruzione non ripresa all’articolo 6, che definisce i piani di gestione. In origine, i due tipi di piani erano raggruppati sotto un unico articolo incentrato principalmente sulla gestione dello sforzo, ma i timori espressi dagli Stati membri (SM) nel corso dei negoziati hanno portato a separare i due piani applicando il requisito della limitazione dello sforzo soltanto ai piani di ricostituzione. In realtà, tra gli elementi dei piani di ricostituzione e di gestione esiste una minima differenza. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio stabilisce che sia i piani di ricostituzione che quelli di gestione siano “pluriennali”, tuttavia i piani adottati antecedentemente al 2006 (merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, ippoglosso nero, nasello e scampo) non comprendevano questa terminologia nel testo del regolamento. Alcuni dei piani adottati e/o

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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proposti dal 2007, tra cui quelli concernenti la sogliola nella Manica occidentale, la passera di mare e la sogliola del Mare del Nord, l’aringa nelle acque ad ovest della Scozia e il piano più recente sul merluzzo bianco, combinano i due concetti di ricostituzione e gestione degli stock. Questa impostazione consente ai piani di affrontare il problema di uno stock che supera e rientra nel valore di riferimento limite (talvolta annualmente) e le successive modifiche al tipo di piano/regolamento nel cui campo di applicazione ricade lo stock nell’ambito del diritto comunitario. Sebbene tutti questi piani richiedano una strategia a più lungo termine, soltanto il piano per il merluzzo bianco del 2008 è indicato come un piano “a lungo termine” nel testo degli articoli (per ulteriori dettagli, cfr. la Tabella 6 in 1.3.2). Il piano relativo all’anguilla europea è descritto nel testo degli articoli come un “quadro” all’interno del quale gli Stati membri devono attuare un “piano di gestione” che preveda un obiettivo di biomassa di lungo periodo. L’altra notevole differenza che distingue i piani di ricostituzione da quelli di gestione riguarda le disposizioni relative al finanziamento a titolo del Fondo europeo per la pesca. Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio concernente il FEP attribuisce alta priorità al finanziamento del FES a favore dei piani di ricostituzione, consentendo inoltre di prorogare gli aiuti in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca per periodi più lunghi rispetto a quanto previsto per i piani di gestione. I principali elementi di un piano sono pertanto 1) le norme di cattura, e 2) i meccanismi per limitare le catture e lo sforzo, mentre 3) le misure tecniche e di controllo dei piani di ricostituzione/gestione potrebbero essere considerate di secondo piano, ma in realtà sono fattori essenziali che garantiscono l’effettivo controllo dello sforzo. Partendo da questi presupposti, abbiamo innanzitutto esaminato le caratteristiche fondamentali dei piani, vale a dire le HCR e i meccanismi di limitazione di sforzo, per poi elaborare una classifica di conseguenza. Le prossime sezioni (paragrafi 1.2.1 e 1.2.2) illustrano il processo seguito. Abbiamo quindi analizzato gli elementi di controllo dei piani di gestione (paragrafo 1.2.3) nonché altri aspetti dei piani tra cui gli obiettivi (1.3.1), i calendari (1.3.2), le misure tecniche (1.3.4), e i fattori ambientali (1.3.5). Il riquadro 1 riporta una breve descrizione di ogni piano.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Riquadro 1: Piani di ricostituzione e di gestione del periodo 2002-20081

PIANI DI RICOSTITUZIONE E GESTIONE DEL PERIODO 2002-2008

Piano di ricostituzione per gli stock di merluzzo bianco (423/2004)

Il piano riguarda gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nel Kattegat, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda valutati dal CIEM (divisioni IIIa, IV, VIId, VIIa, VIa e VIb). Gli stock in questione sono oggetto di pesca effettuata con attrezzi fissi nonché di pesca mista demersale con reti a strascico quali reti da traino a divergenti e sfogliare, che catturano anche l’eglefino, il merlano, lo scampo, la passera di mare e la sogliola. Oltre alla natura multispecifica di queste attività, da alcuni anni la pesca del merluzzo bianco è oggetto di dichiarazioni non rispondenti alla realtà e di catture superiori al contingente.

Gli aspetti chiave dell’HCR di questo piano erano la definizione di livelli obiettivo di biomassa e alcune norme per la definizione annuale di un TAC intese ad aumentare del 30% la biomassa dello stock. Altre limitazioni previste erano un limite massimo di mortalità per pesca e una limitazione del 15% della variabilità interannuale del TAC. Con la biomassa a un livello al di sotto del valore di riferimento limite fissato, il Consiglio avrebbe stabilito un TAC inferiore a quello indicato dalle norme. Le norme relative alla definizione del TAC erano accompagnate da disposizioni relative alla riduzione dello sforzo di pesca e da alcune misure di controllo. La riduzione dello sforzo era basata su una definizione annua del numero di giorni che un peschereccio con un determinato tipo di attrezzo potrebbe trascorrere in mare. Tra le misure di controllo figuravano la notifica preliminare dello sbarco, lo sbarco nei porti designati qualora un peschereccio dovesse sbarcare oltre due tonnellate, margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi delle catture nonché norme per lo stivaggio e il trasporto del merluzzo bianco.

Il piano si è rivelato parzialmente positivo ed è riuscito a migliorare la situazione di alcuni stock di merluzzo bianco (come nel caso della specie nel Mare del Nord).

Piano di ricostituzione per gli stock di nasello settentrionale (811/2004)

Il piano riguarda lo stock di nasello settentrionale situato nella divisione CIEM IIIa, sottozona IV, nelle divisioni VIId, VIIa, VIa e VIb, le stesse aree indicate per gli stock di merluzzo bianco nel regolamento n. 423/2004. I tre principali tipo di attrezzo utilizzati nella pesca sono lenze, reti fisse e reti da traino (soprattutto reti a strascico ma anche alcune pelagiche) e di recente reti da traino a grande apertura verticale. In queste aree il nasello è anche una cattura accessoria della pesca dello scampo.

Il piano di ricostituzione è stato elaborato nel 2003 in risposta alle dimensioni ridotte dello stock (ben al di sotto del Bpa), al basso tasso di reclutamento e al tasso di mortalità per pesca superiore all'Fpa). Il piano si prefigge quale obiettivo di raggiungere una dimensione dello stock di valore pari o superiore a 140 000 tonnellate e prevede la fissazione dei TAC ad un livello corrispondente ad una mortalità per pesca pari a 0,25, con variazioni interannuali dei TAC limitate al 15%. Sono previste deroghe qualora la dimensione dello stock sia inferiore alle 100 000 t. Con il conseguimento dell’obiettivo relativo alla dimensione dello stock, il piano deve essere riesaminato. Sono definiti vari meccanismi di controllo, tra cui la notifica preliminare degli sbarchi e un elenco dei porti designati.

Grazie al piano è stato possibile ricostituire lo stock di nasello settentrionale.

1 Cfr. cartina 1 per le divisioni CIEM.

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Piano di ricostituzione per gli stock di ippoglosso nero (2115/2005)

Questo piano di ricostituzione è stato sviluppato nel quadro della NAFO, pertanto presenta un formato e una struttura diversi da quelli elaborati nell’abito dell’UE/CIEM. Riguarda gli stock di ippoglosso nero presente nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO2 al largo della costa orientale del Canada. La pesca dell’ippoglosso nero costituisce la principale attività della flotta comunitaria nelle acque NAFO, con la CE che detiene il 55% del contingente nelle acque internazionali NAFO. Nel 2003 il consiglio scientifico della NAFO ha comunicato che lo stock si stava depauperando in misura maggiore rispetto alle precedenti proiezioni e che per evitarne l’esaurimento occorreva ridurre in misura sostanziale lo sforzo di pesca.

Lo stesso anno la commissione NAFO ha adottato un piano di ricostituzione della durata di 15 anni inteso a raggiungere un livello medio di biomassa utilizzabile di cinque anni e più di 140 000 tonnellate, consentendo una resa stabile nel lungo termine tramite riduzioni progressive dei TAC. I livelli di cattura sono indicati nel piano di ricostituzione, oltre ad alcune ulteriori misure di controllo quali l’elenco dei porti designati, la notifica preliminare degli sbarchi, gli obblighi di dichiarazione e ispezione.

Il piano non ha sortito i risultati auspicati.

Piano di ricostituzione per gli stock di nasello e scampo (2166/2005)

Il piano in questione riguarda lo stock di nasello e gli stock di scampo presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, situate nelle immediate vicinanze delle coste settentrionali e occidentali della Spagna. La pesca del nasello avviene con reti da imbrocco e palangari, la pesca mista del nasello e dello scampo con reti da traino e comprende anche altre specie bersaglio quali il melù, il sugarello, il rombo giallo e la rana pescatrice. All'epoca della proposta del piano, gli stock di nasello erano scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza con chiari segnali di ripopolamento indebolito. Nel 2002 una fuoriuscita di petrolio al largo della costa della Galizia ha aggravato ulteriormente lo stato dello stock di nasello, in quanto l’incidente è avvenuto immediatamente prima della stagione della riproduzione. Nelle aree interessate dal piano gli stock di scampo sono esauriti o oggetto di un grave sfruttamento eccessivo.

Il piano mirava a ricostituire lo stock di nasello portandolo a una biomassa di 35 000 t entro 10 anni, fissando TAC volti a raggiungere una riduzione annua del 10% della mortalità per pesca fino a ottenere un livello di mortalità alieutica dello 0,27. Lo sforzo è stato regolamentato adeguando il numero di giorni di pesca disponibili per i pescherecci in funzione dei cambiamenti della mortalità per pesca (contingente). La variazione interannuale del TAC è stata limitata al 15%. Anche i contingenti dello scampo dovevano subire una riduzione in proporzione alla mortalità per pesca del nasello. Sono state inoltre introdotte alcune misure di controllo, in particolare è stata prevista la notifica preliminare degli sbarchi.

Il piano non ha conseguito l’obiettivo fissato; la mortalità per pesca del nasello è ancora elevata e i due stock di scampo contemplati dal piano non si sono ricostituiti.

Piano pluriennale per la sogliola nel golfo di Biscaglia (388/2006)

In origine, nel 2003 è stato proposto un piano congiunto di ricostituzione per gli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia in considerazione delle caratteristiche comuni di tali stock. Successivamente, il piano è stato modificato e sono stati elaborati due piani pluriennali distinti per ciascuno stock (cfr. regolamento n. 509/2007 infra e Compito 2), in quanto era palese che il piano relativo alla Biscaglia sarebbe stato oggetto di un accordo prima rispetto al piano sulla Manica occidentale. I principali attrezzi utilizzati

2 Cfr. la cartina 2 per le sottozone e le divisioni NAFO.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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nella zona di pesca sono reti a strascico divergenti e sfogliare, ma si è osservato un graduale aumento anche nell’impiego delle reti da imbrocco in sostituzione del traino costiero.

Il piano relativo alla sogliola nel golfo di Biscaglia (divisioni CIEM VIIIa e VIIIb) ha fissato quale obiettivo un livello di biomassa di 13 000 t da conseguire tramite TAC che comportavano una riduzione annua del 10% della mortalità per pesca fino a quando la biomassa non fosse aumenta al livello stimato, dopo di che il Consiglio doveva decidere e applicare un livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine nonché un programma di riduzione della mortalità per pesca. La variazione interannuale del TAC è stata limitata al 15%. Ai fini del controllo dello sforzo di pesca, era prevista l’eliminazione definitiva di navi dalla flotta in modo da ridurre le tonnellate di stazza lorda della flotta, o, per lo Stato membro il cui contingente fosse inferiore al 10 % del TAC, garantire che lo sforzo totale, in kW-giorni, esercitato dalla sua flotta non superasse i livelli del 2005. Sono stati introdotti obblighi di controllo per il margine di tolleranza, la notifica preliminare, la pesatura degli sbarchi, lo stivaggio separato e il trasporto. Nel caso in cui si verificassero le circostanze particolari per cui lo stock è sceso al di sotto del valore di riferimento limite e subisce una riduzione della capacità riproduttiva, si applicherebbero TAC inferiori a quelli altrimenti contemplati dalle norme.

Il piano ha sortito il risultato auspicato.

Piano pluriennale per la sogliola della Manica occidentale (509/2007)

Il piano riguarda lo stock presente nella divisione CIEM VIIe e che all’epoca della proposta comune era, secondo le stime, aveva raggiunto il livello storicamente minimo, ben al di sotto dei limiti di sicurezza biologica. Dal 1982 la mortalità per pesca è sostanzialmente superiore al Flim. I principali attrezzi usati in questa attività di pesca solo reti da traino divergenti e sfogliare. La sogliola è anche una specie bersaglio di una flotta di sfogliare d’alto mare, concentrata al largo della costa della Cornovaglia, che pesca anche la passera di mare, la rana pescatrice e, occasionalmente, la seppia. Il merluzzo bianco è un’altra cattura accessoria di questa pesca. All’epoca della proposta era evidente da anni che le dichiarazioni relative alle catture erano inferiori alla realtà, presumibilmente associate a indicazioni errate per area e a un rigetto selettivo che comportava la discriminazione negli sbarchi sulla base della taglia. Le dichiarazioni inferiori alla realtà hanno reso difficile valutare i livelli di biomassa dello stock riproduttivo e di mortalità per pesca, calcolare valori di riferimento adeguati e giudicare lo stato dello stock in funzione di tali parametri. Il novellame costituisce il 30% degli sbarchi in numeri (sebbene tale stima possa non essere affidabile a causa del rigetto selettivo).

Il piano pluriennale mirava a raggiungere un livello di mortalità per pesca dello 0,27, ritenuto coerente con lo scopo di un’elevata resa a lungo termine nel caso di un elevato rendimento sul lungo periodo. Per gli anni 2007-2009 è stato previsto un piano di ricostituzione, mentre gli anni successivi sono stati oggetto di un piano di gestione. Per il 2007, il 2008 e il 2009 i TAC dovevano essere fissati al valore ottenuto da una riduzione del 20% nel tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità alieutica del 2003-2005. Si doveva da applicare un principio analogo per gli anni 2010-2012, basato su una riduzione del 15% del tasso di mortalità per pesca nel 2010 rispetto agli anni 2007-2009. Il sistema doveva essere adottato fintanto che non fosse stato raggiunto il tasso di mortalità per pesca fissato pari allo 0,27. La variazione interannuale del TAC era limitata al 15%. Lo sforzo era da impostare sulla base della stessa percentuale di adeguamento della mortalità per pesca. Sono stati introdotti obblighi normali di controllo per il margine di tolleranza, la notifica preliminare, lo stivaggio separato e il trasporto. Nel caso in cui si verificassero le circostanze particolari per cui lo stock è sceso al di sotto del valore di riferimento limite e subisce una riduzione della capacità riproduttiva, si applicherebbero TAC inferiori a quelli altrimenti contemplati dalle norme.

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Il piano in questione non ha sortito il risultato auspicato e lo stock versa in una situazione peggiore di quella anteriore all’adozione del piano stesso.

Piano pluriennale per gli stock di passera di mare e sogliola (676/2007)

Il piano riguarda gli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del nord (CIEM sottozona IV) catturati insieme utilizzando principalmente sfogliare con maglie da 80 mm. La dimensione minima delle maglie nella pesca mista con sfogliare è finalizzata alla selezione della sogliola di taglia superiore a quella minima (24 cm), ma comporta notevoli rigetti di passera di mare di taglia inferiore (< 27 cm) e di merluzzo bianco. All’epoca della proposta del piano, il CIEM riteneva che gli stock di passera di mare fossero a rischio di capacità riproduttiva ridotta con una biomassa inferiore al Bpa e una mortalità per pesca della sogliola più elevata di quella del livello precauzionale. Come nel caso di altre attività di pesca nel Mare del nord, le misure applicabili alla pesca della sogliola nel Mare del nord sono contemplate nel regolamento (CE) n. 850/983, tra cui le disposizioni sulla dimensione delle maglie (100 mm a 55° latitudine N, 80 mm a sud di questo limite), la dimensione minima di sbarco, le limitazioni degli attrezzi, un'area chiusa (zona di protezione della passera) (parere del CIEM degli anni 2005, 2006, 2007) che integrano il piano pluriennale.

È il primo piano in cui il rendimento massimo sostenibile è stato espressamente indicato come obiettivo. I livelli di mortalità per pesca sono stati fissati a 0,3 e 0,2 rispettivamente per la passera di mare e la sogliola, fintanto che gli stock non fossero tornati ai limiti biologici di sicurezza (biomassa dello stock di 230 000 t per la passera di mare e di 35 000 t per la sogliola), momento in cui possono essere riesaminati ai fini della coerenza con l’Fmsy. I TAC stabiliti miravano a una riduzione annua del 10% del tasso di mortalità per pesca fino al conseguimento dei livelli di mortalità per pesca stabiliti. La variazione interannuale dei TAC era limitata al 15%. La fissazione dello sforzo di pesca doveva essere in linea con le riduzioni dei TAC. Nel caso in cui si verificassero le circostanze particolari per cui lo stock è sceso al di sotto del valore di riferimento limite e subisce una riduzione della capacità riproduttiva, si applicherebbero TAC inferiori a quelli altrimenti contemplati dalle norme.

Il piano ha comportato con successo la ricostituzione dello stock della passera di mare nel Mare del Nord e sembra che stia riuscendo nell’intento di ridurre il tasso di mortalità per pesca della sogliola nel Mare del Nord.

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico (1098/2007)

Il piano è stato elaborato nel 2006 in risposta al fallimento di piano di gestione attuato nel 2003 dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC). Riguarda gli stock del Mar Baltico occidentale (sottodivisioni CIEM 22-244) e nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni CIEM 25-32) dove per le attività di pesca vengono utilizzate principalmente reti da traino a divergenti, sfogliare, reti da imbrocco e, più recentemente, palangari. Gli sbarchi non dichiarati delle acque orientali hanno reso non poco problematica l’elaborazione di informazioni accurate sulla condizione degli stock e sui tassi di mortalità per pesca, e i contingenti in entrambe le regioni non sono stati rispettati/attuati, due fattori della pesca cui era subordinato il piano dell’IBSFC. Le misure tecniche hanno avuto un impatto molto limitato: nel 2001 l’IBSFC ha anche introdotto un sacco Bacoma con maglie di 120 mm aumentando, parallelamente, a 130 mm la dimensione della maglia a losanga nei sacchi tradizionali allo scopo di ridurre la cattura di novellame di merluzzo bianco, ma l’effetto è

3 Il regolamento non è menzionato nel testo del regolamento (solo nella proposta): tra gli altri regolamenti

applicabili alla pesca figurano il n. 27/2005 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate e il n. 2056/2001 che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord

4 Cfr. cartina 3 per le sottodivisioni CIEM relative al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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stato vanificato dalle misure compensative dell’industria e, in parte, dal mancato rispetto della taglia minima di sbarco.

Il piano adotta livelli obiettivo di mortalità per pesca dello 0,6 per il merluzzo bianco del Baltico occidentale e dello 0,3 per il merluzzo bianco del Baltico orientale. I TAC sono fissati in modo da ottenere una riduzione annua del 10% del tasso di mortalità per pesca fino a raggiungimento dei livelli obiettivo. La variazione interannuale del TAC è limitata al 15%, tranne in caso di tassi di mortalità per pesca molto elevati ( maggiori di 1 per il merluzzo bianco del Baltico occidentale e 0,6 per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Al fine di controllare lo sforzo è stato adottato un regime di giorni in mare che prevedeva una riduzione del 10% dei giorni di pesca disponibili qualora la mortalità per pesca fosse superiore del 10% rispetto al livello obiettivo, adeguato poi in proporzione alla riduzione della mortalità per pesca in altri periodi. Sono state stabilite alcune limitazioni di periodo e di aree, è stata definita una serie corposa di misure di controllo concernenti permessi necessari, giornali di bordo, registrazione dettagliata dei dati dello sforzo, norme relative a ingresso e uscita da una zona di pesca, notifica preliminare ed elenco di porti designati, obblighi di pesatura, trasbordo e trasporto del merluzzo bianco. Il piano prevedeva l’elaborazione di programmi d’azione nazionale di controllo intesi all’applicazione di parametri specifici in materia di ispezione.

Il piano ha sortito risultati positivi per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e sembra aver migliorato la situazione del merluzzo bianco del Baltico occidentale.

Piano di ricostituzione per gli stock di anguilla europea (1100/2007)

Il piano è stato elaborato in risposta al parere del CIEM secondo cui occorreva ridurre quanto più possibile lo sfruttamento e tutte le attività umane attinenti alla pesca e allo stock di anguilla. In mancanza di valori di riferimento limite, non è stato possibile valutare accuratamente lo stato dello stock. Nondimeno, dalle informazioni disponibili emergeva che nel 2007 lo stock di anguilla europea aveva raggiunto il suo minimo storico in gran parte dell’area di distribuzione e continuava a diminuire. Si riteneva che la mortalità per pesca fosse elevata sia per il novellame (anguilla cieca) che per gli individui adulti (anguilla gialla e argentea). Il reclutamento dello stock era a un livello storicamente basso (1-5% del livello antecedente al 1980) e le ultime osservazioni non hanno indicato alcuna ricostituzione.

Il regolamento prevede che gli Stati membri indivudino i bacini fluviali che sono gli habitat dell'anguilla e che elaborino dei corrispondenti piani di gestione dell’anguilla. I piano dovrebbero porsi l’obiettivo di una migrazione del 40% della biomassa di anguilla argentea rispetto ai livelli di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Per conseguire tale risultato si può ricorrere ad alcune misure che prevedono, tra l’altro, la riduzione dell’attività di pesca, il ripopolamento e il miglioramento dell'habitat. Lo Stato membro che non è in grado di notificare tali piani alla Commissione entro la fine del 2008 e deve ottenerne l’approvazione dovrà ridurre lo sforzo di pesca e le catture delle anguille del 50% rispetto agli anni di riferimento 2004-2006. Lo Stato membro riserva almeno il 60 % delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate ogni anno a fini di ripopolamento. Tra le misure di controllo figurano la disposizione che contempla la creazione di elenchi di navi e pescatori autorizzati a pescare l’anguilla e quella secondo cui gli Stati membri accertano che le anguille importate nel loro territorio o da quello esportate sono state catturate nel rispetto delle misure di conservazione, compreso il piano stesso.

Non è ancora possibile valutare l’efficacia del piano.

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Piano pluriennale per gli stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia (1300/2008)

Le catture dell’aringa in quest’area (zone CIEM Vb, VIb e nella parte settentrionale della VIa) sono in gran parte prelevate nell’ambito di tre attività di pesca, tra cui una flotta scozzese con rete a strascico a coppia e una flotta dell’Irlanda settentrionale nelle aree costiere poco profonde (dove vive il novellame); le flotte scozzesi di reti da circuizione e reti da traino azionate da un natante; e flotte internazionali di pescherecci da traino congelatori che operano in acque profonde in prossimità del margine continentale (dove vivono gli esemplari più grandi). I tassi di SSB e di mortalità per pesca non sono definiti in relazione a valori precauzionali, tuttavia, si ritiene che lo stock sia oggetto di uno sfruttamento un po’ eccessivo rispettivo all’MSY (F > Fmsy), che il reclutamento non proceda a ritmo sostenuto dal 1998 e che anche le classi degli ultimi anni si sono rivelate deboli.

Il piano definisce obiettivi distinti di tassi di mortalità per pesca per livelli di stock diversi. I TAC sono stabiliti conformemente a un tasso di mortalità per pesca dello 0,25 quando il livello di biomassa dello stock riproduttivo è superiore a 75 000 t, soggetto a una variazione interannuale del TAC pari al 20%. Sono stabiliti a un tasso mortalità per pesca dello 0,2 quando il livello di biomassa dello stock riproduttivo è inferiore a 75 000 t ma superiore a 50 000 t, con un limite del TAC interannuale del 20% se il livello di biomassa è superiore a 62 500 t, e al 25% se è inferiore a questo volume. Le attività di pesca saranno sospese in caso di livelli di biomassa inferiori a 50 000 t. Non sono previste misure di limitazione dello sforzo, ma per svolgere l’attività della pesca occorre un permesso speciale.

Non è ancora possibile valutare l’efficacia del piano.

Piano pluriennale per gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (1559/2007)

Nel 2007 l’ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per il tonno blu dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo. All’epoca in cui il piano è stato elaborato l’SSB dello stock continuava a diminuire, mentre il tasso di mortalità per pesca aumentava a ritmo molto sostenuto, soprattutto per quanto riguardava i pesci grandi, in parte a causa della pesca specifica di grandi individui destinati all'allevamento. Come nel caso della pesca del merluzzo bianco del Baltico, anche la pesca del tonno rosso del Mediterraneo è stata oggetto di dichiarazioni gravemente inferiori alla realtà e di un non totale rispetto delle regolamentazioni sui limiti della taglia. A causa dei tempi di attuazione delle raccomandazioni dell’ICCAT, certi aspetti del piano sono stati in origine attuati su base provvisoria, modificando il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca; questi aspetti sono permanenti nel piano di ricostituzione. A questa attività si applicano anche altre misure tecniche in forza del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio.

In quanto membro dell’ICCAT, alla Commissione è stato chiesto di attuare le raccomandazioni dell’ICCAT nel quadro del diritto comunitario che, di conseguenza, ha elaborato il piano di ricostituzione in questione. Il piano contempla le riduzioni dei TAC fino al 2010 decise dall’ICCAT, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa. Sono state previste numerose misure di controllo, tra cui un registro delle navi e delle tonnare autorizzate, un sistema di porti designati, disposizioni in materia di registrazione, restrizioni relative a operazioni di pesca congiunta, sbarchi, trasbordo e trasferimento del pesce in gabbie di allevamento. Nel regolamento è stato incluso un programma internazionale di ispezione, un sistema di documenti di cattura, e un programma di osservazione generale per coprire tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m e gli allevamenti. Tuttavia, sebbene agli Stati membri sia richiesto di fari corrispondere lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca, non sono stati formulati obblighi espliciti riguardo alla riduzione dello sforzo.

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Finora il piano non è riuscito a contenere le catture di tonno rosso nel Mediterraneo entro i livelli concordati.

Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco (1342/2008)

Il piano abroga il primo piano di ricostituzione definito per gli stock di merluzzo bianco nel regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio. Secondo il parere del CSTEP e del CIEM del 2008, gli effetti collettivi del piano di ricostituzione del 2004, i TAC, le misure tecniche (quali la dimensione delle maglie, le composizioni degli sbarchi e le chiusure delle aree) e i regolamenti complementari sulla gestione dello sforzo non erano bastati a ridurre le mortalità per pesca e a consentire la ricostituzione degli stock.

Per rafforzare il piano del 2004 sono state apportate alcune modifiche, tra cui uno spostamento dagli obiettivi di biomassa a obiettivi relativi ai tassi di mortalità per pesca e strategie a più livelli a seconda della condizione della ricostituzione, l’inserimento nel piano dell’intera area di sfruttamento dello stock di merluzzo bianco presente nelle acque a ovest della Scozia, una semplificazione dei sistemi di gestione dello sforzo, il passaggio da giorni in mare di singole navi (misure accompagnate da un numero elevato di deroghe per attrezzi diversi) a un metodo basato su massimali di sforzo relativi alla flotta gestito dallo Stato membro, applicato direttamente a quelle flotte che prelevano catture significative di merluzzo bianco e ridotto in proporzione alla diminuzione della mortalità per pesca, norme per il controllo delle catture in situazioni di scarsità di dati; programmi volti a evitare le catture di merluzzo bianco nell’ottica di ridurre i rigetti, integrazione delle misure speciali di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 (Parere del CIEM, 2008). Tra le norme di controllo figuravano il divieto di trasbordo, i proti designati, la notifica preliminare e altre disposizioni. Il piano è il più complesso finora attuato.

I TAC sono stati definiti conformemente a un complesso insieme di norme tra cui: per il merluzzo bianco del Mare del Nord, rapida riduzione della mortalità per pesca nella prima serie di anni seguita da una riduzione annua del 10% fino al raggiungimento dei livelli di mortalità per pesca fissati (0,4), soggette nella maggior parte dei casi a una variazione interannuale dei TAC del 20%; e per gli altri stock di merluzzo bianco, riduzioni annue del 25% del tasso di mortalità per pesca quando la biomassa dello stock è inferiore al volume di riferimento limite, 20% quando è al di sotto dei livelli di riferimento e 10% quando è superiore ai livelli di riferimento, fino al raggiungimento del tasso di mortalità per pesca stabilito (0,4), soggetta nella maggior parte dei casi a una variazione interannuale dei TAC del 20%.

Non è ancora possibile valutare l’efficacia del piano.

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Cartina 1: Divisioni e sottodivisioni CIEM. Fonte: www.ices.dk

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Cartina 2: Area della convenzione NAFO. Fonte: www.nafo.int

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Cartina 3: Sottodivisioni CIEM del Mar Baltico. Fonte: www.ices.dk

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1.2 Classificazione dei piani – elementi chiave Tutti i piani contemplano un'HCR, ossia norme relative all’adeguamento dello sforzo di pesca e delle catture in funzione delle condizioni dello stock, misurato sulla base dei valori di riferimento. Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare, il CIEM, stabilisce le condizioni di uno stock in relazione ad alcuni valori di riferimento:

il punto in cui si ottengono i rendimenti massimi sostenibili (MSY), il punto “precauzionale” in cui gli stock sono entro i limiti di sicurezza biologica, e il “valore di riferimento limite” in cui gli stock sono a livelli così bassi e la pressione

della pesca è così elevata da ridurre pesantemente il volume di novellame prodotto ogni anno.

Il precedente testo del CIEM (e successivamente della Commissione) si riferisce a stock “entro limiti biologici di sicurezza”, ma questa definizione potrebbe riguardare sia stock superiori al punto in cui il reclutamento è compromesso o inferiori a tale livello. Di conseguenza, il CIEM ha modificato le definizioni relative alle condizioni degli stock nel seguente modo:

stock “a rischio di una ridotta capacità riproduttiva (a rischio di RRC) se sono al di sopra del punto in cui il reclutamento è compromesso,

stock in cui la “capacità riproduttiva risulta ridotta” (RRC) se sono scesi al di sotto del punto in cui il reclutamento è compromesso.

Analogamente, una definizione terminologica precedente indicava gli stock come "catturati entro limiti biologici di sicurezza" se la pressione della pesca era inferiore al livello precauzionale, e catturati “al di fuori di limiti biologici di sicurezza” se la pressione della pesca era superiore al livello precauzionale. Oggi il CIEM si riferisce alle espressioni “entro/al di fuori di limiti biologici di sicurezza” come a una “vecchia terminologia” (CIEM 2008) e opera la seguente distinzione tra stock:

stock “sottoposti ad un prelievo eccessivo” (HU) se i tassi di mortalità per pesca sono al di sopra dei livelli in cui il reclutamento è compromesso,

stock che “rischiano di essere sfruttati a livelli insostenibili” (a rischio di HU) se sono al disotto del punto in cui il reclutamento è compromesso.

Tuttavia, poiché gran parte del materiale di riferimento per i piani anteriori al 2004 continua a utilizzare la vecchia terminologia, anche il presente studio la impiega ove pertinente, ma per indicare la condizione degli stock usa anche la nuova terminologia del CIEM se del caso (cfr Riquadro 2 per ulteriori dettagli). Sebbene i primi piani di ricostituzione fossero strutturati sulla base dei valori di riferimento limite e precauzionali definiti dal CIEM, quelli più recenti utilizzano indicatori indiretti per il tasso di mortalità per pesca che dovrebbe risultare dall‘MSY, assunto dall’Unione come valore di riferimento obiettivo. Tale impostazione è coerente con gli impegni presi dagli Stati membri nel quadro del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD)5. Le organizzazioni regionali della pesca (ORP), quali NAFO, NEAFC, ICCAT e così via, possono adottare valori di riferimento diversi. In quanto membro o parte contraente di queste organizzazioni, o nel caso in cui la navi dell'Unione costituiscano una percentuale rilevante delle flotte interessate, la Comunità europea è tenuta, conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, ad attuare relativi piani di ricostituzione e di gestione in linea con la norma per il controllo delle catture stabilita dai comitati scientifici associati alle ORP. 5 In occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi nel 2002 a Johannesburg, gli Stati membri si sono

impegnati a mantenere o ricostituire entro il 2015 gli stock ittici a livelli che possono produrre il rendimento Massimo sostenibile (MSY).

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

40

Il Riquadro 2 riporta gli elementi fondamentali di una norma per il controllo delle catture contemplati presenti nei piani di ricostituzione e di gestione.

Riquadro 2: Concetti delle norme per il controllo delle catture.

Concetti di (controllo delle) catture sulla base degli stock

Dove WSBL = entro limiti biologici di sicurezza, OSBL = al di fuori di limiti biologici di sicurezza (vecchia terminologia del CIEM), FRC = piena capacità riproduttiva, RRC = capacità riproduttiva ridotta (nuova terminologia del CIEM)

Concetti di (controllo delle) catture sulla base della mortalità per pesca

Dove WSBL = entro limiti biologici di sicurezza, OSBL = al di fuori di limiti biologici di sicurezza (vecchia terminologia del CIEM), HS = prelievo sostenibile, HU = prelievo non sostenibile (nuova terminologia del CIEM).

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

41

Nell’elaborare una classificazione dei piani, emergono tre principali categorie ovviamente basate su regimi di gestione:

1. piani adottati per stock gestiti collettivamente dall’UE e valutati dal CIEM, 2. piano adottati per stock gestiti da un’ORGP di cui l’UE è membro, 3. piani adottati per stock gestiti dai singoli Stati membri.

La prima categoria si può suddividere in due sottocategorie:

1.a) piani che usano la biomassa dello stock riproduttivo nell’ambito dell’HCR, 1.b) piani che usato il tasso di mortalità per pesca nell’ambito dell’HCR.

All’interno di quest’ultima categoria, i piani si distinguono a seconda dei meccanismi utilizzati per controllare lo sforzo di pesca, quali giorni in mare, kW-giorni, o altri dispositivi ancora. La Figura 2 illustra questa suddivisione in categorie. Figura 2: Diagramma che illustra la classificazione dei piani di ricostituzione.

L’obiettivo della classificazione è individuare le caratteristiche che hanno determinato la riuscita o il fallimento dei piani. Vi sono tre ampie categorie, con i due piani ORGP e il piano relativo all’anguilla europea che si differenziano nettamente dagli altri. Anche il piano del 2004 per il merluzzo bianco è molto diverso. Per quanto riguarda gli altri, sotto molti aspetti i piani relativi a sogliola, nasello e scampo e merluzzo bianco del Baltico hanno in comune numerose caratteristiche, come si vedrà in seguito.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Nel quadro della classificazione generale, i vari piani adottano strategie diverse per ognuno degli elementi contemplati: il tipo di HCR e gli obiettivi fissati, il tipo e il meccanismo di controllo dello sforzo, e altre misure a sostegno. Non esistono due misure identiche. Perfino i piani che sono stati elaborati a poca distanza di tempo gli uni dagli altri, come nel caso dei piani per la sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia, che in origine facevano parte dello stesso piano, sono stati elaborati contemplando metodi molto diversi per la fissazione dei TAC e la gestione dello sforzo. Una tale eterogeneità rende non poco complicata l’analisi.

Le seguenti sezioni esplorano i diversi elementi dei piani pluriennali e di ricostituzione, nonché la suddivisione in gruppi sulla base dell’applicazione di queste divergenze.

1.2.1 Norma per il controllo delle catture (HCR) Le HCR presentano notevoli differenze a seconda del piano in cui sono previste. La Tabella 3 offre una descrizione di ciascuna parte della norma e come attua le varie traiettorie delineate nel Riquadro 2 per ciascun piano. Un aspetto che salta immediatamente agli occhi è che la complessità e i tipi di HCR si sono evoluti nel tempo. La proposta iniziale di una norma di cattura consisteva nel fissare TAC in modo da aumentare la biomassa di un cero volume, come si poteva osservare nei piani del 2004 per il merluzzo bianco e il nasello settentrionale. Tuttavia, ben presto si è compreso che non era una norma di facile attuazione, pertanto tutti i piani successivi hanno usato il tasso di mortalità per pesca o riduzione di quest’ultimo, anche se erano legati da ultimo a obiettivi in termini di biomassa. Le HRC si compongono in genere di tre parti: 1) Meccanismi per fissare i TAC quando gli stock sono al di fuori di valori di riferimento obiettivo ma entro i valori di riferimento limite, che rientrano nella suddivisione di categorie suggerita nella Figura 2:

TAC mirati a modificare la biomassa dello stock riproduttivo

- merluzzo bianco 2004

TAC mirati a modificare il tasso di mortalità per pesca, con l’obiettivo espresso in termini di mortalità per pesca

- passera di mare e sogliola, nasello e scampo, merluzzo bianco del Baltico, sogliola della Manica occidentale

TAC mirati a modificare il tasso di mortalità per pesca, ma con l’obiettivo espresso in termini di biomassa o di un indicatore indiretto di biomassa (quale la migrazione)

- sogliola del golfo di Biscaglia, merluzzo bianco 2008, nasello settentrionale, aringa a ovest della Scozia, anguilla europea

TAC che mirano a modificare il tasso di mortalità per pesca, ma senza obiettivo in termini di biomassa o tasso di mortalità per pesca

- stock di scampo nell’ambito del piano relativo al nasello

TAC predefiniti da un accordo preliminare

- tonno rosso, ippoglosso nero

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

43

2) Meccanismi per definire i TAC in circostanze eccezionali, cioè quando gli stock sono al di fuori dei valori di riferimento limite

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, nasello e scampo, sogliola del golfo di Biscaglia, sogliola della Manica occidentale, passera di mare e sogliola, aringa a ovest della Scozia, merluzzo bianco 2008

3) Infine, i meccanismi per modificare le norme per il controllo dei TAC generate dai dispositivi 1) e 2) di cui sopra, attraverso l’applicazione di limitazioni alla variazione interannuale consentita nei TAC, chiamata norma di limitazione dei TAC: merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, nasello e scampo, sogliola del golfo di Biscaglia, sogliola della Manica occidentale, passera di mare e sogliola, aringa a ovest della Scozia, merluzzo bianco 2008.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 3: Norme per il controllo delle catture usate per definire i TAC e meccanismi per limitare lo sforzo di ogni stock oggetto di piani di ricostituzione. I piani sono riportati per ordine cronologico. Per la definizione di Bpa, Blim, Fpa, Fhcr e Fmsy cfr. il glossario.

Valori di riferimento obiettivo Norme per il controllo delle catture

Piano Stock &

Anno Obiettivi B Obiettivi F

Al di fuori dell’obiettivo

Al di fuori del limite

(circostanze eccezionali)

Limite Altre

norme

Riduzioni dello sforzo

Merluzzo bianco 2004

Merluzzo bianco 2004

Bpa 10 500 150 000 22 000 10 000 per Kattegat, Mare del Nord, ovest della Scozia e Mare d’Irlanda

Blim 6 400 70 000 14 000 6 000 per Kattegat, Mare del Nord, ovest della Scozia e Mare d’Irlanda

Fpa di 0,6 per stock di Kattegat e ovest della Scozia;0,65 per Mare del Nord e 0,72 per Mare d’Irlanda

Se B<Bpa, 30% aumento della biomassa o riduzione di F a Fpa

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando F>Fpa o se al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Giorni in mare per attrezzo definiti annualmente in base a F associato ad applicazione del TAC

Nasello settentrionale

Nasello sett. 2004

Nessuno Blim= 100 000 t

Fpa di 0,25 Se F>Fpa, aumento di F a Fpa

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Nessuna

Ippoglosso nero

Ippoglosso 2005

Nessuno Nessuno Nessuno TAC definiti espressamente nella misura

Nessuna Nessuna Nessuna Permessi di pesca

Nasello e scampo

Nasello 2005

Bpa= 35.000t

Nessuno Obiettivo F = 0,27, che è <Fpa

Se F>0.3, riduzione del 10% di F a obiettivo di F.

Nessuna Limite del 15% del TAC per tutta la durata

Nessuna Giorni in mare per attrezzo/area definiti annualmente in proporzione a F. Deroga degli SM al livello di riferimento

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

45

Valori di riferimento obiettivo Norme per il controllo delle catture

Piano Stock &

Anno Obiettivi B Obiettivi F

Al di fuori dell’obiettivo

Al di fuori del limite

(circostanze eccezionali)

Limite Altre

norme

Riduzioni dello sforzo

Scampo 2005

Nessuno Nessuno Nessuno Stessa relativa modifica come il nasello

Stessa relativa modifica come il nasello, con limitazioni delle zone

Sogliola nel golfo di Biscaglia

Sogliola del golfo di Biscaglia 2006

Bpa= 13 000 t

Blim definito come RRC (cfr. Riquadro 2)

Definito dal Consiglio se B>Bpa

Se B<Bpa, riduzione di anno in anno del 10% in F

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore

Limite del 15% di TAC, tranne quando al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Permesso di pesca, nessun aumento della capacità in caso di smantellamento. Deroga degli SM al livello di riferimento

Sogliola della Manica occidentale

Sogliola della Manica occidentale 2007

Nessuno Nessuno Fhcr di 0,27 che è >Fpa

2007-9: TAC = riduzione del 20% in F rispetto agli anni di riferimento (2003-2005) fino a raggiungimento di Fhcr. 2010-2015, analogo ma riduzione del 15% in F rispetto agli anni di riferimento 2007-9.

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Giorni in mare per attrezzo/area definiti in proporzione a F in blocchi triennali; ma nel 2008-09, F non deve essere > al livello di F nel 2007. Deroga degli SM al livello di riferimento

Passera di mare e sogliola del Mare del Nord

Passera del Mare del Nord 2007

Nessuno Nessuno Fhcr di 0,3 che è <Fpa e prossimo a Fmsy

Riduzione di anno in anno del 10% in F a Fhcr

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Sforzo per rimanere al di sotto dello sforzo nel 2006 e scelto per bilanciare il TAC

Sogliola del Mare del Nord 2007

Nessuno Nessuno Fhcr di 0,2 che è <Fpa e prossimo a Fmsy

Riduzione di anno in anno del 10% in F a Fhcr

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando al di fuori del limite (B<Blim)

Nessuna Sforzo per rimanere al di sotto dello sforzo nel 2006 e scelto per bilanciare il TAC

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Valori di riferimento obiettivo Norme per il controllo delle catture

Piano Stock &

Anno Obiettivi B Obiettivi F

Al di fuori dell’obiettivo

Al di fuori del limite

(circostanze eccezionali)

Limite Altre

norme

Riduzioni dello sforzo

Anguilla europea

Anguille europee 2007

Migrazione 40%

Nessuno Nessuno Un piano di gestione in grado di offrire una migrazione del 40%

Senza un piano di gestione le catture scenderebbero del 50% rispetto al 2004-2006

Merluzzo bianco del Baltico

Merluzzo bianco del Baltico occidentale 2007

Nessuno Nessuno Fhcr di 0,6 che è <Fpa

Riduzione di anno in anno del 10% in F a Fhcr

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando F>=1,0

Nessuna Giorni in mare per attrezzo, ridotti del 10% se F è > di Fhcr, del 10% e in proporzione altrimenti

Merluzzo bianco del Baltico orientale 2007

Nessuno Nessuno Fhcr of 0.3 che è <Fpa

Riduzione di anno in anno del 10% in F a Fhcr

Se B<Blim, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a un TAC inferiore all’HCR

Limite del 15% di TAC, tranne quando F>=0,6

Nessuna Giorni in mare per attrezzo, ridotti del 10% se F è > di Fhcr, del 10% e in proporzione altrimenti

Tonno rosso Tonno rosso 2007

Nessuno Nessuno Nessuno TAC definiti espressamente nella misura

Nessuna Permessi di pesca; nessun requisito esplicito per la riduzione dello sforzo

Aringa a ovest della Scozia

Aringa 2008 Bhcr = 75 000 t

Blim= 50 000 t

Fhcr1=0,25, Fhcr2=0,2

Se B è >Blim ma <Bhcr, allora F=Fhcr2, altrimenti F=Fhcr1

Se B<Blim, TAC=0 Se B>=62 500 t, limitazione del TAC del 20%; se B<62 500t, limitazione del TAC del 25%

Nessuna Nessuna oltre al permesso

Merluzzo bianco 2008

Merluzzo bianco II Kattegat, Mare d’Irlanda, Scozia occidentale 2008

Bpa uguale al piano per il merluzzo bianco, 2004

Blim uguale al piano per il merluzzo bianco, 2004

Fhcr di 0,4 che è <Fpa

Se B è >Blim ma <Bpa, di anno in anno riduzione del 15% fino a F=Fhcr

Se B<Blim, riduzione di anno in anno del 25% fino a F=Fhcr

TAC calcolato come se fosse al di fuori dell’obiettivo/del limite B meno rigetti e altra mortalità. Limitazione del

In situazioni di scarsità di dati, TAC ridotto del 15% o del 20% se stock in

kW-giorni per gruppi di attrezzi; controllo dei rigetti su tutte le navi; per oltre l’80% delle flotte che pescano il merluzzo bianco [compresi rigetti+catture obiettivo], definizione dello sforzo in

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Valori di riferimento obiettivo Norme per il controllo delle catture

Piano Stock &

Anno Obiettivi B Obiettivi F

Al di fuori dell’obiettivo

Al di fuori del limite

(circostanze eccezionali)

Limite Altre

norme

Riduzioni dello sforzo

TAC del 20% gravi condizioni

proporzione a F con deroga per navi che usano meccanismi che evitano la cattura del merluzzo

Merluzzo bianco II Mare del Nord 2008

Bpa uguale al piano per il merluzzo bianco, 2004

Blim uguale al piano per il merluzzo bianco, 2004

Fhcr1 di 0,4 che è <Fpa; Fhcr2 di 0,2 che è = Fmax

F = calo lineare da Fhcr1 con Bpa a Fhcr2 con Blim

Se B<Blim, F=0,2 TAC calcolato come se fosse al di fuori dell’obiettivo/del limite B meno rigetti e altra mortalità. Limitazione del TAC del 20%

In situazioni di scarsità di dati, TAC ridotto del 15% o del 20% se stock in gravi condizioni

kW-giorni per gruppi di attrezzi; controllo dei rigetti su tutte le navi; per oltre l’80% delle flotte che pescano il merluzzo bianco [compresi rigetti+catture obiettivo], definizione dello sforzo in proporzione a F con deroga per navi che usano meccanismi che evitano la cattura del merluzzo

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

48

1.2.2 Meccanismi per controllare lo sforzo di pesca Uno dei principali metodi, nonché comunemente adottati nell‘ambito dei piani elaborati nel quadro dell’UE/CIEM, per limitare lo sforzo in ambito stagionale è la limitazione del numero di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare all’interno di una particolare area, con uno specifico attrezzo o se è dedita alla cattura di una determinata specie. Il totale dei giorni è deciso in base alle riduzioni dei tassi di mortalità per pesca o ai TAC stabiliti conformemente agli articoli associati alla definizione dei TAC e/o in relazione a un particolare periodo di riferimento. La misura dei “giorni in mare” (o giorni lontani dal porto) è stata utilizzata in alcuni dei primi piani di ricostituzione (merluzzo bianco 2004, nasello e scampo, sogliola della Manica occidentale, passera di mare e sogliola del Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico) con minime variazioni rispetto agli strumenti di adeguamento annuale. Occorre osservare che i piani di ricostituzione e gestione non specificano il numero di giorni in mare, ma solo il metodo per calcolarli. Come nel caso dei TAC, i giorni in mare effettivi di un anno sono specificati nei regolamenti sui contingenti e i TAC annuali (per esempio il regolamento (CE) n. 679/2009 del Consiglio). La base della classifica riportata nella Figura 2 è costituita da varie categorie di limitazione dello sforzo.

Sforzo limitato dal numero di giorni in mare per categorie di attrezzi: una misura che consente i trasferimenti di sforzo di nave tra categorie e richiede la riduzione dello sforzo in funzione del tasso di mortalità per pesca o delle riduzioni dei TAC

- merluzzo bianco 2003, passera di mare e sogliola del Mare del Nord, nasello e scampo, merluzzo bianco del Baltico in cui sono prescritte variazioni annuali dello sforzo, e

- sogliola della Manica occidentale, in cui la variazione dello sforzo avviene gradualmente.

Sforzo limitato dalla restrizione di kW-giorni per flotta: una misura che non consente i trasferimenti di sforzo di nave tra flotte, e corrisponde soltanto al tasso di mortalità per pesca

- merluzzo bianco 2008

Definizione dei limiti di permesso anziché specifiche variazioni dello sforzo

- sogliola del golfo di Biscaglia

Nessuna limitazione di sforzo

- nasello settentrionale, aringa delle acque a ovest della Scozia, ippoglosso nero, tonno rosso

Ancora una volta, sebbene i gruppi suggeriti riportati nella Figura 2 presentino alcune somiglianze, i piani differiscono per i dettagli. Il merluzzo bianco 2004 prescrive modifiche su base annua in funzione dei tassi di mortalità per pesca (F) associati al livello dei TAC, mentre il piano per il nasello e lo scampo stabiliscono lo sforzo soltanto in proporzione a F (Tabella 3). Anche il piano per la sogliola della Manica occidentale definisce lo sforzo in proporzione a F, non però annualmente ma in blocchi di tre anni indicati dalle procedure per la definizione dei TAC. Per quanto riguarda la passera di mare e la sogliola nel Mare del nord, lo sforzo è calcolato annualmente dal CSTEP per bilanciare il TAC e non deve superare il livello raggiunto nel 2006. Anche il piano per la sogliola del golfo di Biscaglia utilizza un

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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periodo di riferimento per limitare gli adattamenti, ma riguardo alla differenza tra la capacità aggregata delle navi durante il periodo di riferimento (2002-04) e la capacità aggregata delle navi smantellate dall’epoca di adozione del piano nel 2006. Questo porta da ultimo a una riduzione e/o al mantenimento dello sforzo ai livelli del 2006. Oltre a questi adeguamenti, tutti questi piani (tranne quello per il merluzzo bianco 2004) prevedono una deroga che consente agli Stati membri di fissare, senza accordo preliminare da parte del Consiglio tramite una consultazione con il CSTEP e successive proposte della Commissione, un livello di riferimento che lo sforzo non deve superare. Il piano per il merluzzo bianco del Baltico specifica gli adeguamenti del numero di giorni fuori dal porto in relazione all’attuale tasso di mortalità per pesca, fissando una riduzione del 10% se sono presenti livelli superiori al valore di riferimento di mortalità per pesca usato nella norma per il controllo delle catture (Fhcr). L’ultimo piano per il merluzzo bianco adottato nel 2008 inserisce la capacità della nave nel calcolo dello sforzo, con adeguamenti in relazione al numero di kW-giorni per tipi diversi di attrezzo. Gli altri strumenti intesi a limitare lo sforzo e inseriti nei piani adottati dal 2002 miravano a restringere l'accesso alla pesca tramite il rilascio di permessi all'attività di pesca in un'area e/o con specifici attrezzi, o tramite elenchi di navi che intendevano pescare l’anno successivo presentati dagli Stati membri alla Commissione, prima dell’inizio di una stagione di pesca. Per non limitare il reale sforzo di singole navi, occorrerebbe che il metodo di limitare lo sforzo fosse meno efficace che limitare la nave o i kW-giorni. I piani che utilizzato permessi di pesca non corrispondono facilmente alla suddivisione in categorie della Figura 2. Tra i piani figurano

merluzzo bianco 2008, merluzzo bianco del Baltico, sogliola del golfo di Biscaglia, aringa a ovest della Scozia, tonno rosso, ippoglosso nero

Alcuni piani prevedono elenchi di navi da presentare alla Commissione per consentire il calcolo di livelli di riferimento o in relazione a meccanismi di controllo. Tra i piani figurano

merluzzo bianco 2008, nasello e scampo, merluzzo bianco del Baltico, aringa a ovest della Scozia, tonno rosso, ippoglosso nero, anguilla europea

1.2.3 Meccanismi di controllo, monitoraggio e sorveglianza (MCS) Tutti gli stock ittici per cui dal 2002 sono stati adottati dei piani di ricostituzione e di gestione sono “al di fuori di limiti biologici di sicurezza”. I problemi specifici da affrontare, e che hanno creato la situazione, sono in genere associati al controllo della pesca e alla capacità di trovare una corrispondenza tra sforzo di pesca e possibilità disponibili. Tra i problemi correlati al controllo che possono portare a tale situazione di decimazione dello stock figurano catture e sbarchi illegali, dichiarazioni inesatte e il rigetto selettivo. Ciascuno di questi fattori comporta problemi riguardo alle valutazioni della biomassa degli stock, utilizzate poi nell'ambito della definizione di contingenti e TAC per la gestione. Le dichiarazioni inesatte o fasulle delle catture riducono l’affidabilità delle valutazioni degli stock basate sui dati delle catture ai fini delle previsioni, in quanto comportano una sottovalutazione degli scarti totali dallo (tasso di mortalità dello) stock associati alla pesca. Le catture e gli sbarchi illegali sollevano lo stesso problema, come anche il rigetto selettivo che però aggrava ulteriormente la questione facendo sì che i dati

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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riportati rappresentino percentuali più elevate di classi di età maggiore, mascherando potenzialmente la reale condizione dello stock. Le difficoltà di corrispondenza tra sforzo e possibilità disponibili sono anche imputabili a un meccanismo inadeguato di controllo, monitoraggio e sorveglianza (MCS), che spesso fa sì che le catture superino i TAC o i contingenti stabiliti per una particolare specie o area, e possono derivare da una serie di diverse caratteristiche della pesca. La pesca multispecifica è una di queste caratteristiche: per molte attività della pesca in Europa è difficile mantenere i controlli sullo sforzo di pesca e l'MCS ad essi associati. La pesca multispecifica avviene quando specie ittiche diverse sono presenti nelle stesse aree e navi destinate alla pesca di una (o due) specie ne catturano molte altre a causa della natura non selettiva degli attrezzi usati (per esempio reti da traino o fisse). Per ogni specie bersaglio nell’ambito di una pesca multispecifica saranno previste disposizioni corrispondenti relative alla taglia minima autorizzata per la loro cattura e le adeguate dimensioni delle maglie al fine di ridurre la cattura di individui di taglia inferiore a quella minima stabilita. I problemi sorgono quando le regolamentazioni relative agli attrezzi per una specie non sono applicabili a tutte le specie presenti nella stessa zona durante la stagione di pesca di una particolare specie ittica. Si hanno rigetti elevati quando grandi quantitativi di specie non bersaglio sono buttate nuovamente nel mare e spesso comprendono pesci piccoli e novellame che difficilmente sopravvivono. Questo significa che sebbene i regolamenti relativi a un’attività di pesca mirino a ridurre la mortalità del novellame, un’altra attività può incidere sulla mortalità della specie attraverso i rigetti, difficili da quantificare in quanto non sbarcati. Il divieto di aree e periodi può controbilanciare alcuni di questi problemi, ma può anche indurre le navi a spostarsi in altre zone dove esistono aspetti analoghi. Anche la fissazione di TAC più elevati di quanto indicato nel parere di pertinenti organi scientifici si traduce in maggiori tassi di mortalità per pesca rispetto a quelli sostenibili e finisce per aggravare i problemi correlati alla pesca multispecifica. La mancanza di dati, spesso dovuta a un controllo inadeguato, può impedire del tutto la definizione di valori di riferimento; in queste condizioni, è facile che gravi fenomeni di pesca eccessiva non vengano individuati. Tutti i piani sono caratterizzati da uno o più dei problemi indicati di seguito:

contingente eccessivo, dichiarazioni non corrispondenti a verità di catture e sbarchi

- merluzzo bianco 2004, merluzzo bianco del Baltico, aringa a ovest della Scozia, sogliola della Manica occidentale, anguilla europea, tonno rosso, merluzzo bianco 2008

rigetto selettivo, quando i contingenti limitati di alcune specie incoraggiano il rigetto di catture di pesci piccoli o di basso valore a favore di pesci più grandi

- sogliola della Manica occidentale

questioni di gestione della pesca multispecifica

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, nasello e scampo, sogliola nel golfo di Biscaglia, sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, merluzzo bianco 2008

elevati livelli di rigetti

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, nasello e scampo, sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, merluzzo bianco 2008

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

51

elevata percentuale di novellame nelle catture bersaglio

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, ippoglosso nero, nasello e scampo, sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, anguilla europea, tonno rosso, merluzzo bianco 2008

TAC in eccesso/TAC fissati a un livello superiore a quanto indicato nel parere scientifico

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, ippoglosso nero, nasello e scampo, aringa a ovest della Scozia, sogliola nel golfo di Biscaglia, merluzzo bianco 2008

I piani sono in genere strutturati a seconda del principale tipo di problema che cercano di risolvere (Tabella 4), soprattutto nel caso di quelli associati all’MCS. Pertanto, gli stock con gravi problemi correlati all’inesattezza delle dichiarazioni o alle catture superiori ai contingenti (in particolare il merluzzo bianco del Baltico e il tonno rosso) sono di solito oggetto di molta più attenzione nell’ambito di articoli che riguardano il controllo. Tabella 4: Numero di paragrafi nel regolamento relativi a ogni tipo di misura.

Piano di ricostituzione Fissazi

one TAC

Limiti dello sforzo di

pesca

Misure tecniche

Controllo, monitoraggio e

sorveglianza

Merluzzo bianco 2004 12 4 0 13

Nasello settentrionale 11 0 0 15

Ippoglosso nero 4 5 0 22

Nasello e scampo 13 5 18* 13

Sogliola nel golfo di Biscaglia 11 14 0 12

Sogliola nella Manica occidentale

12 4 0 10

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

12 9 0 15

Merluzzo bianco del Baltico 9 16 60

Anguilla europea - - - -

Tonno rosso 32 30 108

Aringa nelle acque a ovest della Scozia

8 5 0 1

Merluzzo bianco 2008 29 55 25

* tutti i paragrafi si riferiscono a emendamenti al regolamento aggiuntivo associato a questo tipo di pesca 850/98 Una classificazione dei piani in base agli elementi relativi al controllo ribadisce ulteriormente questo principio. La Tabella 5 presenta una sintesi degli elementi di controllo dei piani, disposti in base allo schema suggerito nella Figura 2. Il raggruppamento generale dei primi otto piani è chiaro e segue la struttura indicata nella Figura 2. Anche la separazione dei due piani ORGP e del piano concernente l’anguilla europea è logica nonché coerente con la Figura 2. In particolare, la mancanza di misure relative ai porti designati e al trasbordo per il nasello e lo scampo e per la sogliola nella Manica occidentale, e la mancanza di porti designati per la passera di mare e la sogliola nel Mare del Nord e per la sogliola nel golfo di Biscaglia,

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

52

suggerirebbero una classificazione leggermente separata dal principale gruppo di piani CE/CIEM. Il piano relativo all'aringa nelle acque a ovest della Scozia si differenzia dagli altri piani molto di più rispetto a quanto indicato dalla Figura 2. I piani relativi al merluzzo bianco 2008, al merluzzo bianco del Baltico e al tonno rosso evidenziano numerosi elementi di controllo aggiuntivi, considerati i principali problemi di queste attività di pesca quali le dichiarazioni non corrispondenti a realtà, le catture superiori ai contingenti, il rigetto selettivo e così via. In conclusione, pertanto, da un’analisi degli elementi di controllo dei piani emerge che la classificazione della Figura 2 è, in linea generale, corretta.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

53

Tabella 5: Classificazione di piani di ricostituzione e pluriennali in base a misure di controllo, monitoraggio e sorveglianza.

Misure di controllo, monitoraggio e sorveglianza

Limitazioni degli sbarchi

Controllo della pesatura e dello stivaggio delle catture

Requisiti relativi a documentazione,

registrazioni/dichiarazioni

Programma specifico di

controllo/campionatura o piano di

gestione dello SM

Piano di ricostituzione/gestione

Not

ifica

pr

elim

inar

e

Port

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Lim

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tato

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Merluzzo bianco 2004

Merluzzo bianco 2008

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

Nasello e scampo

Merluzzo bianco del Baltico

Sogliola nella Manica occidentale

Sogliola nel golfo di Biscaglia

Nasello settentrionale

Aringa a ovest della Scozia

Tonno rosso

Ippoglosso nero

Anguilla europea

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

54

1.3 Altri dettagli di piani di ricostituzione e gestione La presente sezione esamina dettagli di altri importanti aspetti dei piani di ricostituzione e gestione.

1.3.1 Obiettivi dei piani di ricostituzione e gestione Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, indica che gli obiettivi dei piani di ricostituzione sono espressi in termini di:

entità della popolazione e/o

rendimenti a lungo termine e/o

tasso di mortalità per la pesca e/o

stabilità delle catture.

Gli obiettivi dei piani adottati dal 2002 rientrano in tre di queste categorie, che però non corrispondono esattamente alla classificazione proposta nella Figura 2:

biomassa dello stock riproduttivo

- merluzzo bianco 2004, nasello settentrionale, nasello e scampo, sogliola nel golfo di Biscaglia, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, anguilla europea, tonno rosso, aringa a ovest della Scozia, merluzzo bianco 2008

rendimenti a lungo termine o MSY

- passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, ippoglosso nero

tassi di mortalità per pesca, che nei primi piani sono stati fissati ai livelli di riferimento precauzionali e in quelli successivi con valori prossimi al rendimento massimo sostenibile (MSY)

- sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, aringa a ovest della Scozia, merluzzo bianco 2008

Alcuni piani presentano combinazioni di obiettivi: obiettivi relativi a dettagli della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord associati a SSB, un MSY a lungo termine e un tasso di mortalità per pesca. I piani non possono essere classificati in base agli obiettivi indicati nella Figura 2, perché questi ultimi si riferiscono al parere scientifico.

1.3.2 Calendari Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio stabilisce che i piani di ricostituzione e gestione indichino “il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti”. I piani adottati dal 2002 non contemplano chiare informazioni in merito ai calendari probabili, e riportano molti obiettivi di calendario solo nell’ambito del preambolo del regolamento o non fanno riferimento a calendari in articoli relativi in modo specifico agli obiettivi fissati (Tabella 6). Poiché i calendari riguardano in particolare uno stock e il suo attuale stato, non esiste una classificazione precisa di piani sulla base del calendario.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

55

Tabella 6: Dettaglio del tipo di piano e relativi calendari, organizzato conformemente alla Figura 2.

Riferimento al tipo di piano negli articoli

del regolamento

Calendario

Piano

Ric

ost

itu

zio

ne

Plu

rien

nale

Gest

ion

e

A lu

ng

o

term

ine Nel preambolo

Nell’articolo del regolamento

Merluzzo bianco 2004

Da 5 a 10 anni Nessuno

Merluzzo bianco 2008

*

*

Nessuno Nessuno

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord 2007

*

*

Prima e seconda fase Prima fase: ricostituzione; seconda fase: gestione (articolo 19) *

Nasello e scampo 2005

10 anni 10 anni (articolo 2)

Merluzzo bianco del Baltico 2007

*

Ricostituzione per 3 anni

Ricostituzione per 3 anni (articolo 28) *

Sogliola nella Manica occidentale 2007

*

*

Prima fare: 3 anni ricostituzione, poi gestione

Prima fase: 3 anni ricostituzione, poi gestione (articolo 13) *

Sogliola nel golfo di Biscaglia 2006

Di anno in anno 2 anni (entro il 2008) (articolo 2)

Nasello settentrionale 2004

Da 5 a 10 anni Nessuno

Aringa a ovest della Scozia 2008

*

*

Nessuno None

Tonno rosso 2007 15 anni Ricostituzione fino al dic. (articolo 29) *

Ippoglosso nero 2005

15 anni A lungo termine (articolo 1)

Anguilla europea 2007

6 anni/entro il 2013 (in relazione agli obiettivi di ripopolamento)

A lungo termine (articolo 2); il calendario deve essere indicato nel piano dello Stato membro

* Solo in riferimento al Fondo europeo per la pesca

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

56

1.3.3 Procedure per il passaggio dal piano di ricostituzione al piano di gestione La finalità dei piani di ricostituzione è aumentare l’SSB portandola al di sopra del limite minimo o raggiungere un livello precauzionale a cui lo stock non dovrebbe più essere a rischio di una ridotta capacità riproduttiva. Ciascuno dei piani adottati dal 2002 prevede misure intese a stabilire il punto ritenuto fondamentale per la riuscita del piano, destinato a diventare poi un piano pluriennale. Per alcuni stock (Tabella 3) questo passaggio comporta la fissazione di nuovi obiettivi e HCR, un aspetto determinato però dall’epoca di adozione del piano, dalla specifica condizione dello stock e da alcuni requisiti, anziché dalla corrispondenza alla classificazione riportata nella Figura 2.

1.3.4 Misure tecniche Ridurre lo sforzo di pesca e controllare il volume delle catture non può evitare la raccolta di pesce piccolo o privo di valore commerciale. Le misure tecniche sono pertanto necessarie per evitare la cattura di

novellame, consentendogli così di contribuire al rinnovamento della biomassa dello stock riproduttivo,

pesce indesiderato privo di valore commerciale o di cui sono già stati raggiunti i limiti di contingente,

mammiferi marini, uccelli e altre specie.

Tra le principali misure tecniche inserite nei piani nell’ottica di affrontare questi aspetti figuravano:

limiti degli attrezzi

- dimensioni minime nette delle maglie (in particolare in corrispondenza o in prossimità del sacco della rete e altre modalità di fuoriuscita, per esempio maglie più grandi/forma speciale o aree destinate alla separazione di specie ittiche/taglie,

- altri attrezzi di pesca selettivi

per esempio merluzzo bianco 2004, nasello e scampo, sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, anguilla europea, tonno rosso, merluzzo bianco 2008;

zone e periodi vietati (per proteggere le aree di riproduzione e/o vivai di specie bersaglio e non)

per esempio nasello e scampo, merluzzo bianco del Baltico, anguilla europea, tonno rosso, merluzzo bianco 2008;

taglie minime di sbarco (consente la fuoriuscita di novellame che altrimenti finirebbe nei rigetti) e limiti di catture accessorie o accidentali (per esempio quantità autorizzata di cattura accessoria quale percentuale della cattura)

per esempio nasello e scampo, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, merluzzo bianco del Baltico, anguilla europea, tonno rosso, merluzzo bianco 2008;

altro regolamento che riguarda misure tecniche

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

57

per esempio merluzzo bianco 2004, nasello e scampo, sogliola nel golfo di Biscaglia, sogliola nella Manica occidentale, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord.

La classificazione dei piani in base alle misure tecniche applicate nei piani è abbastanza fuorviante in quanto molti di quelli adottati nel quadro UE/CIEM si riferiscono a un ulteriore regolamento, il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Pertanto, la mancanza di articoli attinenti a tali misure tecniche non significa necessariamente che il problema non è affrontato o che comprometterà la riuscita del piano di ricostituzione. Le misure nell'ambito del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio definiscono le dimensioni delle reti e altri aspetti della struttura degli attrezzi da pesca, periodi e aree geografiche in cui sono vietate o limitate certe attività di pesca e taglie minime di sbarco di organismi marini per le acque comunitarie al di fuori del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mediterraneo. Adottato nel 1998, il regolamento è stato oggetto di 10 regolamenti di modifica sfociati in un dispositivo complesso, difficile da interpretare, controllare o applicare. Di conseguenza, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta semplificata in linea con il piano d’azione della Commissione 2006-2008 sulla semplificazione della PCP (Commissione europea, 2005). La proposta mira inoltre ad adeguare le misure tecniche nel contesto dei consigli consultivi regionali (CCR) stabilendo un equilibrio tra misure applicabili in tutte le aree e quelle pertinenti solo a livello regionale. Scopo essenziale della proposta di regolamento è semplificare le misure, non modificare la portata delle condizioni a cui conseguono gli obiettivi di conservazione auspicati (ossia non alterare l’estensione della selettività degli attrezzi aumentando la dimensione delle maglie). Si prevede di migliorare la selettività tenendo contro degli emendamenti del nuovo regolamento. Attualmente è in corso il processo di consultazione sul regolamento rivisto.

1.3.5 Misure ambientali Lo sfruttamento sostenibile della pesca a lungo termine è realizzabile solo se gli stock ittici e gli ecosistemi in cui vivono e da cui dipendono possono essere ripristinati e salvaguardati. Gli impatti della pesca su ecosistemi o habitat, a causa di tecniche di pesca distruttive o che disturbano gli habitat bentonici, possono ripercuotersi sugli stock bersaglio. Certe attività di pesca hanno inoltre un notevole impatto su specie non bersaglio che formano catture accidentali. Altre attività antropogeniche possono produrre effetti indesiderati sugli ambienti in cui vivono le specie ittiche bersaglio, esercitando così un’ulteriore pressione sulle popolazioni. Nell’ottobre 2008 la Commissione ha sottolineato la necessità di adottare nella gestione della pesca europea un approccio basato sugli ecosistemi, integrato poi nella politica comune della pesca, nella direttiva quadro dell’UE sulla politica marittima e nelle direttive Habitat. La FAO definisce la piena applicazione della gestione basata sugli ecosistemi come la necessità di “pianificare, sviluppare e gestire la pesca in modo da affrontare i molteplici bisogni e desideri della società, senza pregiudicare la possibilità per le future generazioni di beneficiare di una gamma completa di beni e servizi offerti dagli ecosistemi marini” (FAO, 2003). Simile approccio si basa su principi che prevedono, tra l’altro, una gestione della pesca che ne limiti l’impatto sull’ecosistema, la salvaguardia delle relazioni ecologiche tra tutte le specie, la compatibilità delle misure di gestione con la distribuzione geografica dello stock (giurisdizioni e politiche), l’applicazione dell’approccio precauzionale in assenza di informazioni scientifiche complete, e una governance che garantisca il benessere e l'equità degli ecosistemi e dell'uomo.

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58

I piani di ricostituzione e gestione sono ritenuti uno strumento inteso ad affrontare l’approccio ecosistemico in quanto consentono di definire norme per il controllo delle catture ai fini della ricostituzione degli stock e prevedono impegni quali la gestione della pesca attraverso un MSY, la riduzione delle catture accessorie e l’eliminazione dei rigetti nella pesca europea. Molti piani citano gli impatti ambientali nel proprio preambolo, ma nessuno di loro contempla misure specifiche intese a farvi fronte o ad applicare l’approccio basato sugli ecosistemi. Di tutti gli stock associati a piani di ricostituzione e gestione adottati dal 2002, gli stock di anguille sono gli unici per i quali siano indicate conseguenze dirette dovute agli impatti antropogenici sui loro habitat.

1.4 Sintesi Dall’analisi dei contenuti dei piani di ricostituzione e gestione adottati dal 2002 emerge che alcuni piani presentano similitudini rispetto a una determinata misura tecnica applicata (per esempio le procedure per la fissazione di TAC), ma non tutti gli aspetti dei piani in questione hanno elementi comuni. Ciononostante, sulla base dello schema di Figura 2 abbiamo individuato i seguenti gruppi. Merluzzo bianco 2004: un primo tipo di HCR. Merluzzo bianco 2008: finora il piano più complesso, con elevati livelli di controllo. Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, nasello e scampo, merluzzo bianco del Baltico, sogliola nella Manica occidentale, sogliola nel golfo di Biscaglia: un insieme di piani incentrati sullo stesso calendario e con diverse caratteristiche simili, ma con notevoli differenze in dettagli importanti per comprendere l’efficacia della loro attuazione. Nasello settentrionale e aringa nelle acque a ovest della Scozia: sono riuniti nello stesso gruppo in quanto privi di misure di controllo dello sforzo, sebbene differiscano in misura rilevante in altri aspetti dei rispetti piani. Tonno rosso e ippoglosso nero: sviluppati sotto l’egida di un'ORGP. Anguilla europea: un piano molto diverso, applicato parzialmente all'interno dei territori di Stati membri. Si aggiunge a questo raggruppamento un altro che si distingue per le misure di controllo: Merluzzo bianco del Baltico e tonno rosso: presentano ulteriori misure di controllo esaustive finalizzate a far fronte alla pesca illegale/non dichiarata.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

59

2. SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE

CONCLUSIONI CHIAVE

La maggior parte delle modifiche apportate alle proposte della Commissione sono state il risultato di discussioni condotte in seno al Consiglio dai gruppi di lavoro degli Stati membri, e non di contributi del PE o di altri partecipanti alla consultazione.

Le norme per il controllo delle catture inserite nei piani sono state in genere coerenti con i pareri scientifici, anche se nei primi anni le modifiche introdotte dal PE o dagli Stati membri spesso hanno aumentato i livelli di mortalità per pesca a limiti superiori a quanto raccomandato dagli scienziati, ma con meno precauzione rispetto alla proposta.

Nei primi piani di ricostituzione, alcune delle misure proposte sono state indebolite durante la procedura di consultazione, ma di recente gli emendamenti spesso hanno rafforzato i piani.

Gli emendamenti della commissione per la pesca del Parlamento europeo non erano particolarmente accettati nei primi anni, anche se parte dei suggerimenti per il piano per il merluzzo del 2004 è stata adottata nel successivo piano per il merluzzo del 2008. Risulta che i pareri del PE sono stati presi in considerazione in certa misura per i piani riveduti a partire dal dicembre 2008.

2.1 Introduzione Il meccanismo di elaborazione di un piano di ricostituzione segue il metodo standard di elaborazione dei regolamenti del Consiglio (Figura 3). Il ruolo della Commissione è di avviare e di redigere proposte per misure quali piani di ricostituzione o di gestione. Durante la preparazione del progetto di proposta, le prove sono compilate in consultazione con le parti interessate, quali i CCR, e il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) o attraverso comitati sulla base di un parere informale e scientifico del CIEM e CSTEP. Possono anche essere consultate le Direzioni della Commissione responsabili per l'Ambiente o la Politica regionale. Il CCPA è stato istituito dalla Commissione europea nel 1999 ed è composto dai rappresentanti di una vasta gamma di attori6. Il ruolo principale del CCPA è assistere la Commissione, emanando un parere sulle misure in materia di pesca. Una volta che una proposta è stata completata, viene presentata ai Commissari ed entra nella fase di consultazione. La proposta è discussa dagli eurodeputati che fanno parte della commissione parlamentare per la pesca (PECH). Le relazioni sono redatte da un "relatore" designato in seno alla commissione e sono presentate al PE perché siano adottate in sessione plenaria con un progetto di risoluzione. Il PE può approvare o respingere la proposta, apportare emendamenti o astenersi 6 Organizzazioni professionali che rappresentano le imprese di produzione, l'industria della trasformazione e gli

operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura e organizzazioni non professionali che rappresentano gli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo. Partecipano anche esperti del settore della pesca che rappresentano organi scientifici e/o economici, le banche e i primi punti di vendita.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

60

dall'esprimere un parere. La risoluzione legislativa comprende la decisione adottata dalla commissione, che non è vincolante per la Commissione o il Consiglio. La risoluzione può essere usata dalla Commissione che può concordare o dissentire dal parere del PE, rielaborare un nuovo documento di lavoro della proposta da presentare al Consiglio. A questo stadio, le discussioni nel Consiglio sulla proposta sono iniziate e possono già essere state avanzate revisioni della proposta. Il consiglio dell'Unione europea è composto dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri per ciascuna materia e il suo lavoro è preparato da un comitato composto da questi rappresentanti (COREPER). E' assistito dai gruppi di lavoro (ad esempio gruppo di lavoro sulla politica interna della pesca), composto dai funzionari dei ministeri nazionali. Le proposte della Commissione sono discusse in questi gruppi di lavoro e le risposte sono coordinate dal COREPER. Il Consiglio prende in considerazione la risoluzione parlamentare e può usarla per rielaborare un nuovo documento di lavoro sulla proposta da presentare al Consiglio. Durante la procedura di consultazione, altri organi come il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il CdR emanano pareri tecnici su questioni che sono attinenti alla politica regionale e alla politica economica e sociale, ma nemmeno questi pareri sono vincolanti. Possono svolgersi discussioni con la Commissione anche sull'impatto delle modifiche proposte sul regolamento. In pratica, non siamo riusciti a trovare esempi di pareri emanati formalmente da questi organi su una proposta di piano di ricostituzione o di gestione. Ogni Stato membro, a turno, assume la Presidenza del Consiglio per periodi di sei mesi, durante i quali supervisiona l'organizzazione e l'amministrazione dei lavori del Consiglio, comprese le procedure. La Presidenza convoca le riunioni del Consiglio, ne fissa l'agenda e dirige i lavori del COREPER, di alti comitati e dei gruppi di lavoro, e negozia una decisione finale sulla proposta. Inoltre, il suo ruolo è fornire un “orientamento politico” e mediare in seno al Consiglio in caso di contrasti. La Presidenza, quindi, ha un'influenza sostanziale sui lavori del Consiglio durante il suo mandato. In sintesi, il processo decisionale per i piani di ricostituzione e di gestione ha luogo per la maggior parte nel Consiglio sulla base della proposta della Commissione. Anche il PE è consultato, ma una volta soltanto durante la procedura (prima lettura della proposta). Mentre le modifiche op le soppressioni proposte possono essere integrate in proposte rielaborate, prese in considerazione dal Consiglio, non vi è obbligo di agire in tal senso. Non è richiesta alcuna giustificazione né da parte del Consiglio né della Commissione. Il regolamento finale adottato è il risultato di un compromesso fra le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri al Consiglio e dei servizi della Commissione, con alcuni contributi dei vari organi consultivi e della commissione per la pesca del Parlamento europeo. La proposta diventa poi regolamento.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

61

Figura 3: Diagramma schematico dell'elaborazione di un regolamento.

Consultazione per la redazione della proposta

Procedura di consultazione,

discussioni e negoziazione del

testo

Accordo politico e adozione del

regolamento del Consiglio

Regolamento del Consiglio

Parlamento europeo,

commissione per la pesca

Consiglio dell'Unione europea

Presidenza, COREPER, gruppi di lavoro

Risoluzione legislativa

Parti interessate

CdR, CESE

Proposta di regolamento

CCPA, CCR…

Commissione europea

CIEM, CSTEP

Esperti

Commissioni in materia di

pesca

Comitatologia

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

62

2.2 Metodologia L'approccio seguito per il secondo compito era di analizzare in primo luogo le modifiche generali dei piani di ricostituzione e di gestione individuate nel compito 1. Il parere scientifico iniziale, la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio e il regolamento adottato sono stati comparati per ciascun piano. Le principali modifiche erano rappresentate dalle aggiunte e dalle soppressioni apportate sia nei singoli articoli sia agli articoli nel loro complesso. Usando questo metodo, è stato possibile formarsi una valida idea di quali piani si discostavano di più dalla proposta originaria, e indicare le istituzioni che avevano ispirato tali modifiche. Per offrire maggiori informazioni sulle parti oggetto di modifiche, su chi aveva influenzato le modifiche e perché, e su quali modifiche proposte erano state rigettate durante la procedura, abbiamo esaminato in maggiori dettagli quattro studi di casi concreti. Questi studi sono stati scelti per fornire esempi di tipi diversi di piani di ricostituzione e di gestione. Il piano di ricostituzione per il merluzzo del 2004 è il piano della maggiore durata, ed era un ovvio candidato per un'analisi dettagliata dato che era stato riveduto e revisionato nel 2008. Il piano per il nasello e lo scampo è un esempio di piano complesso che tratta due specie differenti. Il piano per il tonno rosso è stato scelto perché attua un accordo raggiunto con un'organizzazione regionale per la pesca (ICCAT). Il piano per l'anguilla europea è stato scelto perché affronta questioni attinenti alle acque marine e alle acque dolci.

2.3 Principali modifiche apportate alle proposte In alcuni piani di ricostituzione sono intervenute modifiche alquanto importanti fra la proposta e il regolamento finale. I tipi più comuni di modifiche sembrano riguardare la limitazione dello sforzo, il controllo, il monitoraggio e l'ispezione nonché i livelli di riferimento e l'uso di detti livelli applicati al processo decisionale per stabilire i TAC. Talvolta sono stati aggiunti al regolamento nuovi articoli o sezioni rispetto al testo della proposta. I piano che sono stati modificati di più fra lo stadio di proposta e il regolamento finale sono stati i piani per il merluzzo del 2008, per la sogliola del golfo di Biscaglia e la sogliola della Manica (Tabella 7, Tabella 8). Per il primo tale modificazione è dipesa dalla revisione radicale relativa al piano per il merluzzo del 2008, per il secondo dalla divisione della proposta combinata per gli stock e dallo sviluppo di approcci alquanto differenti per le norme sul controllo delle catture e per la gestione dello sforzo in ciascuno dei relativi piani. I dettagli delle modifiche e la coerenza del piano con il parere scientifico sono illustrati nella Tabella 9.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

63

Tabella 7: Numero di articoli aggiunti o soppressi nelle proposte di piani di ricostituzione e di gestione. I piani sono indicati secondo la Figura 2.

Piano di ricostituzione Aggiunti Eliminati Totale

Merluzzo 2004 2 8 10

Merluzzo 2008 12 2 14

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

5 1 6

Nasello e scampo 2 9 11

Merluzzo bianco del Mar Baltico 1 2 3

Sogliola nella Manica 5 12 17

Sogliola nel golfo di Biscaglia 7 12 19

Nasello 0 9 9

Aringa nelle acque ad ovest della Scozia 1 0 1

Tonno rosso 2 0 2

Ippoglosso 0 1 1

Anguilla europea 5 4 9

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

64

Tabella 8: Principali settori in cui sono state apportate modifiche al regolamento; l'ombreggiature indica le modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento adottato. I piani sono indicati secondo la Figura 2.

Articoli relativi a:

Piano

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Sti

vag

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ara

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A

ltro

Merluzzo 2004

Merluzzo 2008

Passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

Nasello e scampo

Merluzzo bianco del Mar Baltico

Sogliola della Manica

Sogliola del golfo di Biscaglia

Nasello

Aringa nelle acque ad ovest della Scozia

Tono rosso

Ippoglosso

Anguilla europea

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

65

Tabella 9: La coerenza dei piani di ricostituzione e di gestione in base ai pareri scientifici, alle modifiche principali

apportate alle proposte di piani di ricostituzione e pluriennali, e il probabile impatto di tali modifiche sui piani.

PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

Merluzzo 2004

423/ 2004

Il CIEM sin dal 2003 ha consigliato un livello di catture zero. Il CIEM ha esaminato le proposte iniziali dei piani di ricostituzione (CIEM, 2002)

Generale: prima di questa volta, le proposte precedenti erano state presentate nel 2001 (relative agli stock sia di merluzzo bianco che di nasello, valutati da CSTEP e CIEM), e nel 2002. Il piano è stato riveduto nel 2008. Questo piano e quello per il merluzzo del 2008 sono stati oggetto di uno studio dettagliato: cfr. 2.4 e allegato 1.

Norme per il controllo delle catture: nel 2002 il CIEM e lo CSTEP hanno rivisto le proposte e hanno consigliato che un aumento annuo del 30% della biomassa era idoneo per favorire una ricostituzione del merluzzo. Questo parere è stato incluso nella proposta e nel regolamento. I livelli di riferimento erano coerenti con il parere scientifico (Obiettivi per la biomassa: Kattegat 10 500, Mare del Nord 150 000, Skagerrak e Manica orientale fino alle acque ad ovest della Scozia 22 000, Mare d'Irlanda 10 000; tassi di mortalità per pesca: Kattegat 0,60, Mare del Nord 0,65 Skagerrak e Manica orientale fino alle acque ad ovest della Scozia 0,60, Mare d'Irlanda 0,72). Non sono state apportate modifiche a questi valori nel regolamento. La variazione dei TAC è stata limitata al 15% annuo, e il CIEM non ha proposto un parere scientifico alternativo.

Limitazione dello sforzo: la proposta aveva incluso un sistema di controllo dello sforzo basato su un'assegnazione limitata non trasferibile dei chilowatt-giorni consentiti per ciascuna flotta (definita come elenco di navi per zona di pesca) e assegnazione di giorni di pesca per nave nell'ambito di una flotta. Questa proposta è stata modificata dal Consiglio sulla base di interventi degli Stati membri per quanto riguarda il limite del numero di giorni di pesca consentiti per ciascuna nave che utilizza un attrezzo particolare, quando le navi sono autorizzate a trasferimenti fra attrezzi.

Ispezioni, sorveglianza, controllo: è stato aggiunto un articolo che prevede misure di controllo alternative. Le misure relative alla notifica preliminare sono state limitate a catture di oltre 50 kg trattenute a bordo, mentre la proposta non specificava un limite. Per il merluzzo sbarcato dapprima in un porto designato, è stato aggiunto l'obbligo di “campioni rappresentativi” del 20% almeno degli sbarchi da pesare alla presenza di un controllore.

Tute le raccomandazioni scientifiche relative ai punti di riferimento e alle norme per il calcolo delle catture sono state prese in considerazione nella proposta e nel regolamento.

Le principali modifiche alla proposta riguardavano il metodo di limitazione dello sforzo, che è stato cambiato completamente, a seguito delle forti obiezioni di una serie di Stati membri. Il regime finale adottato si è dimostrato inefficace a ridurre

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

Altro: il regolamento prevede che, se si raggiunge la ricostituzione, sarà svolto un riesame del piano e se non si raggiunge tale ricostituzione si effettuerà in ogni caso un riesame nel 2007 (invece di dichiarare che se l'obiettivo della ricostituzione è realizzato, il TAC sarà adeguato a seguito del parere del CSTEP).

Soppressione e aggiunta di articoli: dalla proposta sono stati cancellati 8 articoli e relativi allegati, al regolamento sono stati aggiunti 2 articoli.

lo sforzo sul merluzzo. Cfr. lo studio dettagliato nell'allegato 1.

Nasello

811/ 2004

Il CIEM sin dal 2003 ha consigliato un livello di catture zero. Il CIEM ha esaminato le proposte iniziali dei piani di ricostituzione (CIEM, 2002)

Generale: le proposte precedenti erano state presentate nel 2001 e 2002 (cfr. sopra, perché inizialmente combinate con il merluzzo).

Norme per il controllo delle scorte: gli obiettivi di ricostituzione dello stock sono stati ridotti da 143 000 t nella proposta a 140 000 t durante l'adozione del regolamento. Tale scelta era conforme ai pareri del CIEM e del CSTEP che, nel 2002, avevano indicato che la biomassa precauzionale non era stata determinata adeguatamente e doveva essere ridefinita. Il parere del CIEM, rimasto invariato dal 2003 al 2008, riguarda una biomassa precauzionale di 140 000 t. La norma originaria per il controllo delle catture usava sia gli aumenti di stock sia la mortalità per pesca per fissare i TAC, ma era stata attenuata nel regolamento per semplificare l'uso della mortalità per pesca. Questa modifica sembra dovuta alle riserve avanzate da due Stati membri che hanno richiesto la fissazione di un obiettivo di crescita della biomassa di stock riproduttivo del 5-8%, invece del proposto 10%. Il livello di mortalità per pesca è stato aumentato da 0,24 a 0,25, il che probabilmente non è una variazione significativa ed è coerente con le stime del 2003 di mortalità per pesca precauzionale (Fmax, indicatore Fmsy, è 0,17). Il CIEM consigliava che la mortalità per pesca avrebbe dovuto essere inferiore alla mortalità precauzionale nel breve termine, tuttavia il piano di ricostituzione non era destinato a farlo. Il CIEM ha indicato che lo stock di nasello avrebbe raggiunto probabilmente una ricostituzione entro un periodo di 10 anni.

Limitazione dello sforzo: la proposta originaria aveva incluso lo stesso sistema per la fissazione dei chilowatt-giorni massimi consentiti previsto nella proposta originaria per il merluzzo. A seguito della decisione relativa al merluzzo, tutti i riferimenti al calcolo dello sforzo sono stati eliminati (articoli da 7 a 15 e relativo allegato) e non sono stati sostituiti da alcun altro sistema di regolamentazione dello sforzo. Ciò è stato discusso alla riunione del Consiglio “Pesca” del 17 novembre 2003. Gli Stati membri hanno ritenuto che la combinazione della gestione dello sforzo e delle regole per le quote/catture fosse inutile e che

Gli obiettivi erano coerenti con il livello superiore del parere scientifico, e avrebbero potuto essere più prudenziali. Tutte le raccomandazioni sono state prese in considerazione nel piano così come rielaborate.

Sono stati apportati considerevoli cambiamenti al regime dello sforzo, con il potenziale di indebolire il regolamento facendolo dipendere solo dai limiti delle catture.

Similmente, le modifiche al regime di ispezione, sorveglianza e

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

avrebbe dovuto essere usato un solo strumento di gestione.

Ispezione, sorveglianza, controllo: la soglia al di sopra della quale è necessaria la pesatura è stata fissata a 50 kg, rispetto a nessuna menzione di tale soglia nella proposta. La soglia per la sorveglianza è tata aumentata da una a due t, e il tempo richiesto per la notifica dello sbarco è stato modificato da 24 ore a 4 ore.

Soppressione e aggiunta di articoli: dalla proposta sono stati soppressi 9 articoli e relativi allegati, al regolamento è stato aggiunto 1 articolo.

controllo avevano il potenziale di indebolire la misura.

Ippoglosso

2115/2005

Il parere scientifico è stato emanato dal consiglio scientifico della NAFO

Norme per il controllo delle catture: il regolamento non conteneva una norma per il controllo delle catture in quanto tale, ma semplicemente le catture concordate. Questi livelli di cattura non hanno seguito il parere scientifico secondo il quale lo stock era rimasto a una dimensione relativamente bassa negli ultimi 25 anni con livelli di cattura di 15 000 – 25 000 t. Per aumentare la biomassa di stock riproduttivo, la scienza aveva indicato che le catture avrebbero dovuto essere mantenute ben al di sotto di quella gamma, e preferibilmente al di sotto di 13 000 t. Tuttavia, l'accordo raggiunto dalle parti NAFO, e attuato nella proposta e nel regolamento, era la fissazione dei TAC del 2006 e del 2007 rispettivamente a 18 500 t e 16 000 t. Il regolamento conteneva l'obiettivo di ottenere un rendimento stabile medio di 140 000 t.

Limitazione dello sforzo: la proposta non conteneva una limitazione dello sforzo oltre all'obbligo di ottenere licenze di pesca nelle acque NAFO.

Ispezione, sorveglianza, controllo: la proposta per la notifica degli sbarchi è stata modificata da 48 ore a 72 ore, e il margine di tolleranza è passato dal 5% all'8%, ma la norma ha aggiunto che gli sbarchi di ippoglosso nei porti di paesi non contraenti erano vietati. Una modifica importante era l'attenuazione degli obblighi di comunicazione quando il TAC era completato al 70% da ogni giorno a ogni tre giorni. Un articolo relativo allo stivaggio separato è stato soppresso.

Soppressione e aggiunta di articoli: è stato soppresso 1 articolo.

Anche se il regolamento non era coerente con il parere scientifico, sono state apportate alla proposta poche modifiche significative.

Probabilmente le modifiche al controllo hanno in qualche modo indebolito il regolamento, ma non è possibile dire quali effetti diretti abbiano avuto.

Nasello e scampo

Nel 2003 il CIEM ha raccomandato

Generale: questo piano è stato oggetto di uno studio dettagliato: cfr. 2.5.

Norme per il controllo delle catture: nella proposta non era menzionata alcuna biomassa di stock riproduttivo, ma durante la consultazione è stato aggiunto al regolamento un livello di

Al momento della proposta (2003), non era disponibile

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

2166/2005 che il piano deve includere una disposizione per catture zero fino a che la stima della biomassa è superiore a Blim. Il CSTEP ha analizzato la proposta nel 2004 (STECF-SGMOS, 2004)

biomassa di 35 000 t. Questa modifica era stata raccomandata dal PE e seguiva un parere del CIEM del 2002 e 2003. Al momento della proposta (2003), non era stata valutata la mortalità per pesca precauzionale. Invece, la proposta per il nasello includeva un obiettivo di mortalità per pesca di 0,15, coerente con il parere scientifico per F0.1, che è un indicatore precauzionale Fmsy. Era la prima volta che la Commissione aveva suggerito di usare gli obiettivi Fmsy piuttosto che la mortalità per pesca precauzionale. Le riduzioni annue del 10% in F erano necessarie quando F era superiore a 0,17. Questa norma era stata analizzata e consigliata dal CSTEP. Durante i negoziati, il tasso di mortalità per pesca da conseguire era stato cambiato nel regolamento a 0,27, con 0,3 come valore di riferimento superiore (invece di 0,17). Queste modifiche erano state apportate a seguito dei pareri del PE e degli Stati membri. Anche se 0,27 era coerente con il parere scientifico del 2002 per la mortalità per pesca precauzionale, e prossimo a Fmax (stimato nel 2002 e 2003 rispettivamente a 0,24 e 0,25), è considerevolmente più elevato della proposta iniziale più precauzionale. Pertanto, il risultato definitivo è stato quello di indebolire la proposta, ma di mantenerla ancora più o meno coerente con una politica Fmsy. Lo scadenzario era modificato da 5 - 10 anni a 10 anni, coerente con i risultati dello SCTEP, presupponendo una riduzione annua del 10% della mortalità per pesca.

Non erano disponibili punti di riferimento per gli stock di scampi. La proposta e il regolamento finale, pertanto, hanno adottato un approccio pragmatico di ridurre lo sforzo rispetto allo sforzo per il nasello. Il CIEM non ha valutato il piano di ricostituzione per lo scampo in relazione all'approccio precauzionale, ma il CSTEP lo ha fatto e ha consigliato che la riduzione del 10% nello sforzo non sarebbe stata sufficiente per raggiungere la ricostituzione. Il regolamento non è stato modificato per riflettere questo parere.

I limiti sulla variazione dei TAC sono stati modificati dal 25% proposto al 15%. Queste modifiche erano state suggerite dal PE, che aveva proposto inizialmente una riduzione al 10%, e anche gli Stati membri hanno osservato che il tasso originario era troppo elevato.

Limitazione dello sforzo: in comune con altri piani di questo periodo, il riferimento al controllo dello sforzo attraverso l'uso del sistema di chilowatt-giorni era stato eliminato. E' stato introdotto un regime di giorni in mare, con riduzioni per uguagliare la decrescente mortalità per pesca.

Ispezione, sorveglianza e controllo: il livello di tolleranza del registro di bordo è stato aumentato dal 5% all'8%. Il limite di tolleranza al quale la pesatura degli sbarchi era

la mortalità per pesca precauzionale. La proposta usava un F0,1 di 0,15. Questo valore è stato successivamente indebolito nel regolamento a 0,27, che era coerente con la politica Fmsy, ma non con il parere scientifico. Il regime di riduzione dello sforzo si è dimostrato efficace per il nasello, ma non per lo scampo.

L'aggiunta di un obiettivo di biomassa basato su un parere del 2003 ha rafforzato il piano.

La riduzione dei limiti dei TAC e le modifiche alle misure di controllo hanno indebolito controllo hanno indebolito il piano, non consentendo

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

necessaria è stato aumentato da 50 kg a 150 kg per lo scampo e a 300 kg per il nasello. Il punto di riferimento del peso per lo stivaggio separato è stato modificato da qualsiasi quantità a quantità superiori a 50 kg. Due chiusure di zone proposte sono state eliminate e sono stati aggiunti nel regolamento più tipi di restrizioni sugli attrezzi. Queste modifiche sono state proposte dal PE.

Soppressione e aggiunta di articoli: sono stati soppressi dal capitolo 3 nove articoli riguardanti la limitazione dello sforzo, è stato aggiunto un articolo concernente lo sforzo. Aggiunta di un articolo per una relazione sul piano di ricostituzione al capitolo 5.

una riduzione abbastanza veloce della mortalità per pesca.

Sogliola del golfo di Biscaglia

388/ 2006

Il CSTEP ha esaminato le norme per il controllo delle catture ed ha espresso il proprio parere (CSTEP -SGMOS, 2007)

Generale: la modifica principale a questa proposta è stata la separazione della sogliola del golfo di Biscaglia e della sogliola della Manica in due regolamenti, mentre erano stati proposti originariamente come unico piano. Il motivo di questa separazione era che i negoziati per il piano della sogliola del golfo di Biscaglia avanzavano più rapidamente nel Consiglio rispetto a quelli per la sogliola della Manica.

Norme per il controllo delle catture: originariamente, la proposta riguardava la gestione a F di 0,9 (equivalente a un obiettivo di F0,1 come consigliato dal CIEM nel 2002), che sarebbe stata una strategia Fmsy precauzionale. Ciò è stato modificato nel regolamento a un livello di biomassa da conseguire, in conformità del parere scientifico del 2003 per una biomassa di stock riproduttivo di 13 000 t. Tuttavia, la proposta della Commissione fa riferimento al parere scientifico come se non fosse a sostegno della strategia della biomassa. Anche se il CSTEP aveva indicato un Fmax di 0,21, non è stato possibile raggiungere un accordo su un adeguato obiettivo F. Il regolamento finale prevede che una decisione sull'obiettivo di mortalità per pesca è posticipata fino alla ricostituzione della biomassa dello stock riproduttivo.

Un'altra importante modifica ha riguardato il metodo di adeguamento annuo dello sforzo di pesca, che nella proposta era una riduzione annua del 35% fino al raggiungimento dell'obiettivo di mortalità per pesca. Nel regolamento questo è stato portato a una riduzione annua del 10%. Il modello del CSTEP ha suggerito che una riduzione annua del 10% avrebbe portato lo stock a livello di sicurezza della biomassa riproduttiva in 2-3 anni. Nella proposta originaria, erano previste grandi modifiche interannuali dei TAC (25%) nel primo anno di applicazione della misura, prima di passare alla modifica interannuale standard del 15%. Questo è stato ridotto al 15% nel regolamento, come conseguenza della proposta del PE. Il

Le principali modifiche riguardavano il valore di riferimento da conseguire, e la quantità alla quale lo sforzo poteva essere ridotto ogni anno. Entrambe le modifiche avrebbero l'effetto di indebolire la misura, ma erano conformi al parere scientifico. Analogamente, le modifiche alla limitazione dello sforzo potrebbero ridurre l'efficacia della misura.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

parere del CSTEP indicava che variazioni del 15% erano adeguate.

Limitazione dello sforzo: i limiti dello sforzo di pesca nel capitolo 3 sono stati cancellati interamente (articoli 7-15 della proposta) al pari del relativo allegato per il calcolo dello sforzo, chilowatt-giorni, eccetera. Questo è stato sostituito da uno speciale permesso di pesca da e limitazioni dello sforzo di pesca, con riduzioni conseguite solo attraverso il disarmo delle navi.

Controllo, sorveglianza e ispezione: in comune con altri piani di questo periodo, il margine di tolleranza è stato aumentato dal 5 all'8% e la soglia per le condizioni di pesatura degli sbarchi e per ulteriori obblighi di trasporto è stata aumentata da 50 kg a 300 kg. Si tratta di aggiunte che hanno indebolito la proposta. L'articolo sulla sorveglianza è stata soppressa.

Altro: sono stati aggiunti articoli su circostanze speciali e sulla valutazione delle misure di gestione.

Soppressione e aggiunta di articoli: 7 articoli aggiunti, 12 soppressi.

Sogliola della Manica

509/ 2007

Data la situazione dello stock, il CIEM ha consigliato nel 2002 che fosse attuato un piano di ricostituzione non appena possibile. Nel 2005, per ricostituire la biomassa di stock riproduttivo al 50% entro il 2006, il CIEM ha raccomandato

Generale: la modifica principale a questa proposta era la separazione della sogliola del golfo di Biscaglia e della sogliola della Manica in due regolamenti, mentre erano stati proposti originariamente come unico piano (vedi sopra).

Norme per il controllo delle catture: la proposta originaria riguardava una mortalità per pesca di 0,11 sulla base di un punto di riferimento F0,1 (parere del CIEM del 2002). Nel regolamento finale questo valore di riferimento era stato modificato a 0,27, che era equivalente a Fmax (parere del CIEM del 2005). È un indicatore meno solido per Fmsy. Tuttavia, in base al parere del CIEM del 2006, avrebbe dovuto essere elaborata una norma per il controllo delle catture per ridurre F fra 0,1 e 0,3 nel medio termine, e a questa livello il regolamento era coerente con il parere. Nella proposta originaria, erano state previste grandi variazioni dei TAC (25%) nel primo anno di applicazione della misura, prima di passare alla variazione interannuale normale del 15% per gli stessi motivi indicati per la sogliola del golfo di Biscaglia.

Una delle modifiche più importanti era una droga dalla riduzione annua proposta del 20% della mortalità per pesca a un regime di sforzo di pesca molto meno restrittivo. La nuova versione prevedeva l'applicazione per tre anni di un TAC costante (basato su una riduzione del 20% dello sforzo nel 2007 rispetto agli anni di riferimento 2003-5) e, per i successivi tre anni

Sono state apportate a questo piano importanti modifiche che lo hanno seriamente indebolito, in primo luogo aumentando il valore di riferimento della la mortalità per pesca da conseguire (pur mantenendolo entro i limiti del parere scientifico), e in secondo luogo limitando la riduzione dello sforzo che sarebbe

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

una riduzione immediata del 50% della mortalità.

(2010-2012), l'applicazione del TAC avrebbe indotto una riduzione del 15% della mortalità per pesca nel 2010 rispetto agli anni 2007-9.

Limitazione dello sforzo: i limiti dello sforzo di pesca previsti negli articoli 6-14 della proposta sono stati cancellati interamente, e il regime chilowatt-giorni è stato sostituito da un regime di giorni in mare che, in comune con il piano del nasello, doveva essere riportato nel regolamento delle opportunità annuali di pesca (TAC) per uguagliare le riduzioni della mortalità per pesca.

Controllo, sorveglianza e ispezione: il margine di tolleranza era modificato dal 5% all'8%, ed è stato aggiunto un articolo sulla notifica preliminare. Per il trasporto della sogliola, il peso di riferimento per il quale le autorità possono richiedere la presenza di controllori agli sbarchi è stato aumentato da 50 kg a 300 kg.

Altro: aggiunta di circostanze speciali all'articolo 12 e aggiunta di un articolo sul FEP, articolo 13.

Soppressione e aggiunta di articoli: 5 articoli aggiunti, 12 soppressi.

applicato, di modo che l'azione raccomandata scientificamente di un'immediata riduzione della mortalità per pesca del 50% non ha potuto essere realizzata.

Passera di mare e sogliola del Mar Nero

676/ 2007

Il CIEM ha indicato che lo stock di passera di mare era a rischio di ridotta capacità riproduttiva e che avrebbe dovuto essere oggetto di un piano di ricostituzione. Poiché la passera di mare e la sogliola sono pescate in una pesca mista

Norme per il controllo delle catture: la proposta ha usato approssimazioni per Fmsy di 0,3 per la passera di mare e di 0,2 per la sogliola, trattandosi della metà dei valori della mortalità per pesca precauzionale pertinenti, anche se erano in qualche modo superiori a F0,1 e Fmax indicatori per Fmsy. I tassi di mortalità proposti sono stati considerati troppo ambiziosi dagli Stati membri durante le discussioni in seno al Consiglio. Il PE ha proposto di usare la biomassa dello stock riproduttivo invece dei tassi di mortalità, ma questa proposta non è stato accolta. Nel regolamento finale, la riduzione della mortalità per pesca era suddivisa in due fasi per consentirne un'attuazione graduale: la prima fase era intesa alla ricostituzione degli stock a limiti biologici di sicurezza con il raggiungimento degli obiettivi di mortalità per pesca precauzionale (rispettivamente 0,6 e 0,4) mentre la seconda fase era intesa al raggiungimento di quelli che erano stati dichiarati, per la prima volta in un piano pluriennale, obiettivi basati sul rendimento massimo sostenibile. S' stata adottata una biomassa dello stock riproduttivo coerente con il parere scientifico per la mortalità per pesca precauzionale, 23 000 t per la passera di mare e 35 000 t per la sogliola. Queste modifiche sono state richieste dagli Stati membri nel Consiglio e sostenute dal PE.

Limitazione dello sforzo: la proposta aveva seguito il calcolo standard dei giorni in mare

Il piano è coerente con il parere scientifico ed è stato rafforzato durante la fase di consultazione.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

e molte passere sono scaricate, il piano di ricostituzione dovrebbe includere entrambe le specie.

assegnati per le reti a strascico. Sia gli Stati membri nelle discussioni in seno al Consiglio sia il PE ritenevano che puntare su un particolare tipo di flotta sarebbe stato difficile. Invece, il regolamento ha specificato che lo sforzo sarebbe stato determinato per uguagliare i calcoli dei TAC di entrambe le specie, ovvero per tenere conto della pesca multispecifica, e che questo si sarebbe applicato a tutte le flotte che catturano quantità notevoli di passera di mare e di sogliola. Inoltre, è stata fatta una dichiarazione che le riduzioni dello sforzo non aumentassero oltre i livelli del 2006.

Controllo, sorveglianza e ispezione: durante l'elaborazione del regolamento, le procedure di notifica preliminare sono state modificate per essere applicate a tutte le navi, piuttosto che solo a quelle con 300/500 kg di sogliola/passera di mare, e sono state estese da 4 ore a 24 ore. Il trasporto della sogliola e della passera di mare dovrebbe essere dichiarato se superiore a rispettivamente 300 kg e 500 kg, piuttosto che a un peso totale di 100 kg come era stato proposto. E' stato aggiunto un articolo per vietare il trasbordo.

Altro: questo regolamento è degno di nota nel senso che è la prima volta che un piano ha fatto riferimento esplicito al rendimento massimo sostenibile come obiettivo. Il PE ha insistito sul fatto che avrebbe dovuto essere sviluppata una strategia per trattare la pesca dei pesci piatti e gli incentivi per l'uso di attrezzi da pesca a basso impatto. Il PE ha anche osservato che il CCR del Mare del Nord dovrebbe avere una maggiore partecipazione nei piani di ricostituzione, che la Commissione dovrebbe iniziare le discussioni sul rendimento massimo sostenibile nel 2006. Questi punti sono stati inclusi nel preambolo del regolamento.

Soppressione e aggiunta di articoli: 5 aggiunte, sono stati aggiunti 3 articoli concernenti gli obiettivi del piano, aggiunta di un articolo concernente il trasbordo e il FEP. Soppressione di un articolo: programmi specifici di sorveglianza.

Merluzzo del Mar Baltico 2008

1098/2007

Il CIEM ha emanato un parere sui piani di ricostituzione nel 2005 (CIEM, 2005) al pari del CSTEP (STECF, 2007)

Norme per il controllo delle catture: nel 2005, il CIEM ha raccomandato mortalità per pesca di 0,3 – 0,6 per lo stock occidentale (suddivisioni 22-24) e di 0,3 per lo stock orientale (suddivisioni 25-32), e ha avvertito che il piano era coerente con l'approccio precauzionale solo se attuato e applicato in modo efficace. Lo CSTEP ha raccomandato obiettivi di mortalità per pesca di 0,3-0,4 per lo stock orientale. Non sono state apportate modifiche alla proposta, che ha adottato gli obiettivi di mortalità per pesca di 0,6 per il merluzzo del Baltico occidentale e di 0,3 per il merluzzo del Baltico orientale. Non sono state apportate modifiche alle proposte di limiti interannuali ai TAC (15%, tranne quando F è maggiore di 1 e 0,6,

La norma per il controllo delle catture era coerente con il parere scientifico. Le raccomandazioni sui punti di riferimento del

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

rispettivamente per il merluzzo del Baltico occidentale e il merluzzo del Baltico orientale). Seguendo l'approccio per la sogliola e la passera di mare nel Mare del nord, questi punti di riferimento sono stati fissati alla metà della mortalità per pesca precauzionale (anche se questa era stata definita solo per lo stock orientale) ed erano indicatori di Fmsy, sebbene non siano menzionati in quanto tali nel regolamento. Il parere del CIEM del 2006 per lo stock orientale era di fissare Flim a 0,96 e la mortalità per pesca precauzionale a 0,6, con una biomassa di stock riproduttivo di 240 000 t. Per lo stock orientale, Blim, Flim, mortalità per pesca precauzionale non erano definiti e la biomassa di stock riproduttivo era stata calcolata a 23 000 t.

Limitazione dello sforzo: una riduzione del 10% dello sforzo di pesca era necessaria quando la mortalità per pesca era superiore del 10% rispetto alla mortalità per pesca da conseguire, con riduzioni proporzionali quando era minore del 10% più alto, al fine di mantenere la mortalità per pesca al livello da conseguire. Questo è passato inalterato dalla proposta. Tuttavia, le stagioni chiuse sono state ridotte rispetto alla proposta del Consiglio, ed è stata introdotta una deroga per consentire alle navi piccole una pesca limitata nei periodi di fermo.

Controllo, sorveglianza e ispezione: sono state inserite diverse aggiunte che hanno rafforzato il regolamento, compreso un permesso speciale, consentendo solo la pesca nelle zone A, B e C (ovest, centro ed est) durante un viaggio di pesca, ed eliminando l'assegnazione per ciascuna nave di iniziare la pesca con 100 kg a bordo (con l'eccezione di una deroga che specifica che solo nel 2008 le navi da pesca possono iniziare con 150 kg a bordo per le zone A e B). La soglia di cattura al di sopra della quale una nave era obbligata ad andare direttamente al porto dopo avere lasciato una zona è stata ridotta da 100 kg a zero. Sono state inserite alcune aggiunte che hanno indebolito la misura, specificamente il tempo per la notifica preliminare dell'arrivo al porto ridotto da due a un'ora ma, diversamente da numerose misure precedenti, il margine di tolleranza per le catture di merluzzo è stato mantenuto all'8% proposto, anche se il PE ne aveva raccomandato l'aumento.

Soppressione e aggiunta di articoli: soppressione di un articolo per una procedura relativa al sistema "giorni di ricostituzione o di pesca". Aggiunta di un articolo sul FEP, articolo concernente le suddivisioni 27 e 28 del CIEM. Le suddivisioni 27 o 28 del CIEM possono essere escluse per disposizioni sullo sforzo di pesca. Inserimento di un obbligo di comunicazione per le catture nella zona B.

CIEM sono state incorporate nella proposta e non sono state modificate.

Il piano è stato rafforzato con l'aggiunta di diverse misure di controllo addizionali.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

Anguilla europea

1100/2007

Il CIEM ha espresso più volte un parere sull'elaborazione di un piano di ricostituzione e ha commentato le prime proposte (ad esempio COM 2003, 573, questioni sul ripopolamento nel 2005). Anche il CSTEP ha emanato un parere (STECF-SGMOS, 2007), raccomandando un fermo di 15 giorni e la riduzione della mortalità per pesca del 50%.

Note: questo piano è stato oggetto di uno studio dettagliato: cfr. 2.7 e allegato 3.

Norme per il controllo delle catture: considerando le numerose incertezze nella gestione dell'anguilla e la biologia e l'unicità dello stock di anguille (un unico stock, che si riproduce una sola volta nella vita), è stato consigliato un punto di riferimento precauzionale più severo per l'anguilla. Il CIEM ha raccomandato un obiettivo del 50% del passaggio in mare della biomassa di anguilla argentea. La proposta includeva un obiettivo di passaggio in mare del 40% che è rimasto invariato nel regolamento finale. Questo è stato modificato in modo che l'obiettivo potesse essere considerato come una media a livello di Stati membri invece che per bacino idrografico. I livelli di riferimento non erano quindi coerenti con il parere scientifico. Nel 2005 è stato chiesto specificamente al CIEM se potevano essere catturare sufficienti cieche e poi usate per il ripopolamento, al fine di consentire un obiettivo del passaggio in mare del 40%. Secondo il parere, era improbabile che il ripopolamento raggiungesse questo obiettivo nel medio termine. Inoltre, il CIEM aveva sollevato timori sui rischi associati a questa misura. Questo parere non è stato incorporato nel regolamento.

Limitazione dello sforzo: Il regolamento ha eliminato tutti i riferimenti a chiusure alla metà di ciascun mese (una riduzione del 50% dello sforzo di pesca coerente con il parere). Invece, sono state aggiunte disposizioni dettagliate perché gli Stati membri sviluppino e attuino piani di gestione per ciascun bacino idrografico delle anguille che individuano, con l'obiettivo esplicito di raggiungere un passaggio in mare del 40%. Sono state aggiunte le condizioni di esenzione per gli Stati membri, oltre a disposizioni dettagliate sulla comunicazione del piano, approvazione e attuazione dei piani e dei piani transfrontalieri. Un elenco delle possibili misure che potevano essere incluse nei piani di gestione dell'anguilla è stato incorporato nel regolamento. Specifiche disposizioni sono state aggiunte per il ripopolamento, compresi i livelli da conseguire. Per quegli Stati membri incapaci di approvare un piano di gestione, è stata richiesta una riduzione dello sforzo di pesca del 50% in 5 anni.

Controllo, sorveglianza e ispezione: sono state inserite disposizioni per le relazioni da presentare tre volte l'anno a partire dal 2012 (rispetto alla proposta di un'unica relazione) e sono stati aggiunti nel regolamento, rafforzandolo i dettagli di cosa deve essere incluso nelle relazioni. Sono stati aggiunti ulteriori requisiti per monitorare le importazioni e le esportazioni di anguilla. Sono necessarie informazioni relative alle attività di pesca.

Altro: sono state aggiunte disposizioni per l'uso dei finanziamenti del FEP per il ripopolamento a fini di conservazione.

Alcuni aspetti del piano non erano coerenti con il parere scientifico, come il valore di riferimento da conseguire del passaggio in mare del 40% rispetto al parere che raccomandava il 50%, e il parere che il ripopolamento non sarebbe stato in grado di ricostituire gli stock entro il periodo di tempo proposto.

D'altro canto, il regolamento finale include numerose altre modifiche, riguardanti per lo più il controllo e la comunicazione, che probabilmente hanno rafforzato il regolamento e hanno mantenuto il parere scientifico di raggiungere una riduzione del 50% dello sforzo di pesca

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

75

PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

Soppressione e aggiunta di articoli: soppressione di 4 articoli (numeri 2, 3, 4, 5) sulle chiusure stagionali di zone. Aggiunta di 5 articoli (numeri 3, 7, 8, 11, 12)

se non fosse approvato un piano di gestione.

Tonno rosso

1559/2007

Il parere dell'ICCAT era che le catture nel 2006 erano di tre volte superiori al livello che consentirebbe allo stock di ricostituirsi al livello del rendimento massimo sostenibile. FMAX era calcolato a 0,35.

Note: questo piano è stato oggetto di uno studio dettagliato: cfr. 2.6 e allegato 2. È basato sulla raccomandazione per un piano di ricostituzione di 15 anni adottata dal'ICCAT nel 2006.

Norme per il controllo delle catture: come per l'ippoglosso, questo piano di ricostituzione attua le quote di cattura per l'UE concordate con l'ICCAT. Pertanto, anche se può differire dal parere scientifico originario dal quale è derivata la raccomandazione ICCAT, il regolamento non differisce dall'accordo ICCAT in merito alla norma per il controllo delle catture.

Limitazione dello sforzo: la modifica primaria al regolamento finale è stata l'introduzione di un obbligo per gli Stati membri di presentare piani di pesca annuali, ampliando così il loro impegno dalla semplice assegnazione di quote a garantire che lo sforzo di pesca degli Stati membri sia conforme alle opportunità di pesca disponibili. Ulteriori modifiche includevano istruzioni per il Consiglio di determinare il numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a pescare il tonno rosso e di pescherecci per traino pelagico autorizzati a pescare il tonno come cattura accessoria, nonché limiti sulla percentuale di quote comunitarie assegnate a queste navi e a navi artigianali derivanti dalla cattura di tonno rosso fra la dimensione minima assegnata loro e la dimensione minima standard.

Controllo, sorveglianza e ispezione: dato che i principali problemi con il tonno nel Mediterraneo derivano da una pesca eccedente le quote, la maggior parte di questo regolamento riguarda il controllo. La disposizione aggiuntiva per gli Stati membri di elaborare piani di pesca annuali e l'obbligo di comunicare l'attuazione di questi piani servono a rafforzare il controllo. I metodi di restrizione della dimensione minima delle catture di tonno, che erano limitate al peso minimo previsto nella proposta, sono stati estesi nel regolamento alla lunghezza minima, e sono state aggiunte disposizioni più dettagliate sugli accordi di commercio privato fra cittadini degli Stati membri e CPC.

Soppressione e aggiunta di articoli: non è stato soppresso alcun articolo, sono stati aggiunti 2 articoli: (articolo 4 nel capitolo III su "Possibilità di pesca" e articolo 29 su "Finanziamenti")

Il piano è stato rafforzato con l'obbligo per gli Stati membri di limitare lo sforzo conformemente alle opportunità disponibili per le loro flotte. Gli obblighi di comunicazione associati a queste misure dovrebbero sottolineare la mancata gestione della capacità conformemente alle opportunità di pesca per ciascuno Stato membro.

Anche ulteriori modifiche per limitare il numero di pescherecci con lenze e canne, di pescherecci con lenze trainate e di pescherecci per traino pelagico

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

76

PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

hanno autorizzati a pescare il tonno rosso, con limite pesci piccoli, rafforzano il regolamento.

Aringa delle acque ad ovest della Scozia

1300/2008

Il CIEM ha emanato un parere di routine, ha valutato il piano proposto nel 2005 e lo ha trovato coerente con un approccio precauzionale.

Norme decisionali: il parere del 2006 era un Blim di 50 000 t, una biomassa dello stock riproduttivo di 75 000 t con Flim e Fpa (mortalità per pesca precauzionale) non definiti, ma valutazioni di gestione suggeriscono che Fmsy è di 0,25. La proposta, che usa 75 000 t e 50 000 t come livelli di base per l'adozione di diversi punti di riferimento della mortalità per pesca, e un livello di mortalità per pesca di 0,25 come punto di riferimento da conseguire, era coerente con il parere scientifico. Due modifiche hanno rafforzato il regolamento. La prima ha introdotto il concetto di consentire una variazione annua del TAC normalmente del 15%, del 20% quando la biomassa è tra 62 500 t e 75 000 t, e del 25% quando è fra 50 000 t e 62 500 t. La seconda era consentire TAC più prudenziali quando le valutazioni dello stock indicano che lo stock non mostra segnali di ricostituzione.

Limitazione dello sforzo: in questo piano non sono state inserite disposizioni relative alla limitazione dello sforzo.

Soppressione e aggiunta di articoli: soppressione di un articolo sulla stabilità relativa.

Le norme decisionali erano conformi al parere scientifico, e son state rafforzate dalle modifiche apportate durante la consultazione sulla proposta.

Merluzzo 2008

1342/2008

Il CIEM e il CSTEP hanno commentato ripetutamente il successo del piano di ricostituzione per il merluzzo del 2004. Il CSTEP ha raccomandato che i tassi di

Note: la proposta conteneva una modifica del regolamento per la ricostituzione del merluzzo del 2004, ma alla fine è stata sostituita interamente con il nuovo regolamento. In termini di campo di applicazione, la proposta ha incluso lo stock del Mare Celtico che era stato escluso nel regolamento per il merluzzo del 2004. ll PE non aveva dissentito su questo unto, ma diversi Stati membri avevano ritenuto che fosse inopportuno, e non era stato inserito nel regolamento finale. Gli obiettivi del piano e la procedura per la fissazione dei TACs sono stati divisi (nel regolamento adottato) in due gruppi, a) Kattegat, acque ad ovest della Scozia e mare d'Irlanda, e b) Mare del Nord, Skagerrak e Manica orientale, piuttosto che usare le stesse procedure per tutti gli stock.

Norma decisionale: le dimensioni minime e precauzionali previste nella proposta erano le stesse del piano di ricostituzione del 2004 e sono rimaste invariate nel regolamento finale. I

Numerose modifiche sono state introdotte in questa proposta, con ampio impegno di tutti i partecipanti alla consultazione.

Le modifiche più importanti hanno rafforzato il

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

77

PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

sfruttamento a lungo termine da conseguire erano del 50% dei tassi attuali.

livelli di mortalità per pesca da conseguire sono stati ridotti sia nella proposta sia nel regolamento, anche se non abbastanza per essere coerenti con Fmsy. La proposta aveva adottato lo stesso metodo per la riduzione della mortalità per pesca per tutti gli stock – adottando una riduzione del 10% quando lo stock era superiore al livello da conseguire (biomassa riproduttiva) o una riduzione del 15% quando era inferiore al livello da conseguire, sino al raggiungimento della mortalità per pesca da conseguire (0,4); e del 25% quando ria inferiore al livello minimo di biomassa (Blim). Nel regolamento questo regime è stato applicato solo al merluzzo di Kattegat, acque a ovest della Scozia e Mare d'Irlanda. Per lo stock del Mare del Nord, il regolamento è stato modificato e rafforzato per imporre una rapida riduzione della mortalità per pesca, seguita dall'adozione di mortalità per pesca che oscillano da 0,4 quando lo stock è al livello da conseguire o superiore, discendendo linearmente a 0,2 quando lo stock è al livello minio di biomassa o inferiore. La variazione interannuale del TAC era stata proposta inizialmente al 15%, ma era stata aumentata al 20% nel regolamento finale. Anche se il PE ha formulato alcune osservazioni, che avrebbero rafforzato la misura, i cambiamenti principali sono intervenuti nei negoziati in seno al Consiglio. Altre aggiunte riguardavano la disposizione che se la mortalità per pesca rimane a 0,4 per 3 anni consecutivi, la Commissione riesaminerà l'articolo.

Limitazione dello sforzo: questo piano ha reintrodotto il concetto delle assegnazioni massime di chilowatt-giorni alle flotte. Sono state inserite importanti aggiunte agli articoli 11 e 12 concernenti i regimi di sforzo e le assegnazioni. La modifica principale prevede che il Consiglio possa decidere di escludere alcuni gruppi di navi da queste disposizioni (nelle more del parere e della proposta della Commissione), purché siano disponibili dati sulle catture di merluzzo e la percentuale non superi l'1,5% delle catture totali. Il PE aveva osservato che gli Stati membri necessitavano di una certa flessibilità per definire i criteri usati per riassegnare i chilowatt-giorni. Tutte le parti, compreso il PE, avevano commentato l'esigenza di incoraggiare i pescatori a partecipare a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco, con il risultato che è stato aggiunto un nuovo articolo (articolo 13) che autorizza gli Stati membri ad aumentare lo sforzo di pesca per le navi che adottano misure per evitare le catture di merluzzo. Sono state apportate modifiche anche agli articoli sullo scambio dello sforzo massimo ammissibile fra Stati membri.

Sorveglianza e controllo: la soglia oltre la quale la pesatura del merluzzo è obbligatoria prima della vendita è stata aumentata a 300 kg, mente la proposta non prevedeva soglie. Una deroga è stata aggiunta all'articolo 20 sulla pesature del merluzzo affinché possa essere

regolamento in termini di riduzione dello sforzo di pesca e incoraggiando le navi da pesca ad adottare metodi di riduzione della mortalità del merluzzo.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

78

PIANO Parere

scientifico Modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e coerenza con il parere

scientifico

Impatto delle modifiche/parere

scientifico

pesato all'asta a condizione che lo sbarco sia stato sottoposto a un’ispezione fisica e che il pesce sia stato sigillato. La disposizione relativa ad attività congiunte di sorveglianza è stata soppressa. Al regolamento sono stati aggiunti sei articoli per quanto riguarda la notifica preliminare, i porti designati, i margini di tolleranza nel registro di bordo, lo stivaggio separato, il trasporto del merluzzo e specifici programmi di sorveglianza.

Altro: Invece della “valutazione della gestione”, l'articolo 10 è stato modificato e prevede l'“adeguamento delle misure”, piuttosto che la valutazione del piano ogni tre anni, sono previste misure di adeguamento per il caso in cui il livello di biomassa riproduttiva minima o precauzionale o i tassi di mortalità fissati non consentano più di raggiungere il rendimento massimo sostenibile. È stato aggiunto un articolo relativo al FEP ed è previsto un esame del piano entro tre anni dall'adozione del regolamento. Il rendimento massimo sostenibile è stato aggiunto come obiettivo nel preambolo.

Soppressione e aggiunta di articoli: 12 aggiunti, 2 soppressi.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

79

2.4 Studio di caso: merluzzo bianco (Mare del Nord, Kattegat, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda)

CONCLUSIONI CHIAVE

Le principali modifiche apportate ai regolamenti nelle procedure di consultazione del 2004 e del 2008 provenivano dal Consiglio e dagli Stati membri, non dal PE. Tuttavia, le principali modifiche apportate nel 2004 sono state rielaborate nel 2008, e alcuni dei parere del PE del 2004 sono stati reintrodotti nella misura.

Alcuni elementi della proposta del 2004 e alcuni emendamenti del PE che non erano stati inseriti nel regolamento del 2004 possono avere rafforzato il piano di ricostituzione del 2008.

2.4.1 Processo relativo al piano di ricostituzione del 2004 La proposta di un piano di ricostituzione per il merluzzo del 2003 ha seguito precedenti proposte relative alla conservazione del tonno e del nasello, elaborate dalla Commissione nel dicembre 2001 e nel 2002. Il programma di consultazione è riassunto nella Tabella 10. Tabella 10: Sintesi della procedura di consultazione per il piano di ricostituzione del

merluzzo del 2004.

Attività Risultato

2003 Parere CIEM Pareri CIEM; il livello di catture degli stock di merluzzo nel Mare del Nord, nel mare Irlandese e nelle acquE ad ovest della Scozia dovrebbe essere pari a zero.

2003 Proposta di un piano di ricostituzione per il merluzzo

Livelli da conseguire per dimensioni del merluzzo coerenti con il parere CIEM, sebbene siano consentite catture.

2003 La commissione del PE responsabile esamina il piano

La proposta è approvata con una serie di emendamenti che sottolineano la necessità di maggiore flessibilità e di partecipazione locale, fra cui: - limitazioni allo sforzo di pesca da applicare proporzionalmente

alle flotte degli Stati membri; - gli Stati membri devono essere autorizzati ad adottare ulteriori

misure non discriminatorie per la conservazione e la protezione degli stock di pesci marini;

- proposta di assegnare ulteriori chilowatt-giorni agli Stati membri laddove si preveda che l'adozione di misure tecniche impedirebbe di superare i tassi di mortalità per pesca, specificati all'articolo 6;

- tutte le navi che pescano il merluzzo devono essere controllate con l'ausilio della tecnologia VMS;

- inserimento di una serie di misure intese al rinnovamento del

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

80

Attività Risultato

piano entro due anni, comprese le zone geografiche cui si applica il piano e gli effetti socioeconomici del piano.

- Cfr. allegato 1 per ulteriori dettagli. La Commissione voleva autorizzare gli Stati membri o i Consigli consultivi regionali (CCR) a proporre modifiche al campo di applicazione geografica del piano sia agli accordi scrupolosi destinati ad allentare la pressione sulla pesca;

revisione degli obiettivi a lungo termine del piano, in modo da tenere conto degli effetti del riscaldamento globale sulle condizioni dell'oceano;

attuazione semplificata e più efficiente di un sistema di gestione per regolare lo sforzo di pesca, sebbene ancora basato su chilowatt-giorni;

un approccio modulato per l'adeguamento delle opportunità di pesca quando la ricostituzione è già stata raggiunta per un determinato stock;

misure per ridurre gli scarichi di merluzzo e incoraggiare i pescatori a partecipare a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco;

inserimento del Mar Celtico nel piano di ricostituzione.

2003 Il PE esamina il piano

La proposta è approvata con l'inserimento delle stesse modifiche presentate della commissione responsabile, oltre ad alcune modifiche aggiuntive collegate a ulteriori misure e assegnazioni di giorni in mare.

2004 Adozione del piano di ricostituzione per il merluzzo

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico all'unanimità sulla base di un compromesso generale preparato dalla Presidenza e sostenuto dalla Commissione. Il Consiglio ha respinto tutte le proposte del PE.

La modifica principale apportata al piano per il merluzzo del 2004 è stata l'eliminazione del regime di chilowatt-giorni per flotta e la sua sostituzione con il regime di giorni in mare per nave come mezzo per ridurre lo sforzo. Gli interventi del Consiglio nel 2004 hanno indebolito il piano di ricostituzione e hanno comportato che gli emendamenti proposti dal PE fossero di fatto ignorati. La proposta del PE di introdurre misure per assegnare ulteriori chilowatt-giorni agli Stati membri (laddove si prevedesse che l'adozione di misure tecniche avrebbe impedito il superamento dei tassi di mortalità per pesca) avrebbe giovato al piano di ricostituzione, in particolare perché non avrebbe eliminato il proposto regime chilowatt-giorni. Il PE ha sostenuto che limitare i chilowatt-giorni non è l'unico strumento per ridurre lo sforzo di pesca sul merluzzo. Il PE ha inoltre asserito che la proposta non dovrebbe impedire l'adozione di ulteriori misure tecniche innovative, ad esempio reti a strascico separate, che consentirebbero ai pescatori di catturare stock di altre specie demersali, senza superare i tassi di mortalità di merluzzo per pesca stabiliti nel regolamento.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

81

2.4.2 Processo di modifica del piano di ricostituzione del 2008 Nel 2008 era stata presentata alle parti interessate e al PE una proposta di modifica del regolamento del 2004. Lo scopo era di rendere il piano più completo, aggiornato rispetto ai recenti sviluppi, più semplice, più efficiente e più facile da attuare, monitorare e controllare. La Tabella 11 sottostante sintetizza i principali passi del processo decisionale della procedura di consultazione. Tabella 11: Sintesi della procedura di consultazione del piano di ricostituzione per il

merluzzo del 2008.

Attività Risultato

2007 Valutazione dei piani di ricostituzione da parte del CSTEP

La valutazione del CSTEP ha prodotto due principali conclusioni, ovvero: Gli scarti, i rigetti e le dichiarazioni inesatte del merluzzo

comprometteranno l'impatto previsto della gestione dello sforzo Gli attuali tassi di sfruttamento rimangono eccesivi nel contesto del piano

di ricostituzione per merluzzo bianco.

2007 NFFO Revisione informale del piano di ricostituzione per il merluzzo bianco

La ricostituzione del merluzzo bianco potrà essere raggiunta solo se la mortalità del merluzzo per pesca verrà ridotta molto più di quanto il piano di ricostituzione sia stato in grado di fare.

2008 Proposta di modifica del regolamento del 2004

La proposta inserisce il Mare Celtico nel regolamento, propone di fissare lo sforzo sulla base dei chilowatt-giorni e i TAC usando il tasso di mortalità per pesca piuttosto che un obiettivo di biomassa.

2008 CE Valutazione dell'impatto del piano di ricostituzione proposto

Sono state valutate cinque opzioni per la gestione del merluzzo bianco, comprese l'opzione del mantenimento dello status quo, miglioramento dell'attuazione, fermo della pesca, uso di strumenti economici e semplificazione e rafforzamento dell'attuale piano di ricostituzione. Il miglioramento dell'attuale piano è stata l'opzione scelta, sostenuta dalle parti interessate.

2008 Parere del CIEM sul piano di ricostituzione proposto

Il CIEM sostiene che i piani di ricostituzione/gestione proposti sia dalla CE che dalla Norvegia potrebbero ricostituire lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord. Sia le norme CE sia quelle norvegesi hanno comportano un'alta probabilità (quasi il 100%) di ricostituire il livello di sicurezza della biomassa riproduttiva del merluzzo bianco al si sopra della biomassa precauzionale nel 2015.

2008 Il PE esamina la proposta

Il PE ha valutato il testo proposto e ha presentato emendamenti laddove ritenuto opportuno:

- La valutazione e il processo decisionale dovrebbero coinvolgere i CCR competenti e gli Stati membri (accolto).

- Tutte le catture di merluzzo bianco dovrebbero essere sbarcate, piuttosto che scaricate, in modo da consentire un'adeguata valutazione scientifica degli stock (respinto).

- I programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco elaborati dagli Stati membri dovrebbero essere considerati come mezzo efficace per promuovere la sostenibilità (accolto).

- La linea di base sarà stabilita come lo sforzo medio in chilowatt-giorni usati negli anni 2004, 2005 e 2006, sulla base del parere del CSTEP. Questa

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

82

Attività Risultato

proposta è stata accettata in parte, e l'opzione finale è stata o il periodo 2004-2006 o la proposta originaria 2005-2007.

- Chiarire il testo sull'assegnazione a gruppi di sforzo per garantire che la cattura totale di merluzzo sia presa in considerazione (accolto parzialmente).

- Testo cancellato: Per ciascun gruppo di sforzo, la capacità totale espressa sia in GT sia kW delle navi che hanno permessi di pesca speciali rilasciati in conformità del paragrafo 2 non deve essere superiore alla capacità delle navi che sono state attive nel 2007 usando gli attrezzi e il tipo di pesca nella zona geografica interessata (accolto in parte).

- Laddove il regolamento prevede che le decisioni siano adottate dal Consiglio, il Consiglio agisce a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione (respinto).

- Per ulteriori informazioni cfr. Tabella 22 dell'allegato 1.

2008 Adozione del regolamento

Il regolamento è stato adottato, con due principali modifiche rispetto al regolamento del 2004 per quanto riguarda la fissazione dei TAC e i metodi di limitazione dello sforzo di pesca.

2.4.3 Origine delle modifiche apportate alla proposta Due modifiche principali degli strumenti di gestione sono intervenute fra il regolamento del 2004 e il regolamento modificato nel 2008. Il regolamento del 2004 fissa dei TAC di riferimento sulla base delle dimensioni degli stock. Il punto è stato modificato nel regolamento del 2008 così anziché mirare a specifici livelli di biomassa, non più raggiungibili date le variazioni delle condizioni oceaniche, il piano si incentra sul tasso di sfruttamento ottimale che garantirà il massimo rendimento sostenibile che le nuove condizioni possono offrire. Il sistema di gestione dello sforzo introdotto nel piano del 2004 a seguito dell'eliminazione della proposta dei chilowatt-giorni non era stato un successo. Il sistema e le norme e deroghe introdotte come allegato al regolamento sui TAC e sulle quote annuali per attuare il sistema erano diventati troppo complessi, in particolare a causa delle numerose deroghe che erano diventate difficili da attuare, monitorare e controllare, e avevamo consentito alle navi di spostarsi fra le categorie di attrezzi e mantenere un'elevata pressione sul merluzzo bianco. Nel 2008, erano stati introdotti e considerevolmente rafforzati alcuni elementi della proposta originaria per la limitazione dello sforzo di pesca su kW-giorni. Le aggiunte includevano l'assegnazione di maggiori opportunità di pesca per le navi che riducono realmente il loro sforzo sul merluzzo attraverso l'uso di meccanismi per evitare le catture e di attrezzi, un'idea che il PE aveva cercato di introdurre nel 2004. Le istituzioni e gli Stati membri coinvolti nella proposta e nell'avvio di queste modifiche sono indicati nella Tabella 12 sottostante.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

83

Tabella 12: Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile.

Cosa è cambiato fra il 2004 e il

2008 Chi ha proposto/sostenuto la modifica

Procedura di fissazione dei TAC

- Nel 2004, la maggior parte delle delegazioni ha accettato gli obiettivi di ricostituzione e lo scadenzario per il loro raggiungimento, e ha ritenuto che fosse opportuno aggiornare i livelli da conseguire per gli stock e la mortalità per pesca sula base di dati scientifici riveduti.

- Nel 2006, il CCR del Mare del Nord ha proposto che i tassi di mortalità per pesca potevano essere un obiettivo più valido rispetto a livello di sicurezza della biomassa riproduttiva per i piani di ricostituzione.

- Nel 2008, a seguito della richiesta della Commissione di analizzare le modifiche proposte alla fissazione dei TAC, il CIEM ha consigliato che le modifiche proposte avrebbero favorito probabilmente una ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mare del Nord.

- Il Consiglio ha attuato il piano di ricostituzione modificato con la riduzione del tasso di mortalità per pesca come obiettivo.

Procedura per la limitazione dello sforzo di pesca

- Nel 2004, il sistema di sforzo nella proposta è stato modificato da chilowatt-giorni per essere basato sugli attrezzi e sulle zone di pesca, in parte a causa dell'obiezione degli Stati membri con una flotta grande che avrebbero subito un impatto maggiore di quelli con flotte di pesca miste. Questa decisione è stata presa sulla base di un compromesso generale preparato dalla Presidenza e sostenuto dalla Commissione.

- Nel 2008, lo sforzo di pesca è stato modificato per un sistema simile a quello proposto nel 2003, sulla base di chilowatt-giorni a seguito di un parere specifico del CSTEP. Tutti gli Stati membri hanno sostenuto la modifica del sistema di sforzo.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

84

2.5 Studio di caso – Nasello e scampo (Mare cantabrico e penisola iberica)

RISULTATI CHIAVE

Pur avendo gli Stati membri contribuito sostanzialmente alle modifiche, è stato inserito un numero più grande di emendamenti proposti dal PE rispetto ad altri piani di ricostituzione.

2.5.1 Processo di elaborazione del piano di ricostituzione A seguito del parere del 2002 dello CSTEP che indicava la necessità di adottare un piano di ricostituzione, il Consiglio ha avviato una procedura di consultazione (CNS 2003/0318) per elaborare un piano di ricostituzione. Una sintesi di questo processo è riportata nella Tabella 13. Tabella 13: Sintesi della procedura di consultazione del piano di ricostituzione

per il nasello e lo scampo.

Attività Risultato

2002 Parere CSTEP Il CSTEP ha raccomandato che era necessario un piano di ricostituzione per il nasello.

2003 Commissione /Consiglio: proposta iniziale

Dichiara che gli obiettivi della ricostituzione dovrebbero essere in termini di tassi di mortalità per piuttosto che di biomassa. I principali punti della proposta sono:

- tasso di mortalità per pesca di 0,17; - limitazione dello sforzo in kW-giorni.

2004 Gruppo di lavoro del Consiglio “Politica interna della pesca”

Le delegazioni degli Stati membri hanno commentato il piano di ricostituzione. Alcune delegazioni hanno osservato che il limite di mortalità per pesca è troppo elevato.

2004 Attività del Consiglio: nota della Presidenza

La Presidenza ha proposto al Consiglio di affrontare una serie di questioni e di acquisire i pareri degli Stati membri, ovvero gli Stati membri accettano la riduzione proposta della mortalità per pesca annua?

2004 Dibattito politico del Consiglio sulla nota della Presidenza

Due Stati membri hanno contestato le misure per lo scampo, comprese le zone di chiusura. Il Consiglio ha invitato il COREPER ad esaminare il testo ulteriormente una volta che siano stati emanati i pareri del PE.

2005 Posizione del PE

I principali emendati inclusi nel regolamento finale: - articolo 2: testo sulla ricostituzione del nasello a una biomassa dello

stock riproduttivo di 35 000 t in due anni consecutivi, in un periodo di 10 anni (accolto);

- articolo 5: il tasso da conseguire della mortalità per pesca modificato da 0,17 a 0,27 (quando F è minore di 0,3, l'obiettivo è 0,27. Se è maggiore di 0,3, l'obiettivo è una riduzione annua del 10% in F) (accolto);

- articolo 7: limiti alla variazione dei TAC da sostenere dal primo anno del regolamento invece dell'approccio scaglionato previsto nel regolamento. Il regolamento finale ha una variazione del 15%, rispetto al 10% proposto dal PE. Si tratta di un compromesso dal 25% inizialmente proposto;

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

85

Attività Risultato

- articolo 18 nella proposta: pesatura obbligatoria degli sbarchi modificata da 50 kg a 300 kg per il nasello e dal 50 kg a 150 kg per lo scampo (accolto).

2005 Accordo politico del COREPER* sulla proposta

Rimanevano due questioni del dibattito politico del Consiglio del 2004 - Raggiunti compromessi su misure di controllo della "Notifica

preliminare". - Le zone chiuse per lo scampo non sono state risolte. Il testo di

compromesso ha mantenuto due delle cinque zone chiuse previste nella proposta originaria, dato che nella maggior parte dei pareri scientifici recenti era stato concluso che queste due zone avevano maggiore necessità di protezione. L'accordo sui dettagli non era stato raggiunto. Il Consiglio è stato invitato a raggiungere un accordo politico.

2005 Compromesso della Presidenza

Adottati il compromesso della Presidenza e il regolamento finale

*COREPER – Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell'Unione europea

2.5.2 Origine delle modifiche apportate alla proposta Tre principali modifiche degli strumenti di gestione sono intervenute fra la proposta e il regolamento. In primo luogo, il valore di riferimento dei TAC è stato modificato per inserire un obiettivo di biomassa di stock riproduttiva di 35 000 t da raggiungere in 10 anni con, un tasso di mortalità per pesca di 0,27, che è maggiore (e quindi meno protettivo) di 0,17 stabilito nella proposta. Anche le variazioni dei TAC sono state ridotte dal 25% al 15% di cambiamento massimo anno per anno. Entrambe le modifiche hanno il potenziale di indebolire il piano (sebbene probabilmente non fossero la principale fonte di difficoltà – cfr. Parte 3). La seconda modifica riguardava la modalità di attuazione delle limitazioni dello sforzo. Nella proposta iniziale era stato proposto che la limitazione dello sforzo sarebbe stata attuata attraverso un regime di chilowatt-giorni, ma questa proposta è stata eliminata e sostituita da limitazioni dei giorni per nave. E in terzo luogo, sono state apportate diverse modifiche ai sistemi di controllo, che in genere li indeboliscono. Tuttavia sono stati eliminati due divieti di zone di pesca e sono stati aggiunti al regolamento più tipi di restrizioni degli attrezzi. Le istituzioni e gli Stati membri coinvolti nella proposta e nell'avvio di queste modifiche sono indicati nella Tabella 14 riportata di seguito.

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Tabella 14: Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile.

Cosa è cambiato fra la proposta e il

regolamento

Chi ha proposto/sostenuto la modifica

Valore di riferimento dei TAC: mortalità per pesca

- La maggior parte degli Stati membri erano favorevoli a indicare obiettivi nei piani di ricostituzione in termini di biomassa dello stock riproduttivo.

- Uno Stato membro ha chiesto flessibilità per i singoli Stati membri per adeguarsi al piano separatamente dato che il tasso di mortalità per pesca proposto provocherebbe una riduzione del 3% dell'attuale livello di attività.

- Uno Stato membro ha osservato che la proposta era irrealistica e non adatta al tipo di pesca interessato e che aveva un forte impatto socioeconomico Ha chiesto misure alternative e flessibilità per i singoli Stati membri e che i piani si incentrassero solo sulle navi responsabili della maggior parte delle catture.

- Uno Stato membro voleva che l'obiettivo fosse raggiunto in un periodo di 10 anni.

- Le osservazioni del PE integrano i punti di vista degli Stati membri, proponendo un tasso di mortalità per pesca di 0,27 di invece di 0,17 e restrizioni più facili sulla variazione dei TAC.

Limitazione dello sforzo

- Tre Stati membri hanno osservato che erano contrari alla limitazione dello sforzo attraverso i giorni in mare.

- La pesca è stagionale e qualsiasi limitazione dello sforzo di pesca dovrebbe essere incentrata solo sulle navi che catturano notevoli quantità.

Ispezione, sorveglianza, controllo

Il PE ha proposto la pesatura obbligatoria degli sbarchi per quantità superiori a 150 kg o 300 g (rispettivamente scampo e nasello) piuttosto che per qualsiasi quantità superiore a 50 kg.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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2.6 Studio di caso: tonno rosso (Atlantico orientale e Mediterraneo)

CONCLUSIONI CHIAVE

La causa principale di controversie nella proposta relativa all’articolo 4 del capo II su “Possibilità di pesca”, in particolare l’aggiunta da parte della Presidenza/del Parlamento di un requisito che prevede l’elaborazione da parte degli Stati membri di “piani di pesca annuali”.

Le altre questioni degli Stati membri relative ai piani hanno riguardato le deroghe alla taglia minima di sbarco, l’anno di riferimento per limiti imposti alle tonniere con lenze a canna, l’applicazione geografica della norma del 2% sulle catture accessorie e flessibilitò sulla soglia del 6% relativa all’accesso al FEP.

Adozione di un importante emendamento suggerito dal PE e dal Consiglio, ma esclusione dal regolamento finale di molti degli emendamenti proposti dalle due istituzioni.

Nel regolamento adottato nel 2009 sono stati incorporati articoli sul VMS che erano stati esclusi dalla proposta originale del 2007. Sono stati integrati in parte anche suggerimenti del PE sulla proposta del 2007 relativa alle deroghe sulla chisura dell’area e la taglia minima e una percentuale notevole di emendamenti del PE che si riferiscono in modo specifico alla proposta del 2009.

2.6.1 Processo decisionale relativo al piano di ricostituzione Nel novembre 2006 l’ICCAT ha organizzato una riunione scientifica speciale in occasione della quale è stato raggiunto un accordo su una proposta scaturita da un parere del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) riguardo a un piano quindicennale di gestione che prevedeva le seguenti misure:

riduzione delle possibilità di pesca

periodi di divieto

taglia minima di sbarco autorizzata

rafforzamento di misure di controllo

introduzione di un programma internazionale di ispezione

un gruppo di lavoro dell’ICCAT sulla capacità eccessiva

Nel gennaio 2007, nell’ambito della riunione intersessione dell’ICCAT, sono stati stabiliti i contingenti per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo sulla base di un piano di gestione del 2002 presentato la prima volta dal Giappone (riesaminato a seguito delle obiezioni di Libia e Turchia). Nel marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento volta a modificare il regolamento (CE) n. 41/2007 su TAC e contingenti e a verificare i contingenti degli Stati membri (cfr. Tabella 24, allegato 2). La Commissione ha anche presentato una proposta per il recepimento nel diritto comunitario dell’intero piano quindicennale di ricostituzione dell’ICCAT. La proposta della Commissione seguiva abbastanza il testo originale della raccomandazione, con una prima omissione relativa ai paragrafi sui requisiti di VMS per navi di lunghezza >24 m e l’inserimento di un articolo che prevede l’elaborazione da parte degli Stati membri di un programma di

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88

campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, del tonno rosso. La Tabella 15 riporta la procedura di consultazione relativa all’adozione del regolamento in oggetto.

2.6.2 Origine delle modifiche alla proposta L’emendamento principale al regolamento definitivo ha riguardato l’introduzione di una disposizione che prevede la presentazione da parte degli Stati membri, prima dell’inizio della nuova stagione, di piani annuali di pesca indicanti il numero di navi e trappole e lo sforzo associato (numero di giorni). L’emendamento è stato suggerito dalla Presidenza e dal PE7 ed è stato il principale elemento di controversia nell’ambito della procedura di consultazione, con alcuni Stati membri (cinque in tutto) che obiettavano che non facesse parte del testo di raccomandazione fornito dall'ICCAT (raccomandazione 06:05) (cfr. Tabella 26, allegato 2). Il PE ha motivato gli emendamenti presentati nel modo seguente. La posizione riguardo alle deroghe in merito alla taglia minima di sbarco e al periodo di divieto si riferiva alla mancanza di un parere scientifico a sostegno di tali deroghe, che avrebbero consentito la pesca praticata da navi o in zone interessate con conseguente impatto sugli stessi stock. Entrambi i temi sono stati sollevati dagli Stati membri durante il periodo di consultazione ai fini dell’adozione del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio. Tuttavia, la posizione della Commissione ha ignorato lo stralcio delle deroghe alle misure sulle taglie minime per pesca di catture accessorie del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici, in quanto le misure erano state decise dalle parti contraenti dell’ICCAT quale elemento del pacchetto del piano di ricostituzione. La Commissione ha anche ribadito che le deroghe si riferivano alle flotte artigianali e costiere con un impatto complessivo minimo sulla pesca e che esistevano norme più rigide da applicare alle navi di cui al testo dell’allegato 1 del regolamento. La Commissione ha anche ignorato gli emendamenti suggeriti dal PE in merito ad aspetti quali i limiti della capacità di ingrasso e allevamento (articolo 4) a causa di una decisione pendente dell’ICCAT; la riabilitazione e l’eliminazione di tonnare (articolo 21) in quanto la proposta non contempla misure per affrontare la questione; il divieto di attività di pesca nazionali (articolo 17) e l’armonizzazione delle sanzioni (articolo 24) poiché la Commissione ha avviato procedure d’infrazione nei confronti di Stati membri per omessa trasmissione di dati relativi a questi aspetti. La Commissione si è espressa a favore della proposta del PE riguardo a compensazioni finanziarie al settore, sottolineando una disposizione introdotta del compromesso della Presidenza in linea con l’emendamento; tuttavia, risulta che il regolamento faccia riferimento nell'articolo 29 soltanto al programma di ispezione reciproca. Sebbene la Commissione abbia accolto cinque degli emendamenti del PE (relativi ai piani di pesca volti a garantire l’equilibrio dello sforzo della flotta comunitaria e dei contingenti nonché il finanziamento a titolo del FEP), solo due degli undici emendamenti suggeriti sono stati adottati in parte nel regolamento finale. I dettagli dell’articolo 4 (piani di pesca annuali), dell’articolo 7 (taglia minima) e dell’articolo 9 (catture accessorie) sono stati oggetto di confronti approfonditi tra Consiglio, Commissione e COREPER; i particolari sono riportati nella Tabella 26, allegato 2. Le discussioni sono sfociate nell’introduzione nel regolamento di deroghe ai piani di pesca quali compromesso del Consiglio/della Presidenza per navi di lunghezza inferiore a 24 m e per tonniere e Stati membri il cui contingente è inferiore al 15% (cfr. Tabella 15). 7 In particolare, da un rappresentane del Partito popolare europeo.

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Tabella 15: Sintesi della procedura di consultazione e modifica del piano di

ricostituzione per il tonno rosso.

Attività Risultato Proposta della Commissione per il piano di ricostituzione, aprile 2007

Inserimento delle raccomandazioni dell’ICCAT sul piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel regolamento del Consiglio per il piano di ricostituzione.

Emendamento del PE alla proposta, agosto e novembre 2007

Sono stati proposti in totale undici emendamenti, ma soltanto due sono stati parzialmente adottati, e più precisamente:

- un requisito all'articolo 3 in base al quale un mese prima dell'invio alla Commissione dell'elenco dei pescherecci e delle tonnare di cui agli articoli 12 e 13, gli Stati membri trasmettono elettronica alla Commissione un piano di pesca, assicurando che lo sforzo compreso nel piano di pesca è proporzionale alla quota di cui dispone il detto Stato membro;

- un requisito all’articolo 17 conformemente al quale la Commissione garantisce l’interruzione delle attività di pesca del tonno rosso in quegli Stati membri che non rispettano il termine fissato per la presentazione di informazioni.

Per i dettagli sugli emendamenti adottati/ignorati, cfr. Tabella 25 nell’allegato 2.

Emendamento della Presidenza alla proposta, settembre 2007

Nell’ambito delle discussioni svoltesi in seno a Consiglio, Commissione e tra Stati membri, la proposta è stata oggetto di varie revisioni, sfociate in un documento di lavoro che modifica:

- il capo I “Possibilità di pesca”: inserimento all’articolo 4 di riferimento ai piani di pesca annuali che rappresentano lo sforzo totale di pesca da utilizzare e al termine di presentazione del piano alla Commissione;

- il capo III “Misure tecniche”: inserimento all’articolo 7 sulla “taglia minima” del testo tratto principalmente dall’allegato 1 alla raccomandazione ICCAT, impartendo al Consiglio l’istruzione di stabilire il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a pescare il tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a pescare il tonno rosso come cattura accessoria; inserimento di limiti sulla percentuale del contingente comunitario risultante dalla cattura di piccoli pesci ad opera di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate, pescherecci da traino pelagici e imbarcazioni artigianali;

- il capo V “Misure di controllo”; inserimento all’articolo 29 sul “Finanziamento” del termine fino al quale il piano sarà un piano di ricostituzione in conformità del regolamento FEP, e

- capo V “Disposizioni finali”: inserimento all’articolo 31 che l’articolo 39 si applica dal giugno 2007.

Per i dettagli sulle revisioni, cfr. Tabella 26, allegato 2. Osservazioni degli Stati membri, settembre 2007

Uno Stato membro ha formulato osservazioni sostanziali in merito alla proposta e agli emendamenti della Presidenza riguardo a controllo della capacità di pesca, piani di pesca annuali, taglia minima, catture accessorie e porti designati. I dettagli in materia, l'adozione o l’annullamento sono riportati nella Tabella 27, allegato 2.

Compromesso della Presidenza sul testo della proposta, ottobre 2007

Sono stati formulati compromessi in merito a: - termine di presentazione del piano di pesca annuale (modificato da

gennaio a marzo), e - termine di trasmissione delle informazioni su accordi commerciali

privati (modificato da agosto a marzo).

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Attività Risultato Gruppo “Politica interna della pesca” richiesto al COREPER, ottobre 2007

Richiesta di esaminare le questioni rimaste in sospeso dalle discussioni del Consiglio, tra cui:

- requisiti per piani di pesca annuali; - anno di riferimento per limiti relativi alle tonniere con lenze a

canna; - applicazione dei limiti del 2% su contingenti comunitari per pesce

piccolo catturato da flotta artigianale solo nell’Atlantico orientale; - requisito dei porti designati anche per la cattura accessoria di

tonno rosso; - responsabilità degli osservatori nei controlli delle strutture di

ingabbiamento; - flessibilità della soglia del 6% dell’accesso al FEP, e - divieto di rigettare in mare gli esemplari morti “quando è aperta la

pesca”.

Compromesso della Presidenza sul testo del regolamento, novembre 2007

La Presidenza e la Commissione hanno collaborato onde pervenire a un compromesso sul testo dell’articolo 4 relativo all’applicazione dei piani di pesca annuali, che preveda le seguenti modifiche:

- applicazione a tonniere e a pescherecci; - applicazione a pescherecci di lunghezza >24 m; - requisiti relativi a piani meno dettagliati per navi di lunghezza <24m e

per tonniere; - metodo alternativo per gli Stati membri con contingente comunitario

<5%; - ripristino di gennaio come termine per la presentazione dei piani

annuali; - situazioni di mancata conformità in cui gli Stati membri devono

intervenire; - ripristino del 2006 come anno di riferimento per limiti imposti a

tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici; 2% del limite per le imbarcazioni artigianali applicato solo all’Atlantico orientale per conformarsi alla raccomandazione dell’ICCAT.

Tutte le modifiche sono state adottate. Risposta della Commissione, novembre 2007

La Commissione ha ritenuto che l’articolo 25 chiarisca il fatto che incombe agli osservatori la responsabilità del controllo della conformità delle attività di allevamento. La Commissione ha deciso di esplorare la possibilità di superare le soglie ai fini dei contributi finanziari a titolo del FEP in relazione all’articolo 22, paragrafo 2 - assegnazione di ispettori per il programma di ispezione reciproca.

Dichiarazione del COREPER, novembre 2007

Il Consiglio e la Commissione hanno formulato una dichiarazione in cui invitano la Commissione a presentare proposte al Consiglio nell’ottica di promuovere, in occasione della revisione del piano nel 2008, l’adozione di nuove disposizioni ai sensi dell’articolo 4, a livello dell’ICCAT, da parte delle parti contraenti.

Adozione del regolamento del Consiglio, dicembre 2007

A seguito dell’intensa attività che ha visti impegnati il gruppo di lavoro e il COREPER, il 27 novembre 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico unanime in merito al testo della proposta e ha adottato il regolamento n. 1559/2007.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Tabella 16: Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il

regolamento e istituzione responsabile.

Cosa è cambiato fra la proposta e il regolamento

Chi ha suggerito/sostenuto la modifica

Possibilità di pesca – introduzione di piani di pesca annuali

- Il PE e la Presidenza hanno presentato questo emendamento cui si sono opposti 5 Stati membri.

Taglia minima - Inserimento di lunghezza e peso minimi, ma non è chiaro chi sia promotore della modifica.

- Inserimento da parte della Commissione di testo tratto dall’allegato 1 della raccomandazione dell’ICCAT, tra cui istruzione al Consiglio di stabilire il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate alla pesca del tonno rosso e pescherecci da traino pelagici autorizzati alla pesca del tonno rosso come cattura accessoria, più limiti imposti a queste navi e a flotte artigianali riguardo alle catture di pesci piccoli.

- 2006 quale anno di riferimento per i limiti delle tonniere con lenze a canna, secondo quanto suggerito da uno Stato membro (un altro Stato membro e la Commissione non si sono espressi a favore).

Catture accessorie - Requisito dei porti designato anche per le catture accessorie del tonno rosso; uno Stato membro ha sollevato obiezioni, la Commissione non ne ha tenuto conto.

- Il divieto di rigettare in mare gli esemplari morti “quando è aperta la pesca” era un compromesso della Presidenza.

Misure di controllo - Finanziamento

- La Presidenza ha suggerito il termine fino a quando il piano è un piano di ricostituzione a titolo del FEP e da quando si applica.

- Flessibilità riguardo alla soglia del 6% per l'accesso al FEP richiesta da uno Stato membro; la Commissione ha formulato una dichiarazione con cui accetta di esplorare la questione.

2.6.3 Piano di ricostituzione rivisto, 2009 Nel giugno 2008 la Commissione ha adottato misure di emergenza volte a imporre ad alcuni Stati membri il divieto della pesca con reti a circuizione dal 16 giugno e un altro dal 28 giugno, a causa dell’esaurimento delle possibilità di pesca previste per queste navi e gli Stati di bandiera. Il parere dell’ICCAT del novembre 2008 ha confermato che i contingenti erano di nuovo stati abbondantemente superati nel 2007, il primo anno del piano. Erano inoltre state trasmesse pochissime informazioni riguardo a dati relativi a taglia minima e catture accessorie ai fini della riunione di valutazione e non era stato fornito alcun dato su catture associate espressamente alla pesca sportiva o ricreativa. Secondo l’ICCAT, era necessario adottare azioni di gestione di riduzione della capacità eccessiva al fine di ricostituire lo stock e definire un nuovo piano di gestione. In riposta a tale richiesta, nel febbraio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di piano di ricostituzione modificato, la cui consultazione è stata avviata nel marzo 2009. Le modifiche chiave della proposta rispetto al regolamento del 2007 erano:

variazioni rispettivamente della data per la presentazione della relazione sulla “attuazione dei piani di pesca annuali” fissata al settembre dell’anno di attuazione

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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(dal gennaio dell‘anno successivo) e della data per la trasmissione della suddetta relazione all’ICCAT da parte della Commissione, che deve avvenire entro ottobre dell’anno in questione;

un nuovo capitolo sulle “Misure di capacità” che estende l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1559/2007 relativo alle “misure di capacità di pesca" e alle “misure di capacità di allevamento e ingrasso”,

modifiche riguardo alla taglia minima di cui all’articolo 9, con maggiori dettagli riguardo al tipo di imbarcazioni e taglia, e un paragrafo specifico concernente le catture accidentali;

un nuovo periodo di divieto relativo a febbraio-luglio previsto per la deroga della zona di cui all’articolo 7;

una minore percentuale di tutto il tonno rosso (non solo la taglia piccola) come cattura accessoria per navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso;

aggiunta di dichiarazioni di sbarco, trasferimento e trasbordo;

aggiunta dell’articolo sul VMS (presente nella proposta del 2007 ma escluso dal piano 2007);

introduzione del programma di osservazione regionale dell’ICCAT per reti a circuizione incorporato negli articoli relativi agli osservatori di strutture di allevamento e ingrasso;

un nuovo articolo su “Accesso alle videoregistrazioni”;

un nuovo articolo su “Coefficienti di crescita per il tonno ingrassato o allevato”; e

un nuovo articolo in merito alla “Valutazione” da effettuare ogni anno entro il 15 settembre sull’attuazione del regolamento e da presentare all’ICCAT.

Il processo di consultazione della proposta ha comportato la consultazione del PE; alcuni Stati membri si sono inoltre ampiamente espressi al riguardo. Il nuovo regolamento (CE) n. 302/2009 concernente il piano di ricostituzione è stato adottato il 6 aprile 2009. Tutte le nuove parti previste dalla proposta sono state inserite nel regolamento finale, che ha incorporato alcuni emendamenti suggeriti dal PE in merito alla proposta del 2007 relativa al piano di ricostituzione. Per esempio, il PE si era opposto al fatto che la disposizione, presente nella proposta del 2007, sul periodo di divieto imposto alle grandi navi con palangari pelagici prevedesse eccezioni riguardo a una determinate zona. Il nuovo periodo di divieto per questa area incluso nel nuovo regolamento tiene quindi parzialmente conto di tale obiezione. Tra le altre parti aggiunte nell’ambito del processo di consultazione del 2009 figurava quanto indicato di seguito:

1. l’aggiunta alla definizione di “operazioni di pesca congiunta” per contemplare le operazioni congiunte tra navi dello stesso Stato membro,

2. un articolo che definisce la lunghezza delle navi “lunghezze fuori tutto”;

3. conformemente alle possibilità di pesca, lo Stato membro revoca la licenza di pesca per il tonno rosso quando ritenga esaurito il contingente individuale;

4. poiché la data del 15 ottobre prevista per la presentazione di relazioni sui piani di pesca annuali può corrispondere alla data di chiusura della stagione di pesca, è

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

93

possibile sottoporre in un momento successivo informazioni aggiuntive in merito a tali attività di pesca;

5. nelle dichiarazioni di cattura occorre inserire peso e numero di esemplari;

6. per quanto riguarda gli sbarchi, eliminazione del requisito del limite di tempo per notificare il porto e la deroga per tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;

7. aggiunta di data e porto nelle notifiche da parte di navi di trasbordo;

8. almeno il 20% della flotta di navi con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m deve formare oggetto di un programma di osservazione;

9. presenza di un osservatore nazionale su tutta la flotta di navi impiegate in operazioni di pesca congiunta; l’osservatore nazionale è presente durante l’operazione di pesca.

10. presenza di un osservatore nazionale necessaria per “l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento” anziché per il “trasferimento alla gabbia”;

11. misure di attuazione da applicare ai periodi di divieto anziché alle attività di allevamento e ingrasso.

Gli emendamenti 1, 3, 7 e 8 sono stati proposti dal PE e soltanto altri due tra quelli suggeriti sono stati ignorati.

2.7 Studio di caso – Anguille europee

CONCLUSIONI CHIAVE

Nel regolamento finale è stato inserito un numero relativamente alto di emendamenti. Le discussioni condotte dagli Stati membri sono state a loro volta determinanti nell'orientare la procedura di consultazione in merito alla proposta. Le modifiche in questione riguardavano l'obiettivo di migrazione, il ripopolamento, piani di gestione e periodi di divieto.

Ai periodi di divieto della pesca si sono opposti il PE e gli Stati membri. Il CIEM ha affermato che non sussisteva alcun elemento a comprovare l’efficacia della misura ai fini della ricostituzione dello stock. I periodi di divieto sono stati eliminati dal regolamento, ma i piani di gestione dell'anguilla contemplano ancora una misura di gestione.

La misura di ripopolamento è stata specificamente aggiunta al regolamento a seguito delle discussioni in seno al PE, quale intervento per incoraggiare il reclutamento e la ricostituzione. Gli Stati membri avevano opinioni divergenti al riguardo, ma molti si sono opposti all’inserimento di un articolo sul ripopolamento. Il CIEM ha sottolineato i rischi e l’assenza di prove a dimostrazione dell’efficacia della misura. La Commissione ha svolto un ruolo essenzialmente a tale proposito e ha elaborato un documento informale sull’articolo 6, inserito quasi alla lettera nel regolamento.

Nel regolamento è stato previsto un obiettivo del 40% di livello di migrazione, benché le raccomandazioni del CIEM prevedessero un obiettivo precauzionale del 50%. A seguito delle osservazioni formulate dalla commissione del PE e dagli Stati membri, è stata prevista una certa flessibilità, pertanto l’obiettivo può essere considerato una media su bacini fluviali e calcolato sulla base della “stima più elevata”.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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2.7.1 Processo decisionale relativo al piano di ricostituzione La proposta presentata nell’ottobre 2005 riguardo a un piano di ricostituzione per l’anguilla europea è scaturita dalla comunicazione del 2003 della Commissione sullo sviluppo di un piano d’azione per l’anguilla europea. Il regolamento adottato nel 2007 a seguito della procedura di consultazione (sintetizzata nella Tabella 17 infra) ha integrato gli orientamenti per la definizione di piani di gestione dell’anguilla nell’ottica di conseguire un livello di migrazione pari al 40%. La Tabella 29 dell’allegato 3 riporta una sintesi dettagliata della procedura di consultazione indicando gli elementi delle principali discussioni e modifiche. La Tabella 28 dell’allegato 3 illustra gli emendamenti proposti dal PE Tabella 17: Sintesi del processo decisionale relativo al piano di ricostituzione

dell’anguilla europea.

Attività Risultato

Prima della proposta di regolamento 2003-2005

Comunicazione sul piano d’azione comunitario: avvio dibattito e consultazione su una strategia comunitaria per la ricostituzione e la gestione dell’anguilla. Relazione e risoluzione della commissione per la pesca del PE: sostegno espresso dal PE. Relazione del gruppo di lavoro del CIEM: raccomandazioni per una riduzione dello sforzo quanto più possibile prossima a zero da proseguire fino a conclusione di un accordo che preveda il 50% di livello di migrazione.

Fase di consultazione. Il PE approva la risoluzione. Le osservazioni delle delegazioni degli SM portano a un’impasse che richiede un “orientamento politico”. Ottobre 2005 – dicembre 2006

Proposta della Commissione trasmessa al Consiglio e al PE a fini di consultazione. Inserimento di livelli di migrazione del 40% (parzialmente coerenti con il parere del CIEM) e proposta di fermi stagionali della pesca e piani di gestione dell’anguilla degli Stati membri. Riunioni del gruppo “Politica interna della pesca”: riserve di verifica introdotte da tutte le delegazioni. Le discussioni hanno riguardato la portata geografica del regolamento, le minacce ambientali (a parte quelle derivanti dalla pesca), la proposta di misure di gestione e di sforzo, la pertinenza e la base giuridica di un piano di ricostituzione (ossia competenza relativa ai bacini fluviali, necessaria una direttiva e non un regolamento). Nuovo documento di lavoro del Consiglio e linee guida politiche del COREPER alla Presidenza per far uscire dall’impasse le discussioni degli Stati membri. Conclusione: l’attuale procedura del regolamento deve continuare a prestare attenzione alle questioni della flessibilità e dell’estensione del campo di applicazione. Relazione e risoluzione legislativa della commissione per la pesca del Parlamento europeo: approvata proposta soggetta ad alcuni emendamenti (cfr. Tabella 25, allegato 3).

Revisioni del testo proposto dal Consiglio. Linee guida di CSTEP e CIEM. Gennaio – Maggio 2007

Inserimento di tematiche sollevate dagli Stati membri: inserimento o meno di fattori non legati alla pesca, INN nelle acque marittime. Disposizioni di controllo, contenuto dei piani di gestione dell’anguilla e metodi di calcolo degli obiettivi, calendario per dichiarazioni e valutazione, pesca dell’anguilla cieca, esenzioni dalla riduzione dello sforzo, fattibilità e implicazioni economiche del ripopolamento. Due nuovi documenti di lavoro distribuiti dal Consiglio tra marzo e aprile. Informazioni e linee guida fornite da CIEM e CSTEP sull’inserimento del Mar Nero, sui piani di gestione e sul ripopolamento dell’anguilla. Documento informale presentato dai servizi della Commissione europea sull’articolo 6.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

95

Attività Risultato

Conseguimento di accordo politico e adozione del regolamento da parte del Consiglio. Giugno 2007

Comunicazione da parte della Presidenza del testo del nuovo regolamento. Versione finale con il testo sul ripopolamento proposto dalla Commissione. Aggiunta delle disposizioni sul commercio dell’anguilla a seguito dell’adozione del CoP del CITES l’11 giugno 2007.

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nel settembre 2007

Regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione dell’anguilla europea. Inizio dell’applicazione del piano di ricostituzione dell’anguilla europea.

2.7.2 Origine dei cambiamenti alla proposta La proposta trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al PE a fini di consultazione contemplava livelli di passaggio al mare per almeno il 40% della biomassa di anguilla argentata senza influenza antropogenica. Prima della presentazione da parte della Commissione della proposta sul piano di ricostituzione dell’anguilla europea, la comunicazione sul piano d’azione per l’anguilla europea è stata oggetto di una serie di discussioni nel cui ambito sono stati esaminati anche i suggerimenti del gruppo di lavoro del CIEM, nella cui relazione veniva raccomandata una riduzione dello sforzo quanto più possibile prossima a zero, da protrarre fino alla conclusione di un accordo che prevedesse il 50% di livello di migrazione. Le delegazioni degli Stati membri hanno dubitato che l'obiettivo del 40% fosse realistico e che si potesse calcolare con facilità. Alcuni Stati membri hanno anche suggerito di stabilire tale obiettivo per tutti i fiumi, tenendo però conto di una media nazionale. Molti Stati membri hanno sostenuto che l'obiettivo dovesse essere più flessibile e deciso da ogni singolo Stato membro. La commissione per la pesca del PE ha proposto di sostituire l’obiettivo del 40% con una percentuale più variabile da concordare in consultazione con parti interessate e scienziati. Il livello del 40% è stato applicato fino all’adozione del regolamento, sebbene il CIEM raccomandasse un obiettivo precauzionale del 50%. Il CSTEP ha indicato come calcolare l’obiettivo della biomassa, e il testo del regolamento è stato modificato inserendo la “stima più elevata” di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. L’obiettivo è stato inoltre definito “a lungo termine” e quale media per Stato membro anziché per bacino fluviale. La misura di ripopolamento ha assunto importanza nell’ambito della procedura di consultazione. Il CIEM ha suggerito il ripopolamento prima della presentazione della proposta (nel 1999 e nel 2001) quale misura precauzionale volta a ottenere la massima riproduzione dello stock di anguilla cieca esistente. In seguito il CIEM ha espresso preoccupazione riguardo al fatto che un intero articolo fosse stato dedicato al ripopolamento e non fosse stata prevista, tra le altre, una misura di gestione. Una “richiesta speciale” avanzata nel 2005 al CIEM per valutare la possibilità di catturare un volume sufficiente di anguilla cieca ai fini di ripopolamento, consentendo una migrazione del 40%, concludeva che il risultato era difficilmente conseguibile nel medio periodo e che la disponibilità di anguille cieche da destinare al ripopolamento non sarebbe stata sufficiente. Gli Stati membri hanno sollevato dubbi riguardo alla disponibilità dell’anguilla cieca, affermando che il CIEM aveva evidenziato alcuni rischi insiti nella circolazione delle anguille quali fattori perturbativi della migrazione della specie e malattia.

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Sia il PE che gli Stati membri hanno menzionato espressamente nei rispettivi suggerimenti la pesca dell’anguilla cieca; tuttavia, tale riferimento è stato poi eliminato per citare soltanto il ripopolamento. Nelle fasi iniziali della proposta, il PE aveva sostenuto che si potesse ricorrere all’acquacoltura per allevare anguille cieche da liberare poi come anguille gialle, consentendo così il ripopolamento. Non è chiaro se gli emendamenti del PE abbiano influenzato la proposta o se le discussioni del Consiglio abbiano ripreso i suggerimenti del PE. A seguito dei dibattiti degli Stati membri, all’inizio del 2007, in una versione rivista, è stato aggiunto un articolo che suggeriva di utilizzare il 75% delle catture di anguilla cieca a fini di ripopolamento. La fattibilità e le implicazioni economiche dell’obiettivo del 75% hanno suscitato alcune perplessità tra gli Stati membri. È stata quindi avanzata la richiesta di prevedere disposizioni di finanziamento a titolo dell’articolo 30 del regolamento del FEP. La commissione per la pesca del PE ha anche sottolineato la necessità di contemplare il cofinanziamento a favore della ristrutturazione della pesca interna, suggerendo di inserire tale elemento nel FEP. I suggerimenti in questione non sono stati accolti in toto nel regolamento adottato, in cui il FEP è citato solo nel preambolo e soltanto riguardo alla conservazione. Sono stati sollevati molti altri aspetti, tra cui le implicazioni giuridiche del ripopolamento e gli effetti sugli allevamenti. Sono state previste esenzioni dalle misure di riduzione dello sforzo per le catture di anguille inferiori a 12 cm da utilizzare a fini di ripopolamento nel settore acquicolo e per le popolazioni selvatiche. Nelle fasi conclusive della consultazione, i servizi della Commissione europea hanno presentato un documento informale sull’articolo 6 riguardo al ripopolamento. In questo testo l'obiettivo di ripopolamento è stato ridotto dal 75% proposto al 60% e il valore di riferimento per la taglia è stato modificato da 12 cm a 20 cm con un calendario fissato al 2013. Sono state aggiunte anche disposizioni relative alle informazioni sui prezzi di mercato. Il documento informale della Commissione è stato inserito nel regolamento adottato con l’apporto di minime variazioni. Un'altra notevole modifica della proposta ha riguardato l’eliminazione dei periodi di divieto della pesca. La commissione per la pesca del Parlamento era contraria ai divieti e aveva invece proposto di dimezzare lo sforzo di pesca. Anche gli Stati membri erano dello stesso avviso e molti hanno evocato il principio di sussidiarietà ritenendo che non fosse ragionevole applicare divieti al livello comunitario dal momento che le stagioni di pesca variano. Il CIEM ha affermato nel parere del 2006 la mancanza di elementi disponibili che consentissero di valutare gli effetti dei divieti. A seguito del suggerimento del PE, il Consiglio ha quindi aggiunto riduzioni dello sforzo pari al 50%, una misura stralciata però successivamente in parte dal testo del regolamento approvato e menzionata solo in relazione alle acque marittime e nei casi in cui uno Stato membro non avesse adottato un piano. I riferimenti ai periodi di divieti della pesca sono stati completamente eliminati e l’attenzione è stata rivolta ai piani di gestione dell’anguilla in cui, tra i vari strumenti di gestione, potrebbero figurare i divieti. Le discussioni sugli elementi da inserire nei piani di gestione per ogni bacino fluviale di anguille individuato sono state sviluppate sulla base dei commenti formulati dagli Stati membri, dai dibattiti del Consiglio e dal parere del CSTEP. Il Consiglio ha accolto gli emendamenti riguardo alla definizione di piani a livello nazionale anziché per ogni bacino fluviale come suggerito nella relazione commissione per la pesca del PE. A seguito delle discussioni degli Stati membri, è stato aggiunto nel regolamento un articolo concernente l’esenzione dalla definizione di piano di gestione. Diversi Stati membri e la commissione del PE hanno fatto presente che la definizione di piani transfrontalieri con paesi terzi poneva una serie di sfide. Di conseguenza, è stato aggiunto un articolo per affrontare tale aspetto e contenere il ritardo nell’attuazione. In seguito alle discussioni in seno al Consiglio sono stati modificati anche i requisiti relativi alla frequenza delle dichiarazioni, passata da ogni quattro

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anni a ogni tre, mentre sono stati aggiunti quelli relativi alle informazioni sullo sforzo di pesca e sulla mortalità per le turbine. Il regolamento ha infine previsto la presentazione di relazioni triennali a partire dal 2012, una decisione che il CIEM ha sostenuto. In origine, la proposta contemplava una relazione una tantum e non prevedeva alcun calendario regolare per le dichiarazioni. Nella proposta, i piani di gestione per l’anguilla non facevano riferimento alle “acque marittime comunitarie” o alle “acque interne”, ma menzionavano soltanto fiumi ed estuari che sfociavano nelle acque costiere. Gli Stati membri hanno contestato la portata geografica del regolamento esprimendo opinioni divergenti sulle risorse idriche da includere. Sono state aggiunte norme in merito alle acque marittime comunitarie che prevedevano altre condizioni volte a ridurre lo sforzo di pesca del 50% su un periodo di cinque anni sulla base dei dati della stagione 2004-2006. La portata geografica del piano è stata estesa al Mar Baltico in seguito alla risoluzione secondo cui il piano non ricadeva nel campo di applicazione della direttiva quadro sulle acque, fornita nella proposta. Uno Stato membro ha sostenuto che occorrerebbe inserire anche il Mar Nero. A tale riguardo è stata prevista una disposizione, sulla base della consultazione con il CIEM, che però nel luglio 2007 ha concluso che la distribuzione naturale dell’anguilla non si estende al Mar Nero. Il piano ha considerato una serie di ampi impatti ambientali quali elementi cruciali per conseguire l’obiettivo della ricostituzione e per modificare lo sforzo di pesca. Gli Stati membri avevano opinioni divergenti sul fatto che il piano dovesse essere incentrato solo sulla pesca o integrare altri aspetti ambientali. Nel regolamento sono state incluse misure sugli impianti fissi che hanno rilevanza per le popolazioni di anguille. Nel corso delle riunioni del gruppo “Politica interna della pesca” sono stati sollevati dubbi riguardo alla pertinenza del capitolo V della PCP per il controllo nell’ambito del regolamento sul piano di ricostituzione dell’anguilla europea. La questione è emersa per lo meno in più di tre incontri con gli Stati membri. Ne è conseguito che il riferimento al regolamento di controllo del 1993 è stato spostato dal testo al preambolo del regolamento. A seguito dell’inserimento dell’anguilla nell’appendice II del CITES nel giugno 2007, la Commissione ha deciso di aggiungere altri requisiti relativi al controllo delle importazioni e delle esportazioni di anguilla. Il PE aveva anche sottolineato le questioni attinenti al commercio dell’anguilla. Gli aspetti correlati alla pesca INN dell’anguilla sono stati considerati per la prima volta nel febbraio 2007, perché evocati dagli Stati membri. In seguito alle discussioni svoltesi in seno al Consiglio nella fase avanzata della procedura, nel regolamento adottato sono stati contemplati altri requisiti, sostenuti per altro da pochi Stati membri, relativi alle dichiarazioni delle navi dedite alla pesca dell'anguilla. All’epoca, le discussioni sulle imbarcazioni per la pesca ricreativa si sono svolte in relazione alla pesca INN.

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Tabella 18: Sintesi delle principali modifiche intervenute fra la proposta e il regolamento e istituzione responsabile.

Cosa è cambiato fra la proposta e il regolamento

Chi ha suggerito/sostenuto la modifica

Obiettivo/Campo di applicazione del regolamento

- Proposto un obiettivo del 40% di migrazione della biomassa. Il PE non ha appoggiato la percentuale preferendo un obiettivo più flessibile. Anche gli Stati membri hanno suggerito un obiettivo più variabile da applicare in base al contesto locale, sottolineando inoltre che il periodo di applicazione dovrebbe essere “a lungo termine” e potrebbe essere calcolato come media per ogni Stato membro. Il CSTEP ha fornito le linee guida relative al calcolo dell’obiettivo di riferimento.

- La portata geografica è stata modifica per includere

specificamente le acque marittime comunitarie. La questione è stata discussa nelle riunioni del Consiglio. La finalità era inserire anche il Mar Baltico, come suggerito dal PE. Il Mar Nero è stato preso in considerazione a seguito di un suggerimento da parte di uno Stato membro, ma nel luglio 2007 il parere del CIEM sulla distribuzione naturale dell’anguilla ha dimostrato che non era necessario procedere in questo senso.

Misure di gestione per consentire la ricostituzione

- Il PE era dell’avviso che i periodi di fermo non fossero misure adatte in quanto presumibilmente inefficaci e con impatti socioeconomici negativi. Nelle riunioni del Consiglio gli Stati membri non si sono espressi a favore dei divieti fissi sostenendo che gli Stati membri stessi dovessero decidere le misure sulla base del principio di sussidiarietà.

- È stata invece evidenziata la necessità di disporre di piani di gestione dell’anguilla. Il CSTEP ha elaborato una relazione che indicava gli elementi da inserire nei piani e gli Stati membri si sono confrontati al riguardo.

- È stato aggiunto il ripopolamento quale misura specifica. Il PE ha suggerito di prestare maggiore attenzione a tale aspetto. La Commissione ha appoggiato tale posizione e ha pubblicato un documento informale che spiegava il nuovo articolo sul ripopolamento. Molti Stati membri non si sono espressi a favore delle misure.

Ispezione, controllo, sorveglianza

- Il PE non ha formulato nella proposta alcuna osservazione in merito all’articolo sul controllo.

- La commissione si è espressa sulla questione delle esportazioni illegali e sulla necessità di regolamentare il fenomeno.

- Al seguito dell’inserimento della specie nell’appendice II della CITES, la Commissione ha aggiunto altre disposizioni relative al controllo del commercio.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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2.8 Conclusioni L’analisi della Tabella 9 indica che inizialmente gli interventi nei piani hanno comportato il più delle volte un indebolimento delle disposizioni, mentre negli ultimi anni le hanno rafforzate. Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni aspetti essenziali.

2.8.1 Norme per il controllo delle catture I primi due piani elaborati, ossia merluzzo bianco 2004 e nasello, non hanno comportato alcuna modifica significativa degli obiettivi di sforzo della pesca nell’ambito delle norme per il controllo delle catture. Per alcuni dei piani successivi, vale a dire quelli relativi a nasello e scampo, sogliola nella Manica occidentale e sogliola nel golfo di Biscaglia, la Commissione ha proposto la riduzione degli obiettivi di mortalità per pesca che in sede di negoziati erano stati aumentati. Questa modifica ha indebolito i piani rimanendo circoscritta entro i confini del parere scientifico e della strategia di Fmsy, risultato dell’intervento da parte di PE e Stati membri. Anche l’eliminazione della possibilità di un’ampia variazione interannuale (25%) dei TAC nel primo anno del piano ha attenuato i piani. I piani successivi non sono stati soggetti a interventi che hanno attenuato gli obiettivi di mortalità per pesca. Le modifiche apportate al piano per la passera di mare e la sogliola del Mare del Nord hanno introdotto obiettivi di biomassa che hanno in effetti rafforzato il piano stesso. Questo non ha tuttavia significato che i piani fossero sempre coerenti con il parere scientifico. Per esempio, nel caso dell’anguilla europea, gli studiosi raccomandavano l’adozione di obiettivo di migrazione del 50%, mentre il regolamento ha adottato il 40%; neppure i piani di ricostituzione della NAFO o dell’ICCAT, tradotti poi in regolamenti comunitari, erano del tutto allineati al parere scientifico. Nel piano relativo al nasello e allo scampo sono stati modificati i limiti delle variazioni del TAC da un anno all’altro portandoli dal 25% al 15%, sebbene il PE avesse suggerito il 10%, e modifiche analoghe hanno interessato i piani della sogliola nel golfo di Biscaglia e della sogliola nella Manica occidentale. Secondo i pareri scientifici di diversi studi dell’epoca (Kell et al., 2006), il 15% era eccessivamente limitativo e non consentiva di ridurre il tasso di mortalità per pesca a un ritmo abbastanza sostenuto da consentire a molti stock di ricostituirsi. Nei piani successivi non sono state previste modifiche alle norme di limitazione dei TAC, benché in alcuni casi, per esempio il merluzzo bianco del Baltico, le limitazioni fossero state eliminate in alcune circostanze, anche quando lo stock non era al di sotto dei livelli che comportavano il rischio di ridurre la capacità riproduttiva. Nel piano del 2008 per il merluzzo bianco, il limite di variazione del TAC da un anno all’altro è stato aumentato dal 15% al 20%, rafforzando così il piano.

2.8.2 Limitazione dello sforzo Il testo della proposta e quello del regolamento finale adottato si differenziano in misura rilevante per quanto riguarda le disposizioni relative alla limitazione dello sforzo, ossia le misure che hanno subito le modifiche più significative. In sette dei dodici piani esaminati sono state eliminate parti importanti del capitolo sullo sforzo di pesca, e più precisamente: 1) merluzzo bianco 2004, 2) nasello settentrionale, 3) nasello e scampo, 4) sogliola nel golfo di Biscaglia, 5) sogliola nella Manica occidentale, 6) sogliola e passera di mare nel Mare del Nord, e 7) merluzzo bianco del Baltico.

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Questi piani contemplavano in origine un capitolo con una serie di disposizioni (otto articoli) intese a regolamentare lo sforzo di pesca imponendo limiti ai kW-giorni totali per flotta e introducendo una banca dati e un elenco delle rispettive navi. Il capitolo è stato interamente eliminato, prima dal piano del 2004 per il merluzzo bianco e poi da qualsiasi altro successivo piano che lo contenesse, fino al suo reinserimento nel regolamento del 2008 sul merluzzo bianco. L'eliminazione delle disposizioni era stata richiesta durante i negoziati del Consiglio dagli Stati membri, secondo cui le misure previste avrebbero avuto impatto sproporzionati sulle varie flotti. È stato presumibilmente l’intervento più importante adottato all’inizio del ciclo di vita delle misure, che ha introdotto un sistema di limitazione dei giorni in mare delle singole navi dimostratosi inefficace per ridurre lo sforzo relativamente al merluzzo bianco. In ciascun piano, in sostituzione del capitolo cancellato, è stato previsto un insieme di disposizioni sulla limitazione dello sforzo basate essenzialmente sul numero di giorni di pesca definiti per ogni nave a seconda del tipo di attrezzo, da stabilire all’interno del regolamento sui TAC e i contingenti annui. La decisione di suddividere la proposta relativa alla sogliola in due regolamenti separati è stata presa in sede di Consiglio a seguito di un compromesso della Presidenza, in quanto l’accordo sulla sogliola nel golfo di Biscaglia era stato raggiunto prima di quello sulla sogliola nella Manica occidentale. Il PE aveva suggerito di trasformarli in piani di gestione anziché piani di ricostituzione, senza però separarli. Sebbene scaturita dalla stessa proposta, i regolamenti relativi rispettivamente alla sogliola nel golfo di Biscaglia e alla sogliola nella Manica occidentale contemplavano disposizioni sullo sforzo estremamente diverse, di cui una è risultata efficace e l’altra no (cfr. parte 3). Questi interventi iniziali sulle norme per la limitazione dello sforzo hanno finito per indebolire i piani di ricostituzione e di gestione, ma azioni successive ne hanno rafforzati alcuni. Nel caso del merluzzo bianco del Baltico sono state introdotte numerose modifiche, soprattutto ad opera del Consiglio, che hanno potenziato la misura. Il Consiglio non ha introdotto nel regolamento la maggior parte dei suggerimenti del PE, fatta eccezione per minime variazioni del margine di tolleranza in caso di errori nel giornale di bordo e nella valutazione del piano di ricostituzione. La misura relativa alle zone di divieto è stata estesa a un numero maggiore di tipi di attrezzo e la dimensione delle maglie è stata portata da 80 mm a 90 mm. È stato modificato anche il periodo di restrizioni relative all’uso di attrezzi nel Baltico occidentale e orientale, tradottosi in una riduzione del periodo delle zone chiuse. Anziché consentire al Consiglio di stabilire ulteriori zone di chiusura, il regolamento prevede che la decisione del Consiglio prenda in considerazione il numero di giorni in cui i pescherecci sono autorizzati a essere assenti dal porto al di fuori delle zone chiuse. Sono state cambiate anche le norme relative alla quantità di merluzzo bianco detenuto a bordo. La deroga nella proposta di detenere il 10% di pesce a bordo è stata modificata, escludendo la possibilità di avere a bordo del merluzzo bianco ad eccezione del caso in cui la pesca sia effettuata con palangari derivanti.

2.8.3 Controllo Nei piani iniziali, l’intervento del PE e degli Stati membri ha in genere indebolito le misure di controllo. Per esempio, nel caso del piano relativo a nasello e scampo, a seguito dei suggerimenti del PE, le soglie oltre le quali le catture devono essere pesate con bilance del tipo usato nei centri di vendita all’asta sono state aumentate da 50 kg a 300 kg per il nasello e a 150 kg per lo scampo. Anche altri aspetti legati al controllo, quale il margine di tolleranza nella stima dei pesi delle catture, hanno subito aumenti analoghi, con il risultato di indebolire il piano. Su tutti i piani adottati a partire da quello per la sogliola nella Manica occidentale, gli interventi del PE e degli Stati membri hanno potenziato le misure di

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controllo. Nel caso della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, le disposizioni sulla notifica preliminare sono state modificate e rese applicabili a tutti i pescherecci anziché a soltanto le navi con 300/500 kg di sogliola o di passera di mare, il che ha rafforzato il piano. Questa riflessione generale non riguarda però tutti gli elementi dei piani. Nel primo piano elaborato per l’ippoglosso nero il termine specificato per la notifica preliminare relativa allo sbarco del pesce è stato ambiato da 48 a 72 ore, mentre nel caso del piano per il merluzzo bianco del Baltico le due ore previste per la notifica sono state ridotte a una.

2.8.4 Il ruolo del PE rispetto al Consiglio e agli Stati membri Dagli studi di casi esaminati emerge che gli interventi del PE hanno influito in modo eterogeneo sui testi finali dei piani di ricostituzione e di gestione. Il piano definitivo del 2004 relativo al merluzzo bianco non ha integrato alcuna delle considerazioni del PE e nel piano adottato nel 2007 per il tonno rosso è stata ripresa solo una percentuale minuscola dei cambiamenti suggeriti. Gli interventi del PE in merito al piano su nasello e scampo sono stati in gran parte accolti, con la metà degli emendamenti approvata, ma in questo caso le modifiche hanno potenzialmente indebolito il piano. Nel testo finale del piano del 2007 relativo all'anguilla europea è stato incorporato almeno il 40% degli emendamenti proposti dal PE, ma molti corrispondono a proposte degli Stati membri, per esempio quelli sui periodi di divieto. La disamina delle relazioni elaborate dal PE sui piani non analizzati negli studi di casi evidenzia che, in alcuni casi, le modifiche e le cancellazioni agli articoli proposte dal PE sono state approvate ma per motivi diversi rispetto alle motivazioni del PE stesso. per esempio, il PE ha suggerito alcuni cambiamenti del piano sul nasello settentrionale, al fine di trasformarlo da piano di ricostituzione a uno di gestione a causa delle condizioni dello stock all’epoca della consultazione e di salvaguardare quindi la biomassa dello stock fissando un obiettivo relativo al tasso di mortalità per pesca. Il testo del regolamento ha mantenuto il piano di ricostituzione, incorporandovi però obiettivi di mortalità per pesca. Per contro, nei due piani rivisti e approvati dal dicembre 2008 (merluzzo bianco e tonno rosso), le osservazioni del PE hanno trovato molto più riscontro rispetto al passato (rispettivamente ~80% e ~70% degli emendamenti proposti). Inoltre in entrambi i regolamenti rivisti degli articoli riprendono alcuni emendamenti del PE presentati per le proposte originali e ignorati nella prima fase di adozione.

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3. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PIANI DI GESTIONE E DI RICOSTITUZIONE

CONCLUSIONI CHIAVE

I piani di ricostituzione hanno in genere dimostrato una scarsa efficacia. Finora solo due hanno sortito risultati positivi generando la ricostituzione dei rispettivi stock (nasello settentrionale e sogliola nel golfo di Biscaglia).

Alcuni altri stock coperti da piani evidenziano segni di miglioramento, e più precisamente il merluzzo bianco del Mare del Nord, il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (entrambi contemplati nei piani 2004/2008), il merluzzo bianco nel Baltico orientale (piano relativo al merluzzo bianco del Baltico), la passera di mare e la sogliola nel Mare del Nord.

Molti stock versano in condizioni peggiori rispetto a quelle antecedenti l’attuazione dei piani di ricostituzione, in particolare il merluzzo bianco del Mare d’Irlanda, il nasello e i due stock di scampi associati nel piano, l’ippoglosso nero e il tonno rosso.

Le principali ragioni dell‘insuccesso sono da imputare all’inefficacia dei meccanismi di riduzione dello sforzo abbinati a controlli inadeguati. Esempi particolari sono la sogliola nella Manica occidentale, nel cui caso il piano non ha ridotto in realtà lo sforzo, in parte a causa delle lacune strutturali delle norme contenute nel piano; il nasello, nel cui caso lo sforzo non è stato ridotto a sufficienza e il controllo delle catture si è rivelato scarso; gli stock di scampo, con una riduzione dello sforzo insufficiente; l’ippoglosso nero e il tonno rosso, con un controllo delle catture inadeguato.

Nella presente sezione, si analizza la situazione di ciascuno stock interessato da un piano di ricostituzione o gestione e si valuta in quale misura il piano vi abbia contribuito.

3.1 Il successo dei piani La Tabella 19 indica la situazione di ogni stock oggetto di piano pluriennale di gestione o di ricostituzione all’epoca dell'adozione del regolamento, e la confronta con la situazione del 2009.

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Tabella 19: Situazione degli stock contemplati nei piani di ricostituzione e gestione all’epoca dell’adozione del regolamento, e situazione nel 2008 o 2009 in seguito all’ultima valutazione scientifica disponibile.

Gli acronimi indicano i valori e gli obiettivi di riferimento del CIEM. Blim, Bpa, Flim e Fpa sono i livelli di riferimento qui utilizzati per indicare lo stato dello stock. Fhcr, il tasso di mortalità per pesca definito quale obiettivo nell’HCR, è un indicatore del successo del piano. B è SSB, ritenuto a un punto di riferimento se prossimo a tale punto, tenendo conto dell’incertezza della valutazione. F è il tasso per mortalità. Il colore rosso è usato per indicare le situazioni che, data la durata del piano, avrebbero dovuto registrare miglioramenti, e invece non sono migliorate o sono addirittura peggiorate. Il blu è usato per i casi in cui il piano ha sortito risultati positivi o lo stock è chiaramente prossimo alla ricostituzione. Il verde è usato per indicare situazioni in miglioramento, ma con lo stock non ancora ricostituito.

CONDIZIONE

NEL REGOLAMENTO

CONDIZIONE NEL 2008

RISULTATO MOTIVO DELL’INSUCCESSO

Merluzzo bianco nel Mare del Nord

B<Blim F>Flim

B<Blim F>Fhcr e F>Fpa

B in miglioramento F in miglioramento nel lungo periodo, ma peggiore nel 2008

Problemi sistemici in quanto il piano non teneva conto dell’incertezza scientifica e contemplava un programma inefficace di riduzione dello sforzo che consentiva alle navi di spostarsi di settore. I rigetti sono in aumento anche nel quadro del nuovo piano di ricostituzione (2008).

Merluzzo bianco nel Kattegat

B<Blim F>Flim

Sconosciuto nessun cambiamento

Idem come sopra.

Merluzzo bianco a ovest della Scozia

B<Blim F>Flim

B<Blim F>Fhcr

nessun cambiamento

Mortalità notevole per rigetti e per pesca dello stock al di fuori dell’area di applicazione del piano di ricostituzione.

Merluzzo bianco del Mare d'Irlanda

B=Blim F>Flim

B<Blim F>Flim e F>Fhcr

B peggiore Idem come sopra.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

105

CONDIZIONE

NEL REGOLAMENTO

CONDIZIONE NEL 2008

RISULTATO MOTIVO DELL’INSUCCESSO

Nasello settentrionale

B<Bpa F=Fpa

B>Bpa F=Fpa e F=Fhcr

B ricostituito F ricostituito

ND

Nasello B<Blim F>Fpa

B<Blim F>Fpa e F>Fhcr

B in miglioramento F peggiore

Limitazioni dello sforzo e misure di controllo non in grado di limitare le catture al TAC, HCR non in grado di far fronte a grandi catture superiori al contingente, rigetti in aumento.

Scampo zona VIIIc*

Sfruttamento eccessivo e diminuzione

Diminuzione B peggiore Limitazioni dello sforzo non in grado di limitare le catture.

Scampo zona IXa*

Sfruttamento eccessivo e diminuzione

sconosciuta B peggiore Limitazioni dello sforzo non in grado di limitare le catture.

Sogliola nel golfo di Biscaglia

B<Bpa F>Flim

B>Bpa F<Fpa

B ricostituito F ricostituito

ND

Sogliola nella Manica occidentale

B=Blim F>Flim

B<Bpa F>Flim e F>Fhcr

B probabilmente peggiore F probabilmente peggiore

Riduzioni della mortalità per pesca troppo basse. Il meccanismo di limitazione dello sforzo non è vincolante.

Passera di mare nel Mare del Nord

B<Bpa F=Fpa

B>Bpa F< Fhcr

B ricostituito F ricostituito

ND

Sogliola nel Mare del Nord

B>Bpa F=Fpa

B>Bpa F<Fpa e F>Fhcr

B nessun cambiamento F in miglioramento

ND

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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CONDIZIONE

NEL REGOLAMENTO

CONDIZIONE NEL 2008

RISULTATO MOTIVO DELL’INSUCCESSO

Merluzzo bianco nel Baltico occidentale

B=Bpa F>Fhcr

B=Bpa F>Fhcr

B nessun cambiamento F in miglioramento

ND

Merluzzo bianco nel Baltico orientale

B<Blim F>Flim

B in aumento F<Fhcr

B ricostituito F ricostituito

ND

Aringa nelle acque della Scozia occidentale

B=Blim F sconosciuto

B sconosciuto F sconosciuto

nessun cambiamento

Troppo presto per un’analisi.

Ippoglosso nero

F>Fmax F>Fmax peggiore Catture non limitate; riduzione dello sforzo (permessi) non efficace nel contenere le catture.

Tonno rosso F>Fmax F>Fmax peggiore Misure di controllo non attuate appieno. Anguille europee

Blim non definito

nessun cambiamento

Troppo presto per un’analisi.

Fonte: se disponibile, parere del CIEM del 2009; altrimenti (indicato con *) parere del CIEM del 2008.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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3.1.1 Merluzzo bianco (Mare del Nord, Kattegat, ovest della Scozia, Mare d’Irlanda)

Il piano originale relativo al merluzzo bianco è stato ormai sostituito dal piano di ricostituzione del 2008. L'attuale situazione degli stock si presenta eterogenea ed è riportata nelle Figure 6, 7, 8. Le SSB del merluzzo bianco nel Mare del Nord si stanno ricostituendo, ma sono ancora al di sotto del Blim (Figura 4). Il tasso di mortalità per pesca è sceso a un livello precauzionale, ma considerato che i livelli obiettivo sono stati portati a 0,4 con la nuova misura di ricostituzione, nel 2007 la mortalità per pesca era ancora superiore all’Hcr. Inoltre, sebbene risulti che il settore della pesca stia compiendo progressi sul versante della riduzione della mortalità per pesca, nel 2008 quest’ultima è in realtà aumentata a causa dei maggiori rigetti. Il principale problema è stato il metodo di attribuzione delle restrizioni dello sforzo basate sulla classe di attrezzo, che ha comportato uno spostamento dei pescherecci dall’attività incentrata sul pesce bianco alla pesca dello scampo. Questa situazione si è tradotta in un aumento delle navi che utilizzano maglie da 80 mm. Oggi il merluzzo bianco nel Kattegat è pescato principalmente come cattura accessoria di attività di pesca rivolte ad altre specie. I rigetti e le catture accessorie sono un problema significativo e sono sostanzialmente più elevati degli sbarchi dichiarati. Non si hanno dati certi riguardo al volume dei rigetti totali dell’ultimo periodo, ma secondo il CIEM la situazione non è mutata nel corso del piano di ricostituzione. Il piano di ricostituzione del 2004 non ha potuto essere attuato a causa della mancanza di una valutazione. Le misure di gestione non sono riuscite a ridurre lo sforzo di pesca. Il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia è oggi soprattutto una cattura accessoria di altre attività di pesca. Lo sforzo di pesca evidenzia una riduzione dal 2003 (Figura 5) raggiungendo il punto di riferimento Flim, il che significa che occorre ridurlo ulteriormente. Analogamente, lo stock è lievemente aumentato dal 2006 ma è ancora inferiore al Blim, valore al di sotto del quale il reclutamento è compromesso. Da alcuni elementi emerge che dall’inizio del 2006 le dichiarazioni non rispondenti a realtà sono diminuite grazie alla normativa britannica “Buyers and Sellers” e al “Sales Note” irlandese. I dati raccolti dagli osservatori mostrano, tuttavia, un aumento dei rigetti iniziato nel 2006, e uno spostamento dell’età dei rigetti da uno a due anni, mentre oggi vengono registrati solo i rigetti di esemplari di almeno tre anni (parere CIEM, 2009). I rigetti sono aumentati nonostante le catture accessorie di merluzzo bianco ad opera di pescherecci che praticano la pesca dello scampo abbiano subito un notevole calo negli ultimi anni. Lo stato dello stock nel Mare d’Irlanda è peggiorato dal 2002 (Figura6), con livelli in diminuzione e assestati al di sotto del Blim. Il tasso di mortalità per pesca è ancora superiore al Flim ed è ulteriormente cresciuto negli ultimi 2 anni. Nel 2006 i principali tipi di attrezzo per la pesca del merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda erano reti da traino pelagiche a divergenti con maglie da oltre 100 mm (44% di sbarchi di merluzzo bianco), reti da traino con maglie da 70-89 mm per lo scampo (32%9, attrezzi fissi (11%) e sfogliare (8%) (CSTEP-SGRST, 2007). Sussistono elementi a dimostrazione che in passato le dichiarazioni errate erano notevoli, ma osservazioni condotte nei porti indicano che nel Regno Unito e in Irlanda l’attuazione dal 2006 della normativa in materia di registrazione di acquirenti e venditori ha migliorato l’accuratezza delle dichiarazioni relative agli sbarchi.

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Figura 4: Stato dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord. Il grafico in alto mostra l’evoluzione dell’SSB rispetto ai valori di riferimento, mentre quello in basso riporta l’andamento del tasso di mortalità per pesca rispetto ai valori di riferimento. La linea a trattini lunghi rappresenta i valori di riferimento precauzionali Bpa e Fpa; i valori di riferimento limite Blim (un limite inferiore, al di sotto del quale la biomassa non dovrebbe scendere) e Flim (un limite superiore, al di sopra del quale il tasso di mortalità per pesca non dovrebbe salire) sono rappresentati da una linea a trattini brevi. L’obiettivo di mortalità per pesca associata con le norme per il controllo delle catture nel piano pluriennale di gestione o di ricostituzione è riportato in blu. Il periodo di attuazione del piano è indicato con un’ombreggiatura di colore grigio scuro, preceduta da una parte in grigio chiaro che rappresenta i due o tre anni precedenti l’attuazione del piano, e che potrebbero coincidere con l’inizio delle misure di ricostituzione nonostante la discussione del piano nell’ambito della procedura di consultazione.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

SS

B

Bpa

Blim

0

0.2

0.4

0.6

0.8

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I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Figura 5: Stato dello stock di merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia.

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Legenda come in Figura 4.

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Figura 6: Stato dello stock di merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda.

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Legenda come in Figura 4.

Diversi studi (Horwood et al., 2006; Hilborn e Litzinger, 2009) hanno sottolineato che se il tasso di mortalità per pesca era diminuito in misura sufficiente, tutti gli stock in questione si sarebbero ricostituiti, e hanno individuato una serie di fattori che avrebbero determinato per l’insuccesso del piano di ricostituzione del 2004 per il merluzzo bianco, come si evince da quando indicato di seguito.

Mancato rispetto delle norme nei primi anni, in particolare riluttanza da parte del Consiglio ad attuare riduzioni di contingenti in caso di incerta valutazione dello stock, tra cui la definizione dei TAC per il Mare del Nord nei primi due anni del piano, e omessa precisazione riguardo a cosa intraprendere "a maggioranza qualificata" in caso di stock al di sotto del valore di riferimento limite.

Schema di riduzione dello sforzo complesso e inefficace, che contemplava la limitazione del numero di giorni per nave ma non il numero di navi all’interno di un segmento di flotta e prevedeva un numero elevato di deroghe a favore di flotte con presunto basso impatto sul merluzzo bianco, e le cui conseguenze sono state

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

111

imprevedibili: ha fatto sì che i pescherecci abbandonassero il settore del pesce bianco per settori che disponevano di un numero maggiore di giorni in mare, come nel caso dello scampo, esercitando poi però un’analoga pressione sulla pesca sia diretta che sotto forma di rigetti. Per esempio, i pescherecci per traino per la pesca demersale nel Mare del Nord che usavano maglie ≥100mm hanno evidenziato la massima riduzione nello sforzo (43% nel periodo 2000-2004), mentre nello stesso periodo lo sforzo dello stesso tipo di navi che però usavano maglie da 70-99 mm è aumentato del 54%. I limiti delle catture accessorie associati a deroghe hanno rafforzato l’incentivo ai rigetti (CSTEP-SGRST, 2007). Secondo il parere del 2007 del CSTEP, le disposizioni sullo sforzo limitavano i giorni che i pescherecci delle diverse categorie potevano trascorrere in mare ma non specificavano il nesso tra queste restrizioni e i precedenti livelli di sforzo esercitato. Inoltre, l’introduzione di limitazioni di giorni in mare non è stata accompagnata da obiettivi chiaramente definiti in merito alla riduzione dello sforzo né al tasso di mortalità per pesca, e la relazione tra lo sforzo e il tasso di mortalità per pesca rimane ambigua.

Alcuni studi hanno sottolineato che il limite del 15% applicato alle variazioni annuali dei TAC non è abbastanza flessibile da consentire la ricostituzione degli stock (Kell et al., 2006; Kelly et al., 2006). Questo aspetto viene analizzato ulteriormente nelle pagine successive.

Mancato rispetto dei contingenti e costante problema delle dichiarazioni non

rispondenti a realtà e della pesca illegale. La mancanza di solide basi dei pareri scientifici è imputabile alla scarsità di informazioni in merito agli sbarchi e ai rigetti, due aspetti problematici che il piano di ricostituzione del 2008 tenta di affrontare come indicato di seguito:

sostituendo una norma SSB con una sul tasso di mortalità per pesca, includendo riduzioni automatiche in caso di (incertezza) scarsità di dati e adottando un obiettivo di tasso di mortalità per pesca inferiore (circa FMSY);

controllando direttamente l’impatto di tutte le flotte sul merluzzo bianco, tra cui

catture accessorie e rigetti, e riducendo lo sforzo su quelle che nel complesso esercitano l’80% dell’impatto sulla specie in questione. Tale approccio eviterà che a flotte in precedenza prive di importanza (come nel caso dello scampo) sia consentito aumentare lo sforzo partendo dal presupposto che non hanno alcun impatto sul merluzzo bianco;

introducendo incentivi (tramite deroghe ai requisiti di riduzione dello sforzo) intesi a

ridurre gli impatti sul merluzzo bianco, tra cui l’uso di attrezzi selettivi e restrizioni di zone;

consentendo grandi riduzioni del contingente nei primi anni, seguite da una maggiore variazione interannuale del TAC (20% anziché 15%, e anche più elevata in situazione di scarsità di dati).

Il CIEM ha in precedenza affermato che, per essere precauzionale, un piano di ricostituzione deve contemplare un elemento di adeguamento che consenta catture pari a zero vietando la pesca del merluzzo bianco fino a dimostrazione di un'iniziale ricostituzione dell‘SSB della specie. I piani attuali o precedenti non contenevano tale elemento, e pertanto il CIEM ha ritenuto che il piano del 2004 per il merluzzo bianco non fosse coerente con

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

112

l’approccio precauzionale. Il piano del 2008 prevede tuttavia nell’ambito dell’HCR una significativa riduzione del tasso di mortalità per pesca a F=0,2=Fmax in corrispondenza del valore di riferimento limite, che il CIEM ritiene coerente con l'approccio precauzionale. Il piano del 2008 per il merluzzo bianco non ha ancora avuto il tempo di dimostrare la propria efficacia. Tuttavia, da alcuni primi segnali si evince che i rigetti continuano a essere notevoli, anzi un crescente problema. La relazione del 2009 del CIEM sul merluzzo bianco nel Mare del Nord evidenziava che se sebbene la raccolta di dati sui rigetti sia un requisito previsto dal regolamento in materia (regolamento n. 199/2008 del Consiglio, attuato dalla decisione 2008/949/CE della Commissione) alcuni Stati membri che praticano la pesca nel Mare del Nord meridionale non trasmettono tali informazioni. Ovviamente si pone l’interrogativo di capire se il piano, in particolare le sezioni sul controllo dello sforzo, avrebbe funzionato se fosse stato mantenuto il regime di limitazione dello sforzo previsto inizialmente nel 2003. La proposta originale della Commissione contemplava in modo specifico la riduzione da parte degli Stati membri dei kW-giorni totali, proporzionata alla riduzione del tasso di mortalità per pesca rispetto a un periodo di riferimento. Benché avesse un carattere più normativo, rapportando le riduzioni al volume di merluzzo bianco catturato dallo Stato membro e dalle sue flotte nel periodo di riferimento, avrebbe senza dubbio potuto ancora consentire alle navi di modificare il comportamento nell’attività di pesca. Riteniamo che alcuni Stati membri abbiano pensato che il proposto schema di riduzione dello sforzo limitasse eccessivamente le attività delle loro flotte e per questo abbiano optato per il sistema del 2004 attrezzo/giorni. Hanno inoltre privilegiato il sistema che limita i giorni in mare per zona e per attrezzo, introdotto la prima volta nel 2003 (allevato XVII del regolamento n. 2341/2002 del Consiglio).

3.1.2 Nasello settentrionale (Mare del Nord, Kattegat, ovest della Scozia, Mare d’Irlanda)

La ricostituzione dello stock del nasello settentrionale ha sortito risultati positivi (Figura 7). Le ultime due valutazione consecutive condotte dal CIEM hanno rilevato che lo stock è al di sopra del livello obiettivo di 140 000 t. Tuttavia, soltanto l’ultima valutazione effettuata nel 2008 conferma che lo stock aveva raggiunto il valore obiettivo; in altre parole, le valutazioni indicano una leggera tendenza in aumento nello stock esaminato. I TAC sono stati definiti in conformità dell’HCR indicata nel regolamento (ossia F=0,25 e variazioni dei TAC <15% tranne nel primo anno, 2004) nonché delle valutazioni scientifiche. L’unica eccezione è stata nel 2004 (il primo anno del piano) in cui è stato utilizzato un tasso più elevato (F=0,31 e variazione dei TAC del 20%). Il tasso di mortalità per pesca non è sceso al di sotto del valore di riferimento di 0,25 fino al 2006, ciononostante il piano ha conseguito risultati positivi. Prima dell’adozione del piano di ricostituzione sono state introdotto alcune misure tecniche. Il CIEM ha affermato che non è possibile individuare le misure più efficaci, sottolineando comunque che i livelli dei rigetti sono scesi a zero dal 2003 in poi. Nel giugno 2001 è stato attuato un piano di emergenza per lo stock del nasello settentrionale (Commissione europea, 2001a; 2002). In primo luogo, è stato previsto l’uso di maglie di almeno 100 mm per le reti a traino se il nasello comprende più del 20 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo. La misura non si applicava ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m che rientrano in porto nelle 24 ore successive all'ultima uscita. In secondo luogo, sono state definite due zone, una nella sottozona VII (SO dell’Irlanda) e l’altra nella sottozona VIII (golfo di Biscaglia), dove tutti i pescherecci con reti da traino divergenti

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

113

devono usare maglie di almeno 100 mm, a prescindere dal volume di nasello catturato. Si ritiene che tra il 1997 e il 2001 il tasso di mortalità per pesca del novellame di nasello (negli sbarchi) sia diminuito e da allora sia rimasto a un livello basso. Il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio ha introdotto misure per la gestione dello sforzo di pesca in una “zona biologicamente sensibile” nelle sottozone VIIb, VIIj, VIIg e VIIh. Lo sforzo esercitato all’interno di una “zona biologicamente sensibile” dai pescherecci di ogni Stato membro dell'UE non deve superare il rispettivo sforzo annuo medio (calcolato per il periodo 1998-2002). Dal 2006 ai pescherecci con reti da traino divergenti che pescano con pannelli con maglie quadrate nella sottozona VIII è consentito l’uso di maglie da 70 mm nell’area indicata nei regolamenti nn. 1162/2001, 2602/2001 e 494/2002 del Consiglio, mentre tutte le altre navi dello stesso tipo devono usare maglie di almeno 100 mm (Consiglio, 2006; 2007a). Inoltre, nelle sottozone VIa e VIIb, VIIc, VIIj, VIIk è stato introdotto il divieto di usare reti da imbrocco per pescare a profondità superiori ai 200 m durante il primo semestre del 2006 (Consiglio, 2006). Il successo del piano relativo al nasello suscita forse un po’ di stupore, dato che non contemplava alcuna misura volta a ridurre lo sforzo di pesca. In origine la proposta conteneva un capitolo dedicato alla limitazione dello sforzo di pesca, analogo a quello della proposta nel piano sul merluzzo bianco, che è stato del tutto eliminato nel regolamento finale, dietro insistenza di due Stati membri a livello di Consiglio. Il motivo per cui il piano ha ottenuto risultati positivi è che il livello adeguato di controllo delle catture, un significativo miglioramento del reclutamento nel 2003 e le restrizioni tecniche di cui sopra sono state sufficienti per ridurre le catture di novellame. Figura 7: Stato dello stock di nasello settentrionale.

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3.1.3 Nasello e scampo (Mare cantabrico e penisola iberica occidentale) Il piano non è riuscito a conseguire l’obiettivo di una ricostituzione significativa del nasello o dello scampo. Anche se il piano prevedeva l’applicazione di norme per il controllo delle catture, la riduzione del 10% dello sforzo di pesca, e la relativa diminuzione dei giorni in mare, non ha consentito un sufficiente calo del tasso di mortalità per pesca che stimolasse il processo di ricostituzione. Nel caso del nasello, il CIEM ritiene che le catture siano ben al di sopra del contingente previsto fin dal 2004 e che tale tendenza sia notevolmente aumentata negli ultimi tre anni. Per esempio, benché tra il 2004 e il 2008 il contingente abbia evidenziato una crescita soltanto del 18%, secondo il CIEM le catture sono aumentate del 146% (cfr. Figura 8), registrando i maggiori aumenti nella pesca artigianale e da traino della Spagna. Non è disponibile alcuna valutazione relativa allo scampo che consenta al CIEM di valutare un tasso di mortalità per pesca. Per altro, dal 2006 è prevista una riduzione da un anno all'altro del TAC pari al 10%. Le catture effettive sono tuttavia soltanto circa il 70% del TAC, il che indica che quest’ultimo non è limitativo e che pertanto il piano non è in grado di ridurre la mortalità dello scampo. Figura 8: TAC (linea continua) e catture (linea tratteggiata) del nasello prima

(ombreggiatura chiara) e dopo (ombreggiatura scura) l’attuazione del relativo piano pluriennale.

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La norma per il controllo delle catture, nella sua attuale formulazione, non è in grado di far fronte all’enorme problema del superamento del contingente del nasello, in quanto utilizza come base per calcolare il TAC il tasso di mortalità per pesca (F) dell’anno antecedente a quello di applicazione (per esempio, per il TAC del 2007 viene assunto come riferimento l'F atteso nel 2006). Ma a causa delle catture superiori al contingente, F è aumentato a un ritmo più sostenuto (cfr.Figura 9) rispetto alla compensazione prevista nella disposizione (cioè, il tasso di crescita annuo è stato del 30-40% e la norma contempla soltanto una compensazione annua del TAC pari al 10%). Nel suo parere del 2008, il CIEM ha formulato alcune dichiarazioni interessanti riguardo alla condizione dello stock che sono sfociate in importanti cambiamenti. Ha affermato che

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115

l’attuazione del piano di ricostituzione non è stata efficace: il tasso di mortalità per pesca è ancora in aumento, il TAC è superato e i rigetti sono elevati. Se dal 2006 fosse stata conseguita una riduzione annua del 10% nel tasso di mortalità per pesca come indicato nel piano di ricostituzione, nel 2009 il tasso sarebbe diminuito di meno della metà rispetto alla stima più recente. Gli aumenti osservati di recente nell’SSB e nel rendimento sono dovuti a un buon livello di reclutamento degli ultimi anni. È tuttavia altamente probabile che l’SSB evidenzi un’inversione di tendenza assestandosi al livello dello status quo del tasso di mortalità per pesca, a meno che nel 2009 F non venga ridotto di almeno il 40%. Di conseguenza, il CIEM ha espresso il parere basandosi sulla struttura nonché sullo spirito del piano in questione, cioè una riduzione annua del tasso di mortalità per pesca del 10% a partire dal livello del 2006, che implicherebbe per il 2009 un TAC di 7 900 t. Il parere è stato preso in considerazione e il Consiglio ha stabilito per il 2009 un TAC di 8 104 t, un totale molto inferiore alle 13 977 t che sarebbero state coerenti con quanto previsto dal piano di ricostituzione. Inoltre, il CSTEP ha raccomandato di estendere le misure attualmente in atto finalizzate alla ricostituzione dello stock di nasello nelle divisioni VIIIc e IXa in modo da includere tutte le attività di pesca che catturano il nasello in queste zone. Figura 9: Situazione dello stock di nasello.

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3.1.4 Sogliola nel golfo di Biscaglia Il piano è riuscito a conseguire tutti gli obiettivi fissati (Figura 10). Il suo scopo era ottenere entro il 2008 una SSB pari a 13 000 t, tenuto conto che la valutazione del CIEM per quell’anno era di 12 726 t. Si osserva ancora una proporzione significativa di sbarchi “non assegnati” (CIEM Parere 2008), ma le catture totali dichiarate dagli Stati membri aggiunte a questi sbarchi non assegnati sono all’interno del TAC (anche se negli ultimi anni, 2002-2006, avessero superato il TAC). Suscita preoccupazione il fatto che gli sbarchi non assegnati registrino un aumento, ma dal 2004 i rigetti risultano ridotti o eliminati. Il piano è stato innanzitutto usato per definire i TAC per la stagione di pesca del 2007 in conformità alle norme per il controllo delle catture. Gli obiettivi relativi ai TAC e al tasso di mortalità per pesca erano tuttavia già stati portati a livelli precauzionali nella campagna 2007 (l’anno della proposta di un piano di ricostituzione). La reazione dello stock è stata immediata, e per la prima volta dal 1993 si è osservata una crescita. Il risultato positivo della ricostituzione della sogliola nel golfo di Biscaglia non può però essere attribuito esclusivamente al piani pluriennale, ma anche alle azioni intraprese prima e durante l’applicazione del piano. Hanno contribuito a questo esito anche alcune modifiche, in particolare la diversa selezione degli individui di età maggiore dovuta al cambiamento della struttura della flotta (le attività francesi che praticavano la pesca con reti fisse e catturavano principalmente sogliole adulte da riproduzione sono aumentate passando da sbarchi inferiori al 5% prima del 1985 a circa il 60% degli ultimi anni). Figura 10: Situazione dello stock della sogliola nel golfo di Biscaglia.

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Il piano consente di definire un tasso di mortalità per pesca a lungo termine una volta raggiunte le 13 000 t di SSB. Nel 2008 il Consiglio ha fissato il TAC per il 2009 sulla base costante di una riduzione del 10% della mortalità per pesca, intervento che permetterà di continuare a conseguire l’obiettivo di biomassa (secondo il CIEM, se i TAC per il 2008 e il 2009 vengono rispettati, presumibilmente lo stock sarà maggiore di 13 000 t. Finora non è ancora stato stabilito un tasso di mortalità per pesca da conseguire per il 2009, sebbene si preveda che F sia dell’ordine di 0,41, prossima a Fpa=0,42, ma maggiore di Fmsy=0,25. Il successo del piano relativo alla sogliola nel golfo di Biscaglia è in netto contrasto con il fallimento di quello relativo alla sogliola nella Manica occidentale. Poiché il reclutamento è stato grossomodo costante in entrambi gli stock, la riuscita dell’uno e l’insuccesso dell’altro possono essere direttamente collegati ad azioni del piano, più in particolare alla prestazione della flotta negli anni verso l’attuazione del piano e la prima adozione del piano nel caso della sogliola nel golfo di Biscaglia.

3.1.5 Sogliola nella Manica occidentale Il piano non ha ancora sortito risultati positivi. Dall’epoca di adozione del piano nel 2007. I TAC sono stati in genere ridotti conformemente alla norma per il controllo delle catture. Tuttavia, nel primo anno, cioè il 2007, i TAC sono stati diminuiti soltanto della metà rispetto a quanto indicato dall’HCR. Purtroppo, il tasso di mortalità per pesca ha continuato ad aumentare. I tentativi di limitare le catture sono risultati inefficaci durante le prime fasi del piano, sebbene siano disponibili solo i dati relativi al 2007 (secondo il CIEM, per un contingente di 900 t sono state raccolte 970 t, un’eccedenza dell’8%). Purtroppo, benché sia generalmente riconosciuto che la ricostituzione dello stock non è avvenuta conformemente al piano, l’attuale stato dello stock non è noto. Nel 2008 il CIEM ha intrapreso una valutazione analitica, che però includeva importanti errori retrospettivi. Nel 2009 il CIEM ha concluso di non potere individuare la causa di tali distorsioni, aggravate dalla copertura dei dati dell’analisi e dall’incertezza riguardo alla struttura dello stock. Il CIEM non ha pertanto proceduto ad alcuna valutazione analitica e non ha individuato alcun valore biologico di riferimento. Il CSTEP rileva che in passato le regolamentazioni sui TAC sono state ampiamente inefficaci e non sono riuscite a disciplinare la pesca. Al fine di affrontare questo problema, dal 2005 sono in vigore limitazioni dello sforzo di navi che utilizzano attrezzi trainati (Consiglio, 2005, 2006, 2007a, 2007b). A oggi, non risulta che tali restrizioni abbiano limitato questo tipo di pesca, in parte a causa dell’elevato numero di giorni disponibili, ma anche perché la flotta britannica dispone di un considerevole sforzo latente nella flotta delle sfogliare. Un altro problema è la sistematica assegnazione errata delle catture (dichiarate nella zona sbagliata). Sebbene questo tipo di attribuzione non evidenzi più gli altissimi livelli registrati agli inizi degli anni 2000, nel 2007 superava ancora gli sbarchi ufficiali del 18%. La valutazione disponibile prima della fissazione dei contingenti per il 2007 era quella del 2006, secondo cui il tasso medio di mortalità per pesca tra il 2003 e il 2005 era pari a 0,41. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del piano pluriennale, il tasso di mortalità per pesca avrebbe dovuto subire una riduzione del 20%, cioè F=0,33 avrebbe portato a un TAC di 810 t, una riduzione del 14% rispetto al TAC di 940 t del 2006. È invece stato fissato un TAC di 900 t, che rappresentava soltanto una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca. Analogamente, anche lo sforzo di pesca è stato ridotto soltanto del 10%. Negli anni successivi i TAC sono stati fissati in linea con il piano, pertanto

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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nel 2009 il TAC di 650 t avrebbe dovuto corrispondere a F=0,28 (Parere del CIEM, 2008). Tuttavia, a causa dell’articolo 5, paragrafo 4, lo sforzo di pesca non è stato ridotto:

Anno di pesca

N. giorni di presenza dei pescherecci nella zona di pesca

della sogliola della Manica occidentale

2005 240

2006 216

2007 192

2008 192

2009 192

L’incapacità di ridurre lo sforzo di pesca sembra una falla del piano, che avrebbe potuto non presentare tale problema se fosse stata mantenuta la proposta originale della riduzione dello sforzo sulla base dei kW-giorni. Ovviamente anche il controllo è inadeguato, un fattore che contribuisce all’insuccesso del piano. Tuttavia, imputare la mancata riuscita del piano al meccanismo di riduzione dello sforzo non è compito semplice, in quanto il piano relativo al golfo di Biscaglia prevedeva un sistema di gestione dello sforzo che sembrava più debole, basato sulla limitazione della capacità aggregata, con riduzioni soltanto grazie allo smantellamento permanente.

3.1.6 Passera di mare nel Mare del Nord Il piano è operativo soltanto dal 2008, pertanto è troppo presto per pervenire a una conclusione definitiva. Tuttavia, vi sono segni positivi che indicano un’efficace riduzione del tasso di mortalità per pesca e dello sforzo di pesca (Figura 11). Il parere del CIEM del 2009 stima che l’SSB stia registrando un forte aumento al di sopra del Bpa e che il tasso di mortalità per pesca sia inferiore al corrispondente obiettivo (Fhcr) riportato nel piano pluriennale.

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Figura 11: Stato dello stock di passera di mare nel Mare del Nord.

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Legenda come in Figura 4.

Gli sforzi di pesca evidenziano una sostanziale riduzione dal 1995 e sembrerebbe che le ultime stime sulla mortalità per pesca evidenzino tale tendenza. Sussistono elementi che indicano un aumento in questa attività di pesca dell’efficienza tecnica (1,6% annuo dal 1990), che può aver ridotto complessivamente la diminuzione della mortalità per pesca. D’altro canto, la capacità e lo sforzo globali dei pescherecci con sfogliare nel Mare del Nord sembrano diminuiti dal 1995, soprattutto con lo smantellamento di 20 navi olandesi nel 2008. La combinazione di fattori quali le disposizioni sui giorni in mare, prezzi del petrolio elevati, diminuzione del TAC per la passera di mare e TAC relativamente stabile per la sogliola sembra aver determinato negli ultimi anni una distribuzione dello sforzo di pesca più verso sud, dove le navi hanno la possibilità di catturare più individui piccoli. Inoltre, è possibile che il Plaice Box produca un effetto positivo sul reclutamento della passera di mare. Il CIEM ha valutato il piano a lungo termine individuando una serie di lacune: mancanza di solidi valori iniziali del numero di esemplari; sovrastima sistematica degli sbarchi storici; sottostima di distorsioni e divergenze nel modello di valutazione. Si tratta di fattori di carattere ampiamente tecnico e si riferiscono alla metodologia di valutazione. Vi è tuttavia un continuo problema di controllo, soprattutto per quanto riguarda l’uso di attrezzi illegali, che il piano congiunto d’impiego per il Mare del Nord cerca di affrontare; le catture (rigetti) non assegnate sono circa il 2% del totale.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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3.1.7 Sogliola del Mare del Nord Come indicato al paragrafo 3.1.6, è troppo presto per pervenire a una conclusione definitiva, dal momento che il piano è operativo soltanto dal 2008. Vi sono elementi che indicano che il piano sarà in grado di ridurre efficacemente il tasso di mortalità per pesca e lo sforzo di pesca (Figura 12). Tuttavia, sussistono anche prove secondo cui i meccanismi di riduzione dello sforzo (adeguamenti annui, articolo 9) sarebbero compromessi dalla crescita dell’efficienza tecnica pari a circa il 2,8% l’anno (Parere del CIEM, 2008). Risulta che il tasso di mortalità per pesca è soltanto leggermente inferiore al livello precauzionale e notevolmente maggiore del corrispondente obiettivo fissato nel piano. Occorre inoltre notare che la valutazione è inficiata da pesanti errori retrospettivi, per cui F non è stimato a sufficienza e SSB lo è in eccesso, il che significa che la riuscita del piano possa richiedere più tempo.

Figura 12: Stato dello stock di sogliola nel Mare del Nord.

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Legenda come in Figura 4.

Non sembra che la Plaice Box abbia un significativo effetto (positivo o negativo) sulla sogliola. I rigetti della sogliola sono bassi (ma quelli della passera di mare sono elevati). Il controllo sembra modesto. Il piano congiunto d’impiego per il Mare del Nord ha individuato alcuni casi in cui si usano attrezzi illegali (dispositivi per ridurre le maglie delle reti).

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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3.1.8 Merluzzo bianco del Baltico occidentale Il piano è operativo soltanto dal 2008, pertanto è troppo presto per pervenire a una conclusione definitiva. Risulta che nel primo anno la norma per il controllo delle catture non sia stata applicata correttamente (sarebbe stata possibile una riduzione del 10% del tasso di mortalità per il 2008 anche se implicava una riduzione del TAC superiore del 15%, a causa dell’articolo 6, paragrafo 4). Tuttavia, per fissare il TAC del 2008 è stato scelto l’Fsq (status quo di F). Il TAC del 2009 è stato stabilito in conformità del piano di gestione. Al momento, la biomassa dello stock è al livello precauzionale, ma il tasso di mortalità per pesca è troppo elevato (Figura 13). Anche il corrispondente obiettivo indicato nel piano è probabilmente troppo alto, se si considera che è il doppio del tasso massimo di mortalità per pesca (Fmax). Non è ben chiaro se i meccanismi di riduzione dello sforzo saranno efficaci, ma negli ultimi 10 anni il tasso di mortalità per pesca è andato gradualmente riducendosi. La valutazione e la riduzione dello sforzo non includono ancora la pesca ricreativa, che, dalle informazioni fornite, risulta responsabile di notevoli catture di merluzzo bianco nel Baltico occidentale. I rigetti sono relativamente elevati, vale a dire il 9% del peso totale degli sbarchi, e sono considerati nella valutazione ma non nel calcolo del TAC. Non è ipotizzabile un risultato positivo, se non a condizione che il piano di ricostituzione pluriennale tenga conto di questi aspetti.

3.1.9 Merluzzo bianco del Baltico orientale Sebbene il piano sia operativo soltanto dal 2008, i suoi principi sono stati usati per orientare le decisioni in materia di gestione sin dal 2005, periodo di tempo in cui il tasso di mortalità per pesca ha continuato a scendere e la biomassa ad aumentare (Figura 14). Non è disponibile alcun valore di riferimento della biomassa, pertanto non è possibile affermare che la ricostituzione della biomassa sia stata sufficiente. Tuttavia, stando all’obiettivo del tasso di mortalità per pesca, non conseguito per altro, si può dire che il piano è stato positivo. Il successo del piano può essere attribuito alla riduzione estremamente rapida della mortalità per pesca – 0,3 unità di mortalità per pesca l’anno, o una riduzione dell’84% su quattro anni. Questo risultato è direttamente ascrivibile a una riduzione dei TAC e delle catture non dichiarate, cui ha contribuito l’ingresso nello stock di alcune forti classi di età. I TAC applicati nel 2008 e nel 2009 erano inferiori a quelli richiesti dal piano; sono stati limitati in parte dalla norma di restrizione per i TAC. Nel 2008 il TAC era molto più basso, fissato a 42 330 t, mentre avrebbe potuto essere di 51 000 t. Nel 2009 il TAC avrebbe potuto essere aumentato del 15%, passando così a 48 600, ma è stato incrementato soltanto del 5%. Il CSTEP ha osservato che le riduzioni dello sforzo (10%) dal 2008 al 2009 non hanno mantenuto lo stesso ritmo delle ben più rilevanti variazioni di F (53% dal 2007 al 2008). Questa attività di pesca non è stata controllata adeguatamente negli ultimi anni, al punto che dal 2003 gli sbarchi totali sono maggiori del 39% rispetto alle catture dichiarate. Questa percentuale è scesa di recente, e nel 2008 era soltanto del 6%. Secondo il CIEM (parere dei comitati consultivi per la gestione della pesca, 2009), il totale di sbarchi non assegnati è sceso da circa 20 000 t del 2004 a 2 600 t nel 2008. Uno sforzo concertato volto a rafforzare il controllo, tra cui la dichiarazione di Copenaghen del 28 marzo 2007 sulla lotta alla pesca non dichiarata del merluzzo bianco nel Mar Baltico, i divieti di pesca, e il piano congiunto d’impiego per il Baltico, in combinazione con notevoli riduzioni del contingente, ha consentito di ridurre il tasso di mortalità per pesca.

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Figura 13: Stato dello stock di merluzzo bianco nel Baltico occidentale.

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Legenda come in Figura 4.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Figura 14: Stato dello stock di merluzzo bianco nel Baltico orientale.

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Legenda come in Figura 4.

3.1.10 Anguilla europea Il piano è stato introdotto soltanto nel 2008 e prevedeva la presentazione entro il dicembre 2008 di piani di gestione per l’anguilla seguiti da un riesame. È prematuro pervenire a una conclusione definitiva sull’attuazione del piano, Inoltre, non sussiste alcun valore di riferimento che consenta di procedere a una valutazione completa dello stock.

3.1.11 Aringa nelle acque a ovest della Scozia Il piano è stato introdotto soltanto nel 2009 e pertanto è prematuro pervenire a una conclusione definitiva (Figura 15). Occorre tuttavia notare che finora è l’unico piano a presentare una norma per il controllo delle catture che riduce le catture a zero se lo stock ha raggiunto un valore di riferimento limite.

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Figura 15: Stato dello stock di aringa nelle acque a ovest della Scozia.

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Legenda come in Figura 4.

3.1.12 Tonno rosso Il piano è operativo soltanto dal 2008, pertanto è troppo presto per pervenire a una conclusione definitiva. Tuttavia, i primi tentativi di limitare le catture di tonno rosso nel Mediterraneo non hanno sortito risultati positivi. Le catture dichiarate nel 2007 erano pari a 32 398 t, mentre per il comitato permanente per la ricerca e la statistica dell’ICCAT le catture totali erano 61 100 t. Il problema principale è verificare se è possibile rafforzare sufficientemente il controllo onde consentire al piano di funzionare. L’attività di controllo consiste nello specifico nel monitorare l’attività dei pescherecci e il loro contributo negli allevamenti. L’ICCAT sta guidando un programma internazionale di osservatori sulla produzione d’allevamento e le catture, e il piano di ricostituzione per il tonno rosso contemplava alcune misure volte a garantire un controllo rigoroso a livello di impianti di allevamento. Stando alle informazioni ricevute, il controllo finora non ha funzionato bene riguardo alle attività di allevamento e/o delle flotte dell’Unione.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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L’altro problema che interessa in Mediterraneo riguarda le dimensioni della flotta, troppo grande per le possibilità di pesca. La misura per il tonno rosso, al pari di quella per l’ippoglosso nero, non conteneva alcuna formula specifica per la riduzione dello sforzo di pesca (l’articolo 4, paragrafo 1, prevede semplicemente che ciascuno Stato membro adotti “le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso”) a parte l’impatto che avrebbe il periodo di divieto della pesca (articolo 5). È tuttavia improbabile che gli Stati membri procedano a riduzioni dello sforzo di pesca considerata la tendenza a non rispettare le norme che predominava nel Mediterraneo nel 2008.

3.1.13 Ippoglosso nero Il piano non sta conseguendo l’obiettivo fissato. Nel periodo 2004-2007 le catture hanno superato i TAC indicati nel piano di ricostituzione rispettivamente del 27%, 22% 27% e 42%, nonostante le riduzioni nello sforzo di pesca. F=0,42 è ancora ben al di sopra di Fmax=0,34 e di conseguenza lo stock continua a diminuire. La causa del fallimento è da ultimo il controllo, ma è altresì importante notare che il piano non prevede alcun meccanismo di riduzione dello sforzo (soltanto un requisito di sforzo costante). Nel marzo 2009 sono state presentate una proposta di emendamenti a questo piano di ricostituzione nonché una proposta di misure di conservazione e attuazione applicabili nella zona di regolamentazione della NAFO.

3.2 Analisi dell’efficacia delle misure La Figura 16 riproduce la classificazione riportata nella Figura 2 e sovrappone la valutazione del successo illustrata nella Tabella 19. Emerge subito con chiarezza che lo schema stesso non è sufficiente per spiegare la riuscita o l'insuccesso dei piani, fatta eccezione per i piani a sostegno di piani di ricostituzione dell'ORPG, che non conseguono risultati positivi.

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Figura 16: Riproduzione della Figura 2 con codifica della riuscita indicata per colore.

Chiaramente la situazione è più complicata di quanto si possa spiegare con una semplice classificazione dei piani, il che non deve stupire data la loro complessità. Ciononostante, vi sono alcuni fattori esplicativi:

1. Alcuni piani avevano delle lacune nelle norme per il controllo delle catture, quali: fissazione della variazione interannuale dei TAC al 15% (cfr. infra): aumento dell’SSB quale obiettivo nel piano del 2004 per il merluzzo bianco; collegamento tra le riduzioni del tasso di mortalità per pesca e lo sforzo

precedentemente valutato, nel caso del piano su nasello e scampo; e riduzione graduale della mortalità per pesca nel piano relativo alla sogliola nella

Manica occidentale, aggravata dallo scollegamento previsto nel piano tra riduzione del tasso di mortalità per pesca e riduzione dello sforzo.

2. Fissare la variazione interannuale dei TAC al 15% (spesso ridotta durante le

consultazioni rispetto al 20% indicato nella proposta) ha in genere frenato il ritmo con cui si possono ridurre i TAC e pertanto ha avuto un effetto negativo. Questa percentuale ha limitato la riduzione dei TAC a un certo punto del calendario per la ricostituzione dei seguenti stock: merluzzo bianco del Nord, merluzzo bianco del Kattegat, merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia, sogliola nella Manica occidentale, sogliola nel Mare del Nord e merluzzo bianco nel Baltico occidentale. Nessuno di questi stock è riuscito a ricostituirsi, tre danno segni di miglioramento e tre stanno fallendo (tasso di fallimento del 50%). Tralasciando i piani per l’anguilla europea e dell’ORGP, dei piani in cui il 15% non ha limitato la riduzione dei TAC, quattro hanno conseguito l’obiettivo della ricostituzione, mentre uno sta fallendo (nasello) (20%). Da diversi studi è emerso che imporre una variazione interannuale dei TAC del 15% non consente di ridurre a sufficienza il tasso di mortalità per pesca nel caso in cui uno stock sia depauperato, e che i processi di ricostituzione di maggiore successo sono stati quelli per cui erano state previste inizialmente delle riduzioni dei TAC pari al 25% (Kell et al., 2006; Kelly et al., 2006; Patterson, 2008; Wakeford et al., 2009). Tuttavia, l’impatto delle norme sulle variazioni dei TAC può rivelarsi controintuitivo. In

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primo luogo, una volta ridotto a sufficienza il tasso di mortalità per pesca, la limitativa variazione interannuale dei TAC del 15% porterà a una più rapida ricostituzione, e probabilmente a un superamento degli obiettivi di ricostituzione. In secondo luogo, può ridurre l’effetto degli errori di attuazione: nel 2007 l’HCR relativa al nasello indicava che F sarebbe sceso dal livello elevato di 0,55 (imputabile a grandi catture superiori al contingente) a 0,49 (10% di riduzione), che avrebbe comportato un notevole aumento del TAC considerato lo stato dello stock e la portata delle catture superiori al contingente. Per contro, le catture sono state limitate dalla regola del 15% e F è sceso a 0,36. Nondimeno, in genere negli studi di modellazione è indicato un attenuamento della restrizione da 15% a 20%, nell’ottica di ottenere una ricostituzione degli stock più affidabile.

3. Sembra che i piani iniziali abbiano maggiori possibilità di insuccesso rispetto a

quelli successivi. Questo può essere dovuto al fatto che i piani hanno assunto un carattere più complementare, ma nella Parte 2 del presente studio abbiamo anche sottolineato che nei primi anni dello sviluppo dei piani di ricostituzione e di gestione, gli emendamenti che ne indebolivano il contenuto erano più comuni. Può essere stato un fattore che ha contribuito (e nel caso della sostituzione dei kW-giorni con le misure di limitazione dello sforzo di pesca sulla base dei giorni in mare è quasi certamente così). Ma risulta anche che gli obiettivi di mortalità per pesca fissati siano stati ridotti da un Fpa prestabilito nei piani iniziali a F0,1 o Fmsy in quelli successivi, una scelta che può aver contribuito a una norma per il controllo delle catture non in grado di ridurre il tasso di mortalità per pesca abbastanza velocemente o a sufficienza.

4. Nei casi in cui la limitazione dello sforzo non era in linea con le riduzioni del

tasso di mortalità per pesca i piani avevano maggiori probabilità di insuccesso. Occorre osservare che a oggi è dimostrato che lo sforzo non deve necessariamente essere limitato da un meccanismo di riduzione dello sforzo previsto nel piano stesso – ne sono una riprova l’assenza di tale dispositivo nel piano relativo al nasello e il semplice congelamento (o riduzione con demolizione) dello sforzo nel piano concernente la sogliola del golfo di Biscaglia. Ma il controllo è inadeguato, o può essere tale, e quindi il piano deve contemplare una strategia di riduzione dello sforzo. Né I due piani dell'ORPG né il piano relativo alla sogliola nella Manica occidentale ne contenevano alcuna, e a oggi nessuno dei tre ha sortito risultati positivi. A tale riguardo, l’osservazione della Commissione del 2003 (Commissione europea, 20039 è stata assolutamente corretta: “L’esperienza ha dimostrato, comunque, che limitare le catture a un livello corrispondente in teoria a una riduzione del tasso di sfruttamento senza adottare misure intese a ridurre la capacità e/o le attività di pesca induce i pescatori a commettere frodi elevate riguardo alle dichiarazioni degli sbarchi e a massicci rigetti di catture di valore inferiore dal punto di vista commerciale.” Molti stock evidenziano nettamente un aumento delle catture non dichiarate, rigettate in mare o superiori al contingente in concomitanza con la riduzione dei TAC.

5. In secondo luogo, il regime dei giorni in mare non era di per sé sufficiente per

ridurre lo sforzo, in quanto consentiva ai pescherecci di trasferire il proprio sforzo in un altro settore. la lezione che se ne trae è che i meccanismi di limitazione dello sforzo devono impedire alle navi di catturare le specie usando attrezzi diversi.

6. Le limitazioni dello sforzo hanno spesso determinato degli aumenti nei rigetti, come

nel caso dei piani relativi al merluzzo bianco e del piano sul nasello. Ovviamente i piani devono prevedere questa possibilità, e rafforzare il controllo da parte di tutte le flotte delle catture effettive delle specie oggetto di ricostituzione. Nonostante il nuovo

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regolamento sulla raccolta dei dati (regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio) abbia introdotto il requisito relativo al controllo in mare dei rigetti, in molti casi la raccolta dei dati da parte di osservatori scientifici in mare non è adeguata ai fini della valutazione degli stock, tra cui il merluzzo bianco (Parere del CIEM, 2009).

7. Misure di controllo adeguate costituiscono un prerequisito fondamentale di un piano.

Tra gli esempi di piani non allineati con questa impostazione figurano: nasello e scampo, il cui piano non ha conseguito l’obiettivo in quanto non è

assolutamente riuscito a limitare le catture al livello dei TAC, sebbene lo stock sia aumentato a causa di un elevato reclutamento rispetto alle coorti del 2006 e del 2007;

il piano relativo alla sogliola nella Manica occidentale è fallito a causa di una norma per il controllo delle catture e di un sistema di limitazione dello sforzo inadeguati, ma anche a causa dell’incapacità di controllare l’errata assegnazione degli sbarchi, un problema ben noto all’epoca dell'elaborazione del regolamento; e

tonno rosso e ippoglosso nero, le cui catture non son state limitate al livello dei TAC, benché parte dell’insuccesso sia anche da imputare all’omissione, in entrambi i piani, di norme sulla riduzione dello sforzo. Un aspetto da notare qui è che ai meccanismi di controllo attuati per il nasello e la sogliola nella Manica occidentale mancavano alcuni elementi chiave di controllo, in particolare, l'uso dei porti designati e il divieto di trasbordo (Tabella 5). Una conclusione che si può trarre è che i piani per la pesca con noti problemi di osservanza e che necessitano di riduzioni dello sforzo dovrebbero contemplare un sistema di porti designati e restrizioni relative al trasbordo.

3.3 Impatti sugli ecosistemi Nessuno dei piani contemplava sezioni specifiche relative agli impatti sugli ecosistemi. Il piano per l’anguilla europea prevedeva opzioni per l’obiettivo di una migrazione del 40% che includevano la conservazione dell’habitat. Non è ancora possibile valutare l’efficacia delle proposte, tuttavia l’adozione di obiettivi inferiori (prossimi al Bmsy) indicati negli ultimi piani si tradurranno in stock maggiori e vantaggi sotto il profilo dell’ecosistema.

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CONCLUSIONI Ad eccezione dei piani ORGP, il nostro studio non ha individuato una categoria facilmente definita di piani di ricostituzione e di gestione che abbia dimostrato di non riuscire mai nel proprio intento. Questo è dovuto al fatto che ogni piano sviluppato dall’UE ha presentato caratteristiche diverse e ha affrontato problemi differenti del settore della pesca. Abbiamo però identificato gli elementi dei piani che ne hanno decretato il successo o il fallimento e su cui ci basiamo in questa sezione conclusiva nell'ottica di trarre lezioni per i piani pluriennali/di ricostituzione da elaborare in futuro. Da una disamina a livello mondiale dei piani di ricostituzione, condotto a titolo del progetto UNCOVER finanziato dall’Unione, sono emersi tre fattori ritenuti importanti ai fini di un programma di ricostituzione degli stock riuscito: una rapida riduzione del tasso di mortalità per pesca e dei TAC, dai tempi troppo stretti per consentire un riorientamento dello sforzo verso attrezzi diversi, si è rivelata una componente che ha contribuito all’insuccesso di alcuni piani per il merluzzo bianco; caratteristiche del ciclo biologico e reclutamento favorevoli; criteri di gestione e rendimento definiti con precisione, coerenti e provati (Wakeford et al., 2009). Non deve pertanto stupire che la suddetta disamina abbia evidenziato che la norma relativa alla variazione dei TAC pari al 15% è un elemento determinante per la mancata riuscita dei piani, o almeno per il loro rallentamento, e che la Commissione, il PE e il Consiglio abbiano ritenuto ragionevole introdurre nei piani recenti delle disposizioni relative a variazioni più elevate (20% o 25% nel caso del merluzzo bianco 2008). Il secondo fattore, ossia caratteristiche del ciclo biologico e reclutamento favorevoli, può aver contribuito al successo di alcuni piani, come quello per il merluzzo bianco nel Baltico orientale, o aver evitato un fallimento catastrofico nel caso del nasello (che, nonostante un controllo inadeguato di sforzo e catture ha ancora registrato un aumento nella biomassa dello stock). Per quanto attiene al terzo fattore, criteri di gestione definiti con precisione sotto il profilo scientifico, benché siano molti gli esempi recenti in cui il tasso di mortalità per pesca è maggiore dell’obiettivo proposto dalla Commissione (che in vari casi è stato fissato a F0,1, valore indicativo precauzionale per FmsY), gli obiettivi finali sono in genere in linea con il parere scientifico. Se i piani non sono coerenti rispetto al parere scientifico, ci si può chiedere se l’errore indotto dalla mancanza di coerenza sia maggiore dell’errore imputabile all’assenza di valide norme di gestione dello sforzo, di norme di controllo e della loro applicazione. I piani di ricostituzione di successo richiedono un alto grado di osservanza, ottenibile attraverso la partecipazione/cooperazione dei pescatori o con una forte attuazione. Il fallimento di alcuni piani, come nel caso di nasello e scampo, può in parte essere riconducibile al numero ridotti di articoli correlati alla conformità rispetto ad altri per i quali la conformità è un aspetto imprescindibile, come nel caso del merluzzo bianco del Baltico. Anche se i piani contemplano alcuni elementi di controllo, e quelli dedicati alla pesca con noti fenomeni di pesca illegale hanno misure più rigide, il controllo è in realtà affrontato con la massima efficacia dagli Stai membri, da specifici regolamenti in materia e da interventi dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (CFCA). I piani di ricostituzione/gestione sono innanzitutto norme per il controllo delle catture con l’aggiunta di meccanismi intesi alla riduzione dello sforzo in conformità delle minori possibilità. Non possono risolvere problemi di vasta portata della PCP quali la capacità eccessiva e il controllo.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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La nostra analisi ha individuato una serie di fattori determinanti ai fini dell’elaborazione di un piano di ricostituzione/gestione, e più precisamente:

I tre elementi essenziali da inserire in un piano sono - obiettivi e una norma per il controllo delle catture coerenti e provati rispetto

al parere scientifico; - norme di gestione dello sforzo che riducano lo sforzo e/o la capacità nella

stessa proporzione del tasso di mortalità per pesca; e - solidi elementi di controllo che ricompensino i pescatori che rispettano le

norme ed eliminino la possibilità di violare le disposizioni.

Occorre testare l'HRC di base sotto il profilo della solidità in caso di incertezza nella valutazione dello stock e di errore di attuazione, soprattutto per quanto riguarda la norma sulla variazione interannuale dei TAC.

Sulla base dell’esperienza acquisita con i piani esistenti, gli obiettivi dovrebbero essere fissati in termini di mortalità per pesca e non di stato dello stock, sebbene quest’ultimo fattore possa essere inserito come obiettivo all’interno del piano, e dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi MSY.

L’HCR deve calcolare le riduzioni di TAC sulla base di riduzioni in tassi di mortalità per pesca anticipati, senza aumenti di dichiarazioni inesatte o rigetti, cioè eliminando questi elementi dal calcolo.

Il piano deve tener conto di tutte le fonti di mortalità, soprattutto nel caso della pesca multispecifica, e continuare a controllare attentamente la portata di tali fonti e il relativo contributo alla mortalità per pesca (ossia, evitare il problema sorto con il piano del 2004 per il merluzzo bianco, nel cui caso la componente di mortalità per pesca di alcuni settori della flotta ha registrato un notevole aumento).

Le catture e le catture accessorie devono essere costantemente oggetto di controllo di programmi di osservatori indipendenti, onde evitare il problema di episodi di mortalità (rigettata) non rilevati.

L’HCR deve ridurre il tasso di mortalità per pesca in misura significativa, portandolo a zero se possibile nella pesca di un’unica specie qualora la biomassa sia prossima al valore di riferimento limite, e deve intervenire rapidamente in questo senso. La variazione interannuale del TAC non dovrebbe essere inferiore al 20%.

Nei casi in cui il controllo non è perfetto, il piano deve contemplare limitazioni dello sforzo di pesca, affinché la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca effettivi sia pari o superiore a quella del tasso di mortalità per pesca. I piani devono inoltre prendere in considerazione il comportamento naturale e l’incentivo economico della flotta, che comporta una violazione dei contingenti in caso di diminuzione dei TAC.

Le limitazioni dello sforzo di pesca devono essere applicate onde controllare la capacità di tutti i settori della flotta che catturano volumi significativi delle specie bersaglio, e non solo l’accesso operativo di alcuni settori alle attività di pesca.

Il piano deve contemplare misure di controllo.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

133

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DETTAGLI DEL PIANO MERLUZZO BIANCO 2004 E DEL PIANO MERLUZZO BIANCO 2008

Tabella 20: Piano del 2004 per la ricostituzione del merluzzo bianco. Sintesi delle opinioni degli Stati membri. (Chiave: Kion – Consiglio, E – Spagna, D – Germania, DK – Danimarca, F – Francia, NL – Paesi Bassi, IRL – Irlanda, P – Polonia, S – Svezia, UK – Regno Unito).

Argomento SM Osservazione / Parere

Generale La maggior parte delle delegazioni

ha ritenuto che le proposte fossero molto complesse e burocratiche;

ha sottolineato la necessità di un esame approfondito per comprendere tutte le conseguenze (sia sulla pesca che sugli stock);

ha evidenziato che le consultazioni con il settore della pesca sono ancora in corso;

ha sottolineato la necessità di tenere debito conto dell’impatto socioeconomico di entrambe le proposte.

E

Ha sottolineato che in fase di esame dei piani di ricostituzione occorrerebbe tenere conto delle specifiche caratteristiche dei diversi stock. Ha affermato che la situazione dello stock di nasello era estremamente diversa da quella dello stock di merluzzo bianco. Pertanto, le soluzioni da adottare per uno stock non devono necessariamente essere le stesse per l’altro.

DK, E e F Hanno chiesto di garantire proporzionalità ed equilibrio delle misure.

D e NL

Hanno sottolineato che il contributo delle flotte deve essere proporzionato alla quota di sbarchi di merluzzo bianco e all’impatto su altre specie. I Paesi Bassi hanno inoltre sostenuto che gli Stati membri devono avere la possibilità di utilizzare appieno i loro contingenti.

F Ha sottolineato la necessità di un’attuazione graduale del piano di ricostituzione.

D Ha sostenuto che la situazione dello stock di merluzzo bianco era molto simile a quanto era accaduto al largo della costa canadese. Ha pertanto suggerito di valutare l'applicazione di una moratoria totale sulle catture o, in alternativa, di un

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

134

Argomento SM Osservazione / Parere

divieto estensivo delle zone di riproduzione.

IRL, NL Hanno evidenziato che la strategia di ricostituzione deve tener conto del fatto che stock diversi erano stati oggetto di misure di ricostituzione diverse per periodi diversi. Occorrerebbe anche evitare di aumentare lo sforzo di pesca sugli stesi stock.

Obiettivi e norme di cattura

La maggior parte delle delegazioni

Si sono pronunciate a favore degli obiettivi i ricostituzione e del calendario fissato per il loro conseguimento e hanno ritenuto opportuno aggiornare i livelli obiettivo riguardo a stock e mortalità per pesca sulla base dei dati scientifici rivisti.

Kion L’SSB del merluzzo bianco è così bassa che occorrono misure drastiche che consentano di raggiungere un livello minimo in modo da utilizzare la norma relativa al 30%.

D È importante tirare fuori gli stock quanto prima dalla zona di pericolo.

E L’aumento annuo del 10% previsto per il nasello è troppo rigido, mentre sarebbe più opportuno il 5% per attenuare l’impatto socioeconomico e mantenere la coerenza rispetto al calendario fissato.

E, F I criteri di fissazione dei TAC andrebbero applicati dal primo anno.

NL Un aumento annuo del 30% è un obiettivo ambizioso. Occorre stabilire limiti massimi per le oscillazioni dei TAC.

UK Necessaria un’ulteriore spiegazione tecnica. Il quadro dovrebbe durare 3 o 5 anni prima di eventuali modifiche.

Sforzo di pesca

La maggior parte delle delegazioni

Hanno insistito sulla necessità di un’analisi più approfondita sulle possibili conseguenze di entrambe le proposte.

Kion, B, D, DK, NL, S, UK

Occorre limitare lo sforzo di pesca considerata la situazione critica di vari stock. Nondimeno:

o Si deve rispettare il principio di stabilità relativa. Preferibili periodi di riferimento fissi (D).

o Preferibili riduzioni della capacità (DK).

o Non esclude altre misure quali i divieti di zone, no a zone e misure tecniche che riguardano gli attrezzi da pesca (UK).

D Le proposte premiano coloro che hanno continuato a ridurre gli stock e punisce coloro che hanno diminuito le catture. Periodi di riferimento diversi diventano un incentivo a esaurire lo sforzo di pesca autorizzato per ciascun anno. È controproducente per la ricostituzione di stock.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Argomento SM Osservazione / Parere

E Applicazione simultanea di TAC e sforzo di pesca da decidere caso per caso e, in linea di principio, da riservare alle situazioni più problematiche.

D, F Forte riserva. Il calcolo dello sforzo è inaccettabile, in quanto legittima il superamento dei contingenti e non è conforme al principio della stabilità relativa. La Manica orientale (VIId) non dovrebbe essere abbinata al Mare del Nord né inclusa nei piani di ricostituzione (F).

D, F, NL, P, S, UK

Hanno evidenziato l’importanza di rispettare il principio di stabilità relativa in fase di assegnazione dello sforzo di pesca tra i vari Stati membri.

Controllo e monitoraggio

Kion, D, IRL, NL, S

Occorrono controlli adeguati ed efficaci al fine di garantire l’applicazione delle norme.

D, DK, P, UK

Occorre semplificare:

o consentire misure di controllo alternative (DK);

o maggiore attenzione all’allegato XVII al regolamento n. 2341/2002 (D, UK).

F Riserve considerato il legame con lo sforzo di pesca.

Specie associate

D

D’accordo in linea di principio, ma solo se le catture accessorie sono significative. Occorrerebbe escludere la pesca del merluzzo carbonaro.

DK D’accordo sul fatto di ridurre la pesca di altre specie onde preservare il merluzzo bianco e il nasello, ma ha chiesto di valutare l’impatto socioeconomico di tali misure. Inoltre, la riduzione del 10% dello sforzo per pescherecci che catturano il cicerello e la busbana norvegese era arbitraria e ingiustificata.

E Ha chiesto una chiara definizione di specie associate e di rispettare la proporzionalità laddove c’erano pochissime catture di stock nell’ambito di un piano di ricostituzione.

F Le misure proposte sono eccessive.

NL Le misure dirette a specie associate sono possibili solo a fronte di una giustificazione scientifica ampiamente accettata.

S Occorre approfondire la discussione.

UK Da considerare con attenzione a seconda dello stock in questione.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 21: Piano del 2008 per la ricostituzione del merluzzo bianco. Sintesi delle opinioni degli Stati membri. (Chiave: Kion – Consiglio, E – Spagna, D – Germania, DK – Danimarca, F – Francia, NL – Paesi Bassi, IRL – Irlanda, P – Polonia, S – Svezia, UK – Regno Unito).

Delegazione Osservazione / Parere

BE: L’estensione finalizzata all’inclusione del Mar celtico è stata messa in dubbio. Potrebbe avere un impatto sul piano di ricostituzione della sogliola nella zona CIEM VII. L’obiettivo di mortalità per pesca anziché di SSB era discutibile, in quanto l’incertezza della mortalità per pesca incerta si tradurrebbe in incertezza dei TAC. L’attuale sistema di sforzo non era gestibile. Occorreva sufficiente sforzo per pescare i contingenti. Uno dei punti chiave era come adattare il piano relativo alla sogliola al piano per il merluzzo bianco.

IE: Ancora contraria alla politica preconfezionata. L’IE non è convinta che si debba includere il Mar Celtico.

ES: La proposta era importante per l’intera flotta comunitaria e per i pescherecci spagnoli. Il piano di ricostituzione in vigore per il merluzzo bianco non aveva sortito i risultati auspicati e questo poteva minare la credibilità della PCP. L’emendamento al piano di ricostituzione per il merluzzo bianco dovrebbe concentrarsi sulle navi che pescano tale specie, non coprendo quindi la flotta spagnola.

NL: Il sistema di kW-giorni dovrebbe rafforzare la gestione, ma quest’ultima sarebbe complessa per gli Stati membri. Il giudizio dei Paesi Bassi riguardo alla proposta dipenderà dal numero di flotte che non praticano la pesca del merluzzo bianco inserite nel piano.

SE: Il sistema relativo allo sforzo dovrebbe essere semplice. La proposta consente la flessibilità. La SE desidera sapere il motivo per cui il piano funzionerà e sarà efficace e anche quale sarà il coinvolgimento della Norvegia. Il piano è collegato a misure tecniche. Le misure tecniche relativa a Skagerrak e Kattegat dovrebbero essere in linea con quelle previste per il Baltico. Occorrerebbe operare una distinzione tra pesca del merluzzo bianco e pesca mulltispecifica, soprattutto in termini di dimensioni delle reti.

UK: Ha sostenuto i seguenti aspetti: i) l’attenzione rivolta alla mortalità per pesca, il sistema di gestione dello sforzo basato sui kW-giorni; ii) riduzioni graduali; iii) soluzioni locali; iv) delega a Stati membri.

Aveva espresso preoccupazione riguardo a certi punti mirando a:

i) un solido meccanismo per garantire la trasmissione di dati su attività e rigetti da parte di tutti gli Stati membri; ii) il riconoscimento nello sforzo del contributo della flotta britannica dedita al pesce bianco iii) l’esclusione del Mar Celtico.

DE: Ha accolto con favore

i) l’introduzione di un metodo di fissazione dei TAC in assenza o scarsità di dati; ii) l’obiettivo di ridurre i rigetti; iii) la semplificazione della gestione dello sforzo e la sussidiarietà proposta al riguardo.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Delegazione Osservazione / Parere

FR:

- lamenta la mancata introduzione di un approccio regionale. Nutre una riserva al riguardo; - misure di gestione per il Mar Celtico insoddisfacenti; - avere obiettivi riguardo tasso di mortalità per pesca e all’SSB è una contraddizione. Il 25% di riduzione della mortalità per pesca

e il 20% di riduzione dei TAC sono eccessivi; - i gruppi relativi allo sforzo dovrebbero essere suddivisi per catture anziché per attrezzo o dimensione delle maglie; - occorre adeguare la base dello sforzo.

COM:

- occorrerebbe includere il Mar Celtico ma con più misure specifiche; - le catture accessorie del merluzzo bianco contribuiscono ancora al tasso di mortalità della specie, ma si possono discutere i

parametri; - il piano dovrebbe riuscire a ridurre il tasso di mortalità finché lo stock torna ai necessari livelli di SSB. Tra le misure da

intraprendere possono figurare interventi intesi a evitare il merluzzo bianco, periodi di divieto e attrezzi più selettivi; - spetterà agli Stati membri gestire lo sforzo entro un massimale complessivo.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 22: Procedura di consultazione del PE del 2008 sul piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Il corsivo e il grassetto evidenziano le aggiunte del PE.

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

1 Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento; quindi la strategia precauzionale impone l'adozione di provvedimenti drastici.

La strategia precauzionale figura nei trattati e dovrebbe essere citata nei piani di ricostituzione.

2 Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC. Le limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi proporzionalmente alle flotte degli Stati membri.

Per far sì che i pescatori accettino queste proposte è importante che le riduzioni dello sforzo di pesca siano condivise equamente tra gli Stati membri cosicché i pescatori di uno Stato membro non abbiano l'impressione di essere trattati iniquamente.

3 Nuovo (7 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare ulteriori misure non discriminatorie per il mantenimento e a tutela delle risorse alieutiche, purché esse siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca. Tali misure non inciderebbero sull'attribuzione delle quote secondo il sistema della stabilità relativa nel momento in cui gli stock sono ricostituiti e lo Stato membro intende

L'aggiunta è necessaria per evitare che i paesi che intendano prendere ulteriori misure siano puniti con l'attribuzione di quote inferiori negli anni seguenti, dato che tali quote si basano in parte

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

riaprire la pesca. sulle catture attuali.

4 Nuovo (10) La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima un'analisi delle conseguenze socioeconomiche del piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e approntare gli strumenti finanziari necessari per alleviare le perdite subite dal settore.

L'emendamento si spiega da sé.

5 Nuovo Articolo 2 bis Procedura di modifica delle aree geografiche 1. Agendo su richiesta motivata di uno Stato membro, di un consiglio consultivo regionale istituito in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002 competente per una o più delle aree specificate all'articolo 2 del presente regolamento, o di propria iniziativa, la Commissione, consultato il comitato tecnico, scientifico ed economico per la pesca, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) 2371/2002, può modificare le aree geografiche definite all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le modifiche possono essere permanenti o per un periodo di tempo specifico. 3. Misure di applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Gli stock di merluzzo bianco non sono distribuiti uniformemente in tutte le aree geografiche definite all'articolo 2. È in atto un'attività scientifica volta a stabilire l'estensione dei collegamenti spaziali tra stock di merluzzo bianco e altri stock demersali. La possibilità di catturare altri stock demersali evitando impatti negativi sul merluzzo bianco è già implicitamente riconosciuta all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio (con l'esclusione dei rettangoli statistici specificati dall'ICES dalla portata delle misure di ricostituzione del merluzzo bianco). Dato il lungo arco di tempo sul quale ci si aspetta che la proposta sia applicata e le

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

possibilità di progressi nella conoscenza dei collegamenti tra stock demersali, è bene lasciare la possibilità di modificare le aree cui il piano di applica.

6 Nuovo Articolo 8 bis Assegnazione di chilowattgiorni aggiuntivi 1. Agendo su richiesta motivata di uno Stato membro, di un consiglio consultivo regionale istituito in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002, competente per una o più delle aree specificate all'articolo 2 del presente regolamento, o di propria iniziativa, la Commissione, consultato il comitato tecnico, scientifico ed economico per la pesca, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, può presentare una proposta per assegnare chilowattgiorni aggiuntivi agli Stati membri nella misura in cui ci si aspetti che l'adozione di misure tecniche consenta di evitare il superamento dei tassi di mortalità dovuti alla pesca, specificati all'articolo 6. 2. Le misure tecniche di cui al paragrafo 1 possono comprendere: - misure concernenti la struttura dell'attrezzatura di pesca, il numero e le dimensioni degli attrezzi di pesca a bordo e i loro metodi di impiego, - le zone e/o i periodi in cui le attività di pesca sono proibite o limitate anche per la protezione delle aree di deposizione delle uova e di sviluppo degli avannotti. Dette misure possono applicarsi in tutte o in qualsiasi parte delle aree geografiche di cui all'articolo 2. 3. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione in merito

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

all'assegnazione di chilowattgiorni aggiuntivi ai sensi del presente articolo.

7 Tutti i pescherecci che figurano nella base dati di cui all'articolo 9 sono compresi nell'elenco 1 o nell'elenco 2; anche i pescherecci che non figurano nella suddetta base dati possono essere inclusi nell'elenco 1 o nell'elenco 2.

Tutti i pescherecci che figurano nella base dati di cui all'articolo 9 sono compresi nell'elenco 1 o nell'elenco 2; anche i pescherecci che non figurano nella suddetta base dati possono essere inclusi nell'elenco 1 o nell'elenco 2. In particolare, gli Stati membri tengono conto della necessità di inserire nell'elenco 1 o nell'elenco 2 i pescherecci che hanno sbarcato quantità qualsiasi delle specie menzionate all'articolo 15 e che non figurano nella base dati specificata all'articolo 9.

8 Una giornata fuori dal porto è un periodo continuo di 24 ore a contare dall'entrata in una delle zone geografiche indicate all'articolo 2 o una qualsiasi parte di tale periodo.

Una giornata fuori dal porto è un periodo continuo o meno pari a un totale di 24 ore a contare dall'entrata in una delle zone geografiche indicate all'articolo 2. Il numero di giorni trascorsi fuori dal porto è calcolato dividendo il numero delle ore trascorso fuori dal porto per 24.

9 Nuovo Articolo 21 bis Monitoraggio dei pescherecci via satellite 1. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002, a bordo dei pescherecci inseriti nell'elenco 1 o nell'elenco 2 di cui all'articolo 12 del presente regolamento, dal 1° gennaio 2005 deve essere installato un sistema funzionante che consente di localizzarli e di individuarli con sistemi di controllo a distanza. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si possono adottare regole dettagliate conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

10 Capitolo nuovo CAPITOLO V bis DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

11 Nuovo Articolo 21 ter Gli effetti della pesca industriale sugli stock di merluzzo bianco Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte legislative, sull'impatto della pesca industriale nelle aree geografiche di cui all'articolo 2 relativamente a: - mortalità del merluzzo bianco - altri impatti sugli stock di merluzzo bianco, in particolare gli effetti della rimozione di un'ampia biomassa di specie preda del merluzzo bianco.

12 Nuovo Articolo 21 quater Relazioni sull'impatto socioeconomico del presente regolamento 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'impatto socioeconomico dello stesso. 2. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento e al Consiglio sull'impatto socioeconomico del regolamento e le misure adottate dagli Stati membri per gestire tali ricadute, eventualmente accompagnate dalle necessarie proposte, comprese proposte relative alle risorse finanziarie. 3. Qualora una relazione sull'impatto socioeconomico del presente regolamento indichi che esso ha un impatto socioeconomico negativo su una o più comunità all'interno di uno Stato membro, tale Stato membro chiede di accedere a qualunque fondo al quale abbia diritto al fine di ovviare all'effetto socioeconomico negativo.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento

13 Nuovo Articolo 21 quinquies Revisione intermedia Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio sui progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso.

14 Nuovo Articolo 21 sexies Consigli consultivi regionali 1. Allorché si costituisce un consiglio consultivo regionale competente per una o più delle aree di cui all'articolo 2 del presente regolamento, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione consulta il consiglio consultivo regionale sulle proposte volte a modificare, integrare o sostituire il presente regolamento. 2. Fatti salvi i suoi ulteriori poteri, un consiglio consultivo regionale quale descritto al paragrafo 1, per l'area geografica per la quale è competente, nel contesto del presente regolamento, ha il potere di: - presentare una richiesta alla Commissione per la modifica delle aree geografiche alle quali si applica il regolamento, conformemente all'articolo 2 bis. - presentare alla Commissione una richiesta di misure tecniche aggiuntive da applicare nell'area per la quale è competente e richiedere un'assegnazione aggiuntiva di chilowattgiorni conformemente all'articolo 8 bis.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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Tabella 23: Procedura di consultazione del PE del 2008 sul piano di ricostituzione del merluzzo bianco.

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamenti accolti dalla Commissione

1 I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero.

(1) I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca (comprese le azioni di controllo e sorveglianza volte a impedire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco pescato nel corso di operazioni di pesca illecite, non dichiarate o non regolamentate) sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero, sebbene le riserve del Mare del Nord e del Mare Celtico mostrino taluni segni di miglioramento.

Accolto

2 Nuovo (4 bis) Efficaci meccanismi di gestione della pesca dovrebbero essere sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca. A tale fine, la valutazione e il processo decisionale dovrebbero coinvolgere i consigli consultivi regionali e gli Stati membri pertinenti .

Accolto in linea di massima

3 Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco.

(5) Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori e degli Stati membri a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tutte le catture di merluzzo bianco dovrebbero essere scaricate a terra e non scartate, in modo da consentire un'adeguata valutazione scientifica delle riserve.

Respinto nella presente fase. La Commissione condivide l’obiettivo di riduzione dei rigetti, ma la legislazione in questione riguarda soltanto la definizione dei TAC e dei livelli di sforzo consentendo agli Stati membri di assegnare più sforzo alle navi che catturano volumi inferiori di merluzzo bianco. È in fase di elaborazione una nuova politica relativa alla riduzione dei rigetti.

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamenti accolti dalla Commissione

4 Nuovo (5 bis) Siffatti programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco hanno maggiori più probabilità di successo se sono sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca; coerentemente i programmi intesi ad evitare la cattura di merluzzo bianco sviluppati all'interno degli Stati membri dovrebbero essere considerati mezzi efficaci di promozione della sostenibilità, e lo sviluppo di siffatti programmi dovrebbe essere incoraggiato parallelamente all'applicazione della legislazione comunitaria pertinente.

Accolto

5 (5 ter) Gli Stati membri dovrebbero esercitare la loro facoltà di assegnare gli accessi alla pesca per le riserve di merluzzo bianco in modo tale da incoraggiare i propri pescatori ad effettuare la pesca secondo modalità che abbiano per effetto una pesca più selettiva e siano meno dannosi per l'ambiente.

Accolto

6 b bis) allorché le riserve di merluzzo bianco saranno significativamente migliorate, la Commissione dovrebbe riesaminare il sistema di regolazione degli sforzi.

Accolto in parte. È opportuno riesaminare il sistema, se le condizioni mutano. A tale proposito, la Commissione dovrebbe valutare il sistema e, se del caso, presentare proposte al Consiglio ai fini di un riesame del sistema in questione.

7 4. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15%, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.

4. In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15%, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.

Accolto in parte. È sensato che per gli stock ad altissimo rischio il TAC non subisca un aumento superiore al 15%. Tuttavia, occorre prevedere la possibilità di fissare riduzioni maggiori.

8 b) ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti pertinenti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

b) un quantitativo adeguato suggerito da altre fonti pertinenti di mortalità del merluzzo bianco, quali un'analisi scientifica che valuti l'entità di merluzzo bianco ucciso dalle foche, unitamente a una valutazione dell'impatto del cambiamento climatico sul recupero del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

Accolto in parte La Commissione è d’accordo a fare riferimento, sulla base di un’analisi scientifica, alla mortalità imputabile alle foche quale esempio di mortalità aggiuntiva nonché a considerazioni riguardo all’impatto del cambiamento climatico sul merluzzo bianco.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamenti accolti dalla Commissione

9 Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati.

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati. Inoltre, la Commissione raccoglie i pareri dei consigli consultivi regionali e degli Stati membri pertinenti riguardo alla gestione efficiente delle riserve di merluzzo bianco.

Accolto

10 Limitazione dello sforzo di pesca Determinazione dello sforzo di pesca Respinto Il capitolo sullo sforzo riguarda una limitazione dello sforzo di pesca da attuare al fine di proteggere lo stock, non una misurazione dello sforzo di pesca.

11 per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2005, 2006 e 2007, quale risulta dal parere dello CSTEP;

per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004, 2005 e 2006, quale risulta dal parere dello CSTEP;

Accolto in parte La Commissione è favorevole a sostenere un livello di riferimento diverso da quello della proposta, ma sta ancora valutando, di concerto con gli Stati membri interessati, il livello adeguato da utilizzare.

12 Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture totali, sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l’80% di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:

Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, nel complesso hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture accumulate, sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l"80% di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:

Accolto in parte La Commissione ammette che il testo della proposta era ambigua e creava confusione ed è d’accordo per un testo più semplice e più chiaro.

13 nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di riduzione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;

nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di variazione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;

Accolto

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamenti accolti dalla Commissione

14 Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base dei criteri di seguito enunciati:

Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base di una serie di criteri, tra cui, ad esempio:

Accolto

15 3. Per ciascun gruppo di sforzo, la capacità totale, espressa in GT e in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità al paragrafo 2 non supera la capacità delle navi che hanno praticato la pesca nel 2007 con l'attrezzo da pesca e nella zona geografica considerati.

SOPPRESSO Accolto in parte La Commissione ammette che la disposizione è troppo restrittiva, in quanto impedisce lo sviluppo di capacità in tutti i gruppi di sforzo, una situazione non auspicabile. La Commissione sta ora valutazione in quale modo renderla più flessibile.

16 Gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:

Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:

Accolto

17 Il trasferimento è autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.

Il trasferimento è, in linea di principio, autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. In caso di trasferimento da un gruppo di attrezzi cedente ad un altro gruppo di attrezzi cedente le cui catture per unità di sforzo sono superiori, lo sforzo trasferito è soggetto ad una riduzione sotto forma di un coefficiente correttore da determinare. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.

Accolto in linea di massima La Commissione può accogliere l’idea di un coefficiente correttore da determinare, ma è un aspetto che richiede un approfondimento sotto il profilo tecnico.

18 Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione.

Soppresso Respinto Questa procedura decisionale è quella prevista nell’ambito della PCP per stabilire le possibilità di pesca e le relative condizioni.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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ALLEGATO 2: IL PIANO DEL TONNO ROSSO IN DETTAGLIO Tabella 24: Procedura di consultazione per la proposta di regolamento del

Consiglio che modifica il regolamento n. 41/2007.

Attività e Data Azione/Risultato Relazione del COREPER al Consiglio, aprile 2007

Sintesi delle questioni in sospeso del regolamento n. 41/2007 del Consiglio:

- data di entrata in vigore antecedente al piano di ricostituzione dell’ICCAT messa in dubbio da SM,

- obiezione formale all’uso dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento quadro per vietare la pesca,

- gli SM si sono anche opposti alla deroga sulla taglia minima di sbarco, affermando che è in contrasto con il parere scientifico, e alla data di entrata in vigore,

- gli SM lamentano la mancanza di detrazioni dai futuri contingenti se superati o di “rimborso”.

In Consiglio ha invitato ad affrontare in dibattito le questioni. Richiesta del Consiglio al COREPER, maggio 2007

Il Consiglio ha chiesto al COREPER di trovare una soluzione alle questioni in sospeso relative alla proposta volta a modificare il regolamento n. 41/2007 nell’ottica di una votazione nel giugno 2007.

Modifica del Consiglio al regolamento n. 41/2007 del Consiglio, maggio 2007

Emendamenti apportati alla proposta di regolamenti che modifica il regolamento n. 41/2007

- emendamenti testuali minori, quale l’eliminazione di titolo e oggetto nel preambolo,

- eliminazione dell’articolo sull’attuazione, - modifica della data di entrata in vigore della taglia

minima di sbarco dal 16 giugno al 30 giugno, e della data relativa ai registri di navi e allevamenti, da aprile a giugno.

Adozione del regolamento del Consiglio n. 643/2007, giugno 2007

Il Consiglio adotta il testo rivisto del regolamento n. 41/2007 come regolamento (CE) n. 643/2007 che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dall’ICCAT.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

150

Tabella 25: Dettaglio degli emendamenti del PE alla proposta.

Attività e Data Azione/Risultato Adottato

Emendamento del PE alla proposta, agosto e novembre 2007

Tra i principali emendamenti alla proposta figurano: - Articolo 3 bis: articolo nuovo secondo cui un mese

prima dell'invio dell'elenco dei pescherecci e delle tonnare di cui agli articoli 12 e 13, gli Stati membri devono trasmettere il numero di pescherecci e di tonnare per i quali intendono chiedere autorizzazioni di pesca, indicando lo sforzo di pesca previsto. Ogni SM deve assicurare che lo sforzo compreso nel piano di pesca sia proporzionale alla quota di cui dispone il detto Stato membro.

- Articolo 4, paragrafo 1: aggiunta di testo per coerenza con l’emendamento all’articolo 3 relativo ai piani di pesca.

- Articolo 4, paragrafo 2 bis: paragrafo nuovo secondo cui ogni Stato membro garantisce che la propria capacità di ingrasso e di allevamento è coerente con i TAC di tonno rosso nella regione.

- Articolo 5, paragrafo 1: eliminazione della deroga per la zona durante il periodo di divieto.

- Articolo 5, paragrafo 4 bis: paragrafo nuovo sulla compensazione finanziaria a carico del FEP da erogare nei periodi di fermo.

- Articolo 7, paragrafo 2: soppresso paragrafo relativo alla deroga per la taglia minima di individui catturati da tonniere con lenze a canna e a fini d'allevamento.

- Articolo 12, paragrafo 1, comma 1 bis; paragrafo nuovo secondo cui il numero di pescherecci presente nell'elenco deve corrispondere alle condizioni e al calcolo dello sforzo di pesca cui fa riferimento il piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.

- Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis: paragrafo nuovo per coerenza con l’emendamento precedente, ma per le tonnare

- Articolo 17, paragrafo 5 bis: paragrafo nuovo secondo cui la Commissione deve garantire che le attività di pesca del tonno rosso saranno interrotte in quegli Stati membri che non rispettano i requisiti per la presentazione di informazioni relative alle catture.

- Articolo 21, paragrafo 2 bis: paragrafo nuovo secondo cui sulla base dei dati forniti relativi alle catture forniti, la Commissione elabora, in collaborazione con l'ICCAT, un piano di riabilitazione delle tonnare dell'Atlantico e di recupero di quelle che hanno cessato le loro attività nel Mediterraneo.

- Articolo 24, paragrafo 4 bis: paragrafo nuovo secondo cui gli Stati membri collaborano tra loro al fine di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di misure di esecuzione nei confronti di navi di cui sia accertata la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento.

In parte No No No No No No No In parte No No

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Tabella 26: Dettaglio delle discussioni del Consiglio del settembre 2007 sulla proposta relativa al tonno rosso.

Attività e Data Azione/Risultato Adottato

Revisione 1 della Presidenza

Principali emendamenti/commenti inseriti: - Articolo 2, uno Stato membro ha chiesto di

inserire nelle definizioni le spiegazioni di tipi di peschereccio e di ingabbiamento.

- Precedente inserimento* del nuovo articolo 7 sulla taglia minima evidenziato dalla Commissione, testo tratto principalmente dall’allegato 1 dalla raccomandazione dell’ICCAT; comprende la richiesta al Consiglio di stabilire il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a catturare il tonno rosso e di pescherecci da traino pelagici autorizzati a pescare il tonno rosso come cattura accessoria.

- Articolo 29, uno SM chiede la dichiarazione COM sulla flessibilità relativa a % del FEP.

Sì Sì Sì Cfr. infra

Revisione 2 della Presidenza

- Articolo 2: inserita definizione di nave da trasporto (SM)

- Articolo 4: richiesta di trasmettere informazioni su accordi commerciali privati tra cittadini e PPC e graduale eliminazione del noleggio entro il 2010 (SM)

- Articolo 7, paragrafo 6: inserimento di tonno rosso “tra 8 e 30 kg” dell’”Atlantico orientale” rispetto al 2% del limite di contingente (SM).

Sì Sì Sì

Revisione 3 del Consiglio/della Presidenza

- Articolo 4: aggiunta di date entro le quali trasmettere alla Commissione le informazioni relative agli accordi commerciali privati; eliminazione del requisito del permesso di pesca per queste attività; gli SM garantiscono un numero di navi noleggiate proporzionale al contingente assegnato (SM).

- Articolo 7, paragrafo 6: modificato a 2006 il riferimento dell’anno per limitare il numero di pescherecci autorizzati a pescare il tonno rosso come catture accessorie; aggiunte lunghezze minime.

- Articolo 27, paragrafo 2: la Commissione informa gli SM quando un contingente PPC è esaurito sulla base di informazioni dell’ICCAT.

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

152

Tabella 27: Uno Stato membro ha presentato proprie osservazioni sulla proposta e gli emendamenti del Consiglio, come indicato di seguito.

Articolo Osservazioni dello Stato membro Adottato

Articolo 4, (Possibilità di pesca):

Paragrafo 1: - l’equilibrio tra contingente e sforzo di pesca da conseguire

nell’ambito di un piano di gestione della capacità di pesca non è oggetto della proposta di regolamento.

Paragrafi 2, 3, 4: - contestata la necessità di piani di pesca annuali, in quanto

non solo non sono parte della raccomandazione dell’ICCAT, ma la travalicano; difficoltà di prevedere il numero di giorni necessari alla pesca da un anno all’altro, informazione già presentata altrove.

Paragrafo 5: - le dichiarazioni su piani di pesca di anni precedenti vanno al

di là della raccomandazione dell’ICCAT. Paragrafo 6:

- precisazione che gli accordi privati necessitano dell’autorizzazione da parte di PCC e della scadenza, più sanzioni per cittadini che partecipano a trasferimenti di contingenti con/senza autorizzazione.

No? No No Sì

Articolo 7, Taglia minima:

Paragrafi 3-7: - estratti dal contesto della raccomandazione dell’ICCAT.

Paragrafi 3 e 4: - limitazioni troppo vaghe riguardo al numero di tonniere con

lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici autorizzati a pescare il tonno rosso come cattura accessoria, richiesta proposta di calcolo e anno di riferimento;

- richiesto emendamento relativo alle date.

No Sì, in parte Sì

Articolo 9, Catture accessorie

- interrogativo per sapere se il tonno rosso di peno inferiore ai 10 kg catturato accidentalmente debba essere rigettato/distrutto allo sbarco;

- distinzione necessaria tra cattura accessoria e cattura accidentale

Sì No

Articolo 14, Porti designati

- contraddizione nel testo rispetto agli sbarchi nei porti designati o ai trasbordi effettuati da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici.

No

Sono anche stati formulati suggerimenti/commenti di minore entità riguardo a:

Articoli 17-21 - nessun riferimento della Commissione che trasmette informazioni all’ICCAT.

Articolo 20 - precisazione di operazioni di “ingabbiamento” Sì

Articolo 22 - aggiunta di testo su ispezioni in porto e nell’allevamento necessaria agli articoli 18 e 20.

No

Articolo 24 - precisazione del campo di applicazione del programma di ispezione congiunta, dovrebbe contemplare anche ispezioni indipendenti.

No

Articolo 26 - aggiunta degli articoli 16 (JIS) e 4 (accordi commerciali privati) da inserire nell’elenco degli articoli che prevedono l’applicazione di sanzioni in caso di non conformità.

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ALLEGATO 3: DETTAGLI DEL PIANO DI RICOSTITUZIONE DELL'ANGUILLA EUROPEA Tabella 28: Osservazioni del PE sul piano di ricostituzione dell’anguilla europea. Il corsivo e il grassetto evidenziano le

aggiunte del PE.

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento 1 Nuovo (4 bis) Il 15 novembre 2005 il

Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di regolamento per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.

2 (8) Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dall’azione coerente a livello comunitario, di Stati membri e locale, come pure dall’informazione, la consultazione e la partecipazione dei settori pubblici interessati.

(8) Il successo delle misure di ricostituzione dello stock di anguilla europea dipende dalla stretta cooperazione e dall’azione coerente a livello comunitario, di Stati membri nonché locale e regionale, come pure dall’informazione, la consultazione e la partecipazione dei settori pubblici interessati.

Si adegua il testo alla realtà giuridica e amministrativa di taluni Stati membri, in cui la competenza per la regolamentazione della pesca dell'anguilla è dei governi regionali, oppure è condivisa tra questi e il governo centrale.

3 (10) Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure devono essere coordinati per l’intero bacino in questione. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest’ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati, senza che, peraltro, tale esigenza di coordinamento impedisca agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie,

10) Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure devono essere coordinati per l'intero bacino in questione. Tuttavia, tale concertazione non deve andare a scapito di una rapida introduzione della parte nazionale dei piani di gestione degli stock di anguilla. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest'ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. In sede di concertazione internazionale, sia all'interno della

Le misure di ripristino della popolazione di anguille europee non dovrebbero essere circoscritte alle acque interne della Comunità.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento Comunità che all'esterno, occorre prestare particolare attenzione al Mar Baltico e alle acque costiere europee che esulano dalla sfera di applicazione della 2000/60/CE. Tale esigenza di coordinamento non deve impedire agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie.

4 Nuovo (10) Nei bacini fluviali in cui la pesca e altre attività umane che hanno rilevanza per le anguille possono avere effetti transfrontalieri, tutti i programmi e le misure devono essere coordinati per l'intero bacino in questione. Tuttavia, tale concertazione non deve andare a scapito di una rapida introduzione della parte nazionale dei piani di gestione degli stock di anguilla. Nel caso di bacini fluviali che si estendono oltre i confini della Comunità, quest'ultima dovrebbe fare in modo di garantire un opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. In sede di concertazione internazionale, sia all'interno della Comunità che all'esterno, occorre prestare particolare attenzione al Mar Baltico e alle acque costiere europee che esulano dalla sfera di applicazione della 2000/60/CE. Tale esigenza di coordinamento non deve impedire agli Stati membri di adottare le azioni urgenti necessarie.

5 Nuovo (10 bis) Dato che buona parte dell'insediamento naturale dell'anguilla cieca va perduto, la Commissione dovrebbe esaminare nel breve periodo come si possa associare l'acquacoltura europea agli sforzi di ricostituzione degli

No

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento stock di anguilla europea anche mediante l'allevamento delle anguille argentate catturate per farne anguille gialle che sono rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare.

6 Nuovo (10 ter) Nel contesto della ricostituzione dello stock di anguilla europea, è opportuno sottolineare che l'anguilla cieca è particolarmente vulnerabile, segnatamente a causa del fatto che ne vengono esportate grandi quantità. Dovrebbero, pertanto, essere adottati provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono liberate nelle acque europee.

Poiché l'anguilla cieca costituisce una parte estremamente minacciata dello stock di anguille, a causa di una notevole domanda e di una forte esportazione, è opportuno adottare provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono liberate nelle acque europee.

No

7 Tra i giorni 1 e 15 di ogni mese è proibito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla.

Il periodo di pesca è abbreviato in modo che lo sforzo di pesca sia ridotto alla metà.

8 In deroga all'articolo 2, fino al 30 giugno 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla tra i giorni 1 e 15 di ogni mese, purché:

In deroga all'articolo 2, fino al 30 giugno 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla al di fuori del periodo di pesca stabilito, purché:

Dato che l'emendamento all'articolo 2 propone, come misura d'emergenza, di sostituire il fermo quindicinale con un abbreviamento del periodo di pesca, anche le deroghe devono essere istituite tenendo presente il periodo di pesca stabilito.

No (soppresso dalla proposta)

9 (b) tutte le anguille catturate siano rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte

(b) tutte le anguille:

- catturate siano rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte oppure

– le anguille siano destinate all'acquacoltura nell'Unione europea a condizione che le anguille impiegate in acquacoltura siano destinate, secondo

No (soppresso dalla proposta)

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento una percentuale da stabilirsi dalla Commissione, all'allevamento e al rilascio nelle acque interne europee aventi accesso al mare di anguille gialle, allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte, e

10 Nuovo b bis) gli Stati membri adottano altresì appositi provvedimenti tesi a ostacolare il meno possibile il flusso naturale delle anguille cieche durante taluni periodi.

Nei periodi in cui le anguille cieche affluiscono dalle regioni costiere alle acque interne dovrebbero essere rimossi il maggior numero possibile di ostacoli.

No (soppresso dalla proposta)

11 1. Se, per determinati bacini fluviali, le misure nazionali in vigore garantiscono già il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri interessati possono presentare una richiesta di deroga, fino al 30 giugno 2007, dalle misure previste per tali bacini all'articolo 2.

1. Se, per determinati bacini fluviali, le misure nazionali in vigore garantiscono già il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri interessati possono presentare una richiesta di deroga, fino al 30 giugno 2008, dalle misure previste per tali bacini all'articolo 2.

No (soppresso dalla proposta)

12 Nuovo Articolo 4 bis Protezione supplementare delle anguille cieche

La pesca all'anguilla di lunghezza inferiore a 12 cm è vietata qualora non risponda ad una delle seguenti condizioni:

a) le anguille catturate sono rilasciate nelle acque interne europee aventi accesso al mare allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte;

b) le anguille catturate sono impiegate per l'acquacoltura nell'Unione europea purché le anguille impiegate in acquacoltura siano destinate, secondo

No (soppresso dalla proposta)

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento una percentuale da stabilirsi dalla Commissione, all'allevamento e al rilascio, nelle acque interne europee aventi accesso al mare, di avannotti di anguille, allo scopo di favorire il tasso di migrazione delle anguille argentate adulte;

Qualora lo Stato membro lo desideri la Commissione può fissare una quota per l'esportazione di anguille cieche fatto salvo il criterio di sostenibilità o la ripresa dello stock dell'anguilla europea.

Qualora in una regione o in uno Stato membro l'anguilla cieca sia destinata al consumo la Commissione può dare il suo assenso purché ciò non violi il criterio della sostenibilità.

13 In deroga all'articolo 2, a partire dal 1° luglio 2007 è consentito pescare, sbarcare o detenere a bordo anguille della specie Anguilla anguilla tra i giorni 1 e 15 di ogni mese, purché tali attività di pesca siano conformi alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l'anguilla.

In deroga all'articolo 2, a partire dal 1° luglio 2008 le attività di pesca si conformano alle specifiche e alle restrizioni fissate in un piano di gestione per l'anguilla.

Adeguamento necessario alla luce dell'emendamento proposto all'articolo 2.

No (soppresso dalla proposta)

14 Nuovo 1 bis. Per gli Stati membri che hanno sottoposto all'approvazione della Commissione un Piano per la gestione della anguille prima del 31 dicembre 2006, l'effetto dell'articolo 2 è sospeso fintanto che la Commissione non abbia preso una decisione definitiva.

No (soppresso dalla proposta)

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento 15 1. Gli Stati membri individuano e

definiscono i diversi bacini fluviali ubicati sul loro territorio nazionale che, anteriormente all'intervento dell'uomo, costituivano habitat naturali per l'anguilla europea ("bacini fluviali dell'anguilla").

1. Gli Stati membri individuano e definiscono i diversi bacini fluviali ubicati sul loro territorio nazionale che, anteriormente all'intervento dell'uomo, costituivano habitat naturali per l'anguilla europea ("bacini fluviali dell'anguilla"). Uno Stato membro può optare per la designazione, quale unico bacino fluviale, dell'intero territorio nazionale o di una unità amministrativa regionale già esistente.

Ai fini di una maggiore applicabilità dovrebbe essere consentito operare con un unico piano nazionale di gestione.

16 2. Nel definire i bacini fluviali dell'anguilla gli Stati membri devono tenere in debita considerazione le disposizioni amministrative di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE.

2. Nel definire i bacini fluviali dell'anguilla gli Stati membri devono tenere, nei limiti del possibile, in considerazione le disposizioni amministrative di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE.

Ai fini di una maggiore applicabilità dovrebbe essere consentito operare con un unico piano nazionale di gestione.

17 Nuovo 3 bis. Gli Stati membri predispongono un piano di gestione dell'anguilla nei bacini fluviali atto a garantire un efficace recupero degli stock di tale specie. I bacini fluviali oggetto di tali piani d'intervento sono proposti dagli Stati membri.

In taluni Stati membri, come per esempio in Portogallo, tutti i bacini fluviali sono considerati habitat naturali dell'anguilla. La predisposizione, il monitoraggio ed il controllo di piani di gestione per tali bacini risulterebbe di difficile realizzazione, giacché richiederebbe ingenti risorse umane e finanziarie. Pertanto dovrebbero essere gli Stati membri a definire le priorità d'intervento in funzione delle loro specifiche realtà.

No

18 Nuovo 3 ter. I piani di gestione dei bacini fluviali ripartiti fra uno o più Stati membri sono predisposti in sede concertata e presentati alla Commissione.

No

19 4. L'obiettivo di ciascun piano per ciascun bacino fluviale dell'anguilla è quello di permettere con elevata probabilità il passaggio in mare di almeno il 40% della biomassa di anguilla adulta. La percentuale

4. L'obiettivo di ciascun piano per ciascun bacino fluviale dell'anguilla è quello di permettere con elevata probabilità il passaggio in mare di una percentuale elevata della biomassa di anguilla adulta. La

Non è neppure chiaro come sarà possibile calcolare questo passaggio in mare del 40% della biomassa di anguilla. I piani dovrebbero garantire una percentuale considerevolmente più elevata in ciascun bacino fluviale, ma

No

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento fa riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale in assenza di attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock.

percentuale fa riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale, considerando tutte le attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock.

sempre in funzione delle condizioni di maggiore o minore abbondanza e/o degli ostacoli presenti in ciascun bacino. D'altra parte, non si capisce bene il significato dell'ultima frase del paragrafo.

20 Nuovo 5 bis. L'Unione europea appoggia le misure che consentono il ripopolamento dei bacini fluviali dei vari Stati membri.

No

21 Nuovo 5 ter. L'Unione europea appoggia le misure di sostegno all'allestimento e/o adattamento di meccanismi di superamento degli ostacoli per far sì che le migrazioni fluviali non risultino compromesse.

La migrazione anadroma delle anguille e la successiva uscita dai fiumi sono essenziali per il ciclo di vita degli individui di tale specie. Il superamento delle barriere fisiche lungo i corsi d'acqua dolce dovrebbero pertanto costituire una priorità.

No

22 1. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i singoli piani di gestione per l'anguilla predisposti in conformità dell'articolo 6.

1. Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i singoli piani di gestione per l'anguilla predisposti in conformità dell'articolo 6.

Diverse ragioni fanno sì che l'attuale calendario non sia veramente realizzabile, ragion per cui si suggerisce di ritardare di un anno la sua applicazione. Da un lato, in parecchi casi i piani necessitano di un coordinamento tra varie regioni e anche tra Stati, il che comporta un'opera di coordinamento che richiede molto tempo e molta fatica. Dall'altro lato, le conoscenze che sono oggi alla base del calcolo della percentuale di anguille migrate in mare non sono sufficienti, e sembra che i gruppi di lavoro proposti dal CIEM ed i risultati dei modelli attualmente allo studio nel quadro del progetto SLIME non diano risultati tali da poter essere utilizzati per l'elaborazione dei piani di gestione secondo il calendario attualmente proposto.

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

160

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento 23 3. Gli Stati membri attuano i piani di

gestione per l'anguilla approvati ai sensi del paragrafo 2 a decorrere dal 1° luglio 2007.

3. Gli Stati membri attuano i piani di gestione per l'anguilla approvati ai sensi del paragrafo 2 a decorrere dal 1° luglio 2008, oppure quanto prima possibile.

24 1. Nel caso di bacini fluviali dell'anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, quest'ultimi elaborano congiuntamente il piano di gestione per l'anguilla.

1. Nel caso di bacini fluviali dell'anguilla che si estendono al territorio di più Stati membri, quest'ultimi elaborano congiuntamente il piano di gestione per l'anguilla. Qualora tale concertazione rischi di comportare un ritardo che rende impossibile la presentazione del piano di gestione entro i termini previsti, gli Stati membri possono presentare dei piani di gestione relativi alla loro parte nazionale del bacino fluviale.

25 2. Se un bacino fluviale dell'anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l'anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati.

2. Se un bacino fluviale dell'anguilla si estende oltre il territorio della Comunità, gli Stati membri interessati cercano di mettere a punto il piano di gestione per l'anguilla di concerto con gli Stati terzi interessati. Occorre in proposito prestare particolare attenzione al Mar Baltico e alle acque costiere europee che ricadono al di fuori del campo di applicazione della direttiva 2000/60/CE.

No

26 Nuovo Articolo 8 bis

Misure specifiche per l'anguilla cieca

La Commissione inserisce, nel piano di ricostituzione dello stock di anguilla europea, misure specifiche volte a garantire un aumento del numero di anguille cieche rilasciate, ponendo segnatamente l'accento sui problemi che derivano dalle elevate esportazioni di

Poiché l'anguilla cieca costituisce una parte estremamente minacciata dello stock di anguille, a causa, tra l'altro, di una forte esportazione, è opportuno adottare provvedimenti specifici per aumentare il numero di anguille cieche che sono rilasciate.

No

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

161

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento anguille cieche.

27 1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito al monitoraggio, l'efficacia e i risultati di ciascun piano di gestione e, in particolare, per ciascun bacino fluviale devono produrre una stima della percentuale di biomassa di anguilla migrata in mare per la riproduzione con riferimento alla stima più elevata sulla possibile migrazione delle anguille dal bacino fluviale in assenza di attività umane che incidano sulla zona di pesca o sullo stock.

1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito al monitoraggio, l'efficacia e i risultati di ciascun piano di gestione.

Come si è già detto, non è chiaro come sarà possibile calcolare le percentuali di anguille migrate in mare. Pertanto, seguendo la strategia della Commissione ai fini di una maggiore semplificazione legislativa e di un minor onere amministrativo per gli Stati membri, è opportuno sopprimere le disposizioni che richiedono la presentazione di relazioni di scarsa o nulla utilità.

Parzialmente

28 2. Entro il 1° luglio 2010 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

2. Entro il 1° luglio 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

Diverse ragioni fanno sì che l'attuale calendario non sia veramente realizzabile, ragion per cui si suggerisce di ritardare di un anno la sua applicazione. Da un lato, in parecchi casi i piani necessitano di un coordinamento tra varie regioni e anche tra Stati, il che comporta un'opera di coordinamento che richiede molto tempo e molta fatica. Dall'altro lato, le conoscenze che sono oggi alla base del calcolo della percentuale di anguille migrate in mare non sono sufficienti, e sembra che i gruppi di lavoro proposti dal CIEM ed i risultati dei modelli attualmente allo studio nel quadro del progetto SLIME non diano risultati tali da poter essere utilizzati per l'elaborazione dei piani di gestione secondo il calendario attualmente proposto.

No

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

162

N. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Motivazione Incluso nel

regolamento 29 Nuovo 3 bis. Entro il 1° gennaio 2007 la

Commissione determina, in concertazione con il CIEM, la commissione consultativa europea per la pesca nelle acque interne, gli Stati membri e il settore della pesca, se le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 4, siano in pratica sufficientemente misurabili e applicabili, e successivamente presenta, se del caso, una modifica o un adattamento alla proposta.

No

30 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma non prima del 1° gennaio 2007.

No

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

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Tabella 29: Sintesi del processo del piano di ricostituzione dell'anguilla europea.

Attività Risultato

Comunicazione del 2003 sul piano d’azione comunitario

Proposto un piano inteso all’elaborazione di un piano di ricostituzione dell’anguilla per la quale, sebbene specie catadroma pescata in acque interne (pertanto non rigorosamente contemplata dal campo di applicazione del regolamento n. 2371/2002), si è ritenuto necessario adottare una strategia comunitaria. Tra gli interventi essenziali figurano l’introduzione di un sistema di raccolta dati, la definizione di obiettivi, misure precauzionali, un migliore coordinamento della politica ambientale e di gestione tra Stati membri e paesi terzi.

Relazione del 2005 della commissione della pesca del Parlamento e risoluzione

Ha sostenuto l’adozione di un piano di ricostituzione e sottolineato l’urgenza di compiere progressi in questa direzione senza ulteriori ritardi. Ha esortato a intensificare gli interventi e ad approfondire la ricerca in merito a una serie di questioni ambientali. Ha anche chiesto inserire una linea specifica destinata al cofinanziamento della ristrutturazione della pesca interna suggerendo di inserire la dotazione nel quadro del FEP e ha sollevato il problema delle esportazioni di anguilla.

Relazione del 2005 del gruppo di lavoro CIEM

Il CIEM ha fatto presente che lo stock ha superato i limiti biologici di sicurezza e che occorre pertanto elaborare un piano di ricostituzione per la risorsa nel complesso, ridurre lo sfruttamento di quest’ultima e diminuire le attività umane a un livello quanto più vicino possibile allo zero fino all’adozione di un piano. Proposto un livello obiettivo di migrazione del 50%.

Proposta del 2005 di un piano di ricostituzione dell’anguilla europea

I livelli obiettivo relativi alla dimensione dello stock sono parzialmente coerenti con il parere del CIEM, sebbene la migrazione sia stata ridotta al 40%. Tra le altre misure proposte figuravano zone di divieto e piani di gestione dell'anguilla elaborati dagli Stati membri.

Riunione del gruppo “Politica interna della pesca” 26 gennaio – 9 febbraio 2006

Discussioni da parte degli Stati membri sulla portata geografica del regolamento. Alcuni ritenevano non si dovesse estendere alle acque interne e ai laghi, mentre altri sostenevano si dovessero includere tutte le aree. Sono state evidenziate altre minacce ambientali, oltre alla pesca. Diversi si sono opposti all’imposizione di periodi di divieto fissi adducendo quale motivazione il principio di sussidiarietà. Anziché 15 giorni di chiusura, gli Stati membri dovrebbero decidere misure volte a ridurre del 50% lo sforzo di pesca. Le norme relative alle esenzioni dai divieti sono state ritenute troppo vaghe al pari dei piani di gestione dell’anguilla. La base per la fissazione di un obiettivo di migrazione pari al 40% è stata oggetto di discussioni. L’Estonia ha sollevato aspetti relativi alla gestione transfrontaliera in relazione al proprio vicino, la Russia. Sono stati sollevati dubbi in merito alla pertinenza o all’opportunità del capitolo V della PCP.

26 aprile 2006 – la commissione competente del PE esamina il piano

Approvata proposta soggetta ad alcuni emendamenti, concernenti in particolare: la riduzione della stagione di pesca in modo da dimezzare lo sforzo di pesca; l’impiego di anguille nell’acquacoltura; la migrazione e la protezione delle anguille cieche; il ripopolamento delle anguille nei bacini fluviali. Anziché un periodo di divieto, la commissione ha suggerito di abbreviare la stagione di pesca per dimezzare lo sforzo di pesca. Maggiore flessibilità nell’elaborazione dei piani di gestione dell’anguilla: gli Stati membri possono stabilire un piano nazionale anziché piani relativi a bacini fluviali, e così via. È stato suggerito di

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

164

Attività Risultato

riservare maggiore attenzione alle anguille cieche, all’industria dell’esportazione con un articolo su ulteriori misure protettive. È stato anche proposto di ricorrere all’acquacoltura per allevare anguille cieche da liberare poi come anguille gialle, consentendo così il ripopolamento. Menzionati gli ostacoli fisici alla migrazione nonché il Mar Baltico, che non rientra nel campo di applicazione della WFD. È stato proposto di sostituire l’obiettivo del 40% con una percentuale alta più variabile da definire di concerto con le parti interessate e in consultazione con il CSTEP, il gruppo di lavoro scientifico del CIEM. Il PE ritiene che non dovrebbe gravare sugli Stati membri tale onere, e che occorrerebbe limitare le richieste relative alle dichiarazioni, eccetera.

11 maggio 2006 Nuovo documento di lavoro del Consiglio

Sono stati inseriti alcuni suggerimenti del PE: il coordinamento dei piani transfrontalieri non deve ritardare l’attuazione del piano, inserimento del Mar Baltico. Vulnerabilità dell’anguilla cieca menzionata solo nel preambolo. Prevista una riduzione del 50% anziché divieti di periodi. Aggiunta l’opzione per uno Stato membro di designare l’intero territorio. Modifica del requisito secondo cui gli Stati membri devono fornire la stima “più elevata” di migrazione. Altre modifiche apportate alla proposta ma non avanzate dal PE riguardavano: l’inclusione delle acque marittime comunitarie; l’esenzione per gli Stati membri dall’obbligo di adottare misure volte a ridurre lo sforzo se è dimostrato che è possibile conseguire un obiettivo del 40% di migrazione; mentre il piano di gestione dell’anguilla è al vaglio della Commissione, i requisiti relativi alle riduzioni dello sforzo sono sospesi; il piano dovrebbe includere riduzioni della mortalità causata da impianti fissi, quali le turbine. La presentazione di relazioni prevista ogni quattro anni, aggiunti requisiti relativi alle dichiarazioni per contemplare il livello di sforzo di pesca e il livello di mortalità per turbine. L'introduzione di una disposizione distinta per le acque marittime è derivata dal fatto che i piani di gestione per l'anguilla coprono solo "sistemi fluviali".

1° dicembre 2006 Osservazioni scritte trasmesse al Consiglio da parte degli Stati membri e orientamento politico del COREPER

Opinioni divergenti degli Stati membri hanno fatto rischiare un’impasse nella procedura di consultazione. È stato discusso se fosse appropriato un regolamento o se si dovesse prendere in considerazione l'adozione di una direttiva, se si dovessero includere aspetti ambientali anziché solo la gestione della pesca e se si dovesse operare una distinzione tra obiettivi a breve e a lungo termine. Orientamento sulle discussioni di cui sopra. Conclusione secondo cui l’attuale procedura di regolamento dovrebbe proseguire prestando attenzione alla flessibilità e estendendo il campo di applicazione.

6 febbraio 2007 Nuovo documento di lavoro del Consiglio

Altre modifiche apportate al nuovo articolo per le esenzioni dai periodi di divieto per i livelli di migrazione (e pesca delle anguille cieche), aggiunto riferimento della taglia di 12 cm per la deroga da applicare, anguille catturate a fini di acquacoltura e di ripopolamento delle popolazioni naturali. Eliminato il riferimento a “in assenza di attività umane” riguardo alla fissazione del 40% di livello di migrazione. Aggiunta una serie di indicazioni in merito a cosa inserire nei piani di gestione dell’anguilla e su cosa basare le stime di migrazione. Aggiunto un articolo sulla pesca dell’anguilla cieca (eliminato successivamente nell’ambito della procedura di consultazione). Le disposizioni in merito alle acque marittime comunitarie volte a ridurre lo sforzo di pesca del 50% devono essere applicate su un periodo di cinque anni. La scadenza per la valutazione e per la presentazione di relazioni passa da ogni quattro anni a ogni tre anni. I requisiti relativi alle dichiarazioni prevedono anche le

I piani di ricostituzione e di gestione della pesca dal 2002

165

Attività Risultato

informazioni sulla pesca delle anguille cieche.

22 febbraio 2007 Altri commenti da parte degli Stati membri

Tra le questioni sollevate dagli SM figuravano: inserimento o meno di fattori non legati alla pesca (impianti fissi come le turbine) e verifica se fosse possibile incorporarli legalmente nel piano di ricostituzione, nonché aspetti INN nelle acque marittime. Sono state poste domande sulla percentuale necessaria ai fini del ripopolamento, che consentirebbe di applicare la deroga relativa all’esenzione dalle misure di riduzione dello sforzo di pesca (articolo successivamente soppresso in toto). Le disposizioni in materia di controllo non sono state ritenute rilevanti (capitolo V della PCP) e la Commissione ha convenuto che alcune disposizioni del capitolo V potrebbero trovare applicazione e altre no. L’unico obiettivo ritenuto conseguibile a lungo termine è stato quello del 40% di migrazione, aspetto che è stato evidenziato. Gli SM hanno chiesto di menzionare nel regolamento le disposizioni relative al FEP e al ripopolamento. Per quanto riguarda l’articolo aggiunto relativo alla pesca dell’anguilla cieca, gli SM hanno sollevato questioni in merito alla fattibilità e alle implicazioni economiche del ripopolamento nonché in relazione al riferimento del 75% per le catture di anguilla cieca da usare ai fini di ripopolamento. Uno Stato membro ha chiesto di inserire un riferimento all’anguilla nell’appendice II della CITES.

23 febbraio 2007 Nuovo documento di lavoro del Consiglio

Eliminati tutti gli articoli relativi ai periodi di divieto della pesca e alle esenzioni dalle riduzioni dello sforzo di pesca e dai periodi di fermo. Ricomparsa dell’obiettivo del 40% di migrazione facendo riferimento alla stima più elevata di migrazione “che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock”. Aggiunto un articolo per la “comunicazione dei piani di gestione”. Aggiunto un articolo conformemente all’articolo 2 (successivamente soppresso). Aggiunto titolo per l’articolo relativo al FEP (successivamente soppresso).

6 marzo 2007 Nuovo documento di lavoro del Consiglio

Eliminare definizioni. Riformulati i paragrafi nell’articolo relativo al piano di gestione per l’anguilla indicando che il conseguimento degli obiettivi sarebbe avvenuto gradualmente e che il piano avrebbe definito un calendario. Richiesta di introdurre quanto prima misure volte a ridurre la mortalità per fattori antropogenici, a meno che non fosse inutile raggiungere l’obiettivo. Ampliata la sezione sui controlli. Inseriti livelli di riferimento per la riduzione dello sforzo di pesca: il risultato cui tendere sarebbe una riduzione del 50% relativa alle catture medie del periodo 2004-2006. L’articolo relativo alle anguille cieche e al ripopolamento è stato modificato e fa riferimento soltanto al ripopolamento. Anziché menzionare le anguille cieche, si citano le taglie di 12 cm. È stato inserito il ripopolamento che dovrebbe essere una misura di conservazione che può essere contemplata nel piano di gestione per le anguille. Per quanto riguarda l’elaborazione di relazioni e la valutazione, sono state aggiunge delle disposizioni secondo cui il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata in merito a obiettivi alternativi di migrazione, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione con il PE.

23 marzo 2007 Altri commenti da parte degli Stati membri

Gli Stati membri hanno menzionato il Mar Nero che dovrebbe essere incluso nel piano di ricostituzione. Questioni sollevate in merito al FEP e all’applicazione al piano di gestione per l’anguilla. Uno Stato membro ha affermato che la procedura di autorizzazione da parte della Commissione di un piano di gestione dovrebbe prevedere un revisione prima del suo rigetto – evitare ritardi nell’attuazione e così via. Altre osservazioni e questioni sollevate dagli Stati membri riguardo all’articolo sul

Unità tematica B: Politica strutturale e di coesione

166

Attività Risultato

ripopolamento, suggerito di includerlo a fini di finanziamento nell’ambito dell’articolo 30 del regolamento FEP. Preoccupazioni e discussioni tra Stati membri circa l’obiettivo del 75%. Sollevati molti temi: implicazioni giuridiche, effetti sugli allevamenti, prezzo per il ripopolamento, opportunità della pesca dell’anguilla cieca e perché, concentrando l’attenzione su una fase del ciclo di vita nonché sul parere del CIEM che ha sottolineato alcuni dei rischi insiti. Aggiunto dettaglio all’articolo sulle acque marittime e sulle riduzioni dello sforzo necessarie, e anche i limiti compresi dalle acque marittime. Ulteriori commenti sull’articolo relativo a controllo e applicazione. Non sembra che il capitolo V della PCP si applichi a tutti i tipi di navi che possono catturare l’anguilla, questione del costo delle misure di controllo, la pesca ricreativa e sportiva anziché quella puramente commerciale può essere pertinente ed essere contemplata in alcuni casi. In linea generale, gli Stati membri hanno convenuto di lasciare agli Stati membri stessi la facoltà di decidere. Aggiunto un articolo relativo a un elenco di autorizzazioni di navi (successivamente mutato il titolo in “Informazioni sulle attività di pesca”, articolo 11 del regolamento). Gli Stati membri si sono espressi riguardo all’inserimento dei pescatori dediti alla pesca ricreativa. Aggiunto un articolo sulle esportazioni e le importazioni di anguille. Gli Stati membri hanno chiesto di menzionare la CITES. Alcuni Stati membri hanno chiesto un’esenzione dall’obbligo del piano di gestione, in quanto non hanno popolazioni naturali di anguille.

3 aprile 2007 Nuovo documento di lavoro per il COREPER

Ha aggiunto che il CIEM dovrebbe esaminare la questione dell’applicazione al Mar Nero. È stata prevista l’esenzione dall’elaborazione dei piani di gestione dell’anguilla. È stata formulata una comunicazione riguardo alla CITES e alle disposizioni da introdurre.

25 maggio 2007 Documento informale sull’articolo 6 presentato dai servizi della Commissione europea

Evidenziate misure relative al ripopolamento. Obiettivo ridotto dal 75% al 60%. Il valore di riferimento della taglia è stato modificato da 12 cm a 20 cm. Aggiunte anche condizioni di dichiarazioni relative ai prezzi di mercato; se questi ultimi scendono rispetto ai prezzi per le anguille destinate ad altri scopi, lo Stato membro ne informa la Commissione.

5 giugno 2007 Testo del nuovo regolamento comunicato dalla Presidenza

Versione finale con testo sul ripopolamento quale proposto dalla Commissione.

Settembre 2007 Piani di ricostituzione dell’anguilla

Pubblicato nella GU.

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