PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPLmeglio quello che permette a tutti coloro che pur non avendo...

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Data, 1 APRILE 2015 NUMERO 2 PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL In questo numero: Il punto sulla RSU L’infermiere delega….. E se a pagare fosse l’Azienda? Assenze dal servizio per visite ed esami.. A proposito di privacy Da ausiliario ad Infermiere Forense. Il punto sulla RSU… Cari colleghi dall’ultimo articolo, in cui vi ho rappresentato l’instabilità di una RSU che non aveva ancora trovato un suo assetto definiti- vo, oggi posso dire, alla luce dell’ultima riunione che qualcosa è cambiato, siamo giunti ad una definizione abbastanza stabile dell’assem- blea RSU. Direi una sorta di democrazia allargata che potrebbe dare i suoi buoni frutti, fino a quando le politiche saranno condivise, ma il continuo pareggio potrebbe portare anche ad una ingessatura. Comunque vi sarete chiesti quale è l’assetto della nuova RSU? Eccolo ve lo presento… 1. Coordinatore RSU Claudio Benedetti e Stefano Bizzocchi 2. Vice Coordinatore della RSU Sandro Mazzocco 3. Responsabile di Segreteria Silvia Sferrazza e Giuseppe Loria 4. Delegazione Trattante 5 delegati Uil, 3delegati Cgil, 2 delegati Cisl, 1 delegato Fials, 1 delegato NursingUp, 1 delegato Nursind 5. RLS 3 delegati UIL, 2 delegati CGIL, 2 delegati Cisl, 1 delegato Fials, 1 Delegato NursingUp, 1 delegato Nursind Come ci si è arrivati?? Come abbiamo già detto la RSU non aveva trovato una definizione ed una identità poiché i 24 delegati si erano divisi 12 contro 12, trovando un pareggio totale nell’individuazione del Coordinatore della RSU e di tutto il suo relativo assetto. Come ci siamo comportati? Abbiamo comunque prima di tutto pensato ai lavoratori, attivando il tavolo della trattante con l’amministrazione, nonostante non avessimo trovato una definizione stabile dell’assemblea, abbiamo lo stesso adottato il criterio del buon senso, al fine di presentarci al tavolo della trattante con tre portavoce (CGIl, CISL, UIL) ed un esecutivo composto da tutti i delegati della RSU. Utilizzando il criterio del buon senso come dicevo, abbiamo proficuamente lavorato per portare in tasca dei lavoratori, produttività, fasce economiche e tanto altro (come vi ho delucidato nel precedente articolo). Certo la situazione della RSU doveva trovare una quadra, per cui ci siamo affrontati di nuovo il 25 maggio, e l’assemblea sul tema più scottante (quello dell’individuazione del Coordinatore Benedetti o Bizzocchi, Bizzocchi o Benedetti..) ha di nuovo pareggiato 11 voti della Uil insieme al voto della Fials hanno prodotto un nuovo pareggio, contro la riunione di tutti glia altri (6 voti CGIL, voti Cisl, 1 voto Nursind e NursingUp) per cui di nuovo empasse. Certo dopo aver largamente vinto le elezioni RSU pensavamo che “date a Cesare quel che è di Cesare” avesse una radice nella cultura politica sindacale di questo paese e di questo nosocomio. Purtroppo invece ci siamo di nuovo confrontati sul principio dell’Italia che va.. o meglio quello che permette a tutti coloro che pur non avendo vinto le elezioni, pur avendo raccolto pochissimi voti, pur guadagnando con i soli resti i seggi, magari si riuniscono tutti insieme per fare una unica forza e tentare la scalata della vetta. Purtroppo ci hanno provato di nuovo ma non ci sono riusciti. Ecco che in pieno equilibrio fra senso di responsabilità, buon senso ed operatività la Uil Fpl si è resa disponibile a convivere con le mino- ranze, magari governandoci insieme per fare in modo che i lavoratori ne beneficiassero. Magari avremmo potuto, vista la continua esaspe- razione nel voler il potere del governo da parte di alcuni, tentato di spaccare la RSU e porci nella condizione di andare a trattare con l’amministrazione con tavoli separati, chi lo sa magari lo faremo in appresso, ma almeno per ora stiamo collaborando di modo che il lavoratore benefici delle azioni della RSU. Ci siamo dati un regolamento e su tale abbiamo posto la prima pietra, per fondare la nuova era della RSU. Work in progress Il Segretario Aziendale UIL FPL Claudio Benedetti

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Data, 1 APRILE 2015 NUMERO 2

PERIODICO INFORMATIVO SINDACALE UIL FPL

In questo numero:

Il punto sulla RSU

L’infermiere delega…..

E se a pagare fosse l’Azienda?

Assenze dal servizio per visite ed esami..

A proposito di privacy

Da ausiliario ad Infermiere Forense.

Il punto sulla RSU…

Cari colleghi dall’ultimo articolo, in cui vi ho rappresentato l’instabilità di una RSU che non aveva ancora trovato un suo assetto definiti-

vo, oggi posso dire, alla luce dell’ultima riunione che qualcosa è cambiato, siamo giunti ad una definizione abbastanza stabile dell’assem-

blea RSU. Direi una sorta di democrazia allargata che potrebbe dare i suoi buoni frutti, fino a quando le politiche saranno condivise, ma il

continuo pareggio potrebbe portare anche ad una ingessatura. Comunque vi sarete chiesti quale è l’assetto della nuova RSU?

Eccolo ve lo presento…

1. Coordinatore RSU Claudio Benedetti e Stefano Bizzocchi

2. Vice Coordinatore della RSU Sandro Mazzocco

3. Responsabile di Segreteria Silvia Sferrazza e Giuseppe Loria

4. Delegazione Trattante 5 delegati Uil, 3delegati Cgil, 2 delegati Cisl, 1 delegato Fials, 1 delegato NursingUp, 1 delegato Nursind

5. RLS 3 delegati UIL, 2 delegati CGIL, 2 delegati Cisl, 1 delegato Fials, 1 Delegato NursingUp, 1 delegato Nursind

Come ci si è arrivati?? Come abbiamo già detto la RSU non aveva trovato una definizione ed una identità poiché i 24 delegati si erano

divisi 12 contro 12, trovando un pareggio totale nell’individuazione del Coordinatore della RSU e di tutto il suo relativo assetto. Come ci

siamo comportati?

Abbiamo comunque prima di tutto pensato ai lavoratori, attivando il tavolo della trattante con l’amministrazione, nonostante non avessimo

trovato una definizione stabile dell’assemblea, abbiamo lo stesso adottato il criterio del buon senso, al fine di presentarci al tavolo della

trattante con tre portavoce (CGIl, CISL, UIL) ed un esecutivo composto da tutti i delegati della RSU. Utilizzando il criterio del buon senso

come dicevo, abbiamo proficuamente lavorato per portare in tasca dei lavoratori, produttività, fasce economiche e tanto altro (come vi ho

delucidato nel precedente articolo).

Certo la situazione della RSU doveva trovare una quadra, per cui ci siamo affrontati di nuovo il 25 maggio, e l’assemblea sul tema più

scottante (quello dell’individuazione del Coordinatore Benedetti o Bizzocchi, Bizzocchi o Benedetti..) ha di nuovo pareggiato 11 voti

della Uil insieme al voto della Fials hanno prodotto un nuovo pareggio, contro la riunione di tutti glia altri (6 voti CGIL, voti Cisl, 1 voto

Nursind e NursingUp) per cui di nuovo empasse.

Certo dopo aver largamente vinto le elezioni RSU pensavamo che “date a Cesare quel che è di Cesare” avesse una radice nella cultura

politica sindacale di questo paese e di questo nosocomio. Purtroppo invece ci siamo di nuovo confrontati sul principio dell’Italia che va.. o

meglio quello che permette a tutti coloro che pur non avendo vinto le elezioni, pur avendo raccolto pochissimi voti, pur guadagnando con i

soli resti i seggi, magari si riuniscono tutti insieme per fare una unica forza e tentare la scalata della vetta. Purtroppo ci hanno provato di

nuovo ma non ci sono riusciti.

Ecco che in pieno equilibrio fra senso di responsabilità, buon senso ed operatività la Uil Fpl si è resa disponibile a convivere con le mino-

ranze, magari governandoci insieme per fare in modo che i lavoratori ne beneficiassero. Magari avremmo potuto, vista la continua esaspe-

razione nel voler il potere del governo da parte di alcuni, tentato di spaccare la RSU e porci nella condizione di andare a trattare con

l’amministrazione con tavoli separati, chi lo sa magari lo faremo in appresso, ma almeno per ora stiamo collaborando di modo che il

lavoratore benefici delle azioni della RSU.

Ci siamo dati un regolamento e su tale abbiamo posto la prima pietra, per fondare la nuova era della RSU.

Work in progress

Il Segretario Aziendale UIL FPL

Claudio Benedetti

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L’INFERMIERE: TRA SFRUTTA-

MENTO E DEMANSIONAMENTO.

“L’infermiere, nell’interesse primario degli

assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la com-pensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comun-que pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”. Così recita il Co-dice deontologico dell’infermiere, capo VI, art. 49, anno 2009. Si usa un avverbio stringente che non lascia margine al dubbio: “ECCEZIONALMENTE”. Purtroppo, oggi, l’infermiere si trova a sostituire la figura dell’operatore socio sanitario (OSS) come prassi routinaria, con conseguente demansionamento della professione e depauperamento delle competenze acquisite. La carenza cronica o l’assenza completa del personale OSS nei turni comporta per gli infermieri un aumento eccessivo dei carichi di lavoro e la necessità di svolgere un tipo di assistenza per la quale sono state individuate e formate le cosiddette figure di supporto: operatori tecnici dell’assistenza (OTA) e operatori socio assistenziali (OSA) confluiti, successivamente, nel nuovo profilo di OSS. Quest’ultimo è l’operatore che svol-ge un’ attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’ OSS sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano nell’ assistenza diretta e nell’aiuto domestico alberghiero; negli interventi igienico-sanitario e di carattere sociale; nel supporto gestionale, organizzativo e formativo (Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio, 2001). Appare chiaro che non ci sono “aree grigie” di sovrapposizione di competenze tra i due ruoli, ma è evidente l’ attuale situazione lavorativa in cui ci troviamo ad operare: l’infermiere diventa un “tappa buchi”, ergo, per il bene del paziente e in situazioni di contingenza, questo professionista sacrifica i suoi stessi diritti! Inoltre, le ultime delibere regionali, la n. 124, 125 e 126 del 24 marzo dell’anno in corso ci riportano inevitabilmente indietro nel tempo. Sono dei provvedimenti che riguardano l’accre-ditamento di strutture sanitarie nella Regione Lazio, nei quali si dispone che “le funzioni di OSS possono essere svolte da infermieri, assi-stenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST), OSA, OTA, assistenti familiari ecc…” Si tratta,

dunque, di delibere pericolosissime che livellano verso il basso la professionalità e la dignità di un’intera categoria, quella infermieristica! E’ un obbligo conoscere i riferimenti normativi che ci tutelano in tal senso come lavoratori. In primis il sopracitato art. 49 del Codice deon-tologico che da un carattere di “eccezionalità” a situazioni di carenze e disservizi. Poi la legge 42 del 1999, art.1, comma 1 in cui la denominazio-ne “professione sanitaria ausiliaria” (testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decre-to 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifi-cazioni), viene sostituita con la denominazione

“professione sanitaria”. La legge 251 del 2001 in cui si specifica che “Gli operatori delle pro-fessioni sanitarie dell’ area delle scienze infer-mieristiche […] svolgono un’attività diretta alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva , espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pia-nificazione dell’assistenza”. Ancora… “L’infermiere per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale , ove necessario, dell’opera del personale di supporto (Decreto ministeriale 739 del 1994); “ove necessario”

vuol dire che l’infermiere può decidere se agire in prima perso-na oppure avvalersi della figura di supporto per svolgere un determinato compito, e non va interpretato come “se dispo-nibile”, in quanto le figure di supporto devono essere disponi-bili nelle 24 ore. Il collaboratore professionale sanitario (infermiere) “… ricopre posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie,

capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratte-rizzate da discrezionalità operativa nell’ ambito di strutture operative…” (CCNL Comparto Sanità 1998-2001). A nostro sostegno citiamo, inoltre, l’art. 2229 del C.C. che collega la professione infermieristica al noveo della “locatio operarum” e non della “locatio operis”. Che vuol dire in sostanza? La nostra è una professione di tipo intellettuale e quindi non può esaurirsi in una mera esecuzione manuale di operazioni non connotate da elementi di scientificità. Il 12 maggio, in cui ricorreva la Giornata internazionale dell’in-fermiere, il Segretario Generale della Uil Fpl, Giovanni Torluc-cio, a sostegno di una situazione ormai cronica, ha evidenziato il fatto che in alcune Regioni italiane sono stati emanati prov-

vedimenti che di fatto demansionano e umi-liano la figura dell’ infermiere e che è neces-sario continuare a lottare per ridare dignità ad una figura professionale di importanza essenziale per il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Le carenze organizzative non rappresentano più un’eccezione ma strategie legate al ri-sparmio che penalizza la qualità dell’assi-stenza e la sicurezza degli operatori. Alla luce di quanto esposto, il demansiona-mento ha un triplice significato: deontologico perché non si rispetta il mandato professio-nale dell’infermiere, sindacale perche rap-presenta lo sfruttamento di una professione, giuslavoristico perchè lede i diritti di chi la-vora. Silvia Sferrazza Dipartimento Organizzativo

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NUMERO 2

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E se a pagare fosse l'azienda? E' questo l'interrogativo che ormai da qualche giorno riecheggia nelle stanze della segreteria della UIL FPL Roma e Lazio.

Dopo anni di continue battaglie a suon di sentenze per poter venir a capo se un dipendente pubblico debba o no pagare l'o-dioso balzello di iscrizione al proprio collegio di appartenenza (l'ultima in ordine cronologico è la sentenza n 6491del 13

febbraio 2009), sembrerebbe che adesso qualcosa si stia muovendo in favore della professione infermieristica. Infatti grazie

alla sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 la Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro ha creato un precedente favorevole riconoscendo ad un avvocato assunto presso l'INPS il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di tassa per l'iscrizione

nelle liste dell'elenco special inserito all'albo di appartenenza riguardante gli avvocati degli Enti Pubblici. Ovviamente al

momento la sentenza riguarda solamente l'attività legale anche se altre professionalità si stanno muovendo in tal senso. E' quindi ovvio che i principi giuridici contenuti e rilevati risultano estensibili anche a tutta una serie di figure professionali sanitarie quali Infermieri, Medici, Oste-

triche tecnici di radiologia ect,ect .Il dato di fatto che viene sancito dalla sentenza è che se un professionista esercita la sua attività nell'interesse esclusivo

dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa d'iscrizione all'Albo dove è iscritto è a carico dell'azienda, rientra cioè tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'ente stesso e nel caso in cui il pagamento venga anticipato dal dipendente dovra essere cura dell’Azienda in questione rimborsarlo.

A tale proposito la UILFPL si è già attivata coinvolgendo il proprio studio legale affinché si attivi per un celere approfondimento della normativa e della giuri-

sprudenza del caso, al fine di mettere in essere per tutte le figure sanitarie interessate un'istanza di versamento e/o rimborso, che potrà essere richiesto secondo le tre seguenti tipologie di modello:

un modello per chiedere all'azienda il rimborso degli importi corrispondenti alla tassa d'iscrizione già versata nonché il versamento della tassa riferita al periodo

successivo Un modello per chiedere il solo versamento della tassa d'iscrizione, da utilizzare da parte dei dipendenti che non avessero mai provveduto ad iscriversi

Un modello per chiedere il solo rimborso utilizzabile dal personale cessato.

Attualmente i vari modelli possono essere scaricati presso il sito della UILFPL Roma e Lazio

Il Segretario Organizzativo

Reali Renzo

Assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, ha annullato la circolare n.

2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La predetta circolare, interpretando la norma i cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni spe-

cialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire di permessi per documentati motivi personali di cui all'art. 18, comma 2,

del CCNL 16 maggio 1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad esempio i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.

Con la sentenza in oggetto, i giudici amministrativi rilevano che la nuova formulazione della norma di cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies

del D.Lgs. n. 165/2001 - che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l'assenza è giustificata" - è generica e funzionale alla regola-zione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un con-

trollo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto, e sottolineano, al contempo, che un'interpretazione logicamente e sistematica-

mente orientata della predetta norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Fun-zione Pubblica, che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi

(come permessi brevi, o le banche delle ore)". Tale richiamo diretto è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, "perché, evidentemente, tali permessi, e la

relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato".

Ne consegue, per l'organo giudicante, che la novella legislativa in questione deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di

riferimento, per cui la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica viene annullata per illegittimità in quanto la materia oggetto del novellato comma 5 ter dell art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001, deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare e

non in atti generali, quali appunto la circolare annullata, che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.

Pertanto, in ossequio alla sentenza di annullamento appena illustrata, immediatamente esecutiva pur non risultando ancora formatosi il giudicato in materia, la circo-lare di questa Direzione Generale n. 11006 del 1 aprile 2014 in materia di assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è

revocata dalla data della presente comunicazione.

In attesa delle nuove norme contrattuali, ovvero delle ulteriori indicazioni che vorrà fornire il Dipartimento della Funzione Pubblica, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno quindi essere imputate dai dipendenti malattia secondo i criteri applicativi e le modalità defi-

nite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare

annullata.

A PROPOSITO DI PRIVACY…...

I cartellini identificativi esibiti da alcune categorie di lavoratori devono riportare tutti i dati anagrafici? Si possono affiggere nella bacheca aziendale le informazio-

ni sulle malattie e i permessi? Il dipendente assente per malattia deve consegnare il certificato con la diagnosi? La posta elettronica aziendale è riservata? Si pos-

sono rilevare le impronte digitali dei lavoratori? Si possono installare impianti di videosorveglianza sul posto di lavoro? A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali. La guida sintetica si propone di illustrare con un

linguaggio semplice e immediato il complesso tema della privacy sul posto di lavoro sia in ambiente pubblico che privato, materia che spesso genera contenziosi

tra dipendenti e datori di lavoro. Il vademecum riporta anche i riferimenti alle linee guida e ai principali provvedimenti dell'Autorità in tema di trattamento dei dati dei lavoratori.

Il Vademecum "Privacy e lavoro" è suddiviso in dieci sezioni: principi generali, cartellini identificativi; comunicazioni; bacheche aziendali, pubblicazioni di dati

del lavoratore sui siti web e sulle reti interne; dati sanitari; dati biometrici; uso di internet/intranet e della posta elettronica aziendale (i controlli, Internet/rete inter-na, posta elettronica aziendale); controllo a distanza dei lavoratori (videosorveglianza e geolocalizzazione); i documenti di riferimento sono reperibili presso il sito

internet del garante della privacy (www.garante privacy.it)

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email: [email protected]

Nell'ultimo decennio, la figura dell'infermiere ha "Subito" una notevole evoluzione, tale progresso ha permesso che con l'aumentare dell'autonomia decisionale vi sia stato anche un conseguente aumento delle responsabilità l'infermiere passa cosi da ausiliario a professionista sanitario , sempre più responsabile del proprio operato anche in base alla scienza e la cono-scenza infermieristica acquisita tale evoluzione ha portato dunque alla nascita della figura di un infermiere attento ai profili giuridici della propria professione l'infermieristica legale e forense è una specialità che di recente stà prendendo piede in italia e la sua funzione ha lo scopo di con-tribuire all' individuazione di problematiche in ambito SANITARIO -LEGALE riguardanti sia i pazienti che gli infermieri stessi . Esistono diverse tipologie di responsabilità per quanto riguarda la professione infermieristica: penale ,civile e disciplinare. Per tale motivo, gli infermieri devono fare riferimento, nell'esercizio della propria professione, a:

1. Profilo Professionale 2. Formazione di base ed eventualmente post base, nonché all'aggiornamento continuo 3. Codice Deontologico Ne consegue che l'infermiere dovrà in ogni caso tener conto: 1. dalle competenze previste per i medici 2. dalle competenze delle altre professioni sanitarie Durante l'esercizio del proprio operato, l'infermiere deve ricordare che con l'avanzamento della professione è stato investito dell'attribuzione di una determinata qualifica di natura giuridica, egli è un incaricato di pubblico servizio. L'infermiere è un

incaricato di pubblico servizio in quanto riveste il suo ruolo lavorativo per lo svolgimento di un pubblico servizio. Possiamo identificare dunque l'infermiere forense come :"L'APPLICAZIONE DELLA SCIENZA INFERMIERISTICA A PROCEDI-MENTI PUBBLICI E O GIURIDICI . C'è da specificare che l'infermiere legale forense rimane comunque a tutti gli effetti un 'infermiere anche se con mansioni di-versificate . I campi d'azione nei quali tale figura potrebbe essere collocata sono:

In ambito legale:

-nelle sale settorie,

In ambito sanitario:

-nella valutazione sanitaria del Risk Management presso le direzioni sanitarie essendo capace di analizzare le criticità assi-stenziali e prevenire/ridurre l'incidenza degli errori infermieristici. -nella stesura di protocolli di lavoro. -nei sindacati.. L'infermiere legale/forense in Italia potrebbe essere chiamato, per tutto ciò che riguarda la sua professione, a rispondere per fatti illeciti di natura:

Penale,

Civile,

Disciplinare, Ordinistico/Disciplinare, per i fatti che hanno portato ad una violazione di regole professionali (collegio di

appartenenza). Milano Michele Dipartimento Organizzativo