periodico di informazione e consulenza fondato nnel 1974 ...IMPEGNO 2014 n. 376.pdf · lora Vice...

36
luglio/agosto 2014 n° 376 REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Spedizione in abbonamento postale - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - fil. di Milano fondato nel 1974 da Vigili Urbani periodico di informazione e consulenza

Transcript of periodico di informazione e consulenza fondato nnel 1974 ...IMPEGNO 2014 n. 376.pdf · lora Vice...

luglio/agosto 2014 n° 376REG.P

RESSOILTRIB.D

IMILANON.18DEL20/01/76

-VIA

PALM

IERI,47

MILANO-Spedizioneinabbonamentopostale-45%

-art.2comma20/blegge662/96

-fil.diM

ilano

fondato nnel 1974 dda VVigili UUrbani

periodico di informazione e consulenza

1 l’impegno, luglio/agosto 2014

Non e il titolo di un libro, ma semplice-mente la denominazione di un piccoloritrovo posto nella vecchia Milano,

lungo il naviglio grande dove si esibivano i ca-barettisti. Non so se esiste ancora, ma negli anni ‘80 eraattivo e molto frequentato. Là si esibiva qualchevolta Fabrizio ed era tanto bravo ad intrattenereil pubblico con le sue originali battute comiche,da volerlo risentire altre volte.Ma non era questo il suo vero pregio. L’estronello scrivere articoli interessanti su questarivista, la filosofia e l’amore verso la VigilanzaUrbana, erano le sue doti più elevate.

Ricordo che una volta parlando del Corpo e deisuoi rischi disse una frase che a distanza di annimi è rimasta ancora impressa: «un buon Vigile,e Milano ne ha tanti, non deve mai rinunciarenemmeno a uno dei suoi doveri, essenziali peril suo lavoro, se lo facesse per acquisire magariun po’ di tranquillità e sicurezza, che poi sonotransitorie, non sarebbe degno di queste, leperderebbe entrambe».

Da oltre 20 anni scriveva su l’Impegno ed eraseguito da molti lettori ed è per questo che noioggi siamo onorati di pubblicare i suoi ultimiarticoli, nonostante la tristezza e il vuoto che cicircondano.

Anche la “Corte Dei Miracoli” lo ricorda e forseFabrizio sperava in un miracolo, ma i miracolinon li fa l’uomo, li fa Dio che ha volutoportarselo con sè. 

Ciao Fabrizio da Michele Ferreri e tutta la Redazione

La Corte dei Miracoli

Rivista fondata nel 1974 da Vigili Urbani

Anno XXXVIII - n. 376 luglio/agosto 2014

Sommario

Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la direzione della rivista. Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica sono riservati.

Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

4

Dotazionedi mezzi

motorizzati

10

I detectivesono tra noi

8

Guarireè più facilecon i vigiliin corsia

In copertina

P.L. Milanofoto di

Carmine Pepe

7

Onoreficenze

31

Un muro...di nebbia

30

Facciamo...luce

12

A cenacon Garibaldi

14

Ferma EquitaliaNuovi

esattori locali

29

Al via lariorganizzazione

degli uffici!Forse ...

4 l’impegno, luglio/agosto 2014

La dotazione dimezzi motorizzati

DI FABRIZIO CANCIANI

“ - È successo qualcosa, - dico – fermiamoci a vedere un momento. Non facciamo troppo tardi.Si saranno scentrati. Un attimo solo, torno subito. Sì, è un incidente. Fermo l’alfone e scendo.

Un millecento con la mascherina sfasciata e una moto appoggiata a una pianta sul marciapiede:ha il fanale sventrato. M’avvicino al gruppo: discutono, sono una ventina, in mezzo tre ghisa:

più in là c’è la loro auto. Stan chiedendo i documenti a uno. Una macchia di sangue sulla strada.”

Umberto Simonetta, Tirar mattina

dotazioni P.L.

5l’impegno, luglio/agosto 2014

Oltre alla caratteristica divisa dei“ghisa”, rimasta immutata per de-cenni (finché non ha dovuto la-

sciare il posto alla meno originale ma piùpratica versione regionale), un altro segnodistintivo dei vigili milanesi sono stati iveicoli. La moto Guzzi, le Alfa Sud, le bi-ciclette nere sono entrate nell’immagina-rio collettivo insieme al buscion e allapedana a strisce rosse e bianche. L’AlfaSud bianconera ha solcato le vie cittadinein lungo e in largo per diversi anni. No-nostante il discutibile aspetto, la linea“sprint”, sembrava indistruttibile. Quel-l’auto, a suo modo, rappresentava già nelnome il cosmopolitismo meneghino: lacapitale del nord con i vigili che viaggia-vano in Alfa Sud. Milano era, ed è, così.Ma la motorizzazione dei ghisa affonda leproprie radici nella notte dei tempi. Comeosserva Leonardo Valente nella sua storiadella “Polizia Urbana”, nel dopoguerra ivigili fecero come la loro città: “giornoper giorno ritrovarono le vecchie divise,lasciarono da parte le rugginose motoci-clette dei giorni di guerra, acquistaronomacchine nuove e nuovi apparecchi.” Perparlare di una vera e propria dotazione or-ganica di mezzi motorizzati bisogneràperò arrivare agli anni sessanta. I primi

anni del boom economico hanno come ef-fetto immediato l’aumento delle auto. Lefamiglie italiane comprano la 600 a rate,i più ricchi sfoggiano le Lancia e le AlfaRomeo, Vespe e Lambrette si incuneanonel traffico e le seicento multipla verdescuro attendono i clienti fuori dalla sta-zione centrale. Improvvisamente Milanosembra non bastare più a contenere l’in-vasione viabilistica, le dimensioni dellestrade appaiono inadeguate. I vigili urbanisi ritrovano a dover affrontare nuove pro-blematiche legate alla circolazione in città

e alla gestione delle massicce correnti vei-colari. La viabilità manuale viene mante-nuta per la zona del centro, ma il controllodella periferia andava rivisto. Milano siallarga, nuovi quartieri nascono, si popo-lano e si estendono aldilà dei confini sto-rici, là dove c’era l’erba ora c’è una città,ed è quindi impossibile per i vigili essere

presenti capillarmente in quelle zone chesembrano distanti anni luce da piazzaBeccaria. Da qui la necessità di dotare ivigili urbani di nuovi strumenti di tra-sporto che consentano più rapidi sposta-menti. I vigili motociclisti, portati a centounità, sostituiscono i vecchi motoside-cars; le prime tredici Fiat 1100 “coda dirondine” bianco-nere prendono il postodelle tre Fiat 1100 mod.103 di colorenero. Fanno la loro comparsa i primi fur-goni Alfa Romeo, denominati semplice-mente “Romeo”, impiegati per moltepliciservizi. Ma la vera importantissima no-vità, che fa compiere un decisivo salto diqualità al Corpo, viene introdotta dall’al-lora Vice Comandante Stefano Pastorino,con l’istituzione del servizio “autoradio”.Le auto bianconere, in collegamento radiocon la centrale operativa, vengono dotatedi una particolare attrezzatura di prontosoccorso contenuta in una valigetta, contanto di croce rossa, che i vari equipaggisono in grado di utilizzare, avendo fre-quentato uno specifico corso di “soccor-ritore della strada” al Policlinico.Racconta Raffaele Gusman (vigile in ser-vizio dal 24 febbraio 1958 al 3 gennaio1994) che l’autovettura era dotata anche

di “una cassetta che conteneva gli stru-menti da impiegare per la rilevazionedegli incidenti stradali: macchina fotogra-fica e flash, doppio decametro, stecche digesso bianco, telo bianco per la coperturadi eventuali deceduti, torce anti vento euna serie di sagome in gomma per rico-struire la dinamica dell’incidente.” In

quell’occasione venne istituito anche unnumero telefonico (7727) facile da ricor-dare, per le richieste di pronto intervento.Negli anni l’evoluzione della “specie” edei modelli porta a Milano diversi tipi diveicoli. Stendendo un velo pietoso sullaparentesi delle Arna, che sostituirono ina-deguatamente le vecchie Alfa Sud, i vigilidi Milano si sono trovati a guidare Alfa33, Fiat Brava, Fiat Stylo, Alfa 159 ber-lina e station Wagon, Renault Megane,Fiat Grande Punto. Furgoni e Jeep, per ilservizio Romeo recuperi o per la sezioneProblemi del Territorio, hanno arricchitoil parco veicoli. Le Guzzi Norge 1200hanno sostituito le vecchie Guzzi e a lorosono state affiancate delle BMW F 650GS e i Piaggio ibridi MP3 125. E le bici-clette hanno perso il tradizionale colorenero e si sono adeguate alla nuova lineaverde, meno austere, più moderne.Negliocchi dei vecchi milanesi, però, rimar-ranno quelle Alfa Sud, con la grandescritta sulle portiere: vigili urbani. ◼

dotazioni P.L.

dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampiasede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più

vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

• PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI• CAMINETTI - BARBECUES - FORNI• ARREDOBAGNO• SANITARI - RUBINETTERIE• ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L’EDILIZIA• MATERIALI EDILI

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

onoreficenze

7l’impegno,, luglio/agosto 2014

L’Associazione Polizia Locale diMilano, fondata nel 1978 e for-mata da personale a riposo della

Polizia Locale, sta operando nel volonta-riato  dove riscuote grandi apprezzamentie successi. In particolare, un gruppo di la-voro che dallo scorso mese di maggio col-labora con la Procura della Repubblicadel Tribunale Minori ha già ricevutol’Elogio del Comandante in occasionedella Festa del Corpo lo scorso 4 ottobree un ulteriore apprezzamento in data 11febbraio 2014. Per questa occasione ilProcuratore Capo, d.ssa Monica Fredianiha riunito il personale dei suoi Uffici perun ringraziamento formale, dicendo escrivendo che l’arretrato per cui è iniziatala collaborazione è stato smaltito in tempiaddirittura più celeri di quanto auspicato.Lo scopo dell’Associazione è quello di

mantenere i vincoli di amicizia e di colle-ganza tra appartenenti al Corpo, collabo-rando fattivamente e tramandandoesperienza e professionalità ai colleghipiù giovani. Il Comandante del Corpodott. Tullio Mastrangelo e il Presidentedell’Associazione cav. Gianfranco Peletti,stanno lavorando insieme ad una serie diprogetti che vedranno coinvolti un centi-naio di soci in varie attività di pubblicautilità per la città di Milano e per i suoicittadini.◼

L’Associazione Polizia Locale di Milano si fa onore

Sociale

8 l’impegno,, luglio/agosto 2014

Guarire è più facilecon i Vigiliin corsiaDI FABRIZIO CANCIANI

“Per noi guarire non è solo prescrivere medicinee terapie, ma lavorare insieme condividendotutto in uno spirito di gioia e cooperazione.”dall’intervista di Jason Marsh a Patch Adams, GreaterGood Magazine

Sociale

9l’impegno,, luglio/agosto 2014

“L’attività sociale dei Vigili in corsia fa guarire prima i bimbi” lodice Luca Bernardo Direttore Dipartimento Materno-InfantileFatebenefratelli di Milano. Dal 2008 è uno dei servizi propostidall’Ufficio Educazione Stradale della Polizia Locale di Milano.

In molti hanno scoperto l’esistenza diPatch Adams grazie al film con RobinWilliams uscito nel 1998. Le sue idee

rivoluzionarie hanno attecchito anche danoi vincendo la cronica resistenza al“troppo nuovo” da parte delle nostrestrutture ospedaliere. Hunter Doherty“Patch” Adams è un medico americanoper lo più riconosciuto come l’ideatoredi una terapia del sorriso, anche notacome clownterapia. Ogni anno orga-nizza gruppi di volontari che si recanoin vari ospedali sparsi per il mondo, tra-vestiti da clown, con l’obiettivo di farriscoprire l’umorismo agli ammalati.Questo suo approccio alla malattia è ma-turato durante un soggiorno forzato didue settimane nel reparto psichiatrico diun ospedale. Patch non sopporta il disin-teresse nei confronti dei pazienti e pro-getta in cuor suo un ospedale con laprospettiva ribaltata. E infatti riesce nelsuo intento. Travestimenti da clown, tera-pia del buonumore, attenzione vera neiconfronti dei pazienti diventano la pratica

quotidiana.È ormai assodato che la te-rapia medica tradizionale non può

essere l’unica cura di una malat-

tia, soprattutto nelle aree pediatriche, eche la presenza di altri operatori che nullahanno a che vedere con l’ambiente ospe-daliero è di grande aiuto ai pazienti. Pro-prio ispirandosi a questo principio è natoil progetto: Vigili in corsia. “Vedo i bam-bini aspettare con ansia l’arrivo dei vigili”ha affermato Luca Bernardo, Direttore Di-partimento Materno-Infantile AO Fatebe-nefratelli e Oftalmico di Milano, “li vedogiocare e costruire con questi nobili adultiun percorso di gioco, ludico - formativo,ma che al tempo stesso gli permette dipassare il tempo in una cultura dell’alle-gria e della legalità, anche con le loro fa-miglie, certamente ne migliorano lacondizione di malato, migliorando la loroperformance clinica, come fosse una me-dicina che non va presa ad orari, ma cheaiuta le altre terapie, quelle mediche, peruna migliore guarigione.”Una medicinache non è amara da inghiottire, anzi, è pia-cevole ed efficace. Ma come e quando (eperché ) è nato il progetto “Vigili in cor-sia”? La più che quarantennale esperienzadella Polizia Locale di Milano in tema dieducazione stradale ed educazione civicaha fatto sì che molti nuovi progetti si ag-

giungessero ai tradizionali incontri congli agenti nelle scuole: dal per-

corso didattico di Ghisalandiaal concorso Ciak si guida, da

Scuola in tram agli inter-venti nelle carceri mino-rili, dagli incontri sullalegalità ai corsi per il pa-tentino e così via. Nel2008 il personale dell’Uf-

ficio Educazione Stradale,ha dato vita a Vigili in corsia,

ovvero una serie di incontri di-dattico-ludici rivolti ai bambini ri-

coverati in ospedale, assoluta novità alivello nazionale. L’iniziativa è importante

per svariati motivi, innanzi tutto è tesa adalleviare la situazione di particolare sof-ferenza psico-fisica in cui si trovano i pic-coli degenti. I bambini ricoverati tendonoa perdere il contatto con la realtà fami-liare, sociale e scolastica e si adattano,loro malgrado, a quella inevitabilmenteimposta dalle condizioni e dal luogo incui si trovano. Restituire quanto più pos-sibile una situazione di normalità, desti-nando anche a loro le stesse opportunitàdei coetanei è un modo per mantenere deicontatti con il mondo esterno e di garan-tire un minimo di uguaglianza di diritti ri-spetto agli altri bambini. La conoscenzadi norme e comportamenti avviene attra-verso attività pratiche e di manipolazione,compatibili con la situazione sanitaria deidegenti, utilizzando materiale già in partepredisposto dagli agenti istruttori. Si rea-lizzano così segnali stradali anche di fan-tasia, ci si immedesima in Vigili dirigendoil traffico e facendo le multe nei corridoi,ci si diverte imparando e coinvolgendo lefamiglie sull’educazione civica. In alcunicasi, quando le condizioni di salute lo per-mettono, i bambini hanno la possibilità ditoccare con mano i mezzi operativi dellaPolizia Locale, radio portatili, moto, au-topattuglie e, soprattutto possono pren-dere confidenza con i magnifici canidell’unità cinofila. In quest’ultimo caso ilvalore terapeutico raddoppia e l’interessesi amplifica.”Che bello vedere dei bam-bini con la paletta di carta in mano ed ilfischietto in bocca a dirigere il piccolotraffico di un corridoio ospedaliero” hadetto ancora Luca Bernardo, “quasi comedire ai loro genitori, che a volte sono permille problemi e motivi, distaccati o pen-sierosi, fermatevi ... ci siamo anche noi...e vi vogliamo bene!” ◼

competenze P.L.

10 l’impegno,, luglio/agosto 2014

Detective sembra un termine azzar-dato parlando di un servizio dellaPolizia Locale. Ma di fatto, se

vogliamo dare il giusto valore a quel vo-cabolo inglese, non è così. Detective, in-fatti, deriva dal verbo detect: “trovare”,“scoprire” e lo si attribuisce a un soggettoche svolge indagini finalizzate all’accer-tamento o all’esclusione di determinati

fatti che si sospettano avvenuti e dei qualigli si richiede una prova valida, anche atutela di un diritto in sede giudiziale.Tutto chiaro? Bene, sgombrato quindi ilcampo da equivoci, vediamo allora chisono i ghisa investigatori. Innanzi tutto inmolti hanno scoperto la loro esistenza e illoro elevato grado di preparazione profes-sionale in occasione dell’ultima festa del

Corpo, quando sono stati premiati dalSindaco di Milano Giuliano Pisapia. Nellacircostanza il riconoscimento riguardavaun’indagine durata alcuni mesi per unatruffa compiuta ai danni della RegioneLombardia. Su delega della Procura gliagenti dell’Unità Interventi Specialihanno effettuato complesse indagini, per-mettendo di accertare l’illecita appropria-zione di fondi pubblici erogati dallaRegione Lombardia da parte dell’IstitutoScolastico “Sempione”. I soldi destinatiallo svolgimento di corsi di formazione alfine di agevolare il reinserimento nelmondo del lavoro dei disoccupati, eranostati intascati da padre e figlio titolari del-l’Istituto che ha sede in via Bassi a Mi-lano. L’operazione dell’U.I.S., oltre adassicurare i responsabili alla giustizia, hapermesso di recuperare l’intera somma in-

Anche la Polizia Locale ha i suoi detective,sono gli agenti e gli ufficiali dell’UnitàInterventi Speciali, premiati dal SindacoPisapia. Conducono complesse indagini diP.G. e danno la caccia ai “pirati dellastrada.”

“I detective non

hanno il permesso

di credere alle

coincidenze.”Il cavaliere oscuro – Il ritorno,

film del 2012

competenze P.L.

11l’impegno,, luglio/agosto 2014

DI FABRIZIO CANCIANI

debitamente percepita pari a euro159.000. Gli inquisiti erano arrivati a fal-sificare le schede personali dei corsisti perattestare la loro partecipazione a corsi maierogati dalla scuola. Insomma, le indaginicondotte con tenacia e competenza, nonpotevano passare sotto silenzio, da qui ilprestigioso riconoscimento cittadino. Difatto, però, questa inchiesta non è altroche la punta di un iceberg rappresentatodall’intensa attività dell’Unità.Trecento-sessantacinque giorni all’anno, silenzio-samente, dietro le quinte, agenti e ufficialisi muovono su diversi campi d’intervento.Oltre alle indagini delegate dalla Procura,si occupano di inchieste correlate agli svi-luppi degli interventi di stretta compe-tenza dalla Polizia Locale, quelli chepotremmo definire di routine in un lavoroin cui la routine praticamente non esiste

mai, e anche il rilievo di un incidente stra-dale può avere sviluppi imprevedibili. Èquindi molto importante per chi opera instrada poter contare su personale qualifi-cato che possa prendere in carico indaginicomplicate. Gli investigatori dell’Unitàfanno parte del Servizio Radiomobile divia Pietro Custodi, così che per loro ri-sulta semplice creare sinergie con altri uf-fici altrettanto specialistici, comel’Ufficio Falsi Documentali e il NucleoInvestigazioni Scientifiche.All’U.I.S. siutilizzano diversi strumenti d’indagine, siva dal passare al vaglio un numero infi-nito di fotogrammi ricavati dalle teleca-mere di sorveglianza, fino all’analizzaree incrociare dati provenienti da diversi ar-chivi. Oppure ci si affida a intercettazionitelefoniche o ad attività di osservazione epedinamento. Insomma il raggio d’azione

è tipico dei detective, non a caso si tro-vano a operare in abiti civili a bordo diautocivette. Anche grazie al serviziosvolto dall’Unità Interventi Speciali il90% dei casi d’omissione di soccorso chesi verificano in città vengono risolti posi-tivamente assicurando alla giustizia i “pi-rati”. Uno dei casi più recenti hariguardato proprio l’investimento di unagente della Polizia locale del Comandodi Zona 7, con la conseguente omissionedi soccorso. Il responsabile è stato indivi-duato in pochi giorni grazie al lavorodegli investigatori. Sono state vagliate leimmagini delle telecamere di sorve-glianza e raccolte alcune testimonianzeche hanno messo con le spalle al muro ungiovane fattorino che alla fine ha confes-sato il fatto.L’attività dell’Unità InterventiSpeciali non è altro che uno dei tanti la-vori “nascosti” della Polizia Locale di Mi-lano, per svolgere il quale è necessariauna grande passione, lo spirito d’osserva-zione, oltre che la giusta determinazionee la competenza tecnica. ◼

eventi

12 l’impegno,, luglio/agosto 2014

Doveva essere un eventoindimenticabile e lo è stato .Tutto curato alla perfezione

tenendo conto del pochissimo tempoavuto a disposizione per organizzare unevento di tale portata.

Motivo dell’incontro è stato il desideriocondiviso di ritrovarci insieme, non soloquelli del solito “giro” ma allargarel’invito a colleghi lontani, colleghigiovani e colleghi anziani in pensione chesono stati le colonne portanti della ZonaGaribaldi. Il suo scopo lo ha raggiunto,per il numero di persone, 130 tra agenti eufficiali, accorsi presso la mitica Zona.Nel nostro comando un’ iniziativa delgenere non era mai successa e anche perquesto rimarrà per sempre un episodioirripetibile. Impeccabile la disponibilità e

la professionalità di chi ha contribuito arendere speciale questa serata di marzo,in onore di chi è stato parte integrante diquesto Comando. Tanti sono stati i Garibaldini a rendereperfetta questa serata che solo a nottefonda si è conclusa.

Riavvolgiamo il nastro per ricordarequelli che sono stati i momenti più intensidella serata. Il nostro arrivo è stato comeal solito in anticipo davanti al Comandodella Zona Garibaldi. L’inizio della serataè stato previsto per le 20.30, ma con un’ora in anticipo siamo già sul posto.L’emozione è davvero grande e si fatica anasconderla.Si respira inizialmente un’atmosferainsolita, ma si avverte allo stesso tempola voglia di stare bene. Esauriti i saluti gli

abbracci affettuosi si inizia la serataall’insegna dei ricordi.La compagnia è eccellente , come d’altrocanto la cena. La conversazione è statainteressante e amichevole per tutta laserata.

Che altro aggiungere se non ringraziaretutti i colleghi giunti da varie parti d'Italiae quelli che hanno contribuito allarealizzazione dell’evento◼

A cena con Garibaldi

13l’impegno,, luglio/agosto 2014

eventi

Gli organizzatori, Petrassi Giovanni,Crispino Rosanna e Angiola Gervasio, ringraziano.

esazioni

14 l’impegno,, luglio/agosto 2014

FERMA EQUITALIA NUOVI ESATTORI LOCALI

Equitalia cessa l’attività di riscos-sione per conto dei Comuni il 30giugno 2013, ma già dal 20 mag-

gio c.a., la stessa ha comunicato di nonaccettare i ruoli relativi alla sanzioni am-ministrative dovute per violazioni al co-dice della strada e dai regolamenticomunali di competenza dei comuni.Le conseguenze per oltre 6000 comunipossono essere disastrose se nelle moredei diversi rinvii non hanno provveduto adotarsi di autonoma organizzazione dellagestione di riscossione volontaria o coat-tiva delle loro entrate; il pericolo è che lesanzioni definite entrate extratributarie ele altre entrate tributarie o patrimonialipossano subire uno stallo irreversibile,quindi cadere in prescrizione con gravedanno alla finanza pubblica, se nel frat-tempo non interviene il governo propo-nendo un ulteriore rinvio oregolamentando le procedure per i ruoliaperti e ancora in carico a Equitalia.

Sarà garantita la “lavorazione” fino allariscossione o al discarico amministrativodei ruoli già in carico alla suddetta societàdi riscossione? L’assunto si ritiene po-sitivo perchè in caso contrario sarebbeuna sciagura con gravi danni alle entratedei comuni. Altro nodo centrale ri-guarda le modalità del procedimento di ri-scossione, poiché la riscossione diEquitalia significa anche l’abbandono deiruoli attraverso le cartelle esattoriali, si-stema interamente previsto dal diritto tri-butario e di competenza esclusiva dellasocietà Equitalia e sue consociate, quindii comuni potranno utilizzare solo esclusi-vamente il meccanismo “delle ingiunzionifiscale”, procedimento più complesso e

che ha le sue radici nel diritto civile,anche se alcune procedure sono discipli-nate dal diritto tributario.

Si tratta di un procedimento anfibio tra ledue procedure ed è piuttosto complesso;ciò non toglie l’opportunità dei co-muni di rendere più efficace edefficiente la riscossione delleloro entrate ciò è possibile sela volontà degli ammini-stratori locali è determi-nata e i proprifunzionari sono infor-mati e formati alnuovo regime ammi-nistrativo.

Si pensa sia unagrossa occasioneper i comuni perriscuotere i prov-vedimenti sanzio-natori in tempibrevi tenendo contodelle esigenze perso-nali ed imprendito-riali sei soggettidebitori, ambientali edeconomiche delle comu-nità locali.

Le innovazioni, se gestite cor-rettamente, sono sempre degli sti-moli per meglio operarenell’interesse dei cittadini e dell’entepubblico con rigore e senza vessazione.◼

n. 36 - luglio agosto 2014

Temi trattati

w w w . i n f o c d s . i t

19/23 - Orologi fasulli, è ricettazione a cura di Infocds

a cura di Infocds

16/18 - Riprese per contestazione d’illeciti

24/28 - Visto d’ingresso, no se ci sono dubbi

a cura di Infocds

16 l’impegno, luglio/agosto 2014

Sentenze

Riprese per contestazione di i l lecit i ,

s i al l ’accesso.

Ha osservato la sentenza in rassegna che le ri-prese video, invero, possono contenere imma-gini concernenti terze persone presenti sui

luoghi in cui i fatti si sono svolti, col conseguente in-sorgere dell’esigenza di tutelarne la privacy.

Tuttavia, va rilevato che nel conflitto fra le esigenze didifesa giudiziaria del soggetto che chiede l’accessoagli atti e quelle di tutela della privacy dei terzi l’ordi-namento attribuisce, a certe condizioni, valore reces-sivo a queste ultime, privilegiando le prime (v. in talsenso T.A.R. Sicilia - Catania, IV, n. 2640/2011; T.A.R.

Lazio - Roma, n. 9513/2012; T.A.R. Puglia - Bari, n.962/2012; T.A.R. Campania - Salerno, n. 935/2012).

SENTENZA FATTO

Gli odierni ricorrenti in qualità di destinatari del ver-bale di illecito amministrativo per “blocco stradale”redatto dalla Digos di Messina in data 6 marzo 2013 –hanno chiesto alla Prefettura-U.T.G. di Messina di eser-citare, ai sensi della L. 241/1990, il diritto di accesso “atutti i documenti, gli atti, i rapporti scritti o visivi pro-dotti dall’organo accertatore” con contestuale pos-sibilità di estrarne copia.

Le istanze di accesso sono state evase dalla Prefet-tura di Messina con note dell’8 aprile 2013, notificateai ricorrenti in data 19 aprile 2013, con le quali le ri-chieste sono state respinte sul duplice presuppostoche gli atti non sarebbero accessibili: a) per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensidell’art. 3 del D.M. Interno n. 415/1994, coordinato colD.M. 508/1997; b) in quanto involgenti dati identificativi e personali diterze persone, non divulgabili ai sensi del “Codice inmateria di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs 196/2003. Avverso le suddette determinazioni, e per ottenere ladeclaratoria del diritto di accesso ai documenti inquestione, i ricorrenti hanno congiuntamente propo-sto il ricorso in epigrafe, deducendo: I) l’insufficienza della motivazione posta a base del di-niego di ostensione;

Va riconosciuto il diritto dei destinatari di un verbale di contestazione di un illecito amministrativo, elevatodalla P.A. in relazione ad un episodio di c.d. “blocco stradale”, di accedere alle immagini video-registratedalla Digos inerenti la medesima contestazione, nel caso in cui l’istanza ostensiva sia motivata conriferimento ad esigenze di difesa in sede processuale civile avverso il suddetto verbale; lo ha stabilito ilTAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV – con la sentenza 10 ottobre 2013 n. 2418. In tal caso, infatti, in ragione delleesternate esigenze di difesa degli accedenti, va affermato che la visione (e l’eventuale estrazione dicopia) del dvd detenuto dalla P.A. - nella sola parte in cui documenta le fasi del “blocco stradale”imputato agli istanti - deve essere consentita, non ostando a ciò l’esigenza di tutelare la sfera diriservatezza di eventuali altri soggetti presenti in loco.

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

17

II) la violazione dell’art. 24, co. 7, della L. 241/90 lad-dove attribuisce rilievo preminente alle esigenze co-noscitive degli atti amministrativi quando la loroconoscenza sia funzionale alla difesa e tutela degli in-teressi giuridici degli istanti; III) l’eccesso di potere derivante dal fatto che il di-niego di accesso interviene in una fase in cui l’attivitàistruttoria concernente l’illecito amministrativo era giàconclusa; IV) il carattere recessivo delle esigenze di riservatezzadei terzi rispetto alle necessità difensive dei ricorrentiche hanno supportato la domanda di accesso.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazionedell’Interno, che ha ribadito e difeso la legittimità delledeterminazioni impugnate, precisando che la docu-mentazione cartacea relativa alla vicenda (informa-tiva della Digos)contiene informa-zioni rilevanti ai finidella tutela dell’or-dine e della sicu-rezza pubblica,mentre la video-regi-strazione degli eventiingloba anche im-magini di altre per-sone presenti sulposto, delle quali an-drebbe tutelata laprivacy.Alla udienzacamerale del 5 set-tembre 2013 lacausa è stata introi-tata per la decisione.

DIRITTORichiamando quanto premesso nella descrizionedel fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia in partefondato e debba essere accolto nei termini che se-guono.Muovendo dal presupposto - evincibile dalla difesadella PA resistente, secondo la quale la documen-tazione detenuta dall’ufficio in relazione alla vi-cenda del 6 marzo 2013 sia costituita da immaginivideo-registrate e da un rapporto informativo dellaDigos – occorre operare una distinzione sul con-creto regime di accesso ex L. 241/90 ai suddetti atti:

a) le riprese video, invero, possono contenere –come eccepisce l’amministrazione resistente – im-magini concernenti terze persone presenti sui luo-ghi in cui i fatti si sono svolti, col conseguente

insorgere dell’esigenza di tutelarne la privacy. Tut-tavia, va rilevato che nel conflitto fra le esigenze didifesa giudiziaria del soggetto che chiede l’ac-cesso agli atti e quelle di tutela della privacy deiterzi l’ordinamento attribuisce, a certe condizioni,valore recessivo a queste ultime, privilegiando leprime. Infatti, è stato affermato in giurisprudenzache “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,già con sentenza n. 5/1997, aveva delineato i rap-porti fra diritto di accesso e diritto alla riservatezzastabilendo che il primo, qualora sia motivato dallacura o difesa di propri interessi giuridici, prevalesull’esigenza di riservatezza del terzo, sicché l’inte-resse alla riservatezza, tutelato dalla l. n. 241/1990mediante una limitazione del diritto di accesso, re-cede quando l’accesso stesso sia esercitato per ladifesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso

è necessario alla di-fesa di quell’inte-resse. Tali principi intema di conflitto fradiritto di accesso ediritto alla riserva-tezza sono stati poirecepiti dal legisla-tore, sicché taleconflitto va risoltoalla stregua dell’art.24 della legge sulp r o c e d i m e n t o ,nella formulazionesuccessiva al Co-dice dei dati perso-nali (d.lgs. n.

196/2003), allaLegge n. 15/2005 (recante la novella alla legge n.241/1990) e al DPR n. 184/2006. La lettera d) delcomma sesto del menzionato art. 24 dispone checon norme regolamentari possono prevedersi casidi sottrazione all’accesso di documenti amministra-tivi, segnatamente “quando i documenti riguar-dino la vita privata o la riservatezza di personefisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e asso-ciazioni, con particolare riferimento agli interessiepistolare, sanitario, professionale, finanziario, indu-striale e commerciale di cui siano in concreto tito-lari, ancorché i relativi dati siano fornitiall’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferi-scono”. Il successivo comma settimo recita: “Devecomunque essere garantito ai richiedenti l’accessoai documenti amministrativi la cui conoscenza sianecessaria per curare o per difendere i propri inte-ressi giuridici. Nel caso di documenti contenentidati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei

18 l’impegno, luglio/agosto 2014

Sentenze

limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei ter-mini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati attinenti lostato di salute e la vita sessuale.” (Tar Catania, IV,2640/2011).La regola appena esposta è espressaanche in altri più recenti pronunciamenti di altri Tar(Tar Lazio Roma 9513/2012; Tar Puglia Bari 962/2012;Tar Campania Salerno 935/2012). Applicando i sud-detti principi al caso in esame, e tenendo presentile esigenze di difesa in sede processuale civile av-verso il verbale di illecito amministrativo esternatedai ricorrenti, va affermato che la visione (e l’even-tuale estrazione di copia) del DVD detenuto dallaPA resistente – nella sola parte in cui documenta lefasi del “blocco stradale” imputato ai ricorrenti -deve essere consentita, non ostando a ciò l’esi-genza di tutelare la sfera di riservatezza di eventualialtri soggetti presenti in loco;b) con riguardo all’informativa scritta redatta dalpersonale della Polizia di Stato presente sul posto,vanno certamente tenute nella dovuta considera-zione le osservazioni poste a base del diniego di ac-cesso, che richiamano esigenze di tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, come con-template dall’art. 3, co. 1 lett. a), del D.M. Interno415/1994. Ne consegue che non possono essere ri-tenute divulgabili e/o accessibili le considerazioni,le valutazioni, i riferimenti ed ogni altra notazioneeffettuate dal personale redigente all’interno dellacitata informativa, laddove concernono stretta-mente i temi dell’ordine e della sicurezza pubblica.Tuttavia, in parziale deroga a quanto appenaesposto, ed al fine di garantire il diritto di <cura edifesa degli interessi giuridici> degli istanti comecontemplato dall’art. 24, co. 7, della L. 241/90, ri-tiene il Collegio che le legittime esigenza di tuteladell’ordine e sicurezza pubblica manifestate dal-l’amministrazione resistente possano comunque es-sere adeguatamente preservate ricorrendo adaccorgimenti divulgativi - che l’Ufficio competenteporrà in essere - tali da escludere o “mascherare”ogni indicazione contenuta nell’informativa, di-versa dalla mera identificazione dei ricorrenti, cheinvolga valutazioni, giudizi, riferimenti e considera-zioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico edella sicurezza pubblica.È stato, infatti, affermato in giurisprudenza che “Lanorma di cui all’art. 3 comma 1, decreto del Mini-stro dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415 (recante ilregolamento per la disciplina delle categorie didocumenti sottratti all’ accesso ai documenti am-ministrativi, in attuazione dell’art. 24 comma 4 oracomma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241), deve essere in-terpretata in senso non strettamente letterale,

giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua le-gittimità, in quanto si determinerebbe una sottra-zione sostanzialmente generalizzata alle richiesteostensive di quasi tutti i documenti formati dall’Am-ministrazione dell’Interno, con palese frustrazionedelle finalità perseguite dalla l. n. 241 cit.” (Tar LazioLatina, 263/2012 e Tar Lombardia Milano 873/2013).Coerentemente, è stato dato rilievo preminente aldiritto di accesso, osservando che “ (…) il comma7 dello stesso art. 24 – sulla scorta dell’insegna-mento di C.d.S., A.P., 7 febbraio 1997, n. 5, recepitonella norma con le novelle operate dall’art. 22della legge 13 febbraio 2001, n. 45; dal comma 1dell’art. 176 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; non-ché dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15– non potrebbe essere più chiaro nello specificareche, in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si trattidi atti sottraibili all’accesso mediante i regolamentiattuativi dei commi precedenti), <Deve comunqueessere garantito ai richiedenti l’accesso ai docu-menti amministrativi la cui conoscenza sia necessa-ria per curare o per difendere i propri interessigiuridici>” (C.G.A. 722/2012).In dettaglio, tornando allo specifico della vicendain esame, potrà essere consentito l’accesso dei ri-correnti:i) ai verbali contenenti la loro mera identificazione(ove redatti su fogli separati rispetto all’informativa;ovvero, in caso contrario) ii) a quella parte dell’informativa in cui si dà attodella presenza sul posto dei ricorrenti, previo stralcio(od inserimento di opportuni “omissis”) delle altrenotazioni indicate retro, diverse da quelle volte aprovare la presenza dei ricorrenti nel luogo delblocco stradale. In definitiva, il ricorso viene parzial-mente accolto, nei limiti sopra indicati; con conse-guente diritto dei ricorrenti di accedere aidocumenti richiesti, ma entro i limiti indicati nellaparte che precede.Le spese del presente giudizio, come liquidate in di-spositivo, vengono poste a carico dell’amministra-zione resistente, e se ne dispone la distrazionedirettamente a favore del difensore di parte ricor-rente, come espressamente richiesto in ricorso.

P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Siciliasezione staccata di Catania (Sezione Quarta), de-finitivamente pronunciando sul ricorso, come inepigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in mo-tivazione, consentendo l’accesso dei ricorrenti aidocumenti, con i limiti e le modalità indicate in mo-tivazione.

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

19

IL CASO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, inriforma della sentenza in data 4 aprile 2008dal Tribunale di Locri, sezione distaccata diSiderno, ha dichiarato non doversi proce-dere nei confronti dell’imputato W.C. in or-dine al reato di commercio di prodotti falsi(ex art. 474 c.p.) di cui al capo B dell’im-putazione (relativo alla detenzione eall’esposizione in pubblico per la ven-dita di prodotti industriali con marchi esegni distintivi contraffatti) per essersilo stesso estinto per prescrizione; haconfermato la condanna con riferi-mento al reato di cui al capo A peril delitto di ricettazione (per aver ac-quistato o comunque ricevuto, alfine di procurarsi un profitto, i pre-detti beni); ha conseguentementerideterminando la pena.

Ricorre l’imputato contestando er-ronea applicazione dell’articolo648 del codice penale e vizio di mo-tivazione per avere la Corte di ap-pello ritenuto la penaleresponsabilità dell’imputato a titolo diricettazione per essere i beni ricevuti diprovenienza illecita. Se infatti, argo-menta la difesa, i beni in questione(penne ed orologi), recanti marchi con-traffatti, erano difformi dai prodotti com-mercializzati dalle imprese offesa dal reato(e infatti tali beni non erano presenti nei rela-tivi cataloghi), evidentemente si tratterebbe diimitazioni grossolane come tali inidonee a inge-nerare inganno nell’utente finale.

Vendita di orologi che riproduconoanche grossolanamente

l’originale, è anche reato di ricettazione

20 l’impegno, luglio/agosto 2014

Approfondimenti

DIRITTO

Con riguardo alla grossolanità della falsificazionedei prodotti, è sufficiente richiamare la pronuncia diquesta sezione del 12 gennaio 2012 n. 15080, cheperaltro si limita ad esplicitare ulteriormente un ra-dicato indirizzo giurisprudenziale volto a definirel’ambito di responsabilità per il delitto di cui all’art.474 c.p., individuando il bene giuridico tutelatodalla norma nel pericolo di inganno del consuma-tore: ‘Come già affermato in Cass. Sez. 5, 9.1.2009n. 14876, va qui ribadito che l’apposizione della di-citura ‘falsi d’Autore’ su prodotti industriali recanti

marchi contraffatti non esclude l’integrazione delreato di cui all’art. 474 c.p. (Cass. pen., sez. 5,25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all’appo-sizione della diversa dicitura ‘fac simile’); infatti ilreato in esame configura una fattispecie di pericolocontro la fede pubblica (v. Cass. 19.6.2007 n.31482Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874 e più recente-mente: Cass. 17.4.2008 n. 33324) per la cui integra-zione è sufficiente anche la sola attitudine dellafalsificazione ad ingenerare confusione, con riferi-mento non solo al momento dell’acquisto, maanche a quello della successiva utilizzazione delprodotto contraddistinto dal marchio contraffatto(Cass. pen., sez. 5, 1.7.2009, n. 40170). Di qui conse-gue anche che non può parlarsi di reato impossibile

là dove la contraffazione sia grossolana o ancheove le condizioni di vendita - per il prezzo praticato,il luogo di esposizione, le caratteristiche personalidel venditore - siano tali da escludere la possibilitàragionevole che i clienti vengano tratti in inganno(Cass. pen., sez. 2, 17.6.2005 Zheng Min Xin)’.

Per queste ragioni, deve ritenersi integrata la fatti-specie descritta dall’art. 474 del codice penale; e,pertanto, deve ritenersi così integrato anche il pre-supposto per la contestazione della ricezione di talebene di provenienza illecita (perchè delittuosa) a ti-tolo di ricettazione.

Con riguardo alla configurabilità della ricettazione,va ribadito che per costante giurisprudenza di que-sta Corte di legittimità il delitto di ricettazione è con-figurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione,al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nellaconsapevolezza dell’avvenuta contraffazione, at-teso che la cosa nella quale il falso segno è im-presso - e che con questo viene a costituireun’unica entità - è provento della condotta delit-tuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473c.p. (Cass. sez. 2^, 3.10.2012, n. 42934).La questionefu risolta non pochi anni fa dalle sezioni unite di que-sta Corte, con sent. 9.1.2001, n. 23427. A fronte delle critiche sinteticamente sollevate nelricorso, conviene riportare per esteso la motivazione

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

21

di seguito sempre condivisa nelle pronuncia di que-sta Corte: ‘Il quesito per il quale il gravame è statorimesso alle Sezioni Unite concerne dunque la pos-sibilità o meno di concorso tra il reato di ricettazionee quello di commercio di prodotti con segni falsi,previsti rispettivamente dagli artt. 648 e 474 c.p. (...)Queste Sezioni osservano. Innanzitutto occorre af-frontare il problema - che si colloca su di un pianoben distinto da quello del concorso, apparente oreale, degli artt. 474 e 648 c.p. - circa la ipotizzabilitàdella ricettazione qualora la ricezione abbia ad og-getto cose con marchi o segni contraffatti: se la ri-sposta dovesse essere negativa è chiaro che non siporrebbe più questione di concorso, derivandol’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 648c.p., dalla circostanza che essa non qualifica il ci-tato contesto e non già dall’essere questo incrimi-nato da entrambele norme. In realtàuna siffatta conclu-sione va respinta.Illegislatore, nel san-zionare ex art. 648c.p., l’acquisto o laricezione di cose‘provenienti daqualsiasi delitto’ ov-vero l’intromissionein simili attività, hainteso colpire ogniacquisizione patri-moniale consape-volmente ottenutao procurata in virtùdi beni aventi ori-gine delittuosa; incodesta visione econsiderato altresì ilfine di profitto nelquale si concreta il richiesto dolo specifico (‘fine diprocurare a se o ad altri un profitto’), trova spiega-zione l’inserimento della figura tra i reati contro il pa-trimonio, dovendosi al contempo riconoscere chela condotta tipica è idonea a rafforzare l’offesa ar-recata con il fatto criminoso presupposto. Quest’ultimo, peraltro, può essere di qualsiasi naturae non necessariamente contro il patrimonio: il cheè confermato dal termine ‘qualsiasi’ e corrispondealla illustrata ratio dell’incriminazione; del resto lagiurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pro-nunciata in tal senso, ravvisando la ricettazione conriguardo a pistola con matricola abrasa, a opere ci-nematografiche e musicassette abusivamente ri-prodotte, a assegni turistici falsi, a sigilli contraffatti,

a moduli falsificati di identità (Cass. 30-11- 83 n.10251; Cass. 6-5-93 n. 04625 RV. 194158; Cass. 12-1-94 n. 00148 RV: 197027; Cass. 29-12-95 n. 12788 RV.203148; Cass. 16-4-97 n. 03527 RV. 207227; Cass. 15-5-97 n. 02667 RV. 207833).Tanto premesso, onde indi-viduare l’esatta area di operatività dell’art. 648 c.p.,deve stabilirsi la portata dell’espressione ‘cose pro-venienti da reato’.La stessa si palesa ampia nè sussiste ragione alcuna,sotto il profilo letterale ovvero dal punto di vista lo-gico, per interpretarla siccome limitata a quanto co-stituisce ‘il profitto’ del reato e non invece qualevolta a comprendere in sè anche ‘il prodotto’, pun-tualizzandosi che ‘proviene’ da reato ciò che colreato è creato.Orbene, è indubbio che l’apposi-zione di un segno contraffatto su un bene (fattispe-cie delittuosa ai sensi dell’art. 473 c.p.) funga da

fonte rispettoalla cosa cosìrealizzata nellaquale il segno sifonde: ne de-riva che acquisi-zione del tutto,con la consa-pevolezza dellasua contraffa-zione, integrauna condotta ri-levante ai sensidella suddettaprevisione.La tesi contrariaè priva di ade-renza al datonormativo, te-stualmente e ra-z i o n a l m e n t einteso; in parti-

colare non può sostenersi che attraverso l’acquistodella cosa avente il segno contraffatto non si arrechioffesa al diritto del titolare dell’esclusiva ed alla cor-rettezza del mercato. Così ragionando si confonde l’oggettività giuridicadel reato di ricettazione con quella del delitto pre-supposto di cui all’art. 473 c.p., mentre in realtà è in-negabile che un acquisto del genere realizzi l’offesatipica del primo: basti osservare che gli acquirenti opiù in generale i destinatari ricevono la cosa con unattributo che essa non potrebbe avere, il qualeviene valutato dal mercato in termini positivi ed èconseguente alla ingerenza indebita nell’altrui crea-zione e diritto di esclusiva.

22 l’impegno, luglio/agosto 2014

Approfondimenti

Riconosciuto dunque che l’apprensione di entitàcon segni o marchi falsificati è in astratto riconduci-bile alla ricettazione, può passarsi all’esame dell’ul-teriore questione.Sussiste concorso fittizio di nome qualora una plura-lità di disposizioni sia apparentemente applicabilenei confronti di un determinata condotta, mentre ineffetti una sola di esse può operare perchè altri-menti verrebbe addebitato più volte un accadi-mento unitariamente valutato dal punto di vistanormativo, in contrasto col principio del ne bis inidem sostanziale posto a fondamento degli artt. 15,68 e 84 c.p.. Una tale convergenza ricorre in primisquando, ai sensi dell’art. 15 c.p., due norme rego-lino ‘la stessa materia’, ossia qualifichino una iden-tico contesto fattuale nel senso che una dellesuddette comprenda in sè gli elementi dell’altraoltre ad uno o più dati specializzanti: in questo casodovrà prevalere, salvo che sia altrimenti stabilito, laprevisione speciale ossia quella che descrive la si-tuazione con maggiori particolari.Poichè il citato cri-terio presuppone una relazione logico- strutturaletra norme ne deriva che la locuzione ‘stessa mate-ria’ va intesa come fattispecie astratta - ossia comesettore, aspetto dell’attività umana che la legge in-terviene a disciplinare - e non quale episodio in con-creto verificatosi sussumibile in più norme,indipendentemente da un astratto rapporto di ge-nere a specie tra queste.In base a quanto sopra èda escludersi che gli artt. 648 e 474 c.p., attribui-scano rilevanza penale alla stessa materia. All’uopoil richiamo alla natura del bene protetto - effettuato,

con divergente valutazione, sia dalle sentenze cheaffermano una situazione di specialità sia da quelleche la negano - non pare decisivo.

È pur vero che vari precedenti di queste Sezioni, aifini della nozione che qui interessa, si sono riportati adetto dato: esso, in ogni caso, non è stato preso inconsiderazione quale unico fattore, ma unitamenteagli aspetti comportamentali, oggettivi e soggettivi,della fattispecie. (Cass. S.U. 30-4-76 n. 00010 imp. Ca-nidu RV. 13365; Cass. S.U. 7-7-81 n. 06713 imp. Santa-maria RV. 149667; Cass. S.U.19-1-82 n. 00420 imp.Emiliani RV. 151618; Cass. S.U. 8-1-98 n. 00119 imp.Deutsch RV. 20912. Il concetto de quo in Cass. S.U.13-9- 95 n. 09568 imp. La Spina RV. 202011 è stato uti-lizzato per così dire ad abundatiam, essendosiescluso un concorso fittizio tramite il rilievo espressa-mente definito ‘risolutivo’ della diversa natura, pe-nale e procedimentale, delle norme esaminate: art.218 C.d.S. comma 6, e art. 108 disp. att. c.p.p.).D’altro canto è da ricordare che recentementequeste Sezioni hanno chiaramente sottolineato, intema di individuazione di continuità normativa omeno tra reati, la necessità di accertare ed identifi-care, secondo le regole proprie del concorso appa-rente di norme, gli elementi strutturali delle ipotesitipiche, con riguardo alla natura ed modalità deicomportamenti nonchè ai caratteri del dolo (Cass.S.U. 7-11-00 n. 00027 imp. Di Mauro RV. 217031; Cass.S.U. 15-1-00 n.00035 imp. Sagone RV. 217374). Nè vasottaciuto che il riferimento alla identità o diversitàdei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

23

reati plurioffensivi; a ciò aggiungasi che le parole‘stessa materia’ sembrano utilizzate in luogo di‘stessa fattispecie’ o ‘stesso ‘fatto’, per compren-dere nel dettato dell’art. 15 c.p.p., anche il con-corso di norme non incriminatrici che altrimentiresterebbe escluso.Tornando ai rapporti tra l’art. 648c.p., e l’art. 474 c.p., si rileva: nella ricettazione vieneincriminato l’acquisto e più in generale la ricezione(ovvero l’intromissione in tali attività) di cose prove-nienti da reato; l’art. 474 c.p. sanziona invece la de-tenzione per la vendita o comunque la messa incircolazione di beni con marchi o segni contraffattie non contempla il momento dell’acquisto; l’azioneraffigurata nella prima norma è istantanea, mentrela detenzione a fini di vendita è permanente ed in-terviene successivamente.

Dal raffronto che si è operato emerge dunque chele condotte delineate sono ontologicamente non-chè strutturalmente diverse e che esse non sononeppure contestuali, essendo ipotizzabile una solu-zione di continuità anche rilevante; nè varrebbe as-sumere che l’una presuppone l’altra: infatti, se ladetenzione implica per sua natura un’apprensione,questa non integra sempre la ricettazione, ben po-tendosi verificare un acquisto senza la consapevo-lezza del carattere contraffatto dei segni (elementoessenziale della ricettazione), con posticipata presadi conoscenza e deliberazione di porre in circola-zione i relativi prodotti. In tal caso la ricettazione nonsarà addebitabile, non certo perchè vi sia concorsoapparente di norme, bensì perchè gli estremi dellamedesima non risultano realizzati; di converso po-trebbe accadere che la ricezione del bene conmarchio contraffatto integri detto reato, ma non siaddivenga all’altro ed allora è ovvio che si rispon-derà solo di ricettazione.Sintomatica è la circo-stanza che l’art. 455 c.p. - in tema di messa incircolazione e spendita di monete falsificate - abbiainserito l’acquisto tra i comportamenti incriminati,così atteggiandosi, stante la peculiarità dei beni ri-cevuti, quale disposizione speciale rispetto all’art.648 c.p.: l’assenza di una analogo elenco nell’art.474 c.p., indica la inapplicabilità dell’art. 15 c.p.p..

Rimane da verificare se, al di là del principio di spe-cialità, il concorso materiale dei reati per cui si di-scute debba essere escluso alla luce di unadiversamente manifestata volontà normativa di va-lutare in termini di unitarietà le pur disomogenee fat-tispecie.

L’esito è negativo.Non esiste al proposito clausoladi riserva, essendo quella di cui all’art. 474 c.p., limi-

tata al concorso nel reato di cui all’art. 473 c.p.; nèpotrebbe invocarsi il criterio della consunzione e pre-cipuamente ipotesi di ‘ante factum’ non punibile af-

fermandosi che la detenzione a fini di vendita - senon necessariamente, quantomeno secondo l’idquod plerumque accidit - passa attraverso una ri-cettazione per cui il legislatore si sarebbe rappresen-tato una tale evenienza con previsione globalesotto il profilo sanzionatorio.Una siffatta operazione interpretativa di giudizi di va-lore, onde evitare che venga pregiudicata la fon-damentale esigenza di determinatezza in campopenale, postula che la considerazione abbinatadelle vicende tipiche sia resa oggettivamente evi-dente e detta risultanza non può che essere indivi-duata nella maggiore significatività della sanzioneinflitta per il reato consumante o assorbente;quando invece sia più grave la pena sancita perquello che andrebbe assorbito, la consunzione vanegata, dovendosi ravvisare un intento di consen-tire, attraverso una effettivo autonomo apprezza-mento del disvalore delle ipotesi criminose, il regimedel concorso dei reati. Invero, l’avere sottoposto apiù benevolo trattamento il fatto/reato che po-trebbe per la sua struttura essere assorbente, sta adimostrare che della fattispecie eventualmente as-sorbibile non si è tenuto conto: pertanto la normache la punisce è applicabile in concorso con l’altra,senza incorrere in duplicità di addebito.

Nel presente caso, poichè la ricettazione è punitapiù gravemente rispetto al commercio di prodotticon segni contraffatti, non ricorrono gli estremi perl’assorbimento del primo delitto nel secondo. Con-cludendo si enunciano i seguenti principi:La ricetta-zione è configurabile con riguardo a condotta cheabbia ad oggetto beni con segni o marchi falsi.Ilreato di ricettazione dei suddetti beni può concor-rere con quello di commercio dei medesimi’.

24 l’impegno, luglio/agosto 2014

Approfondimenti

VISTO D’INGRESSO, NO SE CI SONO DUBBI

SULL’AUTENTICITÀ DEL PASSAPORTO

Èlegittimo il provvedimento con il quale unaAmbasciata italiana (nella specie si trattavaall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in

Bangladesh) ha dichiarato inammissibile ladomanda di rilascio del visto d’ingresso avanzatada un cittadino straniero che ha prodotto unpassaporto cartaceo il quale, sottoposto aispezione ottica con apparato “Waldmann”, harivelato segni di alterazione (assenza nell’areadella foto di riconoscimento del timbro tondo,presenza di sette timbri), con conseguentepossibile sostituzione d’identità; lo ha stabilito ilCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – con la sentenza 28febbraio 2013 n. 1203.Infatti, così come espressamente previsto dall’art.4, 1° comma, del d.lgs. 286/1998, “…il visto di

ingresso può essere rilasciato allo straniero allecondizioni ivi previste e sempreché l’interessato siain possesso di passaporto valido”; d’altra parte, ilcontrollo eseguito dall’Autorità diplomatico-consolare italiana su passaporto rilasciato da altroStato e compilato a mano mediante strumentielettronici ultravioletti e in particolare con l’ausiliodell’apparato ottico “Waldmann” si configura nongià quale mera presunzione di prova, ma qualediretto e non contestabile riscontro dell’autenticitàdel passaporto medesimo per quanto attieneall’ingresso del suo titolare nel territorio dello Statoitaliano, non sussistendo alcun dovere di procederead ulteriore attività di natura istruttoria e/o diinterlocuzione con l’Autorità amministrativa delpaese estero.

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

25

Ha osservato in particolare la sentenza in rassegnache l’alterazione e/o manomissione del passa-porto configura “contraffazione”, onde, ai sensidell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, essaimplica in via diretta e automatica, e quindi senzaesercizio di alcun potere discrezionale, l’inammis-sibilità della domanda di visto d’ingresso,In talecontesto, la declaratoria d’inammissibilità delladomanda di visto d’ingresso si configura quale ef-fetto ex lege della riscontrata falsità o contraffa-zione dei documenti allegati alla medesima, primofra tutti ovviamente il passaporto, e quindi qualeatto dovuto, vincolato alla sola ricognizione delpresupposto, onde è sufficiente, ai fini motivazio-nali, il richiamo a tale presupposto.

È stato precisato inoltre che l’Autorità diplomaticaitaliana nel paese estero non ha alcun dovere diprocedere ad ulteriore attività di natura istruttoriae/o di interlocuzione con l’Autorità amministrativadel paese estero, dovendo semmai l’interessato at-tivarsi, nei modi più opportuni e con ogni più utilemezzo tecnico, per spiegare e giustificare le riscon-trate alterazioni e/o manomissioni, al fine eventualedi provocare, con presentazione di nuova do-manda di visto d’ingresso, una nuova determina-zione dell’Autorità diplomatica italiana.

SENTENZA FATTO e DIRITTO1.) In relazione alla presentazione, da parte di Ani sulBhuyan della domanda di assunzione del proprio di-chiarato nipote Md Shanewaz Bhuyan, e rilasciato ilnulla osta, l’interessato ha chiesto il visto d’ingressoall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, che, sottoposto ilpassaporto cartaceo esibito n. A0312833, rilasciatoil 21 dicembre 2006, a ispezione ottica con apparato“Waldmann”, ha rilevato segni di alterazione (as-senza nell’area della foto di riconoscimento del tim-bro tondo, presenza di sette timbri), conconseguente possibile sostituzione d’identità, e hapertanto dichiarato inammissibile la domanda delvisto d’ingresso.

Con l’epigrafata sentenza in forma semplificata, ilT.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso in primo gradoproposto dall’interessato, richiamando i risultati deglispecifici accertamenti tecnici svolti dall’Autorità diplo-matica italiana all’estero, e quindi ritenendo infon-date le censure di difetto d’istruttoria e di difetto dimotivazione, quest’ultima in relazione al chiaro dispo-sto dell’art. 4 comma 2 del d.lgs.286/1998, a tenoredel quale la presentazione di documenti falsi o con-traffatti a sostegno della domanda di visto d’ingressocomporta automatica inammissibilità della domanda.

26 l’impegno, luglio/agosto 2014

Approfondimenti

Con l’appello, notificato l’8 gennaio 2013 e deposi-tato il 1° febbraio 2013, Md Shanewaz Bhuyan, for-mulando istanza di ammissione di produzione dinuovi documenti ex art. 104 c.p.a. (il passaportocartaceo n. A0312833, rilasciato il 21 dicembre 2006,e il successivo passaporto elettronico n. AA8226134,rilasciato il 4 luglio 2011, entrambi a suo tempo nelladisponibilità dell’Autorità amministrativa del Bangla-desh, prima della restituzione all’interessato, nonchéattestazione del Console generale in Italia a Milanodello Stato del Bangladesh circa l’autenticità delprimo passaporto), ha dedotto, in sintesi:Erroneità della sentenza per violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. n.

286/1998 e in relazione all’eccepito difetto di istrut-toria, di motivazione ed eccesso di potere, perchénon vi sarebbe stata alcuna manomissione del pas-saporto cartaceo, tanto che esso è stato restituitodall’Autorità amministrativa del Bangladesh all’inte-ressato, evidentemente considerandolo autentico;

d’altro canto il rilascio del passaporto elettronicoevidenzia la regolarità di quello precedente carta-ceo; peraltro l’Autorità diplomatica italiana nonavrebbe provveduto a consultare le autorità locali,né vi è alcuna prova della sostituzione dell’imma-gine fotografica, peraltro del tutto identica a quella del nuovo passaporto.

Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, conmemoria difensiva depositata il 5 febbraio 2013 hadedotto l’infondatezza dell’appello, rilevando cheai fini del nulla osta rilasciato dallo sportello unicoper l’immigrazione era stato presentato il nuovo pas-saporto e che l’accertamento tecnico condotto sul

passaporto cartaceo ha evidenziato segni inoppu-gnabili e incontestati di alterazione (mancanzanell’area della foto del caratteristico timbro tondo,e nella stessa pagina presenza di sette timbri asecco, mentre quello sulla foto appariva a metà,ossia solo sulla pagina e non sulla foto); accerta-

l’impegno, luglio/agosto 2014

www.infocds.it

27

mento riconosciuto congruente e legittimante il di-niego “automatico” del visto d’ingresso dalla giuri-sprudenza amministrativa (si richiama Cons. Stato,Sez. IV, 8 dicembre 2012, n. 5210);

2.) Avvertite le parti presenti in camera di consiglio,il Collegio ritiene di definire, a sua volta, l’appellocon sentenza in forma semplificata, in relazione allasua manifesta infondatezza.In punto di fatto, l’appellante né revoca espressa-mente in dubbio le anomalie riscontrate sul passa-porto cartaceo, né fornisce alcuna spiegazionealternativa che risulti logicamente compatibile conle stesse, né contesta la correttezza tecnica dell’in-dagine eseguita mediante l’apparecchio di ispe-zione ottica “Waldmann”.In tale prospettiva, peraltro, anche l’invocata nuovaproduzione documentale non apporta alcun ele-mento congruente decisivo.

Sotto il profilo giuridico, come già affermato da que-sta Sezione, in fattispecie analoga di alterazione delpassaporto cartaceo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 ot-tobre 2012, n. 5210):- “…il visto di ingresso può essererilasciato allo straniero alle condizioni ivi previste esempreché l’interessato sia in possesso di “passa-porto valido”, come espressamente affermato nelcomma 1 dello stesso art. 4” del d.lgs. 286/1998;- “…il controllo eseguito dall’Autorità diplomatico-con-solare italiana su passaporto rilasciato da altro Statoe compilato a mano mediante strumenti elettroniciultravioletti e in particolare con l’ausilio dell’appa-

28 l’impegno, luglio/agosto 2014

Approfondimenti

rato ottico “Waldmann” si configura non giàquale mera presunzione di prova, ma quale di-retto e non contestabile riscontro dell’autenti-cità del passaporto medesimo per quantoattiene all’ingresso del suo titolare nel territoriodello Stato italiano…”, - l’alterazione e/o ma-nomissione del passaporto configura “contraf-fazione”, onde, ai sensi dell’art. 4 comma 2 deld.lgs. n. 286/1998 essa implica in via diretta eautomatica, e quindi senza esercizio di alcunpotere discrezionale, l’inammissibilità della do-manda di visto d’ingresso;

È evidente, in tale contesto, che la declarato-ria d’inammissibilità della domanda di vistod’ingresso si configura quale effetto ex legedella riscontrata falsità o contraffazione deidocumenti allegati alla medesima, primo fratutti ovviamente il passaporto, e quindi qualeatto dovuto, vincolato alla sola ricognizionedel presupposto, onde è sufficiente, ai fini mo-tivazionali, il richiamo a tale presupposto.

Peraltro, in presenza di esiti siffatti dell’accer-tamento tecnico, l’Autorità diplomatica ita-liana nel paese estero non ha alcun dovere diprocedere ad ulteriore attività di natura istrut-toria e/o di interlocuzione con l’Autorità ammi-nistrativa del paese estero, dovendo semmail’interessato attivarsi, nei modi più opportuni econ ogni più utile mezzo tecnico, per spiegaree giustificare le riscontrate alterazioni e/o ma-nomissioni, al fine eventuale di provocare, conpresentazione di nuova domanda di visto d’in-gresso, una nuova determinazione dell’Auto-rità diplomatica italiana;

3.) In conclusione l’appello in epigrafe deveessere rigettato, con la consequenziale con-ferma della sentenza gravata;

4.) Il regolamento delle spese del giudiziod’appello, liquidate come da dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Se-zione IV), pronunciando con sentenza in formasemplificata:1) rigetta l’appello di cui al ricorson. 701/2013, e per l’effetto conferma la sentenzain forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sededi Roma, Sezione I quater, n. 4537 del 21 maggio2012;2) condanna l’appellante Md ShanewazBhuyan alla rifusione, in favore dell’Avvocaturagenerale dello Stato, distrattaria ex lege, dellespese ed onorari del giudizio d’appello, liquidatiin complessivi € 2.500,00 (duemilacinque-cento)Ordina che la presente sentenza sia ese-guita dall’autorità amministrativa.Così deciso inRoma nella camera di consiglio del giorno 26febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:Paolo Numerico,

Presidente: Andrea Migliozzi,

Consigliere: Fulvio Roccoz

Consigliere: Umberto Realfonzo,

Consigliere: Leonardo Spagnoletti,

Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

Sindacale

29l’impegno,, luglio/agosto 2014

Il20 dicembre 2013, i Dirigenti delComune di Milano addetti alle trat-tative sindacali, dopo un confronto

dilazionatosi in oltre un anno, presenta-vano alle Organizzazioni Sindacali di ca-tegoria, un protocollo con il seguenteoggetto: criteri generali per la mobilitàinterna della Polizia Locale di Milano.In pratica non si è trattato di un nuovoContratto, ma di una sorta di interpreta-zione autentica del vigente Contratto De-centrato del 12/02/2002. Quest’ultimoinfatti, all’articolo 1, prevede che gli in-carichi nel Corpo, devono essere asse-gnati in base all’anzianità di serviziomaturata. La stessa disposizione è previ-sta anche dall’articolo 32 del Regola-mento del Corpo. Purtroppo storicamentei Funzionari responsabili delle varie unitàorganizzative (Zone/Servizi/Reparti/ etc.)hanno sempre evidenziato riluttanza adapplicare la regola dell’anzianità, altri-menti non si spiegherebbe la necessitàdella predetta interpretazione autentica,che addirittura è stata percepita come unanovità. Ecco in sintesi le precisazioni pre-sentate dal Comune ai sindacati, anche sel’onere applicativo è di competenza deiResponsabili delle suddette unità organiz-zative. Questo il proclamo enunciato alla

stampa dal neo dirigente addetto alle trat-tative sindacali della Polizia Locale, fir-matario del protocollo: «Chi haun’anzianità inferiore, sarà automatica-mente trasferito nei comandi di zona pe-riferici ove dovrà svolgere compitioperativi: vigile di quartiere o agente dipattuglia per il rilevamento di incidentie altri incarichi legati alla viabilità»,Stranamente nessuna delle sigle sindacalipresenti al tavolo ha accettato di contro-firmare il protocollo, anche se il Dirigentedel Settore Risorse Umane ha consideratol’eventuale sottoscrizione non essenziale.Probabile la preoccupazione dei vari sin-dacalisti, di possibili penalizzazioni per ipropri amici adepti non in regola con isuddetti requisiti. Obiettivo di facciata di-chiarato dal Comando, sempre lo stesso:spedire il maggior numero possibile di Vi-gili per strada.Attualmente, analizzando i numeri pub-blicamente dichiarati alla stampa, ilCorpo della Polizia Locale di Milano ècosì organizzato:

• Organico totale - circa 2900• In uficio - circa 900• Nucleo centrale investigativo - circa 280• Vigili di quartiere - circa 385• Procura - circa 100

Per fortuna dei tanti privilegiati, rispettoalle intenzioni propagandisticamenteenunciate, dopo oltre due mesi dalla pre-sentazione del Protocollo, non si è ancoravisto uscire dagli uffici un solo vigile instrada. Anzi, ci risulta che negli uffici divia Friuli, continuano ad arrivare Agentisenza i requisiti di anzianità suddetti.Anche dopo l’entrata in vigore del nuovoprotocollo, è rimasta Imperterrita la rilut-tanza dei Funzionari Responsabili dei co-mandi di zona, tanto da costringere ilCapogabinetto ad avviare delle vere eproprie ispezioni, con lo scopo ufficialedi unificare le procedure e gli orari. Die-tro la giustificazione di circostanza, si ècercato di nascondere il vero intento, pe-

raltro ufficiosamente dichiarato, ovveroincrementare il numero di Agenti impe-gnati nei servizi esterni. Altra anomalia,il fatto che a occuparsi dell’ispezione èstato dato l’incarico a una vigilessa appar-tenente alla categoria C, che insignita daldirigente avrebbe analizzato la vigente or-ganizzazione dei comandi di zona, prero-gativa dei Commissari Capo, visto chesono tutti dotati di posizione organizza-tiva, evidentemente ritenuti bisognosi diun aiuto. Circa 1.280 Agenti, quotidiana-mente assolvono compiti non strettamentecollegati ai servizi viabilistici e/o relativial rilievo di incidenti stradali; che diven-tano 1.700 circa se si aggiungono i Vigilidi Quartiere, anch’essi assolti dal rilievodegli incidenti stradali, per disposizionedell’UNITÀ CENTRALE VIGILI DIQUARTIERE. Attualmente risulta espo-nenziale il deficit numerico dei servizi diautopattuglia a disposizione della Cen-trale Operativa, non esaustivo a fronteg-giare gli innumerevoli reclami chequotidianamente arrivano alla CentraleOperativa. Attualmente ogni giorno ven-gono comandati in servizio dalle 2 alle 4autopattuglie dai 9 comandi di zona, perun totale di (min. 18 max 36 agenti) perturno. Per gli incidenti con feriti gravi omortali, dal Reparto Radiomobile, dalle 2alle 4 autopattuglie. Quindi, a fronte di unorganico di circa 2.900 Vigili, giornal-mente soltanto 44 ( max ) Agenti sono im-pegnati nei turni diurni (primo e secondo)per i reclami dei cittadini (prevalente-mente incidenti stradali con e senza fe-riti). Inoltre sempre più frequentementequasi un’autopattuglia per zona viene im-piegata a stazionare su determinati obiet-tivi, causando l’ennesima riduzioneeffettiva dei servizi di pattugliamento.Naturale conseguenza, i reclami inevasi,tanto da costringere, talvolta, l’operatoreradio a consigliare la compilazione delmodello CID, al cittadino che chiede l’in-tervento per incidente senza feriti. Men-tre, per quanto riguarda i compitiviabilistici, sempre più spesso si ricorre alpersonale in straordinario. Alla luce dellostato attuale, una seria riorganizzazionerisulterebbe essenziale. Ci auguriamo chei dirigenti mettano in campo un’ idoneaprofessionalità nell’ambito delle loro pre-rogative, facendo seguire fatti concretiagli slogan propagandistici.◼

AL VIA LA RIORGANIZZAZIONEDEGLI UFFICI! FORSE…DI GIOVANNI AUREA

non tutti sanno che...

30 l’impegno,, luglio/agosto 2014

Per aumentare la sicurezza stradalela Commissione Europea ha stabi-lito che i costruttori di auto devono

installare speciali luci diurne – DRL,Daytime Running Light – su tutte le au-tomobili in produzione dal 7 febbraio2011. Le luci dovranno accendersi auto-maticamente all’avvio del motore e rima-nere in funzione per l’intera durata deltragitto. L’obiettivo è aumentare la visibi-lità del veicolo da parte degli altri auto-mobilisti e dei pedoni.

COSA DICE IL MINISTEROCon la Circolare Prot. 28574 del20/11/2013 il Ministero dei Trasporti conil Decreto del 6 Novembre 2013, pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 No-vembre 2013, ha fatto un po’ di chiarezzasulla regolamentazione dell’installazionedelle luci di marcia diurna sui veicoli incircolazione.

MA ATTENZIONE… AL FAI DA TEÈ consentita l’installazione di un massimodi due luci sul frontale dell’auto, purchérispettino determinati parametri quali:

- Omologazione UNECE 87 per entrambele luci;- Collocazione conforme alla ECE R48 einstallate in modo che la la distanza tra ledue luci a led non deve essere inferiore a60 cm (ridotta a 40 cm se l’auto non è piùlarga di 130 cm) e l’altezza del disposi-tivo dal suolo deve essere compresa tra 25cm e 150 cm. Inoltre durante la visita eprova saranno controllate anche l’inclina-zione verticale (+/- 10°) e l’inclinazioneorizzontale (+/- 20°). Una parziale deroga a queste prescrizioniesiste per eventuali kit, sempre omologati,

che vanno a sostituire i proiettori originaliinglobando anche le luci diurne.- L’accensione e lo spegnimento delle lucideve avvenire assieme al motore;- Lo spegnimento deve avvenire, in auto-matico, una volta accesi gli anabbaglianti,abbaglianti o fendinebbia.- I gruppi ottici dell’auto non devono giàessere dotati di luci diurne a LED.

INDISPENSABILEL’AGGIORNAMENTO DELLACARTA DI CIRCOLAZIONE Una volta installate le luci rispettandotutti questi parametri e fatto compilaredell’officina l’apposito modulo, sarà indi-spensabile effettuare un collaudo pressogli uffici della motorizzazione. Superatoquest’ultimo “scoglio” la Carta di Circo-lazione della vostra vettura verrà aggior-

FACCIAMO...LUCEa cura di Michele Bruno Albamonte

nata con la dicitura “installate luci di mar-cia diurna conformi al regolamento 87UNECE”.

NON PER TUTTI I KITSERVE L’AGGIORNAMENTO Anche stavolta il Ministero viene in aiuto,asserendo che qualora si sostituiscano idispositivi originali, già presenti sulveicolo, con altri omologati di analogaforma e dimensione ( nei quali sonointegrati le DRL, non presenti in origine)non è previsto l’aggiornamento della cartadi circolazione. La corretta istallazionedovrà essere attestata dalla dichiarazione a regola d’arte, come da modulo allegatoal Decreto. ◼

non tutti sanno che...

31l’impegno,, luglio/agosto 2014

UN MURO...DI NEBBIAa cura di Michele Bruno Albamonte

Ha già fatto la sua comparsa invarie zone d’Italia, ed è una delleminacce più temute per la sicu-

rezza degli automobilisti: la nebbia. È co-stituita da goccioline di acqua liquida ocristalli di ghiaccio sospesi in aria; acausa della diffusione della luce solare daparte dell'acqua in sospensione la nebbiasi manifesta come un alone biancastro chelimita la visibilità degli oggetti e quandola si trova improvvisamente in banchi èpiù insidiosa costringendoci a viaggiarealla cieca.  

LA SEGNALETICA CI AIUTA In presenza di nebbia, ma anche in casodi pioggia forte o nevicata, si può avereuna valutazione della visibilità contandoi tratti di strisce longitudinali discontinuedi mezzeria, disegnante sulla carreggiata;in questo modo si determina la distanzadi visibilità. Queste distanze sono fissateper vari tipi di strade dall’art. 138 del Re-golamento di esecuzione del C.d.S. Per lestrade con velocità oltre i 110 Km/h ( au-tostrade o strade extraurbane principali)la distanza fra i tratti è 12 m, (avendo iltratto da 4.5 m e l’intervallo di 7,5 m )quindi se si vedono meno di sei tratti lavisibilità non supera i 72 m e quindi oc-corre moderare la velocità. Invece per lestrade con velocità tra 50 e 110 km/h(strade extraurbane secondarie o stradeurbane di scorrimento) la distanza fra itratti è 7,5 m. ( avendo il tratto da 3 m el’intervallo da 4,5 m ) e quindi se si ve-dono meno di 9 tratti la visibilità non su-pera i 67 m pertanto occorre moderare lavelocità. Da tener presente che per lestrade locali (quindi quelle all’interno delcentro abitato) le strisce discontinue lon-gitudinali sono facoltative.

CONSIGLI UTILIViaggiare ad una velocità inferiore ai 50km/h e mantenere un’andatura moderata ecostante, in particolare quando la visibilitàè inferiore a 100 metri; fare un corretto usodei fendinebbia anteriori, della luce poste-riore per nebbia e della segnalazione lumi-nosa di pericolo (“quattro frecce”) in casodi improvvisi rallentamenti e mantenere ladistanza di sicurezza.

Occorre fare particolare attenzione allasegnaletica sia orizzontale che verticalesulla strada, per avere un sicuro riferi-mento nella guida. Non affrontare un per-corso sul quale è segnalata nebbia se si èstanchi o affaticati, evitare di accodarsi aiveicoli che precedono a maggiore velocitàdi quella che ritenete adeguata e sosteni-bile in quelle condizioni.Evitare soste sulla corsia di emergenza senon per motivi di assoluta necessità (gua-sto del veicolo con impossibilità a proce-dere; malore; ecc); in tali casi azionare leluci intermittenti e quelle di posizione,mantenendo il faro rosso antinebbia ac-ceso. Se si verificasse l’eventualità didover scendere dalla vettura è opportunoindossare assolutamente il giubbetto re-troriflettente.

COSA DICE ILCODICE DELLA STRADAL’art. 151 lettera b) definisce il proiettorefendinebbia anteriore, il dispositivo cheserve a migliorare l'illuminazione dellastrada in caso di nebbia, caduta di neve,pioggia o nubi di polvere; da notare che ilCodice non menziona un numero consen-tito di dispositivi, ma specifica solo a cosa servono.

VEDERE BENE È LA PRIMA COSAL’art. 153 al comma 2 e 8 del codice dellastrada, specifica quando utilizzare i pro-iettori fendinebbia. Di giorno, in caso dinebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,pioggia intensa, i proiettori anabbagliantie quelli di profondità possono essere so-stituiti da proiettori fendinebbia anteriori.In caso di nebbia con visibilità inferiore a50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicatain atto deve essere usata la luce posterioreper nebbia, qualora il veicolo ne sia do-tato.

DI FENDINEBBIA E RETRONEBBIASI ABUSA SEMPREPurtroppo molti usano a sproposito questidispositivi oppure dimenticano di spe-gnerli quando non sono più necessari. At-tenzione! Chiunque venga sorpreso, dagliorgani di polizia stradale, all’utilizzoscorretto di tali dispositivi è soggetto aduna sanzione amministrativa pecuniaria di€ 41,00 e la decurtazione di un puntodalla patente di guida.◼

32 l’impegno,, luglio/agosto 2014

Rivista fondatada Vigili Urbani nel 1974

Anno XXXIX - n. 376Direttore responsabile

Gianluigi Soriani

Michele B. Albamonte - Giovanni Aurea

Fabrizio Canciani - Michele Ferreri

Giovanni Petrassi

Direzione e RedazioneSicurezza Aziendale

Sede Legale:Via Carducci, 12 - 20123 Milano

Sede Amministr. e RedazioneVia Palmieri, 47 - 20141 MilanoTel. 02/89511616 - 02/89514869

Diffusione S.M.055/2590284

CeatTel. 02/89514869

StampaLitografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti Sostenitore € 70,00

Benemerito da € 70,00 in suUna copia € 8,00Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976Via Palmieri,47 Milano -

Spedizione in abbonamento postale 45% -art.2comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonatiL’Editore garantisce la massima riservatezza dei datiforniti dagli abbonati e la possibilita di richiederne gra-tuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Sicurezza Aziendale srl - Via Palmieri, 4720141 Milano.

Le informazioni costudite nell’archivio elettronicodell’Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviarela rivista o comunicazioni concernenti l’abbonamento(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali).

l’impegno

1974 - 2014