Pena di morte nel tardo Medioevo, una panoramica

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  • Clio & Crimenn 4 (2007), pp. 47/62

    ISSN: 1698-4374

    D.L.: BI-1741-04

    La pena di morte in Italia nel Tardo Medioevo(La pena de muerte en la Italia bajomedieval

    La peine de mort dans l'Italie du Bas Moyen ge

    The death penalty in the Italy of the Late Middle Ages

    Heriotza-zigorra Behe Erdiaroko Italian)

    Andrea ZORZI

    Universit degli Studi di Firenze

    n 4 (2007), pp. 47-62

    Resumen: En este artculo se pasa revista a la pena de muerte en las ciudades polticamente autnomas de la Italia centraly septentrional durante los siglos XIII al XV, prestando una especial atencin a las siguientes cuestiones: evolucin cronolgica de ladifusin de la pena capital; qu crmenes y qu delincuentes eran castigados con este tipo de sancin penal; cmo se ejerca la poltica degracia por parte de las autoridades municipales; y el ceremonial de las ejecuciones.

    Palabras clave: Pena de muerte, Justicia penal, Italia, Edad Media.

    Rsum: Cet article passe revue la peine de mort dans les villes politiquement autonomes de la l'Italie centrale et septen-trionale pendant les sicles XIII au XV, prtant une spciale attention aux suivantes questions: volution chronologique de la diffusionde la peine de mort; quel crimes et quoi dlinquants ils taient puni avec ce type de sanction pnale; comment on exerait la politiquede grce de la part des autorits municipales; et le crmoniel des excutions.

    Mots cls: Peine de mort, Justice pnale, l'Italie, Moyen ge.

    Abstract: In this article we analyze the death penalty in the politically autonomous cities of Central and Northern Italy fromthe XIII to the XV Centuries, paying a special attention to the following questions: the chronological evolution of the death penalty dif-fusion; what crimes and how the deliquents were punished with this type of penal sanction; how the clemency politics were exercised onthe part of the municipal authorities and, lastly, the ceremonial of the executions.

    Key words: Death penalty, Penal Justice, Italy, Middle Ages.

    Laburpena: Artikulu honetan Iparreko eta Erdialdeko Italiako hiri autonomoetan heriotza-zigorra XII. eta XV. mendeenartean zer izan zen aztertzen da; eta arreta bereziarekin landu dira gai hauek: heriotza-zigorraren hedapenaren bilakaera kronologikoa,zigor horrekin zer krimen eta zer delinkuente zigortzen ziren; udal-agintariek nola aplikatzen zuten grazia-politika eta exekuzioak nolaegiten ziren.

    Giltza-hitzak: Heriotza-zigorra, Zigor-justizia, Italia, Erdi Aroa.

  • 1. Introduzione

    Il tema della storia della pena di morte, emerso a livello storiografico internazio-nale da almeno trentanni, ha ricevuto anche in Italia una discreta attenzione1.Esso stato affrontato ormai da una pluralit di approcci: da quelli giuridici alle ana-lisi statistiche delle esecuzioni quali elementi di valutazione quantitativa della giusti-zia criminale; dalle ricostruzioni del cerimoniale delle condanne quale aspetto dellarappresentazione del potere, agli studi pi propriamente tanatologici centrati sulle pra-tiche del conforto ai condannati; dalle indagini sugli aspetti drammaturgici e icono-grafici delle esecuzioni, alle ricerche sulla letteratura dedicata alla figura del boia.

    Due dati di fondo caratterizzano gli studi recenti: essi si concentrano perlopisullet moderna, e privilegiano lanalisi del cerimoniale giudiziario. Ci per duemotivi prevalenti: da un lato, la maggiore ricchezza della documentazione, che si facrescente e continua solo con il XVI secolo; dallaltro, la forte influenza che vi ha eser-citato lopera di Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, del 1975.

    Quanto alle fonti, si distinguono con una certa chiarezza due periodi. Il primo,caratterizzato dalla sporadicit delle testimonianze in primo luogo normative, giu-diziarie e cronachistiche , copre la fase iniziale delle pratiche urbane di esecuzionepenale. Il secondo, che principia nei decenni centrali del secolo XV per poi arric-chirsi sensibilmente, si fonda invece sulla documentazione prodotta dalle confrater-nite che assistevano i condannati a morte: una serie di scritture elenchi dei giusti-ziati (che risalgono al 1420 a Firenze, al 1441 a Ferrara, al 1471 a Milano, al 1497 aRoma, e cos via), resoconti di singole esecuzioni, manuali per il conforto, e altre ditenore analogo che, avviate per fini pratici, finirono col dare corpo a unimponen-te operazione di costruzione delle memoria che serv laffinamento delle pratiche diconforto dei condannati.

    Quanto a Foucault, il suo modello interpretativo centrato sul corpo comeoggetto attraversato dalle relazioni di potere stato assunto, pi o meno consape-volmente, come schema di riferimento per emularlo, decostruirlo o sfumarlo. Ilcorpo del condannato e lo splendore dei supplizi i capitoli nei quali lautore evi-denzi leconomia della pena la cui finalit era la riparazione sul corpo del condan-nato dellattentato alla sovranit regia e divina sono rapidamente diventati i para-digmi di riferimento delle indagini condotte negli anni ottanta e novanta.

    Per let tardomedievale, la situazione della ricerca meno ricca rispetto alletmoderna. Anche in questambito si annoverano studi centrati sulle componenti esulla liturgia delle cerimonie capitali, oltre a qualche indagine sulle confraternite digiustizia che dalla met del XIV secolo cominciarono ad assistere i condannati amorte.

    Personalmente, in alcuni contributi, ho cercato di porre lattenzione soprattuttosulla genesi dei cerimoniali penali, nella convinzione che limportanza di uno stu-dio centrato sugli ultimi secoli del medioevo risieda proprio nella possibilit dicogliere i modi di affermazione della pena di morte, e di analizzarne il progressivo

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    1 Per i riferimenti, cfr. la bibliografia finale. In nota sono riportate solo le citazioni documentarie.

  • intrecciarsi con gli altri livelli dell'articolazione sociale e delle strutture di potere. Fuinfatti in quel periodo che la condanna a morte conobbe una sempre maggiore dif-fusione nel contesto di una risorgente politica penale, e che la sua esecuzione vennedefinendosi attraverso un cerimoniale specifico.

    Alla base di questa scelta anche una opzione metodologica. Pur ponendosiallintersezione tra la storia delle politiche giudiziarie e di repressione, dei ritualipubblici, del disciplinamento sociale, delle pratiche tanatologiche, e delle rappresen-tazioni letterarie ed artistiche e pur potendo felicemente contaminarsi coi pidiversi apporti disciplinari la storia della pena di morte sembra prevalentementeoscillare tra due approcci possibili.

    Da un lato, quello che tende a descrivere le componenti dei rituali di esecuzio-ne (il condannato, il boia, la folla, i giudici, etc.) in termini strutturalisti, consideran-doli quali elementi di una rappresentazione cerimoniale compiutamente definita neisuoi attori, ciascuno partecipe di un ruolo con attributi e linguaggi stabili nel tempo.Per una sorta di cortocircuito, su questo tipo di approccio ha pesato il fatto che lamaggior parte delle ricerche si sia finora concentrata proprio in virt della ric-chezza delle fonti sullantico regime, quando il cerimoniale delle esecuzioni avevaormai raggiunto una matura definizione formale.

    Laltro approccio tende invece a cogliere gli elementi di trasformazione delle pra-tiche relative alla pena di morte e ai suoi rituali di esecuzione. L'adozione di unaprospettiva diacronica, che insista sulle fasi di formazione e di riconfigurazione deifenomeni, pu forse anche contribuire a meglio precisare il senso delle connessionicontestuali pi generali, e in parte ad aggirare i limiti di un'analisi meramente strut-turale del cerimoniale delle esecuzioni.

    Lopzione a favore di un approccio diciamo cos mutazionista rispetto a unapproccio strutturalista, rinvia anche alla consapevolezza degli apporti che possonoderivare per un tema come questo dalle discipline di segno antropologico, che hannoormai dismesso da tempo i modelli di analisi sincronici e funzionalisti, e che appaio-no viceversa sempre pi orientate a non perdere di vista il valore e la proficuit diindagini intese a sottolineare gli elementi di mutamento e di trasformazione.

    2. Una proposta di periodizzazione

    Ritengo, dunque, che si possano identificare almeno tre fasi nella trasformazioneche invest le pratiche penali nelle citt italiane del tardo medioevo.

    Una prima fase, caratterizzata dallemersione della giustizia penale e dalla pro-gressiva estensione delle condanne a morte per punire una gamma di comporta-menti sempre pi ampia. Cronologicamente essa corrispose grosso modo al secoloXIII, con una prima diffusione sistematica della pena di morte un fenomeno checostituiva una vera e propria novit a partire dagli ultimi decenni del secolo.

    Una seconda fase, caratterizzata dalla messa a punto dei cerimoniali delle esecu-zioni capitali. Cronologicamente essa corrispose grosso modo al secolo XIV, con la

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  • stabilizzazione dei rituali di giustizia intorno a un primo nucleo di azioni standar-dizzate, pienamente evidente nella seconda met del secolo.

    Una terza fase, infine, caratterizzata dalla maturazione del sistema penale.Cronologicamente essa corrispose grosso modo al secolo XV, con la concentrazio-ne su poche modalit esecutive e la piena definizione dei cerimoniali penali.

    Ovviamente la periodizzazione poteva variare da citt a citt, in funzione anchedelle trasformazioni degli assetti di potere, seguendo scansioni pi sfumate.Nondimeno, si possono osservare, sul lungo periodo, due fenomeni di fondo: da unlato, lenuclearsi e il diffondersi progressivo della pena di morte, dallaltro, linqua-dramento degli elementi rituali penali nella cornice dei cerimoniali del potere.

    Da una situazione di partenza in cui, per tutto il secolo XII e buona parte delXIII, lesercizio della pena di morte appariva sporadico nelle citt comunali, si arri-v a un periodo pi tardo, tra XV e XVI secolo, in cui la pena di morte rappresen-tava lo strumento esemplare delle politiche repressive dei poteri signorili.

    Il contesto di riferimento costituito infatti, principalmente, dalle citt politica-mente autonome dellItalia centrale e settentrionale, con lesclusione, cio, del Regnodi Sicilia e delle aree signorili e feudali della penisola. Fu infatti nelle citt comunaliche nel corso del secolo XIII emerse una giustizia penale con un forte carattere dipubblicizzazione e si impose il principio che chi commetteva un delitto danneggia-va la sua vittima ma offendeva anche la respublica, legittimata a soddisfarsi infliggen-do una pena.

    Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo si affermarono, in molte citt, regi-mi di popolo (a base, cio, mercantile) e, in altre, poteri pi schiettamente signo-rili, che affermarono il principio che la violazione di un obbligo penale cominciavaa corrispondere sostanzialmente a una forma dinsubordinazione.

    La pena di morte emerse dunque eminentemente in un contesto di poteri urba-ni, e la sua adozione nelle politiche giudiziarie ne segu le trasformazioni istituzio-nali. Si pu senzaltro osservare come nellet comunale (tra XIII e XIV secolo) lapena di morte fu strumento corrente di governo, mentre nellet successiva i regimiprevalentemente oligarchici e signorili ne accentuarono il carattere ammonitorio,ricorrendovi con sempre minore intensit, e bilanciandola con una politica dellagrazia e del perdono che fu sviluppata come attributo misericordioso del potere.

    3. I crimini puniti

    Preliminare allanalisi delle trasformazioni penali, linterrogativo iniziale in ogniricerca su questi temi quello di cercare di definire quali tipologie di crimine fos-sero punite con la pena di morte, quante fossero le esecuzioni realmente eseguite,chi fossero i giustiziati.

    Dalla seconda met del XIII secolo si osserva un deciso allargamento dello spet-tro della criminalizzazione dei comportamenti sociali, riflesso sia nelle normativelocali (statuti e ordinamenti) sia nella dottrina (espansione delle fattispecie crimina-li). Non disponiamo ancora di analisi sistematiche della normativa sulla pena di

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  • morte, ma l dove sono state condotte delle indagini per Firenze e per Siena,emerge con chiarezza il processo di estensione a una gamma sempre pi ampia dimalefici.

    Inizialmente adottata per colpire crimini di natura politica e le pratiche religiosesospette di eresia, la pena capitale fu presto estesa agli omicidi intenzionali svincola-ti dalle pratiche di vendetta (che erano, viceversa, legittimate dalla stessa normativa),al parricidio e allinfanticidio. Essa fin poi col punire anche la rapina, l'estorsione eil furto recidivo aggravato compiuto da publici et famosi latrones, l'incendio doloso,la falsa monetazione, la sodomia con violenza e ratto. Nella pratica giudiziaria, aFirenze per esempio, la pena di morte poteva inoltre essere irrogata ad arbitrio delgiudice inspecta qualitate persone et delicti - anche in caso di adulterio, falso in attopubblico e corruzione.

    Anche nelle citt italiane si osserva il processo, comune ad altre societdellOccidente medievale, di punire i crimini enormi con la pena di morte. Ciport anche a differenziare le modalit di esecuzione come vedremo pi avanti ,e a gerarchizzare il sistema penale per graduare le sanzioni in relazione agli atti cri-minalizzati. Proprio durante let comunale matura prolifer infatti, accanto allapena di morte, un ampio spettro di pene afflittive e infamanti.

    Alberto da Gandino, un pratico che esercit a tempo pieno l'attivit di giudice eal quale si deve la prima esposizione ragionata della materia criminale (nel Tractatusde maleficiis, composto tra il 1286 e il 1300), distingueva, infatti, oltre a tre modalitper l'esecuzione capitale (la decapitazione, l'impiccagione e la vivicombustione), altrisette tipi di pena corporale: il taglio della mano, il taglio del piede, l'evulsione di unoo di entrambi gli occhi, il taglio delle narici, la fustigazione, la decalvazione e la mar-chiatura.

    Gli statuti e la pratica giudiziaria attestano anche altre pene: l'amputazione e laperforazione della lingua, delle labbra, degli orecchi, dei genitali: da sole, ma pispesso anche in combinazione tra loro e con la pena di morte.

    La dottrina sostenne il processo di emersione della giustizia penale. Ricorder solocome, gi allinizio del XIII secolo, la Summa Codicis di Azzone aveva offerto i primielementi teorici della pena, che sarebbero poi stati ripresi dalla letteratura successiva:Pena est delicti vel pro delicto satisfactio que a lege vel ministro legis imponitur2 Alberto daGandino lavrebbe ripresa alla lettera (Pena autem est delicti vel pro delicto satisfactio quepropter delicta imponitur a lege vel ministro legis), aggiungendo significativamente la chio-sa che publice interest ne maleficia remaneant impunita3.

    I giuristi legittimavano le politiche giudiziarie invalse di fatto nelle citt comu-nali del secondo Duecento. Ma attenzione la rivendicazione della natura pub-blica della pena non va inquadrata in una prospettiva lineare e teleologica di affer-mazione di poteri statali. Quei giuristi non costruirono il publicum ma semmai viattinsero per legittimare, nei tribunali e nella giurisdizione, laffermazione politica

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    2 Azo: Summa Codicis [Papie, 1506],Torino 1966, vol. II, p. 343.3 Alberto da Gandino: Tractatus de maleficiis, in KANTOROWICZ, Hermann: Albertus Gandinus unddas Strafrecht des Scholastik, Leipzig, 1926, vol. II, p. 209.

  • non di poteri pi autoritari ma di gruppi sociali e famiglie emergenti che indivi-duarono nelle giustizia penale ex officio, in primo luogo, una risorsa strategica per lalotta politica. Ci spiega anche meglio come la difesa del nuovo ordine politicoport a rendere salienti le funzioni intimidatrici e ammonitrici della pena.

    4. Condanne ed esecuzioni

    Tra lirrogazione delle condanne a morte e lesecuzione delle sentenze non viera, come ovvio, una immediata corrispondenza. L dove sono state elaborate sta-tistiche sulla base degli atti giudiziari, come a Firenze tra la met del XIV secolo ela met del successivo, emerge come la percentuale di condanne a morte realmen-te eseguite oscillasse tra il 23% e il 32%. Sfuggivano alla morte, cio, tra i 2/3 e 3/4dei condannati.

    Il dato pu essere considerato sorprendente solo in apparenza. In realt, la pena dimorte era parte di una politica giudiziaria che non aveva come scopo primario lapunizione dei colpevoli. La giustizia soddisfaceva, semmai, principalmente due prio-rit squisitamente politiche: legittimare poteri incerti e contestati, e negoziare le peneper rafforzare il consenso sociale. Da un lato, la solenne definizione di una vastagamma di pene corporali e pecuniarie negli statuti e nelle leggi puntava in primoluogo a rivendicare ai governi comunali e signorili la prerogativa del potere di giudi-care. Dallaltro, erano invece pratica corrente i provvedimenti di amnistia, lannulla-mento delle sentenze, la riduzione delle pene. Ecco perch gli storici si trovano difronte a un apparente paradosso: da una parte, si hanno innumerevoli definizioni nor-mative di pene e sanzioni le pi esuberanti per fantasia e crudelt; dallaltra, gli attigiudiziari attestano livelli elevatissimi di evasione penale.

    In primo luogo va tenuto presente che lesercizio della giustizia fu caratterizzataper tutto il basso medioevo da un pluralismo di sistemi che non ne risolvevano le-sercizio nella sola attivit dei tribunali. Per quanto i poteri pubblici rivendicassero aigiudici e alla arena processuale la centralit della fase giudiziaria, le pratiche di con-durre e risolvere le controversie tra gli individui, tra le famiglie e tra le parti segui-vano una pluralit di modi pacifici (tregue e paci), violenti (faide e vendette), infra-giudiziari (arbitrati e grazie) e, appunto, sanzionatori (pene e ammende).

    Vi di pi. Quando si analizzano gli atti giudiziari dei tribunali emerge un datostrutturale: la contumacia dei giudicati. Da indagini svolte su Perugia, Bologna,Firenze e Milano, in periodi disparati, la percentuale dei contumaci raggiunse ancheil 70% e l80% dei casi. Darsi contumaci serviva agli interessati per evitare i perico-li della detenzione preventiva in primo luogo la tortura , e per negoziare unariduzione se non la cancellazione della pena. Lesito generale era quello della diffu-sione delle sanzioni pecuniarie, il pi delle volte come conversione in ammenda dipene corporali: la vasta gamma di pene che troviamo prescritte nelle norme cittadi-ne non era che raramente inflitta nei modi previsti.

    Inoltre, la contumacia sistematica poneva i massimi organi politici comunali o ilsignore che ne ricevevano le richieste legittimandosi sul piano politico e attivan-do politiche di grazia nella condizione di forza di negoziare con i contumaci ban-

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  • diti lassoluzione dalla condanna, la remissione delle pene, la riammissione alla vitacivile. Ho potuto elaborare qualche dato per Firenze. Innanzitutto l'alto numero dicondannati a morte contumaci: 140 su 164 e 109 su 125, per esempio, dei condan-nati per omicidio, rispettivamente nel 1352-1355 e nel 1380-1383; o 58 su 89 deltotale dei condannati a morte nel 1400-1401, 11 su 22 nel 1433-1435, e 9 su 13 nel1476-1478. Il blocco dell'esecuzione, dapprima temporaneo e poi definitivo, perpressioni, influenze e negoziazioni consentirono, per esempio, a 5 persone su 89 nel1400-1401, e a 4 su 22 nel 1433-1435, di aver salva la vita.

    Le esecuzioni capitali realmente eseguite furono dunque in numero nettamenteinferiore rispetto alle condanne a morte irrogate. L dove sono stati condotti, i saggiquantitativi rivelano, in definitiva, la non ordinariet delle esecuzioni capitali. PerFirenze, dove disponiamo di dati di lungo periodo, ho potuto calcolare che da unamedia di circa 11-13 esecuzioni allanno nel terzo quarto del secolo XIV si scese a7-8 nel secolo successivo, con anni in cui si tenne anche una sola esecuzione. Sitratta di una linea di tendenza che trova conferme per le altre citt italiane di cui sidisponga di statistiche: a Ferrara, per esempio, la media annua di esecuzioni tra 1441e 1577 fu di 5-6, con oscillazioni a seconda dei regimi signorili estensi e dei tenta-tivi di congiura (pi benevolo quello iniziale di Leonello, pi aspri quelli di ErcoleI e Alfonso II); a Roma si nota un inasprimento nel secondo Cinquecento, seguitopoi da un rapido decremento nei due secoli successivi. In sostanza, nelle citt ita-liane di antico regime le esecuzioni furono di rado pi di una al mese, molto pispesso si tennero ogni tanto nel corso dellanno, e in certi anni levento fu del tuttoeccezionale.

    5. I giustiziati

    Chi erano allora i pochi malcapitati a finire sulla forca? La risposta della docu-mentazione appare scontata: i nemici politici e della comunit, i marginali e gli stra-nieri. Ci era lesito di politiche giudiziarie orientate alla reintegrazione dei cittadi-ni, verso i quali si rivolgeva la logica negoziale del sistema penale. Lorientamentodel sistema verso lintegrazione sociale esaltava, per converso, nelle esecuzioni, ilprincipio dellesclusione dalla comunit.

    Spicca infatti l'assenza quasi totale, negli elenchi dei giustiziati, di membri attivinella societ e nelleconomia delle comunit urbane. Ci non era tanto segno di unaloro minore propensione al crimine, bens la conseguenza di politiche repressive chepuntavano a consolidare il consenso degli individui e dei gruppi che partecipavanoalla vita politica urbana. Se invece ci volgiamo a considerare il profilo sociale deigiustiziati emerge con chiarezza la loro larga appartenenza, da un lato, ai gruppi mar-ginali, e, dallaltro, ai congiurati e agli avversari politici dei regimi al potere. Menofrequenti e tutti legati a vicende individuali sono i casi di giustiziati appartenentiai gruppi sociali forti della cittadinanza.

    Dagli elenchi dei giustiziati emergono cos moltissimi forestieri e vagabondi eindividui dai lavori saltuari o minuti: tintori, riveditori, gualchierai, pettinatori, pur-gatori, valigiai, calzolai, coltellinai, berrettai, calderai, beccamorti, cavallari, vuota-

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  • pozzi, per esempio, a Firenze, e profili analoghi si riscontrano anche a Ferrara eRoma. Rare, come noto, furono le donne (solo 22 su 853 giustiziati ferraresi tra1441 e 1577, per esempio), quasi tutte schiave o serve, condannate per infanticidio,per aver ucciso i propri padroni, quando non per stregoneria.

    In definitiva, le esecuzioni furono poche, concentrate su individui appartenenti agruppi sociali non integrati, quando non apertamente esclusi dalla comunit urbana,veri e propri capri espiatori: i ribelli, i criminali, i devianti e i miserabili in sostanza,coloro attraverso i quali il supplizio capitale poteva pi agevolmente affermare la crudadurezza dei rapporti di potere.

    6. Simbologia delle pene e modelli culturali

    Dati questi aspetti, si pu forse comprende meglio perch le pratiche rituali furo-no orientate alle azioni e ai gesti simbolici di espulsione dei condannati e dei lorocorpi. Se, in primo luogo, osserviamo le tipologie penali, esse offrono una semanti-ca ricca di significati simbolici,mimetici e sacrali. Essi costituivano il linguaggio dellapropaganda della giustizia repressiva.

    Di quelli che Alberto da Gandino nel suo Tractatus individuava come i modiprevalenti dell'esecuzione capitale - la decapitazione, l'impiccagione e il rogo-, evi-denti appaiono i risvolti simbolici. Poena capitis per definizione, la decapitazione,era riservata di norma ai colpevoli di omicidio e di crimini contro il potere. Lospargimento di sangue che essa comportava la riferiva inoltre direttamente ai cri-mini di sangue. La decapitazione era ritenuta la forma pi nobile per il richiamo,nelluso della lama, allattributo cavalleresco della spada. Nella realt delle esecu-zioni, per, si ricorse raramente a tale arma, mentre prevalse a lungo luso dellascure e del ceppo. Solo nel corso del XV secolo entr in uso in varie citt unostrumento a telaio la mannaia che prefigurava la successiva ghigliottina, che resemeno infamante questo tipo di esecuzione.

    Da sempre, invece, l'impiccagione era considerata la morte pi degradante perl'esposizione alla quale veniva sottoposto il cadavere. Per questo motivo era riserva-ta in primo luogo agli individui di modesta condizione: in et classica alla punizio-ne degli schiavi da parte dei maestri, nel tardo medioevo per colpire i malfattori abi-tuali, soprattutto i ladri e i rapinatori. In genere la forca era eretta su due pali, unitida una traversa di legno, alla quale era appeso il capestro che veniva stretto intornoal collo del giustiziato.

    Ordinariamente il rogo era invece previsto per crimini come l'eresia, la stregone-ria o la sodomia, che si riteneva potessero scatenare lira divina. L'elemento espiato-rio era rappresentato dal fuoco metafora della fornace infernale che sprigiona-va poteri purificatori disperdendo le membra infette del diverso, potenzialecorruttore degli altri membri della societ. Rispondeva a medesime preoccupazionirituali di disperdere spiriti maligni che si riteneva vi allignassero, anche l'arsione deiluoghi del delitto come, per esempio, le case in cui si fosse praticata la sodomia.

    L'espressivit delle pene si sublimava talora nella mimesi tra supplizio e crimine:la pena del rogo poteva essere comminata, per esempio, anche per l'incendio o la

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  • falsa monetazione. Soprattutto, le simbologie penali sottolineavano le differenze digenere e di status sociale. Alle donne giustiziate era in genere risparmiata lesposi-zione degradante del cadavere, e si ricorreva quasi sempre al rogo, bench non man-cassero casi in cui alcune sventurate fossero portate alla morte su un carro sul qualevenivano sfigurate con tenaglie roventi.

    Spesso si usava invertire la tipologia della pena per rimarcare il degrado infaman-te con cui si intendeva marchiare il giustiziato. Cos, per esempio, a Firenze nel 1345loperaio delle manifatture della lana Ciuto Brandini, che aveva cercato di organiz-zare le prime forme di associazionismo tra i lavoratori sottoposti allArte, e che perquesta attivit contro l'ordine sociale e il quieto e pacifico Stato avrebbe dovuto esse-re punito con la decapitazione, fu invece impiccato per la gola, proprio per la suamodesta condizione sociale, come emerge dalle cronache coeve che esprimono ildisprezzo dei padroni delle manifatture.

    Allo stesso modo, sempre a Firenze, nel novembre del 1400, molti publici et famo -si latrones furono giustiziati con la spada, mentre contro i protagonisti di un coevotentativo di complotto politico, tra i quali erano alcuni esponenti di famiglie di rilie-vo, fu stabilito che, anzich essere decapitati, fossero appesi alle forche cum catenaferrea ad gulam4. La sostituzione del capestro di corda con una catena, rimarcava l'in-famia dei rei e la ferocia della repressione.

    Sottesa allanalisi delle espressioni simboliche delle pene la questione del lorogrado di ricezione, di quanto e fino a che punto i protagonisti e gli spettatori com-prendessero dei segni e dei significati delle azioni rituali. In questi termini, per, laquestione forse mal posta. Nel senso che sono proprio le espressioni di consape-volezza a darci la misura di quanto circolassero i modelli dordine e di consenso deicerimoniali penali.Tali espressioni si trovano con molta frequenza e a vari livelli nelladocumentazione.

    La convinzione della bont della funzione parenetica (di esortazione e ammonizio-ne) riservata alla pubblicit e alla durezza delle pene, per esempio, era elaborata sia dagiuristi come Alberto da Gandino e Angelo Gambiglioni, che sostenevano che opusest exemplo ut pena unius sit metus multorum, e che executio aliquando fit in loco delicti admaiorem exaggerationem [...], ut ibi puniatur ubi deliquit ut caeteris sit exemplum5, sia da cro-nisti coevi, che annotavano, in relazione a episodi effettivi, che esse dovessero servireper esempro de l'atri mafattori o che toti populo metum indu[cerent]6.

    Che non si trattasse di senso comune ma della cosciente circolazione di modelliculturali emerge dalle testimonianze dirette di coloro che avevano assistito alle esecu-zioni. Un cronista degli avvenimenti fiorentini nei giorni del tumulto dei Ciompi del1378, che aveva visto impiccare esemplarmente certi fiamminghi ch'andavano rubandonelle case e nelle botteghe approfittando della confusione del momento, annot, per

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    4 Archivio di Stato di Firenze, Podest, 3763, c. 10v.5 Alberto da Gandino: Tractatus de maleficiis, cit., 348; e Angelo Gambiglioni: De Maleficiis Tractatus,Venetiis, 1584, rub. 1.6 Cfr., rispettivamente, Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401), Olschki,Firenze, 1986, p. 83; e Cronica gestorum in partibus Lombardie et reliquis Italie, Rerum Italicarum Scriptores,XXII/III, Lapi, Citt di Castello, 1904, p. 15.

  • esempio, con sicurezza che i ladri e rubatori, veggiendo cos impiccare, si ristettono [smise-ro]7. Allo stesso modo, nei ricordi scritti di un altro fiorentino che nel 1457 fece partedella maggiore magistratura criminale, la decisione di mettere a morte rapidamenteun ladro che in un primo tempo era stato strappato alla giustizia dai parenti, evitandola processione urbana di accompagnamento al patibolo, esprimeva la convinzione,tutta classista, che in questo modo isgaramo il popolo perch non s'avezi [si abitui]: pernecessit il malcapitato non fu impiccato, ma, gli facemo tagliare la testa dinanzi alla portadel capitano dov'era infinito popolo8.

    Alla circolazione dei modelli sociali di ordine e di consenso partecipavano anchele rappresentazioni iconografiche della giustizia. Non solo le immagini sacre delGiudizio universale, nelle quali, proprio dalla met del XIII secolo, gli artisti comin-ciarono a raffigurare pene corporali anche nelle giustizie dell'aldil, ma anche leicone dei supplizi e, in particolare, il topos figurativo dellimpiccato, che si risolse inattributo connotativo delle rappresentazioni del potere: tra i vari esempi possibili, sipensi alle veridiche raffigurazioni di impiccati alle forche fuori le mura della cittpresenti negli affreschi di Siena del Lorenzetti (1338-1339) o di Verona del Pisanello(1437-1438). Le testimonianze documentarie e iconografiche non esprimono soloil grado di comprensione dei significati rituali, ma anche ladesione consensuale aimodelli culturali di rappresentazione del potere.

    7. La definizione del cerimoniale delle esecuzioni

    Illustrati alcuni caratteri di fondo, vediamo ora di cogliere le trasformazioni dellepolitiche penali e dei rituali giudiziari. Il cerimoniale delle esecuzioni, che spessonegli studi appare una sorta di liturgia drammaturgicamente conchiusa e definita,venne definendosi nelle sue diverse componenti, nelle citt italiane, proprio tra XIIIe XV secolo. Far qualche esempio, non senza aver prima ricordato tre elementi chelo distinguevano da altri rituali civici: il suo carattere pubblico, in quanto destinatoalla collettivit; ufficiale, in quanto espressione diretta degli organi detentori delpotere; e laico, in quanto distinto e autonomo rispetto alle cerimonie ecclesiastiche.

    La natura pubblica dei cerimoniali penali era conferita innanzitutto dallo scena-rio urbano, dai luoghi in cui essi si svolgevano. Due ne erano in particolare i poliestremi: i palazzi di giustizia, sedi del giudizio e della lettura pubblica della senten-za, e i luoghi di esecuzione della condanna.Tra questi estremi stavano le vie e le piaz-ze percorse dal corteo che accompagnava il condannato. Le sedi dei tribunali trova-rono una sede stabile solo a partire dalla seconda met del secolo XIII, e quasi sem-pre nel cuore della citt, quando cominciarono a essere costruiti appositi palazzi, nelcontesto di una pi ampia politica di rinnovamento urbanistico dei comuni italiani.

    I luoghi delle esecuzioni erano invece, inizialmente, i pi diversi. Fu solo dallaseconda met del XIV secolo, e pi ancora dal XV, che in quasi tutte le citt venne

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    7 Diario danonimo fiorentino dall anno 1358 al 1389, in Cronache dei secoli XIII e XIV, a cura di A.Gherardi, Firenze, 1876, pp. 359-360.8 Archivio di Stato di Firenze, Carte strozziane, II, 16bis, Ricordanze di Francesco di Tommaso di Giovanni,cc.24v-25r.

  • progressivamente individuato un luogo deputato alle esecuzioni, collocato, quasisempre, al di fuori delle mura cittadine, a segnare la volont di espulsione del reodalla comunit urbana, e spesso in un'area degradata proprio per segnare la conno-tazione infamante di quel tipo di morte. Anche i percorsi urbani seguiti dal corteogiudiziario che accompagnava a morire i condannati vennero progressivamenteindividuando degli itinerari stabiliti, contribuendo anchessi a stabilizzare le moda-lit cerimoniali.

    Anche in relazione ai suoi attori principali, il condannato e il carnefice (lesecu-tore di giustizia), si possono cogliere trasformazioni importanti che li investirono neltempo. Lidentit del carnefice venne anchessa stabilizzandosi nel tempo. Fino atutto il secolo XIV il reclutamento degli esecutori materiali fu occasionale. AFirenze, ancora nel 1398, una legge lamentava che a tale compito fossero destinatidegli stranieri transeuntes sub habito pauperis vel perregrini, cosa che aveva creato certainconvenientia, perch spesso si trattava di homines honesti et non infimi gradus9. Fusolo dal XV secolo che il reclutamento individu dei carnefici stabili, reclutati pro-prio tra i condannati a morte, che nel dare materialmente la morte ad altri sconta-vano la grazia di poter evitare il proprio supplizio. Dato di fondo, nel tempo, eracomunque la non appartenenza dei carnefici alla comunit cittadina: forestieri, mar-ginali e dediti a un mestiere infame. Siamo ancora lontani, cio, in questi secoli, per-lomeno nelle citt italiane, da quel processo di burocratizzazione e di specializzazio-ne della figura, anche letteraria e trattatistica, del boia che si svilupper nell'etmoderna.

    8. Il corpo e lanima

    Fu soprattutto sulla figura del condannato a morte sul suo corpo e sulla suaanima che si produssero le maggiori trasformazioni del cerimoniale. Mi sofferme-r su di esse con qualche approfondimento anche perch vi si ravvisano alcuni ele-menti che appaiono caratteristici dellesperienza italiana rispetto a quelle di altresociet europee coeve.

    Almeno fino alla met del secolo XIV il condannato fu privo di qualsiasi assistenzamateriale e spirituale. Oggetto materiale di strazio, era soprattutto la sua sofferenza arappresentare un elemento essenziale dell'esecuzione. Come noto, il dolore fisico fua lungo considerato un segno del peccato.Anche per questo il corpo del condanna-to subiva senza remore una serie di violenze: dalla semplice esposizione pubblica alletorture che spesso erano associate alla pena capitale, allo scempio del cadavere chetalora seguiva l'esecuzione. Per non dire della sua manipolazione per scopi anatomi-ci, che nel corpo dei criminali giustiziati sembr trovare crescenti occasioni, dal XVsecolo in poi, per aggirare e giustificare una pratica che fu a lungo osteggiata dallaChiesa.

    Le aggressioni e i linciaggi dei condannati a morte da parte della folla inferoci-ta non erano infrequenti durante il percorso che li accompagnava al patibolo,

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    9 Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni. Registri, 87, c. 15r, 29 marzo 1398.

  • nonostante la scorta armata degli operatori di giustizia. Quando le autorit presen-tivano tali possibilit decidevano di eseguire le condanne allinterno dei palazzi digiustizia, proprio per evitare che si potessero scatenare violenze incontrollate lungolitinerario urbano del corteo giudiziario.

    Anche nelle altre citt dellOccidente medievale si davano episodi del genere. Laparticolarit italiana sembra risiedere nei rituali di violenza che vedevano i fanciullicompiere strazi sui cadaveri dei condannati a morte o assumere ruoli specifici neilinciaggi. In particolare i fanciulli nell'et della puerizia (vale a dire, dagli 8 ai 14anni) erano considerati incontaminabili, per la purezza che era loro attribuita dall'in-nocenza con la quale Cristo aveva benedetto l'infanzia, investendola del potere dicompiere la volont divina. Essa poteva manifestarsi anche nella facolt di espellerematerialmente i nemici dalla comunit. Pratica che non di rado i fanciulli esplicava-no durante i linciaggi, i rituali di detronizzazione e, appunto, le esecuzioni capitali.

    Far qualche esempio.A Firenze, una mattina di gennaio del 1370, i fanciulli cheuscivano dalle scuole come racconta un cronista coevo mentre passano i feretri dialcuni giustiziati per una rivolta contro il governo, si impossessarono del cadavere delcapo della congiura, e con boci e sassi cacciarono coloro che lo portavano, e ultimamente lotrassero della bara, e per tutta Porta rossa lo strascinarono infino alla uscita di Porta rossa dacasa i Bombeni. [...] N i rettori, n altri non ebbono potere che i fanciulli non lo gittasseroin Arno10. In altre occasioni, furono gli stessi condannati a chiedere la grazia diessere impiccati alle finestre dei palazzi di giustizia, per evitare i linciaggi giovanili.A Bassano, nel 1373, quattro traditori furono tanagliati per lo spazio di sei ore daicarnefici e poi dati a' putti Bassanesi, che li ammazzarono a forza di sassate, e infinedati da mangiare a' lupi11. L'estremizzazione dei rituali di evacuazione poteva ineffetti culminare in episodi efferati: si hanno altre notizie di pasti ai porci e di cuorigettati ai leoni. Dalle ossa dei condannati a morte a Napoli nel 1346 per l'assassiniodi Andrea d'Angi vi fu anche chi fabbric dei dadi da gioco o dei manici di col-tello ad rei memoriam sempiternam12.

    Queste pratiche di annichilimento acceleravano la distruzione e l'espulsione delnemico dalla comunit. Fu anche per contenerle in qualche modo che, dalla metdel secolo XIV cominciarono a svilupparsi opere di devozione che si dedicarono allatutela del cadavere e al conforto spirituale dei condannati a morte.

    A partire da quella data, infatti, si ha notizia della formazione di apposite confra-ternite, anchesse se non erro una specificit italiana, perlomeno per questa altez-za cronologica: da quella bolognese di S. Maria della Morte, attivatasi nel 1336, aquelle che presto le fecero seguito a Firenze, Verona, Ferrara, Padova, Vicenza,Venezia, Pisa, e via via un po' in tutti i maggiori centri politici dell'Italia comunalee signorile, tra i quali, nel corso del XV secolo, anche Siena, Genova, Perugia, Roma

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    10 Marchionne di Coppo Stefani: Cronaca fiorentina, Rerum Italicarum Scriptores, XXX/I, Lapi, Citt diCastello, 1955, pp. 272-273.11 Giovanni Battista Verci: Storia della Marca trivigiana e veronese,Venezia, 1786-1790, vol. XIV, p. 203.12 Et multi quidem artifices de ossibus eorum capientes, aliqui taxillos, aliqui manicas cultellorum fecerunt:Domenico De Gravina: Chronicon de rebus in Apulia gestis (aa. 1333-1350), Rerum Italicarum Scriptores,XII/III, Lapi, Citt di Castello, 1903, p. 23.

  • e Napoli- le confraternite di giustizia cominciarono ad associarsi alle esecuzionicapitali per assicurare la sepoltura dei giustiziati.

    All'inizio, in effetti, questo ufficio misericordioso stent a trovare fedeli disposti adedicarvisi, per la diffusa convinzione che i cadaveri dei giustiziati sprigionasseroenergie negative e minacciassero di vendicarsi su coloro che li avessero manipolati:solo la concessione di sostanziose indulgenze papali a chi si fosse associato all'attivi-t confraternale di accompagnare i morti a sepoltura contribu a consolidare la dif-fusione di questa pratica. La sepoltura dei giustiziati segnava in genere la conclusio-ne dell'ufficio assistenziale. Quando i confratelli riuscivano a difendere il cadaveredel giustiziato dalle pratiche profanatrici, dimostravano la possibilit di una riconci-liazione sociale.

    Concentrate inizialmente sul servizio di sepoltura dei giustiziati, le confraternitedi giustizia svilupparono presto anche la funzione di conforto dei condannati, facen-do di questa specifica forma di solidariet la loro specializzazione. Lopera dei con-fortatori venne cos articolandosi in tre momenti precisi a cavallo dell'esecuzione: lapreparazione spirituale, l'accompagnamento del condannato al patibolo, e la sepol-tura del suo corpo.

    L'opera dei confortatori si proponeva come obiettivo la salvezza dell'anima delgiustiziato: lo sforzo dei confratelli si concentr sulla preparazione del condannato auna "buona morte", vale a dire cristianamente edificante.A questa impresa era dedi-cata la notte precedente l'esecuzione, durante la quale i confortatori si impegnava-no a convincere il condannato ad accettare la morte decretata dalla giustizia terrenacome espressione della volont della giustizia divina. Lazione di convincimento pas-sava attraverso un percorso di dialogo che, dalla met del XV secolo, cominci adavvalersi di una manualistica di istruzioni, redatta da teologi e predicatori e sullabase delle memorie interne alla compagnia, che fin col costituire un filone speci-fico della letteratura dedicata allars bene moriendi.

    Nell'attivit delle confraternite di giustizia non si attuava solo l'intento di riaffer-mare il nesso di solidariet tra la comunit dei vivi e il mondo dei morti il pro-posito cio di incanalare, attraverso specifiche funzioni di mediazione, le emozionie i timori della comunit ma anche, pi concretamente, quello di esplicare unruolo politico di pacificazione civile. Queste confraternite acquisirono nel tempo unposto di riconosciuta importanza nella comunit cittadina, e svolsero un ruolo dirilievo a sostegno dei regimi oligarchici e signorili del XV secolo. Di esse feceroparte crescentemente personaggi di prestigio, necessari per rappresentare con auto-rit la giustizia agli occhi del condannato e della folla che assisteva alle esecuzioni.

    Pur celati dietro un cappuccio che ne accresceva il senso di distinzione dagli altripartecipanti al corteo cerimoniale , i confratelli non nascondevano al pubblico lapropria appartenenza alle principali famiglie cittadine e al potere: talora, anzi, i con-fortatori finivano con l'essere le stesse persone che avevano deciso la esecuzione delcondannato. A Firenze, lo stesso Lorenzo de Medici ne fu probabilmente membroattivo. Affiancandosi alla spada della giustizia ufficiale, le confraternite proponevanoinfatti ogni volta che il modello di virt cristiane incarnato dal condannato riusci-

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  • va nello scopo di attuare ritualmente, come agnello sacrificale, l'edificazione genera-le della citt un addolcimento cristiano delle crudelt della giustizia.

    L'azione delle confraternite contribu cos in misura determinante al processo didefinitiva strutturazione del cerimoniale delle esecuzioni capitali che, nellItaliaurbana della fine del medioevo, appariva ormai come un compiuto strumento al ser-vizio dei nuovi assetti di potere.

    9. Bibliografia

    Approfondimenti ulteriori delle questioni trattate sono in:

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