Pdl 2945 damiano quota 100
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2945—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
DAMIANO, GNECCHI, ZAPPULLA, DI SALVO, GREGORI, MAE-STRI, GIACOBBE, MICCOLI, CASELLATO, BARUFFI, GIORGIOPICCOLO, BOCCUZZI, INCERTI, ALBANELLA, SIMONI, ARLOTTI
Disposizioni per l’introduzione di elementi di flessibilitànell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico
Presentata il 10 marzo 2015
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La drammaticacrisi economica che ha colpito il nostroPaese negli ultimi anni ha comportato ilsuccedersi di una serie di gravi crisi oc-cupazionali e reso ancora più incerto ilfuturo di milioni di lavoratrici e di lavo-ratori. I timidi segnali di ripresa occupa-zionale registratisi negli ultimi mesi (12,6per cento nel gennaio 2015), com’è statoopportunamente osservato, non possonoindurre a facili ottimismi, stanti gli altitassi di disoccupazione riferiti al 2014,pari al 12,7 per cento, che rappresenta ildato annuale massimo mai registrato dal1977.
Le sicurezze relative al proprio futuropensionistico, che hanno accompagnato legenerazioni precedenti, non esistono più.
Molto spesso l’attività lavorativa delle per-sone è frammentata, intervallata da pe-riodi di disoccupazione, solo nei miglioridei casi coperti da forme di ammortizza-tori sociali.
Le manovre pensionistiche del qua-driennio 2008-2011, spostando l’età dipensionamento molto in avanti e aumen-tando il numero di anni di contributinecessari per il raggiungimento della pen-sione, hanno acuito lo stato di insicurezzae di instabilità delle persone, con il para-dosso di vedere troppi lavoratori perderel’occupazione pur essendo lontani dallapensione e, allo stesso tempo, con l’innal-zamento progressivo dell’età pensionabile,giunta ormai oltre i 67 anni, e il sostan-ziale blocco del turnover, di fatto si im-
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pedisce l’ingresso dei giovani, perché è deltutto ovvio che se i genitori rimangonovincolati nel posto di lavoro fino a tardaetà, i loro figli e nipoti troveranno conmaggiore difficoltà un’occupazione.
Più che opportunamente, lo stesso Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali hariconosciuto che se non si introduce unostrumento di flessibilità nel sistema pen-sionistico si rischia di determinare un veroe proprio problema sociale.
Laddove non si intervenisse, tale preoc-cupazione non potrebbe essere scongiuratase non a fronte di un’improvvisa e moltosignificativa impennata della produzione edel prodotto interno lordo, ipotesi che nontrova riscontro in tutte le analisi previsio-nali, anche tenendo conto del meccanismodi incremento dell’età pensionabile previ-sto a legislazione vigente, in base al quale,ad esempio, dal 2016 l’aspettativa di vitaaumenterà di altri 4 mesi. Da tale data siandrà in pensione di vecchiaia con 66 annie 7 mesi e di anzianità con 42 anni e 10mesi se uomini e con 41 anni e 10 mesi sedonne, ovvero con soglie anagrafiche chenon trovano riscontro nella gran parte
degli Stati dell’Unione europea e con unadinamica di lungo termine della spesapubblica per le pensioni migliore di quelladi altri Paesi.
Per tali ragioni, la presente proposta dilegge si pone l’obiettivo di ripristinarecertezza nella possibilità di età di pensio-namento effettivo delle lavoratrici e deilavoratori, restituendo loro quella serenitàperduta nel corso degli ultimi anni, carat-terizzati da un completo stravolgimentodel sistema previdenziale, attraverso laprevisione di un ampio periodo di transi-zione all’interno del quale consentire l’ac-cesso al trattamento pensionistico al con-seguimento di determinati requisiti ana-grafici e contributivi.
In dettaglio, si propone di introdurreun sistema di flessibilità di uscita, a de-correre dal 1o gennaio 2016 e fino al 31dicembre 2021, per i lavoratori che, fattasalva la conferma del requisito di anzia-nità contributiva non inferiore a trenta-cinque anni e di una soglia anagrafica noninferiore a 62 anni, possono conseguire,quale somma tra il requisito anagrafico equello contributivo, la quota 100.
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PROPOSTA DI LEGGE__
ART. 1.
1. In deroga a quanto disposto dall’ar-ticolo 24, comma 6, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio2016 e fino al 31 dicembre 2021, il dirittoal trattamento pensionistico per i lavora-tori dipendenti e autonomi iscritti all’as-sicurazione obbligatoria e alle forme diessa sostitutive ed esclusive si consegue,fermo restando il requisito di anzianitàcontributiva non inferiore a trentacinqueanni, al perfezionamento dei requisiti in-dicati nella tabella A allegata alla presentelegge.
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Tabella A(Articolo 1, comma 1)
Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
(1)
Somma di etàanagrafica e
anzianità contributiva
Età anagraficaminima per la
maturazione delrequisito indicato
in colonna 1
(2)
Somma di etàanagrafica e di
anzianità contributiva
Età anagraficaminima per la
maturazione delrequisito indicato
in colonna 2
100 62 101 63
€ 1,00 *17PDL0029830**17PDL0029830*
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