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L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONE E CULTURA DI SPARANISE (CE) 

HA ATTIVATO PER IL 2013 Corso Mediatore Familiare

Obiettivi e finalità formative

Il Corso in mediazione familiare intende fornire gli strumenti operativi per poter gestire, in maniera efficace e risolutiva, l’incontro e l’intervento professionale rivolto ai partner/genitori o alle famiglie che vivono una situazione di disagio legata alla scelta della separazione. L’obiettivo principale del corso è sviluppare nei partecipanti delle specifiche competenze nell’area della comunicazione efficace e della negoziazione del conflitto con particolare attenzione alla tutela dei minori. Formando, in tal modo, operatori che siano in grado di utilizzare gli strumenti e le tecniche della mediazione familiare e di gestione dei conflitti, sia nel contesto pubblico sia in quello privato.

Il fine del Corso è quello di dare ai mediatori in formazione le competenze necessarie alla pratica della mediazione, anche in presenza di bisogni speciali, e dunque:

- la padronanza delle tecniche di base della mediazione; - l’acquisizione delle nozioni legali e psicologiche necessarie; - la realizzazione di una formazione pratica.

A tutti i partecipanti verranno offerte le risorse fondamentali per:

- Accostarsi alle proprie rappresentazioni del “famigliare” - Conoscere la realtà familiare dal punto di vista delle discipline psicologiche e sociali - Comprendere i bisogni relazionali emergenti nei diversi contesti - Sperimentare il lavoro in équipe pluridisciplinare quale luogo privilegiato di

elaborazione e di progettazione comune - Incontro con coppie in crisi per il raggiungimento di accordi stabili e reciprocamente

accettabili a seguito della separazione o divorzio, tenendo conto dei bisogni di tutti i

membri del gruppo familiare.

ARGOMENTI TRATTATI:

DIRITTO: 1) La famiglia in generale 2) La famiglia di fatto 3) La celebrazione del matrimonio 4) Regime personale tra coniugi 5) Regime patrimoniale tra coniugi 6) Impresa familiare 7) La separazione dei coniugi 8) Il divorzio

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9) La filiazione, costituzione formale e sostanziale del rapporto 10) Adozione e affidamento 11) Legge n. 54/2006 e prospettive di riforma 12) Mantenimento diretto e accordi patrimoniali nella nuova normativa 13) La violenza in famiglia 14) Mediazione penale e sua collocazione all’interno del sistema giudiziale italiano 15) Rapporti tra coniugi di nazionalità differenti 16) Mediazione nella normativa europea ed extraeuropea -PSICOLOGIA: 1) Dinamiche e relazioni familiari 2) Formazione, sviluppo e crisi nel rapporto di coppia 3) Conflitto funzionale e patologico in generale e nella coppia 4) Proiezione, identificazione e transfert 5) Sindrome dell’attaccamento e della perdita 5) Elaborazione del lutto 6) Consulenza, mediazione e terapia: differenze e confini 7) Reazioni emotive di fronte ad un conflitto istituzionalizzato 8) Identificazione degli abusi familiari 9) Effetti e conseguenze della gestione della separazione sui figli compresa Pas -MEDIAZIONE: 1) Storia e modelli di mediazione 2) Contrasto e conflitto: la comunicazione e la relazione 3) Impatto delle emozioni e dei sentimenti nel setting di mediazione 4) Genogramma come conoscenza del sé 5) Analisi della domanda, numero delle sedute, contatto telefonico e preseduta 6) Gestione dei compiti educativi e gestione delle sedute cui partecipano i figli 7) Tecniche di base e tecniche avanzate di mediazione 8) Mediazione delle questioni economiche 9) I principali ostacoli alla negoziazione 10) Natura giuridica dell’accordo di mediazione 11) Differenza tra mediatore familiare e ausiliario del giudice

CODICE DEONTOLOGICO ED ETICO

Nell’esercizio della mediazione familiare il mediatore deve essere imparziale. L’imparzialità del mediatore è un principio fondamentale della mediazione. Il mediatore non deve avere alcun interesse personale nell’esito della mediazione. Il mediatore deve condurre il procedimento senza favorire una parte o l’altra.

Il mediatore non deve agire :

• in relazione a problemi nei quali sia già intervenuto per una delle parti, anche per questioni non riguardanti la mediazione;

• se esistono circostanze che possano costituire un conflitto d’interesse anche solo potenziale.

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Il mediatore familiare è professionalmente indipendente e deve proteggere la propria indipendenza, in particolar modo di fronte all'organismo con il quale eventualmente si trovi a collaborare, e anche nel caso in cui la mediazione sia attivata su invito del giudice.

Al mediatore è fatto divieto:

• di intervenire in casi di mediazione che coinvolgano suoi personali rapporti; • di ottenere l’adesione ad accordi che non siano liberamente determinati; • di offrire ai propri utenti servizi al di fuori del campo della mediazione in materia di

famiglia; • di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore.

Il mediatore ha l’obbligo di far presente alle parti che consigli di carattere giuridico e/o psicologico possono essere loro forniti da altro professionista del diritto o delle scienze umane che essi possono liberamente scegliere.

IL mediatore ha l’obbligo di attenersi ai seguenti principi:

RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Il mediatore familiare deve rispettare e preservare la riservatezza degli incontri e di tutta la documentazione prodotta durante gli incontri di mediazione familiare.

Non può essere citato quale testimone e, fatte salve le disposizioni del codice penale e di procedura penale in materia di segreto professionale, può opporre il segreto professionale relativamente al contenuto degli incontri e degli accordi intervenuti nel corso della mediazione familiare e ciò con particolare riferimento al contesto giudiziario relativamente al quale le dichiarazioni dal medesimo raccolte non possono essere prodotte né invocate nel prosieguo del giudizio senza il consenso delle parti, così come in altro giudizio.

Nel caso in cui la mediazione sia stata attivata o consigliata da un giudice, il mediatore informa gli interessati che sono comunque liberi di svolgere o meno il percorso di mediazione e che – quand'anche vengano raggiunti degli accordi – egli rimetterà la trascrizione di detti accordi unicamente alle parti stesse.

Il ricorso a sistemi di registrazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dagli interessati, anche con riferimento all'eventuale utilizzo delle registrazioni stesse.

DIRITTI DEGLI UTENTI

All'inizio della mediazione familiare, il mediatore espone agli utenti gli obiettivi, le modalità ed il percorso della mediazione. Li informa altresì circa le caratteristiche specifiche del suo intervento in relazione agli altri professionisti – in particolare delle scienze umane e giuridiche – e concorda con essi anticipatamente il costo eventuale degli incontri e le modalità di pagamento, tenuto conto di eventuali minimi tariffari vigenti.

Il mediatore deve ottenere il consenso degli utenti circa i principi e le modalità della mediazione familiare, consenso che potrà essere contenuto in un contratto sottoscritto dagli utenti.

Gli accordi enunciano i punti sui quali gli utenti sono giunti ad un’intesa nel corso ed alla fine della mediazione.

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Nel caso in cui la mediazione si inserisca in un contesto giudiziario, il mediatore deve informare gli utenti che prima della sottoscrizione degli accordi raggiunti dovranno sottoporli all'attenzione dei rispettivi legali di fiducia.

Le parti devono avere l’opportunità di chiedere un parere dai rispettivi legali prima che ogni decisione diventi un accordo vincolante riguardo ad un problema che appare al mediatore o alle parti, essere significativo per la posizione di una o di entrambe le parti.

L’eventuale formalizzazione legale degli accordi, ove richiesta dalla parti, deve demandata ad un legale scelto dalle parti.

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La finalità della mediazione familiare è quello di aiutare le parti ad arrivare alle proprie decisioni, in relazione ai loro problemi, consapevolmente.

Il mediatore deve assicurarsi che le parti accettino i termini e le condizioni che regolano la mediazione prima di trattare le questioni sostanziali.

Il mediatore non deve cercare di imporre il suo punto di vista alle parti ma aiutarle a trovare le soluzioni che sentono più appropriate alle reciproche esigenze.

Il mediatore deve segnalare alle parti che le soluzioni che stanno prendendo in considerazione potrebbero non essere conformi alle disposizioni di legge.

Se, in ogni caso, le parti propongono una soluzione che al mediatore sembra essere contrario agli interessi del minore, egli deve informare le parti e terminare la mediazione e/o rinviare le parti ai loro consulenti legali.

INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE

Il processo di mediazione può essere interrotto:

• nel caso in cui il mediatore ritenga che le regole della mediazione non siano rispettate o se non è più in grado di garantire la necessaria imparzialità, ovvero se la prosecuzione degli incontri appaia palesemente non utile al raggiungimento di un accordo;

• allorché uno o entrambi gli interessati lo decidano.

DICHIARAZIONI PUBBLICHE

Ogni dichiarazione pubblica concernente la mediazione deve essere fondata sui principi fondamentali della mediazione familiare ed essere finalizzata ad informare circa tali principi e modalità nonché a presentare oggettivamente la mediazione familiare quale è definita all’art. 2 del presente codice, onde consentire agli interessati di operare una scelta consapevole.

RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA

Il mediatore familiare è tenuto a rispettare le regole del presente codice oltre al codice deontologico.

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RAPPORTI CON GLI AVVOCATI DIFENSORI DELLE PARTI

Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti degli utenti e a dare informazioni ai loro avvocati esclusivamente in ordine alla modalità di svolgimento del percorso di mediazione nonché ai principi che regoleranno tale percorso, salvo diverso accordo con entrambi gli interessati.

E’ altresì tenuto a non esprimere giudizi sull'attività e sulle soluzioni proposte dai difensori o fornire pareri alternativi.