PARTICOLARI CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RB … · Va indicata l’IMU dovuta per il 2012, a...

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INFORMATIVA N. 104 – 17 APRILE 2013 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] DICHIARAZIONI PARTICOLARI CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RB DEL MOD. UNICO 2013 PF Istruzioni mod. UNICO 2013 PF Informativa SEAC 12.4.2013, n. 98 Con la presente Informativa si illustrano le modalità di compilazione del quadro RB “Redditi dei fabbricati” del mod. UNICO 2013 PF relativamente agli immobili: adibiti ad abitazione principale; locati (senza applicazione della cedolare secca) o dati in comodato; con utilizzi diversi; a disposizione.

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INFORMATIVA N. 104 – 17 APRILE 2013

RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

DICHIARAZIONI

PARTICOLARI CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RB DEL MOD. UNICO 2013 PF

• Istruzioni mod. UNICO 2013 PF • Informativa SEAC 12.4.2013, n. 98

Con la presente Informativa si illustrano le modalità di compilazione del quadro RB “Redditi dei fabbricati” del mod. UNICO 2013 PF relativamente agli immobili: − adibiti ad abitazione principale; − locati (senza applicazione della cedolare secca) o dati in

comodato; − con utilizzi diversi; − a disposizione.

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Il quadro RB del mod. UNICO PF è riservato all’esposizione dei dati relativi ai fabbricati ubicati in Italia, iscritti o da iscrivere nel Catasto fabbricati, con attribuzione della rendita, da parte del proprietario ovvero del titolare di usufrutto o altro diritto reale sugli stessi. Quest’anno, a seguito dell’anticipazione al 2012 dell’applicazione in via sperimentale dell’IMU, ad opera dell’art. 13, DL n. 201/2011, il quadro RB è stato notevolmente modificato rispetto agli anni scorsi, in quanto l’IMU, oltre a sostituire l’ICI, sostituisce per “la componente immobiliare”, l’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati. Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro RB del mod. UNICO 2013 PF: − il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non

è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali; − ai fabbricati esenti IMU anche se non locati va applicata, se dovuta, l’IRPEF e relative

addizionali. Con la presente Informativa si riepilogano le modalità di determinazione del reddito e di compilazione del quadro RB relativamente ai seguenti casi: 1. abitazione principale; 2. immobili locati (senza applicazione della cedolare secca) o dati in comodato; 3. immobili con utilizzi diversi; 4. immobili a disposizione.

COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO PF

Il quadro RB è strutturato in 3 Sezioni, ossia: • Sezione I, denominata “Redditi dei fabbricati”; • Sezione II, denominata “Dati relativi ai contratti di locazione”; • Sezione III, denominata “Immobili storici”.

Il quadro RB va compilato anche se non sono intervenute variazioni nel possesso o nell’utilizzo rispetto al 2011.

QUADRO RB – SEZIONE I – RIGHI DA RB1 A RB10

La Sezione I è suddivisa nelle seguenti 2 sottosezioni: → “Redditi dei fabbricati”, nella quale indicare i dati dei singoli immobili per la determinazione del

relativo reddito (righi da RB1 a RB16) e i totali dei redditi imponibili e non imponibili (rigo RB10);

→ “Imposta cedolare secca”, riservata all’indicazione dell’imposta (21% o 19%) derivante dai contratti di locazione assoggettati a cedolare secca (rigo RB11).

RIGHI DA RB1 A RB6 Colonna Descrizione

1 Rendita catastale

Va riportato l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili di interesse storico / artistico la rendita va riportata in misura pari al 50%.

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2 Utilizzo

Si rammenta che a decorrere dal 2012: ⇒ sono stati soppressi i seguenti “vecchi” codici:

→ “11” (pertinenza di immobile tenuto a disposizione); → “12” (immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che

dimorano temporaneamente all’estero); → “13” (immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo

condomino); le cui casistiche sono confluite nel codice residuale “9”;

⇒ sono stati istituiti i seguenti nuovi codici: → “11”, riservato al caso dell’abitazione principale parzialmente

locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”; → “12”, riservato al caso dell’abitazione principale parzialmente

locata a “canone concordato” situata in un Comune ad alta densità abitativa.

È stato altresì soppresso il codice “16”, utilizzato lo scorso anno per identificare gli immobili di interesse storico artistico locati, per i quali ora è stato istituito a col. 5 il nuovo codice canone “4”.

3 Giorni di possesso

Va indicato 365 giorni in caso di possesso per tutto l’anno. Se nel corso dell’anno si sono verificate delle modifiche che hanno comportato la compilazione di più righi, la somma dei giorni non può eccedere 365.

4 Percentuale di

possesso Va indicato 100 se l’immobile è posseduto per intero.

5 Codice canone

I codici dedicati agli immobili locati sono i seguenti: → “1” in caso di tassazione ordinaria (il canone di locazione è tassato

nella misura dell’85%); → “2” in caso di tassazione ordinaria se l’immobile è situato nella città

di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano (il canone di locazione è tassato nella misura del 75%);

→ “3” in caso di opzione per il regime della cedolare secca (Informativa SEAC 12.4.2013, n. 98);

→ “4” in caso di immobile di interesse storico artistico con applicazione della tassazione ordinaria (il canone di locazione è tassato nella misura del 65%).

6 Canone di locazione

Va indicato l’ammontare del canone di locazione annuo risultante dal contratto, nella misura: → dell’85% (75% per gli immobili ubicati a Venezia, Murano, Burano e

isole della Giudecca); → del 100%, in caso di applicazione della cedolare secca; → del 65%, in caso di immobile di interesse storico artistico con

applicazione della tassazione ordinaria; diminuito delle eventuali spese condominiali comprese nel canone e rapportato a giorni se la locazione riguarda solo una parte dell’anno. In merito si rammenta che il canone va indicato anche se non percepito.

7 Casi particolari

Per i casi in cui il reddito imponibile derivante dall’immobile è determinato con modalità diverse da quelle ordinarie va indicato uno dei seguenti codici: → “1” se l’immobile è distrutto o inagibile a causa di eventi sismici o

altri eventi calamitosi; → “3” se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la

revisione della rendita;

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7 Casi particolari

→ “4” se i canoni degli immobili ad uso abitativo non sono stati incassati in tutto o in parte, e se entro il termine per la presentazione della dichiarazione, si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino. Se il canone è stato incassato parzialmente, va compilato un unico rigo ed a col. 6 va riportata la quota di canone effettivamente percepita. Nel caso in cui non sia incassato alcun canone la tassazione va applicata alla rendita catastale;

→ “5” se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (ad esempio immobile posseduto da 3 comproprietari locato ad uno di essi dagli altri 2). In tal caso a col. 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente (e non l’intero canone);

→ “6” se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge n. 9/2007.

9 Codice Comune

Va indicato il Codice catastale in cui è ubicato l’immobile. Se i dati del fabbricato sono indicati in più righi, il codice Comune va riportato solo nel primo rigo.

10 IMU dovuta per il

2012

Va indicata l’IMU dovuta per il 2012, a prescindere dal pagamento. Se i dati del fabbricato sono indicati in più righi, l’imposta dovuta va riportata solo nel primo rigo. In caso di comproprietà l’IMU dovuta va rapportata alla percentuale di possesso dell’immobile.

12 Esenzione IMU

In caso di fabbricato esente da IMU va barrata la casella e l’immobile va assoggettato ad IRPEF e relative addizionali, se dovute. Se è prevista una specifica esenzione anche ai fini delle imposte dirette (ad esempio, fabbricato rurale strumentale situato in zone montane o di collina, o fabbricato destinato esclusivamente all’esercizio del culto) tali immobili non dovranno essere indicati in dichiarazione.

Red

diti

impo

nibi

li

13 Tassazione ordinaria

Va riportato il reddito imponibile dell’immobile non locato ovvero locato senza applicazione della cedolare secca.

14, 15 Cedolare secca

21% Cedolare secca

19%

Va riportato il reddito imponibile dell’immobile distinto a seconda dell’aliquota applicabile: → aliquota ordinaria 21% (col. 14);

ovvero → aliquota agevolata 19% (col. 15).

Red

diti

non

impo

nibi

li

16 Abitazione principale

Va riportato il reddito non imponibile relativo all’abitazione principale e relative pertinenze.

17 Immobili non

locati

Va riportato il reddito non imponibile relativo agli immobili non locati (assoggettati ad IMU).

Per ogni immobile va compilato un rigo. Se nel corso dell’anno per lo stesso fabbricato si sono verificate delle modifiche (ad esempio, diverso utilizzo o variazione della percentuale di possesso), per ciascuna situazione va compilato un rigo e va barrata la casella di col. 8 “Continuazione”.

Se i dati relativi ad un immobile sono riportati in più righi, il codice Comune (col. 9), l’IMU dovuta per il 2012 (col. 10) e i redditi imponibili / non imponibili (da col. 13 a 17 dei righi da RB1 a RB6) vanno riportati soltanto sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del medesimo.

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Rigo RB10 (TOTALI) A rigo RB10 va riportata la somma di quanto indicato nei righi da RB1 a RB6, col. da 13 a 17. In particolare, il reddito indicato a: → col. 13, va ricompreso a rigo RN1, col. 5 “REDDITO COMPLESSIVO”; → col. 14 e 15 va ricompreso a rigo RN1, col. 1 “Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali”.

Tali redditi concorrono infatti alla formazione del reddito complessivo del contribuente per quanto riguarda: - le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR; - le altre detrazioni previste dall’art. 13, TUIR; - le detrazioni per canoni di locazione ex art. 16, TUIR; - in generale, la spettanza di benefici fiscali e non, riconosciuti in base al reddito (ad esempio,

agevolazioni stabilite dagli Enti locali quali l’erogazione di contributi, la fruizione di determinati servizi a tariffe ridotte, il rimborso di determinate spese, ecc.). In altre parole, il reddito complessivo indicato a col. 5 di rigo RN1, deve essere aumentato del reddito da fabbricati che nel quadro RB è stato assoggettato ad imposta sostitutiva tramite la seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15

→ col. 16 e 17, va ricompreso a rigo RN50, rispettivamente a col. 1 “Reddito abitazione principale” e a col. 2 “Redditi fondiari non imponibili”. I redditi riportati in tali righi non sono imponibili poiché l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali. Tali importi possono assumere rilievo in merito alle prestazioni assistenziali o previdenziali.

SEZIONE II – RIGHI DA RB21 A RB23

La Sezione II del quadro in esame è riservata all’esposizione dei “Dati relativi ai contratti di locazione” che va compilata:

→ per beneficiare della riduzione del 30% del reddito dei fabbricati locati: - a canone concordato in un Comune ad alta densità abitativa (codici utilizzo “8” - canone

concordato o “12” - abitazione principale parzialmente locata a canone concordato, righi da RB1 a RB6, col. 2);

- situati in Abruzzo (codice utilizzo “14” - locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo, righi da RB1 a RB6, col. 2).

Non è più necessario compilare la sezione II in caso di immobile situato in Abruzzo concesso in comodato a persone residenti o con dimora abituale nel territorio colpito dal sisma del 6.4.2009 (codice utilizzo “15”);

→ ai fini dell’applicazione della cedolare secca del 21% (19% per contratti di locazione a canone concordato).

In particolare nei righi da RB21 a RB23 vanno indicati i seguenti dati:

RGHI DA RB21 A RB23 Colonna Descrizione

1 n. rigo

Va indicato il rigo del quadro RB nel quale è riportata l’unità immobiliare locata assoggettata a cedolare secca.

2 mod. N.

Va indicato il numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato (in presenza di più moduli).

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da 3 a 6 Estremi di registrazione

del contratto

Vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, ovvero: → data di registrazione; → codice relativo alla modalità di registrazione: 3 (presso un

ufficio dell’Agenzia delle Entrate), 3P (telematica tramite SIRIA), 3T (telematica tramite altre applicazioni), 3A e 3B (codici utilizzati in passato presso gli Uffici);

→ numero e eventuale sottonumero di registrazione del contratto; → codice identificativo dell’Ufficio dall’Agenzia delle Entrate, o

dell’ex Ufficio del Registro, presso il quale è stato registrato il contratto.

7 Contratti non superiori

a 30 gg

La casella va barrata in caso di contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell’anno non registrato (la registrazione è prevista solo in caso d’uso). In tal caso non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

8 Anno di presentazione

dich. ICI

Va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’immobile che costituisce l’abitazione principale del contribuente ovvero dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ossia il fabbricato nel quale detti soggetti dimorano abitualmente, a col. 2 va indicato il codice utilizzo “1”. Per tale immobile il reddito (non imponibile IRPEF): → è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% eventualmente rapportata ai giorni e alla

percentuale di possesso; → va riportato a col. 16 righi da RB1 a RB6 “Abitazione principale”. Qualora il dichiarante sia proprietario di 2 immobili, il primo adibito a propria abitazione principale ed il secondo quale abitazione principale di un suo familiare, il codice “1” può essere utilizzato solo relativamente al reddito del primo immobile. In tal caso, considerato che il proprietario concede l’immobile in uso gratuito a familiari, che lo utilizzano quale abitazione principale (e ciò risulta dall’iscrizione anagrafica), per tale immobile va indicato il codice utilizzo “10” a seguito del quale il relativo reddito è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso).

TRASFERIMENTO DIMORA ABITUALE IN UN RICOVERO O ISTITUTO SANITARIO Il codice “1” va utilizzato anche per l’immobile non locato nel caso in cui il soggetto trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario.

ABITAZIONE UTILIZZATA IN PARTE PER ATTIVITÀ D’IMPRESA/LAVORO AUTONOMO Qualora l’immobile sia utilizzato in parte come abitazione principale ed in parte per l’esercizio della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo, non va utilizzato il codice “1” ma lo specifico codice utilizzo “6” a seguito del quale il relativo reddito è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso) e va indicato per il 50% a col. 16 “Abitazione principale” e per il 50% a col. 17 “Immobili non locati” dei righi da RB1 a RB6.

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ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATA PER PARTE D’ANNO Qualora l’immobile sia utilizzato in parte come abitazione principale ed in parte sia locato, va comunque utilizzato il codice “1” e a col. 6 va indicato il canone di locazione annuo risultante dal contratto, nella misura: → dell’85% (75% per gli immobili ubicati a Venezia, Murano, Burano e isole della Giudecca); → del 100%, in caso di applicazione della cedolare secca; → del 65%, in caso di immobile di interesse storico artistico con applicazione della tassazione

ordinaria; diminuito delle eventuali spese condominiali comprese nel canone e rapportato ai giorni. In tal caso il reddito imponibile IRPEF è determinato dal maggiore importo tra la quota di rendita catastale rivalutata di col. 1 (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso) e il canone di locazione di col. 6 (rapportato alla percentuale di possesso). Il reddito (imponibile) va indicato a col. 13 “Tassazione ordinaria” dei righi da RB1 a RB6. Per la parte d’anno in cui lo stesso non è locato, la quota di rendita catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso) va indicata a col. 16 “Abitazione principale”.

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA L’unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione principale ed in parte locata va assoggettata: • soltanto ad IMU, se l’importo della rendita catastale (rivalutata del 5%) è maggiore rispetto al

canone annuo di locazione (al netto della riduzione spettante, ovvero considerato al 100% in caso di applicazione della cedolare secca);

• sia ad IMU che ad lRPEF (in merito alla locazione), se l’importo del canone annuo è superiore alla rendita catastale (rivalutata del 5%). In particolare, è necessario considerare:

- quota rendita rendita catastale x 1,05 x giorni di possesso x percentuale di possesso

- quota canone canone di locazione x 85% (100% se cedolare secca) x percentuale di possesso

Se la rendita è: - maggiore o uguale alla quota di canone, l’immobile è soggetto solo ad IMU e la rendita

catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso) va indicata a col. 16 “Abitazione principale” dei righi da RB1 a RB6 (ancorché sia barrata la casella di col. 12 “Esenzione IMU”);

- inferiore della quota di canone, l’immobile è soggetto sia ad IMU che ad IRPEF (sul canone di locazione). Tale reddito va indicato a col. 13 “Tassazione ordinaria” dei righi da RB1 a RB6.

Al riguardo, come sopra accennato, a col. 2 “Utilizzo” si segnala l’introduzione dei seguenti 2 nuovi codici: - “11”, in caso di abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato o “patti in

deroga”; - “12”, in caso di abitazione principale parzialmente locata a “canone concordato” situata in

Comune ad alta densità abitativa. Per tale fattispecie va altresì compilata la Sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione” del quadro RB.

PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo (tipicamente categoria C), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato (box, garage, cantina, ecc.), sono considerate pertinenze dell’abitazione principale per le quali va indicato, a col. 2, il codice utilizzo “5”.

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Tali immobili sono soggetti allo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, ossia, reddito (non imponibile IRPEF) pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso). Esempio 1

Il sig. Verdi proprietario a Verbania con la moglie (50% ciascuno) dell’abitazione principale la cui rendita catastale rivalutata è pari ad € 700, possiede (sempre al 50% con la moglie), anche l’annesso garage, la cui rendita catastale rivalutata è pari a € 48.Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF risulta così compilato.

L’importo pari ad € 374 non è soggetto ad IRPEF e pertanto confluisce a col. 1 di rigo

RN50.

IMMOBILE LOCATO (SENZA CEDOLARE SECCA)

Al fine di individuare il codice utilizzo da esporre a col. 2 è necessario differenziare in base alla tipologia di contratto di locazione stipulato come di seguito esposto. Al riguardo, si evidenzia che i codici dedicati all’utilizzo dei fabbricati locati sono i seguenti: → “3” - canone libero; → “4” - equo canone; → “8” - canone concordato; → “11” - abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato; → “12” - abitazione principale parzialmente locata a canone concordato; → “14” - locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo.

In caso di comproprietà il canone (col. 6) va indicato per intero a prescindere dalla quota di possesso.

LOCAZIONE IN REGIME NON VINCOLISTICO O DI LIBERO MERCATO Nel caso in cui l’immobile sia locato in regime di libero mercato, ossia con la definizione autonoma tra le parti dell’ammontare del canone e di eventuali altri aspetti contrattuali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 431/98, a col. 2 va indicato il codice utilizzo “3”. Il reddito imponibile derivante da tali fabbricati è costituito dal maggior valore tra la rendita catastale indicata a col. 1 (rivalutata del 5%) rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso e l’ammontare del canone di locazione indicato a col. 6 rapportato alla percentuale di possesso. Esempio 2

Il sig. Magenta possiede, in comproprietà con la moglie (50% ciascuno), un immobile a Sabaudia la cui rendita catastale rivalutata è pari ad € 660. Per il 2012 l’immobile è stato concesso in locazione a libero mercato ad un canone mensile pari a € 600. Ai fini della compilazione del quadro RB va effettuato il seguente confronto: → quota rendita (rivalutata): 660; → quota canone: 6.120 (600 x 12 x 85%).

700 1

350

365 50 L746

48 5 365 50

224

L746 24

700 x 50%

25 48 x 50%

374

374

350 + 24

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Il canone di locazione, assunto senza operare alcuna deduzione, è superiore alla rendita catastale rivalutata e pertanto, il reddito imponibile (da riportare a col. 13) va calcolato sul canone. Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF risulta così compilato.

L’importo pari ad € 3.060 concorre alla formazione del reddito complessivo e confluisce a col. 5 di rigo RN1.

LOCAZIONE AD “EQUO CANONE” Nel caso in cui l’immobile sia locato in regime legale di determinazione del canone ossia ad “equo canone” a col. 2 va indicato il codice utilizzo “4”. Il reddito imponibile IRPEF derivante da tali fabbricati è costituito dall’ammontare del canone di locazione indicato a col. 6 rapportato alla percentuale di possesso.

LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO IN UN COMUNE AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA Nel caso in cui l’immobile sia: ⇒ ubicato in un Comune considerato ad alta densità abitativa; ⇒ locato in base agli accordi negoziati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini

ai sensi della Legge n. 431/98, ossia ad un “canone convenzionato”; a col. 2 va indicato il codice utilizzo “8” e, oltre a compilare uno dei righi della Sezione I del quadro RB, va compilata anche la Sezione II “Dati necessari per le agevolazioni previste per i contratti di locazione”.

Per individuare il reddito imponibile IRPEF derivante da tali fabbricati è necessario: ♦ considerare il maggior valore tra la rendita catastale indicata a col. 1 (rivalutata del 5%)

rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso e l’ammontare del canone di locazione indicato a col. 6 rapportato alla percentuale di possesso;

♦ ridurre detto importo del 30%.

CASI PARTICOLARI DI IMMOBILE LOCATO Se l’immobile è concesso in locazione e si verificano determinate particolari situazioni, va compilata anche la col. 7 “Casi particolari” (ad esempio, in caso di mancato incasso dei canoni) e ciò comporta diverse modalità di determinazione del reddito imponibile IRPEF derivante dal fabbricato locato.

Immobile locato e mancato incasso dei canoni Come sopra evidenziato, in caso di immobile locato, il canone di locazione va sempre indicato anche se non percepito. Solo nel caso in cui, per gli immobili ad uso abitativo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino è possibile non considerare quanto non incassato. A tal fine, ferma restando l’indicazione a col. 2 del codice utilizzo relativo alla locazione, a col. 7 “Casi particolari” va indicato il codice “4”.

660 3 1

3.060

6.120 365 50 H647 787

600 x 12 x 85%

6.120 x 50%

3.060

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Si rammenta che con riferimento ai canoni di locazione dichiarati e non percepiti, a decorrere dalla prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, è possibile “recuperare” le maggiori imposte versate a seguito dei canoni indicati in dichiarazione dei redditi e non incassati.

A tal fine nel mod. UNICO 2013 PF nel quadro CR è presente il rigo CR8 “Credito d’imposta per i canoni non percepiti”.

IMMOBILI CON UTILIZZI DIVERSI

Nei casi in cui l’immobile versi in una situazione che non rientra in nessuno dei casi previsti dai codici sopra illustrati, a col. 2 va indicato il codice utilizzo “9”. Tali immobili non scontano IRPEF e relative addizionali, sostituite dall’IMU e pertanto, il relativo reddito confluisce a col. 17, righi da RB1 a RB6 (e a rigo RN50, col. 2 “Redditi fondiari non imponibili”) e potrà rilevare nell’ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ad esempio, gli immobili che rientrano in tale casistica sono: → la pertinenza di un’unità immobiliare tenuta a disposizione; → l’unità immobiliare in comproprietà utilizzata integralmente quale abitazione principale di uno

o più comproprietari diversi dal dichiarante; → una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da soggetti residenti all’estero.

In caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione da un soggetto residente all’estero, la prima può essere dichiarata come immobile diverso (codice utilizzo “9”), la seconda e le successive saranno considerate a disposizione (codice utilizzo “2”);

→ unità immobiliari di tipo non abitativo (ad esempio, negozio sfitto); → unità immobiliare già utilizzata quale abitazione principale dal contribuente trasferito

temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune; → unità immobiliari prive di allacciamenti (energia elettrica, acqua, gas) e di fatto non

utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta dell’Ufficio;

→ immobile di proprietà condominiale (ad esempio, portineria, alloggio del portiere o autorimessa collettiva) da cui derivi un reddito superiore ad € 25,82 in capo al singolo condomino.

IMMOBILE DISTRUTTO O INAGIBILE Nel caso in cui l’immobile:

♦ sia distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi, tale condizione sia attestata da un certificato rilasciato dal Comune di appartenenza e detto immobile sia stato escluso da tassazione per legge, va indicato: - a col. 2 il codice utilizzo “9”; - a col. 7 “Casi particolari” il codice “1”. In tale situazione, la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito (l’immobile non va assoggettato ad IRPEF). Non va compilata la col. 17;

♦ sia inagibile per altre cause (degrado e obsolescenza di immobile diroccato, fatiscente o pericolante con obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione) e sia stata richiesta la revisione catastale, va indicato: - a col. 2 il codice utilizzo “9”; - a col. 7 “Casi particolari” il codice “3”.

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In tal modo a col. 1 “Rendita catastale” è possibile indicare la nuova rendita catastale attribuita all’immobile in considerazione delle effettive condizioni ovvero la rendita presunta se quella definitiva non è ancora stata assegnata. In merito si rammenta che, se l’invio all’Ufficio del Territorio della denuncia di variazione è effettuato entro il 31.1, la stessa ha effetto per l’anno in cui la denuncia è stata inoltrata e per i successivi.

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO

COMODATO A FAVORE DI UN FAMILIARE Se il proprietario concede l’immobile in comodato ad un proprio familiare, che destina lo stesso a propria abitazione principale e ciò risulta dall’iscrizione anagrafica, a col. 2, come già accennato, va indicato: - il codice utilizzo “10” se il dichiarante possiede un altro immobile che destina a sua abitazione

principale; - il codice utilizzo “1” se il dichiarante non possiede un altro immobile, sua abitazione principale. Il reddito (non imponibile IRPEF) derivante da tali fabbricati è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso.

Esempio 3

Il sig. Neri è proprietario a Viterbo: → di un’abitazione principale con rendita catastale rivalutata pari a 480; → di un immobile concesso in uso gratuito al figlio (per il 2012) con rendita catastale

rivalutata pari a 450. Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF risulta così compilato.

I predetti importi pari a € 480 e € 450 non sono assoggettati ad IRPEF e vanno riportati

rispettivamente a col. 1 e 2 di rigo RN50.

COMODATO A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO Qualora l’immobile sia ubicato in Abruzzo e sia concesso in comodato ad un soggetto residente/dimorante in uno dei territori colpiti dal sisma del 2009, la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile ai sensi della citata Ordinanza n. 3813, a col. 2 va indicato il codice utilizzo “15”.

Il reddito (non imponibile IRPEF) derivante da tali fabbricati è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso, ridotta del 30%.

Per poter beneficiare di tale riduzione non è più necessario compilare anche la Sezione II “Dati necessari per le agevolazioni previste per i contratti di locazione”.

COMODATO A FAVORE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAI PRECEDENTI Nei casi in cui l’immobile sia concesso in comodato ad un soggetto diverso dai precedenti

480 1

480

365 100 M082

450 10 365 100

450

307

M082 763

450

450

480

480

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(familiare o soggetto interessato dal sisma in Abruzzo), lo stesso va equiparato all’immobile a disposizione e quindi a col. 2 va indicato il codice utilizzo “2” a seguito del quale il reddito (non imponibile IREPF) è determinato dalla rendita catastale rivalutata del 5% maggiorata di 1/3, eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso.

IMMOBILE A DISPOSIZIONE

In caso di immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione a col. 2 va indicato il codice utilizzo “2”. Ad esempio, si considerano immobili a disposizione: • casa secondaria o a disposizione del contribuente che abita in una diversa unità

immobiliare in locazione; • case coloniche possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in

un’altra casa; • fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione oltre ad un’abitazione principale, accatastato

come rurale, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali di cui all’art. 42, TUIR; • abitazione in comproprietà, utilizzata da tutti i comproprietari come residenza secondaria o a

disposizione; • unità immobiliare destinata a residenza secondaria o a disposizione acquistata con il

contestuale patto di utilizzarla a turno con gli altri componenti (multiproprietà) in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà;

• unità immobiliare destinata ad essere locata ma momentaneamente sfitta. Il reddito (non imponibile IRPEF) derivante da tali fabbricati è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% maggiorata di 1/3, eventualmente rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso. Tali immobili non scontano IRPEF e relative addizionali, sostituite dall’IMU e pertanto, il relativo reddito confluisce a col. 17, righi da RB1 a RB6 (e a rigo RN50, col. 2 “Redditi fondiari non imponibili”.

La maggiorazione non va applicata nel caso in cui l’immobile “a disposizione”: ⇒ sia di un soggetto residente all’estero ovvero che utilizzava l’immobile come abitazione

principale e si è trasferito temporaneamente in un altro Comune per lavoro. In tali casi non va indicato il codice utilizzo “2” ma il codice “9” (anziché 12, come avveniva nel mod. UNICO 2012 PF);

⇒ sia pertinenza di un immobile “a disposizione” (unità immobiliari categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo, destinate in modo durevole al servizio dell’immobile a disposizione, anche non appartenenti allo stesso fabbricato). In tal caso non va indicato il codice utilizzo “2” ma il codice “9” (anziché 11, come avveniva nel mod. UNICO 2012 PF);

⇒ sia privo di allacciamenti alla rete elettrica, idrica, del gas (a condizione che ciò risulti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio). In tal caso non va indicato il codice utilizzo “2” ma il codice “9”;

⇒ sia in comproprietà e lo stesso sia utilizzato integralmente come abitazione principale da uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. In tal caso non va indicato il codice utilizzo “2” ma il codice “10”.

Esempio 4

Il sig. Blu è proprietario a Bergamo di un immobile a disposizione con rendita rivalutata pari a € 505 ed annesso garage, la cui rendita catastale rivalutata è pari a € 40. Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF va compilato come segue. In particolare, a col. 17 va riportata: → per l’abitazione tenuta a disposizione, la rendita catastale rivalutata maggiorata di

1/3, ossia 673 (505 x 4/3); → per il garage, la rendita rivalutata senza alcuna maggiorazione (40).

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L’importo pari ad € 713 non è soggetto ad IRPEF e pertanto confluisce a col. 2 di rigo RN50.

IMMOBILE A DISPOSIZIONE LOCATO PER PARTE D’ANNO In caso di un immobile locato per una parte d’anno e quindi a disposizione / sfitto, ecc. per la restante è necessario suddividere l’anno in 2 periodi.

Periodo in cui l’immobile risulta a disposizione La rendita rivalutata (rapportata ai giorni di tale destinazione) non è imponibile IRPEF, va aumentata di 1/3 e indicata a col. 17 e, successivamente, al rigo RN50, col. 2.

Periodo in cui l’immobile risulta locato Nel caso in cui il contribuente abbia scelto la tassazione ordinaria, la rendita rivalutata (rapportata ai giorni di tale destinazione) va confrontata con il reddito effettivo (canone ridotto del 15% o 25%). In caso di: → contratto a canone libero (codice “3”) va assoggettato ad IRPEF il maggiore dei 2 importi; → contratto a canone a canone convenzionale (codice “8”) va assoggettato ad IRPEF il

maggiore dei 2 importi ridotto ulteriormente del 30%.

In caso di contratto a equo canone (codice “4”) il contribuente deve tassare ai fini IRPEF in ogni caso il reddito effettivo.

In caso di applicazione della cedolare secca è necessario suddividere l’anno tra la parte in cui l’immobile non è locato, con applicazione dell’IRPEF, e la parte in cui lo stesso è locato, con assoggettamento del relativo reddito alla cedolare secca.

In tal caso l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito fondiario dell’immobile con riferimento soltanto alla parte d’anno in cui lo stesso non è locato.

505 2

365 100 A794

40 9 365 100

673

856

A794 68

40

713

673 + 40

713