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PARTE QUINTA PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE EDILIZIE E PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE PARTICOLARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - art.124 Classificazione dei locali in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale ...................................................................... .....pag. 126 - art.125 Classificazione dei piani ...................................................................... ... « 127 - art.126 Piani seminterrati ...................................................................... .............. « 127 - art.127 Sottotetti ...................................................................... ............................ « 127 - art.128 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ....................................... « 128 - art.129 Scale e ascensori ...................................................................... ............. « 129 - art.130 Norme tecniche di buona costruzione ..................................................... « 129 - art.131 Manutenzione e sicurezze delle costruzioni ........................................... « 130 - art.132 Abbattimento delle barriere architettoniche ............................................. « 131 TITOLO II IMPIANTI - art.133 Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici ................... « 132 - art.134 Riscaldamento ed impianti termici .......................................................... « 133 - art.135 Centrali termiche ...................................................................... ............... « 134 - art.136 Allontanamento dei prodotti della combustione, di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura. Canne fumari e ........................................... « 134 - art.137 Canne fumarie di esalazione: dimensionamento, caratteristiche REGOLAMENTO COMUNALE DI EDILIZIA 127

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PARTE PRIMA

PARTE QUINTA

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE EDILIZIE E PRESCRIZIONI

IGIENICO-EDILIZIE PARTICOLARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

-art.124Classificazione dei locali in rapporto al modello di scomposizione

del sistema ambientale ...........................................................................pag.126

-art.125Classificazione dei piani .........................................................................« 127

-art.126Piani seminterrati ....................................................................................« 127

-art.127Sottotetti ..................................................................................................« 127

-art.128Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti .......................................« 128

-art.129Scale e ascensori ...................................................................................«129

-art.130Norme tecniche di buona costruzione .....................................................« 129

-art.131Manutenzione e sicurezze delle costruzioni ...........................................« 130

-art.132Abbattimento delle barriere architettoniche .............................................«131

TITOLO II

IMPIANTI

-art.133Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici ...................« 132

-art.134Riscaldamento ed impianti termici ..........................................................« 133

-art.135Centrali termiche .....................................................................................« 134

-art.136Allontanamento dei prodotti della combustione, di odori, vapori

o fumi prodotti dalla cottura. Canne fumarie ...........................................« 134

-art.137Canne fumarie di esalazione: dimensionamento, caratteristiche

e messa in opera ....................................................................................« 134

-art.138Comignoli: tipi; altezze, ubicazioni ..........................................................« 135

-art.139Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti ...........« 136

-art.140Limitazione del tiraggio ............................................................................« 136

-art.141Impianti di condizionamento ....................................................................« 136

-art.142Allacciamento alla rete del gas metano ..................................................« 136

-art.143Installazione di apparecchi a gas ............................................................« 137

-art.144Installazione di bombole di gas liquefatto per uso domestico ................« 137

-art.145Apparecchi a combustione: targhe ed istruzioni .....................................« 137

-art.146Approvvigionamento idrico ......................................................................« 138

-art.147Smaltimento delle acque reflue domestiche e fecali ..............................« 139

-art.148Impianti elettrici .......................................................................................« 140

-art.149Prescrizioni antincendio ...........................................................................« 140

-art.150Serbatoi di carburanti e di combustibili...................................................« 141

TITOLO IIINORME PARTICOLARI

-art.151Locali per gioco bambini in edifici di nuova costruzione ..........................« 142

-art.152Soffitti inclinati, pavimenti sopraelevati, soppalchi, controsoffittature ......« 142

-art.153Parapetti, balaustre e ringhiere ...............................................................« 142

-art.154Facciate degli edifici ed elementi di pregio .............................................« 143

-art.155Elementi aggettanti delle facciate ............................................................« 143

-art.156Allineamenti .............................................................................................« 144

-art.157Coperture, canali di gronda, pluviali .......................................................« 144

-art.158Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico..................« 145

-art.159Numerazione civica .................................................................................« 145

-art.160Antenne radiotelevisive e collettori solari ................................................« 145

-art.161Vetrine, mostre, tende, indicatori

e apparecchi relativi a servizi pubblici, ecc. ............................................« 147

-art.162Installazioni pubblicitarie .......................................................................…«148

-art.163Passi carrai ed uscita dalle autorimesse .................................................« 157

-art.164Strade pubbliche ......................................................................................« 158

-art.165Illuminazione stradale. Standard prestazionali. Sezione stradale tipo......« 158

-art.166Opere di scavo su spazi pubblici. Prescrizioni .......................................« 169

-art.167Condutture interrate per pubblici servizi ..................................................« 170

-art.168Strade e passaggi privati aperti al pubblico transito ...............................« 170

-art.169Percorsi ciclabili .......................................................................................« 170

-art.170Cortili .......................................................................................................« 170

-art.171Marciapiedi, porticati e percorsi pedonali ................................................« 171

-art.172Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini .........................................pag.172

-art.173Recinzioni ................................................................................................

«172

-art.174Parcheggi................................................................................................« 173

-art.175Cassette per corrispondenza .................................................................«174

-art.176Nicchie e spazi per contatori del gas metano .........................................«174

-art.177Decoro generale degli edifici e dei manufatti in genere..........................« 174

-art.178Decoro degli spazi ..................................................................................« 174

-art.179Tinteggiature ...........................................................................................« 175

TITOLO IVEDILIZIA RURALE

-art.180Case coloniche e costruzioni accessorie ................................................« 176

-art.181Stalle .......................................................................................................« 176

-art.182Letamai e bacini di accumulo .................................................................« 176

-art.183Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico ..« 179

-art.184Insediamenti zootecnici per l’allevamento dei suini .................................« 179

-art.185Abbeveratoi, lavanderie, vasche per la lavatura

ed il rinfrescamento degli ortaggi ............................................................« 179

-art.186Aziende condotte in economia ................................................................« 180

-art.187Manutenzione delle case coloniche e difesa dagli insetti nocivi ..............« 180

TITOLO VEDILIZIA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

-art.188Campo di applicazione ..........................................................................« 181

-art.189Altezza e superficie dei locali ................................................................« 181

-art.190Locali interrati e seminterrati ..................................................................« 182

-art.191Uscite ...................................................................................................« 182

-art.192Soppalchi ...............................................................................................« 182

-art.193Scale e parapetti .....................................................................................« 183

-art.194Dotazione dei servizi igienico-assistenziali .............................................« 183

-art.195Numero e caratteristiche dei servizi ........................................................« 183

-art.196Isolamento termico, riscaldamento, aerazione ......................................« 184

-art.197Illuminazione naturale ............................................................................« 185

-art.198Illuminazione artificiale ............................................................................« 185

-art.199Inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbia, gas e vapori) ..............................« 185

-art.200Rumore ...................................................................................................« 186

-art.201Vibrazioni .................................................................................................« 186

-art.202Alte temperature .....................................................................................« 186

-art.203Sicurezza antincendio ..............................................................................« 186

TITOLO VIEDILIZIA SPECIALE

-art.204Norme generali ........................................................................................« 187

-art.205Edifici per l’esercizio delle attività sanitarie pubbliche e private ..............« 187

-art.206Ambulatori medici ....................................................................................« 187

-art.207Alberghi e simili .......................................................................................« 187

-art.208Affittacamere ...........................................................................................« 187

-art.209Farmacie, depositi e magazzini di prodotti farmaceutici

e di presidi medico-chirurgici ...................................................................« 188

-art.210Abitazioni collettive .................................................................................« 188

-art.211Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori .................« 189

-art.212Dormitori pubblici ....................................................................................« 189

-art.213Complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale ...............« 189

-art.214Soggiorni di vacanza per minori ..............................................................pag.190

-art.215Scuole. Norme generali ..........................................................................« 190

-art.216Asili nido di nuova costruzione ................................................................« 190

-art.217Nurseries ................................................................................................« 191

-art.218Locali di pubblico spettacolo ...................................................................« 191

-art.219Locali privati di riunione e divertimento ...................................................«192

-art.220Arene cinematografiche estive e prescrizioni contro l’inquinamento

acustico delle attività rumorose a carattere temporaneo .........................« 192

-art.221Palestre ed istituti di ginnastica ...............................................................« 194

-art.222Alberghi diurni, saune e simili .................................................................« 194

-art.223Lavanderie ..............................................................................................« 194

-art.224Autorimesse pubbliche ...........................................................................« 195

-art.225Caseifici e burrifici ..................................................................................« 196

-art.226Attività di barbiere e parrucchiere ...........................................................« 196

-art.227Impianti sportivi. Norme di sicurezza e di realizzazione ..........................« 197

-art.228Piscine pubbliche e private .....................................................................« 197

-art.229Esercizi di produzione, deposito, vendita e somministrazione

di alimenti e bevande ..............................................................................« 200

-art.230Chioschi ..................................................................................................« 203

-art.231Impianti per la distribuzione di carburanti ..............................................« 203

PARTE SESTA

VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA

OPERE EDILIZIE ABUSIVE

-art.232Vigilanza durante l’esecuzione delle opere edilizie.................................« 205

-art.233Responsabilità del titolare della concessione o di altro provvedimento

abilitativo alla esecuzione di opere edilizie, del committente, del

costruttore e del direttore dei lavori ........................................................« 206

-art.234Opere eseguite in assenza di concessione edilizia,

in totale difformità o con variazioni essenziali .........................................« 206

-art.235Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia ............« 207

-art.236Opere abusive di ristrutturazione edilizia ................................................« 208

-art.237Opere eseguite in assenza o in difformità dall’autorizzazione edilizia

o amministrativa …………………………………………………………......« 208

-art.238Concessione ed autorizzazione edilizia in sanatoria.

Accertamento di conformità

....................................................................« 209

-art.239Opere eseguite in assenza o in difformità dalla relazione

asseverata per opere interne ..................................................................« 212

-art.240Opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia

di inizio dell’attività edilizia ......................................................................« 212

-art.241Mutamento di destinazione d’uso degli immobili non connesso

a trasformazioni fisiche in assenza o difformità

dall’autorizzazione edilizia

.....................................................................« 212

-art.242Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici .........« 213

-art.243Demolizione delle opere abusive ............................................................« 213

-art.244Lottizzazione abusiva. Deposito frazionamenti ........................................« 213

-art.245Erogazione dei servizi pubblici ................................................................« 214

PARTE SETTIMA

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

-art.246Organismo abitativo e relazioni funzionali ..............................................pag.215

-art.247Requisiti ..................................................................................................«215

-art.248Contenuto del requisito ...........................................................................« 215

-art.249Classificazione dei requisiti .....................................................................«216

-art.250Modalità di applicazione dei requisiti ......................................................« 218

-art.251Requisiti e tipi di intervento .....................................................................«218

-art.252Requisiti definiti da norme nazionali........................................................«218

PARTE OTTAVA

DISPOSIZIONI FINALI

-art.253Tolleranze ..............................................................................................« 220

-art.254Sanzioni ...................................................................................................« 220

-art.255Prescrizione di abusi edilizi minori............................................................«220

-art.256Modelli di riferimento e fac-simili ..............................................................« 221

-art.257Rilascio di attestazioni e certificazioni in materia edilizia ed urbanistica..«221

-art.258Diritti di segreteria sugli atti urbanistico-edilizi, ........................................«222

-art.259Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

Certificazione ex articolo 47, Legge n. 47/1985...........................................«222

-art.260Glossario ..................................................................................................« 225

-art.261Circolari esplicative del Regolamento ......................................................« 226

-art.262Adeguamento del Regolamento alle norme sopravvenute......................« 226

-art.263Note al testo............................................................................................«226

-art.264Entrata in vigore .....................................................................................« 226

-art.265Norme transitorie ....................................................................................« 226

PARTE QUINTA

Prescrizioni costruttive edilizie

e prescrizioni igienico-edilizie particolari

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 124CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI IN RAPPORTO AL MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE

1.In funzione all’ambito di applicazione dei requisiti tecnici delle opere edilizie di cui agli Allegati A e B al presente Regolamento, e come esplicitato nel modello di scomposizione del sistema ambientale in Appendice al presente Regolamento, sono considerati locali di fruizione dell’utenza per attività principale (sap) quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle persone e vengono cosi raggruppati:

A1 - a) Soggiorni, pranzo, cucine abitabili e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale sia collettiva;

- b) Uffici, studi professionali, gabinetti medici, sale di lettura, guardiole di portineria;

A2 - a) Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre pubbliche e private, locali di pubblico ristoro;

- b) Laboratori scientifico-tecnici;

- c) officine meccaniche, laboratori e impianti industriali e artigianali, cucine collettive;

- d) parti di autorimesse di uso collettivo, nelle quali vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

- e) autorimesse di uso collettivo, magazzini, depositi, archivi, dove la permanenza delle persone e prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

A3 - scuole, ospedali, sale cinematografiche o di pubblico spettacolo ecc.

2.Sono considerati locali di fruizione per attività secondaria (sas):

B - uffici e locali amministrativi direttamente ed esclusivamente a servizio delle attività principali di cui al comma precedente.

3.Sono considerati locali di pertinenza degli spazi di fruizione per attività principale (pap); spazi di circolazione e collegamento (scc) e locali e vani tecnici (lvt) quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni limitate nel tempo, e vengono cosi raggruppati:

S1Servizi igienici e bagni di qualsiasi tipo (pap);

S2 - a)scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi (scc);

-b)corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o i m 8 di lunghezza (scc);

-c)lavanderie, stenditoi di uso condominiale o privato (pap);

-d)autorimesse di uso privato con superficie maggiore di mq 18 (pap);

-e)locali di cottura in singole abitazioni (pap);

S3 -a) disimpegni con superficie inferiore a mq 12 e corridoi di lunghezza minore di m 8 (pap);

b) ripostigli, locali di deposito occasionale, cantinati a servizio di alloggi (pap);

- c) scale colleganti non più di due piani fuori terra o a servizio di un solo alloggio (scc);

- d) locali per servizi tecnici, quali: macchinari che necessitano di solo avviamento o di saltuaria sorveglianza (lvt);

- e) autorimesse di uso privato con superficie fino a mq 18 destinate al ricovero di una sola autovettura (pap).

4.I locali non espressamente elencati vengono classificati, per analogia, dal progettista.

ART. 125CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

1.Sono piani abitabili, ai fini di eventuali previsioni e/o limitazioni di PRG, quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di categoria A1, A2, A3, B e S1,.

2.Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali delle altre categorie, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1, A2, A3, e B appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

ART. 126PIANI SEMINTERRATI

1.Eventuali locali seminterrati, secondo la definizione dettata dall’articolo 3 del presente Regolamento, potranno essere utilizzati per destinazioni di categoria esclusivamente A2, di cui all’articolo 124 del presente Regolamento, purché:

· l’altezza netta sia non inferiore a m 3,00, salvo specifica deroga, quando ricorrano particolari esigenze tecniche;(1)

· la quota del soffitto sia in media m 2,00 più alta della quota del marciapiede;

· esista un’intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad almeno 1/3 della sua altezza;

· il pavimento posi su di un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del vespaio.

2.Il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano si riserva la possibilità di concedere eventuali deroghe alle condizioni del comma 1, per fabbricati compresi nella zona omogenea “A”, sotto particolari condizioni da stabilirsi caso per caso e comunque sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L.

ART. 127SOTTOTETTI

1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 79.5 del presente Regolamento, nelle nuove costruzioni i vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono, se non abitabili,:

· avere altezze medie eccedenti i m 2,00;

· per ogni spazio delimitato di sottotetto configurantesi locale distinto, essere dotati di finestre (o lucernari) di superficie complessiva maggiore a mq 0,80.

2.Tali locali potranno essere utilizzati esclusivamente come depositi occasionali o stenditoi di uso collettivo in fabbricati plurifamiliari.

Sono ammesse suddivisioni di locali di sottotetto, da adibirsi a deposito occasionale o stenditoio collettivo, purché gli stessi siano tutti raggiungibili attraverso la scala comune.

I locali di sottotetto destinati a deposito occasionale non debbono essere dotati di impianto di riscaldamento o di erogazione di acqua e di gas ma possono essere pavimentati così come le loro pareti di delimitazione possono essere intonacate o rifinite.

3.Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione:

· che l’altezza media sia non inferiore a 2,70 m, con la minima pari almeno a m 2,00, fermo restando il rispetto dei requisiti “R.C. 7.2 - Disponibilità di spazi minimi” e “R.C. 3.8 - Illuminazione naturale”;

· che le eventuali, intercapedini di isolamento, che debbono avere un’altezza non superiore a m 0,50, siano inaccessibili;

oltre che nei casi disciplinati dall’articolo 128 del presente Regolamento.

ART. 128RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

1.Ai sensi della L.R. 6.4.1998, n. 11, è ammesso, ai fini di contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un efficace riutilizzo dei volumi esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto disposto dai commi seguenti, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, purché in conformità alle disposizioni dettate dai commi seguenti.

2.Il recupero volumetrico può essere effettuato autonomamente oppure nell’ambito di un intervento di recupero dell’intero edificio ed è consentito purché gli edifici interessati siano già serviti di tutte le urbanizzazioni primarie e siano già a prevalente destinazione residenziale. A tale proposito si intende per edificio a prevalente destinazione residenziale, quello in cui il numero di unità immobiliari a destinazione residenziale, alla data di approvazione del presente Regolamento, è superiore al 50% del complessivo numero di unità immobiliari, prescindendo dalle unità immobiliari con funzioni pertinenziali.

3.Si definiscono come sottotetti, ai fini del presente articolo, i volumi sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici e comunque direttamente a contatto con la copertura dell’edificio stesso.

4.Il recupero volumetrico è consentito attraverso interventi edilizi, assoggettati a concessione edilizia, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità stabilite dal presente Regolamento, salvo quanto disposto dal successivo comma.

5.Il recupero volumetrico è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di m 2,40. Per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli, l’altezza media ponderale ammissibile è pari ad almeno 2,20 m. In entrambi i casi l’altezza media ponderale va calcolata dividendo il volume della parte la cui altezza superi 1,80 m per la superficie relativa.

6.Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero potrà effettuarsi anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione prescritti dal requisito tecnico “R.C. 3.8 - Illuminazione naturale”.

Il rapporto illuminante, se ottenuto completamente in falda, potrà essere pari o superiore a 1/16; in tal caso è derogabile l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione prescritti dal requisito tecnico R.C. 3.8.

7.Gli interventi edilizi di cui al presente articolo non richiedono preliminare adozione ed approvazione di alcun piano urbanistico attuativo e sono classificati come interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 31, della Legge n. 457/78, all’art. 36 della L.R. n. 47/78 ed all’articolo 9 del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a quegli edifici per i quali il Piano Regolatore Generale prevede le categorie di intervento del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

8.Il recupero volumetrico è ammesso in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati.

9.Il progetto di recupero dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici ed ai fini del rispetto del requisito tecnico “R.C. 3.10 - Temperatura dell’aria interna”.

Le opere dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nel presente Regolamento; nonché alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

10.Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione del contributo di concessione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), ai sensi delle tabelle parametriche regionali vigenti, calcolato sulla superficie resa utilizzabile.

Per detti interventi è ammessa la monetizzazione della eventuale quota di cessione di aree per opere di urbanizzazione.

11.Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all’art. 41-sexies della Legge n. 1150/1942.

Entro il perimetro della zona omogenea “A” del Capoluogo, è consentito di derogare al reperimento delle aree pertinenziali di cui al capoverso precedente; in tali casi l’intervento edilizio verrà assentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale.

ART. 129SCALE E ASCENSORI

1.La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o in materiale di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco e statica alle sollecitazioni orizzontali. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interne solo tra due piani. Le pareti del vano a scala o quelle del vano corsa degli ascensori confinanti con locali abitabili devono essere in muratura laterizia o in calcestruzzo di cemento o di altro materiale riconosciuto idoneo. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di piani abitabili non deve essere inferiore a metri 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Se la scala si sviluppa intorno al corpo ascensore o montacarichi, la sua larghezza minima non deve essere inferiore a m 1,20 sino ai sei piani fuori terra.

2.Ogni scala in edifici fino a 15 m di altezza può servire fino a un massimo di 400 mq di superficie utile per piano.

3.Nei vani scala e vietata l’apertura di finestre per la aerazione dei locali contigui, potrà essere tollerata l’apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi .

4.Quando la scala non si prolunghi a servire anche il sottotetto, questo deve essere facilmente accessibile dal vano scala stesso o comunque connesso con il vano scala. Se l’accesso avviene a mezzo di botola, questa deve avere dimensione minime di m 0,60 per 0,80.

5.Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 1,00 (misurata al centro della pedata).

6.L’impianto di ascensore dovrà essere previsto in tutti i fabbricati con più di tre livelli fuori terra. Ogni ascensore non potrà servire più di venti unità immobiliari.

7.Qualora il vano ascensore o di montacarichi fosse attiguo a camere da letto dovrà esserne separato tramite doppia parete con interposizione di coibente acustico.

8.L’impianto di ascensore deve essere progettato nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione infortuni.

9.La porta della cabina deve avere luce libera minima pari a m 0,90; sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve esservi uno spazio libero di non meno di m 2,00 di profondità.

ART. 130NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dai requisiti:

· R.C.1.1. “Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.1.2. “Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento.

· R.C.1.3. “Resistenza meccanica alle vibrazioni”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento.

2.In ogni costruzione debbono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle strutture in elevazione degli edifici.

3.In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:

· Legge 5.11.71, n. 1086, sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica;

· D.M. 1.4.83, sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

· D.M. 9.1.96, norme tecniche per il calcolo delle strutture in cemento armato ed a struttura metallica;

· D.M.LL.PP. 20.11.87, norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura;

· D.M.LL.PP. 3.12.87, norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;

· D.M.LL.PP. 11.3.88, norme, criteri e prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

· D.M. 16.1.96, criteri generali per la verifica della sicurezza e dei carichi e sovraccarichi. (1)

ART. 131MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1.Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I proprietari di beni immobili hanno perciò l’obbligo di mantenerli nelle migliori condizioni onde essi e loro parti non possano costituire pericolo per l’incolumità pubblica o per quella dei loro utenti.

2.Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di concessione o autorizzazione edilizia, oppure relazione asseverata o denuncia di inizio dell’attività.

3.Qualora non provvedano, il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.

In caso di accertamento di presunto pericolo per la pubblica incolumità il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, a mezzo dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, provvede al collocamento di segnaletica e/o transennatura o recinzione atte ad indicare lo stato di presunto pericolo e, ove del caso, a delimitare lo spazio pubblicamente accessibile e/o transitabile.

Contemporaneamente provvede, se ritenuto necessario, ad acquisire perizia tecnica d’Ufficio o anche avvalendosi di professionalità esterne all’Amministrazione, in casi particolarmente complessi e gravi, sulla reale sussistenza e consistenza del pericolo nonché sulle eventuali misure da adottare a tutela della pubblica incolumità e quindi, in caso di conferma di situazione di pericolosità, provvede nei modi di legge a notificare ordinanza contingibile d’urgenza alla Ditta proprietaria per l’esecuzione delle opere necessarie a garantire l’incolumità pubblica e a consentire quindi la rimozione della segnaletica e/o recinzioni poste in atto d’ufficio come primo intervento d’emergenza.

In caso di inottemperanza il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, oltre che per le procedure di Legge nei confronti dell’inadempiente, provvede per l’esecuzione d’ufficio a mezzo di personale dell’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale e/o di ditte private sotto la direzione di tecnico qualificato, delle opere necessarie a tutelare la pubblica incolumità ponendo a carico dell’inadempiente tutte le relative spese per mezzi, prestazioni, materiali, consulenza ed assistenza tecnica. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano ha compito di intervenire anche nei casi di pericolosità che, pur non coinvolgendo la pubblica incolumità possono per la loro gravità costituire incombente ed imminente pericolo per le persone che occupano o frequentano l’immobile.

In questi casi il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, accertato quanto sopra a mezzo di perizia tecnica dichiara la inabitabilità temporanea dell’immobile o di parte di esso e ordina l’evacuazione degli occupanti senza che ciò sollevi il proprietario dagli obblighi di Legge verso gli affittuari nel caso di immobile in locazione.

Anche in questi casi le spese di accertamento tecnico saranno poste a carico della Ditta proprietaria dell’immobile.

4.Nei casi in cui, utenti di immobili, rilevassero negli immobili stessi elementi che a loro ponderato giudizio potessero indurre a sospetto sulla stabilità di strutture o comunque denotanti stato di possibile pericolo, ne faranno opportuna segnalazione alla Ditta proprietaria dell’immobile e per conoscenza al Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano mediante lettera raccomandata.

Entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione la Ditta proprietaria farà eseguire gli accertamenti tecnici del caso dando notizia a mezzo di lettera raccomandata del relativo esito nonché dei provvedimenti che intende adottare e dei tempi di esecuzione producendo copia della perizia tecnica all’affittuario e per conoscenza al Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano.

In caso di inadempienza della Ditta proprietaria il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano provvederà d’ufficio a far eseguire gli accertamenti tecnici del caso ponendo le relative spese a carico della Ditta inadempiente adottando gli ulteriori provvedimenti più sopra riportati qualora fosse accertato un reale incombente e imminente pericolo per le persone occupanti l'immobile o parte di esso.

5.Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilita degli immobili e incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, o relazione asseverata o denuncia di inizio dell’attività, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano e di presentare, entro 15 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, oppure la relazione asseverata o la denuncia di inizio dell’attività a seconda delle tipologie di opere realizzate.

6.In ogni caso, ove il proprietario non provveda, il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 106 del T.U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale (1).

ART. 132ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.Nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale, oltre che nelle aree di urbanizzazione, dovranno essere attuate le norme intese a facilitare l’accessibilità e la fruizione anche ai portatori di handicap con difficoltà di deambulazione, qualora ne sia previsto l’uso da parte degli stessi.

A tale scopo trovano applicazione, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti, le disposizioni dettate dal D.P.R. 27.4.78, n. 384 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 24.7.96, n. 503.

Le opere relative alla eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici dovranno avvenire in conformità alle disposizioni contenute nell’eventuale Piano di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap, di cui alla L.R. 2.11.89, n. 38.

2.Nei fabbricati privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di interi edifici, dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalla Legge 9.1.89, n. 13 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.M. 14.6.89, n. 236, con riferimento all’obbiettivo di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici.

TITOLO II

IMPIANTI

ART. 133ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

1.Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dal requisito R.C.6.1. “Contenimento dei consumi energetici - Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione e per rinnovo dell’aria”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento. Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni dei commi seguenti.

2.La legge 9.1.91, n. 10 ed il relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 26.8.93, n. 412, regolamentano i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 31 della legge citata, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

3.Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione delle norme citate è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia edilizia individuata dall’articolo 31 della Legge n. 457/78.

4.PROGETTAZIONE DI EDIFICI E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI:

ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia, si applicano, ai fini dell’onerosità, le disposizioni di cui all’articolo 9 della Legge n. 10/77, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di tutela artistico-storica ed ambientale.

Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia in edifici o impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione ordinaria. L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati di pertinenza, va considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, ivi compresi quelli di cui all’articolo 8 della Legge n. 10/91, sono valide le relative deliberazioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Gli edifici pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo al loro servizio, devono essere progettati e messi in opera in modo da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in conformità alle conoscenze tecniche e tecnologiche.

Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo da consentire l’adozione di sistemi di autoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ove non prevalgano impedimenti di natura tecnica od economica.

5.RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 10/91:

Il proprietario dell’edificio (o chi ne ha titolo a richiedere l’atto che abilita alla esecuzione delle opere o a presentare la relazione asseverata o la D.I.A.) deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia di inizio dei lavori, il progetto delle opere corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni di cui alla legge 10/91.

Nel caso in cui la denuncia e la documentazione non siano state presentate al Comune prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, fatta salva la sanzione amministrativa, ordina la sospensione dei lavori sino a quando sia stato rispettato il suddetto adempimento.

La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con D.M. 13.12.1993.

Una copia della documentazione va conservata dal Servizio Sviluppo Urbano comunale ai fini dei controlli e delle verifiche. La seconda copia della documentazione va restituita dal Comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito e deve essere consegnata, a cura del proprietario dell’edificio (o di chi ne ha titolo a richiedere l’atto che abilita alla esecuzione delle opere o a presentare la relazione asseverata o la D.I.A.), al direttore dei lavori, ovvero, per opere per le quali non è prevista la figura del direttore dei lavori, all’esecutore dei lavori. Il direttore dei lavori (o l’esecutore) sono responsabili della conservazione della documentazione in cantiere.

6.CERTIFICAZIONE DELLE OPERE E COLLAUDO:

Per la certificazione ed il collaudo delle opere previste nel presente articolo si applica la legge n. 46/1990.

Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatto secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti dall’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6.12.91, n. 447.

7.CONTROLLI E VERIFICHE:

Il Comune procederà al controllo dell’osservanza delle norme della legge n. 10/91 in relazione al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro 5 anni dalla data di fine dei lavori dichiarata dal committente, secondo le modalità stabilite con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta ed a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti.

In caso di accertamento di difformità su opere già terminate il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche prescritte dalla legge.

ART. 134RISCALDAMENTO ED IMPIANTI TERMICI

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dal requisito R.C.3.10. “Temperatura dell’aria interna”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento, valgono inoltre le disposizioni dei commi seguenti.

2.Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18°C e i 22°C.

3.La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

4.Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h debbono ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.

5.E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

6.Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi, deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

7.Ai sensi della Legge 13.7.1966, n. 615, tutti gli impianti termici a combustibile minerale di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, debbono ottemperare alle disposizioni della stessa legge ed a quelle dei relativi regolamenti approvati con D.P.R. 22.12.1970, n. 1391 e D.P.R. 8.6.1982, n. 400, per i Comuni inseriti in zona A e B di cui all’art. 2 della L. 615/1966.

8.Chi intende impiegare per gli impianti superiori alle 30.000 Kcal/h i combustibili soggetti alle limitazioni di cui all’art. 13 della L. 13.7.1966, n. 615 e successive modificazioni, deve presentare motivata domanda al Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, che provvederà sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.

9.L'eventuale attivazione ed uso di apparecchi di abbattimento o di depurazione dei fumi sono soggetti ad apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano che prescrive le cautele da adottarsi.

10. Nei locali destinati a contenere focolai o depositi di combustibili, dovranno essere in ogni caso, qualunque sia la potenza calorifica dell'impianto, assicurati livelli di luce artificiale non inferiore rispettivamente a 100 ed a 40 lux, uniformemente distribuiti.

11. Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti all’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 447/91.

ART. 135CENTRALI TERMICHE

1.Ai fini della rispondenza degli impianti termici ai requisiti richiesti per la conformità alle disposizioni delle vigenti leggi in materia, le centrali termiche dovranno rispettare prescrizioni differenziate a seconda della potenzialità della centrale stessa e del tipo di combustibile utilizzato.

2.CENTRALI TERMICHE A COMBUSTIBILE LIQUIDO:

valgono le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero degli Interni 29.7.1971, n. 73 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

3.CENTRALI TERMICHE ALIMENTATE DA COMBUSTIBILI GASSOSI:

tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 35 KW (la potenzialità dell’impianto è data dalla somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati nello stesso locale), destinati al riscaldamento centralizzato di edifici, alla produzione di acqua calda per edifici civili, a forni da pane e forni di altri laboratori artigiani, a cucine e lavaggio stoviglie, al lavaggio biancheria e sterilizzazione, ad incenerimento rifiuti (fino a 1 t/giorno), devono rispettare le disposizioni di cui al D.M. 12.4.1996.

ART. 136ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, DI ODORI, VAPORI O FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA - CANNE FUMARIE

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dai requisiti:

· R.C.3.2. “Qualità dell’aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.3.3. “Temperatura di uscita dei fumi”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento.

2.Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 137 del presente Regolamento.

3.Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

4.Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

ART. 137CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE: DIMENSIONAMENTO, CARATTERISTICHE E MESSA IN OPERA

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dai requisiti:

· R.C.3.2. “Qualità dell’aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.3.3. “Temperatura di uscita dei fumi”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni.

2.Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione, va calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

3.Le canne devono essere di materiale impermeabile, resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

4.Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; per questo scopo esse devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

5.Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

6.Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa.

L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

7.Le canne fumarie collettive possono ricevere solo scarichi simili:

· o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;

· o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile;

· o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono ricevere al massimo sei immissioni. Se lo stabile ha più di sei piani, la canna fumaria collettiva, che serve i primi cinque piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo. Valgono comunque le disposizioni dettate dal punto 4.3.2.3. delle Norme UNI-CIG 7129/92.

8.In tutte le unità immobiliari a destinazione abitativa di nuova costruzione o soggette a ristrutturazione edilizia globale, dovrà essere realizzata una canna fumaria supplementare nel locale di soggiorno, destinata all’utilizzo di impianti di riscaldamento con combustibile solido e da utilizzare in tutti gli eventuali casi di interruzione del servizio di erogazione del gas metano.

ART. 138COMIGNOLI: TIPI, ALTEZZE, UBICAZIONI

1.I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

2.Tutte le bocche dei camini degli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, in base alle disposizioni di cui al punto 6.15 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 1391, del 22.12.1970, devono risultare più alte di almeno un metro al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

3. Per gli impianti a gas combustibile, aventi potenzialità non maggiore di 35 kW (30.000 Kcal/h), le caratteristiche dei comignoli sono definite dal punto 4.3.3. delle tabelle UNI-CIG 7129, approvate con D.M. 21.4.93.

4. Per impianti a combustibile solido (carbone, legno), le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 40 cm al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m.

ART. 139 ASPIRATORI MECCANICI (VENTOLE): MODALITA’ DI INSTALLAZIONE E DIVIETI

1.E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

2.E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

3.L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata da una canna di esalazione.

ART. 140LIMITAZIONE DEL TIRAGGIO

1.E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici.

2.Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

ART. 141IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1.Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona, nei locali di uso pubblico. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;

b) i valori della temperatura dell’aria interna e dell’umidità relativa dovranno rispettare quanto prescritto dai requisiti tecnici R.C. 3.10 e R.C. 3.13, contenuti nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

c) la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se nel caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento; è raccomandato inoltre il rispetto dei requisiti tecnici R.R. 3.1 e R.R. 3.6, contenuti in allegato “B” al presente Regolamento;

d) la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00; in ogni caso dovrà essere rispettato il requisito tecnico R.R. 3.5, contenuto in allegato “B” al presente Regolamento;

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Azienda U.S.L., con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc.

2.Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m 3,00 dal suolo se si trovano all’interno dei cortili e ad almeno m 6,00 se su spazi pubblici.

3. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.

4. Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti all’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 447/91.

ART. 142ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO

1.Per l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas, l’utente dovrà eseguire l’impianto interno secondo le norme UNI CIG 7129/92 per gli impianti ad uso domestico di potenza non superiore a 35 KW e le norme di cui al D.M. 12.4.96 per gli impianti di potenza superiore a 35 kW.

ART. 143INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A GAS

1.La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definita dalle norme UNI-CIG 7129/92, Legge 6.12.71, n. 1083 e D.M. 21.4.93, deve essere attestata con una dichiarazione di conformità, di cui all’articolo 9 della Legge n. 46/90, rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. La manutenzione degli impianti di cui al presente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

2.I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

3.La legatura di sicurezza tra i tubi e il portagomma deve essere realizzato con fascette che:

· richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;

· abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

4.Per l’adeguamento alle prescrizioni tecniche fissate dalla Legge n. 46/90, dovranno essere seguite le disposizioni dettate dal D.P.R. 13.5.1998, n. 218.

Art. 144 INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTO PER USO DOMESTICO

1.Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all’esterno dell’edificio nicchie per l’installazione di bombole di gas dal peso superiore ai 25 Kg. Tali nicchie devono essere comunicanti con l’interno dell’edificio solo a mezzo di tubazione metallica di allacciamento munita di idoneo rubinetto di arresto manuale e protetta, nell’attraversamento delle murature, da guaina metallica opportunamente sigillata. Tali nicchie devono essere protette all’esterno con sportello metallico dotato di fori per la aerazione.

2.Qualora l’impianto sia centralizzato, devono essere osservate le norme vigenti prescritte dai VV.FF.

ART. 145APPARECCHI A COMBUSTIONE: TARGHE ED ISTRUZIONI

1.Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

a) nome del costruttore e/o marca depositata;

b) dati sull'avvenuto collaudo;

c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio presentato al collaudo dal costruttore;

d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.

2.L'apparecchio deve essere corredato da un libretto d'istruzioni, in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

ART. 146APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1.Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita proporzionalmente al numero dei locali abitabili.

2.Ogni singola utenza deve essere dotata, al punto di prelievo, di idonea valvola di ritegno che non consenta reflusso nell’acquedotto e nella rete di distribuzione privata. Gli edifici condominiali o contenenti più unita immobiliari, debbono essere ulteriormente dotati di valvola di ritegno nei punti di prelievo dell’acquedotto pubblico..

3.E' proibito ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione, o a chi per essi, privare detti locali dell'erogazione di acqua potabile.

4..Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dal requisito R.C.3.4. “Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idro-sanitario”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento. Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni dei commi seguenti.

5.USI CIVILI:

possono comprendersi fra gli usi civili tutti i seguenti usi, purché derivati da sistemi pubblici di distribuzione dell’acqua: domestico (residenziale), innaffiamento privato di orti e giardini, speciale (refrigerazione di edifici), commerciale, comunitario, industriale (per uso potabile degli addetti).

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia, pari ad un minimo di 90 mc per anno, come indicato nel provvedimento C.I.P. n. 45/1974.

Nelle zone prive di acquedotto comunale, essendo gli usi civili prioritari ed insopprimibili, l’acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi, ma in tal caso l’apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (ex Genio Civile) e comunque dichiarata potabile dagli organi sanitari competenti. Il prelievo però deve essere eseguito a mezzo di pompe di sollevamento e la distribuzione effettuata mediante autoclave. (1)

Anche in questo caso ogni utenza deve essere dotata di idonea valvola di ritegno.

I pozzi privati dovranno essere dotati di contatore per la misura delle quantità d’acqua prelevate.

Gli impianti di distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici devono essere costruiti a regola d’arte in modo da garantire il loro normale funzionamento e da evitare rumorosità dovute ad eccessiva velocità dell’acqua nelle tubature e colpi di ariete ciclici nelle stesse. Gli edifici con locali abitabili con pavimento posto ad altezza superiore a m 10,50 dal marciapiede stradale devono essere dotati di apparecchio di sollevamento di acqua (autoclave) anche se prelevata da acquedotto comunale; in questo caso il prelievo deve avvenire da serbatoio a pelo libero, con coperchio di protezione dotato di apposito filtro per l’aria, alimentato dall’acquedotto comunale e comunque previo parere dell’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale.

6.USI INDUSTRIALI:

Si intendono compresi fra gli usi industriali tutti quelli non ricadenti nella casistica di cui al comma precedente.

Agli insediamenti industriali l’Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare il prelievo dell’acqua, specie ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima. Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall’Amministrazione Comunale, sia dalle autorità competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi della Legge n. 319/1976.

Nel caso che l’insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acque di falda, la terebrazione del pozzo è soggetta ad autorizzazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali (ex Genio Civile). (1)

Anche in questo caso ogni utenza deve essere dotata di idonea valvola di ritegno.

I pozzi privati dovranno essere dotati di contatore per la misura delle quantità d’acqua prelevate.

Non è comunque consentito il prelievo di acqua all’esclusivo scopo di diluire gli scarichi aventi caratteristiche difformi da quelle fissate dalle leggi n. 319/76 e n. 650/79.

7.Nei fabbricati di nuova costruzione il diametro minimo dei punti di erogazione non deve essere inferiore a 1/2''.

8.Le condutture di distribuzione debbono essere eseguite negli opportuni diametri, approvati dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, e mediante l’impiego di materiali idonei.

Nella distribuzione interna degli edifici è fatto divieto di impiego di tubazioni di acciaio se non internamente ed esternamente zincate.

9.E’ fatto assoluto divieto di prelevare acqua dalla rete di acquedotto mediante sistema di pompaggio aspirante diretto.

10.Per quanto non contemplato nel presente articolo si richiamano le disposizioni del Regolamento Comunale dell’Acquedotto.

11.Su ogni istanza di concessione o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio dell’attività edilizia che comporta nuovi allacci alla rete pubblica di acquedotto o modificazioni degli allacci esistenti, deve essere acquisito, da parte del responsabile del procedimento, il competente parere espresso dall’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale. Quest’ultimo è direttamente responsabile, a seguito dell’espressione del proprio parere, delle indicazioni fornite circa i punti di allaccio al pubblico acquedotto, la verifica della compatibilità del nuovo allaccio con la portata del pubblico acquedotto comunale e quant’altro sia tecnicamente attinente alla rete acquedottistica, circa la compatibilità e funzionalità dell’allaccio nei confronti della rete stessa.

12.Spetta parimenti all’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale il compito di verifica, autonomamente o su richiesta del Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, delle opere di allaccio da parte dei privati, in relazione alla conformità di queste con il progetto approvato.

12. In tutti i casi di approvvigionamento idrico autonomo, valgono le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 236/88 e dal D.M. n. 443/90. (2)

13. Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti all’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 447/91.

ART. 147SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

E FECALI

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dal requisito R.C.3.5. “Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento. Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni dei commi seguenti.

2.Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

3.Le condutture di scarico saranno di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

4.I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

5.Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.

5. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

6. Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti all’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 447/91.

ART. 148IMPIANTI ELETTRICI

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dal requisito R.C.4.5. “Sicurezza elettrica”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento. Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni dei commi seguenti.

2.In qualunque costruzione l’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto della Legge 1.3.1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni di impianti elettrici ed elettronici”.

3.Tutti gli impianti elettrici devono inoltre rispettare le disposizioni di cui alla legge 5.3.90, n. 46 e relativo regolamento di attuazione.

4.Tutti i materiali ed apparecchi impiegati devono essere conformi alle norme del D.P.R. n. 447/91 e muniti di marchio di qualità rilasciato da istituti autorizzati o comunque costruiti in rispondenza alla regola dell’arte (articolo 7 della Legge n. 46/90) e certificati tali dal costruttore; inoltre, a seconda della destinazione d’uso dei locali, dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni specifiche, sia nell’esecuzione sia nella scelta dei materiali.

5.Il rilascio del certificato di conformità edilizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20.2.92, e degli allegati previsti all’articolo 9 della Legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 447/91.

7. Nel caso di obbligatorietà della redazione del progetto dell’impianto, questi devono essere redatti in conformità all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 447 del 6.12.1991.

8. Per gli interventi riguardanti prevalentemente l’edilizia residenziale, è raccomandato inoltre il rispetto delle norme UNI 9620 (CEI 64-50) “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici”.

In particolare, per le unità abitative, è raccomandato il rispetto delle prescrizioni attinenti all’impianto elettrico utilizzatore (dispositivi di sezionamento e protezione, collegamenti al punto di consegna – gruppo di misura, quadri elettrici, numero dei circuiti per ciascuna unità abitativa, dotazioni fondamentali, impianti elettrici nei locali bagno e doccia); all’impianto interno di segnalazione; all’impianto telefonico; all’impianto citofonico; all’impianto citofonico; all’impianto di antenna; all’impianto di allarme antintrusione (predisposizione dell’impianto volumetrico, predisposizione per impianto perimetrale); all’impianto di illuminazione di sicurezza.

Per quanto riguarda le unità ad uso uffici, è raccomandato il rispetto delle prescrizioni attinenti all’impianto segnalazioni; alla predisposizione dell’impianto telefonico; alla predisposizione generale per impianti futuri; alle apparecchiature per elaborazione dati ed assimilabili; all’impianto elettrico utilizzatore e dotazioni.

E’ raccomandato infine il rispetto delle tutte le prescrizioni attinenti a locali ad uso specialistico, quali ambulatori medici, magazzini, negozi, laboratori, bar, ristoranti, autorimesse pubbliche, agenzie bancarie, ecc.

ART. 149PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

1.Gli edifici dovranno rispondere a quanto prescritto dai requisiti:

· R.C.2.1. “Resistenza al fuoco”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.2.2. “Reazione al fuoco e assenza di emissione di sostanze nocive in caso di incendio”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.2.3. “Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio”; contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento;

· R.C.2.4. “Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento.

2.In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni particolari:

COPERTURA:

I solai e le coperture sopra autorimesse, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc., devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti da soletta in cemento armato di almeno 4 cm di spessore.

PARETI DIVISORIE:

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

SCALE ED ASCENSORI:

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani.

Le pareti del vano corsa degli ascensori confinanti con locali di categoria A1, come classificati all’articolo 124, devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo armato o di altro materiale riconosciuto idoneo con adeguato isolamento.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani, deve essere non inferiore a m 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala che serva edifici deve essere dotata all’ultimo piano di un’apertura munita di infisso apribile dal piano terreno.

Sono consentite scale interne “a pozzo” soltanto in edifici di altezza non superiore a m 14,00.

AUTORIMESSE:

tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 1.2.86, alla Circolare del Ministero dell’Interno 1.2.88, n. 1800/4108 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Valgono inoltre le disposizioni dettate dal D.M. 20.11.1981.

3.Nella costruzione di edifici civili destinati ad abitazione di altezza in gronda superiore ai 12 m dovranno essere rispettate le norme di sicurezza antincendi di cui al D.M. 16.5.87, n. 246.

4.E’ richiesto il preventivo nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in ogni caso previsto dalle vigenti norme ed in particolare per tutte le attività che rientrano nei punti di cui all’elenco allegato al D.M. 16.2.82.

5. Nella costruzione e ristrutturazione di edifici e locali destinati a teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.M. Interni 6.7.1983 e successive modifiche.

6. Per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, occorre ripettare quanto prescritto dal D.P.R. 30.6.1995, n. 418.

7. Per l’edilizia scolastica occorre rispettare quanto prescritto dal D.M. 26.6.1992, n. 218.

Art. 150SERBATOI DI CARBURANTI E DI COMBUSTIBILI

1.L’installazione di serbatoi di carburanti o di oli combustibili, interrati e non, oltre a essere soggetta a preventivo nullaosta del Comando Vigili del Fuoco, deve avvenire in modo da evitare qualsiasi inquinamento del suolo e del sottosuolo.

2.Detti serbatoi, se interrati, devono essere inseriti in vasche di contenimento a perfetta tenuta.

3.I serbatoi ubicati sopra suolo debbono essere dotati di sottostante vasca di contenimento a perfetta tenuta, dimensionate in modo da poter tenere tutto il carburante o olio combustibile del serbatoio in caso di accidentale fuoriuscita.

TITOLO III

NORME PARTICOLARI

ART. 151LOCALI PER GIOCO BAMBINI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

1.All’interno degli edifici residenziali di nuova costruzione comprendenti almeno otto alloggi, si può prevedere un locale destinato a gioco per bambini, accessibile da spazi comuni, avente superficie minima netta fino ad un massimo di 30 mq. Gli alloggi da considerare sono quelli la cui capienza è destinata a più di 2 persone. Gli spazi di gioco non possono quindi essere oggetto di vendita separata da quella degli alloggi.

2.Tale superficie, ai fini planivolumetrici, è da considerarsi quale pertinenza e pertanto non incidente sui parametri planivolumetrici.

3.Nell’ambito di Piani Urbanistici Attuativi gli spazi coperti di gioco dei bambini, la cui consistenza dovrà comunque essere determinata per ogni edificio con i criteri di cui sopra, potranno essere accorpati e potranno essere ubicati sia in una che in più costruzioni autonome sia inseriti in uno o più edifici ricompresi in tali Piani.

4.Ai fini dell’applicabilità dei requisiti tecnici delle opere edilizie, tali spazi sono da considerarsi come locali di fruizione dell’utenza per attività principale (sap).

ART. 152SOFFITTI INCLINATI , PAVIMENTI SOPRAELEVATI, SOPPALCHI, CONTROSOFFITTATURE

1.Nel caso di soffitti non orizzontali, o discontinui, per la determinazione dell’altezza media-minima consentita, viene assunta, per i locali di Categoria A1 e A2, la media virtuale della altezze (determinata dividendo il volume del locale per la superficie) che non deve risultare inferiore a m 2,70 per ciascun locale. La minore delle altezze non dovrà comunque essere inferiore a m 2,00.

2.Per i locali destinati ad ufficio, è ammessa, per esigenze di carattere estetico, architettonico o di arredamento, la creazione di pavimenti sopraelevati o controsoffittature che modifichino l’entità dell’altezza di parte del locale, purché tale parte a minore altezza non superi il 50% della superficie dell’intero locale e che la minore altezza non sia inferiore a m 2,40.

3.I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate, fermo restando il rispetto del requisito cogente 7.2.a, sono ammessi a condizione che:

· la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda ½ della superficie del locale;

· l'altezza minima dei locali ottenuta col soppalco non scenda sotto i m 2,20;

· le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore sia munita di balaustra;

· la superficie areoilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alle superfici superiore e inferiore del soppalco;

· l'altezza media del vano principale e dei vani secondari sia almeno di m 2,70.

I soppalchi con tali caratteristiche non concorrono alla determinazione della Superficie Utile e vengono assimilati ad arredi fissi.

4.Possono essere creati soppalchi anche in difetto della superficie aeroilluminante se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento, ed in particolare ai requisiti tecnici R.C.3.10, R.C.3.11, R.C.3.12 e 3.C.13, contenuti nell’Allegato A al presente Regolamento.

ART. 153PARAPETTI, BALAUSTRE E RINGHIERE

1.Fermo restando quanto stabilito dal requisito tecnico R.C.4.1. “Sicurezza contro le cadute”, contenuto nell’Allegato “A” al presente Regolamento, occorre rispettare quanto stabilito dai commi seguenti.

2.I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiali resistenti a garanzia della sicurezza e devono avere un’altezza di almeno m 1 riferita al piano di calpestio adiacente.

3.Finestre con parapetti di altezza minore devono essere munite di ringhiere o di vetrature antiurto in modo da raggiungere un’altezza di almeno 1 m.

4.La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, non deve essere superiore a m 0,10.

5.Ogni piano di calpestio prospiciente spazi situati ad una quota inferiore di almeno m 0,30 dal piano di calpestio stesso, deve essere dotato di parapetto.

6.Il parapetto per dislivelli non superiori a m 1 può essere sostituito da passamano di altezza non inferiore ad 1 m.

ART. 154FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO (1)

1.E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc.

2.Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.

3.Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.

4.La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione del Servizio Sviluppo Urbano comunale nell’ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A.; vale in proposito quanto stabilito all’articolo 179.

5.Qualora venga rilevata trascuratezza nella manutenzione delle facciate di edifici o di manufatti visibili da spazi pubblici, il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano può ordinare rimozioni e ripristini a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell’interessato, il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano può provvedere di autorità, a spese dell’inadempiente, con personale dell’Ufficio Tecnico LL.PP. comunale o esterno all’Amministrazione Comunale.

6.Nelle zone storiche, per la sistemazione delle facciate, devono essere impiegati materiali tradizionali, in linea di massima con esclusione di ogni tipo di rivestimento esterno, salvo casi particolari su conforme parere della Commissione Consultiva Edilizia, ad esclusione delle zoccolature, per le quali devono essere scelti materiali adeguati ai caratteri di ogni singolo edificio e di altezza comunque limitata.

ART. 155ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

1.Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

2.Sono ammessi i seguenti aggetti:

· cm 30, per le sporgenze: cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di m 2,50 dal suolo;

· cm 150 per balconi e pensiline (e comunque sempre di larghezza non superiore la larghezza del marciapiede rialzato) che dovranno essere posti ad una altezza superiore a m 4,00 dal piano del marciapiede e a m 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo del marciapiede qualora esistente;

· le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non inferiore a 2,50 m, misurata dal piano del marciapiede, o dal piano stradale se non esiste marciapiede sottostante.;

· aperture di autorimesse dovranno essere realizzate in modo che l’apertura avvenga verso l’interno; se, per ragioni di sicurezza, sono prescritti infissi con apertura verso l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

3.Nessun aggetto dovrà essere posto sopra al piano stradale ad un’altezza inferiore a m 5,50.

4.Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

5.Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, in sede di pianificazione urbanistica generale e attuativa o con le procedure della concessione in deroga di cui al precedente articolo 38 e di cui all'articolo 54 della L.R. 47/78, possono essere concesse sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

ART. 156ALLINEAMENTI

1.Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Urbano, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente Regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

ART. 157COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI

1.Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio di rilevante interesse figurativo, in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.

Le coperture debbono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

2.Soltanto in casi eccezionali di rilevante impegno architettonico, come tale riconosciuto dalla Commissione Consultiva Edilizia, sono ammesse le coperture piane, a tetto con falde sfalsate o rivolte verso l’interno, nonché la copertura a terrazza.

Per le costruzioni pertinenziali la copertura piana è invece generalmente ammessa.

3.Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi, previ pozzetti sifonati, nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque l