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PARTE I DL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 DL 193/2016 1

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PARTE I

DL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

DL 193/2016

1

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

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Ambito oggettivo della definizione agevolata

L’estensione della norma è estremamente ampia posto che ricomprende:

qualsiasi somma “iscritta a ruolo”

N.B.: sono, dunque, esclusi gli atti antecedenti alla riscossionecoattiva, come, ad esempio:

gli “avvisi bonari” (o “preavvisi telematici”) dell’Amministrazionefinanziaria o dell’Inps

le somme dovute per definizione del contenzioso tributario

(accertamento con adesione, ecc.) inclusi quelli per i quali si sia

avuto accesso alla rateizzazione e dai quali si sia decaduti

laddove entro il 31/12/2016 sia ancora stato affidato il carico ad

Equitalia per la riscossione delle somme residue.

senza distinzione circa la natura della somma ad eccezione di alcune

fattispecie tassativamente previste;

che risulti “affidata” all’Agente della riscossione nel periodo tra il 1/01/2000ed il 31/12/2016.

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NATURA DEL DEBITO - fattispecie più comuni di somme rottamabili:

TRIBUTI

tributi erariali

Irpef/Ires, Irap, Iva, imposta di registro e ipo-catastali, imposta su

donazioni e successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali,

tasse automobilistiche e sulle CCGG, ecc.

tributi locali

IMU, Tasi, Tarsu/Tia, Tosap, imposta sulla pubblicità, ecc.

PREVIDENZAcontributi previdenziali e assistenziali

Inps, Inail, Enasarco, Casse professionali, ecc.

ALTRO

canoni per concessioni pubbliche (demaniali o regionali)

altre somme

tasse dovute alla CCIAA; quota di iscrizione agli ordini professionali;

contributi di bonifica; rette delle mense scolastiche; ecc.

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TIPOLOGIA DI ATTO - Accertamenti esecutivi/avviso di addebito Inps

L’art. 6 DL 193/2016 include nell’ambito della definizione agevolata:

oltre alle cartelle di pagamento

anche le somme:

affidate direttamente all’Agente della riscossione senza formazione

di un “ruolo”

come avviene:

per gli avvisi di accertamento esecutivi

per gli “avvisi di addebito” dell’Inps.

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Somme escluse dalla “rottamazione”

I seguenti debiti non possono essere oggetto di definizione agevolata:

a) dazi e accise (in quanto risorse proprie della UE) ed IVA riscossa

all’importazione;

b) recupero di aiuti di Stato (art. 16 Reg. UE 2015/1589 del 13/07/2015);

c) crediti derivanti da condanne della Corte dei conti;

d) multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali;

e) voce residuale: le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni:

di natura tributaria;

di natura previdenziale/assistenziale.

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Costo della rottamazione

Per procedere alla definizione agevolata il contribuente dovrà procedere a versare:

1.

le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e cioè:

a titolo di imposte e tributi

a titolo di contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail

Cartella per sole sanzioni: si tratterà di versare i soli interessi per

ritardata iscrizione a ruolo + aggi + spese di notifica e per le azioni

esecutive.

2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

3.aggio (rideterminato sulle somme dovute a seguito di rottamazione).

4. spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di

pagamento (€. 5,88).

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Importi non dovuti

Non devono essere corrisposte le seguenti somme:

1. le sanzioni;

2. gli interessi “di mora” (decorrenti dalla notifica della cartella).

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In relazione alla Tabella riportata in precedenza, si avrà quanto segue:

SOMME DOVUTE CON LA

ROTTAMAZIONE

NATURA FATTISPECIESANZIONI

INT. DI

MORAALTRO

TRIBUTItributi erariali

NO

NO SI

tributi locali

PREVIDENZA contrib./premi previdenz. e/o assistenz.

ALTROcanoni per concessioni pubbliche

SIaltre somme

MULTE STRADALI: per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della

strada, la definizione agevolata riguarda esclusivamente gli interessi di mora.

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Ambito soggettivo

La norma non disciplina in modo espresso i soggetti ammessi alla definizione

agevolata.

Pertanto possono accedervi:

sia le persone fisiche, sia titolari di partita Iva (imprenditori o lavoratori autonomi)

che i privati;

che le persone giuridiche (società ed enti non commerciali);

indipendentemente che siano fiscalmente residenti in Italia o meno.

Coobbligati e garanti: possono accedere alla definizione agevolata

non solo il debitore coobbligato in solido (in quanto tale, già destinatario della

cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo/avviso di addebito)

ma, si ritiene, anche i soggetti che risultino garanti del debito (es: proprietario

dell’immobile gravato da ipoteca legale verso l’Erario – v. CM 7/2004 in relazione alla

rottamazione ex art. 12 L. 289/2002).

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Aggio in sede di rottamazione

La definizione agevolata presuppone il pagamento dell’intero aggio di

riscossione. Tuttavia, in attesa di conferme ufficiali, si ritiene che esso:

vada abbattuto in modo proporzionale all’importo rottamato;

senza, dunque, considerare le sanzioni.

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Cartella in via di rateazione

Il comma 8 estende la definizione agevolata anche ai soggetti che hanno già pagatoparzialmente il debito in presenza di un piano di rateazione precedentementeconcesso.

L’accesso alla definizione agevolata è subordinato al fatto che:

risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016

N.B.: in sostanza, sono “rottamabili” le sole somme che residuano da pagare al 1/01/2017.

Equitalia (convegno CNDCEC) ha sostenuto che il versamento delle 3 rate può avvenireanche tardivamente, purché entro il 31/03/2017 (termine entro cui presentare il mod.DA1).

REQUISITO

Non saranno tenuti al versamento delle 3 rate, potendoaccedere alla rottamazione di quanto complessivamente nonpagato (Equitalia determinerà l’importo dovuto sulla scortadella decadenza, senza considerare comunque le sanzioni e gliinteressi di mora).

Contribuenti decaduti

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Costo della definizione agevolata

in tal caso, per la definizione della cartella:

a)

si tiene conto delle sole somme in generale dovute in sede di rottamazione, e, dunque,

vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:

capitale e interessi inclusi nei carichi affidati

aggio e rimborso spese per procedure esecutive

spese di notifica della cartella di pagamento

b)

restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:

– sanzioni incluse nei carichi affidati – interessi di mora

(o somme aggiuntive dovute all’Inps) – interessi di dilazione per il rateizzo

riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di

rottamazione.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Nel caso di rateazione in corso:

il pagamento della prima o unica rata determina il perfezionamento della procedura

con la conseguente revoca della dilazione precedentemente concordata. 17

Dunque il contribuente con un piano di rateazione in corso che abbia

presentato la dichiarazione di definizione agevolata:

laddove non dovesse procedere ad alcun versamento (dell’unica/prima

rata);

non decade dal piano di dilazione, potendo proseguire a versare le

relative rate come se non avesse presentato il mod. DA1.

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Precedenti pagamenti parziali

Può accadere che il contribuente abbia proceduto a saldare il debito iscritto a ruolo solo

parzialmente al di fuori di un piano di rateazione.

Anche in tal caso si applicano concetti del tutto analoghi a quanto visto per i debitirateizzati:

a) si tiene conto dei soli importi già versati a titolo di capitale e interessi, di aggio, di

rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della

cartella di pagamento

b) non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni (o somme

aggiuntive di natura previdenziale) di interessi di dilazione e di interessi di mora.

Inoltre, il comma 9 prevede che:

ove per effetto dei pagamenti parziali sia già stato corrisposto quanto dovuto perla rottamazione

il contribuente può procedere alla definizione agevolata essendo comunquetenuto a presentare l’apposita dichiarazione.

La disposizione supera, di fatto, quanto chiarito nella CM 22/2003 p.to 9.2.

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La domanda di definizione agevolata

L’accesso alla rottamazione prevede un iter procedurale ben definito.

In primo luogo il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di

adesione entro il 31 marzo 2017.

La dichiarazione di adesione va presentata, alternativamente:

a) presso gli sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA (per la Sicilia aSicilia Rispossioni Spa)

b) alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di

riscossione SpA di riferimento (l’elenco delle e-mail/PEC è pubblicato sia

sul sito del gruppo Equitalia che a pag. 4 del Modello); in tal caso va

allegata la copia del documento di identità.

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Il debitore potrà presentare istanza di definizione agevolata:

sia in proprio:

presentandosi personalmente agli sportelli di Equitalia munito di un documento diidentità,

o procedendo all’invio tramite PEC (riconducibile al contribuente stesso) allegare la

propria fotocopia del documento di identità.

che delegando un soggetto terzo (es: il proprio consulente fiscale); anche in questo caso

si ritiene che sia ammesso che il delegato si presenti personalmente agli sportelli di

Equitalia oppure procedere ad un invio tramite il proprio indirizzo PEC (allegando

fotocopia del documento di identità del debitore).

In caso di presentazione allo sportello (del debitore o del delegato), il funzionario dovrà

autenticare la firma apposta dal soggetto che si presenta (previa esibizione del documento di

identità).

In seguito a ciò Equitalia:

verifica la spettanza della rottamazione e quantifica l’importo dovuto dal contribuente;

notifica l’accoglimento (o il diniego) entro il termine del 31 maggio 2015;

indica la data del versamenti (eventualmente rateali, ove richiesti dal contribuente);

sospende, o non avvia, le procedure esecutive di riscossione.22

Considerata la scadenza di presentazione della dichiarazione di adesione,

fissata al 31/03/2017:

viene posto a carico di Equitalia l’obbligo di comunicare al debitore

entro il 28/02/2016

eventuali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi

ancora non notificati alla data del 31/12/2016.

La comunicazione avverrà tramite posta ordinaria; svendo conoscenza della

cartella, il contribuente potrà così valutare per tempo se aderire o meno

alla definizione agevolata.

Cartelle non ancora notificate al 31/12/2016

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Individuazione dell’atto da definire

il contribuente dovrà

compilare anche la

successiva sezione.

Il contribuente deve individuare i carichi che intende definire.

Ciò viene effettuato indicandonell’apposita sezione ilnumero di riferimento:

della cartella di pagamento;

avviso di presa in caricodell’accertamento direttamenteesecutivo;

dell’atto di addebito Inps.

Definizione parziale: laddove il contribuente intenda definire l’intero atto,l’indicazione così fornita è sufficiente. Al contrario, laddove intenda definire

solo alcuni ruoli indicati all’internodella medesima cartella;

solo alcuni carichi all’interno delmedesimo ruolo.

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Modalità di pagamento

Nella dichiarazione di “adesione alla

procedura” il contribuente deve

indicare la modalità di pagamento

prescelta:

è in unica soluzione

con pagamento rateale, in

un massimo di 5 rate

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.

Pagamento rateale

La norma si limita a stabilire che i pagamenti delle somme dovute dovranno essereeffettuati:

per il 70% nell’anno 2017 con scadenze fissate nei mesi di luglio, settembre enovembre

per il restante 30% nell’anno 2018, con scadenza fissate ad aprile e settembre.

Equitalia, nelle istruzioni al modello DA1, ha poi chiarito le modalità con cui vanno

suddivise le rate. Nel caso di richiesta di pagamento in 5 rate, la suddivisione è la

seguente:

1° rata a luglio 2017: 24% del dovuto

2° rata a settembre 2017: 23% del dovuto

3° rata a novembre 2017: 23% del dovuto

4° rata ad aprile 2018: 15% del dovuto

5° rata a settembre 2018: 15% del dovuto

senza, tuttavia, disciplinare il giorno in cui il pagamento si rende dovuto.

Nel caso di suddivisione in un numero di rate inferiori, è possibile scegliere le percentuali di

pagamento del dovuto in modo differenziato; a tal fine le istruzioni riportano una tabella con

le diverse ipotesi, cui corrisponde un codice da indicare nel mod. DA127

ROTTAMAZIONE RUOLI

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La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

In caso di rottamazione parziale dei carichi affidati a Equitalia occorre

precisare come vengono rimodulate le dilazioni in corso, anche al fine di

individuare l’importo sospeso delle rate in scadenza tra gennaio e luglio di

quest’anno. Sempre in tale ipotesi, non è chiaro altresì come si suddividono le

spese per eventuali procedure esecutive attuate dall’agente della riscossione.

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La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

Si pensi ad esempio a una cartella di pagamento recante l’addebito di contributi

Inps e di Irpef e Iva. Nulla vieta di definire solo i primi e non le seconde, o

viceversa. Potrebbe anche darsi l’esempio di un accertamento esecutivo riferito a

Iva e imposte sui redditi, contestato solo per la parte Iva. Il contribuente può

senz’altro decidere di chiudere la partita delle imposte dirette, lasciando invece

in piedi la porzione in lite (Iva).

L’ultimo comma dell’articolo 6 del Dl 193/2016

è ammessa la definizione di un singolo carico iscritto a ruolo, anche secontenuto in un atto relativo a una pluralità di partite di debito.

Si tratta di una situazione molto diffusa.

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La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

La disciplina di riferimento contiene una previsione specifica per i piani di

rientro esistenti. Si stabilisce infatti che tutte le rate in scadenza tra gennaio e

luglio e di quest’anno sono sospese, limitatamente, però, ai debiti inclusi nella

domanda di rottamazione. Non si è dunque in presenza di una sospensione

generalizzata. La ragione è evidente: poiché ciò che si paga a titolo di sanzioni,

interessi di mora e interessi da dilazione non si recupera più, si vuole evitare un

ulteriore esborso che aumenterebbe il costo della sanatoria.

Le medesime considerazioni inoltre valgono se, in presenza di una dilazione in

corso avente ad oggetto una pluralità di carichi affidati a Equitalia, il debitore

decide di stralciare solo una parte degli stessi. Si tratta peraltro di una scelta in

alcuni casi necessitata dal fatto che non si hanno a disposizione le risorse

finanziarie sufficienti a far fronte per intero al debito della definizione

agevolata.

31

La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

occorre determinare per quale

importo opera la sospensione del

pagamento.

Se però la domanda di definizione

non comprende la totalità dei

debiti dilazionati

Equitalia dovrebbe, in altri termini, rimodulare il piano di rientro, ricalcolando la

rata da versare dopo lo stralcio dell’importo rottamato. Nelle more di tale

ricalcolo, il debitore è di fronte all’alternativa se pagare o meno le rate in

scadenza nei primi mesi del 2017.

32

La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

Così pure se, nel dubbio, si è

sospeso del tutto il versamento

delle rate, tale comportamento

non può mai dare luogo ad una

decadenza del piano di rientro.

Si ritiene però che qualunque sia il comportamento adottato, la posizione del

soggetto passivo debba sempre essere salvaguardata.

E quindi,

se si è pagato l’intero importo delle

rate, la quota parte riferibile al

debito rottamato deve essere

sottratta integralmente dal quantum

della definizione agevolata.

33

La definizione parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

Un quesito analogo si pone se, con riferimento al debito totale, sono state

sostenute delle spese per procedure esecutive o cautelari. Si pensi

all’adozione di un fermo amministrativo o di un’ipoteca.

La regola generale stabilisce che con la rottamazione queste spese devono

essere saldate per intero. Non è chiaro invece come conteggiarle se la

definizione del debito è solo parziale.

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Contabilità semplificata e regime di cassa

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TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER IL 2017

La Finanziaria 2017 ha introdotto a decorrere dall’1.1.2017 la contabilità

semplificata per cassa. Il Legislatore, in aggiunta alle modifiche dell’art. 66, TUIR

riferito alla determinazione del reddito, ha rivisto anche l’art. 18, DPR n. 600/73

contenente le condizioni necessarie per l’accesso alla contabilità semplificata.

Contabilità semplificata e regime di cassa

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AttivitàLimite ricavi anno

precedente

Prestazioni di servizi (*) non superiori a € 400.000

Altre attività non superiori a € 700.000

In particolare, il comma 1 del citato nuovo art. 18, fa riferimento ai ricavi“percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno diapplicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, TUIR”.

Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessarioverificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovràverificare l’ammontare dei ricavi percepiti).

(*) Per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale sonoconsiderate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c),e), f) e h), DPR n. 633/72.

Contabilità semplificata e regime di cassa

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Ai fini in esame si evidenzia che:

I ricavi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;

in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi

conseguiti in tale periodo;

Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei

quali costituiscono ricavi, ad esempio:

i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è

diretta l’attività dell’impresa;

i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di

altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere

impiegati nella produzione;

le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;

la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Contabilità semplificata e regime di cassa

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Imprese con unica attività esercitata

Attività Ricavi attività Contabilità da adottare

Prestazioni di

servizi

Fino a € 400.000 Semplificata per cassa

Oltre € 400.000 Ordinaria

Altre attivitàFino a € 700.000 Semplificata per cassa

Oltre € 700.000 Ordinaria

Contabilità semplificata e regime di cassa

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Imprese con attività miste – senza distinta annotazione ricavi

Ricavi complessivi Contabilità da adottare

Fino a € 700.000 Semplificata per cassa

Oltre € 700.000 Ordinaria

Imprese con attività miste – con distinta annotazione ricavi

Attività

prevalente

Ricavi

attività

prevalente

Ricavi

complessivi

Contabilità da

adottare

Prestazioni di

servizi

Fino a €

400.000

Fino a € 700.000 Semplificata per cassa

Oltre € 700.000 Ordinaria

Oltre € 400.000 - - Ordinaria

Altre attività- - Fino a € 700.000 Semplificata per cassa

- - Oltre € 700.000 Ordinaria

Contabilità semplificata e regime di cassa

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Un soggetto esercente prestazioni di servizi ed attività di commercio alminuto, nel 2016 ha conseguito i seguenti ricavi:

Prestazioni di servizi € 360.000 +

Commercio al minuto € 180.000

Ricavi complessivi € 540.000

Al fine di verificare la contabilità (ordinaria / semplificata per cassa) datenere per il 2017 è necessario:

identificare l’attività prevalente, che nel caso specifico è quella diprestazioni di servizi;

verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente: nel caso inesame il limite di € 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivantidall’attività di prestazioni di servizi sono pari a € 360.000;

verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte leattività esercitate risulti non superiore a € 700.000: anche talelimite, essendo i ricavi complessivi pari a € 540.000, è rispettato.

Il soggetto potrà adottare nel 2017 la contabilità semplificata per cassa.

Contabilità semplificata e regime di cassa

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Opzione IRAP con il metodo “da bilancio”

è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intendetacitamente rinnovata;

comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, lacontabilità ordinaria.

Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevedono che:

i soggetti IRES utilizzano il metodo “da bilancio”;

le ditte individuali e le società di persone utilizzano il metodo “fiscale”.

In base al nuovo comma 1-bis del citato art. 5-bis per le ditte individuali / societàdi persone in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP èdeterminata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per ladeterminazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”. Talescelta:

Contabilità semplificata e regime di cassa

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REGIME DI CASSA/COMPETENZA

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Regime di cassa/competenza

i ricavi da autoconsumo di beni merce, i proventi derivanti daifabbricati abitativi, le plusvalenze, le minusvalenze nonché lesopravvenienze attive e passive vanno, invece, considerati con ilcriterio della competenza (articolo 66, comma 1, ultimo periodo);

Analizzando il nuovo articolo 66, emerge un meccanismo spurio della seguentenatura:

i ricavi, i dividendi ed i proventi finanziari, così come le spesenon diversamente regolate, vanno considerati con il criterio dicassa (articolo 66, comma 1, primo periodo);

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Regime di cassa/competenza

le quote di ammortamento sono deducibili con il criterio dellacompetenza, così come gli accantonamenti deducibili di cuiall’articolo 105 del TUIR. Analogamente sono deducibili percompetenza le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti(rileveranno, ovviamente, solo le perdite relative a crediti insortiprima dell’applicazione del regime di cassa, quelle relative allavendita di beni strumentali, crediti da locazione di fabbricati abitativi).In tal senso, dispone il comma 2 del nuovo articolo 66;

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ASPETTI CONTABILI

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Prima valutazioni da fare:

Restare in Semplificata o passare in Ordinaria?

In alcuni casi, conviene passare sin dal 1 gennaio 2017 alla contabilitàordinaria.

Si pensi alle immobiliari, per esempio, con beni merce in rimanenza, il cui

passaggio alla contabilità ordinaria appare di semplice realizzazione e di

indubbio vantaggio per la prosecuzione dell’imposizione di competenza; ma

esistono altre casistiche da valutare con attenzione).

Aspetti contabili

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Resto in semplificata e adotto il

principio di cassa

Sì, passo in ordinaria. Dal 1 gennaio

istituisco il Libro Giornale

Aspetti contabili

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Ai fini delle imposte dirette ci sono tre modi diversi, secondo quanto previsto dal

nuovo art 18 del DPR 600/73:

1) Registro degli incassi e pagamenti (RIP)

2) Registri Iva integrati (RII)

3) Registri Iva con opzione comma 5 art 18. (RIc5)

Aspetti contabili

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1) (RIP)

Il primo (RIP) è quello operativamente più complicato, generalmente da

sconsigliare, in quanto presuppone il monitoraggio (durante l’anno) di tutti gli

incassi e pagamenti delle fatture, esattamente come se si trattasse di contabilità

ordinaria (anche se non è necessario distinguere tra cassa e banca e non vi sono,

comunque, complicazioni di antiriciclaggio).

Aspetti contabili

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A chi conviene?

E’ il sistema perfetto per chi ha optato (o intende farlo) per il sistema dell’Iva per

cassa (quello dell’art. 32 bis del DL 83/2012, per intenderci). In questo modo, con

il medesimo impianto contabile, si realizzano i due obiettivi:

1) si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;

2) si versa l’Iva effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella

effettivamente corrisposta ai fornitori.

Aspetti contabili

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Altri possibili destinatari ?

Aspetti contabili

Poche tipologie di imprenditori possono avere un effettivo beneficio da questo

tipo di contabilizzazione, che potrebbe rivelarsi ridondante e inutilmente costoso

e complicato vista l’esistenza di possibilità alternative più semplici da gestire.

Potrebbe essere utile, tuttavia, per coloro che subiscono ritenute d’acconto

sull’incasso delle proprie prestazioni (agenti, fornitori di condomini), al fine del

monitoraggio delle ritenute scomputabili a fine anno.

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2) (RII)

Il secondo sistema previsto, che è quello dei REGISTRI IVA INTEGRATI (RII),

massimizza i vantaggi della tassazione ancorata all’effettiva differenza tra ricavi

incassati e costi sostenuti, con il minimo delle scritture contabili necessarie.

Aspetti contabili

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Il funzionamento

Esattamente come quello previsto per i professionisti sin dal 1996 (introdotto dal D.L 695/96).

Aspetti contabili

Si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente

come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel

rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol

esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori

campo iva.

A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota

esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali

non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte

rispetto e quelle annotate).

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Non è pertanto necessario monitorare durante l’anno tutti gli incassi e tutti i

pagamenti, in quanto l’imputazione dei costi e dei ricavi nel quadro RG della

dichiarazione avviene per differenza (scomputando dai totali dei registri iva le

sole fatture non incassate/pagate).

In termini operativi, significa dover ottenere dal cliente, alla data del 31/12 (o in

alternativa durante l’anno) esclusivamente la lista dei documenti ancora aperti.

Il funzionamento

Aspetti contabili

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I possibili destinatari

Aspetti contabili

Il sistema dei Registri Iva Integrati (RII) va bene sia per i soggetti la cui dinamica

dei pagamenti e riscossioni è slegata dal momento della fatturazione, sia per

quelli che incassano generalmente all’emissione della fattura. Per i primi la

modalità di registrazione consente di ottenere tutti gli effetti benefici della

contabilità per cassa (tassando i ricavi all’effettiva percezione); per i secondi non

costituisce comunque un aggravio di adempimenti.

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3) Regime con opzione

Il nuovo articolo che regola gli adempimenti dei contribuenti minori introduce la

possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo

una presunzione assoluta a servizio dell’intento di maggior semplificazione:

Comma 5 - “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possonotenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazionirelative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazionedelle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In talcaso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione deidocumenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Aspetti contabili

57

Potrebbe interessare ad una precisa categoria di imprenditori: quella che vende aldettaglio, per esempio, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (odella realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es:30/60/90).

Per questa categoria torna assolutamente utile, consigliabile e conveniente, in

termini di praticità di gestione e di convenienza fiscale, l’opzione triennale per il

comma 5, che offre realmente il meglio di sé in termini di reale semplificazione,

al verificarsi, congiuntamente delle due condizioni:

incassi a pronti e

pagamenti a termine

Solo in questa circostanza l’opzione appare realmente utile. In tutti i casi, invece, diincassi differiti rispetto al momento della fatturazione, l’opzione si rivela penalizzantee vanifica i benefici del sistema della tassazione per cassa.

I possibili destinatari

Aspetti contabili

58

Regime di cassa: il movimento finanziario

59

Regime di cassa: il movimento finanziario

nell’individuazione del momento in cui il compenso si può considerare incassato

o la spesa sostenuta.

Quando scatta la cassa con i diversi mezzi di pagamento

L’applicazione del nuovo regime di cassa per le imprese minori pone i medesimi

problemi che già devono affrontare gli esercenti arti e professioni,

60

Regime di cassa: il movimento finanziario

Quando scatta la cassa con i diversi mezzi di pagamento

quando il “movimento finanziario” possa considerarsi realmente

avvenuto.

Verificare in funzione del mezzo di pagamento

utilizzato

61

Regime di cassa: il movimento finanziario

Assegno bancario e circolare

Secondo l’Amministrazione Finanziaria la

somma dovuta può considerarsi

realmente incassata allorquando il

beneficiario riceve materialmente il titolo

(l’assegno).

È irrilevante la data in cui l’imprenditore ha versato materialmente la somma sulconto corrente bancario o postale.

Agenzia delle Entrate risoluzione n. 138/E del

29 maggio 2009

62

Regime di cassa: il movimento finanziario

Bonifico bancario

La data dell’operazione individua il giorno in cui la somma di denaro è

effettivamente disponibile per il soggetto beneficiario.

Invece per il soggetto che ha ordinato il pagamento la data dell’operazione

rappresenta il momento in cui si perde effettivamente la disponibilità della

somma sul conto corrente bancario.

L’estratto conto evidenzia due date: quella dell’operazione

quella di valuta

63

Regime di cassa: il movimento finanziario

Bonifico bancario

la data di pagamento

Questi due momenti assumono rilevanza sotto il profilo fiscale in quantoindividuano, rispettivamente

la data di incasso

non assume rilievo in quanto deve essere considerata ai

soli fini bancari per individuare il momento a partire dal

quale decorrono gli interessi.

La data di valuta

64

Regime di cassa: il movimento finanziario

Carta di credito

Nell’operazione intervengono tre soggetti :

L’imprenditore che utilizza la carta di credito per effettuare ilpagamento;

il destinatario della somma che ha effettuato la cessione o laprestazione di servizi;

il “gestore” della carta di credito o società finanziaria.

Il momento rilevante, ai fini del pagamento effettuato con carta di credito, èquello in cui la stessa viene utilizzata.

65

Semplificati – cassa/competenza

66

Semplificati – cassa/competenza

Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le

conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono

operative dal periodo d’imposta 2017.

LA NOVITA’

67

Semplificati – cassa/competenza

Reddito 2016 – competenza

Il reddito d’impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è

determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia

facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 commi 1 e 2 del TUIR).

68

Semplificati – cassa/competenza

Operazione eseguita o ricevuta 2016

Naturalmente, laddove l’incasso o il pagamento della fattura

avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe

nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla

formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del

regime applicato.

Si consideri, ad esempio, un’operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla

quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017, periodo in cui può avvenire

anche il relativo incasso o pagamento. Ai fini delle imposte sui redditi il

componente rileva in base al principio di competenza nel 2016.

OPERAZIONE ESEGUITA O RICEVUTA NEL 2016 - COMPETENZA 2016ANCHE SE FATTURA EMESSA O RICEVUTA 2017

69

Semplificati – cassa/competenza

Spese per prestazioni di lavoro dipendente

Sempre secondo il criterio di competenza vanno imputate all’esercizio 2016 le

spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall’impresa per tale anno,

ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa

“allargato” che disciplina l’imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore

dipendente.

SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE 2016 PER COMPETENZA ANCHE SE PAGATE NEL 2017

70

Semplificati – cassa/competenza

Ratei e risconti

Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016,

dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse

indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente, che non abbia

concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione

del reddito nell’esercizio successivo.

RATEI E RISCONTI – PARTE DI REDDITO CHE NON HA CONCORSO AL REDDITO DEL 2016 – REDDITO 2017

71

Semplificati – cassa/competenza

Risconto attivo

La fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione

semestrale (1° ottobre 2016-31 marzo 2017) dei locali aziendali, rispetto alla

quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo

non di competenza. In tal caso, la quota di costo rinviata dovrebbe concorrere

alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la

manifestazione finanziaria.

CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE (OTTOBRE 2016- MARZO 2017) – PAGAMENTO ANTICIPATO -

72

Semplificati – cassa/competenza

Allo stesso modo si ipotizzi che, nell’esempio sopra proposto, il canone di

locazione venga pagato in via posticipata per il semestre trascorso, comportando

la rilevazione di un rateo passivo per integrare il reddito 2016 della quota di costo

di competenza. In tal caso, non concorrerebbe alla formazione del reddito 2017

l’intero pagamento effettuato in tale anno, poiché una parte di questo è già stata

imputata all’esercizio precedente in base al criterio di competenza.

Rateo passivo

CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE ( OTTOBRE 2016- MARZO 2017) – PAGAMENTO POSTICIPATO

73

Fatture da emettere /da ricevere

Operazioni eseguite o ricevute ultimo periodo dell’anno

specialmente per le operazioni eseguite o ricevute nell’ultimo periodo dell’anno

che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale

ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l’operazione si considera

effettuata secondo i criteri dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, mentre nessun

rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017 durante

l’applicazione del regime di cassa.

Un’altra rilevazione di fine esercizio che le imprese minori devono fare per

determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016

riguarda le fatture da emettere e da ricevere

74

GLI EFFETTI

Le rimanenze

75

Le rimanenze finali 2016

Il regime di contabilità semplificata applicabile dalle imprese minori dal 1° gennaio

2017 rischia di mandare in confusione i contribuenti e gli addetti ai lavori.

Il problema più rilevante è

costituito dalla deduzione

integrale delle rimanenze

finali nel primo anno in cui

si applica il criterio di cassa

o il criterio delle

registrazioni, cioè il

cosiddetto criterio misto, di

cassa e competenza.

È infatti previsto che il reddito

d’impresa del periodo d’imposta in

cui si applicano le disposizioni

relative alle imprese minori in

regime di contabilità semplificata è

ridotto delle rimanenze finali che

hanno concorso a formare il

reddito dell’esercizio precedente

secondo il criterio di competenza

Gli effetti

76

Il “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa, che, in pratica, per le

deroghe previste, è un criterio misto, prevede perciò la rilevanza, come

componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande

maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in

perdita per l’anno 2017, che, per legge, non potrà essere riportata.

77

L’altalena tra perdite e redditi rilevanti

Rimanenze 2016

deduzione integrale 2017

2017 chiusura in perdita

2018 redditi elevati

78

Rimanenze

Rimanenze 31/12/2016 € 500.000

Rimanenze 31/12/2017 € 500.000

Rimanenze 31/12/2018 € 300.000

2017

Ricavi 31/12/2017 € 240.000

- Costi 31/12/2017 € 200.000

Reddito 31/12/2017 € 40.000

- Rimanenze 2016 - €500.00*

= Perdita 2017 460.000

31/12/2017

Riporto esercizioperdita successivo

NO

NO

SI perdita € 460.000 (500.000-40.000)

reddito € 40.000

79

vendono parte delle rimanenze finali al 31/12/2017 (da € 500.000si sono ridotte a € 300.000.

Ricavi € 300.000

Costi € 60.000

Redditi € 240.000 (€ 300.000 - € 60.000)

Importo da pagare come tasse oltre 100.000 euro

I ricavi di € 300.000 derivano in gran parte dall’incasso derivante dalla venditadi € 200.000 di merce che era in giacenza al 31.12.2017

ANNO 2018

80

L’impresa ha conseguito ricavi per € 300.000, conseguiti:

Avremo rimanenze finali al 31.12.2018 per € 300.000 (500.000 – 200.000)

Vendita di € 60.000 merce acquistata nel 2017

Vendita di € 200.000 merce in giacenza al 31.12.2017

2018

81

CONCLUSIONI

Effetto rimanenze finali 2016 nel 2017 come costo

a) Perdita € 460.000 (non riportabile in avanti) al postodi un reddito che, se determinato con il criterio dicompetenza sarebbe stato di € 40.000

82

2017 senza principio di cassa

RICAVICOSTI

Rimanenze iniziali € 500.000

Costi € 200.000

Rimanenze finali € 500.000

Ricavi € 240.000

€ 700.000 € 740.000

Redditi 2017 € 40.000

83

2018 senza principio di cassa

RICAVICOSTI

Rimanenze iniziali € 500.000

Costi € 60.000

Rimanenze finali € 300.000

Ricavi € 300.000

€ 560.000 € 600.000

Redditi € 40.000

84

RISCHI DEL CONTO CASSA

85

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

il Fisco è legittimato a procedere all’accertamento analitico-induttivo, ancorchéin presenza di una contabilità formalmente regolare. Lo ha deciso la Cassazione,con la sentenza n. 1530

La coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di unacontemporanea elevata negativa esposizione bancaria costituisce espressione diuna condotta antieconomica, giacché, in tal situazione, l’impresa, pur vantandouna grande liquidità, non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorreal credito bancario, fonte di costi e oneri passivi;

in tal caso, quindi,

86

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

lo 0,785% di quest’ultimo –e aveva consideratocongrua la percentuale diricarico induttivamenteattribuita dall’Ufficio (cfr.Cass. n. 24758/2016).

per cui il Fisco, in presenza di contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità delcomportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sullabase di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, iricavi accertabili.

Vi è un consolidato orientamento di legittimità

Recentemente, sulla base di taleprincipio, la Cassazione haconfermato la decisione di un giudicedi merito che aveva ritenuto legittimol’accertamento analitico-induttivofondato sulla palese inidoneitàdell’utile rispetto al volume d’affari

ovvero

87

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi peroperazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (cfr. Cass.nn. 18229/2016 e 9154/2016). Il giudice di merito, inoltre, per poter annullarel’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritieneche l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico dipossibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr. Cass. n. 5847/2016).

La Suprema Corte, peraltro, hasempre ribadito che, in caso diaccertamento fondato sulpresupposto dell’antieconomicitàdel comportamento delcontribuente,

incombe su quest’ultimo l’onere difornire la prova contraria edimostrare la correttezza delleproprie dichiarazioni, senza che siasufficiente invocare l’apparenteregolarità delle annotazioni contabili,

88

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

che, nella giurisprudenza di legittimità è già assodato il principio per cui lasussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono dientità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomaliacontabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almenopari al disavanzo (cfr. Cass. n. 123/2017).

Con la sentenza del 20.01.2017, la Suprema Corte è tornata sul tema, ma questavolta l’antieconomicità del comportamento del contribuente non è stato desuntoda dati reddituali inverosimili, bensì, per lo più, anche se non unicamente, dalconto cassa aziendale.

Si ricorda, al riguardo

89

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, con la sentenza del 20.01.2017infatti, il conto cassa era caratterizzato da un elevato numero di operazioni, tuttegeneriche (acausali), che portavano ad un saldo periodico positivo ancheparticolarmente elevato (oltre 200 mila euro), ma parallelamente il contobancario presentava rilevanti saldi negativi e, ciononostante, venivanougualmente effettuati prelevamenti, circostanza incongruente con l’ampiadisponibilità di cassa, senza che, per contro, sussistessero impegni tali dagiustificare il movimento.

Se la cassa negativa è sintomatica di ricavi non contabilizzati, anche una cassaeccessivamente positiva può manifestare altrettanto.

90

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

mentre, dall’altra parte, gli stessi soci erogavano altre cospicue somme(quasi 100 mila euro) per nuovi finanziamenti, incrementando, alcontempo di oltre 50 mila euro il capitale sociale, ed inoltre, pur inpresenza di una così elevata liquidità derivante dal finanziamento deisoci, la società contraeva un mutuo per oltre 300 mila euro, senza che,anche in questo caso, l’operazione trovasse giustificazione economicanelle attività intraprese.

Nello stesso arco temporale, peraltro, la società

da un lato restituiva per cassa ai soci quasi 400 mila euro per rimborsofinanziamenti (infruttiferi),

91

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

La Cassazione ha osservato che l’esistenza di un conto cassa con saldopositivo costituisce una evenienza fisiologica, ma, assolvendo alla finalità diassicurare (e ricevere) pagamenti immediati di limitato importo, non èaltrettanto fisiologico che il suo ammontare sia elevato e che, anzi, costituiscail vettore di flusso per rilevanti operazioni dell’impresa, giacché nellanormalità dei casi e per la generalità delle attività con clienti e fornitori sonopiù tipicamente impiegate nell’attività d’impresa le operazioni bancariepoiché queste, per le loro proprie caratteristiche e per la potenziale utilitànelle transazioni economiche, permettono di ricostruire la rete dei rapporticommerciali.

92

Rischi del conto cassa

Per la Cassazione in tale caso è antieconomico ricorrere ai più onerosi finanziamenti bancari

In conclusione, le circostanze sopra evidenziate, di fatto, non trovavano alcuna

spiegazione logica sotto il profilo economico, poiché non aveva senso ricorre ai

più onerosi finanziamenti bancari quando l’elevato saldo positivo del conto

cassa avrebbe consentito di fruire di una liquidità “a basso costo” e pronta

all’uso per le esigenze aziendali. Da qui i giudici di legittimità hanno desunto

l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale e, quindi, la legittimità

dell’accertamento presuntivo del Fisco.

93

L’IRI

94

L’Iri

Volendo sintetizzare, si tratta di una tassazione che prevede l’applicazione diun’aliquota Flat del 24% sul reddito che l’imprenditore (soggetto IRPEF) decidedi lasciare in azienda, sottraendolo in questo modo alla formazione del suoreddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con la Legge di Stabilità 2017,

il legislatore introduce al TUIR il nuovo art. 55-bis istituendo di fatto un nuovoregime di tassazione (sostitutiva) dell’imposta dovuta sul reddito d’impresa: lanuova IRI (Imposta sul reddito d’impresa).

95

L’Iri

Ambito soggettivo

è stabilito che il reddito d’impresa degliimprenditori individuali e delle società innome collettivo ed in accomandita semplice,in regime di contabilità ordinaria, è esclusodalla formazione del reddito complessivo edè assoggettato a tassazione separata (atitolo di IRI) con l’aliquota previstadall’articolo 77 del TUIR (Ires).

Con il nuovo articolo

55-bis del TUIR

96

L’IriAmbito soggettivo

400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Dunque, ne consegue che, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazionedel regime di tassazione in commento, vi potranno accedere esclusivamente:

Si evince, che la condizione fondamentale per agire in regime IRI è che ilcontribuente operi in contabilità ordinaria.

A tal proposito si ricorda che, per i predetti soggetti, la contabilità ordinaria, èobbligatoria se sono superati determinati limiti di ricavi, ossia

imprenditori individuali (compresa l’impresa familiare) in contabilitàordinaria;

società di persone (s.n.c. e s.a.s.) in contabilità ordinaria;

s.r.l. trasparenti (in contabilità ordinaria).

97

L’Iri

Ambito soggettivo

Tabella di sintesi(Ambito soggettivo)

IpotesiRegime IRI

(SI/NO) Imprenditore individuale e società di persone (snc e

sas) che operano in contabilità semplificata.NO

Imprenditore individuale e società di persone (snc esas) che operano in contabilità ordinaria perobbligo.

SI

Imprenditore individuale e società di persone (snc esas) che operano in contabilità ordinaria per scelta.

SI

Srl a ristretta base proprietaria (che hanno optatoper la trasparenza fiscale).

SI

Liberi professionisti/Lavoratori autonomi. NO

Società di capitali. NO

98

L’Iri

Ambito oggettivo

In merito alla portata “operativa” del nuovo regime, come già anticipato, esso siconcretizza nell’applicare l’aliquota del 24% al reddito che si decide di nonprelevare.

Si consideri, comunque, che qualora a scegliere l’IRI sia una società di personel’imposta sarà assolta dalla stessa società, poiché non troverà in tal casoapplicazione il regime di trasparenza fiscale. In altre parole, l’utile che resta inazienda NON sarà, imputato in capo ai soci per trasparenza e non concorrerà aformare il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

Pertanto la base imponibile IRI è data dalla differenza tra il reddito d’impresa ed i prelevamenti di utili/riserve di utili.

99

L’Iri

Tabella di sintesi

(Ambito oggettivo)

Cosa Regola

Base imponibile

Reddito d’impresa

-

utili/riserve di utili prelavate

Aliquota 24%

Se il regime è scelto da società in

trasparenza fiscale

L’IRI è assolta dalla società e l’utile

rimasto in azienda non è imputato per

trasparenza ai soci

100

L’Iri

Modalità di scelta e durata del regime

La scelta ha durata per 5 anni ed è rinnovabile di volta in volta per altri 5 anni.

L’IRI non è un regime “obbligatorio”, bensì un regime opzionale. Pertanto al finedi poterlo applicare è necessario che il contribuente (che ne ha i requisiti) ne diacomunicazione all’Amministrazione Finanziaria (ossia all’Agenzia delle Entrate).

La relativa disposizione normativa in commento, a tal proposito prevede che èpossibile applicare il regime già dal periodo d’imposta 2017, con scelta dacomunicarsi in sede di dichiarazione dei redditi riferita allo stesso periodod’imposta.

101

L’Iri

Modalità di scelta e durata del regime

Tabella di sintesi

(Scelta e durata)

Cosa Regola

Modalità di scelta

Dal 2017 con comunicazione dal

eseguirsi in sede di Modello

Unico/2018

Durata 5 anni rinnovabili al termine

102

L’Iri

Il trattamento delle perdite

le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione del regime sonocomputate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi perl’intero importo che trova capienza in essi,

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perditederivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dallapartecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice,

nel caso in cui si dovesse optare per la nuova IRI,

103

L’Iri

Il trattamento delle perdite

Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, sarannocomputate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi perl’intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolotemporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita (finché si permanenell’IRI);

nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commentodovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno adessere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno dimaturazione delle stesse IRI.

Volendo riepilogare, a differenza dei soggetti non IRI, nel caso in cui si scelga tale

regime di tassazione varranno le seguenti regole:

Tuttavia, è altresì stabilito che,

104

L’Iri

L’IRI per la SRL trasparente

Dunque, gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nellesocietà che optano per l’IRI si considerano equiparati alle somme di cui aiprecedenti casi del presente capito (imprese individuali e società di persone chescelgono l’IRI) e, pertanto tali tipologie di redditi perdono la natura di redditi dicapitale e concorrono invece alla formazione del reddito del percettore quale

reddito d’impresa.

L’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalla s.r.l. che ha optato per la trasparenza fiscale. Infatti, la Legge di Stabilità 2017, aggiunge il nuovo

comma 2-bis all’art. 116 TUIR.

105

L’Iri

Aspetti previdenziali

Ne consegue che, il reddito lasciato in azienda dall’imprenditore NON concorrerà aformare il suo reddito complessivo ai fini IRPEF, ma concorrerà a formare (insiemealla parte prelevata), comunque, alla sua base imponibile “previdenziale”.

il contributo annuo dovuto alle gestionidei contributi e delle prestazioniprevidenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali – titolari,coadiuvanti e coadiutori – è determinatosenza tener conto delle nuove disposizioniin materia di IRI.

La disciplina dispone che, per i soggetti che optano

per il regime dell’IRI,

106

Regola da tener presente e prevista dal regime in commento: “le somme

prelevate sono portate a deduzione del reddito d’impresa “nei limiti del reddito

del periodo d’imposta e dei periodo d’imposta precedenti assoggettati a

tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione

dei redditi dei periodo d’imposta successivi”.

Gli aspetti operativi

Di seguito si riportano alcuni esempi, così come da spunti risultanti dalla

relazione illustrativa al Disegno di Legge di Stabilità 2017.

L’Iri

107

AnnoReddito

prodotto

Importo

prelevato

Reddito

soggetto ad IRI

Perdite IRI

riportabili

2017 1.000 400 600

2018 1000 600 400

2019 200 500 300

2020 1.700 400 1000

Totale 3.900 1.900 2.000

L’Iri

108

Reddito d’impresa prodotto nell’anno 2017 è pari a 1.000, conprelevamento di 400.

Nell’anno (2018) l’impresa produce nuovamente un reddito di 1.000 evengono effettuati prelevamenti per 600.

Nell’anno (2019), l’impresa produce un reddito pari a 200 e vengonoeffettuati prelevamenti di 500.

Nell’anno (2020) l’impresa produce un reddito di 1.700 e vengono effettuatiprelevamenti per 400.

In questo primo esempio, dunque:

L’Iri

109

Secondo quanto si legge nella stessa relazione illustrativa, da quanto

evidenziato in tabella, l’ammontare dell’utile di esercizio e delle riserve di utili

costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti

che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già

assoggettati a tassazione separata.

L’Iri

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 2.000,

ossia l’ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte

rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall’impresa nel quadriennio,

pari a 1.900 euro, è tassata ai fini IRPEF.

110

II° Esempio (Prelievi eccedenti il reddito di periodo)

AnnoReddito

prodotto

Importo

prelevato

Reddito

soggetto

ad IRI

Perdite IRI

riportabili

Reddito

prodotto

(complessivo)

Somme

prelevate

(complessive)

Plafond IRI

2017 1.000 400 600 1.000 400 600

2018 1000 600 400 2.000 1.000 1.000

2019200 500 300 2.200 1.500 700 (1.000 –

300)

2020 1.700 400 1000 3.600 1.900 1.700

Totale 3.900 1.900 2.000

L’Iri

111

In questo primo esempio, dunque:

Reddito d’impresa prodotto nell’anno 2017 è pari a 1.000, con prelevamento

di 400.

Nell’anno (2018) l’impresa produce nuovamente un reddito di 1.000 e

vengono effettuati prelevamenti per 600.

Nell’anno (2019), l’impresa produce un reddito pari a 200 e vengono

effettuati prelevamenti di 500.

Nell’anno (2020) l’impresa produce un reddito di 1.700 e vengono effettuati

prelevamenti per 400.

L’Iri

112

Al periodo 2019 matura una perdita di periodo pari a 300, dovuta a un eccesso di

utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita riduce a 700 il plafond

di reddito tassato ai fini IRI.

L’Iri

Nel periodo 2020, il reddito prodotto di 1.700 è ridotto di 400, per somme

prelevate, e di 300 per effetto del riporto della perdita pregressa; di

conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all’aliquota IRI è pari a

1.000. Il plafond IRI al periodo 2020 aumenta a 1.700.

113

Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a

2.000 con un plafond residuo di 1.700, ossia l’ammontare di reddito prodotto e

non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito

complessivamente prodotto dall’impresa nel quadriennio, pari a 1.900 euro,

risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

L’Iri

Si tenga presente che, il Plafond IRI, rappresenta il limite massimo diprelevamenti possibili.

114

III° Esempio (Prelievi eccedenti il reddito di periodo)

AnnoReddito

prodotto

Importo

prelevato

Reddito

soggetto

ad IRI

Perdite

IRI

riportabili

Reddito

prodotto

(complessivo)

Somme

prelevate

(complessive)

Plafond

IRI

2017 1.000 400 600 1.000 400 600

2018 1.000 600 400 2.000 1.000 1.000

2019 (-) 200 500 700 1.800 1.500300 (1.000

– 700)

2020 300 400 2.100 1.900200 (300 –

100)

Totale 2.100 1.900 1.000

L’Iri

115

La tabella di cui sopra va letta in questo modo:

nel 2019 l’imprenditore matura una perdita complessiva di 700 euro dovuta

alla perdita di periodo (- 200 euro) ed all’eccesso di utili (di anni precedenti)

prelevati;

nel 2020 l’imprenditore preleva 400. Tale prelievo è effettuato per 300 nei

limiti del reddito di periodo e per i restanti 100 nei limiti del plafond IRI che

si riduce da 300 a 200;

Anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI

corrisponde alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme

prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del

limite del reddito di periodo e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a

tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

L’Iri

116

Nella tabella che segue, sono, individuati due principi fondamentale del meccanismodi funzionamento dell’IRI.

Principi

Principio (da relazione illustrativa) Riferimento

Nel regime IRI, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza

fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale

ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti

del reddito d’esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già

scontato la tassazione separata. Al contempo, i redditi d’impresa

eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo restano

assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere

oggetto di prelevamento,

Si veda I° Esempio

Il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto

complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini

della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi

d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto

anche delle perdite di periodo.

Si veda II° Esempio

L’Iri

117

Un esempio anche in caso di SNC che sceglie l’IRI potrebbe essere il seguente:

AnnoReddito

prodotto

Importo

prelevato

Reddito

soggetto ad

IRI

Perdite IRI

riportabiliPlafond IRI

2017 1.000 400 600 600

2018 200 500 300300

(600 – 300)

2019 200 400 100200

(300 -100)

L’Iri

118

Reddito d’impresa prodotto nell’anno 2017 è pari a 1.000, con distribuzione

utili di 400 (che rappresentano la deduzione). Pertanto l’imponibile IRI è

600 (1000- 400) con un Plafond IRI di 600;

Nell’anno (2018) l’impresa produce un reddito di 200 e vengono distribuiti

utili per 500. Tale distribuzione è tutta deducibile dai 200 poiché rientra

ancora nel plafond IRI (600). Dunque, si azzera il reddito (l’imponibile

diventa una perdita di 300 data da 200 - 500) e si riduce il plafond IRI a 300

(600 – 300) e quindi ancora positivo

Nell’anno (2019), l’impresa produce un reddito pari a 200 e vengono

distribuiti utili per 400. In tal caso la distribuzione di utili è deducibile

limitatamente a 300 (ossia nei limiti del plafond IRI disponibile). Quindi si

genera una perdita di 100 (totale perdita riportabile è 300 + 100).

In questo esempio, dunque:

L’Iri

119

L’Iri

Test di convenienza

Scegliere di entrare nell’IRI, potrebbe non sempre essere vantaggioso e cioè per

un motivo molto semplice che lo stesso contribuente è chiamato a tenere conto:

Sul reddito lasciato in azienda (e tassato con l’IRI), l’imprenditore non potrà

far valere eventuali oneri personali/familiari, detraibili/deducibili (interessi

mutuo, detrazioni familiari a carico, detrazione spese ristrutturazione, ecc.).

E’, dunque, opportuno valutare correttamente la convenienza ad optarvi.

120

Convenienza

Contribuente Regola

Imprenditore individuale che vive della

propria impresa con reddito lordo annuo di

30.000 euro e oneri personali da poter

detrarre/dedurre dall’Irpef (detrazione

familiari a carico, mutuo per la casa, università

per i figli, spese mediche, assegno al coniuge,

ecc.)

Scarsa convenienza;

Motivo: Poco sarà il reddito che lascerà in

azienda, visto che il reddito della sua impresa

rappresenta la sua principale fonte di

mantenimento. Inoltre ha molti oneri

deducibili/detraibili personali da far valere.

Imprenditore individuale con reddito lordo

annuo che di 50.000 euro che conduce un

tenore di vita normale per se e per la propria

famiglia.

Convenienza

Motivo: Per tale soggetto, lasciare una parte

della reddito (ad esempio 20.000) in azienda

comporterebbe il vantaggio di assoggettarlo

ad un’aliquota del 24% e assoggettare ad Irpef

gli altri 30.000 euro su cui poter far valere

anche gli oneri deducibili/detraibili personali.

L’Iri

Test di convenienza

121

L’Iri Test di convenienza

Di seguito, si vogliono fornire delle ipotesi (test) di valutazione alla convenienza di scegliere l’IRI o

restare nella tassazione ordinaria IRPEF.

Soggetto che entra nell’IRI nel 2017 (Tutto l’utile lasciato in azienda)

Tassazione IRPEF

Reddito complessivo IRPEF 50.000

Oneri deducibili (personali) 10.000

Imponibile IRPEF 40.000

Imposta lorda 11.520

Detrazioni 1.200

Imposta netta 10.320

Tassazione IRI

Reddito impresa 50.000

Prelievi 0

Reddito Imponibile IRI 50.000

IRI (24% di 50.000) 12.000

Risparmio se NON si opta per l’IRI

(12.000 – 10.320) = 1.680

Attenzione: Si tratta di un’ipotesi estrema in cui tutto il reddito è lasciato in azienda (il che è cosa poco probabile se si pensa che l’imprenditore vive della sua impresa) 122

L’Iri

Test di convenienza

Soggetto che entra nell’IRI nel 2017

(Parte del reddito prelevato)

IRPEF

Reddito complessivo IRPEF 50.000

Oneri deducibili (personali) 10.000

Imponibile IRPEF 40.000

Imposta lorda 11.520

Detrazioni 1.200

Imposta netta 10.320

123

L’Iri

Soggetto che entra nell’IRI nel 2017

(Parte del reddito prelevato)IRI

Reddito impresa 50.000

Prelievi 30.000

Reddito Imponibile IRI 50.000 – 30.000 = 20.000

IRI (24% di 20.000) 4.800

Reddito IRPEF da tassare 30.000

Oneri deducibili 10.000

Reddito imponibile IRPEF 20.000

Irpef lorda (su 20.000) 4.800

Detrazioni 1.200

Irpef netta 3.600

Risparmio se si opta per l’IRI

Non optando per l’IRI = 10.320

Optando per l’IRI = (4.800 + 3.600) = 8.400

Risparmio imposta = (10.320 – 8.400) = 1.920

In tal caso, dunque, converrebbe scegliere l’IRI 124

Per le società, invece, occorre considerare che la convenienza ad optare per l’IRIdipende in modo particolare da quale sia la strategia aziendale eseguita. Ossia:

Scelta IRI Società di persone

Ipotesi Convenienza Motivo

Società che consegue utili

elevati e per gran parte

utilizzati per

autofinanziarisi

SI

Convenienza soprattutto

per i soci che in questo

modo non fanno

concorrere l’utile

societario al loro reddito

complessivo IRPEF

Società che consegue utili

bassiNO

Difficile gestione del

regime e scarsa

convenienza per i soci

125

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

126

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

Infatti, se si tratta di società di persone, per effetto di quanto disposto all’art.5 del TUIR l’accertamento di utile/reddito evaso dalla società produce unadiretta imputazione pro quota degli stessi (per trasparenza fiscale) ai soci.

Con profili diversi a seconda che si tratti di una società di persone o di capitali,la notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una società ha spessoriflessi reddituali anche sui soci.

127

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

Diversamente, sebbene nella medesima ipotesi di contestazione i soci persone

fisiche di una srl a ristretta base partecipativa non siano suscettibili di essere

personalmente accertati ai sensi del citato articolo, nella prassi anche essi sono

comunque ordinariamente destinatari di accertamenti IRPEF per trasparenza c.d.

“pretoria”.

128

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

In quest’ultimo caso, il reddito accertato è un dividendo (reddito di capitale) e

non un reddito di partecipazione imprenditoriale e dunque la quota imponibile

risente di un’esenzione parziale in caso di partecipazione qualificata o

dell’assoggettamento ad imposizione sostitutiva nel caso in cui un dividendo

occulto sia percepito da socio non qualificato.

ritiene operante il principio secondo cui è ragionevole ritenere, salva

la prova contraria, che un socio abbia occultamente percepito la

quota di utile evasa dalla società in proporzione al capitale sociale

detenuto (ex pluribus, Cass. nn. 1932/2016 e 10793/2016).

La Cassazione, per le società composte da un numero limitato di soci,

129

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

Possono, inoltre, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano irequisiti per l’opzione della c.d. “piccola trasparenza fiscale” di cui all’art. 116,comma 1 del TUIR.

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017,

la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI), applicabile, su opzione, dagliimprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomanditasemplice che adottano la contabilità ordinaria.

130

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

essi derogheranno al regime di trasparenza, diverranno soggetti passivi, oltre chedell’IRAP e dell’IVA, anche dell’IRI e non saranno più soltanto destinatari deicontrolli ai fini dell’IRPEF dovuta dai soci.

Alla luce delle novità che l’adozione del nuovo regime propone, è molto probabileche cambierà anche il sistema dell’accertamento previsto per i predetti soggettiche optassero per la nuova imposizione.

Con l’opzione, difatti

131

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

l’accertamento riguarderà anche i sociche, prevedibilmente, saranno consideraticome “prelevanti” quell’utileextracontabile occulto secondo il nototeorema della complicità evasiva dellepiccole società.

In caso di accertamento di un maggior reddito assoggettabile all’IRI (adesempio, un accertamento di utile derivante da maggiori ricavi accertati)

il relativo avviso, tanto quantofino ad oggi accade per l’IRESdelle srl a ristretta baseproprietaria, investiràdapprima il soggetto passivoIRI,

nei confronti del quale sarà accertato iltributo dovuto e sarà irrogata la sanzioneper l’infedeltà della dichiarazione relativa atale imposta.

132

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

In altri termini, d’ora in poi anche i soci delle società optanti per l’IRI (nonché

l’imprenditore individuale) vedranno probabilmente rettificarsi il proprio

reddito personale sulla base di quanto presuntivamente prelevato dalle riserve

occulte, maggior reddito che dovrebbe essere qualificato come reddito di

impresa.

133

L’opzione IRI cambia l’accertamento sulle imprese ex IRPEF

dall’altro lato, per ciò che concerne la

previsione di un litisconsorzio necessario

con i soci, dovrebbero conservare la loro

specificità, atteso quanto statuito dalle

SS.UU. della Cassazione in relazione

all’accertamento dell’imposizione diretta

(Cass. n. 14815/2008).

A seconda di quale sarà la tecnica accertatrice ritenuta legittimamente esperibile

nei confronti degli optanti per il nuovo tributo gli esiti quantitativi

dell’accertamento potranno essere ben diversi.

Peraltro,

da un lato gli ex soggetti IRPEF

diventano ormai tecnicamente

assimilabili alle società di

capitali a ristretta base

partecipativa ai fini

dell’accertamento dell’utile

extracontabile,

134

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

135

Oggetto delle modifiche

(Riferimento normativo art. 5 D.L 193/2016)

Quali dichiarazioni Cosa cambia

Integrativa (a favore e a sfavore):

Redditi;

IRAP;

770;

IVA.

Termini di presentazione;

Utilizzo del maggior credito (o minordebito) dell’integrativa a “favore”.

Con il D.L. 193/2016, nella sua definitiva versione di conversione in legge, èconsentito al contribuente di presentare la dichiarazione integrativa (a favore e asfavore) entro i termini per l’accertamento, ossia: entro i termini fissati dal comma 1 art. 43 DPR 600/1973 (se trattasi di

dichiarazione redditi, IRAP e 770); entro i termini fissati dal comma 1 art. 57 DPR 633/1972 (se trattasi di

dichiarazione IVA).

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

136

NOVITÀ

Quali dichiarazioni Nuovi termini di presentazione

Integrativa (a favore e a sfavore):

Redditi;

IRAP;

770;

IVA.

Entro il 31 dicembre del 5° anno

successivo quello di presentazione del

Modello dichiarativo che si va a

correggere

Dunque: termini di presentazione più lunghi ed allineati.

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

137

VECCHI TERMINI

Integrativa a favore Integrativa a sfavore

Entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo

d’imposta successivo

Entro il 31 dicembre del 4° anno

successivo quello di presentazione del

Modello dichiarativo che si va a

correggere

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

138

Di seguito una tabella di confronto tra vecchia e nuova disciplina.

Tipo di dichiarazione Vecchi termini Nuovi termini Maggior tempo

Modello Unico/2017 (redditi

2016) a “favore”

Entro il 30/09/2018

Entro il 31 dicembre 2022

+ 4 anni

Modello Unico/2017 (redditi

2016) a “sfavore”

Entro il 31 dicembre 2021

Entro il 31 dicembre 2022

+ 1 anno

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

139

Cambiano anche le regole in merito all’utilizzo in compensazione del maggior credito (ominor debito) d’imposta che dovesse scaturire dall’integrativa “a favore”.

NUOVE REGOLE USO CREDITO

(Integrativa a favore: Redditi, IRAP e 770)

Regola generale Eccezione

Resta fermo che il maggior credito (o minor debito) può

essere utilizzato in compensazione, sin da subito, per versamento di eventuali

debiti d’imposta.

Se l’integrativa ha ad oggetto correzione di errori contabili dicompetenza e viene presentata oltre il termine prescritto per lapresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impostasuccessivo:

il maggior credito (o minore debito) che ne deriva può essereutilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione integrativa.

ESEMPIO: Modello Unico/2017 integrativo “a favore” presentato il10/10/2018. In tal caso il maggior credito (o minor debito) potràessere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati adecorrere dal 2019.

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

NOTA BENE : Resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere (in luogo dell’utilizzo incompensazione) a rimborso il maggior credito o minor debito derivante dall’integrativa.

140

Nuove regole anche per l’utilizzo del credito IVA che dovesse scaturire dall’integrativa “afavore”.

NUOVE REGOLE USO CREDITO

(Integrativa a favore IVA)

Ipotesi Regola

Dichiarazione integrativa IVA presentata entro il termine prescritto

per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d’imposta successivo

Il credito derivante dall’integrativa a favore puòessere portato in detrazione in sede diliquidazione periodica o di dichiarazioneannuale, ovvero utilizzato in compensazioneper pagare altri debiti d’imposta.

Dichiarazione integrativa IVA presentata oltre il termine prescritto

per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d’imposta successivo

Il credito derivante dall’integrativa a favore puòessere utilizzato in compensazione per eseguireil versamento di debiti maturati a partire dalperiodo d’imposta successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione integrativa.

N.B. Anche per l’integrativa IVA a favore, resta in ogni caso ferma la possibilità dichiedere a rimborso il maggior credito o minor debito derivante dall’integrativa.

Dichiarazione integrativa: le novità del D.L. 193/2016

141

Gli studi misureranno l’affidabilità fiscale

142

Gli studi misureranno l’affidabilità fiscale

Studi di settore in pensionamento dal 2017. È questo l’effetto dell’articolo 7-bis)della legge di conversione del Dl 193/2016 che dispone la cessazionedell’utilizzabilità degli studi e dei parametri come strumenti di accertamento e lanascita, in loro sostituzione, di indici sintetici di affidabilità fiscale a cui sarannoabbinati diversi livelli di premialità.

La logica, quindi, non è più quella di punire i sospetti evasori ma di premiare icontribuenti virtuosi

La disposizione si limita ad affermare che la premialità potrà concretizzarsi anchenell’esclusione o nella riduzione dei termini di accertamento.

143

Gli studi misureranno l’affidabilità fiscale

Il nuovo sistema continuerà ad alimentarsi della massa di informazioni checiascun contribuente dovrà trasmettere all’Agenzia con i tradizionali modelliannuali.

I nuovi indici di affidabilità fiscale a logica dovrebbero ricalcare quelli che fino adoggi si sono chiamati indici di coerenza e indici di normalità economica anche se,ad ogni buon conto, i ricavi o i compensi dovrebbero continuare comunque aessere stimati dai nuovi strumenti per quanto con una logica e obiettivi diversi(mirare le verifiche sul campo).

Nel progetto di revisione si punta anche ad eliminare i cosiddetti correttivianticrisi in quanto i nuovi strumenti dovrebbero cogliere autonomamente ilrisultato stimato senza la necessità di allineare il dato con la congiunturaeconomica.

144

Novità in materia di cedolare secca

145

Novità in materia di cedolare secca

Le novità del collegato fiscale

risoluzione o proroga del contratto di locazione

per il quale fosse stata espressa l’opzione per la cedolare secca.

Il DL n. 193/2016 modificando l’art. 3 c. 3 D.lgs 23/2011 introduce delle

semplificazioni in materia di opzione per la cedolare secca, riguardanti gli

adempimenti da porre in essere successivamente alla registrazione del contratto,

in fase di:

146

Novità in materia di cedolare secca

Mancata comunicazione della proroga

non determina la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione delcontratto purché il contribuente abbia mantenuto un comportamentocoerente con la volontà di applicare la cedolare:

effettuando i relativi versamenti;

e dichiarando i redditi da cedolare secca in Unico/730.

In caso di mancata presentazione della comunicazione della proroga del contrattosoggetto a cedolare; viene, infatti, disposto che tale mancanza:

147

Novità in materia di cedolare secca

Mancata comunicazione della proroga

Ora,

la mancata comunicazione di cui sopra

non determinerà la revoca dell’imposta sostitutiva

a condizione, però, che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente conl’opzione.

Modello RLI: attualmente il contribuente che intende rinnovare l’opzione per il regimesostitutivo: allo scadere della prima “tranche” contrattuale (4 anni per contratti 4+4; 3 anni nel caso

di 3+2) presenta la comunicazione di proroga barrando l’apposita casella nel mod. RLI, entro 30

gg dalla data della proroga.In assenza di tale comunicazione si verifica la “revoca” del regime, con conseguente obbligodi pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. Cod. 2 Proroga delcontratto.

148

Novità in materia di cedolare secca

Inasprimento delle sanzioni

sarà sanzionata in modo più severo per i contratti con cedolare secca;

rispetto ai contratti che non accedono a tale regime, ai quali si applica ancora lasanzione generale.

Se da un lato la mancata comunicazione della proroga della locazione (mancatoinvio del mod. RLI) non comporterà la “revoca” della cedolare secca, dall’altrocomporterà l’applicazione di una maggior sanzione rispetto al passato, pari a:

€. 100: se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni

€ 50: laddove il ritardo non sia superiore a 30 giorni (quindi ove la

comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla data di efficacia della

proroga).

La mancata comunicazione della proroga, dunque

149

Novità in materia di cedolare secca

VIOLAZIONE

VECCHIA DISCIPLINA NOVITÀ DL 193/2016 CONTRATTO

CON CEDOLARE SECCAContratto senza cedolare secca

Contratto con cedolare secca

Mancata comunicazione

NO SANZIONE

Sanzione pari a:-€.100: se ritardo comunicazione >

30 gg

-€.50: se ritardo comunicazione < 30 gg

Mancato versamento dell’imposta

30% dell’impostadovuta (15% neiprimi 90 giorni)

15% o 30%dell’imposta di

registro non pagata

L’imposta non è dovuta perché resta sostituita dalla cedolare

secca atteso che l’opzione non è revocata in caso di

comportamento coerente

Proroga del contratto di locazione – vecchie e nuove sanzioni

150

Novità in materia di cedolare secca

Mancata comunicazione della risoluzione

Anche in caso di mancata comunicazione della risoluzione anticipata del contrattoche applichi la cedolare secca sono introdotte delle specifiche sanzioni:

€ 100: se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni;

€ 50: se il ritardo nella comunicazione non è superiore a 30 giorni (quindiove la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla data di efficaciadella proroga).

VECCHIA DISCIPLINA: secondo l’art.3, D.Lgs.23/2011, come modificato dalD.Lgs.158/2015, la mancata presentazione della comunicazione relativa allarisoluzione (Mod. RLI) di un contratto di locazione per cui si è optato per lacedolare secca, è sanzionata come segue:

€ 67, se la comunicazione viene presentata con un ritardo superiore 30 giornidal verificarsi dell’evento;

€ 35, se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30giorni dalla violazione.

151

Novità in materia di cedolare secca

Mancata comunicazione della risoluzione

per i contratti con cedolare secca, espressamente sanzionata

rispetto ai contratti che non accedono a tale regime (ipotesi in cui la mancata

comunicazione non è sanzionata, applicandosi le sole sanzioni per il mancato

versamento dell’imposta sulla risoluzione).

Anche in questo caso si verifica un differente trattamento tra la mancatacomunicazione della risoluzione:

152

Novità in materia di cedolare secca

Risoluzione del contratto di locazione – vecchie e nuove sanzioni

VIOLAZIONE

VECCHIA DISCIPLINA NOVITÀ DL 193/2016

CONTRATTO CON CEDOLARE

SECCAContratto senza cedolare secca

Contratto con cedolare

secca

Mancata comunicazione

NO SANZIONE

Sanzione pari a: €.67: se ritardo > 30 gg

€.35: se ritardo < 30 gg

Sanzione pari a: €.100: se ritardo

comunicazione > 30 gg

€.50: se ritardo comunicazione < 30 gg

Mancato versamento dell’imposta

Sanzione pari 30% o 15%

di €. 67

La violazione non si configura in quanto

l’imposta è sostituita dalla cedolare secca

NESSUNA NOVITÀ

153

Novità in materia di cedolare secca

Ravvedimento operoso:

Alla mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione èapplicabile il ravvedimento operoso; in particolare, se la comunicazione èpresentata:

TERMINI SANZIONE

entro 30 giorni dalla violazione € 5,00 (ovvero 1/10 di € 50)

entro 90 giorni dalla violazione € 10,00 (ovvero 1/10 di € 100)

entro un anno dalla violazione € 12,50 (ovvero 1/8 di € 100)

entro due anni dalla violazione € 14,28 (ovvero 1/7 di € 100)

oltre due anni dalla violazione € 16,66 (ovvero 1/6 di € 100)

154

Addio alle partite Iva ferme da anni

155

Addio alle partite Iva ferme da anni

È questa una delle principali novità contenute nella legge di conversione al decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, considerando che fino ad oggi non era applicabilequesto criterio per la cancellazione d’ufficio delle partite Iva, ma si parlavagenericamente di soggetti che, pur se obbligati, non hanno presentato ladichiarazione di cessazione di attività. Un futuro decreto attuativo dovrà stabilire«forme di comunicazione preventiva al contribuente» prima di procedere allachiusura della posizione Iva.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiudere le partite Iva dei contribuenti (anche sesocietà), se risulta che questi non hanno esercitato nelle tre annualità precedentiattività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

156

Addio alle partite Iva ferme da anni

Dal giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale,invece, per procedere d’ufficio alla chiusura della partita Iva, all’Agenzia delleEntrate basterà verificare, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso(non necessariamente prelevati dall’anagrafe tributaria), il mancato esercizio pertre annualità precedenti dell’attività di impresa o dell’attività artistica oprofessionale.

Con questa procedura, la sanzioneper l’omessa presentazione delladichiarazione di cessazione diattività (codice tributo 8120) vieneiscritta direttamente nei ruoli atitolo definitivo.

Questa non avviene solo se ilcontribuente provvede a pagarela somma dovuta, ridotta ad unterzo del minimo, entro 30 giornidal ricevimento dellacomunicazione.

157

F24 cartaceo anche oltre mille euro

158

F24 cartaceo anche oltre mille euro

l’obbligo di utilizzare l’F24 telematico per i pagamenti superiori a1.000 euro da parte delle persone fisiche, senza partita Iva,contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), Dl 66/2014.

Dal 3 dicembre 2016, le persone fisiche, senza partita Iva, possono presentaredirettamente agli sportelli di Equitalia, postali o bancari i modelli di pagamentoF24 “cartacei”, di qualunque importo (anche oltre 1.000 euro) purché noncontengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi.

L’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193/2016, come convertito dalla legge225/2016, ha soppresso, infatti,

159

F24 cartaceo anche oltre mille euro

Questa regola doveva essere seguita dal 1° ottobre 2014 al 2 dicembre 2016 anchedai contribuenti che volevano pagare imposte, contributi previdenziali e premiassicurativi (Inail), per importi superiori a mille euro, seppur senza alcunacompensazione.

F24 con compensazione

Dal 1° ottobre 2014, i contribuentisenza partita Iva che vogliono pagareimposte, contributi previdenziali epremi assicurativi (Inail) nonpossono recarsi in banca o in posta(o uno sportello di Equitalia) perpagare i modelli F24 che riportanocrediti in compensazione.

Perché in questi casi è possibileeffettuare il pagamento solo in viatelematica, cioè inviando tramiteinternet il modello F24, con i servizitelematici delle Entrate (F24 web,F24 on-line, F24 cumulativo o F24addebito unico), delle banche odelle poste.

160

F24 cartaceo anche oltre mille euro

Quindi, ci si può recare presso gli sportelli, ad esempio, con 5mila euro incontanti per pagare un F24, senza compensazioni, con un saldo a debito di 5milaeuro.

Nessun limite ai contanti

L’eliminazione del limitedei mille euro per ilpagamento cartaceo daparte dei privati (senzapartita Iva), in vigore dal3 dicembre 2016,

consente ora di pagare in contanti ancheper importi superiori a 2.999,99 euro, cioè illimite dell’uso del contante per itrasferimenti di denaro effettuati aqualsiasi titolo, tra soggetti diversi (articolo49, comma 1, del Dlgs 231/2007).

161

F24 cartaceo anche oltre mille euro

Va ricordato, infatti, che le operazioni di versamento (e/o di prelievo) di contanterichieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dellanormativa sull’antiriciclaggio (circolari Mef 989136/2011 e Ispettorato generale difinanza 16 gennaio 2012, n. 2/RGS). Inoltre, non si applica la normativaantiriciclaggio dell’articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007 «ai trasferimenti in cui sianoparte banche o Poste Italiane» (articolo 49, comma 15, Dlgs 231/2007).

In pratica, non c’è più alcun limite prestabilito all’uso dei contanti per pagare leimposte, mentre vige ancora il divieto assoluto, sopra i 2.999,99 euro, per pagare ifornitori.

Fino al 2 dicembre 2016, invece, l’unico metodo possibile per utilizzare i contanti (oi fondi presso una banca collegata all’assegno o al bancomat) per pagare l’F24, eraquello di procedere al versamento (anche oltre i 2.999,99 euro) nel conto correntecollegato ai propri servizi home-banking e, solo quando vi era la disponibilità inconto dei fondi si poteva inviare e addebitare digitalmente il modello dipagamento.

162

F24 cartaceo anche oltre mille euro

Lo spezzettamento del modello F24 poteva avvenire, sia agendo su codici tributodiversi, sia dividendo l’importo di un unico codice tributo su più modelli.

Diversi mod. F24

Il limite dei 1.000 euro, applicabile fino al 2 dicembre 2016, era riferito al saldofinale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell’anno o allasingola imposta da versare nel singolo F24: quindi, per ridurre il saldo a debitodell’F24 sotto i 1.001 euro e per continuare a pagare allo sportello (se non vierano compensazioni), anche in contanti, con assegno o bancomat, si potevadividere l’F24 da pagare, nella stessa scadenza, in più modelli con saldo finalepari o inferiore a 1.000 euro.

163

F24 cartaceo anche oltre mille euro

Inoltre, dal 1° ottobre 2014 possono usare solo i servizi online delle Entrate pertutti gli F24 con “saldo finale” pari a zero (per effetto delle compensazionieffettuate), anche se non vogliono superare i 5mila euro di credito Ivacompensabile (articolo 11, comma 2, lettera a, Dl 66/2014).

Le partite Iva

I titolari di partita Iva, invece, devono usare obbligatoriamente il modello F24telematico per tutti i pagamenti dal 1° gennaio 2007 e, se vogliono compensarecrediti Iva (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5mila euroannui (10mila fino al 31 marzo 2012) possono usare solo i servizi telematici delleEntrate e non quelli bancari o postali (articolo 37, commi 49 e 49-bis, Dl 223/2006).

164

Nuovi termini di versamento imposte

e sospensione feriale

165

Nuovi termini di versamento delle imposte

L’art.7-quater DL 193/2016 modifica i termini dei versamenti di cui all’art. 17 Dpr435/2001; in particolare, a decorrere dal 1/01/2017:

i pagamenti delle imposte di Unico/Irap andranno effettuati al 30/06.

Irpef, addizionale regionale e comunali IVIE e IVAFE

Ires e maggiorazione Ires per società dicomodo

contributi IVS e gestione separata

Irap Saldo cedolare secca

Imposte/ maggiorazione da adeguamentostudi

Imposta sostitutiva per forfettari

IMPOSTE INTERESSATE DALLA “NUOVA” SCADENZA DEL 30 GIUGNO

166

Nuovi termini di versamento delle imposte

Soggetti Irpef

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggettiequiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze sono stabilite:

al 30 giugno (in luogo del 16/06) senza la maggiorazione dello 0,4%;

Al 30 luglio (in luogo del 16/07) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo diinteresse corrispettivo.

167

Nuovi termini di versamento delle imposte

Soggetti Ires

Per soggetti Ires, i versamenti devono ora essere effettuati:

saldo e acconto

(1° rata)

entro l’ultimo giorno (in luogo del giorno 16) del 6° mesesuccessivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,ferma restando la possibilità di differire il versamento di30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

In relazione ai soggetti “solari” i nuovi termini sono quindistabiliti al 30/06 o al 30/07.

2° o unica rata di

acconto

al 30 novembre, per i soggetti “solari”

entro l’ultimo giorno dell’11° mese del periodo d’imposta,per i soggetti “non solari”.

168

Nuovi termini di versamento delle imposte

Approvazione Bilancio

Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con lamaggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti IRES che approvanoil bilancio oltre il termine di 4mesi dalla chiusura dell’esercizio,

i versamenti devono avvenire entrol’ultimo giorno (in luogo del giorno 16)del mese successivo a quello diapprovazione del bilancio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuatoentro l’ultimo giorno (in luogo del giorno 16) del mese successivo a quello discadenza del termine stesso.

169

Sospensione termini feriali

170

E’ prevista la sospensione dei termini che cadono tra il 1/08 ed il 4/09 inrelazione a:

avvisi bonari: per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli(automatizzati e formali), nonché per la liquidazione delle imposte suiredditi soggetti a tassazione separate

trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuentidall'Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr600/73; ecc.) o da altri enti impositori.

ESCLUSIONE: la sospensione non riguarda le richieste:

effettuate nel “corso” delle attività di accesso, ispezione e verifica;

relative alla procedura dei rimborso Iva (art. 37, c.11-bis, DL 223/2006).

Tra le novità più rilevanti introdotte dal DL 193/2016 vi sono le seguentisospensione dei termini.

SOSPENSIONE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 4 SETTEMBRE

Sospensione termini feriali

171

Nuovi termini di versamento delle imposte

Sospensione termini feriali

SOSPENSIONE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 31 AGOSTO

la cd. “pausa estiva” (dal 1/08 al 31/08) prevista per i la sospensione dei

“termini processuali”;

si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente

colpito da un accertamento, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione

applicabili in tale situazione per l’impugnazione.

Con l’intento di porre fine ai contrasti giurisprudenziali sorti nel merito, il decretointroduce una interpretazione autentica delle disposizioni dell’art. 6 D.lgs. 218/97,prevedendo che:

172

Il prelievo dal conto corrente

173

Il prelievo dal conto corrente

Va rilevato che questa parte della norma riguarda tutti i contribuenti: dalprofessionista al lavoratore dipendente. Essa sta a significare che se vi sono deiversamenti dei quali il contribuente non è in grado di dare giustificazione, questi sipossono considerare maggiore reddito.

Con la conversione in legge del Dl 193/2016 la disciplina delle indagini finanziarieviene riportata alla sua naturale ”funzione” riguardante l’attività istruttoria e non diaccertamento.

La norma modificata è l’articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973, la quale, nellaprima parte, si occupa dei versamenti non giustificati in relazione ai rapportiintrattenuti con gli intermediari finanziari.

Versamenti non giustificati

174

Il prelievo dal conto corrente

Nell’articolo 32 vi è poi una specifica previsione riguardante i prelievi, destinatainvece esclusivamente agli imprenditori, che poi dal 2005 è stata estesa aiprofessionisti.

Questa disposizione prevedeva: «sono altresì posti come ricavi o compensi a basedelle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggettobeneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti ogli importi riscossi».

I prelievi

175

Il prelievo dal conto corrente

Su questo punto è intervenutala Consulta, con la sentenza228/2014, che ha stabilitol’illegittimità costituzionaledella previsione legata ai“compensi” dei professionisti.

La norma vorrebbe dire, in sostanza,che se vi sono dei prelievi dei qualinon si è in grado di indicare ilbeneficiario, si può ritenere chesiano serviti per acquisti in nero consuccessiva vendita sempre in nero.

Così, in sede di conversione del decreto fiscale 193/2016, sonostate eliminate le parole “o compensi”: in sostanza, viene“ratificata” l’inapplicabilità della previsione dei prelievi nongiustificati dei professionisti.

176

Il prelievo dal conto corrente

Sempre per i prelievi che, a questo punto, riguardano solo gli imprenditori, ilnuovo decreto fissa dei limiti quantitativi, prevedendo che solamente quelli cherisultano superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensilipossono eventualmente essere considerati ricavi non dichiarati.

Questi risultano, in sostanza, gli interventi operati con il Dl 193/2016.

177

Il prelievo dal conto corrente

Rischi prelievi

Superiori a € 1.000 giornalieri

Superiori a € 5.000 mensili

178

Subito deducibili i costi

per il viaggio del consulente

179

Non solo vitto e alloggio:

il committente del professionista potrà, dal2017, dedurre direttamente anche le spese diviaggio e trasporto sostenute per permettere lamobilità del proprio consulente senza che ciòconfiguri un compenso in natura del prestatore.

Subito deducibili i costi per il viaggio del consulente

180

Notifiche a imprese e professionisti

181

Notifiche a imprese e professionisti

dall’altra, all’articolo 26 del Dpr602/73 – che disciplina la notifica

delle cartelle di pagamento – èstato inserito un rinvio proprio alleregole previste dall’articolo 60 perla notifica a mezzo Pec.

Da luglio 2017 con la Pec gli «avvisi» delle Entrate

Anche gli avvisi di accertamento delle Entrate destinati a professionisti e imprese, sia individuali che societarie, potranno essere notificati dal 1° luglio a mezzo Pec.

Due le conseguenze della novità introdotta dalla conversione del Dl 193/2016:

da una parte per gli avvisi diaccertamento è stato introdotto – apartire dal 1° luglio 2017 – uncomma tutto nuovo alla finedell’articolo 60 Dpr 600/73 perdisciplinare la notifica a mezzo Pec,prevista prima solo per le cartelle dipagamento;

182

PARTE II

LEGGE DI BILANCIO 2017

183

Spesometro e comunicazioni trimestrali

184

Le nuove comunicazioni sostitutive dello spesometro

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate, i soggetti passividevono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimogiorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute eregistrate ai sensi dell’art. 25, DPR 633/72 comprese le bollette doganali, nonché idati delle relative variazioni.

Tuttavia la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Le nuove comunicazioni trimestrali

185

Per il solo anno d’imposta 2017:

In ultimo si ponga attenzione al fatto che:

per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale:

I semestre: 25 luglio 2017

II semestre: 25 gennaio 2018

DUBBIO: in relazione alla periodicità semestrale dell’anno 2017 la norma si esprimein tal senso:

Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 …, lacomunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

Come si vede, nulla si rileverebbe circa la scadenza del secondo semestre.

I trimestre 31 maggio

II trimestre 16 settembre

III trimestre 30 novembre

IV trimestre 28/29 febbraio

Le nuove comunicazioni trimestrali

186

Le sanzioni

Sanzioni per la omessa o errata trasmissione delle fatture

omessa trasmissione dei dati non regolarizzata o regolarizzata oltre il 15°giorno dalla scadenza originaria: 2 euro per ogni fattura non comunicata conun massimo di euro 1.000 cumulativo per ciascun trimestre;

omessa trasmissione o correzione entro il 15° giorno dalla scadenza: 1 europer ogni fattura non comunicata con un massimo di euro 500 cumulativo perciascun trimestre.

Le nuove comunicazioni trimestrali

187

Le liquidazioni telematiche – aspetti generali

I soggetti passivi IVA trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità

previste per il “nuovo spesometro” di cui al paragrafo precedente, una comunicazione

dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Le scadenze sono le seguenti:

I trimestre 31 maggio

II trimestre 16 settembre

III trimestre 30 novembre

IV trimestre 28/29 febbraio

Le nuove comunicazioni trimestrali

188

Esoneri

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione:

i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o i soggetti passivi non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni

periodiche,

sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni diesonero.

Le nuove comunicazioni trimestrali

189

Le sanzioni

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni siapplica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso ditrasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Sanzioni per la omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni IVA

omessa trasmissione dei dati non regolarizzata o regolarizzata oltre il 15°giorno dalla scadenza originaria: si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro;

omessa trasmissione o correzione entro il 15° giorno dalla scadenza: siapplica la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Le nuove comunicazioni trimestrali

190

Il credito d’imposta per adeguamento tecnologico

Ai soggetti in attività nel 2017, che adeguano i loro sistemi informativi in modo taleda provvedere personalmente alle comunicazioni trimestrali di cui al presentecapitolo è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, uncredito d’imposta pari a € 100.

Il credito spetta a detti soggetti che, nell’anno precedente a hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000.

Oltre al credito di cui sopra è attribuito, per una sola volta, un ulteriore creditod’imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone ipresupposti, esercitano anche l’opzione di cui all’art. 2, co.1, del decreto legislativo 5agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.

Le nuove comunicazioni trimestrali

191

Voluntary Disclosure

192

Aspetti generali e decorrenza

In occasione della Legge di Stabilità e del collegato Decreto Fiscale n. 193 del22.10.2016 , l'articolo 7 ha riaperto i termini per la procedura di collaborazioneestendendo quindi la regolarizzazione alle violazioni commesse fino al 30.09.2016.Decreto convertito in Legge n. Legge n. 225 del 01.12.2016 – pubblicata in GazzettaUfficiale n. 282 del 02.12.2016, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materiafiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”

Voluntary disclosure

193

Autoliquidazione e liquidazione d'ufficio

La nuova edizione della collaborazione volontaria ha previsto la possibilità che leimposte, sanzioni ed interessi siano autoliquidate dal Contribuente.L'autoliquidazione non è un obbligo ma un'opportunità per il Contribuente il quale,in alternativa, potrà attendere i conteggi liquidati dall'Agenzia delle Entrate.

Voluntary disclosure

194

Allo scopo di incentivare l'autoliquidazione sono state previste sanzioni ridotte;nel caso però in cui il Contribuente in sede di autoliquidazione dovesse calcolarein maniera errata quanto dovuto, per difetto, saranno applicabili le sanzioni cosìmodulate:

10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore pergli adempimenti che riguardano redditi assoggettati a ritenuta d'imposta oimposta sostitutiva e quindi del sostituto di imposta, il 30% per le altreipotesi);

3% per i calcoli sbagliati sotto i predetti livelli.

Autoliquidare gli importi non significa essere immuni da verifiche, essendocomunque riservato e garantito all'Amministrazione il diritto di verifica, daeseguirsi entro il 31.12.2018, sulle somme dichiarate e versate.

Voluntary disclosure

195

Procedura parziale

La procedura di Voluntary Disclosure può considerarsi perfezionata e completatanei seguenti casi:

versamento dell'unica rata auto liquidata entro il termine per presentazionedella relazione e della documentazione integrativa eventualmente richiestadall'Agenzia delle Entrate (30.09.2017);

versamento di tutte le 3 rate mensili in caso di autoliquidazione con opzione peril pagamento rateale, la cui prima rata deve essere versata entro il 30.09.2017;

versamento dell'unica rata liquidata dall'ufficio entro il termine di 15 giorniantecedenti alla convocazione per il contraddittorio, o entro il 20^ giorno dalladata dell'avviso di accertamento;

versamento di tutte le 3 rate mensili in caso di liquidazione dall'ufficio conopzione per il pagamento rateale.

Voluntary disclosure

196

Le cause ostative

La Voluntary Disclosure 2.0 prevede delle cause ostative, ovvero delle condizionisoggettive o oggettive che impediscono al Contribuente l'accesso alla procedura diregolarizzazione agevolata.

Partendo dalla regola generale sono ammessi alla procedura di Voluntary Disclosure:

le persone fisiche;

gli Enti non Commerciali;

le Società semplici ed equiparate.

residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all'estero o inItalia, suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia e non sottoposte atassazione domestica in quanto non dichiarati, purché non abbiano già beneficiatodella precedente Voluntary.

Voluntary disclosure

197

Il controllo dei residenti Aire

Il Decreto Fiscale che riapre i termini della Voluntary contiene un'importante

novità che riguarda in particolare i soggetti residenti all'estero con particolare

riferimento a quei soggetti che hanno richiesto l'iscrizione del proprio

nominativo all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), al fine di

rendere formalmente riconosciuto lo status di non residente in Italia ai sensi

dell'art. 2 comma 2 del nostro Testo Unico.

Ora ai Comuni un importante ruolo di sentinella, nella consapevolezza che molto

spesso il trasferimento della residenza all'estero e ancor più l'istanza di

iscrizione all'Aire nasce dalla volontà di “sfuggire” alle maglie e ai controlli del

fisco domestico.

Voluntary disclosure

198

Riepilogando, il Decreto Fiscale:

impone ai Comuni la trasmissione dei dati dei soggetti che hanno trasferitoall'estero la propria residenza ed hanno inoltrato istanza per l'iscrizioneall'Aire;

per questa prima fase di attuazione della norma i Comuni dovrannocomunicare le informazioni con riferimento alle istanze a far data dal01.01.2010;

a regime le comunicazioni dovranno giungere, secondo modalità tecnicheche l'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere con apposito Provvedimento,entro 6 mesi dalla data di istanza di iscrizione all'Aire.

Voluntary disclosure

199

Certificazioni sostituti d’imposta

200

Certificazione sostituti d’imposta

l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;

l’ammontare delle ritenute operate;

l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Tale termine viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a

quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Un ulteriore differimento riguarda il termine entro cui i sostituti d’imposta devono

consegnare ai percipienti il mod. CU “sintetico”, e cioè la certificazione attestante

(art. 4 c.6-quater Dpr 322/98):

201

Certificazione sostituti d’imposta

OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA -PERIODO D'IMPOSTA 2016

MOD. CU SINTETICO MOD. CU ORDINARIO MOD. 770

ENTRO IL 31/03/2017 ENTRO IL 7/03/2017 ENTRO IL 31/07/2017

AL PERCIPIENTE INVIO TELEMATICO

202

Modello 730

203

MODELLI 730

posticipa al 23 luglio di ciascun anno (inluogo del 7 luglio) la possibilità per icontribuenti di inviare alle Entrate“direttamente”, in via telematica, ladichiarazione precompilata senza chequesto determini la tardività dellapresentazione (è aggiunto il c. 3-bis all'art.4 DLgs.175/2014).

Ulteriore modifica interessa i termini di presentazione dei modelli 730, inrelazione ai quali vengono messe a “regime” le proroghe concesse nel 2015 e 2016.

L’art. 7-quater c. 47 DL193/2016, nel modificare ladisciplina della dichiarazioneprecompilata,

Mod. 730

204

Mod. 730

fermo restando il termine del 10/11 per latrasmissione delle dichiarazioni“integrative”;

di completare entro il 23 luglio di ciascunanno le seguenti attività:

a)comunicazione alle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle

dichiarazioni

b)consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del relativo prospetto di

liquidazione

c) trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte

entro il 7 luglio, sia effettuata la trasmissione di almeno l’80% dei modelli 730;le “restanti” dichiarazioni siano trasmesse entro il 23 luglio.

Viene, poi, consentito ai CAF-dipendenti ed aiprofessionisti abilitati:

Tale facoltà è consentita a condizione che:

205

LE VOCI GIÀ PRESENTI E QUELLE DA INSERIRE NELLA PRECOMPILATA

206

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Le principali voci di detrazioni e deduzioni che saranno già presenti nella

dichiarazione dei redditi 2017 relativa al periodo d’imposta 2016 e quelle che,

invece, andranno inserite dai contribuenti che hanno sostenuto spese che

danno diritto ad agevolazioni fiscali.

207

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Per la prima volta nella dichiarazione precompilata saranno presenti anche le

spese sostenute per l’acquisto di medicinali: lo scorso anno questi dati non

erano stati inseriti dall’Agenzia per un ritardo tecnico nelle comunicazioni.

SPESE FARMACEUTICHE

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

208

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Anche le spese veterinarie entrano nel 730 precompilato. Sempre attraverso la

tessera sanitaria sarà possibile ritrovarsi precaricati gli importi spesi per i

farmaci a uso veterinario e per le prestazioni dei medici veterinari.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

SPESE VETERINARIE

209

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Da quest’anno saranno precompilate anche le spese sostenute presso le

parafarmacie, ad esempio per l’acquisto di farmaci da banco che comunque

consentono al contribuente (comunicando il codice fiscale) di ottenere la

detrazione d’imposta del 19 per cento.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

SPESE SOSTENUTE IN PARAFARMACIE

210

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Arrivano nella precompilata anche le spese sostenute per assistenza

psicologica, infermieristica e ostetrica oltre a quelle relative alle prestazioni di

tecnici sanitari e di radiologia. Da quest’anno, infatti, scatta l’obbligo di

comunicazione anche per queste categorie.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

RADIOLOGIA MEDICA E PSICOLOGI

211

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Nella precompilata ci saranno solo le spese per attività di pompe

funebri. Le eventuali ulteriori spese (come quelle sostenute per la

lavorazione di marmi e delle lapidi) andranno integrate ma entro il

limite di spesa detraibile di 1.550 euro per evento funebre

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

SPESE FUNEBRI

212

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Per il secondo anno nella precompilata ci saranno già le spese sanitarie, come

quelle trasmesse dai medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn (servizio

sanitario nazionale) e strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitarie e

sociosanitarie.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

SPESE SANITARIE

213

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

La dichiarazione conterrà già le informazioni relative ai contributi versati alle

forme di previdenza complementare.

Per il terzo anno, la dichiarazione conterrà già le informazioni relative ai

contributi previdenziali e assistenziali.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

214

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

È possibile detrarre anche una quota dei contributi pagati per il lavoro

domestico: il dato è già contenuto nella precompilata.

Nella precompilata anche i rimborsi relativi alle spese universitarie erogati

agli studenti ad esempio dagli enti per il diritto allo studio.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

CONTRIBUTI COLF E BADANTI

RIMBORSI SPESE UNIVERSITARIE

215

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Nella precompilata i contribuenti potranno trovare anche i rimborsi relativi a

spese sanitarie comunicate da enti o casse con finalità assistenziali

Gli interessi passivi sui mutui (scontabili fino ad un massimo di 4mila euro)

sono già inclusi nella precompilata. Sono stati tra le voci comunicate già dal

primo anno

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

RIMBORSI SPESE SANITARIE

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

216

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni è riconosciuta una detrazione

del 19 per cento. Tale detrazione è già inserita nella precompilata.

Sono detraibili e da quest’anno anche precompilate le spese sostenute

dall’ottico per occhiali da vista e lenti a contatto.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

PREMI ASSICURATIVI

OTTICI

217

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Le spese per contributi, tasse d’iscrizione e tasse regionali comunicate dalle

università pubbliche e private sono riportate integralmente nella dichiarazione

precompilata. Lo scorso anno, invece, solo quelle per gli atenei privati erano nel

foglio informativo.

Una novità di quest'anno (prevista da un decreto del Mef di inizio dicembre) è

rappresentata dai dati precompilati relativi agli interventi di ristrutturazione e di

risparmio energetico sulle parti comuni di edifici residenziali.

Voci che si trovano già nella precompilata perché inserite in automatico dall’Agenzia delle Entrate

SPESE UNIVERSITARIE

RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIO

218

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Voci che saranno presenti solo nel foglio informativo e su cui toccherà al contribuente decidere se inserirle o meno

Gli importi dei bonifici per le spese di ristrutturazione (50%) sostenute nel 2016

saranno presenti solo nel foglio informativo perché l'Agenzia non è a conoscenza

delle condizioni soggettive e oggettive. Ci saranno invece le rate successive di

spese sostenute in anni precedenti.

Vale lo stesso discorso per i bonus sui lavori in casa. Gli importi dei bonifici per

le spese di risparmio energetico (65%) sostenute nel 2016 saranno presenti solo

nel foglio informativo. Anche in questo caso ci saranno invece le rate successive

di spese sostenute in anni precedenti.

RISTRUTTURAZIONE E LAVORI IN CASA

RISPARMIO ENERGETICO

219

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Voci che bisognerà inserire per sfruttare i bonus

Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili

nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632

euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico vanno integrate dal contribuente.

Gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone

di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice a favore dell’ex coniuge

non sono già presenti nella precompilata

SPESE PER ASILI NIDO

ASSEGNO ALL’EX CONIUGE

220

Le voci già presenti e quelle da inserire nella precompilata

Voci che bisognerà inserire per sfruttare i bonus

Le spese (fino a un massimo di 210 euro) sostenute per l’iscrizione annuale e

l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni

sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi non sono presenti

nella precompilata.

Le spese sostenute per l’affitto degli studenti fuorisede iscritti all’università che

danno diritto, in presenza di determinate condizioni, a una detrazione d’imposta ai

genitori (se i figli sono a carico) o agli studenti stessi non sono presenti nella

precompilata

ISCRIZIONE FIGLI AD ATTIVITÀ SPORTIVE

SPESE PER LOCAZIONI FUORI SEDE

221

Visto infedele

222

Anche dopo il termine del 10/11 (sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata).

In tal caso è dovuta la sola sanzione (da €. 258 a €. 2.582), cui è applicabile il ravvedimento.

in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate

i CAF ovvero i professionisti possono trasmettere alle Entrate:

una dichiarazione “rettificativa”

una comunicazione “rettificata”, se il contribuente non intende presentarela dichiarazione.

Nell’ambito del DL 193/2016 viene, inoltre, previsto che:

Visto infedele

223

Le detrazioni fiscali per gli immobili

224

La Legge di Bilancio 2017 (comma 2 lett. c) prevede espressamente che ledetrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogatefino al 31 dicembre 2017 confermando la percentuale del 50% su un importomassimo di 96.000 €.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Le detrazioni fiscali per gli immobili

225

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

La Legge di bilancio proroga anche per il 2017 il c.d bonus mobili.

Bonus mobili D.L. 63/2013

Detrazione pari al 50%, ripartita in dieciquote annuali di uguale importo ecalcolata su un ammontare complessivonon superiore a 10.000 euro.

L’acquisto di mobili e di grandielettrodomestici di classeenergetica non inferiore alla A+ (Aper i forni)

Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione checostituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto diristrutturazione.

Le detrazioni fiscali per gli immobili

226

Interventi di riqualificazione antisismica

Detrazione Irpef per interventi antisismici e per l’esecuzione di opere per la messa

in sicurezza statica anche per le zone a basso rischio terremoto, possibilità di

usufruire della detrazione in 5 anni e percentuale di detrazione fino all’80% per

lavori che permettono il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.

Sono queste le principali novità in materia di detrazioni dal reddito per interventi antisismici contenuti nella Legge di Bilancio 2017.

Le detrazioni fiscali per gli immobili

227

Interventi antisismici 2017

Detrazione base del 50% su un importo di 96. 000 euro

Interventi che riducono la classe sismica dell’immobile

Passaggio ad una classe di rischio più efficiente:

la detrazione di imposta spetterà nella misura del 70%;

passaggio invece a due classi di rischio sismico inferiore:

previsione agevolativa dell’80% dell’onere sostenuto.

Le detrazioni fiscali per gli immobili

228

Misure antisismiche

Parti comuni edifici

condominiali

Detrazione del 75% in caso di passaggio di ad una classe di

rischio sismico inferiore.

Detrazione dell’ 85% in caso di passaggio a due classe di rischio

sismico.

Le detrazioni fiscali per gli immobili

229

Cosa prima novità (2017)

Misura della

detrazione65%

65%

oppure

70% per interventi che interessinol’involucro dell’edificio con un’incidenzasuperiore al 25% della superficiedisperdente lorda dell’edificiomedesimo;

75% per gli interventi finalizzati amigliorare la prestazione energeticainvernale e estiva e che conseguanoalmeno la qualità media di cui al decretodel mise 26 giugno 2015.

PeriodoSpese sostenute fino al 31

dicembre 2016

Spese sostenute anche nel periodo

1/1/2017 – 31/12/2021

cessione

credito

Solo per condòmini incapienti

e solo in favore della ditta

esecutrice dei lavori

Per tutti i condòmini (quindi non solo quelli

incapienti) ed anche verso terzi soggetti

diversi dalla ditta esecutrice dei lavori.

TABELLA RIEPILOGATIVA ECOBONUS CONDOMINI

Le detrazioni fiscali per gli immobili

230

Le altre novità in materia di reddito d’impresa

231

Super ammortamenti ed Iper ammortamenti

L’art.3 della legge di bilancio, proroga le misure di maggiorazione del 40% degliammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016, L. 208/2015 e istituisceuna nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad altocontenuto tecnologico (il c.d. Industria 4.0).

Il super ammortamento in origine:

La Legge 208/2015 ha introdotto il super ammortamento consistente in quanto segue:

Maggiorazione del costo di acquisto del 40% e successivo calcolo dell’ammortamento sulcosto di acquisto medesimo così maggiorato.

ESEMPIO

Costo del bene: euro 100.000;

Maggiorazione del 40%: euro 140.000;

Quota ordinaria di ammortamento (si ipotizza per semplicità 20%): euro 20.000(20% di euro 100.000);

Maggiore quota di ammortamento: euro 8.000 (20% di euro 40.000).

Le altre novità al reddito d’impresa

232

Super ammortamento mezzi di trasporto: la novità

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è

riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di

impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

Le altre novità al reddito d’impresa

233

Il concetto di bene strumentale nuovo

In generale, al fine di circoscrivere la tipologia di beni che beneficiano delsuper ammortamento è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale"strumentale nuovo".Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito dellastrumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, in sostanza devonoessere:

di uso durevole;

atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno delprocesso produttivo dell’impresa (Circ. 5/E del 19 febbraio 2015):

caratterizzati dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da

altri soggetti.

Le altre novità al reddito d’impresa

234

l’Iper ammortamento

L’art. 3, co.2, della Legge di Bilancio, introduce un nuovo beneficio con le stesse

caratteristiche del super ammortamento ma riconoscendo per i beni materiali

strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di

trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della

legge di bilancio) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, in luogo

dell’ordinario 40% consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del

costo di acquisto.

Le altre novità al reddito d’impresa

235

La certificazione del fornitore

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali

l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo

unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un

ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un

ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche

tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

fornitura.

Le altre novità al reddito d’impresa

236

Esclusioni da super ed iper ammortamenti

Sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare:

1) i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di

ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15

esercizi),

2) i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta

legge di stabilità.

Le altre novità al reddito d’impresa

237

Agenti e deducibilità del noleggio a lungo termine

L’art. 8, legge di Bilancio innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilitàfiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati daagenti o rappresentanti di commercio.

E’ previsto l’innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni pernoleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti dicommercio (da euro 3.615 passa ad euro 5.164).

Le altre novità al reddito d’impresa

238

ACE – Modifica della disciplina agevolativa

Con l’articolo 1 del DL 201/2011 è stato introdotto

Un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiutoalla crescita economica) alle imprese il cuicapitale proprio viene incrementatomediante conferimenti in denaro eaccantonamenti di utili a riserva.

Novità legge di bilancio 2017

È modificata la disciplina in materia ACE: riduzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del

rendimento nozionale; estensione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome

collettivo ed a società in accomandita semplice in regime dicontabilità ordinaria.

Le altre novità al reddito d’impresa

239

Dichiarazione iva - termini di invio

240

Dichiarazione iva - i nuovi termini di presentazione

La Legge di Stabilità 2015 (co. 641 e ss) aveva previsto:

l’anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio;

e la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazioneannuale dati IVA sancita dall’art. 8 – bis, DPR 322/1998.

EFFICACIA NUOVE DISPOSIZIONI: Le suddette modifiche normative avrebbero dovuto esplicare i propri effetti a partire dal periodo d’imposta 2015.

Dichiarazione iva - termini di invio

241

Con il DL Milleproroghe 2015 (DL 192/2014, conv. con mod. L.11/2015) è stata rinviatadi un anno:

dal periodo d’imposta 2015

al periodo d’imposta 2016

l’anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio ela contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazioneannuale dati IVA sancita dall’art. 8 – bis, DPR 322/1998.

L’art. 4, co. 4, lett. c), DL 193/2016 prevede quanto segue:

La modifica dei termini di invio della Dichiarazione IVA: “all’articolo 8, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mesedi febbraio,», sono sostituite dalle seguenti:

«per l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e perl’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1º febbraio e il 30aprile”.

Dichiarazione iva - i nuovi termini di presentazione

Dichiarazione iva - termini di invio

242

Dichiarazione iva - i nuovi termini di presentazione

La richiamata disposizione normative prevede:

la conferma per il periodo d’imposta 2016 dell’obbligo di invio delladichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2017

e per i successi periodi d’imposta fissa il termine di presentazione dellaDichiarazione IVA tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

PERIODO D’IMPOSTA TERMNE DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA

2016 Entro il 28.02.2017.

2017 E SEGUENTI Tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Dichiarazione iva - termini di invio

243

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

244

Il versamento del saldo iva 2016

è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA;

è venuta meno la possibilità di “unificare” la dichiarazione annuale IVA con

la dichiarazione dei redditi.

Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è

più “influenzato” dalle modalità di presentazione della dichiarazione (forma

autonoma / unificata).

Dal 2017, infatti:

245

Il versamento del saldo iva 2016

in unica soluzione;ovvero in forma rateale. A tal fine:

l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successivealla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la secondarata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello0,99% e così via;

le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza,a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata.

Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, ilnumero massimo di rate è pari a 9.

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato entro il 16.3.2017:

246

Il versamento del saldo iva 2016

A seguito del venir meno dal 2017 della dichiarazione unificata (redditi + IVA) e

del conseguente differimento del versamento al termine previsto per il saldo

delle imposte sui redditi, il Legislatore ha comunque introdotto, modificando gli

artt. 6 e 7, DPR n. 542/99 la possibilità di differire il versamento del saldo IVA al

“nuovo” termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES

247

Il versamento del saldo iva 2016

In base alla citata disposizione il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 (in

luogo del precedente 16.6) mentre quello del saldo IRES scade l’ultimo giorno del

sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le

società con esercizio coincidente con l’anno solare).

In particolare nei citati artt. 6 e 7

è stato sostituito il riferimento al differimento al “nuovo” termine di

versamento previsto dall’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001.

248

Il versamento del saldo iva 2016

Il comma 2 del citato art. 17 consente (come di consueto) di effettuare i predetti

versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.

Va sottolineato che nei citati artt. 6 e 7 per il versamento dell’IVA annuale non èpresente il riferimento anche all’ulteriore differimento di 30 giorni.

249

Il versamento del saldo iva 2016

in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese ofrazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 30.6.2017la maggiorazione sarà pari all’1,6% (0,40% x 4);

in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese ofrazione di mese tra il 16.3 e il 30.6 e suddividendo l’importo così determinatonel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate in quanto la rateizzazionedeve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni ratasuccessiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Di conseguenza il saldo IVA 2016:

può essere differito al 30.6.2017;

non è possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7 con la

maggiorazione dello 0,40%.

In saldo IVA 2016 può quindi essere versato:

250

Il versamento del saldo iva 2016

251

Il versamento del saldo iva 2016

Nell’ambito della bozza del mod. REDDITI 2017 SC, non è riproposta la

precisazione, contenuta nel mod. UNICO 2016, in base alla quale in presenza di

un saldo IVA 2016 a debito, il cui versamento è differito al saldo delle imposte

sui redditi, e di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, credito IRPEF),

la aggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente sull’ammontare non

compensato.

È opportuno che l’Agenzia intervenga a chiarire tale aspetto.

252

Il versamento del saldo iva 2016

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato tramite il mod. F24, rispettandole consuete regole.

In particolare va utilizzato il codice tributo “6099” (per gli interessi rateali“1668”), anno di riferimento “2016” e indicato il numero della rata che si staversando ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la primarata di 5, “0101” in caso di versamento in unica soluzione).Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.3 l’importo vaesposto all’unità di euro (corrisponde a quanto risultante dal mod. IVA 2017),mentre in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso alcentesimo di euro.

253

Il versamento del saldo iva 2016

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il saldo IVA risultante dal mod. IVA 2017 è pari ad € 9.000.

Il contribuente decide di rateizzarlo in 3 rate.

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:

254

Il versamento del saldo iva 2016

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Si ipotizzi che il contribuente decida di rateizzare il saldo in 3 rate con ildifferimento del versamento della prima rata al 30.6.2017.

L’importo dovuto al 30.6 è quindi pari a € 9.144 [9.000 + (9.000 x 1,6%)].

255

Il versamento del saldo iva 2016

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:

256

Assegnazione beni, c’è tempo fino al

30 settembre 2017

257

Il comma 1 consente l'applicazione delle disposizioni in tema di regime

agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di

stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) anche alle

assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30

settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I relativi versamenti rateali

dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre

2017 ed entro il 16 giugno 2018.

L'art. 70 prevede la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per

l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni

immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.

Assegnazione beni, c’è tempo fino al 30 settembre 2017

258

Le novità residuali della Legge di Bilancio

259

Novità in agricoltura

Sono previste novità in arrivo per il 2017 in ambito agricolo.

L’art.11, Legge di Bilancio, prevede che, con riferimento agli anni d’imposta 2017,

2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali, i

redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Altre novità

260

Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

L’art. 7 prevede l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento

obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie,

con imposizione indiretta agevolata. La proroga delle predette agevolazioni è

fissata al 31 dicembre 2017 anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori

in possesso dei requisiti di legge (acquisto “prima casa”).

Altre novità

261

Riduzione canone RAI

L’art. 9 prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a

90 euro.

Si tratta di un’ulteriore riduzione dell’importo del canone, già ridotto sempre

con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il

2016.

Altre novità

262

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

E’ inoltre previsto poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti

sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e

delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre

2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i

beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento

del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.

L'art. 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta

sostitutiva.

Altre novità

263

Aliquota prevista per

l’imposta sostitutiva

Tipologia di posta

8%Rivalutazione di quote e terreni da parte delle

persone fisiche;

16%/12%

Rivalutazione a favore delle società di capitali e

degli enti residenti sottoposti a IRES dei beni

d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal

bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con

aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12%

per i beni non ammortizzabili;

10%

Imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del

saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta

sostitutiva del 10%.

Altre novità

264

Argomento La nuova disciplina del gruppo IVA

Contenuto

Il nuovo art. 70-bis, DPR 633/72 disciplina i requisiti

soggettivi per l’accesso alla disciplina di gruppo.

Nel gruppo IVA un unico soggetto è responsabile

delle obbligazioni tributarie.

Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi

stabiliti in Italia e che esercitano attività d’impresa,

arte o professione, purché ricorrano congiuntamente

i vincoli finanziari, economici e organizzativi stabiliti

dalla legge (di cui all’articolo 70-ter).

Requisiti

• Vincolo finanziario

• Vincolo economico

• Vincolo organizzativo

Gruppo IVA

265

Opzione per il Gruppo IVA e sua decorrenza

ContenutoMomento dell’opzione Decorrenza

Data di opzione

1.1-30.09Decorrenza dall’anno

successivo

1.10-31.12Decorrenza dal secondo anno

successivo

Gruppo IVA

266

Precisazioni sulla disciplina dell’emissione di note di credito

Contenuto

L’emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato

pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo

dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una

nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla

detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in

diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato

pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta

che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Note di credito

267

Le novità della Legge Sabatini

268

Novità: proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018

Contenuto

Prorogato il termine per la concessione dei finanziamenti per

l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte

delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del

D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini).

Sabatini ter

269

soggetti beneficiari

Contenuto

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo

in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari

al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un

finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari

all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75%.

Sabatini ter

270

beneficio economico

Contenuto

Concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie

imprese, da parte di banche e intermediari finanziari

per investimenti in beni strumentali d’impresa,

nonché di un contributo, da parte del Ministero dello

sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati

sui predetti finanziamenti.

Sabatini ter

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Novità

Contenuto

E’ stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle

piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento,

compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a

valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione

separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.( D.L. n° 3 del 2015).

Sabatini ter

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NUOVA SABATINI- I REQUISITI DA RISPETTARE

Contenuto

Sabatini ter

Sede operativa

hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Regis tro delle

imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

Eventuali procedure concorsuali

sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o

sottoposte a procedure concorsuali

Segnalazioni

non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato

in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione

europea.

Condizioni operative

non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per

i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n.

702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per

i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER

273

Contenuto

Sabatini ter

Presentazione

della domanda

Si riparte dal 2

gennaio 2017

«Nuova

Sabatini»

274

LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Contenuto

Sabatini ter

Data di stipula

necessariamente deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda .

Copertura dell’investimento

essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi.

Importo finanziabile

essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di

euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

Condizioni di erogazione

essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula de l contratto di

finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta

giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una

pluralità di beni, l’erogazione avviene in più s oluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna

di ciascun bene;

acquisto tramite leasing

in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento

della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti

decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le

obbligazioni contrattuali.

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