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Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v. Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1 Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922 Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l’Internazionalizzazione [email protected] - [email protected] - www.csaconsulting.eu P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312 Ai gentili clienti Loro sedi Rottamazione cartelle: i primi chiarimenti e la procedura definita da Regione Lombardia (Art. 6 DL n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016) In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016) collegato alla manovra finanziaria, contenete le disposizioni relative all’abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure. In materia di rottamazione delle cartelle, il testo della legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto numerose modifiche, tra cui l’ampliamento della procedura ai ruoli del 2016 e la proroga delle domande (al 31.03.2017) e dei versamenti (l’ultima delle 5 rate in scadenza al prossimo settembre 2018). Con riferimento ai primi chiarimenti sulla procedura di rottamazione, si deve segnalare che in occasione di un incontro con il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti è stato precisato che: i) è esclusa la rottamazione per i ruoli trasmessi all’agente della riscossione a partire dallo scorso 16.12.2016, in quanto si devono ritenere affidati a partire dal 10.01.2017 (sul punto, però, nel proseguo si illustreranno alcune precisazioni delle Entrate); ii) la sospensione prevista dalle disposizioni in commento non è automatica e generalizzata, ma si riferisce solamente ai ruoli oggetto di definizione; iii) chi ha rateazioni in corso al momento della domanda, può accedere alla misura anche nell’ipotesi di versamento tardivo; iv) con riferimento alla riscossione frazionata nel corso del procedimento, è necessario ai fini della definizione agevolata che i carichi siano affidati entro il termine del 2016. Si evidenzia, inoltre, l’ampliamento delle disciplina della rottamazione alle cartelle degli enti locali: a tal riguardo, si deve segnalare l’adesione alla procedura (che, a differenza delle ipotesi ordinarie di applicazione prevede regole proprie) che è stata attivata dalla Regione Lombardia con riferimento alle ordinanze di ingiunzione (con rateizzazione solo oltre i 2.000 euro e prestazione di fideiussione per importi superiori ai 50.000 euro).

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Ai gentili clienti

Loro sedi

Rottamazione cartelle: i primi chiarimenti e la

procedura definita da Regione Lombardia

(Art. 6 DL n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016)

In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016)

collegato alla manovra finanziaria, contenete le disposizioni relative all’abolizione di Equitalia, alla

rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure. In materia di

rottamazione delle cartelle, il testo della legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto

numerose modifiche, tra cui l’ampliamento della procedura ai ruoli del 2016 e la proroga

delle domande (al 31.03.2017) e dei versamenti (l’ultima delle 5 rate in scadenza al prossimo

settembre 2018). Con riferimento ai primi chiarimenti sulla procedura di rottamazione, si deve

segnalare che in occasione di un incontro con il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti è stato

precisato che: i) è esclusa la rottamazione per i ruoli trasmessi all’agente della riscossione a

partire dallo scorso 16.12.2016, in quanto si devono ritenere affidati a partire dal

10.01.2017 (sul punto, però, nel proseguo si illustreranno alcune precisazioni delle Entrate); ii) la

sospensione prevista dalle disposizioni in commento non è automatica e generalizzata, ma si

riferisce solamente ai ruoli oggetto di definizione; iii) chi ha rateazioni in corso al

momento della domanda, può accedere alla misura anche nell’ipotesi di versamento

tardivo; iv) con riferimento alla riscossione frazionata nel corso del procedimento, è necessario

ai fini della definizione agevolata che i carichi siano affidati entro il termine del 2016. Si

evidenzia, inoltre, l’ampliamento delle disciplina della rottamazione alle cartelle degli enti

locali: a tal riguardo, si deve segnalare l’adesione alla procedura (che, a differenza delle ipotesi

ordinarie di applicazione prevede regole proprie) che è stata attivata dalla Regione Lombardia

con riferimento alle ordinanze di ingiunzione (con rateizzazione solo oltre i 2.000 euro e

prestazione di fideiussione per importi superiori ai 50.000 euro).

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Con il DL n.193 del 22.10.2016 il legislatore ha introdotto una procedura per la

rottamazione delle cartelle di pagamento. La procedura, attivabile sin dallo

scorso 24.10.2016 (data di entrata in vigore del decreto), consente di eliminare

sanzioni ed interessi di mora, nonché di versare gli importi ratealmente. La

legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto un potenziamento

dell’istituto, il cui ambito di applicazione viene ampliato ai ruoli del 2016. Viene

riconosciuta, inoltre, la possibilità di rateizzare l’importo in 5 rate, con scadenza

ultima a settembre 2018.

Con riferimento alle ingiunzioni, viene prevista la possibilità di rottamare gli

importi secondo le indicazioni e le modalità indicate dagli stessi enti locali

(in tal caso, quindi, non dovrà essere utilizzata la procedura descritta ma quella più

specifica che verrà definita dagli stessi enti come nel caso della Regione

Lombardia). Si segnala la conferma dell’applicazione della nuova procedura anche

ai ruoli inclusi in procedure di crisi da sovraindebitamento: in tal caso i

versamenti saranno definiti dal decreto di omologazione.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 DL n. 193/2016 modificato dalla

legge di conversione, i carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della

riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento,

con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e

sanzioni.

La definizione, quindi, presuppone l’integrale pagamento delle seguenti

componenti:

somme a titolo di capitale e interessi;

aggi maturati a favore dell’agente della riscossione (compresi rimborsi

spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Somme da versare Capitale e interessi.

Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione e

rimborsi spese.

Premessa

Caratteristiche definizione

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Somme espunte

dal carico

Interessi di mora.

Sanzioni e somme aggiuntive.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle spettanze a cui il soggetto dovrebbe

ordinariamente far fronte:

SPETTANZE ORDINARIE

Pagamento entro 60 giorni

Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali.

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Sanzioni da omesso versamento.

Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%).

Le spese di notifica pari ad € 5,88.

Pagamento oltre 60 giorni

Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali.

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Sanzioni da omesso versamento.

Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%).

Le spese di notifica pari ad € 5,88.

Gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti

per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento.

Gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari al 8% in luogo di quelli

ridotti del 4,65%).

Eventuali spese maturate a seguito dell’avvio di procedure esecutive.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il decreto non prevede

particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta

applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche

coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a

seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti

i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di

presentazione della domanda viene meno l’obbligo di versamento rateale). Qualora

l’interessato abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura

presuppone la rinuncia.

Ambito di applicazione

Ambito soggettivo

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CHIARIMENTI

Con riferimento al pagamento regolare delle rate scadenti nell’ultimo triennio

2016, Equitalia ha precisato che la procedura è accessibile anche nei confronti di

coloro che hanno versato tardivamente tali somme.

Equitalia, sul punto, ha chiarito che la sospensione non è generalizzata ma si

riferisce solamente alle cartelle o alle somme oggetto della domanda. In

molti casi, nell’ipotesi di rateazione, l’Ufficio dovrà procedere allo scomputo

della quota di rata relativa alla cartella che non si intende definire (o che

non si può definire). Si deve sottolineare che il debitore non può prendere

autonomamente provvedimenti circa il calcolo e lo scomputo delle cartelle rottamate

dalle somme rateizzate, ma dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall’Ufficio

competente.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ambito

soggettivo

Si applica a tutti i soggetti.

Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di

aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al

31.12.2016.

Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è

preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al

procedimento.

Con riferimento alla rinuncia al procedimento:

se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà

avvalersi della rottamazione con l’annullamento della sanzione, pagando

solo l’aggio e le spese di notifica;

se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l’ufficio ha

iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il

contribuente potrà godere della definizione agevolata rinunciando al

contenzioso in corso, pagando solo aggio e spese. Secondo il tenore

letterale della norma sembrerebbe escludersi dalla definizione agevolata della

restante parte poiché carente del requisito di somma iscritta a ruolo;

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se il contribuente, ha presentato ricorso e vinto in primo grado, non

avendo quindi alcun importo iscritto a ruolo non può accedere alla

definizione agevolata. In caso di appello da parte dell’ufficio sarà costretto a

proseguire nel contenzioso, nella speranza di concluderlo positivamente

anche nei successivi gradi di giudizio.

Si aggiunge a quanto sopra che in caso di soccombenza totale in appello, il

contribuente potrà in ogni caso procedere alla rottamazione della cartella,

ma dovrà in questo caso rinunciare all’impugnazione avanti alla

Cassazione.

CHIARIMENTI

Sempre con riferimento alla riscossione frazionata, Equitalia, in occasione di un

incontro con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha specificato che

per gli importi da versare rimane sempre necessario l’affidamento del

ruolo all’agente entro e non oltre il 2016. A titolo esemplificativo, nel caso di

soccombenza in primo grado bisognerà verificare, per la rottamazione dei 2/3 della

somma oggetto di contenzioso, l’affidamento del ruolo entro il 2016.

Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di

accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in

crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del

consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere

sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento del debito

falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione.

A tale proposito, si segnala che è stato pubblicato il 17 gennaio, sul sito di Equitalia il

modello “DA2” per appunto la “Dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano

del consumatore”

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, invece, il

legislatore ha fornito maggiori disposizioni. Sono interessati dalla procedura, i

Ambito oggettivo

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carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione negli anni dal

2000 al 2016.

CHIARIMENTI

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, Equitalia ha specificato che

possono considerarsi affidati nel 2016 solamente i ruoli trasmessi fino al

15.12.2016. Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DM 321/99, i ruoli

trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese devono considerarsi

affidati dal giorno 10 del mese successivo. Per i ruoli trasmessi dal

01.12.2016 fino al 15.12.2016, la data di affidamento si considera il 25.12.2016 (e

possono quindi essere ammessi alla procedura).

Sull’argomento si deve però rilevare che alcune delle osservazioni effettuate

da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/2003 e con la

risoluzione n. 150/2005 “riabiliterebbero” i ruoli trasmessi dal

16.12.2016 al 31.12.2016. Con i citati provvedimenti di prassi l’Agenzia delle

Entrate aveva specificato che in luogo dell’affidamento doveva essere presa

in considerazione la data di effettiva trasmissione, essendo, quindi,

irrilevante, ai fini della definizione, anche quanto disposto dall’art. 4 del

decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321, secondo cui “per i ruoli

trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende

effettuata il giorno 10 del mese successivo”.

Considerato che la specificazione si riferiva alla precedente ed analoga

definizione agevolata di cui all’art. 12 della L. n. 289/2002 (che faceva

espressamente riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati

ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000),

il chiarimento delle Entrate appare particolarmente affidabile.

Sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi:

CARICHI ESCLUSI

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I IVA all’importazione

II Recupero aiuti di Stato

III Condanne della Corte dei Conti

IV Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

provvedimenti e sentenze penali di condanna

V Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

VI Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli

enti previdenziali.

ATTENZIONE! Con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni

al Codice della strada viene in ogni caso consentito l’accesso alla procedura. In

tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui

all’articolo 27 legge n. 689/1981.

I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti

rientrano nell’applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche

dalla legge di conversione). Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione

agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali

interessati. La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi

non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia).

La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione

anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi

a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata

entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto

(al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora).

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA ATTIVATA DALLA REGIONE

LOMBARDIA

Si segnala che le somme tributarie e non tributarie di cui la Regione

Lombardia è creditrice potranno essere assoggettate alla procedura di

rottamazione con stralcio delle sanzioni prevista dalla legge Regionale n. 35

del 29.12.2016 e dalla delibera del 09.01.2017. Sono interessate, in particolare,

Enti locali e ingiunzione

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tutte le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Regione entro lo scorso

31.12.2016: l’accesso alla procedura sarà automatico e non dovrà essere

presentata alcuna istanza a condizione che gli interessati procedano al

pagamento in unica soluzione entro il prossimo 02.05.2017.

Per ottenere la rateazione delle somme superiori a 2.000 euro (importi

inferiori non sono rateizzabili) i debitori dovranno presentare apposita

domanda alla Regione Lombardia entro lo stesso termine del 02.05.2017.

In tal caso, la scadenza delle rate coinciderà con il 31.07.2017, 02.10.2017 e

30.11.2017. Per rateizzare importi superiori a 50.000 euro sarà necessario

prestare apposita fideiussione.

La procedura, come quella ordinaria, è vincolata alla cessazione dell’eventuale

contenzioso giurisdizionale nei confronti della Regione Lombardia.

Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’istituto può essere riassunto nei

seguenti termini:

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Ambito soggettivo

Ambito

soggettivo

Si applica a tutti i soggetti

Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di

aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al

31.12.2016

Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è

preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al

procedimento

Ambito oggettivo

Ruoli

ammessi

Affidati all’agente dal 2000 al 2016

Ingiunzioni enti locali ammessi secondo regole proprie

Ruoli inclusi in procedure da sovraindebitamento, con termini di

versamento indicati dal decreto di omologazione

Esclusioni IVA all’importazione

Recupero aiuti di Stato

Condanne della Corte dei Conti

Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

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provvedimenti e sentenze penali di condanna

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o

per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi

dovuti dagli enti previdenziali

Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di

interessi di mora e sanzioni), il debitore deve manifestare all'agente della

riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017),

apposita dichiarazione attraverso il modello DA1 (tramite sportello o PEC).

Considerate le modifiche intervenute, il debitore potrà, entro la stessa data,

comunicare modifiche all’istanza già presentata.

Modello istanza: DA1

Caselle e-mail/PEC: allegato

Istruzioni per la compilazione del modello: allegato

In tale dichiarazione il debitore indica (eventualmente) il numero di rate nel quale

intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonché la

pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la

dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di

prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di

tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili,

non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi

amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già

iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì

proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a

condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non

sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso

provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La procedura

Effetti della dichiarazione

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Entro il 31.05.2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno

presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute

ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese

di scadenza di ciascuna di esse. Equitalia entro il prossimo 28.02.2017

notificherà agli interessati i carichi affidati nell’anno 2016 per cui non risulta

ancora notificata la cartella (al fine di consentire la definizione).

Con riferimento all’importo delle rate viene stabilito che ciascuna delle cinque rate,

con scadenza fissata per le prime tre nel 2017 e le ultime due nel 2018, gli importi

delle rate devono essere tali da consentire il pagamento di una quota pari

al 70% nel 2017 e del restante 30% nel 2018 (nelle due distinte annualità gli

importi delle rate devono essere di pari ammontare)

IMPORTI DELLE RATE

Numero rata Importo

I (luglio 2017) 23,33%

II (settembre 2017) 23,33%

III (novembre 2017) 23,33%

IV (aprile 2018) 15%

V (settembre 2018) 15%

Tale istituto rappresenta un eccezione alla disciplina della rateazione prevista

dall’articolo 19 del DPR n. 602/73. La relativa disciplina, quindi, non si applica alla

fattispecie in esame.

In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’importo totale o

della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere

i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo

complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non

determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione

prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato (la

Comunicazione degli importi

OSSERVA

Importo delle rate

Mancato pagamento delle rate

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Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1

Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922

Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l’Internazionalizzazione

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P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312

preclusione non opera se alla data di presentazione dell’istanza sono passati

meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o

dell’avviso di accertamento).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante

domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella

dichiarazione resa, oppure mediante bollettini precompilati, che l'agente della

riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare,

oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

LA PROCEDURA

I) PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e

consente la sospensione delle procedure di

esecuzione nei confronti dell’interessato

Scadenza termine Entro il prossimo 31.03.2017

II) COMUNICAZIONE

EQUITALIA

Vengono definiti gli importi da versare e le relative

scadenze, con termine massimo di pagamento

dell’ultima rata a settembre 2018.

Scadenza termine Entro il prossimo 31.05.2017

III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del

pagamento su conto corrente, tramite i bollettini

forniti dall’agente per la riscossione o pagamento allo

sportello

Scadenza termine Entro il prossimo settembre 2018 (prima rata luglio

2017)

A seguito del pagamento delle somme indicate dalla comunicazione di Equitalia,

l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo

residuo (1). Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono

1 Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti

corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Modalità di pagamento

Discarico

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oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti

prededucibili.

Secondo quanto previsto dal DL n. 193/2016, la possibilità di definire i carichi

può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato

parzialmente (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a

condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal

01.10.2016 al 31.12.2016. In questo caso viene stabilito che:

ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene

conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e

interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle

spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di

pagamento;

restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme

versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei

carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di

sanzioni e somme aggiuntive;

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione

determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica

dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata

dall'agente della riscossione.

Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già integralmente

corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed aggio, per

beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di

aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi. Si presume che in

questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di

rateazione) l’avvenuto pagamento dell’integralità del carico.

Pagamento parziale e precedente

rateazione delle somme

OSSERVA

Definizione “automatica” del

carico

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SCHEMA RIEPILOGATIVO

Oggetto della definizione

Somme da versare Capitale e interessi

Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione e

rimborsi spese

Somme espunte

dal carico

Interessi di mora

Sanzioni e somme aggiuntive

Ambito soggettivo

Ambito

soggettivo

Si applica a tutti i soggetti

Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di

aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al

31.12.2016

Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è

preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al

procedimento

Ambito oggettivo

Ruoli

ammessi

Affidati all’agente dal 2000 al 2016

Esclusioni IVA all’importazione

Recupero aiuti di Stato

Condanne della Corte dei Conti

Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito

di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

Procedura

I) PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e

consente la sospensione delle procedure di

esecuzione nei confronti dell’interessato

Scadenza termine: Entro il prossimo 31.03.2017

II)

COMUNICAZIONE

EQUITALIA

Vengono definiti gli importi da versare e le relative

scadenze, con termine massimo di pagamento

dell’ultima rata a settembre 2018

Scadenza termine: Entro il prossimo 31.05.2017

III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento

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su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall’agente

per la riscossione o pagamento allo sportello

Scadenza termine: Entro il prossimo settembre 2018

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro

interesse.

Cordiali saluti Csa International Consulting Srl

Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco

Milano, 19 gennaio 2017