PARTE I° DISPOSIZIONI GENERALI -...

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1 COMUNE DI MORRO D’ORO - VARIANTE GENERALE AL P.R.E-. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2006 A cura Ufficio Tecnico Comunale PARTE DISPOSIZIONI GENERALI

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1 COMUNE DI MORRO D’ORO - VARIANTE GENERALE AL P.R.E-. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2006

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PARTE I° DISPOSIZIONI GENERALI

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ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO. Ai sensi delle normative vigenti in materia, la disciplina urbanistica edilizia del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Morro D'Oro si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio e degli elaborati tecnici e planimetrici di cui al successivo articolo. Si intendono inoltre recepite le norme ad efficacia diretta previste dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.)

ART.2 ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO. Gli elaborati del PIANO REGOLATORE ESECUTIVO del Comune di Morro D'Oro ai sensi del combinato disposto dell'art 12 comma 2 e dell'art.9 comma 3 della Legge Regionale N° 18/83, sono i seguenti:

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Allegato 1.v Relazione di variante Allegato 2.v Norme tecniche di attuazione in varian te Allegato 3.0 Inquadramento territoriale 100.000 Allegato 4.0 Carta dei vincoli 1:25.000 Allegato 5.0. Relazione Geologica Allegato 5.0.1 Relazione Geologica di variante Allegato 5.1. Carta Geologica e Geomorfologica... . 1:5.000 Allegato 5.2. Carta Clivometrica 1:5.000 Allegato 5.3. Carta della stabilita' dei versanti. 1:5.000 Allegato 6.0. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO COMUNALE 1:5.000 Allegato 6.1. - Stato di fatto del territorio Comunale urbanizzato e da

urbanizzare. CAPOLUOGO 1:2.000

Allegato 6.2. Stato di fatto del territorio Comunale urbanizzato e da urbanizzare. PAGLIARE .

1:2.000

Allegato 6.3. Stato di fatto del territorio Comunale urbanizzato e da urbanizzare. NUCLEI AGRICOLI

1:2.000

Allegato 7.v DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO COMU NALE E COMPARTI DI ATTUAZIONE

1:5.000

Allegato 7a.v ORTOFOTOCARTA CON DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E COMPARTI DI ATTUAZIONE

1:5.000

Allegato 7b.v VISUALIZZAZIONE OSSERVAZIONI PRESENTATE NEI TERMINI 1:5.000 Allegato 7.3.v DESTINAZIONE D'USO : - NUCLEI AGR ICOLI 1:2.000 Allegato 8.0.v DESTINAZIONI D’USO E COMPARTI DI ATT UAZIONE : -

CAPOLUOGO 1:2.000

Allegato 8.1.v DESTINAZIONI D’USO E COMPARTI DI ATT UAZIONE : - PAGLIARE

1:2.000

Allegato 8.1A .v COMPARTO DI ATTUAZIONE “I” COMPLET AMENTO DIREZIONALE

1:500

Allegato 8.1B .v COMPARTO DI ATTUAZIONE “L” ZONA PE EP 1:500 Allegato 8.2.v COMPARTI DI ATTUAZIONE : - ZONA P RODUTTIVA P.NE

VOMANO-(Impianti a rete- Lotti-viabilita'-parcheggi ) 1:2.000

Allegato 8.3.v COMPARTI DI ATTUAZIONE : - ZONA P RODUTTIVA PROPEZZANO-(Impianti a rete- Lotti-viabilita'-parch eggi)

1:2.000

Allegato 9.0. PIANO DI RECUPERO "Relazione illustrativa" Allegato 9.1v RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E TUTE LA AMBIENTALE e

RECEPIMENTO P.R.P. 1:500

Allegato 9.2. CENTRO STORICO - Stato di Fatto.... 1:500 Allegato 9.3.v CENTROSTORICO - Interventi sul Patri monio Edilizio 1:500 Allegato 9.3A CENTROSTORICO- Prospetti Esistenti e Modificati 1:200 Allegato 9.3B - " " " 1:200 Allegato 9.3C " " " 1:200 Allegato 9.3D " " " 1:200 Allegato 9.4 ABBAZIA DI PROPEZZANO, CONVENTO DI S.ANTONIO , CASE

RURALI -Stato di Fatto ed Interventi sul Patrimonio Edilizio 1:500

Allegato 9.5 TIPOLOGIE, ARCHETIPI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Allegato 10.0 SCHEDE PROGETTUALI - SCHEMI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI.

Allegato 11 Delimitazione Centri Abitati 1:5000 Allegato 12.v Recepimento Piano territoriale provin ciale 1:10000

Allegato 13.v Vincoli Preordinati all’esproprio e v incoli richiesti da altri enti

TAVOLE PRE VIGENTE INVARIATE

TAVOLE DI VARIANTE

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In caso di mancata rispondenza tra normativa tecnica ed elaborati grafici prevale la norma scritta. In caso di mancata corrispondenza tra elaborati grafici prevale quello a scala con minore denominatore.

ART. 3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Le Norme Tecniche di Attuazione, in conformità dell'art.17 della L.R 70/95', disciplina gli standard funzionali e residenziali nonché la definizione e l'applicazione dei parametri relativi all'edificazione ed il rispetto del superamento delle barriere architettoniche ed altro ai sensi delle normative vigenti in materia.

ART. 4 - EDIFICI STRADE E MANUFATTI ESISTENTI Gli edifici, le strade e gli altri manufatti esistenti o in corso d’opera all'atto dell' adozione del piano, in contrasto con le destinazione di zona e/o i parametri urbanistici ed edilizi del piano stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguati alle nuove prescrizioni e previsioni. E' comunque consentito, per gli edifici esistenti regolarmente autorizzati prima dell'adozione del P.R.E. o condonati ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia, conservare le superfici ed i volumi esistenti e/o assentiti qualora siano superiori a quelli consentiti dagli indici di zona, anche in caso di demolizione e ricostruzione .

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PARTE II° - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

ART. 5 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.E.

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Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilita', piani particolareggiati di esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità dei piani particolareggiati, dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, turistici e dei piani di recupero di cui rispettivamente alle leggi statali vigenti in materia . Le prescrizioni e i grafici del P.R.E. specificano e delimitano anche gli ambiti di intervento di iniziativa privata entro i quali il rilascio dei Permessi di Costruire singole e' subordinato alla formazione di un comparto unitario o sub-comparto, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n° 18/83. E' esclusiva facoltà dell'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati, previa apposita deliberazione consiliare, suddividere i comparti unitari, in uno o più sub comparti aventi autonomia funzionale, e nel rispetto del disegno complessivo già determinato dal P.R.E. per l’intero Comparto, a condizione che sia dimostrata da parte dei richiedenti: 1) che l'onere di spesa occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ricadenti nel sub comparto, sia uguale o superiore all'onere complessivo spettante pro-quota ed occorrente per la realizzazione dell'intero comparto, da documentare sulla base di computo metrico estimativo redatto mediante applicazione del Prezziario Regione Abruzzo vigente al momento della richiesta. 2)che le "aree standard" da cedere, ricadenti nel sub-comparto, siano pari o superiori a quelle previste e spettanti pro-quota nell'intero comparto. E' inoltre esclusiva facoltà dell'amministrazione approvare l'attivazione anche di sub-comparti che prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazioni e cessioni di aree standard inferiori a quelle spettanti pro-quota, a condizione che gli oneri relativi alle parti mancanti, vengano interamente versati su apposito Conto Corrente e così' quantificati: 1) Opere Urbanizzazione = differenza tra il costo delle opere spettanti pro-quota

ed il costo delle opere proposte nel sub comparto, calcolato mediante computo metrico estimativo redatto in base al prezziario regionale vigente;

2) Aree da cedere = differenza tra il valore delle aree da cedere spettante pro-quota ed il valore delle aree proposte in cessione nel sub comparto, valutate con riferimento ai valori medi stabiliti per la zona di riferimento dall'Osservatorio Provinciale dell'Ufficio del Territorio.

L'attivazione del Sub-Comparto Funzionale è subordinato alla stipula di idonea convenzione il cui importo a garanzia, non può essere inferiore a 1,5 volte il costo documentato risultante da Computo Metrico estimativo, redatto mediante l’applicazione del Prezziario Regionale e riferito alla realizzazione dell’intero Comparto. Con riferimento alla mappa degli asservimenti delle aree, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al rispetto della procedura prevista dalla L.R. vigente. L’attivazione di sub-comparti funzionali deve essere ritenuta ammissibile ed approvata dal Consiglio Comunale solo ed unicamente nel rispetto del disegno complessivo determinato dal P.R.E. per l’intero Comparto, soprattutto nel caso in cui le aree da cedere e destinate allo standard urbanistico del Piano facciano parte di due o più sub – comparti. Nelle tavole di P.R.E. sono riportati i perimetri, relativi ai comparti d'attuazione, nell'ambito dei quali il rilascio del Permesso di Costruire diretto e' subordinato alla stipula di una convenzione, tra privati proprietari ed il Comune, nella quale verranno definite le modalità' di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal P.R.E. e non ancora realizzate, nonché le modalità di cessione delle relative aree destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria.

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ART. 6 DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI Per le varie parti di territorio disciplinate dagli strumenti urbanistici, sono indicate le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree. La disciplina d'intervento (norma scritta e cartografica) precisa le destinazioni facoltative, le destinazioni obbligatorie e quelle escluse. Le destinazioni specificate nel piano urbanistico sono fondamentalmente: - abitazioni; - uffici privati e studi professionali; - esercizi commerciali, paracommerciali al dettaglio quali negozi, bar, ristoranti, farmacie, rivendite sali e tabacchi, botteghe per attività artigianali non moleste (lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie ecc.);

- botteghe per attività artigianale di servizio (idraulico, fabbro, falegname, carrozziere, meccanico ecc.);

- servizi pubblici di interesse urbano (ENEL, N.U. ecc.); - edifici e complessi destinati a servizi vari di interesse regionale, provinciale e cittadino;

- impianti artigianali nonché le botteghe artigiane; - impianti industriali; - depositi e magazzini non di vendita; - depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali e in terreni di edifici aventi altre utilizzazioni;

- uffici pubblici statali e parastatali, regionali, provinciali e comunali; - edifici ed attrezzature pubbliche o private per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero e lo sport ;

- impianti sportivi per competizioni; - alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, agriturismo, ricettività rurale, extra alberghiera e di turismo per il territorio agricolo, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di servizio secondo le leggi in materia.

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PARTE III° - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI

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ART.7 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Ai fini del dimensionamento dell'edificazione, l'indicatore prioritario assunto, e' stata la superficie utile abitabile; ad ogni abitante e' stato attribuito una Se pari a 30 MQ. Le aree destinate a verde ed attrezzature pubbliche sono state localizzate nelle planimetrie di P.R.E. ed in particolare sono stati attribuiti per ogni abitante le seguenti dotazioni di spazi pubblici: - area per attrezzature scolastiche e per l'infanzia (asilo nido, scuola materna e scuola dell'obbligo): 6 MQ/Ab; - aree per attrezzature di interesse comune (amministrative, sanitarie, religiose, sociali, assistenziali): 3,5 MQ/Ab - aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport: 9 MQ/Ab; - aree di parcheggi pubblici: 5,5 MQ/Ab. Art.7.1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1) E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate, a parcheggi di uso locale e a spazi di sosta e di distribuzione, nonché ad altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche a servizio dell'area ed alle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili come verde attrezzato ai sensi del punto "C" dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n° 1444. La S1 si esprime in mq. Le aree di urbanizzazione primaria definite dall'art.4 L. 29 settembre 1964, comprendono: - strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili (art. 2, L.R. n° 89/98; - spazi di sosta e di parcheggio e piazze (art. 2, L.R. n° 89/98); - Fognature ed impianti di depurazione (art. 2, L.R. n° 89/98); - rete idrica; - rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e relative sottostazioni e centraline (art. 2, L.R. n° 89/98); - pubblica illuminazione; - spazi di verde pubblico attrezzato, di arredo e di rispetto (art. 2, L.R. n° 89/98); - barriere di protezione dal rumore (art. 2, L.R. n° 89/98); - spazi per la raccolta dei rifiuti (art. 2, L.R. n° 89/98); - cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (salvo le

aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalla regione). Art.7.2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2) E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, comprendente quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato o parco, per il gioco e per lo sport nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione secondarie riportate nell’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comprendono: - asili nido e scuole materne; - scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; - mercati di quartiere; - delegazioni comunali ed altri uffici di quartiere (art. 2, L.R. n° 89/98); - chiese ed altri edifici per il culto; - impianti sportivi ed aree verdi ed attrezzature a parco per il gioco e lo sport (art. 2, L.R. n° 89/98) di quartiere; - centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie e ricreative di quartiere (art. 2, L.R.

n° 89/98); - parcheggi pubblici (art. 2, L.R. n° 89/98); - aree verdi di quartiere.

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Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate art. 8 D.P.R. 380/01. Le opere di allaccio della zona di intervento ai pubblici servizi sono considerate egualmente come opere di urbanizzazione. Art.7.3 Standard dei negozi Negli edifici residenziali, possono essere realizzate superfici edificate di interesse locale (negozi) nella misura di 7,00 mq. di superficie per abitante (1 abitante = 30 mq. di Se); tale standard può essere realizzato solo se previsto dalle specifiche norme di zona e le relative superfici vanno comunque computate ai fini della determinazione della superficie edificabile (Se). Per negozi si intendono locali situati anche all’interno degli edifici prevalentemente, destinati ad esercizi commerciali e paracommerciali, ad attività amministrative di servizio e studi professionali. Art.7.4 Standard di spazi di uso pubblico a) Per le destinazioni non residenziali, terziarie, commerciali (esercizi commerciali

all'ingrosso, centri commerciali, grandi esercizi commerciali al dettaglio, ai sensi della Legge 11/06/71’ n° 426), direzionali, turistiche sono stati previsti spazi pubblici, escluse le sedi viarie ed il verde pubblico, in ragione di non meno di 0,8 mq/mq di superficie edificabile di cui almeno la metà è stata destinata a parcheggi di uso pubblico.

b) Per gli insediamenti industriali ed artigianali sono stati previsti nei piani attuativi,

spazi pubblici o destinati ad attività' collettive , verde pubblico e a parcheggio, escluse le sedi viarie, in ragione di non meno del 10% dell'intera superficie territoriale ed ogni caso di entità' non inferiore al 30% della superficie edificabile.

Art.7.5 Standard parcheggi I parcheggi previsti dalle presenti Norme si suddividono nelle seguenti categorie: - P1 Parcheggi di urbanizzazione primaria; - P2 Parcheggi privati di uso pubblico; - P3 Parcheggi privati annessi agli edifici. I parcheggi (P1) di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici necessari a soddisfare esigenze elementari di mobilita' e di sosta all'interno del sistema urbano. Essi sono considerati opere di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o la loro previsione in opportuno raggio di accessibilità' e quantità' sono prefissate dalle vigenti disposizioni in materia , cioè' pari a 5,5 MQ/AB . Nell'aggregato urbano esistente e nei Piani Urbanistici di previsione i parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) sono individuati negli elaborati grafici del Piano. - I parcheggi di tipo (P2) sono parcheggi privati di uso pubblico; negli insediamenti a prevalente carattere direzionale, terziario, turistico e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato, in conformità alle vigenti disposizioni in materia vanno reperiti ai margini dei lotti in forma non frammentata, di facile accesso, fruibilità' ed utilizzo; tali parcheggi sono in aggiunta ai parcheggi privati (P3) e vanno ceduti in uso gratuito al Comune prima del rilascio del certificato di agibilità' ed in quantità' pari a: a) 40 MQ ogni 100 MQ di "Se" per nuovi insediamenti, parti in ampliamento, demolizione e ricostruzione b) 20 MQ ogni 100 MQ di "Se" per interventi di ristrutturazione.

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- I parcheggi annessi agli edifici (P3) sono parcheggi privati, la quantità' viene fissata dall'art.41 sexies della legge n.1150/42 e dalla legge n.122 del 24/3/89 e dalle vigenti disposizioni in materia in rapporto ai diversi usi del territorio: c) 30 MQ ogni 100 MQ di "Se" per gli edifici residenziali, (nuove costruzioni, parti in ampliamento, demolizione e ricostruzione).

d) 25 MQ ogni 100 MQ di "Se", turistico, direzionale, artigianato di servizio. e) in ragione di quanto previsto, per le strutture commerciali della media e grande distribuzione dall' Art. 7 comma 3° della L.R. n. 62 del 9.08.1999.

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ART. 8 CRITERI DI CALCOLO E DI VALUTAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI. ART. 8.0 NORME GENERALI Il processo edilizio, di urbanizzazione e di riqualificazione urbana nelle varie zone del territorio comunale e' regolato sia per quanto riguarda l'attuazione dello strumento urbanistico vigente che per il controllo dell’attività' edilizia, dalle prescrizioni della L.R 52/89' e successive modifiche ed integrazioni e dai parametri edilizi definiti dalle Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente. ART. 8.1 APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI Oltreché' i parametri di riferimento di cui all'art.2 della L.R 52/89’ si riportano di seguito ulteriori definizioni di grandezze e di parametri nonché i criteri di calcolo e di valutazione degli stessi. - L'indice di utilizzazione territoriale (Ut) si applica nei Piani Urbanistici Attuativi. - L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) si applica per gli interventi sui singoli lotti, sia nel caso di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono tali piani urbanistici. - La (Uf) specifica la superficie edificabile costruibile su ciascun lotto. Nel caso di edificazione regolata da un piano urbanistico attuativo, i totali delle Superfici edificabili costruibili nei singoli lotti applicando gli indici di utilizzazione fondiaria non possono superare quelli calcolati applicando l'indice di utilizzazione territoriale sulla Superficie territoriale, salve diverse prescrizioni. Il processo di urbanizzazione e di riqualificazione urbana nelle varie zone del territorio comunale e' regolato dai seguenti parametri urbanistici: ART. 8.1.1 SUPERFICIE TERRITORIALE(St)

Per superficie territoriale, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione territoriale, si intende l'area complessiva formata dalla somma della superficie fondiaria e delle superfici per opere di urbanizzazione primarie e secondarie. La superficie territoriale si misura al netto delle superfici delle fasce di rispetto stradali e delle strade pubbliche esistenti e previste dallo strumento urbanistico, perimetralmente all'area ed al lordo delle strade locali esistenti o previste internamente all'area di intervento. Per comparto di attuazione si intende l'unita' di intervento urbanistico corrispondente alla Superficie territoriale dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata. La superficie territoriale e' espressa in mq. ART. 8.1.2 SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) Per superficie fondiaria, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione fondiaria Uf, si intende quella parte di area che risulta dalla Superficie territoriale St, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2. Le fasce di rispetto stradale confinanti con lotti edificabili concorrono a determinare la superficie fondiaria al 50% , qualora ceduta gratuitamente al Patrimonio Comunale, con spesa a totale carico del richiedente. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti fino alla superficie minima di intervento, che rappresenta la minima dimensione fondiaria sottoponibile a Permesso di Costruire. Nel caso di intervento diretto la Superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto a cui applicare l'indice di utilizzazione fondiaria Uf. La superficie fondiaria e' espressa in mq. ART. 8.1.3 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (S1) :

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La superficie per opere di urbanizzazione primaria e' rappresentata dalla somma delle superfici definite dall’art. 7.1. I rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio sono definiti dall'art. 3 del D.M. 2/4/1968, n° 1444. La S1e' espressa in mq. ART. 8.1.4 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2)

E' rappresentata dalla somma delle superfici definite dall’art. 7.2. I rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio sono definiti dall'art. 3 del D.M. 2/4/1968, n° 1444. La S2 e' espressa in mq. ART. 8.1.5 SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (Sm)

Superficie minima richiesta dalle norme di zona per la Superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto o per la Superficie territoriale di ogni Piano Urbanistico attuativo. Nel caso di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata la Sm è individuata negli Elaborati Grafici del P.R.E. La Sm e' espressa in mq. ART. 8.1.6 INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la Superficie edificabile dei fabbricati (Se) e la Superficie territoriale (St). Si esprime in mq./mq. ART.8.1.7 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la Superficie edificabile di un fabbricato (Se) e la Superficie fondiaria Sf). L'(Uf) e' espressa in mq./mq. ART. 8.1.8 CARICO URBANISTICO (Cu) Per carico urbanistico si intende l'impegno complessivamente indotto, sul sistema pubblico delle infrastrutture e dei servizi, da parte delle attività insediate o da insediare. ART. 8.1.9 CAPACITA' INSEDIATIVA (Ci)

Per capacita' insediativa si intende la superficie edificabile complessivamente realizzabile all'interno di un comparto di attuazione o nell'ambito di un singolo lotto. Nel caso delle zone residenziali puo' essere misurata in abitanti insediabili e, nel caso delle zone produttive, in addetti insediabili. ART. 8.1.10 UNITA' IMMOBILIARE (Ui) Si intende per unita' immobiliare la minima entita' edilizia censita nel Catasto Urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui essa censita (es. appartamento,negozio,laboratorio artigiano , etc...)

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ART. 8.1.11 UNITA' FONDIARIA (Unf) Si intende per unita' fondiaria l’entità edilizia contenente una o piu' unita' immobiliari, configuratesi, dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se' stante, anche se costruito in aderenza. ART. 8.2 PARAMETRI EDILIZI Nel caso in cui il Piano Urbanistico vigente determini soltanto il Vmax edificabile (V.p.p),puo' ricavarsi la Superficie edificabile Se applicando la formula: Se=Vmax/3,20 ( art.2, L.R. 52/89' ).Il processo edilizio e' regolato dai seguenti parametri : ART. 8.2.1 SUPERFICIE EDIFICABILE (Se)

La superficie edificabile va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di tutti i muri. Sono, tuttavia, esclusi dal computo della superficie edificabile: 1) i locali a piano terra e seminterrato, purché di altezza non superiore a mt. 2,40, a

condizione che siano destinati a ripostigli, cantine, e simili, autorimesse singole o collettive, e contenuti entro il limite di superficie coperta (Sc).

2) i servizi ausiliari condominiali ad esclusivo uso degli inquilini; 3) le autorimesse (situate nei piani, interrati e/o seminterrati ) e ai relativi

collegamenti verticali, che non eccedono le superfici destinate a parcheggi privati dallo strumento urbanistico o dalle leggi vigenti;

4) i locali posti al Piano Terra di altezza non superiore a mt.2,70 adibiti ad

autorimessa, con vincolo di destinazione d'uso permanente da iscriversi nei registri immobiliari sino ad una superficie massima pari al 20% della Su abitabile residenziale ed al 30% della Su abitabile a diversa destinazione (Art.9 L.122 del 12/2/89) ;

5) le cantine e ai depositi di servizio, localizzati nei piani interrati e/o seminterrati, nei

casi in cui i locali ad essi adibiti non presentano i requisiti ad uso abitativo . 6) le scale e ascensori per una superficie utile non eccedente rispettivamente i mq.

18,00 e 6,00 , misurata al netto delle murature, per ogni piano; 7) i portici di uso pubblico; 8) gli androni situati al piano di accesso dell'edificio per una superficie utile complessiva

non superiore al 10% di quella coperta dall'edificio; 9) i balconi e le logge coperte ; le logge non sono computabili fino ad una superficie,

per ogni piano, pari al 15% di quella coperta (Sc); 10) i sottotetti non utilizzabili, i sottotetti non praticabili, i sottotetti anche praticabili

purché l’altezza della quota interna dell’imposta del solaio di copertura ( H2 di cui alla fig. 1.2 allegata), non risulti maggiore di cm. 30, con pendenza della falda <= al 35° e che abbiano esclusivamente destinazione d’uso accessorie, quali locali di sgombero, lavanderie, ripostigli, ecc. E’ consentito, tuttavia, fermo restando H2= cm 30, aumentare la pendenza del tetto, solo ed esclusivamente qualora il richiedente si impegni, previo calcolo dimensionale e dimostrativo, a firma di tecnico abilitato, che dimostri la necessità di aumentare la pendenza, alla installazione di sistemi di produzione di calore o energia alimentati da pannelli solari a filo falda tetto.

11) i porticati ad uso privato fino ad una superficie pari al 30% di quella coperta;

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12) Nelle zone "E"(Agricole) i locali interrati e/o seminterrati non concorrono alla

determinazione della Se, qualora il loro ingombro sia contenuto entro il limite massimo della superficie coperta, del fabbricato residenziale. I locali interrati ubicati al di fuori della Superficie Coperta del fabbricato residenziale concorrono nel computo della S.E.

Per quanto ai precedenti punti 1, 3, 5 e 12, i piani seminterrati non concorrono alla formazione della Se qualora la loro altezza fuoriterra media, risultante dal rapporto tra la superficie laterale fuori terra, misurata all’intradosso del solaio del vano seminterrato ed il perimetro del fabbricato, non superi mt. 1,50. ART. 8.2.2 SUPERFICIE UTILE (Su) La superficie utile di un locale e’ data dalla superficie netta interna (compresi eventuali spazi destinati ad armadi a muro), ma escluso ogni altro spazio esterno all'alloggio vero e proprio come logge e balconi, nonché cantine, autorimesse e simili. ART. 8.2.3 VOLUME (V)

Il volume degli edifici si computa in mc., vuoto per pieno, come sommatoria dei prodotti della superficie edificabile dei vari piani per le rispettive altezze lorde misurate dal pavimento all'estradosso del solaio soprastante. ART. 8.2.4 NUMERO DEI PIANI (P) E' il numero dei piani agibili, anche solo in parte e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la superficie edificabile, cosi' come definita precedentemente. ART. 8.2.5 ALTEZZA DEGLI EDIFICI (He) E' la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano di sistemazione esterna (post operam) dell'edificio (Fig. da 1.0 a 1.7),con :

a) il piano orizzontale dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile nel caso di copertura orizzontale anche se con parapetto purche' avente altezza inferiore a mt.1,20;

b) la parte superiore al parapetto nel caso che lo stesso abbia altezza superiore a

mt. 1,20 (decurtato di mt. 1,20 di cui al punto a). c) la linea di gronda del tetto qualora l'ingombro del tetto sia contenuto entro

un'inclinata del 35% ed abbia una quota interna netta all'imposta, rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, di non oltre 30cm. ed altezza al colmo di mt.2,50 .

d) sul punto d'incontro del prolungamento delle pareti perimetrali con

l'imposta del tetto nel caso di altezza superiore a 30 cm.; stessa determinazione e' altresì assunta nel caso che lo sporto di gronda perimetrale risulti maggiore di mt. 1,50.

e) a 2/3 di H3 nel caso che l'altezza al colmo superi mt.2,50. f) al colmo del tetto , con la sola esclusione di locali tecnici quali vani scala,

ascensori, ecc., qualora:la pendenza del tetto supera il 35% o il 45% nel caso di deroga previsto dall’Art. 8.2.1 comma 7.

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Per quanto riguarda la quota del piano d'imposta post operam (con valore di caposaldo di riferimento) si fa’ sempre riferimento:

a) Nel caso di sistemazione esterna inclinata , ad ogni quota della stessa corrisponde una specifica altezza e pertanto l’edificio presenta altezze variabili in funzione della quota di sistemazione esterna (post operam) dell'edificio.

b) dalla valutazione della altezza massima dell'edificio è escluso il prospetto relativo

all'accesso ai locali interrati e/o seminterrati.

Per tale caso, unitamente a tutti gli altri del presente paragrafo, si farà riferimento ai metodi di calcolo riportati negli schemi grafici che seguono ( da Fig. 1.0 a Fg. 1.8 ) . ART. 8.2.6 ALTEZZA DEI VANI (h) Le altezze utili dei vani vanno misurate dal pavimento alla quota di imposta del solaio di copertura del vano stesso. Quando si tratti di vani abitabili la cui superficie rientra nel calcolo della Se, l'altezza utile non potrà essere inferiore a 2,70 mt. e superiore a 3,00 mt. Sono consentite altezze superiori a 3,00 mt. a condizione che nel calcolo della Se venga inserita una superficie aggiuntiva (mq.) dedotta dal maggior volume del vano (mc.), rispetto al consentito, diviso mt.3,00 . Tale norma vale anche in caso di ristrutturazione degli edifici esistenti; non vi e' limite di altezza che fino al raggiungimento di ml.4,50, nel caso di sopraelevazione di edifici monopiano. Quando si tratti di vani destinati ad attività commerciali l'altezza utile non potrà essere inferiore a 3,00 mt. e superiore a 4,20 mt. . Sono consentite altezze inferiori fino a mt.2,70 solo se il vano disporrà di idoneo impianto di ventilazione e di areazione; altresì sono consentite altezze superiori a condizione che venga, cosi' come al comma precedente, inserita una superficie aggiuntiva dedotta dal maggior volume del vano ,rispetto al consentito, diviso mt.4,20. In casi di vani aventi il solaio di copertura inclinato l'altezza utile e' data dalla media delle altezze misurata all'imposta e al colmo. ART. 8.2.7 SUPERFICIE COPERTA (Sc) La superficie coperta degli edifici, espressa in mq., è data dalla massima proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali dei piani completamente fuori terra, esclusi i piani interrati o seminterrati se non computati come Se e le parti aggettanti aperte, come balconi, tettoie a sbalzo, sporti di gronda e simili. ART. 8.2.8 RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA (Q) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile, in percentuale, tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. ART. 8.2.9 LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. ART. 8.2.10 SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro delle aree medesime e che hanno distanze tra pareti

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fronteggianti inferiori a quelle, ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono classificati nei seguenti tipi: a) patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a piu' piani, con normali minime non inferiori a mt. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a mt. 4,00 . b) cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra e' superiore a mt. 8,00 e la superficie del pavimento superiore ad un quarto di quello delle pareti che la circondano, nel caso di pareti arretrate il calcolo deve essere esteso al piano verticale corrispondente le pareti. c) chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore ad un ottavo di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt. 20,00 e con una normale minima di fronte ad ogni finestra non inferiore mt.4.00. ART. 8.2.11 DESTINAZIONE D'USO Per destinazione d'uso si intende la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area e/o la costruzione. ART. 8.2.12 INDICE DI PIANTUMAZIONE -N°/Ha- E PERMEABILITA' DEI SUOLI Indica il numero di piante d'alto e medio fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone o comparti con l'eventuale specificazione delle essenze. Nelle aree edificabili, in caso di nuove costruzioni, deve essere garantita inoltre la permeabilità del suolo pari a non meno del 50 % dell’area scoperta residua dopo aver realizzato la costruzione e del 70% per le aree ricadenti nel vincolo idrogeologico del P.T.P. (Vedi TAV. 12.V:). ART 8.3 DISTANZE DAI CONFINI E TRA GLI EDIFICI Sono le distanze minime intercorrenti tra i fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, dai confini urbanistici, o dal ciglio stradale e si misurano a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o balconi chiusi), dalla proiezione orizzontale dei medesimi. Le distanze minime fissate dallo strumento urbanistico tra gli edifici ed i confini di proprietà, i confini urbanistici ed i cigli stradali, sono cosi' stabilite: a) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno mantenute le distanze

minime tra edifici e di questi dai confini e dalle strade non inferiori a quelle preesistenti.

b) per gli edifici di nuova costruzione da realizzare su aree di nuovo impianto e'

prescritta una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio piu' elevato, comunque non inferiore a mt. 10,00.

Restano escluse dal computo delle distanze eventuali costruzioni monopiano adibite ad uso diverso dell'abitazione (tipo garage, depositi, ripostigli, ecc..) ed avulsi dal fabbricato principale nei confronti dei quali resta valido quanto indicato dalle norme del Codice Civile qualora fronteggino costruzioni similari. Restano esclusi gli sporti delle pareti quali cornicioni balconi, pensiline; i balconi non possono comunque avere una sporgenza superiore ad un terzo della distanza dal confine di proprietà, ed in ogni caso devono essere rispettati i limiti imposti dal C.C.

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Nella realizzazione di complessi edilizi su aree di nuovo impianto, quando tra due fabbricati risulti interposta una strada destinata al traffico veicolare, con esclusione delle strade a fondo cieco, la distanza tra i fabbricati deve essere uguale alla larghezza della sede stradale incrementata di : - mt. 5,00 per lato, in caso di strade con larghezza inferiore a mt. 8,50 ; - mt. 7,00 per lato, in caso di strade di larghezza compresa tra i 8,50 e i 15,00 mt.; - mt. 10,00 per lato in caso di strade con larghezza superiore a mt. 15,00. Qualora le distanze come sopra definite risultino inferiori all'altezza del fabbricato piu' elevato, il distacco dal ciglio stradale va aumentato fino ad ottenere una distanza tra gli edifici almeno pari all'altezza del fabbricato piu' elevato. Le distanze minime dei fabbricati dai confini urbanistici e di proprieta' non devono essere inferiori a mt.5,00; e' ammessa una distanza minima di mt. 3,00 dai confini urbanistici relativi ad aree a verde pubblico, ed in aderenza al verde di rispetto stradale e verde privato se della stessa proprietà. In considerazione dello stato di fatto e della disposizione degli edifici esistenti sono consentiti allineamenti su fronte strada anche lungo il ciglio stradale, fermo restando un marciapiede di larghezza minima come quelli esistenti ed a condizione che la sagoma dei fabbricati prospettanti su strada, considerata in sezione trasversale a questa, sia contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale (sede carrabile + marciapiede) e per ordinata pari misura (fig.1.8). In caso di fabbricati ad angolo su strade di diversa lunghezza, l'altezza massima consentita per la strada di maggiore larghezza puo' essere concessa per il prospetto sulla strada di larghezza minore fino ad un risvolto massimo di mt. 12,00 . Nel caso di edifici filostrada sono consentite sporgenze nei limiti dell'ingombro del marciapiede esistente e comunque fino ad un max di mt. 1,50 e la quota dei balconi non deve essere inferiore a mt.3,50 misurata all'intradosso. Per le pareti di edifici prospicienti spazi interni, le distanze minime sono determinate in base a quanto previsto all’art. 8.2.10 "spazi interni degli edifici", della presente normativa. Qualora le norme del Piano Regolatore lo prevedano, e’ anche ammissibile la costruzione sul confine di proprieta' e nel caso di gruppi di edifici prospicienti spazi pubblici,( escluse le strade aperte al traffico veicolare) che formino oggetto di piani attuativi e' consentito edificare a meno di 5 metri dal confine di proprieta' e/o urbanistico, fermo restando una distanza minima di metri 10,00 tra edifici. ART. 8.4 ALLINEAMENTO E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione. Tale linea di edificazione e’ obbligatoria nel caso che cio' sia previsto dalle norme e dai grafici dello strumento urbanistico generale o attuativo, e' facoltativa, e rappresenta quindi il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce (strada, piazza etc...), nel caso di nessuna indicazione in merito. In questo secondo caso l'allineamento sul fronte strada, piazza, etc.. può essere concesso, a condizione che: 1. l'edificazione sul fronte strada abbia raggiunto una quota pari ad almeno il 50%

dell'intera edificazione prevista dal Piano lungo lo stesso fronte strada (da valutare attraverso la sommatoria dei confini fronte strada dei singoli lotti gia' edificati) e che la maggior parte dei fabbricati gia' costruiti siano in allineamento. Il tratto di strada da prendere in considerazione e' quello compreso tra due intersezioni di strade pubbliche esistenti.

2. La possibilità di allargamento della viabilità esistente sia già compromessa dagli edifici ubicati nel tratto di strada da prendere in considerazione come prima definito. Tale situazione deve risultare da perizia giurata redatta da tecnico progettista,

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adeguatamente motivata e documentata da rilievi e fotografie del sito, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, per le Strade Comunali e Vicinali ed all’Ente proprietario, per le altre Strade.

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PARTE IV °- PREVISIONI E VINCOLI DEL PIANO REGOLATORE

ESECUTIVO

ART.9 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

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L'edificazione sul territorio comunale, oltre che dalle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia e salvo le specifiche prescrizioni previste per ogni singola zona, e' regolata dalle seguenti norme di carattere generale . a)nelle zone residenziali sono consentite solo le destinazioni d'uso che risultano indicate dalle norme di zona ; b)in tutto il territorio comunale sono vietati, in linea generale, depositi di rottami (eventuali autorizzazioni possono essere rilasciate previa autorizzazione del Consiglio Comunale); c)previo presentazione di relazione tecnica asseverata e corredata da documentazione fotografica, che ne constati la fatiscenza e la precarietà statica, gli edifici esistenti nelle varie zone del P.R.E., ad eccezione di quelli su cui gravano vincoli preposti all'espropriazione e/o ricadenti nei piani di recupero (Zona "A") o con vincoli di conservazione, aventi una superficie edificabile complessiva superiore a quella consentita dall'applicazione degli indici di zona, possono conservare la superficie edificabile complessiva preesistente, anche in caso di demolizione e ricostruzione a condizione che le sagome, i profili, e gli ingombri a terra siano contenuti nell'ambito di quelli preesistenti. Qualora le distanze dai confini e dai fabbricati siano inferiori a quelle delle presenti norme tecniche di attuazione, le pareti che si affacciano su detti fronti devono essere cieche. Nel caso in cui siano rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati previsti dalle norme, ovvero, si renda necessario reperire spazi di uso pubblico ivi compreso l'allargamento di strade, fermo restante il mantenimento delle superfici edificabili, e' possibile la modificazione delle sagome e degli ingombri a terra, a condizione che l'altezza massima sia contenuta nei limiti di quella prevista per la sottozona . Quando si tratti di edifici preesistenti aventi una destinazione non residenziale con altezza maggiore di 6 mt., la superficie edificabile complessiva realizzabile verra' desunta in base alla sagoma suddivisa in piani aventi un'altezza totale (utile + solaio) di almeno 3,00 mt. ; d)le aree sulle quali insistono costruzioni, legittimamente realizzate prima dell'adozione del P.R.E. ovvero condonate ai sensi delle normative vigenti in materia possono essere, eventualmente, frazionate purche' i nuovi lotti, assegnati alle costruzioni preesistenti, siano tali da rispettare le prescrizioni contenute nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda gli indici urbanistici ed edilizi ; tale circostanza dovrà essere opportunamente documentata con apposita scheda urbanistica riferita al fabbricato esistente, firmata da tecnico abilitato, in sede di richiesta di Permesso di Costruire sul lotto derivato dal frazionamento o in caso di intervento sul fabbricato esistente; e)ai fini del computo della superficie edificabile complessiva realizzabile in applicazione degli indici di zona, si deve tener conto della superficie calcolata ai sensi dell’art. 8.2.1 delle presenti norme ; f) 1In tutti i lotti, previsti ad edificazione diretta o subordinati alla formazione di comparto nelle sottozone di tipo “B”-“C”-“D” e “F”, prospettanti la S.S. 150 del Vomano nel tratto compreso nella delimitazione del centro abitato della F.ne Pagliare di cui alla tav. 11 del Presente PRE, è facoltà dei proprietari aumentare l’indice di edificabilità fissato per ciascuna sottozona, fino ad un massimo di 0,90 mq/mq. In tal caso, dovrà restare invariata la capacità edificatoria di tipo residenziale fissata per la sottozona in cui ricade il lotto con un minimo di 0,30 mq/mq, mentre potrà essere utilizzata la restante capacità edificatoria, fino al limite di 0,90 mq/mq, per destinazioni commerciali o direzionali. Tale facoltà, è assoggettata:

1) all’obbligo di reperire all’interno di ciascun lotto o gruppo di lotti, gli standard urbanistici prescritti dall’art. 5 del D.M. 1444/1968 per gli insediamenti commerciali e direzionali, in aggiunta agli standard urbanistici esistenti, ovvero già realizzati o da realizzare all’interno di comparti edificatori.

1 Osservazione n. 3 e collegate

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2) All’obbligo di rispettare, per le parti a destinazione commerciale, i parametri di insediabilità urbanistica prescritti dall’art. 14.1 delle presenti NTA;

3) L’obbligo di limitare l’altezza massima dei fabbricati a 13 metri. La richiesta di permesso di costruire , dovrà essere corredata da apposita domanda nella quale, nel dichiarare la volontà di volersi avvalere di tale facoltà, i proprietari si obblighino al rispetto di quanto sopra, allegando altresì un elaborato a firma di tecnico abilitato con il quale si dimostri analiticamente e si asseveri la conformità della proposta agli obblighi sopra elencati. ART.10 - DISTINZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI INSEDIAMENTI URBANISTICI. Ai fini dell'applicazione delle seguenti norme, il territorio comunale viene cosi' suddiviso : - ZONA "A" - INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE. - ZONA "B" - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO TOTALMENTE EDIFICATE

E/OURBANIZZATE. - ZONA "C" - AREE RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE DA DESTINARE

ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) ED ESPANSIONE RESIDENZIALE.

- ZONA "D" - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI,

COMMERCIALI, DIREZIONALE E CONNESSE CON L'AGRICOLTURA. - ZONA "E" - TERRITORIO AGRICOLO - PRODUTTIVO - ZONA "F" - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE

GENERALE. � VERDE DI RISPETTO. � AREA DI RISPETTO CIMITERIALE. � STRADE E PARCHEGGI.

Tutte le zone sono suddivise in sottozone e sono indicate nelle planimetrie del P.R.E. mediante differenti campiture.

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ART.11 - ZONA "A" - INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE Negli elaborati del P.R.E, sono state individuate con apposita perimetrazione le zone e/o i singoli edifici di interesse storico - monumentale e di cui all’Art. 78 della L.R 18/83’. Per gli edifici di seguito individuati, fatto salvo, ove necessario, il parere favorevole della Soprintendenza BAAS (BENI ARTISTICI, ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E STORICI) , si rendono possibili unicamente gli interventi edilizi indicati nella lettera “D-RESTAURO CONSERVATIVO” di cui al successivo art. 11.1 . Il Centro Storico individuato è l'Antico Nucleo del Capoluogo. I singoli edifici sono: l'Abbazia di S.Maria di Propezzano, il Convento di S.Antonio , ex Palazzo Duca Acquaviva in via Roma, Ex Chiesa S.Antonio in Piazza Impero, Chesa di San Salvatore ex Casa Parrocchiale in P.za Duca degli Abruzzi, Torrione a pianta quadrata in via del Castello, Fortificazione del XV secolo nel centro storico capoluogo, n° 8 edifici rurali di interessante testimonianza architettonica contadina ed il recupero ambientale a fini turistico - ricettivo di una vecchia cava dismessa ( Tav. 9.4 ). Ai sensi dell'art. 27 comma 1° e comma 3° della Legge n° 457/78, la perimetrazione di cui sopra ha valore di individuazione delle zone" ove, per le condizioni di degrado (Art. 28 L.R. n° 18/83), si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di "ambito e/o area" per la quale il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla formazione di un Piano di Recupero. Determinandosi, quindi, una coincidenza tra zona di degrado e ambiti di intervento, il P.R.E. contiene, per le zone definite la individuazione delle unita' minime di intervento e le relative prescrizioni e previsioni configurandosi quindi come Piano di Recupero (art.27 L.R 18/83'). ART. 11.1 - NORME DI ESECUZIONE Nelle zone individuate nelle tavole del P.R. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso : a) - residenza; b) - servizi sociali; c) - istituzioni pubbliche, statali e rappresentative; d) - sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali; e) - strutture sanitarie; f) - attrezzature a carattere religioso e oratoriale; g) - commercio al dettaglio (negozi), attivita' di ristoro, pubblici esercizi; h) - uffici pubblici e privati, studi professionali; i) - garages di uso pubblico e privato; l) - artigianato di servizio ( parrucchiere barbiere, sartorie, ecc.); nonché attività artigianali, limitatamente al mantenimento delle superfici esistenti alla data di adozione, con esclusione di quelle con lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, maleodoranti e comunque incompatibili con il carattere residenziale della zona perimetrata. Sono comunque da escludersi e da eliminarsi: a) - attivita' di commercio all'ingrosso di ogni genere; b) - depositi e negozi necessitanti di mezzi di trasporto pesanti. c) - sono tassativamente escluse le attività di allevamento, anche ad uso domestico, quali stalle, scuderie, porcilaie, pollai ecc. ed ogni altra simile attività nei casi in cui ri-sulti contrasto con il carattere residenziale della zona. Per quanto attiene i criteri di intervento, in considerazione del periodo di validità del P.R.E (dieci anni), l'attuazione delle previsioni all'interno della zona perimetrata, avviene per unita' minima di intervento cioè per singole unita' immobiliari (alloggio, bottega, laboratorio, ecc..) o più unita' immobiliari costituenti un organismo edilizio unitario e secondo le seguenti metodologie e/o metodi di intervento:

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A) MANUTENZIONE Riguarda tutti gli edifici ed e' volto al contenimento del degrado, all'adeguamento tecnico ed alla manutenzione di tutti gli organismi costruttivi. Gli interventi ammessi sono: A1) Lavori di manutenzione ordinaria I lavori di ordinaria manutenzione sono eseguibili nei modi previsti dalle vigenti norme Statali e Regionali in materia (Denuncia di Inizio Attività ) (Art. 6, comma 1 DPR 380/01) (descrizione delle opere da eseguirsi, dei materiali usati, l'indicazione dell'immobile oggetto dei lavori, documentazione fotografica ecc..). Nei casi previsti dall'art. 26 della legge n° 47/85 occorre una relazione di asseveramento a firma di un professionista abilitato, ai sensi della citata legge. I lavori previsti sono le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture delle costruzioni, opere non strutturali indispensabili per mantenere la costruzione stessa in efficienza fisica e per adeguare o eventualmente integrare gli impianti tecnologici esistenti. Gli impianti tecnologici presi in considerazione sono: impianti idraulici, di riscaldamento, elettrici, di ventilazione e, in previsione, di gas . Nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria sono consentiti tutti gli interventi all'interno delle unita' immobiliari sotto elencati: - riparazioni e rifacimento pavimentazioni e pavimenti; - rinnovo di servizi igienico - sanitari; - eliminazione di fenomeni causati da carente coibentazione termica ed acustica realizzati all’interno dell’edificio; All'esterno delle unita' immobiliari sono consentite le sole riparazioni, con parziale sostituzione di materiali simili agli originali, di: - manti di copertura e pavimentazioni delle coperture piane; - pavimentazione di cortili e cavedi; - pavimentazione di scale, ballatoi e simili; - grondaie, pluviali, falderie in genere; - recinzioni, parapetti e simili. A2) Lavori di straordinaria manutenzione Sono eseguibili nei modi previsti dalle vigenti norme Statali e Regionali in materia (Denuncia di Inizio Attività) . Sono da considerarsi lavori di straordinaria manutenzione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso. Nell'ambito della manutenzione straordinaria sono da assentire tutti gli interventi che, all'esterno dei fabbricati o delle singole unita' immobiliari, attengano a: - tinteggiatura e/o pulitura delle facciate; - ripristino o rifacimento di intonaci; - intervento e risanamento delle strutture verticali senza alterazione dei volumi e delle superfici; - interventi di consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali quali solai e coperture senza variazione delle quote di imposta e delle pendenze mantenendo inalterata la geometria esistente. E' ammesso per le strutture portanti l'impiego di materiali diversi da quelli originali o tradizionali in caso di inefficienza degli stessi. Nei lavori di straordinaria manutenzione sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione. B) - RISTRUTTURAZIONE Riguarda gli edifici opportunamente individuati nelle planimetrie del P.R. ed e' volto alla restituzione della funzionalita' tipologica degli edifici, all'adeguamento igienico sanitario ed alla riorganizzazione distributiva dell'organismo stesso.

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Gli interventi ammessi sono: B1) Ristrutturazione di tipo "A" Sono eseguibili previo rilascio di Permesso di Costruire da richiedersi nei modi previsti dal Regolamento. Sono da considerarsi come interventi di ristrutturazione di tipo "A" gli interventi che propongono la conservazione delle unita' minime di intervento mantenendo le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, migliorando tuttavia la funzionalita' complessiva anche attraverso la riorganizzazione distributiva e la fusione o la scissione di unita' immobiliari. Al fine di adeguare i rapporti di illuminazione e ventilazione dei vani sia alle norme in materia sia alle nuove distribuzioni interna degli edifici, e' ammessa l'apertura, la chiusura e l'adeguamento di porte e finestre e di conseguenza la modifica di prospetti e facciate . Sono ammessi, inoltre, interventi per il rifacimento delle coperture finalizzate al miglioramento e alla razionalizzazione delle stesse, modificandone anche la forma geometrica e la sagoma, senza aumenti di volumi e senza modificare la destinazione d'uso degli ambienti sottotetto . Nella categoria in esame sono compresi i lavori di consolidamento e risanamento delle strutture portanti, verticali e orizzontali, fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote (se non nei casi previsti di adeguamento igienico) e delle dimensioni originarie . Sono ammessi i lavori per il consolidamento di fondazioni attraverso sottofondazioni o iniezioni di cemento ecc... . B2) Ristrutturazione di tipo "B" Sono eseguibili previo rilascio di Permesso di Costruire da richiedersi nei modi previsti, allegando alla domanda accurata ed idonea documentazione fotografica; sono comunque compresi gli interventi previsti per le categorie precedenti . I lavori riguardano edifici o porzioni di essi in condizioni statiche ed igieniche precarie per cui sono finalizzati al ripristino ed a nuove organizzazioni distributive, igieniche e funzionali, non rientranti nelle categorie precedenti . I lavori debbono prevedere un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ma che conservi le sagome, il numero di piani e le altezze dell'edificio esistente. Nel caso che le altezze dei piani abitabili non siano in regola con gli standard edilizi, analogamente alla ristrutturazione di tipo "A", possono essere variate le altezze di piano, e quindi l'altezza totale, fino a garantire il soddisfacimento degli standard. Dovrà in ogni caso essere rispettata la posizione reciproca tra gli edifici . La struttura portante dovrà essere resa perfettamente idonea anche con parziali demolizioni dell'esistente e successive ricostruzioni, conservando le forme preesistenti. B3) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Riguarda gli edifici opportunamente individuati nelle planimetrie del P.R ed e' volto alla esecuzione di nuovi organismi edili surrogati da quelli completamente fatiscenti o crollati anche parzialmente , alla demolizione di strutture impeditive della valorizzazione dei centri abitati e di innovazione urbana. Gli interventi previsti sono: B 3.1) Demolizioni Si intende la demolizione totale dei fabbricati appositamente individuati sulle tavole di progetto del P.R. . La demolizione può essere anche finalizzata all'ottenimento della disponibilità di aree per servizi pubblici e opere di urbanizzazione in funzione della ristrutturazione urbanistica.

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L'esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire da richiedersi nei modi previsti, allegando alla domanda accurata ed idonea documentazione fotografica . Potrà essere tuttavia consentita la demolizione di singoli o più edifici, non individuati sulle tavole del P.R., nel caso che la struttura sia di accertata inidoneità statica e non sia possibile nessun intervento, tecnicamente valido, di consolidamento e ristrutturazione . In tal caso alla domanda di Permesso di Costruire dovrà essere allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato, in forma giurata, attestante l’inidoneità statica . Non sara' ammessa la ricostruzione se non nelle modalità e nei limiti specificati nel successivo paragrafo . Non potra' procedersi all'esame dell'istanza se non corredata da una relazione dell'ufficio tecnico comunale di accertamento e verifica dello stato di fatto sulla base di sopralluoghi e della relazione predisposta dal tecnico incaricato di cui sopra . B 3.2) Ricostruzione I lavori di ricostruzione sono eseguibili previo rilascio di Permesso di Costruire da richiedersi nei modi previsti, allegando alla domanda accurata ed idonea documentazione fotografica . Riguarda sia gli edifici fatiscenti o crollati, anche parzialmente, individuati nelle planimetrie del P.R. con apposita campitura, sia gli edifici giudicati inidonei ai sensi e nei modi del paragrafo precedente. I lavori devono riguardare le unita' minime di intervento e debbono avvenire nel rispetto assoluto della sagoma d'ingombro dell'edificio esistente, del volume esistente, delle altezze originarie sia di piano che totali ( ad esclusione dei casi di adeguamento delle altezze ai fini igienici come previsto nella ristrutturazione di tipo "A" e "B" e nei casi individuati nelle tavole dei prospetti del Piano di recupero ). Va anche curato l'aspetto inteso come insieme delle parti esterne dell'edificio che hanno relazione sia con le caratteristiche architettoniche sia con le esigenze prospettiche e di decoro ambientale dello spazio urbano in cui l'edificio preesistente era inserito. Nella ricostruzione, nei limiti e nel rispetto di quanto sopra detto, devono essere previste quelle opere che permettono l'adeguamento agli standard edilizi ed igienici attuali. All'uopo possono essere usati anche materiali diversi dai tradizionali per le strutture sia di fondazione che in elevazione (strutture orizzontali e verticali). C) COMPLETAMENTO FUNZIONALE Riguarda, sopraelevazioni, ampliamenti incompiuti o/e nuove edificazioni, opportunamente individuati sulle planimetrie di P.R. I lavori devono essere finalizzati: - Alla ridefinizione di un assetto urbano più armonico con il tessuto esistente mediante l'insieme sistematico di interventi edilizi. - Alla ultimazione di tutte le finiture esterne, alla sistemazione a terra e di tutti i lavori interni. Gli interventi previsti sono: C1) Completamento funzionale Qualora non si dispone di un progetto approvato le categorie di lavoro necessarie all'ultimazione dovranno essere opportunamente approvate dal Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, previa presentazione del progetto di ultimazione, nei modi previsti, corredato da accurata ed idonea documentazione fotografica . I casi riscontrabili sul territorio sono: a) edifici in condizioni statiche ed igieniche precarie o/e buone con sopraelevazione e/o ampliamento incompiuto; b) aree interessate a nuove costruzioni o/e ampliamenti di edifici esistenti. Nella categoria di lavori previsti nel presente articolo sono ammessi interventi di ristrutturazione di tipo "B" per l'adeguamento statico delle strutture esistenti

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al fine di superare la caoticità e la casualità che si sono determinate con interventi spontanei che quasi mai rispondono a requisiti di staticità. Gli interventi ammessi, come precedentemente definiti, sono: - lavori di ordinaria manutenzione ; - lavori di straordinaria manutenzione ; - ristrutturazione di tipo "A" ; - ristrutturazione di tipo "B" ; - completamento funzionale ; Gli interventi potranno essere eseguiti previa richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A., a seconda delle categorie di lavoro previste, nei modi stabiliti allegando alla domanda accurata ed idonea documentazione fotografica. Le aree libere non edificate, all'interno della zona, debbono essere recintate ed e' fatto obbligo, al proprietario o al conduttore del fondo, di tenerle pulite da vegetazione spontanea ed incontrollata e da materiali depositati di qualsiasi genere quando ciò e' in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle aree dove, inversamente, e' prevista l’edificabilità o/e l'ampliamento il tutto dovrà avvenire secondo le disposizioni indicate nelle tavole grafiche del P.R che ne indica le tipologie costruttive, gli archetipi, i dettagli decorativi, i colori ecc..; per quanto concerne i parametri urbanistici ed edilizi si applicano quelli relativi alla sottozona "B4". Nell’edificio destinato a Municipio, come individuato nella Tav. 9.3.V , è consentito l’ampliamento e la sopraelevazione lungo il perimetro del fabbricato esistente e dell’area di proprietà, fino ad una altezza massima rispetto al piano viabile Piazza Duca Degli Abruzzi di ml. 7,50, anche in deroga ai distacchi con i fabbricati esistenti. D) RESTAURO CONSERVATIVO Riguarda edifici di particolare pregio artistico e storico opportunamente individuati nelle tavole del P.R ; gli interventi sono finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio anche attraverso un insieme sistematico di opere e sono eseguibili previo rilascio di Permesso di Costruire corredata di accurata documentazione fotografica , particolari costruttivi dell'esistente e relazione tecnico-storica . Gli interventi previsti sono : D1) Restauro e Risanamento conservativo Tali interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili e riguarda lavori di consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessita' con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessita' con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimenti di tetti e coperture (grande e piccola orditura) con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionale e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizioni di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria. ART. 11.2 - NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALI

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E’ facoltà dell’interessato, richiedere il rilascio di Permessi di Costruire per interventi subordinati alla richiesta di Denuncia di Inizio Attività, in conformità all’arte. 22, comma 7 D.lgs. n° 301/02 e s.m.i. Tutte le indicazioni grafiche riportate nelle tavole dei prospetti esistenti e modificati del Piano di recupero, sono da intendersi non vincolanti, qualora venga dimostrata, con idonei elaborati grafici e documentazione fotografica, difformità rispetto all'esistente o la necessità di modificare detti prospetti, limitatamente alle aperture esterne, in funzione della disposizione interna dei vani e dell’adeguamento dell’altezza interna. Tutti gli interventi ricadenti negli ambiti di "zone di recupero" dovranno altresì ottemperare alle sottoelencate prescrizioni: A)Le murature esterne a "mattoni a faccia vista" dovranno osservare le tipologie di esecuzione riportate nelle tavole del Piano (tipi di posa e di malte, profilature, piattabande, archivolti ecc...) . B)Gli intonaci esterni dovranno essere del tipo rustico e fratazzato (es: calce spenta o/e idrata e sabbia, malta bastarda di calce grassa sabbia e cemento pozzolanico ) o del tipo a "mezzo stucco" (intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana e sovrastante strato di malta per stucchi) . Sono vietati gli intonaci "plastici " . C)Le tinteggiature esterne dovranno eseguirsi con stucchi a base di legante idraulico ,calce idrata ,sabbia silicea,terre colorate(es:le algaliti) . Sono vietate le tinte a base di smalti murali resino - plastici . Le coloriture esterne dovranno essere a tinte tenue e ci si dovrà riferire alla campionatura depositata c/o l'Ufficio Tecnico del Comune, in base alle indicazioni riportate sulle tavole del Piano secondo la tabella piano colore di seguito riportata : D)Per quanto attiene altri elementi costruttivi (ringhiere balconi , discendenti e grondaie , scale esterne , soglie e zoccolature , infissi esterni , comignoli , tetti di copertura, ecc...) si farà sempre riferimento alle Tavole di Piano nonché al Regolamento Edilizio che e' parte integrante delle presenti Norme . Sono comunque vietati:

- gli infissi in alluminio o/e ferro o plastica, tranne nel caso che abbiano caratteristiche e colorazioni assimilabili agli infissi in legno e conformi alla tabella piano colore; in tal caso il modello e la colorazione scelta dovranno essere proposti alla preventiva ed insindacabile approvazione da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio Urbanistico;

- le tapparelle in plastica o legno; - le grondaie e discendenti in plastica ,eternit, fibrocemento e simili; - gli elementi aggettanti in c.l.s; - serrande in ferro o alluminio ; - i rivestimenti in pietra naturale e i rivestimenti in pietra naturale a finitura lucida; - le insegne a "bandiera"; - le tende aggettanti; - le chiusure anche con soli infissi di portici e logge; - gli abbaini, con esclusione di quelli espressamente previsti negli elaborati del piano di recupero.

Vanno altresì conservati , recuperati e restaurati tutti quegli elementi architettonici , scultorei e decorativi che rappresentano la testimonianza storica (archi in mattoni o pietra naturali, piattabande, davazali, fregi architettonici, ringhiere in ferro battuto, rosoni, architravi in pietra ecc...) .

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ART.12 - ZONA “B” AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO Sono zone che presentano per lo più una edificazione recente ed in atto e nelle quali esistono ancora capacita' edificatorie .Esse comprendono le aree in gran parte già incluse nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente (P.d.F del 1973) e già dotate di opere di urbanizzazione . In tali zone il P.R.E. si attua per intervento edilizio diretto tramite Permesso di Costruire o previa formazione di comparto, “A1”, “A2”, “B” , “C”,”D”, “E” , “F”, “G1”, ”G2”, “H” ”I”, “Q1/a” “Q1/b”, “R1”, “R2”, “R3”, “S” , “T” , “U” , “V” , “Z”, “J”, “K”, ove previsto, da attuarsi secondo i piani di dettaglio allegati al P.R.E , con gli indici e le modalità di seguito elencate relativamente alle seguenti sottozone:

B1- Completamento direzionale/commerciale B2- " semintensivo B3- " estensivo B4- " frazioni

Sottozone B1 B2 B3 B4 Uf MQ/MQ 0.90 0.80 0.75 0.4

H fabbricato ML. 14.50 10.50 10.50 7,50

D confini ML. H/2 H/2 H/2 5,00

Pendenza copertura % 35 35 35 35

H colmo ML. 2.50 2.50 2.50 2.50

H imposta copertura

ML. 0,30 0,30 0,30 0,30

I piantumazione n°/Sf 1 /200

1/100 1/100 1/100

Parcheggi come da art. 7.5

Permeabilità del suolo

Come da art. 8.2.13

Nella sottozona B1 l'edificazione dovrà avere prevalente carattere direzionale/commerciale. L’attivazione del Comparto Q1(residenziale) (o dei sub comparti Q1/a e Q1/b)2 è subordinata alla attivazione del comparto Q2 (industriale/artigianale) Nelle zone rideterminate a seguito dell'accoglimento dell’osservazione n° 4 e n° 27 ed in sede di Variante, e loro collegate, gli oneri derivanti dalle restanti opere di urbanizzazione sono a carico dei proprietari, ognuno per la parte ricadente sulla singola proprietà ed in base ad apposita convenzione da stipularsi con il Comune. Nella zona rideterminata a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n° 25 in sede di Variante Generale al PRE, il rilascio del permesso di costruire sull’area campita come sottozona “B3” è subordinata: - Alla realizzazione, con oneri a proprio totale carico, delle restanti opere di

urbanizzazione necessarie per la funzionalità dei lotti; - alla cessione gratuita in favore del Comune, entro un anno dalla data di approvazione

della presente variante, della residua superficie campita come parcheggi P1.

2 Osservazione n. 2

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- Alla esecuzione, con oneri a totale carico dei proprietari, di tutte le opere necessarie per l’allargamento, lungo il fronte dell’ intera area rideterminata, della sede stradale su via Palermo, fino ad ottenere una sede stradale pavimentata di almeno ml. 6,00.

- La distanza tra il confine stradale e la nuova costruzione potrà essere ridotta a ml 3,00, qualora l’altezza del nuovo fabbricato sia inferiore a ml. 7,50 rispetto alla quota media stradale misurata lungo il fronte del fabbricato e qualora lungo il fronte del fabbricato prospettante su via Palermo, sia realizzato un marciapiede ad uso pubblico di almeno mt 1,30 e lo spazio residuo sia anch’esso pavimentato e ceduto gratuitamente al Comune.

- Al pagamento di tutti gli oneri occorrenti per il trasferimento di proprietà Nella zona rideterminata a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n° 29 in sede di Variante generale al PRE, il rilascio del permesso di costruire sulle aree campite come sottozona “B3” è subordinata: - Alla realizzazione, con oneri a proprio totale carico, delle restanti opere di

urbanizzazione necessarie per la funzionalità dei lotti; - Alla esecuzione, , di tutte le opere necessarie per l’allargamento, lungo il fronte dell’

intera area rideterminata e campita come sottozona “B3”, della sede stradale esistente, fino ad ottenere una sede stradale pavimentata di almeno ml. 10,00.

- alla cessione gratuita in favore del Comune, entro un anno dalla data di approvazione della presente variante, di una striscia di terreno della larghezza di ml. 10,00, nel tratto compreso tra la S.S. 150 del Vomano e le nuove aree edificabili come sopra determinate.

- Al pagamento di tutti gli oneri occorrenti per il trasferimento di proprietà Il tutto come meglio indicato nelle osservazioni n. 25 e 29, come accolte dal Consiglio Comunale. Le destinazioni d'uso consentite nella zona "B" sono le seguenti: - residenza, alberghi e pensioni, bar, ristoranti ed altre attrezzature di ristoro, negozi al minuto e all'ingrosso, esercizi commerciali in genere, esercizi pubblici ; - attrezzature private e servizi d'interesse cittadino, uffici pubblici e ( rappresentanze, studi professionali, ecc.), attrezzature private per prestazioni di servizi, sedi di societa', banche, assicurazioni, consorzi, ecc., sedi di attività culturali, sociali , assistenziali , immobili destinati a servizi religiosi come definiti dalla L.R. 16.03.1968 n.293, sedi di partiti , sindacati, organizzazioni di massa, associazioni connesse con la residenza, magazzini, garages e, laboratori artigianali di servizio quali parrucchierie, gelaterie, pizzerie ecc. e comunque lavorazioni artigianali non moleste e fatto salvo il parere della ASL competente, nonchè ogni altra attivita' connessa con la residenza . Da queste zone sono pertanto escluse : - industrie, mattatoi, ricoveri per animali, laboratori artigianali con lavorazioni moleste . E' consentito mutare la destinazione d'uso totale o parziale dei fabbricati esistenti, realizzati legittimamente, solo in caso di adeguamento alle destinazioni previste nel presente articolo . Eventuali destinazioni d'uso presenti prima dell'adozione del P.R.E. in contrasto con quelle ammesse possono essere conservate purche' non producono effluenti liquidi e gas nocivi, rumori ed odori molesti non compatibili in un ambiente prevalentemente residenziale . Sono comprese nella zona aree quasi completamente edificate, con densita' edilizia fondiaria relativamente modesta, con costruzioni di tipo isolato, ove si intenda conservare le caratteristiche insediative e tipologiche, sono consentiti interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati tramite intervento edilizio diretto oppure unitario esteso a piu' proprieta' limitrofe quanto si vuole rideterminare un nuovo organismo edilizio e particellare. Le aree destinate alla viabilita', individuate nelle tavole del P.R.E, qualora vengano cedute gratuitamente al Comune ed attrezzate secondo modalita' e garanzie stabilite da apposita convenzione o atto d'obbligo possono essere assimilate a superfice fondiaria con indice Se pari ad 1/2 dell'indice del lotto cedente .

3 osservazione n. 23

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Per la superficie da destinare a parcheggio, all'interno dei lotti, si fa esplicito richiamo a quanto previsto nelle norme urbanistiche edilizie ( art.7.5) . In considerazione della particolare tessitura urbana comune a tutte le sottozone ,al fine di conservare il carattere urbanistico ormai consolidatosi, in via generale valgono le seguenti norme in deroga : A) e' consentita la sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza max di 7,50 mt di

tutti gli edifici monopiano e/o parzialmente sopraelevati, ad esclusione degli annessi isolati,in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria,ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che , ad opera compiuta la superfice edificabile complessiva non superi MQ 250. e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio cosi' come indicato nell'art.7.5. Tale sopraelevazione puo' anche seguire il perimetro esterno preesistente, sono pero' consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3,50 Mt ; nel caso che tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche .

B) in caso di ristrutturazione in ampliamento e sopraelevazione e/o di nuovi edifici che

non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7,50 mt. e, nel solo caso di sopraelevazione di edifici fino a tre piani fuori terra ed un altezza massima prevista nella sottozona se contenuta esclusivamente entro il perimetro esistente e se già esistenti alla data di approvazione delle presenti N.T.A., fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione puo' anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicenti ed insistenti sui lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del P.R.E , fatti salvi i limiti del Codice Civile. In tali casi sono consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti la cui distanza dai confini sia pari a 1/2 dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un minimo di 3,50; se tali distanze non sono rispettate le pareti devono essere cieche o/e con aperture di luci come da codice civile .

C) Sono altresi' ammesse,previo accordo tra le parti, da formalizzare con scrittura

privata registrata, costruzioni in aderenza sui lotti confinanti; nel caso di nuove costruzioni sono fatti salvi i diritti garantiti dal C.C in materia di costruzioni in aderenza,a confine ecc... L'accorpamento tra due o piu' edifici di lotti confinanti risulta, in tutti i casi, possibile, previo accordo tra le parti, formalizzato con scrittura privata regolarmente registrato. In tutti gli altri casi , • il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no)

rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml.5,00. Tale distacco puo' essere ridotto solo nel caso che sia intercorso con il proprietario confinante un preciso accordo, valevole per se, eredi ed aventi causa,da formalizzare con scrittura privata atto regolarmente registrata , con il la quale si garantisce il rispetto di una distanza tra i fabbricati pari all'altezza dell'edificio piu' alto e comunque non inferiore a ml.10,00.

• nel caso di realizzazione di un fronte con pareti non finestrate e quando ambedue i fabbricati si fronteggino con pareti non finestrate, è consentita una distanza tra edifici pari ad 1/2 dell'altezza dell'edificio da realizzare e comunque mai inferiore a ml. 6,00, Si precisa comunque che la parete non finestrata del nuovo edificio, dovrà avere una distanza minima dal confine pari a ml. 3,50.

• la distanza tra gli edifici puo' essere ridotta fino ad un minimo di ml. 6,00 quando il nuovo fabbricato,pur rispettando la distanza di ml. 5,00 dai confini, fronteggi edifici preesistenti realizzati con distanze minime dai confini inferiori a ml. 5,00 secondo le norme del Codice Civile ;in tal caso sono consentite aperture di vedute dirette.

Quando negli immobili, anche a seguito di cambio di destinazione d'uso di locali esistenti, vengono realizzati alberghi, pensioni, bar, ristoranti ed altre attrezzature di ristoro, negozi al minuto e all'ingrosso, esercizi commerciali in genere, esercizi

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pubblici, servizi d'interesse cittadino, uffici pubblici e privati (rappresentanze, studi professionali, ecc.), attrezzature private per prestazioni di servizi, sedi di societa',banche,assicurazioni, consorzi, ecc.,sedi di attivita'culturali, sociali , assistenziali , sedi di partiti, sindacati, organizzazioni di massa, laboratori artigianali di servizio quali parrucchierie,gelaterie,pizzerie ecc. e comunque lavorazioni artigianali non moleste , i parcheggi previsti nell'art. 7.5 devono essere accessibili al pubblico ed a diretto contatto con la strada . In caso di eventuale discordanza tra la cartografia di P.R.E e lo stato di fatto reale dei luoghi fa' fede il rilievo dello stato di fatto da allegarsi alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire, unitamente ad una relazione tecnica descrittiva delle differenze riscontrate asseverata da tecnico abilitato. 12.1 - LOTTIZZAZIONI APPROVATE Nell'ambito della zona (B) evidenziata con idonea campitura, sono fatte salve le previsioni dei Piani di lottizzazione convenzionate, approvate dal Consiglio Comunale ed in corso di completamento. Rimangono, inoltre validi tutti gli oneri ed obblighi di cui i proprietari delle aree sono assoggettati per effetto dell'atto pubblico stipulato a suo tempo con il Comune . Nell'ambito della lottizzazione, relativamente alle aree destinate ad opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, che hanno subito lievi modificazioni, valgono le previsioni del presente P.R.E. . Fermo restando tutti gli altri parametri definiti in ciascuna lottizzazione, al fine di uniformare il metodo di verifica urbanistica, l'indice di edificabilità, espresso in volume nelle suddette lottizzazioni fatte salve, deve essere rapportato a Superficie edificabile con la applicazione della formula Se= V/3,20 come previsto dall'art. 8.2.3 delle presenti norme; la quantificazione della Se è quella definita dall'art. 8.2.1 e prevale su quant'altro previsto dalle rispettive normative di P.d.L..

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ART. 13 - ZONA " C " INSEDIAMENTO DI NUOVO IMPIANTO Riguarda le aree destinate prevalentemente alla residenza, necessarie per soddisfare il fabbisogno abitativo arretrato e futuro nell'arco di validità del P.R.E. . L'intervento in queste aree e' affidato all'iniziativa sia pubblica che privata . Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso : - residenza; - attrezzature di servizio complementari alla residenza. ART.13.1 - SOTTOZONA"C1" ESPANSIONE RESIDENZIALE In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, previa formazione del comparto o subcomparto funzionale da attuarsi secondo le previsioni esecutive dei piani di dettaglio, allegati al P.R.E. e relativi ai comparti “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “H” . Nel caso di richiesta di attivazione di sub comparto, si farà espresso riferimento al precedente art. 5.I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti :

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,5 mq/mq - Altezza massima . . . . . . . . . . . . H = 10,50 mt. - Distanze dai confini . . . . . . . . . . . . =1/2 dell'altezza con un minimo di . . . . . . . . . . . . . = 5,00 mt. - Distanza dalle strade . . . . . . . . . . . . . = come da art. 8.3 - Distanze dai fabbricati . . . . . . . . . . . . = min 10,00 mt. Max.

altezza max - Pendenza copertura max . . . . . . . . . . = 35% - Altezza imposta copertura . . . . . . . . . . = 0,30 mt. - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di piccolo o

medio fusto ogni 100 mq. di Superficie fondiaria

- Parcheggi = come da art. 7.5 - Standard negozi = come da art 7.3. - Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13

Per quanto concerne il comparto "H" lo stesso può essere suddiviso in più sub-comparti a condizione che, fermo restante l'esecuzione della quota parte delle opere spettanti relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie nonché la eventuale cessione delle relative aree al Comune , venga : -realizzata la viabilita' orizzontale parallela alla S.S 150 contraddistinta sulla tavola di comparto del P.R.E con le lettere X-X' e Y-Y’; ART.13.2- SOTTOZONA"C2"ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA (P.E.E.P) Ai sensi dell'art. 12 comma 3° della L.R. 18/83, degli artt.1 e 4 della L. n° 167/62 e dell'art. 35 della L. n°865/71, le previsioni del P.R.E. per queste aree hanno valore di Piani di Zona da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare . L'intervento in queste aree e' affidato all'iniziativa sia pubblica che privata previa formazione di comparto da attuarsi secondo il piano esecutivo di dettaglio relativo al comparto "L" . I lotti individuati sono riservati all'iniziativa comunale, a privati associati in cooperativa, ad imprese costruttrici, con edilizia convenzionata, o societa' miste, pubbliche e private, nonche' gli Istituti Autonomi delle case popolari (IACP) . Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo ed i parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti :

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- Indice di utilizzazione fondiaria. . . . ..Uf = 0,70 mq/mq - Rapporto max di copertura . . . . . . . Q = 40% - N°di piani .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . = 3 - Altezza massima . . . . . . . . . . . . . . . H = 10,50 mt. - Distanze dai confini = 1/2 dell'altezza con un minimo di .. .. . . . .. . . . . . .

= 5,00 mt.

- Distanze dalle strade . . . . . . . . . . . . . . . = come da art. 8.3 - Distanze dai fabbricati = altezza fabbricato piu' alto

con un minimo di 10,00 mt

- Pendenza delle coperture . . . . . . . . . . . = 35% - Altezza colmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2,50 mt. - Altezza imposta copertura . . . . . . . . . . . = 0,30 mt. - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di piccolo e

medio fusto per ogni 50 mq. di Sf.

- Parcheggi come da art 7.5 - Standard negozi come da art.7.3 - Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13

ART.13.3 - P.E.E.P ESISTENTE In queste zone il P.R.E. si attua secondo le modalita', gli indici e parametri stabiliti dai P.E.E.P a suo tempo approvati.

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ART. 14 - ZONA "D" AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. Riguarda le aree destinate all'insediamento di impianti ed attrezzature per l'esercizio di attivita' a carattere commerciale, artigianale, industriale e connesse con l'agricoltura , nonche' alle abitazioni per i custodi ovvero per i titolari delle singole attivita' . Sono escluse dalla zona le industrie e le attivita' inquinanti di prima classe . L'edificazione nella zona e' consentita tramite intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione, deliberata dal C.C. tra il Comune stesso e proprietari delle aree interessate ed in cui vengano definiti e disciplinati i seguenti elementi : - Le caratteristiche tipologiche dell'intervento ; - Le modalita' ed i tempi di attuazione ; - L'assunzione a cura e spese, da parte del titolare del Permesso di Costruire, della realizzazione,in tutto o in parte, delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione e di quelli necessari per il trat-tamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi,liquidi e gassosi ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 28.01.1977 N° 10; - La cessione delle aree necessarie per il soddisfacimento degli standards urbanistici, individuate nelle planimetrie di P.R.E., ovvero il pagamento di un corrispettivo proporzionato per la loro acquisizione da parte del Comune ; - Il deposito cauzionale, in denaro o mediante polizza fidejussoria, per l'esatta o piena attuazione degli obblighi assunti ; - Le sanzioni in ordine al mancato rispetto di tutti o parte degli impegni contenuti nella convenzione . E' facolta' del Comune acquisire ai sensi dell'art.27 della Legge 22.10.1971, N°865, le aree comprese nella zona, urbanizzarle direttamente e cederle a privati operatori in proprieta' o concederle in diritto di superficie secondo le disposizioni contenute nel citato art.27 . La zona "D" si divide in : - Sottozona D1 : Attivita' direzionale - Sottozona D2 : Attivita' artigianale - commerciale - Sottozona D3 : Attivita' industriale - artigianale ART.14.1 - SOTTOZONA "D1" DIREZIONALE -COMMERCIALE Nella sottozona sono consentite le seguenti attivita': centri commerciali, direzionali, centri di esposizione, supermarket ,centri distribuzione, centro vendite, attrezzature per il commercio al servizio delle aziende localizzate nell'agglomerato, per il ristoro quali bar, ristoranti, self-service, per il trasporto quali terminal autobus, per uffici centralizzati amministrativi, tecnici, di ricerca, finanziari delle aziende o al servizio delle stesse, studi tecnici e di progettazione computerizzata d'ingegneria, studi commercialisti, di consulenza finanziaria e del lavoro o strutture similari sia al servizio delle aziende insediate o di altre committenze, locali da ballo, discoteche, sale di ritrovo, centri congressuali, alberghi, teatri, cinema, attivita' commerciali all'ingrosso . L'edificazione si attua attraverso Permesso di Costruire diretta previa formazione di comparto e relativo piano particolareggiato da attuarsi secondo il piano di semi-dettaglio allegato al P.R.E. relativo al comparto "N" in cui e' stato individuata , a solo scopo indicativo e fatto salvo quanto sarà prescritto nella necessaria autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, la viabilità di accesso al comparto dalla S.S. 150 del Vomano. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano le norme ed i parametri dettati dall’art. 7 della legge regionale n. 62 del 9.08.1999, oltre ai parametri di seguito indicati:

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,80 mq/mq

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- Superficie coperta max . . . Q = 40% - Altezza massima dei fabbricati . . . H = 14,50 13,00 mt. - Distanza minima dai confini fronte strada (esclusa la viabilità interna di servizio all'insediamento)

= 7,50 ml. e comunque come da come da art. 8.3

- Distanza minima dai confini =1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5,00 ml.

- - Superficie edificabile residenziale . . . . . . Superficie edificabile residenziale massima per ciascun complesso immobiliare insediato da destinare ad uso esclusivo del Custode .

= 10% di Se. = n° 1 Appartamenti con Se max= 150 mq

- Altezza colmo . . . . . . . . . . . . . . . . . H = 2,50 ml. - Altezza imposta copertura. . . . . . . . . . . . H = 0,30 mt. - Parcheggi privati e pubblici come da art.7 L.R. n°

62/99 oltre ai parcheggi P1 se previsti dal P.R.E.

- Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di medio e uno di alto fusto, avente una sezione minima di cm. 25, per ogni 100 mq di Sf.

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 ART.14.2 - SOTTOZONA "D2" ARTIGIANALE-COMMERCIALE Nella sottozona, dove sono consentite le seguenti attivita': - laboratori e botteghe artigiane ; - attivita' di servizio alla viabilita' ( autofficine, autorimesse, elettrauto, gommista, lavaggio auto, etc..) ; - attivita' commerciali , centri di esposizione e depositi giudiziari. L'edificazione si attua attraverso il Permesso di Costruire diretta e previa formazione di comparto da attuarsi secondo il piano di dettaglio allegato al P.R.E e relativo ai comparti “M2” e "P" con l'applicazione dei seguenti indici :

-Indice di utilizzazione fondiaria . .. Uf = 0.50 mq/mq - Superficie coperta max . . . . . . . Q = 50% di Sf - N° di piani . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2 - Distanza dai confini fronte strada .. = 10,00 mt. - Distanza dai confini . . . . . . . . . . . . . = 6,00 mt. - Superficie edificabile residenziale massimo per ogni complesso produttivo (da calcolarsi nella Uf) .

= 150 mq.

- Parcheggi come da art.7.5 - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di medio e

uno di alto fusto, avente una sezione minima di cm. 25, per ogni 100 mq di Sf.

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 - Altezza massima dei fabbricati . = 10,50 mt.

La superficie edificabile massima residenziale, come sopra indicata, può essere aumentata fino ad un massimo di mq. 300 complessivo, a condizione che venga stipulato apposito atto di vincolo, regolarmente registrato con oneri a proprio carico, con il quale

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il proprietario richiedente si obblighi a destinare tali alloggi esclusivamente ad uso dei propri familiari e/o dipendenti che collaborino nell’ambito dell’attività produttiva. Per esercizi commerciali con superficie di vendita > di 400 Mq si applicano i parametri dettati dall’art 3.5 della delibera della Regione Abruzzo N° 61/C del 28.05.97’ . ART.14.3. - SOTTOZONA "D3" INDUSTRIALE-ARTIGIANALE Nella sottozona oltre alle attivita' prettamente industriali ed artigianali ed alla installazione di apparecchiature strettamente connesse alla funzionalita' degli stabilimenti, sono consentiti : impianti per la lavorazione degli inerti, impianti per la macellazione e lavorazione carni a carattere industriale, deposito e vendite di attrezzature e macchinari industriali, magazzini di deposito, celle frigorifero, silos, rimesse automezzi, depositi giudiziari, esposizioni di prodotti derivanti dall'attivita' svolta, uffici . L'edificazione si attua attraverso il Permesso di Costruire diretta da attuarsi secondo i piani di dettaglio allegati al P.R.E relativamente al comparto "O" se di iniziativa pubblica e , secondo i piani di dettaglio formulati dai proprietari,per quanto concerne sia i comparti "M1", “Q2” e “Q3”, che l'area residuale della sottozona posta in localita' Propezzano. L’amministrazione Comunale sulla base delle proprie esigenze economico-programmatiche e delle dinamiche sociali, potrà attivare la formazione del citato comparto “O” in fasi successive (sub-comparti) fermo restante il rispetto degli standards di cui all’art. 7.4 delle presenti norme. In tali sottozone si applicano i seguenti indici :

- Superficie coperta max . . . . mq = 55% di Sf - Distanza dai confini fronte strada ml = 10,00 -Distanza dai confini di lotti contigui ml = 6,00 - Superficie edificabile residenziale massimo per ogni complesso produttivo mq

=150,00 = n° 1 Appartamenti con Se max= 150 mq

- Parcheggi come da art .7.5. - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di medio e uno

di alto fusto, avente una sezione minima di cm. 25, per ogni 100 mq di Sf.

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 - Altezza massima dei fabbricati. H = 14,50 mt., salvo maggiore

altezza, se debitamente dimostratane la necessità per la specifica attivita da svolgere.

Sono esclusi dal computo dell’altezza massima dell’edificio, eventuali manufatti di pertinenza all’attività, quali silos, canne fumarie,tralicci ecc. Nell’area ubicata nella Zona Produttiva Piane Vomano, non ricompresa all’interno della perimetrazione del Comparto “O” destinata al deposito e la lavorazione di inerti e di conglomerati cementizi e' consentito la installazione di macchinari e di strutture strettamente necessarie per lo svolgimento della specifica attivita' quali : -uffici e magazzino di deposito attrezzi e/o vendita ,rimessa automezzi , piattaforme di appoggio per macchinari , vasche di accumulo , silos, etc.. In tale sottozona si applicano i seguenti indici : - Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,1 mq/mq - Distanza dai confini delle strutture fisse = 7,50 ml

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- La installazione dei macchinari non e' soggetta ad alcuna limitazione . In caso di dismissione o/e di trasformazione/riconversione dell'attivita' si applicheranno gli indici e le destinazioni di cui alla sottozona "D3" . Nel comparto "O" e' previsto sia l'accorpamento che la suddivisione dei lotti fermo restante il rispetto degli indici, delle distanze e degli allineamenti.

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ART. 15 - ZONA "E" AGRICOLA - PRODUTTIVA Articolo modificato con la Variante al PRE approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.11.2011 e pubblicata sul BURA n. 17 del 30.03.2012

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE art. 15 - ZONA "E" AGRICOLA - PRODUTTIVA

art. 15.1- SOTTOZONA "E1" AGRICOLA - NORMALE

a) - Costruzioni ad uso residenziale

b)- Manufatti connessi alla conduzione del fondo

c) - Impianti produttivi nei suoli agricoli

art. 15.2 -TURISMO RURALE ED ATTIVITA’ RICETTIVE INTEGRATE ALLE ATTIVITA’

AGRICOLE E ALL’AMBIENTE RURALE

art. 15.2.a -Agriturismo e residenze di campagna art. 15.2.b -Attività ricettive alberghiera ed extra alberghiera integrate alle attività

e all’ambiente agricolo e connesse al recupero dei fabbricati esistenti art. 15.2.c -Attività di ristorazione, esposizione e degustazione dei prodotti tipici

connesse al recupero dei fabbricati esistenti art. 15.2.d -Attrezzature per attività turistico sportive per lo svago ed il tempo

libero art. 15.3 -LAGHETTI COLLINARI art. 15.4 -SOTTOZONA"E2" NUCLEI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE art. 15.5 -SOTTOZONA"E3"AGRICOLA DI RISPETTO ALL'ABITATO E DI VALORE

NATURALE E PAESISTICO art. 15.6 -NORME GENERALI PER LA ZONA AGRICOLA art. 15.7 -INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI art. 15.8 -INDICAZIONI CROMATICHE DELLE COLORITURE art. 15.9 - AMBITO DI INTERVENTO “FR “ TURISTICA RURALE art. 15.10 -PROMOZIONE EDILIZIA SOSTENIBILE

art. 15.10.a -Premialità sull’edilizia sostenibile

art. 15.11 -SCHEDE PARAMETRI URBANISTICI art. 15.12 -STANDARD PARCHEGGI art. 15.13 -USI COMPATIBILI DEL TERRITORIO art. 15.13.a -Destinazione e caratteristiche degli usi art. 15.14 -MATRICE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO AMMISSIBILI SULL’EDIFICAZIONE ESISTENTE art. 15.1- AMBITO DI INTERVENTO "E1" AGRICOLA - NORMALE

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Riguarda il territorio extra-urbano del comune, destinato all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del paesaggio agrario e dei suoi valori storico- ambientali, del sistema idro-geologico, e dell'equilibrio ecologico e naturale . L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli é ammessa per residenze ed attività che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine ; il presente piano di settore specifica le modalità di intervento sia nel recupero che nelle nuove realizzazione, le tipologie edilizie, i materiali, le limitazioni ecc.., finalizzate al corretto inserimento ambientale e rispondente alle "caratteristiche rurali" dell'ambiente.

Nella zona sono consentite esclusivamente: opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola; alla prima trasformazione dei prodotti agricoli; agli allevamenti; alla residenza; alle attività turistiche connesse con la fruizione dell’ambiente agricolo . In particolare : a) costruzioni inerenti la conduzione del fondo, quali abitazioni, stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici,

ricoveri per macchine agricole ecc ; b) costruzioni adibite alla conservazione e alla trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad

aziende agricole singole o associate che lavorino prevalentemente prodotti propri; c) allevamenti industriali di bovini, equini, suini, ovini, polli, animali da pelliccia ed altri; d) costruzioni finalizzate al turismo rurale integrate alle attività agricole e all’ambiente rurale.

Nella zona l'edificazione è attuata attraverso l'intervento diretto mediante rilascio del Permesso di Costruire esclusivamente ai seguenti soggetti singoli o associati : - proprietari coltivatori diretti ; - proprietari conduttori in economia ; - imprenditori agricoli a titolo principale ; - affittuari e mezzadri che abbiano acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle

opere.

a) - Costruzioni ad uso residenziale. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza é di 0,01 mq/mq di superficie edificabile (Se) e con un'altezza massima di ml 7,50, con esclusione di silos e/o altre strutture di stoccaggio finalizzate alla produzione agricola , con la distanza dai confini di ml 5,00; l'unita' minima aziendale ai fini del rilascio del Permesso di Costruire concessione edilizia e' di 3 (tre) Ettari e la Superficie edificabile massima di ogni singolo edificio residenziale non può superare i 266 mq, salvo quanto previsto nel successivo art. 15.6. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento dei fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune o di Comuni contermini . Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizione del I° comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo famigliare del richiedente, è ammessa la maggiorazione di volume di 27 mq per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di Superficie edificabile pari a 266 mq. di residenza . Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della legge Regionale 2.3.1979 n°12 . Per l'applicazione delle disposizioni del precedente comma 3, la composizione della famiglia dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica . I benefici di cui al precedente comma 3 possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale . La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti del Permesso di Costruire a cura del Comune e a spese dell'interessato. Il Comune scrive su un pubblico registro i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate, terreni che non possono essere computati per successive iniziative edilizie . Gli immobili realizzati devono mantenere la destinazione agricola fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse .

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b)- Manufatti connessi alla conduzione del fondo. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3 Marzo 1999 , n. 12 nel testo vigente, sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: - i ricoveri per attrezzi, macchinari ed animali ; - gli impianti fissi per la protezione dei prodotti ; - i silos e le altre opere di stoccaggio ; - gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento . - i locali da adibire ad attività agrituristiche Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale e l'unita' minima aziendale è di 30.000 Mq. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq.150 per ettaro e comunque, per ogni singolo manufatto, non superiore a 600 mq. per le quali è necessario il rilascio del Permesso di Costruire. Non e' soggetta a questi limiti la realizzazione di serre o di coperture stagionali per la protezione delle colture, per le quali non è necessaria né la richiesta di Permesso di Costruire né la Denuncia di Inizio Attività. In caso di attività stagionali, a cessazione della specifica attività agricola, è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Tali manufatti devono rispettare una distanza minima dai confini di ml. 5,00 e dai fabbricati residenziali di ml. 10,00 da elevare a ml. 20,00 per i ricoveri o stalle per animali domestici .

c) - Impianti produttivi nei suoli agricoli . Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica secondo le seguenti indicazioni : - rapporto di utilizzazione del suolo non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto e

comunque non superiore ad 1/20 della superficie aziendale ; - distacchi minimi tra fabbricati ml. 20.00 ; - distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.P.R 495/92' ; - distanza dai confini ml 10,00; - parcheggi almeno per 1/20 dell'area coperta; - distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal P.R.E. e dalle sorgenti di non

esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli.

Nelle aree agricole di rilevante interesse economico come perimetrate nella Tav. 12.v di PRE evidenziate con apposito asterisco sono vietati impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale ed allevamenti di tipo intensivo; nelle altre aree agricole di rilevante interesse economico non contrassegnate da asterisco la realizzazione di impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale ed allevamenti di tipo intensivo è ammessa purché direttamente collegata ad attività agricole insediate nell’ambito del territorio comunale o di comuni limitrofi: tale condizione dovrà essere dimostrata dal richiedente attraverso contratti con produttori agricoli locali o mediante la costituzione di società o cooperative costituita per una quota superiore al 60% da titolari di aziende agricole proprietarie di terreni localizzati nel territorio comunale o in comuni confinanti. Sono da intendersi quali impianti produttivi agricoli gli insediamenti necessari per la lavorazione o trasformazione delle produzioni agricole tipiche del territorio comunale (frantoi, cantine, locali per la cernita e incassettamento prodotti ortofrutticoli o ortoflorovivaistici, ecc). Gli insediamenti produttivi in tali zone dovranno privilegiare il riuso di manufatti agricoli esistenti, anche mediante interventi di ristrutturazione ed ampliamento, nel rispetto delle tipologie costruttive agricole esistenti e di quanto previsto nel successivo paragrafo per le nuove costruzioni. Nel caso in cui esista un manufatto già realizzato, non si potrà procedere ad un nuovo intervento edificatorio se prima non si sia recuperato il manufatto esistente. Nel caso di insediamenti produttivi agricoli o zootecnici che necessitino di nuove costruzioni, al fine dell’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi dovranno rispondere:

● alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno, parti impiantistiche, nonché l’impianto di nuove alberature.

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A maggior specifica di quanto riportato nei suddetti quadri sinottici si ribadisce che

Sono vietate : -la realizzazione di forme strutturali in aggetto in calcestruzzo a vista, nonché di parapetti, setti portanti, elementi architettonici, cornicioni ecc. con cemento a vista; -recinzioni in elementi prefabbricati ed in calcestruzzo;

Sono consigliati: -coperture a due falde e/o a padiglione in orditura principali leggere in legno e/o acciaio con parti a vista il legno o laterizio; -manti di coperture in laterizio (coppi tegole o embrici lamine di rame ecc.) -sono ammesse la realizzazione di coperture piane unicamente se integrate con il contesto e impermeabilizzate mediante la realizzazione di tetto giardino; -la sistemazione dell’area di pertinenza dell’insediamento con fitta alberatura autoctona;

Nelle citate aree di rilevante interesse economico, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, con le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi, secondo le seguenti indicazioni - rapporto di utilizzazione del suolo non superiore ad 1/6 del lotto di pertinenza dell’impianto e comunque non superiore ad 1/20 della superficie aziendale - distacchi minimi tra fabbricati ml. 20.00 - distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.P.R 495/92’ - distanza dai confini ml 20,00 - parcheggi almeno per 1/20 dell’area coperta - distanza dalle singole abitazioni esistenti o previste dal P.R.E., se non facenti parte della stessa azienda e dalle sorgenti di non esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli. Non sono soggetti a tali limitazioni le serre e gli insediamenti agricoli non zootecnici che prevedano l’occupazione di massimo 15 dipendenti. - Indice di piantumazione, obbligatoria, un albero di medio e uno di alto fusto, avente una sezione minima di cm. 15, per ogni 200 mq di Superficie fondiaria. Il rilascio del certificato di agibilità resta subordinato anche alla dichiarazione da parte del proprietario dell’avvenuta piantumazione delle essenze vegetative nella quantità prescritta. - Permeabilità del suolo come da art. 8.2.13 - Altezza massima dei fabbricati H= mt. 7,00. art. 15.2 – Turismo rurale ed attività ricettive integrate alle attività agricole e all’ambiente

rurale Nel territorio comunale, al fine di promuovere la valorizzazione dell’economia rurale attraverso l’integrazione dell’attività agricola con altre funzioni complementari in settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, é consentito l'esercizio del turismo rurale nonché di attività ricettive integrate all’attività agricole ed all’ambiente rurale. Le principali forme di turismo rurale, da intendersi quali fruizione del territorio rurale per il tempo libero, sono da svilupparsi prevalentemente mediante il recupero e la conservazione attiva del patrimonio edilizio esistente e/o attraverso l’ampliamento delle strutture ricettive esistenti, fanno riferimento: ● alle attività agrituristiche ed alle residenze di campagna (country house) ● alle Strutture Ricettive di tipo diffuso "Case per vacanze o appartamenti per vacanza integrate alle

attività agricole ed all’ambiente rurale" realizzate mediante il recupero di uno o più manufatti esistenti (anche di proprietà diverse) gestite unitariamente in forma consortile con le caratteristiche delle strutture ricettive di tipo diffuso;

● alle attività di ristorazione.

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Ai fini dell’utilizzazione del territorio agricolo per le attività turistiche, come disciplinate dal presente articolo e dagli art. 15.2.a, 15.2.b, 15.2.c e15. 2.d, nell’ambito della zona agricola sono state individuati degli areali, o sottozone, all’interno delle quali sono disciplinate le compatibilità dei diversi usi turistici connessi con il recupero il riuso e/o l’ampliamento dei manufatti esistenti dismessi dall’uso agricolo. L’elaborato grafico planimetrico, di cui alla tav. 5 del presente piano di settore, disciplina le diverse sottozone individuando gli ambiti compatibili con l’utilizzazione turistica dei fabbricati esistenti in relazione alla caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio agricolo; inoltre in tale elaborato sono individuate con specifica perimetrazione gli ambiti di intervento “FR” di turismo rurale, riferiti alle attività turistiche già in esercizio sul territorio comunale. Gli ambiti perimetrati quali ambito di intervento “FR” - turismo rurale, risultano disciplinati dall’ art. 15.9 della presente normativa il quale consente oltre il recupero e l’ampliamento delle strutture ricettive esistenti la realizzazione di interventi di nuova edificazione di tipo diffuso finalizzate all’incremento della ricettività dei servizi di tipo turistico. Negli interventi di riuso dei fabbricati esistenti e nella realizzazione di quelli nuovi, al di fuori degli ambiti individuati come “FR”, resta fermo quanto stabilito dall’art. 15.1, lettera a), l'unita' minima aziendale ai fini del rilascio del Permesso di Costruire concessione edi-lizia e' di 3 (tre) Ettari e la Superficie edificabile massima di ogni singolo edificio residenziale non può superare i 266 mq (800 mc nel rispetto della normativa regionale). Al fine di una puntale individuazione e di una verifica delle compatibilità territoriali, attuali e future, nell’elaborato grafico planimetrico, (tav. 5,) sono stati distinti all’interno della zona E1: gli ambiti collinari da quelli di pianura, e perimetrati rispettivamente come areali E1.ac ed E1.af., In tali ambiti, identificativi di diverse caratteristiche territoriali-morfologiche, nonché di divisione parcellare del territorio e di tipologia di attività agricole sono state perimetrale con specifica perimetrazione gli ambiti di intervento “FR -turismo rurale” gli ambiti di nei quali insistono attività turistiche ricettive in esercizio. Pertanto: ● negli areali E1.ac ed E1.af. risultano compatibili le attività di recupero dei fabbricati esistenti così

come disciplinate dagli art. 15.2.a, 15.2.b, 15.2.c e15. 2.d, ed i rispettivi interventi sono ammessi con distinte modalità come riportato nelle schede dei parametri urbanistici di cui all’art. 15.11 della presente normativa;

● negli ambiti di intervento “FR -turismo rurale” le attività di recupero, ampliamento e di nuova costruzione, risultano disciplinate dall’art. 15.9, e gli interventi ammessi riportati nella scheda n°9 dei parametri urbanistici di cui all’art. 15.11 della presente normativa;

● nella sottozona E3, e negli areali Ari, Aaf, Atap, Ada, gli interventi turistici sono compatibili unicamente ove prevedano il recupero il riuso e/o l’ampliamento dei manufatti esistenti dismessi dall’uso agricolo.

Nello specifico gli areali e le sottozone nelle quali gli interventi turistici sono limitati al recupero e

conservazione del patrimonio edilizio esistente sono: 1) la sottozona E3, agricola di rispetto all'abitato e di valore naturale e paesistico di cui all’art. 15.5

della presente normativa. 2) gli areali (Ari) individuati alla tav. 5 del presente piano di settore quali ambiti di rischio

idrogeologico; 3) gli areali (Aaf) individuati alla tav. 5 del presente piano di settore quali ambiti fluviali; 4) gli areali (Atap) individuati alla tav. 5 del presente piano di settore quali ambiti di tutela

ambientale e paesaggistico; 5) gli areali (Ada) individuati alla tav. 5 del presente piano di settore quali ambiti limitrofi a detrattori

ambientali (infrastrutture autostradali) Tali areali o sottozone di maggior tutela comprendono gli ambiti territoriali individuati nel vigente PTP

quali: -aree di interesse paesaggistiche ed ambientali; -aree a rischio idrogeologico; -aree di rispetto dell’abitato e di oggetti di tutela ambientale e paesaggistico; -aree ed oggetti di interesse bio-ecologico; -ambiti fluviali; Gli interventi di Turismo rurale ed attività ricettive integrate alle attività agricole e all’ambiente rurale saranno comunque ammessi previa sottoscrizione di convezione o atto unilaterale d’obbligo, da

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registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente; in tale atto dovrà essere identificata catastalmente e vincolata una parte del fondo quale pertinenza degli immobili recuperati e/o realizzati nella misura minima di 100 mq. per ogni mq. di Se di costruzione, al lordo delle trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata. Per unità aziendali aventi estensione superiore ai lotti minimi di asservimento prescritti, potrà essere realizzato comunque un solo intervento ricettivo per ciascuna degli ambiti individuati (E1.ac collinare, E1.af pianura); pertanto non saranno possibili frazionamenti dell’unità aziendale od alienazioni finalizzate alla realizzazione di più interventi ricettivi. Lo schema di convenzione nei suoi contenuti minimi dovrà comunque specificare: a) l’impegno dei proprietari alla sistemazione ambientale, gestione e manutenzione dell’intera unità

aziendale. In particolare: 1) alla cura e manutenzione degli ambiti agricoli posti in adiacenza con viabilità pubblica, con l’impegno di manutenzione e pulizia stagionale dei cigli e delle scarpate al fine del controllo delle acque di ruscellamento ed a prevenire fenomenici di dilavamento della coltre superficiale dei terreni; 2) al ripristino di siepi ed elementi erborati ed alla periodica pulizia dei fossi;

b) l’indicazione di vincolo di destinazione d’uso degli immobili alle attività connesse all’agriturismo e/o alle attività ricettiva rurale extra alberghiera e di servizio per il territorio;

c) l’eventuale impegno alla realizzazione da parte del privato degli allacci ai servizi a rete o loro prolungamenti fino agli ambiti interessati;

d) la disponibilità a concedere in uso gratuito all’amministrazione comunale parte degli spazi della struttura per finalità socio-culturali e/o di interesse pubblico legate alla promozione del territorio (minimo n°2 eventi/manifestazioni annue e un numero di pernottamenti annui pari al 20% del numero di posti letto complessivi della struttura)

e) l’impegno alla rimozione delle strutture leggere o prefabbricate, ammesse dalla presente normativa, ove vengono meno i presupposti di esercizio dell’attività ricettiva;

Gli interventi di turismo rurale ammessi saranno consentiti anche a soggetti che non rivestono le qualifiche indicate all’art. 70 della LUR 18/83 e successive integrazioni e modificazioni; la stipula della convenzione e l’eventuale polizza fidejussoria (nell’eventualità si prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione) costituiranno il presupposto principale per il rilascio del certificato di agibilità per l’esercizio dell’attività; Gli immobili recuperati e/o realizzati dovranno essere denunciati al NCEU con categoria D/2 “ attività ricettiva” e non potranno essere alienati o frazionati separatamente dal fondo. Le strutture ricettive di tipo diffuso, realizzate con la partecipazione di più proprietari riuniti in consorzio, potranno essere eventualmente frazionate in più attività turistiche, fermo restante il trasferimento a ciascuno degli obblighi e degli impegni sottoscritti in convenzione. art. 15.2.a - Agriturismo e residenze di campagna Nel territorio comunale é consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme vigenti in materia, che si intendono qui recepite integralmente. Nella realizzazione di Residenze di Campagna (country house), fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 75 del 28.04.1995 nel testo vigente, in considerazione della carenza di attività turistiche ricettive e della necessità di aumentare e qualificare l’offerta ricettiva delle attività esistenti, possono essere consentiti, Una Tantum, incrementi di superficie edificabile (Se) anche non contigui all’edificio esistente e purché non in contrasto con i caratteri ambientali dei luoghi e le caratteristiche tipiche dell’architettura rurale tradizionale. Le parti in ampliamento o di completamento edilizio, anche non contigui all'edificio esistente, dovranno dal punto di vista morfologico essere conformi ai tipi edilizi ed ad i modelli di crescita di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale (Tipi B,B1,C,C1,D,E tav. 1, del presente piano di settore) e dovranno essere finalizzate: a) alle necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme

igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, ecc.; b) alle necessità connesse alla realizzazione di spazi: di cucina, ristorazione e alloggio, nel limite del

10% della superficie edificata esistente Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del 30% della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti e/o di progetto.

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I parametri urbanisti di riferimento per l’attuazione di tali interventi sono quelli prescritti nella specifica scheda (n°5) di cui all’art 15.11della presente normativa. Al fine di attuare un controllo sulle qualità formali e compositive degli interventi di nuova costruzione nonché di favorirne l’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi dovranno rispondere: ● alle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte,

per ciascuna parte dell’edificio, nel quadro sinottico n°10 di cui alla tav. 2 del presente piano di settore).

● alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate al controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno, parti impiantistiche, nonché l’impianto di nuove alberature.

Derogano dal rispetto dei caratteri tipologici di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale unicamente gli ampliamenti e le nuove costruzioni di parti principali e accessorie interrate o semi interrate la cui realizzazione si pone l’obiettivo dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale. Le parti interrate, destinati a servizi ed accessori complementari alle attività ricettive principali, potranno fuoriuscire rispetto alle sagome d’ingombro delle porzioni edificate fuori terra degli edifici principali nel limite massimo del 50% delle superfici coperte comprensive degli spazi porticati . art. 15.2.b- Attività ricettive alberghiera ed extra alberghiera integrate alle attività e

all’ambiente agricolo connesse al recupero di manufatti edilizi esistenti Sono individuate tra le forme di turismo rurale anche le strutture “ricettive diffuse” gestite unitariamente in forma imprenditoriale disciplinate dall’art. 30 della L.R. n. 75 del 28.04.1995 Tale articolo definisce "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" le unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a 7 gg. ( si considera comunque, gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più camere o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti sopra specificati ). La realizzazione di "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" integrate alle attività ed all’ambiente agricolo potrà avvenire mediante il recupero di uno o più fabbricati esistenti anche non contigui, ma gestiti turisticamente in forma imprenditoriale unitaria; oppure ad integrazione ed ampliamento delle strutture ricettive preesistenti. I parametri urbanisti di riferimento per l’attuazione di tali interventi sono quelli prescritti nella specifica scheda (n°6) di cui alla all’art. 15.11 della presente normativa. Al fine di attuare un controllo sulle qualità formali e compositive degli interventi di nuova costruzione nonché di favorirne l’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi dovranno rispondere: ● alle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte,

per ciascuna parte dell’edificio, nei quadri sinottici di cui alla tav. 2 del presente piano di settore. ● alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro

sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno; parti impiantistiche; nonché l’impianto di nuove alberature.

Derogano dal rispetto dei caratteri tipologici di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale unicamente gli ampliamenti di parti principali e accessorie interrate o semi interrate la cui realizzazione si pone l’obiettivo dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale. Le parti interrate destinati a servizi ed accessori, complementari alle attività ricettive principali, potranno fuoriuscire, rispetto alle sagome d’ingombro delle porzioni edificate fuori terra degli edifici principali, nel limite massimo del 50% delle superfici coperte comprensive degli spazi porticati. Nella realizzazione di strutture ricettive “di tipo diffuso” il lotto di asservimento sarà determinato dalla sommatoria delle aree di pertinenza dei singoli edifici anche di proprietà diverse; il vincolo di

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destinazione d’uso, temporalmente ancorato all’esercizio dell’attività ricettiva, andrà sottoscritto mediante atto di convezione con la pubblica amministrazione da parte del soggetto gestore dell’attività ricettiva. art. 15.2.c-Attività di ristorazione, di esposizione e degustazione dei prodotti agricoli

connesse al recupero di manufatti edilizi esistenti Le attività di ristorazione comprendono i ristoranti le trattorie e le osterie nonché le attività finalizzate all’esposizione e degustazione della produzione tipica; tali attività oltre alla promuovere le peculiarità della cucina locale, dovranno privilegiare la valorizzazione ed alla promozione della produzione agricola tipica del territorio; Gli interventi per la realizzazione di tale attività dovranno attuarsi mediante il recupero e la trasformazione, anche attraverso il cambio d’uso, dei fabbricati esistenti. Tali interventi potranno realizzarsi sia legati alle residenze di campagna, così come disciplinate dalla L.R. n. 75 del 28.04.1995 e dall’art. 15.a della presente normativa, o anche singolarmente secondo i parametri urbanisti prescritti nella specifica scheda n°7 di cui alla all’art. 15.11 della presente normativa. Il parametro edilizio di riferimento per le attività di ristorazione è il posto coperto esso rappresenta la unità di dimensionamento delle strutture di ristorazione, la superficie parametrizzata di 6 mq., assegnata per posto coperto, indica la superficie convenzionale che comprende oltre l’ambiente sala di ristorazione la quota parte degli spazi comuni accessori e di servizio necessari al funzionamento dell’attività. Al fine di attuare un controllo sulle qualità formali e compositive degli interventi di nuova costruzione nonché di favorirne l’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi dovranno rispondere: ● alle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte,

per ciascuna parte dell’edificio, nei quadri sinottici di cui alla tav. 2 del presente piano di settore. ● alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro

sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno; parti impiantistiche; nonché l’impianto di nuove alberature.

Derogano dal rispetto dei caratteri tipologici di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale unicamente gli ampliamenti di parti principali e accessorie interrate o semi interrate la cui realizzazione si pone l’obiettivo dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale (secondo i parametri indicati all’art. 15.6 della presente normativa). Le parti interrate destinati a servizi ed accessori, complementari alle attività ricettive principali, potranno fuoriuscire, rispetto alle sagome d’ingombro delle porzioni edificate fuori terra degli edifici principali, nel limite massimo del 50% delle superfici coperte comprensive degli spazi porticati. art 15.2.d - Attrezzature per attività turistico sportive per lo svago ed il tempo libero Nelle zone agricole in presenza di strutture ricettive, così come previsto dal presente piano di settore, o negli ambiti territoriali da sottoporre a interventi di riqualificazione miglioramento e reintegrazione ambientale (es. ex cave) è possibile realizzare attrezzature ed impianti per l’esercizio di attività di tipo sportivo finalizzate allo svago ed al tempo libero. Tali impianti la cui realizzazione dovrà integrarsi il più possibile con l’ambiente agricolo dovranno rispettare i parametri urbanistici e le indicazioni della scheda n°8 di cui all’art. 15.11 della presente normativa. Sono escluse dalla verifica dei parametri urbanistici e dalle indicazioni della scheda n°8 unicamente le piscine la cui realizzazione è consentita sia se connessa ad attività turistiche ricettive sia alle altre destinazioni ammesse per la zona; le piscine, da realizzare completamente incassate nel terreno, potranno avere una dimensione massima di mq. 100 e la colorazione del rivestimenti interno alla vasca dovrà avere tonalità tali da integrarsi con i cromatismi del terreno argilloso e delle coltivazioni.

art. 15.3 - LAGHETTI COLLINARI

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A cura Ufficio Tecnico Comunale

E' consentita la creazione di bacini di raccolta di acque meteoriche per l'irrigazione ad esclusivo servizio del fondo, bacini che sfruttano invasi naturali, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. Le opere di sbarramento devono essere in terra; e' fatto pertanto divieto assoluto di costruzione della diga in cemento armato, muratura, metallo o similari . Ogni laghetto collinare deve essere eseguito a monte di spazi liberi da costruzioni e da strade. L'ubicazione dei laghetti rispetto la strada deve essere tale per cui l'onda di piena non sia un pericolo per pedoni e veicoli in transito . Ogni laghetto deve essere recintato per impedire l'accesso a terzi.

art. 15.4 - SOTTOZONA"E2" NUCLEI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE Sottozona destinata alla residenza e al completamento dai gruppi di abitati formatisi nei centri secondari del Comune . In tali zone individuate con apposite campiture nelle tavole del P.R.E. è possibile costruire case isolate, abbinate o a schiera con altezza max di ml. 7,50 . Dovranno sorgere fuori dalla fascia di rispetto della viabilità così come riportato nei grafici di piano. Oltre agli edifici per abitazione sono consentite costruzioni per negozi di prima necessità, attrezzature pubbliche e sociali . E' consentita la costruzione di ricoveri per animali con esclusione degli allevamenti industriali . I nuovi locali o costruzioni per ricoveri animali di cui al comma precedente e le nuove concimaie sono ammesse a distanza non inferiore a 25.00 mt. dalle abitazioni. Le distanze dai confini di proprietà di tali manufatti non deve essere inferiore a 20.00 mt., riducibile a 12.50 mt. nel caso che le costruzioni da realizzare fronteggi costruzioni esistenti similari. Il piano si attua per interventi edilizi diretti su di una superficie minima di 1000 mq., per aree frazionate successivamente alla adozione delle presenti norme, e su aree di qualunque superficie in lotti già esistenti, applicando i seguenti indici:

-Indice di utilizzazione fondiaria (residenza). . . . = 0,2 mq/mq

-Altezza max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 7,50 Mt.

-Superficie coperta = max 35%

-Numero dei piani . . . . . . . . . . . . . . . . = 2 compreso P.Terra

-Parcheggi come da art. 7.5

Per le nuove costruzioni da realizzare nella sottozona, qualora il lotto di pertinenza è posto in confine con la pubblica viabilità, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla localizzazione, sulla fascia di rispetto stradale, di parcheggi di tipo “P2”, per una superficie non inferiore ad 1/5 della superficie della fascia di rispetto ricadente nel lotto di pertinenza. Tali parcheggi, da sistemare a carico del richiedente con strato superficiale di tipo drenante costituito da grigliati ineribiti drenanti in plastica ricicltata o con masselli pressovibrati in cls, dovranno essere ceduti in uso gratuito al Comune, prima del rilascio del Certificato di Agibilità. La restante superficie, della fascia di rispetto, dovrà essere sistemata a verde a cura e spese di ciascun proprietario. Nel calcolo della Se complessiva, sono da intendersi comprese tutte le superfici esistenti a qualunque uso destinate; Le aree destinate ad uso pubblico individuate con le sottozone F1, F2, F4, F5, F6 e F8, se confinanti con le aree edificabili, concorrono a determinare la superficie fondiaria al 50%, qualora cedute gratuitamente al Patrimonio Comunale, con la spesa a totale carico del richiedente.

art.15.5- SOTTOZONA"E3"AGRICOLA DI RISPETTO ALL'ABITATO E DI VALORE NATURALE E PAESISTICO

Riguardano alcune zone del territorio agricolo Comunale ove si intende conservare e valorizzare le caratteristiche morfologiche,ambientali e naturali del paesaggio e salvaguardare altresì le zone agricole limitrofe agli agglomerati urbani .

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In tali zone l'attività edificatoria e' consentita esclusivamente per residenze necessarie alla conduzione del fondo e, ferme restanti le disposizioni di cui all'art. 70 e 71, L.R. 18/83' per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e per i coltivatori diretti, opportunamente documentati da apposita certificazione, rilasciata dagli organi competenti; per tutti gli altri soggetti valgono le seguenti limitazioni:

-Indice di utilizzazione fondiaria (residenza). . . . = 25 Mq/Ha

- " " " " (annessi agricoli) = 50 Mq/Ha

-Altezza max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 7,50 Mt.

-Distanza dai confini . . . . . . . . . . . . . . . . = 10,00 Mt.

-Distanza dalle strade come da D.P.R 495/92'

-Parcheggi come da art. 7.5

-Nella sottozona sono vietate le attività estrattive

-Unità minima aziendale = ha 4.00 (*)

(*) Ha 3.00 per i terreni acquisiti prima dall’approvazione della variante generale PRE

Nelle aree perimetrate come sottozona E3 poste in confine con le aree edificabili della f.ne Pagliare, come evidenziate con sfondoni colore verde nella TAV 8.1.V, trattandosi di terreni agricoli periurbani , non è ammessa la realizzazione di impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale, né allevamenti di tipo intensivo. Nelle zone poste a monte ed a valle, per una profondità di ml. 200 misurata dall’asse stradale, lungo l'asse della S.S 150, possono essere istallate delle infrastrutture mobili e di facile rimozione (Se massima di mq. 60), con esclusione di elementi strutturali fissi,relativamente ad attrezzature finalizzate ad attività sportive ed allo svago ed il tempo libero di cui al precedente articolo 15.2.d ; il Permesso di Costruire dovrà avere un tempo determinato e clausola di ripristino dei luoghi alla data di scadenza . Eventuali edifici esistenti quali manufatti connessi con la conduzione del fondo o impianti produttivi di trasformazione di prodotti agricoli o di allevamenti zootecnici in contrasto con le precedenti norme, possono conservare le eventuali dimensioni e destinazioni d'uso ed essere soggetti ad interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione . art. 15.6 - NORME GENERALI PER LA ZONA AGRICOLA Dalla data 30.03.2001 di approvazione del P.T.P. , le nuove realizzazioni riferite a nuove unità aziendali derivanti da frazionamenti di aziende come attualmente esistenti o ad aziende oggetto di compravendita dopo tale data, dovranno rispettare, fatta salva l’applicazione obbligatoria di eventuali condizioni più restrittive contenute nelle presenti norme, le dimensioni aziendali minime e gli indici edificatori indicati nei precedenti articoli per le diverse sottozone. Nel frazionamento di aziende le dimensioni minime aziendali sopra riportate devono essere rispettate anche per l’azienda residua. Ai fini dell’accertamento della situazione proprietaria su richieste di nuove edificazioni assumono rilevanza solo gli atti di frazionamento e/o trasferimento risultanti dal pubblico registro immobiliare. Alle famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 della L.U.R. 18/83 nel testo vigente. Potrà essere realizzata una sola unità abitativa per ogni nucleo familiare. L’altezza massima degli edifici per abitazioni rurali non potrà essere superiore a ml. 7,50 e, gli edifici stessi, sviluppati su un massimo 2 di piani fuori terra. Si precisa, altresì, che nel calcolo della Superficie Edificabile devono essere, in ogni caso, ricomprese, le superfici edificabili degli edifici esistenti. Al fine di attuare un controllo sulle qualità formali e compositive degli interventi di nuova costruzione nonché di favorirne l’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi di carattere abitativo dovranno rispondere: - alle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte,

per ciascuna parte dell’edificio, nel quadro sinottico n°10 di cui alla tav. 2 del presente piano di settore.

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-alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 della presente normativa) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno, parti impiantistiche, nonché l’impianto di nuove alberature.

Le parti interrate destinati a servizi ed accessori, complementari alle attività ricettive principali, potranno fuoriuscire, rispetto alle sagome d’ingombro delle porzioni edificate fuori terra degli edifici principali, nel limite massimo del 50% delle superfici coperte comprensive degli spazi porticati. Ai fine della formazione del lotto minimo di asservimento per attività turistiche ove si realizzano più tipologie di attività turistiche tra di loro integrate (di cui agli art. 15.2.a, 15.2.b, 15.2.c e15. 2.d della presente normativa) si assume quale lotto mimo di riferimento quello più esteso tra le diverse attività compresenti; pertanto sullo stesso lotto di asservimento andranno a sovrapporsi i diversi dimensionamenti derivanti dall’applicazione dei parametri urbanistici di cui all’art. 15.11 della presente normativa.

Derogano dal rispetto dei caratteri tipologici di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale unicamente gli ampliamenti e le nuove costruzioni di parti principali e/o accessorie interrate o semi interrate la cui realizzazione si pone l’obiettivo dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale. Il requisito dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale si intende soddisfatto quando le costruzioni presentano; ● almeno il 50% del perimetro dei fronti della costruzione sia posto contro terra; ● la copertura praticabile si ponga in continuità con il terreno circostante per almeno il 50%; del suo perimetro; ● la copertura sia realizzata prevalentemente a tetto giardino (non meno dell’80% della sua

superficie); ● una altezza media ponderata dei fronti non superiore a mt. 1,70 per le destinazioni residenziali; ● una altezza media ponderata dei fronti non superiore a mt. 2,10, per le destinazioni produttive, le

attività di ristorazione e gli annessi; art. 15.7 - INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI Per i fabbricati esistenti, con riferimento alla data di adozione del P.R.E., ubicati nelle suddette zone, che risultino in contrasto con le disposizioni della presente normativa, sono possibili i seguenti tipi di intervento : a) opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ; b) opere di restauro, ristrutturazione edilizia e risanamento igienico statico, con possibilità di ampliamento e sopraelevazione, per miglioramenti igienici e completamento dell'unità abitativa; l’incremento, una tantum, non potrà superare il 50% della superficie utile residenziale esistente fermo restante il raggiungimento di una superficie edificabile residenziale massima di 160 mq. tali interventi potranno essere attuati nel rispetto: ● della morfologia dei tipi edilizi ed i modelli di crescita di cui all’abaco dei manufatti tipici del

contesto ambientale (Tipo B,B1, C,C1,D,E tav. 1 del presente piano di settore) ● delle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno secondo

quanto prescritto nel quadro sinottico relativo al tipo edilizio di appartenenza (tav. 2, del presente piano di settore)

● degli usi compatibili del territorio, siano essi principali che complementari, indicati all’art. 15.13 della presente normativa;

● dei parametri urbanisti e indicazioni contenute nelle schede relative agli edifici esistenti (tab.1, 2, 3 e 4 di cui all’art.15.11 della presente normativa) corrispondente alla classificazione operata con la ricognizione del presente piano di settore.

Onde consentire una conservazione attiva del patrimonio edilizio esistente, negli immobili oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 69 lett. c) della L.R. n. 18/83, precedentemente individuati con delibera di C.C. n. 31 del 04.12.2000 o risultanti dalla schedatura del presente piano di settore, o da schedature successive, potrà essere consentita la mutazione di destinazione d'uso degli immobili rurali non più utilizzabili per la conduzione della attività agricola. Le destinazioni d’uso ammissibili sono quelle ricomprese nell’elenco degli usi principali e complementari della zona agricola indicati all’art. 15.13 della presente normativa.

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Tali interventi sono ammessi, previa sottoscrizione da parte degli aventi titolo al rilascio del Permesso di Costruire, di atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente, dal quale risulti la consistenza dell'immobile e l'individuazione dell'area di pertinenza che non potrà essere venduta separatamente dal fabbricato. E' facoltà esclusiva dell'Amministrazione comunale, procedere, con apposita delibera consigliare, su richiesta degli interessati, alla individuazione di altri edifici aventi le caratteristiche di cui all'art. 69 lett. c) della L.R. n. 18/83. Tali caratteristiche dovranno risultare da idonea perizia giurata, corredata da documentazione fotografica e rilievi planimetrici dell'immobile, a firma di tecnico abilitato. Potrà essere ammesso il riuso e la ristrutturazione, senza aumenti di cubatura anche degli immobili destinati ad annessi, costituenti edifici a se stanti per una volumetria inferiore a mc. 450 (Se=140 mq), con esclusione di quelli costruiti dopo il 1° agosto 1983, purché venga realizzata una sola unità abitativa e la superficie edificabile complessiva di tutti i fabbricati residenziali insistenti sull’area di proprietà sia contenuta entro mq, 266 (800 mc.) . Dovrà comunque essere identificata catastalmente e vincolata, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 100 per ogni mq. di Se di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area e tale vincolo dovrà essere trascritto nel citato atto d’obbligo. Gli immobili che mutano la destinazione d’uso agricola, saranno accatastati al N.C.E.U. e dovranno essere censiti ai fini della riscossione di tributi e tassazioni di competenza del Comune. Per gli edifici classificati come “PSA -manufatti di interesse storico, artistico e documentario” , (ai sensi degli artt. 10 delle N.T.A., del P.T.P. vigente o classificati quali “edifici singolari di valore storico testimoniale” PSA dal presente piano di settore) gli interventi ammessi saranno quelli riportati nel quadro sinottico n°1 (MO, MS, RC, RIE) con esclusione della ristrutturazione edilizia e senza aumenti di volumetria. Nel caso in cui gli edifici esistenti, residenziali e non, che ricadano nella zona di rispetto della viabilità, gli incrementi sia in sopraelevazione che in ampliamento possono essere concessi purché non comportino l'avanzamento del fabbricato, verso il fronte della strada. Sono ammessi interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, finalizzati al miglioramento urbanistico di quei fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quella regolamentare dalla viabilità; in applicazione di tali interventi la ricostruzione dovrà comunque essere realizzata all’esterno delle fasce di rispetto della viabilità. Non sono consentiti interventi edilizi e modifiche dello stato dei luoghi, nelle zone ricadenti nelle aree ed oggetti di interesse biologico come individuate nella tav. 12.v di PRE. Ai fini del computo del lotto di intervento, in tutte le zone agricole e per tutti i diversi tipi di insediamento, è consentito comprendere nel calcolo della superficie dell'azienda agricola anche le aree che ricadono nella zona di rispetto cimiteriale e nelle fasce di rispetto stradale e nelle aree e oggetti di interesse biologico . Le strutture agrituristiche, country-house, ricettive e di ristorazione presenti sul territorio, al fine di consentire un miglioramento dell’offerta turistica, potranno beneficiare di un incremento una tantum della superficie edificabile pari al 33% della Sc assentita (dove per “Sc” si intende la sommatoria della Se assentita ed edificata fuori terra sommata alle superfici degli accessori fuori terra esistenti -portici, logge ecc.); tali incrementi una tantum non potranno comunque superare il limite massimo di mq. 300 e saranno attuabili per una sola richiesta; la superficie edificabile oggetto di incremento potrà essere utilizzata indistintamente per ampliare gli spazi di ristorazione e/o di servizio che gli spazi ricettivi. Gli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alla catalogazione e schedatura del presente piano di

settore (tavv.: 5 e 6) siano essi individuati come E, A e B* e dimessi dall’uso agricolo, (di cui all'art. 69 lett. C della L.R. n. 18/83) nonché quelli individuati come A1 la cui schedatura è rimandata al proponente degli interventi, sono disciplinati in relazione alla loro classificazione:

-Manufatti architettonici di particolar pregio storico ambientale (PSA); -Manufatti tipici del contesto ambientale (TCA); -Manufatti architettonici in contrasto con il contesto ambientale (CCA); -Manufatti architettonici estranei al contesto ambientale (ECA). Pertanto gli interventi su tali edifici sono disciplinati: - per ciascuna classificazione dalle indicazioni prescrittive dei parametri urbanistici esplicitata nelle

schede n° 1, 2, 3, 4, 5 di cui all’art 15.11 della presente normativa; - dai modelli tipologici di cui alla tav. 1 del presente piano di settore.

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- dalle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte, per ciascuna parte dell’edificio, negli specifici quadro sinottici n° 1, 2, 3, 4, 5 di cui alla tav. 2 del presente piano di settore.

- dalle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno; parti impiantistiche; nonché l’impianto di nuove alberature.

Per gli edifici rurali classificati A1, (tav.: 5) la cui schedatura è rimandata al proponente dell’intervento, gli interventi ammissibili sono quelli che scaturiscono dalla matrice di cui all’art. 15.14 delle presente normativa. Tale matrice permette di individuare gli interventi di recupero ammissibili in relazione alla qualità del manufatto edilizio, del suo grado di alterazione ed del suo stato di conservazione.

Al fine dell’inserimento nel presente piano di settore di edifici esistenti, siano essi già individuati nella tav. 5, o di nuova individuazione, l’inserimento, da realizzarsi mediante schedatura dell’edificio nelle modalità già indicate, avverrà previa verifica ed istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale con deliberazione di Giunta Municipale.

Nelle aree archeologiche individuate nel vigente PRE, le coltivazioni agricole di nuovo tipo che comportino notevoli alterazioni dell’attuale piano di calpestio, oltre 50cm, dovranno essere concordate e comunicate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, che potrà dettare le opportune cautele atte alla migliore conservazione dei reperti e/o strutture archeologiche.

art. 15.8 – INDICAZIONI CROMATICHE DELLE COLORITURE Gli interventi di recupero e/o ampliamento dei fabbricati esistenti nonché quelli che prevedono la realizzazioni di nuove costruzioni e manufatti in genere dovranno porre particolare attenzione all’inserimento cromatico nel contesto ambientale. A tal fine, il presente piano di settore propone che le finiture esterne delle costruzioni e dei manufatti facciano riferimento alle coloriture tipiche rilevate sui fabbricati storici esistenti nel contesto agricolo. La gamma cromatica assunta a riferimento, riportata nella tav. 7 del presente piano di settore, derivata dalle colorazioni degli intonaci a calce o dalle colorazioni delle murature lasciati a vista degli edifici storici esistenti, indica con numerazione da 1 a 10 la gamma di colori base utilizzabili quali coloriture delle parti principali e con numerazione da 11 a 20 la gamma dei colori da utilizzare per le parti secondarie (lesene, imbotti, cornici, fasce ecc.). art. 15.9- AMBITO DI INTERVENTO “FR” TURISMO RURALE -attività ricettiva alberghiera

ed extra alberghiera integrate alle attività e all’ambiente agricolo Gli ambiti perimetrati quali ambiti di intervento “FR -Turismo Rurale, fanno riferimento alle attività imprenditoriali di tipo turistico ricettivo già in esercizio sul territorio comunale le quali al fine di soddisfare la domanda di ricettività turistico rurale hanno necessità di ampliare e migliorare il livello della propria offerta turistica sia in termini di ospitalità che di servizi. Tali attività prevalentemente poste in essere quali residenze di campagna (ai sensi L.R. n. 75 del 28.04.1995) si propongono quali generatrici di un modello di albergo diffuso dove le strutture esistenti assolvono il ruolo di struttura principale nelle quali si attivano i servizi comuni (reception, gestione, ristorazione, centri benessere, spazi attrezzati per attività sportive ecc) mentre le strutture diffuse, siano esse oggetto di recupero che costruite ex novo, ampliano i servizi di ospitalità e ricreativi integrati alle attività ed all’ambiente agricolo. Sono individuate tra le forme di turismo rurale anche le strutture “ricettive diffuse” gestite unitariamente in forma imprenditoriale disciplinate dall’art. 30 della L.R. n. 75 del 28.04.1995 Tale articolo definisce "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" le unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a 7 gg. ( si considera comunque, gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più camere o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti sopra specificati ). La realizzazione di "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" integrate alle attività ed all’ambiente agricolo potrà avvenire: o mediante il recupero di uno o più fabbricati esistenti anche non contigui, ma gestiti turisticamente in forma imprenditoriale unitaria; oppure ad integrazione ed ampliamento delle strutture ricettive preesistenti.

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I parametri urbanisti di riferimento per l’attuazione di tali interventi sono quelli prescritti nella specifica scheda (n°9) di cui alla all’art. 15.11 della presente normativa. Negli interventi ricadenti negli ambiti “FR”, ed ubicati entro le aree perimetrate dal P.T.P. come “ aree di interesse bio – ecologico “ (art. 5 del P.T.P.) non sono ammesse trasformazioni e nuove edificazioni, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti. In ogni caso gli interventi ammessi entro tali aree del P.T.P., sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 18.4 “ Aree ed oggetti di interesse bio ecologico (art. 5 P.T.P.) delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione e nel rispetto delle modalità di intervento ivi stabilite. Per gli interventi ricadenti in prossimità del Bene puntuale archeologico, individuato dal P.T.P. nella scheda BA 029 02, dovrà essere acquisito preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e rispettato quanto altro previsto dall’art. 18.5 e dall’art. 23 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione. L’appartamento per vacanza rurale rappresenta la unità di dimensionamento delle strutture ricettive di tipo diffuso; la superficie parametrizzata di 60 mq. massima assegnata per unità “appartamento” indica la superficie utile convenzionale che comprende oltre gli spazi soggiorno e pranzo gli ambienti notte con i relativi servizi nonché gli spazi accessori e di distribuzione. Ai fini del dimensionamento massimo delle strutture ricettive di tipo diffuso si assume quale parametro di riferimento il numero di unità massime realizzabile in funzione sia della superficie fondiaria di proprietà che dell’areale di appartenenza. Ai fini della determinazione del lotto di riferimento finalizzato alla verifica del calcolo delle unità max realizzabili concorrono TUTTE le superfici di proprietà poste nel Comune di Morro D’Oro. Ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiario vengono scorporate dalla verifica i fabbricati esistenti già adibiti ad attività ricettiva, pertanto è esclusa dall’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria, una superficie fondiaria di pertinenza dei fabbricati ricettivi esistenti pari a mq. 7000 (nel rispetto della LR 75/95); Al fine di attuare un controllo sulle qualità formali e compositive degli interventi di nuova costruzione nonché di favorirne l’inserimento nel contesto ambientale, tali interventi dovranno rispondere: ● alle regole di intervento per la realizzazione degli elementi a vista dell’involucro esterno prescritte,

per ciascuna parte dell’edificio, nei quadri sinottici di cui alla tav. 2 del presente piano di settore. ● alle regole di intervento relative agli elementi di caratterizzazione ambientale, prescritte nel quadro

sinottico n°11, (di cui alla tav. 2 del presente piano di settore) finalizzate a controllo dell’inserimento nel contesto e a disciplinare la realizzazione di: pavimentazioni esterne, recinzioni, elementi di contenimento del terreno; parti impiantistiche; nonché l’impianto di nuove alberature.

Derogano dal rispetto dei caratteri tipologici di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale unicamente gli ampliamenti e le nuove costruzioni di parti principali e accessorie interrate o semi interrate la cui realizzazione si pone l’obiettivo dell’integrazione del costruito con il contesto ambientale. Le parti interrate destinati a servizi ed accessori, complementari alle attività ricettive principali, potranno fuoriuscire, rispetto alle sagome d’ingombro delle porzioni edificate fuori terra degli edifici principali, nel limite massimo del 50% delle superfici coperte comprensive degli spazi porticati. Le costruzioni che ospitano appartamenti per vacanze poste in ambito collinare in situazione di acclività se realizzate strettamente integrate con il contesto ambientale, ovvero con tipologie ipogee e/o semi interrate (secondo i parametri indicati all’art. 15.6 della presente normativa) possono adottare un coefficiente di abbattimento nel calcolo della superficie utile edificabile pari a 0,50. In rispondenza ai modelli tipologici presenti nel contesto ambientale negli interventi di nuova costruzione devono privilegiarsi soluzioni aggregative che riproducono i modelli consolidati della corte agricole con la giustapposizione di uno o più fabbricati che si relazionano su un unico spazio aperto. Le soluzioni aggregate potranno prevedere un massimo di sei corpi di fabbrica e ciascun corpo di fabbrica non potrà comprendere più di quattro unità.

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Al fine di favorire forme particolari di turismo agreste, i cui utenti chiedono di poter partecipare attivamente alle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine o tipici nonché l’offerta di condizioni abitative più aderenti al carattere del contesto agricolo, è possibile realizzare unità ricettive a basso livello di infrastrutturazione e minimo impatto sul contesto. Tali unità minime, da localizzare in ambiti più marginali, non dovranno prevedere opere a livello infrastrutturale, la loro realizzazione dovrà essere interamente prefabbricata, (al fine di prevederne una facile rimovibilità), inoltre la loro raggiungibilità dovrà essere unicamente pedonale mediante viottoli interpoderali posti tra le coltivazioni. Tali unità abitative, della superficie massima di 50 mq. ed altezza massima di mt. 3,50, dovranno essere realizzate con criteri di bioedilizia, e dovranno essere energeticamente autosufficienti. La realizzazione delle suddette unità ricettive ad basso impatto, realizzabili per un numero di massimo pari n°2 per ettaro, ed escluse dal dimensionamento massimo di cui alla tabella n°6 dei parametri edilizi, sarà strettamente legata all’esercizio dell’attività ricettiva, pertanto la loro realizzazione e successiva rimozione (ove cessi l’attività imprenditoriale-ricettiva che ne ha creato i presupposti per la realizzazione) dovrà essere garantita alla pubblica amministrazione mediante polizza fidejussoria di importo pari al valore delle strutture poste in opera; Nella realizzazione di strutture ricettive “di tipo diffuso” il lotto di asservimento sarà determinato dalla sommatoria delle aree di pertinenza dei singoli edifici anche di proprietà diverse; il vincolo di destinazione d’uso, temporalmente ancorato all’esercizio dell’attività ricettiva, andrà sottoscritto mediante atto di convezione con la pubblica amministrazione da parte del soggetto gestore dell’attività ricettiva. Tutti gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione di tipo ricettivo previste nel presente articolo dovranno obbligatoriamente essere realizzati (senza benefici di apporti premiali di cui all’art.15.10.a della presente normativa) mediante l’applicazione dei principi di comfort abitativo a basso costo energetico. Pertanto le costruzioni di progetto dovranno rientrare nelle Classe Energetica “B”. La classificazione energetica degli edifici dovrà essere certificata dal direttore dei lavori mediante il deposito dell’Attestato di Qualificazione Energetica in conformità al D.M. 26.06.2009 “ Linee guida Nazionali per la certificazione energetica” ovvero di successive disposizioni nazionali e/o regionali in materia, e costituirà requisito indispensabile per l’ottenimento del certificato di agibilità. art. 15.10 - PROMOZIONE EDILIZIA SOSTENIBILE Tutti gli interventi che prevedano il recupero e/o il cambio d’uso degli edifici dimessi dall’uso agricolo, nonché negli interventi di ampliamento o di nuova costruzione compatibili con il presente piano di settore, dovranno garantire un adeguato livello di sostenibilità favorendo prestazioni degli edifici finalizzate al risparmio energetico ed al comfort abitativo. Per intervento “sostenibile” si intende una progettazione edilizia che: - pone al primo posto l’uomo con i suoi bisogni; - utilizza materiali eco compatibili o a basso impatto energetico, ritenuti tali sia nelle fasi della loro

produzione sia nella posa e utilizzo che nel momento in cui verranno dimessi; - prevede un consumo di risorse il più basso possibile sfruttando il riscaldamento passivo del sole e

utilizzando fonti e sistemi di riscaldamento ad alto rendimento e con il minor impatto ambientale; - migliora la qualità della vita dei suoi abitanti e/o fruitori cercando di soddisfare sia i bisogni di

benessere strettamente fisici che quelli psicofisici; Pertanto tutti gli interventi di recupero, ampliamento o di nuova costruzione dovranno prevedere:

1. uno sviluppo planimetrico degli edifici che privilegi l’adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al sole, orientamento prevalente, volumi compatti e accorpati);

2. per una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico, preferenza di posizionamento di ampie superfici vetrate verso SUD-EST e OVEST progettate con elementi schermanti che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato NORD ridurre al minimo le aperture le quali dovranno tendere dimensionalmente al rapporto minimo di legge;

3. utilizzazione nelle coperture piane di soluzioni a tetto giardino integrate con il contesto ambientale;

4. adozione di materiali bio-compatibili o scelta di materiali a basso consumo energetico siano essi naturali o di sintesi;

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5. le pareti esterne ed i pacchetti murari in genere dovranno essere realizzati in conformità al L.192 ed al DPR 311 (privilegiando le soluzioni “massive” o con maggior inerzia termica);

6. adozione di tecniche e materiali per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio e dai rumori esterni, e realizzazione di pareti esterne e solai intermedi idonei ad attutire i rumori sia di calpestio che esterni;

7. il contributo al raffrescamento estivo, per gli ambienti a diretto contatto con le coperture, sia ottenuto naturalmente mediante utilizzazione della soluzione ventilata nelle coperture;

8. il recupero e raccolta delle acque meteoriche e loro riutilizzo per irrigazione e/o servizi igienici; 9. il posizionamento di essenze arboree per ottenere la schermatura dal rumore, dal vento, dalle

polveri e dalla radiazione solare; 10. abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per quanto concerne gli spazi esterni sia

per gli spazi di relazione interni posti al piano terra; 11. l’utilizzazione di soluzione impiantistiche efficienti finalizzati al il risparmio energetico e al

miglioramento del comfort abitativo: impianti a pavimento o a parete di tipo radiante; utilizzo di caldaie a condensazione ad alto rendimento; impianto elettrico con distribuzione a stella dotati di disgiuntori per gli ambienti notte;

Al fine della verifica dei principi sopra descritti e della loro misurabilità, le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici esistenti, dovranno:

a) garantire un miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’adozione di chiusure verticali e orizzontali, siano esse opache che trasparenti, che garantiscano valori superiori al 10% di quelli espressi all’allegato “C” tab. 2.1, 3.1, 3.2, 4.a, 4.b di cui al Dlgs 192/05 così come integrato dal Dlgs 311/06;

b) utilizzare al fine della produzione di acqua calda sanitaria fonti energetiche alternative per almeno 65 % di tali fabbisogni;

c) prevedere la produzione di 0,50 kw elettrici per ogni unità abitativa; La rispondenza degli edifici a tali requisiti avverrà da parte del direttore dei lavori con Attestazione di Qualificazione Energetica, in conformita al D.M. 26.06.2009 “ Linee guida Nazionali per la certificazione energetica”, ovvero di successive disposizioni nazionali e/o regionali in materia, e costituirà condizione per il rilascio del certificato di agibilità.

art. 15.10.a – Premialità sull’edilizia sostenibile Tutti gli interventi di recupero e/o il cambio d’uso degli edifici dimessi dall’uso agricolo, nonché gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione se realizzati mediante l’applicazione dei principi di comfort abitativo a basso costo energetico possono beneficiare di apporti premiali in termini di maggiorazione percentuali dell’indice utilizzazione fondiaria.

Le costruzioni rientranti nelle classi energetiche A, B e C di cui al D.M. 26.06.2009 “ Linee guida Nazionali per la certificazione energetica”, ovvero di successive disposizioni nazionali e/o regionali in materia, potranno beneficiare del seguente incremento percentuale dell’indice di utilizzazione fondiaria:

Realizzazione di costruzioni in Classe A: aumento del 35% dell’indice utilizzazione fondiaria;

Realizzazione di costruzioni in Classe B: aumento del 25% dell’indice utilizzazione fondiaria;

Realizzazione di costruzioni in Classe C: aumento del 15% dell’indice utilizzazione fondiaria; Tale condizione dovrà risultare , con riferimento al D.M. 26.06.2009 “ Linee guida Nazionali per la certificazione energetica”, ovvero di successive disposizioni nazionali e/o regionali in materia:

-in fase di richiesta del titolo edilizio da una Dichiarazione del Progettista attestante la classificazione prevista da documentare con una proposta di Attestato di Qualificazione Energetica; - in fase di richiesta di agibilità dall’Attestato di Certificazione Energetica;

La non corrispondenza tra l’Attestato di Certificazione Energetica rilasciato e la classificazione dichiarata dal progettista e risultante nella proposta di Attestato di

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Qualificazione Energetica per l’ottenimento dei benefici di cui sopra, costituirà illecito edilizio e sarà sanzionato a norma di quanto previsto dal Titolo IV del DPR 380/2001

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ART 15.11 – SCHEDE PARAMETRI URBANISTICI

SCHEDE Parametri Urbanistici tab.1

EDIFICI ESISTENTI Manufatti architettonici di particolar pregio storico ambientale (PSA) trattasi di manufatti edilizi identificabili come organismi edilizi sostanzialmente unitari per caratteristiche tipologiche, formali e strutturali; ovvero sono identificabili come emergenze ed elementi di qualificazione del contesto ambientale. Superficie Utile Complessiva

Al fine di migliorare la funzionalità dell’edificio in rapporto alle nuove destinazioni d’uso, sono consentiti incrementi della superficie utile complessiva mediante cambio d’uso delle destinazioni accessorie siano esse collocate negli edifici principali che nei corpi secondari destinati ad annessi. Sono ammissibili ampliamenti, nei limiti di 266 mq complessivi di superficie edificabile, unicamente se: -costituiscono completamento dei fabbricati originari (ove si dimostri con analisi tipologica e morfologica che tali completamenti restituiscono unitarietà e completezza al fabbricato esistente ).

-integrati con il contesto ambientale, siano essi locali interrati che seminterrati. -costituiscono elementi di collegamento tra diversi corpi di fabbrica (pergole, portici, percorsi coperti) e realizzati con strutture leggere (ferro o legno).

Lotto di Asservimento

Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq.100 per ogni mq. di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata purché formatisi prima dell’adozione del Piano Regolatore Esecutivo. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area - il lotto minimo asservito potrà essere pari a mq. 7000, ove si attuano gli interventi previsti dalla LR 75/95 (country house)

Altezza Massima Pari all’altezza massima dei corpi di fabbrica preesistenti

Distanze dai Confini 5,00 Mt.

Distanze da Edifici Esistenti

10,00 Mt.

Distanza dalla Viabilità come da D.P.R 495/92'

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere. potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Indice di piantumazione Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se + un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se

Destinazioni d’Uso Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie Uc.2.1 - Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Uc.3.1 - Artigianato produttivo Uc.4.1 - Terziario diffuso Uc.5.1 - Pubblici esercizi. Uc.5.2 - Commercio diffuso. Uc.5.3 - Artigianato di servizio. Uc.5.4 - Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato Uc.5.5 - Attrezzature culturali

Interventi ammissibili MO – manutenzione ordinaria MS – manutenzione straordinaria RC – Restauro conservativo RIE – Risanamento igienico edilizio N.B. ●le categorie di interventi ammissibili possono coniugarsi anche con il cambio d’uso ●allo stato di conservazione fatiscente si aggiunge quale livello d’intervento anche la Ristrutturazione Edilizia Parziale (REP) in sagoma

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SCHEDE Parametri Urbanistici tab.2

EDIFICI ESISTENTI -Manufatti tipici del contesto ambientale (TCA) trattasi di manufatti dotati di carattere di omogeneità ambientale tale che da essi il contesto ambientale trae la sua caratteristica complessiva; elementi che determinano il carattere di “unicità” del contesto

Superficie Utile Complessiva

Al fine di migliorare la funzionalità dell’edificio in rapporto alle nuove destinazioni d’uso, sono consentiti per gli edifici realizzati in data antecedente all’approvazione del vigente PRE: ●incrementi una tantum delle superfici residenziali pari al 50% della superficie utile esistente fermo restante il raggiungimento di una superficie residenziale massima di mq. 160.

●riuso ed eventuale ristrutturazione con cambio d’uso delle superfici destinate ad annessi in superfici residenziali, anche se costituenti edifici a se stanti, per un massimo di mq. 140,

purché la superficie edificabile complessiva di tutti i fabbricati residenziali insistenti sull’area di proprietà sia contenuta entro i 266 mq,

●riuso ed eventuale ristrutturazione (anche con variazione di sagoma e di localizzazione) delle superfici destinate ad annessi secondo gli usi compatibili del territorio indicate all’art. 15.13 del presente piano di settore;

Gli ampliamenti previsti, nei limiti di 266 mq complessivi di superficie edificabile , devono rispondere ai modelli di crescita individuati per ciascun tipo edilizio di riferimento nella scheda di analisi e rilevamento ( tav.1.) Sono calcolate al 30% della Se: -le parti di costruzione semi interrate strettamente integrate con il contesto ambientale Sono escluse dal calcolo della Se: -le parti di costruzione interrate anche fuori dalla sagoma dei fabbricati fuori terra purché strettamente integrate con il contesto ambientale

Lotto di Asservimento

Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq..100 per ogni mq. di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata purché formatisi prima dell’adozione del Piano Regolatore Esecutivo. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area - il lotto minimo asservito potrà essere pari a mq. 7000, ove si attuano gli interventi previsti dalla LR 75/95 (country house)

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 4,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Distanze dai confini 5,00 Mt.

Distanze da edifici 10,00 Mt.

Distanza dalla Viabilità

come da D.P.R 495/92'

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere. potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Indice di piantumazione

Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio degli edifici principali, quando la loro superficie complessiva non superi il 30% della superficie coperta; le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra per essere escluse dal calcolo della superficie complessiva non possono superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

Destinazioni d’Uso Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie Uc.2.1 - Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Uc.3.1 - Artigianato produttivo Uc.4.1 - Terziario diffuso Uc.5.1 - Pubblici esercizi. Uc.5.2 - Commercio diffuso. Uc.5.3 - Artigianato di servizio. Uc.5.4 - Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato Uc.5.5 - Attrezzature culturali

Interventi ammissibili MO – Manutenzione Ordinaria MS – Manutenzione Straordinaria RC – Restauro Conservativo RIE – Risanamento Igienico Edilizio RE – Ristrutturazione Edilizia (con fedele ricostruzione) N.B. ●le categorie di interventi ammissibili possono coniugarsi anche con il cambio d’uso ●allo stato di conservazione fatiscente si aggiunge quale livello d’intervento anche la

Ristrutturazione Edilizia Globale in sagoma

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SCHEDE Parametri Urbanistici tab.3

EDIFICI ESISTENTI - Manufatti architettonici in contrasto con il contesto ambientale (CCA) Trattasi di manufatti esistenti il cui valore architettonico è stato compromesso da interventi di trasformazione e/o di ampliamento e il cui contrasto con i caratteri del contesto è stridente. Superficie Utile Complessiva

Al fine di migliorare la funzionalità dell’edificio in rapporto alle nuove destinazioni d’uso, sono consentiti: ●incrementi una tantum delle superfici residenziali pari al 50% della superficie utile esistente fermo restante il raggiungimento di una superficie residenziale massima di mq. 160.

●riuso ed eventuale ristrutturazione con cambio d’uso delle superfici destinate ad annessi in superfici residenziali, anche se costituenti edifici a se stanti, per un massimo di mq. 140,

purché la superficie edificabile complessiva di tutti i fabbricati residenziali insistenti sull’area di proprietà sia contenuta entro 266 mq complessivi di superficie edificabile;

●riuso ed eventuale ristrutturazione (anche con variazione di sagoma e di localizzazione) delle superfici destinate ad annessi secondo gli usi compatibili del territorio indicate all’art. 15.13 del presente piano di settore;

Gli ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione previsti devono rispondere ai modelli catalogati quali tipici del contesto ambientale nonché ai modelli di crescita individuati per ciascun tipo edilizio di riferimento nella scheda di analisi e rilevamento.

Sono calcolate al 30% della Su: -le parti di costruzione semi interrate strettamente integrate con il contesto ambientale Sono escluse dal calcolo della Su: -le parti di costruzione interrate anche fuori dalla sagoma dei fabbricati fuori terra purché strettamente integrate con il contesto ambientale

Lotto di Asservimento

Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 100 per ogni mq. di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata purché formatisi prima dell’adozione del Piano Regolatore Esecutivo. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area - il lotto minimo asservito potrà essere pari a mq. 7000, ove si attuano gli interventi previsti dalla LR 75/95 (country house)

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 4,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Distanze dai confini 5,00 Mt.

Distanze da edifici 10,00 Mt.

Distanza dalla Viabilità come da D.P.R 495/92'

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere. potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Indice di piantumazione Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio degli edifici principali, quando la loro superficie complessiva non superi il 30% della superficie coperta; le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra non possono superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

Destinazioni d’Uso Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie Uc.2.1 - Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Uc.3.1 - Artigianato produttivo Uc.4.1 - Terziario diffuso Uc.5.1 - Pubblici esercizi. Uc.5.2 - Commercio diffuso. Uc.5.3 - Artigianato di servizio. Uc.5.4 - Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato Uc.5.5 - Attrezzature culturali

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Interventi ammissibili MO – Manutenzione Ordinaria MS – Manutenzione Straordinaria RC – Restauro Conservativo RIE – Risanamento Igienico Edilizio RE – Ristrutturazione Edilizia N.B. ●le categorie di interventi ammissibili possono coniugarsi anche con il cambio d’uso

SCHEDE Parametri Urbanistici tab.4

EDIFICI ESISTENTI - Manufatti architettonici estranei al contesto ambientale (ECA) trattasi di manufatti costruiti ex novo negli ultimi anni senza alcun rapporto con il contesto storico ambientale e con elementi e componenti, morfologicamente e matericamente, in contrasto con i caratteri del contesto

Superficie Utile Complessiva

Al fine di migliorare la funzionalità dell’edificio in rapporto alle nuove destinazioni d’uso, sono consentiti: ●incrementi una tantum delle superfici residenziali pari al 50% della superficie utile esistente fermo restante il raggiungimento di una superficie residenziale massima di mq. 160, anche attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti (con eventuale modifiche morfologiche e variazione di sagoma);

●riuso ed eventuale ristrutturazione con cambio d’uso delle superfici destinate ad annessi in superfici residenziali, anche se costituenti edifici a se stanti, per un massimo di mq. 140;

purché la superficie edificabile complessiva di tutti i fabbricati residenziali insistenti sull’area di proprietà sia contenuta entro 266 mq complessivi di superficie edificabile;

●riuso ed eventuale ristrutturazione (anche con variazione di sagoma e di localizzazione) delle superfici destinate ad annessi secondo gli usi compatibili del territorio indicate all’art. 15.13 del presente piano di settore;

Gli ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione previsti devono rispondere ai modelli catalogati quali tipici del contesto ambientale nonché ai modelli di crescita individuati per ciascun tipo edilizio di riferimento nella scheda di analisi e rilevamento. Sono calcolate al 30% della Su: -le parti di costruzione semi interrate strettamente integrate con il contesto ambientale Sono escluse dal calcolo della Su: -le parti di costruzione interrate anche fuori dalla sagoma dei fabbricati fuori terra purché strettamente integrate con il contesto ambientale

Lotto di Asservimento

Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 100 per ogni mq. di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata purché formatisi prima dell’adozione del Piano Regolatore Esecutivo. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area - il lotto minimo asservito potrà essere pari a mq. 7000, ove si attuano gli interventi previsti dalla LR 75/95 (country house)

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 4,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Distanze dai confini 5,00 Mt.

Distanze da edifici 10,00 Mt.

Distanza dalla Viabilità come da D.P.R 495/92'

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere. potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Indice di piantumazione Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio degli edifici principali, quando la loro superficie complessiva non superi il 30% della superficie coperta; le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra non possono superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

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A cura Ufficio Tecnico Comunale

Destinazioni d’Uso Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie Uc.2.1 - Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero Uc.3.1 - Artigianato produttivo Uc.4.1 - Terziario diffuso Uc.5.1 - Pubblici esercizi. Uc.5.2 - Commercio diffuso. Uc.5.3 - Artigianato di servizio. Uc.5.4 - Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato Uc.5.5 - Attrezzature culturali

Interventi ammissibili MO – Manutenzione Ordinaria MS – Manutenzione Straordinaria RC – Restauro Conservativo RIE – Risanamento Igienico Edilizio RE – Ristrutturazione Edilizia N.B. ●le categorie di interventi ammissibili possono coniugarsi anche con il cambio d’uso

SCHEDE Parametri Urbanistici tab.5

AGRITURISMO E RESIDENZE DI CAMPAGNA

Lotto di Asservimento Unità Ricettiva

In rispondenza alla LR 75/95 (country house) il lotto minimo asservito dovrà essere pari a mq. 7000 Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze.

Superficie Utili Complessiva Sono possibili sugli edifici esistenti interventi in ampliamento nei limiti di 266 mq complessivi di superficie edificabile o di completamento edilizio, tali ampliamenti dovranno dal punto di vista morfologico essere conformi ai tipi edilizi ed ad i modelli di crescita di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale (Tipi: B,B1,C,C1,D,E tav. 1, del presente piano di settore) e dovranno essere finalizzati:

a) alle necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, ecc.;

b) alle necessità connesse alla realizzazione di spazi: di cucina, ristorazione e alloggio, nel limite del 10% della superficie edificata esistente.

Gli ampliamenti possono anche essere non contigui all'edificio esistente quando: - l’edificio esistente risulta classificato dal vigente piano di settore quale: manufatto architettonico di particolar pregio storico ambientale (PSA);

- negli interventi di cambio d’uso di annessi già autonomi dai fabbricati principali - nella realizzazione di manufatti integrati al contesto ambientale interrati o seminterrati

Dimensionamento Attività Ricettiva minima 20 Posti Letto (nel rispetto della legislazione regionale)

Piani Fuori Terra Max 2 Piani (fatti salvi i fabbricati esistenti ove è possibile conservare il numero dei piano preesistenti)

Distanze dai Confini 5,00 Mt.

Distanze da Edifici ml. 10,00

Distanze dalla Viabilità come da D.P.R 495/92'

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 4,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Portici e Logge Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del 30% della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti e/o di progetto.

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, parcheggi e pavimentazioni in genere, potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra non possono superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

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A cura Ufficio Tecnico Comunale

Destinazioni d’Uso Ricettività Alberghiera, Ricettività Extra–Alberghiera, Ristorazione

Parcheggi

parcheggi privati 15 mq/100 mq di Se parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq di Se

Verde Attrezzato e indice di piantumazione

Verde Attrezzato 30 mq/100 mq di Se Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se N.B. le alberature potranno assumere anche un carattere concentrato con ambiti boscati a segnare cigli o scarpe nonché incrementare la vegetazione in prossimità di fossi o canali, riproponendo la distribuzione delle vegetazione secondo modelli storici del paesaggio agricolo.

SCHEDE Parametri Urbanistici tab.6

STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO DIFFUSO “attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere integrate alle attività ed all’ambiente agricolo connesse con il recupero di manufatti edilizi esistenti” Lotto di Asservimento Unità Ricettiva (riferito al lotto di minimo di asservimento)

Alle suddette strutture va asservito un lotto minimo di Ha 5,00 per gli ambiti collinari (areali E1.ac tav.5) Ha 20,00 per gli ambiti di pianura e fluviali (areali E1.af tav.5) alla determinazione del lotto minimo possono concorrere: - le proprietà poste su comuni contermini, purché si configurano in un corpo unico con quelle ricadenti nel comune di Morro d’Oro;

- le proprietà ed fondi rustici anche non confinanti unicamente ai fini del recupero di strutture esistenti per la formazione di strutture ricettive di tipo diffuso

Superficie Utili Complessiva Sono possibili sugli edifici esistenti interventi in ampliamento nei limiti di 266 mq complessivi di superficie edificabile o di completamento edilizio, nel limite del 30% della superficie edificata esistente; tali ampliamenti dovranno dal punto di vista morfologico essere conformi ai tipi edilizi ed ad i modelli di crescita di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale (Tipi: B,B1,C,C1,D,E tav. 1, del presente piano di settore) e dovranno essere finalizzati: a) alle necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per

l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, ecc.; b) alle necessità connesse alla realizzazione di spazi: di cucina, ristorazione e

alloggio e servizi comuni Gli ampliamenti possono anche essere non contigui all'edificio esistente quando: - l’edificio esistente risulta classificato dal vigente piano di settore quale: manufatto architettonico di particolar pregio storico ambientale (PSA);

- negli interventi di cambio d’uso di annessi già autonomi dai fabbricati principali

Distanze dai Confini

5,00 Mt.

Distanze da Edifici ml. 10,00, N.B. quando due o più costruzioni assumono carattere di aggregato con elementi di collegamento anche leggeri (pergolati, portici, serre, percorsi coperti ecc.) tra i diversi corpi di fabbrica la distanza minima tra edifici è derogabile fermo restante una distanza tra i diversi corpi pari ad ½ dell’edificio più alto.

Distanze dalla Viabilità come da D.P.R 495/92'

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 3,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio degli edifici principali, quando la loro superficie complessiva non superi il 30% della superficie coperta; le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, parcheggi e pavimentazioni in genere, potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra saranno valutate al 60% ed il loro quantitativo non potrà superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

Destinazioni d’Uso Ricettività Alberghiera, Ricettività Extra–Alberghiera

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A cura Ufficio Tecnico Comunale

Parcheggi

parcheggi privati 15 mq/100 mq di Se parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq di Se Al fine di ridurre al minimo l’infrastrutturazione del suolo il soddisfacimento dello standard di parcheggio e la loro localizzazione potrà essere anche di tipo concentrato (sia a raso che interrati) con posizionamento non adiacente ai fabbricati e privi di pavimentazioni permeabili,

Verde Attrezzato e indice di piantumazione

Verde Attrezzato 30 mq/100 mq di Se Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se N.B. le alberature potranno assumere anche un carattere concentrato con ambiti boscati a segnare cigli o scarpe nonché incrementare la vegetazione ripariale in prossimità di fossi o canali, riproponendo la distribuzione delle vegetazione secondo modelli storici del paesaggio agricolo.

SCHEDE Parametri Urbanistici tab. 7

STRUTTURE PER LA RISTORAZIONE E DI ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E VENDITA Lotto di Asservimento Unità di Ristorazione

Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 100 per ogni mq. di costruzione, considerati a lordo trasformazioni concesse e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata purché formatisi prima dell’adozione del Piano Regolatore Esecutivo. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area.

Superficie Utili Complessiva Sono possibili sugli edifici esistenti interventi in ampliamento nei limiti di 266 mq complessivi di superficie edificabile o di completamento edilizio, nel limite del 30% della superficie edificata esistente; tali ampliamenti dovranno dal punto di vista morfologico essere conformi ai tipi edilizi ed ad i modelli di crescita di cui all’abaco dei manufatti tipici del contesto ambientale (Tipi: B,B1,C,C1,D,E tav. 1, del presente piano di settore) e dovranno essere finalizzati: a) alle necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza

di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, ecc.; b) alle necessità connesse alla realizzazione di spazi: di cucina, ristorazione e servizi

comuni Gli ampliamenti possono anche essere non contigui all'edificio esistente quando: - l’edificio esistente risulta classificato dal vigente piano di settore quale: manufatto architettonico di particolar pregio storico ambientale (PSA);

- negli interventi di cambio d’uso di annessi già autonomi dai fabbricati principali

Dimensionamento Max Unità per Ristorazione

Max 360 mq. (60 Posti coperto con un parametro di 6mq. per ciascun posto )

Superficie complessiva attività di esposizione e degustazione

40 mq. /ha con un massimo di 200mq.

Distanze dai Confini 5,00 Mt.

Distanze da Edifici ml. 10,00 N.B. quando due o più costruzioni assumono carattere di aggregato con elementi di collegamento anche leggeri tra i diversi corpi di fabbrica la distanza minima tra edifici è derogabile fermo restante una distanza tra i diversi corpi pari ad ½ dell’edificio più alto.

Distanze dalla Viabilità Si fa riferimento per quanto riguarda le distanze dalla viabilità alle disposizioni dettate dalle NTA del PRG per le sottozone di appartenenza e Codice della Strada

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 4,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici, quando la loro superficie non superi il 30% della superficie utile complessiva, e le logge quando non superino il 10% della superficie utile complessiva;

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere, potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

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68 COMUNE DI MORRO D’ORO - VARIANTE GENERALE AL P.R.E-. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2006

A cura Ufficio Tecnico Comunale

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, non saranno computate qualora non si ecceda i 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra saranno valutate al 60% per un quantitativo massimo pari al 30% della Superficie Utile Complessiva.

Destinazioni d’Uso Ristorazione e vendita prodotti agricoli

Parcheggi parcheggi privati 15 mq/100 mq di Se parcheggi privati di uso pubblico 50 mq/100 mq di Se. Il soddisfacimento dello standard di parcheggio e la localizzazione potranno essere anche di tipo concentrato (sia a raso che interrati)

Verde Attrezzato e indice di piantumazione

Verde Attrezzato 20 mq/100 mq di Se Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se N.B. le alberature potranno assumere anche un carattere concentrato con ambiti boscati a segnare cigli o scarpe nonché incrementare la vegetazione in prossimità di fossi o canali, riproponendo la distribuzione delle vegetazione secondo modelli storici del paesaggio agricolo.

SCHEDE Parametri Urbanistici tab. 8

ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ TURISTICO SPORTIVE PER LO SVAGO ED IL TEMPO LIBERO

Lotto di Asservimento Alle suddette strutture va asservito un lotto minimo di ha 5,00 alla determinazione del lotto minimo possono concorrere: - le proprietà poste su comuni contermini, purché si configurano in un corpo unico con quelle ricadenti nel comune di Morro d’Oro;

- le proprietà ed fondi rustici anche non confinanti unicamente ai fini della realizzazione di strutture sportive al servizio delle strutture ricettive di tipo diffuso

Superficie complessiva attrezzature sportive aperte (campi da gioco)

La superficie complessiva per la realizzazione di campi da gioco aperti per la pratica sportiva (tennis, calcetto, ecc) è pari a 0,02 mq./mq.; quando lo spazio per la pratica sportiva è completamente libero nell’ambito agricolo (golf, pesca sportiva,percorsi vita, tiro con l’arco, ecc, la superficie destinata alla pratica sportiva viene esclusa dal calcolo della superfici complessive.

Superficie complessiva per spazi chiusi da destinare a servizi strettamente connessi alla pratica sportiva

La superficie complessiva per la realizzazione di spazi chiusi di servizio quali docce, spogliatoio, spazi per attrezzature di manutenzione, ecc. è pari a 50 mq./ha per un massimo di mq. 150

Superficie complessiva per spazi di servizio di supporto quali: bar, club-house, foresteria

La superficie complessiva per la realizzazione di spazi di servizio e di supporto alla pratica sportiva è pari a 100 mq. /ha con un massimo di 500 mq. per la realizzazione di tali spazi è da privilegiare il recupero e la trasformazione dei manufatti esistenti ove presenti; nell’eventualità di nuove costruzioni, devono privilegiarsi soluzioni aggregative che riproducono i modelli consolidati della corte agricole con la giustapposizione di uno o più fabbricati che si relazionano su un unico spazio aperto

Piani Fuori Terra Max 2 Piani

Distanze dai Confini 5,00 Mt.

Distanze da Edifici ml. 10,00

Distanze dalla Viabilità Si fa riferimento per quanto riguarda le distanze dalla viabilità alle disposizioni dettate dalle NTA del PRG per le sottozone di appartenenza e Codice della Strada

Altezza Massima ml. 3,50

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici, quando la loro superficie non superi il 30% della superficie utile complessiva, e le logge quando non superino il 10% della superficie utile complessiva;

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli. la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, e pavimentazioni in genere, potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

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A cura Ufficio Tecnico Comunale

Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, non saranno computate qualora non si ecceda i 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra saranno valutate al 60% per un quantitativo massimo pari al 30% della Superficie Utile Complessiva.

Destinazioni d’Uso Attrezzature per attività turistico sportive

Parcheggi parcheggi privati 15 mq/100 mq di Se parcheggi privati di uso pubblico 50 mq/100 mq di Se. Il soddisfacimento dello standard di parcheggio e la localizzazione potranno essere anche di tipo concentrato (sia a raso che interrati)

Verde Attrezzato e indice di piantumazione

Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se I campi da giuoco se delimitati da reti dovranno presentare su almeno tre lati un filare continuo di alberatura con essenze a sviluppo “piramidale” (pioppi, cipressi acacie, ecc. N.B. le alberature potranno assumere anche un carattere concentrato con ambiti boscati a segnare cigli o scarpe nonché incrementare la vegetazione in prossimità di fossi o canali, riproponendo la distribuzione delle vegetazione secondo modelli storici del paesaggio agricolo.

SCHEDE Parametri Urbanistici tab.9

STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO DIFFUSO IN SOTTOZONA AMBITO DI INTERVENTO “FR”-TURISTICA RURALE -attività ricettiva alberghiera ed extra alberghiera integrate alle attività e all’ambiente agricolo Lotto di Asservimento Ai suddetti immobili va vincolato mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale,

una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 100 per ogni mq. di costruzione e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore a quella come sopra determinata. Non sarà possibile la vendita separatamente della costruzione o di tale area. Si precisa, altresì, che l’unità minima aziendale è di 30.000 mq.

Indice di utilizzazione fondiaria

0.025 mq./mq. in collina (areale E1.ac tav.5) 0.012 mq./mq. in pianura (areale E1.af tav.5) N.B. è esclusa dall’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria la superficie di pertinenza dei fabbricati già adibiti ad attività ricettiva realizzati ai sensi della LR 75/95 pari a mq. 7000;

Sup. Appartamento per vacanza rurale

Se max 60 mq. (max 5 posti letto per unità)

Dimensionamento Max Attività Ricettiva (n° max case per vacanze e Se max) per ambiti perimetrati quali sottozona ambito di intervento “FR -turistica rurale” ricadenti nei seguenti areali:

-areale E1.ac con lotto di superficie fondiaria fino a Ha 5.00.00 Max n° 8 unità (Se complessiva non superiore a mq. 480) -areale E1.ac con lotto di superficie fondiaria fino a Ha 10.00.00 Max n° 30 unità (Se complessiva non superiore a mq. 1800) -areale E1.af con lotto di superficie fondiaria fino a Ha 15.00.00 Max n° 20 unità (Se complessiva non superiore a mq. 1200) -areale E1.af con lotto di superficie fondiaria fino a Ha 20.00.00 Max n° 30 unità (Se complessiva non superiore a mq. 1800)

Piani Fuori Terra Max 2 Piani

Distanze dai Confini 5,00 Mt.

Distanze da Edifici ml. 10,00 N.B. quando due o più costruzioni assumono carattere di aggregato con elementi di collegamento anche leggeri tra i diversi corpi di fabbrica la distanza minima tra edifici è derogabile fermo restante una distanza tra i diversi corpi pari ad ½ dell’edificio più alto.

Distanze dalla Viabilità Come da D.P.R 495/92'

Altezza Massima ml. 6,50 per edifici principali, ml. 3,50 per annessi, fatte salve le situazioni con fabbricati esistenti dove può essere conservata l’altezza preesistente anche se maggiore ai limiti fissati.

Portici e Logge Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio degli edifici principali, quando la loro superficie complessiva non superi il 30% della superficie coperta; le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Permeabilità del suolo Al fine di garantire una ampia permeabilità dei suoli la realizzazione di camminamenti, marciapiedi e viabilità, parcheggi e pavimentazioni in genere, potrà essere realizzata con materiali non permeabili per una superficie massima non superiore al 40% delle superficie coperta delle costruzione.

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Scale Le superfici utili dei corpi scala, conteggiate come ingombro a terra al netto dei muri, saranno escluse dal computo fino ad una superficie 18 mq., le superfici eccedenti saranno valutate al 60%

Servizi ed Accessori La superficie per servizi ed accessori ove poste in piani interrati saranno escluse dal calcolo della superficie complessiva, ove poste fuori terra saranno valutate al 60% ed il loro quantitativo non potrà superare il 30% della Superficie Utile Complessiva

Destinazioni d’Uso Ricettività Alberghiera, Ricettività Extra–Alberghiera

Parcheggi

parcheggi privati 15 mq/100 mq di Se parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq di Se Al fine di ridurre al minimo l’infrastrutturazione del suolo il soddisfacimento dello standard di parcheggio e la loro localizzazione potrà essere anche di tipo concentrato (sia a raso che interrati) con posizionamento non adiacente ai fabbricati e privi di pavimentazioni permeabili,

Verde Attrezzato e indice di piantumazione

Verde Attrezzato 30 mq/100 mq di Se Un albero di alto fusto ogni 50 mq. di Se più un albero di medio fusto ogni 30 mq. di Se N.B. le alberature potranno assumere anche un carattere concentrato con ambiti boscati a segnare cigli o scarpe nonché incrementare la vegetazione ripariale in prossimità di fossi o canali, riproponendo la distribuzione delle vegetazione secondo modelli storici del paesaggio agricolo.

Definizioni e specifiche di dimensionamento: L’appartamento per vacanza rurale rappresenta la unità di dimensionamento delle strutture ricettive di tipo diffuso; la superficie parametrizzata di 60 mq. massima assegnata per unità “appartamento” indica la superficie utile convenzionale che comprende oltre gli spazi soggiorno e pranzo gli ambienti notte con i relativi servizi nonché gli spazi accessori e di distribuzione.

art. 15.12 – STANDARD PARCHEGGI

PSA-TCA -CCA- ECA-NC

Parcheggi Uc.1. 1 - Abitazioni ordinarie (U1)

parcheggi privati 30 mq/100 mq di S.u.c

Parcheggi Uc.5.2 - Commercio diffuso. Uc.5.3 - Artigianato di servizio. Uc.5.5 - Attrezzature culturali

parcheggi privati 15 mq/150 mq di S.u.c. parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq di S.u.c.

Parcheggi Uc.3.1 - Artigianato produttivo Uc.4.1 - Terziario diffuso Uc.5.1 - Pubblici esercizi. Uc.5.4- Servizi per l'industria, ricerca,

terziario avanzato e specializzato

parcheggi privati 30 mq/100 mq di S.u.c.

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art. 15.13 – USI COMPATIBILI DEL TERRITORIO

USI PRINCIPALI

U1 -USI PRODUTTIVI

Uso primario 1.1 - Agricoltura (U1.1). 1.2 -Fabbricati e strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole

aziendali e interaziendale ed Impianti tecnici e tecnologici (U1.2).

1.3 - Infrastrutture del territorio agricolo (U1.3).

1.4 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo (U1.4).

1.5 - Agriturismo (U1.5).

1.6 - Silvicoltura (U1.6).

1.7- Colture in vivaio e serra (U1.7).

1.8 - Serre fisse (U1.8)

1.2. - Estrazione di materiali rocciosi (U1.9).

USI COMPLEMENTARI DA REALIZZARSI MEDIANTE IL RECUPERO RIUSO DEI FABBRICATI ESISTENTI E/O LORO EVENTUALE INTEGRAZIONE

Uc.1 -USI RESIDENZIALI

Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie

Uc.1.2 - Abitazioni collettive.

Uc.2 -USI RICETTIVI

Uc.2.1– Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero.

Uc.3 -USI SECONDARI

Uc.3.1 - Artigianato produttivo .

Uc.4 -USI TERZIARI

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Uc.4.1 - Terziario diffuso.

Uc.5 -USI DI SERVIZIO

Uc.5.1 - Pubblici esercizi.

Uc.5.2 - Commercio diffuso.

Uc.5.3 - Artigianato di servizio.

Uc.5.4 -Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato.

Uc.5.5 - Attrezzature culturali

Uc.5.6 - Attrezzature per attività turistico sportive art. 15.13.a Destinazione e caratteristiche degli usi

Nei successivi punti del presente articolo vengono definiti diversi usi del territorio che costituiscono, opportunamente combinati, le destinazioni d'uso compatibili per le zone agricole. USI PRINCIPALI

U1 -USI PRODUTTIVI

Uso primario 1.1 - Agricoltura (U1.1).

Le attività agricole comprendono le strutture, le attività e gli spazi connessi con l’agricoltura ed i suoli agricoli: la residenza degli addetti e dei loro familiari, eventuali spazi abitativi per l’esercizio dell’agriturismo, le coltivazioni intensive ed in serra, l’allevamento zootecnico, il rimessaggio dei macchinari ed il magazzinaggio dei prodotti, l’infrastrutturazione tecnica di difesa del suolo. Si articola in: - abitazioni rurali; - manufatti connessi alla conduzione del fondo quali: silos, stalle, fienili,

erbai, serre ricoveri per attrezzi, rimesse per macchine agricole, cantine, locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, e per la trasformazione dei prodotti agricoli, impianti tecnologici funzionali all’attività etc.

Possono essere compresi nelle superfici di cui al precedente comma anche locali per piccole attività artigianali di laboratorio, purché non abbiano carattere molesto e inquinante, non superino la dimensione massima di 150 mq. e rispondano ai requisiti richiesti dalle Norme Edilizie. (Abitazioni recuperate ad uso civile e/o altri usi) Le abitazioni esistenti recuperate ad uso civile in conformità a quanto previsto dall'articolo delle presenti Norme, rappresentano un uso corrispondente a quello delle abitazioni di tipo U.2. Gli edifici da recuperare ad uso diverso da quello agricolo, (compreso quello civile), non specificatamente indicati nelle cartografie del Piano, previa dimostrazione della non indispensabilità a tale uso (agricolo).

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1.2 –Fabbricati e strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole

aziendali e interaziendale ed Impianti tecnici e tecnologici (U1.2).

Tale uso comprende i fabbricati destinati a deposito attrezzi e materiali connessi con le attività agricole, rimesse per macchine agricole ed analoghe costruzioni assimilabili al servizio dell’azienda agricola singola o associata, piccoli ricoveri per l’allevamento di animali domestici strettamente necessari a per le sole esigenze familiari; strutture a carattere tecnico e tecnologico complementari alle attività agricole o zootecniche ed al servizio delle aziende singole o associate, ma non appartenenti ad una specifica azienda e quindi non comprese negli usi U1.1. In tale uso sono compresi ad esempio, silos, depositi, rimesse per macchine agricole, serbatoi. 1.3 -Infrastrutture del territorio agricolo (U1.3).

Tale uso comprende le infrastrutture di qualunque tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole, quali ad esempio opere stradali, opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, nonché le relative costruzioni complementari ed accessorie. Sono compresi anche gli impianti di depurazione dei rifiuti liquidi di carattere urbano o di carattere interaziendale. Le opere relative a questo uso sono assentibili previa approvazione del progetto esecutivo delle opere previste dal Consiglio Comunale. Nella redazione del progetto e nella esecuzione delle opere, devono essere altresì rispettate tutte le specifiche disposizioni in materia. 1.4 -Altre opere di trasformazione del suolo agricolo (U1.4).

In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, escavazioni, perforazioni di pozzi, che siano finalizzate alle attività agricole, ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche e operazioni agronomiche. Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali. 1.5 -Agriturismo (U1.5).

Tale uso comprende la ricezione turistica e i locali per la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché i locali per il ristoro, il tutto ad integrazione della normale attività agricola. Tale uso e' ammissibile nell'ambito delle aziende agricole, ai sensi della L.R. n. 18 del 24.01.1984, della L.R. n. 32 del 31.05.1994 come integrata e modificata dalle L.R. n. 12 del 04.03.1998 e dalla L.R. n. 7 del 06.03.1991. 1.6 - Silvicoltura (U1.6).

Comprende le attività relative al mantenimento, potenziamento e difesa delle aree boscate ed alla valorizzazione delle aree a potenzialità boschiva. 1.7- Colture in vivaio e serra (U1.7).

Comprende le attività relative alla semina ed alla coltivazione di specie vegetali prima del trapianto stabile. Vanno riferite a tale uso le serre ed i manufatti strettamente necessari allo svolgimento di tali attività.

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1.8 - Serre fisse (U1.8)

Tale uso comprende le serre fisse aventi carattere di edificio o destinate alle colture ortofrutticole, floricole e vivaistiche. Esso si distingue in due casi : - 6.1 - Serre di tipo aziendale ed interaziendale, in quanto facenti parte di

azienda agricola; - 6.2 - Serre di tipo industriale, in quanto non facenti parte di azienda agricola. 1.2. - Estrazione di materiali rocciosi (U1.9).

Comprende le attività di estrazione e coltivazione delle cave a cielo aperto. USI COMPLEMENTARI DA REALIZZARSI MEDIANTE IL RECUPERO RIUSO DEI FABBRICATI ESISTENTI E/O LORO EVENTUALE INTEGRAZIONE

Uc.1 -USI RESIDENZIALI

Uc.1.1 - Abitazioni ordinarie

Vanno riferite a tale uso le abitazioni esistenti recuperate ad uso civile, singole e plurifamiliari. Gli edifici di abitazione comprendono gli alloggi, intesi in senso stretto, nonché gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, legnaie, etc.) gli spazi comuni di servizio (scale, locali comuni, lavanderie condominiali, etc.) e le autorimesse private. E' ammessa la presenza di laboratori per il lavoro domestico per attività non nocive o moleste e nel rispetto delle Norme Edilizie. Uc.1.2 - Abitazioni collettive.

Le abitazioni collettive comprendono: case famiglia, centri di recupero e riabilitazione, etc. con riferimento sia alle zone notte, sia alle zone di soggiorno, che ad altri servizi comuni .

Uc.2 -USI RICETTIVI

Uc.2.1– Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero.

Le attività ricettive comprendono alberghi, ostelli, pensioni, locande, hotel, residence e country house, case ed appartamenti per vacanze, sia con strutture concentrate che diffuse e con riferimento sia alle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, etc.) sia alle parti di servizio cucine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, etc.) sia spazi di soggiorno e ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, etc.).

Uc.3 -USI SECONDARI

Uc.3.1 - Artigianato produttivo . (limitatamente ad una Se max di mq.200)

Comprende le attività artigianale di produzione di beni, con esclusione di quelle relative alla produzioni di servizi per la persona. Tale attività comprende tutti gli spazi funzionali allo svolgimento delle suddette attività, delle connesse

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attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto, gli spacci aziendali ed esportazione dei prodotti, della residenza degli addetti. Tale attività si intende compatibile con la sottozona ambito di intervento di appartenenza ove non costituisca destinazione d’uso prevalente del fabbricato e sia limitata ad un occupazione di Se non superiore a mq. 200.

Uc.4 -USI TERZIARI

Uc.4.1 - Terziario diffuso.

Comprende i piccoli uffici e gli studi professionali; agenzie immobiliari, turistiche e finanziarie; servizi culturali e ricreativi; servizi socio sanitari; attività amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere eminentemente privato, che non prevedono un alto concorso di pubblico. Pur senza definire specifiche soglie dimensionali sono funzionali ai suddetti usi organismi edilizi caratterizzati per un forte frazionamento delle singole attività. Sono compresi spazi di servizio e di supporto come archivi e locali per campionari e spazi tecnici.

Uc.5 -USI DI SERVIZIO

Uc.5.1 - Pubblici esercizi.

I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar, sale di ritrovo, con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago come locali da ballo e similari, con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino ed agli spazi tecnici. Sono ammesse modeste quote di attività ricettiva.

Uc.5.2 - Commercio diffuso.

Comprende le attività attinenti la vendita al minuto di qualsiasi prodotto e le esposizioni merceologiche. Vanno riferiti a tale uso esercizi commerciali al minuto ed esercizio di vicinato, di tipo alimentare ed extra -alimentare al minuto, etc. e comprendono le superfici di vendita, le superfici di esercizio, di supporto e di magazzino, e gli spazi tecnici..

Uc.5.3 - Artigianato di servizio.

L'artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie, l'artigianato di servizio alla residenza ed alle attività urbane in genere. Sono compresi gli spazi destinati alle attività artigianali gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. Sono escluse le attività artigianali di servizio all’auto ed ai mezzi di trasporto.

Uc.5.4 -Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato.

I servizi per l'industria comprendono sedi per ricerca uffici per l'import export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, il factoring, uffici per l'elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari, per l'innovazione, ed in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell'area della produzione di servizi reali alle imprese. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati in senso stretto alle diverse attività gli spazi di supporto e di servizio, e altri servizi, i locali accessori e di archivio e gli spazi tecnici.

Uc.5.5 - Attrezzature culturali

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Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni, culturali, ricreative per il tempo libero, musei, biblioteche, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali pubblici e privati, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

Uc.5.6 - Attrezzature per attività turistico sportive

Le attrezzature per attività turistico sportive finalizzate allo svago ed al tempo libero comprendono: gli impianti aperti confinati (quali campi recintati da calcetto, tennis ecc.) gli impianti non delimitati (quali campi da golf, tiro con l’arco, percorsi vita ecc.), i locali di servizio strettamente connessi alla pratica sportiva (spogliatoi docce, spazi per le attrezzature di manutenzione) ed i locali chiusi di supporto alla pratica sportiva quali club-house, foresterie, bar ecc.)

- Usi assimilabili per analogia.

Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di usi non specificatamente previsti dalle presenti norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli previsti dal presente articolo aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione ed in particolare sui parcheggi.

art. 15.14 Matrice degli interventi di recupero ammissibili sull’edificazione esistente

Qualità Grado di alterazione

Stato di conservazione

Interventi di recupero ammissibili

PSA Qe Si Co -Cb -Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE

Qm Si Co -Cb -Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE

Pm Co MO- MS- RC - RIE

Pm Cf MO- MS- RC - RIE -RE

TCA Qe Si Co -Cb -Cm -Ci MO- MS- RC - RIE

Si Cf MO- MS- RC - RIE -RE

Qm Si Co -Cb MO- MS- RC - RIE Pm Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE -RE

Qs Pm Co MO- MS- RC - RIE -RE

Fm Cb -Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE -RE- DR

CCA Qm -Qs -Qi Co -Cb -Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE -RE- DR

ECA Qm -Qs -Qi Co -Cb -Cm -Ci -Cf MO- MS- RC - RIE -RE- DR legenda classificazione manufatti esistenti PSA manufatti architettonici di particolar pregio storico ambientale TCA manufatti architettonici tipici del contesto ambientale CCA manufatti architettonici in contrasto con il contesto ambientale ECA manufatti architettonici estranei al contesto ambientale

Livello di qualità architettonica Qe qualità elevata Qm qualità media Qs qualità scarsa Qi qualità insignificante

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Stato di modificazione/trasformazione o alterazione Si sostanzialmente inalterato Pm parzialmente modificato Fm fortemente modificato

Stato di conservazione Co conservazione ottima Cb conservazione buona Cm conservazione mediocre Ci conservazione insufficiente Cf conservazione fatiscente

Interventi di recupero ammissibili MO manutenzione ordinaria MS manutenzione straordinaria RC restauro conservativo RIE risanamento igienico edilizio RE ristrutturazione edilizia DR demolizione e ricostruzione

ART. 16 - ZONA "F" ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE ART.16.1 - SOTTOZONA "F1"VERDE PUBBLICO La sottozona e' destinata alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e di quartiere . Nella sottozona sono ammesse le seguenti utilizzazioni : - nucleo elementare di verde ; - parchi di quartiere ; - parchi urbani . Nell'ambito di parchi urbani e di quartieri devono essere realizzati parcheggi nella misura di 1 mq per ogni 10 mq di superficie territoriale . ART.16.2 - SOTTOZONA "F2" VERDE PUBBLICO ATTREZZATO La sottozona e' destinata alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e di quartiere nonchè alle attrezzature per lo svago e per il gioco. Nella sottozona sono ammesse le seguenti utilizzazioni : - nucleo elementare di verde ; - parchi urbani ; - parchi di quartiere ; - attrezzature per il gioco dei bimbi ; - attrezzature per lo svago e piccole attivita' sportive ; - monumenti . Nella sottozona possono essere cedute in uso,a tempo determinato, aree per l'istallazione, in precario, di piccoli manufatti destinati ad attrezzature di ristoro quali bar, paninoteche, pizzerie . E' consentito inoltre la costruzione di locali per servizi igienici e connesse con le attivita' di svago e con le piccole attivita' sportive .

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- Indice di utiliz. territoriale. . . . . . . . . Ut

=125 mq/ha.

- Distanze dai confini . . . . . . . . . . . . . . = 5,00 mt. - Altezza massima consentita . . . . . . . . . . .

= 4,50 mt.

- Permeabilità del suolo =come da art. 8.2.13

ART.16.3 - SOTTOZONA "F3" VERDE PRIVATO Riguarda aree private ove deve essere conservata e possibilmente incrementata l'attuale dotazione di verde e di alberature mantenendo inalterato l'esistente rapporto di copertura e salvaguardando le caratteristiche morfologiche ambientali dei luoghi . I fabbricati esistenti possono essere oggetto di interventi di restauro, ristrutturazione, di parziale o completo rifacimento. In ogni caso e' possibile incrementare la superficie edificabile complessiva degli immobili nella misura massima del 20% . Ai progetti per la richiesta di Permesso di Costruire va allegato il rilievo della sistemazione dei luoghi,l'elenco e la localizzazione delle alberature esistenti ed un programma d'incremento e/o sostituzione delle alberature . ART.16.4 - SOTTOZONA "F4" ATTREZZATURE SPORTIVE Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature sportive di tipo competitivo quali : a) impianti scoperti : - campi di calcio ; - campi di pallacanestro, pallavolo, tennis, calcetto, tiro a volo, bocce ecc. b) impianti coperti : - palazzetto dello sport ; - palestra ; - sala polivalente ; - spogliatoi pertinenti agli impianti scoperti ; - bocciodromo ; - piscina : Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :

- Indice di utilizzazione fondiaria. . . . . . Uf

= 0,60 mq/mq

- Superficie coperta massima . . . . . . . . .

= 40% di Sf

- Distanza dai confini . . . . . . . . . . . . = min 5,00 mt. max. H max. - Distanza dalle strade . . . . . . . . . . . = min 5,00 mt. max. H max. - Parcheggi pubblici . . . . . . . . . . . . . = 20/100 di Sf - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di medio o alto

fusto per ogni 100 mq di Sf. - Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 - Altezza massima fabbricato = 10,50m elevabile fino a ml.

14,50 per strutture di pubblica utilità quali, palestre,palazzetto dello sport e simili.

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Sono esclusi dal computo dell’altezza massima dell’edificio, eventuali manufatti di pertinenza all’attività, quali canne fumarie, tralicci, ecc. Nella sottozona possono eventualmente essere cedute in uso delle aree per la istallazione, in precario, dei piccoli manufatti destinati ad attrezzature di ristoro quali bar, piccoli ristoranti, paninoteche, pizzerie . ART.16.5 - SOTTOZONA "F5" ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI SERVIZIO Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature di servizio a livello locale, generale e territoriale. Sono ammesse le seguenti destinazioni : - impianti annonari (mercati coperti, magazzini generali mattatoi, foro boario ; - pubblica amministrazione vigilanza ; - attrezzature sanitarie,sociali ed assistenziali(poliambulatori, ambulatori specializzati, distretti sanitari, centri sociali, centri assistenziali, asili nido ecc.) ; - attrezzature culturali e spirituali ( chiese, edifici per il culto, biblioteche, centri culturali, musei, ecc.) ; - attrezzature per lo svago ed il tempo libero (cinema, teatri, palestre, Bar., Ristoranti, Pub, Trattorie e locali similari) ; - impianti tecnologici urbani e servizi di pulizia mortuaria ; - stazioni di servizio ; Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :

- Indice di utilizzazione fondiaria . . . . . . . .

= 0,80 mq/mq

- Distanze dai confini . . . . . . . . . . . . . . .

= min 5,00 mt. max. H max

- Distanza dalle strade . . . . . . . . . . . . . . .

= 15,00 mt

- Parcheggi pubblici . . . . . . . . . . . = mq 20/100mq di Sf - Altezza massima ad esclusione di elementi architettonici e funzionali, ecc

= 9,50 mt

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 Per quanto concerne le stazioni di servizio valgono i parametri edificatori di cui al successivo art. 18 a . ART.16.6 - SOTTOZONA "F6" ATTREZZATURE SCOLASTICHE Tali zone sono destinate alle attrezzature per l'istruzione superiore e dell'obbligo, ( licei, istituti professionali ecc., scuole medie ed elementari) nonche' a scuole materne ed asili nido . E' inoltre consentita la realizzazione di tutte quelle infrastrutture a servizio e supporto delle attivita' didattiche quali laboratori di ricerca, biblioteche,palestre,auditorium ecc. Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :

- Indice di utilizzazione fondiaria . . . . . . .

= 0,80 mq/mq

- Distanza minima dai confini . . . . . . . . .

= min 5,00 mt. max. H max

- Distanza dalle strade . . . . . . . . . . . . . = min 5,00 mt. max. H max

- Parcheggi pubblici . . . . . . . . . . . = mq 20/100mq di Sf

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- Altezza massima . . . . . . . . . . . . . = ml 10,50 - Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13

ART.16.7 - SOTTOZONA "F7" TURISTICA ALBERGHIERA Nella sottozona sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso : ���� Alberghi e pensioni ; ���� Locali di ristoro, bar e ristoranti ; ���� Sale da gioco, discoteche ; ���� Attrezzature culturali ; ���� Sale di conferenze, di spettacolo ; ���� Attrezzature sportive all'aperto e al coperto ; ���� Residences,multiproprietà alberghiera. L'edificazione nella sottozona si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :

- Indice di utilizzazione fondiaria . . . . . . Uf

= 0,70mq/mq

- Superficie coperta max . . . . . . . . . . . . . Q

= 30% di Sf

- Altezza massima dei fabbricati . . . . . . . . .

= 10,50 7,50 mt.

- Distanza dai confini fronte strada . . . . . . .

= min 5,00 mt. max. H max.

- Distanza minima dai confini . . . . . . . . .

= min 5,00 mt. max. H max

- Parcheggi come da art. 7.5 - Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di medio e

alto fusto per ogni 100 mq di Sf.

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 Nella sottozona posta all'ingresso dell'abitato di Morro d'Oro la progettazione dovra' verificare le seguenti limitazioni : -l'edificio dovra' svilupparsi completamente al di sotto del piano stradale ; -dovra'essere prodotta una soluzione achitettonica "a gradoni"seguendo l'andamento orografico del terreno ; -il piano di copertura,posto a quota del piano stradale,dovra'essere adibito a"terrazza panoramica" con caratteristiche tali da potersi realizzare una fruibilita' pubblica ; Nella sottozona posta nella f.ne Pagliare, sono incluse, oltrechè le destinazioni d’uso generali, anche la residenza, esercizi commerciali ed uffici. Nelle due sottozone poste : -in c.da Case Cavicchi,in prossimita' della "F4" ; -in vicinanza dell'Abbazia di S.Maria di Propezzano ; riportate negli elaborati grafici con campitura asteriscata,l'intervento edilizio si attua sulla base di proposta di progettazione unitaria applicando i seguenti indici :

-Indice di utilizzazione fondiaria . . . . . . . Uf

= 0.10 mq/mq

-Superfice coperta max . . . . . . . . . . . . . . = 10% di Sf -Altezza edificio . . . . . . . . . . . . . . . . = 8,50 mt. -Distanza dal fronte strada. . . . . . . . . . . . = 50.00 mt.

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-Distanza dai confini. . . . . . . . . . . . . . . = 10.00 mt. -Parcheggi privati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di piantumazione obbligatoria = un albero di alto

fusto per ogni 100mq di Sf.

- Permeabilità del suolo = come da art. 8.2.13 I singoli fabbricati e le sistemazioni esterne devono essere progettati in modo tale da rispettare le caratteristiche morfologiche del terreno e valorizzare l'ambiente naturale circostante, impedendo sbancamenti eccessivi ed ingiustificati . Nella zona campita sulle tavola del Piano di Recupero ed ubicata nelle vicinanze del fiume Vomano e di cui alla variante del P.d.F resa esecutiva con delibera del Consiglio Provinciale N°128 del 30.10.91' come "Recupero e Riutilizzo ai fini turistici , ricettivi e ricreativi di cava dismessa", fatte salve le presenti Norme Tecniche ,l'Uf resta fissato sulla base di un incremento pari al 40 % dell'esistente . ART.16.8 - SOTTOZONA"F8"ATTREZZATURE TECNOLOGICHE Tale sottozona e' destinata alla installazione e gestione di impianti di depurazione, serbatoi idrici, cabine e impianti di captazione o di sollevamento, impianti tecnologici quali cabine e centrali ENEL, centrali SIP . E' fatto obbligo creare, a margine delle aree di pertinenza di tali impianti delle barriere di verde alberato al fine di attenuare l'impatto ambientale . "Relativamente alle reti distributive dell'energia elettrica, delle comunicazioni telefoniche, televisive del gas, dell'acqua ( potabile e per uso irriguo ), per le esigenze strettamente connesse con i programmi di potenziamento e di ammodernamento di tali reti distributive da parte delle aziende erogatrici ( Enel, Sip, Societa' del gas, Rai, Consorzi di bonifica, Acquedotti ) e' consentito, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, previo assenso del Consiglio Comunale ed autorizzazione o Permesso di Costruire del Sindaco, la costruzione di : linee distributive a rete, cabine, camere di decompressione, centraline, serbatoi di accumulo, antenne e tralicci ".

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ART.17-VIABILITA' E PARCHEGGI ART.17.1 - VIABILITA' L'indicazione grafica negli elaborati delle strade e dei nodi stradali ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera . In assenza del progetto esecutivo l'indicazione del P.R.E e' vincolante nei confronti degli interventi edilizi . Le strade secondo l'art.2 del Codice stradale sono cosi' classificate : A) AUTOSTRADA : strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate

da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra della corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all' utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione .

B) EXTRAURBANA PRINCIPALE : strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione .

C) EXTRAURBANA SECONDARIA : strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

Sono accessibili mediante immissione delle strade locali; fuori dai centri abitati possono essere previste nuove immissioni debitamente controllate ad una distanza reciproca di 300 mt. (D.P.R. 495/92') .

D) URBANA DI SCORRIMENTO : strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate .

E) URBANA DI QUARTIERE : strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. Nelle zone destinate all'industria e/o artigianato l'ampiezza della carreggiata non puo' essere inferiore a mt.7,00 ed altresi' fiancheggiata da marciapiedi di larghezza di almeno 1,50 mt. .

F) LOCALE : strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade. Vicinale (o poderale di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico .

G) CICLABILE O PEDONALE : strada con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni. La sezione della strada ciclabile e' multipla di mt.1,25 con un minimo di mt.2,50. La sezione minima della pedonale,ivi compresi i marciapiedi, di mt. 1,50.

Le norme sulle modalita' di immissioni sulle strade, sopra descritte sono vincolanti solo per le strade di nuova costruzione. Per quelle esistenti valgono le norme previste dagli Enti proprietari delle stesse . a)I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o piu' strade . b) I parcheggi pubblici della rete stradale primaria e secondaria e di interesse locale

sono riportati nelle tavole di P.R.E . In sede di progettazione della rete stradale primaria e secondaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale .

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ART.18 - AREE DI VINCOLO E/O SALVAGUARDIA ART. 18.1 - VINCOLO CIMITERIALE Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, e successiva modificazione art. 57 Legge n°285 del 12/10/90 e' fatto divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti ( qualunque destinazione abbiano) entro un raggio di ml. 50,00 dai cimiteri, salvo le deroghe inerenti alla riduzione della fascia di rispetto, regolarmente autorizzate, nel rispetto delle procedure della legislazione vigente . Nella fascia di rispetto dei cimiteri e' consentita : -la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la vendita di fiori, lampade votive ecc, previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale . -Eventuali costruzioni, legittimamente realizzate prima dell'adozione del P.R.E., ricadenti all'interno della fascia di rispetto,possono essere interessate soltanto dagli interventi previsti dall'art. 9, lett. b), c), d), e), della legge 28 gennaio 1977, n°10 . ART.18.3 - VINCOLO IDROGEOLOGICO. Il P.R.E.,nell'ambito delle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D 30.12.1923 N. 3267, dispone la disciplina di tutela e di uso del suolo in conformita' con l'art. 65 della legge . In particolare e' vietata ogni attivita' di trasformazione urbanistica in tutte le aree boschive o di rimboschimento esistenti; in quelle soggette a dissesto o a pericolo di frane e alluvioni o che comunque presentino caratteristiche geomorfologiche che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, aree queste identificate nelle tavole e nella relazione geomorfologica del dott. Cavaglia' , parte integrante del P.R.E. Le limitazioni anzidette non si applicano nei casi di realizzazione di opere pubbliche, di opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilita',quelle attinenti il regime idraulico, le derivazioni d'acqua o impianti di depurazione, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazioni, nonche' le altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali Ogni singolo intervento su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico che produce movimenti di terra deve essere preventivamente autorizzato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste .Sono altresi’ sottoposte a regime vincolistico le specie forestali dovunque radicate a gruppi o in filari che abbiano raggiunto un portamento arboreo . Gli eventuali tagli dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste . caratteri e indirizzi specifici. Nella Tavola n. 12.v di recepimento del P.T.P. in scala 1:25.000 sono individuate, due distinte aree a rischio geologico ed idrogeologico(art. 6 P.T.P) Nelle aree di rischio geologico ed idrogeologico sono vietati nuovi interventi infrastrutturali ed ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia. Sono ammessi esclusivamente interventi di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento e di restauro ambientale. Le pratiche colturali eventualmente in atto debbono garantire la coerenza con il riassetto idrogeologico dell’area ed essere corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. Nei terreni individuati qualora già interessati da insediamenti stabili e da infrastrutturazioni

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extraurbane e rurali, possono essere previsti interventi di ristrutturazione e di completamento volti esclusivamente alla sistemazione igienico funzionale e alle riduzioni del rischio, nel rispetto degli strumenti urbanistici, previe specifiche indagini e perizie geologiche che ne garantiscano la fattibilità e le modalità. Nella Tavola n. 12.v sono inoltre individuati gli ambiti da assoggettare a a protezione idrogeologica(art. 8 P.T.P.) in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (vulnerabilità intrinseca), per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei Nelle zone del territorio interessate da insediamenti ricomprese negli ambiti di cui al presente articolo, dovrà essere garantito un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al valore del 50% per le aree già infrastrutturate e del 70% per le aree di nuova infrastrutturazione. Nelle suddette zone sono comunque vietati: - gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere e provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame, dei liquami zootecnici e delle sostanze ad uso agrario nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali e degli indirizzi definiti dal P.T.P. per le singole Unità ambientali; - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati; - la ricerca di acque sotterranee e l’escavazione di pozzi ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti; - la realizzazione e l’esercizio di discariche per lo smaltimento di rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, con l’esclusione delle discariche controllate per lo smaltimento degli inerti; - l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle vene di afflusso e la modifica dei caratteri ambientali e vegetazionali delle zone interessate da risorgive. ART. 18.4 Aree ed oggetti di interesse bio ecologico (Art. 5 PTP). All’interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica,alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Le aree di cui al presente articolo , se ricadenti nel territorio classificato agricolo dal PRE, su di esse non sono ammissibili interventi edilizi e di modifica dello stato dei luoghi, mentre è possibile conteggiare tali superfici nell’unità minima aziendale. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d’uso e d’intervento previste dal vigente P.R.P..,si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo. Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono esclusi: - i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi; - gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde; - l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti. Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: - l’eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; - interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri; - la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;

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- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimentomorbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque,difese trasversali a quelle spondali; - la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell’alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all’asta. Resta inteso che in dette aree è vietato qualsiasi intervento volto al completamento, potenziamento e/o ampliamento della attività di cava.; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi. Sono inoltre ammessi: - all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l’esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l’impermeabilizzazione dei suoli; - all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l’esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde; - gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo. Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d’Area dalla Provincia e/o dal comune in forma singola o associata on altri enti. Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili dovranno essere finalizzate alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione. 8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d’area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto: - le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica; - l’ordinaria utilizzazione agricola e l’attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi; - la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma; - le attività escursionistiche; - gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico. È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l’asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l’abbandono di rifiuti. ART. 18.5 aree ed emergenze di interesse paesaggistico – ambientale –(Art. 9 PTP) Nelle aree ed emergenze di interesse paesaggistico – ambientale, ai sensi dell’art. 9 del P.T.P., attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell’insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate il P.T.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario. In tali aree no saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia finalizzata all’uso insediativi. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

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o completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti, nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;

o ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti ed attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.

In tali aree, come perimetrate nella TAV. 12.v del P.R.E., dovranno essere perseguiti i seguenti indirizzi:

o tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando, nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l’esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l’incentivazione, attraverso politiche di settoree finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio. Colture legnose-agrarie vite, olivo, frutteto) per la collina;

o eventuali ricomposizioni particellari in funzione di ristrutturazione della produzione agricola coerente alle finalità i tutela ambientale ed idrogeologica delle aree; promozione della costituzione di aziende agricole per il recupero di terre incolte o in abbandono produttivo;

o valorizzazione dei polmoni ambientali pregiati delle aree insediate, organizzando la fruizione ricreativa e turistica nei limiti di compatibilità con la tutela delle aree stesse;

o regolamentazione dell’attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali.

Saranno pertanto ammesse, all’interno delle aree perimetrale nella TAV 12.v. nuove previsioni unicamente per:

o parchi territoriali comprendenti emergenze vegetazionali, geologiche, storiche o percettive che abbiano come scopo la conservazione dell’ambiente e la sua accessibilità, mediante la realizzazione di percorsi pedonali e spazi di sosta, zone alberate e radure da destinare ad attività di tempo libero;

o attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività di tempo libero, posti di ristoro, attività di turismo rurale, solo attraverso il recupero degli edifici esistenti, con priorità per i beni architettonici ed urbanistici,

o strutture ricettive all’aria aperta, garantendo la salvaguardia della morfologia agraria attuale, la conservazione di elementi, allineamenti ed emergenze percettive vegetazionali e/ edificate, la valorizzazione di manufatti esistenti, la sistemazione di terreni con movimenti di terra limitati unicamente al ripristino di terrazzamenti esistenti abbandonati, la conservazione ed il recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di servizi ed attrezzature;

o recupero e riutilizzo di cave dimesse per la riforestazione, la creazione di biotipi artificiali, l’uso turistico – ricettivo;

o nuovi insediamenti urbanistici, previa giustificata motivazione, nel rispetto delle attenzioni ambientali previste per le aree del P.T.P.. gli eventuali nuovi insediamenti dovranno essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l’occupazione del suolo, in misura, comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

Dagli interventi di cui sopra , dovranno, comunque, essere garantiti: o la salvaguardia degli impianti ( boschi, macchie, pinete) e degli equipaggiamenti

(alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc) vegetazionali esistenti gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone;

o la conservazione ed il ripristino, ove possibile della viabilità interna e della viabilità storica, quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856, dalla cartografia del P.T.P. relativa a “Manufatti e siti di interesse archeologico, storico, culturale e testimoniale”, dalla cartografia dell’I.G.M. diprimo impianto. La

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viabilità interna va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze;

o la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali permanenze della maglia poderale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico – architettoniche;

o il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale, in particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione dei dettagli architettonici quali cornici, lesene, colonne, ecc.

In queste aree sono vietati: o nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, come definito dall’art. 72 dell

L.U.R. n° 18/83; o allevamenti di tipo intensivo e relative strutture.

ART. 18.5 Manufatti e siti di interesse,archeologico,storico,artistico e documentario –(Art. 10 PTP) Per gli edifici classificati come “manufatti di interesse storico, artistico e documentario” o come “emergenze percettive”, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle N.T.A.del P.T.P. vigente non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con aumenti della volumetria. Nella TAV 9..1.v del P.R.E., sono individuati i Manufatti e siti di interesse archeologico,storico, artistico e documentario che richiedono particolare tutela. Sono definiti i perimetri delle aree archeologiche e di attenzione archeologica, dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali, nonché la localizzazione dei beni puntuali comprendendo anche aree esterne ai medesimi ma ad essi pertinenti, le fasce di rispetto adeguati, per garantire la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti. Gli interventi edilizi in tali zone, sono subordinati al rispetto di quanto prescritto al successivo art. 23. Per i beni architettonici sia interni che esterni ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi: - interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo; - cambiamenti delle destinazioni d’uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari. Per gli edifici ricadenti all’interno dei nuclei e borghi rurali sono, comunque, consentiti interventi di ampliamento e completamento degli edifici esistenti se realizzabili in applicazione degli indici degli attuali strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dell’impianto urbanistico esistente. Questi ultimi interventi e gli interventi di ristrutturazione edilizia devono anche, nel caso di intervento all’interno dei centri storici, garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche degli edifici, il recupero o utilizzazione dei materiali costruttivi tradizionali. ART. 18.6 EMERGENZE PERCETTIVE –(Art. 11 PTP) Per il sistema dei crinali, individuati nella TAV 12.v, dovranno essere mantenute le regole di relazione fra infrastrutture, insediamenti e crinale storicamente sedimentate. In particolare:

o ove il crinale risulta essere l’elemento ordinatore dell’insediamento storico esso può essere assunto come riferimento riconoscibile per le trasformazioni urbanistiche e edilizie previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ove non in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.P.. I nuovi interventi ove consentiti, al fine di garantire la coerenza con gli assetti plano-altimetrici dell’insediamento storico e consolidato, se realizzati entro la fascia di ml. 15,00 dall’asse del crinale , non potranno avere altezza maggiore di ml. 7,50

o ove viceversa il crinale è rimasto libero da insediamenti storici o consolidati e comunque ubicati in zona omogenea “E agricola”, il suo profilo deve essere

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conservato integro e libero da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere che ne possano modificare la percezione visiva, per una fascia della profondità di ml, 25 dall’asse stesso.

Non saranno comunque consentite, lungo la linea di tali crinali, nuove previsioni di viabilità extra-urbana.

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ART. 19 - VERDE DI RISPETTO STRADALE – La zona di rispetto stradale e' destinata all'ampliamento delle sedi viarie esistenti e di previsione, ed e' considerata zona pubblica e come tale espropriabile, limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla realizzazione dell'impianto viario che puo' prevedere anche la ubicazione laterale di parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria . In tale zona e' consentito l'installazione della segnaletica pubblicitaria e stradale, oltre alla sistemazione degli ingressi poderali e recinti provvisori ; le recinzioni stabili dovranno, inversamente,essere poste al di fuori di detta fascia . Le fasce di rispetto stradale confinanti con lotti edificabili concorrono a determinare la superficie fondiaria al 50%, qualora ceduta gratuitamente al Patrimonio Comunale, con spesa a totale carico del richiedente. ART. 19.1 FASCIA DI RISPETTO EXTRAURBANA : La fascia di rispetto stradale non e' individuata cartograficamente all'esterno delle aree urbane , dove automaticamente si intende delimitata sulla base dei D.L. n.285 del 30/04/92 e n.360 del 10/09/93, dei D.P.R. n.495 del 16/12/92 e n.147 del 26/04/93, secondo la classificazione delle strade . In tale fascia restano escluse le nuove costruzioni ad eccezione di quelli inerenti le attrezzature del territorio rivolti alla costruzione di infrastrutture e impianti pubblici realizzati da Enti istituzionalmente competenti ; gli edifici esistenti possono essere soggetti ad interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e demolizione e ampliamento, purche' non comportino l'avanzamento della costruzione verso la viabilita', nel rispetto dei D.L. n.285 del 30/04/92 e n.360 del 10/09/93, dei D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e n.147 del 26/04/93, in deroga ai parametri di cui all'art. 15.7.1 . ART. 19.2 SERVIZI ALLA VIABILITÀ SULLA FASCIA DI RISPETTO EXTRAURBANE Nelle aree di rispetto della viabilita' e' consentito ricavare piazzole di sosta e la costruzione di stazioni di servizio per autoveicoli, nel rispetto Regolamento Comunale per l'individuazione di criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti. I parametri per la edificazione delle costruzioni per distribuzione di carburante e per servizi della viabilita' sono i seguenti : 1. A distanza minima di ml. 5,00 dal confine opposto a quello della strada e a distanza

minima di ml. 10,00 dalla strada stessa è ammessa la costruzione di locali di supporto dell’attività e servizi igienici sia per gli operatori che per gli utenti:

� Superficie coperta max. 50 mq./1.000 mq di area per servizi igienici e servizi vari

alle persone; � Superficie coperta max. 50 mq./1.000 mq di area per attrezzature di lavaggio e/o

grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; � Altezza max. = ml. 4,50; � Distanza dai confini = ml. 5,00 � Per i chioschi la sup. Coperta max. è pari a 20 mq/1.000 mq di area.

Possono, altresì, essere autorizzate coperture a protezione delle operazioni di rifornimento entro i seguenti limiti: � Area coperta = 80 mq/1.000 mq di area disponibile; � Altezza max. Non superiore a ml. 5,00; � Distanza dai confini come da Codice Civile; � Distanza dal ciglio stradale non inferiore a ml. 5,00.

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Dal computo di detta superficie coperta sono escluse le strutture per il lavaggio rapido degli autoveicoli purché realizzate con materiali che assicurino la rapida rimozione, e purché le strutture stesse risultino posizionate alle stesse distanze prescritte per i locali di supporto. 2. Nel caso in cui tali attività si insedino lungo strade caratterizzate da alberatura in

filare di specie protette non è consentito il loro abbattimento. Eventuali tagli di tali alberature, dovranno essere, previa adeguata motivata motivazione, preventivamente autorizzati dagli enti competenti.

3. Nella sistemazione dell'area relativa all'impianto di distribuzione dei servizi occorre che:

� l'area di intervento abbia una fascia perimetrale lungo i lati non adiacenti alla strada sistemata a verde di almeno ml. 5 di profondità;

� lungo tale fascia siano messe a dimora alberature di alto fusto della misura minima di una pianta per ogni 200 mq. di superficie dell'area di intervento. Tali piante dovranno avere una circonferenza del tronco di almeno 32 cm. ad un metro da terra, il tipo di essenza e le modalità della messa a dimora saranno specificate nell'atto di autorizzazione. Se l'area di intervento è situata lungo una strada caratterizzata da alberature in filare dovranno di norma essere messe a dimora piante della medesima essenza del filare esistente;

� l'aiuola spartitraffico di confine con la strada abbia una profondità minima di m. 2;

� la pensilina non dovrà interferire con le chiome delle alberature esistenti e di nuovo impianto;

� all'interno dell'area di intervento siano opportunamente individuate e segnate a terra le aree destinate a parcheggio e alla viabilità interna;

� all'interno dell'area di intervento siano opportunamente individuate le zone di sosta per i mezzi in cui viene effettuata l'erogazione. Tali zone dovranno essere pavimentate in pietra naturale o altro materiale artificiale similare.

4. La realizzazione e la gestione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti sono

consentite:

a) nelle zone eventualmente indicate nelle tavole del P.R.E. con apposita simbologia;

b) nelle zone di rispetto stradale che hanno una profondità minima di ml. 20, indicate nelle tavole del P.R.G. e le zone agricole adiacenti, per una profondità di ml. 15 a partire dal bordo esterno della fascia di rispetto.

5. Gli impianti ad uso privato sono consentiti in tutte le zone del territorio comunale,

eccezion fatta per la zona storica, purché non in contrasto con particolari previsioni urbanistiche, con previsioni di regolamenti comunali, o di altri enti territorialmente competenti e purché rispondenti alle vigenti norme che regolano la materia.

6. Le estensioni minime degli impianti in relazione al tipo sono le seguenti:

7. TIPO DI IMPIANTO 8. 9. Stazione di servizio 10. Mq. 1500 11. Stazione di rifornimento 12. Mq. 1500 13. chiosco 14. Mq. 700

15. I nuovi impianti di distribuzione dovranno avere una superficie non inferiore a quella determinata ai sensi de primo comma, salvo una tolleranza per difetto pari al 10%. Nel calcolo della superficie va compreso il percorso di ingresso e di uscita dall'impianto.

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16. Indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi impianti va

comunque osservato un fronte minimo stradale di ml. 35 fatte salve le prescrizioni degli Enti proprietari per le strade di rispettiva competenza.

ART. 19.3 FASCIA DI RISPETTO URBANA : Fascia di rispetto stradale e' individuata cartograficamente all'interno dell'area urbana come zona di verde di rispetto stradale . In tale fascia sono escluse costruzioni per distribuzione di carburante, nuove costruzioni, recupero e ampliamento, ad eccezione della manutenzione ordinaria Per quanto riguarda gli edifici esistenti e/o annessi ricadenti entro tale fascia di rispetto urbana, si fa riferimento agli usi previsti nella zona retrostante. Eventuali costruzioni, legittimamente realizzate prima dell'adozione del P.R.E., ricadenti all'interno della fascia di rispetto, possono essere interessate soltanto dagli interventi previsti dall'art.9, lett. b), c), d), della legge 28 gennaio 1977, n.10 . ART. 19.4 FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE : La fascia di rispetto Autostradale va determinata dal confine di proprietà ai sensi dell’art. 4, del D.l. n° 1404 del 01/04/1968. L’ampiezza della fascia di rispetto autostradale è fissata attualmente dagli artt. 16, 17 e 18, D.L 10/09/93 n° 360 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada). All’interno della fascia di rispetto è vietata qualsiasi forma di edificazione, sia relativa a manufatti che a fabbricati. Qualsiasi attività concernente opere di interesse pubblico da realizzare all’interno della fascia di rispetto, deve essere preventivamente autorizzata dall’ANAS per il tramite della Società concessionaria, ai sensi della Legge n° 729 del 24/07/1961. Sui fabbricati e manufatti esistenti, previa autorizzazione dell’ANAS per il tramite della Società concessionaria, potranno essere realizzate tutte quelle attività previste dall’art. 31, Legge n° 457 del 05/08/1978, commi a, b, c come ridefiniti dall’art. 3, commi a, b, c, e d (interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente) del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 ai sensi della Legge n° 729 del 24/07/1961. Detti interventi non potranno comportare aumenti di superficie, di volume o cambio di destinazione d’uso non compatibili con quelli attribuiti ai preesistenti fabbricati. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, D.l. 10/09/1993 n° 360 (Nuovo Codice della Strada)in vista dell’opera autostradale e sue intersezioni con la viabilità esterna, è vietata l’installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione. Nelle aree di pertinenza autostradale e nelle fasce di rispetto la Società concessionaria del bene autostradale potrà realizzare tutte le attività relative al potenziamento della infrastruttura e dei servizi ad essa connessa, per i quali si applicano i parametri indicati al precedente punto 19.2. Nelle zone di completamento o eventuale espansione lungo l’asse autostradale dovranno essere previsti, tra gli oneri di urbanizzazione, a carico degli attuatori delle previsioni del P.R.E. ognuno per la propria competenza coordinate dal Comune e dagli Enti gestori delle Strade, le misure di protezione dall’inquinamento acustico nella tipologia e caratteristiche fissate dalla normativa vigente in materia.

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ART. 20 - RISPETTO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Gli usi e manufatti sottoposti a verifica di compatibilita' ambientale,ai sensi P.R.P (approvato dal Consiglio Regionale con atto n°141/21 del 21/03/90' e successive modificazioni ed integrazioni),sono consentite previo parere del Settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Abruzzo .

ART. 21 - CONSORZIO DI BONIFICA DI ISOLA DEL GRAN SASSO - Cosi' come riportato nella TAV.n°6.2 del P.R.E restano stabiliti i seguenti vincoli e limitazioni di edificabilita': - A mt. 5.00 dalla fascia di esproprio della linea di adduzione principale . - Entro la fascia di mt.6.00 per le linee distributrici o/e secondarie e di alimentazione alla Centrale Idroelettrica

ART. 22 - PROTEZIONE CIVILE - Ai sensi della Legge n°225/1992 per la pianificazione nazionale di emergenza e del relativo " Modello standardizzato d'intervento per coordinare i soccorsi in caso di catastrofe estesa " e' stata predisposta apposita zona individuata nell'area sportiva di Piano Cesare cosi' come riportato nella TAV. N° 7.V .

ART. 23 - EMERGENZE ARCHEOLOGICHE - Nella tavola di Piano N° 9.1 sono state individuate con apposita campitura delle aree da tutelare secondo i dettami della Legge 1089/39' e R.D. 363/13' . Le aree suddette sono gia' oggetto di studi e ricerche archeologiche, conseguentemente se ne ritiene conservare i luoghi o, in ogni caso, non apportarvi modificazioni senza il preventivo Nulla Osta della Sovrintendenza Archeologica di Chieti . Nella Tavola di Piano 9.1.v. sono riportate le aree di interesse archeologiche da tutelare ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004-Codice dei beni culturali e del paesaggio Nelle aree suddette tutti gli interventi che comportino alterazioni del piano di campagna dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo. Per tutto il resto si richiama la normativa prevista dalla legge 109/2005 per la verifica preventiva dell’interesse archeologico.

ART. 24 - RECEPIMENTO PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE - Con la presente variante al P.R.E. si intendono recepite tutte le norme contenute nel Piano Territoriale Provinciale vigente.